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Document 61989TJ0079

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 27 febbraio 1992.
BASF AG e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Procedimento - Competenza - Regolamento interno della Commissione - Inesistenza dell'atto.
Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00315

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:26

61989A0079

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 27 FEBBRAIO 1992. - BASF AG E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE - INESISTENZA DELL'ATTO. - CAUSE RIUNITE T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 E T-104/89.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00315
edizione speciale svedese pagina II-00001
edizione speciale finlandese pagina II-00001


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni - Intangibilità dopo l' adozione - Modifica della motivazione o del dispositivo - Violazione del principio della certezza del diritto - Illegittimità

(Trattato CEE, artt. 189 e 190)

2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione che accerta un' infrazione - Adozione, su delega, in una lingua facente fede - Violazione del principio di collegialità - Illegittimità

(Trattato CEE, art. 85; regolamento interno della Commissione, art. 27)

3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione che accerta un' infrazione - Decisione non firmata ed emanata dopo la scadenza del mandato del commissario che ha firmato la lettera di accompagnamento - Illegittimità

(Trattato CEE, art. 85; regolamento interno della Commissione, art. 12, terzo comma)

4. Ricorso di annullamento - Mezzi - Violazione delle forme sostanziali - Violazione da parte di un' istituzione del suo regolamento interno - Disposizioni relative all' elaborazione, all' adozione e all' autenticazione degli atti dell' istituzione - Mezzo dedotto da una persona fisica o giuridica - Ricevibilità

(Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della Commissione, artt. 10 e 12)

5. Atti delle istituzioni - Atto inesistente - Nozione

(Trattato CEE, artt. 189, 190 e 192, secondo comma)

Massima


1. Il principio dell' intangibilità dell' atto, una volta approvato dall' autorità competente, costituisce un fattore decisivo di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto dell' ordinamento comunitario, sia per le istituzioni comunitarie, sia per le persone giuridiche la cui situazione di diritto e di fatto venga pregiudicata da una decisione di tali istituzioni. Soltanto il rigoroso ed assoluto rispetto di tale principio consente di acquisire la certezza che, successivamente all' adozione di un atto, quest' ultimo potrà subire modifiche solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura e che quindi l' atto notificato o pubblicato riprodurrà esattamente l' atto adottato, riflettendo così fedelmente la volontà dell' autorità competente.

Modifiche apportate alla motivazione di una decisione, che non sono né di ordine sintattico né di ordine grammaticale, hanno il carattere di un vizio tale da inficiare la validità dell' intera decisione modificata dal momento che, da un lato, tali modifiche tendono a privare di pratica efficacia l' art. 190 del Trattato e, dall' altro, quanto al merito, esse pregiudicano il ragionamento che costituisce il necessario supporto del dispositivo di una decisione. A maggior ragione qualsiasi modifica che alteri il dispositivo di un atto del genere presenta tali caratteri. Infatti, modifiche che incidono sul dispositivo di una decisione riguardano direttamente la portata degli obblighi che possono essere imposti ai soggetti di diritto dall' atto modificato, o, al contrario, la portata dei diritti attribuiti loro dall' atto modificato.

2. La decisione di accertamento di una violazione dell' art. 85 del Trattato che contenga ingiunzioni nei confronti di più imprese, che infligga loro sanzioni pecuniarie rilevanti e che valga come titolo esecutivo a tal fine incide profondamente sui diritti e gli obblighi di queste ultime, nonché sul loro patrimonio. L' adozione, nella lingua in cui fa fede, di una siffatta decisione non può essere quindi considerata una semplice misura amministrativa o di gestione, e di conseguenza essere adottata, su delega, da un solo commissario, senza violare direttamente il principio di collegialità espressamente richiamato nell' art. 27 del regolamento interno della Commissione.

3. Un commissario può firmare le lettere di accompagnamento della decisione che accerta un' infrazione all' art. 85 del Trattato emanata dalla Commissione, al fine di notificarla ai destinatari e pubblicarla sulla Gazzetta uffficiale delle Comunità europee, alle condizioni previste dall' art. 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione. Tuttavia, una siffatta firma, apposta il giorno della scadenza del mandato del commissario non elimina il vizio di incompetenza da cui è affetto l' atto, se viene dimostrato che la data alla quale è stato redatto è successiva alla data di scadenza del mandato del commissario. Di conseguenza, è affetto da illegittimità per incompetenza ratione temporis del suo autore l' atto sul quale nessuna autorità ha apposto una firma manoscritta e di cui emerge dall' istruttoria che è stato definitivamente emanato, al più presto, dopo la scadenza del mandato del commissario.

4. Le persone fisiche e giuridiche sono legittimate ad invocare la violazione del regolamento interno di un' istituzione comunitaria a sostegno di un ricorso contro un atto emanato da tale istituzione quando le disposizioni di cui viene invocata la violazione fanno sorgere diritti e sono fattore di certezza del diritto per tali persone. Tale è il caso delle disposizioni relative all' elaborazione, all' adozione e all' autenticazione degli atti comunitari, previsti dagli artt. 10 e 12 del regolamento interno della Commissione.

5. Un atto di cui non è possibile né fissare con sufficiente certezza la data a decorrere dalla quale ha potuto produrre effetti giuridici e, di conseguenza, essere inserito nell' ordinamento giuridico comunitario né, a seguito delle modifiche apportategli, conoscere con sicurezza il contenuto preciso della motivazione che deve contenere a norma dell' art. 190 del Trattato, né definire e controllare senza ambiguità la portata degli obblighi che impone ai destinatari, o l' indicazione di questi ultimi, né identificare con certezza chi fosse l' autore della sua versione definitiva, e per il quale atto è stato accertato che la procedura di autenticazione prevista dalla normativa comunitaria è stata totalmente trasgredita, e che quella di cui all' art. 192, secondo comma, del Trattato non potrebbe venire applicata, non può essere qualificato come decisione ai sensi del citato art. 189 del Trattato.

Un atto affetto da tali vizi, particolarmente gravi ed evidenti, perde la presunzione di validità di cui beneficiano gli atti amministrativi nel diritto comunitario e va considerato come giuridicamente inesistente. Un siffatto atto non produce alcun effetto giuridico e può essere impugnato fuori dei termini di ricorso.

Parti


Nelle cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89,

BASF AG, avente sede a Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania), con l' avv. F. Hermanns, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,

NV Limburgse Vinyl Maatschappij, avente sede in Tessenderlo (Belgio), con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14a, rue des Bains,

NV DSM e DSM Kunststoffen BV, aventi sede in Heerlen (Paesi Bassi), con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14a, rue des Bains,

Huels AG AG, avente sede in Marl (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti A. Deringer, C. Tessin, H. Herrmann e J. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

Atochem SA, avente sede in Puteaux (Francia), con gli avv.ti X. de Roux e Ch.-H. Léger, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Hoss & Elvinger, 15, Côte d' Eich,

Société artésienne de vinyle SA, avente sede in Parigi (Francia), con l' avv. B. Van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Wolter, 8, rue Zithe,

Wacker Chemie GmbH, avente sede in Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), con l' avv. H. Hellmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

Enichem SpA, avente sede in Milano (Italia), con gli avv.ti M. Siragusa, del foro di Roma, G. Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna, e G. Arcidiacono, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt & Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse,

Hoechst AG, avente sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), con l' avv. H. Hellmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

Imperial Chemical Industries PLC, avente sede in Londra (Regno Unito), con i sigg. D. Vaughan, Q.C., e D. Anderson, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, mandatari dei sigg. V.O. White, R.J. Coles e A.M. Ransom, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14a, rue des Bains,

Shell International Chemical Company Ltd, avente sede in Londra (Regno Unito), con il sig. K.B. Parker, del foro d' Inghilterra e del Galles, mandatario del sig. J.W. Osborne, solicitor in Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Hoss, 15, Côte d' Eich,

Montedison SpA, avente sede in Milano (Italia), con gli avv.ti G. Aghina e G. Celona, del foro di Milano, e P.A.M. Ferrari, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. G. Margue, 20, rue Philippe II,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B.J. Drijber, B. Jansen e J. Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti E. Morgan de Rivery, del foro di Parigi, e R.M. Morresi, del foro di Bologna (Italia), dal sig. N. Forwood, Q.C., dal sig. David Lloyd-Jones, del foro d' Inghilterra e del Galles, e dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza (Italia), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC) (GU 1989, L 74, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai signori D. Barrington, presidente, A. Saggio, C. Yeraris, C.P. Briët e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in esito alle trattazioni orali del 18-22 novembre 1991 e del 10 dicembre 1991,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Gli antefatti, la decisione impugnata e il generale svolgimento del procedimento

1 In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell' art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204) (in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") apriva un' istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il "PVC"); essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

2 Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d' ufficio, a norma dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC, vale a dire la Atochem SA, la BASF AG, la NV DSM e la DSM Kunststoffen BV, la Enichem SpA, la Hoechst AG, la Huels AG, la Imperial Chemical Industries PLC, la NV Limburgse Vinyl Maatschappij, la Montedison SpA, la Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, la Solvay et Cie, la Shell International Chemical Company Ltd e la Wacker Chemie GmbH. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciacuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988. Il 1 dicembre 1988, il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

3 Il 17 marzo 1989 veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la "Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC) (89/190/CEE)" che era stata notificata alle imprese nel febbraio 1989. Il dispositivo della decisione così notificata e pubblicata contiene in particolare i seguenti tre articoli:

"Articolo 1

Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG, Huels AG, Imperial Chemical Industries PLC, Limburgse Vinyl Maatschappij, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, Société artésienne de vinyle, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Wacker Chemie GmbH hanno violato l' articolo 85 del Trattato CEE, partecipando (per i periodi indicati nella presente decisione) ad un accordo e/o una pratica concordata con inizio intorno all' agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l' esecuzione dei predetti accordi collusivi.

Articolo 2

Le imprese menzionate nell' articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella CEE pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Atochem SA: ammenda di 3 200 000 ECU;

ii) BASF AG: ammenda di 1 500 000 ECU;

iii) DSM NV: ammenda di 600 000 ECU;

iv) Enichem SpA: ammenda di 2 500 000 ECU;

v) Hoechst AG: ammenda di 1 500 000 ECU;

vi) Huels AG: ammenda di 2 200 000 ECU;

vii) Imperial Chemical Industries PLC: ammenda di 2 500 000 ECU;

viii) Limburgse Vinyl Maatschappij: ammenda di 750 000 ECU;

ix) Montedison SpA: ammenda di 1 750 000 ECU;

x) Norsk Hydro AS: ammenda di 750 000 ECU;

xi) Société artésienne de vinyl: ammenda di 400 000 ECU;

xii) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di 850 000 ECU;

xiii) Solvay et Cie: ammenda di 3 500 000 ECU;

xiv) Wacker Chemie GmbH: ammenda di 1 500 000 ECU".

4 Tutte le imprese destinatarie della decisione, tranne la Solvay et Cie, proponevano ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Tali ricorsi venivano registrati nella cancelleria della Corte tra il 30 marzo 1989, data del ricorso della BASF AG, e il 25 aprile 1989 per quello della Norsk Hydro AS. Ai sensi dell' art. 3, n. 1, e dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte ha rimesso le cause al Tribunale con ordinanze 15 novembre 1989.

5 Con ordinanza 19 giugno 1990, il Tribunale (Seconda Sezione) ha dichiarato irricevibile il ricorso della Norsk Hydro AS essendo stato depositato fuori termine l' atto introduttivo del ricorso. L' ordinanza è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, che in seguito alla rinuncia agli atti della Norsk Hydro AS ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

6 In esito alla fase scritta del procedimento, che si è concluso con il deposito, tra il 29 giugno e il 5 novembre 1990, delle controrepliche della Commissione, le cause T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 sono state riunite, ai fini della trattazione orale, con ordinanza 11 luglio 1991 del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale. Una riunione preparatoria all' udienza, convocata a norma dell' art. 64, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, si è svolta l' 11 luglio 1991. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di ordinare alcune misure di organizzazione del procedimento.

