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Document 61990TJ0048

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 1º luglio 1993.
    Bruno Giordani contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Reintegrazione tardiva - Inquadramento nello scatto - Risarcimento del danno pecuniario.
    Causa T-48/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00721

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:55

    61990A0048

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 1. LUGLIO 1993. - BRUNO GIORDANI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI - REINTEGRAZIONE TARDIVA - INQUADRAMENTO NELLO SCATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PARTRIMONIALE. - CAUSA T-48/90.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00721


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti ° Aspettativa per motivi personali ° Scadenza ° Reintegrazione ° Dovere dell' amministrazione ° Portata ° Reintegrazione tardiva ° Illecito dell' amministrazione ° Danno pecuniario ° Valutazione che tiene conto dell' avanzamento di scatto

    [Statuto del personale, artt. 40, n. 4, lett d), e 44]

    Massima


    La reintegrazione di un dipendente al termine di un periodo di aspettativa per motivi personali, alla quale l' amministrazione è tenuta a procedere ai sensi dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, dipende esclusivamente dall' esistenza di un posto vacante della categoria o del quadro corrispondente al grado dell' interessato e dal possesso da parte di questo delle attitudini richieste dal posto vacante. Rimane esclusa qualsiasi condizione ulteriore, quale la manifestazione d' interesse da parte del dipendente o il fatto che egli eserciti o meno un' attività professionale durante l' aspettativa. Di conseguenza, la discrezionalità dell' amministrazione concerne solo le attitudini dell' interessato, che devono essere valutate con riferimento agli impieghi che egli potrebbe ricoprire, e non si estende all' opportunità della reintegrazione né a quella di un esame delle attitudini del dipendente, esame che l' autorità amministrativa deve comunque compiere nell' interesse del servizio.

    Il procedimento di verifica dell' attitudine dell' interessato ad esercitare le funzioni attinenti ad un impiego, che non va intesa come perfetta corrispondenza tra le sue qualifiche e quelle richieste dall' impiego in questione, deve essere effettiva e svolgersi in modo tale che il candidato alla reintegrazione ed il giudice comunitario siano messi in grado di verificare il rispetto degli obblighi che l' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto impone all' amministrazione. Al riguardo, sebbene, quando vi sia una discrepanza evidente tra le attitudini del dipendente da reintegrare e quelle richieste dal posto vacante, l' amministrazione non possa essere tenuta a provare di avere esaminato tali attitudini, tuttavia tale prova va fornita in tutti i casi in cui l' assenza di una tale discrepanza evidente rende necessaria una verifica completa delle attitudini dell' interessato rispetto ad un determinato impiego.

    L' omissione di una verifica sistematica delle attitudini del dipendente in questione, ogni volta che si sia reso disponibile un posto vacante nel quale egli avrebbe potuto essere reintegrato, costituisce un illecito tale da fare sorgere la responsabilità dell' amministrazione, in quanto tale omissione ha ritardato la reintegrazione del dipendente privandolo della sua retribuzione per il periodo tra la data della effettiva reintegrazione e quella, anteriore, nella quale avrebbe potuto essere reintegrato. La valutazione del danno subito dall' interessato deve tenere conto dell' avanzamento automatico di scatto nel grado, del quale egli avrebbe goduto a norma dell' art. 44 dello Statuto se fosse stato reintegrato la prima volta che si fosse reso disponibile un impiego corrispondente alle sue attitudini.

    Parti


    Nella causa T-48/90,

    Bruno Giordani, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Aresu e Sean Van Raepenbusch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno allegato dal ricorrente quale conseguenza della sua tardiva reintegrazione in servizio presso la Commissione, al termine del suo periodo di aspettativa per motivi personali,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e A. Kalogeropoulos, giudici,

    cancelliere: signor H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 Il ricorrente veniva assunto nel 1960 nel ruolo scientifico e tecnico della Commissione (Euratom). Essendo in possesso di una formazione tecnica di ingegnere conseguita nel corso degli studi effettuati presso la Scuola tecnica industriale di Bolzano (Italia) e, successivamente, presso la Hoehere Technische Lehranstalt, Ingenieur-Schule (Istituto tecnico superiore, ingegneria meccanica) di Bregenz (Austria), egli veniva inquadrato inizialmente nel grado B7, scatto 3, ed assegnato alla direzione generale "Personale e amministrazione", servizio "acquisti". Il 1 febbraio 1962 egli veniva trasferito al Centro comune di ricerca (in prosieguo: il "CCR") di Ispra, nell' ambito del quale veniva preposto al servizio "approvvigionamenti e magazzino" come capo servizio aggiunto, responsabile della sezione "acquisti tecnici". Il 20 febbraio 1963 il ricorrente veniva nominato nella categoria A, grado 6, scatto 2 e quindi, il 10 giugno 1965, promosso al grado A5, scatto 2. Il 15 ottobre 1965 gli venivano affidate le funzioni di capo del servizio "approvvigionamenti e magazzino" del CCR di Ispra, funzioni che egli esercitava ad interim dal 24 febbraio 1965. Nel giugno 1970 il servizio del ricorrente veniva accorpato, in seno al CCR di Ispra, al più ampio servizio "finanze e approvvigionamenti".

    2 Le funzioni esercitate dal ricorrente in veste di capo del servizio "approvvigionamenti e magazzino" del CCR di Ispra presupponevano, alla stregua dell' avviso di posto vacante 3 agosto 1965, V/IS/126/65, relativo al posto in questione, i seguenti requisiti: "formazione universitaria completa, preferibilmente in campo tecnico, o esperienza professionale di livello equivalente; ottima conoscenza dei materiali e delle apparecchiature utilizzati in un centro di ricerche nucleari; eccellente esperienza della tecnica e dei metodi di approvvigionamento e, in particolare, dell' organizzazione e dei sistemi adottati dall' industria nel campo degli acquisti; esperienza dei problemi e metodi relativi alla meccanizzazione degli acquisti, della gestione delle scorte e degli inventari; conoscenza dell' organizzazione finanziaria ed amministrativa della Comunità".

    3 Con decisione 16 marzo 1971, adottata dalla Commissione in riscontro alla sua domanda del 2 febbraio 1971, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per motivi personali per la durata di un anno, con effetto dal 1 aprile 1971. Tale durata veniva prorogata, su richiesta dell' interessato, fino al 31 marzo 1974.

    4 Durante il periodo di aspettativa, come pure nel corso degli anni successivi, il ricorrente svolgeva attività lavorativa, dapprima come direttore commerciale e rappresentante legale della filiale italiana (Schneeberger italiana SpA) di una società svizzera (Schneeberger Maschinenfabrik), dalla quale si dimetteva il 31 gennaio 1985, indi come socio e amministratore unico di una società composta da membri della sua famiglia (la Pfeil Italia Srl), posta in liquidazione nel 1986.

    5 Prima dello scadere del suo periodo di aspettativa per motivi personali, il ricorrente, con lettera 15 marzo 1974, chiedeva la reintegrazione in servizio. Con lettera 27 marzo 1974 il capo della divisione "amministrazione e personale" del CCR di Ispra informava il ricorrente dell' impossibilità di far luogo alla sua reintegrazione, in quanto in quel momento non vi erano posti vacanti della sua categoria o del suo ruolo, corrispondenti al suo grado.

    6 Successivamente, il ricorrente presentava all' amministrazione del CCR di Ispra altre sei richieste di reintegrazione in servizio, rispettivamente in date 30 settembre 1976, 24 settembre e 15 ottobre 1983, 7 gennaio 1984, 15 luglio 1985 e 20 marzo 1986, richieste alle quali l' amministrazione non riservava alcun seguito favorevole.

    7 Il 9 aprile 1986 il ricorrente inoltrava una nuova richiesta di reintegrazione alla direzione generale "Personale e amministrazione" della Commissione, richiesta redatta in forma di domanda ai sensi dell' art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    8 Con lettera 12 maggio 1986 la Commissione richiamava l' attenzione del ricorrente sull' esistenza di un posto vacante presso la divisione "infrastruttura" del CCR di Ispra, inquadrabile nella carriera A8/A5 del ruolo scientifico e tecnico.

    9 Le mansioni inerenti al posto in questione erano così descritte: "responsabile, nell' ambito dei servizi generali dello stabilimento, dei seguenti compiti: a) organizzazione, manutenzione e sviluppo del sistema interno di telecomunicazioni (centrale e rete telefonica, telex, rete informatica); b) trasporto di personale e materiale; c) controllo, manutenzione e modernizzazione del parco veicoli; d) servizio di raccolta, cernita e spedizione delle lettere e dei pacchi e e) organizzazione dei traslochi interni di materiale d' ufficio ed apparecchiature scientifiche". Quanto alle qualifiche richieste per l' assegnazione del suddetto posto, l' avviso trasmesso al ricorrente così precisava "diploma universitario o titolo equivalente ovvero esperienza professionale di livello equivalente; esperienza in materia di gestione tecnica ed economica di servizi diversificati; capacità di discernere le diverse esigenze degli utenti e di orientare le varie risorse umane allo scopo di provvedervi; attitudine alla concezione ed alla redazione di capitolati d' oneri; stima dei costi; attitudine ad intrattenere frequenti contatti esterni con autorità, enti, società".

    10 Con lettera 16 maggio 1986 il ricorrente dichiarava di accettare il posto così offertogli, sicché, il 26 maggio 1986, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") adottava una decisione relativa alla reintegrazione del ricorrente con effetto dal 1 settembre 1986. Questa decisione nulla precisava, tuttavia, in ordine allo scatto ed all' anzianità di servizio riconosciuti al ricorrente. Soltanto il 14 ottobre 1986 il ricorrente poteva constatare, dalla lettura del proprio prospetto di retribuzione, che il suo stipendio corrispondeva a quello di un dipendente di grado A5, scatto 5, inquadramento identico a quello da lui posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa per motivi personali.

    11 Il 26 novembre 1986 il ricorrente presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale diretto contro il suo inquadramento nello scatto, nella parte in cui tale inquadramento faceva apparire che l' amministrazione non aveva tenuto conto del periodo durante il quale egli era stato involontariamente assente dal servizio né gli aveva riconosciuto, in conseguenza, uno scatto ed un' anzianità di servizio atti a compensare il ritardo intervenuto nella sua reintegrazione.

