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Document 61989TJ0146

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 novembre 1991.
Calvin Williams contro Corte dei conti delle Comunità europee.
Dipendenti - Obblighi del dipendente - Atti contrari alla dignità delle funzione pubblica - Obbligo di lealtà - Regime disciplinare - Sanzione.
Causa T-146/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-01293

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:61

61989A0146

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 26 NOVEMBRE 1991. - CALVIN WILLIAMS CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE - ATTI IN CONTRASTO CON LA DIGNITA DEL PUBBLICO IMPIEGO - DOVERE DI LEALTA - REGIME DISCIPLINARE - SANZIONE. - CAUSA T-146/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01293


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Regime disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione identica per l' intera durata del procedimento

(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)

2. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina - Termini fissati dall' art. 7 dell' allegato IX - Termini non perentori

(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)

3. Dipendenti - Diritti e obblighi - Obbligo di lealtà - Nozione - Portata

(Statuto del personale, art. 21)

4. Dipendenti - Diritti e obblighi - Atti tali da pregiudicare la dignità delle funzioni - Scritti indirizzati ai superiori gerarchici

(Statuto del personale, art. 12)

5. Dipendenti - Regime disciplinare - Sanzione - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Portata - Limiti

(Statuto del personale, artt. 86-89)

6. Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Sviamento di potere - Nozione

Massima


1. Il fatto che la commissione di disciplina resti presieduta, sino alla formulazione del parere di cui all' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto, dal presidente designato per l' anno nel corso del quale il procedimento disciplinare è stato intentato, nonostante la designazione, poco prima dell' adozione del parere di cui trattasi, di un altro presidente, non costituisce un vizio tale da rendere irregolare la composizione della commissione di disciplina ma, al contrario, una corretta applicazione del principio di buona amministrazione. Infatti una soluzione del genere garantisce i diritti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto permette che le persone che hanno esaminato la documentazione, ascoltato i testimoni e, in generale, seguito per intero l' iter dell' indagine intesa ad accertare i fatti e le responsabilità del dipendente interessato siano le stesse che formuleranno il parere di cui trattasi.

2. I termini previsti dall' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto per l' espletamento del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina non costituiscono termini perentori, accompagnati dalla sanzione della nullità degli atti compiuti dopo la loro scadenza, ma regole di buona amministrazione.

La commissione di disciplina può in particolare aver bisogno di un termine più ampio di quello prescritto nel citato art. 7 per procedere a un' inchiesta sufficientemente completa e che offra all' interessato tutte le garanzie contemplate dallo Statuto.

3. L' osservanza dell' obbligo fondamentale di lealtà che incombe ad ogni dipendente nei confronti dell' istituzione da cui dipende e dei suoi superiori e del quale l' art. 21 dello Statuto è un' espressione particolare s' impone non soltanto nell' adempimento dei compiti specifici affidati al dipendente, ma si estende anche all' intera sfera dei rapporti intercorrenti tra il dipendente e l' istituzione di cui esso fa parte. In forza di tale obbligo, il dipendente deve astenersi in generale dal tenere una condotta che possa ledere la dignità e il rispetto dovuto all' istituzione e alle sue autorità.

4. L' invio, da parte di un dipendente, ai suoi superiori gerarchici, di note che, per loro natura, ledano la dignità della sua funzione, costituisce da solo una violazione dell' obbligo sancito all' art. 12, primo comma, dello Statuto, indipendentemente dalla pubblicità eventualmente data a tali note e che non escludeva il fatto che esse costituiscano ricorsi amministrativi.

5. Se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all' autorità che ha il potere di nomina. Poiché gli artt. 86-89 dello Statuto non stabiliscono un rapporto rigido tra le sanzioni disciplinari ivi menzionate e i vari tipi di infrazione commessi dai dipendenti, la determinazione della sanzione da infliggere dev' essere basata su una valutazione complessiva, da parte dell' autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell' autorità disciplinare, salvo il caso di errore manifesto o sviamento di potere.

6. La nozione di sviamento di potere fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti.

Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

Parti


Nella causa T-146/89,

Calvin Williams, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l' avv. Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo studio, 18, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Marc Ekelmans, Michel Becker e Jean-Marie Stenier, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento dei provvedimenti presi dalla commissione di disciplina incaricata di esaminare i fatti contestati al ricorrente, l' annullamento della decisione del presidente della Corte dei conti 13 febbraio 1989, che gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall' aumento periodico di stipendio, l' annullamento della decisione implicita di rigetto opposta al reclamo presentato dal ricorrente il 28 marzo 1989, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta a semplice ammonimento,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. R. Schintgen, presidente, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Gli antefatti del ricorso

1 Il sig. Williams veniva assunto, nel mese di ottobre 1974, dalla Commissione di controllo, organo di controllo finanziario facente parte del Consiglio delle Comunità europee, in qualità di agente temporaneo di grado A7 e in seguito, mediante decisione del Consiglio 16 dicembre 1976, veniva nominato dipendente di ruolo di tale Commissione con decorrenza 1º ottobre 1976 e con inquadramento nel grado A7. A partire dal 1º maggio 1978, il ricorrente veniva trasferito con tale grado alla Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte dei conti"), in seguito alla costituzione di quest' ultima. Successivamente, il ricorrente veniva promosso al grado A6, con decorrenza 1º maggio 1979. In seguito al concorso interno n. CC/A/17/82 e alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") in data 16 ottobre 1984 (Williams / Corte dei conti, causa 257/83, Racc. pag. 3547), il ricorrente veniva nominato amministratore principale, con inquadramento nel grado A5, 3º scatto, con decisione 18 ottobre 1984 del presidente della Corte dei conti, in qualità di autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN").