7 La trattazione orale si è svolta dal 18 al 22 novembre 1991 e il 10 dicembre 1991. Nel corso di essa, il Tribunale, con ordinanza 19 novembre 1991, ha invitato la Commissione a produrre determinati documenti prima del 22 novembre 1991. Con successiva ordinanza 22 novembre 1991, il termine inizialmente stabilito è stato prorogato al 5 dicembre 1991.

8 Sentite a questo proposito le parti durante la fase orale, il Tribunale ritiene che occorra procedere alla riunione di tutte le cause di cui sopra ai fini della sentenza.

Le conclusioni delle parti

9 Le ricorrenti concludono sostanzialmente che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del trattato CEE (IV/31.865, PVC) e, in via subordinata, annullare o ridurre l' ammenda inflitta all' art. 3 di tale decisione;

- condannare la Commissione alle spese;

- inoltre, la Montedison SpA chiede che la Commissione sia condannata, da un lato, a rimborsarle integralmente le spese sostenute per il procedimento amministrativo, e, dall' altro, a risarcire tutti i danni derivati alla ricorrente dall' esecuzione della decisione impugnata.

10 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso della Shell International Chemical Company Ltd tardivo e quindi irricevibile;

- respingere i ricorsi;

- condannare le ricorrenti alle spese.

Le misure di organizzazione del procedimento e di istruttoria ordinate dal Tribunale

A - Gli argomenti scritti delle parti che hanno condotto il Tribunale ad adottare la misura di organizzazione del procedimento dell' 11 luglio 1991

11 Al punto V. del suo ricorso, intitolato "Violazione dell' obbligo di motivare, al momento della sua emanazione, la decisione impugnata", la BASF AG fa valere la sentenza della Corte 23 febbraio 1988, cosiddetta delle "galline ovaiole", Regno Unito / Consiglio (causa 131/86, Racc. pag. 905), per sostenere che l' art. 190 del Trattato impone alla Commissione di indicare la motivazione, che fa parte integrante della decisione, quando quest' ultima è adottata. La ricorrente ne deduce che una decisione è nulla se non è motivata, oppure se la motivazione è insufficiente o incompleta al momento dell' emanazione della decisione stessa, o ancora se la motivazione viene modificata in un momento successivo.

12 Nel caso di specie, la ricorrente rileva che la decisione notificata risale al 21 dicembre 1988 ed è accompagnata da una lettera di trasmissione del 5 gennaio 1989, firmata "Per la Commissione, P. Sutherland, membro della Commissione". Orbene, la ricorrente dichiara che la Commissione le ha inviato, il 21 dicembre 1988, un telex in cui sosteneva di aver adottato una decisione il 22 dicembre 1988. Senza escludere l' ipotesi che si tratti di un errore materiale, la ricorrente fa valere che in data 21 dicembre 1988 la motivazione della decisione sarebbe stata o inesistente, o comunque diversa da quella figurante nella decisione notificata. A sostegno delle proprie asserzioni, la ricorrente fa valere che a seguito di una domanda da essa proposta tra il 21 dicembre 1988 e il 3 febbraio 1989, data della notifica, e diretta ad ottenere che la decisione le fosse comunicata, dipendenti della Commissione le avrebbero risposto che la versione tedesca della decisione non era pronta e che quindi non era possibile procedere a tale notifica. Secondo la ricorrente, il fatto che sia trascorso questo periodo di tempo tra l' adozione della decisione e la sua notifica sarebbe sufficiente a dimostrare che si è proceduto ad un vero e proprio rimaneggiamento della motivazione della decisione. Ne conseguirebbe la nullità della decisione. Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che "la convenuta potrebbe produrre il testo tedesco, quale in possesso della Commissione il 21 dicembre 1988. Tanto la Corte che la ricorrente sarebbero così in grado di comparare (i due testi) e di determinare se le differenze tra questo testo e quello comunicato alla ricorrente il 3 febbraio 1989 derivino da semplici rettifiche linguistiche".

13 La Huels AG ha sostenuto, nel proprio ricorso, di avere fondati motivi per ritenere che la decisione notificatale diverga su punti essenziali dal progetto che è alla base della decisione della Commissione 21 dicembre 1988. Essa fonda il proprio assunto sul fatto che, a suo parere, alla luce della presentazione tipografica della decisione notificata, risulta chiaramente che alcuni passaggi essenziali sono stati aggiunti o corretti. Essa ha pertanto chiesto alla Corte di ordinare alla Commissione "di mettere agli atti il progetto di decisione del 21 dicembre 1988 e di lasciarlo a disposizione della ricorrente, in modo che si possa verificare se le divergenze non superano il limite del lecito".

14 Nei loro ricorsi e nelle loro repliche le ricorrenti Wacker Chemie GmbH e Hoechst AG hanno sostenuto che la motivazione della decisione, a norma dell' art. 190 del Trattato, dovrebbe esporre i principali elementi in diritto e in fatto su cui si basa la decisione. Tale motivazione dovrebbe inoltre esistere nel momento in cui la decisione viene adottata. Sarebbe infatti incompatibile con l' art. 190 del Trattato ogni modifica a posteriori della motivazione della decisione che fuoriesca dalle mere correzioni ortografiche (sentenza della Corte 23 febbraio 1988, citata). Le ricorrenti ritengono di poter legittimamente considerare trasgrediti questi principi nel caso di specie. Esse riferiscono di voci relative all' adozione della decisione anteriormente al 21 dicembre 1988. In tale data esse hanno ricevuto un telex della Commissione che conteneva il dispositivo della decisione e non la sua motivazione, e menzionava una decisione del 22 dicembre 1988. Alla luce delle informazioni fornite loro, del resto, da altre imprese, anch' esse destinatarie della decisione impugnata, le ricorrenti ritengono di poter legittimamente esprimere seri dubbi sul fatto che la decisione sia stata adottata sulla base di una proposta completa e motivata nella necessaria misura nella lingua facente fede. Tali ricorrenti hanno pertanto chiesto che la Commissione sia invitata a produrre la proposta di decisione sulla base della quale è stata presa, il 21 dicembre 1988, la decisione impugnata. Dalla difesa della Commissione esse deducono che non è stata adottata alcuna decisione nelle lingue spagnola, italiana e olandese. Orbene, secondo le ricorrenti, la decisione doveva essere redatta in ciascuna delle lingue dei destinatari. Perciò esse chiedono "al Tribunale di stabilire se la decisione della Commissione non dovesse venire presa sulla base dei testi corrispondenti". Esse ritengono inoltre che, tenuto conto dell' esposizione dei fatti operata dalla Commissione nel suo controricorso, si ponga la questione se il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza potesse validamente adottare, o abbia validamente adottato, la decisione nelle altre lingue ufficiali, dato che il suo mandato scadeva il 5 gennaio 1989, vale a dire undici giorni prima della data in cui le traduzioni sono state consegnate al segretariato generale della Commissione. Le ricorrenti ne deducono "che la decisione, che avrebbe dovuto essere emanata in forma di decisione unica per tutti i destinatari, è contestabile nel suo insieme".

15 Nel proprio ricorso l' Enichem SpA ha fatto valere che tra l' adozione della decisione e la sua comunicazione è trascorso un notevole lasso di tempo, cosicché il testo notificato e pubblicato potrebbe non corrispondere al testo adottato, il che comporterebbe la nullità della decisione notificata alle parti. L' Enichem SpA chiede alla Corte di invitare la Commissione a produrre il testo, nella lingua di lavoro della Commissione, sulla base del quale quest' ultima ha preso la decisione 21 dicembre 1988. L' Enichem SpA sostiene inoltre che a suo parere la decisione precede la redazione del verbale definitivo dell' audizione delle ricorrenti da parte della Comissione, redazione che è stata effettuata solo il 13 febbraio 1989. La ricorrente sottolinea che di conseguenza né il comitato consultivo, né il Collegio dei Commissari, né il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza sarebbero potuti venire a conoscenza del verbale definitivo dell' audizione, il che avrebbe privato di ogni valore l' audizione dinanzi alla Commissione.

16 Nel controricorso e nella controreplica, la Commissione, dopo aver rilevato che tale mezzo è privo di qualsiasi fondamento e non è suffragato da alcun serio elemento, ha ribattuto a tali diversi argomenti sostenendo che i progetti di decisione sono stati sottoposti alla deliberazione del Collegio dei Commissari in sei lingue (francese, inglese, italiano, olandese, spagnolo, tedesco); che dal verbale della seduta n. 945 della Commissione emerge che la decisione è stata adottata nelle tre lingue francese, inglese e tedesca e che il Collegio dei Commissari ha incaricato il membro competente in materia di concorrenza di adottare la decisione nelle altre lingue ufficiali; che una tale autorizzazione è conforme all' art. 27 del suo regolamento interno, come la stessa Corte ha già dichiarato nella sentenza 23 settembre 1986 (Akzo Chemie/Commissione, causa 5/85, Racc. pag. 2585, punto 40 della motivazione). Secondo la Commissione infatti una tale autorizzazione comprenderebbe necessariamente la possibilità di procedere alle armonizzazioni linguistiche necessarie. A seguito della deliberazione del Collegio dei Commissari, si sarebbe proceduto alla traduzione della decisione nelle tre lingue ufficiali nelle quali il testo non era ancora disponibile (danese, greco, portoghese). Queste traduzioni sarebbero state presentate al segretariato generale il 16 gennaio 1989, data in cui le varie versioni della decisione, in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità, sarebbero state sottoposte ai giuristi-linguisti per assicurare la loro concordanza. Tali lavori di armonizzazione si sarebbero a loro volta conclusi alla fine del mese di gennaio 1989. La Commissione ha tenuto a precisare di essere in grado di presentare al Tribunale, se quest' ultimo lo volesse, i documenti cui essa si è riferita nelle sue difese. Essa aggiunge che la delega non è stata conferita al sig. P. Sutherland, nominativamente designato, bensì al commissario incaricato delle questioni di concorrenza.

17 Stando così le cose, di fronte a tali argomentazioni scritte contrastanti, il Tribunale, posto nella necessità, per pronunciarsi sui mezzi dedotti dalle ricorrenti, di raffrontare, da un lato, l' atto notificato alle ricorrenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e, dall' altro, l' atto adottato, e considerata del resto l' offerta di prove formulata dalla Commissione stessa, nell' ambito dei suoi poteri istruttori (sentenza della Corte 23 settembre 1986, citata), ha invitato la Commissione, l' 11 luglio 1991, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre, in primo luogo, il verbale della riunione del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988 e, in secondo luogo, il testo della decisione adottata dal Collegio dei Commissari.

18 Negli allegati 4 e 5 alla sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento, registrata nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 1991, la Commissione ha prodotto sia le pagine 41-43 del verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988, redatto in lingua francese (designato con la sigla COM(88) PV 945 (allegato 4)), sia tre progetti di decisione, in data 14 dicembre 1988, redatti nelle lingue francese, inglese e tedesca e designati con la sigla C(88) 2497 (allegato 5).

19 A seguito di tale presentazione, la BASF AG ha depositato, il 24 ottobre 1991, un documento in cui dichiarava di corroborare le proprie doglianze indicate nel ricorso scritto e di preparare uno svolgimento semplificato della trattazione orale. Tale documento, notificato alla convenuta il 29 ottobre 1991, portava in allegato un prospetto comparativo riassuntivo di talune discordanze rilevate dalla BASF AG tra la versione della decisione comunicata alla ricorrente e la versione tedesca del progetto di decisione del 14 dicembre 1988, prodotto il 12 settembre 1991.

B - Gli argomenti svolti dalle parti durante la trattazione orale, che hanno condotto il Tribunale ad adottare la misura istruttoria del 19 novembre 1991

20 Nella difesa comune presentata il 18 novembre 1991, tutte le imprese ricorrenti, ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd e della Montedison SpA, che non si sono associate alle difese comuni, hanno ritenuto che occorresse distinguere tra due "tipi" di vizi che inficierebbero la decisione.

