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Document 61991TJ0023

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 21 ottobre 1992.
    Henri Maurissen contro Corte dei conti delle Comunità europee.
    Dipendente - Note di qualifica - Danno assertivamente subito a causa dell'attività di rappresentante del personale e di rappresentante sindacale - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Incoerenza della motivazione - Impossibilità di esercizio del sindacato giurisdizionale.
    Causa T-23/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02377

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:106

    61991A0023

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 21 OTTOBRE 1992. - HENRI MAURISSEN CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RAPPORTO INFORMATIVO - DANNO ASSERTIVAMENTE SUBITO A CAUSA DELLE ATTIVITA DI RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE E DI RAPPRESENTANTE SINDACALE - MANIFESTO ERRORE DI VALUTAZIONE - SVIAMENTO DI POTERE - INCOERENZA DELLA MOTIVAZIONE - IMPOSSIBILITA DI ESERCIZIO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE. - CAUSA T-23/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02377


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Rappresentanza ° Obblighi legati all' esercizio delle funzioni di rappresentante del personale ° Presa in considerazione nella redazione delle note di qualifica ° Obblighi dei compilatori

    (Statuto del personale, artt. 24 bis e 43; allegato II, art. 1, sesto comma)

    2. Dipendenti ° Rapporto informativo ° Note di qualifica ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti ° Obblighi dei compilatori ° Motivazione del peggioramento del rapporto informativo rispetto a quello precedente ° Necessaria coerenza tra valutazioni ed osservazioni analitiche

    (Statuto del personale, art. 43)

    Massima


    1. In conformità allo Statuto ai rappresentanti del personale devono essere concesse dalle istituzioni cui essi appartengono le facilitazioni che risultano necessarie per l' esercizio delle loro funzioni di rappresentanza. Inoltre, la libertà sindacale, riconosciuta dall' art. 24 bis, comporta in particolare che i rappresentanti sindacali beneficino, per la loro parte, di dispense dal servizio al fine di partecipare alla concertazione con le istituzioni.

    Ne deriva in particolare che l' attività di rappresentanza del personale deve essere presa in considerazione, nella compilazione delle note di qualifica dei dipendenti interessati, in modo che questi ultimi non siano penalizzati a causa dell' esercizio di tale attività. Stando così le cose, benché il compilatore ed il compilatore d' appello siano unicamente autorizzati ad effettuare una valutazione delle prestazioni che il dipendente, titolare di un mandato di rappresentanza del personale, fornisce nell' ambito dell' impiego al quale è stato assegnato, ad esclusione dell' attività collegata a detto mandato, la quale non rientra nella loro autorità, essi devono tuttavia tener conto degli obblighi legati all' esercizio delle funzioni di rappresentanza.

    Spetta loro più precisamente tener conto del fatto che a causa della sua attività di rappresentanza un dipendente scrutinato ha potuto fornire, presso il suo servizio, solo un numero di giorni di lavoro inferiore al numero normale di giorni lavorativi nel corso del periodo cui si riferisce il rapporto informativo. Le attitudini ed il lavoro di questo dipendente devono pertanto essere valutate, ai fini del rapporto informativo, sulla base delle prestazioni che l' istituzione ha il diritto di attendersi normalmente da parte di un dipendente dello stesso grado, durante un periodo corrispondente al tempo che egli ha effettivamente dedicato alla sua attività presso il suo servizio di assegnazione, dopo deduzione del tempo dedicato, alle condizioni previste dallo Statuto, alla sua attività di rappresentanza.

    2. I compilatori godono di un ampio potere discrezionale nei giudizi dati circa il lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare e non spetta al giudice intervenire in tale valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso manifesto. Di fronte a un tale potere, il rispetto delle garanzie conferite dall' ordinamento giuridico comunitario riveste un' importanza fondamentale. Tra queste garanzie figura in particolare l' obbligo per l' istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, il diritto dell' interessato a far conoscere il suo punto di vista nonché quello che la decisione sia motivata sufficientemente. Solo in tal modo il giudice comunitario può verificare se sussistano gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l' esercizio del potere discrezionale.

    In un rapporto informativo, le osservazioni facoltative che accompagnano le valutazioni formulate nella griglia analitica hanno per oggetto di giustificare queste valutazioni, al fine di consentire al dipendente scrutinato di valutarne la fondatezza in piena cognizione di causa e, eventualmente, al tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. A tal fine, occorre che le valutazioni meno favorevoli rispetto a quelle che risultavano nel precedente rapporto informativo siano giustificate dai compilatori e che esista coerenza tra queste valutazioni e le osservazioni destinate a giustificarle.

    Parti


    Nella causa T-23/91,

    Henri Maurissen, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con l' avv. J.N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la società fiduciaire Myson Sarl, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Corte dei Conti delle Comunità europee, rappresentata dal signor Jean-Marie Sténier, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Corte dei conti,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1988-1989,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: B. Pastor, amministratore,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 settembre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti e il procedimento

    1 Il ricorrente, signor Maurissen, veniva assunto dalla Corte dei conti nel 1983, nel grado B 3. Dopo la sua nomina in ruolo, veniva assegnato al settore "Aiuto allo sviluppo" e successivamente al settore "Fondo europeo di sviluppo" (in prosieguo: il "FES") fino al 4 dicembre 1989. In tale data, egli veniva assegnato direttamente presso il direttore del gruppo III, signor S. il quale era il superiore gerarchico del suo precedente capodivisione nel settore FES, signor G. Essendo stato trasferito questo direttore il 24 gennaio 1991, il più anziano del gruppo di audit III informava il signor Maurissen, con nota 25 gennaio 1991, del suo trasferimento, con effetto immediato, al settore "Spese di funzionamento"; il posto di direttore del gruppo III rimaneva vacante fino al 6 giugno 1991.

    2 Il ricorrente, a decorrere dagli anni 1985-1986, è membro del comitato del personale e del comitato esecutivo dell' Union syndicale-Lussemburgo.

