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Document 61990TO0045

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 23 novembre 1990.
    Alicia Speybrouck contro Parlamento europeo.
    Causa T-45/90 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00705

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:74

    61990B0045

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 23 NOVEMBRE 1990. - ALICIA SPEYBROUCK CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-45/90 R.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00705


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti urgenti - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno pecuniario - Messa a confronto di tutti gli interessi in questione

    ( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )

    Massima


    Nell' ambito di una domanda di provvedimenti urgenti, un danno meramente pecuniario non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, qualora, in ipotesi, possa essere oggetto di una successiva compensazione .

    Tuttavia, spetta al giudice del procedimento sommario valutare gli elementi che permettono di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se l' esecuzione immediata delle decisioni oggetto della domanda di sospensione sia atta ad arrecare al richiedente danni che non potrebbero essere riparati, nemmeno se le decisioni di cui trattasi dovessero essere annullate nell' ambito della causa principale .

    Il giudice del procedimento sommario deve analogamente valutare, mettendo a confronto gli interessi rispettivi delle parti, se la concessione di provvedimenti provvisori si riveli necessaria per evitare al ricorrente un danno grave e irreparabile .

    Parti


    Nella causa T-45/90 R,

    Alicia Speybrouck, ex agente temporaneo presso il gruppo delle destre europee al Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l' avv . Vic Elvinger, del foro di Lussemburgo e, all' udienza del procedimento sommario, con l' avv . Catherine Dessoy, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il loro studio, 4, rue Tony Neuman,

    richiedente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo,

    resistente,

    avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione delle decisioni del 31 maggio 1990 e del 12 luglio 1990 adottate, rispettivamente, dal segretario generale e dal presidente del gruppo delle destre europee, con cui è stato risolto il contratto di lavoro della richiedente,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 ottobre 1990, la richiedente ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione 31 maggio 1990 del sig . Jean-Marc Brissaud, segretario generale del gruppo delle destre europee ( in prosieguo : il "gruppo "), con cui si notificava alla richiedente la risoluzione del suo contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 1990 e della decisione 12 luglio 1990 del sig . Jean-Marie Le Pen, presidente del gruppo, con cui le si confermava la risoluzione del contratto informandola del fatto che il termine di preavviso sarebbe scaduto l' 11 ottobre 1990 .

    2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la richiedente ha chiesto, in virtù degli artt . 186 del Trattato CEE e 83 del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell' esecuzione delle sopraccitate decisioni .

    3 Il Parlamento europeo ha presentato le sue osservazioni il 26 ottobre 1990 . Le parti hanno svolto le loro difese orali il 12 novembre 1990 .

    4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, vanno succintamente ricordati gli elementi di fatto all' origine del procedimento di merito .

    5 La ricorrente è stata assunta quale agente temporaneo di grado A3 dal Parlamento europeo ( in prosieguo : il "Parlamento ") ed assegnata al gruppo, a partire dal 1° gennaio 1990, a tempo indeterminato . Il contratto d' impiego prevedeva un periodo di prova di sei mesi ed un termine di preavviso di tre mesi che ciascuna delle parti doveva osservare in caso di risoluzione .

    6 Il rapporto sulle capacità della richiedente di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio, previsto all' art . 14, n . 3, del "regime applicabile agli altri agenti" ( 1 ) ( in prosieguo : il "RAA ") veniva compilato il 3 maggio 1990 e sottoscritto il 18 maggio 1990 dal sig . Brissaud . Nel rapporto figurava la notazione "periodo di prova positivo", nonché, quale giudizio d' insieme, l' espressione "buone capacità" e "buona conoscenza delle attività del Parlamento europeo ".

    7 Con lettera datata 31 maggio 1990, il sig . Brissaud informava la ricorrente del fatto che "nonostante il rapporto favorevole sul periodo di prova (...) il presidente del nostro gruppo, il sig . Jean-Marie Le Pen, ha deciso di non dar seguito al periodo di prova che Ella sta effettuando (...). Il preavviso di un mese avrà inizio il 1° giugno 1990 ".

    8 Con lettera 6 giugno 1990, la richiedente presentava al direttore generale del Personale, del Bilancio e delle Finanze del Parlamento, sig . G . Van den Berge, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), avverso la decisione di licenziamento che le era stata notificata .

    9 Con lettere 18 e 25 giugno 1990, la richiedente informava rispettivamente i sigg . Van der Berge e Brissaud di aver presentato, il 18 giugno, al medico di fiducia del Parlamento un certificato medico attestante il suo stato di gravidanza in atto dal 15 maggio 1990 circa . Con lettera 26 giugno 1990, il sig . Brissaud comunicava alla richiedente che l' ufficio del gruppo aveva confermato, "per gravi ragioni che la riguardavano", la decisione di non dar seguito al suo periodo di prova .

