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Document 61990TJ0052

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 12 febbraio 1992.
    Cornelis Volger contro Parlamento europeo.
    Dipendente - Procedura di attribuzione dei posti vacanti - Diritti dei candidati ad un trasferimento ad essere sentiti - Motivazione della decisione con cui si respinge la candidatura di un dipendente al trasferimento (artt. 29, n. 1, lett. a), e secondo comma, dello Statuto).
    Causa T-52/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00121

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:12

    61990A0052

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 12 FEBBRAIO 1992. - CORNELIS VOLGER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI - DIRITTO DEI CANDIDATI AD UN TRASFERIMENTO AD ESSERE SENTITI - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIGETTO DELLA CANDIDATURA DI UN DIPENDENTE AL TRASFERIMENTO (ARTT. 29, N. 1, LETT. A) E 25, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO). - CAUSA T-52/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00121


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Assunzione - Procedimenti - Scelta - Precedenza alla promozione, al trasferimento ed al concorso interno - Pubblicazione simultanea dell' avviso interno di posto vacante e dell' avviso relativo ai trasferimenti interistituzionali - Ammissibilità

    (Statuto del personale, art. 29, n. 1)

    2. Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Attribuzione per promozione o trasferimento - Scrutinio dei candidati per merito comparativo - Potere discrezionale dell' amministrazione - Presupposti di esercizio - Sindacato giurisdizionale

    ((Statuto del personale, art. 29, n. 1, lett. a) ))

    3. Dipendenti - Atto recante pregiudizio - Rigetto di una candidatura - Obbligo di motivare l' atto al più tardi nella fase del rigetto del reclamo - Inosservanza - Regolarizzazione nel corso della fase contenziosa - Inammissibilità

    (Statuto del personale, artt. 25, n. 2, e 90, n. 2)

    4. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Annullamento dell' atto illegittimo impugnato - Riparazione adeguata del danno morale

    (Statuto del personale, art. 91)

    Massima


    1. Ai fini dell' attribuzione di un posto vacante, l' autorità investita del potere di nomina ha l' obbligo, conformemente all' art. 29, n. 1, dello Statuto, di esaminare preliminarmente le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione, prima di passare ad una delle ulteriori fasi contemplate da questo articolo, rispettando l' ordine di precedenza ivi enunciato. Di conseguenza, l' autorità investita del potere di nomina non può prendere in considerazione le domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni se non qualora ritenga, a seguito di un regolare esame delle candidature alla promozione o al trasferimento interno, che nessuna di esse risponda alle esigenze del posto vacante e dopo avere esaminato la possibilità di organizzare un concorso interno.

    Tuttavia, l' art. 29, n. 1, dello Statuto non osta alla pubblicazione simultanea, per uno stesso posto da attribuire, di un avviso interno di posto vacante e di un avviso interistituzionale di posto vacante.

    2. L' obbligo, per l' autorità investita del potere di nomina, di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati che hanno i requisiti per essere promossi e trasferiti, ai fini dell' attribuzione di un posto vacante, è espressione tanto del principio della parità di trattamento dei dipendenti, quanto del principio della vocazione di questi alla carriera.

    Il Tribunale è perciò tenuto ad accertare se l' istituzione ha esercitato il potere discrezionale di cui dispone in questo settore nel rispetto delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, il diritto degli interessati di essere sentiti dall' amministrazione qualora questa abbia scelto un procedimento di esame comparativo delle candidature basato su un colloquio con ciascun candidato, e l' obbligo per l' amministrazione di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura.

    3. In caso di rigetto di una candidatura ad un posto vacante, l' autorità investita del potere di nomina è tenuta a motivare quanto meno la decisione che respinge il reclamo dell' interessato.

    Trattandosi di una procedura di attribuzione per promozione o trasferimento, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo riguardi l' esistenza di condizioni di legge cui lo Statuto subordina la regolarità del procedimento.

    Il totale difetto di motivazione del rigetto del reclamo non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall' amministrazione dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale. In tale fase, siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione. Infatti, l' obbligo di motivare che risulta dal combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall' altro, di consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. La presentazione del ricorso preclude quindi all' autorità investita del potere di nomina la possibilità di regolarizzare la propria decisione mediante una risposta motivata che respinga il reclamo.

    4. L' annullamento dell' atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che questi possa aver subito.

    Parti


    Nella causa T-52/90,

    Cornelis Volger, dipendente del Parlamento europeo, residente in Heffingen (Lussemburgo), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, Manfred Peter e Christian Pennera, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale

    è stata respinta la candidatura presentata dal ricorrente, in forza dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee, per il trasferimento al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto dai signori A. Saggio, presidente, C. Yeraris e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 27 novembre 1991,

    ha emesso la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Il ricorrente, sig. Volger, dipendente del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"), inquadrato nel grado A 6, presta servizio presso la direzione generale dell' informazione e delle pubbliche relazioni (DG III) dal 1 ottobre 1981.

    2 Nella presente causa, egli chiede l' annullamento della decisione del Parlamento con la quale è stata respinta la sua candidatura ad un posto di amministratore presso l' ufficio informazioni del Parlamento all' Aia, dichiarato vacante con avviso n. 6084.

