EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989TJ0080

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 6 aprile 1995.
BASF AG e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Procedimento - Competenza - Regolamento interno della Commissione.
Cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00729

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:61

61989A0080

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - BASF AG E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE. - CAUSA T-80/89.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00729


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Decisione individuale ° Notifica ° Nozione

(Trattato CEE, art. 191, secondo comma)

2. Atti delle istituzioni ° Intangibilità dopo l' adozione ° Modifica della motivazione o del dispositivo ° Violazione del principio della certezza del diritto ° Illegittimità

(Trattato CEE, artt. 189 e 190)

3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione di accertamento di una violazione ° Motivazione ° Obbligo che incombe al Collegio ° Modifica dopo l' adozione ° Illegittimità

[Trattato CEE, art. 85 e seguenti, e art. 190; Trattato di fusione, art. 17; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, lett. a)]

4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione di accertamento di una violazione ° Adozione su autorizzazione in una lingua facente fede ° Violazione del principio di collegialità ° Illegittimità

(Trattato CEE, art. 85; Trattato di fusione, art. 17; regolamento interno della Commissione, art. 27)

5. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione di accertamento di una violazione ° Decisione non firmata e formulata dopo la scadenza del mandato del membro della Commissione che aveva firmato le lettere di accompagnamento ° Illegittimità

(Trattato CEE, art. 85; Trattato di fusione, art. 17; regolamento interno della Commissione, art. 12, terzo comma)

6. Ricorso di annullamento ° Motivi ° Inosservanza delle forme sostanziali ° Violazione delle disposizioni del regolamento interno della Commissione relative all' autenticazione dei suoi atti nelle lingue facenti fede

(Trattato CEE, art. 173; Trattato di fusione, art. 17; regolamento interno della Commissione, art. 12)

7. Atti delle istituzioni ° Presunzione di validità ° Atto inesistente ° Nozione

(Trattato CEE, art. 189)

1. Una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e questi è in grado di averne conoscenza. L' invio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è adeguato a tal fine. Mentre, di regola, se si è adoperata tale forma di recapito, la data della notifica è quella che figura nella ricevuta, ciò non vale quando quest' ultima è priva della firma e il destinatario della decisione dimostra che essa gli è pervenuta ad un' altra data.

2. Il principio dell' intangibilità dell' atto, una volta approvato dall' autorità competente, costituisce un fattore decisivo di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto nell' ordinamento comunitario, sia per le istituzioni comunitarie, sia per i soggetti di diritto la cui situazione di diritto e di fatto venga pregiudicata da una decisione di tali istituzioni. Soltanto il rigoroso ed assoluto rispetto di tale principio consente di acquisire la certezza che, successivamente all' adozione di un atto, quest' ultimo potrà subire modifiche solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura, e che quindi l' atto notificato o pubblicato riprodurrà esattamente l' atto adottato, riflettendo così fedelmente la volontà dell' autorità competente.

Viene pregiudicata detta intangibilità quando sono state apportate ad un atto adottato dal Collegio dei Commissari modifiche o aggiunte che, essendo successive alla sua adozione e non presentando un carattere meramente ortografico o sintattico, sono state necessariamente aggiunte da una persona incompetente a farlo, indipendentemente dalla portata, dall' importanza o dal carattere sostanziale di dette modifiche.

3. Il rispetto in seno alla Commissione del principio della collegialità, e in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune dai membri della Commissione, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che esse producono, nel senso che i loro destinatari devono essere certi che le decisioni sono state effettivamente adottate dal Collegio e corrispondono esattamente alla sua volontà.

Ciò vale in particolare per gli atti, espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese, per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti delle imprese interessate e di infliggere loro sanzioni pecuniarie.

Siffatte decisioni devono essere motivate obbligatoriamente, in base all' art. 190 del Trattato, il quale esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, in modo da consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo e da far conoscere sia agli Stati membri sia ai loro cittadini interessati in quale modo essa applichi il Trattato. Poiché il dispositivo e la motivazione di una decisione costituiscono un tutto inscindibile, spetta soltanto al Collegio, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l' uno e l' altra. Ciò implica che soltanto correzioni meramente ortografiche o grammaticali possono ancora essere apportate a un atto formalmente adottato dal Collegio, mentre qualsiasi altra modifica spetta esclusivamente a quest' ultimo.

4. Una decisione di accertamento di una violazione dell' art. 85 del Trattato, che contenga ingiunzioni nei confronti di più imprese, che infligga loro sanzioni pecuniarie rilevanti e valga come titolo esecutivo a tal fine, incide profondamente sui diritti e sugli obblighi di queste ultime, nonché sul loro patrimonio. L' adozione, nella lingua facente fede, di siffatta decisione non può quindi essere considerata una semplice misura amministrativa o di gestione, che possa essere adottata su autorizzazione da parte di un solo commissario, senza violare direttamente il principio di collegialità espressamente richiamato nell' art. 27 del regolamento interno della Commissione.

5. Un commissario può firmare le lettere di accompagnamento della decisione di accertamento di una violazione dell' art. 85 del Trattato adottata dalla Commissione, ai fini della sua notifica ai suoi destinatari e della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, alle condizioni previste dall' art. 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione. Tuttavia, siffatta firma, apposta il giorno della scadenza del mandato del membro della Commissione, non sana il vizio d' incompetenza che inficia l' atto, se è provato che la sua data di formulazione è successiva alla data di scadenza del mandato di detto membro. Di conseguenza, è viziato da illegittimità, per incompetenza ratione temporis del suo autore, un atto sul quale nessuna autorità abbia apposto una firma autografa e che risulti dall' istruttoria essere stato definitivamente formulato non prima della scadenza del mandato del membro della Commissione.

6. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio. Essa consente così di controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con detto testo e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell' autore dell' atto. Ne consegue che l' autenticazione è una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, e che la sua violazione può giustificare un ricorso d' annullamento.

7. Sebbene gli atti delle istituzioni comunitarie si presumano legittimi e producano pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati, in deroga a questo principio gli atti viziati da un' irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall' ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.

La gravità delle conseguenze che si ricollegano all' accertamento dell' inesistenza di un atto delle istituzioni esige che, per ragioni di certezza del diritto, l' inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

Ciò non si verifica in una situazione in cui, quali che possano essere i vizi di cui è inficiata una decisione, è assodato che la Commissione ha effettivamente deciso di adottarne il dispositivo, e in cui, peraltro, i vizi di competenza e di forma con riferimento all' iter di adozione dell' atto non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.

Parti


Nelle cause riunite

T-80/89,

BASF AG, con sede a Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Ferdinand Hermanns e Karl Kaiser, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

T-81/89,

Monsanto Company, con sede a St Louis, Missouri (Stati Uniti), con gli avv.ti Clive Stanbrook, QC, e John Ratliff, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

T-83/89,

NV DSM e DSM Kunststoffen BV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l' avv. Inne G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong e Konsbruck, 14 A, rue des Bains,

T-87/89,

Orkem SA, con sede a Parigi (Francia), con gli avv.ti Dominique Voillemot e Joëlle Salzmann, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

T-88/89,

Bayer AG, con sede a Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Oliver Axster e Holger Wissel, del foro di Duesseldorf, Michel Waelbroeck, Denis Waelbroeck e Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

T-90/89,

Atochem SA, con sede a Puteaux (Francia), con gli avv.ti Xavier de Roux e Charles-Henri Léger, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Hoss e Elvinger, 15, Côte d' Eich,

T-93/89,

Den Norske Stats Oljeselskap AS (Statoil), con sede a Stavanger (Norvegia), con l' avv. Graham Child, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,

T-95/89,

Enichem SpA, con sede a Milano (Italia), con gli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, Giuseppe Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna, e Gianfranco Arcidiacono, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-97/89,

Hoechst AG, con sede a Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Hans Hellmann e Hans-Joachim Voges, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

T-99/89,

Imperial Chemical Industries plc, con sede a Londra, con gli avv.ti David Vaughan, QC, e David Anderson, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, incaricati dai signori Victor White, Richard Coles e Andrew Ransom, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong e Konsbruck, 14 A, rue des Bains,

T-100/89,

Neste Oy, con sede a Espoo (Finlandia), con gli avv.ti Georges van Hecke, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione del Belgio, e Gerwin Van Gerven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

T-101/89,

Repsol Química SA, con sede a Madrid, con l' avv. José Pérez Santos, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-103/89,

Shell International Chemical Company Ltd, con sede a Londra, con l' avv. Kenneth Parker, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, incaricato dal signor John Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,

T-105/89,

Montedison SpA, con sede a Milano (Italia), con gli avv.ti Giuseppe Celona, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, Giorgio Aghina, del foro di Milano, e Piero Ferrari, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Georges Margue, 20, rue Philippe II,

T-107/89,

Chemie Holding AG, con sede a Linz (Austria), con l' avv. Otfried Lieberknecht, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Alex Bonn, 22, Côte d' Eich,

T-112/89,

The Dow Chemical Company, con sede a Midland, Michigan (Stati Uniti), con gli avv.ti Arved Deringer, del foro di Colonia, Pierre Bos, del foro di Rotterdam, e José Pérez Santos, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Gothe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall, Berend Jan Drijber e Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Éric Morgan de Rivery, del foro di Parigi, Renzo Morresi, del foro di Bologna, Nicholas Forwood, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, e Alexander Boehlke, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE; GU 1989, L 74, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, C.P. Brïet, e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 giugno 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti, la decisione impugnata e il generale svolgimento del procedimento

1 In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene, nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, in forza di decisioni basate sull' art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (in prosieguo: il "Trattato"), la Commissione presumeva la possibilità di una violazione dell' art. 85 del Trattato nel settore del polietilene a bassa densità (in prosieguo: il "LDPE"), e apriva un' istruttoria al riguardo; essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

2 Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d' ufficio, a norma dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro 18 produttori di LDPE, vale a dire la Atochem SA (in prosieguo: la "Atochem"), la BASF AG (in prosieguo: la "BASF"), la BP Chemicals Ltd (in prosieguo: la "BP"), la Bayer AG (in prosieguo: la "Bayer"), la Chemie Holding AG (in prosieguo: la "Chemie Holding"), The Dow Chemical Company (in prosieguo: la "Dow Chemical"), la DSM NV e la DSM Kunststoffen BV (in prosieguo: la "DSM"), la Exxon Chemicals International Inc. (in prosieguo: la "Exxon"), la Enichem SpA (in prosieguo: la "Enichem"), la Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"), l' Imperial Chemical Industries (in prosieguo: la "ICI"), la Monsanto Company (in prosieguo: la "Monsanto"), la Montedison SpA (in prosieguo: la "Montedison"), la Neste Oy (in prosieguo: la "Neste"), la Orkem SA (in prosieguo: la "Orkem"), la Repsol Química SA (in prosieguo: la "Repsol"), la Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell International Chemical"), la Statoil den Norske Stats Olijeselskap AS (in prosieguo: la "Statoil"). Il 5 aprile 1988, la Commissione inviava a ciascuna delle dette imprese la comunicazione degli addebiti di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), nella quale essa affermava che "le summenzionate 18 imprese hanno partecipato a un accordo di base, eseguito e attuato tramite un insieme di accordi e/o di pratiche concordate che costituiscono un' intesa, nel senso che da circa l' anno 1974, fino a una data sconosciuta fra il novembre 1989 e oggi, i produttori del prodotto termoplastico grezzo LDPE che rifornivano il mercato comunitario si sono riuniti regolarmente per fissare prezzi-obiettivo e/o prezzi minimi, convenire quote od obiettivi in materia di quantità, coordinare le loro attività commerciali e controllare l' esecuzione di dette intese".

