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Dokument 61989TJ0082

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 5 dicembre 1990.
    Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Promozione all'interno della carriera - Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli - Ricevibilità del ricorso - Procedimento di promozione - Diritto al contraddittorio.
    Causa T-82/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00735

    ECLI-Identifikator: ECLI:EU:T:1990:77

    61989A0082

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 5 DICEMBRE 1990. - ANTONIO MARCATO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PROMOZIONE ALL'INTERNO DELLA CARRIERA - ELENCO DEI DIPENDENTI RITENUTI PIU MERITEVOLI - RICEVIBILITA DEL RICORSO - PROCEDURA DI PROMOZIONE - DIRITTO DELLA DIFESA. - CAUSA T-82/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00735


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Rifiuto di iscrizione nell' elenco dei dipendenti promovibili - Iscrizione quale presupposto di un' eventuale promozione all' interno della carriera - Ricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso per annullamento di un rifiuto di iscrizione nell' elenco dei dipendenti promovibili - Pensionamento del ricorrente in corso di causa - Ricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    3. Dipendenti - Decisione che pregiudica la posizione amministrativa di un dipendente - Presa in considerazione di elementi che non figurano nel fascicolo personale - Rifiuto di iscrizione nell' elenco dei dipendenti promovibili - Rifiuto basato su valutazioni espresse oralmente dinanzi ad un organo consultivo - Impossibilità per il dipendente di avvalersi del contraddittorio - Illegittimità

    (Statuto del personale, art. 26)

    Massima


    1. L' iscrizione di un dipendente sull' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è un mero atto preparatorio e non costituisce un atto arrecante pregiudizio. Infatti, nei limiti in cui l' autorità che ha il potere di nomina non è assolutamente tenuta a promuovere un dipendente iscritto, l' iscrizione in quanto tale non pregiudica direttamente la posizione di diritto dell' interessato dato che la decisione relativa alla sua eventuale promozione rimane ancora in sospeso. Quanto ai dipendenti esclusi, neppure la semplice iscrizione di un altro dipendente modifica la loro posizione di diritto, che sarà pregiudicata solo da una promozione effettiva di quest' ultimo.

    Tuttavia, se, sulla base di provvedimenti di ordine interno relativi al procedimento di promozione all' interno della carriera, un' istituzione si considera vincolata dall' elenco redatto a seguito dei lavori di un comitato consultivo di promozione, nel senso che essa esclude dalla promozione le persone non figuranti su tale elenco, la decisione con cui si rifiuta di iscrivere un dipendente su tale elenco modifica direttamente la posizione di diritto del dipendente escluso e costituisce nei confronti di quest' ultimo un atto arrecante pregiudizio.

    2. Un dipendente collocato a riposo mantiene un interesse personale a proseguire un ricorso di annullamento diretto contro la decisione con cui viene rifiutata la sua iscrizione sull' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione all' interno della carriera in quanto, nell' ipotesi in cui la decisione con cui viene rifiutata la sua iscrizione su tale elenco fosse annullata, egli avrebbe la possibilità di proporre un ricorso diretto al risarcimento del danno da esso eventualmente subito a seguito di tale rifiuto.

    3. Lo scopo dell' art. 26 dello Statuto è quello di garantire il diritto alla difesa del dipendente evitando che decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano basate su fatti concernenti il suo comportamento, dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale.

    Una decisione con cui si rifiuta di inserire un dipendente nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione all' interno della carriera, basata, in mancanza di un rapporto informativo, su valutazioni espresse oralmente nei suoi confronti, nell' ambito di un procedimento di promozione, dinanzi ad un comitato istituito a tal fine e contro le quali il dipendente non ha potuto esercitare il diritto alla difesa che il citato articolo mira a garantirgli, è adottata in violazione alle garanzie statutarie e dev' essere annullata in quanto presa a seguito di un procedimento viziato da illegittimità.

    Parti


    Nella causa T-82/89,

    Antonio Marcato, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. Philippe-François Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto dai signori C.P. Brïet, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: B. Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito delle trattazioni orali del 29 marzo e del 20 settembre 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Il ricorrente, nato il 25 marzo 1928, entrava in servizio presso la Commissione il 12 novembre 1958. Dopo la sua nomina in ruolo nel grado D2, con decorrenza 1 gennaio 1962, e diverse promozioni, nel 1975 egli veniva nominato nel grado B4 e assegnato alla divisione XIX2 "Contabilità, gestione e informazione finanziarie" della Commissione. Il 30 marzo 1987, la DG XIX modificava i suoi compiti.

    2 Il suo rapporto informativo relativo al periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987, redatto dal vicecapodivisione, sig. Lemoine, gli veniva comunicato soltanto il 13 aprile 1988. Il ricorrente contestava taluni elementi di tale rapporto; il procedimento di redazione del rapporto informativo si trovava nella fase di appello al momento della trattazione orale.

    3 Il procedimento di promozione all' origine della controversia si svolgeva su più fasi, in conformità, in primo luogo, delle "disposizioni generali d' esecuzione" relative alla procedura di promozione all' interno di una carriera adottate dalla Commissione con decisione 21 dicembre 1970 e modificate con decisione 14 luglio 1971 (pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 42 del 13 maggio 1975, in prosieguo: le "disposizioni generali") e, in secondo luogo, delle norme concernenti le procedure in materia di promozione portate a conoscenza del personale mediante le Informazioni amministrative n. 514 del 10 novembre 1986.

    4 La prima fase di tale procedura comporta la pubblicazione dell' elenco dei dipendenti promuovibili in possesso del requisito di anzianità necessario. Inquadrato nel grado B3 dal 1 ottobre 1980 e quindi in possesso dell' anzianità minima di due anni richiesta dall' art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il ricorrente figurava sull' elenco dei dipendenti promuovibili in grado B2 per l' esercizio 1988, pubblicato il 15 febbraio 1988.

    5 Nella fase successiva, le direzioni generali della Commissione compilano l' elenco dei dipendenti da esse proposti per una promozione. Nel caso di specie, tale elenco, pubblicato il 16 marzo 1988, comprendeva in particolare i nomi di quattro dipendenti della DG XIX. Il ricorrente non figurava tra i dipendenti così proposti per una promozione.

    6 Avendo appreso che la direzione di cui faceva parte il suo servizio non aveva proposto la sua promozione, il 9 giugno 1988 il ricorrente inviava una lettera al sig. Valsesia, presidente del comitato di promozione B, chiedendogli di voler riesaminare il suo fascicolo. Questa lettera è apparentemente rimasta senza risposta. Con lettera del 30 giugno 1988, il ricorrente si rivolgeva al sig. Morel, direttore generale della DG XIX, pregandolo di indicargli i motivi precisi per i quali la DG non lo aveva proposto per una promozione. Con nota del 3 agosto 1988, il sig. Morel rispondeva al ricorrente precisando che il suo caso era stato preso in considerazione a due riprese: in primo luogo al momento della determinazione delle proposte da parte della direzione C, poi al momento dell' elaborazione dell' elenco definitivo riguardante la DG XIX. In base a tale nota, la selezione era stata effettuata previo esame comparativo dei criteri considerati.

