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Document 61989TJ0111

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 luglio 1990.
    Robert Scheiber contro Consiglio delle Comunità europee.
    Dipendente - Pensione di anzianità - Cumulo con lo stipendio percepito in quanto agente dell'AEC - Ripetizione dell'indebito.
    Causa T-111/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00429

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:46

    61989A0111

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1990. - ROBERT SCHEIBER CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PENSIONE D'ANZIANITA - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE GODUTA IN QUANTO AGENTE DELL'AEC - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO. - CAUSA T-111/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00429


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1.Dipendenti - Pensioni - Divieto di cumulo con uno stipendio comunitario - Oggetto - Condizioni di applicazione - Iscrizione dello stipendio nel bilancio di una istituzione - Rapporto di lavoro tra il dipendente e l' istituzione - Condizione non necessaria

    ( Statuto del personale, allegato VIII, art . 40, secondo comma )

    2.Dipendenti - Pensioni - Divieto di cumulo con uno stipendio comunitario - Dipendente beneficiario di un provvedimento particolare di cessazione definitiva dal servizio - Clausola che autorizza il cumulo dell' indennità di cessazione definitiva dal servizio con redditi in seguito percepiti - Non applicabilità al cumulo di una pensione di anzianità e di uno stipendio comunitario

    ( Statuto del personale, allegato VIII, art . 40, secondo comma; regolamento del Consiglio n . 2530/72, art . 5, n . 3 )

    3.Dipendenti - Ripetizione dell' indebito - Presupposti - Irregolarità evidente del pagamento - Criteri

    ( Statuto del personale, art . 85 )

    Massima


    1.Poiché il divieto del cumulo di una pensione con uno stipendio, sancito dall' art . 40 dell' allegato VIII dello Statuto, trova giustificazione nella necessità di salvaguardare le risorse delle Comunità, esso deve trovare applicazione ogniqualvolta la pensione liquidata da una delle istituzioni comunitarie si cumuli con uno stipendio anch' esso a carico di una di queste . Perché il divieto di cumulo trovi applicazione basta che lo stipendio versato da un' istituzione venga integralmente finanziato mediante stanziamenti iscritti nello stato delle spese di una delle istituzioni di cui al bilancio generale delle Comunità europee mentre l' esistenza di un rapporto di lavoro tra il dipendente retribuito e l' istituzione che sopporta l' onere della retribuzione non costituisce in proposito una condizione per l' applicazione della summenzionata disposizione .

    2.Le disposizioni del regolamento n . 2530/72, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei in particolare per la cessazione definitiva dal servizio di taluni dipendenti delle Comunità in conseguenza dell' adesione di nuovi Stati membri, non contemplano deroghe al divieto di cumulo di una pensione d' anzianità e di uno stipendio comunitario sancito dall' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto . Un dipendente che ha fruito di un provvedimento di sfollamento in applicazione di detto regolamento non può quindi sostenere che, dato che l' art . 5, n . 3, del regolamento autorizza il cumulo dell' indennità di sfollamento con redditi professionali percepiti dopo lo sfollamento, detta disposizione va posta sullo stesso piano del menzionato divieto di cumulo per dedurne che egli può legittimamente cumulare la pensione di anzianità comunitaria con lo stipendio, imputato al bilancio di una istituzione comunitaria, da esso percepito in quanto delegato della Commissione presso l' Associazione europea per la cooperazione .

    3.Non può ritenersi evidente, ai sensi dell' art . 85 dello Statuto, l' irregolarità dei pagamenti di una pensione d' anzianità non rilevata dall' interessato nonostante il grado elevato da esso ricoperto e la sua anzianità di servizio, mentre in ordine alla questione controversa hanno espresso pareri giuridici contraddittori due istituzioni comunitarie che dispongono di servizi in possesso di approfondite cognizioni nel campo del pagamento e della liquidazione di spettanze pensionistiche e non è stato dimostrato che l' interessato sia in possesso, per la sua formazione o per le sue attività, di particolari cognizioni in materia .

