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Document 61989TJ0132

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 16 ottobre 1990.
Vincenzo Gallone contro Consiglio delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso - Operazioni del concorso - Segreto e contenuto delle prove scritte - Rifiuto di ammissione alle prove orali.
Causa T-132/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00549

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:60

61989A0132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 16 OTTOBRE 1990. - VINCENZO GALLONE CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - CONCORSO - OPERAZIONI DI CONCORSO - SEGRETO E CONTENUTO DELLE PROVE SCRITTE - RIFIUTO DI AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI. - CAUSA T-132/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00549


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso una decisione di una commissione giudicatrice di un concorso - Mezzi attinenti all' irregolarità del bando di concorso non impugnato in tempo utile - Irricevibilità - Limiti - Irregolarità evidenziatasi all' atto dello svolgimento del concorso

( Statuto del personale, art . 91 )

2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Condizioni di ammissibilità e modalità - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Modalità e contenuto delle prove - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti

( Statuto del personale, allegato III )

3 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Ricorso a membri aggregati - Ammissibilità - Presupposti

( Statuto del personale, allegato III, art . 2, secondo comma )

4 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli e per esami - Parità di trattamento dei candidati in un concorso generale - Traduzione di taluni elaborati prima della correzione - Date e contenuti differenti delle prove orali - Discriminazione - Insussistenza

Massima


1 . A sostegno del ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso il dipendente non può dedurre mezzi relativi all' asserita irritualità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato i punti di detto bando che ritiene gli rechino pregiudizio .

Tale principio non può tuttavia applicarsi nel caso in cui il dipendente faccia valere irregolarità la cui origine possa essere ricondotta al testo del bando di concorso, ma che si siano verificate durante lo svolgimento del concorso stesso .

2 . La funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura . L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d' idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell' interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso . Anche la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso .

Il Tribunale può sindacare le modalità dello svolgimento di un esame solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l' imparzialità della scelta effettuata fra di essi . Del pari non spetta al Tribunale sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d' esame, a meno che questa non esca dall' ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi dell' esame o del concorso .

3 . La commissione giudicatrice può far ricorso all' assistenza di membri aggregati in tutti i casi in cui tale ausilio sia ritenuto necessario . La regolarità delle operazioni è salva purché i metodi di correzione non varino secondo i candidati e la commissione giudicatrice si riservi il potere di valutazione finale .

4 . Un concorso generale aperto a candidati di tutti gli Stati membri non può svolgersi nel rispetto del principio di parità di trattamento senza che i membri della commissione giudicatrice ed i membri aggregati che non conoscano la lingua di taluni candidati dispongano di una traduzione dei relativi elaborati . Il semplice fatto che taluni elaborati vengano tradotti prima di essere corretti non implica di per sé una discriminazione fra i candidati .

Peraltro, se il principio di uguaglianza impone che le prove scritte si svolgano nello stesso giorno per tutti i candidati, tale condizione non può essere imposta con riferimento alle prove orali che, per loro stessa natura, non possono aver luogo nello stesso momento per tutti i candidati e che, d' altronde, non hanno necessariamente lo stesso contenuto .

Parti


Nella causa T-132/89,

Vincenzo Gallone, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Gijs Peeters, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli affari legali della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere l' annullamento delle operazioni del concorso generale Consiglio/A/281 ( amministratori/analisti - specialisti di informatica ) o, quantomeno, della decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammettere il ricorrente alle prove orali .

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

composto dai signori D.A.O . Edward, presidente, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : H . Jung

visto il procedimento scritto ed in seguito della trattazione orale del 12 luglio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti all' origine del ricorso

1 Il ricorrente, sig . Vincenzo Gallone, è dipendente di ruolo di categoria B presso la divisione "Nuove tecnologie" del Consiglio . Egli presentava la propria candidatura nell' ambito del concorso generale ( analisti-specialisti di informatica ) Consiglio/A/281, il cui bando era stato pubblicato il 31 maggio 1988 ( GU C 142, pag . 8 ), avente ad oggetto la costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di amministratori di categoria A con funzioni nel settore dell' informatica .

2 Il punto II del bando di concorso indicava la "natura delle funzioni" in questi termini :

"Le funzioni da espletare sono le seguenti : svolgere mansioni di concetto, di studio o di controllo in base a direttive generali, o assistere il responsabile di un settore d' attività di una divisione .