    12 Il 30 giugno 1987, a seguito del silenzio-rigetto opposto al suo reclamo, il ricorrente proponeva un ricorso alla Corte chiedendo, da un lato, l' annullamento della decisione di reintegrazione 26 maggio 1986, come completata dal prospetto di retribuzione ricevuto il 14 ottobre 1986, nella parte in cui tale decisione gli aveva attribuito il quinto scatto del grado A5 e, dall' altro, la ricostruzione della sua carriera nonché il risarcimento del danno, risultante dalle mancate retribuzioni, subito a causa della sua tardiva reintegrazione in servizio.

    13 Il 30 settembre 1987 la Commissione notificava tuttavia al ricorrente una decisione esplicita di rigetto del reclamo proposto in data 26 novembre 1986, decisione recante la motivazione secondo cui le sue domande di reintegrazione non avevano potuto essere accolte prima del 26 maggio 1986, stante la non rispondenza dell' interessato ai requisiti prescritti per essere reintegrato in uno dei posti dichiarati vacanti a decorrere dalla fine del suo periodo di aspettativa per motivi personali, avvenuta il 31 marzo 1974.

    14 Sul ricorso proposto dal ricorrente interveniva la sentenza della Corte 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani/Commissione (Racc. pag. 1895), la quale dichiarava ricevibile la domanda di annullamento, poiché il termine per la presentazione di un reclamo da parte del ricorrente aveva preso a decorrere dal 14 ottobre 1986, allorquando, dalla lettura del suo foglio paga, l' interessato aveva potuto prendere conoscenza della decisione della Commissione relativa allo scatto riconosciutogli al momento della sua reintegrazione. Tuttavia, la Corte respingeva la suddetta domanda di annullamento nel merito, sul rilievo che l' inquadramento del ricorrente al momento della sua reintegrazione doveva corrispondere a quello da lui posseduto al momento dell' inizio dell' aspettativa, come risulta dagli artt. 40, nn. 3 e 4, lett. d), 72 e 73 dello Statuto, fermo restando però "il diritto dell' interessato di esigere di essere inquadrato in uno scatto diverso in base ad altre disposizioni dello Statuto" (punto 18 della motivazione, ultima frase, della citata sentenza).

    15 Quanto ai capi della domanda tendenti alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni, la Corte, nella stessa sentenza, li dichiarava irricevibili, rilevando che il ricorrente non aveva previamente inoltrato all' amministrazione, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda relativa alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento per la tardiva reintegrazione. Talché queste censure avevano potuto essere rese note alla Commissione solo tramite il suo reclamo del 26 novembre 1986. Da ciò era conseguito che l' istituzione convenuta non aveva potuto adottare una decisione, esplicita od implicita, in merito alle pretese del ricorrente, avendo la Corte peraltro rilevato che il foglio paga del 14 ottobre 1986, redatto in conformità dell' art. 40, n. 3, e non dell' art. 40, n. 4, lett. d), prima frase, dello Statuto, sulla base del quale il ricorrente intendeva ottenere la riparazione del pregiudizio arrecatogli dalla tardiva reintegrazione, non poteva essere considerato alla stregua di un rigetto implicito di una domanda del ricorrente.

    16 Il 29 settembre 1989 il ricorrente presentava alla Commissione una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto, registrata in pari data, nella quale chiedeva il risarcimento del danno che egli allegava quale conseguenza della sua tardiva reintegrazione in servizio. Questa domanda rimaneva priva di risposta, sicché il ricorrente proponeva un reclamo, registrato il 10 aprile 1990, avverso il rigetto implicito oppostogli. Anche questo reclamo rimaneva privo di risposta.

    Procedimento

    17 Ciò premesso, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1990.

    18 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha ammonito la Commissione a produrre il fascicolo personale del ricorrente nonché tutti gli avvisi di posti vacanti di grado A5 nel ruolo scientifico e tecnico pubblicati tra il 1 aprile 1974 e il 12 maggio 1986, nonché gli avvisi di posti vacanti di grado A5 del ruolo amministrativo pubblicati nel periodo 15 ottobre 1983 - 12 maggio 1986, ivi compreso l' avviso relativo al posto nel quale il ricorrente è stato reintegrato con la decisione 26 maggio 1986. La Commissione è stata inoltre invitata a chiarire i motivi per i quali il ricorrente non ha potuto essere reintegrato, prima del 26 maggio 1986, in uno dei posti menzionati nei suddetti avvisi. Le risposte della Commissione a tali quesiti e i documenti che essa era stata invitata a produrre sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 1993. Il Tribunale ha inoltre invitato il ricorrente a precisare, nel corso della fase orale, in quali posti egli riteneva di poter essere reintegrato.

    19 Nel corso della trattazione orale del 10 marzo 1993, sono state sentite le parti nelle loro difese orali nonché nelle risposte fornite ai quesiti rivolti loro dal Tribunale. All' udienza, il ricorrente ha prodotto tre avvisi di posti vacanti del ruolo scientifico e tecnico che non figuravano tra quelli presentati dalla Commissione, nonché l' avviso (3 agosto 1965, V/IS/126/65) relativo al posto al quale il ricorrente era assegnato prima dell' inizio della sua aspettativa per motivi personali e un curriculum vitae dell' interessato.

    Conclusioni delle parti

    20 Nel suo ricorso, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare dovuti al ricorrente il riconoscimento dell' ottavo scatto dello stipendio del grado A5 e la liquidazione delle integrazioni attinenti a codesto titolo, con riserva di quanto richiesto sub 3, dalla data che sarà accertata in prosieguo di giudizio;

    2) ammettere nel computo dell' anzianità ° per la parte che si renderà necessaria al completamento dei diritti a pensione ° il periodo di ingiustificato ritardo nella reintegrazione;

    3) disporre il pagamento delle differenze fra gli stipendi comunitari via via dovuti e i redditi conseguiti nell' attività privata, dei quali il ricorrente offre ampia prova;

    4) ordinare, in via subordinata e istruttoria, la produzione degli avvisi di posto vacante di grado A5 nel ruolo scientifico della Commissione dal 1974 al 1986 nonché del ruolo amministrativo quanto meno dal 15 ottobre 1983 al 26 maggio 1986;

    5) con il riconoscimento degli interessi sulle obbligazioni pecuniarie che saranno accertate e con vittoria di spese di causa.

    Nel corso della fase orale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle conclusioni, formulate nel suo ricorso, tendenti all' inclusione nel computo della sua anzianità, per quanto riguarda i suoi diritti a pensione, del ritardo verificatosi nella sua reintegrazione, ed ha inoltre concluso nel senso che la parte convenuta venga condannata a versargli un indennizzo simbolico a titolo di riparazione del pregiudizio morale che egli ritiene di aver subito per via dell' incertezza nella quale ha vissuto, fino alla sua reintegrazione in servizio, a causa del comportamento della Commissione.

    21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare ° senza passare alla fase orale ° che il ricorso è totalmente irricevibile;

    2) in subordine, rispetto alla precedente ipotesi: rigettare gli argomenti e le conclusioni del ricorrente e dichiarare che il ricorso è infondato e va pertanto respinto nel merito;

    3) in ulteriore subordine, rispetto alla precedente ipotesi: dichiarare che la valutazione del danno subito va effettuata nel senso e nei limiti precisati dalla Commissione al punto II.25 del controricorso;

    4) respingere tutti gli adempimenti istruttori domandati dal ricorrente e disporre invece, se è necessario, gli adempimenti istruttori precisati al punto II.26 del controricorso nonché al punto D della memoria di controreplica;

    5) respingere ogni richiesta di liquidazione degli interessi sulle eventuali obbligazioni pecuniarie accertate a vantaggio del ricorrente, o in subordine limitarla secondo quanto indicato al punto II.30 del controricorso;

    6) in caso di vittoria della Commissione, condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; altrimenti, compensare le spese.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    22 La Commissione chiede che il Tribunale dichiari irricevibile il ricorso ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applicava, durante la fase scritta, fino all' entrata in vigore dell' art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale.

    23 La Commissione assume che, poiché la pretesa del ricorrente si fonda sull' asserita tardività della sua reintegrazione in servizio, essa può riguardare solo la decisione 26 maggio 1986, altro non essendo il prospetto di retribuzione del ricorrente del 14 ottobre 1986 se non un semplice documento esecutivo contabile. Dal momento che la decisione 26 maggio 1986 è divenuta insindacabile sotto il profilo della legittimità, in difetto di un previo procedimento di reclamo avviato dal ricorrente e avendo quest' ultimo tacitamente accettato "in toto" e senza riserve tale decisione nel manifestare il proprio consenso alla sua reintegrazione, non potrebbe ora il ricorrente far valere l' illegittimità della suddetta decisione ai fini di una pretesa risarcitoria, come risulterebbe da una consolidata giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, Racc. pag. 733; 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3926; 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 327; sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-36).

    24 Secondo la Commissione, l' irricevibilità del ricorso deriva altresì dal fatto che in assenza di una previa decisione, esplicita od implicita, della Commissione in merito alle pretese del ricorrente circa l' asserita tardività della sua reintegrazione in servizio, il suo atto del 26 novembre 1986 non costituirebbe un reclamo, bensì una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, conformemente alla teoria della conversione degli atti giuridici ai fini della conservazione dei loro effetti, teoria che la Corte avrebbe seguito nella sua giurisprudenza relativa alla disamina sul merito, e non alla qualificazione formale, delle domande proposte dai dipendenti ai sensi dell' art. 90 dello Statuto (sentenze 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti, Racc. pag. 2717; 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e Virgili/Parlamento, Racc. pag. 4409). Pertanto, poiché al silenzio-rigetto opposto alla domanda del ricorrente del 26 novembre 1986 non ha fatto seguito la presentazione di un reclamo entro il termine di tre mesi, bensì quella di un ricorso proposto direttamente alla Corte il 30 giugno 1987, ne deriverebbe il configurarsi di una causa d' irricevibilità tuttora perdurante.

    25 Aggiunge la Commissione che il ricorrente non ha oltretutto contestato mediante un reclamo la decisione notificatagli il 30 settembre 1986, che ha espressamente respinto la sua domanda del 26 novembre 1986. Questa decisione, che ha enunciato la posizione della Commissione sulle richieste del ricorrente, sarebbe divenuta inoppugnabile, con conseguente irricevibilità del presente ricorso.