3 Tutte le destinatarie della comunicazione degli addebiti rispondevano ad essa per iscritto durante il mese di giugno 1988. A seguito della risposta della Exxon alla comunicazione degli addebiti, la Commissione cessava qualsiasi procedimento nei suoi confronti. Tutte le altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, tranne la Shell International Chemical, presentavano una domanda di audizione, svoltasi a Bruxelles dal 12 al 16 settembre 1988, nonché il 19 settembre 1988. Il 1 dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emetteva il suo parere sul progetto di decisione della Commissione.

4 Il 17 marzo 1989 veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la "decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.866, LDPE)" (GU 1989, L 74, pag. 21; in prosieguo: la "Decisione"), che era stata notificata alle imprese nel febbraio 1989. Il dispositivo della Decisione così notificata e pubblicata contiene in particolare i seguenti tre articoli:

"Articolo 1

Atochem SA, BASF AG, BP Chemicals Ltd, Bayer AG, Chemie Holding AG, The Dow Chemical Company, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries Plc, Monsanto Company, Montedison SpA, Neste OY, Orkem SA (già CdF Chemie SA), Repsol Química SA, Shell International Chemical Co Ltd e Statoil ° Den Norske Statsolijeselskap AS hanno violato l' articolo 85 del Trattato CEE, partecipando (per i periodi indicati nella presente decisione) ad un accordo e/o a una pratica concordata con inizio intorno al settembre 1976 in base ai quali i produttori che forniscono LDPE nel territorio della CEE hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi 'obiettivo' e quote 'obiettivo' , a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l' esecuzione dei predetti accordi collusivi.

Articolo 2

Le imprese menzionate nell' articolo 1 che operano tuttora nel settore dell' LDPE nella CEE pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore dell' LDPE, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni di norma coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore dell' LDPE al quale i produttori aderiscono deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambio di informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Atochem SA: ammenda di 3 600 000 ECU;

ii) BASF AG: ammenda di 5 500 000 ECU;

iii) BP Chemicals Ltd: ammenda di 750 000 ECU;

iv) Bayer AG: ammenda di 2 500 000 ECU;

v) Chemie Holding AG: ammenda di 500 000 ECU;

vi) Dow Chemical Company: ammenda di 2 250 000 ECU;

vii) DSM NV: ammenda di 3 300 000 ECU;

viii) Enichem SpA: ammenda di 4 000 000 di ECU;

ix) Hoechst AG: ammenda di 1 000 000 di ECU;

x) Imperial Chemical Industries PLC: ammenda di 3 500 000 ECU;

xi) Montedison SpA: ammenda di 2 500 000 ECU;

xii) Monsanto Company: ammenda di 150 000 ECU;

xiii) Neste Oy: ammenda di 1 000 000 di ECU;

xiv) Orkem SA: ammenda di 5 000 000 di ECU;

xv) Repsol Química SA: ammenda di 100 000 ECU;

xvi) Shell International Chemical Co, Ltd: ammenda di 850 000 ECU;

xvii) Statoil ° Den Norske Stats Olijeselskap AS: ammenda di 500 000 ECU".

5 Le 17 imprese destinatarie della Decisione, tranne la BP, proponevano ricorso d' annullamento dinanzi alla Corte di giustizia, fra il 30 marzo 1989 e il 10 maggio 1989. Ai sensi dell' art. 3, n. 1, e dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), la Corte ha rimesso dette cause al Tribunale, con ordinanze 15 novembre 1989.

6 Con ordinanza 8 dicembre 1989, il Tribunale (Seconda Sezione) ha riunito all' esame del merito l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del ricorso T-103/89 proposto dalla Shell International Chemical.

7 Con misura d' organizzazione del procedimento 3 dicembre 1991, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre il verbale della riunione del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988 e, inoltre, il testo della Decisione, come adottata da detto collegio.

8 L' 11 dicembre 1991 si è svolta una prima riunione preparatoria all' udienza, convocata a norma dell' art. 64, n. 3, del regolamento di procedura.

9 In esito alla fase scritta del procedimento, le cause T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89 sono state riunite, ai fini della trattazione orale, con ordinanza 22 gennaio 1992 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale.

10 Con misura istruttoria 10 marzo 1992, il Tribunale ha ordinato alla Commissione di produrre, nelle versioni linguistiche nelle quali era stata adottata, una "copia certificata conforme all' originale della decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), come era stata adottata dal Collegio dei Commissari nel corso della sua riunione 21 dicembre 1988 e autenticata secondo le modalità contemplate dal regolamento interno della Commissione".

11 Con misura d' organizzazione del procedimento 2 aprile 1992, il Tribunale ha invitato le ricorrenti a presentare le loro osservazioni sui documenti prodotti dalla Commissione, in risposta alla misura istruttoria 10 marzo 1992, e in considerazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, cosiddetta "PVC" (Racc. pag. II-315).

12 Il 15 maggio 1992 è stata convocata una seconda riunione preparatoria all' udienza.

13 La fase orale del procedimento si è svolta il 16 giugno 1992.

14 Sentite a questo proposito le parti durante la fase orale, il Tribunale ritiene che occorra procedere alla riunione di tutte le cause di cui sopra ai fini della sentenza.

Le conclusioni delle parti

15 Le ricorrenti concludono, nei loro ricorsi, che il Tribunale voglia:

° in via principale, annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE) e, in via subordinata, annullare o ridurre l' ammenda inflitta nell' art. 3 di tale decisione;

° condannare la Commissione alle spese;

° inoltre, la Montedison chiede che la Commissione sia condannata, da un lato, a rimborsarle integralmente le spese sostenute per il procedimento amministrativo, e, dall' altro, a risarcire tutti i danni ad essa derivati dall' esecuzione della Decisione.

16 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso della Shell International Chemical tardivo e quindi irricevibile;

° respingere gli altri ricorsi;

° condannare le ricorrenti alle spese.

17 Completando le loro conclusioni iniziali quali enunciate nei loro atti introduttivi di ricorso, le ricorrenti chiedono, nelle loro osservazioni presentate a seguito della domanda del Tribunale 2 aprile 1992, che il Tribunale voglia:

° dichiarare che l' atto notificato alle ricorrenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17 marzo 1989 (L 74, pag. 21-44), col titolo "decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866 ° LDPE)" è inesistente;

° in subordine, dichiarare detto atto nullo e non avvenuto;

° condannare la Commissione alle spese.

Le misure di organizzazione del procedimento e di istruttoria ordinate dal Tribunale

A ° Gli argomenti scritti delle parti che hanno indotto il Tribunale ad adottare la misura di organizzazione del procedimento 3 dicembre 1991

18 Al punto IV della parte A del suo ricorso, intitolato "Violazione dell' obbligo di motivare, al momento della sua emanazione, la decisione impugnata", la BASF fa valere la sentenza della Corte 23 febbraio 1988, cosiddetta "delle galline ovaiole", causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905), per sostenere che l' art. 190 del Trattato impone alla Commissione di indicare la motivazione, che fa parte integrante della decisione, quando quest' ultima è adottata. La ricorrente ne deduce che una decisione è nulla se non è motivata, oppure se la motivazione è insufficiente o incompleta al momento dell' emanazione della decisione stessa, o ancora se la motivazione viene modificata dopo l' adozione della decisione.

19 Nel caso di specie, la ricorrente rileva che la Decisione notificata reca la data del 21 dicembre 1988 ed è accompagnata da una lettera di trasmissione 5 gennaio 1989, firmata "Per la Commissione, Peter Sutherland, membro della Commissione". Orbene, la ricorrente dichiara che la Commissione le ha inviato, il 21 dicembre 1988, un telex in cui sosteneva di aver adottato una decisione il 22 dicembre 1988. Senza escludere l' ipotesi che si tratti di un errore materiale, la ricorrente fa valere che in data 21 dicembre 1988 la motivazione della decisione sarebbe stata o inesistente, o diversa da quella figurante nella decisione notificata. A sostegno delle proprie asserzioni, la ricorrente fa valere che, a seguito di una domanda da essa proposta tra il 21 dicembre 1988 e il 3 febbraio 1989, data della notifica, diretta ad ottenere che la Decisione le fosse comunicata, dipendenti della Commissione le avrebbero risposto che la versione tedesca della Decisione non era pronta e che quindi non era possibile procedere a tale notifica. Secondo la ricorrente, il fatto che sia trascorso questo periodo di tempo fra l' adozione della decisione e la sua notifica sarebbe sufficiente a dimostrare che si è proceduto a un vero e proprio rimaneggiamento della motivazione della Decisione. Ne conseguirebbe la nullità della Decisione.

20 Avendo rilevato che la Commissione afferma che la Decisione è stata adottata in base a testi redatti in tedesco, in inglese e in francese, la ricorrente sottolinea nella replica che tanto in base alle norme di ripartizione delle competenze conferite alle istituzioni comunitarie quanto in base a una corretta interpretazione dell' art. 235 del Trattato, la Commissione non aveva il diritto di autorizzare il membro incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare il testo della Decisione nelle altre lingue facenti fede. Onde chiarire tutti questi punti, essa chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre i progetti della decisione 21 dicembre 1988 e di renderli accessibili alle parti.

21 Nel ricorso la Bayer deduce dal lasso di tempo trascorso fra la data di adozione della Decisione, che si situava poco prima della fine del mandato del Commissario competente, e la sua notifica, vale a dire il 10 febbraio 1989, che la motivazione della Decisione non era ancora pronta il 21 dicembre 1988. Orbene, la ricorrente rileva che la motivazione fa parte integrante di una decisione e che uno dei presupposti di validità di una decisione adottata in forza degli artt. 3 e 15 del regolamento n. 17 consiste nel fatto che essa deve essere adottata interamente, sia per quanto attiene quindi alla sua motivazione sia per quanto riguarda il suo dispositivo. La ricorrente aggiunge che, una volta adottata, la motivazione di una decisione non può più costituire oggetto di correzioni, anche se esse sembrano necessarie. Facendo valere la precitata sentenza delle galline ovaiole, la ricorrente sostiene che un atto della Commissione è nullo se la sua motivazione non è definitivamente stabilita al momento della sua adozione. La ricorrente suggerisce pertanto di ordinare alla Commissione di produrre il progetto della Decisione, come adottato dal Collegio dei Commissari.

22 Nel ricorso la Atochem si domanda, tenuto conto del lasso di tempo trascorso fra il telex che annuncia la Decisione e la sua notifica, se il testo notificato corrisponda effettivamente al testo sul quale la Commissione si è pronunciata.

23 La Enichem fa valere nel ricorso che un notevole lasso di tempo è trascorso fra l' adozione della Decisione e la sua comunicazione, cosicché il testo notificato e pubblicato potrebbe non corrispondere al testo adottato, il che comporterebbe la nullità della Decisione notificata alle parti. La Enichem chiede al giudice comunitario di intimare alla Commissione di produrre il testo nella lingua di lavoro della Commissione, sulla base del quale quest' ultima ha adottato la Decisione 21 dicembre 1988. La Enichem sostiene inoltre che la Decisione precede la redazione del verbale definitivo dell' audizione delle ricorrenti da parte della Commissione, redazione che è stata effettuata solo il 13 febbraio 1989. La ricorrente sottolinea che, di conseguenza, né il comitato consultivo, né il Collegio dei Commissari, né il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza sarebbero potuti venire a conoscenza del verbale definitivo dell' audizione, di modo che l' audizione dinanzi alla Commissione sarebbe stata privata di ogni valore.

