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Document 61989TJ0124
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 28 February 1991. # Eberhard Kormeier v Commission of the European Communities. # Officials - Dependent child allowance - Recovery of overpayments. # Case T-124/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 febbraio 1991.
Eberhard Kormeier contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Assegno per figlio a carico - Ripetizione dell'indebito.
Causa T-124/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 febbraio 1991.
Eberhard Kormeier contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Assegno per figlio a carico - Ripetizione dell'indebito.
Causa T-124/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00125
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:12
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1991. - EBERHARD KORMEIER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ASSEGNO PER FIGLIO A CARICO - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO. - CAUSA T-124/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00125
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Ripetizione dell' indebito - Presupposti - Manifesta irregolarità del versamento - Conoscenza da parte dell' interessato - Criteri
(Statuto del personale, art. 85)
Per stabilire se un versamento di cui un dipendente ha indebitamente beneficiato sia inficiato da una irregolarità così evidente che l' interessato non poteva non accorgersene, nel qual caso esso è soggetto a ripetizione ai sensi dell' art. 85 dello Statuto, va tenuto conto, in ciascun caso di specie, della capacità del dipendente interessato di procedere alle necessarie verifiche.
Nella causa T-124/89,
Eberhard Kormeier, dipendente della Commissione delle Comunità europee, abitante a Everberg (Belgio), con l' avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 11 novembre 1988 con la quale la Commissione ha trattenuto sulla retribuzione del ricorrente dei pagamenti indebitamente effettuati a titolo di assegno per figlio a carico e la condanna della Commissione a rimborsare al ricorrente le somme già trattenute, maggiorate degli interessi di mora,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell' 11 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente, assunto nel 1960, all' epoca dei fatti considerati prestava servizio come assistente principale di grado B1, ottavo scatto, presso il gabinetto del sig. Narjes, vicepresidente della Commissione delle Comunità europee.
2 Fino al 31 ottobre 1986 il ricorrente percepiva per i suoi tre figli l' assegno per figlio a carico e l' indennità scolastica, previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Il 3 ottobre 1986 la divisione IX1 "Diritti amministrativi e finanziari" della direzione generale del Personale e dell' Amministrazione della Commissione lo avvertiva che dal 1 novembre 1986 avrebbe cessato di aver diritto a dette prestazioni per il figlio Michael, nato il 18 ottobre 1960.
3 Con lettera 15 ottobre 1986, il ricorrente confermava il ricevimento di detta comunicazione. Aggiungeva che a partire dal 1 dicembre 1986 avrebbe anche cessato di aver diritto alle medesime prestazioni per il figlio Dirk, nato il 25 novembre 1960, e chiedeva di essere ammesso al beneficio della detrazione dell' imposta per figlio a carico prevista dall' art. 3, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d' applicazione dell' imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8). Con lettera 18 novembre 1986 l' amministrazione gli comunicava che detta domanda era stata accolta a partire dal 1 novembre 1986 per il figlio Michael e a partire dal 1 dicembre 1986 per il figlio Dirk.
4 Dopo il 1 dicembre 1986, per errore, l' amministrazione continuava a versare al ricorrente l' assegno per figlio a carico per il figlio Dirk. La Commissione, dopo la constatazione di detto errore, adottava la decisione - comunicata al ricorrente con lettera 11 novembre 1988 - di recuperare le somme indebitamente versate, per un ammontare totale di 238 649 BFR, operando sulla retribuzione del ricorrente la trattenuta di 13 649 BFR per il mese di dicembre 1988 e di 15 000 BFR per i mesi successivi, fino al marzo 1990 compreso.
5 Con lettera 23 novembre 1988, registrata il 28 novembre 1988, il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Con decisione 22 marzo 1989 comunicata al ricorrente l' 11 aprile 1989 la Commissione respingeva detto reclamo.
6 Con atto introduttivo iscritto nel registro della Corte in data 10 luglio 1989, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
7 Dopo il deposito del controricorso, la Corte, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
8 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
9 La fase orale si è svolta l' 11 ottobre 1990. Sono state sentite le difese svolte dai rappresentanti delle parti e le risposte fornite ai quesiti rivolti dal Tribunale.
10 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare nulla la decisione della Commissione 11 novembre 1988;
2) condannare la controparte a rimborsare al ricorrente tutte le somme già trattenute;
3) condannare la controparte a pagare al ricorrente gli interessi su dette somme al tasso dell' 8% a partire dalla data in cui le stesse sono state trattenute sulle retribuzioni versate al ricorrente;
4) condannare la controparte alle spese di causa.
11 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere il ricorso,
2) statuire sulle spese secondo legge.
Nel merito
12 Con il motivo unico invocato a sostegno del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell' art. 85 dello Statuto, sul quale è basata la decisione impugnata. Richiamandosi, in particolare, alla sentenza della Corte 11 ottobre 1979, Berghmans / Commissione (causa 142/78, Racc. pag. 3125), il ricorrente sostiene che detto articolo, che fissa il principio della ripetizione di ogni somma indebitamente percepita non è applicabile, poiché il dipendente interessato non ha potuto rendersi conto dell' errore commesso. A questo riguardo il ricorrente afferma che nel gennaio 1987, avendo constatato soventi modifiche ai suoi fogli paga, teneva una conversazione telefonica con un dipendente preposto all' ufficio retribuzioni, al quale inviava una fotocopia del foglio paga del gennaio 1987, unitamente ad una lettera dove faceva presente di non riuscire più a comprendere il significato dei suoi fogli paga e auspicava, per l' avvenire, una migliore coerenza tra detti fogli paga.
