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Document 61990TJ0002

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 7 febbraio 1991.
Ana Fernandes Ferreira de Freitas contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Inquadramento - Abbuono di anzianità di scatto - Esperienza professionale.
Causa T-2/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00103

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:11

61990A0002

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1991. - ANA FERNANDES FERREIRA DE FREITAS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - INQUADRAMENTO - ABBUONO DI ANZIANITA DI SCATTO - ESPERIENZA PROFESSIONALE. - CAUSA T-2/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00103


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisito del possesso di diplomi di laurea - Nozione di diploma di laurea - Valutazione alla luce della normativa dello Stato nel quale sono stati compiuti gli studi - Determinazione della data di conseguimento del diploma - Competenza delle autorità amministrative nazionali - Sindacato giurisdizionale - Incompetenza del Tribunale

2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità d' oggetto - Mezzi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma che vi si ricollegano strettamente - Ricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti - Assunzione - Attribuzione dello scatto - Abbuono d' anzianità di scatto - Potere discrezionale dell' amministrazione - Potere non condizionato dai criteri di classificazione dei posti di cui all' art. 5 dello Statuto

(Statuto del personale, artt. 5 e 32, secondo comma)

4. Dipendenti - Assunzione - Nomina in grado e attribuzione dello scatto - Presa in considerazione dell' esperienza lavorativa - Potere discrezionale dell' amministrazione - Abbuono d' anzianità di scatto - Presa in considerazione della sola esperienza lavorativa successiva al diploma che consente l' ammissione al concorso

(Statuto del personale, artt. 31 e 32, secondo comma)

5. Dipendenti - Assunzione - Nomina in grado e attribuzione dello scatto - Direttiva interna di un' istituzione relativa ai criteri applicabili - Effetti giuridici

Massima


1. Nell' ambito di un concorso generale organizzato per costituire una riserva di assunzione, il requisito del possesso di un diploma di laurea ai fini dell' ammissione al concorso deve necessariamente intendersi nel senso attribuito a tale espressione dalla normativa dello Stato membro in cui il candidato ha compiuto gli studi da lui fatti valere.

La determinazione della data in cui l' interessato dev' essere riconosciuto titolare di tale diploma rientra nella competenza esclusiva dell' autorità amministrativa di questo Stato e sfugge al sindacato giurisdizionale del Tribunale. Solo i giudici dello Stato membro interessato sono competenti a giudicare delle questioni relative all' applicazione della legge nazionale di cui trattasi da parte della suddetta autorità amministrativa.

2. Nell' ambito del procedimento precontenzioso, l' autorità che ha il potere di nomina dev' essere in condizione di conoscere in modo sufficientemente preciso le contestazioni che l' interessato muove nei confronti della decisione impugnata.

Tuttavia, poiché il procedimento precontenzioso riveste carattere informale e poiché gli interessati agiscono in questa fase, in generale, senza l' assistenza di un avvocato, l' amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito d' apertura.

Nello stadio del ricorso giurisdizionale, anche se le conclusioni presentate devono avere lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo amministrativo previo, le censure contenute nel reclamo possono però essere esposte dinanzi al Tribunale deducendo mezzi e argomenti non necessariamente figuranti nel reclamo, ma ad esso strettamente collegati.

3. Il disposto dell' art. 5 dello Statuto mira a definire, in maniera generale, il livello minimo di un funzionario del grado di cui trattasi a seconda della natura delle mansioni alle quali i posti corrispondono. Esso non riguarda le condizioni di assunzione e non condiziona l' esercizio del potere discrezionale che l' autorità investita del potere di nomina detiene in virtù dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, al fine di accordare un abbuono d' anzianità di scatto tenendo conto, al momento dell' assunzione di un dipendente, della formazione e della specifica esperienza lavorativa dell' interessato.

4. In materia di inquadramento nel grado e di attribuzione dello scatto al momento dell' assunzione, l' autorità investita del potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale nell' ambito fissato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o delle decisioni interne emanate in applicazione di questi ultimi, al fine di valutare le esperienze lavorative precedenti di una persona assunta come dipendente, per ciò che concerne tanto la natura e la durata di esse, quanto il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con i requisiti del posto da ricoprire.

L' autorità che ha il potere di nomina non eccede i limiti del suo potere discrezionale laddove decida che, per la concessione di un abbuono d' anzianità di scatto, la specifica esperienza professionale dell' interessato, ai sensi dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, viene presa in considerazione solo a partire dal conseguimento del diploma che ha consentito l' ammissione al concorso che ha portato all' assunzione.

5. La decisione di un' istituzione comunitaria, comunicata a tutto il suo personale, relativa alla determinazione del grado e all' attribuzione dello scatto al momento dell' assunzione costituisce una direttiva interna che, anche se non può essere considerata disposizione generale d' attuazione ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, dev' essere considerata norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa può discostarsi, eventualmente, solo precisando le ragioni che la spingono a ciò, pena la violazione del principio della parità di trattamento.

