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Document 61990TJ0019

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 luglio 1991.
    Detlef von Hoessle contro Corte dei conti delle Comunità europee.
    Dipendenti - Inquadramento nello scatto - Esperienza professionale.
    Causa T-19/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00615

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:43

    61990A0019

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 11 LUGLIO 1991. - DETLEF VON HOESSLE CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - INQUADRAMENTO NELLO SCATTO - ESPERIENZA PROFESSIONALE. - CAUSA T-19/90.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00615


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Carattere di ordine pubblico

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91)

    3. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Oggetto - Concordanza tra reclamo e ricorso - Questione di ordine pubblico sollevata d' ufficio - Mezzo non figurante nel reclamo - Condizioni di ricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento di procedura, art. 113)

    4. Dipendenti - Assunzione - Inquadramento nello scatto - Abbuono di anzianità di scatto - Presa in considerazione dell' esperienza professionale - Potere discrezionale dell' amministrazione - Esclusione di un periodo di esperienza professionale presa in considerazione ai fini della nomina dell' interessato

    (Statuto del personale, art. 32, secondo comma)

    Massima


    1. I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono destinati ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche. Essi sono quindi di ordine pubblico e non possono essere lasciati nella disponibilità delle parti o del giudice.

    Il fatto che l' istituzione convenuta non sollevi formalmente, nella fase del procedimento giurisdizionale, un' eccezione d' irricevibilità basata sulla preclusione derivante dalla tardività del reclamo non dispensa il Tribunale dal verificare, sulla base degli elementi del fascicolo, se detti termini sono stati rispettati.

    2. Non spetta al Tribunale indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime.

    3. La questione della ricevibilità concernente la concordanza tra il reclamo amministrativo previo ed il ricorso è di ordine pubblico in quanto si riferisce alla regolarità del procedimento amministrativo, la quale costituisce una formalità sostanziale. L' esame d' ufficio di tale questione si giustifica in particolare in considerazione della finalità stessa del procedimento amministrativo che consiste nel consentire una definizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari di ruolo o non di ruolo e l' amministrazione.

    Dev' essere respinto in quanto irricevibile un mezzo che non è stato dedotto nel reclamo e di cui si fa menzione, per la prima volta, solo nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto il reclamo amministrativo non solo non si riferisce a tale mezzo, ma non contiene alcun elemento da cui l' istituzione convenuta avrebbe potuto dedurre, anche sforzandosi d' interpretare il reclamo con la massima apertura, che il ricorrente intendeva far valere il mezzo controverso.

    4. Al fine di concedere un abbuono di anzianità di scatto all' atto dell' assunzione di un dipendente, l' autorità che ha il potere di nomina dispone, nell' ambito dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, di un potere discrezionale su tutti gli aspetti che possono avere una certa rilevanza per il riconoscimento di esperienze professionali precedenti, sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con i requisiti del posto da coprire.

    L' autorità che ha il potere di nomina non supera i limiti del suo potere discrezionale prendendo in considerazione un periodo determinato di esperienza professionale per la nomina di un candidato ad un posto vacante, pur rifiutando del resto di tener conto di detto periodo per l' attribuzione del beneficio dell' abbuono di scatto, in quanto essa ritiene che tale esperienza non sia sufficientemente specifica in considerazione dei requisiti del posto da coprire.

    Parti


    Nella causa T-19/90,

    Detlef von Hoessle, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l' avv. Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo studio, 18, rue des Glacis,

    ricorrente,

    contro

    Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Becker e Jean-Marie Stenier, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, 12, rue Alcide de Gasperi,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di reinquadramento del ricorrente dallo scatto 1 allo scatto 3 del grado A7 con effetto dal 1 giugno 1989,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 21 marzo 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Il ricorrente, sig. Detlef von Hoessle, che è titolare di un diploma di "Finanzwirt" (diploma di gestione finanziaria, rilasciato da un istituto tecnico superiore), ha lavorato nell' amministrazione fiscale del Land di Baviera (Germania), prima di essere distaccato il 1 aprile 1980, poi trasferito il 1 novembre 1980, presso il Bayerischer Oberster Rechnungshof (corte superiore dei conti di Baviera, in prosieguo: il "BORH"), dove ha svolto, dal 2 febbraio 1981, le mansioni di "Rechnungsrat" e, dal 17 febbraio 1984, quelle di "Oberrechnungsrat". Egli lasciava il BORH il 31 ottobre 1985, con il grado di "Oberrechnungsrat", che costituisce l' ultimo grado del "gehobener Dienst" (categoria media superiore).

