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Document 61990TJ0018

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 7 maggio 1991.
Egidius Jongen contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Nomina - Inquadramento nel grado e nello scatto all'atto dell'assunzione - Esperienza professionale precedente - Corrispondenza tra grado e posto - Parità di trattamento tra dipendenti - Principio del legittimo affidamento e dovere di sollecitudine.
Causa T-18/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00187

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:21

61990A0018

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1991. - EGIDIUS JONGEN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - NOMINA - INQUADRAMENTO NEL GRADO E NELLO SCATTO ALL'ASSUNZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN PRECEDENZA - CORRISPONDENZA TRA GRADO E IMPIEGO - PARITA DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI - ESERCIZIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DOVERE DI ASSISTENZA. - CAUSA T-18/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00187


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Procedura - Atto introduttivo del ricorso - Mezzo relativo alla violazione di una disposizione non richiamata espressamente nell' atto introduttivo - Ricevibilità - Presupposti

2. Dipendenti - Assunzione - Nomina nel grado - Nomina nel grado superiore della carriera - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, art. 31, n. 2)

3. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Mezzo non espressamente dedotto nel reclamo, ma richiamato implicitamente - Ricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

4. Dipendenti - Assegnazione - Corrispondenza tra grado e posto - Assegnazione ad un posto di grado superiore - Diritto al reinquadramento - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 7, n. 1)

5. Dipendenti - Assunzione - Nomina nel grado e inquadramento nello scatto - Promesse - Inosservanza delle disposizioni statutarie - Legittimo affidamento - Insussistenza

(Statuto del personale, artt. 31 e 32)

Massima


1. La mancanza, nell' atto introduttivo del ricorso, di un riferimento esplicito alla disposizione la cui violazione è dedotta con uno dei mezzi del ricorso non rende irricevibile il detto mezzo se gli argomenti svolti dal ricorrente nell' atto introduttivo e le precisazioni fornite nel corso del procedimento hanno permesso al convenuto di difendere effettivamente i suoi interessi e al Tribunale di esercitare il suo sindacato.

2. La facoltà di cui dispone l' amministrazione, ai sensi dell' art. 31, n. 2, dello Statuto, di inquadrare un dipendente, all' atto dell' assunzione, nel grado superiore delle carriere base e delle carriere intermedie dev' essere intesa come un' eccezione alle norme generali sull' inquadramento e come una decisione rientrante nel potere discrezionale dell' amministrazione. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale si limita all' accertamento del se la decisione sull' inquadramento non sia stata adottata in base ad una erronea valutazione di elementi di fatto.

3. Perché un mezzo non espressamente dedotto nel reclamo amministrativo previo sia ricevibile dinanzi al Tribunale è sufficiente che il ricorrente, in tale fase, vi abbia fatto implicitamente riferimento.

Infatti, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l' assistenza di un avvocato, l' amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura.

4. Il principio della corrispondenza tra grado e posto, quale è sancito dall' art. 7, n. 1, dello Statuto, è stato istituito a favore dei dipendenti, nel senso che esso garantisce in linea di massima a ciascun dipendente l' assegnazione ad un posto della sua categoria o del suo quadro, e non a un posto di grado inferiore. Questo principio, che autorizza inoltre il dipendente a rifiutare l' assegnazione a un posto corrispondente a un grado superiore al suo, salvo l' ipotesi dell' interim, non conferisce però nessun diritto al reinquadramento in un grado superiore qualora il dipendente accetti di occupare un posto corrispondente a tale grado; tale circostanza costituisce solo un elemento da tenere presente ai fini di una promozione.

5. Per quanto concerne l' inquadramento nel grado e nello scatto all' atto dell' assunzione, l' amministrazione è tenuta al rispetto degli artt. 31 e 32 dello Statuto e del tenore del bando di concorso. Promesse che non tengano conto delle disposizioni vigenti non possono quindi far sorgere un legittimo affidamento in capo a colui al quale sono rivolte.

Parti


Nella causa T-18/90,

Egidius Jongen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bertem (Belgio), con l' avv. J.N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 21 agosto 1989, che dispone l' inquadramento del ricorrente, all' atto della sua nomina a dipendente in prova, nel grado A7, quarto scatto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore

viste le memorie scritte e in seguito alla trattazione orale del 6 marzo 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 Il ricorrente, nato il 31 agosto 1941, è entrato in servizio presso la Commissione il 1 marzo 1986. Ingegnere fisico, egli aveva maturato un' esperienza professionale di vent' anni nell' industria. Ha esercitato le sue funzioni presso la Commissione in qualità di agente ausiliario di categoria A, gruppo I, classe 3, dal 1 marzo 1986 al 28 febbraio 1987, indi come agente temporaneo di grado A7, terzo scatto, dal 1 marzo 1987 al 31 maggio 1989. A decorrere dal 1 marzo 1989 è stato promosso al quarto scatto.

