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Document 61990TJ0001

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 20 marzo 1991.
    Gloria Pérez-Mínguez Casariego contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendente - Procedimento di concorso esterno in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo - Ricevibilità - Intervento coatto - Nomina di un candidato iscritto in un elenco degli idonei - Obbligo di motivazione.
    Causa T-1/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00143

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:17

    61990A0001

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 20 MARZO 1991. - GLORIA PEREZ-MINGUEZ CASARIEGO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PROCEDURA DI CONCORSO ESTERNO IN RELAZIONE ALL'ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO - RICEVIBILITA - INTERVENTO FORZATO - ASSUNZIONE DI UN CANDIDATO INCLUSO NELLA LISTA DEGLI IDONEI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. - CAUSA T-1/90.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00143


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Ricorso - Termini - Decorrenza del termine - Notifica - Nozione - Onere della prova relativa alla notifica

    (Statuto del personale, art. 91, n. 3)

    2. Procedimento - Intervento coatto - Inammissibilità

    (Regolamento di procedura, artt. 93 e 97)

    3. Procedimento - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità di oggetto e di causa

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    4. Dipendenti - Assunzione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    5. Dipendenti - Decisione individuale - Comunicazione tardiva - Effetti

    (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

    6. Dipendenti - Decisione che reca pregiudizio - Oggetto - Portata

    (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

    7. Dipendenti - Decisione che reca pregiudizio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso

    (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

    8. Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 176; Statuto del personale art. 91)

    Massima


    1. Incombe alla parte che eccepisce la tardività di un ricorso, tenuto conto dei termini stabiliti dall' art. 91 dello Statuto, l' onere di fornire la prova della data in cui la decisione impugnata è stata notificata.

    2. I singoli possono esperire solo i mezzi processuali espressamente contemplati dalle norme al cui silenzio il giudice non può sostituirsi, soprattutto quando la tutela giurisdizionale dei singoli è già garantita adeguatamente.

    Poiché l' intervento coatto non è contemplato da una norma, il giudice non può ricorrervi. I diritti dei terzi, che non sono stati chiamati in causa in un procedimento dinanzi al Tribunale, sono garantiti dal regolamento di procedura mediante il mezzo dell' intervento volontario e quello dell' opposizione di terzo.

    3. Un dipendente può presentare dinanzi al Tribunale soltanto domande aventi lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo e, inoltre, solo censure aventi la stessa causa di quelle invocate nel reclamo.

    4. La portata del sindacato del Tribunale sulle decisioni adottate in materia di procedimento di assunzione si limita, tenuto conto del potere discrezionale attribuito all' autorità che ha il potere di nomina, all' esame della regolarità dei procedimenti utilizzati dall' amministrazione, alla verifica dell' esattezza sostanziale dei fatti su cui l' amministrazione si è basata per adottare la sua decisione e, infine, alla mancanza di un manifesto errore di valutazione, di un errore di diritto e di uno sviamento di potere che potrebbero inficiare la decisione amministrativa.

    5. L' art. 25, secondo comma, prima frase, dello Statuto prescrive che ogni decisione individuale debba essere immediatamente comunicata per iscritto al dipendente. Tuttavia, l' accertamento di un ritardo relativo a tale comunicazione non può, di per sé solo, integrare gli estremi di una violazione della suddetta disposizione, tale da comportare l' annullamento della decisione impugnata.

    6. L' obbligo di motivazione di ogni decisione che reca pregiudizio, sancito dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario cui si può derogare solo in base a ragioni imperative.

    L' autorità che ha il potere di nomina, qualora nomini un vincitore di concorso figurante in un elenco di idonei redatto in base ad una graduatoria di merito e seguendo tale ordine, non è tenuta a motivare ai candidati non prescelti e che in detto elenco figurano in una posizione inferiore rispetto a quella del candidato nominato la sua decisione di non effettuare la loro nomina, in quanto si ritiene che la commissione giudicatrice abbia informato i vincitori della loro graduatoria nell' elenco e che abbia motivato sufficientemente tale informazione.

    Per contro, se l' elenco degli idonei è stato redatto senza considerazioni relative ad una graduatoria di merito, per esempio in ordine alfabetico, e la decisione di nomina di uno dei vincitori del concorso che compaiono in tale elenco comporta il suo immediato esaurimento, tale decisione incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli altri vincitori e dev' essere quindi motivata nei loro confronti. Sarebbe infatti irragionevole, iniquo e in contrasto con la lettera e con lo spirito dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto che i migliori candidati, iscritti in un elenco di idonei redatto senza tener conto della graduatoria di merito, possano essere esclusi dal procedimento di assunzione senza ricevere il minimo elemento di motivazione che consenta loro di conoscere le ragioni per le quali alla fine non sono stati prescelti dall' autorità che ha il potere di nomina e di accertarne la fondatezza.

    7. In casi eccezionali, alcune spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale possono rendere privo di oggetto il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione, cosicché questo non giustifica più l' annullamento della decisione impugnata.

    8. Non spetta al Tribunale indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime.

    Parti


    Nella causa T-1/90,

    Gloria Pérez-Mínguez Casariego, residente a Madrid, con gli avv.ti Miguel Angel Auñón-Auñón, del foro di Madrid, e Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, entrambi con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Miguel Díaz-LLanos La Roche, suo consulente giuridico, e Daniel Calleja Crespo, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l' annullamento della decisione di nomina al posto corrispondente all' impiego n. 12 del concorso della Commissione COM/A/537 e la nomina della ricorrente a detto impiego,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto dai signori C.P. Briët, presidente di sezione, D. Barrington e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore,

    vista la trattazione scritta e a seguito della fase orale svoltasi il 24 gennaio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti all' origine del ricorso

    1 Il 12 dicembre 1985 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 3517, che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335, pag. 55).

    2 L' art. 1, nn. 1 e 2, primo comma, di detto regolamento così recitava:

    "1. Fino al 31 dicembre 1988, posti vacanti possono essere assegnati a cittadini spagnoli e portoghesi in deroga all' art. 4, secondo e terzo comma, all' articolo 5, paragrafo 3, all' articolo 7, paragrafo 1, all' articolo 27, terzo comma, all' articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all' articolo 31 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio nell' ambito delle istituzioni competenti.

    2. Le nomine ai posti di grado A3, A4, A5, LA3, LA4, LA5, B1, B2, B3 e C1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli organizzato in conformità dell' allegato III dello Statuto".

    3 A questo scopo il 4 novembre 1986 la Commissione pubblicava un bando di concorso generale per titoli, contrassegnato con la sigla COM/A/537, destinato ad assegnare 35 posti, al fine di costituire una lista di riserva per l' assunzione di amministratori principali di cittadinanza spagnola, con carriera articolata nei gradi 5 e 4 della categoria A (GU C 278, pag. 14).

    4 Il bando di concorso precisava i seguenti punti:

    - detta lista di riserva veniva costituita al fine di coprire i posti vacanti o di nuova creazione relativi a tale categoria per l' assunzione di persone di cittadinanza spagnola, ai sensi del precitato regolamento del Consiglio n. 3517/85;

    - i vincitori del concorso iscritti sulla lista di riserva avrebbero potuto essere assunti a seconda delle esigenze dei vari uffici;

    - entro il 31 dicembre 1987 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe fissato la data di scadenza della validità della lista di riserva in base al grado di esaurimento di quest' ultima.

    5 In risposta ai quesiti rivoltile per iscritto dal Tribunale in data 27 novembre 1990, la Commissione precisava, il 5 dicembre 1990, quanto segue: in primo luogo, per la maggior parte dei posti oggetto del concorso COM/A/537, fra cui l' impiego n. 12, aveva redatto un elenco degli idonei relativo a ciascun posto; in secondo luogo, per l' impiego n. 12, la nomina del candidato scelto dall' APN aveva comportato l' esaurimento immediato dell' elenco degli idonei corrispondente; in terzo luogo, non era possibile, per un vincitore di concorso iscritto nell' elenco degli idonei per un posto determinato, essere nominato ad un altro posto dello stesso concorso.

    6 Al bando di concorso COM/A/537 era allegato l' elenco dei 35 posti da coprire, corredato di una breve descrizione delle funzioni corrispondenti a ciascuno di detti posti e, per taluni di essi, dei particolari requisiti da soddisfare in materia di formazione universitaria, di conoscenze linguistiche e di esperienza professionale.

    7 Le funzioni del posto n. 12 erano così descritte:

    "DG IX: Personale e amministrazione

    Assistenza al capo della biblioteca centrale per la gestione e per lo sviluppo del suo servizio:

    - organizzazione e controllo di vari lavori amministrativi e tecnici;

    - esecuzione di ricerche bibliografiche;

    - elaborazione di relazioni;

    - sviluppo dei rapporti con i servizi della documentazione, delle direzioni generali e con l' esterno.

    Questo posto richiede una formazione professionale complementare nonché un' esperienza pratica di vari anni nel settore in questione, oltre a capacità organizzative".

    8 La ricorrente presentava, entro il termine stabilito, la sua candidatura per il posto n. 12 presso la DG IX.

    9 Il 14 maggio 1987 il capo della divisione "Selezione del personale" inviava alla ricorrente una lettera con cui la informava che essa rispondeva ai requisiti per l' ammissione stabiliti dal bando di concorso e che la commissione aveva redatto l' elenco dei candidati che soddisfacevano tali requisiti. Egli precisava inoltre: "la commissione procederà prossimamente ad un esame comparativo dei rispettivi titoli dei vari candidati iscritti in tale elenco, tenendo conto, in particolare, della natura e dell' importanza dell' esperienza professionale".

