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Document 61989TJ0064

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 luglio 1990.
    Automec Srl contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedura - Ricevibilità - Atto preparatorio.
    Causa T-64/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00367

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:42

    61989A0064

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1990. - AUTOMEC SRL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - PROCEDIMENTO - RICEVIBILITA - ATTO PREPARATORIO. - CAUSA T-64/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00367


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Ricorso d' annullamento - Condizioni di ricevibilità - Atto impugnabile - Possibilità di esame d' ufficio da parte del giudice

    ( Trattato CEE, art . 173; regolamento di procedura, art . 92, n . 2 )

    2 . Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fasi successive del procedimento - Eventuale chiusura con una decisione definitiva di rigetto impugnabile con un ricorso d' annullamento

    ( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 3, n . 2; regolamento della Commissione n . 99/63, art . 6 )

    3 . Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Procedimento amministrativo di applicazione delle norme di concorrenza - Osservazioni preliminari della Commissione - Comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63 - Atti preparatori

    ( Trattato CEE, art . 173; regolamento del Consiglio n . 17, art . 3, n . 2; regolamento della Commissione n . 99/63, art . 6 )

    4 . Procedura - Ricorso presentato contro un atto preparatorio - Adozione di un atto successivo - Fatto nuovo che autorizza un adeguamento delle conclusioni del ricorso - Insussistenza

    ( Statuto della Corte di giustizia CEE, art . 19; regolamento di procedura, art . 38 )

    Massima


    1 . L' esistenza di un atto contro il quale è ammissibile il ricorso d' annullamento ai sensi dell' art . 173 del Trattato costituisce una condizione essenziale di ricevibilità del ricorso la cui mancanza può essere rilevata d' ufficio dal giudice . In particolare, il carattere preparatorio di un atto costituisce un ostacolo rilevabile d' ufficio alla ricevibilità di un ricorso di annullamento .

    2 . La procedura d' esame delle denunce per infrazione alle norme di concorrenza, come è disciplinata dall' art . 3, n . 2, del regolamento n . 17 e dall' art . 6 del regolamento n . 99/63, si articola in tre fasi successive .

    Durante la prima fase, che segue la presentazione della denuncia, la Commissione assume gli elementi che le consentiranno di valutare quale seguito riservare alla denuncia . Tale fase può comprendere in particolare uno scambio informale di punti di vista e di informazioni tra la Commissione ed il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono oggetto della denuncia e a dare al denunciante la possibilità di sviluppare i suoi argomenti, eventualmente alla luce di una prima reazione della Commissione .

    Nel corso della seconda fase, la Commissione indica, in una comunicazione indirizzata al denunciante, i motivi per i quali non le sembra giustificato accogliere la sua domanda e gli dà la possibilità di presentare, entro un termine che essa stabilisce a tal fine, le sue eventuali osservazioni .

    Nella terza fase della procedura, la Commissione prende conoscenza delle osservazioni presentate dal denunciante . Benché l' art . 6 del regolamento n . 99/63 non preveda espressamente tale possibilità, questa fase può concludersi con una decisione finale, che può costituire oggetto di ricorso, di respingere la denuncia e di archiviare la pratica .

    3 . Né osservazioni preliminari della Commissione all' atto dell' inizio di una procedura per l' accertamento di infrazione alle norme di concorrenza, né la comunicazione al denunciante di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63 possono essere considerate, per la loro natura e i loro effetti giuridici, come decisioni ai sensi dell' art . 173 del Trattato, contro le quali è ammissibile un ricorso d' annullamento . Nell' ambito del procedimento amministrativo così come è organizzato dall' art . 3, n . 2, del regolamento n . 17 e dall' art . 6 del regolamento n . 99/63, esse costituiscono non già atti che producono effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, bensì atti preparatori .

    4 . Allorché sia stato presentato un ricorso d' annullamento contro un atto preparatorio, che non può produrre effetti giuridici e, per tale motivo, non può costituire validamente oggetto di un ricorso di annullamento, l' adozione, nel corso del procedimento, di un atto successivo non può essere considerata come un elemento nuovo che consenta al ricorrente di adeguare le proprie conclusioni .

    Parti


    Nella causa T-64/89,

    Automec Srl, con sede in Lancenigo di Villorba ( Treviso ), con gli avvocati Giuseppe Celona, del foro di Milano, e Piero M . Ferrari, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Georges Margue, rue Philippe II,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento relativa ad una lettera della Commissione del 30 novembre 1988,

    IL TRIBUNALE ( Prima Sezione ),

    composto dai signori J.L . Cruz Vilaça, presidente, H . Kirschner, R . Schintgen, R . Garcia-Valdecasas e K . Lenaerts, giudici,

    cancelliere : H . Jung

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 6 marzo 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 La ricorrente è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede in Lancenigo di Villorba ( Treviso ). Nel 1960 essa concludeva con la BMW Italia SpA ( in prosieguo : la "BMW Italia ") un contratto di concessione per la distribuzione di autovetture BMW nella città e nella provincia di Treviso . Con lettera 20 maggio 1983, la BMW Italia informava la ricorrente della sua intenzione di non rinnovare il contratto di concessione che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1984 . La ricorrente citava la BMW Italia dinanzi al Tribunale di Milano, affinché fosse condannata a mantenere i rapporti contrattuali che esistevano tra di loro . Il Tribunale di Milano respingeva tale domanda con sentenza che la ricorrente impugnava dinanzi alla Corte d' appello di Milano . Da parte sua, la BMW Italia promuoveva due procedimenti contro la ricorrente dinanzi al Tribunale di Treviso, affinché le fosse inibito di fare uso del marchio BMW per reclamizzare autovetture di importazione parallela . Entrambe le domande della BMW Italia venivano respinte .

    2 Il 25 gennaio 1988 la ricorrente presentava alla Commissione una domanda ai sensi dell' art . 3, n . 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del Trattato ( GU 1962, pag . 204, in prosieguo : il "regolamento n . 17 "). A sostegno di tale domanda, essa affermava che il comportamento della BMW Italia e della società madre tedesca, BMW AG, costituiva violazione dell' art . 85 del Trattato CEE . Il sistema di distribuzione della BMW, approvato relativamente alla Repubblica federale di Germania con la decisione 13 dicembre 1974 della Commissione, n . 75/73/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' art . 85 del Trattato CEE ( GU 1975, L 29, pag . 1 ) era - secondo la ricorrente - un sistema di distribuzione selettiva . La ricorrente, ritenendo di soddisfare tutti i necessari requisiti qualitativi, sosteneva che la BMW Italia non aveva il diritto di rifiutarsi di rifornirla di autovetture e di pezzi di ricambio BMW e di impedirle di usare il marchio BMW . In conformità alla sentenza della Corte 22 ottobre 1986 ( causa 75/84, Metro / Commissione, Racc . pag . 3021, in particolare pag . 3091 ), la BMW Italia sarebbe stata per contro obbligata ad autorizzare la ricorrente come distributore .

