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Document 61989TJ0122

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 26 settembre 1990.
F. contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - 1) Risarcimenti per infortuni e malattie professionali - Determinazione dell'origine professionale della malattia - 2) Pensioni d'invalidità - Invalidità che pone il dipendente nell'impossibilità di espletare le sue mansioni - Artt. 73 e 78 dello Statuto.
Causa T-122/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00517

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:53

61989A0122

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - F. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - INDENNITA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA - PENSIONI D'INVALIDITA - INVALIDITA CHE PONGA IL DIPENDENTE NELL'IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE LE SUE MANSIONI (ARTICOLI 73 E 78 DELLO STATUTO). - CAUSA T-122/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00517


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazioni infortuni e malattie professionali - Perizia medica - Aggravamento dell' invalidità in conseguenza di un alterco avvenuto durante il servizio - Aggravamento attribuito dalla relazione medica ad una malattia professionale preesistente - Rifiuto dell' amministrazione di riconoscere l' origine professionale dell' aggravamento - Inammissibilità

( Statuto del personale, art . 73 )

2 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termine - Natura d' ordine pubblico

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

3 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità d' oggetto e di causa

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

Massima


1 . Accertando in modo giuridicamente idoneo che l' aggravamento, conseguente ad un alterco avvenuto durante il servizio, dell' invalidità di un dipendente ha origine nell' espletamento delle sue mansioni in quanto risulta in ultima analisi dalla preesistente malattia professionale dell' interessato, la commissione medica stabilisce un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici della sua relazione e le sue conclusioni; essa si limita pertanto a trarre le conseguenze mediche dei suoi accertamenti relativi all' origine della malattia senza effettuare valutazioni giuridiche .

Pertanto l' istituzione convenuta, fondandosi sul nesso fra l' alterco e il grado d' invalidità che ne risulta per detrarlo dal grado globale di invalidità di origine professionale riconosciuta al dipendente, senza prendere in considerazione la correlazione chiaramente delineata dalla relazione medica fra l' alterco e la preesistente patologia dell' interessato, sostituisce illegittimamente alle conclusioni della relazione la propria valutazione su una questione puramente medica e di esclusiva competenza della commissione medica . Il fatto che il comportamento addebitato al dipendente costituisca una trasgressione degli obblighi impostigli dallo Statuto non consente di contestare l' origine professionale della parte del grado d' invalidità risultante dai fatti di cui trattasi, in quanto non incide sul rapporto fra questi ultimi e la psicopatologia precedente dell' interessato e non fa pertanto venir meno il nesso di causalità, stabilito dalla commissione medica, fra la preesistente malattia professionale e l' aggravamento del grado d' invalidità .

2 . I termini di cui agli artt . 90 e 91 dello Statuto del personale per la presentazione del reclamo e del ricorso sono di ordine pubblico : essi sono stati istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche e né le parte né il giudice possono disporne .

3 . Le conclusioni presentate da un dipendente dinanzi alla Corte devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo e dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo .

Parti


Nella causa T-122/89,

sig . F ., ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ajaccio, con l' avv . G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . H . van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . C . Verbraeken, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dalla

Société Royale Belge, con sede in Watermael-Boitsfort ( 1170 Bruxelles ), rappresentata dall' avv . F . van der Mensbrugghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Wildgen, 23, rue Aldringen,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda d' annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1988, che fissa al 50% il grado d' invalidità permanente - attribuita al ricorrente - acquisita nell' espletamento dell' attività lavorativa,

IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),

composto dai signori A . Saggio, presidente, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici,

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale del 4 luglio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 Il ricorrente, sig . F ., entrava in servizio alla Commissione nel 1975 e veniva inquadrato come dipendente di ruolo di grado A 5 dal 1° aprile 1980 . Il 6 ottobre 1982, in seguito ad un alterco con il direttore generale del Personale e dell' amministrazione, veniva adottata nei suoi confronti una decisione di destituzione senza riduzione né soppressione dei diritti alla pensione di anzianità . In seguito all' annullamento della decisione da parte della Corte per insufficiente motivazione ( sentenza 29 gennaio 1985, F . / Commissione, causa 228/83, Rac . pag . 275 ), il 6 maggio 1985 la Commissione adottava una nuova decisione di destituzione senza riduzione né soppressione dei diritti alla pensione di anzianità, debitamente motivata . Nella sentenza 5 febbraio 1987, la Corte respingeva il ricorso presentato dal ricorrente contro tale decisione ( F . / Commissione, causa 403/85, Racc . pag . 645 ).

2 Il 22 marzo 1985, in seguito all' annullamento della prima decisione con la quale si stabiliva la sua destituzione, il sig . F . chiedeva di poter usufruire dell' art . 78 dello Statuto del personale ( in prosieguo : lo "Statuto "), secondo il quale "(...) il funzionario ha diritto ad una pensione d' invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera ".

