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Document 61989TJ0061

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 2 luglio 1992.
    Dansk Pelsdyravlerforening contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Regolamento n. 26 - Società cooperativa - Clausola di non concorrenza - Obblighi di consegna esclusiva.
    Causa T-61/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01931

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:79

    61989A0061

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 2 LUGLIO 1992. - DANSK PELSDYRAVLERFORENING CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - REGOLAMENTO N. 26/62 - SOCIETA COOPERATIVA - CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA - OBBLIGHI DI CONSEGNA ESCLUSIVA. - CAUSA T-61/89.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01931
    edizione speciale svedese pagina II-00001
    edizione speciale finlandese pagina II-00001


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Agricoltura ° Prodotti agricoli ° Prodotti menzionati nell' allegato II del Trattato ° Nozioni ° Interpretazione ° Richiamo alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale

    (Trattato CEE, art. 38, n. 3, e allegato II)

    2. Agricoltura ° Norme di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Ambito di applicazione ° Prodotti non menzionati nell' allegato II del Trattato ° Pelli e pellicce di animali ° Esclusione

    (Trattato CEE, art. 42 e allegato II; regolamento del Consiglio n. 26)

    3. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Impresa ° Nozione ° Società cooperativa

    (Trattato CEE, artt. 85 e 86)

    4. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Attività di una società cooperativa ° Criteri di valutazione

    (Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 3)

    5. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Clausola di non concorrenza prevista nello statuto di una società cooperativa ° Ammissibilità ° Presupposti

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    6. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo imposto a ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    7. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Vincoli di esclusiva in un ambito cooperativo ° Valutazione in funzione del contesto economico reale ° Principio della "fedeltà cooperativa" ° Irrilevanza

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    8. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione ° Osservanza garantita d' ufficio dal giudice

    (Trattato CEE, art. 190)

    9. Concorrenza ° Ammende ° Potere discrezionale della Commissione ° Presa di posizione delle autorità nazionali ° Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    10. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Violazioni ° Realizzazione dolosa ° Nozione

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    Massima


    1. In mancanza di norme comunitarie che chiariscano le nozioni figuranti nell' allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riporta esattamente alcune voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è necessario far riferimento, per l' interpretazione del suddetto allegato, alle note esplicative di questa nomenclatura.

    2. L' ambito di applicazione del regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, è stato circoscritto, all' art. 1 del medesimo, alla produzione ed al commercio dei prodotti elencati nell' allegato II del Trattato. Non si può quindi applicare il suddetto regolamento alla produzione e al commercio di prodotti che esulano dalle previsioni dell' allegato II del Trattato, come le pelli e le pellicce di animali, anche qualora costituiscano prodotti accessori rispetto ad altri prodotti a loro volta ricompresi nel suddetto allegato.

    3. Sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un' attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico. La circostanza che questa entità sia una cooperativa costituita conformemente alle leggi di uno Stato membro non vale ad infirmare la natura economica dell' attività esercitata dalla detta cooperativa.

    4. Sebbene l' organizzazione di un' impresa nella forma giuridica specifica di una società cooperativa non rappresenti di per sé stessa un comportamento restrittivo della concorrenza, una tale struttura organizzativa nondimeno può, avuto riguardo al contesto nel quale la cooperativa opera, costituire un mezzo atto ad influire sul comportamento commerciale delle imprese che ne fanno parte, in guisa da restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato nel quale queste imprese svolgono le loro attività commerciali.

    Infatti, qualsiasi cooperativa può avere un effetto sulla concorrenza almeno sotto un duplice profilo. Per un verso, una società cooperativa, in conseguenza degli stessi principi che la governano, è idonea ad influire sul libero gioco della concorrenza con riguardo all' attività corrispondente al suo scopo sociale, mentre soprattutto in forza dei principi cooperativistici questa società sfugge, in misura che varia a seconda degli Stati membri, all' applicazione delle norme nazionali vigenti per le altre forme di organizzazione societaria. Per l' altro verso, gli obblighi imposti ai soci della cooperativa, ed in particolare quelli connessi all' applicazione del principio cosiddetto della "fedeltà cooperativa", in forza del quale la cooperativa impone ai suoi soci come regola generale obblighi di consegna o fornitura come contropartita di particolari vantaggi che essa accorda loro, si prestano ad influire sull' attività economica della cooperativa e, nel contempo, sul libero svolgimento della concorrenza tra i suoi soci e nei confronti dei terzi.

