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Document 61990TJ0046

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 30 giugno 1993.
    Antonio Devillez e altri contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Indennità per la prestazione di un servizio a turni - Beneficiari - Presupposti per l'attribuzione.
    Causa T-46/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00699

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:54

    61990A0046

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 30 GIUGNO 1993. - ANTONIO DEVILLEZ, HENK BUNNIK, JERRY CADOGAN E EMILE KILL CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - INDENNITA PER PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO A TURNI - BENEFICIARI - CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE (ART. 56 BIS DELLO STATUTO. - CAUSA T-46/90.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00699


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Decisione dell' amministrazione che può essere considerata decisione dell' autorità che ha il potere di nomina ° Inclusione ° Decisione comunicata a voce all' interessato ° Irrilevanza

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Condizioni di lavoro ° Indennità per servizio continuo o a turni ° Presupposti per l' attribuzione

    [Statuto del personale, art. 56 bis; regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio n. 300/76, art. 1, n. 1]

    3. Dipendenti ° Dovere di sollecitudine incombente all' amministrazione ° Tutela del legittimo affidamento ° Portata ° Limiti

    4. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso contenente una domanda di annullamento e una domanda di risarcimento ° Domande basate su cause distinte ° Presupposti per la ricevibilità della domanda di risarcimento

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    Massima


    1. Perché una decisione costituisca atto arrecante pregiudizio occorre che essa sia emanata dall' autorità competente e contenga una presa di posizione definitiva dell' amministrazione.

    E' questo il caso di una nota con la quale l' amministrazione respinga in modo chiaro, preciso e motivato la domanda presentata dal superiore gerarchico di un dipendente per conto di questo, quando l' interessato, tenuto conto della qualità dell' autore della nota, poteva legittimamente considerarla promanata dall' autorità competente. Il fatto che il rigetto della domanda, formalmente rivolto al superiore gerarchico, sia comunicato al dipendente solo a voce non può escludere che il detto rigetto costituisca, per quest' ultimo, una decisione arrecante pregiudizio.

    2. Il beneficio dell' indennità per servizio continuo o a turni, previsto dal regolamento n. 300/76, emanato per l' attuazione dell' art. 56 bis dello Statuto, non può essere esteso, in base a un' interpretazione analogica del detto regolamento, a categorie di dipendenti diverse da quelle ivi espressamente definite. Infatti, tale interpretazione porrebbe in non cale il potere discrezionale del legislatore ° che va esercitato conformemente al principio di buona amministrazione ° nella definizione delle categorie dei beneficiari dell' indennità. Inoltre, l' art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 300/76, poiché non subordina l' attribuzione dell' indennità alla prestazione di un servizio notturno, va già al di là di quanto previsto dall' art. 56 bis dello Statuto, che ha esso stesso carattere eccezionale rispetto al regime generale in materia di trattamento economico, e quindi non può affatto applicarsi a dipendenti che non rientrano nelle categorie di beneficiari espressamente definite dal regolamento.

    3. Nei rapporti con i dipendenti l' amministrazione è tenuta all' osservanza dello Statuto, il che esclude che i dipendenti possano far leva sul dovere di sollecitudine ad essa incombente per esigere vantaggi che lo Statuto non consente loro di ottenere e, allo stesso scopo, invochino il principio del legittimo affidamento quando le informazioni o le promesse alle quali essi asseriscono di aver prestato fede non tengano conto dello Statuto.

    4. Qualora, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, un dipendente proponga una domanda di risarcimento priva di qualsiasi nesso con il detto ricorso, la ricevibilità di tale domanda dev' essere esaminata indipendentemente da quella della domanda di annullamento.

    A questo proposito, non è lecito al ricorrente richiamarsi a fatti nuovi verificatisi in corso di causa, che l' avrebbero indotto a proporre la domanda di risarcimento, per sottrarsi all' obbligo di instaurare il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto, il quale, trattandosi di un danno non conseguente a un atto arrecante pregiudizio, richiede la previa presentazione di una domanda, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, mirante al risarcimento dell' asserito danno.

    Parti


    Nella causa T-46/90,

    Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan, Émile Kill, dipendenti del Parlamento europeo, con l' avv. Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dai signori Manfred Peter e Jannis Pantalis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione del Parlamento europeo che nega ai ricorrenti l' indennità forfettaria prevista dall' art. 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Saggio, C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 31 marzo 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e ambito giuridico del ricorso

    1 I signori Devillez, Bunnik, Cadogan e Kill lavorano presso la tipografia del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"). A partire dall' 8 settembre 1989 veniva instaurato un servizio a due turni per quanto riguarda questi quattro dipendenti, con lo scopo di ridurre gli effetti sulla loro salute dell' elevato livello di pressione acustica dovuto al funzionamento della rotativa e di limitare il ricorso alle ore straordinarie, come risulta dagli elementi del fascicolo. Tale servizio era assicurato da due squadre che lavoravano rispettivamente dalle 7 alle 13.30 e dalle 13 alle 19.30, su base settimanale, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, come le parti hanno confermato in risposta a un quesito scritto del Tribunale. Esso aveva termine il 15 settembre 1990, su domanda degli interessati, come risulta dalle osservazioni del Parlamento, non contestate dai dipendenti di cui trattasi.