21 In primo luogo, le imprese ricorrenti hanno fatto valere che l' atto notificato non avrebbe alcun fondamento giuridico, in quanto comunicato nelle versioni italiana ed olandese, dato che dai documenti prodotti dalla Commissione il 12 settembre 1991 risulterebbe che tali versioni dell' atto impugnato sarebbero state adottate dal solo membro della Commissione incaricato delle questioni relative alla concorrenza; orbene, secondo le ricorrenti, l' art. 27 del regolamento interno della Commissione 31 gennaio 1963, mantenuto provvisoriamente in vigore dall' art. 1 della decisione 6 luglio 1967 (in prosieguo: il "regolamento interno della Commissione"), nella versione vigente risultante a sua volta dalla decisione della Commissione 23 luglio 1975, 75/461/Euratom, CECA, CEE (GU L 199, pag. 43), e il cui primo comma concerne le deleghe che possono essere concesse ai membri della Commissione, non fornirebbe alcun fondamento giuridico a tal fine. Nel corso della trattazione orale, le ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che la prassi adottata dalla Commissione sarebbe contraria all' art. 12, primo e secondo comma, del regolamento interno della Commissione, perché, in assenza di una decisione adottata nelle lingue italiana e olandese, la deliberazione non sarebbe "suggellata" dalle firme del Presidente e del Segretario esecutivo. Concludendo su questo punto, le ricorrenti hanno sostenuto che il rispetto dell' art. 12 del regolamento interno dela Commissione costituisce una forma sostanziale, la cui violazione deve subire la sanzione dell' annullamento della decisione ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato.

22 In secondo luogo, le imprese hanno fatto valere che vi sarebbero divergenze tra l' insieme degli atti notificati alle ricorrenti, e i documenti prodotti dalla Commissione il 12 settembre 1991 e designati dalla Commissione stessa come la decisione adottata. Escludendo le correzioni sintattiche ed ortografiche, le ricorrenti hanno distinto tre tipi di modifiche rilevanti. Si tratterebbe delle aggiunte effettuate a pag. 6 dell' atto notificato a proposito delle imprese tedesche, dell' aggiunta di un nuovo comma effettuata a pag. 24 dell' atto notificato in lingua tedesca (pag. 22 dell' atto notificato redatto in lingua inglese e 23 di quello redatto in lingua francese), e di altre modifiche che hanno alterato la versione redatta in lingua tedesca. Richiamandosi in particolare alla citata sentenza della Corte 23 febbraio 1988, le imprese hanno fatto valere il carattere assoluto del divieto di procedere a modifiche successive di atti giuridici oggetto di una decisione adottata dall' autorità competente. Esse hanno inoltre sostenuto che la fiducia negli organi comunitari sarebbe compromessa se non si assicurasse senza riserve l' intangibilità di tali principi giuridici.

23 Replicando a tali difese, pronunciate lo stesso giorno, la Commissione, senza contestare l' aggiunta di un nuovo comma al punto 27 della motivazione dell' atto notificato, si è offerta di giustificare la legittimità di tale aggiunta richiamandosi ad un verbale di una riunione speciale dei capi di gabinetto dei Commissari che si sarebbe tenuta il 19 dicembre 1988. La Commissione ha tuttavia precisato che, tenuto conto del fatto che il verbale conteneva informazioni riservate, essa non poteva metterlo agli atti. Il Tribunale ha invitato la Commissione ad abbandonare ogni riferimento ad un documento che non consentiva il contraddittorio con le ricorrenti, oppure a commentare tale documento senza produrlo agli atti.

24 Avendo la Commissione optato per quest' ultima soluzione, le ricorrenti, dopo l' esposizione del contenuto del documento, hanno dichiarato di essere soddisfatte solo parzialmente della risposta della Commissione, dato che non avevano preso visione del documento controverso che era, secondo loro, di grande importanza. Inoltre esse hanno in primo luogo chiesto alla Commissione se la decisione fosse stata autenticata ai sensi dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione; in secondo luogo, esse hanno dichiarato che gli estratti di verbale prodotti non costituivano una risposta appropriata alla richiesta del Tribunale. Infine, esse hanno chiesto di prendere visione del testo della decisione munito delle firme del Presidente e del Segretario generale della Commissione.

25 Nelle sue difese orali pronunciate il 19 novembre 1991, la Commissione ha dichiarato di non poter produrre documenti ulteriori rispetto a quelli già in possesso del Tribunale senza un' ordinanza di quest' ultimo. Di conseguenza, con ordinanza 19 novembre 1991, il Tribunale ha ingiunto alla Commissione di produrre "entro e non oltre le ore 12 del 22 novembre 1991 ((una)) copia certificata conforme all' originale della decisione 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC) (89/190/CEE), quale adottata dal Collegio dei Commissari durante la riunione del 21 dicembre 1988 e autenticata ai sensi del regolamento interno della Commissione, e ciò nelle versioni linguistiche in cui questa decisione è stata adottata".

26 In esecuzione di tale ordinanza, la Commissione ha prodotto, il 21 novembre 1991:

- le pagine 41-43 del verbale della riunione del Collegio dei Commissari, già depositate il 12 settembre 1991, certificate conformi all' originale dal Segretario generale della Commissione (pagg. 2-4);

- fotocopie, certificate conformi all' originale dal Segretario generale della Commissione, dei progetti di decisione 14 dicembre 1988, nelle vesioni francese, inglese e tedesca (pagg. 5-148);

- un documento designato con la sigla SEC(88) OJ 945, punto 15, in data 19 dicembre 1988 e intitolato "Nota all' attenzione dei signori membri della Commissione", certificato conforme all' originale dal Segretario generale della Commissione (pag. 149);

- un documento designato come "allegato III", dal titolo "modifications to be included in point 27 - PVC, in point 34 - LDPE" (("modifiche da apportare al punto 27 - PVC, al punto 34 -LDPE")) (pag. 150);

- un documento firmato dal Segretario generale della Commissione e così formulato:

"I certify that the attached is a true copy of the decision of the Commission in case IV/31.865-PVC, as adopted by the Commission at its meeting of 21 December 1988.

The text of the decision comprises the attached documents:

1) pages 41 to 43 of the minutes of the Commission' s meeting of 21 december 1988, COM(88) PV 945;

2) the following documents which were before the Commission at that meeting:

i) document C(88) 2497 of 14 December 1988, being a draft decision, in the three language versions (German, English, French) available to the Commission;

ii) a document entitled 'Modifications to be included in point 27-PVC, in point 34-LDPE' and bearing the reference 'ANNEXE III' , which was attached as Annexe III to document SEC(88) 2033 referred to in point 2 of the abovementioned Commission minutes, page 41, being the minutes of the special meeting of the Chefs de cabinet held on 19 December 1988".

(("Certifico che i documenti allegati sono una copia conforme all' originale della decisione della Commissione nel procedimento IV/31.865 - PVC, quale adottato dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 1988.

Il testo della decisione comprende i seguenti documenti:

1) le pagine 41-43 del verbale della riunione della Commissione del 21 dicembre 1988, COM(88) PV 945;

2) i seguenti documenti, sottoposti all' attenzione della Commissione in tale riunione:

i) documento C(88) 2497 del 14 dicembre 1988, che è un progetto di decisione nelle tre lingue (francese, inglese, tedesco) in cui essa è stata adottata dalla Commissione;

ii) un documento intitolato 'Modifiche da apportare al punto 27-PVC, al punto 34-LDPE' , designato come 'Allegato III' , che era allegato quale Allegato III al documento SEC(88) 2033 al quale si fa riferimento al punto 2, pag. 41, del summenzionato verbale della Commissione, e che costituisce il verbale della riunione speciale dei capi di gabinetto svoltasi il 19 dicembre 1988")).

27 La convenuta ha precisato oralmente che, tenuto conto delle operazioni per il trasferimento di sede della Commissione allora in corso, essa non poteva produrre, nel termine fissato dalla citata ordinanza 19 novembre 1991, documenti ulteriori rispetto a quelli depositati agli atti in tale data, ma che avrebbe potuto farlo entro il 5 dicembre 1991. Stando così le cose, il giudice ha ordinato "che tenuto conto delle particolari circostanze fatte valere dalla Commissione, il termine fissato dall' ordinanza 19 novembre 1991 per la produzione di una copia autentica della decisione della Commissione 21 dicembre 1988 ((era)) prorogato al 5 dicembre 1991".

28 Il 5 dicembre 1991 la Commissione ha prodotto:

- le pagine 41-43 del verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988, accompagnate dalla "copertina" di tale verbale. Ne risulta, da un lato, che le pagine 41-43 sono incluse nella parte I della riunione, il cui verbale contiene 60 pagine, e, dall' altro, che tale verbale è stato approvato dal Collegio dei Commissari il 22 dicembre 1988. Tale prima pagina è corredata delle firme del Presidente e del Segretario generale della Commissione. La copia prodotta è certificata conforme all' originale dal Segretario generale della Commissione e munita di un timbro con l' intestazione della Commissione;

- una dichiarazione rilasciata dal sig. David F. Williamson, Segretario generale della Commissione, in data 5 dicembre 1991 e così formulata:

"Pursuant to the Order of the Court of First Instance of 19 november 1991, I certify that the attached is a true copy of pages 31 to 43 of the authenticated minutes of the Commission' s meeting of 19 december 1988, COM(88) PV 945, together with a copy of page 1 of those minutes, which bears the signatures of the President of the Commission and myself, in accordance with article 10 of the Commission' s Rules of Procedure. These pages record the adoption by the Commission of the decision in Case IV/31.865 - PVC, which comprises this entry in the minutes, together with the documents before the Commission on that occasion and listed on page 41, of which certified copies were furnished to the Court on 21 november 1991".

(("In esecuzione dell' ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 1991, certifico che i documenti allegati sono una copia conforme all' originale delle pagine 41-43 del verbale autenticato della riunione della Commissione del 19 dicembre 1988, COM(88) PV 945, unitamente ad una copia della prima pagina di tale verbale corredata delle firme del Presidente della Commissione e del sottoscritto, in conformità con l' art. 10 del regolamento interno della Commissione. Queste pagine sono un resoconto dell' adozione da parte della Commissione della decisione nel procedimento IV/31.865-PVC, che comprende i documenti messi a verbale e quelli presentati alla Commissione in tale occasione ed elencati a pag. 41, copie conformi dei quali sono state fornite al Tribunale il 21 novembre 1991"));

- una "lettera di trasmissione" del 5 dicembre 1991, firmata dal sig. J. Currall, membro del sevizio giuridico della Commissione operante in qualità di agente, avente il seguente tenore:

"In compliance with the Court' s Order of 19 november 1991, please find enclosed a certified copy of the authenticated version of the minutes of the Commission' s meeting of 21 december 1988, to be read with the other documents of which certified copies have already been supplied to the Court, the whole constituting the Commission' s decision as adopted that day".

("Conformemente all' ordinanza del Tribunale 19 novembre 1991 si allega una copia conforme della versione autenticata del verbale della riunione della Commissione del 21 dicembre 1988, che, insieme agli altri documenti, copie conformi dei quali sono state già fornite al Tribunale, forma la decisione che la Commissione ha adottato in tale data").

29 Infine, nelle sue difese orali pronunciate il 10 dicembre 1991, la Montedison SpA ha asserito, tenuto conto dei nuovi elementi emersi durante la fase orale, di avere il diritto di completare le proprie conclusioni iniziali. La Montedison SpA ha dichiarato di voler sottoporre al Tribunale il problema dell' accertamento dell' inesistenza dell' atto impugnato e quindi della ricevibilità del proprio ricorso. In via subordinata, la Montedison SpA ha dichiarato di confermare le conclusioni iniziali.

Nel merito

30 Il Tribunale constata che, a sostegno delle proprie conclusioni, le ricorrenti hanno sostanzialmente fatto valere tre gruppi di mezzi, fondati sulla violazione dei diritti fondamentali, sulla violazione delle forme sostanziali e sul fatto che la Commissione avrebbe effettuato una valutazione ed una qualificazione giuridica dei fatti insufficienti o erronee alla luce dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Uno di tali mezzi si fonda sull' esistenza di divergenze tra le decisioni, quali adottate dal Collegio dei Commissari, da un lato, e gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dall' altro. Nel corso della trattazione orale esso è stato completato, a seguito delle difese orali della Commissione e dei documenti da essa presentati, in primo luogo, da un altro mezzo, già abbozzato per iscritto da alcune ricorrenti, basato sull' incompetenza dell' autore dell' atto, e, in secondo luogo, da un mezzo con cui si fa valere l' inesistenza dell' atto.