    3 Gli antefatti del procedimento per l' attribuzione del posto di cui trattasi sono i seguenti. Il 1 luglio 1988 si rendeva disponibile, presso l' ufficio informazioni del Parlamento europeo all' Aia, un posto di amministratore principale, per il quale veniva pubblicato, il 19 settembre 1988, un avviso interno di posto vacante. Poiché nessuno dei due candidati a questo posto era in possesso, secondo il Parlamento, delle qualifiche richieste, il posto veniva reintegrato nella DG III. Un nuovo avviso di posto vacante presso l' ufficio dell' Aia, questa volta per un amministratore, veniva pubblicato in data 28 novembre 1988. Anche in questo caso, avendo il Parlamento ritenuto che nessuna delle candidature potesse essere accolta, veniva pubblicato, il 2 ottobre 1989, col n. 6084, un secondo avviso di posto vacante per un amministratore presso l' ufficio informazioni dell' Aia. Quest' ultimo avviso stabiliva come requisito, oltre alle qualifiche e conoscenze richieste nell' avviso precedente, anche la conoscenza approfondita dei mezzi d' informazione e delle procedure parlamentari nei Paesi Bassi, nonché della struttura e dell' attività della Comunità. La decisione impugnata si colloca nell' ambito del procedimento per l' attribuzione del posto, avviato con l' avviso n. 6084.

    Nel frattempo, il posto che gli avvisi di cui sopra avevano dichiarato vacante presso l' ufficio informazioni dell' Aia è stato occupato, in successione di tempo, da tre agenti temporanei, dal 1 ottobre 1988 ad oggi.

    4 Nel suddetto avviso di posto vacante n. 6084, il Parlamento indicava che "l' autorità avente il potere di nomina ((aveva)) deciso di procedere all' attribuzione del posto in questione, conformemente alle disposizioni statutarie, dapprima mediante trasferimento interno. Qualora non ((fosse stato)) possibile provvedere all' attribuzione del posto in tale fase, ((sarebbero state)) esaminate le possibilità offerte da altre procedure previste dallo Statuto del personale".

    Parallelamente all' avviso di posto vacante n. 6084, che dava inizio al procedimento di attribuzione del posto mediante trasferimento interno, il Parlamento pubblicava, lo stesso giorno, relativamente al medesimo posto presso l' ufficio informazioni dell' Aia, l' avviso di posto vacante n. PE/A/136, ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto del personale delle Comunità euroepee (in prosieguo: lo "Statuto"), relativo ai trasferimenti interistituzionali. A termini di quest' ultimo avviso, "le candidature presentate in risposta al presente invito ((sarebbero state)) prese in considerazione solo qualora il procedimento interno non ((avesse dato)) alcun esito positivo".

    5 D' altro canto, il Parlamento decideva di indire un concorso generale, al fine di costituire una riserva per l' assunzione di amministratori di lingua olandese nella carriera A 7/A 6, e a tale scopo pubblicava il bando di concorso n. PE/49/A (GU 1990, C 141, pag. 24, edizione olandese). Nella riunione del 25 giugno 1990, il comitato del personale designava il ricorrente come membro della commissione giudicatrice del concorso esterno n. PE/49/A.

    6 Per quanto riguarda più particolarmente i fatti di causa, il sig. Volger presentava la propria candidatura al posto di amministratore presso l' ufficio dell' Aia, nell' ambito del procedimento di trasferimento interno, in data 3 ottobre 1989, a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 6084. Egli veniva informato del rigetto di tale candidatura il 4 luglio 1990, mediante un modulo-tipo che gli era stato inviato dal servizio assunzioni e nel quale si segnalava che l' autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") aveva deciso di iniziare il procedimento di concorso esterno n. PE/49/A.

    Secondo le informazioni fornite dalle parti, prima ancora che venisse pubblicato, il 2 ottobre 1989, l' avviso di posto vacante n. 6084, il sig. Volger aveva avuto, nel giugno 1989, un colloquio con il capodivisione dell' ufficio dell' Aia, in merito alla sua eventuale assegnazione a questo ufficio.

    7 Il 18 luglio 1990 il sig. Volger presentava un reclamo contro la decisione con la quale era stata respinta la sua candidatura e contro la decisione di avviare il procedimento di concorso esterno n. PE/49/A. Secondo le informazioni fornite dalle parti, il Parlamento dava notizia di questo reclamo, in quanto diretto in particolare contro il bando di concorso generale n. PE/49/A, al comitato del personale.

    8 Non avendo il Parlamento risposto espressamente al reclamo entro il termine di quattro mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, 2 comma, dello Statuto, il ricorrente chiedeva, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 18 dicembre 1990, l' annullamento, anzitutto, della decisione con cui era stata respinta la sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084 e, inoltre, della "decisione del Parlamento di avviare il procedimento per l' attribuzione di questo posto attraverso il concorso generale PE/49/A".

    9 Con lettera 20 dicembre 1990, il presidente del Parlamento, in qualità di APN, notificava al sig. Volger una decisione con la quale si respingeva espressamente il suo reclamo.

