Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61991TJ0024

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 30 giugno 1992.
    Carlos Gómez González e altri contro Consiglio delle Comunità europee.
    Dipendenti - Equiparazione di un contratto di agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo - Indennità di cessazione dal servizio - Detrazione dei contributi al regime pensionistico.
    Causa T-24/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01881

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:76

    61991A0024

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 30 GIUGNO 1992. - CARLOS GOMEZ GONZALEZ E ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ASSIMILAZIONE DI UN CONTRATTO DI AGENTE AUSILIARIO A CONTRATTO DI AGENTE TEMPORANEO - INDENNITA DI CONGEDO - DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI AL REGIME DELLE PENSIONI. - CAUSA T-24/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01881


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Pensioni ° Maturazione dei diritti a pensione ° Agente ausiliario divenuto agente temporaneo ° Presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti come agente ausiliario ° Presupposti

    (Statuto del personale, art. 83, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 70)

    2. Dipendenti ° Obbligo di assistenza a carico dell' amministrazione ° Portata

    (Statuto del personale, art. 24)

    3. Dipendenti ° Agenti temporanei ° Indennità di cessazione dal servizio ° Calcolo ° Agente ausiliario divenuto agente temporaneo ° Detrazione del contributo dovuto dall' interessato al regime pensionistico comunitario e dei contributi a carico del datore di lavoro versati al regime pensionistico nazionale

    (Statuto del personale, art. 83, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 39)

    Massima


    1. Nessuna disposizione osta a che, ai fini del calcolo dei diritti a pensione maturati da un agente ausiliario divenuto agente temporaneo e che lasci il servizio presso le Comunità in tale ultima qualità, un' istituzione subordini l' equiparazione del periodo di attività prestata in qualità di agente ausiliario ad un periodo di attività prestata in qualità di agente temporaneo alla duplice condizione, da un lato, che l' interessato versi all' istituzione le somme che esso avrebbe dovuto versare al regime pensionistico comunitario a titolo di contributo di cui all' art. 83, n. 2, dello Statuto e, dall' altro, che l' interessato rimborsi all' istituzione la quota parte a carico del datore di lavoro dei contributi sociali versati al regime pensionistico nazionale, in applicazione dell' art. 70 del Regime applicabile agli altri agenti.

    2. L' obbligo di assistenza, sancito all' art. 24 dello Statuto, riguarda la difesa dei dipendenti di ruolo, da parte dell' istituzione, contro comportamenti illeciti di terzi e non contro gli atti emanati dall' amministrazione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto.

    3. L' art. 39 del Regime applicabile agli altri agenti, relativo all' indennità di cessazione dal servizio, non può essere interpretato nel senso che, ad eccezione dei versamenti effettuati in forza dell' art. 42 del Regime stesso, non possa essere operata alcun' altra detrazione dall' indennità di cui trattasi. Di conseguenza, tale disposizione non osta a che l' indennità versata ad un agente ausiliario divenuto agente temporaneo e che lasci il servizio presso le Comunità in tale ultima qualità sia diminuita, da un lato, dell' importo dei contributi che l' interessato avrebbe dovuto versare al regime pensionistico delle Comunità se fosse stato assunto direttamente come agente temporaneo e, dall' altro, dell' importo dei contributi a carico del datore di lavoro versati dall' istituzione al regime pensionistico nazionale.

    Parti


    Nella causa T-24/91,

    Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, residenti in Spagna, e Lidón Torrella Ramos, residente in Belgio, ex dipendenti temporanei del Consiglio delle Comunità europee, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrenti,

    contro

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dall' avv. Moyra Sims, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio delle Comunità europee (in prosieguo: il "Consiglio") 27 luglio 1990, relativa alla detrazione, nel calcolo dell' indennità di cessazione dal servizio dei ricorrenti, da un lato, dei contributi al regime pensionistico comunitario da essi versati quali dipendenti temporanei e, dall' altro, della quota parte a carico del datore di lavoro versata dal Consiglio al regime previdenziale belga,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente di sezione, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 gennaio 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 I ricorrenti venivano assunti il 16 giugno 1986 dal segretariato generale del Consiglio quali agenti ausiliari per svolgere le mansioni di traduttori di lingua spagnola. Il rapporto di lavoro proseguiva sulla base di vari contratti successivi, l' ultimo dei quali scadeva il 31 marzo 1989. In seguito, ciascuno dei ricorrenti fruiva di un contratto di agente temporaneo per il periodo 1 aprile 1989-31 luglio 1990. Nessuno dei ricorrenti veniva nominato in ruolo alla scadenza di tale contratto.

    2 Con lettere inviate il 24 novembre 1989 al servizio "pensioni" del Consiglio, tutti i ricorrenti presentavano, negli stessi termini, la seguente domanda: "In conformità della comunicazione al personale n. 210/83, vogliate equiparare il mio cessato contratto di agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo, ai fini della maturazione dei diritti a pensione, in particolare secondo i criteri di cui al punto 4 della suddetta comunicazione".

    3 Con decisione del 27 luglio 1990, il direttore del personale e dell' amministrazione del Segretariato generale del Consiglio accoglieva la richesta di equiparazione di ciascuno dei ricorrenti nei seguenti termini:

    "Oggetto: art. 39 del RAA

    Facendo seguito alla Sua richiesta di equiparazione del Suo contratto di agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo, La informo di aver deciso il suo accoglimento e, di conseguenza, gli importi a Lei spettanti saranno calcolati a partire dalla data di decorrenza del Suo contratto di agente ausiliario.