    7 Nel frattempo, il comitato di promozione per la categoria B aveva tenuto, il 15 e il 16 giugno 1988, due riunioni dedicate all' esame delle promozioni ai gradi B2 e B4. Per quanto riguarda il ricorrente, dal processo verbale delle riunioni risulta che "il comitato prende atto dei chiarimenti particolareggiati forniti dal rappresentante della DG XIX in ordine al comportamento del sig. Mercato (sic). Esso constata che questo parere è conforme alla linea espressa nel corso degli esercizi precedenti da altri rappresentanti della DG XIX e appare pertanto confermato. Rilevando tuttavia che esiste una certa differenza nei rapporti relativi al sig. Mercato, il comitato ritiene che la posizione dell' interessato dovrebbe essere chiaramente definita nell' ambito della sua gerarchia". Il comitato di promozione stilava i progetti di elenchi dei dipendenti ritenuti più meritevoli senza inserirvi il nome del ricorrente.

    8 Sulla base di tali progetti di elenchi, il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione e il direttore dell' Ufficio pubblicazioni, nella loro qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), stabilivano, l' 11 luglio 1988, l' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988. L' elenco, su cui non figurava il nome del ricorrente, veniva pubblicato nel bollettino di informazioni della Commissione del 29 luglio 1988. Esso conteneva i nomi di due dei quattro dipendenti proposti dalla DG XIX.

    9 Il 23 settembre 1988, il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Traendo spunto dalla mancanza del rapporto informativo relativo al periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987 e dal fatto che, a suo parere, la nota indirizzatagli dal sig. Morel il 3 agosto 1988 concretizzava il rifiuto della Commissione di comunicargli i motivi della decisione di non includerlo nell' elenco dei dipendenti proposti dalla direzione generale, il ricorrente faceva valere che la Commissione non aveva rispettato il disposto dell' art. 25, secondo comma (motivazione di ogni decisione arrecante pregiudizio), e dell' art. 45, n. 1 (necessità di un esame comparativo dei meriti), dello Statuto. Egli chiedeva, di conseguenza, "l' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli pubblicato il 29 luglio 1988 e un totale rifacimento delle procedure di promozione per l' anno 1988".

    10 Tuttavia, temendo che il suo reclamo fosse irricevibile e ritenendo di poter far valere per analogia la giurisprudenza della Corte in materia di commissioni giudicatrici di concorso (sentenze 14 luglio 1972 e 15 marzo 1973, Marcato / Commissione, cause 44/71 e 37/72, Racc. 1972, pag. 427, e Racc. 1973, pag. 361), il ricorrente, senza attendere una decisione sul suo reclamo, proponeva immediatamente un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1988 (causa T-47/89).

    11 L' elenco dei dipendenti promossi al grado B2 veniva pubblicato il 31 ottobre 1988. Esso non conteneva il nome del ricorrente e vi rientrava un solo dipendente facente parte della DG XIX.

    12 Poiché la Commissione non si era ancora pronunciata sul suo reclamo alla data del 6 aprile 1989, il ricorrente ha proposto, alla stessa data, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1989. Nell' atto introduttivo, egli precisava di non ritirare il suo primo ricorso ma, ritenendosi in presenza di una decisione implicita di rigetto, di proporre il secondo ricorso allo scopo di tutelare i suoi diritti nel loro complesso.

    13 Il 7 aprile 1989, la Commissione ha adottato una decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata a quest' ultimo il 25 aprile 1989. La Commissione osservava che il rapporto informativo controverso era stato comunicato al ricorrente il 13 aprile 1988 e riteneva che le asserzioni del ricorrente non consentissero di accertare una violazione degli artt. 25 e 45 dello Statuto.

    Svolgimento del procedimento

    14 Il primo ricorso proposto dal ricorrente era diretto all' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988 (causa T-47/89). "Per quanto necessario", il ricorso riguardava anche la lettera 3 agosto 1988 del sig. Morel con la quale quest' ultimo avrebbe rifiutato di spiegare con chiarezza i motivi dell' esclusione del ricorrente da tale elenco. Il ricorrente fondava il suo ricorso su due mezzi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto (motivazione insufficiente) e a quella dell' art. 45, n. 1, dello Statuto (irregolarità dello scrutinio per merito comparativo dovuta alla mancanza del suo ultimo rapporto informativo).

    15 La Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità contro tale ricorso sostenendo che esso era stato presentato in violazione dell' art. 91, n. 2, dello Statuto non essendo ricevibile, nella fattispecie, un ricorso diretto, il che era contestato dal ricorrente.

    16 Con decisione 24 febbraio 1989, la Corte (Quarta Sezione) ha deciso di riunire l' eccezione di irricevibilità al merito. La fase scritta del procedimento si è quindi svolta ritualmente dinanzi alla Corte.

    17 Il presente ricorso è anch' esso diretto all' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988. Esso è altresì diretto contro la lettera del sig. Morel del 3 agosto 1988. Questo ricorso è basato sugli stessi mezzi e argomenti del primo, ossia la violazione dell' art. 25, secondo comma, e dell' art. 45, n. 1, dello Statuto.

    18 Dinanzi alla Corte, la Commissione, a norma dell' art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità senza aver presentato difese scritte nel merito. Il ricorrente ha presentato osservazioni dirette al rigetto di tale eccezione.

    19 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato le due cause dinanzi al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con due ordinanze del 6 dicembre 1989, il Tribunale (Quinta Sezione) ha riunito le due cause ai fini della fase orale e della sentenza e ha stralciato dagli atti due documenti prodotti dalla convenuta.

    20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di accogliere la domanda della Commissione di statuire sull' eccezione di irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Esso ha invitato la Commissione a rispondere a due quesiti. Il ricorrente, con l' avv. Vandersanden, del foro di Bruxelles, e l' istituzione convenuta hanno svolto le loro difese orali alla prima udienza del 29 marzo 1990. In risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il rappresentante della Commissione ha prodotto all' udienza il testo della modificata decisione della Commissione 21 dicembre 1970 con cui sono state adottate le citate disposizioni generali. Dal punto 8 di tali disposizioni risulta che solo i dipendenti inclusi nell' elenco dei dipendenti giudicati maggiormente meritevoli di una promozione (all' interno della carriera) possono essere promossi nel corso dello stesso esercizio finanziario. Il rappresentante della Commissione ha confermato che a tutt' oggi - per i dipendenti di grado B, C e D - tale regola è stata rispettata dalla Commissione senza eccezioni.

    21 Con sentenza 20 giugno 1990, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso nella causa T-47/89 in quanto, nell' ipotesi in cui l' elenco impugnato costituisca un atto arrecante pregiudizio, esso sarebbe stato proposto prematuramente e, nell' ipotesi contraria, mancherebbe un atto impugnabile. Nella presente causa T-82/89, l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è stata riunita al merito (Racc. 1990, pag. II-231).