2 Il ricorrente ha partecipato con successo al concorso generale COM/A/531, bandito allo scopo di costituire un elenco di riserva per l' assunzione di amministratori di grado A7/A6. Il bando di concorso indicava espressamente che l' assunzione sarebbe avvenuta nel grado A7. Il ricorrente è stato nominato dipendente in prova nel grado A7, quarto scatto, con effetto dal 1} giugno 1989, con anzianità di scatto decorrente dal 1} marzo 1989, e, con decisione 21 agosto 1989, è stato assegnato all' unità "Meccanica, elettrotecnica e metrologia" nell' ambito della DG III (Mercato interno e affari industriali). La decisione di nomina del ricorrente è stata adottata ai sensi degli artt. 31, concernente l' inquadramento nel grado, e 32, concernente l' inquadramento nello scatto, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

3 Il 18 settembre 1989 il ricorrente ha presentato reclamo contro la suddetta decisione 21 agosto 1989 per ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado e nello scatto, tenuto conto delle funzioni che esercitava così come della sua formazione e della sua esperienza professionale. Egli, in particolare, invocava a tal fine il principio della parità di trattamento economico per lo stesso lavoro e sosteneva che "un lavoro del medesimo livello dev' essere preso in considerazione nella medesima maniera". Nel reclamo il sig. Jongen precisava che, secondo lui, l' inquadramento controverso sarebbe dovuto avvenire nel grado A5, o quanto meno, nel grado A6, ottavo scatto.

4 Poiché la Commissione non ha risposto al suo reclamo nel termine di quattro mesi di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorrente, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1990, ha chiesto l' annullamento della decisione sull' inquadramento 21 agosto 1989 e del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo. La Commissione ha respinto espressamente il reclamo con decisione 26 aprile 1990. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Conclusioni delle parti

5 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

- conseguentemente, annullare:

1) la decisione 21 agosto 1989 dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") nella parte in cui, all' atto della sua nomina come dipendente in prova, lo ha inquadrato nel grado A7, quarto scatto;

2) per quanto necessario, il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo amministrativo, presentato per via gerarchica il 18 settembre 1989 ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto;

- condannare la convenuta alle spese di causa ai sensi dell' art. 69, n. 2, o ai sensi dell' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e in particolare le spese di elezione di domicilio, di viaggio e di soggiorno e l' onorario dell' avvocato, ai sensi dell' art. 73, lett. b), del medesimo regolamento.

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

Nel merito

6 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro mezzi relativi rispettivamente: 1) alla violazione dell' art. 32 dello Statuto; 2) alla violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto; 3) alla violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti; 4) alla violazione del principio del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine.

Sul primo mezzo

7 Il ricorrente sostiene che il suo inquadramento nel grado A7, quarto scatto, all' atto della sua nomina in ruolo, è contrario all' art. 32 dello Statuto. Deduce in proposito che "l' APN ha ritenuto a torto che sussistesse nella fattispecie una 'continuità' di carriera, più in particolare applicando l' avanzamento automatico nello scatto di cui all' art. 44 dello Statuto". Secondo il ricorrente, la violazione dell' art. 32 deriva proprio dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione, per la determinazione del suo inquadramento nel grado e nello scatto, la sua esperienza professionale antecedente l' entrata in servizio presso tale istituzione.

8 All' udienza il ricorrente ha precisato che, per quanto si sia limitato a invocare espressamente l' art. 32 nel corso della fase scritta per contestare il suo inquadramento nel grado e nello scatto, egli si era parimenti riferito, implicitamente, all' art. 31. Ciò risulterebbe sia dalla sua espressa domanda di reinquadramento nel grado, formulata nel reclamo e successivamente nel ricorso, sia dall' iter che la Commissione deve, a suo parere, seguire nel disporre l' inquadramento del dipendente, all' atto della nomina, per prendere in considerazione la sua esperienza professionale. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che per tener conto, ai fini dell' inquadramento, dell' esperienza professionale del dipendente assunto, l' amministrazione deve in primo luogo applicare l' art. 32. Successivamente, laddove l' abbuono d' anzianità di scatto consentito dall' art. 32 non permetta un' adeguata presa in considerazione dell' esperienza professionale del dipendente interessato, essa deve, secondo lui, applicare automaticamemte l' art. 31, n. 2, che l' autorizza a derogare al principio dell' inquadramento nel grado base. Nel caso di specie - osserva il ricorrente - la Commissione aveva la possibilità di inquadrarlo nel grado A6, in forza dell' art. 31, n. 2.

9 La Commissione, da parte sua, rileva che il ricorrente non ha fatto riferimento, nel ricorso, all' art. 31 e ricorda che l' art. 32, invocato nel ricorso, concerne esclusivamente l' inquadramento nello scatto e non quello nel grado, disciplinato dall' art. 31 dello Statuto. Il primo mezzo sarebbe dunque basato unicamente sulla violazione dell' art. 32.