    Dall' importo netto da corrispondere saranno detratti, da un lato, i contributi da Lei versati quale agente temporaneo e, dall' altro, la quota parte a carico del datore di lavoro versata all' ONSS, pari, rispettivamente, al 6,75 e all' 8,87% degli stipendi base percepiti".

    4 In applicazione di tale decisione, l' amministrazione procedeva al calcolo del saldo dell' indennità di cessazione dal servizio dovuta ai ricorrenti. Le modalità di calcolo venivano esposte, in una lettera inviata il 30 luglio 1990 dall' amministratore principale addetto alla direzione del personale e dell' amministrazione del segretariato generale del Consiglio al capo dell' unità "pensioni e rapporti con gli ex funzionari" della Commissione, nei seguenti termini:

    "Sulla base degli stipendi base (ausiliari) effettivamente percepiti, occorre:

    1) calcolare il contributo personale del 6,75% ai sensi dell' art. 41 del RAA;

    2) calcolare la quota parte a carico del datore di lavoro versata alla previdenza sociale nazionale, nella fattispecie l' 8,87% per la previdenza sociale belga.

    Tali due importi vanno detratti dall' importo netto da corrispondere a norma dell' art. 39 del RAA".

    5 In risposta, con lettera anch' essa in data 30 luglio 1990, il capo unità confermava tali modalità, destinate, a suo parere, a "regolarizzare, nel sistema comunitario, il periodo di servizio prestato da un agente ausiliario divenuto agente temporaneo che, in tale ultima qualità, veda scadere il proprio contratto". Egli aggiungeva: "Infatti l' indennità di cessazione dal servizio che gli sarà versata comprenderà il periodo di servizio in qualità di agente ausiliario regolarizzato come se fosse stato prestato da un agente temporaneo, a condizione che l' interessato versi alla Comunità la somma dei contributi personali comunitari e dei contributi nazionali a carico del datore di lavoro relativi a tale periodo di servizio in qualità di agente ausiliario".

    6 Di conseguenza, l' amministrazione deduceva dall' importo netto dell' indennità di cessazione dal servizio, pari a 1 283 351 BFR per il signor Gómez González, 1 240 387 BFR per la signora Sierra Santisteban, 1 239 542 BFR per il signor Mir Herrero e 1 240 812 BFR per la signora Torrella Ramos, la somma totale di 639 247 BFR per ciascuno dei ricorrenti. Questi ultimi percepivano il saldo, ossia 644 104 BFR per il signor Gómez González, 601 140 BFR per la signora Sierra Santisteban, 600 295 BFR per il signor Miz Herrero e 601 565 per la signora Torrella Ramos.

    7 Con lettera in data 3 ottobre 1990 per quanto riguarda il ricorrente signor Gómez González, 4 ottobre 1990 per quanto riguarda la ricorrente signora Sierra Santisteban, 20 settembre 1990 per quanto riguarda il ricorrente signor Mir Herrero, e 24 ottobre 1990 per quanto riguarda la ricorrente signora Torrella Ramos, i ricorrenti presentavano un reclamo, redatto in termini identici, contro la decisione 27 luglio 1990. A loro parere, la decisione arreca loro pregiudizio

    "in quanto riduce, in maniera illegittima, la [loro] indennità di cessazione dal servizio nonché altre indennità e benefici a cui [essi ritengono di] aver diritto.

    Essa è illegittima, in quanto:

    ° né l' art. 39 del RAA né l' art. 12 dell' allegato VIII dello Statuto fanno riferimento alle detrazioni che l' autorità intende operare;

    ° l' amministrazione non può trattenere somme che non hanno ricevuto una destinazione poiché essa violerebbe sia il principio di buona amministrazione che l' art. 28, n. 1, lett. a) e b), del regolamento finanziario del maggio 1990".

    8 Con nota del 18 gennaio 1991, i reclami venivano respinti dal segretario generale del Consiglio nei seguenti termini:

    "La possibilità di equiparare ai fini del regime pensionsitico comunitario il periodo di servizio quale agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo, così come fatto per l' agente nominato in ruolo, può essere applicata solo per analogia ad un agente temporaneo che lascia il servizio presso l' istituzione interessata senza essere nominato in ruolo.

    Infatti, non è possibile richiedere a quest' ultimo un impegno a far subentrare l' istituzione nei propri diritti a pensione per il periodo durante il quale egli ha fruito di un contratto di agente ausiliario e per il quale tale istituzione ha versato, da una parte, i contributi personali al regime nazionale di previdenza sociale nonché la quota parte a carico del datore di lavoro di sua competenza.

    Ne consegue che:

    ° l' istituzione non sarà in grado di recuperare i contributi pensionistici, così come avviene per i dipendenti di ruolo a seguito della giurisprudenza risultante dalle sentenze della Corte tramite il disposto dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto;

    ° l' ex ausiliario conserverà in un regime nazionale diritti a pensione che, venuto il momento, saranno cumulati con altri diritti maturati successivamente".

    Procedimento

    9 Pertanto, con atto introduttivo depositato il 19 aprile 1991 presso la cancelleria del Tribunale, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso diretto all' annullamento della decisione 27 luglio 1990.

    10 Dopo la presentazione del controricorso, i ricorrenti hanno rinunciato a presentare una replica. Analogamente, il convenuto ha rinunciato a presentare una controreplica.

