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Document 61991TJ0001

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 luglio 1992.
    Hilaire Della Pietra contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Rapporto informativo - Ricevibilità - Insufficienza di motivazione di un giudizio peggiorativo - Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni.
    Causa T-1/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02145

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:91

    61991A0001

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 16 LUGLIO 1992. - HILAIRE DELLA PIETRA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - RAPPORTO INFORMATIVO - RICEVIBILITA - INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DI UN GIUDIZIO PEGGIORATIVO - RICORSO PER ANNULLAMENTO E RISARCIMENTO DANNI. - CAUSA T-1/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02145


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Rapporto informativo ° Reclamo amministrativo previo ° Carattere facoltativo ° Presentazione ° Conseguenze ° Rispetto dei vincoli procedurali connessi alla via del reclamo amministrativo previo

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità d' oggetto e di causa ° Motivi e argomenti assenti dal reclamo ma strettamente collegati allo stesso ° Ricevibilità ° Concordanza tra il reclamo e il ricorso ° Esame d' ufficio

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    3. Dipendenti ° Valutazione ° Rapporto informativo ° Modifica dei giudizi rispetto alla valutazione precedente ° Obbligo di motivazione ° Portata

    (Statuto del personale, art. 43)

    Massima


    1. La presentazione di un reclamo formale ai sensi dell' art. 90 dello Statuto non costituisce il presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo. Infatti il detto rapporto, previsto dall' art. 43 dello Statuto, esprime l' opinione liberamente formulata dai compilatori, e non la valutazione dell' autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, il ricorso è esperibile dal momento in cui il rapporto può essere considerato come definitivo.

    Non di meno, anche se l' interessato ha la facoltà vuoi di rivolgersi direttamente al giudice comunitario, vuoi di proporre un reclamo amministrativo, nel secondo caso egli è tenuto a rispettare il complesso dei vincoli procedurali connessi alla scelta, da lui effettuata, della via del previo reclamo amministrativo.

    2. Imponendo un previo reclamo amministrativo, l' art. 90 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione. Per conseguire tale scopo, occorre che quest' ultima sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze o i desideri dell' interessato. Di contro, la detta disposizione non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l' eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l' oggetto del reclamo. Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per adire direttamente il Tribunale, il dipendente che abbia scelto la via del previo reclamo amministrativo laddove non era tenuto a farlo, trattandosi di contestare un rapporto informativo, può far valere dinanzi al Tribunale soltanto pretese aventi lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, può dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono essere sviluppate dinanzi al Tribunale mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.

    La concordanza tra il reclamo ed il ricorso, costituisce una questione di ammissibilità che deve essere esaminata dal Tribunale d' ufficio.

    3. L' obbligo di motivare il peggioramento della valutazione di un dipendente rispetto al rapporto informativo precedente è diretto a consentire al dipendente di conoscere i motivi della modifica dei giudizi analitici, di verificare la realtà dei fatti indicati e, pertanto, di formulare osservazioni su detta motivazione avvalendosi del proprio diritto ad essere ascoltato. Tale obbligo è osservato allorché, in una nota indirizzata al dipendente oggetto del rapporto informativo, il compilatore d' appello dichiara che l' interessato non ha dimostrato, durante il periodo coperto dal rapporto informativo controverso, qualità eccezionalmente elevate nell' espletamento di talune delle sue mansioni. Questa motivazione, benché sommaria, è sufficiente a giustificare il leggero peggioramento del giudizio, dalla menzione più elevata a quella immediatamente inferiore.

    Parti


    Nella causa T-1/91,

    Hilaire Della Pietra, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Pierre Gérard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Christine Goerens, 54, avenue de la Liberté,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Claude Verbraeken e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1985-1987 ed al risarcimento del preteso danno materiale e morale subito dal ricorrente,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,

    cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 maggio 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Il ricorrente è dipendente di ruolo di grado B 2 presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"). Durante il periodo oggetto della lite prestava servizio presso la direzione generale per le politiche regionali, fino al 15 marzo 1987, ed in seguito presso la direzione generale del personale e dell' amministrazione.