    2 Dopo aver superato con successo le prove del concorso CC1982, il ricorrente entrava al servizio della Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte dei conti") il 1 novembre 1985. Con decisione di quest' ultima in data 15 ottobre 1985, egli veniva inquadrato nel grado B3, scatto 3, con effetto dal 1 novembre 1985. Egli veniva nominato in ruolo con effetto dal 1 agosto 1986.

    3 Il ricorrente successivamente superava con successo le prove del concorso generale EUR/A/17, organizzato dalla Commissione e dalla Corte dei conti per la costituzione di una riserva per l' assunzione di amministratori. Nel bando di concorso, pubblicato il 25 febbraio 1988 (GU C 54, pag. 13), la "natura delle funzioni" era descritta al titolo I nel modo seguente:

    "Svolgere, sulla base di direttive generali, compiti di concezione, di studio e di controllo per quanto riguarda le attività delle Comunità nel settore della revisione dei conti.

    Sono descritti qui di seguito, a titolo indicativo, alcuni dei compiti che i candidati assunti potrebbero essere chiamati a svolgere nell' esercizio delle loro funzioni. Non si tratta di un elenco esauriente:

    - lavori riguardanti il controllo e la verifica documentaria e in loco dei conti della gestione comunitaria;

    - lavori di analisi dei sistemi, utilizzazione di tecniche finanziarie e contabili;

    - analisi costi/benefici, calcoli finanziari, analisi economiche e giuridiche, utilizzazione di tecniche statistiche e di campionamento;

    - utilizzazione di tecniche informatiche e di basi di dati;

    - valutazione a posteriori degli interventi finanziari della Comunità".

    Al titolo II, B, punto 2, si precisava che i candidati dovevano:

    "a) Possedere un diploma di laurea (...).

    b) Possedere un' esperienza professionale (...) di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto I (...)".

    Tuttavia, al titolo II, C, s' indicava che potevano essere "ammessi al concorso i candidati, funzionari o agenti delle Comunità europee, che all' 8 aprile 1988 siano inquadrati nella categoria B da due anni e siano in possesso di un diploma di laurea".

    4 Il 19 aprile 1989 la Corte dei conti pubblicava l' avviso di posto vacante CC/A/7/89, relativo a cinque posti di amministratore. I "titoli e qualificazioni" richiesti erano descritti nel modo seguente:

    "- Studi completi di livello universitario, sanzionati da un diploma riconosciuto o da un' esperienza professionale di livello equivalente;

    - esperienza professionale supplementare in relazione con la natura delle funzioni di almeno un anno".

    5 A seguito della pubblicazione di tale avviso di posto vacante, il ricorrente veniva nominato amministratore, con decisione della convenuta 19 maggio 1989, con effetto dal 1 giugno 1989. Egli veniva inquadrato al grado A7, scatto 1, sulla base dell' art. 46 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    6 Il 10 luglio 1989, il presidente della Corte dei conti faceva pubblicare la comunicazione al personale n. 32-89, relativa all' inquadramento dei dipendenti dopo il passaggio da una categoria all' altra o da una carriera all' altra a seguito di un concorso generale (in prosieguo: la "comunicazione n. 32-89"), nella quale egli riportava la comunicazione precedente n. 15-89, del 19 aprile 1989, avente lo stesso oggetto e decideva che l' inquadramento dei dipendenti vincitori di un concorso generale di categoria o di grado superiore veniva stabilito sulla base dell' art. 32 o dell' art. 46 dello Statuto a seconda dell' inquadramento più favorevole ottenuto.

    7 A seguito della diffusione della comunicazione n. 32-89 il ricorrente, con lettera 18 luglio 1989, chiedeva alla convenuta un reinquadramento dallo scatto 1 allo scatto 3 del grado A7, facendo valere la sua attività di controllore presso il BORH durante il periodo 1 aprile 1980 - 31 ottobre 1985, attività che egli riteneva di natura tale da avergli fatto acquisire un' esperienza equivalente a quella di un dipendente della categoria A presso la Corte dei conti.

