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Document 61989TJ0152

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995.
    ILRO SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Infrazione all'art. 85 del Trattato CEE.
    Causa T-152/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01197

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:72

    61989A0152

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - ILRO SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-152/89.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01197


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza ° Intese ° Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale ° Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    2. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Partecipazione sotto asserita costrizione ° Elemento che non costituisce un' esimente per l' impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

    (Trattato CE, art. 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    Massima


    1. Quando un' impresa partecipi, anche senza prendere parte attiva, a riunioni tra imprese aventi per oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non si dissoci pubblicamente dal loro contenuto, dando così agli altri partecipanti l' impressione di condividere il risultato delle riunioni e di volervisi attenere, può ritenersi dimostrato che essa partecipa all' intesa derivante dalle dette riunioni.

    2. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o distorcere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune. Al riguardo, il fatto che un' impresa partecipante a un accordo di ripartizione del mercato non rispetti sempre i prezzi e le quote convenute non è tale da giustificarla.

    3. Un' impresa partecipante con altre ad attività contrarie alla concorrenza aventi l' oggetto di stabilire prezzi e quote non può invocare la circostanza di parteciparvi perché costretta dagli altri partecipanti. Infatti essa potrebbe denunciare alle autorità competenti le pressioni di cui è oggetto e presentare una denuncia alla Commissione ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, invece di partecipare alle dette attività.

    R

    Parti


    Nella causa T-152/89,

    ILRO SpA, società di diritto italiano, con sede in Lecco-Pescarenico (Italia), con l' avv. Maurice Laredo, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989 L 260, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti

    1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1, in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete. Essa è impiegata in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

    2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

    3 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten e V; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA, Van Merksteijn Staalbouw SA e ZND Bouwstaal BV.

    4 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di pratiche concordate relative alle quote di consegna e ai prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

    5 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22), le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".

    6 La Decisione reca il seguente dispositivo:

    "Articolo 1

    Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

    Articolo 2

    Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

    Articolo 3

    A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

    1. Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;

    2. Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;

    3. Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU;

    4. Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;

    5. Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l. ° un' ammenda di 1 143 000 ECU;

    6. Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;

    7. NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;

    8. Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;

    9. Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;

    10. ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;

    11. Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;

    12. ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;

    13. Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;

    14. G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU;

    (...)"

    Svolgimento del processo

    7 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1989, la ricorrente, ILRO SpA (in prosieguo: la "ILRO"), ha introdotto il presente ricorso, tendente all' annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno presentato ricorso.

    8 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale in applicazione dell' art. 14 della Decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Questi ricorsi sono stati iscritti a ruolo coi numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.

    9 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione i procedimenti suddetti ai fini della procedura orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.

    10 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.

    11 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla procedura orale senza preventivamente esperire mezzi d' istruzione.

    12 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

    Conclusioni delle parti

    13 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

    ° annullare la Decisione e tutti i suoi effetti giuridici;

    14 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

    ° respingere come non fondata l' azione intentata dalla ricorrente;

    ° condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

    Nel merito

    15 Il Tribunale osserva che la Decisione (punti 23, 51, 159 e 160) fa carico alla ricorrente di avere partecipato a due serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trebos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, ed uno scambio di informazioni. La prima serie di intese cui la ricorrente avrebbe partecipato sarebbe stata attuata tra l' aprile 1981 e il maggio 1982. La ricorrente avrebbe partecipato alla seconda serie di intese tra l' inizio del 1983 e il maggio 1984 (punto 70 della Decisione). La seconda serie di accordi sarebbe stata formalizzata con l' adozione di un "protocole d' accord" nell' ottobre 1983.

    Argomenti delle parti

    16 La ricorrente, ammettendo di avere partecipato alle riunioni delle intese, adduce tre argomenti per sostenere che la Commissione ha erroneamente inferito la sua partecipazione alle intese dalla sua partecipazione alle riunioni.

    17 In primo luogo, essa sostiene di avere assistito solo ad alcune riunioni, limitandosi a raccogliervi informazioni sulla situazione del mercato e la produzione dei vari partecipanti.

