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Document 61990TJ0027
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 24 January 1991. # Edward Patrick Latham v Commission of the European Communities. # Admissibility - Recruitment procedure under Article 29 (1) (a) of the Staff Regulations - Staff report - Delay - Compensation for damage. # Case T-27/90.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 gennaio 1991.
Edward Patrick Latham contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Ricevibilità - Procedimento di copertura di posto vacante ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto - Rapporto informativo - Ritardo - Risarcimento del danno.
Causa T-27/90.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 gennaio 1991.
Edward Patrick Latham contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Ricevibilità - Procedimento di copertura di posto vacante ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto - Rapporto informativo - Ritardo - Risarcimento del danno.
Causa T-27/90.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00035
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:5
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1991. - EDWARD PATRICK LATHAM CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, LETTERA A) DELLO STATUTO - RAPPORTO INFORMATIVO - RITARDO - RISARCIMENTO DEL DANNO. - CAUSA T-27/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00035
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Atto preparatorio - Parere di un organo consultivo - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Decisione arrecante pregiudizio - Modalità della notifica non influenti sulla sua legittimità
3. Dipendenti - Ricorso - Ricorso contenente una domanda d' annullamento e una domanda di risarcimento - Domande basate su cause distinte - Reciproca indipendenza delle domande sotto il profilo della ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale
(Statuto del personale, art. 43)
1. Gli atti preparatori, come il parere emesso da un comitato consultivo per le nomine che dispone di un semplice potere consultivo, non possono, anche se si tratta dei soli atti di cui il ricorrente asserisce di avere avuto conoscenza, essere impugnati in sede giurisdizionale. Solo nell' ambito di un ricorso proposto contro la decisione adottata a conclusione del procedimento amministrativo il ricorrente può dedurre l' illegittimità degli atti precedenti strettamente connessi a detta decisione.
2. Le modalità di notifica delle decisioni non possono, in via di principio, incidere sulla legittimità delle stesse.
3. Quando un dipendente propone un ricorso diretto all' annullamento di un atto di un' istituzione ed al risarcimento di un danno causato da fatti diversi da quelli che hanno portato all' adozione dell' atto impugnato, le domande non sono strettamente connesse fra loro, e quindi l' irricevibilità della domanda d' annullamento non comporta l' irricevibilità della domanda di risarcimento.
4. Un ritardo di quasi 17 mesi nella compilazione di un rapporto informativo contrasta col principio di buona amministrazione. Tale ritardo, non giustificato da circostanze particolari, costituisce un illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale, in ragione dello stato d' incertezza e d' inquietudine in cui si trova il dipendente per l' irregolarità e l' incompletezza del suo fascicolo personale.
Perché il dipendente sia privato del diritto al risarcimento del danno morale assertivamente patito occorre che abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole.
Nella causa T-27/90,
Edward Latham, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della "decisione" 20 luglio 1989 con cui il comitato consultivo per le nomine propone di non accogliere la candidatura del ricorrente a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 19 COM/63/89, nonché al risarcimento del danno materiale e del danno morale assertivamente subiti dal ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente di sezione, D. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 29 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, nato nel 1926, veniva assunto dalla Commissione nel 1971. Egli lavorava nel servizio "Traduzione" fino al 1973 e presso la direzione generale "Mercato interno e affari industriali" fino al 1983; da allora lavora presso la direzione "Tutela e promozione degli interessi dei consumatori". Tale unità, che faceva parte della Direzione generale XI (in prosieguo: la "DG XI"), se ne è separata per diventare, nel 1989, "Servizio 'politica dei consumatori' " (in prosieguo: lo "SPC"). Il ricorrente è attualmente inquadrato nell' ultimo scatto del grado A4 ed ha più volte manifestato, invano, la sua aspirazione ad accedere ad un grado superiore.
2 Il 19 luglio 1988 la Commissione emanava una decisione, pubblicata nel bollettino Informazioni amministrative n. 578 del 5 dicembre 1988, relativa alla procedura di copertura dei posti di inquadramento intermedio e diretta ad ampliare, in specie in questo tipo di procedura, la sfera d' intervento del comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN"), creato con una decisione della Commissione del 1980.