24 La Hoechst sostiene, nel ricorso e nella replica, che la motivazione della Decisione, a norma dell' art. 190 del Trattato, doveva esporre i principali elementi in diritto e in fatto su cui si basava la Decisione stessa. Tale motivazione avrebbe dovuto inoltre esistere al momento dell' adozione della Decisione. Sarebbe infatti incompatibile con l' art. 190 del Trattato ogni modifica a posteriori della motivazione della Decisione che fuoriesca dalle mere correzioni ortografiche (v. precitata sentenza delle galline ovaiole). La ricorrente ritiene di poter legittimamente considerare trasgrediti questi principi nel caso di specie. Inoltre, essa rileva di aver ricevuto il 21 dicembre 1988 un telex della Commissione, che conteneva il dispositivo della Decisione e non la sua motivazione, e che menzionava una decisione 22 dicembre 1988. Essa ritiene di poter legittimamente esprimere seri dubbi, alla luce delle informazioni fornitele, del resto, da altre imprese, anch' esse destinatarie della Decisione, sul fatto che la Decisione sia stata adottata sulla base di una proposta di decisione completa, e motivata nella necessaria misura nella lingua facente fede. La ricorrente chiede pertanto che la Commissione sia invitata a produrre al Tribunale la proposta di decisione sulla base della quale è stata adottata, il 21 dicembre 1988, la Decisione. Dalla difesa della Commissione essa deduce che non è stata adottata alcuna decisione nelle lingue spagnola, italiana e olandese. Orbene, secondo la ricorrente, la Decisione doveva essere adottata in ciascuna delle lingue dei destinatari. Perciò essa chiede "al Tribunale di stabilire se la Decisione della Commissione non dovesse venir presa sulla base dei testi corrispondenti". Essa ritiene inoltre che, tenuto conto dell' esposizione dei fatti operata dalla Commissione nel suo controricorso, si ponga la questione se il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza potesse validamente adottare, o abbia validamente adottato, la decisione nelle altre lingue facenti fede, dato che il suo mandato sarebbe scaduto il 5 gennaio 1989, vale a dire undici giorni prima della data in cui le traduzioni sono state consegnate al segretariato generale della Commissione. Essa ne deduce "che la Decisione, che avrebbe dovuto essere emanata in forma di decisione unica per tutti i destinatari, è contestabile nel suo insieme".

25 La Chemie Holding fa valere, dal canto suo, invocando anch' essa la sentenza delle galline ovaiole, che, in base all' art. 190 del Trattato, la motivazione di una decisione fa parte integrante di quest' ultima, anche qualora nella specie la versione definitiva della motivazione non sia stata ancora disponibile il 21 dicembre 1988, ma sia stato disponibile unicamente un progetto preparato dal relatore competente che sarebbe stato successivamente modificato e tradotto in lingua tedesca. La ricorrente ritiene pertanto che la Commissione non abbia validamente adottato la Decisione.

26 Replicando a tali diversi argomenti, la Commissione, nel controricorso e nella controreplica, dopo aver rilevato che tale motivo, relativo ad asseriti vizi del procedimento di adozione della Decisione, è privo di qualsiasi fondamento e non è suffragato da alcun serio elemento, ha sostenuto che i progetti di decisione sono stati sottoposti alla deliberazione del Collegio dei Commissari in sei lingue, vale a dire nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana e olandese; che dal verbale della seduta della Commissione n. 945 emerge che la Decisione è stata adottata nelle tre lingue tedesca, inglese e francese e che il Collegio dei Commissari ha incaricato il membro competente in materia di concorrenza di adottare la Decisione nelle altre lingue facenti fede; che tale autorizzazione è conforme all' art. 27 del suo regolamento interno, nella versione allora vigente, come la Corte ha del resto dichiarato nella sentenza 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO/Commissione (Racc. pag. 2585, punto 40). Secondo la Commissione, infatti, siffatta autorizzazione comprenderebbe necessariamente la possibilità di procedere alle armonizzazioni linguistiche necessarie. A seguito della deliberazione del Collegio dei Commissari, si sarebbe proceduto alla traduzione della Decisione nelle tre lingue ufficiali nelle quali il testo non era ancora disponibile, vale a dire le lingue danese, greca e portoghese. Queste traduzioni sarebbero state presentate al segretariato generale il 16 gennaio 1989, data in cui le varie versioni della Decisione, in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità, sarebbero state sottoposte ai giuristi linguisti per assicurare la loro concordanza. Tali lavori di armonizzazione si sarebbero a loro volta conclusi alla fine del mese di gennaio 1989. La Commissione precisa di essere in grado di presentare al Tribunale, se quest' ultimo lo volesse, i documenti cui essa si è riferita nelle sue difese. Essa aggiunge che la delega non è stata conferita al signor P. Sutherland, nominatamente designato, bensì al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza.

27 Stando così le cose, di fronte a tali argomentazioni scritte contrastanti, il Tribunale, posto nella necessità, per pronunciarsi sui motivi dedotti dalle ricorrenti, di raffrontare, da un lato, l' atto notificato alle ricorrenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e, dall' altro, l' atto adottato, e considerata del resto l' offerta di prove formulata dalla Commissione, nell' ambito dei suoi poteri istruttori (sentenza AKZO/Commissione, citata), ha invitato la Commissione, il 3 dicembre 1991, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre, in primo luogo, il verbale della riunione del Collegio dei Commissari 21 dicembre 1988 e, in secondo luogo, il testo della Decisione adottata dal Collegio dei Commissari.

28 Negli allegati 4 e 5 alla sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento, registrata nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 1992, la Commissione ha prodotto:

a) le pagine 41-43 del verbale, redatto in lingua francese, della seduta del Collegio dei Commissari 21 dicembre 1988, n. 945, recante la sigla COM(88) PV 945 def. Questo verbale è accompagnato da una "copertina" da cui emerge, in primo luogo, che le pagine 41-43 sono incluse nella parte I del verbale della riunione contenente 60 pagine e, inoltre, che tale verbale è stato approvato dal Collegio dei Commissari il 22 dicembre 1988. Detta prima pagina reca le firme del presidente e del segretario generale della Commissione. La copia prodotta è certificata conforme all' originale dal segretario generale della Commissione e reca un timbro nella sua intestazione;

b) un estratto di un documento recante la sigla SEC(88) 2033, GU 945, punto 15, datato 19 dicembre 1988, intitolato "nota indirizzata ai signori Commissari", accompagnato da un documento, designato allegato III, intitolato "modifications to be included in point 27 ° PVC, in point 34 ° LDPE" (modifiche da includere al punto 27 PVC, punto 34, LDPE);

c) tre progetti di decisione, datati 14 dicembre 1988, redatti nelle lingue tedesca, inglese e francese e recanti la sigla C (88) 2498.

29 Nelle sue osservazioni relative al secondo dei summenzionati documenti, recante la sigla SEC(88) 2033, osservazioni contenute in un risguardo, la Commissione sostiene che dai termini "con riserva di una modifica da apportare al testo, cfr. allegato III qui accluso" risulta che il testo della frase da includere al punto 34 della decisione LDPE era stato approvato dai capi di gabinetto e presentato ai Commissari con il resto del progetto di decisione. La Commissione prosegue precisando che il verbale della seduta della Commissione si riferisce al verbale della riunione dei capi di gabinetto e che nessun elemento del verbale della seduta della Commissione consente di concludere che le raccomandazioni formulate dai capi di gabinetto non siano state interamente recepite. Secondo la Commissione, ciò dimostra che la frase supplementare è stata effettivamente presentata alla Commissione, la quale l' ha approvata durante la sua riunione del 21 dicembre 1988.

30 Con riferimento al documento recante la sigla C (88) 2498, che riprende le versioni nelle lingue tedesca, inglese e francese del progetto di decisione presentato al Collegio dei Commissari, la Commissione dichiara che le versioni nelle lingue spagnola, italiana e olandese di detto testo erano effettivamente disponibili il 21 dicembre 1988 e che tale circostanza non è affatto contraddetta dal fatto che le dette versioni della Decisione sono pervenute ai servizi incaricati della revisione linguistica soltanto il 16 gennaio 1989. Secondo la Commissione, conformemente alle prassi seguite all' interno dei suoi servizi, le nove versioni linguistiche della Decisione sono state contemporaneamente inviate alla revisione linguistica. La Commissione aggiunge che, nella specie, tale ritardo era dovuto soltanto al fatto che le versioni nelle lingue danese, greca e portoghese sono state disponibili soltanto a metà gennaio 1989 (risguardo dell' allegato 5 della risposta della Commissione 6 febbraio 1992).

B ° Le circostanze che hanno indotto il Tribunale a ordinare la misura istruttoria 10 marzo 1992

31 Nelle sue memorie, confermate del resto dalle sue dichiarazioni nel corso della trattazione orale, la Commissione ha affermato che il 21 dicembre 1988 il Collegio dei Commissari è stato investito di un secondo progetto di decisione, relativo a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato nel settore del policloruro di vinile [decisione 89/190/CEE (IV-31.865, PVC)]. A questo proposito essa ha affermato che la decisione relativa al settore del PVC e la Decisione censuravano violazioni ampiamente simili e che gli accertamenti che hanno consentito di individuarle, nonché le varie fasi del procedimento amministrativo, si sono inoltre svolti parallelamente. Del pari, occorre rilevare che, tanto nelle loro memorie quanto nel corso della trattazione orale, le ricorrenti hanno insistito sull' analogia fra questa lite e quella che è stata del pari sottoposta al sindacato giurisdizionale del Tribunale nella precitata causa PVC. In quest' ultima causa, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

"1) L' atto notificato ai ricorrenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 74 del 17 marzo 1989 (pag. 1) e intitolato 'Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC)' , è inesistente.

2) I ricorsi sono irricevibili.

3) La Commissione è condannata alle spese".

32 Tenuto conto dell' analogia così stabilita e riconosciuta tra le due cause e, inoltre, dei documenti presentati dalla Commissione in risposta alla misura di organizzazione del summenzionato procedimento, il Tribunale ha ingiunto, il 10 marzo 1992, "alla Commissione di produrre entro e non oltre le ore 12 di martedì 31 marzo 1992 copia certificata conforme all' originale della decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), quale adottata dal Collegio dei Commissari durante la riunione del 21 dicembre 1988, autenticata ai sensi del regolamento interno della Commissione, e ciò nelle versioni linguistiche in cui questa decisione è stata adottata".

33 Il 31 marzo 1992 la Commissione ha prodotto una copia certificata conforme all' originale di ciò che, a suo avviso, costituisce la decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), nelle sei lingue facenti fede, vale a dire le lingue tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana e olandese. Il risguardo di ciascuna delle versioni linguistiche di detto atto reca la formula di autenticazione, ai sensi dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione secondo la versione allora vigente. Detta autenticazione non è datata. Essa è redatta in lingua francese e indica che "la (...) decisione è stata adottata dalla Commissione nel corso della sua 945ª riunione svoltasi a Bruxelles il 21 dicembre 1988". Occorre inoltre rilevare che, per ciascuna delle versioni linguistiche, la formula di autenticazione indica il numero di pagine dell' atto considerato. Del pari, su ciascuna delle versioni linguistiche la formula di autenticazione è seguita dalle firme del presidente e del segretario generale della Commissione e, inoltre, ciascun risguardo reca un timbro nella sua intestazione.