    11 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di invitare le parti a produrre diversi documenti e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    12 La trattazione orale è avvenuta il 15 gennaio 1992. Sono state sentite le difese dei rappresentanti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

    13 Con ordinanza 7 febbraio 1992, il Tribunale ha riaperto la trattazione orale e ha invitato le parti a pronunciarsi sull' incidenza della legge belga 21 maggio 1991 che stabilisce taluni rapporti tra i regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto pubblico internazionale.

    14 Il convenuto ha presentato le sue osservazioni il 27 febbraio 1992 e i ricorrenti hanno presentato le loro il 5 marzo 1992.

    15 Con decisione del 23 marzo 1992, il presidente della Quarta Sezione ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento.

    16 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione 27 luglio 1990 del direttore del personale e dell' amministrazione del segretariato generale del Consiglio;

    ° condannare il Consiglio a versare loro le somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi, calcolati nella misura dell' 8% all' anno a far data dal 27 ottobre 1990;

    ° condannare il Consiglio alle spese.

    17 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare i ricorrenti alle spese.

    Sul merito

    18 Si deve anzitutto osservare che la comunicazione al personale n. 210/83 del segretariato generale del Consiglio, in data 29 novembre 1983 (in prosieguo: la "comunicazione al personale n. 210/83"), riguardante i "Diritti a pensione dei dipendenti di ruolo che siano stati titolari di contratti di agente ausiliario prima della loro nomina ad agente temporaneo o a dipendente di ruolo", dispone:

    "1. A seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al carattere dei contratti di agente temporaneo e di agente ausiliario, l' amministrazione ha esaminato le possibilità di riconoscere per taluni (pregressi) contratti di agente ausiliario la natura di contratti di agente temporaneo (sentenza della Corte 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81, Toledano Laredo e a./Commissione, Racc. pag. 347). Questo riconoscimento sarebbe tale da comportare l' equiparazione, ai fini della maturazione di diritti a pensione, del periodo di servizio prestato presso le istituzioni delle Comunità quale agente ausiliario ad un periodo corrispondente di servizio prestato come agente temporaneo.

    Nella motivazione della citata sentenza, la Corte ha dichiarato che il riconoscimento, di un contratto di agente ausiliario, della natura di contratto di agente temporaneo può avvenire alla duplice condizione che sia provato, anzitutto, che posti corrispondenti alle mansioni svolte figurassero nella tabella degli organici dell' istituzione e fossero disponibili, e, inoltre, che le mansioni svolte in qualità di agente ausiliario non avessero carattere provvisorio, in altri termini, che si trattasse di compiti permanenti, inerenti al pubblico impiego presso le Comunità.

    2. Si deve ricordare al riguardo che la maturazione dei diritti a pensione avviene:

    ° per quanto riguarda gli agenti ausiliari, attraverso l' iscrizione ad un regime obbligatorio di previdenza sociale, di preferenza quello del paese dell' ultima iscrizione o quello del paese d' origine (v. art. 70, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti);

    ° per quanto riguarda gli agenti temporanei, successivamente nominati dipendenti di ruolo delle Comunità, attraverso la presa in considerazione, per il calcolo delle annualità previste all' allegato VIII dello Statuto (v. art. 40, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti) del periodo di servizio prestato come agente temporaneo.

    3. Risulta da quanto precede che, nell' ipotesi di un' eventuale equiparazione del periodo di servizio prestato in qualità di agente ausiliario ad un periodo corrispondente di servizo prestato in qualità di agente temporaneo, il dipendente dovrà impegnarsi a versare alle Comunità il contributo previsto all' art. 41 del Regime applicabile agli altri agenti, calcolato sullo stipendio base corrispondente al suo inquadramento come agente ausiliario.

    Al fine di evitare il cumulo tra la pensione comunitaria e la pensione nazionale per il periodo di servizio prestato in qualità di agente ausiliario, il dipendente sarà invitato a chiedere al regime nazionale di rimborsargli i contributi versati per il periodo di servizio in questione, o, se percepisce già una pensione in base a tale regime, di porre fine al versamento della quota dovuta in forza di tale periodo e di versargli l' equivalente attuariale dei relativi diritti maturati".

    19 Occorre poi distinguere tra il regime pensionistico applicabile agli agenti ausiliari da un lato e, dall' altro, il regime pensionistico applicabile agli agenti temporanei.

    20 L' art. 70, n. 1, contenuto nel titolo III "Degli agenti ausiliari", del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: "RAA"), recita:

    "Per la copertura dei rischi malattia, infortunio, invalidità e decesso e per consentire all' interessato di costituirsi una pensione di anzianità, l' agente ausiliario viene iscritto ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente a quello del paese della sua ultima affiliazione o a quello del suo paese di origine.

    L' istituzione assume l' onere dei contributi del datore di lavoro previsti dalla legislazione vigente, allorché l' agente sia obbligatoriamente iscritto a un simile regime di sicurezza sociale, ovvero i due terzi dei contributi richiesti all' interessato allorché l' agente continui a rimanere iscritto, spontaneamente, al regime nazionale di sicurezza sociale da cui dipendeva prima di entrare al servizio delle Comunità, oppure allorché egli si iscriva, spontaneamente, ad un regime nazionale di sicurezza sociale".

    In pratica, i contributi personali dell' agente ausiliario al regime pensionsitico nazionale sono trattenuti sul suo stipendio base, mentre l' istituzione versa al regime nazionale i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro. Con questo mezzo, l' agente ausiliario matura in questo regime nazionale diritti a pensione cumulabili con altri diritti maturati successivamente.

