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Document 61989TJ0066
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 9 July 1992. # Publishers Association v Commission of the European Communities. # Competition - Net price system for books - Statement of objections - Infringement of Article 85 (1) - Rejection of an application for exemption under Article 85 (3) - Indispensability of restrictions on competition. # Case T-66/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 9 luglio 1992.
Publishers Association contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di prezzi imposti per i libri - Comunicazione degli addebiti - Violazione dell'art. 85, n. 1 - Rigetto di una domanda di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3 - Carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza.
Causa T-66/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 9 luglio 1992.
Publishers Association contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di prezzi imposti per i libri - Comunicazione degli addebiti - Violazione dell'art. 85, n. 1 - Rigetto di una domanda di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3 - Carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza.
Causa T-66/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01995
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:84
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 9 LUGLIO 1992. - PUBLISHERS ASSOCIATION CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - SISTEMA DI PREZZI IMPOSTI PER I LIBRI - COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - VIOLAZIONE DELL'ART. 85, N. 1 - RIGETTO DI UNA DOMANDA DI ESENZIONE IN FORZA DELL'ART. 85, N. 3 - INDISPENSABILITA DELLE RESTRIZIONI DI CONCORRENZA. - CAUSA T-66/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01995
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Procedura ° Oggetto della controversia ° Controversia relativa alla compatibilità con le norme sulla concorrenza del Trattato di una serie di accordi notificati ° Dichiarazione di rinuncia all' applicazione di una parte degli accordi che interviene nel corso del procedimento ° Insussistenza di modificazione della portata della controversia in assenza di notifica della rinuncia alla Commissione e di prova della sua concreta realizzazione
2. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio agli scambi fra Stati membri ° Criteri ° Accordo con effetti limitati al mercato di un solo Stato membro
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione della Commissione che rifiuta un' esenzione ° Possibilità di contestare addebiti
(Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 3; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 6 e 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Comunicazione degli addebiti ° Contenuto necessario
5. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Presupposti ° Onere della prova ° Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
6. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Obbligo per l' impresa di comprovare la fondatezza della sua domanda ° Poteri della Commissione
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
7. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione di applicare le norme sulla concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
8. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione in funzione di prassi giudiziarie nazionali ° Inammissibilità
9. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Elementi da prendere in considerazione ° Vantaggi conseguenti ad un sistema di prezzi imposti per i libri
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
10. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Sistema di prezzi imposti ° Giustificazione ° Effetti benefici nell' ambito di un mercato nazionale ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
1. La portata di una controversia relativa alla compatibilità di una serie di accordi notificati con le norme sulla concorrenza del Trattato non può essere modificata da una dichiarazione di rinuncia all' applicazione di una parte di tali accordi che intervenga nel corso del procedimento, allorché tale rinuncia non è stata notificata alla Commissione e la sua effettiva realizzazione non è stata comprovata.
2. Per essere idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, un accordo, una decisione di associazioni di imprese o una pratica concordata devono consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che essi siano atti ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati.
Un comportamento anticoncorrenziale limitato al territorio di un solo Stato membro può avere ripercussioni sulle correnti di scambi e sulla concorrenza nel mercato comune.
3. Come emerge dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63, l' obbligo della Commissione di comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate, nonché l' obbligo di prendere in considerazione nelle sue decisioni soltanto gli addebiti in riferimento ai quali quest' ultime hanno avuto modo di manifestare il loro punto di vista, valgono anche nel caso di una decisione adottata in seguito ad una domanda di applicazione dell' art. 85, n. 3. Tuttavia, quest' obbligo si risolve sostanzialmente nell' indicazione dei motivi che hanno indotto la Commissione ad applicare il n. 1, dell' art. 85, vuoi che essa ordini la cessazione di un' infrazione o infligga un' ammenda alle imprese, vuoi che essa rifiuti loro un' attestazione negativa o il beneficio di cui al n. 3 della medesima disposizione.
4. La comunicazione degli addebiti, il cui scopo è quello di garantire la tutela dei diritti della difesa, deve enunciare, pur sommariamente, ma in modo chiaro, gli elementi essenziali su cui si basa la Commissione in tale stadio del procedimento. La successiva decisione non deve necessariamente essere la copia dell' illustrazione dei motivi.
5. Nell' ipotesi di domanda di esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato, l' impresa richiedente ha l' onere di provare che essa soddisfa tutte e quattro le condizioni dettate da tale disposizione. La Commissione, tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni richieste, può constatare, in qualsiasi momento e sino allo stadio dell' adozione finale della decisione, l' insussistenza di una delle condizioni, qualunque essa sia.
6. Quando sia fatta richiesta di un' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, spetta in primo luogo alle imprese interessate presentare alla Commissione gli elementi probatori diretti a suffragare la giustificazione economica di un' esenzione e, qualora la Commissione abbia obiezioni da far valere, addurre elementi alternativi. Se è vero che la Commissione, per quanto è di sua competenza, può dare alle imprese indicazioni circa eventuali soluzioni alternative, essa non è legalmente tenuta a farlo né, tanto meno, ad accettare proposte che ritenga incompatibili con quanto stabilisce l' art. 85, n. 3.
7. Se, a norma dell' art. 190 del Trattato, la Commissione ha l' obbligo di motivare le sue decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto e le considerazioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione nell' ambito delle norme sulla concorrenza, tale norma non esige che essa dibatta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati dalle parti durante il procedimento amministrativo. La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione è o non è fondata.
8. Nell' applicazione delle norme sulla concorrenza del Trattato, non possono prevalere prassi giudiziarie nazionali, anche ammesso che esse siano comuni a tutti gli Stati membri.
9. Dal momento che il rifiuto di accordare un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato ad un sistema di prezzi imposti per i libri non poggia sul fatto che non è soddisfatta la condizione relativa alla promozione del progresso tecnico o economico, non occorre che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di questo rifiuto esamini se i vantaggi di un tale sistema sul piano nazionale, anche ammesso che essi siano accertati, si estendano anche agli scambi intracomunitari.
10. In forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, un sistema di prezzi imposti, atto a restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, non può godere di un' esenzione per il motivo di dover continuare a funzionare allo scopo di produrre i suoi benefici effetti all' interno di un mercato nazionale. Una situazione siffatta contribuirebbe, di per sé, alla segmentazione del mercato comune e sarebbe conseguentemente di natura tale da porsi in contrasto con la compenetrazione economica voluta dal Trattato.
Nella causa T-66/89,
Publishers Association, con sede sociale in Londra, con gli avvocati Jeremy Lever, Queen' s Counsel of Gray' s Inn, Stephen Richard, barrister of Gray' s In e Robin Griffith, solicitor, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. J.C. Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Anthony McClellan e dal sig. Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Nicholas Forwood, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 1988, relativa ad una procedura a norma dell' art. 85 del Trattato CEE [IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association ° Accordi per la vendita di libri a prezzo netto, (Net Book Agreements) GU 1989, L 22, pag. 12],
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, C. Yeraris, C.P. Briët e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale dell' 8 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I fatti all' origine della lite
L' oggetto della lite
1 La presente causa riguarda una decisione con la quale la Commissione, nell' ambito di un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE, ha constatato che una serie di accordi e discipline connesse costituivano un' infrazione ai sensi del n. 1 di questo articolo ed ha al contempo respinto una domanda di esenzione, ai sensi del n. 3 del medesimo articolo.
2 Gli accordi oggetto della decisione impugnata sono due e sono stati stipulati nell' ambito della Publishers Association (in prosieguo: "PA") che rappresenta un' ampia maggioranza (70-80%) degli editori stabiliti nel Regno Unito. Gli editori partecipanti al primo accordo sono membri della PA, mentre quelli che partecipano al secondo non lo sono. Secondo la PA, i suoi membri non hanno l' obbligo di aderire all' accordo.
3 L' accordo stipulato tra i membri della PA e quello stipulato tra coloro che non ne sono membri contengono sostanzialmente le stesse clausole. L' unica differenza esistente tra i due accordi riguarda il meccanismo di esecuzione previsto.
Il contenuto degli accordi "Net Book Agreements"
4 Gli accordi, stipulati nel 1957 con la denominazione "Net Book Agreements" (in prosieguo: i "NBA"), prevedono condizioni generali di vendita uniformi dei libri a prezzo netto, cosiddetti "net books". Secondo tali condizioni generali di vendita, non è consentito in linea di principio vendere o mettere in vendita un libro a prezzo imposto, o permettere che sia venduto al pubblico, ad un prezzo inferiore al prezzo netto imposto dall' editore. Le eccezioni a tale divieto (libri in giacenza e di seconda mano) sono espressamente disciplinate dalle condizioni generali di vendita che permettono, inoltre, di vendere un libro a prezzo imposto con sconto alle biblioteche, ai depositari non esercitanti la professione di libraio (book agents) ed agli acquirenti di grandi quantitativi, quando costoro sono in possesso di un' autorizzazione previa rilasciata a tale scopo dall' associazione. L' entità e le condizioni dello sconto sono fissati con la detta autorizzazione.
5 Tali condizioni si applicano a tutte le vendite al pubblico effettuate nel Regno Unito o in Irlanda da grossisti o dettaglianti, quando l' editore che cura la pubblicazione o la distribuzione del libro in questione sceglie di metterlo in commercio a un prezzo imposto al minuto. Per contro, le condizioni generali di vendita non si applicano alle vendite dirette di un editore ad un cliente non commerciante.
6 D' altra parte, gli accordi prevedono un meccanismo di esecuzione. Le imprese interessate hanno delegato il consiglio della PA quale mandatario per raccogliere informazioni relative ad inadempimenti contrattuali commessi dai librai e, in maniera generale, qualsiasi violazione delle condizioni di smercio a cui sono soggetti i "net books". Le parti si impegnano a far valere i loro diritti contrattuali ed i diritti loro attribuiti dal Restrictive Trade Practices Act 1956 (legge in materia di pratiche restrittive del commercio) e dal Resale Prices Act 1976 (legge in materia di pezzi di vendita al pubblico) (v. in prosieguo), se ciò viene loro richiesto dal consiglio, a condizione di essere indennizzati dall' associazione per le spese sostenute in conseguenza. Il meccanismo è differente per l' accordo stipulato tra gli editori non membri dell' associazione, nel senso ch' esso non prevede indennizzo a carico dell' associazione in caso di perseguimento d' infrazioni.
7 In forza del punto iv) degli accordi, il consiglio dell' associazione ha stabilito una disciplina che, sulla base di formule uniformi, autorizza i librai a concedere sconti alle biblioteche, ai depositari non esercitanti la professione di libraio (book agents) ed agli acquirenti di grandi quantitativi. L' autorizzazione è accordata in modo specifico a ciascuna biblioteca, a ciascun depositario non libraio o acquirente di grandi quantitativi interessati.
8 Quanto alle biblioteche, l' autorizzazione è subordinata ad una duplice condizione cumulativa, cioè l' accesso gratuito del pubblico alla biblioteca ed un ordinativo annuo di libri a prezzo imposto superiore a 100 UKL (lire sterline). Lo sconto non può essere superiore al 10% e la biblioteca non è autorizzata a rivendere i libri su cui le è stato accordato uno sconto.