2 Il 3 febbraio 1987, il sig. Williams inviava al sig. Carey, membro della Corte dei conti, e al Primo ministro del Regno Unito, sig.ra Thatcher, un telex contenente gravi accuse nei confronti del presidente e di altri membri della Corte dei conti. Il ricorrente trasmetteva copia di tale telex ad almeno un quotidiano diffuso in Lussemburgo e lo faceva circolare tra il personale della Corte dei conti. Il 16 febbraio 1987 il presidente della Corte dei conti, in qualità di APN, in forza dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), decideva di promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Williams. Ritenendo che il comportamento di quest' ultimo integrasse gli estremi della colpa grave ai sensi dell' art. 88 dello Statuto, il presidente della Corte dei conti, con decisione dello stesso giorno, sospendeva immediatamente il sig. Williams dal servizio e gli infliggeva una trattenuta pari al 50% del suo stipendio base. Avverso tale decisione, il 28 febbraio 1987 il sig. Williams presentava reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e, il 24 marzo 1987, promuoveva un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte, unitamente ad una domanda di provvedimenti urgenti diretta a ottenere la sospensione della sua esecuzione. Con ordinanza 13 aprile 1987, W. / Corte dei conti (causa 90/87 R, Racc. pag. 1801), il presidente della Quarta Sezione della Corte sospendeva parzialmente l' esecuzione della decisione impugnata riducendo la trattenuta operata sulla retribuzione dell' interessato al 25% dello stipendio base e, per il resto, respingeva la domanda di provvedimenti urgenti. La causa veniva cancellata dal ruolo della Corte l' 8 dicembre 1987.

3 In esito al procedimento disciplinare avviato il 16 febbraio 1987, il presidente della Corte dei conti, alla luce delle perizie mediche in suo possesso, decideva di non infliggere nessuna sanzione disciplinare al ricorrente. Quest' ultimo beneficiava, d' ufficio, di un congedo per malattia, in forza dell' art. 59, n. 2, dello Statuto, per il periodo 12 giugno 1987 - 12 giugno 1988.

4 Il 29 febbraio 1988, il sig. Cuesta de la Fuente, superiore gerarchico del ricorrente, redigeva il rapporto informativo di quest' ultimo per il periodo 1º gennaio 1986 - 31 dicembre 1987. Con nota 20 giugno 1988, il ricorrente chiedeva al compilatore del rapporto di concedergli un colloquio in merito.

5 Con nota 24 agosto 1988, il ricorrente impugnava dinanzi al sig. Angioi, membro della Corte dei conti, il suo rapporto informativo, quale era stato compilato il 29 febbraio 1988. Sotto la rubrica "pubblicazioni" del suddetto rapporto, da completare a cura del dipendente interessato, il ricorrente aveva indicato "one telex".

6 Il 2 settembre 1988, il ricorrente presentava al presidente della Corte dei conti, in qualità di APN, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale chiedeva di essere promosso al grado A4 in forza dell' art. 3 della decisione n. 81-5 della Corte dei conti 3 dicembre 1981, relativa ai criteri da applicare per l' attribuzione del grado e dello scatto al personale. Egli affermava, in sostanza, che alla luce dei diversi criteri applicati nell' inquadramento di altri dipendenti della Corte dei conti, in particolare dei sigg. Ruppert e B., all' atto della loro promozione, il suo inquadramento, quale era stato fissato nella decisione di nomina del 18 ottobre 1984, non era corretto. Egli inoltre aggiungeva una serie di considerazioni sulla regolarità delle procedure seguite nell' ambito della Corte dei conti.

7 Con risposta in data 13 settembre 1988, l' APN respingeva la domanda del ricorrente, riservandosi di decidere sulle conseguenze disciplinari che, a suo parere, le accuse mosse dal ricorrente nella sua nota contro il collegio della Corte dei conti e i suoi dipendenti comportavano.

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1988, il sig. Williams proponeva un ricorso avente ad oggetto l' annullamento della decisione di rigetto della sua domanda. Questa causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, che ha dichiarato il ricorso irricevibile con sentenza 7 febbraio 1991, Williams / Corte dei conti (causa T-58/89, Racc. pag. II-77).

9 Con decisione n. 88-26 del 5 ottobre 1988, l' APN nominava il sig. Hedderich presidente della commissione di disciplina per l' anno 1988 e, con decisione n. 89-4 del 24 gennaio 1989, designava il sig. Muller presidente della medesima commissione per l' anno 1989.

10 Con nota 13 ottobre 1988, trasmessa al presidente della commissione di disciplina il 17 ottobre 1988, il presidente della Corte dei conti, in qualità di APN, informava il presidente della commissione di disciplina di aver deciso di promuovere nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare di cui all' allegato IX dello Statuto. Nella illustrazione dei fatti contestati al ricorrente, l' APN faceva soprattutto riferimento, in primo luogo, a tre note redatte dal ricorrente, in secondo luogo, a un tentato ricatto che l' interessato avrebbe posto in opera nei confronti dell' APN e, infine, a talune affermazioni che egli avrebbe espresso in pubblico, in ordine ad un dipendente della Corte dei conti.

(omissis)

16 Nel suo rapporto, l' APN esprimeva l' opinione che il contenuto delle tre note redatte dal ricorrente, così come tutti gli atti a lui contestati - ivi compresa la menzione, sotto la voce "pubblicazioni" del suo rapporto informativo, del telex del 3 febbraio 1987 - rappresentasse una violazione dei doveri statutari, in particolar modo di quelli enunciati nell' art. 12, primo comma (dovere di tenere una condotta conforme alla dignità della funzione) e nell' art. 21, primo comma, dello Statuto (dovere di assistere e consigliare i superiori).

17 Dopo aver svolto l' inchiesta di cui all' art. 7, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto, il 16 gennaio 1989 la commissione di disciplina formulava a maggioranza un parere secondo il quale i fatti contestati al ricorrente dovevano comportare una sospensione temporanea dell' aumento periodico di stipendio sino al 16 ottobre 1995. La commissione di disciplina era ancora presieduta dal sig. Hedderich, benché quest' ultimo fosse stato collocato a riposo per invalidità il 31 dicembre 1988.