    26 Sulla scorta dei suddetti rilievi la Commissione conclude che, sebbene l' art. 90 dello Statuto non stabilisca alcun termine per l' inoltro delle domande presentate conformemente alle sue disposizioni, il ricorrente, non avendo tempestivamente osservato il previo procedimento di cui all' art. 90 dello Statuto, non poteva più far ricorso ex novo a tale procedimento, come ha fatto successivamente presentando il 29 settembre 1989 una domanda ed il 10 aprile 1990 un reclamo intesi ad ottenere un riesame dei fatti di causa e della decisione che ha formato oggetto della sentenza della Corte 27 giugno 1987. Secondo la Commissione, un simile riesame sarebbe possibile solo in presenza di un fatto nuovo (sentenze 15 dicembre 1971, causa 17/71, Tontodonati/Commissione, Racc. pag. 1059; 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. pag. 1444; 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia, Racc. pag. 1629, punto 13 della motivazione; 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tuelp/Corte dei conti, Racc. pag. 3050), che nel caso di specie non sussisterebbe. Il ricorso dovrebbe conseguentemente essere dichiarato totalmente irricevibile.

    27 Il ricorrente osserva che la decisione 26 maggio 1986 non conteneva alcuna indicazione circa lo scatto e l' anzianità che gli venivano riconosciuti al momento della reintegrazione in servizio e che tali elementi sono emersi solo dalla lettura del prospetto di retribuzione del 14 ottobre 1986, di guisa che tale prospetto, in quanto gli ha consentito di prendere atto del danno che egli subiva per via del suo inquadramento, avrebbe così costituito l' unica decisione adottata al riguardo. Conseguentemente, il suo reclamo del 26 novembre 1986, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, sarebbe stato conforme a tutti i requisiti formali e sostanziali ad esso inerenti, come ha rilevato la Corte nella sua sentenza 27 giugno 1989, nell' ambito dell' esame della sua domanda d' annullamento. Pertanto, dal momento che motivo del rigetto della sua domanda di risarcimento ad opera della citata sentenza della Corte era che il suo reclamo in data 26 novembre 1986 non era stato preceduto da una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, egli avrebbe ben potuto, senza limitazioni di tempo, presentare una tale domanda nonché un reclamo avverso il rigetto di quest' ultima. Essendo state soddisfatte le prescrizioni relative alla fase precontenziosa di cui all' art. 90 dello Statuto, il ricorrente ritiene che il suo ricorso sia ricevibile.

    Valutazione del Tribunale

    28 Il Tribunale rileva che, nella citata sentenza 27 giugno 1989, la Corte ha accertato che la Commissione ha appreso che il ricorrente riteneva di essere stato reintegrato tardivamente soltanto dal reclamo che quest' ultimo ha proposto il 26 novembre 1986 (punto 24 della motivazione). La Corte ha pertanto considerato irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni solo in base alla constatazione che il reclamo del 26 novembre 1986 non era stato preceduto da una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, mirante ad ottenere una previa decisione della Commissione sulle pretese del ricorrente.

    29 D' altra parte, il Tribunale constata che l' art. 90, n. 1, dello Statuto non prescrive alcun termine per le domande dei dipendenti proposte ai sensi di questa disposizione.

    30 Ne consegue che la domanda inoltrata dal ricorrente alla Commissione il 29 settembre 1989, come pure il reclamo del 10 aprile 1990 avverso il rigetto implicito della stessa domanda, sono conformi all' art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto e che il successivo ricorso dinanzi al Tribunale è stato dunque proposto in conformità dell' art. 91 dello Statuto, sicché, contrariamente a quanto asserisce la Commissione, esso va dichiarato ricevibile.

    31 Deve aggiungersi che la ricevibilità del ricorso non viene infirmata dalla circostanza che il ricorrente non ha contestato, per mezzo di un reclamo proposto entro i termini prescritti dallo Statuto, la decisione della Commissione notificatagli il 30 settembre 1987 e recante rigetto espresso del suo reclamo del 26 novembre 1986. Infatti la Corte, da un lato, ha esplicitamente considerato, nella citata sentenza 27 giugno 1989, come reclamo l' atto del ricorrente del 26 novembre 1986, onde il rigetto di quest' ultimo derivante implicitamente dal decorso dei termini statutari poteva essere impugnato solo mediante ricorso contenzioso, ai termini dell' art. 91 dello Statuto. D' altro lato, la decisione notificata al ricorrente il 30 settembre 1987 è stata espressamente adottata in riscontro al reclamo del 26 novembre 1986 ed era solo una decisione di conferma ° adottata oltre i termini previsti sia dall' art. 90, n. 2 (sentenza della Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9 della motivazione) sia dall' art. 91, n. 3, secondo trattino, seconda frase, dello Statuto ° della decisione implicita di rigetto già opposta al reclamo del ricorrente. Quando, il 30 settembre 1987, al ricorrente è stata notificata la decisione di conferma richiamata dalla Commissione, tale silenzio-rigetto costituiva già oggetto del ricorso proposto dal ricorrente il 30 giugno 1987 dinanzi alla Corte. Ne consegue che questa decisione non ha introdotto nella situazione giuridica del ricorrente alcun elemento nuovo che non fosse già stato sottoposto all' esame della Corte e sul quale non avesse già statuito la sentenza pronunciata dalla Corte in quella causa il 27 giugno 1989, sentenza in seguito alla quale il ricorrente, dopo aver espletato il procedimento prescritto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, ha proposto il presente ricorso.

    Sul merito

    Sulla tardività della reintegrazione del ricorrente

    Argomenti delle parti

    32 Il ricorrente sostiene che, reintegrandolo in servizio tardivamente, la Commissione è incorsa nella violazione delle disposizioni dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto ed ha conseguentemente commesso un illecito, dal quale gli è derivato un pregiudizio.

    33 Il ricorrente assume che l' obbligo di reintegrare in servizio un dipendente, enunciato nell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, imponeva alla Commissione di usare tutta la necessaria diligenza, considerato che essa dispone a tal fine di tutti i dati relativi alle possibilità di reintegrazione di un dipendente, mentre quest' ultimo ha solo la facoltà di rinunciare al primo posto che gli viene offerto.

    34 Al riguardo il ricorrente fa rilevare, in primo luogo, che l' amministrazione non gli ha mai comunicato gli avvisi di posti vacanti ai quali egli avrebbe potuto aspirare, ad onta delle domande da lui inoltrate in tal senso il 30 settembre 1976, il 24 settembre 1983, il 7 gennaio 1984 ed il 15 luglio 1985, e malgrado una lettera tipo, risalente al marzo 1981 e promanante dal capo della divisione "amministrazione e personale" del CCR di Ispra, nella quale si affermava che i dipendenti in attesa di reintegrazione avrebbero ricevuto sistematicamente gli avvisi di posti vacanti in corso di pubblicazione, per modo che sarebbe stato loro possibile manifestare il loro interesse. In secondo luogo, il ricorrente segnala che le sue domande di reintegrazione o non hanno ricevuto alcuna risposta, come è avvenuto per la domanda del 30 settembre 1976, oppure hanno ricevuto solo tardivamente risposta negativa, come è avvenuto per quella del 15 marzo 1974, alla quale l' amministrazione ha risposto il 19 marzo 1981. Infine, alcune delle sue domande avrebbero ottenuto solo risposte a carattere dilatorio, come la domanda del 24 settembre 1983, nella quale egli richiedeva la comunicazione degli avvisi di posti vacanti che potevano riguardarlo ed alla quale l' amministrazione ha risposto, il 10 ottobre 1983, invitandolo a specificare se egli desiderava ricevere comunicazione di avvisi di posti vacanti. Del pari, la sua domanda di reintegrazione del 7 gennaio 1974, nella quale, invitando l' amministrazione a comunicargli gli avvisi di posti vacanti che potevano riguardarlo, egli segnalava di avere urgenza di riprendere ad esercitare un' attività lavorativa retribuita, avrebbe ricevuto per risposta una lettera in data 25 maggio 1984 nella quale l' amministrazione gli chiedeva se era ancora interessato alla reintegrazione in servizio e se riceveva puntualmente gli avvisi di posti vacanti da lui richiesti.

    35 In ordine alla possibilità per la convenuta di reintegrarlo in data anteriore a quella del 26 maggio 1986, la ricorrente sostiene, prendendo in esame i 327 avvisi di posti vacanti del ruolo scientifico e tecnico prodotti dalla Commissione, che, avuto riguardo alla sua esperienza ed alle mansioni che egli espletava anteriormente al suo collocamento in aspettativa, egli avrebbe potuto pienamente aspirare ad essere reintegrato, in particolare, in tre posti del ruolo scientifico e tecnico della Commissione.

    36 Al riguardo il ricorrente indica, in primo luogo, il posto di cui all' avviso di posto vacante COM/R/1523/85, il quale fissava come termine massimo per la presentazione delle candidature la data del 26 luglio 1985, posto le cui mansioni, nell' ambito dei servizi generali del CCR di Ispra, erano attinenti all' organizzazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici di produzione e distribuzione dei liquidi (riscaldamento, climatizzazione, acque, evacuazione e trattamento dei rifiuti, convenzionali e di natura dubbia, aria compressa, gas, ecc.) la stima dei costi delle suddette operazioni, l' elaborazione di programmi preventivi di manutenzione e la creazione dei capitolati d' oneri per i lavori da affidare a terzi.

    37 In secondo luogo, il ricorrente, facendo leva sull' esperienza acquisita in materia contrattuale nell' esercizio delle mansioni da lui espletate prima dell' aspettativa, indica il posto pubblicato nell' avviso COM/R/1561/85, il quale fissava come termine massimo per la presentazione delle candidature la data del 22 novembre 1985 e le cui mansioni consistevano in compiti di assistenza al responsabile della gestione del programma E e D, energia non nucleare, in particolare nel campo dei combustibili solidi. Nell' ambito di queste mansioni, il dipendente in questione era incaricato di controllare l' esecuzione dei contratti garantendone la gestione in collaborazione con il servizio contratti, redigere relazioni tecniche ed amministrative, impartire direttive ai contraenti in ordine al contenuto delle relazioni finali e vigilare sulla gestione di bilancio del sottoprogramma.

    38 Infine, facendo valere la propria pregressa esperienza in materia contrattuale nonché la sua formazione e la sua esperienza in materia di sorveglianza dei carburanti e dei motori, il ricorrente sostiene che egli avrebbe potuto essere reintegrato nel posto pubblicato nell' avviso COM/R/1571/85, il quale fissava come termine massimo per la presentazione delle candidature la data del 10 gennaio 1986 e le cui mansioni consistevano in compiti di assistenza al responsabile del sottoprogramma R e D, "ottimizzazione della produzione e dell' utilizzazione degli idrocarburi", e nell' incarico, tra gli altri, di esaminare le proposte di ricerca, negoziare i programmi tecnici dei contratti, controllare l' esecuzione dei contratti, redigere relazioni tecniche ed amministrative ed impartire direttive ai contraenti in ordine al contenuto delle relazioni finali.