10 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del suddetto mezzo per mancanza di interesse ad agire in capo al ricorrente. Essa afferma che "la puntuale applicazione dell' art. 32 avrebbe dovuto comportare, nel caso in cui il ricorrente non fosse stato assunto inizialmente in qualità di agente temporaneo, e quindi non fosse stato già in servizio al momento della nomina in ruolo, il suo inquadramento, per tener conto della sua formazione e della sua esperienza professionale specifica, al massimo nel terzo scatto, grazie alla concessione dell' abbuono d' anzianità di 48 mesi (il più alto possibile)". Orbene, sottolinea essa, il ricorrente è stato inquadrato nel quarto scatto con un' anzianità di tre mesi, in forza dell' art. 8 della decisione 1} settembre 1983, relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione (Informazioni amministrative n. 420 del 21 ottobre 1983), che, nel n. 1, recita:

"Gli agenti temporanei, ad eccezione di quelli assunti a titolo dell' articolo 2, lett. c), del RAA, nominati funzionari in prova in un posto della stessa carriera beneficiano, alla data della loro nomina a funzionari in prova, del grado e dell' anzianità di scatto acquisiti a tale data".

Il principio della continuità della carriera, che discende dalla citata disposizione, sarebbe stato dunque applicato a vantaggio del ricorrente in quanto quest' ultimo sarebbe stato effettivamente inquadrato, ex novo, nel terzo scatto, in base all' art. 32. Ne conseguirebbe che il sig. Jongen non può invocare l' art. 32 per pretendere un inquadramento più favorevole. Egli non avrebbe quindi alcun effettivo interesse ad invocare la violazione del suddetto articolo.

11 Inoltre, la Commissione sottolinea che il primo mezzo è infondato, poiché "l' esperienza professionale del ricorrente è (...) stata tenuta nella dovuta considerazione, già nel 1987, nei limiti consentiti dall' art. 32 dello Statuto", per cui il ricorrente ha goduto del massimo abbuono d' anzianità di scatto consentito dal suddetto articolo.

12 In via preliminare occorre ricordare che l' inquadramento dei dipendenti all' atto dell' assunzione è disciplinato, per quanto concerne il grado, dall' art. 31 dello Statuto. L' art. 32, da parte sua, determina l' inquadramento nello scatto del dipendente assunto.

Per quanto concerne l' inquadramento nel grado, l' art. 31, n. 1, enuncia il principio secondo cui i dipendenti della categoria A o del quadro linguistico sono nominati "nel grado iniziale della loro categoria o quadro". Il n. 2 dello stesso articolo prevede tuttavia la possibilità di derogare al suddetto principio entro certi limiti. A tal proposito, la Corte ha affermato che la nomina del dipendente neoassunto al grado superiore delle carriere di base e delle carriere intermedie dev' essere intesa come un' eccezione alle norme generali d' inquadramento e come una decisione che rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell' amministrazione (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, Powell/Commissione, causa 219/84, Racc. pag. 339).

Per quanto concerne l' inquadramento nello scatto, l' art. 32 dispone che il dipendente assunto viene inquadrato nel primo scatto del suo grado, ma che può essere concesso un abbuono d' anzianità di scatto - che non può superare 48 mesi nei gradi diversi da A1-A4, LA3-LA4 - per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato.

13 Preliminarmente all' esame del primo mezzo, occorre interpretarne la portata. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il ricorrente, per contestare il suo inquadramento nel grado e nello scatto, si limita ad invocare espressamente, nel ricorso, l' art. 32 dello Statuto. Nondimeno, risulta chiaramente dalla formulazione del mezzo e dal contenuto della domanda che il sig. Jongen, per contestare il suo inquadramento nel grado A7, fa valere, nell' ambito del primo mezzo, la sua precedente esperienza professionale al fine d' ottenere, in forza dell' art. 31, n. 2, un inquadramento più favorevole di quello nel grado A7, assegnatogli con la decisione impugnata in conformità al bando di concorso, il quale indicava espressamente che l' assunzione in qualità di amministratore sarebbe avvenuta nel grado A7. Il ricorrente ha così indicato adeguatamente i principi giuridici sui quali basa la sua domanda e non era necessario che egli menzionasse espressamente nel ricorso l' art. 31 dello Statuto, il quale, nel n. 2, autorizza in linea generale le deroghe al principio dell' inquadramento nel grado iniziale della categoria o del quadro (v. in tal senso, in particolare, sentenze della Corte 15 maggio 1975, CNTA/Commissione, punto 4 della motivazione, causa 74/74, Racc. pag. 533, e 15 dicembre 1966, Serio/Commissione, causa 62/65, Racc. pag. 757, specialmente pag. 768). Infatti, la mancanza di riferimento esplicito all' art. 31 nell' atto introduttivo del ricorso non può impedire alla Commissione di difendere realmente i suoi interessi e al Tribunale di esercitare il suo sindacato, tenuto conto degli argomenti svolti dal ricorrente nel predetto atto introduttivo e delle precisazioni fornite nel corso del procedimento. Di conseguenza, il Tribunale deve pronunciarsi anche sull' applicazione dell' art. 31 nell' ambito del primo mezzo, relativo alla violazione degli artt. 31 e 32.