    22 A seguito di tale sentenza, il Tribunale ha chiesto alle parti di confermare, come da esse preannunciato all' udienza del 29 marzo 1990, che l' insieme delle memorie presentate nella causa T-47/89 fossero da prendere in considerazione per la decisione nel merito della presente controversia.

    23 Con memoria del 29 giugno 1990, il ricorrente ha validamente confermato che l' insieme delle memorie depositate nella causa T -47/89 poteva essere preso in considerazione per la decisione nel merito della causa T-82/89. Dato che il ricorrente ha presentato un secondo ricorso rispondente a tutti i requisiti del regolamento di procedura della Corte, che le due cause hanno lo stesso oggetto e che il ricorrente ha fatto valere gli stessi mezzi, nulla gli impedisce di rinviare globalmente, nella sua memoria del 29 giugno 1990, a tutti i mezzi e argomenti presentati nella causa T-47/89.

    24 Nel suo controricorso del 2 luglio 1990, la Commissione ha anch' essa fornito la conferma chiesta dal Tribunale. Essa ribadisce integralmente, nell' ambito della presente controversia, gli argomenti di merito da essa opposti, nel controricorso e nella controreplica nella causa T-47/89, ai mezzi dedotti dal ricorrente. Sarebbe contrario al principio di buona amministrazione della giustizia chiedere alla Commissione una inutile ripetizione formale dei propri mezzi e argomenti nel suo nuovo controricorso.

    25 Il 20 settembre 1990 è intervenuta dinanzi al Tribunale una seconda trattazione orale, nel corso della quale il ricorrente è stato di nuovo rappresentato dall' avv. Vandersanden. In risposta ad un quesito del Tribunale, i rappresentanti delle parti hanno confermato che il ricorrente è stato collocato a riposo, a domanda, a partire dal 1 maggio 1990. Il rappresentante della Commissione ha precisato che sarebbe stato possibile esaminare, nell' ambito di una modifica delle norme che disciplinano le procedure di promozione, se le dichiarazioni dei rappresentanti delle direzioni generali in seno ai comitati di promozione dovessero figurare integralmente nei fascicoli personali dei dipendenti interessati. Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento alla fine dell' udienza.

    Conclusioni delle parti

    26 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

    - "annullare l' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 (BS e BT compresi) per l' esercizio 1988, pubblicato nel Bollettino di informazioni amministrative n. 565 del 29 luglio 1988, alle pagg. 9 e seguenti, per violazione degli artt. 25 (in particolare secondo comma) e 45, n. 1, dello Statuto del personale";

    - condannare la convenuta a sostenere tutte le spese.

    Nel suo atto introduttivo dell' eccezione di irricevibilità del 12 maggio 1989, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile,

    - decidere sulle spese secondo giustizia.

    Nel suo controricorso del 2 luglio 1990, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso,

    - decidere sulle spese secondo giustizia.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    27 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità da essa sollevata contro il presente ricorso, a norma dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte, la Commissione ribadisce innanzitutto gli argomenti addotti nella causa T-47/89. In tale causa essa si era fondata, nel suo controricorso del 28 marzo 1989, sulla sentenza 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione (causa 346/87, Racc. pag. 303), in cui la Corte ha dichiarato che l' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli è solo un atto preparatorio, la cui regolarità può essere contestata solo in occasione di un ricorso diretto contro la decisione conclusiva della procedura di promozione. Secondo la Commissione, si tratta di una improcedibilità per motivi di ordine pubblico. Non avendo il ricorrente presentato un reclamo contro l' elenco dei dipendenti promossi al grado B2 ed essendo quindi quest' ultimo divenuto definitivo nei suoi confronti, la Commissione ne ha dedotto che il ricorso va dichiarato irricevibile.

    28 Vero è che la Commissione ha riconosciuto che, con sentenza 12 ottobre 1978, Ditterich / Commissione (causa 86/77, Racc. pagg. 1855, 1865 e 1866), la Corte ha respinto nel merito una domanda di annullamento diretta contro una decisione con cui si stabiliva un elenco di dipendenti ritenuti più meritevoli senza dichiararla irricevibile. Tuttavia, dato che a norma dell' art. 92 del regolamento di procedura la Corte "può" esaminare d' ufficio l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico, la Commissione ha ritenuto che questa fosse una semplice facoltà concessa alla Corte, deducendone, di conseguenza, che le sentenze che, per motivi di politica giudiziaria, respingono nel merito ricorsi, senza un previo esame di ricevibilità, non sono rare. A suo parere, la sentenza Bossi non costituisce quindi un nuovo orientamento giurisprudenziale rispetto alla sentenza Ditterich.

    29 La Commissione ha fatto valere che i principi espressi nella sentenza Bossi debbono essere applicati, mutatis mutandis, al presente ricorso malgrado il fatto che esso sia stato proposto qualche mese prima della pronuncia di tale sentenza. Infatti, anche se tale sentenza costituisse un nuovo orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito dovrebbe sempre prendere in considerazione la giurisprudenza più recente. Inoltre, sarebbe quanto meno contraddittorio il fatto che tale nuovo orientamento abbia potuto essere applicato al ricorrente Bossi e non possa applicarsi al ricorrente Marcato.

    30 Quanto alla circostanza che l' elenco di cui trattasi vincola l' APN per quanto riguarda le promozioni durante l' esercizio finanziario, la Commissione ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte, persino atti preparatori che vincolano l' autorità amministrativa, come i pareri di una commissione di integrazione o di una commissione di invalidità, non possono essere sottoposti in forma autonoma alla Corte.

    31 Facendo riferimento ancora alla sentenza Bossi, la Commissione ha infine sollevato, nella controreplica del 6 luglio 1989, il problema dell' interesse, che il ricorrente potrebbe conservare, a chiedere l' annullamento dell' elenco dei dipendenti più meritevoli, pur non avendo impugnato nei termini l' elenco dei dipendenti promossi, divenuto così definitivo.

    32 Nelle difese scritte presentate nella controversia in esame, la Commissione fa nuovamente riferimento alla sentenza Bossi che, a suo parere, si colloca nella falsariga di una giurisprudenza costante della Corte. Al riguardo, essa fa valere la sentenza della Corte 7 aprile 1965, Weighardt / Commissione (causa 11/64, Racc. pag. 365), e l' ordinanza della Corte 24 maggio 1988, Santarelli / Commissione (cause riunite 78/87 e 220/87, Racc. pag. 2699, in particolare pag. 2703). Dato che il ricorrente non ha presentato reclamo contro l' elenco dei dipendenti promossi al grado B2, tale elenco sarebbe oggi al riparo di ogni contestazione in sede giurisdizionale. La Commissione ritiene, di conseguenza, che il ricorso sia irricevibile.