18 Nella sua valutazione dei fatti e delle violazioni statutarie imputabili al ricorrente, la commissione di disciplina aderiva a quella operata nel rapporto dell' APN, fatti salvi i punti seguenti:

- circa il riferimento fatto dal ricorrente, nella sua nota del 24 agosto 1988, così come nel suo rapporto informativo, al telex del 3 febbraio 1987, la commissione di disciplina riteneva che non fosse possibile contestare tale fatto al ricorrente, trattandosi di una mera allusione;

- circa il tentato ricatto contestato al ricorrente, la commissione di disciplina lo giudicava non accertato, non essendo stata pronunciata alcuna minaccia diretta nei confronti della Corte dei conti, dei suoi membri o del suo presidente; il sig. Carey aveva inoltre inviato alla commissione di disciplina una deposizione scritta nella quale dichiarava che la frase imputata al ricorrente in merito al carattere ostinato dei suoi attacchi contro la Corte dei conti e i suoi membri, in specie il suo presidente, non era stata pronunciata dal ricorrente;

- circa la violazione dell' art. 21 dello Statuto, la commissione di disciplina la riteneva non contestabile al ricorrente, non inserendosi gli scritti a lui imputati nell' ambito del normale espletamento dei compiti a lui affidati.

19 La commissione di disciplina giudicava accertata la circostanza della diffusione delle tre note redatte dal ricorrente, rispettivamente il 20 giugno, il 24 agosto e il 2 settembre 1988, e la riteneva tale da "ledere e danneggiare in modo molto grave le persone ivi nominate", poiché, "se il sig. Williams avesse realmente voluto mantenerne il carattere riservato, egli non avrebbe insistito affinché fossero scritte a macchina e registrate dalla segreteria della divisione cui era stato assegnato, ma ad ogni fase della procedura avrebbe depositato, in busta chiusa, comunicazioni manoscritte".

20 Il 7 febbraio 1989, il sig. Williams veniva ascoltato dal presidente della Corte dei conti, nella sua qualità di APN.

21 Con decisione 13 febbraio 1989, l' APN infliggeva al ricorrente la sanzione della sospensione dall' aumento periodico di stipendio per il periodo 13 febbraio 1989 - 16 ottobre 1995.

22 L' APN aderiva al parere della commissione di disciplina tranne che per la valutazione formulata da quest' ultima sulla menzione, nella nota del 24 agosto 1988 e nel rapporto informativo, del telex del 3 febbraio 1987, e per la conclusione secondo la quale non potevano ritenersi sussistere gli estremi di una violazione dell' art. 21 dello Statuto. In merito al telex, l' APN rilevava che, da un lato, il sig. Williams, nella suddetta nota del 24 agosto 1988, aveva sostenuto di aver assunto un' eccellente iniziativa nell' inviarlo e che, dall' altro, il mero riferimento a uno scritto di tal genere era manifestamente incompatibile con la dignità di un dipendente delle Comunità europee e costituiva una reiterazione e una rivendicazione, questa volta con piena cognizione di causa, di affermazioni eccezionalmente gravi. In ordine alla questione, se fosse stato o no violato l' art. 21 dello Statuto, l' APN riteneva che l' obbligo di assistere e di consigliare i propri superiori costituisse l' espressione di un dovere di lealtà, che incombe parimenti sul dipendente allorché egli redige documenti riguardanti la procedura di compilazione del rapporto informativo o la sua carriera. L' APN sottolineava che, tenuto conto della gravità delle violazioni imputabili al sig. Williams e in considerazione del fatto che quest' ultimo aveva il grado di amministratore principale, le sanzioni dell' ammonimento scritto e della censura sarebbero state inadatte e insufficienti.

23 Con nota in data 23 marzo 1989, consegnata al suo superiore gerarchico il 28 marzo 1989, il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione del 13 febbraio 1989.

24 Il presidente della Corte dei conti, adito in qualità di APN, ritenendo che tale reclamo contenesse nuovamente affermazioni offensive, decideva di non rispondervi esplicitamente. Con nota 13 luglio 1989, l' APN delegata ne dava notizia al ricorrente.

Il procedimento

25 In questo contesto, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1989, il sig. Williams ha proposto il presente ricorso contro la Corte dei conti, registrato col n. 323/89.

26 In forza dell' art. 14, n. 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rimesso la causa al Tribunale, presso il quale essa è stata registrata col n. T-146/89.

27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto in base all' esame della documentazione contenuta nel fascicolo, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

28 La trattazione orale si è svolta il 28 novembre 1990. I patrocinanti delle parti hanno svolto difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

29 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;

- annullare tutti i provvedimenti presi dalla commissione di disciplina per vizio di forma, violazione dei diritti della difesa e interpretazione erronea dell' art. 12 dello Statuto;

- annullare a tutti gli effetti la decisione dell' APN 13 febbraio 1989 per violazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto;

- annullare la decisione implicita di rigetto opposta al reclamo depositato il 28 marzo 1989;

- in caso di annullamento, ordinare l' esecuzione dei conseguenti obblighi di diritto;

- in subordine, ridurre la sanzione irrogata a mero ammonimento scritto;

- in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

30 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto diretto, in via subordinata, ad ottenere una riduzione della sanzione;

- per il resto, respingere il ricorso;

- compensare le spese.

Sulla ricevibilità

31 La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso nel suo complesso, bensì eccepisce l' irricevibilità della domanda proposta in via subordinata, mirante a ottenere che il Tribunale riduca la sanzione irrogata dall' APN ad ammonimento scritto. A tal riguardo, essa invoca la giurisprudenza della Corte secondo la quale, se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all' APN. La convenuta quindi ne deduce che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile, nella parte in cui il ricorrente chiede la riforma della decisione contestata.

32 Il ricorrente ribatte che egli non ritiene tale giurisprudenza rilevante per la fattispecie in quanto, innanzitutto, i fatti che hanno dato adito alla sanzione non sono provati e, in secondo luogo, anche ammesso che così sia, la pena inflitta rimarrebbe talmente sproporzionata rispetto ai fatti contestati che la scelta costituirebbe di per sé uno sviamento, o addirittura un eccesso di potere, e avrebbe più il carattere di un regolamento di conti che non quello di una sanzione.