In pratica le funzioni dell' analista-programmatore consisteranno nel compilare i fascicoli di analisi, nel sorvegliare la programmazione e nel controllare le applicazioni nei settori dell' informatica amministrativa e/o della burotica utilizzando configurazioni di taglia media operanti in modo transazionale e/o a lotti ".

3 Il punto IV del bando specificava la "natura e valutazione delle prove" sotto tre voci intitolate : "IV a ) prove scritte", "IV b ) ammissione alle prove orali" e "IV c ) prove orali ". La voce IV a ) indicava che erano previste tre prove scritte precisando che "ciascuna prova è eliminatoria ".

4 La natura delle tre prove scritte ( in prosieguo : la "prova scritta 1", "2" o "3 ") era così descritta :

"1 . Prova nella lingua ufficiale delle Comunità di cui il candidato ha una conoscenza approfondita, consistente in una parte teorica relativa ai metodi e alle tecniche decisionali ( statistica, ricerca operativa, econometria ) e in una parte pratica ( studio di un caso concreto ), eventualmente sotto forma di questionario, che consenta di valutare le conoscenze professionali del candidato nel settore dell' analisi di un problema ai fini di una programmazione completa .

2 . Prova, nella stessa lingua, su un argomento attinente alle funzioni di cui al punto II, che consenta di valutare il livello delle conoscenze professionali del candidato .

3 . Breve relazione scritta in un' altra lingua ufficiale delle Comunità, a scelta del candidato, su un argomento di carattere generale, che consenta di valutare la sua attitudine a redigere in una seconda lingua ".

5 Infine, al punto IV b ) "ammissione alle prove orali" si precisava quanto segue :

"Per essere ammessi alle prove orali, i candidati dovranno aver ottenuto almeno 24/40 nella prova scritta 1, 18/30 nella prova scritta 2 e 12/20 nella prova scritta 3 ".

6 Il ricorrente, essendo stati riconosciuti sufficienti i suoi titoli, veniva ammesso dalla commissione giudicatrice a sostenere le prove scritte, il 16 marzo 1989 . Secondo la relazione inviata il 6 luglio 1989 dalla commissione giudicatrice all' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN "), tali prove si sono svolte ad Atene, Bruxelles, Firenze e Madrid . Vi hanno partecipato 336 candidati .

7 La correzione degli elaborati si è svolta secondo la procedura seguente : si è anzitutto proceduto all' esame degli elaborati della prova di lingua ( prova scritta 3 ), che è stata superata solo da un centinaio di candidati, mentre due terzi dei concorrenti sono stati eliminati . Per quanto riguarda le prove 1 e 2, gli elaborati sono stati essenzialmente divisi in due gruppi . Gli elaborati in lingua inglese, francese ed olandese sono stati corretti nella loro versione originale ed i candidati che hanno ottenuto il punteggio richiesto sono stati ammessi alle prove orali svoltesi nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1989 .

8 Per quanto attiene agli elaborati in lingua italiana, come nel caso del ricorrente, la prima parte della prova scritta 1 è stata corretta nella versione originale . La seconda parte di detta prova nonché la prova 2 sono state tradotte prima di essere corrette . In seguito alla correzione delle prove scritte, 28 candidati sono stati ammessi alle prove orali, svoltesi nei giorni 5 e 6 luglio 1989 .

9 Agli inizi del mese di maggio 1989, il ricorrente, responsabile presso il Consiglio del progetto di trattamento dei testi, veniva consultato in merito alla trascrizione dattilografica delle prove del concorso . In tale occasione, egli aveva modo di visionare sullo schermo taluni elaborati dei candidati italiani, tra i quali i propri .

10 Il 28 giugno 1989, il ricorrente veniva informato per lettera dal servizio assunzioni del Consiglio che, visto il risultato delle prove scritte, la commissione giudicatrice non l' aveva ammesso alle prove orali .

11 Lo stesso giorno il ricorrente inviava al presidente della commissione giudicatrice una lettera in cui richiamava la sua attenzione su "varie irregolarità nella correzione" delle prove scritte . Con nota 29 giugno 1989 il presidente della commissione giudicatrice lo assicurava che i principi di riservatezza e di uguaglianza fra i candidati erano stati scrupolosamente rispettati, invitandolo ad indicare più dettagliatamente i motivi delle sue rimostranze .

Procedimento

12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 agosto 1989, il sig . Gallone proponeva, pertanto, il presente ricorso contro il Consiglio, che veniva iscritto a ruolo con il numero 264/89 .