    8 Con lettera indirizzata il 4 settembre 1989 alla convenuta, il ricorrente completava la sua domanda allegandovi un' attestazione, rilasciata il 1 agosto 1989 dal BORH, nella quale la sua funzione e le sue attività presso tale ente erano descritte come segue:

    "- preparazione delle verifiche (quali, ad esempio, elaborazione di criteri di controllo e di questionari, indagini analitiche preparatorie, scelta dei documenti che costituiscono oggetto di un controllo),

    - esecuzione di controlli in maniera indipendente o nel corso di verifiche più importanti, unitamente ad altri controllori che hanno le stesse funzioni (in particolare controllo di documenti contabili presso la sede della BORH o in loco, controllo di redditività, valutazione delle analisi costi/benefici.

    Queste verifiche presuppongono che il dipendente che le effettua ha a seconda del caso conoscenze ed un' esperienza in particolare nel campo dell' economia, del bilancio, del trattamento dei dati nonché delle analisi sulla necessità del personale.

    Redazione di relazioni e di pareri scritti relativi a problemi specifici che sono sottoscritti successivamente dai membri nonché la redazione di progetti di relazioni annuali".

    9 Con lettera 13 settembre 1989, la convenuta respingeva la domanda del ricorrente, in quanto risultava dall' attestazione del BORH che l' attività che egli aveva svolto presso tale ente rientrava nel "gehobener Dienst" e corrispondeva alle mansioni di un dipendente della categoria B presso la Corte dei conti.

    10 Il ricorrente protestava contro tale decisione di rigetto con lettera 15 settembre 1989. Egli addebitava all' istituzione di non aver proceduto ad un confronto effettivo dell' attività di controllore presso il BORH e di quella di un controllore presso la Corte dei conti e di non aver tenuto conto della struttura diversa dei due organismi.

    11 Con nota 15 dicembre 1989, pervenuta lo stesso giorno presso la convenuta, il ricorrente trasformava la sua lettera del 15 settembre 1989 in reclamo formale ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

    12 Con nota 17 gennaio 1990, il reclamo è stato respinto dalla convenuta, poiché risultava dal fascicolo sottoposto dal ricorrente che le funzioni di "Rechnungsrat" e di "Oberrechnungsrat" che egli aveva svolto presso il BORH corrispondevano ad impieghi di controllore del "gehobener Dienst", in quanto i controllori di grado superiore erano inquadrati nell' "hoeherer Dienst" (categoria superiore). Pertanto, l' amministrazione ha giustamente ritenuto che l' esperienza che egli aveva acquisito presso il BORH corrispondesse a quella di un controllore aggiunto presso la Corte dei conti, cioè a quella di un dipendente della categoria B.

    13 Il ricorrente ha presentato il 9 febbraio 1990 una nuova domanda, precisata con nota 13 marzo 1990, nella quale, pur riconoscendo che la fase precontenziosa del procedimento era chiusa, chiedeva che fosse riconsiderato il suo caso. Tale domanda è stata respinta con lettere della convenuta 12 e 21 marzo 1990.

    Procedimento

    14 Stando così le cose il ricorrente, con atto depositato in cancelleria il 13 aprile 1990, ha presentato il presente ricorso inteso al suo reinquadramento dallo scatto 1 allo scatto 3 del grado A7.

    15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    16 Tuttavia, con lettera del cancelliere in data 7 dicembre 1990, il Tribunale ha invitato le due parti a rispondere per iscritto a due quesiti relativi alla natura del ricorso e alla sua ricevibilità.

    17 Con lettera depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991, il ricorrente ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale. Con lettera depositata il 4 febbraio 1991, la convenuta ha risposto agli stessi quesiti.

    18 La fase orale del procedimento si è svolta il 21 marzo 1991. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

    19 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    a) riconoscere la sua formazione e l' esperienza che egli ha acquisito, dal 1 aprile 1980 al 31 ottobre 1985, nel senso che gli dà diritto ad un abbuono di anzianità di scatto ai sensi dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto;

    b) ordinare alla convenuta d' inquadrarlo nello scatto 3 del grado A7 con effetto dal 1 giugno 1989;

    c) dichiarare che tenendo conto dell' esperienza professionale nelle situazioni comparabili alla sua e respingendo la sua domanda la convenuta ha violato il principio della parità di trattamento di cui all' art. 5, n. 3, dello Statuto;

    d) dargli atto che egli presenta, per quanto necessaria, la seguente offerta di prova: "l' attività di un controllore presso il BORH è comparabile a quella di un controllore della Corte dei conti delle Comunità europee di grado A6/A7, sia dal punto di vista dei requisiti in materia di competenze professionali sia per la natura del lavoro";

