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Document 61990TJ0051

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 28 febbraio 1992.
    Laura Moretti contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Annullamento di una decisione di nomina - Interesse ad agire.
    Causa T-51/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00487

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:30

    61990A0051

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1992. - LAURA MORETTI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NOMINA - INTERESSE AD AGIRE. - CAUSA T-51/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00487


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso di annullamento contro la decisione di nomina di un altro dipendente - Ricorrente non idoneo ad essere nominato - Irricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    Massima


    Il dipendente, per poter proporre ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto contro la decisione di nomina di un altro dipendente, deve avere un interesse personale all' annullamento di detta nomina.

    Tale non è il caso di un dipendente che, non avendo presentato la propria candidatura e non essendo in possesso dei requisiti posti dall' avviso di posto vacante, non può aspirare al posto vacante che è stato coperto con detta nomina.

    Parti


    Nella causa T-51/90,

    Laura Moretti, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avvocati Claude Verbraeken e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 1 gennaio 1988 di nominare il sig A. al posto dichiarato vacante con avviso n. COM/LA/2036/86,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, D.A.O. Edward e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 5 dicembre 1991,

    ha emesso la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti e il procedimento

    1 La ricorrente, dipendente della Commissione, entrava in servizio presso le Comunità europee il 1 agosto 1972 come traduttrice, ed è attualmente traduttrice principale, inquadrata nel grado LA 4, presso la direzione generale della traduzione. Rispondendo ad una domanda del Tribunale, il suo rappresentante ha precisato, in udienza, ch' essa è titolare di un diploma di laurea in scienze politiche.

    2 Il 12 dicembre 1986 la Commissione pubblicava l' avviso interno di posto vacante n. COM/LA/2036/86, relativo ad un posto di revisore-giurista di lingua italiana (LA 5/LA 4) nel servizio giuridico. Sotto la rubrica "Requisiti", detto avviso precisava che i candidati dovevano possedere una "formazione giuridica universitaria completa, sancita da un diploma di laurea". Poiché, a seguito di tale pubblicazione, non era stata presentata alcuna candidatura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto"), il posto dichiarato vacante veniva occupato, in successione di tempo, da due agenti temporanei.

    3 In data 19 ottobre 1987 la Commissione procedeva alla pubblicazione interistituzionale dell' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86. La descrizione delle mansioni e i requisiti necessari erano immutati rispetto alla pubblicazione anteriore, ma il posto era classificato come rientrante nella carriera LA 7/LA 8. Venivano presentate una candidatura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e due candidature ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto.

    4 Essendo stato considerato, per la sua formazione e la sua esperienza professionale, come il candidato più rispondente alle esigenze del servizio, il sig. A., dipendente della Corte di giustizia, inquadrato nel grado LA 6, veniva trasferito, il 1 gennaio 1988, alla Commissione, presso la quale era nominato al posto di revisore-giurista che aveva costituito oggetto dell' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86.

    5 Nel frattempo, data la generale mancanza di personale competente nelle materie giuridiche, il servizio giuridico aveva chiesto l' organizzazione di un concorso generale al fine di costituire una riserva per l' assunzione di revisori-giuristi (carriera LA 5/LA 4). Il 15 luglio 1987 veniva pubblicato il bando di concorso generale n. COM/LA/563 (JO C 185, pag. 13), per l' assegnazione di quattro posti di revisore-giurista, di lingua francese, italiana, olandese o tedesca. Quanto ai titoli di studio richiesti, il bando di concorso precisava che i candidati dovevano "possedere un diploma di laurea attinente a materie giuridiche". La ricorrente si presentava candidata a questo concorso e, il 19 aprile 1988, veniva iscritta nell' elenco degli idonei stabilito, in esito alle prove, dalla commissione giudicatrice.