13 Con ordinanza 15 novembre 1989, allorché il procedimento scritto non si era ancora concluso, la Corte ( Terza Sezione ), conformemente all' art . 3, n . 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, rinviava la causa 264/89 dinanzi al Tribunale ove veniva iscritta con il numero T-132/89 . Il procedimento scritto si è, quindi, svolto dinanzi al Tribunale .

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quarta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

15 La fase orale si è svolta il 12 luglio 1990 . Sono state sentite le difese dei rappresentanti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale .

16 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

- disporre, se necessario, la designazione di un perito al fine di stabilire la rispondenza delle prove d' esame svoltesi ai requisiti indicati nel bando di concorso e la loro pertinenza ai fini della valutazione della preparazione di un analista-specialista di informatica;

- annullare le operazioni del concorso generale Consiglio/A/281 ( 88/C 142/09 ) o, quantomeno, la decisione della commissione giudicatrice di detto concorso di non ammettere il ricorrente alle prove orali;

- condannare il convenuto alle spese .

17 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia :

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese .

Nel merito

18 Nei tre mezzi invocati a sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente deduce rispettivamente, la violazione dei principi di buona gestione e di sana amministrazione, la violazione del principio di uguaglianza ed il mancato rispetto dei criteri specificati nel bando di concorso . Il Tribunale ritiene opportuno procedere all' esame di tali mezzi nell' ordine inverso a quello testé indicato .

Sul mezzo relativo al mancato rispetto dei criteri indicati nel bando di concorso

19 Tale mezzo si articola in due parti . In primo luogo, il ricorrente sostiene che i criteri indicati nel bando di concorso non corrispondono al profilo professionale dei posti di cui trattasi che dovevano essere coperti mediante l' assunzione di analisti-specialisti di informatica . Il Consiglio replica che il ricorrente, se avesse inteso contestare il bando di concorso, avrebbe dovuto impugnare la decisione con cui l' APN lo ha emanato .

20 E' vero che, secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenze 11 marzo 1986, Adams / Commissione, causa 291/84, Racc . pag . 977; 8 marzo 1988, Sergio e a . / Commissione, cause riunite 64/86, 71-73/86 e 78/86, Racc . pag . 1399; 6 luglio 1988, Agazzi Léonard / Commissione, causa 181/87, Racc . pag . 3823 ), a sostegno del ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso il dipendente non può dedurre mezzi relativi all' asserita irritualità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato i punti di detto bando che ritiene gli rechino pregiudizio . Tale principio non può tuttavia applicarsi nel caso in cui il dipendente faccia valere irregolarità la cui origine possa essere ricondotta al testo del bando di concorso, ma che si siano verificate durante lo svolgimento del concorso stesso .

21 Nella specie, è sufficiente rilevare che l' asserita irregolarità dedotta dal ricorrente non si è verificata durante lo svolgimento del concorso . La prima parte del mezzo deve essere, quindi, respinta .

22 Il ricorrente fa valere, in secondo luogo, che le prove stesse non rispondevano né alla descrizione delle prove ( punto IV del bando di concorso ), né al profilo professionale dei posti da coprire ( punto II del bando di concorso ).

23 A sostegno di tale affermazione, il ricorrente espone alcuni esempi di tale asserita discrepanza . Egli allega che :

- nessun quesito verteva sull' analisi, contrariamente a quanto indicato al punto IV a ) 1 del bando;

- i quesiti di statistica, ricerca operativa ed econometria erano di carattere esclusivamente pratico, contrariamente a quanto indicato al punto IV a ) 1 del bando;

- vi erano quesiti attinenti alla programmazione, mentre non si trattava di un concorso per programmatori, come precisato al punto II del bando .

24 Secondo il ricorrente, inoltre, i quesiti mal si adattavano all' oggetto del concorso e risentivano di un' eccessiva influenza del membro aggregato-consulente designato dalla commissione giudicatrice . Tale consulente, che, afferma l' interessato, non era un analista, risultava tuttavia il solo membro della giuria specializzato in informatica . Il ricorrente chiede al Tribunale di designare, ove ne ravvisi la necessità, un perito al fine di acclarare se i quesiti posti nelle prove scritte rispondessero non solo al bando di concorso, ma anche ai criteri di valutazione della preparazione di un analista-specialista di informatica .