31 Il Tribunale ritiene che per pronunciarsi correttamente sui mezzi addotti dalle ricorrenti occorra esaminare, innanzitutto, il mezzo relativo ad una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato, in secondo luogo, il mezzo relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto e, infine, il mezzo relativo all' inesistenza dell' atto impugnato. Il Tribunale rileva che i mezzi fondati sull' incompetenza dell' autore dell' atto e sull' inesistenza della decisione rappresentano in ogni caso questioni di ordine pubblico, che, in quanto tali, devono essere sollevate d' ufficio.

A - Sul mezzo relativo alla violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato

32 Numerose ricorrenti hanno sostenuto che l' atto notificato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee presentava alcune divergenze rispetto all' atto adottato. Tali divergenze, eccedendo l' ambito delle mere correzioni grammaticali, si tradurrebbero in una manifesta violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato e comporterebbero la nullità dell' insieme della decisione impugnata (v. sopra, punti 11-15).

33 La Commissione ha fatto valere che queste modifiche erano di ordine meramente sintattico o grammaticale, ovvero derivavano dalle proposte avanzate dalla riunione speciale dei capi di gabinetto del 19 dicembre 1988. A sostegno della propria tesi, essa ha prodotto l' insieme dei documenti precedentemente esaminati (v. sopra, punti 16, 23, 26, 28).

34 Il Tribunale ritiene opportuno ricordare che nella citata sentenza 23 febbraio 1988, cosiddetta delle "galline ovaiole", la Corte ha dichiarato, a proposito di una direttiva adottata dal Consiglio e successivamente modificata dagli uffici del Segretariato generale del Consiglio, che la motivazione di un atto ne costituisce un elemento essenziale dato che consente al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato, e, tanto agli Stati membri quanto ai cittadini interessati, di sapere in quali condizioni le istituzioni comunitarie hanno applicato il Trattato, e che "di conseguenza, né il segretario generale del Consiglio, né il personale del Segretariato generale hanno il potere di modificare la motivazione degli atti approvati dal Consiglio" (punti 36 e 37 della motivazione). Tale considerazione era ugualmente basata sull' esame del regolamento interno del Consiglio, che vieta modifiche del genere. Per questi motivi la Corte ha annullato la direttiva controversa.

35 Infatti, il principio dell' intangibilità dell' atto, una volta approvato dall' autorità competente, costituisce un fattore decisivo di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto nell' ordinamento comunitario, sia per le istituzioni comunitarie, sia per le persone giuridiche la cui situazione di diritto e di fatto venga pregiudicata da una decisione di tali istituzioni. Soltanto il rigoroso ed assoluto rispetto di tale principio consente di acquisire la certezza che, successivamente all' adozione di un atto, quest' ultimo potrà subire modifiche solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura, e che quindi l' atto notificato o pubblicato riprodurrà esattamente l' atto adottato, riflettendo così fedelmente la volontà dell' autorità competente.

36 Nel caso di specie, il Tribunale constata, in primo luogo, che i documenti prodotti dalla Commissione il 12 settembre 1991 in ottemperanza alla citata misura d' organizzazione del procedimento dell' 11 luglio 1991, così come i documenti prodotti nel corso della trattazione orale il 21 novembre e il 5 dicembre 1991 ed esaminati in precedenza (v. sopra, punti 26 e 28), dimostrano che i tre progetti del 14 dicembre 1988 sottoposti alla deliberazione del Collegio dei Commissari presentano talune discordanze con gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. D' altronde, il Tribunale osserva che tali discordanze non sono in via di principio contestate dalla convenuta; sia che essa ritenga, per alcune, che siano di rilevanza minima, sia che essa asserisca, per altre, che si spiegano col fatto, quale emerge dalle attestazioni dei sigg. Williamson e Currall prodotte il 21 novembre e il 5 dicembre 1991 ed esaminate in precedenza (punti 26 e 28), che le decisioni adottate dal Collegio dei Commissari devono risultare dalla combinazione tra questi tre progetti, il verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari e il verbale della riunione dei capi dei gabinetto del 19 dicembre 1988, unitamente alla proposta di emendamento che esso conterrebbe nonché agli altri documenti prodotti dalla Commissione.

37 In secondo luogo il Tribunale osserva che, come si legge nel verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari, la Commissione, investita dal sig. P. Sutherland, membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, in data 21 dicembre 1988, dei progetti di decisione designati con la sigla C(88) 2497, ha in quella data:

- deciso che le quattordici imprese indicate nel procedimento PVC hanno violato l' art. 85 del Trattato, determinato l' importo delle ammende da infliggere loro e approvato il principio dell' ingiunzione, da rivolgere alle imprese, di cessare l' infrazione;

- adottato una decisione concernente il procedimento IV - 31.865 PVC in ciascuna delle tre lingue francese inglese e tedesca, facente fede nei confronti di talune ricorrenti, decisioni "riportate" nei menzionati documenti C(88) 2497;

- autorizzato il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare la decisione nelle altre lingue ufficiali della Comunità;

- preso conoscenza dell' esame del procedimento compiuto dai capi di gabinetto dei Commissari durante la riunione speciale e la riunione settimanale di questi ultimi del 19 dicembre 1988.

38 Alla luce di queste constatazioni di fatto, per il Tribunale occorre procedere alla valutazione, sotto il profilo giuridico, del mezzo fondato sulla violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato. Ai fini dell' esame di questo mezzo, è opportuno distinguere tra il testo adottato in lingua tedesca da un lato, e il testo adottato in tutte le lingue facenti fede, dall' altro.

1. Sulle modifiche apportate al testo della decisione adottata in lingua tedesca

39 Per quanto riguarda la decisione adottata dal Collegio dei Commissari, il 21 dicembre 1988, in lingua tedesca, da un esame comparativo tra il progetto di decisione del 14 dicembre 1988, quale adottato dal Collegio dei Commissari, ai termini del verbale della seduta n. 945, da un lato, e la decisione notificata e pubblicata, dall' altro, emerge che la decisione notificata e pubblicata ha subito numerose modifiche successivamente alla sua adozione. Tale esame comparativo conferma l' esattezza del prospetto delle discordanze prodotto dalla BASF AG il 24 ottobre 1991, del resto non contestato dalla Commissione, che si è limitata a sottolineare il carattere non sostanziale delle modifiche apportate.

40 Il raffronto fra i tre progetti del 14 dicembre 1988, redatti nelle lingue francese, inglese e tedesca, e adottati dalla Commissione il 21 dicembre 1988, in base al tenore del verbale della seduta n. 945, dimostra infatti che la decisione adottata in lingua tedesca presentava evidenti discordanze, non soltanto grammaticali o sintattiche, sia con la decisione adottata nelle lingue francese e inglese, sia con la decisione quale notificata e pubblicata. Anche ammettendo che le modifiche apportate all' atto adottato in lingua tedesca dal Collegio dei Commissari fossero dirette a coordinare i testi notificati e pubblicati nelle diverse lingue facenti fede, tali modifiche sono tuttavia irregolari dato che sono successive all' adozione dell' atto, che, almeno per quanto riguarda alcune di esse, eccedono largamente i limiti delle mere correzioni ortografiche o sintattiche, e che ledono quindi direttamente il principio dell' intangibilità dell' atto adottato dall' autorità competente.

41 Molte delle discordanze rilevate, sia nel prospetto comparativo redatto dalla BASF AG, sia nella difesa orale comune dei ricorrenti e in quelle dell' avvocato della Wacker Chemie GmbH e della Hoechst AG, non possono infatti essere considerate correzioni d' ordine meramente sintattico od ortografico:

- a pag. 6, punto 7, quarto capoverso (i riferimenti si intendono fatti alla versione del progetto di decisione adottato nella lingua tedesca, prodotto dalla Commissione il 12 settembre 1991 e datato 14 dicembre 1988): il progetto del 14 dicembre 1988 non contiene né la nota 2 ("Jedenfalls wurden sowohl Huels als auch Hoechst von ICI und BASF als Sitzungsteilnehmer identifiziert" - "In ogni caso ICI e BASF hanno identificato sia la Huels sia la Hoechst come partecipanti alle riunioni"), né la frase "Hoechst als der einzige andere in Frage kommende Hersteller war nur ein unbedeutender PVC-Produzent" ("Hoechst, l' unica altra possibilità, era solo un modesto produttore di PVC"), entrambe aggiunte all' atto notificato e pubblicato;

- a pag. 17, punto 21, primo capoverso: la frase "Die Unternehmen streiten offensichtlich nicht ab" ("le imprese evidentemente non contestano"), che figura nel progetto del 14 dicembre 1988 è stata sostituita, nella decisione notificata e pubblicata, da "Die Unternehmen bestreiten zwar nicht" ("le imprese non negano");

- a pag. 32, punto 42, primo capoverso: il riferimento ad un processo di "razionalizzazione", contenuto nel progetto del 14 dicembre 1988, non figura più nell' atto notificato e pubblicato, come dimostra il raffronto tra il testo adottato ("Die europaeische Petrochemie-Industrie einschliesslich des PVC-Sektors hat in dem von dieser Entscheidung erfassten Zeitraum einen grundlegenden Umstrukturierungs- und Rationalisierungsprozess durchlaufen, der von der Kommission unterstuetzt worden ist") ("Nel periodo cui si riferisce la presente decisione, l' industria petrolchimica dell' Europa occidentale - compreso il comparto del PVC - ha formato oggetto di un processo di ristrutturazione sostanziale e di razionalizzazione, processo che ha ricevuto il sostegno della

Commissione") e il testo notificato e pubblicato ("Die europaeische Petrochemie-Industrie einschliesslich des PVC-Sektors hat in dem von dieser Entscheidung erfassten Zeitraum einen grundlegenden Umstrukturierungsprozess durchlaufen, der von der Kommission unterstuetzt worden ist") ("Nel periodo cui si riferisce la presente decisione, l' industria petrolchimica dell' Europa occidentale, compreso il comparto PVC, ha formato oggetto di un processo di ristrutturazione sostanziale, processo che ha ricevuto il sostegno della Commissione").

42 Dal momento che le modifiche così apportate, in primo luogo, sono successive al 21 dicembre 1988, data di adozione dell' atto, e, in secondo luogo, non presentano un carattere meramente ortografico o sintattico, esse sono state necessariamente aggiunte da persona incompetente al riguardo, e, di conseguenza, pregiudicano l' intangibilità dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari, senza che sia necessario esaminare la portata, l' importanza o il carattere essenziale di queste modifiche, come risulta dalla citata sentenza della Corte 23 febbraio 1988.

2. Sulle modifiche apportate a tutte le decisioni adottate il 21 dicembre 1988 dal Collegio dei Commissari, in base al tenore del verbale dell' udienza n. 945

43 Dall' istruttoria emerge che oltre alle modifiche testé esaminate, che riguardano soltanto l' atto notificato e pubblicato in lingua tedesca, talune modifiche, che compaiono nelle decisioni notificate alle ricorrenti e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, riguardano tutte le versioni adottate il 21 dicembre 1988 nelle lingue francese, inglese e tedesca, in base al tenore del verbale dell' udienza n. 945. Tali modifiche riguardano sia la motivazione sia il dispositivo degli atti.

a) Sulle modifiche apportate alla motivazione degli atti notificati e pubblicati

44 Per quanto concerne, in primo luogo, le modifiche apportate alla motivazione degli atti adottati, in base al tenore del verbale della seduta n. 945, il Tribunale osserva che al punto 27, quarto capoverso, della motivazione degli atti notificati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee figura una frase completamente nuova, circostanza che per alcune delle lingue facenti fede risulta del resto evidente da una presentazione tipografica diversa dell' atto notificato per la frase di cui trattasi. Tale diversità tipografica è particolarmente manifesta, per esempio, nella versione italiana, e non è contestata dalla Commissione, come emerge dalla discussione intervenuta nella trattazione orale. La nuova frase riguarda il problema se, nel caso in cui, come nella fattispecie, un procedimento avviato a norma dell' art. 85 del Trattato CEE riguardi più imprese, la Commissione possa accogliere, a fronte delle altre imprese interessate dallo stesso procedimento, la rinuncia da parte di una di esse al carattere riservato delle informazioni che la riguardano, o se invece considerazioni di ordine pubblico ostino a che la Commissione, in una tale eventualità, dia corso alla domanda rivoltale dall' impresa a vantaggio della quale opera tale carattere riservato. Questo problema, delicato e controverso, è stato affrontato dalla Commissione a pag. 52 del suo diciottesimo rapporto sulla politica della concorrenza.