3 Peraltro, per quanto riguarda la compilazione del suo rapporto informativo, il ricorrente inviava il 4 gennaio 1989 al sig. Jankowski, assistente del direttore generale della DG XI, una lettera nella quale si lamentava del ritardo con cui si stava procedendo alla stesura del detto rapporto relativo al periodo 1985-1987. Il 15 febbraio 1989 il ricorrente inviava al sig. Prendergast, suo direttore e compilatore del rapporto informativo, su richiesta dello stesso, una bozza del testo del paragrafo 6, lett. b), del suo rapporto informativo, intitolato "Descrizione particolareggiata dei compiti svolti nel corso del periodo di riferimento". Il 28 marzo 1989 il ricorrente inviava al sig. Jankowski una nuova lettera in cui dichiarava che avrebbe adito la Corte di giustizia qualora non gli fosse stato consegnato il suo rapporto informativo.
4 Il 27 aprile 1989 il ricorrente riceveva il suo rapporto informativo provvisorio relativo al periodo 1985-1987; egli aveva poi colloqui a questo proposito col compilatore il 12 e il 16 maggio 1989. In quest' ultima data il ricorrente inviava al suo direttore una nota in cui ricordava le modifiche da lui suggerite durante i detti colloqui.
5 Il 7 luglio 1989 il ricorrente riceveva una versione modificata del rapporto informativo provvisorio e vi apponeva la propria firma il 27 luglio 1989; tuttavia quest' ultima circostanza è contestata dall' interessato. Egli allegava al rapporto talune osservazioni in cui innanzitutto rilevava che la menzione che egli aveva proposto di far figurare nel paragrafo 6, lett. b) - secondo cui egli aveva sostituito il commissario Varfis durante una riunione del Consiglio - non era stata inserita dal compilatore e inoltre ricordava i suoi cattivi rapporti con i superiori gerarchici, i suoi successi professionali e il riconoscimento, da parte di importanti organizzazioni esterne, delle sue competenze come specialista nel campo del diritto dei consumatori.
6 Nel frattempo, il 9 giugno 1989, era stato pubblicato l' avviso di posto vacante n. 19 COM/63/89/A3/A4/A5, riguardante un posto di capounità, incaricato dell' unità "Informazione e formazione dei consumatori" presso lo SPC. Il 22 giugno 1989 il ricorrente presentava la propria candidatura al detto posto, al pari di altri sedici dipendenti.
7 Nel parere n. 95/89 del 20 luglio 1989 il CCN, dopo aver sentito il sig. Barlebo-Larsen, direttore generale dello SPC, riteneva che per il posto di capo dell' unità "Informazione e formazione dei consumatori" dovessero prendersi in considerazione solo quattro candidature; fra queste non figurava la candidatura del ricorrente. Il 28 luglio 1989 la sig.ra Filippone, segretaria del CCN, inviava al ricorrente una lettera in cui lo informava che, a seguito della deliberazione del 20 luglio 1989, si era giunti alla conclusione, da una parte, che "per quanto riguarda il livello del posto di capounità - SPC 4 - 'Informazione e formazione del consumatore' , tale posto dovrebbe essere coperto al livello A5/4" e, dall' altra, che "per quanto concerne l' esame delle candidature presentate e dopo esame delle stesse, la Sua candidatura non dovrebbe essere presa in considerazione in questa occasione".
8 Il 21 agosto 1989 il sig. Kenneth Roberts, dipendente di grado A4, veniva trasferito dalla direzione generale "Relazioni esterne" al suddetto posto di capo dell' unità "Informazione e formazione dei consumatori" con lo stesso grado, cioè A4. Di questa nomina veniva data pubblicazione nel bollettino delle informazioni amministrative interne della Commissione, Infor rapide, n. 31/89 del 26 settembre 1989.
9 Il 22 agosto 1989 il ricorrente trasmetteva alla sig.ra Filippone una nota in cui faceva presente che al momento in cui il CCN aveva esaminato la sua candidatura il suo fascicolo personale non era completo, giacché vi mancava il rapporto informativo definitivo su di lui, relativo al periodo 1º luglio 1985 - 30 giugno 1987, e che pertanto la deliberazione del CCN non era validata.
10 Il 14 settembre 1989 la sig.ra Filippone rispondeva al ricorrente, in primo luogo, che il CCN era in possesso del rapporto informativo provvisorio del 21 aprile 1989 e che, quindi, questo esisteva come documento amministrativo; in secondo luogo, che i ritardi nell' inserimento dei rapporti informativi nei fascicoli personali dei dipendenti, dovuti allo svolgimento del procedimento di reclutamento interno, non potevano paralizzare gli altri procedimenti amministrativi; infine, che il direttore generale da cui dipendeva il ricorrente aveva partecipato ai lavori del CCN ed aveva così potuto fornire a tale organo ogni informazione sul suo conto.
