EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989TJ0162

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 novembre 1990.
Michèle Mommer contro Parlamento europeo.
Dipendente - Domanda di pagamento di onorari arretrati - Domanda rivolta ad un gruppo politico - Irricevibilità.
Causa T-162/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00679

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:72

61989A0162

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 22 NOVEMBRE 1990. - MICHELE MOMMER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI ARRETRATI DI ONORARI - DOMANDA RIVOLTA AD UN GRUPPO POLITICO - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-162/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00679


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Convenuta - Istituzione di appartenenza

( Statuto del personale, artt . 2 e 91 )

2 . Dipendenti - Ricorso - Competenza del Tribunale - Limiti

( Trattato CEE, art . 179 )

Massima


1 . L' autorità che ha il potere di nomina agisce in nome dell' istituzione che l' ha designata di guisa che gli atti di tale autorità che incidono sulla posizione giuridica dei dipendenti o agenti e che possono recare loro pregiudizio devono essere attribuiti all' istituzione cui sono addetti e un eventuale ricorso deve essere diretto contro l' istituzione da cui emana l' atto lesivo .

2 . Nell' ambito di un ricorso ex art . 179 del Trattato il Tribunale è unicamente competente a conoscere le controversie fra la Comunità e i suoi dipendenti nei limiti e alle condizioni determinate dallo Statuto o che risultano dal regime relativo agli altri agenti .

Parti


Nella causa T-162/89,

Michèle Mommer, ex agente ausiliario del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l' avv . Christian Georges, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Victor Elvinger, 4, rue Tony Neuman,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Hugo Vandenberghe, del foro di Buxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nell' ufficio del sig . Manfred Peter, presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di pagamento di arretrati di onorari e spese di missione,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

composto dai signori R . Schintgen, presidente di sezione, D.A.O . Edward e García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la fase scritta e quella orale del 4 ottobre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1 La ricorrente, che è laureata in giornalismo e può vantare un' esperienza lavorativa di quindici anni, prestava la sua attività al Parlamento europeo ( in prosieguo : il "Parlamento ") a Bruxelles come agente ausiliario presso il gruppo del partito popolare europeo ( in prosieguo : il "gruppo del PPE ") alle seguenti condizioni :

- dal 26 ottobre 1987 al 30 aprile 1988 : contratto d' interim a carico del segretariato generale;

- dal 1 maggio al 9 luglio 1988 e dal 25 luglio 1988 al 30 aprile 1989 : contratto di rinforzo a carico del gruppo;

- dal 1 maggio al 30 giugno 1989 : contratto d' interim a carico del segretariato generale .

2 Il contratto di assunzione concluso tra la ricorrente ed il sig . Baldanza, che agiva nella sua qualità di direttore a.p . al servizio del personale del Parlamento prevedeva, tra l' altro, che lo stipendio base mensile della ricorrente sarebbe ammontato a 73 648 BFR, che corrisponde ad un inquadramento nella categoria C, gruppo IV, classe 2 .

3 La ricorrente pretende che per compensare la sproporzione esistente fra il livello della sua qualifica, corrispondente ad un inquadramento nella categoria A, nonché il livello di responsabilità richiesto dalle mansioni alle quali doveva essere adibita, da una parte, ed il suo stipendio, dall' altra, la presidenza del gruppo del PPE ed essa stessa avevano convenuto che le sarebbe stato versato un onorario di 25 000 BFR al mese oltre allo stipendio mensile .

4 Il 14 febbraio 1989, la ricorrente inviava al gruppo del PPE una nota di onorari per un ammontare di 230 000 BFR da cui doveva essere detratto un acconto di 173 000 BFR .

5 Il segretario generale del gruppo del PPE faceva rispondere, con lettera 2 giugno 1989 che, ad eccezione del contratto di agente ausiliario che era stato offerto alla ricorrente, il gruppo non aveva assunto, in alcun momento, altri impegni nei suoi confronti e pertanto considerava nulla la nota di onorari inviata dalla ricorrente .

6 Con lettera 14 giugno 1989, la ricorrente presentava alla direzione del personale del Parlamento un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ") contro tale decisione . Essa esponeva nel reclamo che i 230 000 BFR di onorari reclamati nella nota 14 febbraio 1989 costituivano l' adattamento di stipendio convenuto tra lei ed il gruppo del PPE, che doveva essere prelevato dal bilancio della campagna d' informazione centralizzata del gruppo .

7 Questa lettera è rimasta senza risposta .

Il procedimento

8 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1989, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, diretto, stando alla sua formulazione, contro il segretario generale del gruppo del PPE al Parlamento europeo e inteso al pagamento della somma principale di 76 708 BFR, oltre agli interessi, rappresentante il saldo della citata nota di onorari, maggiorata delle spese di missione per un totale di 46 288 BFR dopo detrazione di anticipi riscossi per un importo totale di 199 580 BFR . Secondo la pratica seguita alla Corte, questo ricorso è stato registrato nella cancelleria del Tribunale come ricorso diretto contro il Parlamento europeo .

9 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

10 La trattazione orale si è svolta il 4 ottobre 1990 . I patrocinanti delle parti hanno svolto le difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale .

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

- condannare il gruppo del partito popolare europeo a pagare alla ricorrente la somma di 76 708 BFR, maggiorata degli interessi legali e delle spese .

12 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia :

- dichiarare il ricorso irricevibile o quanto meno infondato;

- statuire sulle spese secondo le norme vigenti .