    10 Il 30 settembre 1987 la commissione del concorso COM/A/537, pronunciandosi sul posto n. 12, presentava la sua relazione motivata. Come precisava in tale relazione, la commissione giudicatrice anzitutto aveva redatto un elenco con i sei candidati che rispondevano ai requisiti stabiliti dal bando di concorso; si erano inoltre svolti colloqui con i sei candidati al fine di approfondire l' esame delle loro qualifiche, di confrontare i loro titoli - tenendo conto, in particolare, delle esigenze specifiche relative alla natura delle funzioni -, di procedere ad un esame supplementare dei loro diplomi, delle loro referenze e delle loro dichiarazioni in ordine alle qualifiche richieste; infine, a seguito dell' esame comparativo dei titoli dei candidati, la commissione giudicatrice aveva iscritto i due vincitori di concorso nell' elenco degli idonei seguendo l' ordine alfabetico: la ricorrente e la sig.ra Maria Gutiérrez Díaz. Il 2 ottobre 1987 l' elenco degli idonei veniva trasmesso al capo della divisione "Carriere".

    11 Il 2 ottobre 1987 il capo della divisione "Selezione del personale" inviava alla ricorrente una lettera con cui le comunicava che, in riferimento al concorso COM/A/537, la commissione aveva deciso di iscrivere il suo nome sull' elenco degli idonei per il posto n. 12 di amministratore principale e che tale elenco era stato trasmesso all' APN, affinché questa potesse nominare il candidato da essere prescelto.

    12 I due candidati iscritti nell' elenco degli idonei venivano convocati a Bruxelles, dove il 9 ed il 10 novembre 1987 sostenevano dei colloqui con il sig. Gaskell, capo della biblioteca, con il sig. Hay, direttore generale della DG IX, e con il sig. de Torres-Simo, assistente del direttore generale della DG IX. In tale occasione venivano sottoposti all' esame medico previsto dall' art. 33 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    13 Il 10 novembre 1987 il sig. Ristori, assistente del direttore generale della DG IX, inviava una nota al sig. Valsesia, direttore del personale, del seguente tenore:

    "Le sarei grato se vorrà iniziare il procedimento ufficiale per l' assunzione della sig.ra Gutiérrez Díaz, vincitrice del concorso COM/A/537 (A/5-4 ES), bandito per il posto n. 12, DG IX.

    Tale decisione viene adottata di concerto con la Direzione IX-E e con la Direzione generale, in quanto il profilo dell' interessata è quello che risponde meglio alle esigenze del servizio, tenuto conto, oltre delle sue cognizioni specifiche nel settore in questione, della sua esperienza in materia di gestione e di informatica".

    14 Il 16 dicembre 1987 la sig.ra Malhotra, appartenente alla divisione "Carriere", inviava una lettera alla sig.ra Gutiérrez Díaz con cui le confermava che avrebbe potuto prendere servizio presso la Commissione con effetto dal 1º febbraio 1988.

    15 Il 12 aprile 1988 il sig. Arendt, capo della divisione "Carriere", inviava alla ricorrente una lettera con cui l' informava che, a seguito del colloquio tenutosi il 9 novembre 1987, si era deciso di non accogliere la sua candidatura per il posto n. 12 di amministratore principale presso la DG IX. La ricorrente dichiara di non aver ricevuto questa lettera.

    16 Il 21 febbraio 1989 la ricorrente inviava una lettera definita come "domanda", basata sull' art. 90, n. 1, dello Statuto, onde:

    - ottenere la comunicazione ufficiale del risultato del concorso e sapere se la sig.ra Gutiérrez Díaz fosse stata nominata funzionaria, unitamente alla motivazione di tale decisione;

    - annullare la nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz qualora questa fosse stata nominata amministratore principale;

    - ottenere la sua nomina come funzionaria, perché in possesso di tutti i requisiti essenziali e di tutti i titoli che si potessero richiedere per il concorso di amministratore principale di cui trattasi;

    - in subordine, in caso di rigetto della precedente domanda, annullare il concorso "dal momento in cui la sig.ra Gutiérrez Díaz vi è stata ammessa, o da quello in cui il procedimento è stato inficiato da un altro vizio".

    17 Inoltre, nella stessa lettera essa precisava che i colloqui del 9 e 10 novembre 1987, che aveva sostenuto con i sigg. Gaskell e Hay, si erano svolti bene, in quanto era stata informata che "possedeva tutti i requisiti necessari, superando di gran lunga l' altra candidata" e che essa "sarebbe stata di sicuro la candidata prescelta per la nomina". Per contro, il colloquio che avrebbe sostenuto con il sig. Torres-Simo si sarebbe svolto alquanto male, poiché questi le avrebbe mostrato "un' animosità e un' avversione sorprendenti", mentre tale colloquio, peraltro non previsto, non avrebbe riguardato alcun aspetto importante del concorso. La ricorrente ricordava inoltre che, come aveva appreso da fonti ufficiose, la notizia della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al posto controverso aveva destato sorpresa. Infine la ricorrente basava la sua "domanda" sui seguenti mezzi: violazione degli artt. 5, n. 3, 25 e 28 dello Statuto, violazione del procedimento previsto dall' allegato III dello stesso Statuto, manifesto errore di valutazione, violazione del principio della parità di trattamento e sviamento di potere.

    18 Il 13 settembre 1989 la ricorrente presentava un reclamo avverso il rigetto implicito della sua "domanda" 21 febbraio 1989 diretta, in via principale, all' annullamento della decisione di nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al posto di amministratore principale di cui trattasi e ad ottenere la propria nomina per lo stesso posto nonché, in subordine, all' annullamento e alla riapertura del procedimento del concorso. Essa ricordava anzitutto che le persone le quali non hanno la qualifica di dipendente comunitario possono esperire azioni giudiziarie avverso le istituzioni comunitarie, laddove abbiano un interesse ad agire, e a sostegno di tale tesi si richiamava alle sentenze della Corte 19 marzo 1964, Raponi / Commissione (causa 27/63, Racc. pag. 247), e 10 luglio 1975, Kuester / Parlamento (causa 77/74, Racc. pag. 949). Deduceva inoltre, in primo luogo, la violazione dell' art. 25, commi secondo e terzo, dello Statuto nonché del testo del bando di concorso, perché l' APN avrebbe dovuto comunicarle i risultati del concorso; in secondo luogo, la violazione dell' art. 27 dello Statuto, come interpretato dalla Corte di giustizia, in particolare nella sentenza 21 aprile 1983, Ragusa / Commissione (causa 282/81, Racc. pag. 1245), poiché la nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz sarebbe conseguita ad evidenti errori di valutazione e non all' esame dei requisiti stabiliti dall' art. 27; in terzo luogo, la violazione dell' art. 33 dello Statuto in quanto un esame medico favorevole avrebbe dovuto essere seguito obbligatoriamente dalla nomina del candidato prescelto; in quarto luogo, la violazione dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto, nonché degli artt. 28, lett. d), e 30, n. 2, dello Statuto, poiché il candidato nominato alla fine del procedimento non figurava, a suo parere, sull' elenco dei candidati steso dalla commissione giudicatrice; in quinto luogo, lo sviamento di potere costituito da irregolarità procedurali e l' omessa presa in considerazione dei titoli e delle competenze della ricorrente; a questo proposito si richiamava alla sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1982, Williams / Corte dei conti (causa 9/81, Racc. pag. 3301); in sesto luogo, la violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto e del principio della parità di trattamento, come interpretato in particolare nelle sentenze 23 gennaio 1975, de Dapper / Parlamento (causa 29/74, Racc. pag. 35), e 13 febbraio 1979, Martin / Commissione (causa 24/78, Racc. pag. 603).

    19 Con decisione 27 settembre 1989, inviata alla ricorrente il 4 ottobre 1989, la Commissione respingeva tale reclamo.

    Procedimento

    20 Con atto introduttivo iscritto nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 1990, la sig.ra Pérez-Mínguez Casariego ha proposto il presente ricorso.

    21 Il 6 giugno 1990 la ricorrente ha presentato una domanda diretta a poter utilizzare una lingua diversa dalla lingua processuale. La Commissione, invitata ad esprimersi in merito, non ha presentato osservazioni su tale domanda.

    22 Il 6 luglio 1990 il Tribunale, ai sensi dell' art. 29, n. 2, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il "regolamento di procedura della Corte"), emetteva un' ordinanza che autorizzava le parti a continuare il procedimento in lingua francese.

    23 Il 27 novembre 1990 il Tribunale (Quinta Sezione) ha rivolto alla convenuta, con lettera della cancelleria, quesiti relativi alla natura dei vari elenchi degli idonei del concorso COM/A/537, al procedimento di nomina effettuata dall' APN e ai suoi effetti sugli elenchi degli idonei relativi ai posti e, infine, alle possibilità offerte ai candidati iscritti su un elenco degli idonei e non prescelti dall' APN. La Commissione ha risposto a tali quesiti il 5 dicembre 1990.