    2 Il 6 maggio 1988 la convenuta comunicava al ricorrente il suo rapporto informativo, previsto dall' art. 43 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto"), relativo al periodo compreso tra il 1 luglio 1985 e il 30 giugno 1987.

    3 Con nota del 14 giugno 1988 il ricorrente informava il compilatore competente di aver chiesto l' applicazione dell' art. 6 delle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 27 luglio 1979 (in prosieguo le "disposizioni generali"), affinché il detto rapporto fosse sottoposto al compilatore d' appello in forza dell' art. 7 delle disposizioni stesse, in un intento di conciliazione.

    4 Con nota del 18 novembre 1988, il compilatore d' appello trasmetteva nuovamente tale rapporto al ricorrente, informandolo di aver deciso di riprendere integralmente i giudizi espressi dal compilatore competente. Egli precisava anche che la nota fungeva da conferma del rapporto informativo e, come tale, sarebbe rimasta allegata al rapporto stesso.

    5 Con nota del 5 dicembre 1988, all' attenzione del compilatore d' appello, il ricorrente chiedeva la consultazione del comitato paritetico dei rapporti informativi. Nelle osservazioni unite a tale nota, egli si lagnava del fatto che due dei giudizi analitici contenuti nell' ultimo rapporto erano peggiorati rispetto al rapporto precedente. Si trattava delle voci "rendimento/regolarità delle prestazioni" (scesa da eccellente a ottimo) e "comportamento in servizio/senso di responsabilità" (scesa da eccellente a ottimo). Il ricorrente faceva valere il fatto che non gli era stata data alcuna motivazione scritta di tali modifiche. Faceva inoltre notare di essere stato soggetto, durante i 24 mesi coperti dal rapporto, a diversi superiori gerarchici diretti, a motivo dei diversi posti ricoperti. Orbene, dal rapporto emergerebbe l' avvenuta consultazione, da parte dei compilatori, di uno solo di essi.

    6 L' 11 agosto 1989, il comitato paritetico dei rapporti informativi comunicava al compilatore d' appello il proprio parere, in cui si rilevavano: a) la compilazione tardiva del rapporto informativo e il mancato rispetto dei termini in diverse fasi della procedura di valutazione; b) il peggioramento, rispetto alla valutazione espressa per il periodo 1983-1985, dei giudizi analitici espressi alle voci "regolarità delle prestazioni" e "senso di responsabilità", e c) l' insufficiente motivazione di tale peggioramento nel giudizio complessivo. Di conseguenza, il comitato invitava il compilatore d' appello, alla luce del punto B.6.3.2 della guida per la compilazione del rapporto informativo, a riesaminare il rapporto.

    7 Con nota del 26 settembre 1989, indirizzata al direttore del personale, il compilatore d' appello motivava il peggioramento controverso adducendo che le prestazioni del ricorrente e il suo senso di responsabilità non potevano essere definiti eccellenti.

    8 Con nota del 10 novembre 1989, indirizzata al ricorrente, il compilatore d' appello, che dichiarava di aver previamente preso visione del parere del comitato paritetico dei rapporti informativi, confermava la propria decisione di mantenere invariata la valutazione iniziale, per le ragioni già illustrate nella precedente nota del 26 settembre, di cui veniva allegata copia. Poiché tale nota non era mai pervenuta al ricorrente, gli veniva nuovamente trasmessa il 18 aprile 1990, con nota di copertura datata 20 marzo 1990.

    9 Il 6 giugno 1990, il ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione 10 novembre 1989 (in prosieguo la "decisione"), limitandosi ad indicare il proprio "disaccordo" con la detta decisione.