25 Il Consiglio replica a tali argomenti facendo presente che il concorso di cui trattasi costituiva il primo concorso diretto all' assunzione di specialisti in informatica a livello universitario . Pur riconoscendo l' interesse personale del candidato a non essere sottoposto a prove d' esame non corrispondenti a quelle previste nel bando di concorso, il Consiglio contesta di essere incorso, al riguardo, in un errore manifesto . Per quanto attiene agli esempi addotti dal ricorrente, il Consiglio sostiene che il primo quesito della seconda parte della prova scritta 1 rientrava incontestabilmente nel campo dell' analisi; che la conoscenza di una determinata teoria può essere verificata o mediante quesiti riguardanti tale teoria o mediante quesiti relativi alla sua applicazione pratica; che una prova diretta a verificare la preparazione di un analista-specialista di informatica può benissimo non limitarsi ai soli quesiti di analisi .

26 Quanto all' asserita eccessiva influenza del membro aggregato, il Consiglio ribatte che la competenza della commissione giudicatrice è stata assicurata mediante la presenza nella commissione stessa di un esperto di informatica nonché mediante l' assistenza di un consulente . Inoltre, l' assunzione di dipendenti di categoria A presso il segretariato generale del Consiglio deve essere effettuata in base a valutazioni più ampie di quelle relative alle conoscenze tecniche .

27 Si deve preliminarmente ricordare, in proposito, che la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura . L' APN dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d' idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell' interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso . Anche la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso . Il Tribunale può sindacare le modalità dello svolgimento di un esame solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l' imparzialità della scelta effettuata fra di essi . Del pari non spetta al Tribunale sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d' esame, a meno che questa non esca dall' ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi dell' esame o del concorso ( v . le sentenze della Corte 16 ottobre 1975, Deboeck / Commissione, causa 90/74, Racc . pag . 1123; 28 giugno 1979, Anselme / Commissione, causa 255/78, Racc . pag . 2323; 1° ottobre 1981, Guglielmi / Parlamento, causa 268/80, Racc . pag . 2295; 18 febbraio 1982, Ruske / Commissione, causa 67/81, Racc . pag . 661; 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc . pag . 2421; 9 febbraio 1984, Fabius / Commissione, causa 39/83, Racc . pag . 627; 16 giugno 1987, Kolivas / Commissione, causa 40/86, Racc . pag . 2643; 8 marzo 1988, Sergio e a ., cause riunite 64/86, 71-73/86 e 78/86, citata; e 24 marzo 1988, Goossens / Commissione, causa 228/86, Racc . pag . 1819 ).

28 Quanto al ruolo ed all' influenza del membro aggregato è giurisprudenza costante che le commissioni giudicatrici possono far ricorso all' assistenza di membri aggregati in tutti i casi in cui tale ausilio sia ritenuto necessario . La regolarità delle operazioni è salva purché i metodi di correzione non varino secondo i candidati e la commissione giudicatrice si riservi il potere di valutazione finale ( v . le sentenze della Corte 16 ottobre 1975, Deboeck, causa 90/74, citata; 26 ottobre 1978, Agneessens / Commissione, causa 122/77, Racc . pag . 2085; e 16 giugno 1987, Kolivas, causa 40/86, citata ).

29 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che i mezzi dedotti dal ricorrente non inducono a ritenere che le operazioni del concorso di cui trattasi si siano svolte in violazione dei limiti fissati dallo Statuto del personale e dalla giurisprudenza relativa alla discrezionalità della commissione giudicatrice . La seconda parte di tale mezzo deve essere, quindi, respinta .

Sulla violazione del principio della parità di trattamento

30 A sostegno di tale mezzo il ricorrente formula sostanzialmente due censure . Egli sostiene, in primo luogo, che il differente trattamento degli elaborati all' atto della correzione a seconda della lingua dei candidati era discriminatorio :

- da un lato, in quanto non vi era alcuna garanzia che le traduzioni presentate alla commissione giudicatrice corrispondessero esattamente agli elaborati originali e,

- dall' altro, poiché il lasso di tempo intercorrente tra la correzione delle prove scritte e lo svolgimento di quelle orali, che hanno avuto luogo rispettivamente, dal 19 al 21 giugno e dal 5 al 6 luglio 1989, poteva consentire ai candidati del secondo gruppo di profittare delle esperienze del primo .

31 Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il proprio elaborato relativo alla prova scritta 2, che egli ha visionato sullo schermo, era altrettanto valido quanto quelli degli altri candidati di lingua italiana ammessi alle prove orali, che egli ha potuto ugualmente visionare sullo schermo .