    2 La prestazione di un servizio a turni può dar diritto, a talune condizioni, al beneficio di un' indennità ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). La concessione di tale indennità si colloca nel seguente ambito giuridico.

    A ° A tenore dell' art. 56 bis dello Statuto, come modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio, 14 aprile 1975, n. 1009, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo Statuto del personale delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 98, pag. 1):

    "Il funzionario, il quale, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall' istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.

    Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello Statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l' ammontare di dette indennità.

    (...)".

    B ° Ai sensi dell' art. 56 bis, secondo comma, dello Statuto, succitato, il Consiglio adottava il regolamento (CECA, CEE, Euratom), 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 300/76"). L' art. 1, n. 1, di questo regolamento, come modificato dai regolamenti (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 6 dicembre 1979, n. 2764 (GU L 315, pag. 1), e (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio, 11 maggio 1987, n. 1307 (GU L 124, pag. 6), è così formulato:

    "1. Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, ovvero retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di informatica, un servizio di sicurezza o un servizio di telex o il servizio di spedizione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell' art. 56 bis dello Statuto del personale ha diritto ad un' indennità di:

    ° 10 329 BFR, qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi,

    ° 15 589 BFR, qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, di cui uno notturno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi,

    ° 17 014 BFR, qualora lavori nel contesto di un servizio a turni di 24 ore su 24, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi,

    ° 22 238 BFR, qualora lavori nel contesto di un servizio continuo.

    (...)".

    3 Nella fattispecie, con nota del 17 novembre 1989, la signora Gomez de Enterria, direttore generale della Traduzione e dei servizi generali, da cui dipende la tipografia, informava il signor Van den Berge, direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze, di aver appena appreso che un "esperimento" di lavoro a due turni effettuato dai quattro dipendenti succitati era iniziato l' 8 settembre 1989 e che i risultati sembravano soddisfacenti. Pertanto, ella chiedeva che l' indennità forfettaria concessa ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto venisse versata ai dipendenti di cui trattasi a decorrere dall' 8 settembre 1989. Una copia della predetta comunicazione veniva inoltrata dal suo autore agli interessati, come risulta dalle loro osservazioni non contestate dal Parlamento.

    4 Con nota del 19 dicembre 1989, il signor Van den Berge rispondeva alla signora Gomez de Enterria che non poteva essere concessa ai quattro dipendenti di cui trattasi alcuna indennità forfettaria sulla base dell' articolo precitato, in quanto tale articolo prevede il beneficio di un' indennità a favore dei soli dipendenti tenuti ad effettuare lavori permanenti e abituali per ragioni di servizio la notte, il sabato, la domenica o i giorni festivi. Gli interessati venivano informati del contenuto di questa nota dal suo destinatario, la signora Gomez de Enterria, dopo il suo ricevimento, il 22 dicembre 1989, come risulta dalle loro osservazioni non contestate dalla controparte.

    5 Il 21 marzo 1990, essi presentavano un reclamo contro la decisione dell' amministrazione che negava loro il beneficio dell' indennità forfettaria previsto dall' art. 1 del regolamento n. 300/76, nel contesto di un servizio a due turni, come risultava dalla nota del 19 dicembre 1989, succitata. Con lettere del segretario generale del 18 luglio 1990, il Parlamento rigettava i quattro reclami per il motivo che il regolamento n. 300/76 non poteva essere applicato a favore dei dipendenti impiegati nelle tipografie delle istituzioni.

    Procedimento

    6 Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1990, i quattro dipendenti interessati chiedevano l' annullamento della decisione del Parlamento 19 dicembre 1989, che negava loro il beneficio dell' indennità forfettaria per prestazioni di servizio a turni, prevista dall' art. 1 del regolamento n. 300/76, succitato. Il procedimento veniva sospeso dal 7 marzo 1991 al 15 maggio 1992, con ordinanze consecutive del 7 marzo 1991, del 30 maggio 1991, del 12 luglio 1991, del 9 gennaio 1992 e del 26 marzo 1992, dapprima in attesa di una perizia sul livello di pressione acustica nei locali della tipografia, poi per consentire l' esame e la realizzazione di misure concrete atte a ridurre il livello di pressione acustica e, dopo il compimento dei suddetti lavori, allo scopo di riservare alle parti il tempo necessario per esaminare le modalità di una definizione stragiudiziale della lite.