34 Nella lettera 31 marzo 1992 che accompagna i documenti così presentati al Tribunale, la Commissione afferma che i testi così prodotti sono identici a quelli notificati alle ricorrenti e che essi contengono quindi le modifiche linguistiche apportate dai giuristi linguisti. Il risguardo sarebbe una copia certificata conforme all' autenticazione effettuata ai sensi dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione. La Commissione ha ammesso, nella stessa lettera, che tale autenticazione è di data recente ed è stata effettuata solo per consentire alla Commissione di conformarsi all' ordinanza del Tribunale.

35 Inoltre, occorre ricordare, al riguardo, che la Commissione ha confermato, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento 3 dicembre 1991, che l' autenticità del testo della Decisione, quale notificata alle ricorrenti, è garantita, da un lato, dalla firma del verbale della riunione della Commissione da parte del presidente e del segretario generale della Commissione e, dall' altro, dalla firma del segretario generale apposta sull' ultima pagina della Decisione stessa. Del pari, la Commissione sostiene, basandosi sulla sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87, 98/87 e 99/87, Dow Chemical Iberica e a./Commissione (Racc. pag. 3165, punto 59), che non vi è alcuna disposizione che obblighi il membro incaricato delle questioni di concorrenza a firmare il testo della decisione notificata, ma che questi può, al contrario, limitarsi a firmare la lettera di accompagnamento (risguardo dell' allegato 4 alla risposta della Commissione 6 febbraio 1992).

C ° La misura di organizzazione del procedimento 2 aprile 1992 e le osservazioni scritte delle ricorrenti sulle conseguenze da trarre dai documenti prodotti dalla Commissione

36 Il 2 aprile 1992 il Tribunale ha inviato alle ricorrenti i summenzionati documenti prodotti dalla Commissione in ottemperanza alla misura istruttoria 10 marzo 1992, accompagnati dalle osservazioni di quest' ultima, e ha chiesto alle ricorrenti che avevano formulato il motivo relativo all' esistenza di difformità fra le varie versioni linguistiche della Decisione, nonché fra il progetto di decisione in possesso della Commissione in detta data e il testo notificato a ciascuna di esse, di comunicarle se, tenuto conto dei documenti prodotti dalla Commissione, esse tenessero fermo detto motivo; in questo caso le stesse erano invitate a fornire, a sostegno delle loro asserzioni, una tavola sinottica da cui risultassero le differenze censurate fra l' atto adottato e l' atto notificato.

37 Del pari, il Tribunale ha invitato le ricorrenti, a norma dell' art. 64, n. 3, lett. b), del regolamento di procedura, a presentare le loro osservazioni scritte sui documenti così prodotti, in ottemperanza alla misura istruttoria, e ciò tenuto conto della precitata sentenza PVC.

38 A seguito di detta domanda, la BASF, la Bayer, la Enichem, la Chemie Holding, la Hoechst, la Atochem, la Dow Chemical, la Neste e la Shell International Chemical hanno presentato al Tribunale un prospetto diretto a raffrontare il testo dell' atto che era stato loro notificato col testo del progetto di decisione presentato al Collegio dei Commissari il 21 dicembre 1988. Per ciascuna delle versioni linguistiche, rispettivamente esaminate da dette ricorrenti, queste hanno concluso che tanto la motivazione quanto il dispositivo dell' atto notificato erano stati modificati rispetto al progetto presentato alla Commissione e che tali modifiche superavano ampiamente la portata delle mere modifiche grammaticali o sintattiche, consentite dalla precitata giurisprudenza della Corte (sentenza delle galline ovaiole).

39 In particolare, tutte le ricorrenti hanno rilevato che una nuova frase era stata inserita al punto 34 dell' atto impugnato, e ciò in ciascuna delle versioni linguistiche facenti fede. Basandosi in particolare sui punti 44-47 della sentenza PVC, riguardanti un inserimento analogo nell' atto relativo al settore del PVC adottato lo stesso giorno, le ricorrenti hanno sostenuto che la Commissione non riusciva a provare che il Collegio dei Commissari avrebbe effettivamente consentito l' inserzione di detta frase, la quale apportava una sostanziale modifica all' atto impugnato, modifica il cui testo, redatto in francese e in inglese, era stato adottato nel corso della riunione speciale dei capi di gabinetto 19 dicembre 1988 [Doc. SEC(88) 2033].

40 Alcune ricorrenti, vale a dire la BASF, la Hoechst, la Bayer, la Enichem e la Chemie Holding, hanno quindi confermato o tenuto fermo il motivo così sollevato e, inoltre, hanno integrato tale motivo, onde far valere che le dette discordanze violavano il principio dell' intangibilità degli atti adottati dalla Commissione. Le altre ricorrenti hanno fatto valere che, tenuto conto dei documenti prodotti dalla Commissione, esse adducevano il motivo relativo alla violazione del principio dell' intangibilità degli atti.

41 Inoltre, tutte le ricorrenti hanno formulato, nelle loro osservazioni, un primo motivo ulteriore, relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto. Questo primo motivo ulteriore si articola in due parti.

42 In primo luogo, le ricorrenti contestano la competenza ratione materiae del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza per adottare gli atti notificati e pubblicati nelle lingue spagnola, italiana e olandese.

43 A questo proposito, tutte le ricorrenti sostengono che la Decisione non è mai stata adottata dal Collegio dei Commissari nelle lingue spagnola, italiana o olandese, poiché, durante la riunione 21 dicembre 1988, il Collegio non ha avuto a sua disposizione che le versioni nelle lingue tedesca, inglese e francese del progetto di decisione. Le ricorrenti rilevano che, ai sensi dell' art. 27, n. 1, del regolamento interno della Commissione, nella versione allora vigente, il quale non potrebbe essere interpretato estensivamente, il membro incaricato delle questioni di concorrenza non può essere autorizzato ad adottare da solo le versioni linguistiche dell' atto impugnato nelle lingue facenti fede, che non erano ancora disponibili al momento della deliberazione collegiale 21 dicembre 1988, poiché siffatta autorizzazione esula dall' ambito delle misure preparatorie o di gestione di cui all' art. 27 del regolamento interno della Commissione e viola il principio della collegialità.

44 In secondo luogo, le ricorrenti negano, con la seconda parte del primo motivo ulteriore, la competenza ratione temporis del membro incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A questo proposito, dall' analisi delle spiegazioni della Commissione relative allo svolgimento del procedimento di adozione e di revisione della Decisione le ricorrenti deducono che tutte le versioni linguistiche di detto atto sono state in realtà disponibili soltanto a partire dal 16 gennaio 1989. Esse ne concludono che tutti i detti atti, come notificati in ciascuna delle sei lingue facenti fede, sono stati necessariamente adottati dopo il 5 gennaio 1989, data in cui è scaduto il mandato del signor Sutherland, membro incaricato delle questioni di concorrenza. Basandosi sulla sentenza PVC, le ricorrenti sostengono che la menzione dattiloscritta "Per la Commissione, Peter Sutherland, membro della Commissione", posta in calce agli atti notificati, ammettendo anche che essa possa, in mancanza di qualsiasi firma manoscritta del signor Sutherland, corrispondere alla firma di quest' ultimo, è stata necessariamente apposta dopo la data di scadenza del suo mandato, oppure prima del 5 gennaio 1989, vale a dire in una data in cui gli atti, come notificati e pubblicati, non esistevano. Secondo le ricorrenti, l' atto impugnato è stato quindi adottato da un' autorità incompetente ratione temporis.

45 Con il secondo motivo ulteriore, le ricorrenti constatano che, nonostante l' ordinanza del Tribunale 10 marzo 1992, che le intimava di produrre siffatto documento in ciascuna delle versioni linguistiche facenti fede, la Commissione non ha affatto prodotto copia certificata conforme all' originale della Decisione, autenticata ai sensi dell' art. 12 del regolamento interno allora vigente, a tenore del quale, "gli atti adottati dalla Commissione in riunione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente e del segretario esecutivo".

46 Argomentando in base al fatto che l' atto dichiarato inesistente dalla sentenza PVC era stato adottato in circostanze del tutto analoghe a quelle che avevano portato all' atto impugnato nella presente sentenza, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale dovrebbe quindi applicare il ragionamento seguito in detta sentenza ai fatti del caso di specie.

47 Basandosi su detta sentenza, le ricorrenti sostengono che solo l' autenticazione della Decisione, ai sensi dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione, unitamente al verbale della seduta della Commissione, adottato e firmato ai sensi dell' art. 10 del regolamento interno della Commissione, in cui si fa menzione dell' adozione di detto atto, consentirebbe, in primo luogo, di ottenere una conoscenza sicura dell' esistenza materiale di detto atto e del suo contenuto, nonché la certezza che detto atto corrisponde alla volontà del Collegio dei Commissari. In secondo luogo, l' autenticazione consentirebbe, mediante la datazione dell' atto e l' apposizione delle firme del presidente e del segretario generale, di accertare la competenza del suo autore. In terzo luogo, conferendo all' atto la sua esecutività, l' autenticazione garantirebbe la sua piena incorporazione nell' ordinamento giuridico comunitario.

48 A questo proposito, le ricorrenti si rifiutano di ammettere che la lettera di accompagnamento della Decisione, datata 5 gennaio 1989 e firmata dal signor Sutherland, possa, in qualche modo, sostituire l' autenticazione prevista dal regolamento interno della Commissione, in quanto questa lettera non può, a loro avviso, essere equiparata alla Decisione in quanto tale.

49 Esse formulano la stessa osservazione riguardo al timbro "per copia conforme", accompagnato dalla firma non datata del signor Williamson, segretario generale della Commissione, apposto sulla prima pagina di ciascuna delle sei versioni linguistiche della Decisione nelle lingue facenti fede, presentate dalla Commissione il 31 marzo 1992.

50 Con un terzo motivo ulteriore, le ricorrenti si rifiutano di riconoscere qualsiasi valore legale alla formula di autenticazione firmata dal segretario generale e dal signor Delors, presidente della Commissione, apposta a posteriori su questi stessi documenti presentati il 31 marzo 1992.

51 Rilevando che la Commissione ammette che detta autenticazione è stata aggiunta solo per consentirle di conformarsi all' ordinanza del Tribunale 10 marzo 1992, le ricorrenti sostengono che la validità del procedimento di autenticazione è subordinata alla considerazione che si sia proceduto ad esso prima della notifica ai destinatari interessati e che l' apposizione a posteriori di siffatta formula di autenticazione tardiva contribuisce, al contrario, ad aumentare la confusione esistente quanto alla datazione e al contenuto dell' atto impugnato.

52 Su questo punto, alcune ricorrenti insistono sul fatto che tale autenticazione tardiva non è affatto datata e che la stessa formula in francese è stata apposta su ciascuna delle versioni linguistiche della Decisione, mentre, a loro avviso, ai termini della precitata disposizione del regolamento interno della Commissione, l' autenticazione deve essere formulata nella lingua corrispondente a ciascuna delle versioni linguistiche dell' atto adottato.

53 Infine, le ricorrenti adducono un quarto motivo ulteriore, relativo al fatto che, in mancanza di decisione debitamente adottata e autenticata, l' atto impugnato non è stato loro validamente notificato.