13 Nella replica, la ricorrente conclude, inoltre, che il Tribunale voglia :

- constatare che il convenuto, cioè il segretario generale del gruppo del PPE, non ha depositato controricorso;

- dichiarare l' istanza ricevibile e accoglierla .

Sulla ricevibilità

14 Il convenuto, il Parlamento, eccepisce l' irricevibilità del ricorso proposto contro il segretario generale del gruppo del PPE . Esso sostiene che, onde poter essere oggetto di un ricorso fondato su un obbligo contrattuale del Parlamento nei confronti di un agente ausiliario, tale obbligo avrebbe dovuto emanare dallo stesso Parlamento, e ciò non è addotto nella fattispecie, ovvero da una persona delegata dal Parlamento . Esso ne inferisce che il ricorso proposto contro il segretario generale del gruppo del PPE è irricevibile perché quest' ultimo non aveva ricevuto nessuna delega che gli permettesse di impegnare il Parlamento circa l' attribuzione alla ricorrente di vantaggi finanziari supplementari .

15 La ricorrente replica che, sebbene il suo contratto di assunzione sia stato concluso col Parlamento, vi era nondimeno specificato che le spese relative alla sua assunzione sarebbero state a carico del gruppo del PPE . Secondo la ricorrente, il segretario generale del gruppo, che gode in quanto tale della capacità giuridica, non avrebbe agito in quanto mandatario del Parlamento, ma quale titolare di diritti ed obblighi . Poiché la convenzione di onorari deriva dal contratto di assunzione, essa ritiene di avere a buon diritto proposto la sua azione dinanzi al Tribunale, il quale è investito di una competenza di merito nelle controversie di carattere pecuniario in forza dell' art . 91, n . 1, dello Statuto .

16 In risposta ad un quesito posto dal Tribunale nel corso della fase orale, il rappresentante della ricorrente ha ripetuto che essa chiedeva la condanna del segretario generale del gruppo del PPE .

17 Per valutare la ricevibilità della domanda della sig.ra Mommer, va rinviato ai testi seguenti :

- art . 179 del Trattato CEE : "La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi";

- art . 91, n . 1, dello Statuto; "La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell' art . 90, n . 2 . Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito";

- art . 2, primo comma, dello Statuto : "Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all' autorità che ha il potere di nomina";

- Art . 3, n . 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee : "Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione :

a ) per le controversie fra le Comunità ed i loro agenti, di cui all' art . 179 del Trattato CEE e all' art . 152 del Trattato CEEA (...)".

18 Come la Corte ha rilevato in numerose sentenze ( v . sentenze 19 marzo 1964, Schmitz/CEE, causa 18/63, Racc . pag . 163; 1 luglio 1964, Degreef/Commissione, causa 80/63, Racc . pag . 767; 1 luglio 1964, Huber/Commissione, causa 78/63, Racc . pag . 721; 1 luglio 1964, Pistoj/Commissione, causa 26/63, Racc . pag . 672; 17 dicembre 1964, Boursin/Alta Autorità della CECA, causa 102/63, Racc . pag.1349; 7 aprile 1965, Mueller/Consiglio della CEE e della CECA, causa 28/64, Racc . pag . 307; 17 giugno 1965, Mueller/Consiglio della CEE, CEEA e CECA, causa 43/64, Racc . pag . 499; 10 giugno 1987, Gavanas/Comitato economico e sociale e Consiglio, causa 307/85, Racc . pag . 2435 ), discende dalle citate disposizioni del Trattato CEE e dello Statuto che l' autorità che ha il potere di nomina agisce in nome dell' istituzione che l' ha designata, di modo che gli atti che incidono sulla posizione giuridica dei dipendenti e che possono arrecare loro pregiudizio devono essere attribuiti all' istituzione presso la quale sono in servizio, e che un eventuale ricorso giurisdizionale dev' essere diretto contro l' istituzione da cui emana l' atto arrecante pregiudizio .

19 Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la ricorrente ha diretto il ricorso non contro l' istituzione con la quale ha sottoscritto il contratto d' assunzione, vale a dire il Parlamento, ma - e la ricorrente ha insistito su questo punto nella replica, come pure nel corso della fase orale - contro un' altra autorità, cioè il segretario generale di un gruppo politico .

20 Questa constatazione basta da sola, agli occhi del Tribunale, per dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra Mommer .

21 Per giunta, anche supponendo che la domanda rivolta da un ex agente del Parlamento contro un gruppo politico del Parlamento possa essere dichiarata ricevibile e ammettendo che sia accertata l' esistenza dell' impegno convenzionale parallelo di cui si avvale la ricorrente nei confronti del segretario generale del gruppo del PPE, il Tribunale dovrebbe nondimeno respingere il ricorso in quanto irricevibile . E' infatti incontestabile che in ogni caso l' impegno invocato nel caso di specie sarebbe stato concluso fuori dai limiti del regime applicabile alla ricorrente . Orbene, ai sensi dell' art . 179 del Trattato CEE e dell' art . 3, n . 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, già citati, il Tribunale è competente a conoscere delle sole liti che si collocano nella sfera dei rapporti fra la Comunità ed i suoi agenti "nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi ". Peraltro, la ricorrente è stata assunta, stando ai termini stessi del contratto di assunzione, "alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità ".

22 Ne risulta che ogni altra condizione, collocantesi fuori dal campo di applicazione dello Statuto o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, esula dal sindacato del Tribunale .

23 Consegue dal complesso delle considerazioni precedenti che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime .

Dispositivo


Per questi motivi,

Il TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

Top