In linea di principio, nulla vieta all' autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante decisioni interne di carattere generale, regole per l' esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto. La preoccupazione di assicurare un trattamento uguale a tutti i funzionari assunti sulla base del medesimo concorso costituisce, quanto alla valutazione operata dall' amministrazione in virtù dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, un obiettivo che quest' ultima può legittimamente perseguire.

Parti


Nella causa T-2/90,

Ana Fernandes Ferreira de Freitas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la ricorrente, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Griesmar e A. Caeiro, consiglieri giuridici, in qualità d' agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la concessione alla ricorrente di un abbuono d' anzianità di scatto e il suo reinquadramento, al fine di tener conto della sua formazione e della sua esperienza professionale, in applicazione dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta e in esito alla fase orale del 16 gennaio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 La ricorrente, dipendente di grado LA5, primo scatto, presso la Commissione delle Comunità europee a partire dal 1º settembre 1988, contesta l' inquadramento che le è stato attribuito in considerazione della sua esperienza professionale anteriore e della data di conseguimento del diploma universitario che le ha dato accesso alle mansioni da essa svolte.

2 Il 9 maggio 1958 la ricorrente superava l' ultimo esame del corso di laurea in filologia germanica che essa seguiva presso l' università di Lisbona dal 1951. Essa non presentava la tesi di laurea, necessaria al conseguimento del diploma, accontentandosi del certificato, rilasciato dall' università, attestante il superamento dei suoi esami.

3 Successivamente a tali studi, la ricorrente lavorava per parecchi anni come traduttrice presso alcuni enti privati, quali la "Fondazione Gulbenkian" e alcune società cinematografiche.

4 Il 27 luglio 1974, il ministro portoghese dell' Istruzione e della Cultura emanava un decreto che attribuisce a titolo eccezionale, per l' anno accademico 1973-74, alla commissione per la gestione degli istituti di insegnamento superiore la competenza a determinare le modalità di valutazione delle capacità e del lavoro degli studenti. La competenza attribuita alle commissioni si estendeva alle "decisioni concernenti il mantenimento o l' abolizione delle tesi di laurea o di altri lavori conclusivi degli studi" (punto 1.2 del decreto).

5 La commissione di gestione della facoltà di lettere di Lisbona faceva immediatamente uso di questo potere per dispensare gli studenti dall' obbligo della tesi di laurea sulla base del decreto 27 luglio 1974.

6 Con decreto 14 gennaio 1975 del sottosegretario per l' Insegnamento superiore e per la Ricerca scientifica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese del 20 febbraio 1975, la tesi di laurea veniva soppressa nella facoltà di lettere e tutti coloro che, nel corso dell' anno accademico 1973-74 o degli anni precedenti, avevano completato il ciclo degli studi universitari venivano automaticamente considerati come laureati.

7 Il 30 luglio 1976, il rettore dell' università di Lisbona rilasciava alla ricorrente un diploma attestante che essa è in possesso della laurea di filologia germanica dal 27 luglio 1974.

8 Il 6 novembre 1986 la Commissione pubblicava il bando di concorso COM/LA/503, al fine di costituire una riserva per l' assunzione di revisori/traduttori principali/capigruppo di espressione portoghese (GU di lingua portoghese, C 280, pag. 15). A norma del punto III del bando, intitolato "Condizioni per l' ammissione al concorso", i candidati dovevano avere ultimato un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma finale e poter comprovare un' esperienza professionale postuniversitaria.

9 La ricorrente veniva iscritta nell' elenco degli idonei redatto in seguito al concorso. Il 22 giugno 1988 la Commissione le inviava un' offerta di assunzione come traduttore principale.

10 Con decisione 31 agosto 1988 la ricorrente veniva nominata dipendente in prova a partire dal 1º settembre 1988 con inquadramento provvisorio nel grado LA5, primo scatto, e anzianità di scatto al 1º settembre 1988.

11 Con lettere registrate presso la Commissione il 15 novembre 1988 e il 26 gennaio 1989, la ricorrente chiedeva che il suo inquadramento fosse rivisto onde tener conto della sua esperienza professionale complessiva.

12 Con decisione 2 marzo 1989, la Commissione inquadrava la ricorrente nel grado LA5, primo scatto, con decorrenza 1º settembre 1988, ma con anzianità di scatto 1º settembre 1987.

13 In occasione della seduta del 13 aprile 1989, il comitato di inquadramento riesaminava il fascicolo della ricorrente emanando un parere di inquadramento nel grado LA5, primo scatto, con un' anzianità di dodici mesi nello scatto, con la motivazione secondo cui poteva essere presa in considerazione solo l' esperienza professionale maturata dopo il conseguimento del diploma che dava accesso al grado 5 del quadro linguistico, nel caso di specie dopo il 27 luglio 1974, data indicata sul documento rilasciato dall' università di Lisbona.