    6 Il 28 agosto 1988 la Commissione pubblicava l' avviso di posto vacante n. COM/LA/1793/88, relativo ad un posto di revisore-giurista di lingua italiana nel servizio giuridico. La ricorrente presentava la propria candidatura il 16 settembre 1988. In data 1 settembre 1989, non avendo ricevuto alcuna notizia circa l' esito della sua candidatura, essa presentava una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, nella quale l' autorità avente il potere di nomina (in prosieguo l' "APN") era invitata ad adottare una decisione in proposito.

    7 Poiché, a suo avviso, nessuno dei candidati al suddetto posto soddisfaceva le relative condizioni, la Commissione decideva di revocare l' avviso di posto vacante n. COM/LA/1793/88. Questa decisione veniva pubblicata il 23 ottobre 1989 e la ricorrente ne veniva informata personalmente con nota del 30 ottobre 1989. Il posto continuava ad essere occupato da un agente temporaneo.

    8 Il 10 novembre 1989, la Commissione respingeva espressamente la domanda che la ricorrente aveva presentato il 1 settembre 1989. Il 24 novembre 1989 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, in primo luogo contro la decisione di revocare l' avviso di posto vacante n. COM/LA/1793/88 e, in secondo luogo, contro la decisione di nominare il sig. A. al posto di revisore-giurista di lingua italiana presso il servizio giuridico, decisione di cui dichiarava di non conoscere né le modalità, né la data. Questo reclamo veniva registrato il 1 dicembre 1989. Nella riunione del gruppo "inter-servizi" del 14 febbraio 1990, durante la quale veniva esaminato il reclamo, la ricorrente apprendeva che l' avviso di posto vacante n. COM/LA/1793/88 era stato revocato a causa delle mutate esigenze del servizio e per motivi di sana gestione, e che la nomina del sig. A. non era stata effettuata per provvedere all' assegnazione del posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/1793/88, bensì per coprire il posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86. Con nota del 19 aprile 1990, il direttore generale del personale e dell' amministrazione comunicava alla ricorrente la decisione della Commissione che respingeva espressamente il suo reclamo del 24 novembre 1989.

    9 Il 9 maggio 1990 la ricorrente presentava un secondo reclamo nel quale chiedeva:

    - l' annullamento della decisione, avente effetto dal 1 gennaio 1988, con cui il sig. A. era stato nominato al posto dichiarato vacante con avviso n. COM/LA/2036/86;

    - l' attribuzione del posto di revisore-giurista di lingua italiana mediante la nomina di candidati prescelti in base ai risultati del concorso n. COM/LA/563 che a tal fine era stato bandito.

    La Commissione non rispondeva a questo secondo reclamo.

    10 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 dicembre 1990, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

    11 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

    12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, la convenuta ha prodotto in causa la decisione di nomina del sig. A. presso il servizio giuridico.

    13 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti formulati dal Tribunale all' udienza del 5 dicembre 1991.

    14 Durante la trattazione orale, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre in causa l' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86, nel testo pubblicato il 12 dicembre 1986. La Commissione ha depositato, l' 11 dicembre 1991, il documento richiesto, accompagnato da una fotocopia della nota inviata il 28 novembre 1986 dal proprio servizio giuridico alla direzione generale del personale e dell' amministrazione, in cui si chiedeva la pubblicazione del suddetto avviso. Il 17 dicembre 1991 la ricorrente ha presentato, per iscritto, le proprie osservazioni in merito al testo dell' avviso di posto vacante versato agli atti dalla Commissione.

    15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione della Commissione 1 gennaio 1988 di nominare il sig. A. al posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86 senza attendere i risultati del concorso n. COM/LA/563;

    - condannare la Commissione alle spese.

    16 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

    17 Nella controreplica la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità, basata sulla tardività del ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile, o quantomeno respingerlo;

    - statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

    Sulla ricevibilità

    18 In via preliminare il Tribunale constata che, in base alle conclusioni della ricorrente, l' unico oggetto della controversia risulta essere l' annullamento della decisione della Commissione 1 gennaio 1988, mediante la quale il sig. A. è stato nominato al posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86.