    e) dargli atto che egli chiede di ordinare che i fascicoli personali dei sigg. David Ramsay e David Richardson, o quanto meno gli elementi che sono pertinenti per la soluzione della presente controversia, siano trasmessi al Tribunale, al fine di determinare quali elementi della carriera di questi dipendenti hanno indotto la convenuta ad accogliere la loro domanda di reinquadramento nello scatto e a valutare se l' applicazione di questi criteri non giustifichi nel suo caso, per analogia, un diritto ad un abbuono di anzianità di scatto;

    f) condannare la convenuta alle spese.

    20 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso in quanto irricevibile, se non infondato;

    - condannare il ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità

    Sulla tardività del reclamo

    21 La convenuta, senza sollevare formalmente un mezzo di irricevibilità a tal riguardo, ha fatto valere, nella risposta ai quesiti posti dal Tribunale, la tardività del reclamo del sig. von Hoessle, la quale potrebbe comportare l' irricevibilità di tutto il ricorso. Essa ha sostenuto al riguardo di avere risposto alla domanda del ricorrente intesa al suo reinquadramento fin dal 13 settembre 1990, mentre il ricorrente ha presentato il suo reclamo soltanto il 15 dicembre 1990, cioè dopo il decorso del termine di tre mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.

    22 Nel corso dell' udienza, il rappresentante del ricorrente ha contestato il fatto che il sig. von Hoessle avesse ricevuto la risposta datata 13 settembre 1990 lo stesso giorno. Egli ha affermato che l' aveva ricevuta solo il 15 settembre 1990, di modo che il termine statutario di tre mesi sarebbe stato rispettato.

    23 Occorre ricordare che i termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono destinati ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche. Essi sono quindi di ordine pubblico e non possono essere lasciati alla discrezionalità delle parti o del giudice. Stando così le cose, il fatto che la Corte dei conti non abbia formalmente sottolineato il carattere tardivo del reclamo e la decadenza per il ricorrente a presentare un ricorso dinanzi al Tribunale non comporta come conseguenza una deroga al sistema dei termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v., in ultimo luogo, sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, B. / Commissione, punto 16 della motivazione, causa T-130/89, Racc. pag. II-761).

    24 In virtù del regolamento di procedura, il Tribunale può in ogni momento esaminare d' ufficio i motivi d' irricevibilità di ordine pubblico. Spetta quindi al Tribunale verificare se nella fattispecie i termini di reclamo e di ricorso siano stati rispettati.

    25 Su tale punto, occorre rilevare che il termine di tre mesi, di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, per la presentazione di un reclamo, decorre dal giorno della notifica della decisione al destinatario e, in ogni caso, al più tardi dal giorno in cui l' interessato ne ha avuto conoscenza. Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata che spetta alla parte che si avvale di un superamento di termini fornire la prova della data in cui detto termine ha cominciato a decorrere (v., in ultimo luogo, sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, Pérez-Mínguez Casariego / Commissione, punto 37 della motivazione, causa T-1/90, Racc. pag. II-143). Ora, nella fattispecie, occorre constatare che nessuno dei documenti che figurano nel fascicolo fornisce la prova del fatto che il ricorrente abbia ricevuto notifica o abbia avuto conoscenza della risposta data dalla Corte dei conti alla sua domanda in una data precedente al 15 settembre 1990. Il superamento del termine di tre mesi non è pertanto dimostrato, di modo che non occorre dichiarare il ricorso irricevibile per tardività del reclamo.

    Sulla natura del ricorso

    26 Nella risposta al quesito del Tribunale circa la natura del ricorso, la convenuta ha chiarito che essa non aveva sollevato alcuna eccezione d' irricevibilità nelle sue osservazioni scritte al fine di consentire al ricorrente di esporre i suoi mezzi sul merito della causa. Tuttavia, avendola il Tribunale invitata a far conoscere la propria posizione su tale punto, essa ha concluso per l' irricevibilità del ricorso in quanto, in base alla costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale, nell' ambito del controllo di legittimità, non ha competenze per rivolgere all' amministrazione ingiunzioni quali quelle per le quali ha concluso il ricorrente. Essa ha aggiunto che lo stesso dovrebbe valere a maggior ragione nell' ambito della fattispecie, dato che il ricorrente non ha neanche chiesto l' annullamento delle decisioni che egli mette in causa.