    24 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare a tutti gli effetti la nomina della sig.ra Maria Gutiérrez Díaz come amministratore principale;

    - nominare la sig.ra Gloria Pérez-Mínguez Casariego amministratore principale, perché soddisfaceva tutti i requisiti e titoli richiesti dal concorso per l' attribuzione del posto;

    - in subordine, annullare la decisione con cui si nomina la sig.ra Maria Gutíerrez Díaz a un posto di amministratore principale, poiché quest' ultima non risponde ai requisiti a causa di un vizio procedurale costituito dal fatto che non risulta sull' elenco degli idonei e non soddisfaceva i requisiti stabiliti dal bando di concorso, oppure in quanto i suoi titoli sono inferiori a quelli della ricorrente, e annullare tutto il procedimento successivo alla redazione dell' elenco degli idonei, disponendo la riapertura del procedimento di concorso con tutte le garanzie di imparzialità, informando i concorrenti dei risultati del concorso e delle decisioni che li riguardano.

    25 Nella replica la ricorrente ha chiesto inoltre di:

    - condannare la controparte alle spese del procedimento;

    - in subordine, ingiungere alla controparte di produrre i documenti relativi alla nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz, senza omissioni e riserve. Ed in particolare:

    - se la decisione di nomina proviene dalla Commissione, la decisione stessa,

    - se il sig. Hay, direttore generale del Personale e dell' Amministrazione, era competente ad adottarla, la decisione di quest' ultimo,

    - oltre alle note inviate dai sigg. Hay, Gaskell e de Torres-Simo alla Commissione, o da questi ultimi al sig. Hay;

    - ingiungere alla controparte di fornire al Tribunale tutti i chiarimenti in ordine alle circostanze che hanno portato il sig. Ristori, a partire dal 10 novembre 1987, a redigere la nota prodotta come allegato 7 alla memoria difensiva;

    - conformemente agli artt. 45, n. 1, e 47, n. 5, del regolamento di procedura, ordinare l' accertamento per mezzo di testimoni dei fatti che reputerà dovranno essere accertati, al fine di far luce sui fatti che riterrà necessario accertare.

    La ricorrente ha inoltre precisato che essa "non sostiene più che l' annullamento del procedimento debba necessariamente comportare la propria nomina".

    26 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    - dichiarare l' irricevibilità del ricorso,

    - in subordine, respingerlo,

    - decidere sulle spese come di diritto.

    27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

    Sulla ricevibilità

    28 La Commissione deduce tre mezzi di irricevibilità basati sulla tardività del ricorso, sull' assenza nel presente procedimento della sig.ra Gutiérrez Díaz e sulla mancata corrispondenza fra le domande formulate nel corso della fase precontenziosa e quelle esposte nell' atto introduttivo del ricorso.

    Sul primo mezzo d' irricevibilità riguardante la tardività del ricorso

    29 La convenuta precisa, preliminarmente, che dalle conclusioni del ricorso si deve dedurre che esso è in realtà diretto all' annullamento della decisione di nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz nonché della decisione adottata dalla commissione giudicatrice che ha approvato l' iscrizione di quest' ultima sull' elenco degli idonei. Orbene, la ricorrente non avrebbe impugnato nei termini dette due decisioni, benché le fossero state comunicate rispettivamente con lettera 12 aprile 1988 e con lettera 2 ottobre 1987. Di conseguenza, queste due decisioni sarebbero divenute definitive, perché non impugnate nei termini e con le forme prescritte.

    30 La convenuta aggiunge che, pur ammettendo che la ricorrente non abbia ricevuto la lettera 12 aprile 1988, il ricorso sarebbe stato comunque proposto tardivamente. Infatti, in forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, il termine di presentazione di un reclamo decorre dal giorno della notificazione della decisione al destinatario e, comunque, dal giorno in cui l' interessato ne ha avuto conoscenza, se si tratta di un provvedimento a carattere individuale. Secondo la Commissione, la ricorrente ammette che era a conoscenza della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al posto controverso almeno alla data della presentazione della sua "domanda" del 21 febbraio 1989. Inoltre, la stessa era a conoscenza del "termine ultimo" del 31 dicembre 1988, precisato nel suddetto regolamento del Consiglio n. 3517/85. Ne consegue, secondo la Commissione, che la ricorrente doveva presentare un reclamo o a decorrere dal 31 dicembre 1988, oppure dal 21 febbraio 1989, e non una semplice domanda in quest' ultima data.

    31 La convenuta sostiene inoltre che, se anche si dovesse considerare "reclamo" la lettera della ricorrente 21 febbraio 1989, il ricorso, iscritto a ruolo il 2 gennaio 1990, sarebbe comunque irricevibile, perché proposto con la scadenza del termine di tre mesi che segue quello di quattro mesi, scaduto il quale vi è una decisione implicita di rigetto, ex art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto. Inoltre la decisione 27 settembre 1989 non avrebbe potuto avere l' effetto di riaprire i termini, poiché, in ogni caso, adottata oltre il termine per proporre ricorso, previsto dall' art. 91, n. 3, in fine, dello Statuto. Su quest' ultimo punto la Commissione si basa sulla sentenza 13 luglio 1989, Olbrechts / Commissione (causa 58/88, Racc. pag. 2643).

    32 Infine, la convenuta ricorda la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i termini per proporre ricorso, avendo carattere imperativo e di ordine pubblico, sono sottratti alla discrezionalità delle parti o dei giudici. A suo parere, la legittimità delle decisioni amministrative non può essere indefinitamente rimessa in discussione senza violare nei confronti dei terzi le esigenze di certezza del diritto e pregiudicare i diritti già maturati. A questo proposito la Commissione si basa sulle seguenti sentenze della Corte di giustizia: sentenza 17 novembre 1965, Lens / Corte di giustizia (causa 55/64, Racc. pag. 860), sentenza 17 novembre 1965, Collotti / Corte di giustizia (causa 20/65, Racc. pag. 872), e sentenza 12 dicembre 1967, Muller / Commissione (causa 4/67, Racc. pag. 430).

    33 La ricorrente fa valere anzitutto di non aver mai ricevuto la lettera 12 aprile 1988 e che la lettera 2 ottobre 1987, con cui le si comunicava la sua iscrizione nell' elenco degli idonei di cui trattasi, non conteneva alcuna indicazione né dell' iscrizione della sig.ra Gutiérrez Díaz in detto elenco né, a fortiori, della sua eventuale nomina. Rileva inoltre che la data 12 aprile 1988 adottata dalla Commissione per la comunicazione che le sarebbe stata inviata è o tardiva - in quanto tale comunicazione avrebbe dovuto indicare la stessa data o, almeno, una data vicina a quella che compare sulla già citata lettera 16 dicembre 1987, indirizzata alla sig.ra Gutiérrez Díaz - oppure prematura, poiché la sig.ra Gutiérrez Díaz ha preso servizio all' inizio dell' anno 1988 ed occorreva pertanto attendere il termine di nove mesi del periodo di prova per sapere se rispondesse alle esigenze richieste per svolgere il lavoro di cui trattasi. Infatti, se ciò non si fosse verificato, sarebbe stato possibile avvalersi della ricorrente.

    34 Pur insistendo sulla mancanza di qualsiasi comunicazione ufficiale, la ricorrente spiega inoltre come sia venuta progressivamente a conoscenza della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz. Essa conosceva infatti l' esistenza della sua candidatura e l' avrebbe molto probabilmente incontrata ai colloqui svoltisi il 9 e il 10 novembre 1987, ma aspettava una comunicazione ufficiale della Commissione. In seguito avrebbe appreso per via ufficiosa che la sig.ra Gutiérrez Díaz occupava il posto di cui trattasi, ma avrebbe ritenuto che tale informazione potesse non comportare conseguenze per la propria candidatura, poiché il posto poteva essere occupato in qualità di agente ausiliario, temporaneo o in base a un contratto. Una volta in possesso di informazioni più precise, essa avrebbe quindi presentato la domanda in data 21 febbraio 1989. In ogni caso sarebbe venuta a conoscenza della nomina ufficiale della sua concorrente solo quando ha letto la risposta della Commissione al suo reclamo, che le è stata inviata il 4 ottobre 1989, e la prova manifesta di tale nomina le sarebbe apparsa solo negli allegati del controricorso 16 febbraio 1990.

    35 Nella replica la ricorrente modifica la sua qualificazione iniziale della fase precontenziosa. Infatti, essa ammette che la lettera 21 febbraio 1989, che inizialmente aveva qualificato come "domanda", costituisce, in realtà, un "reclamo contro l' eventuale nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz". A suo parere, "detto testo non costituisce una domanda, poiché non mira a che l' APN adotti una decisione nei riguardi della ricorrente". Tuttavia l' amministrazione, nonostante il dovere di sollecitudine cui era tenuta nei suoi confronti, non l' avrebbe informata che la sua domanda costituiva un reclamo, in quanto diretta avverso una decisione (sentenza 13 luglio 1989, Olbrechts / Commissione, già citata). Inoltre, la stessa Commissione, nella sua risposta 4 ottobre 1989 al reclamo, avrebbe qualificato "reclamo" la lettera 13 settembre 1989 della ricorrente. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che il ricorso è stato proposto nei termini. La ricorrente aggiunge che, anche se la lettera 21 febbraio 1989 doveva essere considerata una domanda, il ricorso sarebbe ricevibile, in quanto sono stati senz' altro rispettati i termini statutari nella fase precontenziosa.