Sulla ricevibilità

Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso T-103/89, Shell International Chemical/Commissione

Argomenti delle parti

54 La Commissione solleva un' eccezione di irricevibilità contro il ricorso della Shell International Chemical (causa T-103/89), in quanto esso è stato proposto oltre il termine di due mesi e dieci giorni di cui disponeva la società, in forza dell' art. 173, terzo comma, del Trattato, e dell' allegato II del regolamento di procedura della Corte concernente i termini relativi alla distanza.

55 Essa produce, a sostegno della sua eccezione, una ricevuta di ritorno di lettera raccomandata, firmata e datata da un rappresentante dei servizi postali del Regno Unito, da cui risulterebbe che la Decisione sarebbe stata notificata alla ricorrente sabato 11 febbraio 1989. Applicando il sistema di computo dei termini di ricorso risultante, in particolare, dalla sentenza della Corte 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio (Racc. pag. 223), secondo il quale un termine di impugnazione espresso in mesi scade alla fine del giorno che nel mese indicato porta la stessa data del dies a quo, la Commissione giunge alla conclusione che il termine di ricorso di cui disponeva la ricorrente, vale a dire, nella specie, due mesi e dieci giorni, è scaduto venerdì 21 aprile 1989 alle ore 24. Il ricorso, proposto in data lunedì 24 aprile 1989, sarebbe pertanto tardivo.

56 Nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, la ricorrente non contesta né la durata del termine di ricorso applicabile, né il sistema di computo di questo termine sostenuto dalla Commissione. Essa nega però che la Decisione le sia stata notificata sabato 11 febbraio 1989. Essa afferma che la data 11 febbraio 1989, che è quella in cui la posta controversa è stata ricevuta dai servizi postali, è stata apposta, per errore, da un funzionario di detti servizi, nella ricevuta riservata al destinatario. Essa afferma, inoltre, che la posta è stata recapitata, con contestuale notifica della Decisione, lunedì 13 febbraio 1989. A sostegno delle sue asserzioni, la ricorrente produce, fra l' altro, una deposizione prestata sotto giuramento firmata dal direttore del servizio clienti del distretto postale sud-est di Londra.

57 Nelle sue osservazioni supplementari, la Commissione ammette che la ricorrente adduce prove, a prima vista convincenti, che possono indurre il Tribunale a disattendere il motivo di prova costituito dalla ricevuta di ritorno della posta.

Giudizio del Tribunale

58 Come risulta da una giurisprudenza costante, la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all' esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell' amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10). E' del pari giurisprudenza costante che i termini per l' impugnazione non sono rimessi né alla discrezionalità del giudice né alla libera volontà delle parti e sono inderogabili (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, nonché sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619).

59 Quando si tratta di determinare la data della notifica di una decisione, a partire dalla quale, ai sensi dell' art. 173, terzo comma, del Trattato, inizia a decorrere il termine per l' impugnazione dinanzi al Tribunale, è giurisprudenza costante che una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e questi è in grado di averne conoscenza. A questo proposito, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza, l' invio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce un sistema di notifica adeguato, in quanto consente di determinare con certezza il dies a quo (v. sentenza del Tribunale Bayer/Commissione, già citata).

60 Il Tribunale constata, esaminando la ricevuta di ritorno prodotta dalla Commissione, che la casella intitolata "data e firma del destinatario" reca la data dell' 11 febbraio 1989, ma è priva di qualsiasi firma. Inoltre la deposizione prestata sotto giuramento firmata dal direttore del servizio clienti del distretto postale del sud-est di Londra, nonché i documenti ad essa allegati, dimostrano sufficientemente che la data 11 febbraio 1989 in realtà è stata apposta in detta casella per errore, da parte di un dipendente dei servizi postali, al momento del recapito del plico presso un ufficio postale di Londra, e non da un rappresentante della ricorrente al momento della consegna del plico alla stessa. Ne consegue che le informazioni figuranti in detta ricevuta di ritorno postale quanto alla data di consegna del plico sono sbagliate e devono essere quindi disattese.

61 Gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente ° in particolare, la suddetta deposizione prestata sotto giuramento del rappresentante dei servizi postali ° dimostrano, dal canto loro, che la posta contenente la Decisione controversa è stata consegnata alla ricorrente lunedì 13 febbraio 1989. E' pertanto in questa data che la Decisione è stata notificata alla ricorrente, ai sensi dell' art. 173, terzo comma, del Trattato.

62 In base al sistema di computo dei termini adottato dalla Corte nella precitata sentenza Misset/Consiglio, il termine di impugnazione di due mesi e dieci giorni, di cui disponeva la ricorrente, è quindi scaduto il 23 aprile 1989. Tuttavia, il Tribunale constata che il 23 aprile 1989 era una domenica e che, ai sensi dell' art. 80, n. 2, del regolamento di procedura della Corte nella versione allora vigente, se il giorno di scadenza del termine è una domenica la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo. Da quanto precede consegue che il ricorso della ricorrente, pervenuto alla Corte lunedì 24 aprile 1989, è stato presentato entro i termini.

63 Il ricorso T-103/89 deve essere dichiarato pertanto ricevibile.

Per quanto riguarda la ricevibilità dei motivi ulteriori formulati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni presentate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 aprile 1992

64 Come si è sopra rilevato, le ricorrenti hanno sviluppato quattro motivi nuovi nelle osservazioni da esse presentate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 aprile 1992. Tali osservazioni riguardano le conseguenze da trarre dai documenti prodotti dalla Commissione, in ottemperanza alla misura istruttoria 10 marzo 1992.

65 Ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

66 Orbene, il Tribunale constata che i quattro motivi nuovi si basano tutti su elementi di fatto che, essendo relativi al funzionamento interno della Commissione, sono stati rilevati dalla convenuta nel corso del procedimento, in particolare in ottemperanza alla misura istruttoria disposta dal Tribunale.

67 Ne consegue che i quattro motivi ulteriori formulati dalle ricorrenti devono essere dichiarati in ogni caso ricevibili.

Nel merito

Sulle domande dirette a far dichiarare l' inesistenza dell' atto notificato alle ricorrenti o, in subordine, la nullità della decisione controversa

68 Il Tribunale constata che, a sostegno delle loro domande, le ricorrenti avevano inizialmente fatto valere, nei loro atti introduttivi di ricorso, tre gruppi di motivi, fondati sulla violazione dei diritti fondamentali, sulla violazione delle forme sostanziali e sul fatto che la Commissione avrebbe effettuato una valutazione e una qualificazione giuridica dei fatti insufficienti o erronee alla luce dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Come si è riferito, esse hanno addotto, nelle loro osservazioni presentate in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 aprile 1992, quattro motivi ulteriori.

69 Il Tribunale ritiene che occorra pronunciarsi, anzitutto, su alcuni motivi ulteriori, come sollevati dalle ricorrenti. A questo proposito, occorre esaminare, in primo luogo, il motivo relativo a una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato, in secondo luogo, il motivo relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto, e, in terzo luogo, il motivo relativo alle irregolarità del procedimento di autenticazione dell' atto. Inoltre, in quarto luogo, il Tribunale esaminerà il motivo attinente all' inesistenza dell' atto, tenendo conto anche delle conclusioni risultanti dall' esame degli altri tre motivi.

70 Prima di esaminare detti motivi, va sottolineato che la precitata sentenza PVC ha costituito oggetto di ricorso dinanzi alla Corte, proposto dalla Commissione il 29 aprile 1992. Con sentenza 15 giugno 1994, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, in quanto questo aveva commesso un errore di diritto dichiarando inesistente la decisione di cui trattasi. La Corte ha tuttavia annullato la decisione che il Tribunale aveva dichiarato inesistente, vale a dire la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC), in quanto essa era stata adottata in violazione delle forme sostanziali (causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555).

A ° Per quanto concerne il motivo relativo alla violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0080.1

71 Numerose ricorrenti hanno sostenuto che l' atto notificato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee presentava alcune divergenze rispetto all' atto adottato. Tali divergenze, eccedendo l' ambito delle mere correzioni ortografiche o sintattiche, si tradurrebbero in una manifesta violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato e comporterebbero la nullità dell' insieme della Decisione impugnata (v. sopra, punti 18-25).

72 Pur ammettendo la realtà delle modifiche fatte presenti dalle ricorrenti, la Commissione sostiene che dette modifiche non hanno affatto leso i diritti delle imprese di cui trattasi, che non possono quindi avvalersene per contestare la validità della Decisione. La Commissione rileva infatti che i diritti delle imprese sono esclusivamente determinati dagli atti come notificati. La Commissione fa inoltre valere che dette modifiche sono di ordine meramente sintattico o grammaticale, oppure derivano dalle proposte avanzate nella riunione speciale dei capi di gabinetto del 19 dicembre 1988. A sostegno della propria tesi, essa ha prodotto l' insieme dei documenti precedentemente esaminati (v. sopra, punti 26 e 33).

73 Il Tribunale considera che il principio dell' intangibilità dell' atto, una volta approvato dall' autorità competente, costituisce un fattore decisivo di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto nell' ordinamento comunitario, sia per le istituzioni comunitarie, sia per le persone giuridiche la cui situazione di diritto e di fatto venga pregiudicata da una decisione di tali istituzioni. Soltanto il rigoroso ed assoluto rispetto di tale principio consente di acquisire la certezza che, successivamente all' adozione di un atto, quest' ultimo potrà subire modifiche solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura, e che quindi l' atto notificato o pubblicato riprodurrà esattamente l' atto adottato, riflettendo così fedelmente la volontà dell' autorità competente.

74 A questo proposito, il Tribunale rileva che la Corte ha precisato nella precitata sentenza Commissione/BASF e a. che il rispetto del principio della collegialità della Commissione, e in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune dai membri della Commissione, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che esse producono, i quali devono poter essere certi che le decisioni sono state effettivamente adottate dal Collegio e corrispondono esattamente alla sua volontà (punto 64). La Corte ha sottolineato che ciò vale in particolare per gli atti, espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare in forza degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 17 nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese, per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti delle imprese interessate e di infliggere loro sanzioni pecuniarie (punto 65).

75 In questa stessa sentenza la Corte ha del pari ricordato che dette decisioni devono essere motivate obbligatoriamente, in base all' art. 190 del Trattato, e che, secondo una giurisprudenza consolidata, la detta norma esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, in modo da consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo e da far conoscere sia agli Stati membri sia ai loro cittadini interessati in quale modo essa applichi il Trattato (punto 66).

76 La Corte ha inoltre precisato che il dispositivo di una decisione in materia di concorrenza non può essere compreso e la sua portata non può essere misurata se non alla luce della motivazione. Poiché il dispositivo e la motivazione costituiscono pertanto un tutto inscindibile, spetta soltanto al Collegio, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l' uno e l' altra. Con riferimento alla sua sentenza delle galline ovaiole, la Corte ha ricordato che soltanto correzioni meramente ortografiche o grammaticali possono ancora essere apportate a un atto formalmente adottato dal Collegio, mentre qualsiasi altra modifica spetta esclusivamente a quest' ultimo (punti 67 e 68).

77 Infine, il Tribunale rileva che, in base alle precedenti considerazioni, la Corte ha respinto l' argomento della Commissione secondo cui nel processo decisionale il Collegio può limitarsi a esprimere la volontà di agire in un certo modo, senza dover intervenire nella redazione dell' atto che concreta tale volontà e nella sua sistemazione definitiva dal punto di vista formale. La Corte ha osservato, a questo proposito, che, siccome l' elemento intellettuale e l' elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell' atto è necessaria espressione della volontà dell' autorità che lo adotta (punti 69 e 70).