14 Per quanto concerne l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del primo mezzo, nella parte in cui si riferiva alla violazione dell' art. 32, occorre osservare che la valutazione del mezzo d' irricevibilità dedotto dall' istituzione convenuta dipende strettamente dall' interpretazione che si dà allo stesso articolo. Sotto tale aspetto, l' esame della ricevibilità del mezzo relativo alla violazione dell' art. 32 è quindi inscindibile dall' esame nel merito dello stesso, di modo che esso dev' essere effettuato congiuntamente a quest' ultimo.

15 Nel merito, per quanto concerne l' inquadramento nel grado del ricorrente, si deve ricordare che la decisione sull' inquadramento nel grado basata sull' art. 31, n. 2, rientra, secondo una consolidata giurisprudenza, nel potere discrezionale dell' amministrazione. Pertanto, il sindacato del giudice si limita all' accertamento del se la decisione sull' inquadramento non sia stata adottata "sulla base di un erroneo apprezzamento di elementi di fatto" (sentenza della Corte, Powell, punti 8 e 9 della motivazione, citata; v., anche, sentenze 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, punto 5 della motivazione, causa 280/85, Racc. pag. 589, e 1} dicembre 1983, Blomefield/Commissione, punto 26 della motivazione, causa 190/82, Racc. pag. 3981). A tal riguardo, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha provato che il suo inquadramento sia stato disposto dalla Commissione nel grado A7 sulla base di un erroneo apprezzamento di elementi di fatto.

D' altronde, occorre osservare che il riferimento all' art. 32 non è pertinente nella parte in cui concerne la contestazione dell' inquadramento nel grado, in quanto tale articolo ha l' unico scopo di precisare le modalità dell' inquadramento nello scatto. L' applicazione dell' art. 32 non può quindi, in nessun caso, dar adito a una presa in considerazione della formazione e dell' esperienza professionale dell' interessato sotto forma di inquadramento in un grado diverso dal grado iniziale della sua categoria.

Per tutti questi motivi, il primo mezzo dev' essere dunque dichiarato infondato nella parte in cui concerne l' inquadramento nel grado del ricorrente.

16 Per quanto riguarda l' inquadramento nello scatto, si deve rilevare che l' art. 32 consente di inquadrare un dipendente fino al terzo scatto del suo grado all' atto della sua assunzione nella carriera A7/A6. Orbene, il 21 agosto 1989, all' atto della sua nomina a dipendente in prova, il sig. Jongen è stato inquadrato nel grado A7, quarto scatto, ai sensi dell' art. 8 della citata decisione 1} settembre 1983, che definisce i criteri di inquadramento applicabili all' atto dell' assunzione. Pertanto, è certo che egli, sulla base dell' art. 32, non aveva diritto a un inquadramento superiore a quello attribuitogli con la decisione impugnata. Non è dunque necessario pronunciarsi sulla censura secondo la quale la Commissione avrebbe ritenuto, a torto, che vi fosse continuità di carriera.

Ne consegue che il primo mezzo è infondato nella parte in cui fa riferimento all' inquadramento nello scatto del ricorrente.

17 Il primo mezzo dev' essere quindi respinto.

Sul secondo mezzo

18 Il secondo mezzo riguarda la violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto.

19 La Commissione eccepisce l' irricevibilità di tale mezzo in quanto non è stato dedotto nel reclamo. Quest' ultimo non conterrebbe infatti nessun elemento da cui la convenuta avrebbe potuto desumere che il ricorrente intendesse dedurre la violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto (sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, Alexandrakis/Commissione, punto 9 della motivazione, causa T-57/89, Racc. pag. II-143; sentenza della Corte 14 marzo 1989, Del Amo Martinez/Parlamento, punto 13 della motivazione, causa 133/88, Racc. pag. 689).

20 Il ricorrente, dal canto suo, ritiene che il mezzo basato sul principio della corrispondenza tra grado e posto sia ricevibile, essendo strettamente connesso al principio "a pari lavoro, pari retribuzione", invocato nel suo reclamo.