    3 Il rapporto informativo del ricorrente, per il periodo 4 gennaio 1988 - 31 dicembre 1989, è stato redatto il 7 febbraio 1990 dal compilatore, signor G., dopo consultazione del signor S., che l' ha vistato il 9 febbraio 1990. Come tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo valutati dal signor G., il ricorrente ha beneficiato di un abbuono forfettario di cinque punti, nell' ambito di un' armonizzazione tra i diversi compilatori. Egli ha così ottenuto un totale di 42 punti su 70, in base alla trasposizione in cifre delle valutazioni date nella griglia analitica del suo rapporto informativo.

    4 Questa valutazione rappresentava una diminuzione del 22% rispetto alla valutazione del ricorrente per il periodo 1986-1987 ed era la più bassa di tutti i funzionari della Corte dei conti, per il periodo di riferimento 1988-1989. Il rapporto informativo conteneva la seguente valutazione di ordine generale:

    "il rendimento ed i risultati del signor H. Maurissen non sono all' altezza delle sue capacità. Il signor Maurissen è talmente avaro nei suoi sforzi che si rifiuta di costituire fascicoli e di sottoporli alla revisione dei suoi superiori gerarchici. Egli si compiace in una mentalità ed un comportamento di perseguitato che gli forniscono la possibilità di sfuggire ad una parte delle sue responsabilità di servizio. Tale mancanza pronunciata di senso di responsabilità ha avuto come conseguenza che nel corso del 1989 il signor Maurissen non ha dato alcun risultato tangibile al settore FES. In tal senso, il suo recente cambiamento di assegnazione dovrebbe essere l' occasione di una modifica radicale di comportamento".

    5 Il 15 maggio 1990, il ricorrente ha interposto appello contro il rapporto informativo di cui sopra. Il comitato paritetico per i rapporti informativi ha emesso il suo parere il 22 giugno 1990. Per quanto riguarda il contenuto del rapporto informativo, tale parere è così formulato:

    "1. La Commissione si è sforzata, sentendo separatamente il funzionario valutato ed il compilatore e studiando l' appello e i suoi allegati nonché un voluminoso fascicolo presentato dal compilatore, di formarsi un' opinione sulla fondatezza delle valutazioni contenute nel rapporto informativo e sugli argomenti dell' appello.

    2. Per quanto riguarda le asserzioni del funzionario valutato con cui si accusa il compilatore di essersi immischiato nella sua attività sindacale o legata alla rappresentanza del personale e di essersi associato ad un intento 'di rivalsa' nei suoi confronti, il comitato, in considerazione del fascicolo presentato, non è convinto della fondatezza di una tale tesi.

    3. Il comitato constata che:

    ° le relazioni personali tra funzionario valutato e compilatore non erano delle migliori; e

    ° nessun dialogo si è costituito tra gli interessati durante il periodo che copre il presente rapporto informativo.

    Tuttavia, il comitato ritiene che gli elementi di riferimento utilizzati siano corretti, cioè i lavori svolti dal funzionario valutato durante il periodo di riferimento e che questi elementi sono stati giustamente valutati dal compilatore stesso.

    4. Stando così le cose, il comitato ritiene che non occorre modificare i punti inseriti nella griglia che figura al n. 10, in considerazione in particolare del fatto che, secondo le dichiarazioni del compilatore, l' attribuzione forfettaria di cinque punti concessa a titolo di compensazione tecnica a tutti i dipendenti valutati della sua divisione, sono inclusi nel rapporto informativo attuale del signor Maurissen.

    5. Il comitato ritiene tuttavia che un miglioramento dei commenti relativi a valutazioni analitiche e generali è tale da creare una migliore armonia tra le valutazioni letterali e la griglia dei punti attribuiti".

    6 Il rapporto informativo definitivo del ricorrente è stato redatto, il 27 luglio 1990, dal compilatore d' appello, signor R. Esso confermava l' insieme delle valutazioni analitiche inserite nella griglia e modificava talune osservazioni facoltative riferite a tali valutazioni. Inoltre, esso conteneva la seguente valutazione di ordine generale: "dai fascicoli della Corte risulta che il lavoro svolto nel suo settore dal signor Maurissen, per il periodo 1988-1989, non è di una qualità sufficiente per assicurare la conferma senza modifiche del precedente rapporto informativo. La diminuzione delle prestazioni del signor Maurissen ha coinciso con il suo manifesto desiderio di ciò che egli chiama 'una soluzione' delle difficoltà di cui egli vedeva la causa nella nomina al di sopra di lui di un certo capodivisione. Sembra mancare di spirito di cooperazione necessario per consentire al gruppo di controllori del settore di funzionare efficacemente. Egli manifesta una predilezione nel prendere in senso negativo le istruzioni ed i consigli del suo capodivisione o qualsiasi controllo del suo lavoro da parte degli amministratori principali. Ciò nuoce al suo contributo personale al funzionamento del settore".

    7 Il ricorrente, il 30 ottobre 1990, ha presentato un reclamo contro tale rapporto informativo definitivo, che gli era stato comunicato il 31 luglio 1990. A seguito della decisione esplicita di rigetto di questo reclamo, che gli era stata comunicata il 15 gennaio 1991, egli ha chiesto, con atto depositato in cancelleria il 13 aprile 1991, l' annullamento della decisione 27 luglio 1990 con cui si fissava il suo rapporto informativo per il periodo 1988-1989. Nell' ambito della fase scritta del procedimento, il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica, in conformità all' art. 47 del regolamento di procedura del Tribunale. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale, ai sensi dell' art. 53 del regolamento di procedura, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    Conclusioni delle parti

    8 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione 27 luglio 1990 con cui si definisce il rapporto informativo per il 1988-1989;

    ° condannare la convenuta alle spese.

    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare ciascuna delle parti alle proprie spese.

    Sul merito

    9 A sostegno della sua domanda di annullamento il ricorrente deduce tre mezzi relativi anzitutto alla violazione dell' art. 24 bis dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e dell' art. 1 dell' allegato II dello Statuto, nonché all' errore manifesto di valutazione che ne deriva, in secondo luogo, allo sviamento di potere e, in terzo luogo, all' incoerenza della motivazione del rapporto informativo e all' impossibilità di valutarne la fondatezza.

    Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 24 bis dello Statuto e dell' art. 1 dell' allegato II, e all' errore manifesto di valutazione che ne deriva

    Argomenti delle parti

    10 Nell' ambito del primo mezzo, il ricorrente fa notare innanzitutto che, ai sensi dell' art. 24 bis dello Statuto e dell' art. 1, sesto comma, dell' allegato II, le funzioni che egli ha assunto in qualità di membro del comitato del personale e di rappresentante dell' Union syndicale devono essere considerate come facenti parte delle mansioni che egli è tenuto a svolgere nell' ambito del suo impiego. Egli si richiama alla sentenza 18 gennaio 1990, in cui la Corte ha dichiarato che la libertà sindacale comporta che i rappresentanti sindacali devono beneficiare, al fine di partecipare in particolare alla concertazione con le istituzioni comunitarie su tutte le materie che interessano il personale, di dispense dal servizio, secondo modalità da stabilirsi, in via unilaterale o convenzionale, da parte delle autorità di ciascuna di queste istituzioni (cause riunite C-193/87 e C-194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, Racc. pag. I-95, punto 37 della motivazione). In esecuzione di questa sentenza, il ricorrente, precisa, ha ottenuto dispense dal servizio al fine di partecipare alle riunioni come rappresentante dell' Union syndicale.

    11 Ora, il ricorrente sostiene che né il primo notatore né il notatore d' appello hanno tenuto conto, nella loro valutazione, delle attività collegate ai suoi mandati di membro del comitato del personale e di organi statutari nonché della sua partecipazione ai lavori del comitato "mobilità", creato dalla Corte dei conti. Lo stesso varrebbe per le sue attività di rappresentante sindacale e, in particolare, per la sua partecipazione alle riunioni di concertazione con la Commissione delle Comunità europee. Esso sostiene che nel 1989, su 205 giorni lavorativi, ha dedicato 73 giorni al suo impiego nell' ambito del settore FES e che il resto è stato dedicato alla sua attività sindacale di rappresentante del personale. Inoltre, il tempo imputato alle azioni di formazione professionale autorizzato dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), nonché le sue assenze per motivi di salute, non sarebbero nemmeno state prese in considerazione per la redazione del suo rapporto informativo. Stando così le cose, il ricorrente ritiene che i suoi notatori "hanno non solo violato le disposizioni dell' art. 24 bis e dell' art. 1 dell' allegato II dello Statuto, ma si sono anche resi colpevoli consapevolmente di un errore manifesto di valutazione comparando il lavoro effettuato dal ricorrente in 73 giorni con quello effettuato dai suoi colleghi in 205 giorni".

    12 La convenuta contesta il fatto che il ricorrente sia stato penalizzato nella redazione del suo rapporto informativo, a causa delle sue mansioni di membro del comitato del personale o di rappresentante sindacale. Essa sostiene infatti che l' esercizio di queste funzioni è stato preso in considerazione dal notatore e dal notatore d' appello, a titolo dei servizi che il ricorrente era tenuto a svolgere nella sua istituzione. A tal riguardo, il ricorrente sarebbe stato del resto trattato esattamente allo stesso modo dei quattro dipendenti del suo settore, membri del comitato del personale. Per quanto riguarda il numero esatto dei giorni che il ricorrente ha dedicato al lavoro di audit, nel 1989, la convenuta ha confermato, nel corso della trattazione orale, che si trattava di 73. Essa ritiene che questo tempo fosse sufficiente per consentire di valutare il suo lavoro e il suo rendimento. Questi ultimi sarebbero stati valutati rispetto alle prestazioni normalmente fornite, nel corso di un periodo di 73 giorni, da un dipendente di pari grado del ricorrente. La convenuta avrebbe quindi tenuto conto, ai fini del rapporto informativo, non solo dei congedi di malattia e dei congedi speciali corrispondenti alle azioni di formazione professionale autorizzate dall' APN, ma anche del tempo dedicato dall' interessato alla sua attività di rappresentante del personale e di delegato sindacale.

    Valutazione in diritto

    13 Il Tribunale fa presente che in base alle disposizioni statutarie, come sono state interpretate dalla Corte, ai rappresentanti del personale devono essere concessi dall' istituzione le facilitazioni che risultano necessarie per l' esercizio delle loro funzioni di rappresentanza. Infatti, l' art. 1 dell' allegato II dello Statuto stabilisce, al sesto comma, che "le funzioni assunte dai membri del comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall' istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell' esercizio delle predette funzioni". Inoltre, la libertà sindacale, riconosciuta all' art. 24 bis dello Statuto, comporta in particolare che i rappresentanti sindacali beneficiano, da parte loro, di dispense dal servizio al fine di partecipare alle riunioni con le istituzioni, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale (cause riunite C-193/87 e C-194/87, soprammenzionata).

    14 Ne deriva in particolare che l' attività di rappresentanza del personale deve essere presa in considerazione, nella compilazione del rapporto informativo dei dipendenti interessati, in modo che questi ultimi non siano penalizzati per il fatto dell' esercizio di tali attività. Stando così le cose, benché il notatore ed il notatore d' appello siano autorizzati unicamente a effettuare una valutazione sulle prestazioni che il dipendente titolare di un mandato di rappresentanza del personale fornisce nell' ambito dell' impiego al quale è stato assegnato, ad esclusione dell' attività collegata a tale mandato, la quale non rientra nella loro autorità, devono tuttavia tener conto dei vincoli legati all' esercizio delle funzioni di rappresentanza. Più precisamente, in circostanze come quelle della fattispecie, devono tener conto del fatto che l' interessato ha potuto fornire, presso il suo servizio, solo un numero di giorni lavorativi inferiore al numero normale di giorni lavorativi nel corso del periodo di riferimento, in conformità alle disposizioni statutarie sopra considerate. Le attitudini e il lavoro di questo dipendente devono pertanto essere valutate, ai fini del rapporto informativo, sulla base delle prestazioni che l' istituzione è normalmente autorizzata ad attendersi da parte di un dipendente dello stesso grado durante un periodo corrispondente al tempo che egli ha effettivamente dedicato alla sua attività presso il suo servizio di assegnazione, dopo deduzione del tempo dedicato, nelle condizioni statutarie sopra considerate, alla sua attività di rappresentanza.