11 Il 27 settembre 1989 il ricorrente scriveva nuovamente alla sig.ra Filippone rilevando che la mancanza del suo rapporto informativo definitivo al momento della deliberazione del CCN aveva reso irregolare il procedimento di reclutamento interno e gli aveva arrecato pregiudizio. Aggiungeva che per il caso in cui tale irregolarità non fosse stata sanata egli si riservava di adire le vie legali.
12 Il 25 ottobre 1989 il ricorrente presentava un reclamo in cui, dopo aver ricordato il suo trasferimento dalla DG III alla DG XI, le speranze di carriera in lui suscitate dai superiori gerarchici, le sue delusioni e i suoi cattivi rapporti con i detti superiori, sosteneva che la mancanza del suo rapporto informativo definitivo al momento della deliberazione del CCN del 20 luglio 1989 aveva reso irregolare la deliberazione stessa, che la lettera 28 luglio 1989 della sig.ra Filippone non era sufficientemente motivata e che la Commissione doveva risarcire il danno che gli era stato arrecato.
13 A seguito della presentazione del reclamo il ricorrente aveva, il 14 dicembre 1989, nell' ambito di una riunione "interservizi", due colloqui con i sigg. Jankowski e Denuit, assistenti del direttore generale dello SPC, e col sig. Pincherlé, capounità presso la DG IX. Il 3, l' 8 e il 10 gennaio 1990 egli inviava rispettivamente ai sigg. Jankowski, Denuit e Pincherlé delle note in cui esponeva le sue censure nei confronti dei suoi superiori gerarchici. Il 14 marzo 1990 inviava anche al sig. Friedman una nota, nella quale faceva presente il suo desiderio di ottenere il grado A3.
14 Il 23 maggio 1990 il sig. Hay respingeva il reclamo del ricorrente basandosi, in primo luogo, sul fatto che al momento della deliberazione del 20 luglio 1989 il CCN era stato in grado di vagliare la candidatura del ricorrente; in secondo luogo, sull' insussistenza di violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la convocazione dei candidati a dei colloqui, poiché il direttore generale del ricorrente aveva convocato solo coloro che non conosceva personalmente; infine, sulla sentenza della Corte 22 giugno 1989, Brus / Commissione (causa 104/88, Racc. pag. 1873), secondo cui, in caso di promozione, la mancanza di motivazione di una decisione di rifiuto di promozione di un candidato non può avere conseguenze sulla validità della decisione di promozione in definitiva adottata; tale interpretazione dovrebbe valere a maggior ragione quando la copertura del posto non comporti promozione, come nella fattispecie.
Procedimento
15 Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 25 maggio 1990, il sig. Latham ha proposto contro la Commissione il ricorso in oggetto.
16 La fase orale ha avuto luogo il 29 novembre 1990 e il presidente l' ha dichiarata chiusa al termine dell' udienza.
17 Il sig. Latham conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2) di conseguenza, annullare la decisione 20 luglio 1989 recante rigetto della sua candidatura al posto A3/A4/A5, dichiarato vacante con avviso COM 63/89;
3) disporre a favore del ricorrente il risarcimento del danno materiale e morale subito assegnandogli in via equitativa un indennizzo pari a 600 000 BFR;
4) condannare la convenuta a tutte le spese.
18 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;
2) statuire sulle spese conformemente alle disposizioni vigenti.
Sulla domanda di annullamento della "decisione" 20 luglio 1989 del CCN
19 La convenuta solleva due mezzi d' irricevibilità, basati il primo sul fatto che l' atto impugnato è solo un atto preparatorio che non arreca pregiudizio al ricorrente, il secondo sulla mancanza d' interesse ad agire. Occorre esaminare, in primo luogo, il mezzo basato sull' insussistenza di un atto arrecante pregiudizio.
20 La convenuta ricorda innanzitutto che le attribuzioni del CCN, istituito nell' ambito della Commissione nel 1980, sono state modificate dalla decisione 19 luglio 1988 della Commissione, che, pur lasciando invariata la natura consultiva dell' organo, ne ha esteso la competenza alla copertura dei posti di inquadramento intermedio di livello A3, A4 e A5. Inoltre, il CCN deve ormai occuparsi, in via consultiva, non solo delle questioni relative alla valutazione della capacità dei candidati, ma anche del grado da assegnare al posto vacante, tenuto conto, segnatamente, dell' importanza dell' unità. La convenuta aggiunge che la detta decisione è stata pubblicata nel bollettino Informazioni amministrative n. 578 del 5 dicembre 1988 e che, con nota 5 dicembre 1988 del sig. Hay, è stato reso noto ai dipendenti che dal 15 novembre 1988 essi sarebbero stati informati delle deliberazioni del CCN che li riguardassero. La convenuta ne deduce che il ricorrente non poteva ignorare le modalità inerenti alle nuove procedure adottate dalla Commissione.