    36 Il Tribunale constata, in via preliminare, che il presente ricorso riguarda anzitutto l' annullamento della decisione di nomina dell' altra candidata inserita nell' elenco degli idonei all' impiego n. 12, e non l' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice l' ha iscritta in detto elenco. La ricorrente ha infatti rinunciato espressamente nella replica al mezzo relativo alla mancata iscrizione della sig.ra Gutiérrez Díaz nell' elenco degli idonei e, inoltre, la decisione della suddetta commissione giudicatrice non viene presa in considerazione nelle conclusioni del ricorso.

    37 Si deve quindi esaminare la questione del ricevimento da parte della ricorrente della lettera 12 aprile 1988 che la Commissione afferma di averle indirizzato. A questo proposito, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che "l' onere di fornire la prova della data della notificazione della decisione incombe alla parte che eccepisce la tardività della domanda" (sentenza 5 giugno 1980, Belfiore / Commissione, causa 108/79, Racc. pag. 1769, sentenza 11 maggio 1989, Maurissen / Corte dei conti, causa 194/87, Racc. pag. 1045, e sentenza 13 luglio 1989, Olbrechts / Commissione, già citata). Orbene, nel caso di specie, la Commissione non ha fornito alcuna prova, quale un avviso di ricevimento postale, che consenta di attestare che la ricorrente ha sicuramente ricevuto il documento controverso. In mancanza di siffatta prova, il Tribunale può soltanto considerare che la ricorrente ha potuto aver conoscenza del contenuto della lettera 12 aprile 1988, e quindi della nomina effettiva della sig.ra Gutiérrez Díaz, unicamente in occasione della risposta al suo "reclamo" del 13 settembre 1989, indirizzatale dalla Commissione il 4 ottobre 1989.

    38 D' altra parte, la qualificazione giuridica della lettera 21 febbraio 1989 della ricorrente, che è rimessa all' esclusiva valutazione del giudice, dipende dalla conoscenza che la ricorrente, al momento della redazione di tale lettera, aveva del risultato del procedimento di assunzione. A questo proposito, la Commissione asserisce che la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza, per via almeno ufficiosa, della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al posto di cui trattasi, basandosi sul testo di detta lettera 21 febbraio 1989. Tuttavia il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie e del testo stesso della predetta lettera, ritiene che sia impossibile affermare che la ricorrente disponesse, nel febbraio 1989, di una conoscenza sufficientemente certa e precisa della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al posto corrispondente all' impiego n. 12 del concorso COM/A/537.

    39 Di conseguenza, era del tutto logico e giustificato che la ricorrente investisse della questione l' APN con una domanda in base all' art. 90, n. 1, dello Statuto, chiedendole di adottare nei suoi confronti una decisione sull' esito del procedimento di assunzione cui aveva partecipato. Essa si è avvalsa del procedimento previsto a questo scopo per chiedere l' adozione di una decisione che la riguardasse, vale a dire, nel caso di specie, la o le decisioni finali relative al procedimento di assunzione cui aveva partecipato. A questo proposito, il fatto che il citato regolamento n. 3517/85 abbia previsto una data limite per la nomina stabilita al 31 dicembre 1988 è privo di effetti sulla legittimità della presentazione di una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, nell' ambito della presente fattispecie, in cui la ricorrente mirava, con tale procedimento, ad essere informata dei risultati del procedimento di assunzione. Per di più, e in ogni caso, la stessa Commissione, nella sua risposta 4 ottobre 1989 al reclamo della ricorrente, ha qualificato la lettera 21 febbraio 1989 come "domanda in forza dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, e come "reclamo R/96/89" il reclamo che le era stato presentato il 13 settembre 1989 e che era diretto contro la decisione implicita di rigetto della domanda.

    40 Si deve quindi, senza che occorra neanche esaminare gli obblighi che erano imposti alla Commissione dall' osservanza del dovere di sollecitudine nello svolgimento del procedimento precontenzioso, constatare che la lettera 21 febbraio 1989 della ricorrente, a causa delle particolari circostanze della fattispecie, dev' essere qualificata domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto e che il mezzo d' irricevibilità basato sulla tardività del presente ricorso non può essere accolto. Infatti, la decisione implicita di rigetto della domanda è stata adottata il 22 giugno 1989. Il reclamo, in data 13 settembre 1989, è stato presentato entro il termine di tre mesi prescritto dall' art. 90, n. 2, e il ricorso, iscritto a ruolo il 2 gennaio 1990, è stato proposto entro il termine di tre mesi, prescritto dall' art. 91, n. 3, avverso la decisione espressa del 4 ottobre 1989 che ha respinto il reclamo.

    Sul secondo mezzo d' irricevibilità, riguardante l' assenza della sig.ra Gutiérrez Díaz nel procedimento

    41 La convenuta afferma che, indipendentemente dai procedimenti di intervento e di opposizione di terzo, la sig.ra Gutiérrez Díaz dispone di un diritto fondamentale di accesso alla giustizia per far valere i propri diritti ed interessi legittimi e che, in nessun caso, essa può essere privata dei mezzi di difesa. A suo avviso, tale mezzo riguarda l' ordine pubblico processuale, e sarebbe stato necessario disporre la citazione della sig.ra Gutiérrez Díaz e comunicarle tutti i documenti della causa. All' udienza, pur ribadendo tale mezzo e riconoscendo che non si trattava, per la verità, di una "eccezione d' irricevibilità in senso stretto", la Commissione ha precisato che occorreva, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, che il Tribunale si pronunciasse su tale mezzo processuale non vietato esplicitamente dal regolamento della Corte oppure, perlomeno, su una eventuale notifica del ricorso, parallelamente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, alla funzionaria di cui si contestava la nomina.

    42 Secondo la ricorrente l' intervento coatto costituisce un procedimento sconosciuto nel sistema giuridico comunitario, e nel caso di specie risulta superfluo poiché la sig.ra Gutiérrez Díaz non ha ritenuto utile presentare, nei termini prescritti, una domanda d' intervento, ritenendo indubbiamente che la Commissione avrebbe difeso sufficientemente i suoi diritti.

    43 Il Tribunale ritiene si debba ricordare la sentenza della Corte 10 dicembre 1969, in cui si è dichiarato che "il ricorso è irricevibile nelle conclusioni dirette all' intervento forzato del sig. Arning, intervento che non è previsto dal regolamento di procedura" (Wonnerth / Commissione, causa 12/69, Racc. pag. 577).

    Inoltre i diritti dei terzi che non siano stati chiamati in una causa sono garantiti dal regolamento di procedura della Corte, che contempla, al tempo stesso, sia il mezzo dell' intervento volontario, cui avrebbe potuto ricorrere la sig.ra Gutiérrez Díaz, la quale doveva essere a conoscenza del ricorso mediante l' estratto pubblicatone nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sia quello dell' opposizione di terzo. Inoltre, e comunque, le norme processuali, perché possano essere utilizzate dai singoli, devono essere espressamente contenute in una normativa e non possono essere dedotte dal Tribunale, soprattutto qualora la tutela giurisdizionale dei singoli sia già stata garantita adeguatamente.

    44 Anche questo mezzo dev' essere quindi respinto.

    Sul terzo mezzo d' irricevibilità, relativo alla mancanza di concordanza tra le domande formulate negli atti della fase amministrativa precontenziosa e quelle oggetto dell' atto introduttivo del ricorso

    45 La convenuta sostiene che la domanda e il reclamo sono diretti contro il concorso COM/A/470, mentre l' atto introduttivo del ricorso riguarda la nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz, avvenuta a seguito del concorso COM/A/537. Questa contraddizione renderebbe il ricorso irricevibile, in quanto non conforme al disposto di cui all' art. 91, n. 2, dello Statuto.

    46 La ricorrente ammette di essere in realtà incorsa in "errori veniali" nella redazione degli atti della fase precontenziosa e del ricorso, facendo delle volte riferimento al bando di concorso COM/A/470. Essa sostiene però che tali errori non rivestono alcuna importanza, in quanto la risposta della Commissione 4 ottobre 1989 al suo reclamo riguarda proprio il concorso COM/A/537 ed è stata allegata all' atto introduttivo del ricorso. A questo proposito, essa si richiama alla sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, Alexandrakis / Commissione (causa T-54/89, Racc. pag. II-143) in cui la Corte ha affermato che se un ricorrente ha commesso un "errore veniale" che non ha potuto indurre in errore la Commissione nel corso del giudizio, si devono ammettere le correzioni necessarie, affinché il ricorso abbia una portata e un senso.

    47 Il Tribunale rileva come si debba ricordare che secondo la costante giurisprudenza della Corte, relativa alla corrispondenza tra gli atti della fase amministrativa precontenziosa e l' atto introduttivo del ricorso, "basta che il dipendente (...) svolga dinanzi alla Corte conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e, in secondo luogo, delle censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo" (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, causa 142/85, Racc. pag. 3178).