    Deve pertanto escludersi che l' esercizio di un' attività economica da parte di una società cooperativa possa in via di principio essere sottratto all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, e che i presupposti di applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza nel settore cooperativo siano, come tali, intrinsecamente differenti da quelli relativi alle altre forme di organizzazione dell' attività economica. Se nella valutazione degli effetti della presenza di una cooperativa su un determinato mercato può tenersi conto delle particolari caratteristiche di questa forma di associazione di imprese, ciò deve farsi in particolare alla luce delle disposizioni dell' art. 85, n. 3, del Trattato.

    5. Per valutare se una clausola di non concorrenza figurante nello Statuto di una società cooperativa rientri o non nella sfera del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato, occorre accertare quale sarebbe lo svolgimento della concorrenza in mancanza di tale clausola. Per avere un effetto benefico sulla concorrenza, l' obbiettivo perseguito dall' inserzione di una tale clausola deve esso stesso contribuire al libero svolgimento della concorrenza. Inoltre, la stessa clausola di non concorrenza deve essere necessaria e proporzionata alla realizzazione di questo obbiettivo.

    6. I criteri di coordinamento e cooperazione che consentono di definire la nozione di pratica concordata devono essere compresi alla luce dell' intendimento, proprio delle norme del Trattato relative alla concorrenza, secondo il quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende attuare sul mercato comune.

    7. La valutazione di un vincolo di esclusiva sotto il profilo dell' art. 85, n. 1, del Trattato deve tener conto del contesto economico reale nel quale tale vincolo può spiegare i suoi effetti. A seconda delle circostanze e delle condizioni concrete di funzionamento del mercato in questione, un obbligo di fornitura esclusiva, col garantire al produttore la vendita dei propri prodotti ed al distributore la sicurezza dei propri approvvigionamenti, può risultare idoneo ad intensificare la concorrenza mediante i prezzi ed i servizi offerti al consumatore.

    La regola secondo la quale la portata di un obbligo di fornitura esclusiva deve valutarsi nel concreto contesto nel quale esso spiega i suoi effetti non tollera alcuna deroga, qualora un obbligo del genere inerisca ai rapporti tra una società cooperativa e i suoi aderenti, in quanto l' esigenza di rispettare il principio della "fedeltà cooperativa" non autorizza a trasgredire i divieti di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    8. Il requisito di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, prescritto dall' art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, la cui osservanza spetta al giudice garantire, all' occorrenza rilevando d' ufficio la trasgressione di quest' obbligo.

    Una decisione deve contenere una motivazione ricompresa nel proprio testo e che non sia espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali.

    9. Una presa di posizione delle competenti autorità di uno Stato membro in ordine alle condizioni di applicazione delle norme sulla concorrenza non può in nessun modo vincolare la Commissione allorché essa fa ricorso al proprio potere di irrogare ammende.

    10. Affinché una violazione delle norme di concorrenza del Trattato possa considerarsi dolosamente commessa, non è necessario che l' impresa abbia avuto la consapevolezza di contravvenire ad un divieto sancito dalle suddette norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva per scopo o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

    Parti


    Nella causa T-61/89,

    Dansk Pelsdyravlerforening, associazione con sede in Glostrup (Danimarca) con gli avv.ti Egon Hoegh e Lise Hoegh, del foro di Copenhagen, assistiti dal professor Bernhard Gomard, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Schmaltz-Joergensen, direttore del Den Danske Bank International SA, 2, rue du Fossé,

    ricorrente,

    sostenuta dal

    Regno del Belgio, rappresentato dai signori Robert Hoebaer, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, e L. van den Eynde, ispettore generale presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    e dal

    Regno di Danimarca, rappresentato dal signor Joergen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Danimarca, 4, boulevard Royal,

    intervenienti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla signora Ida Langermann, membro del servizio giuridico, successivamente dai signori Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, e Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 ottobre 1988, relativa ad una procedura a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/B-2/31.424 ° Hudson' s Bay ° Dansk Pelsdyravlerforening, GU L 316, pag. 43), e, in subordine, all' annullamento o alla riduzione dell' ammenda irrogata mediante la suddetta decisione,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

    composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, A. Saggio, C. Yeraris, C.P. Briët e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: H. Jung,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 La presente controversia verte su una decisione della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"), adottata il 28 ottobre 1988, mediante la quale quest' ultima ha accertato che determinati accordi, decisioni e pratiche concordate della Dansk Pelsdyravlerforening (Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia) integrano delle trasgressioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, ordina ai detti allevatori di porre fine agli illeciti e di astenersi per l' avvenire dall' adottare simili misure, rifiuta il beneficio dell' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, ed irroga un' ammenda alla Dansk Pelsdyravlerforening.