    39 Per altro verso, per quanto riguarda i posti del ruolo amministrativo, il ricorrente assume che egli avrebbe potuto essere reintegrato in uno di questi posti, dal momento che la compenetrazione tra ruolo scientifico e tecnico e ruolo amministrativo è statutariamente possibile e costituisce in molti casi una prassi della Commissione, e che egli aveva manifestato la propria disponibilità al riguardo agli uffici della Commissione almeno dal 15 ottobre 1983.

    40 Il ricorrente sostiene che egli avrebbe potuto essere reintegrato, ad esempio, nel posto del ruolo amministrativo, in seno al CCR di Ispra, di cui all' avviso n. 393 pubblicato il 3 ottobre 1977, nel quale si faceva espressa menzione della possibilità per i dipendenti e gli agenti del ruolo scientifico e tecnico di presentare la loro candidatura. Egli sottolinea come le mansioni relative a questo posto, al quale è stato poi nominato un dipendente del ruolo scientifico e tecnico, riguardassero la direzione del servizio ordinazioni della divisione "finanze e contratti", le cui attività principali consistevano nell' ordinazione degli impegni e dei pagamenti, con riferimento sia agli ordini sia agli appalti ed alla gestione dei contratti terzi. Non reintegrandolo in questo posto, che richiedeva competenze in materia di contratti, la convenuta avrebbe tenuto in non cale le qualifiche che egli aveva maturato nell' esercizio delle funzioni di capo del servizio approvvigionamenti e forniture, alle quali era preposto al momento del suo collocamento in aspettativa, ed avrebbe inoltre ignorato la sua più generale attitudine all' espletamento di mansioni amministrative. Al riguardo il ricorrente fa richiamo alle mansioni di natura amministrativa inerenti al posto nel quale egli è stato reintegrato presso la divisione "infrastruttura" del CCR di Ispra, nell' ambito del quale egli è responsabile dei servizi di telecomunicazione e trasporti, aggiungendo che, successivamente alla sua reintegrazione, egli è stato assegnato, con decisione 15 dicembre 1986, agli uffici amministrativi con il compito di espletare mansioni di consulenza ed assistenza al direttore del CCR di Ispra in materia di contratti.

    41 Con riferimento sempre ai posti del ruolo amministrativo, il ricorrente argomenta inoltre dall' esame dei 66 avvisi di posti vacanti prodotti dalla Commissione che egli avrebbe potuto parimenti essere reintegrato nel posto del ruolo amministrativo di cui all' avviso COM/355/85, il cui termine massimo per la presentazione delle candidature era fissato al 27 marzo 1985. Questo posto, rientrante nella direzione generale IX, era attinente a mansioni ausiliarie di un capodivisione nella preparazione e nel controllo del complesso dei compiti demandati all' unità amministrativa incaricata della gestione, della sorveglianza e della manutenzione degli immobili nonché del controllo dell' esecuzione dei contratti ad essi inerenti, della gestione di determinati crediti nonché del materiale e del parco veicoli e dell' insieme delle attività che assicurano il supporto logistico degli uffici della Commissione insediati in Lussemburgo.

    42 La Commissione obietta che la reintegrazione del ricorrente in data anteriore al 26 maggio 1986 non è era obiettivamente possibile, stante l' assenza di posti vacanti corrispondenti alle sue caratteristiche. Essa precisa che il profilo professionale del ricorrente è particolare in quanto, pur avendo egli una formazione di base tecnico-scientifica nonché un diploma di ingegnere meccanico, peraltro non di livello universitario, egli ha altresì maturato un' esperienza nel campo commerciale. Sul punto essa ricorda che, prima della sua entrata in servizio presso l' Euratom, il ricorrente ha esercitato attività commerciali, occupandosi di problemi attinenti all' approvvigionamento, alla vendita ed alla promozione nel settore dei motori industriali e dell' industria automobilistica, e che dopo essere entrato in servizio presso la Commissione in seno al CCR di Ispra egli è stato responsabile degli acquisti necessari alla ricerca fondamentale, con rilevanti implicazioni nel settore nucleare, attività questa che presupponeva capacità di valutazione in ordine alle qualità non già di un materiale qualsiasi, bensì di un materiale scientifico perfezionato. Secondo la Commissione, questa natura delle attitudini del ricorrente farebbe sì che esse non siano pienamente corrispondenti né al settore scientifico né a quello amministrativo, il che avrebbe comportato come conseguenza la difficoltà della sua reintegrazione.

    43 Per quanto attiene ai posti del ruolo scientifico e tecnico, la Commissione sottolinea che, benché la reintegrazione del ricorrente dovesse in ogni caso avvenire in un posto ricompreso in tale ruolo, avuto riguardo alla sua formazione di base ed alla sua assunzione iniziale, le sue qualifiche specifiche ed il fatto che egli non era in possesso di un diploma di ingegnere di livello universitario rendevano necessaria una valutazione puntuale delle sue attitudini in relazione a tutti i posti disponibili, i quali divenivano in tal modo rari o addirittura inesistenti.

    44 In riferimento al posto di cui all' avviso COM/R/1523/85 la Commissione osserva che, trattandosi di mansioni relative alla manutenzione degli immobili e degli impianti, in ispecie per quanto concerne gli impianti di produzione e manipolazione dei liquidi, quindi di un lavoro assai specialistico che richiedeva qualifiche proprie di un "laureato in ingegneria industriale o titolo equivalente ovvero esperienza professionale equivalente", tale posto avrebbe presupposto una formazione di tipo completamente diverso rispetto a quella che poteva far valere il ricorrente, il quale non aveva "alcuna esperienza in materia commerciale, che potrebbe definirsi (...) da ingegnere tecnico-commerciale".

    45 Quanto al posto di cui all' avviso COM/R/1561/85 la Commissione segnala che esso riguardava la sorveglianza dell' esecuzione e della gestione dei contratti di ricerca nel settore dell' energia non nucleare, ossia delle energie ricuperabili e riciclabili. Tale posto avrebbe presupposto delle conoscenze di livello universitario sancite da un diploma ovvero un' esperienza di livello equivalente, nonché delle conoscenze approfondite nel settore delle energie rigeneratrici, che consentissero di valutare e gestire i progetti affidati ad imprese private o pubbliche per mezzo di contratti di ricerca finanziati dalla Commissione al 50%. Tali mansioni, quindi, non sarebbero state adeguate alle caratteristiche del ricorrente, il quale avrebbe esercitato attività in un settore del tutto diverso.

    46 Per quanto si riferisce al posto pubblicato nell' avviso COM/R/1571/85, la Commissione sostiene che, trattandosi di compiti di assistenza del responsabile del sottoprogramma ricerca e sviluppo, "ottimizzazione della produzione ed utilizzazione degli idrocarburi" nei settori specifici dei combustibili sintetici, motori e carburanti, tale posto presupponeva "una conoscenza di livello universitario adeguata al settore degli idrocarburi e un' esperienza nel settore dell' industria", vale a dire delle qualifiche "non del tutto" corrispondenti al profilo professionale del ricorrente.

    47 Quanto ai posti del ruolo amministrativo, la Commissione ritiene che il ricorrente non potesse essere reintegrato in un posto di questo tipo, dal momento che l' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto impone all' amministrazione un obbligo giuridico di reintegrare un dipendente in un posto vacante solo qualora si tratti di posto rientrante nel ruolo al quale il dipendente appartiene. A suo parere, all' amministrazione compete un potere discrezionale nel reintegrare un dipendente del ruolo scientifico e tecnico in un posto del ruolo amministrativo, senza che tuttavia le incomba un obbligo di offrirgli prioritariamente un simile posto né di procedere all' uopo ad un esame dei posti vacanti nel ruolo amministrativo, esame che nel caso del ricorrente non sarebbe stato effettuato per i motivi suddetti.

    48 Con particolare riferimento al posto del ruolo amministrativo di cui all' avviso n. 393 pubblicato il 3 ottobre 1977, la Commissione reputa inoltre che l' obbligo prescrittole dall' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto riguardi unicamente gli avvisi di posti vacanti di cui all' art. 4, secondo comma, dello Statuto, restandone escluse le comunicazioni di "trasferimenti interni", come l' avviso in parola. A suo parere, siffatti avvisi di "trasferimento interno" non interessano i dipendenti in attesa di reintegrazione in servizio che hanno perduto il loro posto, bensì unicamente i dipendenti trasferibili con il loro posto a mansioni sostanzialmente analoghe a quelle esercitate fino a quel momento.

    49 Infine, per quanto attiene al posto del ruolo amministrativo pubblicato nell' avviso COM/355/85, la Commissione, pur ammettendo che il ricorrente ricopriva, in seno al servizio acquisti del CCR di Ispra, un posto avente "in senso lato" natura amministrativa, ritiene che la formazione di base e l' appartenenza del ricorrente al ruolo scientifico e tecnico lo destinassero ad essere reintegrato solo in tale ruolo, non essendo egli in possesso di specifica preparazione per essere assegnato ad un posto nel settore amministrativo. Secondo la Commissione il ricorrente non era ad esempio in possesso delle qualifiche necessarie per il posto di cui trattasi, richiedendo quest' ultimo una "esperienza specifica nei settori immobiliari (...) della gestione di immobili e tutto quanto riguarda la logistica degli uffici della Commissione insediati in Lussemburgo".

    Valutazione del Tribunale

    50 Il Tribunale rileva che l' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto impone alle istituzioni comunitarie l' obbligo di garantire la reintegrazione in servizio di un dipendente il cui periodo di aspettativa per motivi personali sia giunto a termine, sin dal primo posto vacante della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado, purché egli possegga i requisiti prescritti per tale posto. Pertanto, a parte la vacanza di un posto e la sussistenza in capo all' interessato dei requisiti prescritti, la reintegrazione non dipende da alcuna condizione aggiuntiva, quale la manifestazione di interesse da parte del dipendente in questione o il fatto che egli eserciti o meno un' attività lavorativa durante il periodo di aspettativa. Conseguentemente, il potere discrezionale delle autorità competenti in materia di reintegrazione è ristretto alla valutazione dei requisiti stessi del dipendente che chiede la reintegrazione, requisiti che vanno valutati in relazione ai posti che gli possono essere assegnati, senza che tale valutazione possa estendersi all' opportunità della sua reintegrazione o a quella di un esame delle sue attitudini, esame che l' autorità amministrativa deve comunque effettuare nell' interesse del servizio (sentenza 1 luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 13 della motivazione).

