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Document 61991TJ0022

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 febbraio 1993.
Inès Raiola-Denti e altri contro Consiglio delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso interno cosiddetto di rivalutazione - Decisione della commissione giudicatrice - Violazione del bando di concorso - Motivazione - Annullamento.
Causa T-22/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00069

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:10

61991A0022

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DELL'11 FEBBRAIO 1993. - INES RAIOLA-DENTI E ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - CONCORSO INTERNO DETTO DI RIQUALIFICAZIONE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - MOTIVAZIONE - ANNULLAMENTO. - CAUSA T-22/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00069


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Assunzioni ° Concorso ° Concorso interno per titoli ed esami ° Obblighi della commissione giudicatrice ° Rispetto dei termini del bando di concorso ° Motivazione delle decisioni ° Svolgimento irregolare delle operazioni del concorso ° Annullamento

(Statuto del personale, allegato III, artt. 1 e 5)

Massima


Una commissione giudicatrice non può esimersi dall' osservanza delle prescrizioni del bando di concorso né per quanto riguarda l' oggetto delle prove né per quanto riguarda la loro natura, e, relativamente alla graduatoria dei candidati, non può sostituire un punteggio globale alla somma dei punteggi attribuiti per diverse prove, in quanto, operando in tal modo, essa viene meno al proprio obbligo di rispettare la valutazione delle prove, quale prevista dal bando di concorso, e al proprio obbligo di motivare le decisioni da essa prese.

La carenza di motivazione della decisione della commissione giudicatrice consistente nell' omissione di valutare le prove in conformità del bando di concorso ha inoltre l' effetto di impedire al giudice il sindacato dell' influenza esercitata sui risultati del concorso dall' applicazione, da parte della commissione giudicatrice, in violazione del bando di concorso, di un criterio estraneo alle capacità dei candidati.

A fronte di tali irregolarità, il Tribunale deve annullare tutte le operazioni a cui ha proceduto la commissione giudicatrice a partire dalla fase in cui si sono verificate le irregolarità.

Parti


Nella causa T-22/91,

Inès Raiola-Denti, Marie Thérèse de Cuyper-Pirotte, Lieve De Nil, Everdien Diks, Alma Forsyth, Claudine Hendrickx, Christiane Impens, Rita Talloen, Danielle Vandemeele, tutte dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, residenti in Bruxelles, con gli avv.ti Gérard Collin e Michel Deruyver, del foro di Bruxelles e, quanto a Lieve De Nil e Everdien Diks, nel corso della trattazione orale, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson Sarl, 1, rue Glesener,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Ives Crétien, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della divisione giuridica della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso B/228 di non rivalutare il posto delle ricorrenti, della categoria C, grado 1, come posto di categoria B, grado 5,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all' origine della lite e procedimento

1 La commissione paritetica del Consiglio delle Comunità europee (in prosieguo: il "Consiglio") procedeva ad una serie di studi vertenti sulle disposizioni relative ai concorsi interni alle istituzioni comunitarie, al fine di stabilire le modalità proprie di tali concorsi, tra cui quelle dei concorsi detti di "rivalutazione". Secondo l' ultimo di tali studi, in data 20 dicembre 1990 e reso noto al personale l' 11 febbraio 1991 con la comunicazione n. 16/91, questo tipo di concorso, che mira ad agevolare la mobilità dei dipendenti e la gestione flessibile delle risorse umane in seno all' istituzione, doveva essere bandito per coprire posti che avrebbero costituito oggetto di una variazione di inquadramento e che sarebbero stati determinati nell' ambito del procedimento di bilancio, previa consultazione del comitato del personale e previo parere della commissione paritetica.

2 A seguito di una decisione del segretario generale diretta a dare attuazione agli studi soprammenzionati, il Consiglio bandiva nel 1989 un primo concorso interno di rivalutazione (B/225), seguito dal concorso controverso (B/228) il cui bando, ricalcato su quello del primo, veniva portato a conoscenza del personale il 26 ottobre 1990 con la comunicazione n. 100/90. Il concorso di rivalutazione B/228, che era un concorso per titoli ed esami, mirava a coprire quindici posti di assistente aggiunto presso il segretariato generale del Consiglio. La nomina doveva avvenire nel grado B 5, senza comportare trasferimenti.