    3 Essa riteneva che, di conseguenza, la BMW fosse tenuta :

    - a dare corso, ai prezzi e alle condizioni in vigore per i rivenditori, agli ordinativi di autovetture e di pezzi di ricambio trasmessi dalla ricorrente;

    - ad autorizzare l' uso del marchio BMW da parte della ricorrente, nei limiti necessari alla normale informazione del pubblico e secondo le modalità in uso nel settore automobilistico .

    4 La ricorrente chiedeva alla Commissione di adottare una decisione con cui si ingiungesse alla BMW Italia SpA e alla BMW AG di porre fine all' infrazione contestata e di attuare i comportamenti sopra indicati ed ogni altro che la Commissione ritenesse necessario o utile .

    5 Con lettera 1° settembre 1988, la ricorrente inviava alla Commissione ulteriori informazioni sull' asserito boicottaggio effettuato dalla BMW .

    6 Il 30 novembre 1988 la Commissione inviava alla ricorrente una lettera raccomandata, firmata dal sig . Temple Lang, direttore presso la direzione generale "Concorrenza ". Il testo di tale lettera, pervenuta alla ricorrente il 10 dicembre 1988, era il seguente :

    "Con riferimento al ricorso di cui in oggetto nonché ai vari colloqui telefonici intercorsi tra i miei collaboratori, dr . Stoever e dr . Locchi, ed il vostro avvocato dr . Ferrari, spiace dover comunicare che la Commissione non è competente ad adottare una decisione in questa pratica, in base alle deduzioni fornite e nel senso da voi richiesto .

    La vostra società si richiama al contratto stipulato con BMW Italia ed entrato in vigore nell' anno 1960 : tale contratto è stato risolto da parte di BMW con effetto al 31 dicembre 1984 e non si contesta da parte vostra che BMW abbia proceduto nel rispetto delle clausole contrattuali .

    Tuttavia, invocando la circostanza dell' instaurazione di un sistema di distribuzione selettiva da parte di BMW in Italia, chiedete alla Commissione di adottare una decisione di interdizione nei confronti di quella casa automobilistica per infrazione all' art . 85 del Trattato CEE, al fine di obbligarla a nuovamente rifornire la vostra impresa ed a consentirvi l' uso del marchio BMW, come fa per altri tre concessionari della provincia di Treviso .

    In conclusione sembra di capire che la vostra società si lamenta che, a causa dei prezzi imposti e dell' obbligo di rispettare le condizioni di BMW in materia di investimenti, pubblicità e distribuzione, tutte condizioni che avete regolarmente rispettato, non è stato possibile per la vostra società praticare una politica economica autonoma e sufficientemente dinamica per poter mantenere il volume di vendite al livello preteso dalla stessa BMW .

    Una tale cicostanza, se può essere presa in considerazione da parte della magistratura ordinaria nazionale al fine di pronunciarsi sui danni da voi subiti, non può essere invocata dalla Commissione allo scopo di obbligare BMW a riprendere le forniture alla vostra impresa .

    Inoltre la regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza, riferita al mercato delle automobili, è cambiata dal 1° luglio 1985, per effetto dell' adozione del regolamento ( CEE ) n . 123/85 . Le varie case automobilistiche di tutta Europa risultano aver modificato i propri rispettivi contratti di distribuzione in conformità al regolamento . Le informazioni disponibili non fanno supporre che BMW Italia non abbia a sua volta proceduto a rendere compatibile la propria rete di distribuzione con le citate norme comunitarie sulla concorrenza ".

    Procedimento

    7 Il presente ricorso, inteso all' annullamento della decisione contenuta, secondo la ricorrente, nella lettera sopra citata, è stato proposto con atto introduttivo registrato in cancelleria il 17 febbraio 1989 . La ricorrente deduce sette mezzi a sostegno della sua domanda . Essa sostiene, innanzitutto, che la Commissione ha violato l' art . 3, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 17 e, in secondo luogo, che essa ha violato l' art . 155 del Trattato CEE . In base alla formulazione della sua stessa comunicazione n . 85/C 17/03 relativa al suo regolamento ( CEE ) n . 123/85 ( GU 1985, C 17, pag . 4 ), la Commissione avrebbe dovuto trattare la denuncia "con tutta la diligenza dovuta" invece di "insabbiarla prontamente ". La ricorrente afferma, in terzo luogo, che la Commissione ha violato l' art . 1 del suo regolamento ( CEE ) 12 dicembre 1984, n . 123, relativo all' applicazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela ( GU 1985, L 15, pag . 16, in prosieguo : il "regolamento n . 123/85 "), in quanto tale regolamento non si applica al sistema di distribuzione selettivo praticato dalla BMW . In quarto luogo, la ricorrente fa valere l' insufficiente motivazione della decisione, la quale sarebbe basata solo su supposizioni per quanto riguarda il comportamento della BMW . Essa aggiunge, in quinto luogo, che la Commissione, che sembra unicamente "preoccupata di non disturbare la BMW", ha commesso uno sviamento di potere . In sesto luogo, essa asserisce che, nell' ipotesi in cui il regolamento n . 123/85 fosse stato applicabile nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto, a norma dell' art . 10 di detto regolamento, revocare il beneficio della sua applicazione al sistema di distribuzione messo in atto dalla BMW . In subordine, e in settimo luogo, la ricorrente mette in discussione la validità del regolamento n . 123/85 . Essa sostiene che, giacché l' atteggiamento della Commissione costituisce una conseguenza diretta e inderogabile di tale regolamento, quest' ultimo è viziato da nullità perché è incompatibile con l' art . 85 del Trattato .

    8 Successivamente alla proposizione di tale ricorso, la Commissione inviava alla ricorrente, il 26 luglio 1989, una seconda lettera raccomandata - firmata questa volta dal capo della direzione generale "Concorrenza" - in cui si rilevava che la ricorrente non aveva interpretato correttamente la precedente lettera 30 novembre 1988 . Con quella lettera gli uffici competenti della Commissione non avrebbero avuto l' intenzione di archiviare la pratica . Essi si sarebbero limitati ad esprimere l' opinione che la controversia che opponeva la ricorrente alla BMW Italia rientrasse in primo luogo nella competenza del giudice ordinario italiano . La loro lettera non costituirebbe quindi una presa di posizione definitiva della Commissione . Prova ne sarebbe il fatto che i competenti uffici della Commissione non avevano mai fatto riferimento all' art . 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n . 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall' art . 19, nn . 1 e 2, del regolamento del Consiglio n . 17 ( GU 1963, L 127, pag . 2268, in prosieguo : il "regolamento n . 99/63 ").

    9 Con la stessa lettera 26 luglio 1989, la Commissione informava formalmente la ricorrente del fatto che essa si proponeva di non accogliere la domanda 25 gennaio 1988 . Tale informazione era fornita "in applicazione e per gli effetti" dell' art . 6 del regolamento n . 99/63 . La Commissione invitava la ricorrente a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi . Essa aggiungeva che la sua nuova lettera faceva venir meno gli eventuali effetti della precedente lettera 30 novembre 1988 .