    7 Durante il periodo di sospensione, i lavori d' insonorizzazione iniziavano a seguito della perizia realizzata dall' associazione AIB-Vinçotte, il 18 giugno 1991, su iniziativa del Parlamento. Tali lavori determinavano, secondo le rilevazioni eseguite il 9 dicembre 1991 dallo stesso esperto designato dal Parlamento, un miglioramento di più o meno 4 decibels A (che misurano il livello di pressione acustica rappresentativo degli effetti sull' orecchio umano, in prosieguo: i "decibels"). Nella relazione peritale, versata agli atti il 6 febbraio 1992, si concludeva che il livello ammissibile di 85 decibels era superato solo per quanto riguardava la rotativa. Il Parlamento ordinava una nuova perizia all' associazione AIB-Vinçotte relativa al rumore al quale è esposto l' operatore della rotativa. Tale perizia veniva consegnata al Parlamento il 9 dicembre 1992 e trasmessa al Tribunale il 25 gennaio 1993. Nelle loro osservazioni scritte su questa relazione peritale, presentate l' 11 marzo 1993, i ricorrenti contestano le conclusioni di tale documento.

    8 In mancanza di una transazione tra le parti alla scadenza del 15 maggio 1992, il termine per la presentazione del controricorso è stato fissato automaticamente e la fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Essa è terminata il 23 novembre 1992. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. In risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le parti hanno precisato, prima dell' udienza, la loro posizione sulla nozione di tempo notturno, ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto, e confermato alcuni elementi di fatto. La fase orale del procedimento si è svolta il 31 marzo 1993.

    Conclusioni delle parti

    9 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo;

    ° di conseguenza, annullare la decisione dell' amministrazione che nega loro il beneficio dell' indennità forfettaria prevista dall' art. 1 del regolamento n. 300/76, nel contesto del servizio continuo a due turni che viene loro imposto;

    ° e, per quanto necessario, annullare la decisione esplicita di rigetto opposta il 18 luglio 1990 al reclamo amministrativo da essi presentato il 21 marzo 1990 ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto;

    ° condannare il convenuto alle spese processuali ai sensi dell' art. 87, n. 3, secondo trattino, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini della causa.

    Nella replica il signor Devillez conclude, inoltre, che il Tribunale voglia:

    ° condannare il convenuto a pagargli, in considerazione del fatto nuovo costituito dal rifiuto di quest' ultimo di intraprendere, in tempo utile, i lavori indispensabili alla riduzione del livello sonoro, una somma corrispondente all' ammontare dell' indennità forfettaria per servizio a turni per il periodo compreso tra la cessazione del suddetto servizio a turni e la realizzazione effettiva dei suddetti lavori d' insonorizzazione.

    Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile;

    ° per quanto necessario, respingerlo;

    ° pronunciarsi sulle spese in conformità alle norme vigenti.

    Nella controreplica il convenuto conclude, inoltre, che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare la nuova domanda di risarcimento irricevibile;

    ° pronunciarsi sulle spese, ai sensi dell' art. 87, n. 3, secondo trattino, del regolamento di procedura.

    Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

    Argomenti delle parti

    10 Il convenuto eccepisce l' irricevibilità della domanda di annullamento della decisione 19 dicembre 1989 e della decisione 18 luglio 1990, recante rigetto del reclamo. Esso fa notare, in primo luogo, che la decisione del 19 dicembre 1989 non è stata emanata dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") e non può, quindi, costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell' art. 91 dello Statuto. Esso sostiene, in secondo luogo, che i ricorrenti non hanno più interesse a chiedere l' annullamento retroattivo della decisione del 18 luglio 1990, in quanto il servizio a due turni è terminato il 15 settembre 1990.

    11 I ricorrenti ritengono, da parte loro, che il ricorso sia ricevibile. Essi fanno notare che, nonostante i lavori che hanno parzialmente rimediato alla nocività sonora constatata, essi conservano un interesse personale all' azione nella misura in cui questa mira ad ottenere l' annullamento della decisione che rifiuta loro il beneficio dell' indennità forfettaria motivata dal servizio a turni, che era stato instaurato dall' 8 settembre 1989 al 15 settembre 1990 con il duplice scopo di limitare il ricorso alle ore straordinarie e di ridurre al minimo la nocività sonora.

    Giudizio del Tribunale

    12 Nel contesto del primo mezzo, relativo all' asserita incompetenza del direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze ad adottare la decisione impugnata, occorre verificare se la nota del 19 dicembre 1989, succitata, potesse arrecare pregiudizio agli interessati. Ciò presuppone non soltanto che questo atto sia stato adottato dall' autorità competente, ma anche che esso contenga una presa di posizione definitiva sull' applicazione dell' art. 56 bis dello Statuto riguardo ai ricorrenti. Trattandosi di presupposti inderogabili, tale questione, strettamente legata al mezzo dedotto dal convenuto, deve essere esaminata d' ufficio dal Tribunale (v., in particolare, sentenza della Corte 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità, Racc. pag. 51, pagg. 82 e 85, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, signora B./Commissione, Racc. pag. II-761, pubblicazione sommaria).