    10 Il reclamo in questione veniva respinto implicitamente dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo la "APN"), che si asteneva dal rispondere a tale reclamo nel termine di quattro mesi di cui all' art. 90 dello Statuto.

    11 Con nota del 22 novembre 1990, indirizzata al compilatore d' appello, il direttore del personale informava quest' ultimo del fatto che, a seguito dell' esame del reclamo del ricorrente da parte del gruppo "interservizi", era apparso che la motivazione contenuta nella nota del 10 novembre 1989 rischiava, in caso di ricorso, di non essere reputata sufficientemente circostanziata per soddisfare i requisiti posti dalle disposizioni generali. Si chiedeva dunque al compilatore d' appello di redigere una motivazione del peggioramento osservato maggiormente circostanziata.

    12 É in questo contesto che il ricorrente ha proposto, il 4 gennaio 1991, il presente ricorso dinanzi al Tribunale.

    13 Con nota del 13 febbraio 1991, indirizzata al direttore del personale, il compilatore d' appello motivava per la seconda volta la propria decisione. Dopo aver illustrato le difficoltà pratiche in cui si imbatte la prova di un giudizio qualitativo, in particolare a causa del fatto che taluni dei dipendenti con cui il ricorrente aveva lavorato avevano lasciato la Commissione, egli precisava che, durante il periodo 1985-1987, il sig. Della Pietra non aveva dimostrato "tutta l' applicazione e la cura necessaria all' espletamento di talune delle mansioni assegnategli". Il ricorrente, in particolare, sarebbe stato poco disponibile ad eseguire seriamente il lavoro di trattamento delle pratiche Feder in fase di istruzione. Ne sarebbe derivata una mancanza di affidabilità delle sue prestazioni, allorché egli era chiamato ad assistere diversi dipendenti di grado A in settori molto delicati. Tenuto conto di questi elementi, a detta delle persone assistite dal sig. Della Pietra durante il periodo in esame, la valutazione controversa sarebbe generosa nei suoi confronti.

    14 Il 6 marzo 1991, il direttore del personale trasmetteva al ricorrente la motivazione complementare della decisione.

    15 Su richiesta del Tribunale, la Commissione ha prodotto, con lettere 28 febbraio e 4 marzo 1992, taluni documenti reputati utili per completare il fascicolo.

    16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale ed ha invitato le parti a pronunciarsi in udienza in merito alla ricevibilità del ricorso, alla luce della sentenza della Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux/Commissione (Racc. pag. 1555), e della formulazione del reclamo nel caso di specie.

    17 La fase orale si è svolta il 7 maggio 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    Le domande delle parti

    18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione del 10 novembre 1989 del compilatore d' appello di mantenere invariato il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo compreso tra il 1 luglio 1985 ed il 30 giugno 1987;

    ° ordinare al compilatore competente di elaborare, riprendendo la procedura ab initio, un rapporto regolarmente e strettamente conforme alle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, confermando quanto meno il rapporto informativo relativo al periodo 1983-1985;

    ° condannare la Commissione al pagamento di 1 ECU a titolo di risarcimento del danno morale e di 1 000 ECU a titolo di risarcimento del danno materiale;

    ° condannare la Commissione alle spese del giudizio.

    19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso perché infondato;

    ° condannare il ricorrente alle proprie spese, conformemente all' art. 64, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale.

    Sulla domanda d' annullamento

    20 A sostegno delle proprie conclusioni d' annullamento, il ricorrente deduce tre motivi relativi, rispettivamente, al mancato rispetto dei termini previsti dalle disposizioni generali per la compilazione del rapporto informativo, all' omessa consultazione di taluni dei suoi superiori gerarchici e all' insufficiente motivazione del peggioramento registrato in due giudizi analitici.