33 In merito occorre ricordare che la Corte ha in più occasioni dichiarato che, se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all' APN. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell' autorità disciplinare, salvo che in caso di errore manifesto o di sviamento di potere (sentenze 19 aprile 1988, M. / Consiglio, punto 9 della motivazione, cause riunite 175/86 e 209/86, Racc. pag. 1891, e 29 gennaio 1985, F. / Commissione, punto 34 della motivazione, causa 228/83, Racc. pag. 275). Anche se il Tribunale, esercitando tale controllo, può eventualmente annullare la decisione dell' APN, esso non può tuttavia sostituirvi la propria decisione. Ne consegue che la domanda proposta in subordine dal ricorrente, mirante a che il Tribunale riduca la sanzione inflittagli a mero ammonimento scritto, dev' essere dichiarata irricevibile.

Sul merito

34 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce vari mezzi relativi, da un lato, alla regolarità del procedimento disciplinare e, dall' altro, alla fondatezza della decisione 13 febbraio 1989, i quali possono essere sostanzialmente così riassunti:

- la commissione di disciplina avrebbe avuto una composizione irregolare;

- la deposizione di uno dei testimoni ascoltati dalla commissione di disciplina sarebbe stata viziata da parzialità;

- la commissione di disciplina avrebbe formulato il suo parere tardivamente;

- il procedimento disciplinare si sarebbe svolto (e la decisione sarebbe stata adottata) in spregio del principio dell' indipendenza e imparzialità del giudice;

- la decisione sarebbe stata adottata in violazione del principio del ne bis in idem;

- la decisione sarebbe fondata su una qualificazione dei fatti non appropriata alla luce del diritto penale;

- la decisione sarebbe viziata da errori di diritto in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti con riferimento agli artt. 12 e 21 dello Statuto;

- la decisione sarebbe stata adottata in violazione del principio di proporzionalità;

- la decisione sarebbe viziata da sviamento di potere.

Sul mezzo relativo alla composizione irregolare della commissione di disciplina

35 Secondo il ricorrente, in considerazione del fatto che, nel momento in cui la commissione di disciplina ha formulato il suo parere, il suo presidente, sig. Hedderich, non era più nell' esercizio delle sue funzioni dal 1º gennaio 1989 - essendo stato collocato a riposo per invalidità a partire dal 31 dicembre 1988 - e che inoltre, in forza della decisione n. 89-4 della Corte dei conti, la commissione di disciplina doveva essere presieduta, per tutto il 1989, dal sig. Muller, la composizione della commissione era irregolare.

36 La convenuta ricorda che la commissione di disciplina dev' essere composta, a norma dell' art. 4 dell' allegato II dello Statuto, da un presidente e da quattro membri. Il presidente di tale commissione è designato ogni anno dall' APN (art. 5, n. 1, dell' allegato II dello Statuto). Egli non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto (art. 8, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto). A parere della convenuta, poiché il parere della commissione di disciplina è stato formulato nella fattispecie a maggioranza e senza intervento del presidente, anche ammettendo che si sia verificata un' irregolarità per quanto riguarda la persona di quest' ultimo, tale irregolarità non sarebbe in grado di inficiare la validità della decisione adottata successivamente dall' APN.

37 La convenuta sostiene altresì che nessuna disposizione statutaria impone che il presidente della commissione di disciplina sia un dipendente in servizio, per cui il fatto che la commissione di disciplina fosse presieduta da un dipendente collocato a riposo sedici giorni prima che tale organo formulasse il suo parere non sarebbe tale da viziare la regolarità del procedimento.

38 Il ricorrente ritiene che, portato alle estreme conseguenze, l' argomento della convenuta equivalga a sostenere la tesi secondo cui l' APN può nominare presidente della commissione di disciplina non soltanto un dipendente collocato a riposo, ma perfino una persona che non abbia mai avuto la qualità di dipendente.

39 Per quanto riguarda il fatto che per il 1989 era stato nominato un nuovo presidente, la convenuta sostiene che dalle disposizioni da essa emanate si ricava che, per i procedimenti disciplinari promossi durante il 1988, la commissione di disciplina doveva essere presieduta fino alla formulazione del parere dal presidente nominato per questo stesso anno, cioè dal sig. Hedderich, come pure per i procedimenti disciplinari promossi nel 1989 la commissione di disciplina doveva essere presieduta, sempre fino alla formulazione del parere, dal sig. Muller. Secondo la convenuta, quest' interpretazione è imposta dal principio di buona amministrazione, che osta alla sostituzione non necessaria del presidente di un organo paritetico durante un procedimento, così come dai principi generali riguardanti l' applicazione delle norme di procedura nel tempo.

40 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, il fatto che la persona che presiedeva la commissione di disciplina nel 1988 abbia continuato a presiedere la commissione nei primi sedici giorni del gennaio 1989 non costituisca un vizio tale da rendere irregolare la composizione della commissione. Infatti, la commissione ha ricevuto il rapporto dell' APN il 17 ottobre 1988 e l' inchiesta si è svolta quasi interamente nel 1988, sotto la presidenza della medesima persona. Il fatto che questa stessa persona abbia continuato a presiedere la commissione finché quest' ultima, il 16 gennaio 1989, non ha formulato il suo parere non solo non dà luogo a un vizio di procedura ma, tutt' al contrario, rappresenta una corretta applicazione del principio di buona amministrazione. Infatti, una soluzione del genere garantisce i diritti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto permette che le persone che hanno esaminato la documentazione, ascoltato i testimoni e, in generale, seguito per l' iter intero dell' indagine intesa ad accertare i fatti e le responsabilità del dipendente interessato siano le stesse che formuleranno il parere di cui all' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto. Inoltre, nella fattispecie, l' identità del presidente non ha comunque svolto un ruolo decisivo in sede di formulazione del parere da parte della commissione di disciplina. Poiché quest' atto è stato adottato dalla commissione a maggioranza, il presidente non ha preso parte alla decisione.

41 Pertanto, questo mezzo dev' essere respinto.

Sul mezzo relativo alla parzialità di un testimone

42 Il ricorrente sostiene che il convincimento della commissione di disciplina si è formato in buona parte sulla base delle dichiarazioni rese da M. B., testimone ricusabile in quanto portatore di un interesse proprio all' esito della causa. Tale interesse consisterebbe nel fatto che questo testimone, inquadrato allo stesso grado del ricorrente, poteva, e può tuttora, sperare di beneficiare di una promozione che rischia di sfuggire al ricorrente.