Tale domanda dava luogo ad uno scambio di corrispondenza tra il ricorrente e la Commissione, il cui contenuto può essere schematizzato come segue :

- in risposta alla domanda ex art . 78 ed in seguito alla seconda destituzione disposta il 6 maggio 1985, il direttore generale del Personale e dell' amministrazione informava il ricorrente, con lettera 11 giugno 1985, che "in seguito alla (( nuova )) decisione di destituzione avente effetto dal 21 maggio 1985 (( era )) divenuta priva di oggetto la procedura d' invalidità che (( lo )) riguardava";

- in seguito a tale comunicazione il ricorrente inviava, il 26 giugno 1985, una lettera al direttore generale interessato, con la quale contestava la decisione 11 giugno sopra menzionata e chiedeva che il procedimento ex art . 78 continuasse il suo iter . Iniviava del pari, il 27 giugno 1985, una lettera di protesta al presidente della Commissione, facendo valere di aver chiesto di poter usufruire degli artt . 73 e 78 dello Statuto e che pertanto la presa di posizione della Commissione 11 giugno 1985 relativamente alla sua domanda 22 marzo 1985 risultava "contraria contemporaneamente allo spirito ed alla lettera della normativa comunitaria (...)";

- inoltre, con lettera inviata alla convenuta il 28 gennaio 1986, in risposta ad una lettera 21 gennaio 1986, facendo unicamente riferimento al procedimento ex art . 73, il ricorrente reclamava il beneficio di cui non solo all' art . 73, ma ugualmente di cui all' art . 78 .

3 Il 15 maggio 1985 il ricorrente chiedeva inoltre di poter usufruire anche dell' art . 73 dello Statuto, a norma del quale "(...) il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi di infortunio ". La Commissione avviava pertanto il procedimento a tale scopo previsto dalla normativa che disciplina tale copertura con il comune accordo delle istituzioni, in applicazione dell' art . 73, n . 1, dello Statuto ( in prosieguo : la "normativa "). La normativa stabilisce in particolare che "la decisione che fissa il grado d' invalidità è adottata dopo che le lesioni subite dal funzionario hanno assunto carattere definitivo" ( art . 20 ). Con lettera 28 luglio 1987 l' autorità che ha il potere di nomina notificava al ricorrente, in applicazione dell' art . 21 della normativa, il progetto di decisione, unitamente alle conclusioni del medico, il prof . De Buck, nominato dall' istituzione . Tale progetto fissava il grado d' invalidità permanente del ricorrente al 60%, di cui il 30% di origine professionale . In seguito a questa comunicazione il ricorrente chiedeva, ai sensi del menzonato articolo della normativa, che la commissione medica esprimesse il proprio parere . Quest' ultima - composta da tre medici designati rispettivamente dall' autorità che ha il potere di nomina, dal dipendente o dai suoi aventi diritto e, d' intesa, dai due medici così designati - è incaricata di raccogliere le proprie conclusioni al termine dei lavori in una relazione trasmessa all' APN e al dipendente od ai suoi aventi diritto .

4 La commissione medica concludeva, il 26 maggio 1988, confermando l' esistenza dei problemi dichiarati dal ricorrente; essa fissava il grado d' incapacità parziale permanente all' 80%, ripartito come segue : 12% da collegare allo stato precedente all' entrata alle Comunità e "il restante, cioè il 68% (( avente )), origine nell' espletamento dell' attività lavorativa (( senza che ci siano )) altri fattori concomitanti che abbiano contribuito alla sua realizzazione ". In questo 68%, la commissione ha fatto rientrare il grado d' invalidità del 18% conseguenza dell' episodio del 6 ottobre 1982, all' origine della sua destituzione .

5 Con decisione 15 luglio 1988 la convenuta riteneva che, includendo nel coefficiente d' invalidità di origine professionale il grado d' invalidità del 18% risultante dai summenzionati fatti del 6 ottobre 1982, "il collegio medico ha deciso andando oltre il compito assegnatogli valutando quali conseguenze giuridiche si debbano trarre dagli accertamenti di natura medica, potere che spetta unicamente all' amministrazione ". Essa si basa, nella decisione sopra citata, sulla sentenza della Corte 21 gennaio 1987, pronunciata nella causa Rienzi / Commissione ( causa 76/84, Racc . pag . 315 ), per affermare che il 18% di cui è causa non può essere imputato alla copertura dei rischi di malattia professionale ai sensi dell' art . 73 dello Statuto; essa riconosce di conseguenza al ricorrente sulla base di tale articolo un grado d' invalidità del 50 %. Il 7 ottobre 1988 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto, contro quest' ultima decisione . Il 20 aprile 1989, entro il termine di ricorso ex art . 91, n . 3, secondo trattino, dello Statuto, veniva adottata una decisione esplicita di rigetto da parte della Commissione . In tale contesto, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1989 - entro il termine di tre mesi dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo, a norma della citata disposizione dello Statuto, in fine -, il ricorrente ha chiesto l' annullamento della decisione 15 luglio 1988 .