45 Secondo la frase aggiunta nelle decisioni notificate, "deve essere sottolineato che ogni rinuncia da parte delle imprese al carattere riservato dei loro documenti aziendali interni è subordinata al pubblico interesse, che esige che dei concorrenti non siano reciprocamente informati delle loro attività e delle loro politiche commerciali in maniera tale che la concorrenza tra loro risulti ristretta". Invece la decisione quale pubblicata in lingua tedesca nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non contiene la negazione che figura nella seconda parte della frase citata e dispone che l' interesse pubblico esige che dei concorrenti siano reciprocamente informati delle rispettive attività e politiche commerciali.

46 Il verbale della riunione del Collegio dei Commissari del 21 dicembre 1988, prodotto al Tribunale il 12 settembre, il 21 novembre e il 5 dicembre 1991, dimostra che se risulta provato, secondo la formulazione stessa del verbale della seduta n. 945, che la Commissione ha adottato i progetti del 14 dicembre 1988, i quali, come adottati in ciascuna delle tre lingue facenti fede, non contengono la frase controversa, è unicamente provato che la Commissione ha preso conoscenza dell' esame del procedimento da parte dei capi di gabinetto in occasione di una riunione speciale di questi ultimi del 19 dicembre 1988. A questo proposito, il Tribunale rileva che, per quanto la Commissione abbia messo agli atti, il 21 novembre 1991, alcuni documenti indicati come certificati conformi all' orginale del verbale della riunione speciale dei capi di gabinetto tenutasi il 19 dicembre 1988, e per quanto uno di tali documenti, all' allegato III, riproduca in francese e in inglese la frase controversa, i documenti prodotti non provano assolutamente - come ha del resto ammesso la Commissione durante la trattazione orale - che tale emendamento sia stato adottato o proposto dai capi di gabinetto per essere sottoposto alla deliberazione del Collegio dei Commissari.

47 Anche ammettendo che l' emendamento di cui si tratta sia stato sottoposto e proposto al Collegio dei Commissari, in occasione della sua deliberazione del 21 dicembre 1988 - il che in ogni caso non può essere avvenuto per il testo della decisione adottata in lingua tedesca, dato che, come si è detto e come ha sostenuto la Huels AG nel corso della trattazione orale, l' allegato III è redatto soltanto in inglese e in francese - dal tenore stesso del verbale della riunione precedentemente esaminato (v. sopra, punto 37), risulta che il Collegio dei Commissari, adottando i progetti del 14 dicembre 1988 che non contengono tale frase, ha implicitamente voluto non adottare l' emendamento. Di conseguenza, l' inserimento di esso nell' insieme degli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è necessariamente successivo al 21 dicembre 1988 e costituisce una manifesta violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato dall' autorità competente. Tale aggiunta alla motivazione della decisione, che non è né di ordine sintattico, né di ordine grammaticale, inficia così sia la validità di tutti gli atti notificati, sia quella dell' atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza 23 febbraio 1988, senza che occorra esaminare il suo carattere essenziale, del resto non contestabile.

b) Sulla modifica del dispositivo degli atti notificati e pubblicati

48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le modifiche del dispositivo delle decisioni, il Tribunale rileva, come ha sostenuto la BASF AG e come è stato sottolineato nella difesa orale comune delle imprese, che il riferimento all' appartenenza della Société artésienne de vinyle SA al gruppo dell' Entreprise chimique et minière ("gruppo EMC"), che compare nei progetti del 14 dicembre 1988, adottati dal Collegio dei Commissari il 21 dicembre 1988 secondo il verbale n. 945, non figura più all' art. 1 del dispositivo delle decisioni quali notificate a tutte le ricorrenti e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0079.1

49 Ora, se è vero che le modifiche apportate alla motivazione di una decisione, come ha dichiarato la Corte, hanno il carattere di un vizio tale da inficiare la validità dell' intera decisione modificata dal momento che, da un lato, tali modifiche tendono a privare di pratica efficacia l' art. 190 del Trattato, e dall' altro, quanto al merito, esse pregiudicano il ragionamento che costituisce il necessario supporto del dispositivo di una decisione, a maggior ragione qualsiasi modifica che alteri il dispositivo di un atto del genere presenta tale carattere. Infatti modifiche che incidano sul dispositivo di una decisione riguardano direttamente la portata degli obblighi che possono essere imposti ai soggetti di diritto dall' atto modificato, o, al contrario, la portata dei diritti attribuiti loro dall' atto modificato. Nel caso di specie una siffatta modifica è tale da incidere sull' imputabilità della pretesa infrazione, o addirittura da spostare l' onere finanziario dell' ammenda inflitta. Modifiche di questo genere, che alterano il dispositivo dell' atto adottato, devono pertanto considerarsi lesive, in forma particolarmente grave e manifesta, del principio dell' intangibilità dell' atto adottato, principio che costituisce uno dei fondamenti della certezza del diritto nell' ordinamento giuridico comunitario.

50 Pertanto, la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza del 23 febbraio 1988 dovrebbe imporsi a maggior ragione qualora, come nella fattispecie, l' atto modificato infligga ammende e imponga obblighi per i destinatari dell' atto, e nel caso in cui la modifica apportata possa incidere sull' indicazione della persona giuridica cui tali obblighi sono imposti. Una tale conseguenza deve infatti necessariamente derivare dalla modifica del citato art. 1 del dispositivo delle decisioni, dispositivo con cui la Commissione, per deduzione conseguente al ragionamento svolto nella motivazione, opera la qualificazione giuridica dei fatti controversi alla luce dell' art. 85 del Trattato CEE, e l' indicazione delle imprese responsabili di infrazioni. Una siffatta modifica si riflette, del resto, direttamente e necessariamente, sugli altri punti del dispositivo, che rivolgendo ingiunzioni e irrogando sanzioni pecuniarie alle ricorrenti e determinando le modalità con cui i destinatari degli atti potranno adempiere i loro obblighi, costituiscono soltanto la necessaria conseguenza dell' art. 1 del dispositivo, che, nella fattispecie, è stato appunto modificato.

B - Sul mezzo relativo all' incompetenza dell' autore dell' atto

51 Alcune delle imprese ricorrenti hanno espressamente fatto valere il mezzo relativo all' incompetenza dell' autore degli atti notificati e pubblicati. Così, la Wacker Chemie GmbH e la Hoechst AG hanno sostenuto che la difesa della Commissione a fronte del mezzo sollevato dalle ricorrenti e fondato sulla violazione dell' intangibilità dell' atto conduce a chiedersi se il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza potesse validamente adottare le decisioni in talune delle lingue facenti fede. Tali ricorrenti hanno altresì rilevato che il mandato del sig. P. Sutherland scadeva il 5 gennaio 1989, mentre, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, la decisione, nelle varie lingue ufficiali, sarebbe stata consegnata al Segretariato generale della Commissione soltanto il 16 gennaio 1989, vale a dire undici giorni dopo. Anche la Huels AG ha osservato, nel corso della trattazione orale, che alla data del 16 gennaio 1989 il sig. P. Sutherland non era più membro della Commissione.

52 La Commissione ha invece sostenuto che gli atti sono stati regolarmente adottati dal Collegio dei Commissari in tre delle lingue facenti fede e che l' art. 27 del proprio regolamento interno costituisce il fondamento giuridico delle decisioni adottate in italiano e olandese, che sono state così adottate con piena competenza dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, debitamente autorizzato a tal fine dal Collegio. Essa ha precisato a questo riguardo che il mandato conferito al sig. P. Sutherland non era personale, e che era attribuito al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza.

53 Dall' esame del primo mezzo è emersa, come si è appena detto, l' esistenza di discordanze tra gli atti adottati, da un lato, e gli atti notificati e pubblicati, dall' altro, vale a dire di modifiche provenienti necessariamente da soggetti terzi rispetto al Collegio dei Commissari e apportate successivamente all' adozione da parte di quest' ultimo degli atti impugnati. Alla luce di queste considerazioni spetta al Tribunale esaminare il mezzo dedotto dalle ricorrenti e fondato sull' incompetenza dell' autore degli atti notificati e pubblicati. Tale mezzo che, in ogni caso, è di ordine pubblico, si articola a sua volta in due parti. Occorre infatti distinguere tra la competenza sostanziale e la competenza ratione temporis dell' autore degli atti notificati e pubblicati quali sottoposti al Tribunale dalle ricorrenti.

1. Sulla competenza sostanziale del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza in ordine all' adozione degli atti notificati e pubblicati nelle lingue italiana e olandese

54 A norma dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), modificato da ultimo dalla sezione XVII dell' allegato I all' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 242) (in prosieguo: il "regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità"), "i testi diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti nella lingua di tale Stato". Inoltre ai sensi dell' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, un atto adottato dalla Commissione, in riunione o mediante procedura scritta, deve essere autenticato, nella o nelle lingue in cui fa fede, dalle firme del Presidente o del Segretario esecutivo.

55 Dal combinato disposto di queste due norme risulta che quando la Commissione, come nel caso di specie, intende adottare con atto sostanzialmente unico una decisione facente fede nei confronti di più persone giuridiche a cui si applicano regimi linguistici differenti, la decisione deve essere adottata in ciascuna delle lingue in cui essa fa fede, salvo rendere impossibile ogni autentica. Nella fattispecie emerge dal tenore stesso del verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari, approvato da quest' ultimo il 22 dicembre 1988, che la decisione impugnata non è stata adottata dal Collegio dei Commissari nelle lingue italiana ed olandese, le sole facenti fede nei confronti, rispettivamente, delle imprese Enichem SpA e Montedison SpA, da un lato, e NV Limburgse Vinyl Maatschappij, NV DSM e DSM Kunststoffen BV, dall' altro.

56 A norma dell' art. 27, primo comma, del regolamento interno della Commissione: "sempreché sia pienamente rispettato il principio della sua responsabilità collegiale, la Commissione può autorizzare i propri membri a prendere, a suo nome e sotto il proprio controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite".

57 Il Tribunale ritiene, a questo riguardo, che a differenza delle misure istruttorie e procedurali che possono intervenire nella fase amministrativa preliminare alla decisione, come la comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries / Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619, punti 16-19 della motivazione; 17 ottobre 1972, Cementhandelaren / Commissione, causa 8/72, Racc. pag. 977, punti 11-14 della motivazione; 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB / Commissione, cause 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19), o delle misure che possono essere adottate nell' ambito dei poteri generali di accertamento conferiti alla Commissione dal regolamento n. 17 (sentenze della Corte 23 settembre 1986, citata, punti 28-40 della motivazione, e 17 ottobre 1989, Dow Chemical Ibérica e a. / Commissione, cause riunite 97/87, 98/87 e 99/87, Racc. pag. 3181, punti 57-59 della motivazione), l' adozione di una decisione a norma dell' art. 85, n. 1, del Trattato non ha il carattere di una misura di gestione o amministrativa ai sensi dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione.

58 Dal combinato disposto del primo comma dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione e del secondo comma dello stesso articolo relativo alle deleghe attribuibili ai funzionari, discende che il Collegio dei Commissari potrebbe, se del caso, delegare uno dei suoi membri all' adozione della decisione nelle lingue ufficiali della Comunità, quali specificate all' art. 1 del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità, diverse da quelle facenti fede, vale a dire, nella fattispecie, il danese, il greco, il portoghese e lo spagnolo, dato che le decisioni prese in queste quattro lingue non producono alcun effetto giuridico e non hanno valore di titolo esecutivo nei confronti di una o più delle imprese menzionate nel dispositivo della decisione.