14 Con lettera 11 maggio 1989, l' inquadramento stabilito con la decisione 2 marzo 1989 veniva confermato da parte dell' autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l' "APN").

15 Con lettera 1º giugno 1989, registrata il 6 giugno dello stesso anno, la ricorrente presentava un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), avente ad oggetto la decisione 2 marzo 1989.

16 Con lettera 26 giugno 1989, la ricorrente ha fatto pervenire all' APN un' integrazione al proprio reclamo.

17 In mancanza di un riscontro da parte dell' amministrazione, questo reclamo formava oggetto di una decisione implicita di rigetto il 1º ottobre 1989.

Procedimento

18 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 1990, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, avente per oggetto la concessione di un abbuono d' anzianità di scatto e il suo reinquadramento, al fine di tener conto della sua formazione e della sua esperienza professionale in applicazione dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

20 Con lettera 4 ottobre 1990, il Tribunale, in virtù dell' art. 21, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha sottoposto al governo portoghese il seguente quesito:

"Se il decreto 14 gennaio 1975 del sottosegretario per l' Insegnamento superiore determini, per coloro che hanno superato il loro ultimo esame di filologia germanica in data anteriore al 1973, senza tuttavia aver presentato una tesi di laurea, il conferimento della laurea a partire dal superamento del loro ultimo esame o soltanto a partire dall' entrata in vigore del citato decreto. In altri termini, se chi ha superato il suo ultimo esame presso l' università di Lisbona il 9 maggio 1958 debba essere considerato laureato a partire da questa data o soltanto a partire dal 20 febbraio 1975 (data di pubblicazione del decreto 14 gennaio 1975) o, ancora, a partire dal 27 luglio 1974, data indicata sul diploma della persona interessata, conferito il 30 luglio 1976".

21 Con nota registrata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 1990, la direzione generale dell' insegnamento superiore del ministero portoghese dell' Istruzione ha risposto a tale quesito nel modo seguente:

"1) In base alla normativa in vigore il 24 aprile 1974, per ottenere il diploma di laurea in lettere bisognava:

a) superare alcuni esami in un gruppo di discipline costituenti il programma degli studi in questione;

b) redigere una tesi e discuterla con esito positivo.

2) L' obbligo di presentare una tesi di laurea è stato soppresso con decisione degli organi delle università, adottata sulla base di un' autorizzazione amministrativa generale, o con decreto 14 gennaio 1975 emanato dal sottosegretario per l' Insegnamento superiore e la Ricerca scientifica (1); tutti coloro i quali, durante l' anno accademico o negli anni precedenti, avevano ultimato il ciclo di studi per la laurea, vale a dire la parte di cui al precedente punto a), sono stati allora considerati laureati.

3) La data di concessione del diploma di laurea risale alla data del provvedimento di abolizione del requisito di cui al precedente punto b) (2).

4) Questa data è quella indicata sul diploma rilasciato dall' università".

22 La trattazione si è svolta il 16 gennaio 1991. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

23 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

2) di conseguenza, annullare:

- la decisione 2 marzo 1989 della Commissione, nella parte in cui la inquadra nel grado LA5, primo scatto, a decorrere dal 1º settembre 1987;

- in quanto necessario, la decisione implicita di rigetto opposta dalla Commissione al reclamo presentato il 1º giugno 1989 contro la decisione citata in base all' art. 90, n. 2, dello Statuto;

3) condannare la convenuta alle spese.

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- statuire sulle spese secondo giustizia.

Nel merito

24 La ricorrente deduce due mezzi a sostegno della sua richiesta. Il primo è ricavato dalla violazione degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione (in prosieguo: la "decisione"), entrata in vigore il 1º settembre 1983 e comunicata al personale il 21 ottobre 1983. Il secondo è fondato sulla violazione degli artt. 5 e 32 dello Statuto e sui principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento fra dipendenti.

Sul primo mezzo

25 Con questo mezzo, la ricorrente sostiene che, avendo terminato i suoi studi universitari nel 1958, essa, in applicazione degli artt. 2 e 3 della decisione e degli artt. 5 e 32 dello Statuto, avrebbe dovuto beneficiare di un abbuono d' anzianità di scatto di 48 mesi nel suo grado, e non di soli 12 mesi, il che le avrebbe dato diritto all' attribuzione del terzo scatto di tale grado.

26 La ricorrente infatti sostiene che in forza dell' efficacia retroattiva del decreto del sottosegretario portoghese per l' Insegnamento superiore e la Ricerca scientifica del 14 gennaio 1975 essa dev' essere considerata titolare del diploma che, in conformità all' art. 5 dello Statuto, le dà accesso alla categoria LA a partire dal 1958 e non dal 1974, come sostenuto dalla Commissione sulla base del diploma rilasciato alla ricorrente dall' università di Lisbona.