    33 All' udienza, la Commissione ha sostenuto che il ricorrente non può più essere promosso dopo essere stato collocato a riposo. Inoltre, essa ha sollevato il problema dell' interesse che il ricorrente potrebbe trarre da un riesame delle sue possibilità teoriche di promozione per l' esercizio finanziario 1988 dato che esso non ha impugnato in tempo utile le promozioni decise per tale esercizio.

    34 Il ricorrente ritiene che il ricorso sia ricevibile. Egli riporta anche gli argomenti addotti al riguardo nella causa T-47/89. Il ricorrente ha innanzitutto messo a confronto la sentenza Bossi con la citata sentenza Ditterich secondo la quale, a suo parere, la Corte ha ammesso la ricevibilità di un ricorso diretto contro un elenco di proposte di nomina. Egli è giunto alla conclusione secondo cui la sentenza Bossi costituisce un nuovo orientamento giurisprudenziale e ha ritenuto che occorra chiedersi se, stando così le cose, i principi della sentenza Bossi possano essere fatti valere come un mezzo di ordine pubblico dalla convenuta. A suo parere, tale irricevibilità non era rilevabile alla luce delle regole di ricevibilità in essere al momento della proposizione del ricorso.

    35 Il ricorrente ha poi sostenuto che, nei limiti in cui l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli vincola l' APN, esso va considerato come un atto preparatorio solo nei confronti dei dipendenti che ne fanno parte senza essere successivamente promossi. Per i dipendenti che non figurano nell' elenco, invece, i principi espressi nella sentenza Bossi significherebbero un pregiudizio per i loro diritti e interessi. Infatti, se tali principi fossero applicabili nei loro confronti, essi dovrebbero attendere la pubblicazione dell' elenco dei promossi per poter far valere i loro diritti, innanzitutto dinanzi all' amministrazione, poi dinanzi al giudice. Pertanto, le possibilità di ottenere una "rettifica" in loro favore si troverebbero ridotte.

    36 Nella presente controversia, il ricorrente ribadisce che l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è un atto arrecante pregiudizio che gli impedisce di diritto di figurare sull' elenco dei promossi. Un dipendente il cui nome non sia stato prescelto dal comitato di promozione non può essere promosso dall' APN cosicché, a parere del ricorrente, esso è definitivamente escluso dalla promozione.

    37 In udienza, il ricorrente ha precisato di avere egli stesso chiesto di essere collocato a riposo. Egli ha sostenuto che non può essere eccepita nei suoi confronti una decisione, da lui stesso provocata, per negare il suo interesse ad agire.

    38 A fronte di questi elementi di fatto e di diritto, occorre preliminarmente precisare l' atto della Commissione contro cui è diretto il ricorso. Infatti, il ricorrente ha precisato che il ricorso, "per quanto necessario", riguarda "anche" la lettera del sig. Morel. Tuttavia, tale lettera si riferisce solo alle proposte di promozione stabilite per la DG XIX, proposte che il ricorrente non ha impugnato. Egli ha chiesto solo l' annullamento di un elenco successivo che non è stato oggetto di commenti nella lettera di cui trattasi. Di conseguenza va constatato che la lettera del sig. Morel non è un atto a cui si riferisca il ricorso. Si tratta di un semplice elemento di fatto che il ricorrente fa valere a sostegno di uno dei mezzi dedotti, ossia la violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto. Pertanto, il ricorso è esclusivamente diretto contro la decisione dell' APN che stabilisce l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988.

    39 Al fine di esaminare l' eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione, va constatato che l' elenco controverso si compone necessariamente di due diversi tipi di decisioni. Da un lato, l' APN decide di iscrivere sulla lista taluni dipendenti promuovibili, dall' altro, essa rifiuta di iscrivervi gli altri dipendenti promuovibili. Di conseguenza, occorre innanzitutto esaminare se l' iscrizione di taluni dipendenti sull' elenco sia un atto idoneo ad arrecare pregiudizio ad un dipendente che non figuri sull' elenco stesso.

    40 Le parti hanno giustamente sostenuto che l' iscrizione di un dipendente sull' elenco dei dipendenti più meritevoli è un mero atto preparatorio. Essa è un preliminare della promozione in quanto ne è una condizione necessaria. Tuttavia, l' APN non è tenuta a promuovere un dipendente iscritto nell' elenco. Di conseguenza, la decisione di iscrivere un dipendente sull' elenco di cui trattasi non pregiudica direttamente la posizione di diritto di tale dipendente, dato che la decisione relativa alla sua eventuale promozione rimane ancora in sospeso (v. anche sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Vlachou / Corte dei Conti, causa 143/84, Racc. pag. 459, in particolare pag. 476). Quanto ai dipendenti esclusi, neppure la semplice iscrizione di un altro dipendente modifica la loro posizione di diritto, che sarà pregiudicata solo da una promozione effettiva di quest' ultimo. La decisione di iscrivere un funzionario sull' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di una promozione all' interno di una carriera non costituisce quindi un atto arrecante pregiudizio.

    41 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui il ricorrente chiede l' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli nel suo complesso.

    42 Tuttavia, il ricorso riguarda anche l' annullamento della decisione dell' APN che stabilisce l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli in quanto nega al ricorrente la sua iscrizione nell' elenco. La Commissione, facendo riferimento alla sentenza 14 febbraio 1989, Bossi (causa 346/78, citata), ritiene che anche tale parte della domanda sia irricevibile.

    43 Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che la sentenza Bossi è stata pronunciata in un contesto giuridico diverso da quello della presente controversia. Infatti, il ricorrente Bossi, dipendente di grado B2, aveva impugnato un elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di una promozione al grado B1, quindi al di fuori della sua carriera. Dalle "nuove misure in materia di promozione e di carriera", emanate dalla Commissione il 24 settembre 1976 e portate a conoscenza del personale mediante le Informazioni amministrative n. 132 del 10 gennaio 1977, risulta che, per tali promozioni al di fuori della carriera, la Commissione pubblica avvisi di posto vacante. I dipendenti hanno allora la possibilità di presentare la loro candidatura anche se non sono iscritti nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli. Per le promozioni al di fuori della carriera, l' APN non si vincola quindi compilando tale elenco. Ne consegue che quest' ultimo ha il carattere di un atto provvisorio in quanto non produce alcun effetto definitivo. Invece, per quanto riguarda le promozioni all' interno della carriera, l' APN si vincola essa stessa compilando l' elenco di cui trattasi così come risulta dal punto 8 delle citate disposizioni generali (v. supra, punto 3).

    44 Invece, il caso in esame si avvicina maggiormente alla causa Ditterich (causa 86/77, citata) che aveva ad oggetto l' annullamento di un elenco di proposte di promozione al grado A4, ossia all' interno della carriera. Il ricorso, in quest' ultima causa, era quindi diretto contro un elenco di dipendenti avente effetti analoghi a quelli dell' elenco controverso nel caso di specie. Orbene, tale ricorso non è stato dichiarato irricevibile. Anche se, nella sentenza Ditterich, la Commissione non aveva fatto valere il carattere di atto preparatorio dell' elenco impugnato per contestare la ricevibilità del ricorso, il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione la sentenza pronunciata in tale causa.