    Parti


    Nella causa T-111/89,

    Robert Scheiber, ex dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente nell' isola Mauritius, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . A . Dashwood, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . Marc Grossmann, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, Boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Claude Verbraeken e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

    interveniente,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 2 settembre 1988 di non effettuare il versamento delle somme bloccate della pensione del ricorrente dal 1° novembre 1983 al 30 giugno 1986 e di procedere al recupero delle somme a tale titolo percepite dal 1° gennaio 1981 al 31 ottobre 1983 e dal 1° luglio 1986 al 19 settembre 1987,

    IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

    composto dai sigg . D.A.O . Edward, presidente di sezione,

    R . Schintgen e R . Garcia-Valdecasas, giudici

    cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento ed a seguito della trattazione orale del 2 maggio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti del ricorso

    1 . Il ricorrente veniva assunto nel 1953 alle dipendenze del Consiglio della Comunità europea del carbone e dell' acciaio . Egli diveniva in seguito dipendente del Consiglio delle Comunità europee ove, dopo essere stato capo servizio e quindi capo della divisione dei rapporti con i paesi africani a sud del Sahara, veniva promosso direttore il 1° gennaio 1967 .

    2 . Il ricorrente veniva collocato a riposo, su sua richiesta, in base al regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 4 dicembre 1972, n . 2530, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell' adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva del servizio per taluni funzionari di queste Comunità ( GU L 272, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento n . 2530/72 "), con effetto dal 1° gennaio 1974 . Nel mese di gennaio del 1974 egli veniva promosso direttore generale onorario .

    3 . Il 1° gennaio 1974, il ricorrente veniva assunto dall' Associazione europea per la cooperazione ( in prosieguo : "AEC ") per svolgere le funzioni, in un primo tempo, di controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo in Madagascar ed a Gibuti ( dal 1974 al 1978 ), poi di delegato della Commissione in Camerun ed in Guinea equatoriale ( fino al 1982 ), e nell' Oceano Indiano ( fino al 31 luglio 1987 ). Il 31 luglio 1987 egli rassegnava le dimissioni da questo incarico . Considerate le ferie cui aveva ancora diritto, il ricorrente cessava definitivamente le proprie funzioni il 19 settembre 1987 .

    4 . Dal 1° gennaio 1979, il ricorrente riceveva dal Consiglio una pensione d' anzianità ai sensi dell' art . 77 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "). La pensione gli veniva versata dalla Commissione, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio in applicazione dell' art . 45, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto .

    5 . Il 10 ottobre 1983, il ricorrente chiedeva al Consiglio, per motivi strettamente personali, di sospendere provvisoriamente il versamento della sua pensione a decorrere dal 1° novembre 1983 . Il 29 giugno 1986, egli chiedeva il ripristino del pagamento della sua pensione d' anzianità a decorrere dal luglio 1986 .

    6 . In seguito a quest' ultima richiesta, il direttore dell' amministrazione e del personale del Consiglio, sig . Gueben, dava istruzioni alla Commissione affinché ripristinasse il versamento della pensione d' anzianità dal luglio 1986 . Egli ne informava il ricorrente invitandolo al contempo ad inviargli precisazioni quanto alla precedente richiesta di sospensione del pagamento della sua pensione .

    7 . Con lettera 25 giugno 1987, il sig . Gueben comunicava al servizio "pensioni" della Commissione di aver appena constatato che il nome del sig . Scheiber figurava nell' organigramma della Commissione quale delegato di quest' ultima, il che comportava una retribuzione a carico del bilancio della Commissione . Egli aggiungeva : "Qualora rileviate che il sig . Scheiber percepisce effettivamente uno stipendio a carico del bilancio della Commissione, vi prego di non liquidare più la pensione d' anzianità ai sensi dell' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto ".

    8 . Con lettera 10 luglio 1987 indirizzata al sig . Gueben, il ricorrente sosteneva che il divieto di cumulo sancito dall' art . 40 non trovava applicazione nel suo caso . Egli chiedeva che il pagamento della sua pensione non fosse interrotto e che gli fossero versate le somme bloccate sul conto di attesa .

    9 . Con lettera 12 novembre 1987, il sig . Gueben comunicava al servizio "pensioni" della Commissione che, in seguito al parere del servizio giuridico del Consiglio, l' amministrazione del segretariato generale del Consiglio non riscontrava più obiezioni al versamento allo Scheiber degli importi bloccati . Pertanto egli chiedeva alla Commissione di dar seguito alla domanda del ricorrente del 10 luglio 1987 . Egli ne informava il ricorrente con lettera in pari data cui allegava una copia della lettera inviata al servizio "pensioni" della Commissione ed una copia del parere formulato dal servizio giuridico .