27 Il decreto in questione dispone:

"1. A prescindere dalla futura regolamentazione che sarà introdotta nell' ambito dei nuovi programmi delle facoltà di lettere, la tesi di laurea è abolita, così come l' esame di laurea della riforma del 1930 (decreto 25 febbraio 1930, n. 18003), e tutti coloro i quali, nel corso dell' anno accademico 1973-74 o degli anni precedenti, hanno ultimato gli studi del corso di laurea sono considerati automaticamente come laureati.

2. La votazione media dei laureati che non hanno presentato tesi di laurea sarà ottenuta nel modo seguente:

2.1. Riforma del 1930: media dei voti ottenuti nella disciplina costituente l' insieme delle materie necessarie per il conseguimento della laurea.

2.2. Altre riforme: media dei voti ottenuti nella disciplina del gruppo, alla quale si aggiunge la votazione del seminario, prima di procedere a un nuovo calcolo della media. La votazione media ottenuta nelle materie non appartenenti al suddetto gruppo sarà presa in considerazione solo laddove essa migliori la votazione media finale.

3. I diplomi di cui al punto 2 saranno rilasciati dall' università in cui lo studente ha ultimato i suoi studi universitari.

4. Le lauree degli studenti che non hanno presentato tesi di laurea hanno lo stesso valore delle altre, tuttavia, coloro che hanno presentato una tesi di laurea potranno presentarla alle condizioni che saranno stabilite e in relazione al loro valore, ai fini del conseguimento di un ulteriore livello di laurea più elevato, laddove tale livello venga creato nell' ambito della facoltà di lettere.

5. Ciò sarà oggetto d' esame, caso per caso, da parte della facoltà, tenendo conto del valore della tesi presentata e prendendola in considerazione ai fini del conseguimento del suddetto livello".

28 Secondo la ricorrente, discende tanto dal testo quanto dalla ratio legis di questo decreto che quest' ultimo ha non soltanto avuto l' effetto di sopprimere ex nunc l' obbligo di presentare una tesi di laurea per ottenere il diploma di laurea in lettere, ma anche quello di conferire ex tunc il suddetto diploma a tutti coloro che hanno superato gli esami richiesti per ottenere il diploma stesso. La ricorrente, avendo sostenuto il suo ultimo esame il 9 maggio 1958, ritiene di dover essere considerata laureata in lettere a partire da questa data.

29 A fronte della risposta del governo portoghese al quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ha sostenuto in udienza che questa risposta non risolveva la questione sollevata, che essa era contraria al decreto portoghese in questione e che spettava al giudice comunitario interpretare egli stesso tale decreto al fine di applicare correttamente le disposizioni statutarie pertinenti.

30 La Commissione contesta la fondatezza di questo mezzo, respingendo l' interpretazione del decreto del sottosegretario portoghese formulata dalla ricorrente. Secondo la Commissione fa fede solo la data di decorrenza della validità del diploma, indicata su quest' ultimo. Se l' università di Lisbona, in quanto autorità amministrativa portoghese, avesse commesso un errore a tal riguardo, la ricorrente avrebbe potuto agevolmente ottenere la rettifica del suo diploma, il che avrebbe consentito alla Commissione di accogliere le sue richieste.

31 La Commissione, richiamandosi alla sentenza della Corte 13 luglio 1989, Cendoya / Commissione, punto 14 della motivazione (causa 108/88, Racc. pag. 2711), e 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli e a. / Commissione, punto 20 della motivazione (cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, Racc. pag. 3599), aggiunge che, in ogni caso, il problema di stabilire da quale data la ricorrente debba essere riconosciuta in possesso del diploma di laurea è di competenza esclusiva dell' autorità amministrativa portoghese. Secondo il punto 4 della risposta del governo portoghese al quesito posto dal Tribunale, questa data sarebbe "quella indicata sul diploma rilasciato dall' università", cioè il 27 luglio 1974.

32 Occorre rilevare che il requisito del possesso di un diploma universitario deve necessariamente essere inteso nel senso che viene dato a questa espressione dalla legge dello Stato membro dove il candidato ha seguito gli studi di cui si avvale, nel caso di specie dalla legislazione portoghese (v. sentenza 13 luglio 1989, Cendoya, citata, punto 14 della motivazione, causa 108/88).

33 E' in virtù di questa legge che l' autorità amministrativa competente, l' università di Lisbona, ha fissato la data di decorrenza della validità del diploma della ricorrente al 27 luglio 1974.

34 Il Tribunale non è competente a controllare la liceità dell' applicazione inequivoca della legislazione portoghese fatta dall' università di Lisbona. Infatti, sono i giudici portoghesi ad avere la competenza esclusiva a pronunciarsi su questo contenzioso e spetta unicamente agli interessati adire tali giudici, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile (v. sentenza 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli, citata, punto 20 della motivazione, cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88). Ne consegue che la ricorrente, nel caso lo avesse ritenuto utile, avrebbe dovuto contestare dinanzi al giudice portoghese competente la data di decorrenza di validità indicata sul diploma e, eventualmente, far valere dinanzi alla Commissione la versione rettificata del proprio diploma.