    45 Inoltre, occorre rilevare che solo dopo aver esaminato la controversia nel merito la Corte ha respinto, nella sentenza 10 dicembre 1987, Del Plato e a . / Commissione (cause riunite 181/86-184/86, Racc. pag. 4991), svariati ricorsi diretti contro le decisioni con cui un comitato ad hoc aveva rifiutato di iscrivere i ricorrenti su un elenco degli idonei dei quadri scientifico o tecnico di categoria B all' esercizio delle mansioni di categoria A. In questa causa, secondo il sistema attuato dalla Commissione, l' APN aveva adottato "automaticamente l' elenco degli idonei" di cui trattasi (v. le conclusioni dell' avvocato generale M. Mischo, Racc. pag. 5003). Anche se la Commissione non ha neppure sollevato, in questa causa, l' argomento dell' atto preparatorio, anche tale sentenza dev' essere presa in considerazione dal Tribunale.

    46 La Commissione ha fatto altresì riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa ai pareri emanati dalla commissione d' integrazione prevista dall' art. 102, n. 1, dello Statuto. La Corte ha considerato tali pareri, che vincolavano l' APN nel caso in cui fossero sfavorevoli, come atti non disgiungibili dalla decisione dell' APN sull' integrazione. Essa ha ritenuto che tali atti non fossero direttamente pregiudizievoli nei confronti dei ricorrenti (sentenze 1 luglio 1964, Pistoj / Commissione, causa 26/63, Racc. pag. 669, in particolare pag. 691, e 7 aprile 1965, Weighardt / Commissione, causa 11/64, Racc. pag. 351, in particolare pag. 368). Tuttavia, siffatto parere era rivolto esclusivamente all' APN e non costituiva quindi una decisione individuale ai sensi dell' art. 25, primo comma, dello Statuto (sentenza 1 luglio 1964, Degreef / Commissione, causa 80/63, Racc. pag. 761, in particolare pag. 784). Inoltre, va constatato che le sentenze citate in proposito riguardano un procedimento di integrazione individuale, diverso dal procedimento di promozione collettiva che forma oggetto della fattispecie in esame. Il parere della commissione d' integrazione era seguito da una decisione dell' APN sulla nomina in ruolo, decisione che era diretta al dipendente interessato. Il presente ricorso è diretto contro un atto dell' APN riguardante tutti i dipendenti promuovibili. Il problema di sapere se la parte di quest' atto che si riferisce ai dipendenti esclusi possa essere disgiunta dal resto del procedimento e se essa abbia modificato direttamente la posizione di diritto dei dipendenti esclusi si pone quindi in un contesto giuridico diverso da quello dei procedimenti di integrazione esaminato nelle citate sentenze Pistoj, Weighardt e Degreef.

    47 La Commissione ha inoltre fatto valere la giurisprudenza della Corte relativa al procedimento di collocamento a riposo per invalidità. Tuttavia, va osservato che l' ordinanza della Corte 24 maggio 1988, Santarelli / Commissione (cause riunite 78/87 e 220/87, citate), menzionata al riguardo, concerne la decisione dell' APN di sottoporre il caso del ricorrente alla commissione di invalidità. Tale decisione è certamente un atto preparatorio dato che è seguita, al termine del procedimento individuale, da un' altra decisione che è rivolta al dipendente di cui trattasi. Nel caso di specie, la decisione con cui viene stabilito l' elenco dei dipendenti più meritevoli non è stata seguita da una decisione individuale nei confronti dei dipendenti non iscritti. In materia di promozione, infatti, una decisione individuale è presa solo nei confronti dei dipendenti che ne beneficiano e nessuna decisione è diretta ai dipendenti non promossi. Come la giurisprudenza della Corte sui pareri della commissione di integrazione, quella riguardante gli atti preparatori nell' ambito del procedimento individuale di collocamento a riposo per invalidità non può quindi essere trasposta al procedimento collettivo di promozione all' interno della carriera.

    48 Certo, il Tribunale non ignora che le considerazioni svolte dalla Corte ai punti 22-24 della motivazione della sua sentenza 14 febbraio 1989, Bossi (causa 346/87, citata), possono essere considerate valide anche per la fattispecie in esame. Stando così le cose, esso ritiene che si debba riesaminare la questione se, nel caso di specie, il rifiuto di iscrivere il ricorrente nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli fosse un mero atto preparatorio.

    49 Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l' esclusione del dipendente non iscritto in tale elenco diventa definitiva quando l' APN adotta, sulla base dell' elenco stesso, le sue decisioni in materia di promozione. Ai sensi del punto 8 delle disposizioni generali, solo i dipendenti iscritti nell' elenco di cui trattasi possono essere promossi nel corso dello stesso esercizio, entro il limite delle disponibilità di bilancio. Benché queste disposizioni generali non abbiano il carattere di disposizioni di diritto in senso stretto (v. la sentenza della Corte 4 dicembre 1980, Geeraerd / Commissione, causa 782/79, Racc. pag. 3651, in particolare pag. 3663), va constatato che la Commissione rispetta questa regola senza eccezioni, quanto meno per i dipendenti di grado B, C e D. Tali circostanze mostrano già che la decisione con cui si rifiuta l' iscrizione di un dipendente nell' elenco controverso è un atto che arreca direttamente pregiudizio al dipendente escluso, dato che la Commissione si considera vincolata dal contenuto dell' elenco. Il rifiuto di iscrizione è quindi disgiungibile dalla prosecuzione del procedimento di promozione, che riguarda i soli dipendenti iscritti nell' elenco e la cui promozione resti ancora in sospeso.

    50 Nell' ipotesi inversa, il dipendente dovrebbe attendere che siano prese le decisioni finali sulle promozioni per impugnare - almeno - una di quelle recanti promozione di un dipendente iscritto nell' elenco. Un obbligo del genere sarebbe tale da rivelarsi dannoso per una buona amministrazione e gestione del personale. Infatti, ove il dipendente non iscritto faccia valere un illecito, di ordine meramente procedurale, commesso prima o nel corso della redazione dell' elenco, è nel suo interesse e nell' interesse dell' istituzione che tale censura sia esaminata al più presto possibile. Ai fini di una buona gestione del personale, il dipendente deve quindi avere la possibilità di presentare immediatamente un reclamo per consentire all' APN di correggere eventuali errori prima della conclusione del procedimento di promozione.