    10 Tenuto conto delle spiegazioni fornite nella suddetta lettera dal presidente del Parlamento, e riprodotte nel controricorso presentato al Tribunale, secondo le quali il concorso generale n. PE/49/A non doveva servire all' attribuzione del posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084, il ricorrente, nella replica, ha dichiarato di rinunziare agli atti relativamente alla domanda di annullamento del bando di concorso generale n. PE/49/A.

    11 Quanto alla domanda di annullamento della decisione con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente al posto in questione, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 30 agosto 1991. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, il Parlamento ha prodotto, in udienza, l' avviso di posto vacante del 28 novembre 1988, nonché le note inviate al servizio giuridico del Parlamento, in data 5 e 27 settembre 1990, relativamente al reclamo del sig. Volger, da funzionari della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze, e della DG III, che erano stati sentiti in merito.

    Le conclusioni delle parti

    12 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - dargli atto della sua "rinunzia agli atti" quanto alla domanda di annullamento del procedimento di concorso n. PE/49/A;

    - annullare la decisione del Parlamento con la quale è stata respinta la sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084;

    - condannare il Parlamento a versargli la somma di 1 ECU, a risarcimento del danno morale da lui subito;

    - condannare il Parlamento alle spese.

    Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

    Sulla domanda di annullamento

    13 Si deve anzitutto prendere atto dell' espressa rinunzia, da parte del ricorrente, alla domanda di annullamento della decisione di bandire il concorso generale n. PE/49/A.

    Quanto alla domanda di annullamento della decisione con cui è stata respinta la sua candidatura, il ricorrente deduce cinque mezzi. Il primo è basato sulla violazione dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto. Il secondo è tratto dalla mancanza di un regolare scrutinio comparativo della candidatura del ricorrente e dalla violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti, nonché del diritto alla difesa. Il terzo mezzo si riferisce alla violazione dell' art. 25, 2 comma, dello Statuto. Infine, gli ultimi due mezzi sono rispettivamente basati sullo sviamento di potere e di procedura, e sulla violazione del dovere di sollecitudine e di buona gestione.

    Sulla violazione dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto

    14 Il primo mezzo si basa sulla pretesa violazione dell' ordine di precedenza stabilito dall' art. 29, n. 1, dello Statuto, in quanto il Parlamento ha pubblicato simultaneamente, per l' impiego in questione, un avviso interno di posto vacante ed un avviso di trasferimento interistituzionale.

    Gli argomenti delle parti

    15 Nell' ambito del presente mezzo, il ricorrente fa valere che il Parlamento, omettendo di prendere in esame le possibilità di promozione e di trasferimento interno dei dipendenti, quindi le possibilità di indire un concorso interno, prima di procedere alla pubblicazione interistituzionale dell' avviso di posto vacante n. PE/A/136, ha violato le disposizioni dell' art. 29 dello Statuto. Egli sostiene che, pubblicando simultaneamente l' avviso di posto vacante n. 6084 e l' avviso di trasferimento interistituzionale n. PE/A/136, il Parlamento non ha avuto la possibilità materiale di esaminare le candidature, fra le quali quella del ricorrente, presentate per il trasferimento interno e per la promozione, prima di passare alla successiva fase del procedimento di assunzione, come gli è imposto dall' art. 29.

    In particolare, egli fa carico al Parlamento di non aver provato che, nella fattispecie, le candidature al trasferimento interno siano state esaminate prima di quelle presentate per il trasferimento interistituzionale. Così pure, l' istituzione convenuta non avrebbe fornito la prova di aver esaminato le possibilità relative all' organizzazione di un concorso interno.

    16 Il ricorrente fonda la sua tesi sulla sentenza 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia (Racc. pag. 4149, punto 19 della motivazione), nella quale la Corte ha dichiarato che "quando l' APN intende coprire i posti vacanti, deve innanzitutto, ai sensi dell' art. 29 dello Statuto, esaminare le possibilità di promozione o trasferimento nel seno dell' istituzione, e quindi, dopo questo esame, la possibilità di indire concorsi interni all' istituzione stessa. L' ordine di precedenza così stabilito è l' espressione stessa del principio della vocazione alla carriera dei dipendenti assunti".

    17 Il Parlamento sostiene, da parte sua, che l' ordine di precedenza stabilito dall' art. 29 è stato, nella fattispecie, scrupolosamente rispettato. Quanto alla critica relativa alla simultanea pubblicazione, per il medesimo posto vacante, dell' avviso n. 6084 ai fini di una promozione o di un trasferimento interno, e dell' avviso di posto vacante n. PE/A/136 ai fini di un trasferimento interistituzionale, il convenuto fa valere che risulta espressamente dagli avvisi stessi il fatto che solo qualora il posto in questione non avesse potuto essere attribuito mediante trasferimento interno, sarebbero state esaminate le possibilità di ricorrere ad altri procedimenti contemplati dallo Statuto, ed in particolare al procedimento di trasferimento interistituzionale. La concomitante pubblicazione di due avvisi di diverso tipo si spiegherebbe unicamente con la preoccupazione di una buona amministrazione, in quanto consente di guadagnare tempo e di evitare disparità di formulazione. Essa non pregiudicherebbe affatto, perciò, la decisione da adottare in merito alle candidature presentate dai dipendenti dell' istituzione per una promozione o un trasferimento interno.