35 Ne consegue che la Commissione, attenendosi alla data indicata sul diploma della ricorrente, ha correttamente calcolato la durata dell' esperienza professionale della ricorrente da prendere in considerazione a norma dell' art. 2, sesto comma, e dell' art. 3 della decisione.

36 Da quanto esposto risulta che il primo mezzo dev' essere respinto.

Sul secondo mezzo

37 Nella sua controreplica, la Commissione contesta l' ammissibilità di questo mezzo, nei limiti in cui porta a negare la compatibilità della decisione con lo Statuto. Essa sostiene infatti che né il reclamo della ricorrente del 1º giugno 1989 né l' integrazione del primo del 26 giugno 1989 hanno fatto menzione della decisione, né, a fortiori, hanno messo in questione la sua compatibilità con lo Statuto.

38 In udienza, la ricorrente ha spiegato che il suo reclamo, mettendo in discussione la maniera in cui il suo inquadramento era stato stabilito dall' amministrazione, aveva, in maniera forse implicita, ma nondimeno certa, contestato la disposizione sulla quale la Commissione si è basata per non riconoscere la sua esperienza professionale, estremamente lunga, anteriore al 1975. Essa ha aggiunto di aver redatto il suo reclamo contro la decisione di inquadramento senza l' assistenza di un avvocato e al di fuori di ogni formalismo, proprio nello spirito di un procedimento precontezioso volto a consentire il raggiungimento di una soluzione amichevole. Infine, la ricorrente ha sottolineato che la Commissione non ha mai risposto al suo reclamo e che essa avrebbe quindi veramente torto a sostenere dinanzi al Tribunale che il reclamo fosse, da un punto di vista giuridico, impreciso.

39 E' opportuno osservare che la ricorrente, nell' integrazione al suo reclamo, che la Commissione è d' accordo nel considerare parte integrante del primo, sostiene quanto segue: "Nell' inquadrarmi si è tenuto conto, secondo la prassi, dei miei anni di esperienza professionale solo a partire dalla data del diploma ufficiale (1974) (...). Vi chiedo di voler riconsiderare il mio caso, poiché tale inquadramento non corrisponde alla situazione reale, in primo luogo perché non tiene conto dei miei anni di esperienza effettiva e, in secondo luogo, perché ho completato gli studi che danno accesso alla mia categoria nel 1958".

40 Dall' esame del reclamo risulta che la ricorrente ha ivi sollevato due "censure" (sentenza della Corte 14 marzo 1989, Del Amo Martinez / Parlamento, punto 10 della motivazione, causa 133/88, Racc. pag. 689), ossia, in primo luogo, che gli anni di esperienza professionale precedenti la data di decorrenza di validità del suo diploma non sono stati presi in considerazione ai fini del suo inquadramento e, in secondo luogo, che tale data risale al 1958 e non al 1974.

41 La prima censura è corroborata dal secondo mezzo. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che dinanzi alla Corte le censure contenute nel reclamo possono essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza 14 marzo 1989, Del Amo Martinez, citata, punto 10 della motivazione, causa 133/88). A tal riguardo, la Corte ha ulteriormente sottolineato che, poiché il procedimento precontezioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l' assistenza di un avvocato, l' amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura (sentenza 14 marzo 1989, Del Amo Martinez, citata, punto 11 della motivazione, causa 133/88).

42 Nel caso di specie, l' APN avrebbe dovuto rendersi conto, interpretando il reclamo con spirito di apertura, che la ricorrente metteva in discussione con la sua prima censura, pur in maniera giuridicamente non elaborata, la decisione che essa qualifica come "prassi".

43 Ne segue che, essendo l' APN in grado di giudicare in modo sufficientemente preciso le contestazioni che l' interessata formula nei confronti della sua decisione, il procedimento precontenzioso ha potuto conseguire pienamente il suo obiettivo.

44 L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve pertanto essere respinta.

45 Per quanto riguarda l' esame nel merito del secondo mezzo, è opportuno, in primo luogo, citare l' art. 2, sesto comma, della decisione, che recita:

"L' esperienza professionale viene calcolata solo a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell' art. 5 dello Statuto, alla categoria in cui rientra il posto da coprire (...), e deve essere di un livello corrispondente a detta categoria".

46 La ricorrente sostiene che, contrariamente al dettato dell' art. 2 della decisione, l' art. 5 dello Statuto non impone formalmente il possesso di un diploma per essere nominato dipendente di categoria A, poiché sarebbero richieste soltanto "conoscenze di livello universitario" o un' esperienza professionale di livello equivalente. Orbene, a parere della ricorrente, è incontestabile che essa può comprovare il possesso di "conoscenze di livello universitario" a partire dal 9 maggio 1958, data del superamento del suo ultimo esame del corso di laurea in filologia germanica dell' università di Lisbona.

