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Document 61989TO0030

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 4 aprile 1990.
    Hilti Aktiengesellschaft contro Commissione delle Comunità europee.
    Riservatezza.
    Causa T-30/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00163

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:27

    61989B0030

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 4 APRILE 1990. - HILTI AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONFIDENZIALITA - CONCORRENZA. - CAUSA T-30/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00163
    Pub.RJ pagina Pub ext


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Procedura - Intervento - Comunicazione degli atti processuali alle parti intevenienti - Deroga - Regime di riservatezza - Presupposti

    ( Regolamento di procedura, art . 93, n . 4 )

    2 . Procedura - Intervento - Comunicazione degli atti processuali alle parti intevenienti - Deroga - Regime di riservatezza - Ambito d' applicazione - Carteggio scambiato fra avvocato e cliente - Note interne che riproducono tale carteggio

    ( Regolamento di procedura, art . 93, n . 4; regolamento del Consiglio n . 17 )

    3 . Procedura - Intervento - Domanda di una parte principale di limitare l' uso degli atti processuali ad opera delle parti intervenienti ai soli fini della causa - Mancanza di disposizioni in materia - Rigetto della domanda

    ( Regolamento di procedura, art . 93 )

    Massima


    1 . L' art . 93, n . 4, del regolamento di procedura sancisce il principio che tutti gli atti del procedimento notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti . Solo in quanto deroga a questo principio la seconda frase di questa disposizione consente il trattamento riservato di taluni atti di causa e pertanto di sottrarre questi ultimi all' obbligo di comunicazione .

    Per stabilire a quali condizioni si possa far uso di questa deroga è necessario determinare, per ogni documento processuale per cui venga richiesto un trattamento riservato, in quale misura si concilia effettivamente il legittimo intento della parte interessata di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l' esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al Tribunale . Infine, nell' ambito di questo esame, occorre altresì prendere in considerazione taluni principi generali del diritto o taluni principi essenziali, come quello della riservatezza della corrispondenza fra avvocati e clienti .

    2 . Il regolamento n . 17 deve essere interpretato nel senso che tutela la riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente purchè, anzitutto, si tratti di corrispondenza scambiata nell' ambito e nell' interesse del diritto alla difesa del cliente e, in secondo luogo, essa provenga da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto d' impiego . Detta tutela, nell' ambito di un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, deve intendersi come riferentesi, ipso iure, a tutta la corrispondenza scambiata dal momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo che può portare ad una decisione di applicazione degli artt . 85 e 86 del Trattato, ovvero ad una decisione che infligge all' impresa una sanzione pecuniaria . Detta tutela deve essere estesa anche alla corrispondenza anteriore che sia connessa con l' oggetto di un siffatto procedimento .

    Risponde a questi criteri e deve pertanto essere considerata riservata ai sensi dell' art . 93, n . 4, del regolamento di procedura una lettera inviata ad un' impresa da un avvocato indipendente dopo l' avvio del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione nell' ambito e nell' interesse del diritto alla difesa di detta impresa .

    Tenuto conto della sua finalità, si deve ritenere che la tutela concessa alle comunicazioni fra avvocato e cliente si estende altresì alle note interne che si limitano a riprodurre il testo o il contenuto di dette comunicazioni affinché vengano diffuse nell' ambito dell' impresa e i suoi responsabili le prendano in considerazione .

    3 . Non può essere accolta la richiesta di una parte volta ad ottenere che il Tribunale precisi agli intervenienti che gli atti del procedimento sono messi a loro disposizione solo ai fini della causa, poichè la normativa che disciplina il procedimento dinanzi al Tribunale non contiene alcuna disposizione su cui siffatta ingiunzione possa essere fondata .