    10 . Con lettera 2 settembre 1988, il sig . Gueber comunicava al ricorrente che il Consiglio aveva modificato la propria posizione a seguito di un parere del servizio del controllo finanziario della Commissione, corroborato da quello del servizio giuridico della stessa istituzione, e che pertanto aveva chiesto alla Commissione di non effettuare il versamento degli importi pensionistici bloccati dal 1° novembre 1983 al 30 giugno 1986 e di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal 1° gennaio 1981 al 30 ottobre 1983 e dal 1° luglio 1986 al 19 settembre 1987 .

    11 . Con lettera 12 ottobre 1988, il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione contenuta nella lettera del 2 settembre 1988 .

    12 . Con nota 14 febbraio 1989, il segretario generale del Consiglio respingeva il reclamo . Egli sosteneva che, fino al 31 dicembre 1980, la pensione versata allo Scheiber gli spettava effettivamente poiché, fino a tale data, lo stipendio di delegato della Commissione gli era stato pagato dall' AEC . Dal 1° gennaio 1981, invece, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, compresi gli stipendi dei delegati, sarebbero passati a carico del bilancio generale delle Comunità europee, sul capitolo 98 del bilancio della Commissione, conformemente alla dichiarazione relativa all' art . 95 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 tra gli Stati di Africa, Caraibi e Pacifico e la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri ( in prosieguo : la "convenzione di Lomé II "). Lo stipendio dello Scheiber graverebbe quindi da questa data su tale bilancio . La situazione descritta sarebbe in contrasto con l' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto ed andrebbero applicati gli artt . 85 dello Statuto e 41 dell' allegato VIII dello Statuto .

    Il procedimento

    13 . Alla luce di quanto sopra, con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte di giustizia il 10 maggio 1989, il ricorrente ha proposto contro il Consiglio il presente ricorso inteso all' annullamento della decisione 2 settembre 1988 .

    14 . Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 13 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del convenuto, ai sensi dell' art . 93, nn . 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte . Con ordinanza della Corte 19 settembre 1989, la Commissione è stata ammessa ad intervenire .

    15 . La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte . Quest' ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale in applicazione dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .

    16 . Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

    - dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    - annullare la decisione del Consiglio, contenuta nella lettera 2 settembre 1988 del sig . Gueben, direttore dell' amministrazione e del personale presso il segretariato generale, di non effettuare il versamento degli importi della pensione d' anzianità del ricorrente bloccati dal 1° novembre 1983 al 30 giugno 1986 e, in secondo luogo, di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal 1° gennaio 1981 al 30 ottobre 1983 e dal 1° luglio 1986 al 19 settembre 1987;

    -di conseguenza, ordinare il rimborso delle somme detratte dalla pensione del ricorrente dal 1° dicembre 1988;

    -condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese del procedimento .

    17 . Il convenuto conclude che il Tribunale voglia :

    - dichiarare il secondo capo del ricorso irricevibile;

    - dichiarare infondato il ricorso iscritto nel registro della Corte col n . 164/89 e, pertanto,

    - condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese .

    18 . L' interveniente conclude che il Tribunale voglia :

    -dichiarare il ricorso infondato;

    -condannare il ricorrente alle spese da esso sostenute ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee .

    19 . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

    20 . La trattazione orale si è svolta il 2 maggio 1990 . Sono state sentite le difese dei rappresentanti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale . Il rappresentante del ricorrente ha limitato la domanda all' annullamento della decisione impugnata . Su richiesta del Tribunale, il rappresentante della Commissione ha depositato una copia del capitolo 98 per gli stanziamenti operativi dello stato delle spese della Commissione iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee per l' esercizio 1989 .

    Nel merito

    21 . Il ricorrente chiede in primo luogo l' annullamento della decisione del Consiglio, contenuta nella lettera inviatagli il 2 settembre 1988 dal direttore dell' amministrazione e del personale, nella parte in cui invita la Commissione a non effettuare il pagamento al ricorrente degli arretrati bloccati della sua pensione per il periodo 1° novembre 1983 - 30 giugno 1986 . In secondo luogo, egli chiede l' annullamento della decisione del Consiglio nella parte in cui invita la Commissione a procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal 1° luglio 1986 al 19 settembre 1987 .

    22 . A tal fine, il ricorrente deduce sette motivi : in primo luogo, l' immutato mantenimento della sua situazione giuridica nei suoi rapporti con l' AEC; in secondo luogo, l' autonomia dell' AEC nei confronti della Comunità; in terzo luogo, l' illegittimità e la mancanza di significato della cessione di debito; in quarto luogo, la legittimità del cumulo in applicazione del regolamento n . 2530/72; in quinto luogo, la violazione del principio del legittimo affidamento; in sesto luogo, la violazione del principio di sana gestione e di buona amministrazione; in settimo luogo, la scorretta applicazione dell' art . 85 dello Statuto .