6 La fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte . Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, in applicazione della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Con ordinanza 23 gennaio 1990, il Tribunale ha dichiarato ammissibile l' intervento della Société Royale Belge a sostegno delle conclusioni della Commissione, per la parte relativa all' applicazione dell' art . 73 dello Statuto . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . All' udienza il ricorrente ha allegato, su richiesta del Tribunale, il reclamo presentato con lettera 26 giugno 1985 al direttore generale del Personale e dell' amministrazione contro la citata decisione 11 giugno 1985 nonché la lettera 21 gennaio 1986 inviatagli dal competente capo divisione .

Conclusioni delle parti

7 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del sig . R . Hay 15 luglio 1988 che riduce al 50% il grado d' invalidità permanente, concesso al ricorrente, avente origine nello svolgimento dell' attività lavorativa;

- concedere al ricorrente, come risarcimento per il danno subito, una somma pari a 24 mesi di stipendio base di un dipendente A 5/6;

- condannare la convenuta a tutte le spese .

La convenuta conclude che il Tribunale voglia :

- respingere il ricorso nel suo complesso in quanto

infondato ed il secondo mezzo in quanto irricevibile ed

infondato;

- condannare il ricorrente al pagamento delle spese da

lui sostenute in conformità a quanto disposto dagli

artt . 69, n . 2, e 70 del regolamento di procedura .

Sul mezzo relativo all' inosservanza dell' art . 73 dello Statuto

8 Per quanto riguarda la determinazione del grado d' invalidità di origine professionale, ai sensi dell' art . 73 dello Statuto, il ricorrente contesta la motivazione della decisione impugnata . Al contrario della Commissione egli ritiene infatti che, prendendo posizione come essa ha fatto sull' origine del grado d' invalidità del 18% oggetto di controversia, la commissione medica non sia andata oltre le proprie competenze e non abbia in particolare usurpato i poteri, di esclusiva spettanza dell' amministrazione, di valutare le conseguenze giuridiche che debbono essere tratte dagli accertamenti di natura medica . Il ricorrente si basa in via principale sulla relazione della commissione medica che, come ha fatto notare in particolar modo all' udienza, stabiliva che il coefficiente d' invalidità del 18% connesso col suo comportamento del 6 ottobre 1982 deve, in realtà, essere posto in relazione con il preesistente aggravamento per motivi professionali del suo stato di salute dalla sua entrata in servizio presso la Commissione e "alla concatenazione di vicissitudini professionali" di cui si fa menzione nelle perizie : egli sostiene a tal riguardo che il riferire questo 18% ad una patologia contratta sul lavoro prima degli avvenimenti del 6 ottobre 1982 costituisce una valutazione di carattere esclusivamente medico . Da questo punto di vista il presente ricorso si differenza dalla citata causa Rienzi, nella quale il comportamento del dipendente interessato che aveva avuto come conseguenza le sanzioni disciplinari, all' origine della sua patologia, non era collegato - al contrario di quanto avviene per il ricorrente nella presente causa - ad una malattia preesistente di origine lavorativa . Il ricorrente ne trae la conclusione che, nell' ambito della presente controversia, l' amministrazione ha oltrepassato i limiti del proprio potere decisionale disattendendo volontariamente e senza giustificazione le conclusioni della commissione medica, mentre invece avrebbe dovuto trarre "le conseguenze giuridiche dirette, immediate ed ineludibili" del parere medico espresso all' unanimità dopo un' indagine seria ed approfondita .

9 La convenuta ritiene, al contrario, che lo stabilire se il comportamento antistatutario del 6 ottobre 1982 derivi o meno da una psicopatologia contratta sul lavoro sia del tutto privo di pertinenza nell' ambito di un procedimento per l' accertamento dell' invalidità . Essa precisa a tale proposito che la commissione medica ha riconosciuto il ricorrente responsabile delle proprie azioni al momento degli avvenimenti del 6 ottobre 1982, come rileva la decisione della Commissione 6 maggio 1985 che commina la sanzione disciplinare della destituzione del ricorrente .