    51 Inoltre, sarebbe contrario al principio di buona amministrazione che un vizio di procedura riguardante un solo dipendente porti a mettere in discussione l' insieme delle promozioni di tutti i dipendenti iscritti nell' elenco. Se il ricorrente, come asserisce la Commissione, fosse stato obbligato ad impugnare le decisioni di promozione per tutelare i propri diritti, egli avrebbe

    dovuto proporre ricorso contro almeno una di tali decisioni, pur prescindendo la sua censura dai meriti del dipendente (e collega) promosso. Neppure un risultato del genere appare compatibile con il principio di buona amministrazione e con la preoccupazione di evitare tensioni tra i dipendenti. Al riguardo, nella sua sentenza 5 giugno 1980, pronunciata in una causa analoga, Oberthuer / Commissione (causa 24/79, Racc. pag. 1743), la Corte ha dichiarato che l' annullamento delle promozioni di tutti i dipendenti effettivamente promossi costituirebbe una sanzione eccessiva dell' irregolarità commessa nel caso singolo dalla ricorrente e che sarebbe arbitrario annullare la promozione di un solo dipendente.

    52 Di conseguenza va constatato che la decisione dell' APN con cui si rifiuta l' iscrizione del ricorrente sull' elenco controverso costituisce, nei confronti di quest' ultimo, un atto disgiungibile dalle decisioni che concludono il procedimento di promozione all' interno della carriera. Anche se il punto 8 delle disposizioni generali non costituisce una norma giuridica in senso stretto, la Commissione, come essa stessa ha sostenuto, è vincolata dall' elenco di cui trattasi. Anche supponendo che la Commissione conservi - in casi eccezionali che nessuna delle parti ha fatto valere nella fattispecie - la possibilità di promuovere un dipendente non iscritto, tale ipotesi teorica non è paragonabile alle possibilità dei dipendenti promuovibili prima che l' elenco sia stato redatto. Infatti, il dipendente non iscritto nell' elenco perde, per questo solo fatto, ogni possibilità effettiva di essere promosso. La sua posizione di diritto si trova quindi immediatamente e direttamente modificata e pregiudicata al momento in cui viene adottata la decisione con cui è rifiutata la sua iscrizione nell' elenco. Ne consegue che il ricorrente poteva legittimamente proporre un ricorso contro tale decisione dell' APN, nei limiti in cui essa lo riguardava, senza attendere l' adozione delle decisioni finali sulle promozioni.

    53 Inoltre, va constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il ricorrente dimostra di avere un interesse ad agire contro la decisione con cui si rifiuta la sua iscrizione nell' elenco. Infatti, la Commissione fa valere che le promozioni per l' esercizio 1988 sono divenute definitive nei confronti del ricorrente. Tuttavia, nell' ipotesi in cui la decisione con cui viene rifiutata la sua iscrizione nell' elenco fosse annullata, l' APN sarebbe tenuta, in applicazione dell' art. 176 del Trattato, a riaprire l' intero procedimento nei confronti del ricorrente. Ove, a seguito di tale esame, una nuova decisione dell' APN modificasse l' elenco in suo favore, il ricorrente avrebbe la possibilità vuoi di beneficiare di una ricostruzione di carriera, vuoi di proporre un ricorso diretto al risarcimento del danno da esso eventualmente subito a seguito della mancata iscrizione nell' elenco nel 1988. Pertanto, l' interesse ad agire del ricorrente non può essere negato.

    54 Analogamente, il ricorrente non ha perso il suo interesse ad agire per il fatto di essere stato collocato a riposo ai sensi dell' art. 52 dello Statuto. Rimanendo possibile una successiva domanda di risarcimento, il ricorrente ha mantenuto il suo interesse ad ottenere una pronuncia sul proprio ricorso. La sentenza della Corte 29 ottobre 1975, Marenco / Commissione (cause riunite 81-88/74, Racc. pag. 1255), fatta valere dalla Commissione, è stata pronunciata in casi diversi dalla fattispecie in esame, dato che i ricorsi dichiarati irricevibili in tali sentenze erano stati proposti da dipendenti già in pensione.

    55 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che il ricorso dell' interessato sia ricevibile solo nei limiti in cui è diretto contro la decisione dell' APN di non iscriverlo sull' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli.

    Nel merito

    56 Il ricorrente fonda il ricorso su due mezzi, ossia, in primo luogo, sulla violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, e, in secondo luogo, su quella dell' art. 45, n. 1, dello Statuto.

    57 Nell' atto introduttivo, il ricorrente sostiene che il comitato di promozione B e l' APN hanno violato l' art. 25, secondo comma, dello Statuto. Il direttore generale sig. Morel avrebbe dovuto chiarire i motivi per cui la DG XIX non aveva proposto la sua promozione. Orbene, la sua lettera del 3 agosto 1988 conteneva, a parere del ricorrente, solo una motivazione vaga e generica che equivaleva ad una assenza di motivazione.

    58 La Commissione ribadisce gli argomenti precedentemente esposti nel controricorso presentato nella causa T-47/89. Essa sostiene che la carenza di motivazione fatta valere dal ricorrente non riguarda l' atto impugnato nel ricorso, ma un atto diverso, ad esso anteriore. La nota del direttore generale del 3 agosto 1988 si riferiva all' elenco dei dipendenti proposti per una promozione dalle direzioni generali. Tuttavia, secondo la Commissione, anche tale elenco è un atto preparatorio che, non presentando il carattere di una decisione arrecante pregiudizio, non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 25 dello Statuto. Di conseguenza, non può configurarsi una violazione di tale norma.

    59 Supponendo che il mezzo possa essere considerato relativo anche all' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli, la Commissione considera che l' APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei dipendenti non promossi.

    60 A sostegno del suo secondo mezzo, fondato sulla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, il ricorrente adduce due argomenti. Innanzitutto, egli asserisce che la mancanza di un rapporto informativo per il periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987 ha viziato la regolarità del procedimento di promozione. Il ricorrente fa poi valere di non aver potuto difendersi contro le osservazioni mosse sul suo conto dal rappresentante della DG XIX in seno al comitato di promozione.

    61 Il ricorrente fa valere che i suoi rapporti informativi per il periodo 1973-1985 sono stati eccellenti. La mancanza di rapporto informativo per il periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987 avrebbe impedito al comitato di promozione di procedere ad un esame comparativo "reale, serio e senza preconcetti personali" nei suoi confronti. Il ricorrente si pone interrogativi al riguardo in ordine al punteggio "obiettivo" e a quello per merito attribuitigli, nonché alla loro ripartizione.

    62 Nella replica presentata nella causa T-47/89, il ricorrente ha per il resto sottolineato che il rapporto informativo per il periodo 1985-1987 gli era stato comunicato con un ritardo di oltre tre mesi. Tale rapporto, allo stato attuale (1990), forma oggetto di un procedimento di redazione di un rapporto informativo di appello. Egli ritiene, di conseguenza, che non debba essere utilizzato contro di lui un documento non ancora definitivo.