43 Secondo la convenuta tale fatto, in mancanza di altri indizi, non consente di accusare di parzialità il testimone né, a fortiori, di addurre l' esistenza di un vizio riguardante la regolarità del procedimento disciplinare.

44 Il Tribunale constata che il mezzo relativo all' asserita parzialità di un testimone, quale esposto dal ricorrente, non è accompagnato da alcun elemento che consenta di valutarne la fondatezza. Infatti, esso si fonda sulla sola constatazione che il testimone in questione ha lo stesso grado del ricorrente. Questa circostanza non può di per sé bastare a comprovare l' esistenza, in capo al testimone, di un interesse personale incompatibile con l' imparzialità richiesta a qualunque testimone. Per giunta, anche ammesso che questa circostanza abbia potuto influenzare la deposizione del testimone di cui trattasi, spettava alla commissione di disciplina valutare la suddetta deposizione secondo i criteri di un buon esame critico.

45 Pertanto, questo mezzo dev' essere respinto.

Sul mezzo relativo alla tardività del parere della commissione di disciplina

46 Il ricorrente sostiene che il parere della commissione di disciplina è stato formulato con palese ritardo, dato che il rapporto dell' APN è stato sottoposto alla commissione il 13 ottobre 1988 e che soltanto il 17 gennaio 1989 quest' ultima ha formulato un parere, retrodatato al 16 gennaio 1989. Sarebbe stato in tal modo violato l' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto, a norma del quale la commissione di disciplina formula il suo parere nel termine di un mese dal giorno in cui è stata investita del caso.

47 Replica la convenuta che, qualora la commissione abbia ordinato un' inchiesta, il termine è portato a tre mesi e che, nella fattispecie, la commissione di disciplina ha per l' appunto ordinato un' inchiesta. Inoltre, il rapporto dell' APN previsto dall' art. 1 dell' allegato IX dello Statuto e datato 13 ottobre 1988 (un giovedì) sarebbe stato trasmesso al presidente della commissione di disciplina il 17 ottobre 1988 (un lunedì) e, di conseguenza, anche se il parere fosse stato realmente formulato il 17 gennaio 1989, tale giorno sarebbe ancora rientrato nei termini previsti dallo Statuto.

48 Questo mezzo è manifestamente infondato. La commissione di disciplina ha formulato il suo parere nel termine previsto dall' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto. Infatti, in considerazione del fatto che la commissione ha ordinato un' inchiesta, tale termine era di tre mesi. Secondo quanto indicato nel preambolo del parere, il rapporto dell' APN è stato trasmesso al presidente della commissione di disciplina il 17 ottobre 1988, il che corrisponde, alla luce dei chiarimenti forniti dalla convenuta, a un termine di trasmissione ragionevole. Il termine di tre mesi è quindi scaduto il 17 gennaio 1989, data in cui, secondo la ricorrente, il parere è stato emesso.

49 Per di più, occorre ricordare che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che i termini previsti dall' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto non costituiscono termini perentori, accompagnati dalla sanzione della nullità degli atti compiuti dopo la loro scadenza, ma costituiscono regole di buona amministrazione. La Corte ha espressamente riconosciuto che la commissione di disciplina può aver bisogno di un termine più ampio di quello prescritto nell' art. 7 per procedere a un' inchiesta sufficientemente completa e che offra all' interessato tutte le garanzie contemplate dallo Statuto (sentenze 19 aprile 1988, M. / Consiglio, punto 16 della motivazione, cause riunite 175/86 e 209/86, Racc. pag. 1891, e 29 gennaio 1985, F. / Commissione, punto 30 della motivazione, causa 228/83, Racc. pag. 275).

50 Da quanto sopra discende che tale mezzo dev' essere respinto.

Sul mezzo relativo alla violazione del principio dell' indipendenza e imparzialità del giudice

51 Secondo il ricorrente, il sig. Mart, presidente della Corte dei conti all' epoca dei fatti qui in esame, svolgendo la funzione di APN, assommava in sé quattro posizioni:

- quella di pretesa vittima di uno dei fatti contestati al ricorrente, e cioè il richiamo fatto al telex del 3 febbraio 1987;

- quella di "accusatore", promotore del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina;

- quella di organo che adotta il provvedimento disciplinare;

- quella di giudice di primo grado, ex art. 90 dello Statuto.

52 Il ricorrente, senza voler giungere al punto di porre in discussione la validità del procedimento disciplinare quale previsto dallo Statuto, e pur riconoscendo che un procedimento disciplinare è cosa diversa da un procedimento penale ai sensi dell' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo, ritiene che tale cumulo violi uno dei principi generali del diritto stabiliti da questa convenzione e validi anche in materia disciplinare, consistente nei requisiti di indipendenza e imparzialità del giudice.

53 Replica la convenuta che il cumulo delle funzioni di APN, di parte promotrice dei procedimenti disciplinari e di organo che adotta i provvedimenti disciplinari è voluto dalle norme statutarie e che peraltro è una caratteristica della funzione pubblica internazionale il fatto che il potere disciplinare sia una diramazione del potere gerarchico. Inoltre la convenuta sottolinea che, se è vero nella fattispecie che la persona esercitante i poteri conferiti all' APN era inoltre quella fatta oggetto degli "attacchi" del ricorrente, quest' ultimo si trova in una posizione particolarmente debole per trarre argomenti probatori da un tale cumulo di qualifiche in capo al presidente della Corte dei conti, poiché proprio lui ha ritenuto opportuno coinvolgere l' APN nei suoi attacchi, dando pertanto origine al cumulo di posizioni che pretende di denunciare.

54 Nella sua replica, il ricorrente ritiene che l' APN avrebbe dovuto avere il pudore di affidare a un' APN delegata l' incarico di promuovere i procedimenti disciplinari e che il quadruplice cumulo messo in evidenza nell' atto introduttivo del ricorso non è certamente "voluto dallo Statuto".

55 La convenuta rileva che, comunque, il mezzo relativo alla violazione del principio dell' indipendenza e imparzialità del giudice dev' essere considerato nuovo, in quanto non figurante nel reclamo precontenzioso e dev' essere quindi dichiarato irricevibile.