    18 In subordine, il Parlamento fa valere che, anche qualora il procedimento seguito nella fattispecie fosse stato irregolare - il che viene da esso negato -, il ricorrente non avrebbe subito alcun danno in ragione della concomitanza dell' avviso di posto vacante n. 6084 e dell' invito a presentare candidature per un trasferimento interistituzionale, dato che al Parlamento non è stata trasmessa alcuna domanda di trasferimento da parte di dipendenti di altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda il posto in questione.

    Valutazione giuridica

    19 Si deve ricordare che l' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto impone all' APN l' obbligo di esaminare preliminarmente le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione, prima di passare ad una delle ulteriori fasi contemplate da quest' articolo, cioè, nell' ordine, all' esame delle possibilità di organizzare un concorso interno, alla valutazione delle domande di trasferimento interistituzionale e, se del caso, all' organizzazione di un concorso generale. Ne consegue che l' APN non può prendere in considerazione le domande di trasferimento di dipendenti di altre istituzioni, se non qualora ritenga, a seguito di un regolare esame delle candidature alla promozione o al trasferimento interno, che nessuna di esse risponda alle esigenze del posto vacante, e dopo aver esaminato la possibilità di organizzare un concorso interno (sentenze della Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento, Racc. pag. 2473, punti 16 e 17 della motivazione; 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthuer/Commissione, Racc. pag. 1743, punti 8-11 della motivazione; e 13 maggio 1970, causa 46/69, Reinarz/Commissione, Racc. pag. 275, punto 7 della motivazione).

    20 In proposito, il Tribunale rileva che la simultanea pubblicazione dell' avviso interno di posto vacante n. 6084 e dell' avviso n. PE/A/136, relativo ai trasferimenti interistituzionali, non osta in alcun modo al rispetto dell' ordine di precedenza stabilito nell' art. 29, n. 1, dello Statuto. Detti avvisi, infatti, riconoscono espressamente le priorità fissate dall' art. 29, n. 1, dello Statuto. In particolare, nell' avviso n. PE/A/136 è detto che "le candidature presentate in risposta al presente invito saranno prese in considerazione solo qualora il procedimento interno non abbia dato alcun esito positivo". Inoltre, anche in mancanza di questa espressa precisazione, la simultanea pubblicazione dei due summenzionati avvisi di posto vacante non avrebbe potuto, di per sé, impedire che si procedesse anzitutto all' esame delle candidature alla promozione o al trasferimento interno, indi a quello delle possibilità di organizzare un concorso interno, prima di prendere in considerazione eventuali domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni, in conformità a quanto disposto dall' art. 29, n. 1.

    21 Ne consegue che il primo mezzo dev' essere disatteso.

    Sulla mancanza di regolare scrutinio comparativo della candidatura del ricorrente e sulla violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti, nonché del diritto alla difesa

    Gli argomenti delle parti

    22 Con riguardo al secondo mezzo, il ricorrente sostiene che la sua candidatura è stata respinta senza che, nell' ambito del procedimento per l' attribuzione del posto di cui trattasi, egli avesse potuto, come altri candidati, avere un colloquio con il responsabile dell' ufficio informazioni dell' Aia. Il colloquio ch' egli aveva avuto con il capodivisione responsabile di questo ufficio si era svolto, infatti, prima della pubblicazione dell' avviso di posto vacante. Stando così le cose, il fatto che il ricorrente non sia stato sentito durante il procedimento per l' attribuzione del posto di cui è causa costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento dei candidati. Inoltre, il ricorrente rileva che, nell' ambito dello stesso procedimento, non gli è stata data la possibilità di esporre il proprio punto di vista in merito al parere del capodivisione dell' ufficio dell' Aia, parere sul quale il Parlamento si è basato per respingere la sua candidatura, come sarebbe provato dalla risposta espressa al suo reclamo, del 20 dicembre 1990. La procedura seguita sarebbe quindi in contrasto con la giurisprudenza della Corte, che, nella sentenza 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams/Commissione, (Racc. pag. 977, punto 24 della motivazione), ha sancito il diritto dei candidati ad un concorso di essere sentiti in merito ai pareri espressi nei loro confronti dai superiori gerarchici. Il ricorrente ne desume che "lo scrutinio comparativo dei meriti dei candidati, o non ha avuto luogo, o è stato effettuato in violazione del diritto alla difesa e del principio della parità di trattamento dei candidati".

    23 Il Parlamento respinge la censura secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di essere sentito nell' ambito del procedimento di assunzione avviato con l' avviso di posto vacante n. 6084 e, in proposito, svolge due argomenti.