59 Tutt' altra è la portata dell' adozione della decisione nella lingua facente fede. Infatti, una decisione di accertamento di una violazione dell' art. 85 del Trattato che contenga ingiunzioni nei confronti di più imprese, che infligga loro sanzioni pecuniarie rilevanti e valga come titolo esecutivo a tal fine, incide profondamente sui diritti e gli obblighi di queste ultime, nonché sul loro patrimonio. Essa non può quindi essere considerata una semplice misura amministrativa o di gestione, e di conseguenza essere adottata nella sfera di competenza di un solo Commissario, senza violare direttamente il principio di collegialità espressamente richiamato nel citato art. 27.

60 Da quanto precede risulta che l' atto adottato dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, nelle lingue italiana ed olandese, alle condizioni definite dal mandato a lui conferito con deliberazione 21 dicembre 1988, proviene in ogni caso da un' autorità incompetente.

2. Sulla competenza ratione temporis del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza in ordine all' adozione degli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

61 Se il Commissario incaricato delle questioni di concorrenza non ha, come si è detto, il potere di adottare da solo, nelle lingue facenti fede, una decisione a norma dell' art. 85, n. 1, del Trattato, egli ha senza dubbio il potere di firmare le copie dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari al fine di notificarle ai destinatari dell' atto, alle condizioni previste dall' art. 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione. Nel caso di specie, tuttavia, tanto dalle difese scritte della Commissione quanto dalle precisazioni fornite da quest' ultima nel corso della fase orale risulta che il testo dell' atto redatto nelle varie lingue, si tratti delle cinque lingue facenti fede o delle altre quattro lingue ufficiali, è stato definitivamente formulato e trasmesso al Segretariato generale della Commissione - che a sua volta lo ha quindi trasmesso ai giuristi linguisti per la revisione, alle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte 23 febbraio 1988 - soltanto il 16 gennaio 1989, mentre il lavoro dei giuristi linguisti è terminato alla fine del mese di gennaio del 1989.

62 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale osserva che la convenuta, di fronte alle precise asserzioni delle ricorrenti, non ha saputo provare l' esistenza di un atto definitivo e in grado di essere notificato e pubblicato prima di una data compresa tra il 16 gennaio 1989 e il 31 gennaio 1989. Pertanto, gli atti notificati in ciascuna delle cinque lingue facenti fede devono necessariamente essere considerati adottati dopo il 5 gennaio 1989, data in cui scadeva il mandato del sig. P. Sutherland.

63 Di conseguenza la menzione dattiloscritta "per la Commissione, Peter Sutherland, membro della Commissione", apposta in calce agli atti notificati, anche ammettendo che possa essere equivalente alla firma del sig. P. Sutherland in mancanza di qualsiasi firma autografa di quest' ultimo, è stata sicuramente apposta o successivamente alla data di scadenza del suo mandato, o prima del 5 gennaio 1989, vale a dire in un momento in cui gli atti, così come notificati e pubblicati, non esistevano. La circostanza che il 5 gennaio 1989 il sig. P. Sutherland abbia firmato la lettera di invio alle ricorrenti di atti non ancora definitivamente adottati non ha alcuna conseguenza giuridica, poiché tale lettera d' accompagnamento non fa parte dell' atto controverso e non produce alcun effetto giuridico. Allo stesso modo, il fatto addotto dalla Commissione secondo cui l' autorizzazione è stata conferita al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza e non personalmente al sig. P. Sutherland non ha rilevanza ai fini della sorte da riservare al mezzo dedotto. Infatti, anche ammettendo che l' argomentazione della convenuta sia fondata, il compito di firmare gli atti sarebbe in tal caso spettato al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza succeduto al sig. P. Sutherland e il cui mandato ha avuto inizio il 6 gennaio 1989, supponendo che ne avesse la competenza. Ciò non si è verificato nel caso di specie. Pertanto, il Tribunale constata che gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 marzo 1989 sono stati emanati necessariamente da un' autorità incompetente ratione temporis.

64 Tale vizio potrebbe essere sanato soltanto qualora la convenuta provasse che esso riguarda la sola copia notificata ai destinatari o l' esemplare trasmesso all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre invece la decisione originale fosse stata debitamente firmata da persona competente. In tale ipotesi, infatti, l' incompetenza del firmatario degli atti notificati e pubblicati potrebbe essere utilmente sanata. Solo una prova di questo genere, confermando la presunzione di validità che inerisce agli atti comunitari, corollario del rigoroso formalismo che caratterizza la loro adozione, avrebbe potuto eliminare, nella fattispecie, il vizio di manifesta incompetenza che inficia la decisione impugnata, quale notificata alle ricorrenti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per i motivi che verranno esposti di seguito, il Tribunale deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, tale prova non ha potuto essere fornita dalla convenuta la quale ha ammesso di non essere in grado di produrre una versione originale e autenticata dell' atto controverso.

65 Da quanto precede risulta che tutti i vizi dell' atto sopra indicati, vale a dire le modifiche della motivazione e del dispositivo successive all' adozione dell' atto da parte del Collegio dei Commissari a termini del verbale n. 945, e l' incompetenza dell' autore dell' atto stesso, dovrebbero comportare l' annullamento della decisione impugnata per incompetenza e violazione delle forme sostanziali. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ritiene che prima di pronunciare tale annullamento, occorra esaminare l' ultimo mezzo fatto valere dalle ricorrenti e fondato sull' inesistenza dell' atto. Infatti, se tale mezzo fosse fondato, i ricorsi dovrebbero essere dichiarati irricevibili (sentenza della Corte 10 dicembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre / Alta Autorità, cause riunite 1/57 e 14/57, Racc. pag. 197).

C - Sul mezzo relativo all' inesistenza dell' atto

66 Durante la trattazione orale, le ricorrenti, nella loro comune difesa orale, hanno fatto valere che l' art. 12 del regolamento interno della Commissione è stato violato, e che quindi era impossibile procedere ad una verifica dell' autenticità dell' atto impugnato (v. sopra, punti 21 e 24). La Atochem SA ha sottoposto al Tribunale la questione se una decisione adottata nella forma richiesta esistesse effettivamente nel caso di specie. La BASF AG si è posta la questione dell' effettiva esistenza della decisione impugnata. La Wacker Chemie GmbH e la Hoechst AG, nella loro arringa finale, cui si sono espressamente associate e richiamate l' Imperial Chemical Industries PLC e la Société artésienne de vinyle SA, hanno sostenuto che la Commissione non ha preso alcuna decisione il 21 dicembre 1988, poiché manca ogni firma o autentica dell' atto. La Huels AG ha tenuto a sottolineare, da un lato, che le è stata notificata una decisione mai adottata, e pertanto non esecutiva, e, dall' altro, che a tale decisione è apposta soltanto una semplice firma dattiloscritta e non una vera e propria firma autografa del sig. P. Sutherland. La Montedison SpA ha sostenuto che la decisione impugnata non è mai esistita, dato che non è stata adottata né dal Collegio dei Commissari né dal Commissario incaricato delle questioni di concorrenza. La Montedison SpA ha poi espressamente dichiarato di voler modificare le sue conclusioni, alla luce dei nuovi dati di fatto risultanti dai documenti prodotti dalla Commissione e delle precisazioni da essa apportate. In via principale, tale ricorrente chiede al Tribunale di pronunciarsi sull' esistenza della decisione impugnata e sulla ricevibilità del proprio ricorso (v. sopra, punto 29). Infine, la NV Limburgse Vinyl Maatschappij, la NV DSM e la DSM Kunststoffen BV hanno eccepito la nullità della decisione nei loro confronti, in quanto una versione olandese di quest' ultima mancava al momento della deliberazione del 21 dicembre 1988.

67 La Commissione ha invece fatto valere che la decisione 21 dicembre 1988, quale adottata dal Collegio dei Commissari, risulta, secondo gli attestati prodotti il 21 novembre e il 5 dicembre 1991 e precedentemente esaminati (v. sopra, punti 26 e 28), dalla combinazione dei progetti di decisione del 14 dicembre 1988, del verbale della seduta n. 945 del Collegio dei Commissari e dei documenti designati come verbale della riunione speciale dei capi di gabinetto del 19 dicembre 1988. Essa ha anche sostenuto che le ricorrenti non erano legittimate a far valere un mezzo basato sulla violazione dell' art. 12 del suo regolamento interno. Inoltre, essa ha fatto valere che gli atti notificati alle ricorrenti devono in ogni caso essere considerati come originali dell' atto adottato. Infine, essa ha sostenuto, durante la trattazione orale, che nella sua deliberazione del 21 dicembre 1988 il Collegio dei Commissari ha deciso il "merito", la "sostanza" e l' "essenza" della decisione e che gli atti notificati devono ritenersi conformi a questa volontà dell' autore dell' atto.

68 Il Tribunale ritiene utile ricordare, in via preliminare, che il giudice comunitario, ispirandosi a principi tratti dagli ordinamenti giuridici nazionali, dichiara inesistenti gli atti inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti (sulla nozione di inesistenza giuridica degli atti comunitari, v. sentenze della Corte 10 dicembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre Alta Autorità, citata; 21 febbraio 1974, Kortner e a. / Consiglio, Commissione e Parlamento, cause da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, Racc. pag. 177; 26 febbraio 1987, Consorzio cooperative d' Abruzzo / Commissione, causa 15/85, Racc. pag. 1005; 30 giugno 1988, Commissione / Grecia, causa 226/87, Racc. pag. 3611, e sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, Valverde Mordt / Corte di giustizia, causa T-156/89, Racc. pag. II-407). Tale mezzo è di ordine pubblico e pertanto può essere invocato dalle parti senza limiti di tempo nel corso del procedimento e va sollevato d' ufficio dal giudice. Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 26 febbraio 1987, "come nei diritti nazionali dei diversi Stati membri, un atto amministrativo, anche irregolare, gode, in diritto comunitario, d' una presunzione di validità, sino a quando non sia stato annullato o ritualmente revocato dall' istituzione da cui emana. Qualificare un atto come inesistente consente di constatare, al di fuori dei termini d' impugnazione, che tale atto non ha prodotto alcun effetto giuridico. Per manifesti motivi di certezza del diritto, questa qualificazione deve, quindi, essere riservata (...) agli atti inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti". Occorre esaminare se nella fattispecie l' atto impugnato sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, ai sensi della citata sentenza della Corte 26 febbraio 1987, tali da condurre il Tribunale a dichiararlo inesistente.

69 Il Tribunale ritiene utile ricordare che, di fronte a mezzi fondati sulla discordanza tra l' atto adottato, da una parte, e l' atto notificato e pubblicato, dall' altra, nonché ad allegazioni sufficientemente precise delle ricorrenti (v. sopra, punti 11-15), ha richiesto alla convenuta, dapprima con la misura di organizzazione del procedimento disposta l' 11 luglio 1991, poi con la citata ordinanza 19 novembre 1991, la comunicazione della decisione adottata, nella sua forma originale, debitamente autenticata secondo quanto prescritto dal regolamento interno della Commissione (v. sopra, punti 17 e 25).

70 In ottemperanza a queste misure di organizzazione del procedimento e di istruttoria, la Commissione ha prodotto tre progetti di decisione in data 14 dicembre 1988 e redatti nelle lingue francese, inglese e tedesca, nonché due estratti di verbali, precedentemente descritti (v. sopra, punti 18, 26, 28). L' esame di questi documenti conferma che, come è emerso nella trattazione orale, la lettera di trasmissione del 5 gennaio 1989, insieme agli esemplari delle decisioni notificate ai ricorrenti, costituisce il solo documento che sia stato firmato da un membro della Commissione, oltre ai verbali prodotti agli atti. Questa constatazione è del resto confermata dalla Commissione, dato che essa stessa ha affermato di non poter produrre una decisione originale debitamente firmata e autenticata e che, secondo le dichiarazioni rilasciate il 21 novembre e il 5 dicembre 1991, tanto dal Segretario generale della Commissione, quanto da un membro del suo servizio giuridico operante in qualità di agente (v. sopra, punti 26 e 28), il testo della decisione controversa dovrebbe risultare dalla combinazione dei diversi documenti precedentemente citati.