    15 Nella presente fattispecie, il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito alcun indizio che consenta di presumere che la convenuta non ha tenuto conto della sua attività di rappresentante del personale, violando così l' art. 24 bis dello Statuto e l' art. 1, sesto comma, dell' allegato II e ha commesso pertanto al tempo stesso un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione nella compilazione del suo rapporto informativo per il periodo di riferimento 1988-1989.

    16 Per contro, dai documenti del fascicolo risulta che le funzioni derivanti dai mandati di rappresentanza del personale svolti da parte del ricorrente sono state senz' altro prese in considerazione da parte del compilatore e del compilatore d' appello. Ne è prova la menzione esplicita, nel rapporto informativo, sotto la rubrica dedicata alla descrizione dettagliata delle mansioni svolte nel corso del periodo di riferimento, della sua "attività nell' ambito del comitato del personale" nonché delle sue "missioni sindacali riconosciute dalla Corte".

    17 Inoltre, dai documenti del fascicolo, in particolare dalle valutazioni e dai commenti formulati nel rapporto informativo, risulta che, per compilare il rapporto informativo del ricorrente, il notatore ed il notatore d' appello hanno valutato le prestazioni che egli aveva fornito basandosi sulla constatazione secondo cui, nel 1989, l' interessato aveva dedicato 73 giorni al suo lavoro nell' ambito del settore FES, su 205 giorni lavorativi. Ciò risulta chiaramente dalla nota, alla quale era allegato il rapporto informativo impugnato, indirizzata al ricorrente, il 27 luglio 1990, dal notatore d' appello. Infatti, quest' ultimo vi dichiarava che "le rilevazioni orarie degli undici primi mesi del 1989 indicano 73 giorni di lavoro dedicati ai compiti del settore. Per il dicembre 1989, niente è stato inserito nel fascicolo. Sono pervenuto alla convinzione che il tempo dedicato al lavoro di audit durante il periodo considerato nonché i documenti ad esso relativi sono sufficienti per valutare le sue prestazioni e il suo rendimento".

    18 In considerazione di tutte queste circostanze, sembra che il rapporto informativo impugnato sia stato compilato, come sostiene la convenuta, valutando le attitudini e il lavoro del ricorrente nel corso del periodo di riferimento, in relazione alle prestazioni normalmente fornite da un dipendente dello stesso grado durante 73 giorni, cioè dopo detrazione del tempo dedicato dal ricorrente alla sua attività di rappresentante del personale, nonché dopo aver preso in conto i suoi congedi di malattia e i suoi congedi speciali a titolo della formazione professionale. Stando così le cose, il primo mezzo deve essere respinto.

    Sul mezzo relativo allo sviamento di potere

    Argomenti delle parti

    19 Nell' ambito del secondo mezzo il ricorrente sostiene che la convenuta, adottando l' atto impugnato, ha commesso uno sviamento di potere. Essa ha precisamente utilizzato il rapporto informativo al fine di sanzionare la sua attività di rappresentante del personale e di rappresentante sindacale, esercitate lecitamente nell' ambito dell' art. 9, n. 3 dello Statuto e dell' art. 1 dell' allegato II.

    20 Il ricorrente mette in evidenza diversi indizi che egli ritiene rivelatori di un tale sviamento di potere. Innanzitutto, egli si basa su una comparazione del rapporto informativo impugnato con i rapporti informativi e le valutazioni precedenti di cui egli ha costituito oggetto. Pertanto, dal suo rapporto di fine periodo di prova risultano attitudini molto superiori alla media per quanto riguarda la comprensione, l' adattabilità ed il giudizio. Risulta anche la menzione "eccellente" per quanto riguarda i lavori allora svolti dal ricorrente. Il ricorrente sottolinea che queste valutazioni elogiative sono state confermate nel suo primo rapporto informativo, per il periodo 1984-1985. Ora, per il periodo successivo 1986-1987, egli ha costituito oggetto, in un primo tempo, di un rapporto informativo particolarmente sfavorevole, a seguito della sentenza della Corte 24 febbraio 1987, che accoglieva il suo ricorso contro la decisione con cui si rifiutava di ammetterlo alle prove di un concorso interno (causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti, Racc. pag. 551). Gli sarebbero state addebitate, in particolare, le sue attività di rappresentante del personale e di rappresentante sindacale, nonché la sua partecipazione a corsi rientranti nell' ambito della formazione professionale. Solo dopo un colloquio con il suo notatore dell' epoca quest' ultimo ha accettato di riconsiderare talune valutazioni sfavorevoli ed ha confermato il rapporto informativo attribuito per gli anni 1984-1985, nel rapporto definitivo per il periodo 1986-1987, redatto il 19 aprile 1988.

    21 Il ricorrente rileva inoltre che nel corso della trattazione orale nelle cause C-193/87 e C-194/87 il difensore della Corte dei conti ha affermato che egli era o "un agente destabilizzatore" dell' istituzione, o manipolato dalla sua organizzazione sindacale "per destabilizzare la Corte". Inoltre, dopo la pubblicazione, il 26 febbraio 1987, di un volantino dell' Union syndicale con cui si denunciava l' aumento del numero dei dipendenti temporanei alla Corte dei conti, il ricorrente ha costituito oggetto di un trattamento sfavorevole da parte dell' APN. Pertanto, la domanda di formazione professionale che egli aveva presentato nel 1987 era stata accettata, dopo più di sei mesi, solo a seguito della presentazione di un reclamo contro un primo rifiuto, mentre uno dei suoi colleghi aveva ottenuto una risposta favorevole nello spazio di 13 giorni. Egli fa valere inoltre i ritardi con cui è stato autorizzato, su sua domanda, a soggiornare al di fuori della sua sede di servizio, durante i suoi congedi per malattia, nel corso del primo semestre 1989.