    23 . A sostegno dei primi due motivi, il ricorrente sostiene che l' imputazione, dal 1° gennaio 1981, al bilancio generale delle Comunità europee del suo stipendio non è stata tale da modificare la situazione giuridica in cui egli si è trovato dal 1° gennaio 1974, data della sua entrata in servizio alle dipendenze dell' AEC la quale è una persona giuridica autonoma ed è stata da quel momento il suo unico datore di lavoro .

    24 . A sostegno della propria decisione, il Consiglio fa valere il disposto dell' art . 4, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto ai termini del quale "le pensioni di anzianità (...) non possono essere cumulate con uno stipendio a carico di una delle istituzioni delle tre Comunità europee (...)".

    25 . Basandosi sul punto 1 dell' allegato XXXI della convenzione di Lomé II relativo all' art . 95 della convenzione, ai sensi del quale "la Comunità si impegna ad imputare al bilancio generale delle Comunità europee, a decorrere dall' entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo", il Consiglio sostiene che gli stipendi versati al ricorrente dall' AEC sono a carico della Commissione e non possono pertanto essere cumulati con la pensione d' anzianità accordatagli dal Consiglio .

    26 . E' pacifico che, dall' esercizio 1981, il bilancio generale delle Comunità europee prevede, "al capitolo 98 : Associazione europea per la cooperazione", uno stanziamento destinato a finanziare le retribuzioni e le varie indennità del personale assegnato alla sede dell' Associazione nonché le spese di funzionamento della sede propriamente dette mentre la ripartizione tra spese del personale e spese di funzionamento è effettuata dal bilancio stesso .

    27 . Anche se una costante giurisprudenza, che afferma l' autonomia istituzionale dell' AEC rispetto alla Commissione, non considera la Commissione quale datore di lavoro dei dipendenti dell' AEC ( vedasi da ultimo la sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 286/83, Alexis e a . / Commissione, Racc . pag . 2445, e la sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-62/89, Pinto Teixeira / Commissione, Racc . pag . 0000 ), tuttavia le retribuzioni e le indennità del personale assegnato alla sede dell' AEC trovano copertura in uno stanziamento iscritto nello stato delle spese della Commissione tra gli stanziamenti operativi di quest' ultima .

    28 . Poiché il divieto di cumulo di una pensione con uno stipendio, sancito dall' art . 40 dell' allegato VIII dello Statuto, trova giustificazione nella necessità di salvaguardare le risorse delle Comunità, esso deve trovare applicazione ogniqualvolta la pensione liquidata da una delle istituzioni delle Comunità europee si cumuli con uno stipendio anch' esso a carico di una delle istituzioni delle Comunità europee . Perché il divieto di cumulo trovi applicazione basta che lo stipendio versato da un' istituzione delle Comunità europee venga integralmente finanziato mediante stanziamenti iscritti nello stato delle spese di una delle istituzioni di cui al bilancio generale delle Comunità europee mentre l' esistenza di un rapporto di lavoro tra il dipendente retribuito e l' istituzione che sopporta l' onere della retribuzione non costituisce al proposito una condizione per l' applicazione dell' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto .

    29 . Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la Commissione ha assunto a proprio carico, dal 1° gennaio 1981 sino al 19 settembre 1987, l' onere integrale delle spese relative allo stipendio del ricorrente in quanto delegato in uno Stato ACP .

    30 . Ne discende che i primi due motivi, relativi alla situazione giuridica del ricorrente nei suoi rapporti con l' AEC, devono essere disattesi .

    31 . Con il terzo motivo il ricorrente afferma che l' imputazione al bilancio delle Comunità, dal 1981, delle spese di funzionamento dell' AEC rappresenta nei suoi confronti una cessione di debito non contemplata dalle norme vigenti e che, inoltre, non può essergli opposta in quanto non gli è stata previamente resa nota . Pertanto, la modifica puramente formale intervenuta nel finanziamento dell' AEC non può avere ripercussioni sui suoi diritti quesiti .

    32 . Il convenuto fa valere che non v' è stata cessione di debito giacché l' AEC è rimasta debitrice degli stipendi nei confronti dei suoi dipendenti . Per contro, sarebbe esatto affermare che la Commissione ha sopportato l' onere finanziario di detti stipendi tramite sovvenzioni .