    51 L' obbligo, prescritto dall' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, di procedere ad un circostanziato esame per accertarsi che un dipendente che chiede di essere reintegrato in servizio sia in possesso dei requisiti necessari per un posto vacante, trova altresì riscontro nella decisione interna della Commissione 14 gennaio 1970, pubblicata nel corriere del personale n. 103, relativa alle aspettative per motivi personali. Questa decisione impone alla direzione generale "Personale e amministrazione" della detta istituzione di offrire ai dipendenti interessati, "secondo la procedura prescritta dall' art. 40, lett. d), dello Statuto", un posto vacante nella loro direzione generale o servizio di origine anche se la procedura di assegnazione di questi posti sia stata avviata e, in mancanza di un tale posto in questa direzione generale o servizio d' origine, di adire un comitato per la reintegrazione composto di tre dipendenti di grado elevato designati ad hoc per ciascun fascicolo da esaminare ed incaricati di individuare il posto da proporre all' interessato. Tali obblighi procedurali vengono ribaditi nella decisione che ha sostituito la citata decisione 14 gennaio 1970, pubblicata nelle informazioni amministrative 5 settembre 1988, n. 569, che prevede che ai fini della reintegrazione, "la direzione generale 'Personale e amministrazione' procede all' esame di tutti i posti vacanti e delle qualifiche dei dipendenti" in attesa di reintegrazione. Questa stessa decisione fa inoltre obbligo all' amministrazione di bloccare le procedure di assegnazione di qualsiasi posto che "sembri corrispondere" alle qualifiche di un dipendente il cui periodo di aspettativa sia scaduto o giunga a scadenza entro almeno sei settimane, onde consentire il prioritario espletamento del procedimento di reintegrazione.

    52 La procedura di verifica delle attitudini dei dipendenti in attesa di reintegrazione, che va espletata dalle autorità delle istituzioni comunitarie sotto il controllo del giudice comunitario, deve pertanto rivestire carattere effettivo e svolgersi in maniera tale che le istituzioni interessate siano in grado di dimostrarne l' osservanza. Se così non fosse, né i dipendenti candidati alla reintegrazione, i quali del resto, a parte i casi in cui un posto sia loro offerto, non sono normalmente informati dei posti vacanti in seno alla loro istituzione, né il giudice comunitario sarebbero in grado di verificare l' osservanza degli obblighi imposti alle istituzioni comunitarie dall' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.

    53 Al riguardo, pur non potendosi pretendere dalle competenti autorità che esse forniscano la prova di aver proceduto all' esame delle attitudini di un dipendente in attesa di reintegrazione nei casi in cui sussista un divario manifesto tra le sue attitudini da un lato, ed i requisiti prescritti per ricoprire un determinato posto vacante, dall' altro, tale prova deve tuttavia essere fornita in tutti i casi in cui l' assenza di un tale divario manifesto renda necessaria un' esauriente verifica delle attitudini dell' interessato in relazione ad un posto vacante.

    54 Su invito del Tribunale la Commissione ha prodotto il fascicolo personale del ricorrente (n. 21756), il quale, nell' allegato A, parte 1, contiene una scheda a lui intestata ed intitolata "Elenco dei dipendenti del CCR in aspettativa per motivi personali". Su questa scheda figurano tra l' altro le date di tre delle domande di reintegrazione inoltrate dal ricorrente (15 marzo 1974, 30 settembre 1976 e 24 settembre 1983) nonché le mansioni che potevano essergli offerte con priorità, consistenti in "mansioni di acquisto e vendita" e in "mansioni di manager". Sulla medesima scheda sono menzionati gli avvisi di posti vacanti del ruolo scientifico e tecnico COM/R/567/80, 515/81, 523/81, 529-530/81, 531-532/81, 544/81, 545/81, 538-539/83, 508/84, 517/84, che, stando ad un' annotazione figurante nella suddetta scheda, sarebbero stati i "posti vacanti in relazione ai quali i requisiti del dipendente sono stati verificati (senza offerta di reintegrazione)". Infine, nella stessa parte del fascicolo del ricorrente, figura una nota in data 22 maggio 1984 [XII-B-5(D)-84-12.505], nella quale sono riportate le conclusioni negative alle quali ha condotto la verifica dei requisiti del ricorrente e di quelli di altri quattro dipendenti in attesa di reintegrazione in relazione al posto sul quale verteva uno degli avvisi di vacanza summenzionati, ossia l' avviso COM/R/517/84 (e 520/84). Nella nota si rileva che questo posto comportava mansioni da esercitare nell' ambito del programma FAST, concludendosi che "è chiaro che il signor Giordani, la cui prima attività esercitata presso il CCR è stata quella di capo del servizio approvvigionamenti, non è idoneo all' assolvimento dei compiti richiesti dal FAST".

    55 Gli uffici competenti della Commissione hanno dunque ritenuto necessario verificare le attitudini del ricorrente in relazione ai requisiti prescritti per posti come quelli menzionati nella nota e nella scheda testé citate, malgrado l' incontestabile divario tra le suddette attitudini e i suddetti requisiti. Questi uffici avrebbero quindi dovuto, a maggior ragione, sincerarsi che fossero riportate nel fascicolo del ricorrente le conclusioni alle quali ha condotto la verifica delle sue attitudini in relazione ai requisiti prescritti per posti che sembravano corrispondere manifestamente, o quanto meno maggiormente, alle sue attitudini e che il rifiuto di reintegrarlo in uno dei suddetti posti venisse ad essere in tal modo motivato. Tale omissione concerne in primo luogo i posti indicati dal ricorrente, sui quali vertevano gli avvisi COM/R/1523/85, COM/R/1561/85 e COM/R/1571/85. Ne consegue che l' assunto della Commissione secondo il quale le attitudini del ricorrente avrebbero formato oggetto di verifica in relazione a tutti i posti del ruolo scientifico e tecnico dichiarati vacanti tra il 1974 ed il 1986, non può essere accolto. Ciò è tanto più vero in quanto nel corso dell' udienza il ricorrente ha segnalato l' esistenza di avvisi di posti vacanti del ruolo scientifico e tecnico che la Commissione non è stata in grado di produrre dinanzi al Tribunale.

    56 In difetto di una qualsiasi prova, e persino di indizi, del compimento di una verifica sistematica delle attitudini del ricorrente in relazione a ciascun posto nel quale egli avrebbe potuto essere reintegrato anteriormente al 26 maggio 1986, la convenuta non ha quindi dimostrato in modo sufficiente di avere rispettato la procedura di verifica dei requisiti dei dipendenti in attesa di reintegrazione, procedura i cui fondamenti sono definiti nell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e della quale talune modalità sono fissate nella decisione interna della Commissione 14 gennaio 1970, applicabile durante il periodo controverso.

    57 Quest' irregolarità commessa dalla Commissione, risultante dal mancato rispetto dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, configura un illecito amministrativo idoneo a far sorgere la sua responsabilità nei confronti del ricorrente, in quanto con essa si è preclusa la reintegrazione al ricorrente in data anteriore a quella del 26 maggio 1986. L' effettività del danno, che fa sì che il ricorrente possa legittimamente chiederne la riparazione (sentenza Sergy/Commissione, citata; sentenza 5 maggio 1983, causa 785/79, Pizziolo/Commissione, Racc. pag. 1343), discende in questo caso dalla mancata percezione delle sue retribuzioni di dipendente durante il periodo compreso tra la data della sua effettiva reintegrazione e quella, precedente, alla quale egli avrebbe eventualmente potuto essere reintegrato in servizio.

    58 Occorre pertanto esaminare se il ricorrente avrebbe potuto essere reintegrato in data anteriore a quella del 26 maggio 1986 sulla base, da un lato, delle sue attitudini quali risultano dal fascicolo e, dall' altro, dei requisiti prescritti per i posti nei quali a suo parere avrebbe avuto titolo per essere reintegrato.

    59 Con riguardo ai posti del ruolo scientifico e tecnico ai quali il ricorrente poteva incontestabilmente aspirare ad essere reintegrato, il Tribunale fa anzitutto richiamo al posto pubblicato nell' avviso COM/R/1523/85, che fissava il termine massimo per la presentazione delle candidature al 26 luglio 1985. Stando al suddetto avviso, la natura delle mansioni relative a questo posto era la seguente: "organizzazione delle operazioni riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici di produzione e distribuzione dei liquidi (riscaldamento, climatizzazione, acque, evacuazione e trattamento dei rifiuti convenzionali e di natura dubbia, aria compressa, gas, ecc.); stima dei costi delle suddette operazioni; elaborazione di programmi preventivi di manutenzione; creazione di capitolati d' oneri per lavori da affidare a terzi". Le qualifiche richieste per il suddetto posto erano le seguenti: "conoscenze di livello universitario in ingegneria industriale o esperienza professionale equivalente; esperienze nel settore della manutenzione generale degli immobili, degli impianti di produzione e distribuzione dei liquidi, dell' automazione e della regolarizzazione, in relazione soprattutto al settore della climatizzazione; capacità di valutare i costi; disponibilità alla creazione ed alla redazione di capitolati d' oneri".

    60 Dalla descrizione delle mansioni relative al posto in parola si evince che l' espletamento di tali mansioni implicava compiti, da un lato, di carattere commerciale e più precisamente di natura contrattuale e, dall' altro, di natura tecnica, poiché riferentisi alla manutenzione degli impianti del CCR di Ispra.