La convenuta invoca a sostegno della propria tesi la citata sentenza Rienzi, nella quale la Corte ha ritenuto - senza fare distinzioni a seconda che il comportamento in contrasto con gli obblighi statutari di cui è causa risulti o meno da una malattia professionale precedente - che solo una malattia professionale derivante da "mansioni regolarmente svolte" possa giustificare l' applicazione degli artt . 73 e 78, n . 2, dello Statuto ( punto 10 della motivazione ). In effetti, afferma la convenuta, "contrasterebbe con la nozione di malattia professionale il fatto di includervi malattie derivanti da fatti estranei all' attività lavorativa o in contrasto con gli elementari obblighi professionali del dipendente ". La convenuta ne deduce che la commissione medica, concludendo che il 18% d' invalidità permanente imputabile agli avvenimenti del 6 ottobre 1982 è indennizzabile ai sensi dell' art . 73 dello Statuto, è andata oltre i limiti della propria competenza . Essa sostiene infatti che, secondo una costante giurisprudenza, "' spettava all' APN' stabilire se gli avvenimenti di cui sopra, e le conseguenze che hanno avuto sulla salute del ricorrente, costituissero un rischio inerente all' espletamento delle sue mansioni coperto dall' art . 73 o se invece si trattasse di un rischio derivante dall' inosservanza da parte del ricorrente dei suoi obblighi statutari, 'dal momento che tali fatti hanno natura giuridica' ( sentenza Rienzi, già citata, punto 20 della motivazione )". La Commissione non è andata dunque oltre le proprie competenze allontanandosi, nella decisione controversa, dalle conclusioni della commissione medica per quanto riguarda il 18% d' invalidità imputabile agli avvenimenti del 6 ottobre 1982 .

10 L' interveniente sostiene tutte le osservazioni della Commissione . Essa sottolinea in particolar modo che la commissione medica è entrata nell' ambito giuridico concludendo che il coefficiente d' invalidità permanente del 18%, imputabile ai fatti del 6 ottobre 1982, avesse origine professionale, in quanto non le pareva "giusto" escludere tale percentuale dall' indennizzo concesso al ricorrente .

11 Occorre pertanto determinare la reale portata della relazione della commissione medica, sulla quale divergono le tesi delle parti .

12 Il Tribunale rileva anzitutto che la commissione medica, nella relazione trasmessa all' APN, è chiaramente giunta alla conclusione di fissare in via definitiva il coefficiente d' incapacità parziale permanente all' 80%, di cui il 12% è da porre in relazione con lo stato di salute del ricorrente prima dell' entrata in servizio alle Comunità e "il restante, cioè il 68%, trova la propria origine nell' attività lavorativa dell' interessato presso le Comunità e non esistono altri fattori concomitanti che abbiano contribuito alla sua realizzazione" ( pag . 26 della relazione della commissione medica ).

13 Risulta inoltre dalla motivazione di tale relazione che la commissione medica ha evidenziato in modo chiaro e incontestabile l' origine professionale, ai sensi dell' art . 73 dello Statuto e della normativa applicabile, del grado d' invalidità del 18% oggetto della controversia . Essa ha infatti motivato le proprie conclusioni in questi termini, nel capitolo "discussione" della sua relazione : "Ci sembra evidente che i fatti del 6 ottobre 1982 rappresentino una conseguenza diretta delle difficoltà professionali vissute dal paziente da più anni a questa parte . I comportamenti aggressivi che sono stati addebitati al paziente sono l' espressione stessa della sua psicopatologia e ne fanno parte integrante (...). Pensiamo dunque che l' incapacità parziale permanente nel suo complesso, così come valutata nelle nostre conclusioni, trovi la propria origine nelle condizioni di lavoro del sig . F . nell' espletamento delle mansioni che sono state la causa principale dell' aggravamento di uno stato morboso preesistente" ( pagg . 23 e 24 della relazione della commissione medica ).

14 La commissione medica ha pertanto sufficientemente accertato che l' aggravamento dell' invalidità del sig . F ., in conseguenza dei fatti del 6 ottobre 1982, si è in realtà prodotto nell' espletamento delle sue mansioni al servizio della Comunità, in quanto è il risultato, in ultima analisi, della preesistente malattia professionale del ricorrente . Essa ha infatti, "stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni alle quali perviene", secondo l' obbligo che le incombe ( v . sentenze della Corte 26 gennaio 1984, Seiler / Consiglio, punto 15 della motivazione, causa 189/82, Racc . pag . 229, e 10 dicembre 1987, Jaensch / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 277/84, Racc . pag . 4923 ).

15 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la commissione medica si sia limitata a trarre le conseguenze mediche dagli accertamenti relativi all' origine della malattia del ricorrente, senza effettuare valutazioni di ordine giuridico .