    Quanto ai motivi primo e secondo

    21 In risposta all' invito, del Tribunale alle parti, a pronunciarsi in udienza sulla ricevibilità del ricorso, alla luce della formulazione del reclamo del 6 giugno 1990, il ricorrente ha sostenuto che non gli si può rimproverare di aver dedotto, nel ricorso contenzioso, motivi che non figuravano nel reclamo, dato che quest' ultimo faceva riferimento ad argomenti già svolti nelle osservazioni del 5 dicembre 1988, che erano state inviate al comitato paritetico dei rapporti informativi e, in tal modo, rese note alla gerarchia e alla Commissione. Tutti i motivi dedotti in tali argomenti erano stati ripresi nei documenti e nelle memorie depositati dinanzi al Tribunale.

    22 La Commissione ha fatto valere, in corso di udienza, che il reclamo si limitava ad indicare l' esistenza di un disaccordo e non le consentiva di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze e i desiderata dell' interessato. Riferendosi all' ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-39/91, Hermann/Cedefop (Racc. pag. II-233), la Commissione ritiene che il reclamo non rispetti le formalità minime ritenute indispensabili dalla giurisprudenza. Tuttavia, riconoscendo che il ricorrente aveva presentato, nella nota da questi inviata al comitato paritetico dei rapporti informativi, diversi dei motivi dedotti nell' ambito del presente procedimento, essa si rimette alla saggezza del Tribunale quanto alla valutazione della ricevibilità del ricorso.

    23 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la presentazione di un reclamo formale ai sensi dell' art. 90 dello Statuto non costituisce il presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo, previsto dall' art. 43 dello Statuto, che esprime l' opinione liberamente formulata dai compilatori, e non la valutazione dell' APN. Di conseguenza, il ricorso è esperibile dal momento in cui il rapporto può essere considerato come definitivo (sentenze della Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141; 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79, Schiavo/Consiglio (Racc. pag. 473), e 15 marzo 1989, causa 140/87, Bevan/Commissione (Racc. pag. 701); sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-29/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-787)). Per gli stessi motivi, la giurisprudenza non pretende neppure l' esperimento della formalità del previo reclamo amministrativo, ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, nel caso di una decisione della commissione giudicatrice di concorso, che per sua natura non può essere annullata o modificata dall' APN (si veda in particolare la già citata sentenza della Corte 7 maggio 1986, Rihou/Commissione).

    24 Non di meno, anche se l' interessato ha la facoltà vuoi di rivolgersi direttamente al giudice comunitario, vuoi di proporre un reclamo amministrativo, nel secondo caso egli è tenuto a rispettare il complesso dei vincoli procedurali connessi alla scelta, da lui effettuata, della via del previo reclamo amministrativo. Infatti, una soluzione che dispensasse l' interessato dall' osservanza di tali vincoli procedurali perverrebbe ad attribuirgli diritti più ampi di quelli riconosciuti ai dipendenti che abbiano scelto di adire direttamente il giudice comunitario. Fra questi vincoli procedurali si annovera il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui l' art. 90 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione. Per conseguire tale scopo, occorre che quest' ultima sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze o i desideri dell' interessato. Di contro, la detta disposizione non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l' eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l' oggetto del reclamo. Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per adire direttamente il Tribunale, il dipendente che abbia scelto la via del previo reclamo amministrativo può far valere dinanzi al Tribunale soltanto pretese aventi lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, può dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono essere sviluppate dinanzi al Tribunale mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (si veda in particolare la sentenza della Corte 7 maggio 1986, Rihoux/Commissione, già citata, punti 11-13).