    13 A questo proposito, è sufficiente rilevare che gli elementi del fascicolo indicano chiaramente che l' autore della nota impugnata ha agito di concerto con l' APN. In effetti, il Parlamento ha confermato il contenuto della detta nota, come attesta il rigetto del reclamo contro di essa da parte del segretario generale del Parlamento, il 18 luglio 1990. Per di più, dopo essere stati informati del rifiuto chiaro, preciso e motivato opposto dal direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze alla domanda ° presentatagli dal loro superiore gerarchico ° volta a far attribuire loro l' indennità in causa, e tenuto conto, in particolare, della qualità di detta autorità, i ricorrenti hanno potuto legittimamente considerare il suo rifiuto di concedere loro l' indennità controversa come una decisione dell' autorità competente (v. sentenze della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, punto 14 della motivazione, e 19 gennaio 1984, causa 65/83, Erdini/Consiglio, Racc. pag. 211, punto 7 della motivazione).

    14 Alla luce di quanto precede, la nota impugnata deve, in ogni caso, essere considerata come una decisione atta ad arrecare pregiudizio agli interessati, comunicata oralmente agli stessi dal loro superiore gerarchico. Tale giudizio è conforme alla giurisprudenza della Corte, la quale ammette che le decisioni orali possono essere idonee ad arrecare pregiudizio ai dipendenti interessati (v. sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei Conti, Racc. pag. 641, punti da 8 a 13 della motivazione).

    15 Per di più, in quanto i dipendenti interessati erano stati associati alla domanda formulata dal loro superiore gerarchico, nella citata nota 17 novembre 1989 al direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze, tale nota doveva essere interpretata come una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Che i dipendenti interessati fossero associati a detta domanda risultava soprattutto dal fatto che una copia della stessa era stata loro inviata dal loro superiore gerarchico, che li ha anche informati, in seguito, della risposta negativa data dall' amministrazione. Orbene, il tenore della nota predetta era privo di qualunque ambiguità. Vi era richiesto in maniera chiara e precisa il pagamento ai ricorrenti dell' indennità prevista dall' art. 56 bis dello Statuto. Il contenuto di tale domanda diretta all' adozione di una decisione a favore degli interessati era dunque ben identificabile. Ciò conferma che la risposta negativa del direttore generale con essa adito non può, in alcun caso, essere considerata come un atto puramente interno, collocantesi in uno scambio di corrispondenza nell' ambito dell' amministrazione, o come una semplice informazione. Detta risposta ha sicuramente natura decisionale.

    16 Per quanto riguarda il secondo mezzo d' irricevibilità relativo alla mancanza d' interesse ad agire, il Tribunale rileva che i ricorrenti dimostrano di avere un interesse economico a chiedere l' annullamento delle decisioni impugnate, che negano loro l' indennità alla quale essi ritengono di aver diritto a titolo della prestazione di un servizio a due turni, dall' 8 settembre 1989 al 15 settembre 1990.

    17 Ne consegue che la domanda di annullamento deve essere dichiarata ricevibile.

    Sulla fondatezza della domanda di annullamento

    18 A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti deducono due mezzi relativi, rispettivamente, alla violazione del regolamento n. 300/76, succitato, interpretato alla luce del principio generale di parità di trattamento dei dipendenti, e all' inosservanza del dovere di sollecitudine così come delle norme di sicurezza e d' igiene.

    Sul primo mezzo, relativo alla violazione del regolamento n. 300/76 interpretato in relazione con il principio generale di parità di trattamento dei dipendenti

    Argomenti delle parti

    19 I ricorrenti fanno innanzi tutto notare che il regolamento n. 300/76 non subordina affatto la concessione dell' indennità forfettaria all' esecuzione regolare di lavori durante la notte, il sabato, la domenica o i giorni festivi. Trattandosi di due disposizioni della stessa natura, tale regolamento prevarrebbe, in quanto disposizione nuova e specifica, sull' art. 56 bis dello Statuto, che prevede la concessione di un' indennità a beneficio del solo dipendente "tenuto ad effettuare in modo regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi". Peraltro, i ricorrenti hanno rammentato, nella loro risposta scritta al quesito del Tribunale relativo al tempo notturno, che questa nozione non era definita né dall' art. 56 bis dello Statuto né dal regolamento n. 300/76, succitato. Essi hanno sostenuto che l' art. 1, n. 1, del suddetto regolamento forniva tuttavia alcune indicazioni, per il fatto che esso identifica, tra i beneficiari dell' indennità, i dipendenti assegnati al servizio telex e/o telefonico, i quali effettuano un servizio a due turni dalle 7 alle 13 o dalle 13 alle 19. Risulterebbe quindi che il legislatore ha considerato, nel regolamento n. 300/76, che gli orari di lavoro che iniziano alle 7 e/o finiscono alle 19 sono assimilabili a orari notturni che danno diritto ad un' indennità.

    20 Di conseguenza, i ricorrenti ritengono che, escludendoli dal beneficio dell' indennità prevista dall' art. 1 di tale regolamento, il convenuto ha proceduto ad un' interpretazione restrittiva del suddetto regolamento, in violazione del principio generale di parità di trattamento dei dipendenti. All' udienza, essi hanno, in particolare, addotto che le loro condizioni di lavoro sono simili a quelle dei dipendenti assegnati al servizio telex, che sarebbe divenuto, essenzialmente, un servizio telefonico e di telefax, perciò molto meno rumoroso.