32 Il Consiglio replica al primo argomento rilevando che, laddove gli elaborati contenevano formule matematiche o schemi informatici, i membri della commissione giudicatrice ed i membri aggregati disponevano non solo del documento tradotto, ma anche della fotocopia dell' originale . Negli altri casi, essi avrebbero sempre potuto ricorrere, nel dubbio, alle fotocopie degli originali che erano a loro disposizione .

33 Quanto al secondo argomento, il Consiglio spiega che il procedimento necessario per la correzione degli elaborati nelle varie lingue ha dato luogo ad un intervallo di tempo tra la correzione delle prove da parte dell' esperto e la loro valutazione da parte della commissione giudicatrice . Questa ha comunicato all' amministrazione i risultati delle prove scritte non appena disponibili, vale a dire il 29 maggio 1989 per quanto riguarda il primo gruppo ed il 26 giugno 1989 per quanto attiene al secondo . E' perciò stato possibile convocare alla prova orale i candidati del primo gruppo con un certo anticipo rispetto a quelli del secondo . In ogni caso, nessuna commissione giudicatrice sarebbe stata mai in grado di esaminare tutti i candidati nell' arco di una sola giornata . Secondo il Consiglio, non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi che il lasso di tempo contestato abbia determinato una valutazione diversa o discriminatoria degli elaborati o che i candidati del secondo gruppo, tra cui il ricorrente, siano stati favoriti .

34 Quanto al terzo argomento, il Consiglio replica rilevando che, secondo il ricorrente, gli elaborati visionati sullo schermo erano quelli relativi alla prova scritta 2 . Nel caso del ricorrente, l' elaborato relativo a tale prova non sarebbe stato corretto dalla commissione giudicatrice, poiché l' insufficienza del risultato ottenuto nella prova scritta 1 aveva già determinato la sua eliminazione dal concorso, in quanto ogni prova era eliminatoria . In ogni caso, il punteggio ottenuto dagli altri candidati di lingua italiana corrisponderebbe alla votazione media di tutti i candidati del primo gruppo .

35 Se è pur vero che il principio di uguaglianza costituisce un principio fondamentale nello svolgimento di un concorso ( sentenza della Corte 27 ottobre 1976, Prais / Consiglio, causa 130/75, Racc . pag . 1589 ), è tuttavia evidente che un concorso diretto all' assunzione di personale aperto a candidati di tutti gli Stati membri, quale quello in esame, non può svolgersi nel rispetto del detto principio senza che i membri della commissione giudicatrice ed i membri aggregati che non conoscano la lingua di taluni candidati dispongano di una traduzione dei relativi elaborati . Il semplice fatto che taluni elaborati vengano tradotti prima di essere corretti non implica di per sé una discriminazione fra i candidati . Nella specie, il ricorrente non ha fornito la prova che la traduzione degli elaborati abbia arrecato un pregiudizio specifico ai candidati di lingua italiana e, tantomeno, a lui medesimo . Tale primo argomento dev' essere, quindi, respinto .

36 Per quanto attiene all' argomento relativo all' intervallo di tempo tra le date delle prove orali, si deve rilevare che, se il principio di uguaglianza impone che le prove scritte si svolgano nello stesso giorno per tutti i candidati ( sentenza 27 ottobre 1976, Prais, causa 130/75, citata ), tale condizione non può essere imposta con riferimento alle prove orali che, per loro stessa natura, non possono aver luogo nello stesso momento per tutti i candidati e che, d' altronde, non hanno necessariamente lo stesso contenuto . Nella specie, non sembra che lo scarto registrato fra le diverse date di correzione delle prove scritte e di svolgimento delle prove orali sia stato eccessivo . Inoltre, secondo l' argomento del ricorrente, i candidati che sono stati favoriti in quanto avrebbero potuto profittare delle esperienze degli altri, sono quelli di lingua diversa dal francese, dall' inglese e dall' olandese, tra cui il ricorrente stesso . Considerato, infine, che il ricorrente è stato eliminato nella fase delle prove scritte, egli non ha interesse a dedurre tale argomento che deve essere, pertanto, disatteso .

37 Quanto all' argomento del ricorrente secondo cui le sue risposte alla prova scritta 2 non erano meno valide di quelle di altri candidati che egli ha potuto visionare sullo schermo, è sufficiente rilevare che il ricorrente, essendo stato eliminato dalle prove scritte a causa dell' insufficienza del risultato conseguito nella prova scritta 1, non è legittimato a dedurre tale argomento .