    48 Nel caso di specie, è vero che la ricorrente ha ripetutamente commesso, nei suoi atti scritti, delle confusioni tra il concorso COM/A/470 e il concorso COM/A/537. Tuttavia, dall' esame della domanda 21 febbraio 1989, del reclamo 13 settembre 1989 e dall' atto introduttivo del ricorso emerge che detti documenti hanno senz' altro lo stesso oggetto, vale a dire la nomina della ricorrente al posto controverso ed il corrispondente annullamento della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz al medesimo posto, e, inoltre, la stessa causa, vale a dire l' illegittimità del fatto che l' APN non ha scelto la ricorrente per esercitare le funzioni corrispondenti all' impiego n. 12, di cui al bando di concorso COM/A/537. Inoltre, il concorso COM/A/537 è sempre citato almeno una volta in ciascuno di tali documenti, o nel testo stesso o nei suoi allegati. Per di più, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fatto riferimento, nelle conclusioni del suo ricorso, al concorso COM/A/470. Infine va sottolineato che tali errori materiali in nessun caso hanno potuto indurre in errore la Commissione, la cui risposta al reclamo, al pari del controricorso, dimostrano chiaramente che essa aveva perfettamente compreso che l' oggetto della lite riguardava l' esito del concorso COM/A/537, e non quello del concorso COM/A/470.

    49 Da quanto precede emerge che anche tale mezzo dev' essere respinto. Conseguentemente, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

    Nel merito

    50 Oltre alle conclusioni esposte nel ricorso, nella replica la ricorrente ha presentato nuove domande dirette a far sì che il Tribunale ingiungesse alla convenuta di produrre alcuni documenti, di fornire talune spiegazioni e di procedere a verifiche testimoniali. Si devono quindi esaminare, nell' ordine, la richiesta diretta all' annullamento della decisione di nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz e del procedimento di assunzione successivo alla redazione dell' elenco degli idonei, la richiesta volta a che il Tribunale ordini di procedere alla nomina della ricorrente o alla riapertura del procedimento di concorso e, infine, la richiesta di assunzione di taluni mezzi istruttori.

    Sulla richiesta diretta all' annullamento della nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz e del procedimento di assunzione successivo alla redazione dell' elenco degli idonei

    51 A sostegno di queste domande la ricorrente ha inizialmente dedotto i seguenti sei mezzi: violazione dell' art. 25 dello Statuto e delle disposizioni del bando di concorso, manifesto errore di valutazione che integra una violazione dell' art. 27 dello Statuto, violazione dell' art. 33 dello Statuto, violazione dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto, sviamento di potere e violazione del principio della parità di trattamento.

    52 La Commissione ha precisato che vanno considerati integralmente riprodotti nel proprio controricorso i motivi e gli argomenti esposti nella risposta al reclamo della ricorrente inviata il 4 ottobre 1989.

    53 Poiché la ricorrente ha espressamente rinunciato all' udienza ai mezzi relativi all' inosservanza dell' art. 33 dello Statuto e, inoltre, ad una violazione dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto, occorre, al fine di strutturare logicamente la motivazione, esaminare, nell' ordine, il mezzo relativo ad un manifesto errore di valutazione che integra una violazione dell' art. 27 dello Statuto, il mezzo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento, il mezzo relativo ad uno sviamento di potere e, infine, il mezzo che attiene ad una violazione dell' art. 25 dello Statuto.

    Sul mezzo relativo ad un manifesto errore di valutazione che integra una violazione dell' art. 27 dello Statuto

    54 La ricorrente afferma che la candidatura della sig.ra Gutiérrez Díaz non rispondeva ai requisiti prescritti dal bando di concorso e che, inoltre, i titoli e il curriculum vitae della stessa erano inferiori ai suoi. Di conseguenza, le valutazioni "soggettive ed erronee" dell' APN avrebbero violato l' art. 27 dello Statuto, a tenore del quale "le assunzioni devono assicurare all' istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità", come esso è stato interpretato dalla Corte nella citata sentenza 21 aprile 1983, Ragusa / Commissione.

    55 La convenuta osserva che la ricorrente non deduce alcun argomento, né fornisce prove in grado di confermare le proprie asserzioni. Inoltre, né la ricorrente né l' APN né lo stesso Tribunale e la Corte potrebbero contestare la fondatezza dei giudizi di valore e delle valutazioni espressi da una commissione giudicatrice (sentenza della Corte 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc. pag. 2436). A questo proposito essa si basa sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale "la valutazione d' idoneità cui deve procedere una commissione giudicatrice è, prima di tutto, di natura comparativa e, quindi, coperta dal segreto delle deliberazioni" (sentenza 14 giugno 1972, Mercato / Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427; sentenza 9 ottobre 1974, Campogrande e a. / Commissione, cause riunite 112/73, 114/73 e 145/73, Racc. pag. 957). Infine, nella sentenza 27 ottobre 1977, Moli / Commissione (causa 121/76, Racc. pag. 1971), la Corte avrebbe dichiarato di non essere competente per decidere, in luogo ed al posto dell' APN, sulla nomina di un dipendente. A questo proposito la Commissione ricorda, del pari, i termini della sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, Brumter / Consiglio (causa T-128/89, Racc. pag. II-545), secondo i quali, laddove l' APN disponga di un ampio potere discrezionale, il sindacato del giudice "deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto portare l' amministrazione al suo giudizio, essa si sia mantenuta entro i limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente erroneo".

    56 Il Tribunale ritiene che si debba preliminarmente citare la già ricordata sentenza 9 ottobre 1974, Campogrande e a. / Commissione, in cui la Corte ha affermato che "la valutazione d' idoneità a cui deve procedere una commissione giudicatrice è, prima di tutto, di natura comparativa e, quindi, coperta dal segreto delle deliberazioni; queste possono quindi venir sottoposte al controllo ((del Tribunale)) soltanto in caso di violazione patente delle norme che disciplinano i lavori della commissione stessa". Inoltre il Tribunale è dell' avviso che sia opportuno ricordare la portata del suo sindacato sulle decisioni adottate in materia di procedimento di assunzione, tenuto conto del potere discrezionale attribuito all' APN. Tale sindacato si limita all' esame della regolarità dei procedimenti utilizzati dall' amministrazione, alla verifica dell' esattezza sostanziale dei fatti sui quali l' amministrazione si è basata per adottare la sua decisione e, infine, alla mancanza di un manifesto errore di valutazione, di un errore di diritto e di uno sviamento di potere che potrebbero inficiare la decisione amministrativa.

    57 Nel caso di specie, il Tribunale deve constatare che il mezzo attinente ad un asserito manifesto errore di valutazione, come esso è stato formulato dalla ricorrente, non è sostenuto da alcun elemento che consenta di valutarne la fondatezza. Questo mezzo si basa infatti su asserzioni perentorie non suffragate, per esempio, da informazioni precise e comparative sulla situazione della ricorrente e su quella della sig.ra Gutiérrez Díaz. La ricorrente non ha inoltre contestato e neppure discusso la motivazione della decisione di nomina impugnata, figurante nella lettera 10 novembre 1987 del sig. Ristori, di cui essa ha avuto conoscenza a seguito della comunicazione del controricorso. Di conseguenza, in base a nessun elemento del fascicolo è possibile concludere che sussiste un qualsiasi manifesto errore di valutazione, che integri una violazione dell' art. 27 dello Statuto.

    58 Ne consegue che questo mezzo non può essere accolto.

    Sul mezzo riguardante una violazione del principio della parità di trattamento

    59 La ricorrente ritiene che l' esame delle irregolarità che avrebbero inficiato il procedimento del concorso COM/A/537 evidenzi un atteggiamento arbitrario da parte dell' APN, "contrario agli interessi delle istituzioni comunitarie e della giustizia in generale". La persona nominata alla fine del procedimento sarebbe stata nominata senza che vi sia stato un esame o una verifica dei suoi titoli e delle sue competenze. A questo proposito, essa si richiama tanto alla sentenza della Corte 6 ottobre 1982, Williams / Corte dei conti, quanto alla risposta della Commissione 4 ottobre 1989 al suo reclamo, in cui quest' ultima sottolineava che "gli elementi di tale valutazione ((dipendono)) non solo dalla competenza e dal valore professionale degli interessati, ma anche dal loro carattere, dal loro comportamento e dall' insieme della loro personalità, che sfuggono così ad una motivazione". A suo avviso, non sarebbe ammissibile avvalersi di siffatti criteri per giustificare una nomina, poiché il procedimento di concorso dovrebbe mirare a nominare il migliore candidato, senza che vi sia bisogno di fare uso di criteri soggettivi.

    60 Secondo la ricorrente, l' insieme di tali elementi integra una violazione del principio della parità di trattamento, sancito dall' art. 5, n. 3, dello Statuto, secondo il quale "i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera". In un concorso l' applicazione di criteri oggettivi che permettono di scegliere il miglior candidato dovrebbe fondarsi esclusivamente su una valutazione equa, imparziale e non discriminatoria delle qualifiche dei candidati. A questo proposito, essa si richiama alle precitate sentenze della Corte 23 gennaio 1975 e 13 febbraio 1979, de Dapper / Parlamento e Martin / Commissione.

    61 La convenuta sostiene che dagli atti del fascicolo emerge come l' APN e la commissione giudicatrice del concorso COM/A/537 abbiano voluto, nel controverso procedimento di assunzione, selezionare il candidato più idoneo ad occupare il posto corrispondente all' impiego n. 12 del concorso COM/A/537.

    62 Il Tribunale constata che in riferimento a tale mezzo la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione che permettesse di valutarne la fondatezza. Essa si limita infatti ad affermare, in termini imprecisi e generici, che i titoli e le competenze della sig.ra Gutiérrez Díaz non sono stati né verificati né presi in considerazione, mentre dalla relazione finale redatta dalla commissione giudicatrice il 3 settembre 1987 emerge che quest' ultima ha effettuato un esame completo, anche mediante colloqui, sulle qualifiche e sui titoli dei sei candidati che rispondevano ai requisiti stabiliti del bando di concorso. Da nessun atto del fascicolo emerge che la Commissione abbia infranto l' art. 5, n. 3, dello Statuto, e quindi abbia violato il principio della parità di trattamento.