    25 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va verificata la concordanza del reclamo proposto dal ricorrente il 6 giugno 1990 con il presente ricorso, per quanto riguarda i motivi ivi dedotti e le conclusioni ivi proposte. Questa questione di ricevibilità, benché non sia stata sollevata dalle parti, deve essere esaminata dal Tribunale d' ufficio, in quanto costituisce una questione d' ammissibilità nella misura in cui si riallaccia alla regolarità della procedura amministrativa. Più precisamente, l' esame d' ufficio della detta questione si giustifica alla luce dello scopo della procedura amministrativa precontenziosa che, come è già stato precisato, è intesa a consentire la composizione amichevole della lite fra il dipendente di ruolo o agente e le istituzioni comunitarie (si veda da ultimo la sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, (Racc. pag. II-143)). Tale scopo può essere raggiunto anche quando la decisione controversa, nel caso di specie il rapporto informativo, emani da un' autorità diversa dall' APN, in quanto quest' ultima è sempre in grado di ottenere una composizione amichevole vuoi inviando il rapporto informativo all' autorità competente per riesame, vuoi persuandendo il dipendente interessato che le sue lagnanze sono infondate.

    26 Nel caso di specie, il detto reclamo, depositato il 6 giugno 1990 e indirizzato al segretario generale della Commissione, è redatto nei seguenti termini:

    "Le trasmetto in allegato, per registrazione, copia del reclamo da me proposto ai sensi dell' art. 90 dello Statuto.

    Oggetto: Rapporto informativo 1985/1987 (disaccordo in merito alla decisione datata 10.1.89 e trasmessami il 18.4.90)".

    Il reclamo indica inoltre cognome, nome del ricorrente, estremi della sua posizione statutaria e data, e reca la sua firma. E' necessario constatare che, benché da un punto di vista formale il reclamo in esame possa essere qualificato reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, esso è nondimeno assai laconico e non fa riferimento alcuno alla nota precedentemente inviata al comitato paritetico dei rapporti informativi, come ha sostenuto, a torto, il ricorrente. Infatti, esso si limita a far menzione del disaccordo con la decisione del compilatore d' appello di mantenere invariato il rapporto informativo relativo al periodo 1985-1987, senza precisare né la portata di questo motivo di censura né le conclusioni da trarne. Tuttavia, in un intento di apertura, si può ammettere che il terzo motivo di annullamento dedotto nell' ambito del presente ricorso, e relativo all' insufficiente motivazione del peggioramento registrato in taluni giudizi analitici del rapporto informativo per il periodo 1985-1987, abbia la medesima causa del motivo di censura invocato nel reclamo. Di contro, i motivi relativi al mancato rispetto dei termini prescritti dalla guida per la compilazione del rapporto informativo e all' omessa consultazione di taluni superiori gerarchici sollevano censure fondate su basi giuridiche diverse da quella della censura formulata nel reclamo. Di conseguenza, i due motivi di annullamento menzionati, non essendo stati presentati nel reclamo, devono essere dichiarati irricevibili.

    Quanto al terzo motivo

    27 Quanto al motivo relativo all' insufficiente motivazione della decisione controversa, l' unico ad essere ricevibile, il ricorrente fa valere che i giudizi analitici espressi nel suo rapporto informativo per il periodo 1985-1987 alle voci "rendimento/regolarità delle prestazioni" e "comportamento in servizio/senso di responsabilità" fanno emergere, rispetto ai giudizi espressi nel periodo 1983-1985, un peggioramento che non è né giustificato né motivato e che disconosce gli elementi obiettivi del fascicolo dell' interessato. Questo difetto di motivazione costituirebbe una violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, oltre che dell' art. 5 delle disposizioni generali. A suo avviso, la motivazione "interna", fornita dal compilatore d' appello nella sua nota del 26 settembre 1991 al direttore del personale, non sostanzia la motivazione prevista dalla guida per la compilazione del rapporto informativo. Del pari, la nota del compilatore d' appello del 13 febbraio 1991, successiva alla proposizione del ricorso, non sarebbe idonea a por rimedio al difetto di motivazione. Orbene, sottolinea il ricorrente, l' obbligo di motivazione è inteso a garantire il rispetto del principio del contraddittorio ed a consentire al dipendente di assicurare la propria difesa facendo valere le proprie obiezioni con cognizione di causa.