56 Occorre rilevare, come ha giustamente fatto la convenuta, che il presente mezzo non è stato invocato nel reclamo amministrativo e che il ricorrente l' ha sollevato per la prima volta solo nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, da una giurisprudenza consolidata si ricava che "nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente" (sentenze della Corte 20 maggio 1987, Geist / Commissione, punto 9 della motivazione, causa 242/85, Racc. pag. 2181; 26 gennaio 1989, Koutchoumoff / Commissione, punto 10 della motivazione, causa 224/87, Racc. pag. 99; e 14 marzo 1989, Casto del Amo Martínez / Parlamento, punto 10 della motivazione, causa 133/88, Racc. pag. 689; v. anche sentenza 7 maggio 1986, Rihoux e.a. / Commissione, punto 13 della motivazione, causa 52/85, Racc. pag. 1555).

57 A tal riguardo, occorre rilevare che, nella fattispecie, il reclamo amministrativo non solo non fa riferimento a tale mezzo ma non contiene nessun elemento da cui la convenuta avrebbe potuto dedurre, anche solo attraverso un' interpretazione estensiva dei termini del reclamo, che il ricorrente intendesse far valere una violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

58 Alla luce di quanto sopra, il presente mezzo dev' essere dichiarato irricevibile.

59 Per di più, occorre rilevare che un cumulo di funzioni in capo all' APN è espressamente voluto dallo Statuto. Infatti, l' art. 87 dello Statuto e l' art. 1 dell' allegato IX dello Statuto prevedono che è l' APN a dover rimettere alla commissione di disciplina il rapporto che dà l' avvio al procedimento disciplinare; l' art. 87 dello Statuto e l' art. 7, terzo comma, dell' allegato IX, dispongono che è l' APN a prendere la decisione di infliggere la sanzione e infine l' art. 90, n. 2, dello Statuto, stabilisce che è l' APN a dover rispondere al reclamo. Nella fattispecie, la persona che esercitava le funzioni conferite all' APN era anche quella contro la quale erano indirizzate le affermazioni contestate al sig. Williams, ma occorre rilevare che essa non era la sola persona ad essere bersaglio di tali affermazioni, dal momento che esse mettevano in discussione la Corte dei conti in quanto istituzione, i suoi membri e i rispettivi capi di gabinetto, il suo segretario generale e taluni suoi dipendenti. Ne consegue che il ricorrente non può contestare all' APN il fatto di avere esercitato le prerogative conferitele dallo Statuto e che l' APN ha agito correttamente mantenendo per intero le sue funzioni.

Sul mezzo relativo alla violazione del principio del ne bis in idem

60 Il ricorrente censura la decisione 13 febbraio 1989 per il fatto di essere stata adottata in violazione del principio del ne bis in idem, in quanto tale decisione gli infligge per la seconda volta una sanzione per fatti connessi al telex 3 febbraio 1987, mentre la commissione di disciplina nel suo parere aveva appunto rifiutato di fargli carico dei riferimenti da lui compiuti al suddetto telex.

61 Secondo la convenuta, quel che è precisamente contestato al ricorrente è il fatto d' aver sostenuto di aver preso un' eccellente iniziativa il 3 febbraio 1987, al fine di salvare "la nostra moribonda istituzione da un totale fallimento morale", vale a dire l' aver ribadito il contenuto di tale telex nella sua nota del 24 agosto 1988 e nel suo rapporto informativo, dove esso lo ha richiamato sotto la rubrica "pubblicazioni". Secondo la convenuta, il principio del ne bis in idem non rileva nella fattispecie, dato che i fatti contestati sono chiaramente distinti da quelli che hanno motivato l' avvio del precedente procedimento disciplinare.

62 Per di più, la convenuta sostiene che il mezzo relativo alla violazione del principio del ne bis in idem non è stato invocato nel reclamo precontenzioso ma soltanto, per la prima volta, nel ricorso. Stando così le cose, a parere della convenuta, tale mezzo dev' essere dichiarato irricevibile.

63 A tal riguardo, occorre constatare, come ha giustamente fatto la convenuta, che nella fattispecie il reclamo amministrativo non solo non fa riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem, ma non contiene nessun elemento da cui la convenuta abbia potuto dedurre, anche solo attraverso una interpretazione estensiva dei termini del reclamo, che il ricorrente intendesse farlo valere, cosa che egli ha fatto, per la prima volta, solo durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale.

64 Ne consegue che, in forza delle stesse considerazioni già innanzi esposte (v. punto 56), questo mezzo dev' essere dichiarato irricevibile.

65 Per di più, il Tribunale ritiene che il riferimento operato dal ricorrente al telex del 3 febbraio 1987, tanto nella sua nota del 24 agosto 1988 quanto nel suo rapporto informativo, costituisca di per sé un atto chiaramente distinto dall' invio di tale telex, poiché il ricorrente, in modo cosciente e responsabile, si è di nuovo assunto la piena responsabilità del suo contenuto e conseguentemente nella fattispecie non c' è stata violazione del principio del ne bis in idem.

Sul mezzo relativo alla qualificazione dei fatti non appropriata alla luce del diritto penale

66 Il ricorrente ritiene che il rapporto dell' APN, il parere della commissione di disciplina e la decisione impugnata si siano soffermati a cercare una qualificazione dei fatti alla luce del diritto penale, dal quale essi hanno mutuato la terminologia (diffamazione, minaccia, ricatto). Il ricorrente sottolinea che gli organi interessati si sono in tal modo arrogati un ruolo spettante, in linea di principio, ai giudici penali dello Stato membro in cui si sono svolti i fatti o, eventualmente, dello Stato membro del quale è originario il loro autore, ove il diritto penale di tale Stato riconosca la competenza dei suoi giudici per delitti commessi dai suoi cittadini all' estero. A parere del ricorrente, l' APN avrebbe ben potuto investire i giudici penali lussemburghesi dei fatti a lui contestati. La commissione di disciplina e l' APN avrebbero proceduto in modo errato, ritenendo che un' infrazione penale costituisse ipso facto un' infrazione disciplinare.