9 Si considerano depositari non esercitanti la professione di libraio i distributori la cui attività principale non consiste nella vendita di libri, come ad esempio i direttori di scuola. Lo sconto concesso ad un depositario avente tali caratteristiche non può essere superiore al 50% dello sconto commerciale concesso dall' editore al libraio. Il depositario in parola è tenuto a sua volta a vendere i libri in questione al prezzo imposto.
10 L' autorizzazione per uno sconto in base alla quantità è valida per un unico ordinativo. Lo sconto autorizzato dipende dal valore dell' ordinativo ed è compreso tra il 5 ed il 10%. I libri non possono essere offerti in vendita dall' acquirente né essere oggetto di qualsiasi prestazione corrispettiva, ma debbono essere destinati ad essere donati in correlazione con l' attività dell' acquirente oppure per scopi filantropici.
11 In ordine all' applicazione degli accordi, la PA ha pubblicato il cosiddetto "Code of Allowances" riguardante la vendita di nuove edizioni, edizioni rivedute e corrette, edizioni economiche di libri a prezzo imposto ridotto, nonché l' invenduto. La PA ha predisposto inoltre discipline destinate ai club del libro, nonché regole che disciplinano la fiera annua nazionale del libro.
12 Il "Code of Allowances", pubblicato dalla PA in forma di promemoria, contiene la prassi commerciale normalmente osservata in materia di sconti accordati sui libri a prezzo imposto. Le riduzioni, le nuove edizioni, le edizioni economiche e l' invenduto sono solitamente annunciati in anticipo con un comunicato dell' editore nella stampa specializzata. Sovente gli sconti o altri vantaggi, pecuniari o in natura, sono accordati in funzione del periodo di giacenza in magazzino. Il codice viene applicato esclusivamente sul mercato interno.
13 Speciali regole ("Book Club Regulations") sono destinate alle edizioni per i club del libro e sono applicabili alle operazioni relative a tali club compiute nel territorio del Regno Unito. In base a tali regole, gli editori possono concedere diritti speciali soltanto ai club del libro iscritti presso l' associazione, previa sottoscrizione ed accettazione della disciplina in parola. Quest' ultima contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di appartenenza ai club del libro, stabilisce le condizioni che tali club devono soddisfare nell' offrire e mettere in vendita i libri e prevede talune limitazioni in materia di pubblicità. Un club del libro può procedere alla vendita ai saldi delle scorte in eccedenza di un titolo soltanto col consenso dell' editore che ha concesso la licenza. Secondo la PA, la disciplina relativa ai club del libro è applicabile unicamente nel Regno Unito.
14 Dal 1955, la PA consente l' organizzazione di una fiera annuale nazionale del libro. Quest' ultima offre ai librai e agli editori la possibilità, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla PA, di vendere a un prezzo inferiore al prezzo imposto titoli a lenta rotazione e di finanziare in tal modo il rinnovo delle scorte di magazzino.
15 Infine, l' associazione pubblica un repertorio delle librerie ("Directory of Booksellers"), aggiornato ogni due mesi, che enumera le librerie rispondenti a determinati requisiti e che hanno assunto l' impegno di osservare le condizioni generali di vendita dei libri a prezzo imposto.
16 Nessun accordo tra quelli citati prevede sanzioni nei confronti delle imprese firmatarie che non ne rispettino le disposizioni. Ove si riveli necessario, l' osservanza delle condizioni generali di vendita da parte delle librerie può essere ottenuta jussu judicis. Per ottenere siffatto provvedimento in Irlanda e nel Regno Unito, incombe generalmente all' editore provare l' esistenza di un rapporto contrattuale col libraio. Tuttavia, nel Regno Unito, l' editore può avvalersi anche delle disposizioni dell' art. 26 del Resale Prices Act 1976, che gli consentono di imporre il rispetto di condizioni relative ad un prezzo di vendita al pubblico senza dover provare l' esistenza di un vincolo contrattuale, nei limiti in cui l' applicazione di tali condizioni sia stata notificata al libraio in parola nel momento in cui ha acquistato il libro di cui trattasi.
I dati statistici accertati
17 Secondo gli elementi riportati dalla decisione impugnata e non contestati dalla PA, l' industria editoriale britannica è una delle più importanti a livello mondiale e nella Comunità. I principali dati quantitativi del mercato possono essere indicati pressappoco come segue: il totale delle nuove pubblicazioni ammonta a 40 000 all' anno, di cui l' 80% è pubblicato dai membri della PA; il 65% dei titoli è venduto sul mercato britannico, mentre il resto viene esportato; il 25% delle esportazioni è diretto ad altri Stati membri, il 4,5% all' Irlanda. Quanto alle importazioni in tale paese, va rilevato che l' 80% proviene dal Regno Unito e che tali importazioni rappresentano più del 50% del totale delle vendite di libri.
18 E' altrettanto pacifico tra le parti che il 75% circa dei libri venduti nel Regno Unito o esportati dagli editori britannici in Irlanda vengono messi in commercio come libri a prezzo imposto.
La valutazione del giudice nazionale in ordine alla validità dei NBA
19 La Restrictive Practices Court (autorità competente nel Regno Unito in materia di concorrenza) esaminava a più riprese la validità dei NBA alla luce della normativa britannica e si pronunciava favorevolmente al riguardo, per la prima volta, nel 1962. Detto giudice dichiarava infatti, a proposito dell' accordo concluso tra i membri della PA, che: i) l' eliminazione dei NBA priverebbe il pubblico di benefici o vantaggi particolari, in quanto ciò implicherebbe un aumento dei prezzi, la riduzione del numero di librerie che dispongono di giacenze e la diminuzione del numero e della varietà dei titoli pubblicati, ii) il pubblico non subirebbe alcun sensibile pregiudizio per il fatto del mantenimento dei NBA, di contro agli inconvenienti che risulterebbero dalla loro eliminazione, e iii) conseguentemente i NBA non sarebbero contrari all' interesse pubblico.
20 Nel 1964, la Restrictive Practices Court dichiarava, nell' ambito di un procedimento sommario ("summary proceeding"), che l' accordo concluso tra i "non membri" non era contrario all' interesse pubblico e questo per motivi identici a quelli indicati nella decisione del 1962.
21 Nel 1968, la validità dei NBA veniva di nuovo esaminata dalla Restrictive Practices Court in riferimento alle nuove disposizioni del Resale Prices Act 1964. La Corte, seguendo lo stesso ragionamento della decisione del 1962, accordava un' esenzione dal divieto generale di fissazione dei prezzi stabilito dal Resale Prices Act 1964.
Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione
22 In seguito all' adesione del Regno Unito alla Comunità, i NBA e le "Book Club Regulations" venivano notificati, separatamente, il 12 giugno 1973, dalla PA alla Commissione, ai sensi degli artt. 5 e 25, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), come successivamente modificato e integrato, allo scopo di ottenere un' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3 del Trattato. Tali notificazioni venivano registrate, rispettivamente, col numero di fascicolo IV/27.393 e IV/27.394.
23 Nel 1978, la PA forniva alla Commissione un esemplare del libro dal titolo Books are different (938 pagine), che riportava, oltre la decisione emessa dalla Restrictive Practices Court nel 1962, anche tutte le memorie difensive, alcuni tra i documenti pertinenti nonché una parte rilevante dei processi verbali redatti durante la fase orale del procedimento.
24 Nel corso del medesimo anno la PA comunicava inoltre alla Commissione elementi probatori recenti, che comprendevano due volumi di documenti statistici ed illustrativi, i processi verbali delle testimonianze assunte nel corso di un' audizione indetta dalla Commissione il 21 aprile 1978 e successive dichiarazioni scritte emesse dal presidente della Booksellers Association of Great Britain and Ireland e dal presidente della PA.
25 Nel 1985, la PA trasmetteva ulteriori elementi probatori alla Commissione, su richiesta di quest' ultima.
26 Il 23 settembre 1986, la PA notificava alla Commissione anche le modifiche apportate nel 1985 a talune disposizioni delle "Book Club Regulations".
27 L' 8 ottobre 1986, la Commissione decideva di avviare, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il procedimento previsto dal regolamento n. 17 per quanto attiene alle pratiche dianzi menzionate e comunicava alla PA, il 16 ottobre 1986, gli addebiti mossi contro i NBA.
28 Nella comunicazione degli addebiti risulta del pari l' intenzione della Commissione di rifiutare per i NBA l' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato.
29 Nel febbraio del 1987, la PA trasmetteva alla Commissione un "Memorandum", corredato da una serie di allegati in risposta agli addebiti ad essa contestati. La PA sottolineava nel documento in parola il contrasto che essa aveva constatato tra la posizione assunta nella comunicazione degli addebiti ed il tenore delle comunicazioni della Commissione al Consiglio, riguardo al commercio librario. Inoltre essa indicava che, qualora i NBA fossero stati la causa di uno dei problemi menzionati dalla Commissione, la soluzione più pratica sarebbe stata l' applicazione dell' art. 85, n. 3, per la quale ricorrevano manifestamente i presupposti.
30 Il 14 e il 15 ottobre 1987 i rappresentanti della PA avevano modo di esprimere verbalmente alla Commissione il punto di vista dell' associazione in merito agli addebiti contestati alla medesima, conformemente alle disposizioni dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 ed a quelle del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63").
31 La Commissione, dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, adottava il 12 dicembre 1988 la decisione 89/44/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (GU 1989, L 22, pag. 12, in prosieguo: la "decisione"), il cui dispositivo è del seguente tenore:
"Articolo 1
I seguenti accordi, decisioni e regolamenti costituiscono un' infrazione all' art. 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nella misura in cui applicano al commercio di libri tra Stati membri:
a) i Net Book Agreements (accordi sul prezzo netto dei libri) del 1957, stipulati nell' ambito della Publishers Association tra le imprese elencate negli allegati I e II della presente decisione, insieme con:
b) le decisioni della Publishers Association relative agli sconti alle biblioteche e agli agenti rivenditori e agli sconti di quantità,
c) il cosiddetto Code of Allowances (codice delle riduzioni) elaborato e pubblicato dalla Publishers Association,
d) i regolamenti dei club del libro della Publishers Association,
e) le decisioni dalla Publishers Association riguardanti le condizioni applicabili nella fiera annua nazionale del libro,
f) la decisione della Publishers Association relativa alle condizioni con l' inclusione delle librerie nel Directory of Booksellers (repertorio delle librerie).
Articolo 2
La dichiarazione di esenzione, ai sensi dell' articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE, per gli accordi e le relative norme di applicazione e norme connesse, di cui all' articolo 1, è rifiutata.
Articolo 3
La Publishers Association è tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per porre fine senza indugio all' infrazione descritta nell' articolo 1.
Articolo 4
1. La Publishers Association è tenuta ad informare per iscritto le imprese elencate negli allegati I e II della presente decisione, i club del libro stabiliti nel Regno Unito e le librerie elencate nel Directory of Booksellers (repertorio delle librerie), comunicando che è stato posto fine all' infrazione e precisando le conseguenze pratiche che ne derivano per il commercio dei libri tra il Regno Unito e gli altri Stati membri.
2. La Publishers Association trasmetterà alla Commissione, per approvazione, un progetto di comunicazione in tal senso, entro i due mesi successivi alla ricezione della presente decisione.
Articolo 5
(omissis)"
Procedimento e conclusioni delle parti
32 Conseguentemente la PA, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1989, ha proposto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione.