    10 Con lettera 12 luglio 1990, il presidente del gruppo, sig . Le Pen, confermava alla richiedente che, conformemente alle istruzioni da lui impartite al segretario generale, il gruppo aveva deciso di risolvere il contratto . Inoltre, tenuto conto della controversia insorta circa la data di risoluzione del contratto, egli precisava che il termine di preavviso sarebbe scaduto l' 11 ottobre 1990 .

    11 Con lettera 24 luglio 1990, la richiedente presentava al sig . Van den Berge un secondo reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto, avverso la decisione contenuta nella lettera 12 luglio 1990 del presidente del gruppo .

    12 Il reclamo proposto dalla richiedente il 6 giugno 1990 dava luogo ad una decisione implicita di rigetto, in quanto nessuna risposta veniva fornita nel corso dei quattro mesi successivi alla sua presentazione . Poiché il termine per la risposta al reclamo del 24 luglio 1990 non è ancora scaduto, il procedimento relativo alla causa principale davanti al Tribunale si trova ad essere sospeso, in virtù dell' art . 91, n . 4, dello Statuto, fino al momento in cui sarà presa una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo .

    In diritto

    13 A norma dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, spetta alla richiedente precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .

    14 La richiedente fa valere, circa l' urgenza, di essere nubile e non percepire più alcuna retribuzione a partire dall' 11 ottobre 1990 . Tale situazione è tanto più critica in quanto essa è in stato di gravidanza - dovendo quindi presto far fronte non solo alle spese rese necessarie dal suo stato, ma anche a quelle relative al mantenimento ed all' educazione di un figlio - e, data la gravidanza, non è in grado di trovare un nuovo impiego .

    15 Per quanto riguarda gli argomenti che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, la richiedente sostiene innanzitutto che la decisione di licenziamento del 31 maggio 1990 presenta tutte le apparenze dell' irregolarità dato che, oltre al fatto di non esser stata notificata dall' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ") competente, sarebbe contraria alle disposizioni dell' art . 14, nn . 3 e 4, del RAA e non rispetterebbe il termine di preavviso di tre mesi che risulterebbe dal contratto .

    16 In secondo luogo, la richiedente ritiene che la decisione del 12 luglio 1990 sia contraria ai principi generali di diritto riconosciuti dalla comunità internazionale e dagli Stati membri in materia di diritto del lavoro, in quanto è stata adottata in un momento in cui la richiedente era in stato di gravidanza e l' APN era al corrente del suo stato; essa rileva, infine, che questa seconda decisione è contraria all' art . 47, n . 2, del RAA quanto al calcolo del termine di preavviso ed inficiata da un vizio di procedura dovuto alla mancata consultazione del comitato del personale .

    17 Il Parlamento conclude, da parte sua, per il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori . Fa valere che nella fattispecie la condizione dell' urgenza non è soddisfatta, nei limiti in cui il problema della richiedente è, prima di tutto, di ordine finanziario . Secondo il resistente, se la richiedente vedesse accolta nel merito la sua domanda verrebbe reintegrata retroattivamente nei suoi diritti e percepirebbe, di conseguenza, le retribuzioni maturate nel corso del procedimento . Essa sarebbe quindi in grado di chiedere un prestito bancario onde poter provvedere ai suoi bisogni fino alla pronuncia di una decisione nel merito .

    18 Il Parlamento sottolinea, inoltre, che le probabilità di successo della ricorrente nella causa principale devono ritenersi minime, dato segnatamente, in primo luogo, il combinato disposto degli artt . 47 del RAA e 58 dello Statuto secondo cui soltanto durante un congedo di maternità - il quale ha inizio sei settimane prima della data presunta per il parto - il termine di preavviso previsto in caso di licenziamento non può decorrere e visto, d' altra parte, la mancanza di relazione tra la gravidanza della ricorrente e i gravi motivi di ordine politico che hanno indotto il gruppo a licenziarla .

    19 All' udienza, il rappresentante del resistente ha depositato un documento dal titolo "Guida sommaria in materia di indennità di disoccupazione - Agenti temporanei ". Le norme previste in questo documento - che, secondo i suoi stessi termini, "ha un carattere meramente informativo e non impegna giuridicamente la Commissione" - sarebbero applicate dal resistente dal 1989 . Il rappresentante del Parlamento ha altresì ricordato che la richiedente ha presentato al Parlamento, lo stesso giorno del deposito della sua istanza di provvedimenti urgenti, una domanda di indennità di disoccupazione . Egli ha aggiunto di essere stato informato dai servizi del Parlamento che la pratica relativa alla concessione di questa indennità è istruita .