21 La Commissione contesta che il principio "a pari lavoro, pari retribuzione" coincida con la norma statutaria della corrispondenza tra grado e posto. "Il primo principio ((condurrebbe)) infatti a trarre, sul piano retributivo, le conseguenze dello svolgimento di un dato tipo di lavoro (...). Invece, la norma statutaria ((farebbe sì)) che, una volta determinato previamente il grado, e quindi il livello retributivo del dipendente, non venga assegnato all' interessato un posto non corrispondente a tale grado. In altre parole, non è ((secondo la Commissione)) il tipo di compiti effettivamente svolti a determinare il grado e, quindi, la retribuzione, bensì il contrario".

22 Per quanto concerne la ricevibilità del secondo mezzo, occorre rilevare che il principio della corrispondenza tra grado e posto non è stato espressamente richiamato nel reclamo. Nondimeno, basta che il ricorrente vi abbia fatto riferimento in modo implicito perché il mezzo sia ricevibile. Infatti, la Corte ha affermato che, "poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l' assistenza di un avvocato, l' amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura" (sentenza della Corte, Del Amo Martinez/Parlamento, punto 11 della motivazione, citata).

23 A tal riguardo, il Tribunale rileva che nel reclamo il ricorrente si è riferito al secondo mezzo nel modo seguente. Egli ha sottolineato che degli agenti temporanei aventi un' esperienza professionale simile alla sua "esercitano le ((sue)) stesse funzioni, svolgono il medesimo lavoro e sono stati assunti nel grado A4". Orbene, a suo avviso, "un lavoro del medesimo livello dev' essere tenuto in considerazione nel medesimo modo", indipendentemente dalla natura del contratto e dal bilancio. Il ricorrente si è quindi implicitamente, ma chiaramente, riferito alla necessità di una correlazione tra livello del posto occupato e inquadramento nel grado, come risulta dalle citazioni precedenti. Di conseguenza, il mezzo relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra grado e posto dev' essere esaminato senza che sia necessario - diversamente da quanto sostiene la Commissione - pronunciarsi sul se il principio della pari retribuzione per uno stesso lavoro, espressamente invocato nel reclamo, sia strettamente connesso a quello della corrispondenza tra grado e posto. L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del secondo mezzo dev' essere pertanto respinta.

24 Nel merito, a sostegno del secondo mezzo il ricorrente afferma che egli, in quanto responsabile del settore metrologia, svolge effettivamente i compiti di un amministratore principale - il che corrisponde ai gradi 5 e 4 della categoria A - e che ha la qualifica per occupare tale posto, come rilevato dai suoi superiori gerarchici nel rapporto sul periodo di prova e nelle osservazioni formulate in merito al suo reclamo.

25 Dal canto suo, l' istituzione convenuta ritiene che il secondo mezzo non sia né fondato né pertinente. Per cominciare, essa sostiene che il principio della corrispondenza tra grado e posto, quale definito dall' art. 7, n. 1, dello Statuto, significa nella fattispecie che non si può esigere che un dipendente svolga funzioni di livello superiore al suo grado, fuorché ad interim. Per contro, il fatto che un dipendente abbia accettato, successivamente alla sua nomina, di esercitare funzioni di livello superiore al suo grado costituisce solo un elemento da tener presente in vista di una promozione e che non gli conferisce alcun diritto ad un reinquadramento. A tal riguardo, la Commissione si basa sulla giurisprudenza della Corte, in particolare sulla sentenza 11 maggio 1978, De Roubaix/Commissione, punto 17 della motivazione (causa 25/77, Racc. pag. 1081). Essa inoltre afferma che il secondo mezzo dedotto contro la decisione di nomina del ricorrente non è pertinente, essendo l' accettazione da parte del ricorrente dei compiti di livello superiore al suo grado successiva alla decisione impugnata e, dunque, non collegata ad essa.

26 Il ricorrente replica che il mezzo suddetto è pertinente, in quanto la sua assegnazione ha avuto ad oggetto, nella decisione impugnata, un posto preciso, che egli già occupava come agente temporaneo. Peraltro, in risposta all' argomentazione della Commissione, egli ammette che non è il carattere irregolare del suo inquadramento nel grado A7, quarto scatto, con riguardo al principio della corrispondenza tra grado e posto in quanto tale, a conferirgli un diritto al reinquadramento. Tuttavia, diversamente dall' istituzione convenuta, egli sostiene che il mezzo relativo alla violazione del suddetto principio è nondimeno fondato, in quanto è connesso con il terzo mezzo, riguardante il principio della parità di trattamento. L' applicazione contestuale di questi due principi è dettata, secondo il ricorrente, dalla loro finalità comune. Infatti, il principio della corrispondenza tra grado e posto avrebbe "per fine quello di evitare disparità di trattamento tra dipendenti ai quali siano stati validamente assegnati compiti analoghi".