33 Con atto separato, depositato in cancelleria in pari data, la ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 83 del regolamento di procedura della Corte all' epoca in vigore, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della citata decisione nel suo complesso sino alla pronuncia della Corte sul ricorso presentato nella causa principale.
34 Con ordinanza 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione (Racc. pag. 1693), il presidente della Corte ha concesso la sospensione dell' esecuzione degli artt. 2-4 della decisione ed ha respinto la domanda per il resto.
35 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, in forza dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
36 La fase scritta del procedimento ha quindi proseguito ritualmente il suo corso dinanzi al Tribunale.
37 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, al tempo stesso, di invitare la Commissione a produrre taluni documenti.
38 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è tenuta l' 8 ottobre 1991.
39 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° in via principale, annullare l' art. 1 della decisione, quale conseguenza dell' annullamento dell' art. 2 della decisione;
° in subordine, annullare l' art. 1, nella parte in cui esso afferma che l' applicazione dei NBA e degli accordi, discipline e decisioni connessi ai libri importati nel Regno Unito e in Irlanda e provenienti da altri Stati membri nei quali sono stati pubblicati (vale a dire uno degli aspetti in relazione ai quali i NBA sono considerati "applicarsi al commercio di libri tra Stati membri") costituiscono una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato;
° annullare gli artt. 2, 3 e 4 della decisione;
° condannare la Commissione alle spese.
40 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la PA alle spese della presente causa.
Sul merito
41 Nel suo ricorso la ricorrente espone innanzi tutto i suoi mezzi ed argomenti contro l' art. 2 del dispositivo della decisione controversa, relativo al rifiuto della Commissione di accordare un' esenzione ai NBA a norma dell' art. 85, n. 3, svolgendo su questo stesso punto la parte essenziale della sua argomentazione. In secondo luogo, la ricorrente espone mezzi ed argomenti a sostegno della sua domanda diretta all' annullamento, totale o ° in via subordinata ° parziale, dell' art. 1 del dispositivo della decisione, riguardante l' asserita violazione dell' art. 85, n. 1.
42 A fronte di siffatte conclusioni, il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, diversamente dall' esenzione prevista a favore degli accordi rientranti in determinate categorie, il beneficio dell' esenzione individuale a favore di taluni accordi, previsto all' art. 85, n. 3, del Trattato, può venire concesso solo agli accordi che, pur incorrendo nel divieto di cui al n. 1 del medesimo articolo, soddisfino le condizioni elencate al n. 3. Per motivi di ordine logico va quindi esaminato, anzitutto, il mezzo dedotto in subordine e relativo all' insussistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e, in secondo luogo, i mezzi relativi all' applicazione dell' art. 85, n. 3. Infine, in funzione della risposta data dal Tribunale ai mezzi precedenti, andrà esaminato, ove occorra, il mezzo con cui la ricorrente sostiene che l' annullamento da parte del Tribunale dell' art. 2 della decisione comporta necessariamente l' annullamento dell' art. 1.
Sul mezzo relativo all' insussistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato
La decisione
43 Nei punti 44-68 della decisione la Commissione effettua una valutazione giuridica e giunge alla conclusione che gli accordi e le relative norme di applicazione nonché la restante disciplina connessa, oggetto della lite, incorrono nel divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.
44 Prima di giungere a tale conclusione, essa definisce in primo luogo coi termini, rispettivamente, di imprese le parti degli accordi, di associazione di imprese la PA, di accordi fra imprese i NBA e di decisione di associazione di imprese, la disciplina connessa. Quest' ultima definizione vale anche per il "Code of Allowances" ed il "Directory of Booksellers".
45 In secondo luogo, la Commissione afferma nella decisione che le condizioni che disciplinano l' applicazione di prezzi fissi di vendita al pubblico, come quelle previste negli accordi e nelle norme di applicazione, comportano una restrizione del gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, tra i vari operatori economici che intervengono successivamente nel processo di smercio del libro. Ciò si verificherebbe per gli editori ai quali si impedisce quasi del tutto di adattare dette condizioni, ed in particolare le eccezioni ad esse applicabili, al "potenziale commerciale" dei titoli interessati. La facoltà lasciata agli editori di decidere di vendere o meno un libro a prezzo imposto non farebbe venir meno il carattere restrittivo degli accordi e delle norme di applicazione, tenuto conto della circostanza che, se un editore decide di imporre un prezzo fisso per un libro, è poi tenuto ad imporre ai rivenditori, quanto agli sconti, condizioni quasi completamente uniformi, vale a dire condizioni identiche a quelle che debbono imporre le altre parti degli accordi. Lo stesso varrebbe per le librerie, dato che le condizioni in parola restringono la libertà di quest' ultime di discostarsi dal prezzo fisso di vendita al pubblico, grazie a una politica di sconti individuali diretta ad incrementare le vendite. In tal modo, le librerie avrebbero meno libertà di quella che altrimenti avrebbero potuto ottenere dai singoli editori.
46 Circa le altre disposizioni relative agli accordi, la valutazione giuridica compiuta nella decisione è sostanzialmente la seguente. Quanto al "Code of Allowances", esso rappresenta, secondo la decisione, uno strumento inteso a limitare gli effetti negativi del mantenimento del sistema di prezzi imposti. La sua pubblicazione ed applicazione avrebbero lo scopo di impedire alle librerie (o agli editori) di giovarsi delle possibilità di concorrenza che altrimenti potrebbero sussistere in talune situazioni, qualora si tratti di offerta di nuove edizioni e di edizioni economiche. Circa la normativa riguardante i club del libro, nella decisione si rileva che essa limita le possibilità di concorrenza in materia di prezzi tra i club del libro e le librerie, imponendo ai club l' osservanza di termini prima di poter annunciare le loro offerte e subordinando il saldo delle edizioni destinate agli stessi club all' autorizzazione dell' editore. Il fatto che i club del libro debbano essere iscritti all' associazione, avendo sottoscritto e accettato la normativa litigiosa, confermerebbe che quest' ultima sarebbe a servizio degli accordi e ne rafforzerebbe gli obiettivi. Quanto alle condizioni che disciplinano la fiera annua nazionale del libro, la decisione constata che queste condizioni, che devono essere osservate da editori, librai, grossisti e rivenditori partecipanti alla fiera, hanno per scopo e per effetto una regolamentazione delle forme in cui gli editori e soprattutto i librai possono perseguire l' eliminazione dei pretesi effetti negativi degli accordi. Le condizioni per l' iscrizione nel "Directory of Booksellers" hanno parimenti effetti restrittivi, secondo la decisione, dato che tale repertorio è concepito e ritenuto essere una guida dei librai considerati di buona fede e che, per un libraio, il fatto di non esservi iscritto rappresenta uno svantaggio concorrenziale. Siffatto svantaggio colpirebbe in particolare i librai che non vendono libri a prezzo imposto. La decisione sottolinea infine che anche il meccanismo di esecuzione previsto dagli accordi ha del pari effetti restrittivi, tenuto conto dell' assegnazione di un ruolo centrale alla PA, che garantisce un controllo più efficace dell' osservanza degli accordi e della normativa connessa.
47 Quanto all' impatto degli accordi, delle norme di applicazione e della restante disciplina connessa, sul gioco della concorrenza, nella decisione si afferma che essi esplicano un sensibile effetto, spiegabile con l' adesione di un numero rilevante di rappresentanti dell' industria editoriale britannica, membri o non membri della PA, agli accordi in parola, di modo che i libri venduti nel Regno Unito e in Irlanda sono, per la maggior parte, libri a prezzo imposto. Peraltro, gli accordi e la normativa controversa avrebbero reso e continuerebbero a rendere più trasparente e certo per gli editori il comportamento sul mercato degli altri editori e dei librai circa gli sconti che possono essere concessi in via d' eccezione alla regola del prezzo imposto, e circa il momento a partire dal quale possono essere immesse sul mercato altre edizioni a prezzo imposto ovvero può essere ridotto o soppresso il prezzo netto.
48 In terzo luogo, nella decisione si procede ad una valutazione dell' effetto delle restrizioni sul commercio fra gli Stati membri. In essa si conclude che gli accordi e la disciplina connessa pregiudicano, effettivamente e potenzialmente, in misura sensibile, il commercio fra gli Stati membri. In modo più specifico, la decisione constata che gli accordi e la normativa controversa disciplinano in pratica: a) tutte le esportazioni di libri a prezzo imposto dal Regno Unito a destinazione dell' Irlanda, che rappresentano la maggior parte delle importazioni irlandesi di libri; b) tutte le reimportazioni di libri a prezzo imposto dall' Irlanda verso il Regno Unito; c) tutte le esportazioni di libri a prezzo imposto effettuate da librai del Regno Unito e dell' Irlanda, laddove trattasi di vendite a clienti di altri paesi che non sono rivenditori di libri; d) le vendite, da parte di librai stabiliti nel Regno Unito ed in Irlanda, di libri reimportati provenienti da altri Stati membri, per cui può richiedersi un prezzo netto se sono soddisfatte determinate condizioni e, e) la vendita della maggior parte dei libri importati nel Regno Unito ed in Irlanda in provenienza da altri Stati membri.
Argomenti delle parti
49 La ricorrente sostiene che la decisione, per quanto riguarda l' art. 1 del dispositivo, costituisce un' applicazione erronea dell' art. 85, n. 1, del Trattato ed è inficiata da una motivazione inadeguata ed errata. La PA giustifica l' annullamento dell' articolo in parola della decisione, laddove esso riguarda le importazioni di libri nel Regno Unito ed in Irlanda provenienti da altri Stati membri, adducendo le seguenti ragioni: a) qualora venisse accolta la domanda della PA diretta all' annullamento dell' art. 2, sarebbe importante per la Commissione conoscere, in occasione del riesame della questione dell' esenzione dei NBA, in quale misura i medesimi incorrano nel divieto dell' art. 85, n. 1, e b) qualora la domanda della PA relativa all' art. 2 della decisione venisse respinta, sarebbe di una grande importanza pratica conoscere quali provvedimenti dovrebbero ancora essere adottati affinché i NBA cessino "di applicarsi al commercio di libri tra Stati membri".
50 La ricorrente fa valere che l' affermazione contenuta nel punto 66 della decisione, secondo cui "la stragrande maggioranza dei libri pubblicati in altri Stati membri e importati nel Regno Unito e in Irlanda vengono dichiarati libri a prezzo netto ai sensi degli accordi", riguarda il caso in cui un libro sia stato pubblicato in un altro Stato membro e copie del medesimo sono importate nel Regno Unito da un editore del Regno Unito o da un distributore esclusivo, allo scopo di essere smerciate nel Regno Unito. In questo caso, l' editore del Regno Unito o il distributore esclusivo sarebbe libero di mettere in commercio il libro nel Regno Unito come "net book", conformemente alle condizioni dei NBA, e tale possibilità verrebbe in pratica frequentemente utilizzata. A parere dell' associazione, il fatto che gli editori o gli importatori esclusivi possono scegliere di applicare le condizioni generali di vendita previste dai NBA ai libri importati provenienti da altri Stati membri ove essi sono stati pubblicati non giustifica la conclusione secondo cui i NBA pregiudicano, o si prestano a pregiudicare, il commercio tra Stati membri. Soltanto dopo che è avvenuto lo scambio commerciale tra Stati membri un libro potrebbe venire assoggettato alle condizioni dei NBA. Quest' ultimi non imporrebbero affatto, né al momento dell' importazione né in qualsiasi altro momento, che la vendita si svolga conformemente alle sue condizioni. Sotto tale profilo, la fattispecie presente sarebbe diversa da quella su cui la Corte si è pronunciata il 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc (Racc. pag. 1), in cui la normativa controversa prevedeva la fissazione obbligatoria di un prezzo minimo dei libri importati al momento dell' importazione.