    18 In secondo luogo, la ricorrente afferma di non essersi mai conformata, sul mercato, alle decisioni adottate nelle riunioni per quanto riguarda i suoi prezzi e le sue consegne. Al riguardo, per il periodo 1981-1982, essa invoca, da un lato, un telex del 15 marzo 1982 (punto 40 della Decisione) inviato dal signor Castelnuovo della Boël/Trébos al signor Pittini della Ferriere Nord, secondo il quale: "il sig. Montanelli della ILRO sta vendendo in Francia (...) rete per quantitativi abbastanza importanti a prezzi molto inferiori a quelli convenuti in sede di accordo franco-belga-italiano dell' inizio del 1981", e, d' altro lato, un parere della Commission de la concurrence francese del 20 giugno 1985, secondo il quale: "produttori stranieri (per esempio la ILRO) e taluni indipendenti (per esempio la Sotralentz) cominciarono allora ad abbassare i prezzi rispetto a quelli delle consociate dei gruppi siderurgici ed ad aumentare considerevolmente la loro quota del mercato nazionale (che passava dal 29% a dicembre 1981 al 41% a febbraio 1982)".

    19 In terzo luogo, essa espone di avere partecipato alle riunioni solo perché costrettavi dalla minaccia del ritiro dell' omologazione dei suoi prodotti da parte delle autorità francesi su richiesta dei suoi concorrenti francesi, come dimostrerebbe il ricorso dinanzi alla Corte presentato dalla Commissione contro la Repubblica francese il 4 dicembre 1985 per la rimozione degli ostacoli frapposti all' importazione dei prodotti ILRO in Francia.

    20 La ricorrente conclude che, non avendo sottoscritto le intese ed essendosi sempre rifiutata di conformarsi alle direttive emanate in quella sede, essa non può essere accusata di violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    21 La Commissione rileva che la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione alle riunioni delle intese e che non contesta che l' oggetto di queste ultime fosse contrario alla concorrenza.

    22 Essa aggiunge che i documenti citati nella Decisione bastano ad accertare che la ricorrente ha avuto parte attiva nelle intese sia in fase di ideazione sia di attuazione. La ILRO non avrebbe solo seguito iniziative di altri produttori, ma avrebbe pure negoziato direttamente le "quote di penetrazione" italiane ed il livello dei prezzi da praticare sul mercato francese. Il fatto che la ILRO si sia talvolta allontanata leggermente dalle decisioni adottate nelle intese non dimostrerebbe la sua estraneità, ma, al contrario, la sua implicazione piena in esse.

    Giudizio del Tribunale

    23 Il Tribunale rileva che la ricorrente ammette la propria partecipazione alle riunioni delle intese e non contesta il loro oggetto, ossia la fissazione dei prezzi e delle quote. Occorre quindi valutare se gli argomenti che essa adduce sono tali da dimostrare che la Commissione ha erroneamente inferito la sua partecipazione alle intese dalla sua partecipazione alle riunioni.

    24 In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente non si è limitata, nel corso delle riunioni, a raccogliere informazioni sul mercato, ma ha avuto un ruolo attivo in talune riunioni. Infatti in una riunione tenutasi a Milano (Italia) il 4 gennaio 1983, il signor Montanelli, rappresentante della ILRO, dichiarò che "desiderava concludere un nuovo accordo e (di) potersi impegnare in nome di ILRO e Pittini" (Ferriere Nord), ritenendo che "il prezzo auspicabile per la rete saldata sul mercato francese dovrebbe essere, partendo da un prezzo del FM di 1 725 FF, di 2 625 FF, ossia 900 FF di valore aggiunto e trasporto", come indica il verbale della riunione trovato presso la Tréfilunion (punto 52 della Decisione). Ugualmente, in occasione di una riunione del 23 febbraio 1983 nel corso della quale vennero decisi una ripartizione della quote (61% ai produttori francesi integrati, 19% ai produttori francesi non integrati, 3% ai Belgi, 7% ai Tedeschi e 10% agli Italiani) e due successivi aumenti dei prezzi (da 200 a 300 FF a partire da aprile 1983 e 300 FF entro luglio), il signor Montanelli segnalò che "se non viene realizzato entro il 10 marzo un accordo globale egli non può impegnarsi sui 700 FF per aprile", come indicano le due note del signor Cattapan relative a questa riunione (punto 53 della Decisione) ed una nota del signor Haller, rappresentante della CCG (punto 54 della Decisione).

    25 Inoltre, anche ammettendo che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni in modo altrettanto attivo di altri produttori, il Tribunale ritiene che, tenuto conto del carattere manifestamente contrario alla concorrenza dell' oggetto delle riunioni, la ricorrente, partecipandovi senza dissociarsi pubblicamente dal loro contenuto, ha dato agli altri partecipanti l' impressione di condividere il risultato delle riunioni e di attenervisi.