    61 In ordine alle mansioni di natura commerciale e contrattuale, il Tribunale prende atto che il posto al quale il ricorrente era assegnato prima del suo collocamento in aspettativa per motivi personali richiedeva, stando al relativo avviso di posto vacante (V/IS/126/65), "un' eccellente esperienza della tecnica e dei metodi di approvvigionamento (...)". Va rilevato inoltre che la Commissione, nelle risposte fornite ai quesiti rivoltile dal Tribunale, ha affermato che "dal curriculum vitae del signor Giordani emerge una formazione di tipo commerciale (...)", che il ricorrente, nell' ambito del suddetto posto, era incaricato di "tutte le procedure di ordinazione, acquisto, ricezione delle merci" e che egli "si è sempre dedicato ad attività rientranti nel settore commerciale" ed in particolare ad aspetti "connessi all' acquisto ed alla gestione delle scorte di materiale tecnico e scientifico", settore nel quale "egli ha costantemente dato prova delle sue qualità e della sua competenza". Infine, la Commissione ha confermato in udienza che l' esperienza del ricorrente "ruotava essenzialmente intorno al settore commerciale" e che egli era responsabile degli "acquisti riguardanti un grande centro di ricerca (...)", il che presupponeva la capacità di "valutare la qualità di queste materie prime e del materiale scientifico" e "di trattare, mediante contatti con i fornitori, prezzi a condizioni favorevoli (...)". Si deve aggiungere, infine, che il posto nel quale il ricorrente è stato reintegrato il 26 maggio 1986 presupponeva un' "attitudine alla creazione ed alla redazione di capitolati d' oneri, stima dei costi". La convenuta non potrebbe quindi, nell' ambito del presente procedimento, porre in dubbio il fatto che il ricorrente era manifestamente in possesso dei requisiti prescritti in materia commerciale e contrattuale per esercitare le mansioni relative al posto di cui all' avviso COM/R/1523/85.

    62 Con riguardo alle mansioni di natura più tecnica, relative alla manutenzione degli impianti del centro di Ispra, il Tribunale rileva che l' avviso relativo al posto al quale il ricorrente era assegnato prima della sua aspettativa richiedeva "un' ottima conoscenza dei materiali e delle apparecchiature utilizzate in un centro di ricerca nucleare (...)". Nelle risposte fornite ai quesiti rivoltile dal Tribunale e in udienza la Commissione ha dichiarato che il ricorrente aveva "una formazione di base a carattere tecnico-scientifico (...)" e che l' espletamento delle mansioni relative al posto al quale era assegnato prima del suo collocamento in aspettativa "richiedeva il possesso di una competenza (...) situata a metà (...) tra una formazione scientifica di base, indispensabile trattandosi di manutenzione dei materiali necessari per Ispra, ed una formazione in materia di gestione per effettuare operazioni che, obiettivamente, hanno carattere commerciale (...) trattandosi di acquistare su un determinato mercato (...), di intrattenere contatti con i fornitori (...) per ottenere prezzi favorevoli (...) nonché un complesso di prestazioni conseguenziali, come ad esempio la garanzia sulla manutenzione, sulle riparazioni, sul servizio post-vendita". Infine, il Tribunale rileva che il posto nel quale il ricorrente è stato reintegrato il 26 maggio 1986 implicava varie incombenze relative alla manutenzione. Le sue qualifiche ben potevano quindi considerarsi rispondenti ai requisiti necessari per l' espletamento delle mansioni relative alla manutenzione degli immobili e degli impianti tecnici del CCR di Ispra. La convenuta, che in udienza ha precisato che il posto di cui all' avviso COM/R/1523/85 riguardava "un' attività di esperto in materia di acquisizione dei beni inerenti all' attività del centro di Ispra", un' "esperienza in campo commerciale, che potrebbe definirsi (...) da ingegnere tecnico-commerciale" e "una persona esperta in problemi relativi alla manutenzione", non può dunque contestare il fatto che il ricorrente era manifestamente in possesso dei requisiti necessari per essere assegnato a tale posto.

    63 Il Tribunale prende quindi in esame il posto del ruolo scientifico e tecnico di cui all' avviso COM/R/1571/85, il quale fissava come termine massimo per la presentazione delle candidature la data del 10 gennaio 1986. Ai termini dell' avviso suddetto, la natura delle mansioni relative a questo posto era la seguente: "assistere il responsabile del sottoprogramma R e D, 'ottimizzazione della produzione e dell' utilizzazione degli idrocarburi' nella gestione del medesimo, in particolare nei seguenti settori: combustibili sintetici, giacimenti, motori e carburanti. Incaricato tra l' altro di analizzare le proposte di ricerca ° negoziare i programmi tecnici dei contratti ° controllare l' esecuzione dei contratti ° redigere relazioni tecniche ed amministrative ° impartire direttive ai contraenti in ordine al contenuto delle relazioni finali". Quanto alle qualifiche richieste, l' avviso di posto vacante in parola esigeva "1. conoscenze di livello universitario sancite da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; 2. conoscenze adeguate nei settori degli idrocarburi in generale; 3. esperienza pluriennale nell' industria". Stando alle osservazioni della Commissione in udienza, tale posto presupponeva "una conoscenza di livello universitario adeguata al settore degli idrocarburi ed un' esperienza nel campo dell' industria".

    64 Il Tribunale rileva che, in quanto il suddetto posto comportava compiti relativi alla negoziazione, alla stipulazione ed al controllo sull' esecuzione dei contratti, emerge dai rilievi sopra svolti in ordine al posto pubblicato nel citato avviso COM/R/1523/85 che il ricorrente era, a giudizio della stessa Commissione, pienamente in possesso dei requisiti prescritti per tale posto. Il Tribunale constata inoltre che il ricorrente, come risulta dal suo fascicolo e dalle stesse ammissioni della Commissione, oltre alla sua formazione tecnica di ingegnere aveva acquisito, nel posto che egli ricopriva anteriormente alla sua aspettativa, un' "esperienza (...) in particolare dell' organizzazione e dei sistemi concernenti l' industria nel settore delle vendite (...)". Tale esperienza del ricorrente è del resto stata pure riconosciuta dalla Commissione nelle risposte da questa fornite ai quesiti rivoltile dal Tribunale, nelle quali essa ammette che il ricorrente, "a parte un breve periodo di lavoro come progettista presso una società svizzera di progettazione di motori diesel marini, è stato responsabile, dal 1954 al 1960, della rete commerciale di un certo numero di società attive nel settore dei motori industriali e dell' industria automobilistica". La Commissione ha nuovamente confermato tale affermazione in udienza, facendo riferimento all' esperienza del ricorrente nel settore della "promozione di prodotti industriali, soprattutto nel settore meccanico ed automobilistico". Ne consegue che, poiché il posto in questione richiedeva un' esperienza relativa al settore dell' industria, il ricorrente era in possesso dei requisiti prescritti per esso, in ispecie per quanto riguarda i motori industriali e, conseguentemente, gli idrocarburi, sui quali del resto il ricorrente ha maturato una vera e propria esperienza commerciale anteriormente alla sua entrata in servizio presso la Commissione, come l' interessato ha sostenuto senza essere stato espressamente contraddetto su tale punto dalla Commissione.

    65 Tralasciando il punto se il ricorrente avesse altresì potuto essere reintegrato nel posto pubblicato nell' avviso COM/R/1561/85, deve pertanto constatarsi che la Commissione non ha dimostrato di essere stata nell' impossibilità di reintegrare il ricorrente vuoi nel posto di cui all' avviso COM/R/1523/85, pubblicato il 26 luglio 1985, vuoi nel posto di cui all' avviso COM/R/1571/85, pubblicato il 10 gennaio 1986. Avendo essa effettivamente e tempestivamente proceduto alla valutazione delle attitudini del ricorrente in relazione ai requisiti prescritti per i due posti suddetti, il suo rifiuto di reintegrarlo appare insufficientemente motivato e, in parte, in contraddizione con le reali qualifiche del ricorrente, tanto più che l' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto non impone una perfetta corrispondenza tra le qualifiche dell' interessato e quelle necessarie per ricoprire il posto considerato, bensì soltanto l' attitudine del dipendente ad esercitare le mansioni corrispondenti al detto posto (sentenza Pizziolo, citata, punto 5 della motivazione).

    66 E' tuttavia opportuno esaminare ulteriormente se il ricorrente non dovesse essere reintegrato in data anteriore sia a quella del 26 luglio 1985 sia a quella del 10 gennaio 1986, ed in particolare alla data del 26 ottobre 1977, la quale costituiva il termine massimo per la presentazione delle candidature al posto del ruolo amministrativo, in seno al CCR di Ispra, pubblicato nell' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, posto nel quale il ricorrente assume di avere pure avuto titolo per essere reintegrato.

    67 Il Tribunale rileva che il summenzionato avviso si riferiva ad un posto di categoria A, senza indicazione di grado, del ruolo amministrativo, da assegnare mediante trasferimento interno presso la direzione del CCR di Ispra, divisione finanze e contratti. La descrizione delle relative mansioni era la seguente: "dirigere il servizio ordinazioni della divisione 'finanze e contratti' , le cui attività principali sono le seguenti: ordinazioni degli impegni ° ordini di pagamenti, in riferimento sia agli ordinativi sia agli appalti ° gestione contratti terzi". Quanto alle qualifiche richieste per ricoprire tale posto, l' avviso in parola prescriveva "conoscenze di livello universitario sancite da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; ° esperienza nella gestione finanziaria; ° auspicabile esperienza nella gestione amministrativa". Infine, trattandosi di posto del ruolo amministrativo, l' avviso precisava espressamente che "i dipendenti e agenti temporanei del ruolo ST sono ammessi a presentare la loro candidatura".

    68 Evincesi dall' avviso in questione che il posto de quo comportava l' esercizio di mansioni aventi da un lato natura contrattuale, che includevano la negoziazione, la stipulazione ed il controllo dell' esecuzione dei contratti e, dall' altro, natura finanziaria, che includevano l' ordinazione di pagamenti di ordinativi e di appalti e, infine, natura amministrativa in generale.

    69 E' assodato, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che la Commissione ha espressamente riconosciuto, tanto nelle sue risposte scritte ai quesiti rivoltile dal Tribunale quanto nel corso della fase orale, che il ricorrente era in possesso di incontestabili attitudini in materia commerciale e, segnatamente, in materia di contratti per quanto riguarda la negoziazione, la stipulazione ed il controllo dell' esecuzione dei contratti, sia di approvvigionamento che di vendita, e in particolare per le esigenze di un CCR come quello di Ispra, in virtù dell' esperienza da lui acquisita in materia grazie alle attività lavorative private come pure grazie al servizio prestato alle dipendenze della Commissione. Tali attitudini del ricorrente trovano d' altronde conferma nell' annotazione contenuta nella scheda, già menzionata, figurante nel suo fascicolo, secondo la quale egli avrebbe potuto essere reintegrato in un posto comportante mansioni "di acquisto e di vendita". Inoltre, anteriormente al suo collocamento in aspettativa per motivi personali, il ricorrente ha esercitato le mansioni di capo del servizio "approvvigionamenti e magazzino" del CCR di Ispra, le quali, secondo l' avviso di posto vacante relativo a tale posto, richiedevano "un' eccellente esperienza della tecnica e dei metodi di approvvigionamento e, in particolare dell' organizzazione dei sistemi adottati dall' industria nel settore degli acquisti (...)". Infine, nei rapporti informativi acclusi al suo fascicolo (parte 3), ai quali ha fatto richiamo la Commissione nelle risposte fornite ai quesiti rivoltile dal Tribunale, si legge che il ricorrente, sempre in veste di capo del servizio "approvvigionamenti" del CCR di Ispra, soprintendeva "a tutte le procedure di ordinazione, acquisto e ricezione delle merci (...)". Dai rilievi sopra svolti discende pertanto che, poiché il posto dichiarato vacante nell' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, implicava mansioni connesse alla stipulazione di contratti ed alla loro gestione, il ricorrente era manifestamente in possesso dei requisiti all' uopo necessari.