51 La Commissione tiene a precisare, preliminarmente, che la portata del mezzo dedotto dalla PA è estremamente limitata. La critica della PA si riferirebbe solo ad un aspetto del commercio librario tra Stati membri (punto 66 della decisione), vale a dire ai libri importati nel Regno Unito ed in Irlanda provenienti da "altri Stati membri", ove sono stati pubblicati. Pertanto la PA non revocherebbe in dubbio l' esattezza della constatazione della Commissione secondo cui l' art. 85, n. 1, è applicabile in ordine agli altri aspetti del commercio di libri tra Stati membri. Orbene, tali aspetti, illustrati nei punti 63-65 della decisione, rappresenterebbero una parte rilevante del commercio tra Stati membri.
52 Per quanto attiene alla censura della PA riferentesi in modo specifico al punto 66 della decisione, la Commissione fa rilevare, in primo luogo, che, dal momento che "l' editore o il distributore esclusivo" ha dichiarato che un libro pubblicato in un altro Stato membro dovrà essere messo in commercio nel Regno Unito ed in Irlanda come libro a prezzo imposto, i NBA pregiudicano le condizioni di qualsiasi scambio successivo tra Stati membri (in particolare con l' Irlanda) per quanto attiene a tale libro. In secondo luogo, prosegue la Commissione, l' applicazione dei NBA ai libri importati costituisce, secondo la stessa tesi della PA, un "metodo facoltativo per aumentare le vendite, che viene offerto all' editore"; se tale affermazione fosse esatta, la PA non potrebbe negare nel medesimo tempo che l' applicazione del sistema in parola può produrre conseguenze apprezzabili sul volume degli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, e in maniera più generale, la Commissione fa valere che, quali che possano essere le conseguenze dei NBA sulle vendite di libri nel Regno Unito, gli effetti di tali accordi devono comunque ripercuotersi sia sulle vendite di libri importati sia su quelle dei titoli facenti capo alla produzione nazionale.
Giudizio del Tribunale
53 Il Tribunale rileva, in via preliminare che la ricorrente ha dichiarato, nella replica e durante la fase orale, ch' essa rinuncia all' applicazione del "Code of Allowances" e del "Directory of Booksellers". Siffatta dichiarazione non è idonea a modificare la portata della controversia dato che, come la Commissione ha correttamente fatto osservare, la PA non ha notificato alla Commissione la sua decisione di annullare le due discipline in parola, né ha fornito prova dell' attuazione di tale decisione (v. sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 35/83, BAT/Commissione (Racc. pag. 363, punto 22 della motivazione).
54 In via principale, il Tribunale rileva che, per controbattere alla valutazione giuridica, sopra presa in esame, compiuta nella decisione, laddove questa constata che ricorrono tutti i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato agli accordi e normative controversi, il mezzo dedotto dalla ricorrente si limita a mettere in discussione un aspetto isolato della condizione relativa all' incidenza sul commercio librario intracomunitario, vale a dire le importazioni nel Regno Unito ed in Irlanda.
55 Con riferimento alla condizione relativa al pregiudizio per il commercio intracomunitario, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un accordo, una decisione di associazioni d' imprese o una pratica concordata devono consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che essi siano atti ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (v. sentenze 9 luglio 1969, causa 5/69, Voelk, Racc. pag. 295; 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125; 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française/Commissione, Racc. pag. 1825, e 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/Commissione, Racc. pag. 2545).
56 Va osservato, nel caso di specie, che la censura della ricorrente riguarda soltanto le importazioni nel Regno Unito ed in Irlanda provenienti da altri Stati membri (punto 66 della decisione), mentre la valutazione della Commissione poggia su un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, elencati sopra nel punto 48, sub a)-d). Tali elementi, di cui non vengono contestate l' esattezza e la fondatezza, si riferiscono alle esportazioni e reimportazioni tra il Regno Unito e gli altri Stati membri. Per quanto riguarda più particolarmente l' Irlanda, le importazioni di libri provenienti dal Regno Unito ammontano, come si è già ricordato, a circa l' 80% del totale delle importazioni. Circa il 75% dei libri esportati dagli editori britannici, destinati all' Irlanda, sono smerciati come libri a prezzo imposto. Il fatto che le esportazioni verso l' Irlanda rappresentino una minima parte della produzione totale di libri nel Regno Unito, vale a dire l' 1,2%, non è pertinente, ove si prendano in considerazione solo gli effetti sul mercato irlandese. Orbene, su quest' ultimo mercato, le importazioni di libri provenienti dal Regno Unito rappresentano più del 50% del totale delle vendite. Va rilevato che la PA ha sostenuto, nel corso della fase orale, che se i NBA dovessero essere applicati soltanto al mercato britannico, il sistema non crollerebbe, ma tutti gli inconvenienti di una limitazione di tal genere sarebbero avvertiti in Irlanda. Questa dichiarazione, da parte della ricorrente, avvalora la constatazione che figura nella decisione circa l' importanza degli effetti del sistema NBA sul mercato librario in Irlanda.
57 Va ricordato in proposito che un comportamento anticoncorrenziale limitato al territorio di un solo Stato membro può avere ripercussioni sulle correnti di scambi e sulla concorrenza nel mercato comune (v. sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pagg. 3461, 3522; 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pagg. 2117, 2191). Alla luce di quanto precede e tenuto conto, inoltre, degli altri accertamenti non oggetto di contestazioni, già richiamati in precedenza, segnatamente nel precedente punto 48, va rilevato che la Commissione ha proceduto ad una valutazione corretta dei fatti del caso di specie allorché ha concluso che gli accordi, le norme di applicazione e la restante disciplina connessa pregiudicavano in misura rilevante, effettivamente e potenzialmente, il commercio tra Stati membri.
58 Quanto all' argomento della ricorrente secondo cui le clausole dei NBA sono applicate soltanto a scambi commerciali già avvenuti tra Stati membri, il Tribunale ritiene che esso è infondato. Infatti, se l' editore o importatore esclusivo decide di applicare le condizioni generali di vendita previste dai NBA a un titolo importato, tale scelta è decisiva per tutti gli scambi successivi, vale a dire: a) l' importazione di nuovi quantitativi dello stesso titolo; b) l' esportazione dal Regno Unito verso l' Irlanda di un titolo importato in un primo tempo nel Regno Unito e venduto come "net book", e c) l' importazione diretta in Irlanda di un titolo proveniente da altri Stati membri, qualora lo stesso titolo sia stato previamente importato e venduto nel Regno Unito come "net book".
59 Conseguentemente, il mezzo relativo al fatto che gli accordi controversi non pregiudicherebbero in modo significativo il commercio tra Stati membri va disatteso.
Sui mezzi relativi all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato
60 La ricorrente formula due mezzi avverso l' art. 2 del dispositivo della decisione: il primo è dedotto dalla violazione di una norma procedurale fondamentale, il secondo, da una motivazione inadeguata ed erronea della decisione e, in maniera più generale, da un' errata applicazione, da parte della Commissione, dell' art. 85, n. 3, del Trattato, con riferimento al carattere indispensabile delle restrizioni imposte dai NBA e dalla disciplina connessa.
Sul mezzo relativo alla diversità degli addebiti comunicati rispetto a quelli posti a fondamento della decisione
Argomenti delle parti
61 Col presente mezzo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato una norma procedurale fondamentale, in quanto gli argomenti addotti nella decisione per rifiutare l' esenzione richiesta non sarebbero quelli che erano stati presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti. In quest' ultima, la Commissione si sarebbe basata soprattutto sull' affermazione che i NBA eliminavano la concorrenza tra i librai per una quota parte rilevante del totale delle vendite di libri (punto 66), mentre nella decisione essa sostiene che i NBA non sono indispensabili per conseguire i vantaggi intrinseci agli obiettivi dell' accordo.
62 La ricorrente precisa che essa, durante il procedimento amministrativo, ha fatto ricadere l' essenziale della sua argomentazione sulla questione dell' eliminazione della concorrenza, poiché tale aspetto era l' unico in riferimento al quale la comunicazione degli addebiti comportava argomenti specifici contro la concessione di un' esenzione. Inoltre essa fa rilevare che la Commissione ha adottato una decisione sostanzialmente diversa dalla detta comunicazione, senza neppure dare alle parti la minima indicazione scritta circa la formulazione della sua nuova argomentazione né la possibilità di esprimere il loro punto di vista su quest' ultima. Se la Commissione gliene avesse fornito la possibilità, la PA avrebbe potuto segnalarle i suoi errori quanto ai fatti ed ai motivi addotti, rinviare alle prove già in possesso della Commissione e fornire nuove prove.
63 La Commissione non contesta che, nella comunicazione degli addebiti, la questione dell' eliminazione della concorrenza è stata esaminata più a lungo rispetto alle altre condizioni poste dall' art. 85, n. 3. Essa ritiene tuttavia di avere indicato chiaramente, nei punti 71 e 72 dalla comunicazione, che la PA doveva dimostrare il carattere indispensabile delle restrizioni previste dai NBA, laddove esse riguardavano le (re)importazioni e le (ri)esportazioni. Secondo la Commissione, è implicito nel concetto di "addebiti", ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 99/63, che, quando la definizione delle questioni controverse e l' onere della prova incombono alla parte notificante, come si verifica nel caso di specie, la comunicazione degli addebiti a cui si riferisce tale articolo può essere redatta in termini più generali. La Commissione asserisce del pari che la PA era consapevole dell' importanza rivestita, nell' ambito del procedimento amministrativo, dalla questione del carattere indispensabile delle norme in parola. Ciò sarebbe confermato, in particolare, dal fatto che durante l' audizione il suo rappresentante ha illustrato nei dettagli i quattro argomenti che, secondo la PA, consentono di provare il carattere indispensabile delle restrizioni imposte dai NBA.
Giudizio del Tribunale
64 Come emerge dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63, l' obbligo della Commissione di comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate, nonché l' obbligo di prendere in considerazione nelle sue decisioni soltanto gli addebiti in riferimento ai quali quest' ultime hanno avuto modo di manifestare il loro punto di vista, valgono anche nel caso di una decisione adottata in seguito ad una domanda di applicazione dell' art. 85, n. 3. Tuttavia, l' obbligo della Commissione di comunicare gli addebiti che essa contesta ad un' impresa e di circoscrivere agli stessi addebiti il contenuto della sua decisione, si risolve sostanzialmente nell' indicazione dei motivi che l' hanno indotta ad applicare il n. 1 dell' art. 85, vuoi che essa ordini la cessazione di un' infrazione o infligga un' ammenda alle imprese, vuoi che essa rifiuti loro un' attestazione negativa o il beneficio di cui al n. 3 della medesima disposizione (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punti 11-13 della motivazione).