    10 Il 27 luglio 1989, cioè un giorno dopo aver inviato alla ricorrente la sua seconda lettera raccomandata, la Commissione ha proposto una domanda incidentale ai sensi dell' art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte, senza presentare controricorso nel merito . Avendo la comunicazione 26 luglio 1989 fatto venir meno, a suo parere, la materia del contendere, essa ritiene che la ricorrente dovrebbe rinunciare agli atti . Per il caso in cui la ricorrente tenesse ferme le sue conclusioni, la Commissione chiede al Tribunale di dichiarare il non luogo a provvedere e di compensare le spese ai sensi dell' art . 69, n . 5, del regolamento di procedura della Corte .

    11 La ricorrente ha depositato osservazioni intese al rigetto della domanda incidentale . Essa ritiene che, poiché la Commissione non ha modificato la sua decisione di archiviare la pratica, la nuova comunicazione non abbia fatto cessare la materia del contendere .

    12 Parallelamente al procedimento dinanzi alla Corte e ai sensi dell' art . 6 del regolamento n . 99/63, la ricorrente ha presentato alla Commissione, con lettera 4 ottobre 1989, le sue osservazioni sulla comunicazione 26 luglio 1989 . Tale lettera fornisce talune precisazioni sull' oggetto e sulla portata della sua domanda .

    13 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee .

    14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Prima Sezione ) ha deciso di accogliere l' istanza della Commissione diretta a far statuire sulla domanda incidentale senza iniziare la discussione nel merito .

    15 I rappresentanti della ricorrente e quelli della Commissione hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all' udienza del 6 marzo 1990 .

    16 Nel corso dell' udienza il rappresentante della Commissione ha chiesto ed ottenuto l' autorizzazione di depositare in cancelleria copia di una lettera datata 28 febbraio 1990 con la quale Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione competente in materia di concorrenza, informava la ricorrente, a nome della Commissione, del fatto che quest' ultima aveva deciso di respingere la domanda presentata il 25 gennaio 1988 . I motivi esposti a sostegno di tale decisione possono essere così riassunti .

    17 Per quanto riguarda la prima domanda, intesa a che la Commissione ingiunga alla BMW di riprendere le sue forniture alla ricorrente e di autorizzare quest' ultima a far uso del suo marchio, la Commissione ritiene di non poterle dare un seguito favorevole poiché non dispone del potere di adottare tali ingiunzioni nel caso di violazioni dell' art . 85, n . 1, del Trattato . La Commissione osserva che tali misure possono, eventualmente, giustificarsi nell' ambito dell' applicazione dell' art . 86 del Trattato, ma nella fattispecie la ricorrente non le ha fornito alcuna indicazione che consenta di accertare una violazione di quest' ultima disposizione .

    18 Per quanto riguarda la seconda domanda intesa, più genericamente, a che la Commissione ordini alla BMW Italia di porre fine alla violazione dell' art . 85 addebitatale dalla ricorrente, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non esiste nella fattispecie un interesse comunitario sufficiente per giustificare il proseguimento dell' esame della pratica . A suo avviso, la ricorrente può sottoporre la questione della compatibilità del sistema di distribuzione della BMW Italia con l' art . 85 al giudice nazionale che essa ha già adito in ordine alla controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di concessione che legava in passato le due società . Essa aggiunge che, diversamente dalla Commissione, il giudice nazionale può eventualmente condannare la BMW Italia a risarcire il danno che il rifiuto di vendita può aver causato alla ricorrente .

    19 La ricorrente, la quale esclude che tale lettera costituisca una nuova decisione, ha sostenuto che essa potrebbe essere esaminata quando il presente procedimento raggiungerà la fase dell' esame del merito . Essa ritiene che la giurisprudenza della Corte le consenta di modificare le sue conclusioni al fine di chiedere, come aveva del resto già annunciato nelle osservazioni sulla domanda incidentale, l' annullamento di tale conferma della decisione impugnata .

    20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

    1 . dichiarare il ricorso ricevibile;

    2 . annullare la decisione individuale della direzione generale "Concorrenza" 30 novembre 1988 e, nelle parti che ne costituiscono inderogabile presupposto, il regolamento n . 123/85;

    3 . dichiarare ex art . 176 del Trattato che la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti conseguenti all' emananda sentenza;

    4 . condannare la Commissione al risarcimento dei danni;

    5 . condannare la Commissione alle spese .

    21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia :

    1 ) dichiarare il non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere;

    2 ) compensare le spese in applicazione dell' art . 69, n . 5, del regolamento di procedura della Corte .

    22 All' udienza la Commissione ha aggiunto che, per l' ipotesi in cui il Tribunale decidesse di applicare l' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura per dichiarare il ricorso irricevibile, essa chiede che la ricorrente sia condannata alle spese .

    23 Per quanto riguarda la domanda incidentale proposta dalla Commissione, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

    1 ) rigettare la domanda incidentale di controparte e rinviare la causa al merito;

    2 ) condannare la Commissione alla rifusione delle spese relative alla domanda incidentale .

    24 Il presidente ha disposto la chiusura della fase orale del procedimento sulla domanda incidentale a conclusione dell' udienza .

    Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

    25 La Commissione deduce due mezzi a sostegno della sua domanda incidentale . In primo luogo, essa sostiene che la comunicazione impugnata, cioè la lettera 30 novembre 1988, non può essere considerata come una decisione dell' istituzione . In secondo luogo, essa afferma che le lettere 26 luglio 1989 e 28 febbraio 1990 hanno fatto venir meno gli effetti della lettera impugnata - ammesso che questa lettera abbia prodotto un qualsiasi effetto giuridicamente rilevante - e, di conseguenza, hanno reso il ricorso privo di oggetto .

    26 Al fine di dimostrare che la lettera 30 novembre 1988 non costituisce una presa di posizione definitiva, cioè una decisione finale dell' istituzione, la Commissione fa riferimento al tenore della lettera, al fatto che essa non è stata sottoscritta dal direttore generale o dal membro della Commissione competente, ma da un direttore e, soprattutto, alla mancanza di qualsiasi riferimento all' art . 6 del regolamento n . 99/63 . La Commissione sottolinea che detto articolo stabilisce espressamente la procedura che essa deve seguire quando ritiene di non poter accogliere una domanda presentata ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 17 . A differenza di una lettera basata sul predetto art . 6, la lettera impugnata, secondo la Commissione, aveva il solo scopo di portare a conoscenza della ricorrente una prima reazione dei suoi servizi .