78 Nel caso di specie, il Tribunale constata, in primo luogo, che tutti i documenti prodotti dalla Commissione e già esaminati (v., supra, punti 28 e 30) dimostrano che i tre progetti del 14 dicembre 1988 sottoposti alla deliberazione del Collegio dei Commissari presentano talune discordanze con gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. D' altronde, il Tribunale osserva che tali discordanze non sono in via di principio contestate dalla convenuta; sia che essa ritenga, per alcune, che siano di rilevanza minima, sia che essa asserisca, per altre, che dette modifiche non incidono affatto sui diritti e sugli obblighi delle imprese, quali determinati dal contenuto dell' atto notificato.

79 In secondo luogo, il Tribunale osserva che, secondo il tenore testuale del verbale della seduta del Collegio dei Commissari n. 945, la Commissione, investita dal signor Sutherland, Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, in data 21 dicembre 1988, dei progetti di decisioni designati con la sigla C (88) 2498, ha in questa data:

° deciso che le 17 imprese indicate nel procedimento LDPE hanno violato l' art. 85 del Trattato, determinato l' importo delle ammende da infliggere loro, e approvato il principio dell' ingiunzione, da rivolgere alle imprese, di cessare l' infrazione;

° adottato una decisione concernente il procedimento IV/31.866, LDPE, in ciascuna delle tre lingue tedesca, inglese e francese, facenti fede nei confronti di talune ricorrenti, decisioni "riportate" nei menzionati documenti C (88) 2498;

° autorizzato il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare la decisione nelle altre lingue ufficiali della Comunità;

° preso conoscenza dell' esame del procedimento compiuto dai capi di gabinetto dei commissari durante la riunione speciale e la riunione settimanale di questi ultimi del 19 dicembre 1988.

80 Alla luce di queste constatazioni di fatto, per il Tribunale occorre procedere alla valutazione, sotto il profilo giuridico, del motivo fondato sulla violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato, nelle versioni adottate nelle lingue tedesca, inglese e francese.

81 A questo proposito, il Tribunale constata che da un raffronto fra i progetti di decisione 14 dicembre 1988, quali adottati dal Collegio dei Commissari, ai termini del verbale della seduta n. 945 nelle lingue tedesca, inglese e francese, da un lato, e la Decisione notificata e pubblicata, dall' altro, emerge che quest' ultima ha subito numerose modifiche dopo la sua adozione. Tale esame comparativo conferma l' esattezza dei prospetti delle discordanze prodotti dalla BASF, dalla Bayer, dalla Enichem, dalla Chemie Holding, dalla Hoechst, dalla Atochem e dalla Dow Chemical, del resto non contestati dalla Commissione, la quale si è limitata a sottolineare il carattere non sostanziale delle modifiche apportate.

82 Il raffronto fra i tre progetti del 14 dicembre 1988, redatti nelle lingue tedesca, inglese e francese, e adottati, ai termini del verbale della seduta n. 945, da parte della Commissione il 21 dicembre 1988, dimostra infatti che la decisione adottata nelle lingue tedesca, inglese e francese presenta evidenti discordanze con la Decisione, quale notificata e pubblicata. Anche ammettendo che le modifiche apportate all' atto adottato nelle lingue tedesca, inglese e francese da parte del Collegio dei Commissari fossero dirette a coordinare i testi notificati e pubblicati nelle varie lingue facenti fede, tali modifiche sono tuttavia irregolari dato che sono successive all' adozione dell' atto, e, per quanto riguarda alcune di esse, eccedono largamente i limiti delle mere correzioni ortografiche o sintattiche, e ledono quindi direttamente il principio dell' intangibilità dell' atto adottato dall' autorità competente.

83 Molte delle discordanze rilevate, in particolare nella difesa orale comune delle ricorrenti, non possono infatti essere considerate correzioni di ordine meramente sintattico od ortografico. Fra queste il Tribunale rileva in particolare le seguenti modifiche, apportate rispettivamente ai testi tedesco, inglese e francese del progetto di decisione datato 14 dicembre 1988, e ciò dopo che la Commissione ha adottato detto progetto, come risulta dal precitato verbale della sua 945ª seduta:

i) modifiche al testo del progetto 14 dicembre 1988 adottato in lingua tedesca (i riferimenti si intendono fatti alla versione del progetto di decisione adottato nella lingua tedesca, prodotto dalla Commissione il 7 febbraio 1992 e datato 14 dicembre 1988):

° a pagina 19, punto 14, quinto capoverso: nel testo notificato e pubblicato, la frase "Auch Repsol wurde offiziell eingeladen" ("anche la Repsol è stata ufficialmente invitata") è stata aggiunta;

° a pagina 24, punto 31, settimo capoverso: la frase "Die Kommission erkennt nicht an, dass diese Hersteller ein solch umfangreiches Unternehmen ohne eine globale Koordinierung oder Leitung ihrer Preispolitik durchgefuehrt haben koennen" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività così rilevanti senza un coordinamento generale della loro politica in materia di prezzi") è stata sostituita, nell' atto notificato e pubblicato, con la frase "Die Kommission erkennt nicht an, dass diese Hersteller den Vertrieb eines derart preisanfaelligen Erzeugnisses ohne interne Leitung ihrer Preispolitik durchgefuehrt haben koennen" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività relative a detto prodotto il cui smercio è influenzato dai prezzi senza direzione interna della loro politica in materia di prezzi");

° a pagina 48, punto 64, primo capoverso: un quinto trattino, non figurante nel testo del progetto 14 dicembre 1988, "° die Sitzungen blieben aeusserst geheim" ("° le riunioni si svolgevano nella più grande segretezza"), è stato aggiunto al testo pubblicato e notificato, mentre il testo del quinto trattino esistente nel progetto di decisione è stato spostato onde costituire il secondo capoverso del punto 64 del testo notificato e pubblicato;

ii) modifiche al testo del progetto 14 dicembre 1988 adottato in lingua inglese (i riferimenti si intendono fatti alla versione del progetto di decisione adottato nella lingua inglese, prodotto dalla Commissione il 7 febbraio 1992 e datato 14 dicembre 1988):

° a pagina 2, punto 2, primo capoverso: nella seconda frase di detto capoverso, l' inciso "and in some cases produce inside the EEC" ("e in alcuni casi lo producono nella CEE"), figurante nel progetto, è stato soppresso nell' atto notificato e pubblicato;

° a pagina 22, punto 31, settimo capoverso: la seconda frase di detto capoverso "The Commission does not accept that these producers could have conducted such an important business with no overall co-ordination of direction of their pricing policy" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività così rilevanti senza un coordinamento generale della loro politica in materia di prezzi"), figurante in detto progetto, è stata sostituita con la frase "The Commission does not accept that these producers could have conducted business in this price-sensitive product without any internal direction of their pricing policy" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività concernenti detto prodotto, il cui smercio è influenzato dai prezzi, senza direzione interna della loro politica in materia di prezzi"), figurante nell' atto notificato e pubblicato;

° a pagina 27, punto 37: il secondo capoverso "In the present case, the continuing restrictive arrangements of the LDPE producers over a period of years are clearly referable in their essential characteristics to the proposal made in 1976 and constitute its implementation in practice" ("Nella specie, gli accordi restrittivi permanenti applicati dai produttori di LDPE durante vari anni sono collegati innegabilmente quanto alle loro caratteristiche essenziali alla proposta del 1976 di cui costituiscono l' applicazione pratica") è stato sostituito col testo seguente, nell' atto notificato e pubblicato: "In the present case, the continuing restrictive arrangements of the LDPE producers over a period of years clearly originate in the proposal made in 1976 and constitute its implementation in practice" ("Nella specie, gli accordi restrittivi permanenti applicati dai produttori di LDPE durante vari anni sono collegati innegabilmente alla proposta del 1976 di cui costituiscono l' applicazione pratica");

iii) modifiche al testo del progetto 14 dicembre 1988 adottato in lingua francese (i riferimenti si intendono fatti alla versione del progetto di decisione adottato nella lingua francese, prodotto dalla Commissione il 7 febbraio 1992 e datato 14 dicembre 1988):

° a pagina 2, punto 2, primo capoverso: nella seconda frase di detto capoverso, l' inciso "et dans certains cas les y fabriquent", figurante in detto progetto, è stato soppresso nell' atto notificato e pubblicato;

° a pagina 23, punto 31, settimo capoverso: la seconda frase di detto capoverso, "La Commission n' admet pas que ces producteurs puissent avoir mené des activités aussi importantes sans coordination globale de leur politique en matière de prix" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività così rilevanti senza un coordinamento generale della loro politica in materia di prezzi"), figurante in detto progetto, è stata sostituita con la frase: "La Commission n' admet pas que ces producteurs puissent avoir mené des activités concernant ce produit sensible aux prix sans direction interne de leur politique en matière de prix" ("La Commissione non ammette che i detti produttori possano avere svolto attività concernenti detto prodotto il cui smercio è influenzato dai prezzi senza direzione interna della loro politica in materia di prezzi"), figurante nell' atto notificato e pubblicato;

° a pagina 34, punto 46, terzo capoverso, seconda frase: l' inciso fra virgolette "tels que le 'gel' de la clientèle ou le renvoi de nouveaux clients" ("quale il 'congelamento' della clientela o il rifiuto di nuovi clienti"), figurante nel progetto, è stato sostituito coll' inciso fra virgolette "tels que le 'gel' de la clientèle ou la fin de non-recevoir opposée à des demandes" ("quale il 'congelamento' della clientela o l' irricevibilità opposta alle domande"), figurante nell' atto notificato e pubblicato.

84 Dal momento che le modifiche così apportate, in primo luogo, sono successive al 21 dicembre 1988, data di adozione dell' atto, e, in secondo luogo, non presentano un carattere meramente ortografico o sintattico, esse sono state necessariamente aggiunte da persona incompetente al riguardo e, di conseguenza, pregiudicano l' intangibilità dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari, senza che sia necessario esaminare la portata, l' importanza o il carattere essenziale di queste modifiche, come risulta dalla sentenza delle galline ovaiole e dalla sentenza BASF e a./Commissione, già citata.

85 Peraltro, dall' istruttoria emerge che, oltre alle modifiche testé esaminate, talune modifiche, che compaiono negli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, riguardano tutte le versioni adottate il 21 dicembre 1988 nelle lingue tedesca, inglese e francese, in base al tenore del verbale della seduta n. 945.

86 Inoltre, il Tribunale osserva che al punto 34, quarto capoverso, della motivazione degli atti notificati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee figura una frase completamente nuova, circostanza che, per alcune delle lingue facenti fede, e in particolare per la versione italiana, risulta del resto evidente da una presentazione tipografica diversa dell' atto notificato per la frase di cui trattasi. La nuova frase riguarda il problema se, nel caso in cui, come nella fattispecie, un procedimento avviato a norma dell' art. 85 del Trattato riguardi più imprese, la Commissione possa accogliere, a fronte delle altre imprese interessate dallo stesso procedimento, la rinuncia da parte di una di esse al carattere riservato delle informazioni che la riguardano, o se invece considerazioni di ordine pubblico ostino a che la Commissione, in una tale eventualità, dia corso alla domanda rivoltale dall' impresa a vantaggio della quale opera tale carattere riservato. Questo problema, delicato e controverso, è stato affrontato dalla Commissione a pagina 52 del suo diciottesimo rapporto sulla politica della concorrenza.