    70 D' altra parte, il Tribunale constata che il posto al quale il ricorrente era assegnato anteriormente al suo collocamento in aspettativa per motivi personali richiedeva "una conoscenza dell' organizzazione finanziaria (...) della Comunità" e che il servizio che egli dirigeva era dal 1970 accorpato al più ampio servizio "finanze e approvvigionamenti". Per altro verso, il posto nel quale egli è stato reintegrato il 26 maggio 1986 richiedeva, stando alla descrizione delle relative mansioni, un' "esperienza nella gestione tecnica ed economica di servizi diversificati". Ne consegue quindi che, poiché il posto di cui all' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, presupponeva specifiche attitudini in materia di gestione finanziaria, per via dei compiti di ordinazione degli impegni e dei pagamenti ad esso inerenti, il ricorrente era altresì in possesso delle attitudini richieste per tale posto.

    71 Infine, il Tribunale rileva che, al momento della sua entrata in servizio presso la Commissione, il ricorrente è stato assegnato ad un posto rientrante nella direzione generale "Personale e amministrazione" della Commissione e che il posto al quale era assegnato anteriormente al suo collocamento in aspettativa per motivi personali richiedeva una "conoscenza dell' organizzazione (...) amministrativa della Comunità". Inoltre, come si è testé sottolineato, il posto nel quale egli è stato reintegrato il 26 maggio 1986 presupponeva "un' esperienza nella gestione tecnica ed economica di servizi diversificati". Del resto, per quanto attiene alle mansioni che avrebbero potuto essergli attribuite al momento della sua reintegrazione, la summenzionata scheda figurante nel suo fascicolo individuale accennava a "mansioni di manager". Da ultimo la Commissione, nel corso della fase orale, pur rifiutandosi di ammettere la possibilità di reintegrare il ricorrente in un posto del ruolo amministrativo, ha riconosciuto la "natura amministrativa" del posto al quale il ricorrente era stato assegnato nell' ambito del servizio "acquisti" del CCR di Ispra. Ne consegue che, in quanto il posto di cui all' avviso 3 ottobre 1987, n. 393, richiedeva il possesso da parte dei candidati di un' esperienza nella gestione amministrativa, il ricorrente era in possesso delle attitudini richieste per tale posto.

    72 Occorre pertanto constatare che il ricorrente era manifestamente in possesso di tutti i requisiti necessari per essere reintegrato nel posto del ruolo amministrativo in seno al CCR di Ispra, pubblicato nell' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, corrispondente alla sua categoria e, virtualmente, al suo grado, in difetto di precisazioni, nello stesso avviso, circa il grado da attribuire per tale posto.

    73 La Commissione, senza contestare espressamente il fatto che il ricorrente potesse essere in possesso dei requisiti per essere reintegrato nel suddetto posto, assume nondimeno che essa non era giuridicamente obbligata a farlo. Al riguardo, essa sostiene, per un verso, che l' obbligo di reintegrare un dipendente al termine di un periodo di aspettativa per motivi personali riguarda solo i posti del ruolo al quale egli appartiene e, per l' altro, che l' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto impone all' amministrazione un simile obbligo solo in caso di "avviso di posto vacante", ai sensi dell' art. 4, secondo comma, dello Statuto, e non in caso di comunicazione di "trasferimento interno", quale era l' avviso n. 393 del 3 ottobre 1977.

    74 Il primo argomento della Commissione dev' essere respinto senza che sia neppure necessario pronunciarsi sul punto se alle istituzioni comunitarie incomba, in forza dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, l' obbligo di offrire con priorità un posto del ruolo amministrativo ad un dipendente del ruolo scientifico e tecnico che chieda di essere reintegrato, avuto riguardo alla circostanza che l' art. 98, secondo comma, dello Statuto prevede che le disposizioni dell' art. 45, n. 2, non sono applicabili ai dipendenti di cui all' art. 92, vale a dire ai dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico (sentenza della Corte 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/84, Fabbro e a./Commissione, Racc. pag. 2983). Al riguardo occorre rilevare infatti che allorché l' autorità interessata decide di ammettere i dipendenti e gli agenti del ruolo scientifico e tecnico ad un posto del ruolo amministrativo le disposizioni dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto trovano in ogni caso piena applicazione. In siffatta ipotesi, l' autorità in questione, che è tenuta a far luogo alla reintegrazione al "primo posto vacante", in forza dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, ha l' obbligo di accordare priorità a questa particolare modalità di assegnazione di un posto vacante che è la reintegrazione, prima di far ricorso ad una delle altre modalità previste a tal fine dall' art. 4, terzo comma, dello Statuto.

    75 Il secondo argomento della Commissione, che fa leva sulla distinzione tra avviso di posto vacante e avviso di trasferimento, va parimenti disatteso. Invero, tanto il trasferimento quanto la reintegrazione di un dipendente presuppongono allo stesso titolo l' esistenza di un posto vacante, come evincesi dall' art. 4 dello Statuto e in particolare dal suo terzo comma, per quanto riguarda il trasferimento, e dall' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, per quanto riguarda la reintegrazione.

    76 Essendosi così accertato che il posto di cui all' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, era un posto che corrispondeva manifestamente alle attitudini del ricorrente e nel quale quest' ultimo avrebbe potuto essere reintegrato alla data del 26 ottobre 1977, termine massimo per il deposito delle relative candidature, il Tribunale constata che l' omessa reintegrazione del ricorrente da parte della Commissione nel suddetto posto e la mancata rimozione delle conseguenze della tardiva reintegrazione in servizio dell' interessato integrano una violazione delle citate disposizioni dell' art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e costituiscono un illecito che ha cagionato al ricorrente un pregiudizio effettivo, del quale egli può fondatamente pretendere la riparazione.

    Sulle conseguenze della tardiva reintegrazione in ordine allo scatto ed all' anzianità di servizio del ricorrente

    Argomenti delle parti

    77 Il ricorrente assume che il pregiudizio del quale egli chiede riparazione, conseguente alla sua tardiva reintegrazione, non si estende alla perdita delle sue opportunità di promozione nel grado, ma si limita a quella delle progressioni automatiche nello scatto delle quali avrebbe fruito, nel grado attribuitogli, in caso di tempestiva reintegrazione.

    78 La Commissione obietta che la progressione nello scatto, così come la promozione nel grado, non costituisce un vero e proprio diritto soggettivo garantito ai dipendenti interessati. Ad onta delle disposizioni dell' art. 44 dello Statuto, non potrebbe infatti escludersi l' eventualità di una sospensione temporanea di tale progressione né quella di una retrocessione nello scatto, come si evince dall' art. 86, n. 2, dello Statuto.

    Valutazione del Tribunale

    79 Il Tribunale ricorda che, nella citata causa Pizziolo, la Corte ha respinto le pretese di un dipendente tardivamente reintegrato, relative ad una ricostruzione della sua carriera che tenesse conto della progressione nel grado della quale egli avrebbe potuto fruire, sul presupposto che non è possibile stabilire in modo concreto quali possibilità di progressione avrebbe avuto il dipendente interessato se fosse stato reintegrato tempestivamente (sentenza Pizziolo, citata, punto 16 della motivazione). Per questo stesso motivo, va disatteso l' argomento formulato nella presente causa dalla Commissione, non essendo possibile stabilire in concreto le circostanze che, nell' evoluzione della carriera di un dipendente, avrebbero potuto comportare un' interruzione o una sospensione del diritto alla progressione automatica nello scatto del quale fruisce l' interessato nel suo grado.

    80 Ne consegue che il ricorrente ha diritto, in forza dell' art. 44 dello Statuto, a fruire di una progressione nello scatto all' interno del suo grado. Questa progressione dev' essere computata a decorrere dal 26 ottobre 1977, data alla quale egli avrebbe dovuto essere reintegrato in servizio dalla Commissione.

    Sull' indennizzo e sulla quantificazione del danno

    Argomenti delle parti

    81 Il ricorrente puntualizza che il pregiudizio arrecatogli dalla sua tardiva reintegrazione riguarda solo 18 mesi, dal 1 febbraio 1985 al 1 settembre 1986, periodo durante il quale egli è rimasto privo di redditi di lavoro, in quanto, avendo interrotto ogni attività lavorativa privata perché costretto a dimettersi dalla società presso la quale lavorava, a causa della politica del personale condotta da quest' ultima, egli non era stato tuttavia reintegrato in servizio dalla Commissione e non percepiva pertanto alcuna retribuzione come dipendente. Il ricorrente chiede inoltre che gli importi che la Commissione è tenuta a versargli a titolo di risarcimento siano maggiorati degli interessi.

    82 La Commissione ribatte che, nel caso in cui fosse accolta la domanda risarcitoria del ricorrente, l' importo dell' indennizzo da versare dev' essere ridotto onde tener conto dell' incidenza del comportamento negligente del ricorrente. La Commissione asserisce in proposito che il ricorrente non ha dato prova della diligenza e della volontà di cooperare con l' amministrazione necessarie per ottenere la reintegrazione, contravvenendo in tal modo al suo dovere di collaborazione con l' amministrazione stessa, dovere che discenderebbe da un principio generale di diritto pubblico che trova altresì riscontro nello Statuto del personale (art. 21, primo comma). Il comportamento del ricorrente, che avrebbe manifestato solo in modo discontinuo un interesse ad essere reintegrato, avrebbe così contribuito al prodursi del danno allegato, interrompendo il nesso causale tra l' atto dell' amministrazione e il pregiudizio subito (sentenza della Corte 16 dicembre 1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 573).