    27 All' udienza, il rappresentante della Commissione ha sviluppato questi argomenti aggiungendo che la lettera impugnata fa parte della corrispondenza di regola scambiata tra la Commissione e le imprese denuncianti prima che sia inviata la comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63 . Egli ha aggiunto che le imprese sono al corrente sia di tale prassi costante sia delle disposizioni del suddetto art . 6 . La Commissione ritiene che le imprese non possano quindi fraintendere il carattere preliminare di una presa di posizione che non è stata preceduta dalla procedura contemplata da detto art . 6 . Pur ammettendo che la lettera contiene alcune espressioni che possono far sorgere dubbi circa la natura provvisoria del suo contenuto, la Commissione rileva che il loro effetto viene neutralizzato da altre frasi di carattere meno definitivo e che la lettera, se collocata nel suo contesto, che deve essere definito con riferimento all' art . 6 del regolamento n . 99/63, non ha l' apparenza di una decisione .

    28 La Commissione assume inoltre che la ricorrente non ha dimostrato che la lettera impugnata abbia prodotto effetti giuridici diretti e dannosi nei suoi confronti . In particolare, a suo avviso, la ricorrente sostiene a torto che la lettera, in quanto esprime il rifiuto della Commissione di adottare i provvedimenti chiesti contro la BMW, l' ha privata della sua principale fonte di reddito . Innanzitutto, il solo rifiuto opposto alla ricorrente sarebbe quello contenuto nella lettera 28 febbraio 1990 . Inoltre, non il rifiuto del 28 febbraio 1990, ma la decisione della BMW di porre fine ai suoi rapporti contrattuali con la ricorrente potrebbe aver privato quest' ultima di una fonte di reddito .

    29 Secondo la Commissione, solo con la lettera 26 luglio 1989 è stata avviata nel frattempo la procedura di rigetto della denuncia . Tale lettera, debitamente firmata dal direttore generale, costituirebbe la comunicazione preliminare prevista dall' art . 6 del regolamento n . 99/63 . La decisione definitiva di respingere la denuncia sarebbe stata adottata solo con la lettera 28 febbraio 1990, firmata dal membro della Commissione competente in materia di concorrenza .

    30 A sostegno del secondo mezzo, la Commissione invoca due sentenze pronunciate dalla Corte il 5 ottobre 1988 e relative a dazi antidumping provvisori ( Brother Industries / Commissione, causa 56/85, Racc . pag . 5655; Technointorg / Commissione e Consiglio, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ). La Commissione ritiene che il ragionamento seguito dalla Corte nelle suddette sentenze, secondo cui gli effetti giuridici di un atto provvisorio vengono meno quando esso viene sostituito da un atto definitivo, deve applicarsi a maggior ragione nella presente causa .

    31 La Commissione ha sottolineato all' udienza di aver concluso che il Tribunale dichiari il non luogo a provvedere in uno spirito di compromesso e di rigoroso rispetto delle norme procedurali . Essa rileva che avrebbe potuto eccepire in limine litis l' irricevibilità del ricorso poiché era evidente che l' atto impugnato non era definitivo . Si sarebbe astenuta dal farlo affinché il Tribunale potesse compensare le spese ai sensi dell' art . 69, n . 5, del regolamento di procedura della Corte e fosse evitata in tal modo la condanna della ricorrente alle spese .

    32 Solo in subordine la Commissione ha menzionato, all' udienza, la possibilità che il Tribunale applichi l' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura della Corte per dichiarare il ricorso irricevibile, data la natura puramente preparatoria dell' atto impugnato .

    33 La ricorrente ritiene che la lettera impugnata costituisca rigetto definitivo della sua domanda . Essa sostiene che né la lettera 26 luglio 1989 né quella firmata dal membro competente della Commissione il 28 febbraio 1990 hanno potuto determinare la cessazione della materia del contendere .

    34 In risposta al primo mezzo dedotto dalla Commissione, la ricorrente deduce che la Commissione ha fatto chiaramente presente, nella lettera 30 novembre 1988, di non voler considerare, neanche come ipotesi, che la BMW avesse potuto violare le norme del Trattato in materia di concorrenza .

    35 Secondo la ricorrente, il fatto che la lettera impugnata fosse stata firmata da un direttore della Commissione non era sufficiente ad evidenziare chiaramente che il firmatario non era competente ad adottare tale decisione in materia e che, per questo motivo, la lettera non poteva essere considerata atto impugnabile . A sostegno di questa tesi, essa rileva come sia normale che la Commissione eserciti i suoi poteri mediante deleghe di firma e come la Corte abbia riconosciuto tale prassi . La ricorrente si richiama, a tal riguardo, alla sentenza 19 gennaio 1984, Erdini / Consiglio ( causa 65/83, Racc . pag . 211 ), nella quale la Corte ha dichiarato ricevibile un ricorso rivolto contro un atto che, a causa della qualità del suo autore, poteva essere considerato dal destinatario come una decisione dell' autorità competente .

    36 La ricorrente osserva inoltre che, anche se l' inosservanza dell' art . 6 del regolamento n . 99/63 costituisce un vizio dell' atto che essa impugna, tale irregolarità non è né sufficientemente grave né sufficientemente evidente perché l' atto possa essere considerato inesistente .

    37 La ricorrente ritiene che la questione se la lettera impugnata costituisca un atto definitivo o solo una "prima reazione" della Commissione rientri nel merito della causa . Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l' altra questione che bisogna a suo parere esaminare, cioè se la Commissione potesse ancora modificare la decisione di respingere la denuncia o modificarne la motivazione una volta che tale atto fosse divenuto definitivo . A tal riguardo, essa si richiama alla giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano, che risolve tale questione in senso negativo, non ammettendo che l' amministrazione possa modificare o integrare la motivazione di un atto amministrativo, salvo quando agisca entro un termine breve e ragionevole che non ostacoli un eventuale ricorso .

    38 Per quanto riguarda il secondo mezzo dedotto dalla Commissione, la ricorrente afferma che la lettera 26 luglio 1989, lungi dall' aver fatto venir meno la decisione controversa avviando la procedura intesa ad accertare un' infrazione da parte della BMW, ne costituisce una conferma, nonostante sia basata su una motivazione diversa . Secondo la ricorrente, nemmeno la lettera 28 febbraio 1990, firmata da Sir Leon Brittan, costituisce una nuova decisione, ma è la conferma della decisione impugnata .

    39 Essa ritiene che tale lettera sia un fatto nuovo che le consente, secondo la giurisprudenza della Corte, di adeguare le sue conclusioni e i suoi mezzi al fine di chiederne l' annullamento nell' ambito della presente causa . La ricorrente aggiunge che sarebbe incompatibile con la buona amministrazione della giustizia e con il principio dell' economia processuale obbligarla a proporre un nuovo ricorso . Inoltre, sostiene che la giurisprudenza della Corte osta a che un atto puramente confermativo costituisca, di per sé solo, oggetto di ricorso . All' udienza, essa ha ribadito tali argomenti .

    40 Riferendosi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano in materia, la ricorrente sostiene che la materia del contendere sarebbe cessata, a seguito dei due atti fatti valere dalla Commissione, solo se quest' ultima avesse accolto integralmente le domande della ricorrente . Essa ritiene che, nella sentenza 12 luglio 1988, Commissione / Consiglio ( causa 383/87, Racc . pag . 4051, in particolare pag . 4064 ), la Corte abbia applicato gli stessi principi .