3 Per essere ammessi a partecipare alle prove del concorso B/228, i candidati dovevano appartenere alla categoria C ed essere inquadrati nel grado 1, avere esercitato da almeno tre anni, in seno all' istituzione, compiti di responsabilità per la gestione propria di un settore di attività e comprovare un' anzianità complessiva di attività presso le Comunità europee di almeno sei anni.

4 La natura e la valutazione delle prove orali erano descritte al punto V del bando di concorso nei termini seguenti:

"a) Colloquio che consenta di valutare le conoscenze professionali e le capacità organizzative del candidato nonché la sua conoscenza del funzionamento del segretariato generale. Nel corso di tale colloquio, il candidato sarà posto a fronte, fra l' altro, della descrizione particolareggiata delle mansioni da lui fornita in allegato al suo atto di candidatura.

Votazione: da 0 a 60.

b) Colloquio che consenta di valutare le conoscenze linguistiche del candidato.

Votazione: da 0 a 20 punti".

5 In ordine alla compilazione dell' elenco degli idonei, nel bando di concorso si diceva che sarebbero figurati in tale elenco i candidati che avessero ottenuto almeno 48 punti su 80 nell' insieme delle prove orali.

6 La posizione in graduatoria da parte dei candidati figuranti nell' elenco degli idonei sarebbe stata determinata dal punteggio ottenuto nell' insieme delle prove nonché dai punti supplementari attribuiti in base all' anzianità di servizio dei candidati in seno alle Comunità e alla durata dalla loro specifica esperienza lavorativa.

7 Nel bando di concorso si precisava inoltre che, tenuto conto della natura del concorso, non sarebbe stato compilato un elenco di riserva e che il numero dei vincitori non avrebbe dovuto superare il numero di posti da ricoprire.

8 Con lettera tipo del 4 dicembre 1990, i candidati prescelti venivano informati di essere stati ammessi a partecipare alle prove.

9 In tale lettera, l' attenzione dei candidati veniva richiamata su una dichiarazione della commissione paritetica che era stata pubblicata nella comunicazione al personale n. 112/89, relativa al primo concorso di rivalutazione B/225, ma non figurava nella comunicazione relativa al concorso controverso B/228. Tale dichiarazione era redatta nei seguenti termini:

"° Questo tipo di concorso interno dev' essere concepito nel senso che deve consentire a dipendenti di grado C 1 che abbiano maturato una notevole anzianità in un posto di responsabilità che essi stessi hanno contribuito a rivalutare con le loro prestazioni, di poter ottenere la rivalutazione effettiva di tale posto mediante la sua rivalutazione nella categoria B. Solo per questo motivo si giustifica questo concorso.

° La via così prescelta deve andare di pari passo con la prosecuzione dell' indizione di concorsi interni di categoria B per titoli ed esami accessibili ad altri dipendenti della categoria C".

10 Il 14 dicembre 1990, i ricorrenti hanno sostenuto la prova orale, sotto forma di colloquio con la commissione giudicatrice del concorso.

11 Con lettera tipo dell' 8 gennaio 1991, il Consiglio informava le ricorrenti della decisione della commissione giudicatrice di non riclassificare il loro posto nella categoria B. Le date di ricezione di tale lettera non hanno potuto essere esattamente accertate. All' udienza, il Consiglio ha dichiarato di non poter escludere che essa sia avvenuta nel corso della seconda metà del gennaio 1991.

12 Con nota del 21 gennaio 1991, inviata ai membri della commissione giudicatrice, una delle ricorrenti, la signora E. Diks, metteva in discussione la regolarità dello svolgimento delle prove sostenendo, in particolare, che la commissione giudicatrice non aveva rivolto quesiti sul funzionamento del segretariato generale del Consiglio e che, sul piano linguistico, i candidati non francofoni erano stati discriminati rispetto ai candidati francofoni, per il fatto che tutti erano stati interrogati direttamente in francese. La commissione giudicatrice del concorso B/228 non rispondeva a tale nota.