    63 Di conseguenza, tale mezzo non può essere accolto.

    Sul mezzo riguardante uno sviamento di potere

    64 A sostegno di tale mezzo la ricorrente sviluppa gli stessi argomenti già dedotti a sostegno del mezzo, già analizzato, di una violazione del principio della parità di trattamento. All' udienza essa ha aggiunto che, data la rapidità con cui è stata adottata la decisione di nomina, non era possibile che vi fosse stata una concertazione tra le persone che avevano effettuato i colloqui, con la conseguenza che la decisione era stata presa precedentemente.

    65 La convenuta replica a tale mezzo non solo con gli argomenti già sviluppati in merito al mezzo relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento ma, inoltre, sostenendo che sorprende il rimprovero della propria diligenza, mentre la sua preoccupazione di rapidità e di efficienza era giustificata dallo specifico contesto in cui era avvenuta l' assunzione, nel caso di specie, dei dipendenti di cittadinanza spagnola, come dall' interesse del servizio.

    66 Poiché il Tribunale si è già pronunciato sugli argomenti comuni al mezzo precedentemente esaminato ed al presente mezzo, occorre pronunciarsi sul solo argomento relativo alla rapidità, assertivamente eccessiva, dell' iter decisionale dell' APN. A questo proposito, nella nota 10 novembre 1987, il sig. Ristori precisa che la decisione di nomina è stata "adottata di concreto con la Direzione IX-E nonché con la Direzione generale". La ricorrente non può pertanto invocare la pretesa mancata concertazione tra le persone da essa incontrate ai colloqui. Per di più, il periodo di tempo di un giorno, circa, trascorso tra la conclusione dei colloqui e l' elaborazione della citata nota del sig. Ristori, tenuto conto del numero limitatissimo dei candidati e del fatto che tutte le persone che avevano partecipato ai colloqui appartenevano alla stessa direzione generale, non sembra affatto che integri uno sviamento di potere. Proprio al contrario, esso dimostra la volontà di risolvere, quanto prima possibile, i problemi relativi alla copertura dei posti vacanti alla Commissione.

    Sul mezzo relativo ad una violazione dall' art. 25 dello Statuto e della disposizione del bando di concorso

    67 La ricorrente sostiene che l' obbligo di comunicare per iscritto le decisioni individuali lesive e inoltre quello di motivarle risultano sia dall' art. 25 dello Statuto, secondo e terzo comma, sia dallo stesso testo del bando di concorso in esame. Di conseguenza, la convenuta avrebbe violato tali disposizioni non notificandole il risultato del concorso e le conclusioni motivate che la riguardavano. Inoltre, la mancanza di qualsiasi informazione sul risultato del concorso, per oltre due anni, avrebbe determinato per la ricorrente una situazione ambigua "mantenendola costantemente in attesa e (...) impedendole di esercitare le azioni che avrebbe potuto esperire per tutelare i suoi interessi legittimi".

    68 La convenuta anzitutto afferma, per quanto riguarda l' obbligo di comunicazione, che il risultato del concorso generale COM/A/537 è stato debitamente notificato alla ricorrente con la lettera 2 ottobre 1987 del capo della divisione "Assunzioni" e che la decisione finale dell' APN, con cui la si informava che la sua candidatura non era stata accolta, le è stata del pari notificata con la lettera 12 aprile 1988. Essa precisa nella controreplica che quest' ultima lettera "non riguarda affatto l' obbligo di informare i candidati sulle conclusioni che li riguardano, prescritto dal bando di concorso", e che la ricorrente è stata debitamente informata delle conclusioni della commissione giudicatrice che la riguardavano. Essa aggiunge che, anche se dovesse riconoscere che non si erano fornite prove sufficienti del ricevimento dell' ultima lettera di cui sopra, tale fatto non avrebbe potuto avere l' effetto di comportare una nomina automatica della ricorrente, nonché l' annullamento di tutti gli atti precedenti relativi al procedimento del concorso. Inoltre, secondo la Commissione, l' art. 25 dello Statuto si riferisce alla comunicazione "per iscritto". Orbene, sarebbe stato provato che tale obbligo era stato debitamente rispettato, poiché la Commissione ha inviato alla ricorrente la lettera del 12 aprile 1988.

    69 La Commissione fa valere inoltre, per quanto riguarda l' obbligo di motivazione della decisione finale di nomina adottata dall' APN, che la Corte, nella sentenza 31 marzo 1965, in un caso in cui la ricorrente, che compariva nell' elenco degli idonei, non era stata alla fine nominata dall' APN, ha affermato che "tale ultima decisione ((quella di nomina del candidato alla fine prescelto)) non doveva essere motivata nei riguardi della destinataria, in quanto non doveva per lei essere pregiudizievole; che la richiesta della ricorrente implicherebbe per l' autorità che ha il potere di nomina ((l' APN)) l' obbligo di motivare il fatto di non avere deciso diversamente; che la procedura di concorso tende in effetti a rendere superflua tale motivazione, i cui effetti potrebbero d' altronde essere pregiudizievoli ai candidati non prescelti" (Rausch / Commissione, causa 16/64, Racc. pag. 174; v., del pari, Raponi / Commissione, già citata). A suo avviso, tale sentenza deve essere interpretata nel senso che "una volta che i candidati siano informati dei risultati del concorso, (la Commissione) non è tenuta a comunicare ogni nomina effettuata ai candidati non selezionati per tale impiego" e che, inoltre, i candidati iscritti nell' elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice sono a conoscenza del fatto che, durante il periodo di validità di tale elenco e fino alla sua scadenza, possono ricevere un' offerta di lavoro da parte della Commissione.

    70 All' udienza la Commissione ha aggiunto che i candidati iscritti in un elenco degli idonei non possono far valere alcun diritto ad una nomina e che non appare concepibile un eventuale obbligo di informarli in merito alla nomina di uno o più degli altri candidati iscritti nello stesso elenco, corredata da una motivazione sufficiente nei loro riguardi. Infatti, detto obbligo creerebbe difficoltà di gestione amministrativa, soprattutto per i concorsi che registrano un' elevata partecipazione, per i quali vengono predisposti elenchi comprendenti numerosi candidati, e, inoltre, tale obbligo avrebbe come conseguenza di rendere molto complessa la redazione della motivazione di siffatte "decisioni" da parte dell' APN, tenuto conto dell' ampio potere discrezionale di cui essa dispone in quest' ultima fase del procedimento di assunzione e del fatto che, secondo la commissione giudicatrice, tutti i candidati iscritti in un elenco degli idonei meriterebbero di essere nominati. La Commissione ha infine precisato che le sembrerebbe delicato strutturare l' obbligo di motivazione delle decisioni di nomina nei riguardi dei candidati iscritti nell' elenco degli idonei e alla fine non prescelti dall' APN, a seconda che il procedimento d' assunzione di cui trattasi registri una partecipazione ristretta od elevata.

    71 Per quanto riguarda l' obbligo di comunicazione sancito dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto e inoltre, nel caso di specie, dal bando di concorso, il Tribunale rileva che l' esito del concorso, quale determinato dalla commissione giudicatrice, è stato debitamente comunicato alla ricorrente con la lettera della convenuta 2 ottobre 1987, allegata al ricorso. Di conseguenza, è evidente che la ricorrente non può invocare una pretesa violazione della particolare disposizione del bando di concorso, secondo cui i candidati dovevano essere informati individualmente dell' esito del concorso che li riguardava. Quanto all' argomento secondo cui la ricorrente è rimasta in una situazione di attesa a causa del comportamento della Commissione, occorre osservare che le sarebbe stato sufficiente indirizzare più rapidamente la sua domanda alla Commissione e che l' incertezza di cui essa si lamenta non è che la conseguenza della propria inerzia.

    72 Peraltro si deve constatare che la decisione dell' APN riguardante la ricorrente, vale a dire la decisione di non procedere alla sua nomina, le è stata debitamente comunicata per iscritto mediante la lettera 12 aprile 1988, di cui essa ha avuto conoscenza al più tardi quando ha ricevuto la risposta della Commissione al suo reclamo. A questo proposito, l' accertamento di un ritardo relativo a detta comunicazione non può, di per sé solo, integrare gli estremi di una violazione dell' art. 25, secondo comma, prima frase, dello Statuto, tale da comportare l' annullamento dell' atto impugnato (sentenze della Corte 29 ottobre 1981, Arning / Commissione, causa 125/80, Racc. pag. 2539, e 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2723).

    73 Per quanto attiene all' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto, il Tribunale rileva, in primo luogo, che esso riproduce solo l' obbligo generale sancito dall' art. 190 del Trattato CEE; tale articolo dello Statuto precisa infatti che "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate". Nella sentenza 26 novembre 1981, Michel / Parlamento (causa 195/80, Racc. pag. 2861), la Corte ha considerato che "l' obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità". L' obbligo di motivazione così sancito costituice quindi un principio fondamentale del diritto comunitario, al quale si può derogare solo in forza di ragioni imperative.