    2 La Dansk Pelsdyravlerforening (in prosieguo: la "DPF") è un' associazione danese costituita su base cooperativa. Essa consocia oltre 5 000 allevatori di animali da pelliccia e confedera cinque associazioni provinciali. Scopo sociale della DPF è quello di costituire un collegamento tra le associazioni provinciali, creare uno spirito solidaristico e comunitario tra gli allevatori danesi di animali da pelliccia, contribuire allo sviluppo dell' allevamento di animali da pelliccia in Danimarca nonché rappresentare gli interessi degli allevatori dinanzi alle autorità ed agli altri settori di attività.

    3 La DPF opera del pari sotto la ragione sociale Danske Pels Auktioner (in prosieguo: la "DPA"), nell' ambito della quale l' oggetto della sua attività è la vendita delle pelli prodotte o lavorate dai suoi membri.

    4 Qualsiasi persona o gruppo di persone che eserciti l' allevamento degli animali da pelliccia e sia affiliata ad un' associazione provinciale facente capo alla DPF è considerata membro (attivo od onorario) della DPF. Peraltro, anche le imprese di lavorazione delle pelli possono essere ammesse come membri.

    5 La DPF offre ai propri membri servizi di consulenza, servizi veterinari, possibilità di formazione, un foglio informativo mensile nonché attività sperimentali e di ricerca. Alcuni servizi sono gratuiti, altri a pagamento.

    6 La DPF ha adottato in favore dei propri membri alcune disposizioni speciali, segnatamente le regole attinenti all' assistenza in caso di emergenza, quelle applicabili in materia di anticipi per capi giovani e quelle relative all' ammissione all' "hit list".

    7 La DPA organizza vendite all' asta di pelli. Tali vendite sono pubbliche e aperte a tutti, membri della ricorrente o altre persone interessate, sia per l' acquisto che per la vendita.

    8 I prodotti di cui trattasi sono pelli non lavorate di visone, volpe, procione e puzzola. Nella fattispecie, tuttavia, assumono rilevanza le sole pelli di visone e volpe. Le pelli sono vendute vuoi all' asta ° il che costituisce la regola ° vuoi attraverso contrattazioni private con commercianti di pelli, ipotesi meno frequente. Esiste un ridotto numero di sale per le vendite all' asta.

    9 La Danimarca produce ogni anno circa 9 milioni di visoni e 240 000 volpi. La maggior parte delle pelli di questi animali sono vendute in aste organizzate dalla DPA. Le pelli di visone vendute nelle aste organizzate dalla DPA rappresentano un terzo della produzione mondiale. Il 98% circa delle pelli vendute all' asta sono esportate.

    10 La Hudson' s Bay and Annings Ltd (in prosieguo: la "HBA"), divenuta nel 1986 Hudson' s Bay Company Properties (UK) Ltd, è la principale casa d' aste di pellicce nel Regno Unito, con filiali in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Finlandia, Svezia e Norvegia. In Danimarca, come altrove, essa dispone di agenti che hanno il compito di procurare e raccogliere le pelli destinate ad essere vendute all' asta a Londra.

    11 Il 4 gennaio 1985 la HBA sporgeva alla Commissione una denuncia diretta a far accertare, conformemente all' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), una violazione, commessa dalla DPF, degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato.

    12 Il 27 agosto 1985 la DPF notificava alla Commissione gli accordi e le decisioni seguenti:

    a) Love for Dansk Pelsdyravlerforening ("statuto dell' Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia");

    b) Regler for avlernes kapitalfond ("norme relative al fondo patrimoniale degli allevatori");

    c) Regler for katastrofehjaelpsordningen ("norme relative al sistema di assistenza in caso di emergenza").

    Essa richiedeva la concessione di un' attestazione negativa e, in subordine, di fruire di una dichiarazione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE.