    21 In forza dell' art. 41, contenuto nel titolo II "Degli agenti temporanei" del RAA, l' agente temporaneo è invece sottoposto al regime pensionistico comunitario. Tale norma è del seguente tenore: "Per quanto concerne il funzionamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni dell' articolo 83 dello Statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell' allegato VIII dello Statuto stesso".

    Si deve rilevare che, ai sensi dell' art. 83, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), i contributi del dipendente di ruolo ° a cui l' agente temporaneo è sotto questo profilo equiparato ° ammontavano, all' epoca dei fatti considerati, al 6,75% del suo stipendio base.

    L' art. 36 dell' allegato VIII dello Statuto dispone: "La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli 77-84 dello Statuto".

    L' art. 38 dello stesso allegato recita: "I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell' interessato o dei suoi aventi diritto".

    22 In forza dell' art. 39 del RAA, all' atto della cessazione dal servizio, l' agente temporaneo ha diritto ad un' indennità di cessazione dal servizio, calcolata in base alle condizioni previste all' art. 12 dell' allegato VIII dello Statuto. Tale indennità è diminuita dell' importo dei versamenti effettuati a norma dell' art. 42, ossia i versamenti eventualmente effettuati dall' istituzione su richiesta dell' agente per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d' origine.

    23 A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti fanno valere quattro mezzi relativi, quanto ai primi due, all' irregolarità della detrazione dei contributi sociali dallo loro indennità di cessazione dal servizio operata, a loro parere, in violazione dell' art. 38 dell' allegato VIII dello Statuto e del principio della parità di trattamento; quanto al terzo, alla violazione del dovere di sollecitudine gravante sull' amministrazione, e, quanto al quarto, alla violazione dell' art. 39 del RAA relativo all' indennità di cessazione dal servizio.

    Sui primi due mezzi, relativi alla violazione dell' art. 38 dell' allegato VIII dello Statuto e alla violazione del principio della parità di trattamento

    Argomenti delle parti

    24 A sostegno del primo mezzo, i ricorrenti adducono tre argomenti.

    In primo luogo, essi sostengono che i contributi sociali a carico del lavoratore versati dal Consiglio al regime previdenziale belga sono stati trattenuti irregolarmente dalla loro retribuzione, in quanto l' amministrazione aveva loro attribuito a torto lo status di agenti ausiliari.

    25 In secondo luogo, essi fanno valere che i contributi sociali a carico del datore di lavoro versati al regime previdenziale belga costituiscono pure un versamento indebito che non può essere posto a loro carico.

    26 In terzo luogo, essi sostengono che, nell' ipotesi in cui essi dovessero effettivamente versare il contributo del 6,75% al regime pensionistico comunitario in applicazione dell' art. 83, n. 2, dello Statuto, si dovrebbe procedere ad una compensazione con i contributi sociali a carico del lavoratore da essi versati al regime nazionale belga. Nei limiti in cui l' ammontare di questi ultimi fosse superiore a quello dei contributi al regime comunitario, non solo non andrebbe applicata la trattenuta del 6,75% ma andrebbe loro rimborsata la differenza ai sensi dell' art. 38 dell' allegato VIII dello Statuto.

    27 Il convenuto contesta la pertinenza del primo argomento. A suo parere, avendo accettato i contratti di agente ausiliario loro offerti per il periodo 1986-1989, i ricorrenti si vedono attualmente preclusa la possibilità di contestare la loro situazione amministrativa. Il convenuto aggiunge che, conformemente alla comunicazione al personale n. 210/83 nonché alle domande espresse dai ricorrenti, l' equiparazione del periodo di servizio prestato in qualità di agente ausiliario ad un periodo di servizio corrispondente in qualità di agente temporaneo ha avuto il solo scopo di consentire la "maturazione di diritti a pensione". Ne conseguirebbe che gli effetti giuridici della decisione 27 luglio 1990 sarebbero limitati al calcolo della pensione, dato che i ricorrenti non hanno ottenuto alcuna modifica retroattiva della loro situazione amministrativa. Alla luce di quanto sopra, l' art. 38 dell' allegato VIII dello Statuto, che si applica ai soli dipendenti di ruolo e agenti temporanei, non si applicherebbe ai ricorrenti che erano rimasti soggetti all' art. 70 del RAA, in forza del quale dovevano versare i contributi a carico del lavoratore previsti dal regime belga per poter costituirsi una pensione vecchiaia.

    28 Per quanto riguarda il secondo argomento, il convenuto ricorda che, in forza dello stesso art. 70 del RAA, l' istituzione ha preso a carico i contributi datoriali al regime previdenziale belga. Esso fa valere che, a seguito dell' impossibilità per l' istituzione di recuperare tali contributi, dato che gli interessati sono stati nominati di ruolo dopo l' equiparazione del loro contratto come agenti ausiliari ad un contratto di agente temporaneo e dato che l' istituzione non ha quindi potuto subentrare nei loro diritti nei confronti della cassa pensioni a cui essi appartenevano, è stato deciso di procedere per analogia e di trattenere le somme corrispondenti sull' indennità di cessazione dal servizio. Con questo mezzo, l' istituzione ha altresì evitato una discriminazione rispetto ad altri ex agenti ausiliari, successivamente nominati di ruolo, che contrariamente ai ricorrenti, non abbiano conservato i loro diritti a pensione nel regime nazionale.