1. Sulla violazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione

71 Ai sensi dell' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione; "gli atti adottati dalla Commissione in riunione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del Presidente e del Segretario esecutivo". Le ricorrenti hanno fatto valere la violazione di questa norma nelle loro difese orali del 18 novembre 1991, a seguito delle produzioni di documenti effettuate dalla convenuta.

72 La procedura di autentica degli atti stabilita da tale norma del regolamento interno della Commissione, il quale a sua volta trova la sua base giuridica direttamente negli artt. 15 e 16 del Trattato di fusione 8 aprile 1965, che prevedono inoltre la pubblicità di tale regolamento, costituisce un fattore essenziale di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto nell' ordinamento giuridico comunitario. Soltanto tale procedura è tale da garantire che gli atti delle istituzioni siano stati adottati dall' autorità competente nel rispetto delle regole di forma previste dal Trattato e dagli atti emanati in applicazione di esso, e, in particolare, nel rispetto dell' obbligo di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato. Garantendo l' intangibilità dell' atto adottato, che può essere modificato o abrogato soltanto nel rispetto di questi obblighi, essa consente ai soggetti di diritto, siano essi persone fisiche o giuridiche, Stati membri o altre istituzioni comunitarie, di conoscere con certezza e in ogni momento l' esatta portata dei loro diritti e dei loro obblighi, e i motivi per cui la Commissione ha adottato una decisione nei loro confronti.

73 Per questo motivo la Corte ha recentemente ricordato che nei settori in cui, come nel diritto della concorrenza, la Commissione deve effettuare complesse valutazioni economiche e dispone di un ampio potere discrezionale, "è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano in particolare (...) il diritto dell' interessato (...) ad una decisione sufficientemente motivata, obbligo che a sua volta è una delle condizioni necessarie all' effettivo esercizio del sindacato giurisdizionale (sentenza della Corte 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen, causa C-269/90, Racc. pag. I-5469). Pertanto, qualsiasi procedimento amministrativo di formazione e adozione degli atti che consentisse di apportare modifiche successive alla motivazione dell' atto adottato condurrebbe così a violare direttamente tali garanzie fondamentali.

74 Questo è il motivo per cui l' art. 12, secondo comma, del regolamento interno della Commissione dispone che "i testi degli atti sono allegati al verbale della Commissione in cui è fatta menzione della loro adozione". Tale obbligo riveste un' importanza essenziale, poiché garantisce la conformità dell' atto autenticato con l' atto deliberato e, di conseguenza, l' intangibilità dell' atto, dato che a norma dell' art. 10 dello stesso regolamento interno, il verbale della seduta deve venire approvato a sua volta dal Collegio dei Commissari nella seduta successiva. A sua volta, l' approvazione del verbale, ai sensi delle stesse disposizioni, è garantita dalla sua autenticazione, cui il Presidente e il Segretario generale della Commissione provvedono apponendo la loro firma e controfirma. Solo sovrapponendo l' atto adottato dal Collegio dei Commissari e debitamente autenticato tramite le firme del Presidente e del Segretario generale, da un lato, al verbale della seduta della Commissione dove si fa menzione dell' adozione dell' atto così deliberato, dall' altro, è possibile accertare l' esistenza materiale dell' atto e del suo contenuto, nonché la sua piena corrispondenza alla volontà del Collegio dei Commissari.

75 In primo luogo, l' autenticazione dell' atto certifica così pienamente l' esistenza di esso e l' esatta corrispondenza del suo contenuto con quello dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari. In secondo luogo, essa consente, attraverso la data apposta all' atto e le firme del Presidente e del Segretario generale, di garantire la competenza del suo autore. In terzo luogo, attribuendo all' atto carattere esecutivo, l' autenticazione assicura il suo pieno inserimento nell' ordinamento giuridico comunitario.

76 Tutto questo rigoroso formalismo connesso alla formazione, all' adozione e alla autenticazione degli atti è necessario per garantire la stabilità dell' ordinamento giuridico e la certezza del diritto ai destinatari degli atti delle istituzioni comunitarie. Un tale formalismo è strettamente necessario alla conservazione di un sistema giuridico che si fonda sulla gerarchia delle norme. Esso garantisce contemporaneamente il rispetto dei principi di legalità, di certezza del diritto e di buona amministrazione (sentenze della Corte 5 dicembre 1963, Lemmerz e a. / Alta Autorità, cause riunite 53/63 e 54/63, Racc. pag. 481, e Usines Émile Henricot e a. / Alta Autorità, cause riunite 23/63, 24/63 e 52/63, Racc. pag. 435). Ogni inosservanza di queste regole avrebbe l' effetto di creare un sistema sostanzialmente precario, in cui la designazione dei soggetti cui si impongono gli atti delle istituzioni, la portata dei loro diritti ed obblighi e l' autore dell' atto potrebbero essere conosciuti solo con una relativa approssimazione tale da rimettere in discussione l' esercizio dello stesso sindacato giurisdizionale. Per questo motivo, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio, causa 68/86, Racc. pag. 855 (causa detta delle "sostanze ad azione ormonica"), dove, come nella sentenza pronunciata in pari data nella causa detta delle "galline ovaiole", parimenti citata, essa ha ricordato la forza vincolante che inerisce ai regolamenti interni delle istituzioni comunitarie, "le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e (...) non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni".

77 Tali principi sono pienamente confermati da una giurisprudenza costante della Corte che ha ammesso che le persone fisiche e giuridiche sono legittimate ad invocare la violazione del regolamento interno di un' istituzione comunitaria a sostegno di un ricorso contro un atto emanato da tale istituzione (v., al riguardo, le numerose sentenze intervenute nell' ambito del contenzioso del personale comunitario: 9 giugno 1964, Bernusset / Commissione, cause 94/63 e 96/63, Racc. pag. 585; 17 dicembre 1981, Bellardi Ricci e a. / Commissione, causa 178/80, Racc. pag. 3187; 4 febbraio 1987, Bouteiller / Commissione, causa 324/85, Racc. pag. 529; per quanto concerne il solo regolamento interno della Commissione, v. anche, in altri settori del contenzioso comunitario, le sentenze 29 ottobre 1980, Roquette Frères / Consiglio, causa 138/79, Racc. pag. 3333, punto 36 della motivazione; 30 giugno 1988, CIDA / Consiglio, causa 297/86, Racc. pag. 3531; e 11 ottobre 1990, FUNOC / Commissione, causa C-200/89, Racc. pag. I-3669).

78 Non può essere condiviso l' argomento con cui, nel corso della fase orale, la Commissione ha creduto di poter dedurre dalla sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima All Precision / Consiglio (Racc. pag. I-2069, punti 49 e 50 della motivazione), che i regolamenti interni delle istituzioni comunitarie sono privi di forza vincolante e che la loro violazione non può essere fatta utilmente valere dalle persone fisiche e giuridiche. Infatti, il Tribunale ritiene che tale sentenza, in realtà, debba essere interpretata nel senso che bisogna distinguere, tra le disposizioni del regolamento interno di una istituzione, quelle la cui violazione non può essere invocata dalle persone fisiche e giuridiche, poiché esse riguardano soltanto le modalità di funzionamento interno dell' istituzione che non sono tali da incidere sulla loro situazione giuridica, da quelle la cui violazione può invece essere invocata, dato che, come per l' art. 12 del regolamento interno della Commissione, esse fanno sorgere diritti e sono fattore di certezza del diritto per tali persone.

79 Del resto, per valutare la validità della delega conferita al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza il 5 novembre 1980, la Corte ha accertato, nelle citate sentenze 23 settembre 1986 e 17 ottobre 1989, che tale delega rientrava nell' ambito di applicazione dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione. Per giunta, nella fattispecie, la stessa Commissione ha fatto valere nelle proprie difese tale art. 27 del regolamento interno per sostenere la validità della delega conferita al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza. Dal momento che il regolamento interno della Commissione viene opposto ed è opponibile alle ricorrenti, esso può quindi essere fatto valere da queste ultime a sostegno dei ricorsi diretti contro una decisione della Commissione.

80 Infine, il Tribunale ritiene che nel caso di atti che, come nella fattispecie, infliggono una sanzione pecuniaria, la nozione di atto esecutivo rivesta un particolare significato alla luce dell' art. 192 del Trattato. E' opportuno ricordare a questo proposito, in primo luogo, che, a norma dell' art. 189 del Trattato, la decisione proveniente da un' istituzione comunitaria è un atto obbligatorio "in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati", e, in secondo luogo, che, come del resto è espressamente indicato negli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le decisioni controverse hanno di per sé valore di titolo esecutivo, poiché infliggono una sanzione pecuniaria. Infatti, a norma del primo comma dell' art. 192 del Trattato: "le decisioni (...) della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo".

81 Ora, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo: "l' esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell' autenticità del titolo, dall' autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia". Così, dalla lettera stessa del Trattato risulta che le ricorrenti sono legittimate a sollevare il mezzo fondato sulla violazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione, ai fini della verifica dell' autenticità dell' atto, in occasione di un ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale contro una decisione dell' autorità nazionale competente relativa all' esecuzione forzata di una sanzione pecuniaria inflitta dalla Commissione, alle condizioni previste dal citato art. 192, secondo comma, del Trattato. I principi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia impongono pertanto di riconoscere che le ricorrenti sono legittimate a sollevare tale mezzo nel corso di una controversia sottoposta al giudice comunitario alle condizioni precisate all' art. 173 del Trattato e relativa alla legittimità della decisione che commina la sanzione eventualmente oggetto di esecuzione forzata. A questo proposito, il Tribunale constata che, poiché in istruttoria è stata accertata l' impossibilità di qualsiasi autenticazione dell' atto conformemente all' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, non potrà applicarsi la procedura di controllo della verifica dell' autenticità del titolo, vale a dire dell' atto originale e autenticato di cui all' art. 192, secondo comma, del Trattato.

82 Per l' insieme dei motivi sopra esposti l' argomento addotto dalla Commissione durante la trattazione orale, secondo cui le ricorrenti non sarebbero legittimate a far valere la violazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione, dev' essere respinto.

83 Per quanto riguarda la fondatezza delle allegazioni delle ricorrenti, è sufficiente rilevare che la stessa Commissione ha ammesso di non poter produrre dinanzi al Tribunale una copia degli atti originali e autenticati a norma del suo regolamento interno.

2. Sulla qualificazione come "decisione", a norma dell' art. 189 del Trattato, dell' atto impugnato

84 Assodato che gli atti notificati alle ricorrenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non possono essere stati autenticati nelle forme richieste e non possono quindi costituire titolo esecutivo, per il quale si potrebbe avviare il procedimento di cui all' art. 192, secondo comma, del Trattato, si pone il problema se, in forza della formulazione stessa del primo comma dello stesso articolo citato, tali atti, quali sottoposti al Tribunale possano qualificarsi giuridicamente come "decisioni".

85 Secondo la Commissione, che nel corso della trattazione orale ha esplicitamente ammesso di non essere in grado di produrre un esemplare delle decisioni impugnate, autenticato a norma dell' art. 12 del regolamento interno, le decisioni, ai termini delle dichiarazioni del 21 novembre e del 5 dicembre 1991 precedentemente esaminate, risulterebbero dalla combinazione tra i progetti di decisione e gli estratti dei verbali prodotti dinanzi al Tribunale.

86 La fondatezza di tale soluzione non può essere ammessa sia per motivi di principio sia per motivi attinenti alle circostanze proprie del caso di specie.