65 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la comunicazione degli addebiti, il cui scopo è quello di garantire la tutela dei diritti della difesa, deve enunciare, pur sommariamente, ma in modo chiaro, gli elementi essenziali su cui si basa la Commissione in tale stadio del procedimento. La successiva decisione non deve tuttavia necessariamente essere la copia dell' illustrazione dei motivi (v. sentenze della Corte 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, citata; 7 giugno 1983, Musique Diffusion française/Commissione, citata; e 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82; 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369; nonché ordinanza 18 giugno 1986, cause riunite 142 e 156/84, BAT/Commissione, Racc. pag. 1899).
66 Il Tribunale constata nel caso di specie che la comunicazione degli addebiti da un lato, contiene, un' esposizione circostanziata dei motivi (punti 42-63) che hanno indotto la Commissione ad applicare l' art. 85, n. 1, del Trattato e, dall' altro, dedica una parte specifica (punti 64-72) alla questione dell' applicabilità dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Ne risulta che, se la Commissione ha posto l' accento sugli elementi relativi alla quarta condizione necessaria per la concessione di un' esenzione, ossia che le restrizioni non devono avere come conseguenza l' eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in parola, essa ha peraltro rilevato, nei punti 71 e 72 della comunicazione, che l' associazione non aveva precisato le ragioni per le quali l' applicazione dei NBA sarebbe indispensabile per conseguire gli asseriti vantaggi in materia di (re)importazioni e (ri)esportazioni.
67 Infatti, tali punti della comunicazione degli addebiti recitano:
"Infine, per quanto riguarda la condizione secondo cui gli accordi devono essere indispensabili per realizzare dei miglioramenti, le parti hanno fatto valere che, senza un' applicazione uniforme delle condizioni generali da parte degli editori che scelgono di pubblicare un libro ad un prezzo imposto (...) niente potrebbe garantire alle librerie la tutela di cui beneficiano grazie al sistema dei titoli a prezzo imposto e, pertanto, il pubblico ne risentirebbe. Tuttavia, le spiegazioni delle parti non indicano né permettono alla Commissione di distinguere, da un lato, il nesso esistente tra i pretesi miglioramenti e l' applicazione degli accordi nonché delle regole e delle discipline relative alle (re)importazioni e (ri)esportazioni e, dall' altro, di valutare sotto quale profilo questa applicazione sia indispensabile per il conseguimento di tali obiettivi".
68 Stando così le cose, si deve prendere atto che la Commissione ha chiaramente indicato, nella sua comunicazione degli addebiti, che la PA doveva dimostrare il carattere indispensabile delle restrizioni previste dai NBA e dalla disciplina connessa, laddove esse riguardavano le (re)importazioni e le (ri)esportazioni. Pertanto la PA, alla quale incombeva del resto l' onere, in primo luogo, di presentare alla Commissione ogni elemento probatorio idoneo a dimostrare la giustificazione economica dell' esenzione richiesta (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, e 11 luglio 1985, Remia/Commissione, citata) ed a permettere in seguito alla Commissione di concludere che gli accordi controversi soddisfacevano tutte e quattro le condizioni imposte dall' art. 85, n. 3, del Trattato, è stata validamente posta in grado di manifestare il proprio punto di vista in ordine al carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza risultanti dagli accordi in parola. Questa constatazione è confermata dal fatto che la PA ha avuto modo di esprimersi specificamente su tale punto nelle sue osservazioni scritte, in risposta alla comunicazione degli addebiti, e, successivamente, nel corso dell' audizione, di esporre nei dettagli i quattro argomenti che a suo avviso giustificano il carattere indispensabile delle restrizioni imposte dai NBA.
69 Non dovrebbe perdersi di vista in ogni caso che, nell' ipotesi di domanda di esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, del Trattato, l' impresa richiedente ha l' onere di provare che essa soddisfa tutte e quattro le condizioni dettate da tale disposizione ed ha l' obbligo di esporre nel formulario di presentazione A/B la sua posizione su ognuna di queste condizioni, conformemente alla nota complementare che si trova acclusa al regolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27, primo regolamento di applicazione del regolamento n. 17 (GU 1962, 35, pag. 1118). Va pure rammentato che la Commissione, tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni richieste, può constatare, in qualsiasi momento e sino allo stadio dell' adozione finale della decisione, l' insussistenza di una delle condizioni, qualunque essa sia.
70 Da quanto precede consegue che il presente mezzo va respinto in quanto infondato.
Sul mezzo relativo alla motivazione erronea della decisione concernente la valutazione del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza risultanti dai NBA
71 Nell' ambito di tale mezzo, la ricorrente formula numerosi argomenti intesi a dimostrare che la decisione fonda la sua valutazione negativa, con riferimento al carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza risultanti dai NBA, su una motivazione inadeguata, erronea ed insufficiente, che tiene in non cale le prove fornite e che, su un piano più generale, comporta un' errata applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato.
72 Nei punti 71-86 della decisione è presa in esame la questione del carattere indispensabile di un sistema collettivo di prezzi fissi nel commercio librario per raggiungere gli obiettivi asseriti dall' associazione ricorrente. Pur menzionando gli obiettivi perseguiti dal sistema NBA, il fatto, cioè, di evitare la diminuzione delle scorte con la conseguenza di più basse tirature, un aumento del prezzo dei libri e l' esaurimento dei titoli a bassa tiratura, la Commissione evita di pronunciarsi sulla questione se tali obiettivi siano in realtà conseguiti e se il sistema di distribuzione sia il più adatto al raggiungimento di tali obiettivi nel contesto nazionale. Al contrario, essa sottolinea nella decisione che si tratta di pronunciarsi su un sistema di fissazione di prezzi che, esteso alle esportazioni verso altri Stati membri, in particolare l' Irlanda, come anche alle importazioni e (re)importazioni provenienti da altri Stati membri, inclusa l' Irlanda, ostacola la concorrenza sui prezzi risultante dal commercio intracomunitario (punto 75). Nella decisione si precisa che, per raggiungere gli obiettivi soprammenzionati, la PA ha istituito un sistema collettivo che impone, per una determinata opera, un prezzo identico in tutte le librerie, di modo che non si abbia concorrenza di prezzo per uno stesso titolo (punto 73, terzo comma). Emerge a questo punto dalla decisione ch' essa rimanda alla rilevanza delle restrizioni previste dal sistema NBA, quali vengono illustrate nei punti 50-59. Considerata la natura delle restrizioni previste dal sistema NBA ed il loro impatto sul commercio intracomunitario, nella decisione si rileva che la PA deve dimostrare che la realizzazione degli obiettivi contemplati dagli accordi esige un sistema collettivo, anziché uno individuale di fissazione verticale dei prezzi (punto 74).
73 Ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, un' esenzione può essere concessa soltanto se, segnatamente, l' accordo non abbia l' effetto di imporre alle imprese interessate restrizioni alla concorrenza che non siano indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di progresso tecnico o economico e di equa suddivisione del profitto considerati in tale disposizione.
74 La Corte ha dichiarato che, quando sia fatta richiesta di un' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, spetta in primo luogo alle imprese interessate presentare alla Commissione gli elementi probatori diretti a suffragare la giustificazione economica di un' esenzione e, qualora la Commissione abbia obiezioni da far valere, addurre elementi alternativi. Se è vero che la Commissione, per quanto è di sua competenza, può dare alle imprese indicazioni circa eventuali soluzioni alternative, essa non è legalmente tenuta a farlo né, tanto meno, ad accettare proposte che ritenga incompatibili con quanto stabilisce l' art. 85, n. 3 (sentenze della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione e 11 luglio 1985, Remia/Commissione, citate). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0066.1
75 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, se, a norma dell' art. 190 del Trattato, la Commissione ha l' obbligo di motivare le sue decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto e le considerazioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione nell' ambito delle norme sulla concorrenza, tale norma non esige che essa dibatta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati dalle parti durante il procedimento amministrativo. La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione è o non è fondata (v. sentenze citate della Corte 8 novembre 1983, IAZ e a./Commissione, punto 37 della motivazione; 9 novembre 1983, Michelin/Commissione, punto 14 della motivazione; 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, punto 22 della motivazione e 11 luglio 1985, Remia/Commissione, punto 26 della motivazione).
76 Alla luce di tali principi, elaborati dalla giurisprudenza, occorre accertare se la decisione sia fondata su una circostanza di fatto materialmente inesatta, inficiata da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale ritiene all' uopo, che vanno esaminati, in primo luogo, gli addebiti di portata generale formulati dalla ricorrente, che indi occorre pronunciarsi in merito alla censura relativa alla "erronea presentazione dell' argomentazione della PA" e valutare, in terzo ed ultimo luogo, la legittimità della motivazione della risposta della Commissione ai quattro specifici argomenti addotti dalla PA nel corso dell' audizione.
Quanto agli addebiti di portata generale
i) Circa la mancata presa in considerazione o l' erronea valutazione delle prove fornite
77 La ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe dovuto, in virtù del principio di buona amministrazione, porre in non cale gli accertamenti dei fatti che risultano dalla decisione della Restrictive Practices Court del Regno Unito del 1962, benché essa non fosse vincolata da questa decisione nell' esercizio delle sue competenze. La PA segnala in proposito che l' accertamento, ad opera del giudice britannico, del carattere indispensabile dei NBA è applicabile sia al commercio tra gli Stati sia alle vendite, nel territorio nazionale, dei libri di produzione nazionale. Gli accertamenti in parola da parte del giudice nazionale avrebbero mantenuto tutta la loro validità sino alla data della decisione, sia per il mercato britannico che per quello dell' Irlanda. La ricorrente assume del pari di avere fornito, dinanzi alla Commissione, un' importante serie di prove, le quali dimostravano che la situazione non ha subito cambiamenti significativi da quando la Restrictive Practices Court ha emesso la sua decisione. Per quanto concerne l' aspetto relativo alle esportazioni, la ricorrente fa valere che la Commissione ha attribuito eccessiva importanza ad un aspetto particolare della decisione della Restrictive Practices Court, secondo cui la Corte "non è (...) stata persuasa del fatto che la soppressione dell' accordo sarebbe tale da comportare una diminuzione dell' importanza dei vantaggi risultanti dall' attività di esportazione, che incida in misura sostanziale sull' attività del commercio librario nel suo complesso". Tenuto conto di tutti questi elementi, la ricorrente osserva che la Commissione è giunta, nella sua decisione, ad una conclusione esattamente opposta a quella della Restrictive Practices Court circa la questione del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza.
78 La Commissione non contesta che, prima ancora della comunicazione degli addebiti, la PA aveva presentato un considerevole numero di prove. In ordine al punto della presa in considerazione di quanto deciso dal giudice nazionale, la Commissione sostiene che l' indipendenza nell' esercizio dei suoi poteri e l' adempimento degli obblighi che le incombono a norma del Trattato verrebbero minati alle fondamenta ove la mera esistenza di una decisione promanante da un giudice nazionale dovesse avere come conseguenza di vincolarla quanto agli accertamenti dei fatti ivi riportati o, come sostenuto dalla PA, quella di costringerla a spiegare e provare che "un importante mutamento di circostanze" è sopravvenuto in seguito alla detta decisione. Argomenti analoghi sarebbero stati respinti dalla Corte nella sentenza 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, punto 40 della motivazione. La Commissione sostiene poi che la decisione emessa dalla Restrictive Practices Court nel 1962 non si riferisce nemmeno al particolare aspetto controverso nella presente causa, vale a dire la giustificazione delle restrizioni previste dai NBA circa le importazioni ed esportazioni tra Stati membri. Pur essendo la questione delle esportazioni brevemente esaminata dalla decisione, quest' ultima respingerebbe l' argomento relativo all' interesse collettivo addotto dalla PA al fine di giustificare le restrizioni previste. Infine, per quanto attiene alle altre prove fornite, la Commissione fa valere che esse riguardano principalmente l' applicazione dei NBA alle vendite puramente nazionali di libri pubblicati nel Regno Unito.