    29 Per quanto riguarda il terzo argomento, il convenuto contesta nuovamente che i contributi al regime nazionale siano stati ingiustamente trattenuti, tenuto conto del carattere obbligatorio del disposto dell' art. 70 del RAA. Esso rinvia poi agli artt. 2 e 3 dell' allegato VIII dello Statuto, in forza dei quali la pensione di anzianità è liquidata solo a condizione che il servizio prestato dal dipendente abbia dato luogo al versamento dei contributi previsti. Esso ricorda ancora che l' indennità di cessazione dal servizio non è altro che la restituzione dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro al regime pensionistico, così che i contributi arretrati debbono essere messi a carico del beneficiario di tale indennità. Il convenuto aggiunge che gli altri ex agenti ausiliari, nominati nel frattempo dipendenti di ruolo, hanno dovuto impegnarsi, in forza del punto 3, primo capoverso, della comunicazione al personale n. 210/83, a versare alle Comunità il contributo di cui all' art. 41 del RAA. Nella fattispecie, i ricorrenti avrebbero fruito dell' equiparazione allo status di agente temporaneo al solo fine di beneficiare di un' indennità di cessazione dal servizo più consistente (+/- 600 000 BFR invece di +/- 400 000 BFR). In contropartita, essi avrebbero l' obbligo di versare i contributi richiesti. Il convenuto ricorda infine che i ricorrenti conservano i loro diritti a pensione nel regime nazionale, dato che il contributo del 6,75% attribuisce loro la possibilità di maturare diritti nel regime comunitario e non ha nulla a che vedere con il contributo al regime nazionale.

    30 A sostegno del secondo mezzo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, i ricorrenti precisano che, a seguito dell' errore ° da essi successivamente qualificato come atto illecito ° commesso dall' Ammninistrazione, che avrebbe loro attribuito a torto lo status di agente ausiliario, essi si sarebbero visti trattenere a torto dallo stipendio un duplice contributo, da un lato al regime previdenziale nazionale e, dall' altro, a quello comunitario a differenza degli altri agenti temporanei che sono stati immediatamente iscritti al regime comunitario.

    31 Il convenuto ribatte che il principio generale di parità di trattamento si applica solo a persone che si trovino in situazioni identiche e comparabili, il che non si verifica nel caso di specie. In primo luogo, lo status di agente ausiliario non sarebbe stato attribuito a torto ai ricorrenti, dato che essi si sono visti accordare il privilegio di un' equiparazione agli agenti temporanei solo ai fini del calcolo dei loro diritti a pensione. In secondo luogo, supponendo che i ricorrenti siano dispensati dai contributi al regime pensionistico comunitario, ne risulterebbe una discriminazione alla rovescia nei confronti degli altri agenti temporanei, che hanno regolarmente versato i loro contributi al regime comunitario. Per giunta, a differenza degli agenti temporanei, i ricorrenti conservano diritti nel regime pensionistico nazionale.

    Valutazione del Tribunale

    32 In via preliminare, il Tribunale constata che, a seguito dei quesiti posti alle parti in ordine all' incidenza della legge belga 21 maggio 1991, che stabilisce taluni rapporti tra regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto pubblico internazionale, le parti stesse hanno concordemente ritenuto che tale legge non avesse alcuna incidenza sulla presente controversia dato che i ricorrenti non hanno la possibilità di chiedere che sia versato all' istituzione l' importo della pensione di anzianità corrispondente al periodo di servizio controverso.

    33 Il Tribunale ricorda che i ricorrenti sostengono in sostanza che il Consiglio, accogliendo la loro domanda di equiparazione "ai fini della maturazione dei diritti a pensione", ha loro riconosciuto, retroattivamente, il beneficio dello status di agente temporaneo nella sua globalità. Essi contestano la facoltà, da parte dell' istituzione, di attribuire all' agente temporaneo uno status ibrido per un periodo determinato della sua attività professionale. Riqualificando ex ante il contratto di agente ausiliario come contratto di agente temporaneo, il Consiglio avrebbe semplificemente trasformato la forma giuridica dello status dei ricorrenti, al fine di riparare all' illecito commesso per quanto riguarda la qualificazione del loro status per il periodo compiuto sotto l' apparenza di un contratto di agente ausiliario. Spetterebbe quindi all' istituzione far valere presso l' istituzione previdenziale belga competente la qualificazione erronea dello status dei ricorrenti e la cancellazione della loro erronea iscrizione al fine di recuperare i contributi versati da essa e dal dipendente. Sarebbe l' istituzione a dover eventualmente subire le conseguenze del mancato recupero dei contributi che resterebbero acquisiti al regime pensionistico belga.

    34 Orbene, si deve constatare, al riguardo, che i ricorrenti si sono limitati, nella loro lettera del 24 novembre 1989, a sollecitare il beneficio dell' equiparazione del loro vecchio contratto di agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo "ai fini della maturazione dei diritti a pensione". Il Consiglio, accogliendo tale richiesta, vi ha dato seguito favorevole solo nell' ottica esclusiva del versamento dell' indennità di cessazione dal servizio di cui all' art. 39 del RAA. La lettera del 27 luglio 1990 reca, infatti, la precisazione: "Oggetto: art. 39 del RAA". D' altro canto, il reclamo diretto contro la decisione contenuta in questa lettera precisa espressamente che è solo la "parte della decisione" relativa alla trattenuta del contributo comunitario e dei contribuiti a carico del datore di lavoro e del lavoratore versati dal Consiglio che "arreca pregiudizio" e che, di conseguenza, viene presa in considerazione.