27 Nel merito, il Tribunale osserva che i fatti invocati dal ricorrente a sostegno del secondo mezzo non sono pertinenti. Infatti, come ha fatto giustamente notare la Commissione, i dati di fatto invocati dal ricorrente per chiedere l' annullamento della decisione concernente il suo inquadramento, vale a dire la circostanza che egli esercita funzioni proprie di responsabile di un servizio, non scaturiscono dalla decisione impugnata, che dispone soltanto la sua nomina in qualità di amministratore di grado A7 e la sua assegnazione ad una determinata unità della DG III.

Inoltre, il Tribunale rileva che, comunque, il principio della corrispondenza tra grado e posto, quale è sancito dall' art. 7, n. 1, dello Statuto, è stato istituito a favore dei dipendenti, nel senso che esso garantisce in linea di massima a ciascun dipendente l' assegnazione ad un posto della sua categoria o del suo quadro, corrispondente al suo grado e non a un grado inferiore. Il suddetto principio autorizza inoltre il dipendente a rifiutare l' assegnazione a un posto corrispondente ad un grado superiore al suo, salvo l' ipotesi dell' interim prevista dall' art. 7, n. 2, e subordinata a talune condizioni. Tuttavia, il principio della corrispondenza tra grado e posto non conferisce nessun diritto al reinquadramento in un grado superiore, qualora il dipendente accetti di occupare un posto corrispondente ad un grado superiore al suo. Di conseguenza, accettando di svolgere funzioni di livello, certo, superiore rispetto a quelle corrispondenti al suo grado, il ricorrente, in linea di principio, non ha acquisito nessun diritto al reinquadramento in forza del principio della corrispondenza tra grado e posto. Infatti, la Corte ha affermato che, "benché l' amministrazione non possa esigere dal dipendente che questi svolga compiti di livello superiore al suo grado, il fatto che questi accetti di svolgerli può costituire una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione, ma non attribuisce all' interessato il dirito al reinquadramento" (sentenza della Corte 12 luglio 1973, Tontodonati/Commissione, punto 8 della motivazione, causa 28/72, Racc. pag. 779; v., parimenti, sentenze della Corte 19 marzo 1975, Van Reenen/Commissione, punto 6 della motivazione, causa 189/73, Racc. pag. 445, e 11 maggio 1978, De Roubaix, punto 17 della motivazione, causa 25/77, citata).

28 Per tutti questi motivi, il secondo mezzo dev' essere dunque respinto.

Sul terzo mezzo

29 Per quanto concerne il terzo mezzo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti, il ricorrente sostiene che nella sua divisione almeno due suoi colleghi occupano posti analoghi al suo, per i quali, tenuto conto di un' esperienza simile alla sua, sono stati assunti col grado A4. Nella replica egli si riferisce in particolare al "bando di concorso esterno" indetto al fine di coprire il posto di responsabile del settore "elettronica" nella sua divisione, nel grado A5/A4. Tali circostanze non soltanto attesterebbero la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, ma confermerebbero anche la mancanza di corrispondenza tra il suo grado e il posto da lui occupato. Il sig. Jongen, inoltre, si ritiene discriminato rispetto al sig. Angelidis, ricorrente nella causa 17/83, portata dinanzi alla Corte. A suo avviso la disparità di trattamento risulta dal fatto che egli è stato inquadrato nel grado A7 dopo due anni di esperienza in qualità di agente temporaneo, mentre il sig. Angelidis, pure agente temporaneo di grado A7 per due anni, all' atto della sua nomina in ruolo a seguito di un concorso destinato all' assunzione di amministratori principali, è stato nominato nel grado A5 e assegnato al posto occupato in precedenza (v. sentenza della Corte 12 luglio 1984, Angelidis/Commissione, causa 17/83, Racc. pag. 2907).

30 La Commissione, al contrario, ritiene che il terzo mezzo sia infondato. Essa sostiene che il ricorrente non può, in quanto dipendente di ruolo, richiamarsi al principio della parità di trattamento con riguardo ad agenti temporanei inquadrati nel grado A4 i quali, secondo lui, svolgerebbero funzioni analoghe alle sue e vanterebbero un' analoga esperienza professionale. Essa spiega che, secondo una convalidata giurisprudenza, la situazione di un agente temporaneo non è paragonabile, per più aspetti, a quella di un dipendente di ruolo (sentenze della Corte 6 ottobre 1983, Celant/Commissione, punto 22 della motivazione, cause riunite 118/82 - 123/82, Racc. pag. 2995; 20 marzo 1986, Bevere/Commissione, punto 12 della motivazione, causa 8/85, Racc. pag. 1187; e 19 aprile 1988, Sperber/Corte di giustizia, punto 8 della motivazione, causa 37/87, Racc. pag. 1943). Orbene, ricorda essa, una discriminazione presuppone o un trattamento diverso di situazioni analoghe o un trattamento identico di situazioni diverse (sentenza della Corte 17 luglio 1963, Italia/Commissione, causa 13/63, Racc. pag. 333, specialmente pag. 358).