16 Risulta da tutte queste considerazioni che la convenuta ha erroneamente interpretato il parere medico soffermandosi unicamente sulla correlazione esistente tra il grado d' incapacità, oggetto di controversia, del 18% e i fatti del 6 ottobre 1982, senza prendere in considerazione il nesso, chiaramente delineato dalla relazione medica, tra i fatti e la patologia preesistente la cui origine professionale è stata accertata da detta relazione . Rifiutandosi di riconoscere l' origine professionale della percentuale, oggetto di controversia, del grado d' invalidità del ricorrente, la decisione si allontana pertanto dalle conclusioni della relazione medica e così facendo sostituisce ad esse la propria valutazione su una questione di ordine puramente medica, di esclusiva competenza della commissione medica, le cui valutazioni cliniche devono essere considerate definitive qualora siano state poste in essere ritualmente, come nel caso di specie ( v . le sentenze 29 novembre 1984, Suss / Commissione, punti 9-15 della motivazione, causa 265/83, Racc . pag . 4029, e 19 gennaio 1988, Biedermann / Corte dei conti, punto 8 della motivazione, causa 2/87, Racc . pag . 143 ). Il Tribunale rileva in proposito che il carattere antistatutario del comportamento tenuto dal ricorrente il 6 ottobre 1982 non consente di contestare l' origine professionale del grado d' invalidità del 18%, oggetto di controversia . Il carattere antistatutario di questo comportamento, al momento degli avvenimenti del 6 ottobre 1982, non pone infatti in discussione il legame tra questo incidente e la psicopatologia anteriore del ricorrente . Esso non inficia pertanto il nesso di causalità, accertato dalla commissione medica, tra la malattia professionale preesistente del ricorrente e il controverso aggravamento del 18% del suo grado d' invalidità .

17 Ne consegue che la decisione dev' essere annullata nella parte in cui non prende in considerazione, a titolo di malattia professionale, il grado d' invalidità del 18%, oggetto della controversia, la cui origine professionale è accertata, ai fini del pagamento dell' indennità al ricorrente in applicazione dell' art . 73 dello Statuto .

Sul mezzo relativo all' inosservanza dell' art . 78

18 Il ricorrente addebita alla Commissione di non aver preso in considerazione l' art . 78 dello Statuto nella controversa decisione . A suo parere, presentando il 6 dicembre 1985 un ricorso contro la decisione di destituzione del 6 maggio 1985 che aveva provocato la citata decisione di porre fine al procedimento di cui all' art . 78 dello Statuto, egli ha implicitamente contestato l' abbandono del procedimento ex art . 78, in quanto - egli dichiara -, nell' ipotesi di annullamento della destituzione, "ne sarebbe conseguito d' ufficio che il procedimento avviato ai sensi dell' art . 78 dello Statuto dovesse giungere a conclusione ". Il ricorrente si è ugualmente riservato di far valere i propri diritti per quanto riguarda l' applicazione dell' art . 78, come ha sostenuto all' udienza, inviando alla competente autorità, a più riprese, lettere con le quali egli denunciava l' abbandono del procedimento ex art . 78 .

19 Per quanto riguarda il merito, il ricorrente ritiene che le condizioni di applicazione dell' art . 78 debbano essere valutate al momento della presentazione della domanda . Poiché a tale data egli era ancora dipendente della Commissione, per quanto lo riguarda questi requisiti sono tutti presenti . Il ricorrente è dell' opinione che, in tale contesto, dal momento in cui l' origine professionale della sua invalidità è stata parzialmente riconosciuta, gli debba essere concesso di fruire dell' art . 78 .

20 La Commissione sostiene invece che il secondo mezzo è irricevibile e infondato . Essa osserva in primo luogo che il rigetto, l' 11 giugno 1985, della domanda del ricorrente di poter usufruire dell' art . 78 dello Statuto è divenuto definitivo, dato che il ricorrente ha omesso di presentare un reclamo ed un ricorso entro i termini . Essa sostiene in proposito che solo in caso di successo, cioè d' annullamento della destituzione, il ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione di destituzione avrebbe potuto rendere inutile la prosecuzione di un procedimento separato contro la decisione 11 giugno 1985 .

21 Per quanto attiene al merito, la Commissione dichiara che il ricorrente non possiede i requisiti di cui all' art . 78 per poter usufruire della pensione d' invalidità e, in particolare, il requisito in base al quale l' invalidità del ricorrente deve porlo nell' impossibilità di svolgere le sue mansioni . Essa osserva che l' invalidità del sig . F . non l' ha posto nell' impossibilità di espletare le sue mansioni, in quanto queste ultime erano già venute meno a seguito della decisione di destituzione del ricorrente . Avendolo privato del suo status di dipendente la decisione costituirebbe un ostacolo pertanto al fatto che il ricorrente possa ancora usufruire di una pensione d' invalidità, riservata dallo Statuto solo ai dipendenti . A questo proposito, la convenuta confuta l' argomentazione del ricorrente che fa riferimento al momento in cui i requisiti di applicazione dell' art . 78 devono essere presenti, ricordando che ai sensi dell' art . 14 dell' allegato VIII dello Statuto, relativo alle modalità di concessione di una pensione d' invalidità, il diritto alla pensione d' invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo all' accertamento dell' incapacità definitiva del dipendente di espletare le sue mansioni . Ne risulta, secondo la Commissione, che mancando la decisione di accertamento dell' incapacità definitiva del ricorrente, al momento della sua destituzione, quest' ultima ha reso priva d' oggetto la domanda presentata dal ricorrente in applicazione dell' art . 78 dello Statuto .