    27 Il ricorrente ha sostenuto, nella sua risposta allo stesso quesito, che il suo ricorso dev' essere considerato come un ricorso per annullamento. Infatti, le domande intese al suo reinquadramento e all' applicazione a suo vantaggio del principio di parità di trattamento potrebbero essere prese in considerazione solo in connessione con l' annullamento delle decisioni impugnate. All' udienza il rappresentante del ricorrente ha precisato che il suo ricorso per annullamento riguardava la decisione di rigetto opposta dal segretario generale della Corte dei conti alla sua domanda, ricevuta il 15 settembre 1989, nonché la decisione 17 gennaio 1990, con cui veniva respinto il suo reclamo.

    28 Benché il mezzo d' irricevibilità dedotto dalla convenuta sia stato sollevato tardivamente, spetta al Tribunale esaminarlo d' ufficio, in virtù del regolamento di procedura, poiché esso riguarda la competenza del Tribunale e riveste pertanto un carattere di ordine pubblico (v. sentenza della Corte 17 febbraio 1970, Commissione / Italia, punto 8 della motivazione, causa 31/69, Racc. pag. 25).

    29 Sotto tale aspetto, il Tribunale constata che i mezzi ed argomenti sviluppati nel reclamo mettono in causa la legittimità della decisione della convenuta 13 settembre 1990, con cui si respinge la domanda di reinquadramento presentata dal ricorrente, nonché la decisione 17 gennaio 1990, con cui viene respinto il suo reclamo. Il Tribunale ritiene di conseguenza che il primo e terzo capo delle conclusioni del ricorrente debbano essere interpretati nel senso che essi hanno come oggetto vero e proprio l' annullamento delle decisioni sopra considerate e che pertanto occorre ammettere nei loro confronti la ricevibilità del ricorso del sig. von Hoessle in quanto ricorso per annullamento.

    30 Per contro, conviene rilevare che il secondo capo delle conclusioni del ricorrente, inteso esplicitamente a che il Tribunale ordini alla convenuta di inquadrarlo nello scatto 3 del grado A7 a decorrere dal 1 giugno 1989 è, in ogni caso, irricevibile, in quanto non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v., in ultimo luogo, sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, Pérez-Mínguez Casariego, punto 91 della motivazione, causa T-1/90, soprammenzionata).

    Sulla mancanza di concordanza tra il reclamo ed il ricorso

    31 La convenuta, nella sua risposta ai quesiti posti dal Tribunale, ha concluso per l' irricevibilità del secondo mezzo dedotto nel reclamo e relativo ad un asserito atteggiamento discriminatorio da parte sua nei confronti del ricorrente, poiché tale mezzo è basato su una causa del tutto distinta dall' unico mezzo che è stato invocato nel corso della fase precontenziosa del procedimento, il quale era relativo ad un' asserita violazione dell' art. 32 dello Statuto.

    32 Nel corso dell' udienza, il rappresentante del ricorrente ha fatto presente che, benché non menzionata esplicitamente, l' idea di violazione del principio di non discriminazione figurava tuttavia nel reclamo.

    33 Benché la questione della ricevibilità di tale secondo mezzo non sia stata sollevata dalla convenuta nel tempo opportuno, spetta al Tribunale sollevarla d' ufficio in virtù del regolamento di procedura. La questione di ricevibilità che si pone nella fattispecie riguarda la concordanza tra il reclamo amministrativo ed il ricorso giurisdizionale. Si tratta di una questione di ordine pubblico in quanto essa si riferisce alla regolarità del procedimento amministrativo, che è stata qualificata dalla Corte come una formalità sostanziale nella sentenza 3 febbraio 1977, De Lacroix / Corte di giustizia, punti 10 e 11 della motivazione (causa 91/76, Racc. pag. 225). Più precisamente, l' esame d' ufficio di tale questione si giustifica in particolare in considerazione della finalità stessa del procedimento amministrativo, come definita da una giurisprudenza costante e, da ultimo, dalla sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, Alexandrakis / Commissione, punto 8 della motivazione (causa T-57/89, Racc. pag. II-143), in base alla quale "il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l' amministrazione. Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l' autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata" (v., anche, sentenze della Corte 14 marzo 1989, Casto Del Amo Martinez / Parlamento, punto 9 della motivazione, causa 133/88, Racc. pag. 689; 17 febbraio 1977, Reinarz / Commissione e Consiglio, causa 48/76, Racc. pag. 291; e 1 luglio 1976, Sergy / Commissione, causa 58/75, Racc. pag. 1139).