    22 Infine, il ricorrente sottolinea che i suoi rapporti con il capodivisione non hanno cessato di deteriorarsi a decorrere dall' entrata in servizio di quest' ultimo, nel gennaio 1989. Egli addebita, in particolare, al signor G. di avergli notificato, fin dal primo colloquio avuto con lui, il 30 gennaio 1989, che il suo lavoro nel settore FES doveva prevalere su qualsiasi altra attività, in particolare quella di rappresentante del personale. Il signor G. ha aggiunto che, anche se la partecipazione del ricorrente al gruppo di lavoro "mobilità" dovesse perdurare, gli consigliava vivamente di sollecitare il suo trasferimento presso la presidenza. A seguito di questo colloquio, il ricorrente sostiene di aver indirizzato, il 1 febbraio 1989, una lettera raccomandata al suo capodivisione, nella quale egli ha in particolare denunciato "un' azione deliberata e continua d' intimidazione, di pressione e di discriminazione nei (suoi) confronti in quanto rappresentante del personale e responsabile sindacale". A decorrere da tale data, il suo capodivisione non gli ha più rivolto la parola, fino al colloquio che si è tenuto nell' ambito della procedura del rapporto informativo di cui trattasi. Inoltre, il ricorrente non ha ottenuto alcuna risposta da parte del signor G. alla sua richiesta d' intesa a che si procedesse ad una descrizione delle mansioni e del ruolo che quest' ultimo intendeva attribuirgli. L' atteggiamento del signor G. nei suoi confronti è stato incompatibile con quello di un superiore gerarchico responsabile, che, secondo il ricorrente, deve guidare ed assistere i suoi collaboratori nei loro compiti giornalieri. Il suo capodivisione per contro ha chiaramente manifestato la sua volontà di ottenere il trasferimento dell' interessato, a suo danno. Questo obiettivo è stato raggiunto il 4 dicembre 1989, col trasferimento dell' interessato.

    23 La convenuta respinge da parte sua la censura di sviamento di potere. Essa sostiene che il rapporto informativo impugnato è stato adottato in maniera obiettiva e regolare, tenendo conto del lavoro svolto dal ricorrente, senza avere alcun altro scopo che quello di riflettere le sue prestazioni nel periodo considerato. Essa sostiene che gli argomenti del ricorrente non contengono indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che attestano che il rapporto informativo controverso abbia perseguito un fine diverso da quello che è ad esso normalmente assegnato, cioè assicurare all' amministrazione un' informazione periodica sull' adempimento dei loro compiti da parte dei suoi dipendenti.

    24 La convenuta contesta successivamente tutti gli indizi rilevati dal ricorrente. Essa respinge anzitutto l' asserzione relativa al trattamento sfavorevole di cui egli avrebbe costituito oggetto, sia per quanto riguarda la formazione professionale sia per quanto riguarda l' autorizzazione a soggiornare all' estero per ragioni mediche. Essa fa presente a tal riguardo che le autorizzazioni chieste dal ricorrente gli sono state concesse. Per il resto essa attribuisce al ricorrente la responsabilità del deterioramento delle sue relazioni con il capodivisione. Essa sostiene che a seguito della lettera raccomandata che le era stata inviata dal ricorrente il 1 febbraio 1989, "non si può addebitare al signor G. di aver voluto evitare di inasprire le cose, viste le reazioni imprevedibili del ricorrente, distanziando il signor Maurissen e agendo per il tramite dei suoi primi subordinati A4/A5". Inoltre, indica la convenuta, non spettava al capodivisione precisare la descrizione dei compiti incombenti al ricorrente, in quanto tale questione era all' esame nell' ambito della Corte dei conti. E' quindi nell' attesa di tale descrizione ufficiale che il signor G. ha fatto riferimento al bando di concorso e all' avviso di posto vacante sulla base dei quali il ricorrente era stato assunto.

    25 Per quanto riguarda l' asserito obbligo del ricorrente di dedicarsi esclusivamente al lavoro del settore, la convenuta contesta il fatto che il signor G. gli abbia comunicato di dedicare tutta la sua attività al settore FES o, in mancanza, di chiedere il suo trasferimento. Gli avrebbe semplicemente chiesto di non dedicarsi all' attività del comitato del personale al di là delle riunioni normali di tale comitato, in ragione del fatto che, sul suo organico di otto persone, quattro erano membri del comitato del personale, anch' esso composto di sedici persone. Ciò è confermato dalla risposta 13 febbraio 1989 alla lettera raccomandata del ricorrente in data 1 febbraio 1989, in cui il signor G. precisa che, "se è del tutto esatto dire che, per quanto mi riguarda, la preoccupazione essenziale è l' esecuzione del programma di lavoro della Corte, occorre precisare a proposito della Sua attività sindacale che essa mi sembra legittima (...). Per quanto riguarda la funzione di rappresentante del personale che Lei svolge, essa riveste un carattere statutario e contrariamente a quanto lasciato intendere, non ho alcuna intenzione di pregiudicarla. Nel corso del nostro colloquio, Le ho chiesto di tener conto del carico di lavoro del settore e, in considerazione del numero dei rappresentanti che siedono nell' ambito del comitato del personale, di cercare di non prendere impegni al di là del ragionevole nella costituzione di gruppi o comitati". Stando così le cose, ritiene la convenuta, nessun elemento consente di presumere una mancanza di obiettività o un abuso di potere nella compilazione del rapporto informativo.

    26 La convenuta contesta anche l' argomento del ricorrente secondo cui i suoi due trasferimenti d' ufficio hanno presentato un carattere di sanzione. Per quanto riguarda il primo essa osserva che il ricorrente è stato assegnato presso il nuovo direttore del signor G. Dati i rapporti difficili del ricorrente con il suo antico capodivisione da dieci mesi, era, secondo la Corte dei conti, nell' interesse sia dell' amministrazione sia dei due dipendenti interessati che essi non lavorassero insieme. Inoltre, il trasferimento del 25 gennaio 1991 è stato anch' esso deciso nell' interesse del servizio, a seguito del trasferimento del direttore del gruppo III, presso il quale il signor Maurissen era in servizio, e della successiva vacanza di tale posto di direttore fino al 6 giugno 1991.