    74 Si devono ricordare, in secondo luogo, le modalità in base alle quali si articola un procedimento di assunzione, che preveda l' intervento di una commissione giudicatrice, e che è organizzato in forza dell' art. 29, n. 1, dello Statuto e del suo allegato III, quali sono state applicate nella presente fattispecie. Tale procedimento comprende tre fasi, in cui intervengono, nell' ordine, la commissione giudicatrice e quindi l' APN. Le prime due fasi, che si svolgono sotto la responsabilità della commissione giudicatrice, consistono, la prima, nella verifica della corrispondenza delle candidature con i requisiti prescritti del bando di concorso, la seconda nella selezione dei candidati previamente amessi a partecipare al concorso, mediante l' esame comparativo dei loro titoli, qualifiche ed esperienza professionale, dei punteggi ottenuti alle prove o, infine, dell' applicazione congiunta di tali criteri di selezione, a seconda della natura del concorso di cui trattasi. Tale seconda fase sfocia nell' iscrizione ad opera della commissione giudicatrice dei candidati da essa ritenuti migliori nell' elenco degli idonei proposto all' APN. Tale lista è redatta in base ad una graduatoria di merito, oppure, come nel caso di specie, in ordine alfabetico. La nomina effettuata dall' APN di uno o più candidati iscritti in detto elenco costituisce la terza ed ultima fase del procedimento di assunzione. A questo proposito va osservato che l' APN non può discostarsi dalla graduatoria di merito eventualmente stabilita dalla commissione giudicatrice se non per ragioni imperative relative al buon funzionamento dell' istituzione e debitamente motivate (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, Kalavros / Corte di giustizia, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Racc. pag. II-871).

    75 E' vero che nella precitata sentenza 31 marzo 1965, Rauch / Commissione, in cui si tratta di una decisione adottata nella terza fase del procedimento di assunzione precedentemente descritto, la Corte ha considerato: "non è stata presa alcuna decisione formale 'di non nominare' la ricorrente, ma solo quella di nominare la Kurtz. Tale decisione non doveva essere motivata nei riguardi della destinataria, in quanto non era per essa pregiudizievole. La richiesta della ricorrente implicherebbe per l' autorità che ha il potere di nomina l' obbligo di motivare il fatto di non aver deciso diversamente. La procedura di concorso ha lo scopo appunto di rendere superflua tale motivazione, i cui effetti potrebbero d' altronde essere pregiudizievoli ai candidati non prescelti".

    76 Tuttavia si deve precisare che, nella sentenza Rauch, l' elenco degli idonei, anch' esso composto da due nomi, conteneva una graduatoria di merito, a differenza del caso di specie, e che l' APN aveva effettuato la nomina della candidata che figurava al primo posto nell' elenco degli idonei. La commissione giudicatrice aveva quindi di regola dovuto informare i due vincitori della loro graduatoria e corredare tale informazione di un' adeguata motivazione. In tale caso, come ha rilevato la Corte, è il principio stesso del concorso che svolge pienamente la funzione di una motivazione sufficiente per i candidati, poiché è chiaro che l' APN non deve motivare ai candidati non prescelti, e che figurano in una posizione inferiore a quella del candidato nominato nell' elenco degli idonei redatto secondo la graduatoria di merito, la propria decisione di non procedere alla loro nomina. E' questo il motivo per cui, in questo caso ben specifico, la Corte ha considerato che "la procedura di concorso tende proprio a rendere superflua tale motivazione". Per contro, nel caso di specie la situazione è del tutto diversa, poiché i vincitori del concorso non sono stati inseriti nell' elenco in base ad una graduatoria di merito e, in quanto, la vincitrice che è stata infine esclusa non ha ricevuto alcun elemento di motivazione che le consentisse di conoscere sia pure sommariamente le ragioni per cui essa non è stata alla fine prescelta dall' APN.

    77 In un contesto del genere, nel quale il procedimento del concorso non è stato tale da costituire, di per sé, una motivazione sufficiente ed in cui la decisione di nomina di un candidato incide direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica dell' altro candidato iscritto nell' elenco degli idonei, il Tribunale ritiene che l' obbligo di motivazione debba pienamente applicarsi nei riguardi di quest' ultimo candidato. Sarebbe infatti veramente irragionevole, iniquo ed in contrasto con la lettera stessa e con lo spirito delle precitate disposizioni dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, il fatto che i candidati che siano stati esclusi in occasione delle prime due fasi del procedimento di assunzione possano beneficiare della motivazione delle decisioni adottate nei loro confronti ed essere quindi in grado di far valere integralmente i propri diritti, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze della Corte 14 giugno 1972, Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427, e 26 novembre 1981, Michel / Parlamento europeo, già citata), mentre i migliori candidati che sono riusciti ad accedere alla terza fase del procedimento di concorso ed a essere iscritti nell' elenco degli idonei, stabilito senza considerazioni relative alla graduatoria di merito, potrebbero essere esclusi dal procedimento di assunzione senza ricevere il minimo elemento di motivazione che consenta loro di conoscere le ragioni per cui alla fine non sono stati prescelti dall' APN e di accertarne eventualmente la fondatezza.

    78 In un procedimento di assunzione come quello di cui trattasi, è evidente che, se si scompone la motivazione dell' APN, la quale ha deciso, nella fase finale, di effettuare la nomina di un candidato che figura nell' elenco degli idonei per la copertura di un solo posto, tale decisione di nomina è accompagnata inevitabilmente e contestualmente dalla decisione, perlomeno implicita, anche se necessaria, di non nominare il o gli altri candidati figuranti nell' elenco degli idonei. D' altronde la Commissione l' ha ammesso espressamente, nella sua risposta al reclamo della ricorrente, in cui essa ha affermato che "la decisione, inserita nella nota del 12 aprile 1988, con la quale l' amministrazione ha comunicato alla reclamante che la scelta non era caduta su di lei, incide incontestabilmente sulla situazione giuridica della reclamante in maniera diretta ed immediata". Inoltre, nella presente fattispecie, e a differenza dei procedimenti "generali" di assunzione, in cui i candidati iscritti in un elenco di riserva possono essere nominati, per scaglioni successivi a posti diversi, la decisione dell' APN di non nominare la ricorrente al posto corrispondente all' impiego n. 12 è sicuramente a suo carico, poiché, come la Commissione ha confermato nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la decisione di nomina della sig.ra Gutiérrez Díaz ha avuto l' effetto immediato di esaurire l' elenco degli idonei in cui era iscritta la ricorrente. Pertanto quest' ultima non poteva più avere alcun diritto ad una qualsivoglia nomina ed era esclusa da ogni procedimento di assunzione.

    79 Peraltro, il Tribunale ritiene che non sia pertinente l' argomento secondo cui la motivazione della decisione finale dell' APN potrebbe recare pregiudizio ai candidati esclusi. In primo luogo, poiché la motivazione di ogni decisione che abbia effetti pregiudizievoli comporta, per sua stessa natura, una valutazione relativamente negativa degli interessati da essa riguardati. In secondo luogo, in quanto l' esigenza dell' osservanza dei principi di legalità e di tutela dei diritti dei singoli deve prevalere sulla presa in considerazione delle presunte reazioni dei candidati non prescelti all' atto del ricevimento di siffatta motivazione. Infine, in quanto questi ultimi sono i soli ad avere conoscenza di tale motivazione, che non è e non dev' essere, in alcun caso, resa pubblica (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, Kalavros / Corte di giustizia, già citata).

    80 Infine il Tribunale ritiene che sia infondato l' argomento della Commissione relativo ad un' asserita variabilità dell' obbligo di motivazione a seconda della partecipazione più o meno elevata ai concorsi. Infatti, e fatta salva l' osservanza della graduatoria di merito stabilita dalla commissione giudicatrice, è chiaro che la situazione giuridica dei candidati iscritti in un elenco di riserva di dimensioni considerevoli e valido per un periodo relativamente lungo non è lesa direttamente e immediatamente da una nomina effettuata dall' APN sulla base di tale elenco di riserva, in quanto essi possono sempre essere nominati per un impiego che risulti vacante o di nuova istituzione durante tutta la durata della validità della lista di riserva, anche se, come ha giustamente sottolineato la Commissione, si tratta di una semplice possibilità di essere nominati, e non di un diritto alla nomina stessa. Pertanto non può essere accolto l' argomento della Commissione, relativo ad un asserito sovraccarico di lavoro che sarebbe imposto dall' obbligo di siffatte motivazioni: in primo luogo, in quanto, in una prima fase, esse potranno essere redatte in termini chiari ma relativamente concisi, anche a costo di maggiori ragguagli richiesti dagli interessati; e, infine, in quanto si deve rilevare che l' esame del contenzioso dovuto alla mancanza o all' insufficienza della motivazione delle decisioni amministrative implica certamente da parte dell' amministrazione un lavoro ben superiore a quello che avrebbe richiesto la redazione di motivazioni adeguate e sufficienti, che consentano di evitare tale contenzioso.

    81 Nel caso di specie, il Tribunale constata che, senza che sia necessario esaminare nei dettagli le circostanze relative al suo ricevimento, la lettera 12 aprile 1988 ha informato la ricorrente della decisione di non nominarla al posto di cui trattasi. La natura decisionale di tale atto è confermata dal suo stesso testo: "(...) è stato deciso di non accogliere la sua candidatura (...)". Se ve ne fosse bisogno, tale natura decisionale è stata espressamente confermata nella citata risposta della Commissione al reclamo della ricorrente. Peraltro è chiaro e non è contestato dalla Commissione che tale decisione non contiene, in senso stretto, alcun elemento di motivazione tale da rendere note alla ricorrente le ragioni che hanno portato l' APN a non accogliere la sua candidatura. Orbene da quanto precede emerge che tale decisione è a suo carico, in quanto ha l' effetto di incidere immediatamente e direttamente sulla sua situazione giuridica, escludendola definitivamente dal procedimento di assunzione a causa del contemporaneo esaurimento dell' elenco degli idonei in cui essa figurava.