    41 Bisogna rilevare che a norma dell' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, sopra menzionata, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico . L' esistenza di un atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell' art . 173 del Trattato costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità, il cui difetto è stato più volte rilevato d' ufficio dalla Corte ( ordinanza 7 ottobre 1987, Brueggemann / Comitato economico e sociale, causa 248/86, Racc . pag . 3963, e sentenza 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee / Parlamento, causa 78/85, Racc . pag . 1753, in particolare pag . 1757 ).

    42 Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell' art . 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo . In particolare, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale ( sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, punti 8 e segg . della motivazione, causa 60/81, Racc . pag . 2639, in particolare pag . 2651 ). Ne deriva che il carattere preparatorio dell' atto impugnato costituisce un ostacolo rilevabile d' ufficio alla ricevibilità di un ricorso d' annullamento, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione ( causa 346/87, Racc . pag . 303, in particolare pagg . 332 e segg .).

    43 Per valutare la natura giuridica della lettera impugnata, bisogna esaminarla nell' ambito della procedura d' istruzione delle denunce presentate ai sensi dell' art . 3, n . 2, del regolamento n . 17, alla quale fa riferimento l' art . 6 del regolamento n . 99/63 .

    44 Tale procedura si applica alla denuncia depositata dalla ricorrente, non solo in quanto quest' ultima chiede che la Commissione adotti una decisione che obblighi la BMW a porre fine alle infrazioni che la ricorrente le addebita, ma anche in quanto detta denuncia dev' essere interpretata come intesa ad ottenere la revoca del beneficio dell' applicazione, alla rete di distribuzione della BMW, dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento n . 123/85 . E' vero che le disposizioni del regolamento n . 17, di cui il regolamento n . 99/63 fissa le modalità di applicazione, non contemplano espressamente una siffatta decisione di revoca . Tuttavia, l' art . 7 del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n . 19, concernente l' applicazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ( GU 1965, L 36, pag . 533 ), prevede che la revoca dell' esenzione per categoria sia disposta con decisione individuale della Commissione, ai sensi degli artt . 6 e 8 del regolamento n . 17 . Ora, nella procedura che precede tali decisioni, l' art . 19 del regolamento n . 17 garantisce alle imprese interessate e ai terzi che dimostrino di avere un interesse sufficiente la possibilità di far conoscere il loro punto di vista alla Commissione . L' art . 6 del regolamento n . 99/63 disciplina le modalità di tale audizione .

    45 Bisogna distinguere, nello svolgimento della procedura disciplinata dall' art . 3, n . 2, del regolamento n . 17, e dall' art . 6 del regolamento n . 99/63, tre fasi successive . Durante la prima fase, che segue la presentazione della denuncia, la Commissione assume, come prescrive l' art . 6 del regolamento n . 99/63, gli elementi che le consentiranno di valutare quale seguito riservare alla denuncia . Tale fase può comprendere in particolare uno scambio informale di punti di vista e di informazioni tra la Commissione e il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono oggetto della denuncia e a dare al denunciante la possibilità di sviluppare i suoi argomenti, eventualmente alla luce di una prima reazione degli uffici della Commissione . Le osservazioni preliminari formulate dagli uffici della Commissione nell' ambito di questi contatti informali non possono essere definite atti impugnabili .

    46 Segue, in una seconda fase, la comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63, con cui la Commissione indica al denunciante i motivi per i quali non le sembra giustificato accogliere la sua domanda e gli dà la possibilità di presentare, entro un termine che essa stabilisce a tal fine, le sue eventuali osservazioni . Tale comunicazione è simile alla comunicazione degli addebiti di cui all' art . 2 del regolamento n . 99/63, che è anch' essa il risultato di un esame preliminare degli elementi della pratica in base al quale la Commissione fissa un termine alle imprese destinatarie perché facciano conoscere il loro punto di vista . Per il posto che essa occupa nella procedura, la comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63 corrisponde quindi alla comunicazione degli addebiti . Bisogna aggiungere che la comunicazione degli addebiti, secondo la sentenza della Corte 11 novembre 1981, IBM ( causa 60/81, citata ), deve garantire il rispetto dei diritti della difesa mentre la comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63 è intesa a salvaguardare le prerogative procedurali dei denuncianti, le quali, tuttavia, non sono altrettanto ampie delle prerogative della difesa delle imprese nei confronti delle quali la Commissione conduce le indagini ( sentenza 17 novembre 1987, BAT e Reynolds / Commissione, cause riunite 142/84 e 156/84, Racc . pag . 4487, in particolare pag . 4573 ). Ora, dalla sentenza della Corte 11 novembre 1981, IBM ( causa 60/81, citata ) risulta che la comunicazione degli addebiti non è una decisione, ma è solo un atto di procedura preparatorio rispetto alla decisione finale . Se ciò vale per la comunicazione degli addebiti, la cui rilevanza giuridica è maggiore di quella della comunicazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63, ne consegue che nemmeno quest' ultima deve essere considerata una decisione . Infatti, un ricorso d' annullamento rivolto contro tale comunicazione potrebbe costringere la Corte ed il Tribunale, come nel caso di un ricorso diretto contro la comunicazione degli addebiti, a pronunziarsi su questioni sulle quali la Commissione non ha ancora avuto modo di esprimersi . Ciò avrebbe come conseguenza, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 11 novembre 1981, IBM ( causa 60/81, citata ), un' anticipazione dell' esame del merito e quindi una confusione delle varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario, incompatibile con il sistema della ripartizione delle competenze fra la Commissione e la Corte e con quello dei rimedi giuridici contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione .

    47 Nella terza fase della procedura, la Commissione prende conoscenza delle osservazioni presentate dal denunciante . Benché l' art . 6 del regolamento n . 99/63 non preveda espressamente tale possibilità, questa fase può concludersi con una decisione finale . La Corte ha più volte dichiarato che la Commissione può adottare la decisione definitiva di respingere la denuncia e di archiviare la pratica . Tale decisione definitiva può costituire oggetto di ricorso ( sentenza 11 ottobre 1983, Demo-Studio Schmidt / Commissione, causa 210/81, Racc . pag . 3045; sentenza 28 marzo 1985, CICCE / Commissione, causa 298/83, Racc . pag . 1105; sentenza 17 novembre 1987, BAT e Reynolds / Commissione, cause riunite 142/84 e 156/84, Racc . pag . 4487 ).

    48 Nella fattispecie, si tratta quindi di stabilire se la lettera 30 novembre 1988 rientri nella prima o nell' ultima delle fasi della procedura di istruzione delle denunce .