    35 Bisogna concluderne che il reclamo non mirava neppure ad ottenere un riesame generale ed una riqualificazione dello status dei ricorrenti. Ne consegue che la decisione di rigetto loro opposta verte esclusivamente sui riflessi della sostituzione del regime pensionistico comunitario al regime pensionistico belga per quanto riguarda il calcolo dei diritti di cui all' art. 39 del RAA.

    36 Poiché l' oggetto del ricorso di cui il Tribunale è investito è delimitato da quello del procedimento amministrativo previo, esso non può, nella fattispecie, essere esteso alla più generale questione della legittimità della qualificazione data allo status dei ricorrenti.

    37 Accogliendo la domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere l' equiparazione del periodo di attività professionale compiuta in qualità di agente ausiliario ad un periodo compiuto in qualità di agente temporaneo al fine di poter beneficiare dell' indennità di cessazione dal servizio, il Consiglio ha subordinato il beneficio di tale equiparazione alla duplice condizione, da un lato, che i ricorrenti adempiano l' obbligo di versare presso l' istituzione i contribuiti che essi avrebbero dovuto versare in qualità di agenti temporanei e, dall' altro, che rimborsino all' istituzione un importo equivalente a quello della quota parte a carico del datore di lavoro versata dall' istituzione stessa al regime pensionistico belga. Occorre pertanto esaminare la legittimità della decisione impugnata nei limiti in cui subordina l' equiparazione a tale duplice condizione.

    38 Per quanto riguarda la prima condizione, relativa al versamento del contributo al regime pensionistico comunitario, si deve ricordare che, a seguito della sostituzione del regime pensionistico comunitario al regime pensionistico belga, i ricorrenti sono stati invitati dal Consiglio a regolarizzare la loro posizione versando effettivamente al regime pensionistico comunitario il contributo del 6,75% di cui all' art. 83, n. 2, dello Statuto, che rappresenta la partecipazione dei dipendenti di ruolo e degli agenti temporanei, in ragione di un terzo, al finanziamento del regime pensionistico comunitario.

    39 Si deve rilevare che tale somma, in linea di principio, è rimborsata integralmente, ai sensi dell' art. 12, lett. b), dell' allegato VIII dello Statuto, contestualmente al versamento dell' indennità di cessazione dal servizio proporzionale di cui alla lett. c) dello stesso articolo. Si deve altresì osservare che il versamento del contributo al regime pensionistico comunitario ha l' effetto di maggiorare l' indennità di cessazione dal servizio proporzionale attraverso il prolungamento del periodo di servizio preso in considerazione per il suo calcolo, dato che l' indennità è calcolata sulla base di un mese e mezzo dell' ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio.

    40 Senza contestare il loro obbligo di contribuire al regime pensionistico comunitario, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, di avere il diritto di avvalersi di una compensazione tra gli importi che essi sono tenuti a versare al regime pensionistico comunitario, da un lato, e i contributi a carico del lavoratore da essi già versati al regime pensionistico belga, dall' altro, fermo restando, peraltro, che il convenuto sarebbe tenuto a rimborsare loro la differenza tra gli oneri sociali a carico del lavoratore da essi effettivamente versati nell' ambito del regime pensionistico belga e i minori oneri sociali a carico del lavoratore che essi debbono versare in quello del regime pensionistico comunitario.

    41 Il Tribunale ritiene che il credito fatto valere dai ricorrenti nei confronti del convenuto onde beneficiare di una compensazione vada interpretato come un credito di indennizzo, diretto a risarcirli per il pagamento dei contributi sociali a carico del lavoratore che rimangono acquisiti al regime pensionistico belga attraverso il versamento, da parte del convenuto, di un importo corrispondente a tali contributi. Orbene, perché i ricorrenti possano aver diritto al risarcimento del preteso danno subito, è importante che essi dimostrino che l' istituzione ha commesso un illecito, che il pregiudizio è certo, reale e valutabile e che vi è un nesso causale tra l' illecito e il pregiudizio di cui si dolgono (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769, punto 19 della motivazione).

    42 Nella fattispecie non è tuttavia provato che l' istituzione abbia commesso un illecito che dia luogo a risarcimento procedendo, ai sensi dell' art. 70 del RAA, all' iscrizione dei ricorrenti al regime pensionistico nazionale nei limiti in cui essi erano al suo servizio in qualità di agenti ausiliari. Non potendo far valere nei confronti dell' istituzione un credito di indennizzo certo ed esigibile, i ricorrenti non possono quindi legittimamente far valere la compensazione di un siffatto credito con l' obbligo loro incombente, a norma dello Statuto, di versare contributi al regime pensionistico comunitario.

    43 Ne consegue che a torto i ricorrenti contestano la trattenuta, operata sulla loro indennità di cessazione dal servizio, corrispondente alla somma che essi avrebbero dovuto versare al regime pensionistico comunitario quale contributo ai sensi dell' art. 83, n. 2, dello Statuto. Di conseguenza, il primo e il secondo mezzo dei ricorrenti debbono essere respinti nella misura in cui riguardano tale parte della decisione impugnata.

    44 Per quanto riguarda la seconda condizione contenuta in tale decisione, in ordine al rimborso all' istituzione convenuta della quota parte a carico del datore di lavoro che rimane acquisita al regime pensionistico belga, si deve rilevare che i ricorrenti hanno richiesto il beneficio dell' equiparazione con espresso riferimento alla comunicazione al personale n. 210/83. Orbene, quest' ultima, riguardando i "dipendenti di ruolo già titolari di un contratto (o di contratti) di agente ausiliario prima della loro nomina ad agente temporaneo o a dipendente di ruolo" non ha come destinatari gli agenti temporanei che, come i ricorrenti, lascino il servizio dell' istituzione senza essere stati nominati dipendenti di ruolo.