    In primo luogo, esso sostiene che né lo Statuto né la giurisprudenza impongono all' APN l' obbligo di sentire i candidati ad un trasferimento interno. Secondo il Parlamento, è sufficiente l' esame del fascicolo personale del dipendente. La suddetta sentenza 11 marzo 1986 (causa 294/84), richiamata in proposito dal ricorrente, non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto relativa ad un procedimento di concorso, e non di trasferimento interno. Inoltre, per quanto riguarda più particolarmente il colloquio avuto dall' interessato, nel giugno 1989, col capodivisione dell' ufficio dell' Aia, prima che, il 2 ottobre 1989, venisse pubblicato l' avviso di posto vacante n. 6084, il Parlamento sostiene anzitutto che detto capodivisione si era limitato ad esprimere un parere in materia di nomina e, inoltre, che il colloquio di cui trattasi aveva avuto ad oggetto l' eventuale nomina del sig. Volger al posto considerato, la cui vacanza era notoria ed era stata, del resto, già segnalata due volte al personale, con gli avvisi di posto vacante del 19 settembre 1988 e del 28 novembre 1988, che non avevano potuto portare ad alcuna nomina (v. supra, punto 3).

    In secondo luogo, il Parlamento sottolinea che la decisione negativa in merito alla candidatura del ricorrente è stata adottata con piena cognizione di causa, dato che il sig. Volger era ben conosciuto dai responsabili della direzione generale dell' informazione, presso la quale egli prestava servizio da più di dieci anni. In tale contesto, il ricorrente non sarebbe stato posto in condizioni di svantaggio rispetto agli altri due candidati, che non facevano parte dell' organico della suddetta direzione generale e che, perciò, avevano avuto un colloquio con i responsabili della stessa.

    Valutazione giuridica

    24 Per quanto riguarda il secondo mezzo, va ricordato, in via preliminare, che l' esame delle candidature per il trasferimento interno o la promozione ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto dev' essere effettuato in conformità all' art. 45 dello Statuto, il quale contempla espressamente uno "scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché ((un)) esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto".

    Nell' obbligo di procedere a questo scrutinio comparativo si concretano tanto il principio della parità di trattamento dei dipendenti, quanto il principio della vocazione di questi alla carriera, riconosciuto dalla Corte nella summenzionata sentenza 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia, punto 19 della motivazione.

    25 Il Tribunale è perciò tenuto ad accertare se l' istituzione convenuta, nell' esercitare il proprio potere discrezionale, abbia effettivamente proceduto ad un regolare scrutinio comparativo della candidatura del ricorrente al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084.

    26 In proposito si deve ricordare che, com' è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 21 novembre 1991, "tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, l' obbligo dell' istitu- zione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista, e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale" (Technische Universitaet Muenchen, causa C-269/90, Racc. 1991, pag. I-5469).

    27 Nella presente fattispecie, dal complesso degli elementi del fascicolo di causa risulta che l' APN intendeva basare la propria valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, fra l' altro, su un colloquio che ciascuno di questi aveva avuto col capodivisione responsabile dell' ufficio dell' Aia, sig. Janssen.

    In effetti, nella risposta espressa del 20 dicembre 1990 al reclamo del ricorrente, il presidente del Parlamento dichiara che "l' amministrazione ha esaurientemente esaminato le possibilità di trasferimento interno". A sostegno di tale affermazione, egli assume che il ricorrente "ha avuto, in proposito, un colloquio con il capodivisione dell' ufficio dell' Aia", il quale - prosegue il presidente nella stessa lettera - "ha esaminato attentamente (...) la candidatura ((del ricorrente)), tenuto conto delle qualifiche e delle cognizioni richieste dall' avviso di posto vacante". Così pure, dalle note del 5 e del 27 settembre 1990 - che sono state versate agli atti nel corso della fase orale del procedimento e che erano state inviate al servizio giuridico, in seguito al reclamo del ricorrente, rispettivamente, dalla direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze e dalla direzione generale dell' informazione e delle pubbliche relazioni - risulta che l' APN aveva deciso di procedere allo scritinio comparativo delle candidature al posto controverso, basandosi in particolare su un colloquio avuto da ciascuno dei candidati con il capodivisione dell' ufficio dell' Aia. Infatti, secondo la suddetta nota del 5 settembre 1990, "la direzione generale interessata ((aveva)) fatto sapere ((alla direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze)) che ((era stato)) predisposto un colloquio con i candidati". Quanto alla suddetta nota del 27 settembre 1990, vi si dice che "il sig. Janssen, capo dell' ufficio dell' Aia, ((aveva)) esaminato i fascicoli dei tre candidati e si ((era)) intrattenuto con ciascuno di questi".

    28 Il Tribunale constata, quindi, che le modalità relative allo scrutinio comparativo dei candidati stabilite nella fattispecie dall' APN non sono state rispettate nei confronti del ricorrente. Questi, infatti, a differenza degli altri candidati, non ha potuto avere un colloquio con il capodivisione dell' ufficio dell' Aia, dopo la presentazione della sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084.