47 La ricorrente aggiunge che l' art. 2 della decisione, per il fatto di rigettare automaticamente e senza ricorso qualsiasi esperienza professionale di livello universitario anteriore al conseguimento di un diploma universitario, è illegittimo. Questa disposizione avrebbe implicazioni troppo rigide in materia di assunzione del personale, poiché non permetterebbe all' istituzione di prendere in considerazione le differenti situazioni derivanti dai molteplici sistemi di insegnamento in vigore negli Stati membri. Inoltre, questa rigidità avrebbe come conseguenza che tutti i dipendenti ammessi ad un concorso sulla sola base di un' esperienza professionale di livello equivalente a quello di un diploma universitario non potrebbero in alcun caso far prendere in considerazione l' esperienza acquisita prima della loro entrata in servizio, indipendentemente dalla durata di quest' ultima.

48 La ricorrente sottolinea, infine, che la Commissione, trattando differentemente i candidati che hanno presentato una tesi di laurea e quelli che non l' hanno presentata, violerebbe non soltanto il decreto portoghese del 14 gennaio 1975, ma anche i principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento tra i dipendenti.

49 In udienza la ricorrente ha inoltre evidenziato che la sua situazione sarebbe stata differente se essa avesse deciso di presentare dopo dieci anni (nel 1968) la tesi di laurea al fine di ottenere così il vecchio titolo di laureata. In quest' ipotesi, essa si sarebbe trovata nelle condizioni di una persona che avesse volontariamente e scientemente interrotto i suoi studi, il che giustificherebbe la presa in considerazione da parte dell' APN della sola esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma, in conformità all' art. 2, sesto comma, della decisione. Tuttavia, la ricorrente sostiene che la sua situazione è fondamentalmente differente, in quanto, nel suo caso, è il potere politico portoghese che ha deciso di conferirle un diploma, senza esigere il minimo impegno universitario ulteriore, al solo fine di far coincidere la sua situazione di diritto con quella di fatto. La ricorrente ne ha concluso che l' APN non era tenuta ad operare un' applicazione meccanica dell' art. 2, sesto comma, della decisione e che essa aveva la facoltà, tenendo conto del carattere eccezionale del suo caso, di prendere in considerazione l' intera esperienza professionale da essa acquisita a partire dal 1958.

50 La Commissione replica che l' art. 5, n. 1, dello Statuto non impedisce assolutamente di esigere dai candidati che rispondano a un bando di concorso per l' accesso alla categoria A non soltanto "cognizioni di livello universitario", ma anche la certificazione, da parte degli interessati, di queste conoscenze con la produzione di un diploma. Per la Commissione, "nulla osta a che, per determinati posti o determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime risultanti dalla classifica dei posti (art. 5, n. 1, dello Statuto), tanto se si tratta di coprire un determinato posto vacante, quanto per la costituzione di una riserva destinata alla copertura dei posti di una determinata categoria" (sentenza della Corte 2 ottobre 1979, Szemerey / Commissione, punto 3 della motivazione, causa 178/78, Racc. pag. 2855). Quanto così dichiarato in merito a un bando di concorso che poneva condizioni d' ammissione più severe delle "condizioni minime" di cui all' art. 5, n. 1, dello Statuto, relative alla classificazione dei posti di lavoro, sarebbe per identità di motivazione applicabile, nel caso di specie, per quel che concerne le condizioni di attribuzione dei gradi e degli scatti, quali definite all' art. 2 della decisione. La tesi contraria porterebbe a una mancanza di coerenza nell' ambito di una stessa materia, vale a dire l' assunzione dei dipendenti. La Commissione deduce che sarebbe inaccettabile permettere alla ricorrente, al fine di ottenere un abbuono d' anzianità di scatto, di avvalersi di un' esperienza professionale che non ha potuto essere presa in considerazione sul piano dell' ammissione al concorso che ha portato alla sua assunzione.

51 Quanto alla pretesa illegittimità dell' art. 2, sesto comma, della decisione, in quanto esso non permetterebbe di tener conto di un' esperienza professionale di livello equivalente a quello universitario acquisita prima del conseguimento di un diploma universitario, e quanto alla pretesa rigidità che ne deriverebbe, la Commissione, in sostanza, sostiene che basta rifarsi all' art. 2, ottavo comma, della decisione per constatare che, secondo un regime speciale, l' esperienza professionale anteriore alla nomina può essere presa in considerazione nel caso in cui "non sia richiesto un diploma per l' accesso al posto da coprire" e che, pertanto, nell' adottare questa disposizione, essa non ha fatto un uso illecito dell' ampio potere discrezionale ad essa attribuito dall' art. 32, secondo comma, dello Statuto. Ciò sarebbe più vero in quanto l' art. 2, sesto comma, della decisione sarebbe stato adottato al fine di "garantire ai dipendenti condizioni identiche di assunzione e svolgimento di carriera nell' ambito dell' art. 5, n. 3, dello Statuto", come indicherebbe il terzo considerando del preambolo della decisione.