67 La convenuta sostiene che è per scrupolo di chiarezza in ordine ai fatti contestati all' interessato che essa si è riferita a nozioni mutuate dal diritto penale di uno Stato membro e che la motivazione della decisione impugnata non ha assolutamente lo scopo di dimostrare una violazione del codice penale lussemburghese, bensì una violazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto.

68 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte ha dichiarato che: "Nulla vieta alle autorità disciplinari di servirsi di accostamenti alle nozioni proprie del diritto penale onde definire, ed eventualmente valutare, i fatti sottoposti al loro esame (e che) data la netta separazione tra il regime disciplinare e l' azione penale, ciò non implica alcun rischio di confusione lesiva per il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare" (sentenza 30 maggio 1973, De Greef / Commissione, punti 30 e 31 della motivazione, causa 46/72, Racc. pag. 543).

69 Questo mezzo non può pertanto essere accolto.

Sul mezzo relativo all' errata qualificazione giuridica dei fatti con riferimento agli artt. 12 e 21 dello Statuto

70 Il ricorrente nega il fatto di non aver adempiuto gli obblighi impostigli dall' art. 21 dello Statuto. A suo dire, da nessun elemento agli atti si può ricavare che egli non abbia assistito o consigliato i suoi superiori o non abbia eseguito i compiti affidatigli. Secondo il ricorrente, gli obblighi di lealtà e di collaborazione che incombono a qualunque dipendente sono obblighi connessi specificamente all' esecuzione dei suoi compiti ed esistenti nei confronti dell' istituzione, e l' obbligo di assistenza non è un obbligo di servilismo nei confronti della persona fisica dei superiori gerarchici. Egli ritiene che non si possa contestare a un dipendente che assuma iniziative volte a salvare la sua istituzione dal totale fallimento morale una mancanza di lealtà nei confronti della stessa.

71 La convenuta ritiene che l' obbligo di assistenza nei confronti dei superiori, posto dall' art. 21 dello Statuto, rappresenti soltanto una formulazione particolare del generale obbligo di lealtà che grava su ciascun dipendente e che la Corte ha definito giustamente come obbligo fondamentale di lealtà e di collaborazione, incombente ad ogni dipendente nei confronti dell' autorità da cui dipende. Essa ritiene che la decisione impugnata contesti giustamente al ricorrente il fatto di non aver rispettato tale obbligo di lealtà, pronunciando - senza alcuna relazione con l' oggetto dei documenti nei quali sono contenuti e facendo del tutto astrazione da quest' ultimo - espressioni offensive nei confronti dei membri della Corte dei conti e, in particolare, di un ex presidente di quest' ultima, qualificando, ad esempio, il loro comportamento come "shady, disgusting and criminal".

72 Il Tribunale ritiene che i termini contenuti nelle tre note di cui è autore il ricorrente nonché nel telex del 3 febbraio 1987, che mettono in discussione l' istituzione, i suoi membri e taluni dipendenti indicati per nome, costituiscano per loro natura una grave violazione dell' obbligo fondamentale di lealtà che incombe ad ogni dipendente nei confronti dell' istituzione da cui dipende e dei suoi superiori (sentenza della Corte 14 dicembre 1966, Alfieri / Parlamento, causa 3/66, Racc. pag. 595, in particolare pag. 611), del quale l' art. 21 dello Statuto è un' espressione particolare. L' osservanza di quest' obbligo di lealtà s' impone non soltanto nell' adempimento dei compiti specifici affidati al dipendente, ma si estende anche all' intera sfera dei rapporti intercorrenti tra il dipendente e l' istituzione e, in forza di tale obbligo, il dipendente deve astenersi in generale dal tenere una condotta che possa ledere la dignità e il rispetto dovuto all' istituzione e alle sue autorità. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che l' APN abbia giustamente ritenuto che la condotta del ricorrente rappresentasse una violazione dell' art. 21 dello Statuto.

73 Tale censura non può pertanto essere accolta.

74 Il ricorrente nega altresì di non aver rispettato gli obblighi che discendono dall' art. 12 dello Statuto, poiché le sue espressioni di opinione non risponderebbero al requisito di pubblicità richiesto da tale articolo perché si abbia una violazione di questa stessa norma. Egli ritiene che la diffusione di un reclamo all' interno dei servizi incaricati di esaminarlo non costituisca una forma di pubblicità. Sarebbe iniquo considerare un testo riservato come una pubblica manifestazione di pensiero, mentre il suo autore altro non faceva che esercitare il suo diritto di reclamo.

75 La convenuta sostiene che l' art. 12, primo comma, dello Statuto prevede che il "funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall' esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione". Da tale testo si ricaverebbe che il ricorrente eccepisce a torto un' asserita mancanza di pubblicità dei suoi atti onde negare del tutto il mancato rispetto di tale disposizione. Quest' ultima infatti farebbe riferimento in maniera generale a "qualsiasi atto (...) che possa menomare la dignità della sua funzione" e solo in particolare al fatto di esprimere "pubblicamente" le proprie opinioni. La convenuta ritiene che gli argomenti svolti dal ricorrente a proposito della nozione di pubblicità appaiano quindi non pertinenti, che la diffusione di tali note sia un fatto certo e che le espressioni pronunciate dal sig. Williams non fossero necessarie, in considerazione dell' oggetto delle sue domande e che si possa fare astrazione da esse senza che le note stesse perdano di significato.

76 Il Tribunale rileva che l' art. 12 dello Statuto vieta in generale qualunque atto che possa menomare la dignità della funzione e, in particolare, di esprimere publicamente opinioni che possano parimenti ledere la dignità della medesima. Nella fattispecie, le tre note del ricorrente costituiscono, per loro natura, atti lesivi della dignità della sua funzione, senza che sia necessario esaminare la pubblicità ad esse data. Per di più, le tre note del ricorrente hanno ricevuto un' indubbia pubblicità. Il fatto che le note di cui trattasi costituiscano ricorsi amministrativi non implica che esse abbiano avuto carattere riservato. Nella fattispecie, le note hanno seguito il normale iter amministrativo e, così come riconosciuto dal parere della commissione di disciplina, la loro diffusione all' interno dell' istituzione è stata certa e ha potuto ledere e danneggiare assai gravemente l' istituzione e le persone ivi nominativamente indicate. Lo stesso dicasi per le espressioni pronunciate in pubblico nei confronti del sig. Ruppert, che sono state confermate da coloro che le hanno ascoltate.