    26 Va rilevato a riguardo che nella riunione tenutasi a Parigi il 1º aprile 1981 alla quale parteciparono la ricorrente e produttori francesi, italiani e belgi, venne deciso che per dodici mesi a partire da aprile 1981, i produttori italiani avrebbero avuto una quota di 32 0000/33 000 tonnellate, di cui 24 000/25 000 alla ricorrente. In quella riunione vennero stabiliti i prezzi dei vari tipi di rete elettrosaldata, i ribassi, i premi di penetrazione e diverse modalità per lo scambio di informazioni. Tanto risulta dal telex 9 aprile 1981 inviato alla Martinelli dalla Italmet, agente in Francia della Ferriere Nord e della Martinelli (punto 33 della Decisione), dal memorandum 9 aprile 1981 del signor Marie, direttore della divisione rete saldata della Tréfilunion e dal 1983 presidente dell' associazione tecnica per lo sviluppo dell' impiego della rete saldata (punto 34 della Decisione), e dalla tabella della Tréfilunion intitolata "Importations de treillis soudé en provenance d' Italie" (punto 35 della Decisione)

    27 La ricorrente, pertanto, non può invocare il proprio atteggiamento alle riunioni.

    28 Occorre sottolineare, in secondo luogo, che la ricorrente ha partecipato all' applicazione delle intese. Per il periodo 1983-1984, infatti, vari documenti (punti 64 e 65 della Decisione) indicano le consegne e le quote di mercato di ogni mese per le singole imprese che avevano aderito al "protocol d' accord" dell' ottobre 1983. Il fatto che i valori relativi alla ricorrente in questi documenti corrispondono al contenuto del protocollo di accordo basta a provare che la ricorrente ha partecipato alla sua applicazione per il periodo in questione.

    29 Il Tribunale rileva che la Commissione porta due indizi per provare che la ricorrente ha partecipato all' applicazione delle intese in vigore nel periodo 1981-1982. Si tratta di due note della Ferriere Nord (punti 37 e 38 della Decisione) relative ad una riunione del 20 ottobre 1981 ed ad una del 18 febbraio 1982, alle quali assisteva in particolare la ricorrente e da cui risulta che i partecipanti alle riunioni erano soddisfatti dell' applicazione dei loro accordi.

    30 I due elementi prodotti dalla ricorrente non sono tali da confutare quelli prodotti dalla Commissione per il periodo precedente all' inizio del 1982. Infatti, il telex 15 marzo 1982 inviato dalla Boël/Trébos alla Ferriere Nord (punto 40 della Decisione) indica che, nei mesi o nelle settimane precedenti tale data, la ricorrente non rispettava più gli accordi, mentre il parere della Commission de la concurrence francese indica che a partire dal gennaio 1982 la ricorrente ha "cominciato" a praticare prezzi ridotti e ad accrescere la propria quota del mercato nazionale, il che indica che la Commission de la concurrence francese riteneva che prima di tale data essa rispettasse i prezzi e le quote.

    31 Da ciò discende che la Commissione ha dimostrato in modo sufficiente che la ricorrente ha partecipato fino all' inizio del 1982 all' applicazione delle intese in vigore nel periodo 1981-1982.

    32 La ricorrente non può essere discolpata per il fatto di non avere più rispettato i prezzi e le quote stabiliti nelle riunioni durante i primi mesi del 1982. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti, come nel caso delle intese constatate nella Decisione, che esso ha per oggetto d' impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45).

    33 Va rilevato, in terzo luogo, che i timori nutriti dalla ricorrente di essere vittima di misure di ritorsione da parte dei suoi concorrenti e delle autorità francesi non possono giustificare la sua partecipazione a riunioni aventi l' oggetto di restringere la concorrenza. Infatti, dando per fondati tali timori, la ricorrente avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni di cui era oggetto e presentare una denuncia alla Commissione ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, invece di partecipare alle dette riunioni (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/Commissione, Racc. pag. II-499, punto 128).

    34 Da tutto quanto sopra discende che, come dichiarato nella Decisione, la ricorrente, aderendo ad accordi che avevano l' oggetto di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ed erano idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    35 Il ricorso va pertanto respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    36 Ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso per la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

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