    In proposito, il Tribunale rileva che il colloquio informale del ricorrente col sig. Janssen, nel mese di giugno 1988, si è svolto prima della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 6084 e al di fuori di qualsiasi precedente procedimento per l' attribuzione del posto in questione. E' chiaro che, in tali circostanze, il suddetto colloquio fra il sig. Janssen ed il ricorrente - anche se ha potuto vertere sulle possibilità di assegnazione del ricorrente al posto vacante presso l' ufficio dell' Aia - non poteva consentire al ricorrente di far valere i propri meriti con riferimento alle qualifiche e alle cognizioni richieste nell' avviso di posto vacante n. 6084, che veniva pubblicato solo successivamente, il 2 ottobre 1989. Questa valutazione trova conferma nel fatto che l' avviso n. 6084 poneva, per le candidature al posto di cui trattasi, ulteriori condizioni, più severe di quelle che erano state stabilite nel precedente avviso di posto vacante, pubblicato il 28 novembre 1988. Ne consegue che il sig. Janssen non è stato in grado di conoscere il punto di vista del ricorrente e di valutare i suoi meriti e le sue qualifiche in relazione ai requisiti stabiliti nell' avviso di posto vacante n. 6084.

    29 Tenuto conto di queste circostanze, il Tribunale ritiene che la mancata osservanza, nei confronti del ricorrente, della procedura di esame delle candidature che l' APN si era prefissa di seguire al fine di provvedere a coprire il posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084 abbia potuto ledere gli interessi del ricorrente e, pertanto, inficiare la validità della decisione impugnata (v. sentenza della Corte 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85 Hochbaum e Rawes/Commissione, Racc. pag. 3259, punto 19 della motivazione). In effetti, violando il principio della parità di trattamento e il diritto dei dipendenti ad essere sentiti, questo vizio di procedura nell' esame delle candidature ha privato il ricorrente della garanzia di un effettivo scrutinio comparativo della sua candidatura da parte dell' APN.

    30 Ne consegue che il secondo mezzo è fondato.

    Sulla violazione dell' art. 25, 2 comma, dello Statuto

    Gli argomenti delle parti

    31 Nell' ambito del terzo mezzo, il ricorrente sostiene che la decisione con cui veniva respinta la sua candidatura è viziata per totale difetto di motivazione. Essa sarebbe, quindi, in contrasto con l' art. 25, 2 comma, dello Statuto, secondo cui le decisioni adottate a carico del dipendente "devono essere motivate".

    In proposito, il ricorrente fa valere anzitutto che la sua ignoranza circa i motivi del rigetto della propria candidatura dipende, in particolare, dal fatto ch' egli non è stato sentito dal direttore generale o da un funzionario della direzione nella quale rientra il posto dichiarato vacante. Egli assume inoltre di aver avuto notizia della decisione con cui veniva respinta la sua candidatura tramite l' invio di un modulo-tipo di carattere generico e impersonale. Detto modulo non indicava i motivi della decisione negativa riguardo alla sua candidatura. In realtà, esso non sarebbe altro che una conferma della pubblicazione del bando di concorso generale n. PE/49/A, che implicava, secondo il ricorrente, il tacito rigetto dalla sua candidatura per un trasferimento interno.

    Stando così le cose, il ricorrente afferma che il Parlamento non può più sanare l' illegittimità derivante dalla mancanza di motivazione mediante spiegazioni fornite dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, e precisamente nella lettera del 20 dicembre 1990, che respinge espressamente il reclamo amministrativo.

    32 A sostegno della sua tesi, il ricorrente dichiara che, astenendosi dal rispondere espressamente, prima che venisse proposto il ricorso in esame, al reclamo da lui presentato contro il rigetto della sua candidatura, l' istituzione convenuta ha deliberatamente rifiutato di comunicargli i motivi di tale decisione negativa, che gli avrebbero permesso di valutare l' opportunità di adire il Tribunale. Questo deliberato rifiuto costituirebbe un illecito tanto più grave in quanto, con lettera del 3 dicembre 1990, il ricorrente aveva debitamente informato il Parlamento della sua intenzione di proporre, il 18 dicembre 1990, in caso di mancata risposta al reclamo, un ricorso inteso a far annullare la decisione di rigetto della sua candidatura.

    33 Il Parlamento, da parte sua, sostiene che la decisione con la quale veniva respinta la candidatura del ricorrente è stata regolarmente e tempestivamente comunicata a quest' ultimo, mediante il modulo-tipo che da anni viene usato nell' ambito dei procedimenti interni per l' attribuzione dei posti dichiarati vacanti. Quanto alla motivazione della suddetta decisione, esso ammette che, per inavvertenza, il suddetto modulo stabiliva un nesso fra il rigetto della candidatura del ricorrente e la decisione di indire il concorso esterno n. PE/49/A, che - esso precisa - ha carattere autonomo ed è destinato a costituire un elenco di riserva di amministratori di lingua olandese, per tutti i settori dell' istituzione. Tuttavia, questo errore non potrebbe inficiare la validità della decisione impugnata, in quanto, secondo una costante giurisprudenza, "l' art. 25 non obbliga l' autorità che ha il potere di nomina a motivare una decisione relativa all' assegnazione di un dipendente ad un nuovo incarico né nei confronti del dipendente nominato, che non può venir leso da questa decisione, né nei confronti dei candidati non prescelti, che rischierebbero di essere pregiudicati da tale motivazione" (sentenze 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, punto 4 della motivazione e 22 giugno 1989, causa 104/88, Brus/Commissione, Racc. pag. 1873, pubblicazione sommaria).