    33 . L' interveniente aggiunge a quanto dedotto dal convenuto che l' impegno di assumere a carico l' onere della retribuzione degli agenti dell' AEC dal 1° gennaio 1981 andrebbe interpretato non già come cessione di debito ma come stipula a favore di terzi assolutamente lecita .

    34 . A tale proposito, occorre ricordare che l' impugnata decisione 2 settembre 1988 si riferisce non allo stipendio versato al ricorrente dall' AEC dal 1° gennio 1981 ma alla pensione corrispostagli da tale data per conto del Consiglio . Infatti, il divieto di cumulo sancito dall' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto impedisce, in situazione di cumulo, il versamento della pensione, non già quello dello stipendio . Pertanto, non si devono valutare gli argomenti relativi al meccanismo giuridico di pagamento dello stipendio .

    35 . Ne consegue che anche il terzo motivo va disatteso .

    36 . Col quarto motivo il ricorrente fa valere le disposizioni del citato regolamento n . 2530/72 per concludere nel senso della legittimità del cumulo . Egli sostiene che l' art . 3, n . 4, del regolamento, che limita all' ultima retribuzione globale il cumulo dell' indennità di sfollamento con l' importo dei redditi percepiti dopo lo sfollamento, non trova applicazione nel suo caso in forza dell' art . 5, n . 3, dello stesso regolamento . A parere del ricorrente, tali disposizioni, che autorizzano il cumulo in caso di sfollamento, vanno poste sullo stesso piano del divieto di cumulo in materia di pensioni di cui all' art . 40 dell' allegato VIII dello Statuto . Egli ne deduce che nulla osta sul piano giuridico a che la sua pensione d' anzianità possa cumularsi con lo stipendio di delegato presso la Commissione .

    37 . Il convenuto, sostenuto dell' interveniente, replica che l' unica norma anticumulo applicabile nel caso di specie è la regola generale in materia di pensioni di cui all' art . 40 dell' allegato VIII dello Statuto .

    38 . A tale proposito, è sufficiente rilevare che le disposizioni del regolamento n . 2530/72 non contemplano deroghe al divieto di cumulo sancito dall' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto, che pertanto resta l' unica norma applicabile nel caso di specie .

    39 . Dato che il riferimento a tale regolamento non è quindi pertinente, anche questo motivo va disatteso .

    40 . Da tutte le considerazioni svolte risulta che il Consiglio ha correttamente applicato il disposto dell' art . 40, secondo comma, dell' allegato VIII dello Statuto alla pensione d' anzianità del ricorrente dal 1° gennaio 1981 .

    41 . Ciononostante è opportuno esaminare gli ultimi tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del principio del legittimo affidamento, alla violazione del principio di sana gestione e di buona amministrazione ed alla scorretta applicazione dell' art . 85 dello Statuto, dedotti dal ricorrente onde opporsi al rimborso degli arretrati pensionistici già riscossi e per ottenere lo sblocco degli importi trattenuti .

    42 . Si deve ricordare che l' art . 85 dello Statuto dispone che "qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell' irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene ".

    43 . Poiché il ricorrente contesta di aver avuto conoscenza della irregolarità del pagamento e l' amministrazione non ha fornito la prova di tale conoscenza, il cui onere gravava su di essa, si devono esaminare le circostanze in cui il pagamento è stato effettuato onde accertare se l' irregolarità di quest' ultimo dovesse risultare evidente ( v . le sentenze della Corte 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl / Consiglio, Racc . pag . 705, ed 11 ottobre 1979, causa 142/78, Berghmanse / Commissione, Racc . pag . 3125 ).

    44 . Il convenuto e l' interveniente, basandosi su due sentenze della Corte ( 11 luglio 1979, causa 252/78, Broe / Commissione, Racc . pag . 2393, e 17 gennaio 1989, causa 310/87, Stempels / Commissione, Racc . pag . 43 ), sostengono che, per il ricorrente, il quale possiede solide conoscenze della tecnica di bilancio, l' irregolarità di cui trattasi doveva essere così evidente che egli non poteva non averne conoscenza; essi gli addebitano un errore che un dipendente di normale diligenza non avrebbe dovuto commettere .