87 Secondo la frase aggiunta negli atti notificati: "deve essere sottolineato che ogni rinuncia da parte delle imprese al carattere riservato dei loro documenti aziendali interni è subordinata al pubblico interesse, che esige che dei concorrenti non siano reciprocamente informati delle loro attività e delle loro politiche commerciali in maniera tale che la concorrenza tra loro risulti ristretta".

88 Il verbale della riunione del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988, prodotto dinanzi al Tribunale, dimostra che, se risulta provato, secondo la formulazione stessa del verbale della seduta n. 945, che la Commissione ha adottato i progetti del 14 dicembre 1988, i quali, come adottati in ciascuna delle tre lingue facenti fede, non contengono la frase controversa, è unicamente provato che la Commissione ha preso conoscenza dell' esame del procedimento da parte dei capi di gabinetto in occasione di una riunione speciale di questi ultimi del 19 dicembre 1988. A questo proposito, il Tribunale rileva che, per quanto la Commissione abbia messo agli atti alcuni documenti indicati come certificati conformi all' originale del verbale della riunione speciale dei capi di gabinetto tenutasi il 19 dicembre 1988, e per quanto uno di tali documenti, all' allegato III, riproduca in inglese e in francese, la frase controversa, i documenti prodotti non provano assolutamente che tale emendamento sia stato adottato o proposto dai capi di gabinetto per essere sottoposto alla deliberazione del Collegio dei Commissari.

89 Anche ammettendo che l' emendamento di cui si tratta sia stato sottoposto e proposto al Collegio dei Commissari, in occasione della sua deliberazione del 21 dicembre 1988 ° il che in ogni caso non può essere avvenuto per il testo della Decisione adottata in lingua tedesca, dato che, come si è detto, l' allegato III è redatto soltanto in inglese e in francese °, il Tribunale rileva che dal tenore stesso del verbale della riunione precedentemente esaminato (v., supra, punto 79), non risulta che il Collegio dei Commissari, adottando i progetti del 14 dicembre 1988 che non contengono tale frase, abbia inteso adottare anche detto emendamento. Di conseguenza, l' inserimento di esso nell' insieme degli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è necessariamente successivo al 21 dicembre 1988 e costituisce una manifesta violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato dall' autorità competente. Tale aggiunta alla motivazione della Decisione, che non è né di ordine sintattico, né di ordine grammaticale, inficia così la validità di tutti gli atti notificati, come quella dell' atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, come nella citata sentenza delle galline ovaiole ha dichiarato la Corte, senza che occorra esaminare il suo carattere essenziale, del resto non contestabile.

90 Da quanto precede risulta che occorre accogliere il primo motivo di annullamento ulteriore sollevato dalle ricorrenti.

B ° Per quanto riguarda il motivo relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto

91 Nelle loro memorie scritte, alcune imprese ricorrenti hanno espressamente fatto valere il motivo relativo all' incompetenza dell' autore degli atti notificati e pubblicati. Così, la Hoechst ha sostenuto che la difesa della Commissione, a fronte del motivo sollevato dalle ricorrenti e fondato sulla violazione dell' intangibilità dell' atto, conduce a chiedersi se il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza potesse validamente adottare le decisioni in talune delle lingue facenti fede. Tali ricorrenti hanno altresì rilevato che il mandato del signor Sutherland scadeva il 5 gennaio 1989, mentre, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, la Decisione, nelle varie lingue ufficiali, sarebbe stata consegnata al segretariato generale della Commissione soltanto il 16 gennaio 1989, vale a dire undici giorni dopo.

92 Nel corso della trattazione orale, tutte le ricorrenti hanno invocato, a sostegno di detto motivo, il ragionamento seguito su detto punto dal Tribunale nella sua precitata sentenza PVC, in base al quale esso ha concluso, in primo luogo, per l' incompetenza ratione materiae del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare gli atti notificati e pubblicati nelle lingue italiane e olandese e, in secondo luogo, per l' incompetenza ratione temporis dello stesso membro della Commissione ad adottare gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (precitata sentenza PVC, punti 54-65).

93 La Commissione ha invece sostenuto nelle sue memorie che gli atti sono stati regolarmente adottati, in tre delle lingue facenti fede, dal Collegio dei Commissari, e che l' art. 27 del proprio regolamento interno costituisce la base giuridica delle decisioni adottate nelle lingue spagnola, italiana e olandese, le quali sono state così adottate con piena competenza dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, debitamente autorizzato a tal fine dal Collegio. Essa ha precisato a questo riguardo che il mandato conferito al signor Sutherland non era personale, e che era attribuito al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza.

94 Nel corso della fase orale, la Commissione ha peraltro fatto valere che, contrariamente al contenuto esplicito del verbale della seduta della Commissione 21 dicembre 1988, n. 945, essa aveva adottato la Decisione in tutte le lingue facenti fede.

95 Dall' esame del primo motivo è emersa, come si è appena detto, l' esistenza di discordanze tra gli atti adottati, da un lato, e gli atti notificati e pubblicati, dall' altro, vale a dire di modifiche provenienti necessariamente da soggetti terzi rispetto al Collegio dei Commissari e apportate successivamente all' adozione da parte di quest' ultimo degli atti impugnati. Alla luce di queste considerazioni spetta al Tribunale esaminare il motivo dedotto dalle ricorrenti, fondato sull' incompetenza dell' autore degli atti notificati e pubblicati. Tale motivo che, in ogni caso, è rilevabile d' ufficio, si articola a sua volta in due parti. Occorre infatti distinguere tra la competenza sostanziale e la competenza ratione temporis dell' autore degli atti notificati e pubblicati quali sottoposti al Tribunale dalle ricorrenti.

1. Sulla competenza sostanziale del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza in ordine all' adozione degli atti notificati e pubblicati nelle lingue spagnola, italiana e olandese

96 A norma dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), nella versione allora vigente, modificato, da ultimo, dal punto XVIII dell' allegato I dell' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Austria, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si basa l' Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, modificato con decisione del Consiglio dell' Unione europea 1 gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all' adesione dei nuovi Stati membri all' Unione europea, GU 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 1"), "i testi diretti dalle istituzioni (...) a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti nella lingua di tale Stato". Inoltre, ai sensi dell' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, nella versione allora vigente, un atto adottato dalla Commissione, in riunione o mediante procedura scritta, deve essere autenticato, nella lingua o nelle lingue in cui fa fede, dalle firme del presidente e del segretario esecutivo.

97 Il Tribunale rileva che dal combinato disposto di queste norme risulta che quando la Commissione, come nel caso di specie, intende adottare con atto sostanzialmente unico una decisione facente fede nei confronti di più persone giuridiche cui si applicano regimi linguistici differenti, la decisione deve essere adottata in ciascuna delle lingue in cui essa fa fede, salvo rendere impossibile ogni autentica. Nella fattispecie non è possibile accogliere le asserzioni della Commissione effettuate nel corso della fase orale, secondo le quali la Decisione è stata adottata in tutte le lingue facenti fede, in quanto dal tenore stesso del verbale della seduta del Collegio dei Commissari n. 945, approvato da quest' ultimo il 22 dicembre 1988, emerge che la Decisione non è stata adottata dal Collegio dei Commissari nelle lingue spagnola, italiana e olandese, le sole facenti fede nei confronti, rispettivamente, delle imprese Repsol, Enichem, Montedison e DSM.

98 A norma dell' art. 27, primo comma, del regolamento interno della Commissione, nella redazione applicabile ai fatti della causa, "sempreché sia pienamente rispettato il principio della sua responsabilità collegiale, la Commissione può autorizzare i propri membri a prendere, a suo nome e sotto il proprio controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite".

99 Il Tribunale constata che nella precitata sentenza Commissione/BASF e a. la Corte ha statuito che, diversamente dalle decisioni che ingiungono a un' impresa di sottoporsi a un accertamento, decisioni che, in quanto mezzi istruttori, possono essere considerate semplici atti di gestione, le decisioni che constatano un' infrazione dell' art. 85 non possono essere delegate al Commissario responsabile della politica della concorrenza, ai sensi dell' art. 27 del regolamento interno, senza con ciò violare il principio di collegialità (punto 71).

100 Dall' esame del combinato disposto del primo comma dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione e del secondo comma dello stesso articolo relativo alle deleghe attribuibili ai funzionari, discende infatti che il Collegio dei Commissari potrebbe soltanto, se del caso, delegare uno dei suoi membri all' adozione della decisione nelle lingue ufficiali della Comunità, quali specificate all' art. 1 del regolamento n. 1, diverse da quelle facenti fede, vale a dire, nella fattispecie, il danese, il greco e il portoghese, dato che le decisioni prese in queste tre lingue non producono alcun effetto giuridico e non hanno valore di titolo esecutivo nei confronti di una o più delle imprese menzionate nel dispositivo della Decisione.

101 Tutt' altra è la portata dell' adozione della decisione nella lingua facente fede. Infatti, una decisione di accertamento di una violazione dell' art. 85 del Trattato che contenga ingiunzioni nei confronti di più imprese, che infligga loro sanzioni pecuniarie rilevanti e valga come titolo esecutivo a tal fine, incide profondamente sui diritti e sugli obblighi di queste ultime, nonché sul loro patrimonio. Essa non può quindi essere considerata una semplice misura amministrativa o di gestione, e di conseguenza essere adottata nella sfera di competenza di un solo Commissario, senza violare direttamente il principio di collegialità espressamente richiamato nel citato art. 27 del regolamento interno della Commissione.

102 Da quanto precede risulta che l' atto adottato dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, nelle lingue spagnola, italiana e olandese, alle condizioni definite dal mandato a lui conferito con deliberazione 21 dicembre 1988, proviene da un' autorità incompetente ratione materiae.

2. Sulla competenza ratione temporis del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza in ordine all' adozione degli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

103 Anche se il Commissario incaricato delle questioni di concorrenza non ha, come si è detto, il potere di adottare da solo, nelle lingue facenti fede, una decisione a norma dell' art. 85, n. 1, del Trattato, egli ha senza dubbio il potere di firmare le copie dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari al fine di notificarle ai destinatari dell' atto, alle condizioni previste dall' art. 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione, nella versione allora vigente. Nel caso di specie, tuttavia, tanto dalle difese scritte della Commissione quanto dalle precisazioni fornite da quest' ultima nel corso della fase orale risulta che il testo dell' atto redatto nelle varie lingue, si tratti delle sei lingue facenti fede o delle altre tre lingue ufficiali, è stato definitivamente formulato e trasmesso al segretariato generale della Commissione ° che a sua volta lo ha quindi trasmesso ai giuristi linguisti per la revisione, alle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte delle galline ovaiole ° soltanto il 16 gennaio 1989, mentre il lavoro dei giuristi linguisti è terminato alla fine del mese di gennaio del 1989.

104 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale osserva che la convenuta, di fronte alle precise asserzioni delle ricorrenti, non ha saputo provare l' esistenza di un atto definitivo e in grado di essere notificato e pubblicato prima di una data compresa tra il 16 gennaio 1989 e il 31 gennaio 1989. Pertanto, gli atti notificati in ciascuna delle sei lingue facenti fede devono necessariamente essere considerati adottati dopo il 5 gennaio 1989, data in cui scadeva il mandato del signor Sutherland.