    19 Nella controreplica la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa ricorda che, il 24 novembre 1989, la ricorrente depositava un primo reclamo, diretto sia contro la decisione di revocare l' avviso di posto vacante n. COM/LA/1793/88, sia contro la decisione di nominare il sig. A., e che tale reclamo veniva respinto in data 19 aprile 1990. La Commissione ricorda pure che, il 9 maggio 1990, la ricorrente presentava un nuovo reclamo, in cui criticava la nomina del sig. A. al posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86 e chiedeva che il posto di revisore-giurista di lingua italiana venisse attribuito mediante la nomina di candidati prescelti in base ai risultati del concorso n. COM/LA/563, e che a questo reclamo non veniva data risposta. Secondo la Commissione, il ricorso ora in esame, proposto otto mesi dopo che era stato respinto il primo reclamo, è perciò irricevibile.

    La Commissione ammette che la ricorrente non sapeva, al momento della presentazione del primo reclamo, che il sig. A. era stato nominato al posto dichiarato vacante non già con l' avviso n. COM/LA/1793/88, bensì con l' avviso n. COM/LA/2036/86, circostanza in base alla quale detto reclamo veniva respinto. Secondo la Commissione, tuttavia, questa precisazione non costituisce un fatto nuovo essenziale, che giustifichi la proroga del termine d' impugnazione, poiché tanto il primo quanto il secondo reclamo erano diretti contro la nomina del sig. A. ad un posto di revisore-giurista di lingua italiana; il fatto che il sig. A. fosse stato nominato al posto n. COM/LA/2036/86 e non al posto n. COM/LA/1793/88 non aveva quindi indotto la ricorrente a modificare la propria argomentazione nel secondo reclamo.

    20 In udienza, opponendosi a questa eccezione d' irricevibilità, la ricorrente ha osservato che il dipendente dispone di un termine di tre mesi dal momento in cui riceve notifica della decisione che gli arreca pregiudizio e che, se l' interessato non è il destinatario di tale decisione, il termine di tre mesi decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Fino a quando, il 14 febbraio 1990, aveva assistito alla riunione del gruppo "inter-servizi", la sig.ra Moretti aveva potuto legittimamente ritenere che fosse vacante un posto per la cui copertura era stato bandito un concorso. Soltanto durante la suddetta riunione, essa aveva appreso che il sig. A. era stato nominato ad un posto dichiarato vacante mentre si stava svolgendo il procedimento di concorso. La ricorrente ritiene di avere, così, preso conoscenza dell' atto che le arreca pregiudizio nel corso della riunione del gruppo "inter-servizi" e di aver rispettato, presentando un reclamo entro i tre mesi successivi, le norme di procedura stabilite negli artt. 90 e 91 dello Statuto.

    21 Il Tribunale considera opportuno, prima di procedere all' esame dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta, accertare se sussista l' interesse della ricorrente all' annullamento della decisione della Commissione 1 gennaio 1988, con la quale il sig. A. veniva nominato al posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86.

    22 Il Tribunale ricorda che, infatti, per poter proporre ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto contro una decisione dell' APN, il dipendente deve avere un interesse personale all' annullamento dell' atto controverso (sentenza 30 maggio 1984, Picciolo/Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323). Il dipendente che non possa legittimamente aspirare ad un posto vacante non ha alcun legittimo interesse a far annullare la nomina di un altro candidato a detto posto.