    63 Quanto al suo secondo argomento, la violazione del diritto della difesa, il ricorrente ha asserito, nella replica presentata nella causa T-47/89, che il comitato di promozione B si è pronunciato senza aver avuto conoscenza dei fascicoli personali dei dipendenti promuovibili. Egli ha pure sostenuto che nessuno ha formulato la minima obiezione alle osservazioni espresse dal rappresentante della DG XIX sul suo conto, mentre il suo fascicolo personale non rifletteva affermazioni del genere. Il ricorrente ha fatto valere di non essere stato prescelto proprio in base alle dichiarazioni espresse dal rappresentante della DG XIX in seno al comitato di promozione. Non essendo stato avvertito dell' atteggiamento di tale persona, egli non avrebbe avuto la possibilità di difendersi. Se, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il suo comportamento fosse stato censurabile, i suoi superiori avrebbero dovuto avvertirlo e intavolare con lui una discussione. A parere del ricorrente, la maniera unilaterale di procedere dell' APN non è stata conforme all' obiettività, all' imparzialità e all' uguaglianza che debbono prevalere nell' ambito di un procedimento di promozione. Non essendo stato sentito, egli non avrebbe potuto fornire la prova dell' animosità del suo superiore nei suoi confronti. All' udienza, il ricorrente ha aggiunto che, secondo informazioni ottenute dai rappresentanti del personale in seno al comitato di promozione, il rappresentante della DG XIX si è accanitamente opposto alla sua promozione.

    64 La Commissione ribadisce gli argomenti da essa addotti nella causa T-47/89. Essa contesta la mancanza di uno scrutinio per merito comparativo dei candidati. Essa ritiene che il ricorrente non abbia apportato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre, essa sostiene di aver mantenuto il silenzio sulla questione se i suoi meriti fossero almeno equivalenti a quelli dei dipendenti iscritti nell' elenco dei più meritevoli.

    65 Ai sensi del punto 8 delle norme di procedura in materia di promozione del 1986, il comitato di promozione B ha proceduto, secondo la Commissione, ad uno scrutinio comparativo dell' insieme dei dipendenti promuovibili sulla base delle proposte dei servizi e del loro ordine di precedenza. In applicazione del punto 9 delle norme di procedura, il comitato ha esaminato in maniera particolare la situazione dei dipendenti che eccedevano i limiti superiori delle forcelle di età e di anzianità nel grado adottate, quali il ricorrente.

    66 La Commissione sottolinea inoltre che l' APN che ha stabilito l' elenco di cui trattasi ha altresì proceduto allo scrutinio per merito comparativo di tutti i promuovibili. Il ricorrente non ha menzionato alcun elemento che possa suffragare la sua supposizione in senso contrario. Quanto alla pretesa animosità del suo superiore, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova così come la Corte ha dichiarato nella sentenza 6 febbraio 1986, Castille / Commissione (cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc. pag. 497, in particolare pag. 522).

    67 Il rapporto informativo per il periodo 1985-1987, secondo la Commissione, è quanto meno altrettanto importante per la promozione per il 1988 dei rapporti precedenti riferentisi ad un passato lontano. Il ricorrente lo aveva ricevuto il 13 aprile 1988. La valutazione del superiore gerarchico, per quanto riguarda il servizio prestato dal ricorrente durante quest' ultimo periodo, era lungi dall' essere favorevole come quella espressa nel corso degli anni precedenti.

    68 La Commissione fa valere la giurisprudenza della Corte per sostenere che un ritardo di poco più di tre mesi non pregiudica la validità di tale rapporto (sentenza 1 giugno 1983, Seton / Commissione, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Racc. pag. 1789, in particolare pag. 1805). Inoltre, essa sostiene che la Corte ha dichiarato che le promozioni accordate possono essere annullate solo se le irregolarità constatate nel fascicolo personale di un dipendente che aspiri alla promozione hanno potuto avere un' incidenza decisiva sul procedimento di promozione (sentenza 18 dicembre 1980, Gratreau / Commissione, cause riunite 156/79 e 51/80, Racc. pag. 3943, in particolare pag. 3955). Orbene, il ricorrente non si è richiamato ad alcun elemento di fatto da cui possa risultare che la pretesa mancanza del suo rapporto informativo abbia potuto avere una siffatta influenza decisiva sullo svolgimento del procedimento di promozione di cui trattasi. Anche se le valutazioni di cui trattasi fossero state comunicate al ricorrente alla fine di novembre del 1987, nulla garantisce, a parere della Commissione, che alla conclusione - ipotetica - del procedimento d' appello prima del luglio 1988 le valutazioni iniziali sarebbero state notevolmente migliorate al punto da renderle almeno equivalenti a quelle attribuite ai dipendenti iscritti sull' elenco.

    69 Se il rapporto informativo non si è trovato inserito nel fascicolo personale del ricorrente sin dall' inizio dei lavori del comitato di promozione, il motivo era che, non munito a suo tempo della firma del ricorrente, esso non poteva considerarsi definitivo. La Commissione ritiene che, chiedendo di adire il compilatore d' appello e quindi di consultare il comitato paritetico per i rapporti informativi, il ricorrente abbia egli stesso creato condizioni tali da rallentare lo svolgimento del procedimento di compilazione del rapporto informativo. Essa sottolinea che, in base alla sentenza della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo / Commissione (causa 1/87, Racc. pag. 711, in particolare pag. 736), il ritardo così denunciato dal ricorrente è almeno parzialmente imputabile al suo comportamento.

    70 Per quanto riguarda la violazione del diritto alla difesa, la Commissione deduce dalle norme di procedura in materia di promozione (v. in precedenza, punto 3), che contemplano, al punto 8, un eventuale colloquio tra il comitato di promozione e un rappresentante del direttore generale, che le critiche del ricorrente nei confronti del modo di procedere di detto comitato non sono fondate. A parere della Commissione, tale colloquio era necessario, tanto più, nel caso di specie, che il ricorrente eccedeva i limiti superiori delle forcelle di età e di anzianità nel grado adottate e che il mediatore aveva attirato l' attenzione del comitato sul caso del ricorrente. I documenti prodotti dalla Commissione non consentono, a suo parere, di constatare che i chiarimenti dettagliati del rappresentante della DG XIX avrebbero avuto le conseguenze negative loro attribuite dal ricorrente.

    71 L' estratto del verbale della riunione del comitato era, secondo la Commissione, del tutto neutro non risultando da esso in alcun modo se, a dire del rappresentante della DG XIX, i meriti e il comportamento del ricorrente lasciassero o meno a desiderare. Il ricorrente poteva comunque perorare preventivamente la propria causa presso i rappresentanti del personale in seno al comitato, così da controbilanciare eventuali valutazioni sfavorevoli nei suoi confronti che fossero state espresse in seno al comitato dal rappresentante del suo direttore generale.

    72 A parere della Commissione, il comitato di promozione non è il luogo appropriato per dispute e scontri verbali tra i rappresentanti della gerarchia e i dipendenti stessi in ordine alla valutazione dei meriti e della qualità del servizio prestato da questi ultimi.

    73 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, il mezzo fondato sulla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto e relativo alla regolarità del procedimento di promozione. Il ricorrente ha fatto valere due argomenti al riguardo, in particolare, nella replica presentata nella causa T-47/89, il fatto di non essersi potuto difendere contro le affermazioni del rappresentante della DG XIX in seno al comitato di promozione mentre il suo fascicolo personale non confermava la fondatezza di tali osservazioni.