    27 Per quanto riguarda le asserzioni del ricorrente secondo cui le sue attività di rappresentante del comitato del personale e di rappresentante sindacale gli erano già state addebitate nel primo progetto di rapporto informativo per il periodo precedente, 1986-1987, la convenuta dichiara che l' addebito formulato dal notatore dell' epoca non riguarda l' esercizio stesso dell' attività sindacale o di formazione professionale del ricorrente, ma il fatto che queste attività ° per legittime che fossero ° gli impedivano di svolgere il suo lavoro di audit nel momento in cui lo prevedeva il suo impiego dell' epoca. Tale valutazione inoltre sarebbe stata modificata dal notatore nel suo rapporto definitivo, a seguito del suo colloquio con l' interessato, come previsto dallo Statuto. Tali elementi non consentirebbero quindi di presumere che il rapporto informativo per il 1988-1989, compilato da un notatore e da un notatore d' appello diversi, sia viziato da sviamento di potere. Nella fattispecie, l' ampiezza della diminuzione di quest' ultimo rapporto informativo, rispetto al periodo precedente, deriverebbe da una diminuzione della qualità delle prestazioni fornite dal ricorrente e si spiegherebbe con la "seconda possibilità" che gli è stata concessa dal suo precedente compilatore per il periodo 1986-1987, nel corso del quale il suo lavoro cominciava già a lasciare a desiderare.

    Valutazione giuridica

    28 Al fine di determinare se, riducendo la valutazione del ricorrente del 22% rispetto alla valutazione che egli aveva ottenuto per il periodo di riferimento precedente, la convenuta abbia commesso uno sviamento di potere, occorre verificare, in conformità ad una giurisprudenza costante, se, nella fattispecie, indizi obiettivi, pertinenti e concordanti consentano di accertare che l' atto impugnato perseguisse un fine diverso da quello ad esso assegnato in forza delle disposizioni statutarie vigenti (v., ad esempio, sentenze della Corte 5 maggio 1966, cause 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione, Racc. pag. 149 e 29 settembre 1976, causa 105/75, Giuffrida/Consiglio, Racc. pag. 1395, punto 11 della motivazione; v. anche sentenza del tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione, Racc. pag. II-577, punti 70 e 71 della motivazione).

    29 A tal riguardo, l' art. 43 dello Statuto prevede che "la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A 1 e A 2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni (...)". Ne deriva che il rapporto informativo costituisce un "documento interno, avente la funzione precipua di fornire periodicamente all' amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati", come ha dichiarato la Corte nella sentenza 3 luglio 1980, cause 6/79 e 97/89 (Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141).

    30 Nella presente fattispecie, il Tribunale constata che gli indizi invocati dal ricorrente non consentono di accertare che il suo rapporto informativo non mirasse a valutare obiettivamente le sue attitudini e le sue prestazioni nel corso del periodo di riferimento, e sarebbe stato utilizzato, come egli sostiene, al fine di sanzionare la sua attività di rappresentante del personale e di delegato sindacale.

    31 Infatti, gli argomenti del ricorrente, basati sul confronto del rapporto informativo di cui trattasi, nella fattispecie, con i suoi rapporti informativi precedenti e il suo rapporto di fine periodo di prova, non consente di accertare che la convenuta non abbia inteso valutare in maniera obiettiva il lavoro prestato specificamente nel corso del periodo di riferimento 1988-1989. La compilazione di un rapporto informativo, con una periodicità di due anni, ha precisamente come obiettivo di valutare le attitudini e le prestazioni di un dipendente nel corso di un periodo determinato. Pertanto, una variazione in tale valutazione, da un periodo di riferimento all' altro, non può costituire di per sé l' indizio di uno sviamento di potere.

    32 Per quanto riguarda l' argomento basato sull' asserito trattamento discriminatorio subito dal ricorrente, in particolare in materia di congedi per malattia e di azione di formazione professionale, il Tribunale ritiene che tali circostanze, anche supponendo che siano verificate, non presentano alcun nesso con la compilazione del rapporto informativo. In mancanza di altri elementi pertinenti, esse non consentono quindi di accertare che quest' ultimo non è stato redatto con tutta imparzialità. Inoltre, dalle osservazioni della convenuta, non contestate dal ricorrente, risulta che quest' ultimo ha beneficiato, in definitiva, dei congedi per malattia che egli aveva chiesto e dei congedi speciali a titolo della formazione professionale, al fine di seguire un programma di formazione di tecnico commerciale, parzialmente finanziato dalla convenuta.

    33 Per quanto riguarda gli indizi basati dal ricorrente sull' influenza che hanno potuto avere i suoi precedenti ricorsi dinanzi al giudice comunitario e dal deteriorarsi dei suoi rapporti con il suo superiore gerarchico, il Tribunale ritiene che tali elementi non sono tali da dimostrare che precedenti rapporti conflittuali tra il ricorrente e la convenuta, nonché l' incompatibilità di carattere che l' opponeva al signor G. abbiano potuto guidare i notatori nell' elaborazione del rapporto informativo (v. sentenza della Corte 5 dicembre 1963, cause 35/62 e 16/63, Leroy/Alta Autorità CECA, Racc. pag. 399, 420). Inoltre, in considerazione del deteriorarsi dei suoi rapporti con il suo capodivisione, risulta chiaramente che il trasferimento del ricorrente, il 4 dicembre 1989, presso il direttore del gruppo III, signor S., rispondeva sia all' interesse del servizio sia a quello del ricorrente, come sostiene la convenuta. Inoltre, il suo secondo trasferimento, il 25 gennaio 1991, a seguito del trasferimento del direttore presso il quale era stato direttamente assegnato e della vacanza di tale posto di direzione durante quasi sei mesi, non rivela alcun intento della convenuta di sanzionare l' attività di rappresentante del personale svolta dal ricorrente.