    49 Bisogna, a tal fine, analizzare anzitutto il tenore della lettera impugnata . Da tale esame risulta che essa affronta due questioni . Innanzitutto, essa tratta della domanda della ricorrente intesa a che la Commissione adotti una decisione che obblighi la BMW a riprendere le sue forniture alla ricorrente e a consentire l' uso, da parte di quest' ultima, del marchio BMW . Il linguaggio usato per esprimere la reazione della convenuta a tale domanda è simile a quello di un rifiuto definitivo di accoglierla .

    50 Infatti, nella lettera si fa presente innanzitutto l' incompetenza della Commissione ad adottare i provvedimenti richiesti . Anche se si precisa che tale valutazione si basa solo sui dati forniti dalla ricorrente, la posizione della Commissione, per quanto riguarda la sua incompetenza, potrebbe tuttavia essere considerata come il risultato definitivo di un esame di detti dati con riguardo alle disposizioni comunitarie del diritto della concorrenza . Tale impressione di rifiuto definitivo può essere rafforzata dal rilievo secondo cui le asserzioni della ricorrente, se possono essere prese in considerazione dal giudice nazionale nell' ambito di una controversia vertente sul risarcimento del danno che essa sostiene di aver subito, non possono per contro essere fatte valere dalla Commissione per obbligare la BMW a riprendere le sue forniture alla ricorrente . Tale affermazione poteva essere interpretata dalla ricorrente come contenente una valutazione definitiva, sul piano giuridico, dei fatti che essa aveva portato a conoscenza della Commissione a sostegno della sua domanda intesa a che la Commissione imponesse alla BMW un comportamento specifico nei suoi confronti .

    51 Risulta del resto dalle dichiarazioni fatte dal rappresentante della Commissione nel corso dell' udienza come non sia escluso che tali propositi rispecchiassero già la posizione definitiva in proposito dei competenti uffici della Commissione, i quali non ritennero necessario chiedere ulteriori informazioni .

    52 La lettera, però, non contiene solo osservazioni sulla domanda di misure specifiche, ma tratta anche della seconda domanda, più generale, della ricorrente, intesa a che la Commissione constati la violazione dell' art . 85 del Trattato commessa dalla BMW e ingiunga a quest' ultima di porvi fine . Dalle considerazioni esposte nella lettera su questo secondo addebito, di carattere più generale, non emerge che vi fosse già stata una valutazione definitiva su tale punto . Ci si limita a richiamare brevemente l' attenzione della ricorrente sull' esenzione per categoria entrata in vigore dopo la risoluzione del contratto che la legava alla BMW e sulla mancanza di informazioni idonee ad attestare che il sistema di distribuzione della BMW non fosse conforme alle norme comunitarie . Per contro, dalla lettera risulta che la Commissione non aveva ancora proceduto ad una valutazione giuridica né di tale sistema di distribuzione né del comportamento complessivo della BMW nei confronti della ricorrente .

    53 La lettera impugnata contiene pertanto sia elementi che possono dare l' impressione di una presa di posizione definitiva per quanto riguarda la prima questione, relativa alla competenza della Commissione ad adottare i provvedimenti specifici richiesti dalla ricorrente, sia elementi di carattere provvisorio per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla fondatezza della censura di violazione dell' art . 85 del Trattato e all' esito da dare alla domanda più generale della ricorrente di adottare misure adeguate affinché fosse posta fine a tale infrazione .

    54 La giustapposizione di tali elementi nella lettera dimostra che la Commissione non aveva ancora adottato una decisione sulla denuncia della ricorrente . Infatti, salvo che nel caso di una decisione parziale, una decisione non può contenere giudizi provvisori accanto a giudizi definitivi . Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione non ha dichiarato di avere l' intenzione di scindere la procedura in due parti e di chiudere una delle due immediatamente, il che consente di escludere l' ipotesi di una decisione parziale .

    55 Dall' analisi del testo integrale della lettera risulta quindi che essa non costituisce ancora una risposta definitiva alla denuncia presentata dalla ricorrente, ma rientra nella prima fase della procedura d' istruzione delle denunce, nella quale hanno luogo gli scambi di opinioni preliminari . Ciò risulta innanzitutto dalla formulazione stessa della lettera che, a differenza delle decisioni che la Commissione ha adottato su altre denunce, non contiene dichiarazioni espresse indicanti che la denuncia viene respinta e che si è deciso di archiviare la pratica ( sentenza, Demo-Studio Schmidt, causa 210/81, citata, in particolare pag . 3049; sentenza CICCE, causa 298/83, citata, in particolare pag . 1121; sentenza BAT e Reynolds, cause riunite 142/84 e 156/84, citata, in particolare pag . 4503 e segg .). Contrariamente a quanto la ricorrente ha sostenuto all' udienza, il primo paragrafo della lettera impugnata non costituisce l' equivalente di un siffatto dispositivo . Infatti, i termini ivi usati sono meno definitivi di quelli impiegati dalla Commissione nelle decisioni sopra menzionate .

    56 Che la lettera rientri nella prima delle tre fasi della procedura è confermato dal fatto che essa non ha assegnato alla ricorrente il termine contemplato dall' art . 6 del regolamento n . 99/63 per la presentazione delle sue osservazioni .

    57 Per quanto riguarda le decisioni di rigetto che rientrano nella terza fase della procedura, bisogna ricordare che la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul loro contenuto e sui loro effetti . In base a questa giurisprudenza, tali decisioni sono caratterizzate dal fatto di chiudere le indagini, di contenere ( eventualmente ) una valutazione degli accordi di cui trattasi e di impedire ai denuncianti di chiedere la riapertura delle indagini, a meno che essi non forniscano elementi nuovi ( sentenza BAT e Reynolds, cause riunite 142/84 e 156/84, citata, in particolare pag . 4571 ). Da quanto precede risulta che tale non era il contenuto della lettera impugnata, la quale non costituisce ancora una presa di posizione definitiva della Commissione . Di conseguenza, essa non si colloca nell' ambito della terza fase della procedura .

    58 Per questi motivi, il Tribunale constata che la lettera 30 novembre 1988 è una comunicazione di osservazioni preliminari rientrante nella prima fase della procedura di cui all' art . 6 del regolamento n . 99/63, che non può incidere sulle prerogative procedurali della ricorrente e che pertanto non può essere considerata atto impugnabile .

    59 Ne deriva che l' argomento presentato in subordine dalla Commissione relativamente al fatto che la lettera è stata firmata da un direttore della direzione generale "Concorrenza" e non dal direttore generale o dal membro della Commissione competente è irrilevante per la soluzione della presente controversia .

    60 Lo stesso vale per l' argomento che la ricorrente ha opposto su tale punto basandosi in particolare sulla citata sentenza 19 gennaio 1984, Erdini / Consiglio ( causa 65/83, citata ), in cui la Corte considerò ricevibile il ricorso di un dipendente inteso all' annullamento di una lettera che non proveniva dalla competente autorità che ha il potere di nomina . A tal riguardo bisogna del resto osservare che, a differenza di detta lettera, che era stata confermata dall' autorità che ha il potere di nomina, la lettera 30 novembre 1988 non è stata riconosciuta dall' istituzione convenuta come una decisione .

