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Document 61989TJ0147

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995.
    Société métallurgique de Normandie contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Infrazione all'art. 85 del Trattato CEE.
    Causa T-147/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01057

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:67

    61989A0147

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - SOCIETE METALLURGIQUE DE NORMANDIE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-147/89.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01057
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    Massima
    Parti
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Regime linguistico ° Comunicazione degli addebiti e decisione finale ° Redazione nella lingua del procedimento ° Allegati alla comunicazione degli addebiti ° Messa a disposizione in lingua originale

    (Regolamenti del Consiglio nn. 1, art. 3, e 17, art. 19, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 2, n. 1)

    2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione della Commissione che accerta un' infrazione ° Esclusione degli elementi di prova non trasmessi all' impresa destinataria

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    3. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Scambio d' informazioni nell' ambito di un' intesa

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    4. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    5. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione ° Comportamento anticoncorrenziale agevolato dalle autorità di uno Stato membro ° Irrilevanza

    (Trattato CEE, artt. 85 e 86)

    6. Diritto comunitario ° Principi ° Forza maggiore ° Nozione

    7. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazione ° Inerzia della Commissione in presenza di altre infrazioni ° Circostanza che non costituisce un' esimente

    (Trattato CEE, artt. 85, 86 e 155)

    8. Concorrenza ° Ammende ° Criteri di calcolo che la Commissione intende applicare ° Obbligo di indicazione nel corso del procedimento amministrativo ° Insussistenza ° Auspicabilità della comunicazione delle modalità di calcolo dell' ammenda

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    9. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza ° Cumulo ° Ammissibilità ° Obbligo della Commissione di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    Massima


    1. Benché, nell' ambito di un procedimento in materia di concorrenza, tanto la comunicazione degli addebiti quanto la decisione finale della Commissione siano atti del procedimento, contemplati come tali dagli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e 2, n. 1, del regolamento n. 99/63, relativo alle audizioni previste dal predetto art. 19, che definiscono la posizione della Commissione nei confronti del loro destinatario e che vanno perciò considerati "testi" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1 e, di conseguenza, trasmessi al loro destinatario nella lingua del procedimento, gli allegati alla comunicazione degli addebiti che non sono atti emanati dalla Commissione devono essere considerati documenti probatori sui quali la Commissione si basa e, pertanto, vanno portati a conoscenza del destinatario così come sono, in modo che il destinatario possa rendersi conto dell' interpretazione datane dalla Commissione e sulla quale sono fondate la comunicazione degli addebiti e la decisione.

    2. Una decisione destinata a un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato non può tenere in considerazione, come validi mezzi di prova a carico della stessa, documenti che non le sono stati trasmessi all' atto dell' invio della comunicazione degli addebiti e che essa ha potuto pertanto legittimamente considerare come privi di rilevanza ai fini del procedimento.

    3. Rientra nella nozione di pratica concordata, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, il comportamento di imprese le quali, nell' ambito di un' intesa vietata dalla stessa disposizione, procedono ad uno scambio d' informazioni in merito alle rispettive forniture, che non riguarda soltanto le forniture già effettuate, ma ha lo scopo di consentire un controllo permanente delle forniture in corso, onde garantire un' adeguata efficacia dell' intesa stessa.

    4. Perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.

    L' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi restrittivi della concorrenza abbiano, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che detti accordi sono atti a produrre questo effetto.

    5. La circostanza che il comportamento anticoncorrenziale delle imprese sia stato noto, autorizzato o perfino incoraggiato dalle autorità nazionali è irrilevante ai fini dell' applicazione dell' art. 85 o, eventualmente, dell' art. 86 del Trattato.

    6. La nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee all' interessato, straordinarie e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza spiegata.

    7. Anche ammettendo che la Commissione sia venuta meno a taluni degli obblighi impostile dall' art. 155 del Trattato, omettendo di vigilare sull' osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte di determinate imprese, questa circostanza non potrebbe giustificare eventuali trasgressioni delle medesime norme commesse da un' altra impresa.

    8. La Commissione non ha l' obbligo di indicare, nel corso di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, i criteri in base ai quali essa intende infliggere l' eventuale ammenda.

    E' comunque auspicabile che le imprese ° per poter decidere con piena cognizione di causa in merito al proprio atteggiamento ° siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell' ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione, il che sarebbe in contrasto con il principio di buona amministrazione.

    9. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in materia d' intese renda possibile il cumulo delle sanzioni a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, la Commissione deve tenere conto delle sanzioni che sono state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.

    Parti


    Nella causa T-147/89,

    Société métallurgique de Normandie, società di diritto francese, con sede in Mondeville (Francia), con gli avv.ti Robert Collin e Richard Milchior, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Norbert Koch, Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Nicole Coutrelis e André Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    (motivazione non riportata) (1),

    Dispositivo


    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

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