13 Facendo in particolare riferimento alle sentenze della Corte 27 giugno 1973, Kuhl / Consiglio (causa 71/72, Racc. pag. 705), 11 luglio 1979, Broe / Commissione (causa 252/78, Racc. pag. 2393), e 17 gennaio 1989, Stempels / Commissione (causa 310/87, Racc. pag. 43), il ricorrente ricorda che per stabilire se si sia in presenza di un errore che non poteva sfuggire ad un dipendente di normale diligenza si deve tener conto non solo del grado del dipendente interessato, ma anche della sua capacità di procedere alle necessarie verifiche. Il ricorrente rileva che la citata sentenza 17 gennaio 1989, Stempels (causa 310/87), nella quale la Corte ha ritenuto che l' errore compiuto dall' amministrazione su un elemento della retribuzione non potesse sfuggire al ricorrente, non può essergli opposta. Sottolinea infatti che, a differenza del dipendente considerato in detta causa, egli non possiede particolari cognizioni in materia finanziaria. Aggiunge infine che, secondo le sentenze della Corte 11 novembre 1979, Berghmans, già citata (causa 142/78), e 30 maggio 1973, Meganck / Commissione (causa 36/72, Racc. pag. 527), si deve tener conto, se del caso, della buona fede del dipendente interessato il quale può mantenere le somme versate, la cui restituzione, in tale ipotesi, non può più essere pretesa dall' amministrazione.
14 La Commissione sostiene che il ricorrente si è senz' altro accorto dell' irregolarità dei versamenti di cui ha beneficiato, o che, quantomeno, detta irregolarità era talmente evidente che egli non poteva non accorgersene. Osserva, in particolare, che l' importo dell' assegno per figlio a carico viene stabilito con regolamento del Consiglio, nel contesto dell' adeguamento annuale delle retribuzioni dei dipendenti, e che i testi delle relative disposizioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono stati inviati personalmente a ciascun dipendente, nella sua lingua materna. Dato che il ricorrente sapeva di aver diritto soltanto ad un assegno per figlio a carico, una semplice lettura dei suoi fogli paga avrebbe dovuto consentirgli, tenuto in particolare conto del suo grado e della sua anzianità, di comprendere le variazioni delle somme che gli venivano versate a titolo di detto assegno e di notare l' irregolarità che inficiava detti versamenti.
15 Per quanto riguarda questa contestazione, il Tribunale ricorda che l' art. 85 dello Statuto dispone che "qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell' irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene".
16 Il Tribunale ritiene che dai documenti versati agli atti dal ricorrente, in particolare dalla lettera del 3 ottobre 1986 trasmessagli dalla divisione "Diritti amministrativi e finanziari" e dalla lettera di risposta del ricorrente a detta divisione del 15 ottobre 1986, emerga che egli non poteva ignorare di aver cessato di aver diritto all' assegno per figlio a carico a partire, rispettivamente, dal 1 novembre e 1 dicembre 1986 per i figli Michael e Dirk.
17 Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato l' affermazione della Commissione, secondo la quale, durante il periodo considerato, i testi delle disposizioni che adeguano periodicamente l' importo dell' assegno per figlio a carico, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, sono stati comunicati personalmente a ciascun dipendente nella sua lingua materna. Da un esame dei fogli paga, versati agli atti dal ricorrente, emerge, inoltre, che in essi sono chiaramente specificate le somme versate a titolo di assegno per figlio a carico. Il Tribunale ritiene queste circostanze sufficienti per stabilire che il ricorrente, il quale era stato informato dall' esatto ammontare dell' assegno controverso e del quale nessun documento versato agli atti consente di mettere in dubbio la qualità di dipendente di normale diligenza, non potesse non accorgersi del carattere irregolare dei versamenti di cui ha indebitamente beneficiato.
18 Il Tribunale ricorda peraltro che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenze 27 giugno 1973, Kuhl, 11 luglio 1979, Broe, e 17 gennaio 1989, Stempels, già citate), si deve tener conto, in ciascun caso specifico, della capacità del dipendente interessato di procedere alle necessarie verifiche. Nel caso di specie, data la natura delle funzioni svolte dal ricorrente, la sua lunga carriera in seno alla Commissione e il contenuto dei rapporti informativi da lui versati agli atti, non vi è alcun dubbio quanto al fatto che il ricorrente era perfettamente capace non solo di rilevare la differenza sostanziale tra gli importi percepiti a titolo di assegno per figlio a carico e quelli ai quali aveva diritto, ma anche di procedere ad una verifica che gli avrebbe dato una risposta priva di qualsiasi ambiguità.
19 Per di più, il Tribunale considera che la comunicazione telefonica che, senza essere contestato dalla Commissione, il ricorrente sostiene di aver avuto con un dipendente preposto all' ufficio retribuzioni della Commissione come pure la trasmissione della fotocopia del suo foglio paga del gennaio 1987 unitamente alla lettera nella quale egli affermava che i suoi fogli paga gli apparivano incomprensibili stanno piuttosto a confermare la tesi secondo la quale il ricorrente avrebbe senz' altro potuto rilevare l' inesattezza contenuta in detti fogli paga. Ad ogni modo un siffatto comportamento non può costituire la prova della buona fede di cui si avvale il ricorrente dato che nella lettera considerata non vi era alcuna menzione di difficoltà legate al calcolo dell' assegno per figlio a carico e dato, per di più, che il ricorrente non ha né dimostrato né tantomeno sostenuto che l' amministrazione, nel rispondere alla sua iniziativa, avrebbe reagito fornendogli spiegazioni tali da dissipare i suoi dubbi circa l' esattezza dei fogli paga.
20 Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
21 A norma dell' art. 69 del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta richiesta.
Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.