    61 A sostegno della sua tesi secondo cui la lettera 30 novembre 1988 è una decisione impugnabile, la ricorrente ha inoltre invocato la presunzione di validità da cui sono assistiti, secondo la giurisprudenza della Corte, gli atti delle istituzioni comunitarie . Secondo detta giurisprudenza, gli atti delle istituzioni possono essere considerati inesistenti solo quando sono inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti ( per esempio, sentenza 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d' Abruzzo / Commissione, causa 15/85, Racc . pag . 1005, in particolare pag . 1035; sentenza 21 febbraio 1974, Kortner-Schots e a . / Consiglio, Commissione e Parlamento, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Racc . pag . 177, in particolare pag . 191; sentenza 12 luglio 1957, Algera e a . / Assemblea comune, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Racc . pag . 79, in particolare pag . 119 ). La ricorrente ritiene che tale non sia il caso della lettera che essa impugna .

    62 Bisogna precisare che la citata giurisprudenza della Corte riguarda la questione se atti delle istituzioni comunitarie intesi a produrre effetti giuridici possano eccezionalmente essere considerati privi di tali effetti, in ragione di vizi particolarmente gravi ed evidenti da cui sono inficiati . Tale questione non si pone quindi nella presente controversia, dato che la lettera impugnata non è intesa a produrre effetti giuridici .

    63 In risposta a un quesito posto all' udienza dal Tribunale, la ricorrente ha sostenuto inoltre che solo per precauzione essa si è ritenuta obbligata a proporre un ricorso contro la lettera 30 novembre 1988 . Essa sottolinea che doveva tener conto dell' eventualità che la Commissione si astenesse da qualsiasi ulteriore attività in risposta alla sua denuncia . In tale ipotesi la possibilità di proporre ricorso per carenza non avrebbe garantito, a suo avviso, la tutela dei suoi diritti : infatti, la Commissione avrebbe potuto eccepire l' irricevibilità di tale ricorso per il motivo che la lettera 30 novembre 1988 era una decisione e il termine per impugnarla era scaduto .

    64 Non bisogna esaminare, nell' ambito di questa causa, le possibilità teoriche di un eventuale ricorso per carenza . Per quanto riguarda il presente ricorso d' annullamento, si deve rilevare che la reazione della Commissione alla denuncia della ricorrente è stata ambigua e poteva suscitare taluni dubbi sulla sua natura giuridica . Il Tribunale riconosce che la ricorrente si è trovata in una situazione d' incertezza giuridica circa la natura decisionale dell' atto adottato dalla Commissione e, di conseguenza, circa il rimedio giuridico che le consentisse di ottenere un controllo giurisdizionale del comportamento adottato dalla Commissione . Tuttavia, la tutela dei suoi diritti è stata garantita dalla possibilità di sottoporre al Tribunale la questione se la comunicazione indirizzatale sia o no una decisione che possa costituire oggetto di ricorso . Anche se tale ricorso dev' essere dichiarato irricevibile in mancanza di una decisione impugnabile, il Tribunale deve tener conto, nel provvedere sulle spese, dell' incertezza giuridica in cui la ricorrente si è trovata .

    65 Bisogna quindi dichiarare irricevibile la domanda di annullamento, come proposta nell' atto introduttivo .

    66 Nel corso della fase scritta del procedimento, la ricorrente ha dichiarato che intendeva adeguare le conclusioni dell' atto introduttivo per chiedere, nell' ambito della presente causa, l' annullamento della lettera 28 febbraio 1990, firmata dal membro della Commissione competente in materia di concorrenza . Essa si basava a tal fine sulla giurisprudenza della Corte secondo cui un atto che sostituisca o proroghi, nelle more del giudizio, l' atto impugnato, deve essere considerato un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi mezzi ( sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel / Commissione, causa 14/81, Racc . pag . 749, in particolare pag . 763; sentenza 24 settembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi e Dillinger Huettenwerke / Commissione, cause riunite 351/85 e 360/85, Racc . pag . 3639, in particolare pag . 3672; sentenza 14 luglio 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter / Commissione, causa 103/85, Racc . pag . 4131, in particolare pag . 4149 ).

    67 All' udienza la ricorrente ha ribadito questi argomenti . Tuttavia, essa non ha dichiarato esplicitamente di far uso delle possibilità giuridiche di cui riteneva di disporre, né ha adeguato le sue conclusioni, come aveva annunciato, per chiedere l' annullamento della decisione confermativa contenuta - a suo parere - nella lettera 28 febbraio 1990 . Il regolamento di procedura non contiene disposizioni che disciplinino le modalità dell' eventuale modifica delle conclusioni di una parte in corso di causa . Esso prescrive, come regola generale, che le conclusioni siano presentate nell' atto introduttivo o nel controricorso . La Corte ha accolto, nelle tre sentenze invocate dalla ricorrente, conclusioni modificate figuranti nelle repliche dei ricorrenti e quindi presentate per iscritto in un documento di procedura . Nella presente causa, in cui l' atto che può costituire oggetto di una eventuale modifica delle conclusioni della ricorrente è stato adottato solo pochi giorni prima dell' udienza, non si può esigere che tale modifica sia presentata in una memoria scritta . Una dichiarazione orale a tal fine nel corso dell' udienza sarebbe quindi, in via di principio, sufficiente . Tuttavia, bisogna sottolineare che sono le conclusioni - anche orali - delle parti a definire la materia del contendere . Occorre pertanto che esse indichino, espressamente e inequivocabilmente, ciò che le parti chiedono . In particolare, quando si tratta di un ricorso d' annullamento, è necessario che l' atto di cui si chiede l' annullamento sia chiaramente indicato . Il Tribunale non può prendere in considerazione un riferimento implicito, se non vuol statuire "ultra petita ". Ciò vale sia per le conclusioni contenute nelle memorie delle parti sia per quelle presentate oralmente all' udienza . Non avendo la ricorrente dichiarato durante l' udienza di voler chiedere l' annullamento di un atto diverso da quello menzionato nelle sue memorie scritte, cioè la lettera 30 novembre 1988, si deve constatare che essa non ha modificato le sue conclusioni nel corso del procedimento .

    68 Benché tale constatazione sia sufficiente a dissipare qualsiasi dubbio circa il contenuto delle conclusioni della ricorrente, vale la pena di rilevare inoltre che, anche nell' ipotesi in cui la ricorrente avesse modificato, nel corso dell' udienza, le sue conclusioni iniziali, la giurisprudenza a cui essa ha fatto riferimento a tal riguardo non le avrebbe consentito nella fattispecie di ampliare la materia del contendere con una domanda di annullamento della lettera 28 febbraio 1990 . Infatti, i principi stabiliti dalla Corte a tal riguardo si riferiscono alla situazione in cui una decisione individuale, esplicita o implicita, sia stata sostituita da un' altra, avente lo stesso oggetto ( sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, causa 14/81, citata e 14 luglio 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter, causa 103/85, citata ) e a quella in cui una disposizione di diritto derivato venga prorogata senza che il principio che essa enuncia e che costituisce l' essenziale dell' oggetto della controversia sia modificato ( sentenza 24 settembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi e a ., cause riunite 351/85 e 360/85 ). Tali ipotesi hanno in comune il fatto di riferirsi a ricorsi rivolti, già nell' atto introduttivo, contro atti definitivi, che producano effetti giuridici e contro i quali un ricorso d' annullamento sia ricevibile . L' ampliamento della materia del contendere ammesso dalla Corte riguardava quindi atti la cui natura e il cui oggetto essenziale erano identici a quelli considerati nell' atto introduttivo .