    23 Il Tribunale ricorda, inoltre, che l' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86 richiedeva, sotto la rubrica "requisiti", una "formazione giuridica universitaria completa, sancita da un diploma di laurea", come pure il fatto che la ricorrente non aveva presentato la propria candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86. Ora, la ricorrente ha espressamente ammesso, in udienza, di non avere una specifica formazione giuridica e di non essere titolare di una laurea in giurisprudenza, bensì di un diploma di laurea in scienze politiche, titolo che non può essere considerato sancire una "formazione giuridica universitaria completa", quale era richiesta dall' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la ricorrente, non avendo presentato la propria candidatura al posto che era stato dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86 e non essendo in possesso dei requisiti posti dall' avviso n. COM/LA/2036/86, non poteva legittimamente aspirare al posto dichiarato vacante con detto avviso e non ha, quindi, alcun interesse personale a far annullare la decisione di nomina del sig. A.

    24 A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha tuttavia fatto valere che, dopo la prima pubblicazione dell' avviso n. COM/LA/2036/86, la Commissione decideva di modificare le condizioni di accesso al posto dichiarato vacante, effettuando la pubblicazione del bando di concorso generale n. COM/LA/563. Essa sostiene che questo concorso era stato organizzato al fine di provvedere, fra l' altro, alla copertura del posto già dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86, e che la Commissione era tenuta ad attribuire questo posto nominandovi candidati vincitori di detto concorso, fra i quali è compresa essa stessa. La ricorrente ricorda che dal bando di concorso n. COM/LA/563, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si desume che questo concorso era stato indetto per attribuire determinati posti, non già per costituire un elenco di riserva. Dato che la pubblicazione del bando di concorso n. COM/LA/563 è avvenuta in base ad una lunga e minuziosa procedura, essa nega che si sia potuto verificare un errore amministrativo. Secondo la ricorrente, la situazione eccezionale consistente nel fatto di bandire un concorso generale per coprire determinati posti vacanti, senza passare previamente per le varie fasi previste dall' art. 29 dello Statuto, si può spiegare con la cronica mancanza di candidati interni.

    25 In proposito la Commissione assume che, a causa di un errore amministrativo, il bando di concorso n. COM/LA/563 era stato pubblicato indicando che lo scopo era quello di coprire taluni posti, e non quello di costituire una riserva, com' era stato chiesto dal servizio giuridico. La Commissione aggiunge ch' essa non aveva la facoltà di bandire un siffatto concorso generale al fine di assegnare determinati posti, prima di aver esaurito le possibilità offerte dall' art. 29, n. 1, lett. a) e c), dello Statuto.

    26 Il Tribunale considera che da nessuno dei fatti dedotti nel presente procedimento risulta che l' iter procedurale per l' attribuzione del posto dichiarato vacante con l' avviso n. COM/LA/2036/86 si sia svolto irregolarmente. Dopo avere, nel dicembre 1986, pubblicato detto avviso ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, nell' ottobre 1987 la Commissione procedeva, per mancanza di candidature, alla pubblicazione interistituzionale contemplata dall' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto. La candidatura del sig. A., presentata a seguito di quest' ultima pubblicazione, veniva accolta.

    27 Secondo il Tribunale, il fatto che il bando pubblicato per il concorso n. COM/LA/563 facesse menzione della copertura di quattro posti di revisore-giurista, di lingua francese, italiana, olandese o tedesca, non prova affatto che questo concorso avesse lo scopo di provvedere all' assegnazione del posto vacante cui si riferiva l' avviso n. COM/LA/2036/86. Per contro, la Commissione ha provato che il procedimento per attribuire questo posto si è svolto in conformità alle condizioni contemplate dallo Statuto e, in particolare, alle priorità stabilite dall' art. 29.

    28 A parere del Tribunale, l' esistenza di un nesso fra l' avviso di posto vacante n. COM/LA/2036/86 ed il concorso generale n. COM/LA/563 non è stata dimostrata, e la Commissione non era pertanto tenuta a sospendere, dalla pubblicazione del bando di concorso n. COM/LA/563, il procedimento per l' attribuzione del posto vacante cui si riferiva l' avviso n. COM/LA/2036/86.

    29 Dalle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, né gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente per quanto riguarda il merito.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    30 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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