52 All' udienza, la Commissione ha ancora aggiunto che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la parità di trattamento tra i dipendenti portoghesi che hanno presentato una tesi di laurea con la vecchia disciplina della laurea in lettere e quelli che non l' hanno presentata impone appunto di tener conto dell' esperienza professionale di tutti solo a partire dalla data di validità del loro diploma ufficiale. Infatti, in caso contrario, la ricorrente potrebbe far prendere in considerazione la sua esperienza a partire dal 1958, mentre le persone che hanno presentato una tesi di laurea dopo il 1958 potrebbero far prendere in considerazione la loro esperienza professionale solo a partire dalla data di presentazione della suddetta tesi, debitamente sancita da un diploma. Ne risulterebbe una disparità di trattamento tra dipendenti, che è inaccettabile alla luce del diritto comunitario.

53 Il Tribunale rileva che il secondo mezzo mira in sostanza a contestare il rifiuto dell' APN, fondato sull' art. 2, sesto comma, della decisione, di prendere in considerazione l' esperienza professionale acquisita dalla ricorrente prima del 27 luglio 1974, ai fini del computo di un abbuono d' anzianità di scatto, in quanto tale rifiuto sarebbe contrario agli artt. 5 e 32, secondo comma, dello Statuto.

54 Per quanto concerne l' art. 5 dello Statuto, basta rifarsi alla sentenza della Corte 2 ottobre 1979, Szemerey, citata, punto 3 della motivazione (causa 178/78), da cui si ricava che tale norma "mira a definire, in via generale, il livello minimo di un dipendente del grado di cui trattasi, secondo la natura delle mansioni cui i posti corrispondono, e non riguarda le modalità dell' assunzione". Così, un bando di concorso può imporre condizioni più severe di quelle corrispondenti alle condizioni minime derivanti dalla classificazione dei posti. Parimenti, l' esercizio da parte dell' APN del potere da essa detenuto in forza dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, per la concessione di un abbuono d' anzianità di scatto, non è condizionato dalla descrizione, di cui all' art. 5, n. 1, dello Statuto, del "livello minimo" richiesto ad un dipendente del grado di cui trattasi.

55 Di conseguenza, è opportuno esaminare se l' APN, adottando l' art. 2, sesto comma, della decisione e applicandolo al caso di specie, abbia ecceduto i limiti del potere discrezionale ad essa conferito dall' art. 32, secondo comma, dello Statuto.

56 Bisogna ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte, "l' APN dispone di un ampio potere discrezionale, nell' ambito fissato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto, o dalle decisioni interne adottate per la loro attuazione, al fine di valutare l' esperienza professionale anteriore delle persone ammesse fra i dipendenti di ruolo, per quanto concerne sia la natura e la durata dell' esperienza stessa, sia la relazione più o meno stretta che essa può avere con le esigenze del posto da coprire" (v., da ultimo, sentenza della Corte 5 ottobre 1988, De Szy-Tarisse / Commissione, punto 26 della motivazione, cause riunite 314/86 e 315/86, Racc. pag. 6028).

57 Dalla lettura congiunta dei commi sesto e ottavo dell' art. 2 della decisione, suggerita dalla Commissione, risulta che il sesto comma si applica ai soli dipendenti assunti a seguito di un bando di concorso che - come nel caso di specie - imponesse come condizione d' ammissione il fatto d' aver completato un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma di laurea. In ragione di ciò, l' art. 2, sesto comma, della decisione consente di tener conto dell' "esperienza professionale specifica dell' interessato", ai sensi dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, soltanto a partire dal conseguimento del diploma che ha consentito la partecipazione al concorso che ha portato all' assunzione del dipendente.

58 In considerazione dell' "ampio potere discrezionale" di cui dispone l' APN, questa valutazione, che verte contemporaneamente sulla durata e sulla natura dell' esperienza professionale da prendere in considerazione, nonché sul rapporto tra quest' ultima e il posto (o i posti) da coprire sulla base del bando di concorso in questione, dev' essere considerata ragionevole. Essa lo è tanto più in quanto tende a garantire che il disposto dell' art. 5, n. 3, dello Statuto, per quel che riguarda gli abbuoni d' anzianità di scatto concessi sulla base dell' art. 32, secondo comma, si applichi a tutte le persone assunte in base al medesimo concorso. Una tale preoccupazione per la parità di trattamento tra tutti i dipendenti assunti in base al medesimo concorso discende non soltanto dal preambolo della decisione, ma anche dal suo art. 10, secondo comma, disposizione transitoria la quale precisa che, se alla data della sua entrata in vigore dei vincitori di concorso fossero stati già inquadrati sulla base della decisione del 6 giugno 1973, tutti i vincitori del medesimo concorso dovrebbero essere inquadrati sulla base di quest' ultima decisione.