    Sugli argomenti che giustifichino prima facie la sospensione delle decisioni di cui è causa fatti valere dalla richiedente

    20 Va rilevato, in primo luogo, che, per quanto riguarda la decisione del 31 maggio 1990, dagli argomenti esposti dalla richiedente emergono elementi idonei, prima facie, ad inficiare la legittimità della suddetta decisione . Circa la decisione del 12 luglio 1990, occorre constatare che al momento della sua adozione l' APN era a conoscenza della gravidanza della ricorrente . La tesi della ricorrente, basata essenzialmente sui principi generali riconosciuti nella maggior parte degli Stati membri in materia di tutela della donna incinta di fronte a un licenziamento in corso di gravidanza, ha un carattere serio e non può dunque considerarsi non pertinente .

    21 Lasciando del tutto impregiudicata la questione della legittimità o illegittimità delle decisioni impugnate deve pertanto essere rilevato che gli argomenti di fatto e di diritto invocati dalla richiedente non possono ritenersi manifestamente infondati e non consentono quindi, in quanto tali, di respingere la presente domanda di provvedimenti urgenti .

    22 Occorre quindi stabilire se il mantenimento in essere delle decisioni controverse fino alla pronuncia nel merito da parte del Tribunale sarebbe tale da causare un pregiudizio grave e irreparabile alla ricorrente .

    Sulla condizione relativa all' urgenza e all' esistenza di un danno grave e irreparabile

    23 Come la Corte ha più volte dichiarato ( v ., da ultimo, ordinanza 3 luglio 1984, De Compte/Parlamento europeo, punto 4 della motivazione, causa 141/84 R, Racc . pag . 2575 ), "in via di principio, un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile dal momento in cui, in ipotesi, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva (...)".

    24 Tuttavia spetta al giudice del procedimento sommario valutare gli elementi che permettano di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se l' esecuzione immediata delle decisioni oggetto della domanda di sospensione sia atta ad arrecare al richiedente danni che non potrebbero essere riparati nemmeno se le decisioni dovessero essere annullate nell' ambito della causa principale .

    25 L' art . 28 bis del RAA stabilisce le condizioni alle quali l' ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un' istituzione delle Comunità europee beneficia di un' indennità mensile di disoccupazione per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio . Secondo il n . 3 di tale articolo, l' indennità di disoccupazione è fissata al 60% dello stipendio base per un periodio iniziale di dodici mesi, al 45% dello stipendio base dal 13° al 18° mese, al 30% dello stipendio base dal 19° al 24° mese, non potendo però essere inferiori a 30 000 BFR, né superiori a 60 000 BFR gli importi così definiti .

    26 L' art . 28 bis, n . 5, del RAA dispone che l' agente temporaneo beneficiario dell' indennità di disoccupazione ha, inoltre, diritto agli assegni familiari previsti dall' art . 67 dello Statuto e, alle condizioni previste dall' art . 72 dello Statuto stesso, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico .

    27 Ne consegue che la richiedente può aver diritto, dalla data del suo licenziamento e per un periodo iniziale di dodici mesi, ad un' indennità mensile di disoccupazione di 60 000 BFR, nonché alla copertura dei rischi di malattia prevista dall' art . 72 dello Statuto e, a decorrere dalla nascita del figlio, agli assegni di famiglia e per figli a carico, rispettivamente previsti dall' art . 1, n . 1, e dall' art . 2, n . 1, dell' allegato VII dello Statuto .

    28 Benché vi sia una differenza sostanziale fra lo stipendio corrispondente a un posto di grado A3 e l' importo dell' indennità di disoccupazione di cui potrà beneficiare la richiedente, questa considerazione non permette da sola di concludere nel senso dell' esistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla richiedente . In effetti, nell' attesa di una decisione nel merito, l' indennità di disoccupazione e la copertura contro i rischi di malattia - al pari degli assegni di famiglia e per figli a carico a decorrere dalla nascita del figlio - permetteranno alla richiedente di far fronte alle sue spese e, in particolare, a quelle rese necessarie dal suo stato e dalla nascita imminente di un figlio .

    29 Stando così le cose, l' esecuzione immediata delle decisioni che formano oggetto della domanda di sospensione non sarebbe tale da comportare danni irreversibili che non potrebbero essere riparati nemmeno se le suddette decisioni dovessero essere annullate .