    34 Nella fattispecie, occorre rilevare che il secondo mezzo di cui si è trattato nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale non è stato fatto valere nel corso della fase precontenziosa del procedimento, che si è conclusa con la decisione di rigetto opposta dalla convenuta, il 17 gennaio 1990, al reclamo del ricorrente del 15 dicembre 1989. Ora, da una giurisprudenza costante risulta che "nei ricorsi dei dipendenti, le conclusioni presentate alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possono contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Dinanzi alla Corte, tali censure possono essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente" (v. sentenze 7 maggio 1986, Rihoux e a. / Commissione, punto 13 della motivazione, causa 52/85, Racc. pag. 1555; 20 maggio 1987, Geist / Commissione, punto 9 della motivazione, causa 242/85, Racc. pag. 2181; 26 gennaio 1989, Koutchoumoff / Commissione, punto 10 della motivazione, causa 224/87, Racc. pag. 99; e 14 marzo 1989, Casto Del Amo Martinez, punto 10 della motivazione, causa 133/88, soprammenzionata).

    35 A tal riguardo, occorre constatare che, nella presente fattispecie, il reclamo amministrativo presentato dal ricorrente il 15 dicembre 1989 non solo non si riferisce al secondo mezzo, ma non contiene, in base alla formula utilizzata al punto 13 della motivazione della sentenza 14 marzo 1989, soprammenzionata, "alcun elemento dal quale l' istituzione convenuta, pur sforzandosi di interpretare il reclamo con uno spirito di apertura", possa dedurre che egli intendeva far valere una violazione del principio di uguaglianza.

    36 Stando così le cose, il secondo mezzo deve essere dichiarato irricevibile.

    Sul merito

    37 Il ricorrente sostiene anzitutto che, in conformità alla comunicazione n. 32-89, il suo inquadramento avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle disposizioni dell' art. 32 dello Statuto, che erano a lui più favorevoli di quelle dell' art. 46 dello Statuto, sulla base delle quali egli è stato inquadrato dal 1 giugno 1989.

    38 Ora, a suo parere, la convenuta ha dato un' interpretazione erronea dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, e l' ha male applicato. Il ricorrente addebita a tal riguardo alla convenuta di aver rifiutato di riconoscere la sua formazione e l' esperienza professionale che egli ha acquisito presso il BORH dal 1 aprile 1980 al 31 ottobre 1985, e di avergli rifiutato pertanto il beneficio di un abbuono di scatto.

    39 Il ricorrente contesta l' assimilazione di un controllore, dipendente del BORH, ad un dipendente della categoria B presso la Corte dei conti, alla quale la convenuta ha proceduto, a suo parere, in maniera astratta e senza prendere in considerazione la sua esperienza professionale specifica.

    40 Egli sostiene che la struttura gerarchica della Corte dei conti è completamente diversa da quella delle "Landesrechnungshoefe" (corti dei conti dei Laender) tedesche. Non essendo possibile un confronto delle carriere nell' ambito dei due organismi, la valutazione dell' esperienza professionale degli interessati potrebbe avvenire solo sulla base di un confronto delle loro rispettive funzioni ed attribuzioni.

    41 Il ricorrente sostiene che esiste un' ampia corrispondenza, sia per quanto riguarda il loro contenuto che le conoscenze e l' esperienza richieste, tra le funzioni di amministratore di grado A7/A6 alla Corte dei conti, così come sono state definite nel bando di concorso EUR/A/17 (v., sopra, punto 3), e quelle di controllore presso il BORH, come sono state descritte nel certificato rilasciato il 1 agosto 1989 da tale organismo (v., sopra, punto 8). Pertanto, l' assimilazione alla quale la convenuta ha proceduto tra le funzioni di un controllore presso il BORH e quelle di un dipendente comunitario di categoria B, e non quelle di un dipendente della categoria A, sarebbe erronea.

    42 Il ricorrente, facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale 22 maggio 1990, Sparr / Commissione (causa T-50/89, Racc. pag. II-207), fa presente inoltre che l' esperienza professionale deve essere valutata in considerazione delle funzioni relative al posto da coprire, e non in base alla normativa nazionale.