21 Essa fa poi rilevare come risulti chiaramente dalle disposizioni suddette che il CCN è un organo consultivo, che esso non è competente a decidere sull' attribuzione di un posto vacante e che tali decisioni possono essere adottate solo dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Il parere 20 luglio 1989 del CCN, notificato al ricorrente con lettera 28 luglio 1989 del segretario generale del detto organo, costituirebbe un semplice atto preparatorio che non potrebbe arrecare pregiudizio al ricorrente ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). A questo proposito, la convenuta si richiama alle seguenti sentenze della Corte e del Tribunale: 7 aprile 1965, Weighardt / Commissione (causa 11/64, Racc. pag. 365); 14 dicembre 1966, Alfieri / Parlamento (causa 13/66, Racc. pag. 633); 1º febbraio 1979, Deshormes / Commissione (causa 17/78, Racc. pag. 189); 23 ottobre 1986, Vaysse / Commissione (causa 26/85, Racc. pag. 3147); 4 febbraio 1987, Bouteiller / Commissione (causa 324/85, Racc. pag. 541); 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione (causa 346/87, Racc. pag. 327); 3 aprile 1990, Pfloescher / Commissione (causa T-135/89, Racc. pag. II-153); nonché sulle seguenti ordinanze della Corte: 9 giugno 1980, B. / Parlamento (causa 123/80, Racc. pag. 1789); 18 novembre 1980, Macevicius / Parlamento (causa 141/80, Racc. pag. 3509); 24 maggio 1988, Santarelli / Commissione (cause riunite 78/87 e 220/87, Racc. pag. 2699).
22 Infine, la convenuta sostiene, in primo luogo, che il ricorrente poteva mettere in discussione la regolarità del procedimento di reclutamento interno solo proponendo ricorso di annullamento contro la decisione finale dell' APN recante nomina del candidato prescelto e, in secondo luogo, che il bollettino Infor rapide n. 31/89, distribuito a tutto il personale, dava notizia della nomina del sig. Roberts al posto da coprire. Il sig. Latham avrebbe quindi dovuto desumerne che la sua candidatura al posto suddetto era stata respinta dall' APN e impugnare tempestivamente la decisione finale di nomina.
23 Il ricorrente ribatte, in primo luogo, che la nota 5 dicembre 1988 del sig. Hay non ha la natura di una nota ufficiale della Commissione e, di conseguenza, non è opponibile ai dipendenti; in secondo luogo, che note del genere vengono comunicate in gran numero ai dipendenti e non è possibile verificare il contenuto di ciascuna di esse; in terzo luogo, che la nota suddetta precisava che il testo completo della decisione della Commissione 19 luglio 1988 sarebbe stato fatto circolare nei giorni successivi, mentre tale testo non gli è mai stato trasmesso. Egli conclude che la sua ignoranza di tali nuove disposizioni era del tutto spiegabile e solleva la questione se "tali modifiche del sistema di copertura dei posti non debbano costituire oggetto di una modifica ufficiale dello Statuto".
24 Pur riconoscendo la natura consultiva del CCN, il ricorrente rileva poi che nella fattispecie le sole comunicazioni pervenutegli sono le sopracitate note 28 luglio e 14 settembre 1989 della sig.ra Filippone e che egli non ha ricevuto nessun' altra informazione relativa alla decisione finale dell' APN. Pertanto, egli non avrebbe potuto fare altro che impugnare la prima delle note suddette, tenuto conto sia dei termini in cui essa era redatta sia del fatto che nessuna successiva decisione dell' APN ha confermato o infirmato le conclusioni del CCN. Nel corso della fase orale il ricorrente ha completato la sua argomentazione come segue: innanzitutto, risulta a suo avviso dal combinato disposto dei punti 3.2 e 3.3 della decisione 19 luglio 1988 che il potere discrezionale dell' APN nella scelta del livello del posto da coprire è limitato, poiché essa è vincolata dal parere del CCN e sotto questo profilo la nomina è semplicemente un "atto conseguente"; inoltre, la decisione 20 luglio 1988 del CCN costituisce certamente un atto lesivo, poiché trattasi di un atto giuridico che manifesta una volontà chiara e definitiva; infine, il ricorrente rileva che il procedimento di consultazione del CCN non è "trasparente" e che, peraltro, la guida per le promozioni del novembre 1988 non ne fa menzione.