    21 Il convenuto è del parere, per quanto lo riguarda, che questo primo mezzo non sia fondato. Esso fa innanzi tutto notare che il servizio di tipografia, al quale sono assegnati i ricorrenti, non figura tra i servizi che beneficiano dell' indennità in causa, previsti dall' art. 1 del regolamento n. 300/76. Questa situazione non comporterebbe alcuna discriminazione a scapito degli interessati. Il convenuto afferma, a questo proposito, che l' art. 56 bis dello Statuto prevede l' adozione di un regolamento di applicazione unicamente per quanto riguarda i servizi continui o a turni considerati dall' istituzione come "abituali e permanenti". Tale non sarebbe il caso nella fattispecie. In effetti, il servizio a due turni, in vigore dall' 8 settembre 1989 al 15 settembre 1990 a titolo sperimentale, avrebbe presentato un carattere puramente transitorio. In queste condizioni, la situazione dei ricorrenti non sarebbe paragonabile a quella degli agenti che prestano servizio in un centro d' informatica, in un servizio di sicurezza o in un servizio telex, di cui all' art. 1 del regolamento n. 300/76.

    22 Inoltre, il convenuto rileva che, ai sensi del regolamento n. 300/76, il servizio a turni deve essere effettuato "in conformità dell' articolo 56 bis dello Statuto" per dare diritto ad un' indennità. Orbene, i ricorrenti non avrebbero soddisfatto la condizione relativa all' esercizio di una prestazione notturna, enunciata dal citato articolo. Sotto questo aspetto, il convenuto ha ritenuto, nella sua risposta scritta a un quesito del Tribunale riguardante il tempo notturno, che questa nozione si riferisse al servizio svolto tra le 22 e le 7 del mattino. Esso si è principalmente fondato sul regolamento (Euratom) del Consiglio 27 giugno 1972, n. 1371, che determina le condizioni di attribuzione e l' ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare (GU L 149, pag. 4, in prosieguo il "regolamento n. 1371/72"), e sulla relazione della Commissione al Consiglio [COM(85) 372 def.], del 15 luglio 1985, relativa all' attribuzione delle indennità per talune prestazioni di servizio per gli esercizi dal 1981 al 1984.

    Giudizio del Tribunale

    23 Spetta al Tribunale verificare se, durante il loro servizio a due turni, i ricorrenti soddisfacessero tutti i presupposti per l' attribuzione dell' indennità in causa, quali definiti dall' art. 1 del regolamento n. 300/76, interpretato in relazione con l' art. 56 bis dello Statuto e con il principio generale di parità di trattamento dei dipendenti.

    24 Il regolamento n. 300/76 definisce espressamente, nell' art. 1, sei categorie di beneficiari dell' indennità. Si tratta dei dipendenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche, o che svolgono azioni indirette, e dei dipendenti retribuiti in base agli stanziamenti per il funzionamento che prestano servizio presso un centro di informatica, presso un servizio di sicurezza, presso un servizio di telex, o presso il servizio di spedizione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    25 Nel presente caso occorre constatare in primo luogo che i ricorrenti, assegnati a un servizio di tipografia, non rientrano in nessuna delle categorie di beneficiari esplicitamente previste dal succitato regolamento. Si pone, quindi, la questione di stabilire se tale regolamento, tenuto conto delle disposizioni dell' art. 56 bis dello Statuto, al quale dà attuazione e al quale non può derogare a scapito dei dipendenti interessati (v. sentenza della Corte, 10 marzo 1971, causa 38/70, Tradax, Racc. pag. 145, punto 10 della motivazione), possa costituire oggetto di un' interpretazione estensiva a favore dei ricorrenti.

    26 A questo riguardo, il Tribunale rileva che il beneficio di un' indennità ai sensi del regolamento n. 300/76 non può essere esteso, in base ad un' interpretazione analogica dello stesso regolamento, a categorie di dipendenti diverse da quelle ivi espressamente definite, per le seguenti ragioni. In primo luogo, tale estensione analogica porrebbe in non cale il potere discrezionale del legislatore ° che va esercitato conformemente al principio di buona amministrazione ° nella definizione delle categorie di beneficiari dell' indennità controversa. L' art. 56 bis, che autorizza il Consiglio a determinare le categorie di beneficiari di questa indennità, non conferisce ai dipendenti che prestano un servizio continuo o a turni alcun diritto soggettivo ad un' indennità. Esso prevede unicamente, nei casi in cui taluni obblighi e limitazioni specifici gravino sugli interessati, la possibilità di concedere tale indennità a talune categorie di beneficiari da determinare e in condizioni da definire, successivamente, in un regolamento di attuazione.

    27 In secondo luogo, il Tribunale considera, a fortiori, che, nell' ipotesi del servizio a due turni prestato di giorno, prevista dall' art. 1, primo trattino, del regolamento n. 300/76, il combinato disposto del regolamento stesso e dell' art. 56 bis dello Statuto osta chiaramente ad un' applicazione analogica del suddetto art. 1, primo trattino, a dipendenti che non rientrino nelle categorie di beneficiari espressamente definite, dato il carattere specifico di questa norma.