    43 Il ricorrente si avvale infine della formulazione dell' avviso di posto vacante CC/A/7/89, a seguito del quale egli è stato nominato dipendente di grado A7 (v., sopra, punto 4). Egli sostiene di non aver potuto acquisire "l' esperienza professionale (...) in relazione alla natura delle funzioni di almeno un anno" richiesta da tale avviso, che sarebbe necessariamente quella di un dipendente della categoria A, nell' ambito delle sue attività come dipendente di categoria B presso la Corte dei conti. Occorrerebbe pertanto concluderne che la convenuta ha essa stessa, all' atto della sua nomina come dipendente della categoria A, preso in considerazione, a titolo dell' esperienza professionale richiesta, la sua attività presso il BORH.

    44 La convenuta riconosce che l' inquadramento del ricorrente a decorrere dal 1 giugno 1989 nel grado A7, scatto 1, sia stato effettuato sulla base dell' art. 46 dello Statuto. Essa sostiene che, malgrado un riesame del fascicolo del ricorrente nel corso della fase precontenziosa sulla base delle disposizioni dell' art. 32 dello Statuto, in conformità alla comunicazione n. 32/89, non è stato possibile attribuirgli un altro scatto, dato che gli era già stato concesso l' inquadramento più favorevole possibile.

    45 Secondo la convenuta, nulla consente di concludere che il ricorrente abbia esercitato, prima della sua entrata al servizio delle Comunità europee, funzioni che potrebbero essere assimilate a quelle di un dipendente comunitario della categoria A. Né il certificato rilasciato dal BORH il 1 agosto 1989 né la giurisprudenza menzionata dal ricorrente a sostegno dei suoi argomenti sarebbero tali da confutare tale constatazione.

    46 Per respingere l' argomento del ricorrente, secondo cui, nominando il ricorrente nel grado A7, a seguito dell' avviso di posto vacante CC/A/7/89, avrebbe essa stessa riconosciuto l' equivalenza delle sue funzioni presso il BORH con quelle di un dipendente comunitario della categoria A, la convenuta rinvia al bando di concorso EUR/A/17 (v., sopra, punto 3). Essa sostiene che, per ammettere il ricorrente a tale concorso, gli ha applicato le condizioni specifiche descritte al titolo II, C, punto 2, dell' avviso, secondo cui sarebbero ammessi al concorso, laddove soddisfacevano le altre condizioni di cui al titolo B, i candidati dipendenti delle Comunità europee che fossero "(...) in possesso di un diploma di laurea".

    47 In via preliminare, il Tribunale ritiene utile ricordare che ai sensi dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, il quale, con l' accordo delle due parti, si applica nella fattispecie, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") può, all' atto della nomina di un dipendente appena assunto, concedergli un abbuono di anzianità di scatto nel suo grado, per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato.

    48 A tal riguardo, occorre rilevare che costituisce giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze della Corte 5 febbraio 1987, Mouzourakis / Parlamento, causa 280/85, Racc. pag. 589; 1 dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981; e 12 luglio 1984, Angelidis / Commissione, causa 17/83, Racc. pag. 2907; nonché sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras / Corte di giustiza, punto 65 della motivazione, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Racc. pag. II-54; 7 febbraio 1991, Ferreira de Freitas / Commissione, punto 56 della motivazione, causa T-2/90, Racc. pag. II-103; e 20 marzo 1991, André / Commissione, punto 32 della motivazione, causa T-109/89, Racc. pag. II-139) che occorre riconoscere all' APN un potere di valutazione per quanto riguarda tutti gli aspetti che possono avere rilevanza per il riconoscimento di esperienze precedenti, per quanto riguarda sia la natura e la durata di queste ultime che il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con i requisiti del posto da coprire.

    49 Pertanto, nella presente fattispecie, il Tribunale può annullare le decisioni controverse adottate dalla convenuta solo se risultasse che quest' ultima, rifiutandogli il beneficio di un abbuono di scatto, ha manifestamente disconosciuto l' esperienza professionale del sig. von Hoessle. Si tratta concretamente di valutare se il ricorrente, nel corso della sua attività presso il BORH, abbia in effetti esercitato funzioni che possono essere assimilate a quelle di un dipendente della categoria A presso la Corte dei conti, senza prendere in considerazione il titolo ufficiale o la qualità che gli sono stati conferiti presso il BORH in conformità alla normativa nazionale tedesca. Occorre tuttavia rilevare che il Tribunale non può sostituire la sua interpretazione a quella della convenuta, salvo se risulta che quest' ultima ha commesso un errore manifesto.