    34 Il Parlamento ammette, tuttavia, che nella fase del reclamo amministrativo è indispensabile una più esplicita motivazione, onde fornire al dipendente le eventuali informazioni mancanti che gli consentano di valutare l' opportunità di proporre o no un ricorso giurisdizionale. In proposito, esso sottolinea che, nel rispondere espressamente al reclamo, il 20 dicembre 1990, l' APN ha motivato nei seguenti termini la decisione negativa in merito alla candidatura del ricorrente: "I responsabili della direzione generale interessata hanno ritenuto ch' Ella non soddisfi né le condizioni relative all' 'esperienza professionale in materia di pubbliche relazioni e/o d' informazione' , né quelle relative alla 'conoscenza approfondita dei mezzi d' informazione e delle procedure parlamentari nei Paesi Bassi' . D' altra parte, essi hanno inoltre concluso, in base ai Suoi ultimi rapporti informativi, che i Suoi meriti professionali non consentivano di trasferirLa al suddetto posto vacante. E' stato espresso, perciò, parere negativo sulla Sua domanda di trasferimento".

    35 Stando così le cose, il Parlamento si oppone alla censura di totale difetto di motivazione, che risulterebbe, secondo il ricorrente, dalla mancata risposta esplicita al reclamo, entro il termine statutario di quattro mesi dalla presentazione dello stesso. Il convenuto sostiene che gli artt. 90 e 91 dello Statuto sanciscono espressamente, in tale ipotesi, il diritto dell' istituzione interessata di rispondere in modo esplicito ad un reclamo dopo la scadenza del suddetto termine di risposta. Esso rileva, in particolare, che l' art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto ammette la possibilità di una decisione negativa espressa in merito ad un reclamo, successiva alla decisione negativa tacita, ma adottata entro il termine per il ricorso giurisdizionale.

    Inoltre, il Parlamento osserva che il ricorrente, dopo che il suo reclamo era stato tacitamente respinto, disponeva di un termine d' impugnazione che scadeva il 18 febbraio 1991. Il ricorso ora in esame, depositato il 18 dicembre 1990, sarebbe stato quindi proposto due mesi prima della scadenza di detto termine. In proposito il Parlamento sostiene che la risposta espressa al reclamo, datata 20 dicembre 1990, veniva comunicata al ricorrente indipendentemente dal presente ricorso, proposto due giorni prima e notificato all' istituzione convenuta solo in data 8 gennaio 1991, com' è attestato dalla ricevuta di ritorno. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la tardività di questa risposta espressa non implicherebbe, quindi, alcuna intenzione di privarlo degli elementi necessari per comprendere i motivi della decisione impugnata. Essa risulterebbe, invece, dal fatto che il reclamo aveva potuto esser preso in esame soltanto a due mesi di distanza dalla data del deposito dello stesso (18 luglio 1990), a causa del ritardo nelle necessarie consultazioni, determinato dalle ferie estive.

    Valutazione giuridica

    36 Preliminarmente, si deve ricordare che, in caso di decisione negativa in merito a una candidatura, all' APN incombe l' obbligo di motivazione, quanto meno nella fase in cui viene respinto il reclamo contro una siffatta decisione. Questa soluzione è conforme all' art. 90, n. 2, dello Statuto, il quale esige, in risposta al reclamo, una "decisione motivata" da parte dell' APN. Poiché le promozioni e i trasferimenti interni avvengono in base ad una selezione, è sufficiente, a parere della Corte, che la motivazione della decisione che respinge un reclamo riguardi l' esistenza delle condizioni legali cui lo Statuto subordina la regolarità del procedimento.

    37 Nella fattispecie, il Tribunale constata che al ricorrente, prima della presentazione del ricorso, non è stata inviata alcuna risposta motivata che respingesse il suo reclamo. Il sig. Volger ha adito il Tribunale in seguito al silenzio dell' APN, il quale, alla scadenza del termine di quattro mesi, implicava una tacita decisione negativa in merito al reclamo. Soltanto dopo che era stato proposto il ricorso giurisdizionale il Parlamento ha inviato al ricorrente, entro il termine d' impugnazione di tre mesi a decorrere dal silenzio-rifiuto opposto al reclamo, una decisione di rigetto debitamente motivata.

    38 D' altro canto, la mancanza di motivazione conseguente al tacito rigetto del reclamo non è sanata da eventuali indicazioni spontaneamente fornite nella stessa decisione impugnata.