    34 Da quanto precede risulta che il mezzo relativo ad uno sviamento di potere dev' essere respinto.

    Sul mezzo relativo all' incoerenza della motivazione ed all' impossibilità di valutarne la fondatezza

    Argomenti delle parti

    35 Nell' ambito del terzo mezzo, il ricorrente pone l' accento sull' obbligo del notatore e del notatore d' appello di motivare con precisione la diminuzione della sua valutazione rispetto al periodo precedente. Egli rileva a tal riguardo che le valutazioni analitiche e generali non corrispondono alla griglia dei punti attribuiti e non fanno inoltre alcun riferimento alla sua attività di rappresentante del personale e di rappresentante sindacale autorizzata dall' APN, nonché all' incidenza delle sue assenze legittime per ragioni di salute. I commenti che figurano nel rapporto informativo non consentirebbero quindi di controllare la sua fondatezza. Inoltre, la nota 27 luglio 1990, che accompagna il rapporto informativo definitivo indirizzato al ricorrente dal suo notatore d' appello, sarebbe identica a quella che è stata indirizzata ad un altro funzionario della Corte che ha ugualmente interposto appello contro il suo rapporto informativo.

    36 La convenuta contesta gli argomenti del ricorrente. Essa sostiene che la motivazione del nuovo rapporto informativo è completa e dettagliata, poiché tutte le note analitiche che sono state modificate hanno costituito oggetto di una giustificazione precisa, sia per il notatore sia per il notatore d' appello. Inoltre, quest' ultimo avrebbe chiaramente esposto al ricorrente i motivi del suo rapporto informativo definitivo nella sua lettera il 27 luglio 1990, soprammenzionata. Per quanto riguarda l' asserita differenza tra i commenti e le note attribuite nella griglia, essa trova origine, secondo la convenuta, nella correzione tecnica, sotto forma di un' attribuzione forfettaria di cinque punti, concessa a tutti i dipendenti valutati dal primo notatore del ricorrente, a titolo di compensazione della sua interpretazione più restrittiva dei diversi criteri di valutazione, rispetto agli altri notatori. A tal riguardo, il comitato paritetico di notazione avrebbe ritenuto, nel suo parere, che non occorreva modificare i punti inseriti nella griglia definitiva. Inoltre, la differenza tra talune note e i commenti corrispondenti sarebbe stata corretta, secondo le dichiarazioni della convenuta all' udienza, dal notatore d' appello, che ha modificato una parte dei commenti analitici. Stando così le cose, i commenti che figurano nel rapporto informativo del ricorrente consentirebbero al Tribunale di svolgere il suo controllo, il quale si limita ai casi di errore manifesto e di sviamento di potere, in quanto, secondo una giurisprudenza ben consolidata, "i relatori dispongono del più ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricate di giudicare" (sentenza della Corte 1 giugno 1983, cause 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione, Racc. pag. 1789, punto 23 della motivazione).

    37 Per quanto riguarda la similitudine tra le note indirizzate dal notatore d' appello a due dipendenti valutati, la convenuta fa presente che il notatore d' appello dispone del più ampio potere di valutazione e che nulla si oppone pertanto a che egli abbia un' opinione simile del lavoro di due dipendenti. Inoltre, i punti identici si riferirebbero esclusivamente alla procedura, a considerazioni generali ed argomenti comuni. Gli argomenti specifici relativi al ricorrente sarebbero svolti in maniera individuale.

    Valutazione giuridica

    38 Per valutare la fondatezza di tale mezzo, spetta al Tribunale innanzitutto determinare l' ambito normativo e l' estensione del suo controllo in materia di rapporti informativi, e poi di applicare questi principi al caso di specie.

    39 Per quanto riguarda l' ambito normativo e l' estensione del controllo del giudice comunitario in materia di rapporti informativi, occorre ricordare, in via preliminare, che i rapporti informativi, che non costituiscono decisioni ai sensi dell' art. 25 dello Statuto, sono disciplinati dalle disposizioni speciali di cui all' art. 43 (v. sentenza della Corte 25 novembre 1976, causa 122/75, Kuester/Parlamento, Racc. pag. 1685, punti 24 e 25 della motivazione). A tal riguardo, la decisione della Corte dei conti del 22 marzo 1984 recante disposizioni generali di esecuzione dell' art. 43 soprammenzionato, prevede all' art. 5, l' obbligo di giustificare ogni modifica delle valutazioni analitiche rispetto al rapporto informativo precedente.

    40 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, "i relatori dispongono del più ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricate di giudicare e che non spetta al giudice intromettersi in questa valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso manifesto" (sentenza della Corte 1 giugno 1983, cause 36/81, 37/81 e 218/81, Seton, soprammenzionata, punto 23 della motivazione).

    41 Anche se i relatori dispongono di un ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricati di giudicare, è importante tuttavia rilevare che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 21 novembre 1991, quando l' amministrazione dispone di un tale potere di valutazione, "è di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale" causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punto 14 della motivazione). Ne deriva che i commenti facoltativi che accompagnano le valutazioni formulate nella griglia analitica hanno per oggetto di giustificare queste valutazioni, al fine di consentire al ricorrente di valutarne la fondatezza in piena cognizione di causa e, eventualmente, al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Un tale controllo, anche ristretto, poiché comporta che le valutazioni meno favorevoli di quelle che erano già state fatte nel rapporto informativo precedente siano giustificate dai notatori, richiede anche una coerenza fra queste valutazioni e i commenti destinati a giustificarle.

    42 Occorre infine ricordare che la guida della Commissione per la compilazione del rapporto informativo, resa applicabile alla Corte dei conti in virtù della sua decisione 22 marzo 1984, recante disposizioni generali d' esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, ha valore di direttiva interna che, secondo una giurisprudenza costante, si impone all' istituzione, salvo se quest' ultima scelga di discostarsene con una decisione motivata e circostanziata, cosa che non si verifica nella fattispecie.