25 Il Tribunale ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, il testo del punto 3.2 della decisione della Commissione 19 luglio 1988, che dispone in particolare l' ampliamento delle competenze del CCN, il quale stabilisce che: "Dopo aver sentito il direttore generale competente, il comitato consultivo per le nomine emette un parere sulle qualifiche dei candidati e sulla loro idoneità a svolgere le funzioni di capo dell' unità; sul livello al quale potrebbe essere effettuata la copertura del posto, tenuto conto dell' importanza particolare dell' unità in ragione dei suoi compiti e/o delle sue dimensioni". Secondo il punto 3.3 della stessa decisione: "In base al parere del CCN ed alla proposta del direttore generale competente, il membro della Commissione responsabile delle questioni di personale, d' accordo col membro della Commissione competente per la direzione generale interessata, prende, a nome della Commissione, la decisione sulla copertura del posto in questione, secondo la procedura di sei giorni".
26 Secondo il Tribunale, si deve innanzitutto richiamare la sentenza 14 luglio 1976, nella quale la Corte ha dichiarato che "i ricorsi ex artt. 90 e 91 dello Statuto hanno ad oggetto di assicurare il sindacato della Corte sugli atti (...) che possono ledere la posizione statutaria dei dipendenti e agenti della Comunità" (Hirschberg / Commissione, causa 129/75, Racc. pag. 1259). A questo proposito, la Corte ha rilevato, nell' ordinanza 24 maggio 1988, che "gli atti preparatori non possono essere impugnati in sede giurisdizionale (...): solo nell' ambito di un ricorso proposto avverso la decisione adottata a conclusione del predetto procedimento il ricorrente può dedurre l' illegittimità degli atti precedenti strettamente connessi a detta decisione" (Santarelli / Commissione, citata).
27 Nella fattispecie risulta chiaramente dalla lettera stessa delle citate disposizioni della decisione della Commissione 19 luglio 1988, confermata, ove ve ne fosse bisogno, dal testo della lettera 28 luglio 1989 della segretaria del CCN, che il comitato consultivo per le nomine dispone di un semplice potere consultivo per quanto riguarda sia la valutazione delle capacità dei candidati sia il livello del posto da coprire. Pertanto, la deliberazione 20 luglio 1989 del CCN costituisce un atto preparatorio, che come tale non può ledere la posizione statutaria del ricorrente né, quindi, arrecargli pregiudizio.
28 Tuttavia, occorre pronunciarsi anche sull' argomento del ricorrente secondo cui il fatto che egli non abbia ricevuto decisioni arrecantigli pregiudizio dovrebbe indurre il Tribunale a considerare ricevibile la domanda d' annullamento della deliberazione del CCN, solo atto che, a suo dire, gli è stato comunicato.
29 Si deve in primo luogo ricordare che le modalità di notifica delle decisioni amministrative non possono, in via di principio, incidere sulla legittimità delle stesse. Di conseguenza, anche se il ricorrente, come sostiene, non fosse stato a conoscenza di alcuna decisione arrecantegli pregiudizio, ciò non potrebbe rendere ricevibile un ricorso diretto all' annullamento di un parere puramente consultivo. Peraltro, anche ammettendo che il ricorrente si sia trovato, come asserisce, del tutto all' oscuro dell' esito dato dall' APN alla sua candidatura, gli sarebbe bastato seguire il procedimento all' uopo previsto dallo Statuto, vale a dire quello di cui all' art. 90, n. 1, che consente al dipendente di presentare all' APN una domanda che l' inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. Orbene, egli non si è avvalso di questo diritto attribuitogli dallo Statuto.
30 In secondo luogo, va rilevato che il ricorrente non ha, certo, ricevuto lettere che lo informassero personalmente della decisione di nomina del sig. Roberts al posto di cui trattasi, giacché la Commissione non è tenuta ad effettuare tali notifiche; tuttavia, questo tipo di decisioni di trasferimento o di nomina costituisce, in via di principio, oggetto di pubblicità, sia mediante affissione sia attraverso il Corriere del personale, in modo che il personale ne sia informato. Nella fattispecie la nomina del sig. Roberts al posto di capo dell' unità 4 dello SPC figura nel bollettino d' informazioni amministrative Infor rapide n. 31/89 del 26 settembre 1989. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto usare la necessaria diligenza e mostrarsi normalmente avveduto per poter impugnare in sede giudiziaria tale decisione di nomina che a suo avviso gli arrecava pregiudizio.