22 Il Tribunale osserva anzitutto che, con lettera 11 giugno 1985, la Commissione ha informato il ricorrente della decisione di porre fine al procedimento d' invalidità ex art . 78 . Esso osserva altresì che la decisione 15 luglio 1988, oggetto del presente ricorso, è stata adottata nell' ambito del procedimento d' applicazione dell' art . 73 . La Commissione pertanto prende posizione unicamente sulla domanda del ricorrente ex art . 73 e non riconsidera la questione relativa all' eventuale concessione di una pensione d' invalidità ex art . 78 . Ma, anche a voler supporre che la decisione possa essere interpretata come contenente un implicito rifiuto di accogliere una domanda del ricorrente fondata sull' art . 78, tale rifiuto costituirebbe, mancando nuovi elementi rispetto alla citata decisione 11 giugno 1985, un atto di conferma di quest' ultima e non sarebbe, pertanto, contestabile . La domanda di annullamento della decisione 15 luglio 1988, fondata sull' art . 78, sarebbe pertanto, anche nell' ipotesi di un rigetto implicito di una domanda ex art . 78, irricevibile .

23 Inoltre, il Tribunale osserva che la decisione 11 giugno 1985 è divenuta definitiva, dal momento che il ricorrente non l' ha impugnata entro i termini di cui all' art . 91, n . 2, dello Statuto . A tale proposito, la tesi del ricorrente secondo la quale egli si sarebbe riservato la tutela dei propri diritti per quanto concerne l' applicazione dell' art . 78 non può essere accolta . I termini di cui agli artt . 90 e 91 dello Statuto, per la presentazione del reclamo e del ricorso, sono d' ordine pubblico : essi sono stati istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche e né le parti né il giudice possono disporne ( sentenze 12 dicembre 1967, Collignon / Commissione, causa 4/67, Racc . pag . 430; 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, causa 227/83, Racc . pag . 3133, e 7 maggio 1986, Barcella / Commissione, causa 191/84, Racc . pag . 1541 ). In particolare, il fatto che il ricorrente abbia contestato almeno implicitamente la non prosecuzione del procedimento ex art . 78 presentando un ricorso contro la seconda decisione di destituzione non modifica in nulla tale situazione . Infatti, mancando nuovi fatti ed in caso di rigetto del ricorso contro la destituzione, il ricorrente avrebbe potuto unicamente impugnare la decisione della Commissione con la quale essa rifiutava di accogliere la sua domanda ex art . 78, comunicatagli con lettera 11 giugno 1985, conformandosi alle procedure di cui agli artt . 90 e 91 dello Statuto . Il ricorrente ha effettivamente presentato un reclamo contro la decisione 11 giugno 1985, con lettera 26 giugno 1985, al direttore generale del personale e dell' amministrazione, indicando chiaramente l' oggetto ed i motivi del reclamo, in conformità con quanto disposto dall' art . 90 . Egli però non ha presentato, entro i termini, un ricorso per ottenere l' annullamento di detta decisione . Emerge infatti dal fascicolo che la Commissione ha omesso di rispondere al reclamo entro il termine di quattro mesi dal giorno della sua presentazione, il che equivale ad una decisione implicita di rigetto allo scadere di detto termine, cioè il 26 ottobre 1985 . Il rigetto implicito era impugnabile in via giurisdizionale entro un termine di tre mesi, oltre al termine di sei giorni relativo alla distanza applicabile al ricorrente, che risiede in Corsica . Poiché il ricorrente non aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte entro questo termine, al fine di ottenere l' annullamento della decisione 11 giugno 1985 e della decisione implicita di rigetto del suo reclamo, la decisione 11 giugno 1985 è pertanto diventata definitiva ( v . sentenza della Corte 15 gennaio 1987, Misset / Consiglio, causa 152/85, Racc . pag . 223 ).

24 Da tutte queste considerazioni risulta che il secondo mezzo, fondato sull' art . 78, è irricevibile . Non spetta pertanto al Tribunale pronunciarsi, nella presente sentenza, sulla questione di merito sollevata nell' ambito di tale mezzo .