    69 Nella fattispecie, però, la lettera 30 novembre 1988 ha solo indole provvisoria e non costituisce un atto definitivo . Essa non ha quindi prodotto effetti giuridici che possano essere sostituiti o prorogati da una decisione successiva . Ne deriva che un atto successivo, adottato nelle more del giudizio, non può essere considerato come un elemento nuovo in funzione del quale la ricorrente possa modificare le sue conclusioni senza che la materia stessa del contendere ne risulti modificata . Ora, l' art . 19 dello Statuto della Corte di giustizia CEE, che si applica alla procedura dinanzi al Tribunale a norma dell' art . 46, 1° comma, di detto Statuto, e l' art . 38 del regolamento di procedura della Corte ostano a tale modifica ( sentenza 25 settembre 1979, Commissione / Francia, causa 232/78, Racc . pag . 2729, in particolare pag . 2737 ).

    70 Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso d' annullamento proposto dalla ricorrente anche nell' ipotesi in cui essa avesse modificato le sue conclusioni per includervi la lettera 28 febbraio 1990 .

    71 Essendo il presente ricorso irricevibile, non è necessario che il Tribunale si pronunci sulla questione se il ricorso sia divenuto senza oggetto a causa degli atti che la Commissione ha adottato nelle more del giudizio . Infatti, in conformità alla sentenza pronunciata dalla Corte l' 8 marzo 1972, Nordgetreide / Commissione ( causa 42/71, Racc . pag . 105, in particolare pag . 108 ), in una causa in cui la convenuta aveva concluso - come nella fattispecie - che fosse dichiarato il non luogo a provvedere essendo venuta meno la materia del contendere, è sufficiente che il Tribunale dichiari il ricorso irricevibile, senza pronunciarsi sulla questione del non luogo a provvedere .

    Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

    72 A sostegno della domanda di risarcimento, la ricorrente deduce che il ritardo della Commissione nel pronunziarsi sulla denuncia e il suo rifiuto, essenzialmente, di prenderla in considerazione costituiscono una negligenza ed hanno causato un danno grave nei suoi confronti tenuto conto del fatto che, durante tutto il periodo di cui trattasi, essa ha chiesto invano di essere rifornita di autoveicoli e pezzi di ricambio BMW .

    73 Secondo l' art . 19 dello Statuto della Corte di giustizia CEE e l' art . 38, n . 1, lett . c ), del regolamento di procedura della Corte, l' atto introduttivo deve, tra l' altro, indicare l' oggetto della controversia e contenere un' esposizione sommaria dei motivi dedotti . Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un' istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all' istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l' entità di tale danno . Per contro, una domanda intesa a ottenere un risarcimento qualunque manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile ( sentenza 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt / Consiglio, causa 5/71, Racc . pag . 975, in particolare pag . 984 ).

    74 Una siffatta violazione dell' art . 19 dello Statuto e dell' art . 38, n . 1, lett . c ), del regolamento di procedura della Corte rientra tra i motivi di irricevibilità che il Tribunale può rilevare d' ufficio, in qualsiasi momento, ai sensi dell' art . 92, n . 2, di detto regolamento di procedura ( sentenza 14 dicembre 1966, Alfieri / Parlamento, causa 3/66, Racc . pag . 595, in particolare pag . 610 ).

    75 Si deve rilevare che la ricorrente non ha precisato in termini numerici l' importo del danno che essa ritiene aver subito, né ha indicato elementi di fatto che consentano di valutarne la natura e la portata . Essa si è limitata nelle sue memorie a lamentare, in termini astratti e generici, un "danno grave" che le sarebbe stato causato poiché non veniva più rifornita dalla BMW . Essa non ha fornito alcuna indicazione né circa il fatturato che realizzava all' epoca in cui i suoi legami contrattuali con la BMW sussistevano ancora né circa l' incidenza che la risoluzione del contratto di distribuzione ha avuto sulla sua attività commerciale, né, in particolare, circa l' andamento del suo fatturato dopo la presentazione della sua denuncia alla Commissione .

    76 Anche se la Corte ha dichiarato che, in circostanze particolari, non è indispensabile precisare nell' atto introduttivo l' entità esatta del danno ed indicare numericamente l' importo del risarcimento chiesto, nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato, e neanche fatto valere, l' esistenza di tali circostanze .

    77 Da quanto precede risulta che anche la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente è irricevibile . Il ricorso dev' essere quindi interamente respinto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    78 La Commissione, nel corso della fase scritta del procedimento, aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse il non luogo a provvedere e compensasse le spese ai sensi dell' art . 69, n . 5, del regolamento di procedura della Corte . All' udienza essa ha inoltre concluso, in subordine e per l' ipotesi in cui il Tribunale decidesse di dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell' art . 92, n . 2, di detto regolamento di procedura, che la ricorrente sia condannata alle spese, ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte . Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile, bisogna esaminare se il capo delle conclusioni della Commissione relativo alla condanna della ricorrente alle spese possa essere accolto .

    79 Si deve anzitutto osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che la parte che è risultata vittoriosa abbia concluso in tal senso solo all' udienza non osta a che la sua domanda sia accolta ( sentenza 29 marzo 1979, NTN Toyo Bearing / Consiglio, causa 113/77, Racc . pag . 1185, in particolare pag . 1210 e segg . e le conclusioni dell' avvocato generale Warner nella stessa causa, in particolare pag . 1274 ).

    80 Di conseguenza, bisogna basarsi sul principio di cui all' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, secondo cui il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 69, n . 3, primo comma, il Tribunale può, per motivi eccezionali, compensare le spese in tutto o in parte . Bisogna rilevare che la Commissione ha contribuito al sorgere della controversia mediante l' ambigua redazione della lettera 30 novembre 1988 . La ricorrente, dal canto suo, ha tenuto ferma la sua domanda di annullamento dopo che la Commissione aveva chiarito la situazione giuridica con la lettera 26 luglio 1989 ed ha proposto una domanda di risarcimento irricevibile per ragioni estranee al comportamento della Commissione . Tenuto conto di tali circostanze, si devono porre a carico della Commissione le sue spese e la metà delle spese della ricorrente . La ricorrente sopporterà l' altra metà delle proprie spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Prima Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è irricevibile .

    2 ) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente . La ricorrente sopporterà l' altra metà delle sue proprie spese .

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