    In effetti, il modulo-tipo col quale l' APN ha informato ciascun interessato dell' esito della rispettiva candidatura comprendeva tre rubriche. La prima era destinata ad informare il candidato del seguito favorevole riservato alla sua candidatura. La seconda lo informava del fatto che l' APN "non ((aveva)) potuto accogliere la ((sua)) candidatura al posto che costitui((va)) oggetto dell' avviso di posto vacante ((n. 6084))". La terza, infine, l' informava della decisione di "avviare il procedimento di concorso esterno PE/49/A". Nel caso del ricorrente, è la casella corrispondente a questa rubrica che era stata sbarrata, al posto della seconda, nel modulo-tipo notificatogli il 4 luglio 1990. In proposito, l' istituzione convenuta ha subito ammesso, nelle sue memorie scritte, che "la formula usata per rispondere all' atto di candidatura del ricorrente è infelice", in quanto "si legge come se, a causa della candidatura dell' interessato, fosse stato deciso di avviare il procedimento di concorso esterno PE/49/A".

    39 Stando così le cose, si deve accertare se la totale assenza di motivazione quanto al rigetto della candidatura del ricorrente abbia potuto essere sanata, dopo la presentazione del ricorso ora in esame, dalla risposta espressa data dal Parlamento al reclamo.

    40 In proposito, il Tribunale sottolinea che il totale difetto di motivazione di una decisione non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall' APN dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale. In tale fase, siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione. L' obbligo di motivare che risulta dal combinato disposto degli artt. 25, 2 comma, e 90, n. 2, dello Statuto ha infatti lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall' altro, di consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (v. sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22 della motivazione e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, punto 15 della motivazione).

    La presentazione del ricorso preclude, quindi, all' APN la possibilità di regolarizzare la propria decisione mediante una risposta motivata che respinga il reclamo. Poiché, infatti, il dipendente interessato ha la facoltà di adire il Tribunale nel momento ch' egli ritiene più opportuno, entro il termine di tre mesi stabilito dall' art. 91, n. 3, dello Statuto, l' APN dispone, in via di principio, di un termine di quattro mesi per adottare una decisione motivata di rigetto del reclamo, termine che può essere prorogato unicamente fino a sette mesi, finché l' interessato non abbia proposto ricorso.

    41 In proposito, dev' essere respinta la tesi del Parlamento, basata in particolare sull' art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, il quale contempla espressamente l' ipotesi di una risposta esplicita ad un reclamo dopo la scadenza del termine statutario di quattro mesi stabilito a tal fine dall' art. 90, n. 2, terzo trattino. Questa norma ha l' unico scopo di far decorrere, a favore dei dipendenti, un nuovo termine d' impugnazione, qualora una decisione esplicita di rigetto di un reclamo intervenga dopo una decisione implicita. La facoltà, in tal modo espressamente attribuita all' APN, di sanare la totale mancanza di motivazione mediante una risposta esplicita al reclamo è dunque indissolubilmente connessa alla possibilità di agire in sede giurisdizionale. Una risposta motivata che intervenga dopo la presentazione del ricorso non assolverebbe più la sua funzione, che è quella di permettere all' interessato di valutare l' opportunità di proporre ricorso e al giudice di accertare l' esattezza della motivazione.

    Inoltre, la tesi del Parlamento dev' essere respinta anche perché la facoltà di sanare il totale difetto di motivazione dopo che sia stato proposto un ricorso lederebbe il diritto alla difesa del ricorrente. Questi disporrebbe, infatti, solo della replica per esporre i suoi mezzi avverso la motivazione di cui venisse a conoscenza soltanto dopo il deposito dell' atto introduttivo del ricorso. Sarebbe perciò violato il principio dell' eguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario.

    42 Ne consegue che la risposta con cui il Parlamento, in data 20 dicembre 1990, respingeva espressamente il reclamo non può essere presa in considerazione. Il terzo mezzo, basato sul difetto di motivazione del rigetto della candidatura del ricorrente, è perciò fondato.

    43 Stando così le cose, la decisione impugnata dev' essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri due mezzi dedotti dal ricorrente.

    Sulla domanda di risarcimento

    44 Il ricorrente chiede che il Parlamento sia condannato a versargli la somma simbolica di un ECU, a risarcimento del danno morale ch' egli avrebbe subito a causa dei vari errori e illeciti assertivamente commessi dall' istituzione convenuta.

    45 Il Parlamento sostiene, da parte sua, che il ricorrente non ha fornito alcun elemento chiaro e preciso che consenta di stabilire in qual modo il comportamento dell' amministrazione gli abbia procurato un danno morale.

    46 In proposito va rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun danno, derivante dalla decisione impugnata, che non possa essere riparato adeguatamente tramite l' annullamento di tale decisione. Pertanto, la domanda di risarcimento dev' essere respinta (v. la sopraccitata sentenza della Corte 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, punto 22 della motivazione, e la sentenza del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/Comitato economico e sociale, Racc. pag. II-1341, punto 37 della motivazione).

    47 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che dev' essere accolta la domanda di annullamento della decisione con la quale è stata respinta la candidatura del ricorrente e che vanno disattese le deduzioni relative al risarcimento.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    48 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento è rimasto sostanzialmente soccombente, le spese, tenuto conto delle conclusioni del ricorrente, vanno poste a suo carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione del Parlamento 4 luglio 1990, con la quale è stata respinta la candidatura del ricorrente al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084, è annullata.

    2) Per il resto, la domanda è respinta.

    3) Il Parlamento è condannato alle spese.

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