13 Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1991, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

14 Con lettera del 17 luglio 1991, indirizzata alla cancelleria del Tribunale, le ricorrenti hanno rinunciato a depositare una replica.

15 Con lettera della cancelleria del Tribunale del 25 maggio 1992, le ricorrenti sono state invitate dal Tribunale a produrre l' atto impugnato, quale rivolto a ciascuno di esse per notificare loro il rifiuto della commissione giudicatrice di riclassificare il loro posto in categoria B.

16 Con lettera della cancelleria, anch' essa in data 25 maggio 1992, il Consiglio è stato invitato:

a) ad indicare la base giuridica del bando di un concorso interno di "rivalutazione";

b) a produrre i verbali delle prove orali del concorso;

c) a produrre la relazione motivata della commissione giudicatrice e ogni altro documento che indicasse i criteri di selezione applicati per la "rivalutazione" dei posti messi a concorso.

17 Le ricorrenti e il Consiglio hanno ottemperato all' invito del Tribunale entro il termine impartito.

18 Il Consiglio ha indicato, in risposta al primo quesito, che la base giuridica di un concorso interno di rivalutazione "risulta dalla decisione del segretario generale del Consiglio di dare seguito ad uno studio eseguito dalla commissione paritetica dell' istituzione in ordine ai concorsi interni", portata a conoscenza del personale con la comunicazione n. 16/91 dell' 11 febbraio 1991.

19 In risposta al secondo quesito, il Consiglio ha precisato "che la commissione giudicatrice del concorso interno B/228 non ha redatto verbali delle prove orali", seguendo al riguardo una prassi costante. Secondo la stessa risposta, "la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle prove sostenute da ciascun candidato in base ai voti e ai giudizi espressi da ciascuno dei suoi membri e ai criteri di anzianità da applicare in conformità al bando di concorso". Infine, il Consiglio ha precisato che "la commissione giudicatrice non ha fornito all' amministrazione un verbale riferentesi alla votazione di ciascun candidato nelle varie prove" e che è stato trasmesso "solo un elenco degli idonei contenente una graduatoria dei vincitori in base ai loro risultati e tenuto conto dei criteri di anzianità nonché una relazione sullo svolgimento delle prove".

20 In risposta al terzo quesito, il Consiglio ha prodotto davanti al Tribunale la relazione motivata della commissione giudicatrice nella quale si sostiene, fra l' altro, che "al momento della prova orale (...) è stato spiegato a ciascun candidato che la commissione giudicatrice doveva garantire una certa equità nella ripartizione della possibilità di rivalutazione tra i diversi servizi del segretariato generale del Consiglio". Analogamente, il Consiglio ha proposto altri tre documenti, ai quali si richiama la relazione motivata della commissione giudicatrice al punto 4, e cioè: a) la dichiarazione della commissione paritetica del 20 luglio 1989, che avrebbe riguardato il concorso B/228 allo stesso titolo del primo concorso di rivalutazione B/225 (comunicazione al personale n. 112/89, già citata); b) una nota del 13 novembre 1990 del segretario generale rivolta alla commissione giudicatrice del concorso B/228, e c) la relazione inviata all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") dalla commissione giudicatrice del concorso B/225, il 18 dicembre 1989. Il Consiglio ha precisato, d' altronde, che "nessun documento diverso dal bando pubblicato il 26 ottobre 1990 ha indicato criteri particolari di selezione da applicare ai candidati al concorso B/228".

21 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato le parti, con lettera della cancelleria dell' 11 novembre 1992, a rispondere in udienza a taluni quesiti.