79 Quanto a quest' ultima censura, va osservato innanzi tutto che, come emerge dal punto 43 della decisione, la Commissione non ha ignorato la decisione emessa dal giudice britannico. Tuttavia, come la Commissione ha fatto rilevare a giusto titolo, il giudice nazionale, che peraltro aveva statuito prima dell' adesione del Regno Unito e dell' Irlanda alle Comunità europee, non si è pronunciato direttamente sul carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza nel mercato comune risultanti dai NBA. Nei limiti in cui questo giudice ha affrontato indirettamente la questione del commercio estero, esso ha riconosciuto che la PA non aveva provato che l' eliminazione dei NBA causerebbe una sostanziale riduzione delle esportazioni. Si deve pertanto ritenere che la decisione non è inficiata da insufficiente motivazione per il fatto ch' essa non ha confutato in modo specifico né gli accertamenti effettuati dalla Restrictive Practices Court nel 1962 né le prove fornite dalla ricorrente, intese a dimostrare che la situazione del mercato librario non ha subito sostanziali modifiche dal 1962. In ogni caso va segnalato che, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, punto 40 della motivazione, nell' applicazione delle norme di concorrenza del Trattato non possono prevalere prassi giudiziarie nazionali, anche ammesso che esse siano comuni a tutti gli Stati membri.
ii) Circa la distinzione tra gli effetti nazionali e gli effetti intracomunitari dei NBA
80 A proposito di un' osservazione fatta dalla Commissione nel controricorso, secondo cui la decisione non mette in questione la validità del sistema NBA nel contesto nazionale, è sorta una controversia tra le parti in ordine alla possibilità di distinguere tra i benefici effetti dell' applicazione sui mercati nazionali britannico ed irlandese e, dall' altro lato, i suoi effetti sugli scambi intracomunitari. La PA ritiene che il tentativo della Commissione di stabilire una distinzione tra gli effetti risultanti dall' applicazione dei NBA, da un lato, alle vendite nazionali e, dall' altro, alle esportazioni ed importazioni, costituisca un errore di diritto. Essa ricorda di avere costantemente sostenuto che i NBA, con le loro condizioni generali di vendita, assicurano vantaggi per quanto riguarda tutti i libri che gli editori scelgono di pubblicare come "net books" (sia che provengano dalla produzione nazionale, sia che vengano importati e venduti nel Regno Unito o in Irlanda) e che l' applicazione di tali accordi è indispensabile per realizzare i detti vantaggi. Essa aggiunge che le prove fornite nel corso del procedimento amministrativo si riferivano tanto alle vendite nazionali di libri rientranti nella produzione nazionale quanto alle importazioni ed esportazioni.
81 La Commissione ribatte che le critiche della PA nella sua replica riguardano una questione su cui essa non si è pronunciata nella decisione e che non si pone nel caso di specie. A tale riguardo, la Commissione precisa, che col suo controricorso, essa ha voluto richiamare l' attenzione sul fatto che la PA non aveva tracciato alcuna distinzione tra gli effetti puramente nazionali dei NBA, da un lato, e i suoi effetti sugli scambi intracomunitari, dall' altro. Il complesso degli argomenti avanzati dalla PA proverebbe che quest' ultima non ammette nemmeno la possibilità di formulare considerazioni diverse per tali due situazioni. Benché tale circostanza non costituisca affatto un elemento essenziale della decisione, la Commissione ha considerato opportuno porre in evidenza l' erroneità dell' ipotesi sulla quale poggia il ragionamento della PA.
82 Siffatta controversia, che si è protratta durante la fase orale, si è estesa anche alla questione della misura in cui l' applicazione dei NBA potrebbe venire limitata, senza gravi problemi, all' interno del Regno Unito. La Commissione fa valere a tale proposito che la scomparsa dei NBA, nella misura in cui essa incide sul commercio tra gli altri Stati membri, non avrebbe ripercussioni sull' applicazione del sistema a livello nazionale. Da parte sua, l' associazione ha precisato definitivamente la sua posizione, nel corso della fase orale, ammettendo, com' è già stato menzionato, che la limitazione dell' applicazione dei NBA al mercato britannico non avrebbe quale conseguenza il crollo del sistema, ma che tutti gli inconvenienti si farebbero sentire sul mercato librario irlandese.
83 Il Tribunale ritiene che la prova che i vantaggi intrinseci al sistema NBA a livello nazionale sono estesi anche agli scambi intracomunitari, potrebbe eventualmente tornare utile nel caso in cui il rifiuto della Commissione di accordare alla ricorrente l' esenzione richiesta si fondasse sull' insussistenza della condizione relativa alla promozione del progresso tecnico o economico. Orbene, si deve rilevare che quest' ultima condizione non è controversa nel caso di specie, poiché il motivo del rigetto della richiesta della PA riguarda esclusivamente il carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza derivanti dall' applicazione dei NBA. Pertanto, l' esame dei vantaggi dei NBA sul mercato nazionale, ammesso che siano dimostrati, non è necessario ai fini della valutazione da parte del Tribunale della legittimità della decisione di rigetto adottata dalla Commissione.
84 Quanto all' argomento della ricorrente secondo cui il sistema NBA crollerebbe ove il suo campo di applicazione fosse limitato ad un mercato nazionale, va constatato che esso è del pari privo di pertinenza. Infatti, in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, un sistema di prezzi imposti, atto a restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, non può godere di un' esenzione per il motivo di dover continuare a funzionare allo scopo di produrre i suoi benefici effetti all' interno di un mercato nazionale. Come il Tribunale ha ricordato in precedenza (v. supra, punto 57) una situazione siffatta contribuirebbe, di per sé, alla segmentazione del mercato comune e sarebbe conseguentemente di natura tale da porsi in contrasto con la compenetrazione economica voluta dal Trattato. Va inoltre rilevato che la PA, associazione di editori stabiliti nel Regno Unito, non può legittimamente far leva sugli eventuali effetti negativi che potrebbero verificarsi sul mercato irlandese, anche se tale mercato fa parte di una zona linguistica comune.
iii) Circa il parallelismo tra i NBA e il caso dei libri in lingua olandese
85 La ricorrente denuncia il fatto che la Commissione ha omesso di esaminare i NBA sotto il profilo dei vantaggi propri al sistema e che essa si è limitata a motivare la sua decisione facendo richiamo alla sua decisione 25 novembre 1981, 82/123/CEE (IV/428 ° VBBB/VBVB, GU 1982, L 54, pag. 36), ove diverso era il sistema collettivo di prezzi imposti posto in essere nella vendita di libri. L' istituzione di questo parallelismo tra i NBA e il caso dei libri in lingua olandese costituisce, secondo la PA, un grave errore di motivazione, tenuto conto della differenza esistente fra i due accordi in parola.
86 La Commissione respinge tale critica affermando che, richiamandosi alla sua decisione nella causa VBBB/VBVB, essa non si è pronunciata in maniera definitiva sulla questione del carattere indispensabile dei NBA. Sarebbe questa, d' altro canto, la ragione per cui essa ha esaminato i quattro argomenti specifici della PA su tale questione. Secondo la Commissione, il punto 75 della decisione si limita a richiamare l' attenzione su un principio più generale, ossia quello secondo cui gli obiettivi perseguiti mediante meccanismi nazionali di fissazione dei prezzi non rendono necessariamente indispensabile l' applicazione delle stesse restrizioni o di restrizioni analoghe al commercio librario tra Stati membri. Il caso al quale essa ha fatto riferimento fornirebbe un' illustrazione chiara delle ragioni per cui così deve essere.
87 Il Tribunale ritiene che la censura mossa dalla PA poggia su un' interpretazione erronea della decisione (punto 75, primo comma, in fine). Infatti, il riferimento operato dalla Commissione alla citata decisione VBBB/VBVB non rappresenta una trasposizione al sistema NBA della valutazione effettuata in merito al carattere indispensabile del meccanismo di vendita dei libri in lingua olandese, ma soltanto il richiamo ad un principio enunciato in tale decisione. Secondo tale principio, un meccanismo di osservanza collettiva dei prezzi di vendita, che presenti determinati vantaggi all' interno di un mercato nazionale, non rende necessariamente indispensabile l' applicazione delle stesse restrizioni al commercio librario tra Stati membri. Talché la Commissione, come ha precisato nelle sue memorie, intendeva giustamente limitarsi, in questo brano della decisione, a rammentare il principio sopra menzionato, prima di procedere all' esame dei quattro specifici argomenti invocati dalla PA al fine di giustificare il carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza risultanti dagli accordi in parola.
iv) Circa l' assenza di una proposta di soluzione alternativa
88 La ricorrente fa valere che la Commissione, pur menzionando la possibilità di un' applicazione caso per caso di prezzi imposti quale soluzione alternativa ai NBA, meno restrittiva di quest' ultimi, non si impegna tuttavia sul punto se una tale alternativa verrebbe da lei autorizzata. Essa sarebbe inoltre reticente anche in merito alla questione se un' applicazione caso per caso di prezzi imposti possa assicurare gli stessi vantaggi garantiti dai NBA.
89 La Commissione confuta tale censura sostenendo che con la sua decisione non intendeva pronunciarsi su sistemi di distribuzione che non sono stati notificati dalla PA, come i sistemi individuali di vendita a prezzi imposti. La sua decisione riguarderebbe soltanto la questione se, ammesso che sistemi come quello NBA abbiano effettivamente i benefici effetti che vengono loro attribuiti da coloro che vi partecipano, siffatti sistemi debbano essere di natura collettiva anziché individuale.
90 Il Tribunale rileva che tale censura è infondata per un duplice motivo. In primo luogo, la decisione non si pronuncia sulla compatibilità dei sistemi individuali di prezzi di vendita imposti con le norme comunitarie sulla concorrenza, ma il suo oggetto è la questione se, nell' ipotesi in cui il sistema NBA presentasse i vantaggi dichiarati dalla PA, un meccanismo siffatto debba essere di natura collettiva anziché individuale. In secondo luogo, come il Tribunale ha già ricordato (v. supra, punto 74) la Commissione non aveva l' obbligo di proporre alla ricorrente un sistema alternativo che presenti gli stessi vantaggi dei NBA.