    82 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la convenuta fosse giuridicamente tenuta a motivare la sua risposta nei confronti della ricorrente e che essa non abbia adempiuto tale obbligo fondamentale sancito dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto.

    83 Tuttavia, a questo punto della motivazione, si deve constatare che nel caso di specie la convenuta ha comunicato al Tribunale, nel corso della fase scritta, la motivazione della decisione impugnata, che figura nella già citata nota del sig. Ristori 10 novembre 1987. Inoltre, all' udienza, rispondendo ad un quesito rivolto da un membro del Tribunale, il rappresentante della Commissione ha affermato che la convenuta confermava come tale motivazione fosse proprio quella che l' aveva portata ad escludere la candidatura della ricorrente e la Commissione faceva proprio il testo stesso di tale motivazione.

    84 Orbene, né nella replica né all' udienza la ricorrente ha contestato la fondatezza di tale motivazione, così formulata: "(...) poiché il profilo dell' interessata (la sig.ra Gutiérrez Díaz) è quello che meglio risponde alle esigenze del servizio, tenuto conto, oltre alle sue conoscenze nel settore, della sua esperienza in materia di gestione e di informatica".

    85 Giunto a tali conclusioni, il Tribunale ritiene che si debba analizzare l' esatta portata del mezzo attinente ad una mancanza di motivazione nella decisione adottata dall' APN, che ha rigettato la candidatura della ricorrente nella fase finale della nomina all' impiego di cui trattasi, ed esaminare se la ricorrente abbia mantenuto un interesse ad una pronuncia su tale mezzo.

    86 Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata del mezzo relativo ad una mancanza di motivazione che inficia la decisione dell' APN di non procedere alla nomina della ricorrente, il Tribunale constata che il fatto che, come nel caso di specie, tale mezzo sia fondato non è di certo tale, di per sé solo, da comportare l' annullamento della decisione relativa alla nomina della ricorrente. Tale accertamento imporrebbe quindi alla Commissione, a norma dell' art. 176 del Trattato CEE, di trarre tutte le conseguenze dalla sentenza del Tribunale e di adottare i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, fra i quali potrebbe rientrare, ad esempio, la conferma della predetta decisione unitamente ad un' adeguata motivazione. Il Tribunale ritiene quindi che tale mezzo, riguardante la mancanza di motivazione della decisione di non nominare la ricorrente, in realtà debba essere considerato, tenuto conto delle altre domande formulate nel ricorso, come una richiesta diretta unicamente all' annullamento di questa decisione.

    87 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla questione se la ricorrente abbia conservato un interesse ad una pronuncia su tale mezzo, occorre anzitutto riferirsi, per analogia, alla sentenza della Corte 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento (causa 111/83, Racc. pag. 2323), in cui la Corte ha considerato che "poiché le censure dedotte dal ricorrente contro la decisione dell' APN di non dar seguito alla sua candidatura al posto vacante si sono rivelate complessivamente infondate, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento della nomina di un altro candidato a tale posto, al quale egli non può validamente pretendere". E' del pari opportuno riferirsi alla sentenza 8 marzo 1988, Sergio / Commissione (cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Racc. pag. 1399), in cui la Corte ha rilevato che "le spiegazioni fornite nel corso di un procedimento possono, in casi eccezionali, svuotare di contenuto il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione, cosicché questo non giustifichi più l' annullamento della decisione impugnata".

    88 Orbene, nel caso di specie, da quanto precede emerge, in primo luogo, che la ricorrente non ha dedotto alcun mezzo tale da comportare l' annullamento della decisione di nomina del candidato prescelto alla fine dall' APN per il posto controverso; in secondo luogo, che non ha neanche dedotto mezzi volti ad ottenere l' annullamento del procedimento di assunzione successivo alla redazione dell' elenco degli idonei; infine, che la ricorrente ha omesso, mentre era in grado di farlo, di contestare l' esattezza dei motivi che hanno portato l' APN ad escludere la sua candidatura, quale che sia il ritardo con cui tali motivi le sono stati comunicati, e anche se la decisione iniziale di escludere la sua candidatura era viziata dalla mancanza di motivazione.

    89 Stando così le cose, il Tribunale constata che devono essere respinte le domande del ricorso dirette all' annullamento della decisione della Commissione relativa alla nomina al posto corrispondente all' impiego n. 12 del concorso COM/A/537 nonché le domande volte all' annullamento del procedimento di assunzione successivo alla redazione dell' elenco degli idonei e che le domande dirette all' annullamento della decisione dell' APN di escludere la candidatura della ricorrente a causa della mancanza di motivazione che inficia la predetta decisione sono divenute prive di oggetto.

    Sulle domande dirette a che il Tribunale disponga la nomina della ricorrente e, in subordine, la riapertura del procedimento di concorso

    90 Il Tribunale ritiene si debba ricordare il testo dell' art. 176, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, a tenore del quale l' istituzione che ha emanato l' atto impugnato "è tenuta a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza (del Tribunale) importa".

    91 Si deve pertanto rilevare l' irricevibilità delle domande della ricorrente dirette a che il Tribunale disponga la nomina della ricorrente e, in subordine, la riapertura del procedimento di concorso, in quanto non spetta al Tribunale, senza usurpare le loro prerogative, indirizzare ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (sentenze della Corte 24 ottobre 1977, Moli / Commissione, già citata, e 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione, causa 225/82, Racc. pag. 1991).

    Sulle domande della ricorrente dirette a che il Tribunale ordini la produzione di documenti, imponga alla Commissione di fornire talune spiegazioni e proceda a verifiche testimoniali

    92 La ricorrente si basa sull' art. 42, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, riguardante la produzione delle prove, per chiedere nella replica che siano precisate le circostanze in cui è stata nominata la sig.ra Gutiérrez Díaz. Infatti solo grazie al controricorso della Commissione essa avrebbe potuto disporre degli elementi d' informazione relativi a tale nomina.

    93 La convenuta osserva che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l' esistenza di irregolarità nel procedimento seguito e che non possono esserle rimproverate la celerità nonché l' efficienza con cui l' amministrazione ha nominato il candidato più idoneo all' impiego di cui trattasi, soprattutto in quanto la validità del procedimento di assunzione era limitata nel tempo.

    94 Il Tribunale constata che le domande della ricorrente mirano, in sostanza, a che il Tribunale disponga mezzi istruttori aventi ad oggetto, in particolare, la produzione di taluni documenti relativi al controverso procedimento di assunzione. A questo proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 45, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, il Tribunale "dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare". Da questa disposizione emerge chiaramente che è al Tribunale che spetta valutare l' utilità di un siffatto mezzo. Nella presente fattispecie risulta, tenuto conto degli elementi del fascicolo e, inoltre, di tutte le suesposte considerazioni, che i mezzi istruttori chiesti dalla ricorrente non presentano alcuna utilità per il Tribunale, che ritiene di essere sufficientemente edotto dall' insieme del procedimento.

    95 Di conseguenza anche queste domande devono essere respinte in ogni caso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    96 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra parte le spese di procedimento causate dal proprio comportamento.

    97 Nella sentenza 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, già citata, la Corte ha dichiarato che: "benché il ricorrente sia quindi rimasto soccombente in tutti i mezzi dedotti, si deve tuttavia tener conto, per la liquidazione delle spese, delle considerazioni sopra svolte circa la concisione della motivazione del procedimento con cui l' APN non ha dato seguito alla candidatura del ricorrente. Solo in seguito alle risposte date dal Parlamento ai quesiti della Corte, infatti, è stato possibile al ricorrente valutare in pieno il contenuto della motivazione espressa. Orbene, stando così le cose, non si può far carico al ricorrente di aver adito la Corte per far sindacare la legittimità delle decisioni dell' APN" (v. anche la sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, Kalavros / Corte di giustizia).

    98 Nella presente causa si deve rilevare che va applicato lo stesso criterio, a causa dell' assenza della prova della comunicazione della decisione che la riguardava, come essa è stata adottata dalla Commissione, e inoltre, e soprattutto, a causa della mancanza di qualsiasi motivazione della stessa decisione della Commissione inviata alla ricorrente.

    99 Stando così le cose, si devono applicare le citate disposizioni dell' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte e porre a carico della Commissione tutte le spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Le domande dirette all' annullamento della decisione della Commissione relativa alla nomina al posto corrispondente all' impiego n. 12 del concorso COM/A/537 nonché all' annullamento del procedimento di assunzione successivo alla redazione dell' elenco degli idonei sono respinte.

    2) Le domande dirette a che il Tribunale ordini la nomina della ricorrente e, in via sussidiaria, la riapertura del procedimento di concorso sono irricevibili.

    3) Non è necessario statuire sulle domande dirette all' annullamento della decisione della Commissione di escludere la candidatura della ricorrente.

    4) Le domande dirette a che il Tribunale disponga l' assunzione di mezzi istruttori sono respinte.

    5) La Commissione delle Comunità europee sopporterà tutte le spese, comprese quelle della ricorrente.

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