22 La fase orale si è svolta il 9 dicembre 1992. Sono state sentite le difese orali e le risposte dei patroni delle parti ai quesiti posti dal Tribunale. Inoltre, le ricorrenti hanno depositato all' udienza un documento contenente le rispettive dichiarazioni di sette delle ricorrenti, relative allo svolgimento della prova orale del concorso. Il convenuto, dal canto suo, ha depositato i documenti seguenti: a) la relazione della commissione giudicatrice del concorso B/228 all' APN, in cui figura, in forma manoscritta, il voto attribuito a ciascuno dei vincitori; b) un elenco alfabetico dei fascicoli trasmessi alla commissione giudicatrice, sul quale figurano, in forma manoscritta, talune indicazioni e osservazioni riguardanti l' esperienza professionale dei candidati; c) una minuta dell' elenco dei candidati alle prove, redatta da un membro della commissione giudicatrice, a titolo personale, in cui vengono menzionate la data e l' ora delle prove e sono contenute indicazioni sulle mansioni da loro svolte e i voti ottenuti nelle prove da 40 candidati su 71; d) due fogli di minuta redatti da un membro della commissione giudicatrice, a titolo personale, contenenti indicazioni sui punteggi attribuiti ai vincitori del concorso, nonché il loro punteggio finale; e) un elenco manoscritto da cui risulta la ponderazione dell' elemento anzianità dei candidati presso il Consiglio e nel grado.

Conclusioni delle parti

23 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

2) di conseguenza, annullare:

° le decisioni della commissione esaminatrice successive alle decisioni di ammissione alle prove del concorso;

° quantomeno le decisioni della commissione esaminatrice di non rivalutare il posto delle ricorrenti in categoria B;

° condannare il convenuto alle spese.

24 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare infondato il ricorso presentato dalle ricorrenti nei confronti delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno B/228;

° ove occorra, sentire in via preliminare il presidente della commissione giudicatrice in qualità di teste;

° condannare le ricorrenti alle spese.

Nel merito

Mezzi e argomenti delle parti

25 Le ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice era tenuta a rispettare la natura e la valutazione delle prove specificate nel bando di concorso B/228. Orbene, vi sarebbe stato in realtà un solo colloquio con i candidati che sarebbero stati invitati "a parlare del loro lavoro". Questi ultimi non sarebbero stati giudicati, quindi, né sulla loro conoscenza del funzionamento del segretariato generale né sulle conoscenze professionali da essi acquisite e non utilizzate nell' espletamento delle loro attuali mansioni. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice non ha proceduto ad una valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, mentre su questa base avrebbero dovuto essere attribuiti 0 - 20 punti.

26 Le ricorrenti, che sostengono che i candidati sono stati così giudicati su uno solo dei criteri presi in considerazione nel bando di concorso, assumono che è stato quindi violato il principio della parità di trattamento. Esse rilevano a questo proposito che, astenendosi dal prendere in considerazione gli altri criteri fissati nel bando di concorso, la commissione giudicatrice ha sfavorito i candidati in possesso di buone conoscenze linguistiche e che avevano avuto il coraggio di acquisire o di perfezionare la loro conoscenza del funzionamento del segretariato generale del Consiglio, a vantaggio dei candidati che hanno fornito alla commissione giudicatrice una descrizione favorevole delle loro mansioni.

27 Infine, esse fanno valere una carenza di motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice, sostenendo che né i candidati né il Tribunale sono in grado di accertare se i vizi denunciati abbiano potuto alterare il risultato finale del concorso e che, pertanto, il Consiglio non può eccepire che essi non hanno avuto effetto su tale risultato.

28 Il Consiglio fa valere che la commissione giudicatrice ha rispettato le condizioni del bando di concorso e che il fatto che vi sia stato un semplice colloquio con i candidati non le ha impedito di esprimere un giudizio sulle loro conoscenze di cui al punto V di tale bando. Ciascun candidato avrebbe potuto esporre le ragioni per le quali riteneva che il suo posto dovesse essere rivalutato e precisare come avesse contribuito a tale rivalutazione nell' ambito delle attività del segretariato generale del Consiglio. In questa occasione, la commissione giudicatrice avrebbe potuto procedere a un controllo delle conoscenze linguistiche dei candidati. Infine, secondo il Consiglio, l' inquadramento e l' iscrizione dei candidati sull' elenco degli idonei sarebbe stato il risultato del punteggio ottenuto nell' ambito del colloquio e dei punti supplementari attribuiti per tener conto dell' anzianità dei candidati nel servizio, nelle mansioni e nel grado.

29 Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, il Consiglio sostiene che esse sono state ben esaminate e valutate dalla commissione giudicatrice. La prova linguistica non sarebbe stata, di per sé, eliminatoria e la commissione giudicatrice avrebbe tenuto conto delle conoscenze linguistiche nei limiti in cui esse potevano realmente contribuire alla rivalutazione delle mansioni dei candidati, "beninteso nel senso del bando di concorso".