    74 All' udienza, il rappresentante della Commissione ha sostenuto che il ricorrente non ha addotto, come mezzo, una violazione dell' art. 26 dello Statuto, relativo ai fascicoli personali dei dipendenti. Tuttavia, va constatato che il mezzo fatto valere dal ricorrente nel ricorso attiene alla regolarità del procedimento di promozione. Il regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis alla procedura dinanzi al Tribunale, non vieta di presentare, nel corso del procedimento, nuovi argomenti a sostegno di un mezzo dedotto nel ricorso. Di conseguenza, il Tribunale è tenuto ad esaminare l' argomento fondato su una violazione delle norme relative alla tenuta dei fascicoli personali, quale esposto nella replica sopra considerata.

    75 Per giunta, va constatato che il ricorrente ha asserito, nel ricorso, "di porsi interrogativi in ordine al punteggio obiettivo e a quello per merito attribuitigli" (pag. 7). L' argomento è stato quindi presentato in maniera sommaria nel ricorso stesso. Ne consegue che si deve esaminare se la Commissione, nel corso del procedimento di promozione, abbia violato l' art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il fascicolo personale del dipendente deve contenere tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, e che vieta all' istituzione di opporre a un dipendente documenti che non gli siano stati comunicati prima dell' inserimento nel fascicolo personale.

    76 Va constatato che il progetto di elenco stabilito dal comitato di promozione e la successiva decisione dell' APN con cui si rifiutava di iscrivere il ricorrente sull' elenco dei dipendenti più meritevoli erano basati, in mancanza di un rapporto informativo, sulle dichiarazioni del rappresentante del direttore generale in seno al comitato di promozione. Infatti, dal verbale delle sue riunioni risulta che il comitato di promozione ha esaminato il comportamento del ricorrente prendendo in considerazione i relativi chiarimenti del rappresentante del direttore generale. Tenuto conto dell' importanza che esse hanno così avuto, tali dichiarazioni verbali, formulate nell' ambito di un procedimento di promozione e dinanzi ad un comitato a tal fine costituito, vanno considerate come un rapporto ai sensi dell' art. 26 dello Statuto. Pertanto, esse avrebbero dovuto essere immediatamente trascritte e inserite nel fascicolo personale del ricorrente così come richiesto da tale art. 26. Orbene, dal fascicolo personale del ricorrente risulta che nessuna trascrizione di tali dichiarazioni è stata inserita nel fascicolo personale stesso, mentre tali dichiarazioni riguardavano il comportamento del ricorrente che il comitato di promozione doveva prendere in considerazione nel procedere allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti prescritto dall' art. 45, n. 1, dello Statuto. Di conseguenza, nella fattispecie si è appunto verificata una violazione dell' art. 26 dello Statuto.

    77 Occorre aggiungere che le norme concernenti le procedure in materia di promozione del 1986 (v. supra, punto 3), il cui punto 8, relativo ai lavori dei comitati di promozione, contempla un colloquio eventuale con un rappresentante del direttore generale, costituiscono, come le disposizioni generali, solo provvedimenti di natura interna (v. sentenza della Corte 4 dicembre 1980, Geeraerd, citata) e non possono quindi derogare alle norme imperative dello Statuto (v. sentenza della Corte 21 novembre 1989, Becker e Starquit / Parlamento, cause C-41/88 e C-178/88, Racc. pag. 3807), come l' art. 26.

    78 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, lo scopo dell' art. 26 dello Statuto è quello di garantire il diritto alla difesa del dipendente contro decisioni adottate dall' APN ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Risulta da tali disposizioni che una decisione basata su elementi di questa natura non è conforme alle garanzie dello Statuto e dev' essere annullata in quanto intervenuta a seguito di una procedura viziata da illegittimità (v. sentenze 12 febbraio 1987, Bonino / Commissione, causa 233/85, Racc. pag. 739, in particolare pag. 759, 28 giugno 1972, Brasseur / Parlamento, causa 88/71, Racc. pag. 499, in particolare pag. 505 e 3 febbraio 1971, Rittweger / Commissione, causa 21/70, Racc. pag. 7, in particolare pag. 18).

    79 Nella fattispecie, il diritto alla difesa del ricorrente non era garantito dalla possibilità, per lo stesso, di perorare preventivamente la propria causa presso i rappresentanti del personale in seno al comitato di promozione. Tale possibilità, invocata dalla Commissione, non può sostituire le garanzie statutarie di cui i dipendenti godono al riguardo.

    80 Stando così le cose, si deve constatare che la decisione dell' APN con cui si rifiuta di inserire il ricorrente nell' elenco dei dipendenti più meritevoli è intervenuta a seguito di una procedura viziata da illegittimità. Infatti, prima che il comitato di promozione predisponesse il progetto di elenco, il ricorrente non ha potuto esercitare il diritto, concessogli dallo Statuto, di presentare osservazioni sulle dichiarazioni del rappresentante del direttore generale che lo riguardavano personalmente ((art. 26, primo comma, lett. b), dello Statuto)). Di conseguenza, la decisione dell' APN con cui si rifiuta di includere il ricorrente nell' elenco controverso dev' essere annullata senza che sia necessario statuire sugli altri argomenti del ricorrente relativi all' illegittimità del procedimento di promozione o sul secondo mezzo fondato sulla carenza di motivazione della decisione.

    81 Si deve aggiungere che il Tribunale ha esaminato la possibilità di sentire il rappresentante del direttore generale come teste onde stabilire il contenuto delle sue dichiarazioni relative al ricorrente. Tuttavia, anche se avesse proceduto ad una siffatta misura istruttoria, il Tribunale avrebbe dovuto decidere l' annullamento della decisione controversa. Il fatto di apprendere, nel corso del presente procedimento, quanto detto nei propri riguardi in seno al comitato di promozione non costituirebbe un rimedio alla violazione commessa nei confronti del diritto alla difesa del ricorrente. Per essere reintegrato nei propri diritti, quest' ultimo deve avere la possibilità, a norma dell' art. 26 dello Statuto, di formulare le sue osservazioni in ordine alle dichiarazioni del rappresentante del direttore generale che lo riguardino personalmente (e che non si riferiscano ad altri candidati). Solo dopo aver dato tale opportunità al ricorrente, il comitato di promozione e l' APN potranno validamente riconsiderare la loro decisione nei suoi confronti e valutare se esso debba essere inserito retroattivamente nell' elenco. Ne consegue che la decisione controversa dev' essere comunque annullata.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    82 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta sostanzialmente soccombente, la Commissione va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione dell' autorità che ha il potere di nomina, con cui si rifiuta al ricorrente l' inserimento nella lista dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988, è annullata.

    2) Per il resto, il ricorso è irricevibile.

    3) La Commissione è condannata alla spese.

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