    83 Inoltre, per la determinazione del quantum del pregiudizio sofferto dal ricorrente, la Commissione reputa doversi prendere in considerazione due elementi, ossia, da un lato, le premature dimissioni del ricorrente, nel febbraio 1985, dal posto che egli occupava presso la società privata Schneeberger italiana SpA, dimissioni che avrebbero così causato un mancato guadagno al ricorrente, del quale egli stesso sarebbe l' unico responsabile, e, d' altro lato, la circostanza che il ricorrente ha ricevuto, in seguito alle sue dimissioni, una forte somma pari a 108 008 000 LIT a titolo di indennità di liquidazione di fine rapporto.

    84 Con riferimento alla domanda del ricorrente tendente ad includere nel computo del danno gli interessi sulle somme dovute, la Commissione sostiene che questa domanda non è motivata, né precisa a quale importo questi interessi dovrebbero ammontare. Essa chiede al Tribunale di respingere tale richiesta, dal momento che non figurava né nella domanda né nel reclamo del ricorrente. Essa sostiene infine che, nel caso in cui il Tribunale accolga la suddetta pretesa del ricorrente, il computo degli interessi dovrebbe farsi in base ai seguenti criteri: a) si dovrebbero prendere in considerazione i soli interessi moratori, posto che gli interessi compensatori non hanno formato oggetto di specifica domanda da parte del ricorrente; b) gli interessi moratori andrebbero computati a far data dall' introduzione della domanda giudiziale, non essendo mai stati richiesti in precedenza; c) il saggio annuo da applicare dovrebbe essere al massimo del 6%.

    Valutazione del Tribunale

    85 Per quantificare il danno arrecato al ricorrente dalla mancata percezione delle retribuzioni di dipendente, alle quali avrebbe avuto diritto se non fosse stato reintegrato in servizio tardivamente, occorre preliminarmente ricordare che il suo inquadramento nel grado A5, scatto 5, al momento della sua reintegrazione, è stato ritenuto conforme alle disposizioni dell' art. 40, n. 3, dello Statuto, dalla sentenza della Corte 27 giugno 1989 (sentenza citata, punto 18 della motivazione) fermo restando tuttavia "il diritto dell' interessato di esigere di essere inquadrato in uno scatto diverso in base ad altre disposizioni dello Statuto". In secondo luogo, si deve tener conto del fatto che il ricorrente circoscrive il pregiudizio sofferto ad un periodo di diciotto mesi compreso tra il 1 febbraio 1985, data alla quale ha cessato di esercitare ogni attività retribuita privata, ed il 1 settembre 1986, data alla quale ha iniziato a ricevere le sue retribuzioni di dipendente a seguito della sua reintegrazione intervenuta il 26 maggio 1986. L' importo del risarcimento al quale il ricorrente ha diritto deve quindi essere pari, da un lato, alla somma delle retribuzioni mensili nette che egli avrebbe percepito dal 1 febbraio 1985 al 1 settembre 1986, tenendo conto delle progressioni automatiche nello scatto delle quali avrebbe fruito, ai sensi dell' art. 44 dello Statuto, se fosse stato reintegrato nel grado A5, scatto 5, alla data del 26 ottobre 1977, nel posto di cui all' avviso 3 ottobre 1977, n. 393, e, d' altro lato, alla differenza tra le retribuzioni nette percepite dal 1 settembre 1986 e quelle che egli avrebbe percepito a decorrere da questa stessa data se fosse stato reintegrato il 26 ottobre 1977 nel grado e nello scatto anzidetti.

    86 In merito all' argomento della Commissione secondo il quale il ricorrente non avrebbe dato prova di tutta la diligenza necessaria al fine di agevolare la sua reintegrazione, il Tribunale rileva che nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che il ricorrente non abbia dato prova di una sufficiente volontà di cooperare con gli uffici della Commissione al fine di ottenere la sua reintegrazione. E' sufficiente osservare che, mentre la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria asserzione, il ricorrente ha inoltrato ben otto domande di reintegrazione tra il 15 marzo 1974 e il 9 aprile 1986, l' ultima delle quali presentata persino in forma di domanda ex art. 90 dello Statuto. Occorre pertanto respingere quest' argomento della Commissione.

    87 Quanto all' assunto secondo il quale il ricorrente si sarebbe prematuramente dimesso dal proprio posto presso la società privata nella quale ha lavorato fino al 1 febbraio 1985, il Tribunale ritiene che non si possa pretendere dal ricorrente, il quale, tra la data del suo collocamento in aspettativa per motivi personali nel 1971 e quella del 31 gennaio 1985 ha svolto senza soluzione di continuità attività retribuita privata, di prolungare questa attività, senza con ciò stesso disconoscere le ripetute domande che egli aveva inoltrato per essere reintegrato, senza privare di ogni conseguenza l' omissione commessa dagli uffici della Commissione per non averlo reintegrato in servizio tempestivamente e senza ledere il suo diritto di esercitare un' attività lavorativa di suo gradimento, avendo egli dichiarato, senza essere contraddetto dalla Commissione, di essere stato costretto a dimettersi dal suo posto a causa della politica del personale condotta dalla società presso la quale aveva lavorato fino al 31 gennaio 1985.

    88 Infine, per quanto attiene all' indennità di liquidazione di fine rapporto percepita dal ricorrente in seguito alle sue dimissioni dalla società Schneeberger italiana SpA, va osservato che, con ogni evidenza, tale indennità non gli è stata versata a titolo di retribuzione per il periodo successivo alle sue dimissioni, bensì in conseguenza del rapporto di lavoro che lo vincolava a questa società durante il periodo in cui egli ha effettivamente esercitato la sua attività lavorativa subordinata, ossia fino al 31 gennaio 1985. Quest' indennità non può dunque essere considerata alla stregua di una retribuzione per il periodo successivo alle dimissioni del ricorrente dalla suddetta società, onde la conclusione formulata in tal senso dalla Commissione dev' essere respinta.

    89 Per converso, nella determinazione del quantum dell' indennizzo dovuto al ricorrente deve tenersi conto dei redditi lavorativi netti eventualmente prodotti dal ricorrente in veste di socio ed amministratore unico della società Pfeil Italia Srl, successivamente alle sue dimissioni dalla società Schneeberger italiana SpA, vale a dire durante il periodo dal 1 febbraio 1985 al 1 settembre 1986.

    90 Va infine accolta la domanda del ricorrente relativa alla corresponsione di interessi. Le somme che la Commissione è tenuta a pagare devono pertanto essere maggiorate degli interessi nella misura annua dell' 8%, da computarsi a decorrere dal 1 febbraio 1985, data alla quale il ricorrente avrebbe già dovuto essere reintegrato ed alla quale ha iniziato a decorrere il periodo durante il quale egli, non essendo stato tempestivamente reintegrato, non ha ricevuto le sue retribuzioni di dipendente. Sennonché, il ricorrente ha presentato una domanda diretta al risarcimento del danno subito e, successivamente al rigetto di quest' ultima, un reclamo precontenzioso solo il 29 settembre 1989 e, rispettivamente, il 10 aprile 1990, senza tuttavia chiedere in essi la corresponsione di interessi. La data per il computo degli interessi pretesi va dunque fissata al 14 novembre 1990, giorno in cui il ricorrente ha proposto il presente ricorso, nell' ambito del quale il versamento di interessi è stato richiesto.

    91 Ciò premesso, la Commissione dev' essere condannata a versare al ricorrente le somme corrispondenti: a) alla differenza tra le retribuzioni nette che egli avrebbe percepito tra il 1 febbraio 1985 ed il 1 settembre 1986 se fosse stato reintegrato alla data del 26 ottobre 1977, da un lato, e i redditi lavorativi netti prodotti nell' esercizio di un' altra attività, dall' altro; b) alla differenza tra le retribuzioni nette percepite dal 1 settembre 1986, da un lato, e quelle che egli avrebbe percepito a decorrere da questa stessa data se fosse stato reintegrato in servizio il 26 ottobre 1977, dall' altro. Le somme da versare saranno maggiorate di interessi al saggio dell' 8%, con decorrenza dal 14 novembre 1990 fino al saldo effettivo.

    92 Prima di dichiarare quali somme sono dovute al ricorrente da parte della convenuta, è tuttavia opportuno invitare le parti a trasmettere al Tribunale, entro un termine di quattro mesi dalla presente sentenza, l' accordo comune da esse raggiunto in ordine all' ammontare dell' indennizzo spettante al ricorrente.

    93 In mancanza di un tale accordo, le parti comunicheranno al Tribunale, entro il medesimo termine, una proposta relativa al suddetto ammontare, precisando i motivi per i quali esse rifiutano la proposta della controparte.

    94 Le conclusioni presentate dal ricorrente all' udienza del 10 marzo 1993, tendenti al risarcimento del danno morale che egli avrebbe sofferto a causa della negligente omissione, da parte della Commissione, nel provvedere alla sua tempestiva reintegrazione, vanno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Commissione è condannata a risarcire al ricorrente il danno materiale arrecatogli dalla mancata reintegrazione, alla data 26 ottobre 1977, nel grado A5, scatto 5, nel posto dichiarato vacante nell' avviso 3 ottobre 1977, n. 393.

    2) Le somme da versare al ricorrente sono pari: a) alla differenza tra le retribuzioni nette che egli avrebbe percepito tra il 1 febbraio 1985 ed il 1 settembre 1986 se fosse stato reintegrato alla data del 26 ottobre 1977, da un lato, ed i redditi lavorativi netti prodotti nell' esercizio di un' altra attività, dall' altro; b) alla differenza tra le retribuzioni nette percepite dal 1 settembre 1986, da un lato, e quelle che egli avrebbe percepito a decorrere da questa stessa data se fosse stato reintegrato alla data del 26 ottobre 1977, dall' altro.

    3) Le somme da versare saranno maggiorate di interessi al saggio dell' 8%, con decorrenza dal 14 novembre 1990 fino al saldo effettivo.

    4) Prima di dichiarare quali somme spettano al ricorrente a titolo di indennizzo: a) le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di quattro mesi dalla presente sentenza, il comune accordo da esse raggiunto in ordine all' ammontare dell' indennizzo spettante al ricorrente; b) in mancanza di un tale accordo, le parti comunicheranno al Tribunale, entro il medesimo termine, una proposta relativa al suddetto ammontare precisando i motivi per i quali esse rifiutano la proposta della controparte.

    5) Le conclusioni del ricorrente tendenti al risarcimento di un danno morale sono irricevibili.

    6) Le spese sono riservate.

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