30 Quanto alla violazione del principio di parità di trattamento, il Consiglio sostiene, in primo luogo, che le ricorrenti non adducono la prova del fatto che taluni candidati avrebbero potuto fornire dinanzi alla commissione giudicatrice una descrizione favorevole delle loro mansioni e, in secondo luogo, che la commissione giudicatrice è stata in grado di controllare minuziosamente l' esattezza delle informazioni e della descrizione delle mansioni dei candidati riportate negli atti di candidatura. I candidati sarebbero stati quindi trattati in modo uguale e la scelta operata tra di loro a seguito della prova orale sarebbe stata obiettiva.

31 In ordine al contenuto della prova orale, il Consiglio rileva che il bando di concorso non doveva stabilire esso stesso le modalità del suo svolgimento, dato che il preciso contenuto delle prove viene sempre lasciato alla discrezionalità della commissione giudicatrice. Secondo la giurisprudenza, quest' ultima godrebbe di un ampio potere discrezionale che non potrebbe costituire oggetto di un controllo giurisdizionale quanto alla fondatezza della scelta e dei giudizi di valore operati in tale ambito (sentenze della Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione, Racc. pag. 957; 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens e a./Commissione, Racc. pag. 1819; sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143).

32 Infine, a proposito dell' asserita violazione dell' obbligo di motivazione, il Consiglio rileva che il ricorso non contiene alcuna considerazione relativamente a questo punto.

Valutazione del Tribunale

33 Il Tribunale ritiene che occorra accertare se, nel caso di specie, la commissione giudicatrice del concorso B/228 abbia rispettato il bando di concorso.

34 A questo proposito, si deve constatare, in primo luogo, che il bando di concorso controverso prevedeva, al punto VI, lett. c), per quanto riguarda la stesura dell' elenco degli idonei che, al fine di procedere alla valutazione delle prove, "il punteggio ottenuto per l' insieme delle prove e i punti supplementari concessi per l' anzianità di servizio nonché per la durata della specifica esperienza professionale saranno sommati" e che "il risultato così ottenuto determinerà la graduatoria dei candidati nell' elenco degli idonei".

35 Ne consegue che, per rispettare il bando di concorso relativamente a questo punto, la graduatoria dei candidati doveva risultare dalla somma dei voti attribuiti dalla commissione giudicatrice a ciascuno tra essi per ciascuna delle prove previste dal bando di concorso (prova di conoscenze generali e prova linguistica) e dei punti supplementari attribuiti ai candidati in base alla loro anzianità e alla loro specifica esperienza lavorativa.

36 Orbene, è pacifico che nessuno dei documenti prodotti dal Consiglio consente di provare che la graduatoria dei candidati è il risultato di un' operazione del genere. Infatti, il Consiglio non ha potuto produrre, a richiesta del Tribunale, alcun documento da cui risultasse che un' operazione del genere fosse stata compiuta dalla commissione giudicatrice. All' udienza, il Consiglio ha persino ammesso che un documento del genere non era stato redatto dalla commissione giudicatrice e si è limitato a depositare documenti personali di due membri della stessa commissione giudicatrice da cui risultavano i voti da essi attribuiti a taluni candidati a seguito della prova orale, nonché un elenco dei vincitori del concorso recante, dopo il nome di ciascuno di essi, l' indicazione manoscritta del voto globale ottenuto. Di conseguenza, il Consiglio non ha dimostrato che la commissione giudicatrice del concorso B/228 si sia conformata al bando di tale concorso in ordine alla valutazione delle prove, tanto per l' iscrizione dei candidati nell' elenco degli idonei quanto per la loro graduatoria.

37 Si tratta al riguardo di una manifesta violazione dell' obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici di concorsi, che impedisce un sindacato giurisdizionale della conformità al bando di concorso dello svolgimento delle prove e della loro valutazione (v. sentenze della Corte 14 dicembre 1965, causa 21/65, Morina/Parlamento, Racc. pag. 1219; 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia, Racc. pag. 2421).