Per quanto concerne la presentazione assertivamente erronea dell' argomentazione della PA
91 La ricorrente fa valere che l' elemento centrale della sua argomentazione è costituito dalla necessità di un' applicazione collettiva delle condizioni generali, ossia dal fatto che non si potrebbero ottenere i vantaggi offerti dai NBA, in assenza di tale accordo, solo con l' applicazione di un sistema di fissazione di prezzi da parte di ogni editore a titolo individuale. Tuttavia, a parere della PA, la Commissione compie un' affermazione erronea allorché constata, nel punto 71 della decisione, che "gli argomenti presentati a tale scopo (...) riguardano comunque non solo la necessità di un' applicazione comune delle condizioni tipo (...)". Contrariamente a tale affermazione, prosegue la PA, numerosi brani dell' opera Books are different dimostrano con chiarezza che la necessità di un' applicazione collettiva delle condizioni generali è stata messa in evidenza in quanto costituiva un fattore determinante. La ricorrente osserva poi, quanto al punto 72 della decisione, che la Commissione ha omesso di menzionare il riferimento, fatto dal suo rappresentante, nel corso dell' audizione, all' accertamento della Restrictive Practices Court secondo cui un sistema individualizzato di fissazione dei prezzi di vendita non potrebbe resistere a lungo dopo la scomparsa dei NBA. Da ultimo, la ricorrente assume che la decisione presenta in modo ingannevole, al punto 73, gli obiettivi dei NBA, in quanto non prende in considerazione il fatto che i NBA sono applicabili esclusivamente ai titoli che gli editori hanno scelto, in modo individuale ed autonomo, di pubblicare come "net books". In nessun caso i NBA li costringerebbero a procedere in tal guisa.
92 La Commissione sostiene che gli argomenti addotti dalla PA, in occasione della notifica dei NBA e durante il procedimento amministrativo, circa il carattere indispensabile degli accordi erano tutti diretti a fornire la giustificazione generale dei NBA alla luce dei loro obiettivi. Essi non riguarderebbero la questione specifica se l' applicazione dei NBA, nei limiti in cui essa concerne le esportazioni e le (re)importazioni tra Stati membri, fosse indispensabile per la realizzazione di tali obiettivi. Orbene, proprio su tale questione, la Commissione ha voluto richiamare l' attenzione della PA, nel punto 72 della comunicazione degli addebiti.
93 Il Tribunale rileva innanzi tutto, in ordine agli argomenti della ricorrente ripresi nel punto 71 della decisione, che, contrariamente a quanto sostiene la PA, nella decisione non si afferma che quest' ultima non ha presentato argomenti relativi alla necessità dell' applicazione di un sistema collettivo. A tal riguardo, la decisione contiene il seguente passaggio: "Gli argomenti (...) riguardano comunque non solo la necessità di un' applicazione comune delle condizioni tipo in caso di libri a prezzo fisso, ma soprattutto la questione del se tali prezzi fissi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi dichiarati". Tuttavia, il Tribunale ritiene che dal punto 71 della decisione risulta con chiarezza che la Commissione, se ha considerato che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente si riferivano soprattutto alla questione se prezzi fissi di libri fossero indispensabili in quanto tali per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla PA, non ha tuttavia affatto escluso che taluni argomenti di quest' ultima erano relativi alla necessità di un' applicazione collettiva delle condizioni generali in un sistema di prezzi fissi dei libri. Pertanto, la censura secondo cui la decisione, nel suo punto 71, avrebbe modificato la portata dell' argomentazione della PA è nei fatti infondata.
94 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle dichiarazioni riportate nel punto 72 della decisione ed all' argomento della ricorrente relativo all' omissione, da parte della Commissione, di menzionare nella decisione la dichiarazione introduttiva, relativa alla decisione del giudice nazionale, pronunciata dal rappresentante della PA durante l' audizione, il Tribunale ritiene che un' omissione del genere non può considerarsi essenziale. Comunque sia, secondo la citata giurisprudenza della Corte (v. supra punto 75) la Commissione, che ha tenuto conto del resto della decisione della Restrictive Practices Court, non era tenuta a prendere in esame, nella sua decisione, tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dalla PA durante il procedimento amministrativo.
95 In terzo luogo, con riferimento alle affermazioni contenute nel punto 73 della decisione, va constatato che l' asserzione della ricorrente secondo la quale la decisione presenterebbe i fatti in modo ingannevole, poggia ugualmente su un' interpretazione erronea di quest' ultima. Infatti, allorché nella decisione si conclude in tale punto che la PA impone, per conseguire gli obiettivi dichiarati, un prezzo uniforme per le vendite di libri al minuto, tale conclusione non muove dalla premessa che ogni editore sarebbe tenuto a mettere in commercio un titolo come "net book". Siffatta questione è stata oggetto di un esame approfondito nei punti 52 e 53 della decisione. Da esso risulta che la Commissione ha preso in considerazione la libertà degli editori di pubblicare un libro a prezzo imposto, ma ha giustamente ritenuto che, quando un libro è messo in commercio come "net book", i librai di professione interessati non dispongono di alcun margine di libertà per applicare condizioni individualizzate di vendita.
Per quanto riguarda i quattro argomenti addotti dalla PA per giustificare il carattere indispensabile dei NBA
i) Circa le difficoltà pratiche incontrate dagli editori
96 La PA ha addotto, durante l' audizione, quattro specifici argomenti al fine di provare il carattere indispensabile degli accordi. Con il primo argomento, così com' è stato presentato in un primo momento dal rappresentante della PA, si sosteneva in pratica che gli editori si troverebbero nell' impossibilità di comunicare ad ogni libreria le loro condizioni generali. Tale comunicazione sarebbe necessaria nei confronti di ogni contraente e consentirebbe inoltre, nel Regno Unito, di agire in giudizio contro un subacquirente, vale a dire un compratore che non abbia un rapporto contrattuale diretto con l' editore, dato che il Resale Prices Act del 1976 attribuisce tale diritto agli editori i quali abbiano notificato le loro condizioni di vendita ai rispettivi subacquirenti. Durante la fase scritta e quella orale del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha rimarcato un altro aspetto di tale argomento, cioè l' onere amministrativo che rappresenterebbe per gli editori la formulazione delle rispettive condizioni generali di vendita e la loro successiva notifica a ciascun libraio. L' organizzazione posta in essere dai NBA, svolgendo tali funzioni, si farebbe carico di un compito che, altrimenti, sarebbe insormontabile per i singoli editori.
97 Ribatte la Commissione che la semplice formulazione di condizioni di vendita non costituisce un onere amministrativo molto gravoso. Si tratterebbe di un lavoro che deve svolgere qualsiasi impresa commerciale la quale intenda definire le proprie condizioni contrattuali di vendita. Sarebbe possibile inoltre che numerosi editori non si sforzino di elaborare integralmente le loro rispettive condizioni, ma prendano semplicemente come punto di partenza le condizioni generali attuali della PA e le modifichino successivamente, in funzione della rispettiva valutazione dei loro interessi commerciali. Quanto alla notifica delle condizioni scelte, la Commissione distingue due situazioni. La prima concernerebbe la notifica alle parti con le quali l' editore ha un vincolo contrattuale diretto. In tal caso, non vi sarebbe alcuna ragione di prevedere qualsivoglia onere supplementare apprezzabile a carico degli editori. La seconda riguarderebbe la notifica a persone con le quali l' editore non ha alcun vincolo contrattuale diretto. Una tale situazione ricorrerebbe unicamente nel Regno Unito, ove, ai sensi del Resale Prices Act 1976, la notifica è il presupposto in mancanza del quale non è possibile imporre ai subacquirenti l' osservanza delle condizioni fissate dal venditore originario quanto al prezzo di vendita al pubblico. La Commissione conclude che il mero fatto che siffatte notifiche potrebbero, da un punto di vista amministrativo, effettuarsi più facilmente per conto degli editori se, invece di essere effettuate individualmente, lo fossero tramite un sistema collettivo non è sufficiente né da solo né insieme ad altri fattori per giustificare l' istituzione di un sistema collettivo, uniforme ed assai completo di fissazione di prezzi di vendita.
98 Il Tribunale constata che a giusto titolo la decisione ha escluso, in quanto non pertinente, tale argomento, così come era stato formulato inizialmente. Va rilevato a questo proposito che, sebbene un meccanismo comune di comunicazione previa possa alleggerire l' onere amministrativo degli editori, tale circostanza non giustifica l' istituzione di un sistema che, come si sottolinea nella decisione (punto 78), imponendo condizioni uniformi di vendita che limitano il libero gioco della concorrenza nel mercato comune, va ben oltre quanto è strettamente indispensabile per la realizzazione di un tale sistema. Non è infatti ammissibile che le facilitazioni assicurate, sul piano pratico, da un sistema comune di comunicazione previa giustifichino l' imposizione di un sistema collettivo di prezzi imposti. Inoltre, laddove l' argomento si riferisce agli effetti giuridici del Resale Prices Act 1976, va osservato che nella decisione si afferma correttamente che la ricorrente non può appellarsi alla normativa nazionale di uno Stato membro per giustificare il carattere indispensabile di un accordo sul piano intracomunitario (v. da ultimo, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439).
99 Per quanto riguarda l' altro aspetto dell' argomento, che pone l' accento sull' onere che per ciascun editore sarebbe costituito dall' obbligo di formulare individualmente le proprie condizioni uniformi, neanch' esso può considerarsi pertinente. Come ha fatto rilevare la Commissione nelle sue difese, gli editori potrebbero far riferimento a condizioni generali di vendita proposte dalla loro associazione, nei limiti in cui essi, lungi dall' applicarle uniformemente, le adattassero ai loro interessi commerciali ed alla loro situazione personale, cosicché ogni operatore economico mantenga la sua autonomia decisionale.
100 Non è quindi fondata l' asserzione della ricorrente secondo la quale la formulazione, da parte degli editori, di condizioni di vendita individualizzate e la loro comunicazione previa costituirebbe un gravoso onere amministrativo, dal momento che non è affatto accertato che un onere siffatto andrebbe oltre quello risultante dagli usi commerciali generalmente vigenti.
ii) Circa le difficoltà pratiche incontrate dalle librerie
101 Il secondo argomento specifico della PA fa anch' esso riferimento ad un sovraccarico amministrativo, gravante questa volta sulle librerie. Non sarebbe possibile per le librerie, soprattutto per quelle che detengono giacenze comportanti un gran numero di titoli, osservare condizioni di vendita differenziate, che prevedono eccezioni, variabili da un titolo all' altro, a seconda dell' editore. Secondo la ricorrente, numerose librerie vendono in permanenza "net books", praticando uno sconto, a seconda delle eccezioni previste dalle condizioni generali di vendita. Se ogni editore applicasse le proprie condizioni, egli dovrebbe prevedere ugualmente le relative eccezioni, il che porrebbe in una situazione insostenibile ogni libreria che debba trattare molti ordinativi di titoli pubblicati da editori differenti.
102 Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione, quanto all' infrastruttura amministrativa di cui dispongono le librerie che detengono giacenze, ha potuto procedere solo per supposizioni, dato che ha omesso di effettuare un' indagine in merito a tale questione nel corso del procedimento amministrativo. Allo stesso modo, la PA contesta i dati che la Commissione ha ricavato dal rapporto Fishwick, nel quale si indica un numero di 20 editori, che rappresenta pressappoco il 50% delle vendite nazionali e invita il Tribunale a verificarli, qualora esso annetta rilevanza alla questione. Peraltro, le vendite alle biblioteche costituirebbero una parte rilevante dell' attività di numerose librerie che detengono giacenze, il che significa che, in assenza dei NBA, esse dovrebbero altresì verificare che chi richiede sconti abbia effettivamente il diritto di fruirne.