Per quanto concerne, in particolare, il "bando di concorso esterno" invocato dal ricorrente, la Commissione nota che si tratta, in realtà, dell' invito a presentare candidature n. 31 T 89 per l' assunzione di agenti temporanei. Inoltre, l' istituzione convenuta ribadisce a tal riguardo l' argomento secondo cui la tesi del ricorrente non è pertinente per quanto concerne la legittimità della decisione con la quale è stato nominato a un posto di amministratore di grado A7, poiché si basa su circostanze posteriori alla suddetta decisione; infatti il ricorrente pone a confronto i posti da ricoprire nell' ambito del citato invito alla presentazione di candidature con le funzioni che egli ha assunto dopo l' adozione dell' impugnata decisione di nomina. Inoltre la Commissione sostiene che il principio della parità di trattamento, come è inteso dal ricorrente, nominato e assegnato a un posto di grado A7, non comporterebbe comunque il suo reinquadramento nel grado A4, al fine di porlo in una situazione uguale a quella degli agenti temporanei assunti per svolgere compiti di livello A5/A4, grazie al criterio giurisprudenziale precedentemente richiamato, secondo il quale l' accettazione di responsabilità di livello superiore a quelle corrispondenti al proprio grado non attribuisce al dipendente un diritto al reinquadramento.

Per quanto riguarda la situazione del sig. Angelidis, inquadrato nel grado A5, tenuto conto che egli aveva vinto il concorso COM/A/377, destinato all' assunzione di amministratori principali, la Commissione osserva che essa non è paragonabile a quella del ricorrente, il quale è stato nominato in ruolo in seguito a un concorso destinato all' assunzione di amministratori di grado A7.

31 Sul terzo mezzo, il Tribunale rileva che, per provare l' esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti, il ricorrente paragona il livello del suo inquadramento all' atto della sua nomina in ruolo a quello di taluni agenti temporanei che esercitano funzioni identiche e possiedono un' esperienza professionale analoga. Un simile raffronto non è ammissibile. Infatti, il ricorrente si trova, proprio in ragione del suo status di dipendente di ruolo, in una situazione giuridica diversa da quella degli agenti temporanei. Orbene, il principio della parità di trattamento esige che situazioni analoghe siano trattate in maniera identica e che situazioni oggettivamente differenti siano trattate in modo diverso (sentenze della Corte, Celant, punto 22 della motivazione; Bevere, punto 12 della motivazione; Sperber, punto 8 della motivazione, citate). Il ricorrente non può dunque invocare utilmente il principio della parità di trattamento per esigere un inquadramento identico a quello degli agenti temporanei ai quali fa riferimento nelle sue osservazioni.

32 Il terzo mezzo deve quindi essere respinto.

Sul quarto mezzo

33 Il quarto mezzo attiene alla violazione del principio del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine. Il ricorrente adduce che, "quando fu assunto come agente temporaneo, gli fu precisato che, in quanto temporaneo, non poteva essere inquadrato in un grado superiore al grado A7, terzo scatto. Tuttavia, in caso di vittoria in un concorso e di eventuale nomina in ruolo, il suo inquadramento nel grado e nello scatto sarebbe stato adeguato alla sua formazione e alla sua esperienza professionale, ai sensi peraltro dell' art. 32 dello Statuto". Egli contesta alla Commissione di avergli fornito in questo modo informazioni errate e sostiene che occorre tenerne conto ai fini dell' applicazione dell' art. 31, n. 2, dello Statuto, che autorizza l' amministrazione a derogare, entro certi limiti, al principio dell' inquadramento nel grado iniziale della categoria o del quadro, all' atto dell' assunzione in ruolo. Rileva in proposito che il potere discrezionale della Commissione nell' applicazione di questo articolo deve venire limitato in funzione soprattutto del dovere di sollecitudine, che altro non è se non la traduzione del principio dell' "equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci" che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l' amministrazione e i suoi dipendenti (sentenza della Corte 31 maggio 1988, Rousseau/Corte dei conti, causa 167/86, Racc. pag. 2705).

34 La Commissione refuta tale argomentazione. In primo luogo, essa contesta che siano state date al ricorrente assicurazioni o informazioni erronee di tal genere. Peraltro, essa osserva che promesse contrarie alle disposizioni statutarie "non possono creare il legittimo affidamento in capo all' interessato, anche ammettendo che siano provate", come ha rilevato la Corte nella sentenza 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, punto 6 della motivazione (causa 162/84, Racc. pag. 481). Per quanto riguarda il dovere di sollecitudine, essa ricorda che "la tutela dei diritti e interessi dei dipendenti deve sempre trovare i suoi limiti nel rispetto delle norme in vigore". La Commissione a tal riguardo sottolinea che il ricorrente non può sottrarsi alla "legge del concorso che impone l' assunzione nel grado A7".