38 D' altra parte, il Tribunale constata che dalla relazione motivata della commissione giudicatrice, prodotta a richiesta del Consiglio, risulta che la commissione giudicatrice del concorso ha dovuto applicare un criterio, attinente alla necessità "di garantire una certa equità nella ripartizione delle possibilità di rivalutazione tra i diversi servizi del segretariato generale del Consiglio". Va rilevato a questo proposito che tale criterio, che esula dalle capacità dei candidati, le quali soltanto devono essere valutate da un concorso, non era previsto dal bando di concorso e che la sua applicazione ha automaticamente portato la commissione giudicatrice del concorso ad usurpare i poteri spettanti alla sola APN, e cioè la scelta dei vincitori del concorso da nominare e la determinazione dei posti da coprire a seguito del concorso.

39 Quanto all' influenza che ha potuto avere, nel caso di specie, l' applicazione del criterio soprammenzionato sui risultati del concorso, il Tribunale ritiene che solo l' effettuazione di una valutazione delle prove conforme alla ponderazione prevista dal bando di concorso B/228, avrebbe consentito di dimostrare che l' applicazione da parte della commissione giudicatrice di un siffatto criterio, non misurabile per sua natura, ha avuto solo un' influenza limitata sui risultati, nel senso che tale criterio è stato applicato solo nei confronti di candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio in base agli altri criteri di giudizio previsti dal bando di concorso.

40 Orbene, la carenza di motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice osta anch' essa su questo punto al controllo del Tribunale.

41 Il Tribunale constata, in secondo luogo, che le prove del concorso B/228 non si sono svolte in conformità al punto V del bando di concorso stesso.

42 In primo luogo, dalle asserzioni delle ricorrenti, confermate dalle note dei membri della commissione giudicatrice depositate dal Consiglio all' udienza, risulta che la prima prova si è sostanzialmente limitata alla descrizione da parte dei candidati delle loro funzioni. Questa prova, contrariamente a quanto previsto dal bando di concorso, non ha quindi riguardato le conoscenze del funzionamento del segretariato generale del Consiglio che erano destinate a costituire uno degli aspetti più importanti di tale prova.

43 In secondo luogo, la seconda prova, di natura linguistica, non ha avuto luogo. Non vi è stato un colloquio con i candidati dedicato alle loro conoscenze linguistiche e la commissione giudicatrice si è limitata ad intrattenersi con i candidati in una sola lingua. Risulta, infatti, dalle asserzioni delle ricorrenti, non contraddette dal Consiglio, che la lingua unica del colloquio è stata il francese, lingua di lavoro dei candidati. Così facendo, la commissione giudicatrice ha sfavorito i candidati la cui lingua materna era diversa dalla lingua di lavoro. Ne risulta che la commissione giudicatrice ha svuotato della sua sostanza la prova linguistica del concorso B/228.

44 Il Tribunale considera che il Consiglio non può sostenere che la prova linguistica non era eliminatoria e che le conoscenze linguistiche sono state prese in considerazione nei limiti in cui esse potevano realmente contribuire alla rivalutazione delle mansioni dei candidati "beninteso nel senso del bando di concorso". Una prova linguistica, può, infatti, mirare solo a valutare le conoscenze dei candidati, tanto per quanto riguarda il numero delle lingue conosciute quanto il livello della loro conoscenza. La commissione giudicatrice ha quindi, pure su questo punto, violato il bando di concorso B/228.

45 Risulta dall' insieme delle considerazioni che precedono, senza che sia necessario nella fattispecie accertare altre eventuali cause di irregolarità, che le operazioni che hanno fatto seguito alle decisioni di ammissione alle prove del concorso interno B/228 del Consiglio, detto di rivalutazione, il cui bando è stato pubblicato nella comunicazione al personale n. 100/90, del 26 ottobre 1990, devono essere annullate.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese del giudizio.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le operazioni che hanno fatto seguito alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228, indetto dal Consiglio e il cui bando è stato pubblicato nella comunicazione al personale n. 100/90, del 26 ottobre 1990, sono annullate.

2) Il Consiglio è condannato alle spese.

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