    Il confronto delle disposizioni pertinenti dell' art. 56 bis dello Statuto e del regolamento n. 300/76 dimostra che quest' ultimo procede, nell' art. 1, primo trattino, a un' applicazione estensiva dell' art. 56 bis, in quanto non subordina, in questa disposizione, la concessione di un' indennità alla prestazione di un servizio a turni la notte, il sabato, la domenica e i giorni festivi, mentre l' art. 56 bis dello Statuto riguarda espressamente l' ipotesi in cui il dipendente sia "tenuto ad effettuare in maniera regolare lavoro notturno, il sabato, la domenica o i giorni festivi". In effetti, ai sensi dell' art. 1, primo trattino, del regolamento n. 300/76, il dipendente gode di un' indennità di "10 329 BFR qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi". Risulta chiaramente che, secondo questa disposizione, la concessione di un' indennità non è subordinata alla prestazione di un lavoro notturno, come attesta il fatto che questa condizione è esplicitamente enunciata nel secondo trattino dello stesso articolo, che prevede il versamento di un' indennità di "15 589 BFR qualora (il dipendente) lavori nel contesto di un servizio a due turni, di cui uno notturno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi".

    28 Tale disposizione, la cui portata va al di là di quanto previsto dall' art. 56 bis, può unicamente applicarsi, dato il suo carattere eccezionale rispetto alle condizioni enunciate nel citato articolo, ai dipendenti che rientrano nelle categorie di beneficiari espressamente indicate. Bisogna, inoltre, sottolineare che lo stesso art. 56 bis è una disposizione derogatoria che riveste, per questo, un carattere eccezionale rispetto al regime generale in materia di trattamento economico. Ne risulta, a maggior ragione, che l' art. 1 del regolamento n. 300/76, che dà attuazione al suddetto art. 56 bis, non può essere applicato ad un' ipotesi che, non solo non soddisfa le condizioni enunciate dall' art. 56 bis, ma non è neppure espressamente contemplata nel regolamento. In tale situazione, mancano le premesse essenziali per un' applicazione analogica.

    29 E' necessario, ora, applicare i principi che sono appena stati esposti nel caso di specie. A questo proposito, il Tribunale rileva che i ricorrenti hanno effettuato un servizio a due turni dalle 7 alle 13.30 e dalle 13 alle 19.30. Nell' economia dell' art. 1 del regolamento n. 300/76, tale servizio rientra palesemente nell' ipotesi del servizio a due turni prestato di giorno, previsto dal primo trattino di questo articolo. Non può essere definito lavoro notturno ai sensi, particolarmente, del secondo trattino del suddetto articolo. Come risulta dalla risposta scritta del Parlamento al quesito del Tribunale sul tempo notturno, tale giudizio è confermato dalla prassi seguita dalle istituzioni, che consiste nel prendere in considerazione, per la concessione di un' indennità per lavoro notturno ai sensi del regolamento n. 300/76, il lavoro effettuato tra le 22 e le 7. Questa prassi è conforme alle disposizioni del regolamento n. 1371/72, abrogato dal regolamento n. 300/76 per quanto attiene alla definizione delle condizioni di attribuzione e all' ammontare delle indennità ai sensi dell' art. 56 bis. Detto regolamento si riferiva espressamente al lavoro notturno prestato tra le 22 e le 7. In queste circostanze, i ricorrenti, i quali già non rientrano nelle categorie di beneficiari previste, non possono, a maggior ragione, avvalersi di un' applicazione analogica dell' art. 1 del regolamento n. 300/76, relativamente a un servizio a turni prestato, come nella fattispecie, di giorno.

    30 Infine, occorre anche esaminare la questione se l' interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 300/76 in relazione con il principio generale di parità di trattamento dei dipendenti possa condurre a riconoscere ai ricorrenti un diritto all' indennità di cui trattasi. Questo principio esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, a meno che la differenza non sia obiettivamente giustificata, come ha affermato la Corte nella sentenza 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005, punto 7 della motivazione).

    Per quanto riguarda la fattispecie, si deve ricordare che, come si è già rilevato, il regolamento n. 300/76 non può essere applicato per analogia poiché riguarda categorie specifiche di beneficiari determinate in funzione dell' interesse del servizio e degli obblighi e limitazioni particolari che gravano sui dipendenti che rientrano nelle menzionate categorie. Peraltro, nel presente caso i ricorrenti si trovano in una situazione diversa da quella dei dipendenti che rientrano nelle categorie di beneficiari espressamente previste dall' art. 1 del regolamento n. 300/76, tenuto conto della natura del servizio al quale sono assegnati, ossia il servizio di tipografia, e del tipo di mansioni esercitate, il che impedisce qualunque applicazione analogica di questa disposizione.

    31 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che il primo mezzo deve essere respinto.