    Parti


    Nella causa T-30/89,

    Hilti Aktiengesellschaft, con sede in Schaan ( Liechtenstein ), rappresentata e difesa dall' avv . Oliver Axster, del foro di Duesseldorf, assistito dal solicitor John Pheasant, dello studio Lovell, White & Durrant, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Loesch, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv . Nicholas Forwood, QC, del foro di Inghilterra e di Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1987 ( 88/138/CEE ), relativa ad una procedura in applicazione dell' art . 86 del Trattato CEE ( IV/30.787 - 31.488 - Eurofix-Bauco c / Hilti, G.U . L 65, pag . 19 ),

    IL TRIBUNALE ( Seconda Sezione ),

    composto dai sigg .: D . Barrington, presidente di sezione, A . Saggio, C . Yeraris, C.P . Briët e B . Vesterdorf, giudici,

    cancelliere : H . Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 21 marzo 1988, la Hilti AG ha presentato, a norma dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1987, relativa ad una procedura in applicazione dell' art . 86 del Trattato CEE ( IV/30.787 - 31.488 - Eurofix-Bauco c / Hilti, G.U . L 65, pag . 19 ).

    2 Con istanze depositate nella cancelleria della Corte il 2 e 12 agosto 1988, le imprese Bauco ( UK ) Limited e Profix Distribution Limited hanno chiesto d' intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione .

    3 All' atto del deposito, il 14 settembre 1988, delle osservazioni su dette istanze la ricorrente ha chiesto che talune parti della memoria suppletiva del ricorso nonchè degli atti allegativi fruiscano, nei confronti delle intervenienti, di un trattamento riservato per motivi inerenti alla tutela del segreto commerciale . Inoltre la ricorrente ha chiesto che il Tribunale precisi ad ogni interveniente che gli atti del procedimento comunicati non possono essere utilizzati a scopi diversi da quelli attinenti il procedimento nella presente causa .

    4 Con ordinanza 4 dicembre 1989, il Tribunale ha autorizzato le imprese Bauco e Profix ad intervenire in causa . Nella medesima ordinanza il Tribunale ha riservato la propria decisione sulla richiesta di riservatezza inoltrata dalla ricorrente, in quanto quest' ultima non aveva avuto l' occasione di precisarne la portata per quel che riguarda gli atti del procedimento diversi dal ricorso e dagli allegati . Pertanto il Tribunale ha disposto la sospensione della comunicazione alle intervenienti degli atti di causa . Infine il Tribunale si è riservato di decidere sulla richiesta della ricorrente che il Tribunale precisi ad ogni interveniente che gli atti del procedimento non possono essere utilizzati a scopi diversi da quelli attinenti al procedimento nella presente causa .

    5 In seguito all' ordinanza 4 dicembre 1989 la ricorrente ha precisato, con nota pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 1989, i brani degli atti di causa diversi dal ricorso e dagli allegati che, a suo parere, dovevano godere di un trattamento riservato . Con la medesima comunicazione la ricorrente ha reiterato la domanda volta ad ottenere che il Tribunale precisi ad ogni interveniente che gli atti di causa vengono comunicati solo ai fini del procedimento nella presente causa .

    6 Con lettera 5 febbraio 1990 la Commissione ha osservato che taluni brani riportati nella richiesta di riservatezza non rientravano, prima facie, fra quelli contemplati dalle motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta .

    7 Il Tribunale ha pertanto deciso di invitare la ricorrente a motivare la propria richiesta in modo preciso per quanto riguarda ogni informazione per cui esige un trattamento riservato .

    8 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1990, la ricorrente ha ottemperato all' invito precisando le tre categorie principali di documenti che, a suo parere, richiedeno un trattamento riservato, e cioè :

    1 ) quelli che godono della tutela legale concessa alla corrispondenza fra gli avvocati e i loro clienti (" legal professional privilege ");

    2 ) quelli costituiti da comunicazioni interne dell' impresa che riproducono il contenuto dei pareri giuridici di consulenti indipendenti e che pertanto fruiscono della medesima tutela; e

    3 ) quelli contenenti segreti commerciali .

    Per quel che riguarda questi ultimi, la ricorrente ha operato una suddivisione, e cioè : i segreti commerciali inerenti la redditività, il fatturato, la clientela, le pratiche commerciali, i costi, i prezzi, la quota di mercato, nonchè altri dati delicati di tipo commerciale .

    9 A sensi dell' art . 93, n . 4, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale, se il Tribunale dichiara ammissibile l' intervento l' interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento notificati alle parti . Tuttavia, a richiesta di una delle parti, il Tribunale può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati .

    10 La citata disposizione del regolamento di procedura sancisce pertanto il principio che tutti gli atti del procedimento notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti . Solo in quanto deroga a questo principio la seconda frase del citato art . 93, n . 4, consente il trattamento riservato di taluni atti di causa e pertanto di sottrarre questi ultimi all' obbligo di comunicazione agli intervenienti .

    11 Per stabilire a quali condizioni si possa far uso di questa deroga è necessario determinare, per ogni atto di causa per cui venga richiesto un trattamento riservato, in quale misura si concilia effettivamente il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l' esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al Tribunale . Infine, nell' ambito di questo esame, occorre altresì prendere in considerazione taluni principi generali del diritto o taluni principi essenziali, come quello della riservatezza della corrispondenza fra avvocati e clienti .

    12 La prima categoria di cui al punto 8 comprende un solo documento . La ricorrente sostiene che è riservato in quanto fruisce della tutela legale concessa alla corrispondenza fra gli avvocati e i loro clienti . La ricorrente osserva in proposito che, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, essa ha rinunciato nei confronti di quest' ultima a far valere detta tutela per taluni documenti, fra cui il documento di cui è causa, al fine di chiarire il contesto di taluni altri documenti in possesso della Commissione . La ricorrente aggiunge che, pur avendo rinunciato ad avvalersi di detta tutela nei confronti della Commissione, essa ha espressamente emesso una riserva quanto alla riservatezza del documento in discorso . La ricorrente sostiene che sarebbe contrario all' ordine pubblico che i documenti per cui vale la tutela legale di cui fruisce la corrispondenza fra gli avvocati e i loro clienti vengano comunicati alle intervenienti, benchè abbia rinunciato nei confronti della Commissione ad avvalersi di detta tutela, ma non della riservatezza dei documenti di cui trattasi .

    13 Secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza 18 maggio 1982, AM & S c / Commissione, causa 155/79, Racc . pag . 1575 ), il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di attuazione degli artt . 85 e 86 del Trattato ( G.U . 1962, n . 13, pag . 204 ), deve essere interpretato nel senso che tutela la riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente purchè, anzitutto, si tratti di corrispondenza scambiata nell' ambito e nell' interesse del diritto alla difesa del cliente e, in secondo luogo, essa provenga da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto d' impiego . Nella medesima sentenza la Corte ha dichiarato che detta tutela, nell' ambito di un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, deve intendersi come riferentesi, ipso iure, a tutta la corrispondenza scambiata dal momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo che può portare ad una decisione di applicazione degli artt . 85 e 86 del Trattato, ovvero ad una decisione che infligge all' impresa una sanzione pecuniaria . La Corte ha altresì dichiarato che detta tutela deve essere estesa anche alla corrispondenza anteriore che sia connessa con l' oggetto di un siffatto procedimento .

    14 Nel caso di specie, si tratta di una lettera inviata alla ricorrente da un avvocato indipendente dopo l' avvio del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione nell' ambito e nell' interesse del diritto alla difesa della ricorrente . Poichè ricorrono i requisiti stabiliti dalla Corte nella citata sentenza, questa lettera deve pertanto essere considerata riservata ai sensi dell' art . 93, n . 4, del regolamento di procedura . La domanda della ricorrente va pertanto accolta .

    15 La seconda categoria di documenti su cui verte la richiesta di trattamento riservato comprende due documenti, alcuni brani dei quali sono riprodotti nel controricorso . Secondo la ricorrente, questi documenti riproducono pareri giuridici che le sono stati forniti e che fruiscono anch' essi della tutela delle comunicazioni fra avvocato e cliente . La ricorrente sostiene in proposito che il contenuto di pareri del genere è, per la sua stessa natura, riservato e non deve essere comunicato alle intervenienti .

    16 Dall' esame di detti documenti risulta che si tratta in sostanza di note interne ad imprese, che riproducono il contenuto di pareri ricevuti da consulenti giuridici indipendenti, pertanto esterni all' impresa .

    17 A siffatti pareri giuridici potrebbe applicarsi il principio della tutela della riservatezza sancito dalla Corte qualora fossero stati forniti da consulenti giuridici indipendenti tramite comunicazione scritta .