    45 . Il ricorrente trae spunto dalla circostanza che la regolarità dei pagamenti effettuati fino al 1° gennaio 1981 non era stata oggetto di contestazioni di sorta, e dal fatto che l' imputazione al bilancio delle Comunità delle spese per le retribuzioni del personale dell' AEC dall' esercizio 1981 non gli è stata resa nota, per far valere di non aver potuto avere conoscenza del fatto che i pagamenti di cui si chiede il rimborso sarebbero divenuti irregolari dal 1° gennaio 1981 . Egli aggiunge che, comunque stiano le cose, l' irregolarità dei pagamenti non era evidente, come dimostrato dal fatto che il Consiglio e la Commissione non l' avrebbero scoperta per un periodo di quasi otto anni .

    46 . Innanzitutto, si deve rilevare che, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo consente di determinare che il ricorrente, per la sua formazione o per le sue attività, è in possesso di particolari cognizioni in merito alla questione controversa, vale a dire il pagamento e la liquidazione delle pensioni degli ex dipendenti delle Comunità europee .

    47 . Dai documenti prodotti agli atti risulta poi che l' irregolarità di cui trattasi è lungi dall' essere evidente . Infatti, anche dopo aver avuto conoscenza del cumulo da parte del ricorrente di uno stipendio da delegato con la pensione d' anzianità, l' amministrazione, che ha peraltro impiegato quasi otto anni per scoprirlo "fortuitamente", ha continuato a versare al ricorrente tale pensione e gli ha espressamente comunicato, con lettera 12 novembre 1987, di non ravvisare obiezioni, a seguito di un parere del servizio giuridico del Consiglio, al versamento degli importi bloccati ed all' ulteriore pagamento della sua pensione .

    48 . Solo a seguito di un altro parere, proveniente dal servizio del controllo finanziario della Commmissione, corroborato da quello del servizio giuridico della stessa istituzione, il Consiglio ha modificato la propria posizione adottando la decisione impugnata .

    49 . Dinanzi a pareri giuridici contraddittori formulati da due istituzioni delle Comunità che dispongono di servizi in possesso di approfondite cognizioni in materia, non si può far carico al ricorrente, nonostante il grado elevato da esso ricoperto in passato presso il Consiglio e la sua anzianità di servizio, di non aver rilevato l' irregolarità di cui trattasi .

    50 . Dall' insieme di tali considerazioni si evince che l' irregolarità da cui erano viziati i versamenti pensionistici effettuati dall' amministrazione non poteva risultare evidente al ricorrente .

    51 . Da quanto precede discende, senza che occorra valutare gli altri due motivi dedotti dal ricorrente, che l' amministrazione non può legittimamente pretendere dal ricorrente il rimborso delle somme indebitamente pagate, cioè sia gli importi che egli ha effettivamente percepito per i periodo 1° gennaio 1981 - 31 ottobre 1983 e 1° luglio 1986 - 19 settembre 1987 sia gli importi bloccati durante il periodo 1° novembre 1983 - 30 giugno 1986 i quali ultimi vanno considerati parte integrante del suo patrimonio .

    52 . Pertanto, la decisione 2 settembre 1988 dev' essere annullata .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    53 . Ai sensi dell' art . 69, n . 3, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il Tribunale può compensare in tutto od in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali .

    54 . Nel caso di specie, solo all' udienza del 2 maggio 1990 il ricorrente, rispondendo ad un quesito del Tribunale, ha rinunciato alle conclusioni volte alla condanna del convenuto al rimborso delle somme detratte dalla pensione dal 1° dicembre 1988 . Inoltre, egli è rimasto soccombente quanto alla questione principale, vale a dire la regolarità del cumulo della pensione di anzianità e dello stipendio da delegato . Deve quindi rimanere a suo carico un terzo delle spese da esso sostenute e vanno posti a carico del convenuto e dell' interveniente i rimanenti due terzi .

    55 . Inoltre, ai sensi dell' art . 70 del detto regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste . Pertanto, il convenuto e l' interveniente sopporteranno ciascuno le proprie spese; l' interveniente sopporterà inoltre le spese cagionate dal suo intervento .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1)La decisione del Consiglio, contenuta nella lettera 2 settembre 1988 del direttore dell' amministrazione e del personale al segretariato generale, di non effettuare il versamento degli importi della pensione d' anzianità del ricorrente bloccati dal 1° novembre 1983 al 30 giugno 1986 e, in secondo luogo, di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal 1° gennaio 1981 al 31 ottobre 1983 e dal 1° luglio 1986 al 19 settembre 1987 è annullata .

    2)Il convenuto e l' interveniente sopporteranno i due terzi delle spese del ricorrente .

    3)Il convenuto e l' interveniente sopporteranno ciascuno le proprie spese; l' interveniente sopporterà inoltre le spese cagionate dal suo intervento .

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