    30 Diversa sarebbe la situazione, visto lo stato della richiedente, se essa non potesse immeditamente beneficiare dei diversi assegni ai quali può avere diritto . In un caso del genere, anche se il Tribunale accogliesse in seguito nel merito il ricorso della richiedente e, pertanto, la reintegrasse nei suoi diritti, la mancanza di mezzi di sussistenza sarebbe tale, nel caso di specie, da costituire per l' interessata un rischio grave e difficilmente riparabile e, conseguentemente, da giustificare la sospensione dell' esecuzione delle decisioni controverse .

    31 Orbene, benché la richiedente possa aver diritto all' indennità di disoccupazione ed il rappresentante del Parlamento abbia dichiarato all' udienza che la relativa pratica sarebbe pronta per quanto compete ai servizi dell' istituzione, gli elementi portati a conoscenza del Tribunale non gli permettono di determinare con certezza se ricorrano già tutte le condizioni necessarie perché la richiedente possa beneficiare dell' indennità di disoccupazione, quali sono state fissate dal regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) n . 91/88 ( 2 ).

    32 L' art . 28 bis, n . 2, del RAA ed il regolamento n . 91/88 prevedono infatti, tra le formalità che l' ex agente temporaneo deve adempiere, il rilascio di un attestato dei servizi di collocamento competenti del luogo di residenza, che certifichi l' iscrizione dell' interessato come disoccupato alla ricerca di un impiego, nonché l' assoggettamento agli obblighi e controlli imposti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del luogo di residenza . Va inoltre rilevato che, come risulta segnatamente dall' art . 28 bis, n . 6, spetta alla Commissione, e non all' istituzione da cui dipendeva l' ex agente, pagare gli importi relativi alle indennità di disoccupazione ed agli assegni familiari, dopo l' istruzione completa della pratica .

    33 Non va trascurato il fatto che l' adempimento di tali formalità può essere all' origine di ritardi importanti nel versamento delle indennità di disoccupazione .

    34 In forza del combinato disposto dell' art . 186 del Trattato CEE e dell' art . 4 della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il Tribunale, nelle cause che gli sono sottoposte, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari .

    35 Viste le considerazioni che precedono, si deve constatare che, fino al momento in cui l' indennità di disoccupazione prevista all' art . 28 bis del RAA non sarà effettivamente versata alla ricorrente dalla Commissione, le condizioni che permettono la concessione di un provvedimento provvisorio resteranno soddisfatte .

    36 Sarebbe tuttavia sproporzionato sospendere l' esecuzione delle decisioni controverse e, quindi, ordinare al Parlamento di reintegrare la ricorrente nei suoi diritti fino al momento in cui non sia sopravvenuta una decisione nella causa principale . Infatti il Tribunale deve procedere a soppesare i rispettivi interessi delle parti onde evitare, da un lato, che la richiedente subisca un danno grave ed irreparabile e, dall' altro, che il gruppo politico si veda imporre il mantenimento in essere di un rapporto di lavoro in una situazione ove venga meno uno degli elementi essenziali di ogni contratto tra un gruppo politico ed i suoi dipendenti, vale a dire la fiducia reciproca .

    37 Nel caso di specie, il rischio di un danno grave e irreparabile può essere evitato imponendo al Parlamento di continuare a corrispondere alla richiedente il suo stipendio base a concorrenza dell' importo dell' indennità di disoccupazione prevista all' art . 28 bis del RAA - maggiorata, a partire dalla data di nascita di un figlio, degli assegni di famiglia e per figli a carico - e di assicurarle, senza contributi a suo carico, la copertura dei rischi di malattia alle condizioni previste dall' art . 72 dello Statuto, finché la suddetta indennità di disoccupazione non sia effettivamente versata alla ricorrente dalla Commissione .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

    statuendo in via provvisoria,

    così provvede :

    1 ) La domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione delle decisioni del 31 maggio 1990 e del 12 luglio 1990, in quanto tali decisioni risolvono il contratto di lavoro concluso tra il gruppo delle destre europee e la richiedente, è respinta .

    2 ) A far tempo dalla data in cui il contratto si è risolto e fintantoché la Commissione non abbia effettivamente versato alla ricorrente l' indennità di disoccupazione prevista all' art . 28 bis del RAA, il Parlamento corrisponderà alla ricorrente un importo equivalente a quello dell' indennità mensile di disoccupazione di cui sopra, maggiorata, a partire dalla data di nascita di un figlio, degli assegni familiari di cui all' art . 28 bis, n . 5, del RAA ed assicurerà alla richiedente, senza contributi a suo carico, la copertura dei rischi di malattia alle condizioni previste dall' art . 72 dello Statuto .

    3 ) Le spese sono riservate .

    Lussemburgo, 23 novembre 1990 .

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