105 Di conseguenza la menzione dattiloscritta "Per la Commissione, Peter Sutherland, membro della Commissione", apposta in calce agli atti notificati, anche ammettendo che possa essere equivalente alla firma del signor Sutherland, in mancanza di qualsiasi firma autografa di quest' ultimo, è stata sicuramente apposta o successivamente alla data di scadenza del suo mandato, o prima del 5 gennaio 1989, vale a dire in un momento in cui gli atti, così come notificati e pubblicati, non esistevano. La circostanza che il 5 gennaio 1989 il signor Sutherland abbia firmato la lettera di invio alle ricorrenti di atti non ancora definitivamente adottati non ha alcuna conseguenza giuridica, poiché tale lettera di accompagnamento non fa parte dell' atto controverso e non produce alcun effetto giuridico. Allo stesso modo, il fatto addotto dalla Commissione secondo cui l' autorizzazione è stata conferita al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza e non personalmente al signor Sutherland non ha rilevanza ai fini della sorte da riservare al motivo dedotto. Infatti, anche ammettendo che l' argomentazione della convenuta sia fondata, il compito di firmare gli atti sarebbe in tal caso spettato al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza succeduto al signor Sutherland, il cui mandato ha avuto inizio il 6 gennaio 1989, supponendo che ne avesse la competenza. Ciò non si è verificato nel caso di specie. Pertanto, il Tribunale constata che gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 marzo 1989 sono stati emanati necessariamente da un' autorità incompetente ratione temporis.

106 Tale vizio potrebbe essere sanato soltanto qualora la convenuta provasse che esso riguarda solo la copia notificata ai destinatari o l' esemplare trasmesso all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre invece la decisione originale è stata debitamente firmata da persona competente. In tale ipotesi, infatti, l' incompetenza del firmatario degli atti notificati e pubblicati potrebbe essere utilmente sanata. Solo una prova di questo genere, confermando la presunzione di validità che inerisce agli atti comunitari, corollario del rigoroso formalismo che caratterizza la loro adozione, avrebbe potuto eliminare, nella fattispecie, il vizio di manifesta incompetenza che inficia la Decisione impugnata, quale notificata alle ricorrenti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per i motivi che verranno esposti in seguito, il Tribunale deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, tale prova non ha potuto essere fornita dalla convenuta.

107 Da quanto precede risulta che si deve accogliere, nelle sue due parti, il secondo motivo di annullamento ulteriore formulato dalle ricorrenti e relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto.

C ° Per quanto riguarda il motivo relativo alle irregolarità del procedimento di autenticazione dell' atto adottato dalla Commissione

Argomenti delle parti

108 Contro la produzione, da parte della Commissione, in data 31 marzo 1991 di una copia dell' atto impugnato, munita, per ciascuna delle versioni linguistiche facenti fede, della formula, non datata, di autenticazione, redatta in lingua francese, le ricorrenti fanno valere che l' autenticazione prevista dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione nella versione allora vigente deve avvenire prima della notifica dell' atto impugnato.

109 Più precisamente, esse sostengono che il presidente e il segretario generale della Commissione hanno apposto tardivamente la loro firma su una copia dell' atto impugnato, che essi non sono affatto autorizzati a modificare successivamente i testi di decisioni formulati dalla Commissione o ad approvare modifiche effettuate da terzi, e che essi non possono conferire a detto testo l' apparenza dell' autenticità, creando così il pericolo di indurre i terzi in errore quanto alla data dell' adozione dell' atto impugnato e quanto al suo contenuto, come stabilito al momento della sua adozione.

110 Esse negano pertanto che nella fattispecie l' autenticazione, avvenuta tardivamente, osservi quanto prescritto dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione, nella versione allora vigente.

111 La Commissione controdeduce che l' autenticazione, prevista dall' art. 12 del suo regolamento interno, costituisce un procedimento interno che non riguarda affatto i terzi, i quali non possono quindi avvalersi di una qualsiasi irregolarità avvenuta al riguardo.

112 La convenuta sostiene inoltre che l' art. 12 del suo regolamento interno non menziona la data in cui debba avvenire l' autenticazione delle decisioni adottate, e che nei confronti dei terzi gli effetti giuridici di una decisione adottata dalla Commissione non risultano affatto dalla sua autenticazione, ma dalla sua notificazione ai suoi destinatari, come prevista dall' art. 191, secondo comma, del Trattato CEE.

113 Secondo la Commissione, l' autenticazione di una decisione adottata dalla Commissione implica che essa faccia propria detta decisione come da essa regolarmente adottata. Essa chiede pertanto il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale

114 Il Tribunale rileva che la formula di autenticazione apposta su ciascuna delle versioni linguistiche dell' atto impugnato facente fede non reca alcuna data. Peraltro, la Commissione ha espressamente ammesso che l' autenticazione è stata effettuata solo per consentirle di conformarsi alla misura istruttoria disposta dal Tribunale nella precitata ordinanza 10 marzo 1992.

115 Del pari, il Tribunale rileva che la formula di autenticazione è apposta sul testo nelle lingue spagnola, italiana e olandese dell' atto impugnato, anche se il verbale della 945ª riunione della Commissione, presentato al Tribunale il 6 febbraio 1992, dimostra che i progetti di decisione presentati al Collegio dei Commissari nel corso di detta riunione erano stati adottati soltanto nelle lingue tedesca, inglese e olandese.

116 Orbene, l' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, nella versione allora vigente, prevede che gli atti adottati dalla Commissione siano autenticati, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente e del segretario generale. Inoltre, a tenore del secondo comma del suddetto articolo, il testo di detti atti deve essere allegato al verbale della Commissione in cui è fatta menzione della loro adozione.

117 Su questo punto, occorre ricordare come la Corte abbia affermato, nella citata sentenza Commissione/BASF e a., che l' autenticazione degli atti, prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio, e che essa consente così di controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato dal Collegio e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell' autore dell' atto (punto 75). La Corte ha anche affermato nella stessa sentenza che da quanto precede consegue che l' autenticazione degli atti, prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, è una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, e che la sua violazione può giustificare un ricorso di annullamento (punto 76).

118 Orbene, è provato che, nella specie, l' atto controverso non è stato autenticato prima della firma del verbale della 945ª riunione della Commissione. Al contrario, risulta che l' atto controverso è stato autenticato non soltanto dopo la sua notifica alle imprese interessate e dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma anche dopo la proposizione dei ricorsi di annullamento e la notifica dell' ordinanza del Tribunale 10 marzo 1992.

119 Ne consegue che l' autenticazione dei documenti presentati al Tribunale il 31 marzo 1992 non consente di determinare con precisione la data di adozione dell' atto impugnato, nonché il suo contenuto, e che essa non risponde quindi a quanto prescritto dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione.

120 Non si può considerare pertanto che un' autenticazione tardiva del genere soddisfi quanto prescritto dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione. Il Tribunale ritiene quindi che manchi un atto debitamente autenticato ai sensi della precitata disposizione del regolamento interno della Commissione, alla data della sua notifica alle imprese interessate.

121 Da quanto precede risulta che deve essere accolto il terzo motivo di annullamento ulteriore formulato dalle ricorrenti, relativo a vizi del procedimento di autenticazione della Decisione.

D ° Per quanto concerne il motivo relativo all' inesistenza dell' atto

122 Il Tribunale rileva che giustamente le ricorrenti sottolineano (v., supra, punti 45-50) che l' atto dichiarato inesistente dalla precitata sentenza PVC è stato elaborato e adottato in circostanze analoghe a quelle che hanno presieduto all' adozione dell' atto ora impugnato. Esso rileva che le ricorrenti fanno valere che il Tribunale dovrebbe quindi applicare il ragionamento da esso seguito in detta sentenza ai fatti di specie, per dichiarare l' inesistenza dell' atto.

123 Tuttavia, come si è sopra rilevato, la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione, ha costituito oggetto di ricorso ed è stata annullata dalla precitata sentenza Commissione/BASF e a. In questa sentenza la Corte ha ricordato che gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati (punto 48). La Corte ha affermato che, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un' irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall' ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti (punto 49). Tuttavia, essa ha osservato che la gravità delle conseguenze che si ricollegano all' accertamento dell' inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l' inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (punto 50). Applicando questi principi alla decisione PVC, la Corte ha innanzi tutto constatato che "il Tribunale non ha posto in dubbio, indipendentemente da qualsiasi vizio della decisione, che la Commissione, nella sua riunione del 21 dicembre 1988, abbia effettivamente deciso, come risulta dal verbale della riunione, di adottare il dispositivo riportato nel verbale stesso" (punto 51). Essa ha inoltre affermato che "sia considerati isolatamente sia considerati nel loro insieme, i vizi di competenza e di forma costatati dal Tribunale con riferimento all' iter di adozione dell' atto della Commissione non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente" (punto 52). La Corte ha pertanto statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando inesistente la decisione di cui trattasi (punto 53).

124 Applicando i principi così affermati dalla Corte di giustizia ai fatti delle presenti cause, il Tribunale non può che respingere le domande delle ricorrenti dirette alla declaratoria dell' inesistenza della Decisione. Per quanto riguarda, innanzi tutto, il dispositivo della Decisione, il Tribunale osserva che le modifiche apportate al testo adottato dal Collegio dei Commissari non esorbitano dalle correzioni ortografiche o grammaticali consentite dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Commissione/BASF e a., punto 68). Per quanto concerne gli altri vizi di competenza e di forma sopra rilevati nella presente sentenza, il Tribunale considera che essi sono molto simili a quelli rilevati nella causa PVC, di modo che essi non possono giustificare una dichiarazione di inesistenza.

E ° Sulle domande dirette alla declaratoria della nullità della Decisione controversa

125 Da quanto si è prima rilevato (v., supra, punti 90, 107 e 121), risulta che il Tribunale considera fondati i tre motivi ulteriori formulati dalle ricorrenti, relativi a una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato, all' incompetenza dell' autore dell' atto e alle irregolarità che hanno inficiato il procedimento di autenticazione dell' atto. Risulta del pari dal ragionamento che ha indotto il Tribunale ad accogliere la fondatezza di detti motivi che la Decisione è stata adottata in violazione dei principi di collegialità nell' adozione delle decisioni da parte della Commissione e della tutela della certezza del diritto, nonché in violazione dell' art. 190 del Trattato e delle forme sostanziali.

126 Per tutti i detti motivi, la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), dev' essere annullata.

Sulle domande di risarcimento della Montedison

127 La Montedison, ricorrente nella causa T-105/89, chiede al Tribunale di condannare la Commissione a rimborsare, a titolo di risarcimento danni, le spese sostenute nel procedimento amministrativo e a risarcire tutti i danni risultanti dall' esecuzione della Decisione o dall' obbligo, in caso di pagamento differito, di fornire garanzie.

128 Esaminando le memorie della ricorrente, il Tribunale constata che tale domanda non è corredata da alcun argomento, e neanche da una valutazione del danno asserito che gli consenta di statuire utilmente su tali domande. Di conseguenza, la domanda non può che essere dichiarata irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

129 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e le parti avevano concluso in tal senso, le spese devono essere poste a carico dell' istituzione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa T-103/89 è respinta.

2) La decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), è annullata.

3) Le domande dirette alla declaratoria dell' inesistenza della decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.866, LDPE), sono respinte.

4) Le domande di risarcimento presentate nella causa T-105/89 sono irricevibili.

5) La Commissione è condannata alle spese.

Top