31 Infine, si deve osservare che, anche se, nella sentenza 24 febbraio 1981, Carbognani e Coda Zabetta / Commissione (cause 161/80 e 162/80, Racc. pag. 543), la Corte ha affermato che non si può contestare la ricevibilità del ricorso diretto contro una comunicazione dell' amministrazione sostenendo che questa sarebbe solo un atto preparatorio di una decisione successiva di competenza dell' APN, dal momento che, tenuto conto del suo tenore e della qualità del suo autore, essa poteva essere obiettivamente considerata una decisione definitiva della competente autorità amministrativa, tale soluzione non può essere trasposta al caso di specie. Infatti il tenore della deliberazione 20 luglio 1989 del CCN e la qualità del suo autore non potevano dar luogo a confusione ed autorizzare a considerare detta deliberazione come una decisione definitiva dell' autorità amministrativa competente.
32 Di conseguenza, e senza che occorra statuire sul secondo mezzo d' irricevibilità, basato su un' asserita mancanza d' interesse ad agire, la domanda di annullamento della deliberazione 20 luglio 1989 del CCN va dichiarata irricevibile.
Sulla domanda di risarcimento dei danni
33 Il ricorrente sostiene che la mancanza del suo rapporto informativo completo durante il procedimento di promozione al quale ha partecipato costituisce un "illecito amministrativo tale da giustificare (...) il risarcimento del danno morale e materiale subito". Aggiunge che, "tenuto conto dei fatti del caso di specie, delle negligenze, degli illeciti molteplici e gravi - e talvolta volontari - commessi dalla Commissione nei confronti del ricorrente, vi è motivo di disporre a favore dello stesso il risarcimento dei danni subiti, stimandolo ex aequo et bono in 600 000 BFR".
Sulla domanda di risarcimento del danno materiale
A - Sulla ricevibilità
34 Secondo la convenuta, la domanda di risarcimento del danno materiale è irricevibile per due motivi. Innanzitutto il ricorrente non ha impugnato la decisione finale di nomina, mentre secondo la sentenza della Corte 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione (citata), "il dipendente non può, servendosi di una domanda risarcitoria, aggirare l' ostacolo dell' irricevibilità di una domanda diretta contro l' illegittimità dello stesso atto ed intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario"; su questo punto la convenuta invoca anche la sentenza della Corte 7 ottobre 1987, Schina / Commissione (causa 401/85, Racc. pag. 3911). In secondo luogo, come la Corte ha affermato nella sentenza 12 dicembre 1967, Collignon / Commissione (causa 4/67, Racc. pag. 429), l' irricevibilità della domanda d' annullamento implica l' irricevibilità della domanda di risarcimento strettamente connessa alla prima.
35 Il ricorrente non ha espressamente risposto a tale eccezione nelle memorie scritte. Nella fase orale, però, ha sostenuto che nella fattispecie vi è una "certa indipendenza" tra la domanda d' annullamento e la domanda di risarcimento del danno.
36 Il Tribunale ritiene necessario, innanzitutto, ricordare la costante giurisprudenza della Corte relativa al principio dell' autonomia dei rimedi giuridici, in particolare la sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt / Commissione (causa 9/75, Racc. pag. 1171), secondo cui, poiché gli artt. 90 e 91 dello Statuto non fanno alcuna distinzione tra l' azione di annullamento e l' azione di risarcimento, per quanto riguarda il procedimento tanto amministrativo quanto contenzioso, l' interessato ha la facoltà, data l' autonomia dei vari rimedi giuridici, di optare per l' una o per l' altra, o per entrambe congiuntamente, purché adisca la Corte entro il termine di tre mesi dal rigetto del reclamo.
37 Tuttavia, la Corte ha stabilito un' eccezione al principio dell' autonomia dei rimedi giuridici nel caso in cui l' azione di risarcimento sia strettamente connessa all' azione di annullamento dichiarata irricevibile (Collignon / Commissione, citata). Inoltre, nella sentenza 15 dicembre 1966, Schreckenberg / Commissione (causa 59/65, Racc. pag. 733), la Corte ha affermato che, "se è possibile esperire domanda di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l' annullamento dell' atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l' ostacolo dell' irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario".