35 A tal proposito, il Tribunale rileva che le asserite informazioni di cui parla il ricorrente non potevano in alcun caso, per la loro generalità e per la loro imprecisione, far nascere un legittimo affidamento in capo al ricorrente per quel che concerne il suo inquadramento in caso di assunzione conseguente al concorso COM/A/531 (sentenze della Corte 5 giugno 1973, Commissione/Consiglio, causa 81/72, Racc. pag. 575, e 19 maggio 1983, Mavridis/Parlamento, punto 21 della motivazione, causa 289/81, Racc. pag 1731).

36 Inoltre, e in ogni caso, nemmeno l' esistenza di assicurazioni o informazioni erronee - ammesso che esse vengano provate, il che non è proprio il caso - concernenti l' inquadramento del ricorrente nell' ipotesi di assunzione conseguente al concorso COM/A/531 avrebbe consentito di disapplicare le disposizioni applicabili nella fattispecie all' inquadramento nel grado e nello scatto, e cioè rispettivamente gli artt. 31 e 32 dello Statuto, nonché il bando di concorso generale COM/A/531, secondo cui il concorso era indetto ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di amministratori, da inquadrare nella carriera A7-A6. Infatti, garanzie che non tenessero conto delle norme vigenti non avrebbero potuto far sorgere un legittimo affidamento (sentenza della Corte, Vlachou/Corte dei conti, punto 6 della motivazione, citata, e sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, Chomel/Commissione, punto 30 della motivazione, causa T-123/89, Racc. pag. II-131). A tal proposito, occorre notare che nella fattispecie il bando di concorso aveva limitato il potere discrezionale di cui, ai sensi dell' art. 31, dispone l' amministrazione per l' inquadramento nel grado dei dipendenti assunti, indicando espressamente che l' inquadramento sarebbe avvenuto nel grado iniziale della carriera, cioè nel grado A7. Considerati in particolare i vincoli imposti dal bilancio all' amministrazione, una simile autolimitazione non sembra di per sé contraria alle disposizioni dello Statuto poiché l' art. 31, n. 2, prevede soltanto una facoltà di deroga alla norma statutaria, secondo la quale l' inquadramento dei dipendenti all' atto della nomina si effettua nel grado iniziale della loro categoria o del loro quadro. Questa possibilità è stata esaminata e attuata dalla Commissione al momento dell' adozione del bando di concorso, tenuto conto delle caratteristiche del concorso, delle esigenze dell' amministrazione e delle disponibilità di bilancio. Ne deriva che la Commissione era legittimata a inquadrare il ricorrente nel grado A7, come previsto dal bando di concorso.

37 Il quarto mezzo dev' essere pertanto respinto.

38 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto.

Sulle spese

39 Il ricorrente chiede che la totalità delle spese venga posta a carico della Commissione, persino nell' ipotesi in cui il Tribunale respinga il ricorso. A tal riguardo, egli sostiene di aver avuto conoscenza per la prima volta dell' argomentazione della Commissione con la decisione 26 aprile 1986 che ha espressamente respinto il suo reclamo, vale a dire successivamente al deposito dell' atto introduttivo e pochi giorni prima dello scadere del termine di decadenza.

40 Per contro, la Commissione chiede che si statuisca sulle spese secondo le norme vigenti. Essa sostiene che non possono esserle poste a carico le spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso. Per quanto riguarda le spese relative al deposito della replica ed alle difese orali, essa deduce che il ricorrente poteva rinunciare al ricorso, proposto il 13 aprile 1990, una volta ricevuta la decisione esplicita di rigetto del reclamo, o persino dopo la ricezione del controricorso del 21 maggio 1990. Per quanto concerne le spese relative all' atto introduttivo, la Commissione osserva che "in numerose cause promosse successivamente ad una decisione implicita di rigetto, e che hanno dato luogo a rigetto, è stato generalmente disposto che ciascuna delle parti sopportasse le proprie spese". Essa aggiunge che il proseguimento del giudizio da parte del ricorrente, dopo la decisione espressa di rigetto del suo reclamo, autorizza a supporre che il ricorso sarebbe stato promosso perfino nell' ipotesi di una risposta esplicita al reclamo nel termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.

41 A tal proposito, il Tribunale sottolinea che, pur se è auspicabile che l' amministrazione risponda ai reclami con decisioni espresse entro i termini previsti, la mancanza di una simile decisione non è di per sé sufficiente per far accogliere la domanda del ricorrente. Peraltro, quest' ultimo non prova l' esistenza di altre circostanze, imputabili alla Commissione, tali da giustificare, in caso di rigetto del ricorso, la condanna di questa istituzione a sopportare le spese del ricorrente in base all' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale e a tenore del quale "la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie".

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sopportate dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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