87 In primo luogo, il formalismo che presiede all' adozione e all' autenticazione degli atti delle istituzioni comunitarie costituisce una garanzia che attiene ai fondamenti stessi del diritto comunitario. Tale formalismo garantisce l' intangibilità di qualsiasi atto (regolamento, direttiva o decisione) inserito nell' ordinamento giuridico comunitario e la certezza che esso, successivamente alla sua adozione, potrà essere modificato o abrogato soltanto nel rispetto delle norme di competenza e di procedura, in particolare nel rispetto del principio di collegialità. Prevedendo da un lato che gli atti adottati siano autenticati e, dall' altro, che essi siano allegati al verbale della seduta in cui sono stati adottati, solo il formalismo puntuale e rigoroso di cui all' art. 12 del regolamento interno della Commissione è tale da consentire di verificare, in modo inconfutabile, la concordanza esatta tra il verbale della seduta approvato successivamente e l' atto inizialmente adottato e autenticato. Del resto, la struttura stessa dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione non consente di poter ammettere che semplici estratti di verbali, accompagnati da progetti di decisione non identificabili, possano valere come una decisione.

88 In secondo luogo, il Tribunale ricorda che non è possibile, sulla base dei documenti prodotti agli atti, sostenere la tesi della Commissione secondo cui essa avrebbe adottato, nella seduta del 21 dicembre 1988, in forma di emendamento al progetto del 14 dicembre 1988, un comma corrispondente al quarto comma del punto 27 della motivazione dell' atto notificato e pubblicato (v. sopra, punto 47).

89 Di conseguenza, soltanto la produzione di atti autenticati nel modo previsto all' art. 12 del regolamento interno della Commissione avrebbe consentito di conoscere l' esatta volontà del legislatore comunitario. Tale volontà può far sorgere obblighi in capo alle ricorrenti solo nei limiti in cui sia conosciuta e possa essere esattamente determinata al momento dell' esercizio, da parte del Tribunale, del proprio sindacato giurisdizionale.

90 Per giunta, il Tribunale rileva che, anche ammettendo la soluzione proposta dall' istituzione convenuta in ordine alla necessità di combinare i diversi documenti da essa prodotti, neppure gli atti notificati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee corrisponderebbero più all' "atto" risultante dalla combinazione dei verbali, come proposto dalle citate dichiarazioni del 21 novembre e del 5 dicembre 1991, e dei progetti di decisione nelle lingue francese, inglese e tedesca quali adottati dal Collegio dei Commissari il 21 dicembre 1988, secondo il verbale della seduta n. 945. Infatti, anche ammettendo, il che non può essere, che gli atti adottati il 21 dicembre 1988 possono risultare dalla combinazione di più documenti sparsi, e, per lo più, non firmati e autenticati, "atti" di tal fatta non terrebbero conto, in ogni caso, delle modifiche sopra esaminate che hanno interessato la versione dell' atto notificato e pubblicato in lingua tedesca (v. sopra, punti 39-42). Essi non terrebbero neppure conto della modifica sopra illustrata (v. punti 48-50), apportata al dispositivo delle decisioni notificate e pubblicate. Tali atti lascerebbero infine in essere la questione degli atti notificati e pubblicati nelle lingue italiana e olandese, che in base alle risultanze dell' istruttoria non sono stati adottati da alcuna autorità (v. sopra, punti 54-65).

91 Inoltre, il Tribunale rileva che nel corso della trattazione orale un agente della Commissione ha dichiarato che il 21 dicembre 1988 non è stata adottata alcuna decisione definitiva da parte del Collegio dei Commissari, e che questo è il motivo per cui non vi era, a quella data, un testo allegato al verbale della seduta della Commissione, come prescrive l' art. 12 del suo regolamento interno. Il Tribunale ritiene che accertando così che la stessa istituzione da cui provengono gli atti controversi non ha una conoscenza certa dell' incontro di volontà, effettivo e definitivo, realizzatosi in seno al Collegio dei Commissari, l' istruttoria ha quindi accertato che tali "atti" non sono opponibili ai terzi e che, di conseguenza, non presentano il carattere di una decisione a norma dell' art. 189 del Trattato.

92 L' argomento fondato sulla prassi dell' istituzione, anche supponendo del resto che sia tale, non incide su questa conclusione, poiché, come la Corte ha dichiarato: "una prassi (...) non costituisce deroga alle norme del Trattato" (sentenza 23 febbraio 1988, citata, detta delle "galline ovaiole").

93 Nel caso di specie, il Tribunale constata, in primo luogo, di essere nell' impossibilità di datare con precisione gli atti, e ciò anche se la loro adozione è avvenuta in una data vicina alla scadenza del mandato del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, che risulta pacificamente essere stato investito dal Collegio, almeno in parte, di un tale potere di adozione; così il Tribunale si trova nell' impossibilità di determinare la data tra il 21 dicembre 1988 e il 16 gennaio 1989, in cui gli atti controversi sarebbero stati effettivamente adottati ed inseriti nell' ordinamento giuridico comunitario, acquistando così efficacia vincolante.

94 Il Tribunale osserva, in secondo luogo, di essere nell' impossibilità di conoscere il contenuto esatto e certo degli atti adottati, a seguito delle modifiche ad essi apportate, dal momento che è stata completamente trasgredita la procedura di autenticazione di cui all' art. 12 del regolamento interno, che sarebbe stata il solo mezzo per distinguere, in modo certo e in conformità dello scopo della misura d' organizzazione del procedimento dell' 11 luglio 1991 e della misura istruttoria del 19 novembre 1991, tra la volontà dell' organo deliberante e le modifiche successive apportate da un soggetto e in una data non identificabili.

95 Il Tribunale constata infine di essere nell' impossibilità, in conseguenza della combinazione dei due vizi precedentemente indicati, di identificare con certezza l' autore degli atti adottati nella loro versione definitiva, anche se, da un lato, si tratta di una questione di ordine pubblico e, dall' altro, gli atti hanno perduto, a causa dei due vizi precedenti, la presunzione di legittimità di cui apparentemente beneficiano.

96 Un atto di cui il Tribunale non può né fissare con sufficiente certezza la data a decorrere dalla quale ha potuto produrre effetti giuridici e, di conseguenza, essere inserito nell' ordinamento giuridico comunitario, né, a seguito delle modifiche apportategli, conoscere con sicurezza il contenuto preciso della motivazione che deve contenere a norma dell' art. 190 del Trattato, né definire e controllare senza ambiguità la portata degli obblighi che impone ai destinatari, o l' indicazione di questi ultimi, né identificare con certezza chi fosse l' autore della sua versione definitiva, e per il quale atto è stato accertato che la procedura di autenticazione prevista dalla normativa comunitaria è stata interamente trasgredita, e che quella di cui all' art. 192, secondo comma, del Trattato non potrebbe venire applicata, non può essere qualificato come decisione ai sensi del citato art. 189 del Trattato. Un tale atto è inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, che lo rendono giuridicamente inesistente.

3. Sull' apparenza degli atti notificati e pubblicati

97 Infine, la convenuta non può, come ha fatto durante la trattazione orale, rinviare le ricorrenti ai documenti notificati, sostenendo che sono questi ultimi l' originale dell' atto in quanto sono certificati conformi a quest' ultimo. Infatti se, in via di principio, l' atto notificato e pubblicato deve essere considerato conforme all' atto originale ed autentico, questa presunzione non può più applicarsi nel caso di specie, a partire dal momento in cui la Commissione, in mancanza della produzione di documenti originali autenticati diversi dai verbali accompagnati da meri progetti di decisione non firmati né autenticati, che non consentano di conoscere il contenuto dell' atto, non è in grado di controbattere alle argomentazioni delle ricorrenti, sufficientemente precise e concordanti, relative alle differenze tra l' "atto" adottato da una parte e l' "atto" notificato e pubblicato dall' altra. Per giunta, i documenti prodotti dalla convenuta hanno semplicemente confermato l' esistenza di tali discordanze, quali orginariamente asserite dalle ricorrenti, ed inoltre hanno portato alla luce, in primo luogo, discordanze fra le tre versioni deliberate dal Collegio dei Commissari e, in secondo luogo, l' insussistenza di qualsiasi deliberazione relativa alle decisioni da adottare in due delle cinque lingue facenti fede.

98 La Commissione non può neppure sostenere, come ha fatto nella trattazione orale, che con la deliberazione del 21 dicembre 1988 il Collegio dei Commissari avrebbe approvato la "sostanza", il "merito" o l' "essenza" dell' atto impugnato, e che, di conseguenza, gli atti notificati dovrebbero ritenersi conformi a tale volontà dell' autore dell' atto. Occorre infatti rilevare che sia gli artt. 189 e 190 del Trattato, da un lato, sia il citato art. 12 del regolamento interno della Commissione, dall' altro, si riferiscono e possono applicarsi soltanto agli atti adottati dalla Commissione, e non a manifestazioni informali della volontà di questa istituzione, che si concretino in un accordo sulla "sostanza", sul "merito" o sull' "essenza" di un atto, concetti che non fanno parte di quelli propri all' ordinamento comunitario.

99 Il sistema della prova conduce così il giudice comunitario a tenere in non cale l' atto del quale invece dovrebbe tener conto, in via di principio e in nome della teoria dell' apparenza degli atti, a causa della presunzione di validità di cui beneficiano gli atti comunitari. Il Tribunale sottolinea, a questo riguardo, che tale teoria e tale presunzione sono soltanto il corollario diretto e necessario dei formali e precisi requisiti imposti dal diritto comunitario: è possibile affermare che le copie notificate e pubblicate di un atto emanato da un' istituzione siano, in via di principio, conformi ad esso, solo per il fatto che tale atto è ritenuto intangibile, e che si presuppone adottato nelle forme richieste. In altri termini, e in ogni caso, una volta che sia dimostrato che l' "atto" è stato modificato successivamente alla sua adozione, non si può sostenere che l' "atto" notificato e pubblicato sia conforme all' "atto" adottato, di cui rappresenterebbe l' originale. La Commissione non può quindi far valere utilmente la teoria dell' atto apparente, dato che non è riuscita a confutare le asserzioni delle ricorrenti relative alle discordanze tra gli atti notificati e pubblicati, da un lato, ed un atto autentico, dall' altro, ed anzi, le ha confermate e corroborate con i documenti prodotti. Di conseguenza, cessa la presunzione di validità dell' atto apparente, di cui il Tribunale non deve tener conto. Nel caso di specie, una volta eliminato l' atto apparente, vale a dire l' atto notificato e pubblicato, è giocoforza constatare che non è possibile sostituirvi alcun atto originale autenticato nelle forme richieste e che offra tutte le garanzie di un atto autentico.

100 Da tutto ciò che precede consegue che a causa dei vizi particolarmente gravi ed evidenti che lo inficiano, l' "atto" della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 marzo 1989, intitolato "Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC) (89/190/CEE)", e notificato alle ricorrenti durante il mese di febbraio 1989, non può che essere considerato inesistente dal Tribunale.

101 I ricorsi diretti contro un atto inesistente vanno dichiarati irricevibili (sentenza della Corte 10 dicembre 1957, citata), senza che il Tribunale debba, in primo luogo, esaminare l' eccezione di irricevibilità sollevata contro il ricorso proposto dalla Shell International Chemical Company Ltd e fondata sulla tardività di tale ricorso poiché, in ogni caso, gli atti inesistenti possono impugnarsi di là dai termini per l' impugnazione (sentenza della Corte 26 febbraio 1987, citata), e poiché l' inesistenza dell' atto è un mezzo di ordine pubblico che spetta al giudice comunitario sollevare d' ufficio né, in secondo luogo, statuire sulla ricevibilità delle nuove "conclusioni" presentate dalla Montedison SpA nel corso della trattazione orale.

102 Di conseguenza, tutti i ricorsi vanno dichiarati irricevibili, ivi comprese le conclusioni, dirette ad ottenere un risarcimento, presentate dalla Montedison SpA, a sostegno delle quali, in ogni caso, la ricorrente non ha presentato alcun argomento né alcuna quantificazione, sia pur approssimativa, del preteso danno subito.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

103 Il Tribunale ritiene che nella fattispecie, a norma dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, le spese debbano essere poste a carico della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L' atto notificato ai ricorrenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 74 del 17 marzo 1989 (pag. 1) e intitolato "Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC) (89/190/CEE)", è inesistente.

2) I ricorsi sono irricevibili.

3) La Commissione è condannata alle spese.

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