    43 Il Tribunale, dando applicazione di questi principi al caso di specie, ritiene che, al fine di valutare la coerenza tra le valutazioni e i commenti analitici, occorre riferirsi ai criteri adottati dall' istituzione per definire le diverse valutazioni, quali risultano dalla guida per la compilazione del rapporto informativo, soprammenzionata, e sono riportate in maniera sintetica nel rapporto informativo stesso. Ne deriva in particolare che la menzione "buono" corrisponde al "livello elevato che si è in diritto di attendersi da un dipendente delle Comunità", la valutazione "passabile" corrispondente ad un "livello accettabile". Inoltre, va notato che la guida per la compilazione del rapporto informativo precisa che, per redigere le valutazioni analitiche, il compilatore deve rispettare un principio: rispondere ad ogni valutazione di per sé e non avendo già idealmente una visione d' insieme dei punteggi che egli vuole attribuire al funzionario considerato. Sarebbe falsare completamente lo spirito della valutazione e formulare le valutazioni analitiche al fine di giustificare una valutazione globale. Infine, il notatore che deve compilare un numero rilevante di rapporti, è invitato a far riferimento costantemente alla guida per non discostarsi dalle definizioni date per i differenti termini.

    44 Stando così le cose, spetta al Tribunale controllare la coerenza logica tra le valutazioni e i loro commenti, in considerazione dei criteri soprammenzionati, senza che sia possibile giustificare eventuali discordanze con la correzione tecnica invocata dalla convenuta. Infatti, risulta chiaramente dalla guida della compilazione del rapporto informativo che ogni rubrica deve costituire oggetto di una valutazione individuale debitamente giustificata. L' armonizzazione necessaria tra i differenti notatori non può quindi in nessun caso portare a dissociare le valutazioni analitiche dai loro commenti, al solo fine di aumentare, come nella fattispecie, la valutazione globale dell' interessato.

    45 A tal riguardo, il Tribunale constata che dall' esame della griglia analitica del rapporto informativo compilato dal notatore d' appello risultano numerose incoerenze gravi e manifeste tra le valutazioni ed i commenti. Occorre rilevare, in particolare, che sotto la rubrica "condotta nel servizio" il "senso di responsabilità" ha costituito oggetto della valutazione "buono", la quale è stata giustificata contraddittoriamente col seguente commento: "i compiti del settore non hanno ricevuto tutta l' attenzione che può ragionevolmente essere richiesta". Inoltre, la valutazione "passabile", cioè "accettabile" secondo i criteri definiti della guida per la compilazione del rapporto informativo soprammenzionato formulata per qualificare il "senso dell' iniziativa" del ricorrente, è stata accompagnata dal commento "nulla". Questa valutazione "passabile" è quindi stata giustificata in maniera contraddittoria, in quanto l' espressione "nulla" può significare solo una mancanza totale di senso dell' iniziativa. Per quanto riguarda il "senso del lavoro di gruppo", anch' esso qualificato "passabile", esso è stato giustificato in maniera incoerente con il commento "minimo". Inoltre, occorre rilevare che, sotto la rubrica "competenza" le valutazioni "buono", corrispondono, secondo i criteri sopra considerati, ad un "livello elevato", formulate per quanto riguarda il "giudizio" e "l' espressione scritta" del ricorrente, sono state rispettivamente accompagnate dai seguenti commenti contraddittori: "ha troppa tendenza ad affermare senza dimostrare. Le conclusioni non sono abbastanza motivate"; e "contributi scritti poco accurati, insufficienza di base e strutturale delle esposizioni". In maniera anch' essa contraddittoria, la valutazione "buono" che qualifica il "senso dell' organizzazione" del ricorrente, ha costituito oggetto della seguente giustificazione: "documenti di lavoro nettamente insufficienti circa la messa in evidenza delle verifiche operate; fascicoli disorganizzati e incompleti". Questa incoerenza grave e manifesta tra le valutazioni e i commenti analitici si ritrova sotto la rubrica "rendimento", sotto la quale "la rapidità nell' esecuzione del lavoro", la "regolarità delle prestazioni" e l' "adattamento alle esigenze di servizio" hanno costituito oggetto della qualifica "buona", rispettivamente giustificata dai commenti contraddittori seguenti: "supera i termini previsti per l' esecuzione dei compiti"; "sforzi ineguali forniti per compiti diversi"; "mancanza di flessibilità nel lavoro".

    46 Inoltre, il Tribunale rileva che, dopo aver osservato che non occorre modificare i punti inseriti nella griglia analitica, tenuto conto in particolare dell' attribuzione di cinque punti a titolo di compensazione tecnica, il comitato paritetico di notazione ha ritenuto nel suo parere che un miglioramento dei commenti, sia analitici sia di ordine generale, "sarebbe tale da creare una migliore armonia tra le valutazioni letterali e la griglia dei punti attribuiti". Ora, a seguito di questo parere, il notatore d' appello, anche se ha confermato le valutazioni analitiche sensibilmente modificate dalla formulazione della valutazione generale, si è limitato a modulare taluni dei commenti che accompagnavano le valutazioni analitiche, senza apportarvi le modifiche più sostanziali volute dal comitato paritetico.

    47 Considerati tutti questi elementi, il rapporto informativo impugnato è viziato da un' incoerenza grave e manifesta di motivazione, in quanto nove dei dieci commenti formulati nella griglia analitica si trovano in totale contraddizione con le valutazioni che essi devono in via di principio giustificare. Il ricorrente quindi giustamente sostiene di essere posto nell' impossibilità di controllare la fondatezza del suo rapporto informativo. Alle stesse condizioni, il giudice comunitario si trova nell' impossibilità di controllare la regolarità dell' atto impugnato.

    48 Ne deriva che il terzo mezzo deve essere dichiarato fondato.

    49 Di conseguenza, occorre accogliere le conclusioni del ricorrente intese all' annullamento del suo rapporto informativo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    50 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è fatta domanda. La convenuta è risultata soccombente e quindi va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione 27 luglio 1990, con cui è stato definito il rapporto informativo del ricorrente per il periodo di riferimento 1988-1989 è annullata.

    2) La Corte dei conti è condannata alle spese.

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