38 Secondo il Tribunale, dall' analisi della giurisprudenza della Corte in materia, in particolare dalle sentenze in cui essa ha dichiarato irricevibili domande di risarcimento per il motivo che erano strettamente connesse a domande di annullamento dichiarate a loro volta irricevibili, risulta che i criteri di irricevibilità delle domande di risarcimento sono stati precisati come segue: occorre che l' azione di risarcimento miri esclusivamente alla riparazione delle conseguenze dell' atto cui si riferiva l' azione di annullamento dichiarata irricevibile, oppure che l' azione di risarcimento abbia il solo scopo di compensare "perdite di retribuzione" che non si sarebbero verificate se l' azione di annullamento fosse stata fruttuosa (v., in proposito, sentenze 24 giugno 1971, Vinck / Commissione, causa 53/70, Racc. pag. 601; 21 febbraio 1974, Schots-Kortner e a. / Consiglio, Commissione e Parlamento, cause riunite 18/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Racc. pag. 177; 16 luglio 1976, Hirschberg / Commissione, causa 129/75, Racc. pag. 1259; 16 luglio 1981, Albani / Consiglio e Commissione, causa 33/80, Racc. pag. 2149; 12 novembre 1989, Birker / Commissione, causa 543/79, Racc. pag. 2669; 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, citata). Per contro, quando le due azioni abbiano origine da atti o comportamenti diversi dell' amministrazione, l' azione di risarcimento non può confondersi con l' azione d' annullamento, nemmeno qualora entrambe portino, sul piano finanziario, allo stesso risultato per il ricorrente (sentenza 13 luglio 1972, Heinemann / Commissione, causa 79/71, Racc. pag. 579).
39 Nella fattispecie si deve rilevare che il ricorrente ha usato termini assai generici nell' atto introduttivo, riferendosi a "negligenze, illeciti molteplici e gravi - e talvolta volontari - commessi dalla Commissione nei (suoi) confronti", e constatare che con la domanda di risarcimento egli non persegue la riparazione dei soli effetti dell' atto impugnato, vale a dire, ai suoi occhi, del rigetto della sua candidatura al posto di cui trattasi. Peraltro, egli non ha nemmeno stimato il risarcimento dell' asserito danno prendendo come punto di riferimento le retribuzioni che avrebbe ottenuto se il procedimento di copertura del posto cui si riferisce la domanda d' annullamento avesse avuto esito favorevole per lui. Se ne deve dedurre che nelle circostanze della fattispecie l' azione di risarcimento non è strettamente connessa all' azione d' annullamento.
40 Di conseguenza la domanda di risarcimento del danno materiale va considerata ricevibile.
B - Nel merito
41 Il ricorrente asserisce di aver subito un danno materiale a causa delle irregolarità del procedimento di copertura del posto. Infatti, la sua candidatura sarebbe stata scartata nonostante che le sue qualifiche corrispondessero al posto da coprire, nonostante che il suo rapporto informativo definitivo non figurasse nel fascicolo di cui disponeva il CCN e nonostante che, come egli ha fatto presente all' udienza, il suo direttore generale abbia espresso dei giudizi sul suo conto dinanzi al CCN senza che egli potesse verificarne la fondatezza e, eventualmente, difendersi.
42 La convenuta sostiene che il danno lamentato dal ricorrente non è né sufficientemente diretto né sufficientemente certo per attribuirgli il diritto a un risarcimento. Rinvia, in proposito, alle conclusioni dell' avvocato generale Darmon nella causa Bossi / Commissione, citata. Infatti, il ricorrente non avrebbe dimostrato come e perché l' incompletezza del suo rapporto informativo abbia potuto influire sul parere consultivo del CCN e sulla decisione finale dell' APN. Durante la fase orale la convenuta ha sostenuto che la presenza del direttore generale al momento della deliberazione del CCN non può rimettere in discussione l' imparzialità del parere emesso da tale organo né costituire un' irregolarità procedurale.
43 Secondo il Tribunale, si deve rilevare che il ricorrente, nelle sue memorie, non fornisce elementi che consentano di determinare e di connotare un qualsiasi danno materiale. Egli si limita infatti a valutare forfettariamente il suo diritto al risarcimento dei danni che avrebbe subito, senza distinguere le quote del risarcimento destinate a riparare rispettivamente l' uno e l' altro danno. Inoltre, egli non ha dimostrato come il ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo gli abbia cagionato un danno materiale, laddove, e soprattutto, il suo rapporto informativo, come messo a disposizione del CCN, si trovava in uno stato quasi definitivo. Infine, e comunque, essendo dipendente di grado A4, ultimo scatto, il ricorrente non può lamentarsi di alcun danno materiale risultantegli dal fatto di non essere stato assegnato a un altro posto di grado A4.
44 Di conseguenza, senza che occorra accertare l' assistenza di un nesso di causalità fra eventuali illeciti dell' amministrazione e l' asserito danno, si deve constatare che comunque il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l' esistenza di danni materiali. Pertanto, la sua domanda di risarcimento di un danno materiale va disattesa.
Sulla domanda di risarcimento del danno morale
45 Il ricorrente sostiene di aver subito un danno morale certo a causa del ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo. Egli si basa sulla sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Castille / Commissione (cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc. pag. 497), secondo cui il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall' assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano. Inoltre fa presente che gli "inganni" dei suoi colleghi l' hanno leso moralmente e che il suo legittimo affidamento su una promozione è stato deluso, il che costituirebbe il secondo capo della domanda di risarcimento del danno morale.