77 Tale censura non può quindi essere accolta.

78 Alla qualificazione delle sue affermazioni come diffamatorie e ingiuriose il ricorrente oppone il fatto che le suddette affermazioni non potevano sicuramente dar luogo a diffamazione, essendo il loro contenuto conforme alla realtà.

79 La Corte dei conti ritiene che le infrazioni contestate al ricorrente non consistano nell' aver scritto o detto cose inesatte, bensì nell' essere venuto meno ai suoi doveri di lealtà e dignità, ingiuriando diverse persone.

80 Anche tale censura dev' essere respinta. Le opinioni espresse dal ricorrente contengono effettivamente elementi a dir poco ingiuriosi e rappresentano di per sé violazione dei doveri che gli artt. 12, primo comma, e 21, primo comma, dello Statuto impongono a ciascun dipendente. Se il ricorrente riteneva che taluni provvedimenti emanati dalla Corte dei conti fossero stati adottati in violazione delle norme dei trattati, egli era libero di esperire i rimedi giuridici ad esso consentiti o di intraprendere le azioni adeguate, ma ciò nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, cioè osservando, tanto nei suoi scritti quanto nelle sue affermazioni, l' obbligo di riservatezza e di moderazione, valido per qualunque dipendente.

Sul mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

81 Il ricorrente sostiene che esiste una manifesta sproporzione tra i fatti accertati a suo carico dalla commissione di disciplina e la sanzione proposta da quest' ultima e inflitta dall' APN. Egli ritiene che la sanzione imposta equivalga, in termini economici, a una somma di circa 6 543 150 franchi lussemburghesi (LFR). Secondo i criteri vigenti per il diritto penale lussemburghese, tale somma equivarrebbe a 6 543 giorni di prigione, vale a dire 17 anni, 11 mesi e 34 giorni.

82 La convenuta replica che la sospensione temporanea dall' aumento periodico di stipendio figura nell' art. 86 dello Statuto al terzo posto di una scala che presenta sette tipi di sanzioni e al primo posto fra cinque sanzioni che possono essere adottate dall' APN solo in seguito al parere della commissione di disciplina. Si tratta, secondo lo Statuto, della più lieve tra le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi. Orbene, la gravità delle infrazioni imputabili al ricorrente e la circostanza che quest' ultimo ha il grado di amministratore principale avrebbero reso inadeguate e insufficienti le sanzioni più lievi, rappresentate dall' ammonimento scritto e dalla censura.

83 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la scelta della sanzione appropriata spetta all' APN, se sono provati i fatti addebitati al dipendente. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo il caso di errore manifesto o sviamento di potere (sentenze 29 gennaio 1985, F. / Commissione, punto 34 della motivazione, causa 228/83, Racc. pag. 275, e 30 maggio 1973, De Greef / Commissione, punti 44-46 della motivazione, causa 46/72, Racc. pag. 543). Per quanto riguarda, più specificamente, la questione se la sanzione inflitta al ricorrente sia sproporzionata in rapporto alla gravità dei fatti a lui imputati, occorre sottolineare che la Corte ha anche dichiarato che la sanzione è basata su una valutazione complessiva da parte dell' APN di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie, dato che gli artt. 86-89 dello Statuto non stabiliscono un rapporto rigido fra i vari tipi di infrazione commessi dai dipendenti (sentenza 5 febbraio 1987, F. / Commissione, punto 26 della motivazione, causa 403/85, Racc. pag. 645). Nella fattispecie, il Tribunale ha già ritenuto (v. i precedenti punti 72 e 76) che i fatti presi in considerazione nella decisione, la realtà dei quali non è contestata, riguardano gravi violazioni di doveri fondamentali che incombono a tutti i dipendenti. Stando così le cose, il Tribunale non ritiene di poter giudicare manifestamente sproporzionata la sanzione della sospensione temporanea dall' aumento periodico di stipendio inflitta al ricorrente.

84 Questo mezzo dev' essere pertanto respinto.

Sul mezzo relativo allo sviamento di potere

85 Il ricorrente ritiene che occorra domandarsi se il proposito dell' APN, nella questione di cui trattasi, fosse solo ed effettivamente quello di punire un dipendente e se l' enorme sanzione inflittagli non sia piuttosto espressione di altre, inconfessabili motivazioni. Egli sottolinea che anche se i suoi aumenti periodici di stipendio riprenderanno normalmente alla fine del periodo di sospensione, tale sanzione bloccherà lo svolgimento successivo della sua carriera nel grado A5.

86 La convenuta ribatte che il ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare lo sviamento di potere da lui invocato. Egli non avrebbe nemmeno prodotto indizi oggettivi, pertinenti e concordanti per provare l' enormità della sanzione irrogata, tenuto conto delle censure mossegli, e per dimostrare che essa costituirebbe di per sé uno sviamento di potere.

87 A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa e che essa fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti (v. sentenza della Corte 4 febbraio 1982, Buyl / Commissione, punto 28 della motivazione, causa 817/79, Racc. pag. 245, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, Scheuer / Commissione, punto 49 della motivazione, causa T-108/89, Racc. pag. II-411).

88 Per di più, secondo una consolidata giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenza della Corte 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc. pag. 2447, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, Scheuer / Commissione, punto 50 della motivazione, causa T-108/89, Racc. pag. II-411).

89 A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che a sostegno del presente mezzo il ricorrente espone sostanzialmente gli stessi argomenti già addotti a sostegno del mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità e che il Tribunale ha in precedenza respinto. Per il resto, le supposizioni cui il ricorrente si abbandona in termini generici e imprecisi non possono costituire prove del fatto che l' APN, infliggendogli la sanzione irrogata, perseguisse un fine diverso da quello della salvaguardia dell' ordinamento interno della funzione pubblica europea.

90 Dai rilievi sopra svolti discende che questo mezzo non può essere accolto.

91 Dalle considerazioni sopra svolte discende che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

92 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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