    28 La Commissione fa notare che sia la Corte che il Tribunale, per giurisprudenza costante, si astengono, in via di principio, dal valutare i giudizi di valore espressi nei rapporti informativi. I compilatori beneficierebbero del più ampio potere discrezionale, in quanto il sindacato giurisdizionale si limita ai soli casi di errore o di eccesso di potere manifesto. A questo proposito, il ricorrente non invocherebbe né un errore di fatto, né un errore manifesto di valutazione o sviamento di potere. Peraltro, secondo la Commissione, una motivazione del peggioramento registrato nei giudizi analitici in esame è stata fornita dal compilatore d' appello nella sua nota del 26 settembre 1989. Inoltre, una motivazione più circostanziata sarebbe stata fornita nella nota del medesimo compilatore d' appello del 13 febbraio 1991. Le spiegazioni così fornite, benché successive alla proposizione del ricorso, avrebbero privato il ricorrente, che non ne ha contestato il fondamento, dell' interesse a far valere il motivo relativo al difetto di motivazione.

    29 Per valutare la fondatezza del presente motivo, il Tribunale ricorda in primo luogo che, ai sensi dell' art. 5, commi primo e secondo, delle disposizioni generali, "il rapporto informativo deve riferirsi strettamente al periodo di riferimento. Tuttavia, va giustificata ogni modifica dei giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente...". Peraltro, la guida per la compilazione del rapporto informativo, che ha valore giuridico di direttiva interna, (sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19, punto 25 della motivazione), prevede, per quanto riguarda i giudizi analitici, una scala di valutazione contenente cinque livelli (eccellente, ottimo, buono, discreto, lascia a desiderare). La stessa guida, al punto B.6.2.2, precisa che il giudizio "eccellente" viene attribuito per qualità di un livello eccezionalmente elevato, che superano in maniera assai significativa le esigenze corrispondenti all' impiego occupato dall' interessato, mentre il giudizio "ottimo" viene attribuito per qualità nettamente superiori al livello elevato che la Commissione ha il diritto di esigere da un dipendente in funzione dell' impiego occupato dall' interessato. Infine, la medesima guida per la compilazione del rapporto informativo, al punto B.6.3.2, aggiunge che il compilatore è tenuto a motivare nel modo più esplicito possibile le modifiche apportate ai giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente.

    30 Va ricordato in secondo luogo che la Corte, dovendosi pronunciare su disposizioni analoghe a quelle sopra menzionate, ha dichiarato che l' obbligo di motivare ogni variazione rispetto al rapporto informativo precedente è diretto a "consentire al dipendente di conoscere i motivi della modifica dei giudizi analitici, di verificare la realtà dei fatti indicati e, pertanto, di formulare osservazioni su detta motivazione avvalendosi del proprio diritto ad essere ascoltato. Il rapporto informativo è affetto da un vizio di forma sostanziale ove il difetto di motivazione abbia pregiudicato il diritto del dipendente ad essere ascoltato. E' , pertanto, impertinente l' affermazione secondo cui il dipendente interessato non avrebbe comunque - vale a dire anche se il compilatore avesse fornito giustificazione dei suoi giudizi - potuto sperare in giudizi analitici più favorevoli", (sentenze della Corte 16 dicembre 1987, causa 178/86, Turner/Commissione (Racc. pag. 5367), punto 18, e 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione (Racc. pag. 497)). Pertanto, la Commissione non può fondatamente sostenere che la motivazione del rapporto informativo controverso, fornita in un atto successivo alla proposizione del ricorso, privi il ricorrente dell' interesse a dedurre il presente motivo.