    18 Nel caso di specie, risulta che detti pareri giuridici sono stati riprodotti in note interne diffuse nell' ambito dell' impresa, affinchè venissero prese in considerazione dai responsabili dell' impresa . In un' ipotesi del genere, e benchè i pareri giuridici siano stati ricevuti nell' ambito di una corrispondenza, il principio della tutela concessa alle comunicazioni fra avvocato e cliente non può venir meno solo perchè il contenuto delle comunicazioni e dei pareri giuridici è stato riprodotto in documenti interni all' impresa . Pertanto, tenuto conto della sua finalità, si deve ritenere che il principio della tutela concessa alle comunicazioni fra avvocato e cliente si estende altresì alle note interne che si limitano a riprodurre il testo o il contenuto di dette comunicazioni . La richiesta di trattamento riservato inoltrata dalla ricorrente deve pertanto essere accolta per quanto riguarda questi documenti .

    19 La terza categoria a cui è stato fatto riferimento contiene un numero alquanto rilevante di documenti, o estratti di documenti, e di diverse informazioni . La ricorrente osserva in proposito che, in circostanze normali, la comunicazione di siffatte informazioni a un concorrente sarebbe vietata dall' art . 85, n . 1, del Trattato CEE . Poichè i segreti commerciali fruiscono di un trattamento riservato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in forza dell' art . 20 del citato regolamento n . 17/62, la ricorrente sostiene che tutte le informazioni e i documenti di questo tipo devono altresì fruire di un trattamento riservato nei confronti delle intervenienti . Secondo la ricorrente, dalla natura delle informazioni dei documenti su cui verte la richiesta di trattamento riservato risulta che la ricorrente ha interesse a controllare che non siano comunicati a terzi concorrenti . Una comunicazione alle intervenienti lederebbe pertanto questo interesse della ricorrente, anche se essa non è in grado, a priori, di quantificare un eventuale danno .

    20 Dal minuzioso esame effettuato dal Tribunale di ogni documento o estratto di documento inserito in questa terza categoria della richiesta di trattamento riservato risulta che un gran numero di documenti o estratti di documenti sono senz' altro ricompresi, per la loro stessa natura, nella nozione di "documenti segreti o riservati", ai sensi dell' art . 93, n . 4, del citato regolamento di procedura . La medesima analisi, condotta tenendo conto dei criteri di cui ai punti 10 e 11 della motivazione della presente ordinanza, consente di accertare che l' applicazione di dette disposizioni è altresì giustificata per quel che riguarda la maggior parte dei documenti o estratti di documenti di cui è causa .

    21 I documenti o estratti di documenti di cui ai punti 14, 18 e 20, tenuto conto del loro numero, sono descritti nell' allegato I alla presente ordinanza, che ne fa parte integrante .

    22 Viceversa, tenendo conto dei medesimi criteri, l' applicazione dell' art . 93, n . 4, seconda frase, del citato regolamento di procedura non risulta essere giustificata per quel che riguarda le informazioni contenute nei documenti seguenti :

    ( omissis )

    23 Per quel che riguarda la richiesta della ricorrente che il Tribunale voglia precisare alle intervenienti che gli atti del procedimento sono messi a loro disposizione solo ai fini del procedimento nella presente causa, si deve osservare che nella normativa che disciplina il procedimento dinanzi al Tribunale non esiste alcuna disposizione su cui siffatta ingiunzione possa essere fondata . Pertanto la domanda non può essere accolta .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Seconda Sezione ),

    così provvede :

    1 ) Viene accolta la domanda di trattamento riservato inoltrata dalla ricorrente per quel che riguarda tutte le informazioni riprodotte nell' allegato I alla presente ordinanza .

    2 ) Per quel che riguarda le informazioni seguenti :

    ( omissis )

    la domanda di trattamento riservato presentata dalla

    ricorrente è respinta .

    3 ) Una versione non riservata di tutti gli atti del procedimento verrà notificata dal cancelliere alle intervenienti .

    4 ) Verrà impartito alle intervenienti un termine per comunicare, per iscritto, i mezzi a sostegno delle loro conclusioni .

    5 ) La domanda della ricorrente intesa ad ottenere che il Tribunale precisi alle intervenienti che gli atti del procedimento non possono essere utilizzati a scopi diversi da quelli inerenti il procedimento nella presente causa è respinta .

    6 ) Le spese sono riservate .

    Lussemburgo, 4 aprile 1990 .

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