    45 Si deve constatare, in primo luogo, che, accordando ai ricorrenti il beneficio dell' equiparazione del periodo di attività svolta in qualità di agente ausiliario ad un periodo di attività svolta in qualità di agente temporaneo ai soli fini del calcolo dei loro diritti a pensione, il convenuto ha esteso l' applicazione della comunicazione al personale n. 210/83 ad una fattispecie che non rientra nel suo ambito di applicazione.

    46 Il convenuto sottolinea, nella sua nota del 18 gennaio 1991 con cui venivano respinti quattro reclami presentati contro la decisione 27 luglio 1990, che sono considerazioni di analogia quelle che lo hanno indotto a consentire l' estensione del beneficio dell' equiparazione che forma oggetto della comunicazione al personale n. 210/83 anche agli agenti temporanei che lascino il servizio dell' istituzione senza essere nominati dipendenti di ruolo. Esso fa osservare che procedendo appunto allo stesso modo per analogia esso ha subordinato il beneficio di questa equiparazione alla condizione di poter recuperare dall' agente temporaneo un importo equivalente alla quota parte a carico del datore di lavoro da esso versata al regime pensionistico belga.

    47 Si deve constatare che, ai sensi del punto 3 della comunicazione al personale n. 210/83, l' istituzione subordina il beneficio dell' equiparazione alla condizione che il dipendente chieda al regime nazionale il rimborso dei contributi versati per il periodo di servizio considerato "al fine di evitare il cumulo tra la pensione comunitaria e la pensione nazionale per il periodo di servizio in qualità di ausiliario". Orbene, per quanto concerne l' agente temporaneo che lascia il servizio, non esiste alcuna norma che gli accordi il diritto di chiedere il trasferimento dei diritti maturati nell' ambito di un regime pensionistico nazionale al regime pensionistico delle Comunità. Pertanto, il convenuto non si trovava in condizione di subordinare l' attribuzione del beneficio dell' equiparazione all' impegno dei ricorrenti di chiedere al regime pensionistico nazionale il rimborso dei contributi versati.

    48 Si deve sottolineare, d' altra parte, che i ricorrenti non possono esercitare la facoltà riservata ai dipendenti di ruolo dall' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto, di far versare alle Comunità vuoi l' equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati, vuoi il forfait di riscatto loro dovuto, al momento della cessazione dal servizio, dalla cassa pensioni a cui appartenevano prima della loro entrata in servizo presso le Comunità.

    49 Occorre di conseguenza esaminare se, in mancanza di surroga, l' istituzione abbia potuto legittimamente subordinare il beneficio dell' equiparazione alla condizione che i ricorrenti la risarciscano per il versamento degli oneri sociali a carico del datore di lavoro che restano acquisiti al regime pensionistico belga trasferendole un importo equivalente.

    50 Il Tribunale constata che l' istituzione, procedendo in questo modo, ha avuto, tra l' altro, l' obiettivo di evitare una discriminazione tra gli agenti temporanei che lasciano l' istituzione dopo essere stati nominati dipendenti di ruolo e gli agenti temporanei che lasciano l' istituzione senza essere stati nominati dipendenti di ruolo. Infatti, il dipendente di ruolo che lascia l' istituzione facendola subentrare nei suoi diritti nei confronti della cassa pensioni da cui dipendeva in precedenza, non conserva alcun diritto nel regime pensionistico nazionale, mentre l' agente temporaneo che si trova nella situazione dei ricorrenti e che lascia l' istituzione conserva i suoi diritti nel regime pensionistico nazionale, senza poter consentire un tale subentro dell' istituzione nei suoi diritti.

    51 Chiedendo ai ricorrenti di rimborsare la quota parte a carico del datore di lavoro dei contributi sociali versati al regime pensionistico belga, il convenuto ha avuto la preoccupazione di evitare che essi fruissero di un duplice beneficio. Questo modo di agire non può essere considerato contrario alle norme dello Statuto. Esso non è neppure contrario al principio della parità dei dipendenti di ruolo. D' altro canto, l' istituzione non può essere tenuta, per uno stesso e unico periodo di servizio prestato da un agente, a contribuire nel contempo al regime pensionistico nazionale e al regime pensionistico comunitario.

    52 Il Tribunale ritiene pertanto che, procedendo al recupero presso i ricorrenti della quota parte a carico del datore di lavoro da essa versata al regime pensionistico belga, l' istituzione non abbia violato alcuna norma dello Statuto. Essa non ha commesso alcun errore, dato che l' importo recuperato non costituisce un indebito, ed essa non ha violato il principio della parità di trattamento dei dipendenti di ruolo e degli agenti.

    53 Anche il primo e il secondo mezzo dei ricorrenti debbono quindi essere respinti nei limiti in cui riguardano questa parte della decisione impugnata.

    54 Da queste considerazioni risulta che il primo e il secondo mezzo debbono essere respinti.

    Sul terzo mezzo fondato sulla violazione dell' art. 24 dello Statuto

    Argomenti delle parti

    55 Basandosi sull' argomento secondo il quale a torto il Consiglio ha versato contributi sociali al regime pensionistico belga, i ricorrenti sostengono che, a seguito della regolarizzazione della loro posizione statutaria operata dalla decisione 27 luglio 1990, sarebbe spettato al convenuto procedere alla ripetizione delle somme indebitamente versate presso gli organi competenti. In ogni caso e anche qualora fosse spettato ai ricorrenti l' esercizio di tale azione, l' amministrazione avrebbe avuto l' obbligo di prestar loro la propria assistenza onde consentir loro di condurre a buon fine tale procedimento.