    50 Dall' esame del fascicolo personale del sig. von Hoessle da parte del Tribunale è risultato che non esiste alcun elemento di prova che consente di dimostrare che la convenuta non sia stata diligente nel valutare, al momento della nomina del sig. von Hoessle, l' esperienza precedente di quest' ultimo. Il Tribunale non constata l' esistenza di alcun elemento tale da dimostrare che l' APN si sarebbe manifestamente sbagliata ritenendo che il ricorrente ha acquisito presso il BORH un' esperienza professionale assimilabile alle funzioni svolte da un dipendente comunitario della categoria B e non a quelle svolte da un dipendente comunitario della categoria A. Non esiste nemmeno alcuna prova del fatto che l' APN si sia limitata, nella sua valutazione, al solo titolo posseduto dal ricorrente presso il BORH senza prendere in considerazione le funzioni effettive che egli ha svolto presso tale organismo.

    51 In considerazione del potere discrezionale di cui dispone l' APN in tale materia, tale valutazione non può pertanto essere considerata irragionevole.

    52 Del resto, per quanto riguarda l' argomento del ricorrente relativo alla formulazione dell' avviso di posto vacante CC/A/7/89 ed all' affermazione secondo cui l' amministrazione avrebbe riconosciuto l' equivalenza delle sue funzioni nell' ambito del BORH con quelle di un dipendente comunitario della categoria A, il Tribunale constata che, sotto la rubrica "Titoli e qualificazioni", detto avviso richiede un' esperienza professionale supplementare "in relazione" alla natura delle funzioni di almeno un anno, ma non richiede esplicitamente che tale esperienza professionale sia stata quella di un dipendente comunitario della categoria A. Il ricorrente non è pertanto autorizzato a concludere che l' amministrazione, nominandolo amministratore di grado A7 a seguito dell' avviso di posto vacante CC/A/7/89, ha necessariamente riconosciuto che l' esperienza professionale che egli ha acquisito presso il BORH corrispondesse a quella di un dipendente comunitario della categoria A.

    53 Inoltre, anche supponendo che l' esperienza professionale richiesta in detto avviso di posto vacante sia stata quella di un dipendente della categoria A, ciò non significa pertanto che l' APN fosse obbligata per tale motivo a concedere al ricorrente il beneficio di un abbuono di scatto, come consente l' art. 32, secondo comma, dello Statuto. Infatti, il potere discrezionale molto ampio, che è riconosciuto dall' APN nell' ambito di tale articolo, autorizza quest' ultima a prendere in considerazione un periodo determinato di esperienza professionale per l' assunzione di un candidato ad un posto, pur rifiutando per il resto di prendere in considerazione lo stesso periodo di esperienza professionale per l' attribuzione del beneficio dell' abbuono di scatto, nella misura in cui essa ritiene che tale esperienza non era sufficientemente specifica per la sua natura, per la sua durata o per il rapporto più o meno stretto che essa può presentare con i requisiti del posto da coprire.

    54 Da queste considerazioni discende che l' argomento relativo alla formulazione dell' avviso di posto vacante CC/A/7/89 deve anch' esso essere respinto.

    55 Stando così le cose, il ricorso dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    56 Il ricorrente, che sostiene che le sue domande sono state trattate con un' indifferenza ed una negligenza che l' hanno costretto ad adire il Tribunale per salvaguardare i diritti fondamentali della sua difesa e che tutti i suoi tentativi per evitare una procedura giudiziaria sono stati respinti, conclude che la convenuta sia condannata alle spese.

    57 La convenuta per contro chiede che le spese siano integralmente sostenute dal ricorrente, dato che essa avrebbe esposto ripetutamente e in maniera circostanziata il suo punto di vista giuridico al ricorrente, in particolare per quanto riguarda il fatto che i documenti che egli aveva presentato non avevano fatto altro che confermare la sua propria tesi.

    58 Ai sensi del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in base allo stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    59 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che non esista alcun motivo per discostarsi dai principi che si traggono da queste disposizioni, dato che nessuna delle parti è riuscita a dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni al riguardo né a fornire la prova di elementi che potessero giustificare una deroga alle regole che disciplinano l' onere delle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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