59 D' altronde, poiché l' APN era tenuta a conformarsi alla decisione dell' autorità amministrativa portoghese in merito alla data di validità del diploma della ricorrente, bisogna ricordare che la decisione impugnata applica correttamente gli artt. 2, sesto comma, e 3 della decisione.

60 Ne consegue che la contestazione formulata dalla ricorrente nei confronti della decisione impugnata può avere la sola portata di reclamare un' ulteriore presa in considerazione della sua "esperienza professionale specifica" ai sensi dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, al di là dei limiti posti dagli artt. 2, sesto comma, e 3 della decisione.

61 E' il caso di sottolineare, a tal riguardo, che la decisione, anche se non può esser ritenuta una disposizione generale d' attuazione ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, costituisce una direttiva interna, da considerare come norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare le ragioni che l' abbiano spinta a ciò, sotto pena di infrangere il principio della parità di trattamento (sentenze della Corte 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, punto 20 della motivazione, causa 190/82, Racc. pag. 3981, e Michael / Commissione, punto 14 della motivazione, causa 343/82, Racc. pag. 4023). Infatti, nulla vieta in linea di principio all' APN di stabilire, con decisione interna di carattere generale, regole per l' esercizio del potere discrezionale che le conferisce lo Statuto. La preoccupazione di assicurare un trattamento uguale a tutti i dipendenti assunti in base al medesimo concorso, quanto alla valutazione operata dall' APN in virtù dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, costituisce un obiettivo che essa può legittimamente perseguire (v. sentenze della Corte 15 gennaio 1985, Samara / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 266/83, Racc. pag. 189, e 6 giugno 1985, De Santis / Corte dei conti, punto 11 della motivazione, causa 146/84, Racc. pag. 1723).

62 Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non può far valere alcun diritto statutario a una presa in considerazione della sua "esperienza professionale specifica" più ampia di quella che discende per tutti i dipendenti assunti sulla base del concorso generale COM/LA/503 dalla corretta applicazione degli artt. 2, sesto comma, e 3 della decisione, anche se l' APN avesse eventualmente potuto discostarsi da tali disposizioni specificando le ragioni che l' avessero a ciò indotta.

63 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione in forza dell' argomento della ricorrente, tendente a dimostrare che l' applicazione degli artt. 2, sesto comma, e 3 della decisione porta a un trattamento sfavorevole della ricorrente rispetto alle persone che, con la vecchia disciplina portoghese della laurea in lettere, hanno ottenuto il loro diploma dopo aver presentato una tesi di laurea e beneficiano quindi della presa in considerazione della loro "esperienza professionale specifica" a partire da una data anteriore al 27 luglio 1974.

64 Va rilevato infatti che la differenza di trattamento tra la ricorrente e tali altri dipendenti non deriva né dal testo né dall' applicazione al caso di specie degli artt. 2, sesto comma, e 3 della decisione, ma da una scelta deliberata dalle autorità portoghesi, qual è illustrata ai punti 3 e 4 della risposta del governo portoghese al quesito posto dal Tribunale. Ne risulta che la volontà delle autorità portoghesi è stata quella di salvaguardare la parità di trattamento avendo cura di tener conto delle differenze oggettive esistenti tra le persone che avevano presentato una tesi di laurea e quelle che non l' avevano presentata. Sotto questo profilo, esse si sono preoccupate che le persone che avevano presentato la tesi di laurea fossero considerate laureate per il periodo precedente al 27 luglio 1974 e che le persone che non avevano presentato tesi di laurea a tale data fossero equiparate agli studenti che terminano i loro studi con la nuova disciplina. Inoltre, per il periodo posteriore a tale data, le autorità portoghesi hanno permesso ai laureati sotto la vecchia disciplina di far valere la loro tesi di laurea al fine di conseguire un titolo ulteriore, per sottolineare il fatto che, a differenza dei laureati ordinari, essi avevano presentato una tesi di laurea.

65 Peraltro, come ha giustamente sostenuto la Commissione, il sistema suggerito dalla ricorrente condurrebbe a una disparità di trattamento sul piano del diritto comunitario, in quanto obbligherebbe l' APN a prendere in considerazione l' esperienza professionale specifica della ricorrente a partire dalla fine dei suoi esami universitari (1958), mentre quella degli altri studenti del suo corso sarebbe presa in considerazione solo a partire da una data posteriore alla fine degli esami, cioè quella della presentazione della tesi di laurea.

66 Si ricava da quanto precede che la ricorrente non può avvalersi né di una norma di grado superiore né del superiore principio di diritto della parità di trattamento per esigere che l' APN le riconosca un abbuono d' anzianità di scatto superiore a quello risultato a suo favore dall' applicazione degli artt. 2, secondo comma, e 3 della decisione. Ne consegue che neppure il secondo mezzo può essere accolto.

67 Stando così le cose, il ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

68 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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