103 La Commissione, la quale tiene innanzi tutto a sottolineare che spetta di norma alla parte richiedente un' esenzione ex art. 85, n. 3, presentare gli argomenti e le prove atti a dimostrare che la sua domanda soddisfa le condizioni richieste, indica, quanto alle librerie detentrici di giacenza, che gli elementi probatori in suo possesso non consentirebbero di ritenere che l' aumento delle incombenze fosse eccessivo, alla luce dell' infrastruttura amministrativa delle librerie in questione. Peraltro, come confermerebbe il rapporto Fishwick, a dodici editori farebbero capo i due terzi del complesso delle vendite nazionali, nonché i due terzi del totale delle esportazioni.
104 Quanto alle diverse categorie eccezionali di vendita regolate da condizioni speciali, la Commissione fa notare che, pur essendo vero che tali condizioni possono variare da un editore all' altro, non risulterebbe eccessivo l' onere amministrativo a carico delle librerie che procedono, per ingenti quantitativi, a tali vendite.
105 Il Tribunale osserva, in via preliminare, che siffatto argomento, quale è stato avanzato nell' ambito del procedimento amministrativo e successivamente svolto durante la fase scritta, concerne per l' essenziale il mercato britannico e non l' applicabilità del sistema nell' ambito del commercio intracomunitario, sicché esso non è rilevante all' atto pratico. Pertanto la Commissione si è correttamente limitata, nella decisione, a rispondere all' argomento com' era stato formulato dalla PA, alla quale incombeva l' onere di provare che erano soddisfatte le condizioni imposte dall' art. 85, n. 1, del Trattato (v. supra, punto 74). Comunque sia, per quanto riguarda la motivazione del rigetto di tale argomento da parte della Commissione, va considerato che la decisione, nella misura in cui, nei primi tre capoversi del punto 80, sottolinea che un numero ristretto di editori pubblica una quota parte rilevante dei libri venduti, fornisce una giustificazione sufficiente dei motivi per cui essa esclude che la soppressione dei NBA possa implicare un onere amministrativo eccessivo per le librerie. L' istituzione convenuta ha completato peraltro il suo ragionamento durante la fase scritta facendo richiamo a giusto titolo, agli strumenti di una moderna infrastruttura amministrativa (informatizzazione ecc.) di cui oggi dispongono le librerie detentrici di scorte, strumenti che ne riducono considerevolmente il carico di lavoro.
106 Va inoltre osservato che l' argomento della ricorrente potrebbe valere soprattutto, come d' altronde ammette la stessa, in quanto esso si riferisce alle condizioni generali che disciplinano gli sconti, tenuto conto del fatto che il prezzo di vendita è quasi sempre diverso per ogni titolo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un sistema collettivo ovvero individuale di fissazione dei prezzi. Senza che occorra pronunciarsi sulla legittimità di un sistema di condizioni generali di sconti alla luce delle norme comunitarie sulla concorrenza, va rilevato, secondo il Tribunale, che in ogni caso la ricorrente non ha affatto chiarito per quale motivo gli editori non potrebbero applicare condizioni generali di sconti, indipendentemente dall' esistenza di qualsiasi sistema, collettivo o individuale, di prezzi imposti. Va infine osservato che il numero delle categorie di acquirenti specifici (club del libro, biblioteche, depositari non esercitanti la professione di librai, acquirenti di grandi quantitativi), che nel sistema controverso sono le uniche a poter fruire di uno sconto, è troppo esiguo affinché la determinazione degli sconti loro concessi sia tale da imporre alle librerie un carico di lavoro insormontabile. In base ai motivi sopra richiamati, la Commissione ha correttamente ritenuto infondato il secondo argomento specifico fatto valere dalla ricorrente.
iii) Circa le garanzie offerte alle librerie relativamente al comportamento dei loro concorrenti
107 Il terzo argomento della PA concerne le garanzie che i NBA assicurano alle librerie quanto al comportamento dei loro concorrenti. La ricorrente ha sottolineato l' importanza che per le librerie rappresenta la certezza che i loro concorrenti non comprino o vendano il medesimo titolo ad un prezzo inferiore al prezzo imposto. Tale certezza non potrebbe sussistere in un sistema individualizzato di prezzi fissi, in quanto un editore isolato non sarebbe in grado né di controllare né d' imporre la stretta osservanza delle sue condizioni da parte della totalità delle librerie del paese.
108 Inoltre, secondo la ricorrente, il fatto che i casi di inosservanza delle condizioni generali da parte delle librerie siano relativamente rari e che la vigilanza e l' imposizione dell' osservanza di tali condizioni possano essere realizzati mediante un' organizzazione relativamente ridotta, è il risultato della semplicità e dell' efficacia dei NBA. Sarebbe quindi totalmente erroneo richiamare tale circostanza per dimostrare che si potrebbe altrettanto bene vigilare sul rispetto delle condizioni individuali senza i NBA; in realtà non lo si potrebbe affatto.
109 Secondo la Commissione, tale argomento si divide in due parti: la prima è relativa alla garanzia che il sistema controverso offre al libraio che i suoi concorrenti saranno soggetti ad identiche condizioni; la seconda si riferisce alla garanzia per lo stesso libraio che tali condizioni saranno osservate. Essa ritiene che la PA non abbia dimostrato che sarebbe impossibile per il singolo editore controllare, ed ancor meno imporre, una "rigida" adesione alle sue condizioni da parte di tutte le librerie del paese.
110 Inoltre, secondo la Commissione, nel punto 36 della decisione è indicato che, secondo la dichiarazione della PA, le è stato comunicato ed è stato effettivamente accertato soltanto un numero ridotto di infrazioni alle condizioni generali. Ma il fatto più importante, secondo la Commissione, è che il controllo sull' osservanza dei NBA dipende principalmente dalle denunce provenienti dalle librerie o dai riscontri compiuti dai rappresentanti dell' editore interessato in occasione delle loro visite presso le librerie. La Commissione ne desume quindi che non sussiste alcune apparente motivo che autorizzi a pensare che diventerebbe molto più difficile scoprire determinate infrazioni.
111 Il Tribunale osserva che la decisione ha escluso tale argomento, nel punto 84, in quanto non persuasivo, per il motivo che "quest' argomento implicherebbe che, secondo l' associazione, i rivenditori non potrebbero avere nei confronti dei singoli suoi membri, operanti nel quadro di accordi individuali sull' osservanza del prezzo di vendita al pubblico, la stessa fiducia di quando gli stessi membri operino nel quadro di un accordo collettivo. La Commissione non comprende assolutamente su che base l' associazione manifesti una tale sfiducia in ordine al comportamento dei singoli editori nei confronti dei librai, tanto più che la maggior parte degli editori sono membri dell' associazione (...)".
112 Il Tribunale ritiene che tale risposta è sufficientemente motivata in punto di diritto, poiché, tanto nel contesto di un accordo collettivo quanto in quello di un accordo individuale sui prezzi imposti, trattasi della stessa persona, l' editore, il quale avrà la responsabilità di garantire le stesse condizioni di vendita alle librerie e, in pari tempo, di far osservare tali condizioni in occasione della vendita al pubblico. Ammesso che un sistema collettivo di prezzi fissi possa rafforzare dal punto di vista soggettivo la fiducia delle librerie, siffatta circostanza non è di per sé sola sufficiente per giustificare un accordo che, imponendo prezzi uniformi di vendita dei libri, limita eccessivamente il libero gioco della concorrenza nel mercato comune. Pertanto, si deve ritenere che la risposta della Commissione al terzo argomento addotto dalla ricorrente non è inficiata da alcun errore di motivazione.
iv) Circa la necessità di affidare alla PA il controllo e l' imposizione dell' osservanza delle condizioni generali
113 La ricorrente, sul presupposto che essa è in pratica l' unica ad assicurare il controllo e a vigilare sull' esecuzione delle condizioni generali in materia di prezzi, osserva che la Commissione non contesta l' esattezza del suo argomento, ma cerca semplicemente di negarne la pertinenza. A parere della ricorrente, tale argomento non è meno pertinente di quelli già esaminati, in quanto costituisce un motivo ulteriore per il quale i vantaggi connessi alla fissazione del prezzo dei libri non potrebbero essere ottenuti senza i NBA. Pertanto il suo rigetto, non essendo pertinente, costituirebbe un grave errore di motivazione.
114 La Commissione, oltre quanto già esposto sopra al punto 110, ribatte che il quarto argomento in parola è stato rigettato dalla decisione come non pertinente, in quanto l' associazione non ha spiegato per quale ragione un accordo collettivo, che dettava condizioni generali di vendita, fosse indispensabile affinché l' associazione potesse operare a nome di tutti gli editori.
115 Il Tribunale ritiene che, per quanto riguarda tale specifico argomento della PA, relativo alla necessità di affidare il controllo e l' imposizione dell' osservanza delle condizioni generali a un' associazione che operi per l' insieme degli editori, la Commissione ha potuto fondatamente considerarlo non pertinente per il motivo che esso non chiarisce la necessità di un accordo collettivo relativo a condizioni generali di vendita (punto 85 della decisione). Infatti, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimità, alla luce delle norme comunitarie sulla concorrenza, di un sistema che affida ad un' associazione il controllo dell' applicazione uniforme di condizioni generali, va rilevato che la ricorrente non ha prospettato alcuna valida ragione atta a giustificare che siffatto sistema di controllo non potrebbe venire istituito indipendentemente dall' esistenza di un accordo, collettivo o individuale, che stabilisca prezzi imposti. Inoltre, a giusto titolo la Commissione ha sostenuto che, nell' ambito di un accordo collettivo di prezzi fissi, il controllo dell' osservanza delle clausole dell' accordo dipende innanzi tutto dalle denunce provenienti dalle librerie o dalle verifiche compiute dai rappresentanti degli editori interessati (v. punto 110, più sopra).
116 Emerge dall' insieme delle considerazioni sopra svolte che, poiché la ricorrente non è riuscita a dimostrare che le restrizioni alla concorrenza risultanti dai NBA non oltrepassano quanto è strettamente necessario, essa non ha, di conseguenza, fondate ragioni per sostenere che a torto la Commissione ha respinto con la decisione impugnata, la domanda di esenzione (v., in particolare, sentenze della Corte 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser/Commissione, Racc. pag. 2015, punto 77 della motivazione e 27 gennaio 1987, causa 43/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405, punto 58 della motivazione). Va constatato pertanto che, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato, la Commissione non si è fondata su fatti materialmente inesatti, non ha commesso alcun errore di diritto, e neppure un errore manifesto di valutazione. Il presente mezzo va quindi disatteso.
117 Dato che le conclusioni dirette all' annullamento dell' art. 2 della decisione vanno respinte, non occorre esaminare il mezzo con cui la ricorrente sostiene che l' annullamento da parte del Tribunale dell' art. 2 della decisione comporta necessariamente l' annullamento dell' art. 1 della medesima. Poiché sono state respinte le conclusioni della ricorrente dirette contro gli artt. 1 e 2 della decisione, le conclusioni dirette contro gli artt. 3 e 4 della medesima vanno del pari respinte.
118 Discende da quanto precede che il ricorso va respinto.
Sulle spese
119 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda; la ricorrente è risultata soccombente e deve essere quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi alla Corte di giustizia.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi alla Corte di giustizia.