Sulla domanda di risarcimento

25 Il ricorrente presenta anche una domanda di risarcimento .

a ) Egli ritiene anzitutto che la convenuta abbia commesso un primo errore fissando all' inizio del procedimento d' invalidità - più precisamente nel progetto di decisione definitiva notificata all' interessato con lettera 28 luglio 1987 - il suo grado d' incapacità permamente al 60%, mentre il parere medico fissava questo grado in via provvisoria, riservandosi di esaminare nuovamente il ricorrente entro un termine di due anni .

b ) Il ricorrente considera inoltre che la Commissione abbia impegnato la propria responsabilità con l' adozione della decisione controversa, in quanto tale decisione non tiene conto del 18% d' invalidità conseguente ai fatti del 6 ottobre 1982 .

c ) La Commissione avrebbe anche commesso un errore in quanto la decisione impugnata non tiene conto della domanda del ricorrente ex art . 78 .

d ) Infine, l' istituzione convenuta avrebbe commesso un errore grave adottando la decisione di destituzione 6 maggio 1985, mentre il ricorrente era assente per malattia, senza attendere il parere medico sulla sua responsabilità . Essa ritiene, a tal proposito, che "la domanda di risarcimento contenuta nel presente ricorso sia indipendente dal rigetto del ricorso per annullamento contro la seconda decisione di destituzione ".

26 Il ricorrente sostiene che questi errori - ed in particolare "il logoramento dovuto ad una pratica che dura da numerosi anni ( dal 1982 ad oggi ) e a molteplici perizie e controlli medici" - gli hanno arrecato un danno considerevole peggiorando ulteriormente il suo stato di salute e pregiudicando notevolmente le sue possibilità di reintegrazione professionale : egli si trova attualmente disoccupato, nonostante numerosi tentativi di trovare un lavoro, ed è in una situazione finanziaria molto precaria . Stando così le cose, egli ritiene equo stabilire il risarcimento del danno subito ad un ammontare pari a 24 mesi di stipendio base di un dipendente di grado A 5/6, corrispondente al suo grado al momento in cui lasciò la Commissione .

27 Al contrario la convenuta afferma che il ricorrente non ha fornito la prova degli errori che le vengono attribuiti . Essa dichiara in primo luogo che il progetto di decisione notificato al ricorrente con lettera 28 luglio 1987 si è limitato a seguire la perizia medica del prof . De Buck . Per quanto riguarda le due censure relative alla decisione impugnata, la convenuta rinvia alle argomentazioni già esposte nei confronti della domanda di annullamento . Per quanto riguarda il quarto errore attribuitole dal ricorrente, la convenuta osserva che "il ricorrente non può, nell' ambito di un' azione di danni, rimettere in discussione il procedimento di destituzione precedente, a decorrere dal momento in cui la Corte ha già respinto il ricorso volto a far dichiarare l' irregolarità di questo procedimento"; essa ricorda che, conformemente ad una costante giurisprudenza, il rigetto di una domanda di annullamento implica quello della domanda di risarcimento ( v ., in particolare, la sentenza 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, causa 346/87, Racc . pag . 303 ).

28 D' altra parte, la convenuta contesta l' esistenza di un nesso di causalità tra i danni che il ricorrente afferma aver subito e la decisione impugnata . Secondo l' istituzione convenuta, "tali danni sono causati tutt' al più dalla decisione di destituzione del ricorrente ". Essa ne deduce che, poiché la Corte ha respinto il ricorso per annullamento presentato dal ricorrente contro tale decisione, anche la domanda di risarcimento debba essere respinta .

29 Occorre esaminare successivamente le varie censure del ricorrente .

30 a ) Per quanto riguarda la fissazione del coefficiente d' invalidità permamente al 60% all' inizio del procedimento d' invalidità, coefficiente che era stato indicato in via esclusivamente provvisoria nel parere medico, il Tribunale rileva che il ricorrente non fornisce la prova di un inadempimento da parte dell' istituzione convenuta ai suoi obblighi statutari, e neppure di un danno che egli avrebbe subito a causa del comportamento addebitato alla Commissione, durante detto procedimento .

31 Si deve infatti ricordare che l' art . 20 della normativa prevede che la decisione che fissa il grado d' invalidità è adottata dopo che le lesioni subite dal dipendente hanno assunto carattere definitivo . Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, "se, una volta terminate le cure mediche, non è ancora possibile stabilire definitivamente il grado d' invalidità, il medico o i medici (...) dovranno precisare, nel rispettivo parere o relazione, il termine ultimo entro cui andrà esaminato il fascicolo del funzionario ". In applicazione di questi principi l' esperto consultato dalla Commissione in conformità con quanto stabilito dalla normativa, il prof . De Buck, ha concluso che "poiché il grado attuale d' invalidità del sig . F . è stato valutato all' 80%, riteniamo che un' invalidità permanente del 60% possa essere fissata fin d' ora e che occorra effettuare un nuovo esame dell' interessato entro il termine di due anni per la fissazione definitiva del grado d' invalidità permanente ". Tale coefficiente era ripartito dall' esperto nella seguente maniera :

"- percentuale ricollegabile allo stato prima

dell' entrata in servizio presso le Comunità 12%

- percentuale ricollegabile all' aggressione del 2

settembre 1978 0%

- percentuale relativa ai fatti del 6 ottobre 1982

che hanno causato la destituzione del ricorrente 18%

- percentuale avente la propria origine

nell' attività lavorativa dell' interessato 30 %".