    56 Il convenuto contesta di nuovo il fatto che i contributi controversi siano stati versati a torto e che la posizione statutaria dei ricorrenti sia stata "regolarizzata", di guisa che non vi sarebbero pagamenti indebiti da recuperare. In ogni modo, esso aggiunge, il disposto dell' art. 24 dello Statuto non sarebbe applicabile nella fattispecie, in mancanza di atti illeciti di terzi contro gli interessati, dato che l' azione che si tratterebbe di intentare risulterebbe da una pretesa infrazione da parte dell' istituzione stessa.

    Valutazione del Tribunale

    57 Il Tribunale ricorda che, come è stato in precedenza esposto, il Consiglio, versando i contributi sociali previsti dal regime pensionistico belga, ha semplicemente applicato le disposizioni statutarie in materia, e cioè l' art. 70 del RAA, di guisa che non può assolutamente procedersi al recupero delle somme indebitamente versate. Ne consegue che non possono esistere a carico dell' amministrazione, in forza dell' art. 24 dello Statuto, obblighi di sorta di prendere iniziative o di intentare un' azione a tali fini.

    58 D' altro canto, è giurisprudenza costante che l' obbligo di assistenza, di cui all' art. 24 dello Statuto, riguarda la difesa dei dipendenti di ruolo, da parte dell' istituzione, contro comportamenti illeciti di terzi e non contro gli atti emanati dall' istituzione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto (v. sentenze della Corte 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci/Commissione, Racc. pag. 3187; 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione, Racc. pag. 1155, e 9 dicembre 1982, causa 191/81, Plug/Commissione, Racc. pag. 4229). Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti si basano appunto su un preteso illecito dell' amministrazione, che sarebbe consistito nel versare a torto contributi sociali al regime pensionistico nazionale per domandare l' applicazione dell' art. 24 dello Statuto a loro beneficio.

    59 Da queste considerazioni consegue che anche il terzo mezzo dei ricorrenti deve essere respinto.

    Sul quarto mezzo relativo alla violazione dell' art. 39 del RAA

    Argomenti delle parti

    60 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l' amministrazione resta inadempiente rispetto all' obbligo di basare la sua decisione su una norma di legge e di motivarla ai sensi dell' art. 25 dello Statuto. In secondo luogo, essi osservano che, a norma dell' art. 39 del RAA, l' indennità di cessazione dal servizio può essere diminuita del solo importo dei versamenti effettuati, su espressa domanda dell' agente, in forza dell' art. 42 dello stesso regime.

    61 Il convenuto ribatte che benché l' art. 39 del RAA richieda che l' indennità di cessazione dal servizio sia diminuita dall' ammontare dei versamenti eventualmente effettuati in forza dell' art. 42, esso non esclude la detrazione di altre somme dall' indennità. Trattandosi nella fattispecie di un caso eccezionale, il Consiglio avrebbe dovuto cercare una soluzione pragmatica per evitare che i ricorrenti beneficiassero di vantaggi ingiustificati. Per giunta, la soluzione adottata terrebbe conto della finalità stessa dell' indennità di cessazione dal servizio, dato che quest' ultima è semplicemente la restituzione dei contributi a carico dei lavoratori e di quelli a carico dei datori di lavoro versati al regime pensionistico.

    Valutazione del Tribunale

    62 Quanto all' argomento relativo ad una violazione dell' obbligo di motivazione di cui all' art. 25 dello Statuto, il Tribunale ritiene che la motivazione della decisione impugnata, in primo luogo, abbia fornito agli interessati le indicazioni necessarie atte a consentir loro di valutare se tale decisione fosse o meno fondata e, in secondo luogo, che essa renda possibile il sindacato giurisdizionale. Tale argomento è pertanto da respingere.

    63 Quanto all' argomento relativo alla violazione dell' art. 39 del RAA, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la norma di cui trattasi non dispone che, ad eccezione dei versamenti effettuati in forza dell' art. 42 del RAA, non possa essere operata alcun' altra detrazione.

    64 Come è stato in precedenza esposto, il convenuto era effettivamente in credito nei confronti dei ricorrenti, in primo luogo, per quanto riguarda i contributi che essi avrebbero dovuto versare durante la loro permanenza in servizio se fossero stati assunti in qualità di agenti temporanei e, in secondo luogo, per quanto riguarda la quota parte a carico del datore di lavoro versata dall' istituzione al regime pensionistico belga durante lo stesso periodo.

    65 Nessuna disposizione statutaria o di altro genere vietava all' amministrazione di procedere alla compensazione dei due crediti di cui trattasi con i crediti dei ricorrenti, ciascuno dei quali era certo, liquido ed esigibile.

    66 Di conseguenza, è nel rispetto delle norme statutarie che il convenuto ha operato la detrazione del proprio credito dall' indennità di cessazione dal servizio dovuta ai ricorrenti, cosicché anche il quarto mezzo dev' essere respinto.

    67 Dal complesso delle considerazioni svolte in precedenza consegue che il ricorso proposto dai ricorrenti dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    68 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nei ricorsi promossi dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni rimangono a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Top