    Sul secondo mezzo, relativo all' inosservanza del dovere di sollecitudine e delle norme di sicurezza e di igiene

    Argomenti delle parti

    32 Il secondo mezzo si articola in due parti. Nel contesto della prima parte i ricorrenti sostengono che, poiché l' instaurazione di un servizio a due turni era destinata per l' appunto a rimediare alle carenze dell' amministrazione riguardo alle norme di sicurezza e di igiene, quest' ultima era tenuta, in virtù del suo dovere di sollecitudine, a concedere loro un' indennità ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto.

    33 Per provare la carenza dell' amministrazione, i ricorrenti adducono che, in quanto datore di lavoro, il Parlamento è tenuto a rispettare non solo la direttiva del Consiglio 12 maggio 1986, 86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall' esposizione al rumore durante il lavoro (GU L 137, pag. 28), ma anche le norme di protezione dei lavoratori in vigore nella sede di servizio, in questo caso il regolamento generale sulla protezione del lavoro in vigore in Lussemburgo. Ora, già il 27 luglio 1989 il dott. De Wilde avrebbe comunicato alla signora Gomez de Enterria i risultati delle misurazioni acustiche effettuate nei locali della tipografia. I ricorrenti osservano che il dott. De Wilde constatava, nel suo rapporto, che il livello sonoro nella tipografia raggiungeva 90,1 decibels; egli precisava che, per una rotativa, un livello di rumorosità di 85 decibels deve essere considerato come un segnale di allarme, e un livello di rumorosità di 90 decibels come la soglia di rischio di sordità professionale; egli indicava che le frequenze constatate erano "al limite del livello di pericolo per l' orecchio"; infine, egli proponeva diversi provvedimenti per ridurre il livello sonoro della rotativa e la realizzazione di un audiogramma obbligatorio in occasione della visita medica annuale. Orbene, queste proposte non avrebbero avuto alcun seguito.

    34 Il convenuto rigetta l' argomentazione dei ricorrenti. Esso fa notare che l' instaurazione di un servizio a turni era principalmente motivata dalla volontà di migliorare le condizioni di lavoro degli interessati, nell' attesa che l' amministrazione prendesse i provvedimenti necessari per ridurre la nocività acustica. A questo proposito, esso sostiene che i lavori realizzati in seguito alla prima perizia realizzata su sua richiesta, il 18 giugno 1991, hanno portato a miglioramenti soddisfacenti, come sarebbe attestato dai risultati delle successive perizie.

    35 Nel contesto della seconda parte di questo mezzo, i ricorrenti osservano che essi erano stati informati dal loro direttore generale, signora Gomez de Enterria, già l' 8 settembre 1989, del loro diritto all' indennità forfettaria per il servizio a turni. Essi segnalano che avevano ricevuto copia della sua nota del 17 novembre 1989 al signor Van den Berge, nella quale si chiedeva che fosse loro versata a partire dall' 8 settembre 1990 l' indennità forfettaria per il servizio a turni prevista dall' art. 56 bis dello Statuto. Essi ritengono di aver quindi potuto legittimamente sperare che l' indennità in causa sarebbe stata loro concessa. Ciò premesso, essi fanno notare che, non informandoli immediatamente dell' eventuale errore commesso dal loro direttore generale, l' amministrazione è venuta meno al suo dovere di sollecitudine. In effetti, solo oltre due mesi dopo che i ricorrenti avevano ricevuto copia della citata nota della signora Gomez de Enterria del 17 novembre 1989, il signor Van den Berge ha indirizzato alla signora Gomez de Enterria, il 19 dicembre 1989, la nota contenente il rifiuto di concedere ai ricorrenti l' indennità forfettaria che costituisce oggetto della presente controversia.

    36 Il convenuto fa notare che un' interpretazione errata di una norma comunitaria non può far sorgere la responsabilità dell' amministrazione e che delle promesse contrarie alle disposizioni statutarie non possono creare un legittimo affidamento.

    Giudizio del Tribunale

    37 Per quanto riguarda la prima parte di questo mezzo, il Tribunale ricorda innanzi tutto che, se viene deciso dall' amministrazione un servizio a turni, qualunque ne sia la motivazione, il versamento di un' indennità ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto è assoggettato alle condizioni definite nel regolamento n. 300/76. Poiché, come si è visto, queste condizioni non sussistono nella fattispecie, i ricorrenti non possono esigere il beneficio di un' indennità ai sensi dell' art. 56 bis, facendo leva sul dovere di sollecitudine, il quale si esercita nel contesto delle disposizioni vigenti, che vincolano l' istituzione.

    Il secondo mezzo deve quindi essere respinto nella sua prima parte senza che occorra verificare la fondatezza delle affermazioni relative all' inosservanza, da parte dell' amministrazione, delle norme di sicurezza e di igiene.

    38 Quanto alla seconda parte di questo mezzo, occorre anche ricordare che informazioni e promesse che non tengano conto delle disposizioni statutarie non possono creare un legittimo affidamento. Anche ammesso che l' amministrazione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine omettendo di far presente immediatamente ai ricorrenti l' erroneità dell' informazione secondo la quale essi avevano diritto all' indennità controversa, che sarebbe stata loro comunicata dal loro superiore gerarchico già l' 8 settembre 1989, questa circostanza non potrebbe portare a concedere agli interessati il beneficio di un' indennità in violazione delle disposizioni vigenti.