32 Stando così le cose, l' APN era obbligata, ai sensi del terzo comma dell' art . 20 della normativa, a concedere un' indennità provvisoria corrispondente alla parte non controversa del grado d' invalidità permanente . Questa indennità doveva essere imputata alle prestazioni definitive .

33 Il Tribunale osserva a tale proposito che il progetto di decisione della Commissione, notificato al ricorrente in applicazione dell' art . 21 della normativa, è conforme a quest' ultima quando riconosce un grado d' invalidità di origine professionale del 30%, corrispondente alla frazione non controversa del grado d' invalidità permanente, così come risulta dalla relazione del prof . De Buck . Considerati tutti questi aspetti, il Tribunale rileva pertanto che la Commissione ha adempiuto agli obblighi statutari nei confronti del ricorrente e quest' ultimo non ha d' altra parte provato l' esistenza del danno che egli afferma di aver subito . Ne consegue che la prima parte del mezzo relativo al risarcimento del danno è infondata .

34 b ) Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma aver subito a causa del rifiuto da parte della Commissione di tener conto della percentuale del 18% della sua invalidità avente origine professionale, il Tribunale osserva anzitutto che il danno lamentato dal ricorrente sarebbe connesso all' adozione della decisione impugnata . Il Tribunale ritiene a tale proposito che l' annullamento della decisione viziata da irregolarità e la conseguente fissazione, da parte della Commissione, del grado d' invalidità permanente di origine professionale del ricorrente, in ottemperanza alla presente sentenza, consentano di reintegrare il ricorrente nei suoi diritti . Il ricorrente non ha infatti indicato in modo preciso il danno che egli afferma di aver subito in particolare per un aggravamento del suo stato di salute e della sua situazione professionale . Egli non ha fornito la prova, o non si è offerto di fornire la prova, che l' aggravamento si è verificato dopo l' adozione della decisione controversa né che esiste un nesso di causalità tra il danno lamentato e l' adozione della decisione . La seconda parte del mezzo relativo al risarcimento danni è pertanto infondata .

35 c ) La terza parte di questo mezzo, relativa al fatto che la convenuta non applica l' art . 78 nella decisione impugnata non può essere presa in considerazione . Va osservato infatti che la decisione è stata già esaminata con riferimento alla questione dell' applicazione dell' art . 78 e che il Tribunale ha ritenuto che la decisione non presenti irregolarità da questo punto di vista . Ne risulta che, sotto tale aspetto, non è imputabile alla Commissione alcun illecito amministrativo per quanto riguarda la decisione impugnata e pertanto non può essere preso in considerazione alcun danno da risarcire .

36 d ) Per quanto riguarda la domanda di risarcimento basata sull' affermata esistenza di una colpa grave della Commissione consistente nell' aver continuato il procedimento disciplinare durante l' assenza per malattia dell' interessato, il Tribunale osserva che questa domanda non ha lo stesso oggetto degli addebiti formulati nel reclamo . Quest' ultimo era infatti unicamente rivolto contro la decisione impugnata e contro il procedimento d' invalidità . La domanda di risarcimento per colpa grave riconducibile alla prosecuzione del procedimento disciplinare è pertanto irricevibile, in quanto non rispetta il procedimento amministrativo previo di cui all' art . 90 dello Statuto, che si applica anche per quanto riguarda le domande di risarcimento dei dipendenti . Questa soluzione è confermata dalla giurisprudenza della Corte che ha dichiarato, per quanto riguarda domande di risarcimento danni e relativi interessi, che "nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo" ( v . sentenze 20 maggio 1987, Geist / Commissione, punto 9 della motivazione, causa 242/85, Racc . pag . 2181, e 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, causa 346/87, già citata ). La domanda di risarcimento fondata sulle circostanze che hanno accompagnato lo svolgimento del procedimento disciplinare è pertanto irricevibile .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Poiché il ricorrente ha avuto soddisfazione per la maggior parte delle sue pretese, le spese vanno poste interamente a carico della convenuta .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Terza Sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione della Commissione 15 luglio 1988

è annullata nella parte in cui fissa al 50% il

grado d' invalidità permanente .

2 ) La domanda di risarcimento danni è respinta .

3 ) La Commissione è condannata alle spese, salvo

quelle dell' interveniente che restano a carico di

quest' ultima .

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