38 Il secondo mezzo, pertanto, non può essere accolto .

Sulla violazione dei principi di buona gestione e di sana amministrazione

39 Il ricorrente afferma che il Consiglio non ha adottato, all' atto delle operazioni interne di trascrizione dattilografica e di correzione delle prove, alcuna misura volta ad impedire che un candidato interno, che avesse accesso al sistema di trattamento dei testi, potesse prendere conoscenza degli elaborati dagli altri candidati, metterli a raffronto con i propri e apportare modifiche alle proprie risposte o a quelle degli altri candidati . Tale mancanza di precauzioni, in particolare di riservatezza, avrebbe pregiudicato in modo essenziale l' obiettività delle operazioni del concorso, determinando la sua nullità assoluta .

40 Nel corso della fase orale, il Consiglio ha riconosciuto che vi erano stati alcuni problemi durante la correzione delle prove scritte del concorso, il primo organizzato dal Consiglio per assumere specialisti di informatica di livello universitario . Il Consiglio afferma, tuttavia, che gli elaborati sono stati riletti e posti a raffronto in ogni fase del procedimento di correzione, che essi sono stati trattati nell' assoluto anonimato quanto ai loro autori e che, conseguentemente, solo questi ultimi erano in grado di riconoscere i propri elaborati . Il comportamento del ricorrente costituirebbe, inoltre, una violazione dell' art . 14 dello Statuto, che fa obbligo al dipendente che debba esprimere un parere su un affare alla cui trattazione abbia un interesse personale di informarne l' APN . In ogni caso, considerato che il ricorrente non ha superato la prova scritta 1, corretta senza traduzione, e che tale prova era eliminatoria, egli sarebbe risultato comunque eliminato, a prescindere dalle modalità di correzione della prova scritta 2 .

41 Si deve rilevare, peraltro, che il Consiglio ha allegato al controricorso due relazioni della commissione giudicatrice di cui una, la relazione aggiuntiva del 26 ottobre 1989, fa presenti le "vive preoccupazioni" della commissione in ordine alla riservatezza dei propri lavori e chiede all' APN di avviare un' inchiesta sulle circostanze all' origine del ricorso e di adottare tutte le misure idonee a porre rimedio alle carenze o mancanze rilevate . Il ricorrente si richiama a tali elementi nella memoria di replica .

42 Il Tribunale non può che deplorare il fatto che il ricorrente, candidato interno ad un concorso generale esterno, sia stato in grado di accedere al proprio elaborato relativo ad una prova scritta e ancor più a quelli degli altri candidati . Tuttavia, ai fini dell' accoglimento del ricorso, il ricorrente dovrebbe provare una specifica lesione dei propri interessi soggettivi, oppure dimostrare l' esistenza di un interesse oggettivo all' annullamento di tutte le operazioni del concorso - o, quantomeno, di tutte le prove scritte e orali - in base ad una violazione grave e manifesta dei principi di buona gestione e di sana amministrazione lesiva dei diritti di tutti i candidati .

43 Come precedentemente rilevato, il ricorrente è stato eliminato dalle prove scritte a causa dell' insufficienza dei risultati conseguiti nella prova 1 . Non sembra che gli elaborati relativi a tale prova siano stati accessibili ad un candidato interno ed il ricorrente non ha minimamente dimostrato che le risposte del proprio elaborato siano state in qualche modo alterate successivamente allo svolgimento della detta prova . Ne consegue che egli non può allegare una lesione dei propri interessi soggettivi .

44 Per quanto attiene all' allegato interesse oggettivo all' annullamento del concorso, si deve rilevare che il ricorrente, la sola persona cosciente della possibilità per un candidato interno di manipolare gli elaborati, non ha ritenuto utile, né tantomeno urgente, richiamare l' attenzione dei suoi superiori gerarchici su tale possibilità . Non avendo reagito al momento opportuno, il ricorrente non può ora richiedere l' annullamento di tutte le operazioni del concorso a danno dei candidati che hanno avuto successo . Pertanto, il Tribunale, pur deplorando l' accaduto, non ritiene che si sia verificata una violazione del principio di buona gestione sufficientemente grave da determinare l' annullamento del concorso . Anche tale mezzo deve essere, pertanto, respinto .

45 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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