    39 Dall' insieme di quanto precede risulta che la domanda d' annullamento deve essere respinta.

    Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

    Argomenti delle parti

    40 Il convenuto solleva un' eccezione d' irricevibilità contro la domanda presentata dal signor Devillez nella replica e volta ad ottenere il risarcimento del danno che egli pretende di aver subito dal 16 settembre 1990 fino al giorno dell' esecuzione dei lavori d' insonorizzazione, dato il rifiuto del convenuto d' intraprendere tali lavori in tempo utile. Esso sostiene che tale domanda va oltre il contesto della presente lite.

    41 Il signor Devillez ritiene, da parte sua, che la persistenza di un livello di rumorosità troppo elevato a seguito dei lavori d' insonorizzazione intrapresi dopo la presentazione del presente ricorso, attestata dalle rilevazioni del livello di pressione acustica realizzate dall' associazione AIB-Vinçotte, costituisce un elemento nuovo che gli consente di presentare una domanda di risarcimento nel corso del procedimento. All' udienza egli ha invocato la teoria dell' economia processuale a sostegno della ricevibilità di questa domanda.

    Giudizio del Tribunale

    42 Occorre, innanzi tutto, rilevare che la succitata domanda di risarcimento non presenta assolutamente alcun nesso con la domanda di annullamento della decisione recante diniego di un' indennità ai sensi dell' art. 56 bis dello Statuto, formulata nell' atto introduttivo. La sua ricevibilità deve, quindi, essere esaminata indipendentemente dalla ricevibilità di quest' ultima, giacché il Tribunale può, in qualsiasi momento, rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi d' ordine pubblico (v., in particolare, sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-8/92, Di Rocco/CES, Racc. pag. II-2653, punto 34 della motivazione, e ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, De Stachelski/Commissione, Racc. pag. II-35, punti 14 e 17 della motivazione).

    43 A questo proposito, il Tribunale rileva che il verificarsi di fatti nuovi addotto dal ricorrente non poteva in alcun caso dispensare il dipendente interessato dal seguire la procedura prevista dallo Statuto. In ogni caso, se intendeva ottenere il risarcimento di un danno assertivamente subito a causa della persistenza di un livello acustico troppo elevato nei locali della tipografia, l' interessato era tenuto a presentare previamente all' APN una domanda, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, in cui si invitasse l' amministrazione a prendere una decisione su un eventuale risarcimento del danno asserito. Solo tale domanda avrebbe consentito, in effetti, di instaurare il procedimento amministrativo, conformemente alle disposizioni statutarie (v. in particolare ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e.a./Commissione, Racc. pag. II-77, punti 28-30 della motivazione).

    44 Ne consegue che, in mancanza di un rituale procedimento amministrativo, la domanda di risarcimento presentata dal signor Devillez deve essere dichiarata irricevibile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    45 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte che soccombe è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    46 Inoltre, ai sensi dell' art. 87, n. 3, secondo trattino, del suddetto regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha cagionato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

    47 Nella fattispecie, il Tribunale constata che solo dopo la presentazione del presente ricorso, il 18 ottobre 1990, i servizi del Parlamento hanno ordinato una perizia, e quindi adottato provvedimenti destinati a ridurre il livello di pressione acustica nei locali della tipografia. Ora, secondo le affermazioni dei ricorrenti, non contestate dal convenuto, una perizia effettuata dal dott. De Wilde, che rivelava che il livello sonoro in tali locali raggiungeva 90 decibels era stata inoltrata ai servizi del Parlamento già il 27 luglio 1989. Il dott. De Wilde proponeva diversi provvedimenti destinati a ridurre il livello di rumorosità, nonché la realizzazione di un audiogramma obbligatorio in occasione della visita medica annuale. Risulta dalle affermazioni dei ricorrenti, non contraddette dal convenuto, che queste proposte non hanno avuto alcun seguito e che solo sulla base di una perizia realizzata su richiesta del Parlamento, il 18 giugno 1991, l' amministrazione ha intrapreso dei lavori per ridurre la nocività acustica. Al termine di questi lavori, i risultati di una prima perizia, realizzata il 9 dicembre 1991, su iniziativa del Parlamento, hanno messo in evidenza la necessità di ordinare una seconda perizia, per quanto riguarda più particolarmente il livello di rumorosità al quale è esposto l' operatore della rotativa. I risultati di questa seconda perizia sono stati comunicati al Parlamento solo il 9 dicembre 1992.

    48 Con il suo comportamento, il convenuto ha dunque indotto i ricorrenti a presentare un ricorso e a tenere ferme le loro pretese al termine del periodo di sospensione del procedimento dal 7 marzo 1991 al 15 maggio 1992. Date queste circostanze, è equo far sopportare al Parlamento, oltre alle proprie spese, le spese dei ricorrenti.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il Parlamento è condannato alle spese.

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