46 Secondo la convenuta, il ricorrente non ha precisato l' esatta natura del danno lamentato, contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza della Corte (sentenze 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, citata, e 2 febbraio 1988, Picciolo / Commissione, causa 1/87, Racc. pag. 727). Inoltre, egli non avrebbe dimostrato che, qualora il suo fascicolo personale avesse contenuto la versione definitiva del rapporto informativo di cui trattasi, egli avrebbe avuto la possibilità di essere trasferito al controverso posto di capo di unità o, quanto meno, di essere iscritto nell' elenco dei dipendenti proposti dal CCN.
47 Il Tribunale rileva, innanzitutto, che gli "inganni" dei colleghi e dei superiori gerarchici e le "lesioni morali" lamentati dal ricorrente non sono sufficientemente corroborati e che il ricorrente non ha fornito elementi certi e precisi che consentano di stabilire come e perché i detti comportamenti dell' amministrazione abbiano costituito illeciti tali da cagionargli un danno morale.
48 Per contro, il Tribunale ritiene opportuno ricordare, per quanto riguarda il ritardo nella compilazione del progetto di rapporto informativo, in primo luogo, l' art. 43, primo comma, dello Statuto, a tenore del quale "la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario (...) sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell' articolo 110"; in secondo luogo l' art. 6, primo comma, della guida per la compilazione del rapporto informativo redatta dalla Commissione, secondo cui "il compilatore del rapporto informativo lo redige e lo comunica all' interessato entro il 30 novembre successivo al termine del periodo di riferimento", e, in terzo luogo, la sentenza 6 febbraio 1986, Castille / Commissione (citata), in cui la Corte ha affermato che "il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall' assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano".
49 Invero, come il Tribunale ha rilevato nella sentenza 8 novembre 1990, Barbi / Commissione (causa T-73/89, Racc. pag. 0000), "un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l' incertezza e l' inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale" (v., in proposito, sentenze della Corte 14 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc. pag. 1419, e 15 marzo 1989, Bevan / Commissione, causa 140/87, Racc. pag. 701). Per contro, il dipendente non ha diritto al risarcimento del danno morale assertivamente patito qualora abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole o qualora l' amministrazione non comunichi il progetto di rapporto che lo riguarda oltre un termine ragionevole o giustifichi l' eventuale superamento di tale termine con la sussistenza di circostanze particolari (sentenza della Corte 5 maggio 1983, Ditterich / Commissione, causa 207/81, Racc. pag. 1349).
50 Nella fattispecie, per quanto riguarda il periodo di riferimento 1985-1987, il ricorrente ha ricevuto un progetto di rapporto informativo solo il 27 aprile 1989, mentre esso avrebbe dovuto essergli consegnato entro il 30 novembre 1987. Così, il ritardo della Commissione nella compilazione del rapporto informativo provvisorio di cui all' art. 6, primo comma, della guida per la compilazione del rapporto informativo è stato, nella fattispecie, di un anno, quattro mesi e ventisette giorni. Inoltre, la Commissione non ha invocato circostanze particolari che possano giustificare tale ritardo né l' interessato ha contribuito al ritardo stesso. Anzi, per quanto riguarda la compilazione del rapporto informativo relativo al precedente periodo di riferimento 1981-1983, vi era stato un ritardo di oltre tre anni e l' amministrazione avrebbe dovuto fare tutto il possibile per porre fine a tale situazione.
51 Si deve pertanto constatare che la Commissione ha tenuto un comportamento costituente un illecito amministrativo che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente. Nelle circostanze del caso di specie il Tribunale ritiene equo stimare la misura di tale risarcimento in 50 000 BFR.
Sulle spese
52 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può compensare in tutto o in parte le spese. Inoltre, ai sensi dell' art. 69, n. 3, secondo comma, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra parte le spese di un giudizio causato dal proprio comportamento (sentenza della Corte 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323).
53 Nella fattispecie si deve rilevare che, anche se il ricorrente è rimasto, in parte, soccombente su più capi del ricorso, risulta da tutte le suesposte considerazioni che la proposizione del ricorso è stata provocata in ampia misura da un illecito amministrativo addebitabile alla Commissione. Di conseguenza, conformemente alle citate disposizioni del regolamento di procedura della Corte, la Commissione va condannata a sopportare tutte le spese di causa.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 50 000 BFR come risarcimento dei danni.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà tutte le spese.