    31 Trattandosi, in terzo luogo, della questione del se nel caso di specie il compilatore d' appello abbia o meno adempiuto la propria obbligazione di motivare il peggioramento registrato nei giudizi analitici relativi a due voci, si deve partire dalle considerazioni che seguono. Emerge dal fascicolo che la decisione controversa ha confermato definitivamente l' attribuzione della menzione "ottimo" alle voci in causa, per quanto riguarda il periodo 1985-1987, mentre per l' esercizio precedente, il 1983-1985, il ricorrente aveva ottenuto la menzione "eccellente". Il compilatore d' appello, nella sua nota del 26 settembre 1989, indirizzata al direttore del personale, ha motivato tali modifiche come segue: "questi giudizi analitici, leggermente inferiori rispetto ai precedenti, sono dovuti al fatto che durante il periodo in esame i dipendenti che dovevano avvalersi dell' assistenza del ricorrente hanno dovuto constatare in diverse occasioni che, nell' esecuzione dei lavori che gli erano affidati, egli dimostrava una regolarità delle prestazioni ed un senso di responsabilità che non possono essere definiti 'eccellenti' ". Nella sua nota del 10 novembre 1989, ricevuta dal ricorrente il 18 aprile 1990, che costituisce la decisione impugnata, il compilatore d' appello, dopo aver affermato di aver preso visione del parere emesso dal comitato paritetico delle promozioni, ha confermato in modo definitivo il proprio giudizio iniziale per i motivi già esposti nella nota del 26 settembre 1989, di cui univa copia in allegato. La motivazione del peggioramento registrato nei giudizi analitici va pertanto ricercata nel testo di quest' ultima nota, che fa parte integrante della decisione impugnata e che il ricorrente non ha mai negato, né dinanzi all' amministrazione né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, di aver ricevuto.

    32 Il Tribunale rileva che le spiegazioni fornite nella detta nota consistono nel motivare il peggioramento in esame con il fatto che il ricorrente, durante il periodo coperto dal rapporto informativo, non aveva dimostrato qualità eccezionalmente elevate nell' espletamento delle mansioni di assistenza ai funzionari responsabili del comitato Feder che in particolare gli competevano (si veda la descrizione dettagliata delle mansioni del ricorrente per quanto riguarda la preparazione e l' organizzazione del comitato Feder e la redazione dei bollettini mensili sull' attività Feder, contenuta nel suo rapporto informativo relativo al periodo 1985-1987). Il Tribunale considera che questa constatazione fattuale costituisce una motivazione che, benché sommaria, è sufficiente a giustificare il leggero peggioramento, dal giudizio più elevato a quello immediatamente inferiore, registrato nella valutazione della regolarità delle prestazioni e del senso di responsabilità del ricorrente. Pertanto, si deve respingere il presente motivo perché infondato.

    Sulla domanda di risarcimento

    33 Quanto alle conclusioni per risarcimento danni, il ricorrente, che nel proprio ricorso si è astenuto dal motivarla, nella sua replica ha sostenuto che, visto l' atteggiamento della convenuta, egli non si era potuto avvalere della possibilità di ricondurre, per il periodo 1985-1987, il rapporto relativo al periodo 1983-1985. Parimenti, egli non potrà avvalersi di tale possibilità per il periodo 1987-1989. Questi elementi costituirebbero il danno materiale. Inoltre, le inquietudini provocate da questa situazione quanto all' evoluzione della carriera del ricorrente, costituirebbero il danno morale.

    34 Di fronte a tali conclusioni, il Tribunale ritiene che occorre respingerle, nella misura in cui esse presentano uno stretto collegamento con le conclusioni d' annullamento, che, dal canto loro, sono state vuoi dichiarate irricevibili, vuoi respinte perché infondate. Anche le dette conclusioni devono essere dichiarate irricevibili, anche qualora si ritenga che il danno addotto dal ricorrente trovi origine in un illecito amministrativo indipendente dalla decisione oggetto della domanda di annullamento, poiché l' interessato non ha previamente rivolto all' APN una domanda ai sensi dell' art. 90 n. 1 dello Statuto, invitando l' amministrazione a riparare il danno subito.

    35 Risulta dalle considerazioni fin qui svolte che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    36 Ai sensi dell' art. 87 n. 2 del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Si deve dunque disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Le spese sono compensate.

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