    13 Il 30 marzo 1987 la Commissione decideva di avviare un procedimento a norma dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

    14 Dopo aver concesso alla DPF la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista in ordine alle censure da lei mosse nei suoi confronti, conformemente all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 ed al regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268), e dopo aver richiesto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, la Commissione adottava la decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione"), il cui dispositivo è del seguente tenore:

    Articolo 1

    1. I seguenti accordi e decisioni di associazione di imprese della Dansk Pelsdyravlerforening e le seguenti pratiche concordate costituiscono una violazione dell' art. 85, n. 1:

    a) l' art. 4, punto 1, lett. f) dello Statuto della DPF, nonché l' applicazione di tale disposizione, in forza della quale i membri attivi sono, tra l' altro, quelli "che si impegnano a non organizzare la vendita o a sostenere in qualsiasi modo la vendita di pelli in concorrenza con le attività di vendita dell' associazione danese di allevatori di animali da pelliccia";

    b) l' art. 5 dello Statuto, che riguarda il sistema di assistenza in caso di emergenza, che rifiuta tale assistenza in caso di emergenza qualora l' assicurato fornisca pelli a scopo di vendita a punti di vendita diversi dalla DPA nell' anno del sinistro o nel precedente esercizio finanziario;

    c) gli obblighi fatti ai membri di conferire la propria produzione integrale per la vendita ad opera della DPA:

    ° qualora venga concesso al membro un anticipo cosiddetto 'capi giovani' ;

    ° qualora il membro intenda partecipare alla 'hit list' ;

    d) l' art. 5 dell' accordo tipo di controllo della concia della DPA, che vieta al centro di concia di esporre pelli o di organizzare vendite per l' invio di pelli a chiunque non sia la DPA.

    2. DPF, nella misura in cui non vi ha provveduto, deve porre termine all' infrazione di cui al n. 1 del presente articolo ed astenersi in futuro dall' adottare provvedimenti che abbiano lo stesso oggetto o effetto delle sopra descritte restrizioni.

    3. Un' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, per gli accordi notificati alla Commissione, di cui alle lettere a) e b) del n. 1 è così rifiutata.

    4. (omissis)

    Articolo 2

    1. Un' ammenda di 500 000 (cinquecentomila) ECU è inflitta alla Dansk Pelsdyravlerforening per aver commesso le infrazioni di cui all' art. 1.

    2. (omissis)

    Articoli 3 e 4

    (omissis)"

    15 Per quanto attiene all' art. 85, n. 1, la decisione stabilisce che sia l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF, sia l' obbligo di consegnare l' intera produzione di pelli, al quale è condizionata la possibilità di fruire dell' anticipo capi giovani, di essere affiliati al sistema di assistenza in caso di emergenza e di essere ammessi all' "hit list", obbligo figurante del pari nell' accordo tipo sul controllo della concia, hanno per scopo o per effetto quello di restringere la concorrenza. Nella decisione si rileva che l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non è esclusa dall' art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993, in prosieguo: il "regolamento n. 26").

    16 Con riguardo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, la decisione conclude che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF, come pure gli altri accordi notificati, non possono fruire dell' esenzione prevista in forza di questa disposizione, non essendo soddisfatte le condizioni prescritte per l' esenzione. Inoltre, prosegue la decisione, le regole concernenti l' anticipo capi giovani, le condizioni relative all' ammissione all' "hit list" e il formulario tipo dell' accordo sul controllo della concia, che non sono stati formalmente notificati alla Commissione, non rientrano nel campo d' applicazione dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, sicché non è possibile adottare una decisione d' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE per questi accordi.

    17 Va rilevato che, con lettere 4 giugno 1987 e 26 novembre 1987, la DPF ha avanzato delle proposte di modifica di alcune di queste regole. Tuttavia, secondo la decisione, tali proposte sono rimaste inattuate, salvo per quanto riguarda le norme applicabili all' anticipo capi giovani. La Commissione ha dichiarato che non intende concedere un' attestazione negativa o un' esenzione, se non in seguito alla realizzazione delle modifiche proposte e dopo aver avuto la possibilità di vagliarne l' attuazione.

    Procedimento

    18 Stando così le cose, la DPF, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 1989, ha proposto il presente ricorso tendente, in via principale, all' annullamento della decisione e, in subordine, all' annullamento o alla riduzione dell' ammontare dell' ammenda irrogata.

    19 La fase scritta del procedimento ha avuto interamente luogo dinanzi alla Corte.

    20 Con ordinanza 7 giugno 1989 la Corte ha ammesso il Regno del Belgio ed il Regno di Danimarca ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

    21 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, in conformità dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    22 Con ordinanza 15 maggio 1990 il Tribunale ha respinto un' istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione, proposta il 20 febbraio 1990 dai signori Harald Andersen e Joergen Hansen Pedersen.

    23 Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo ed il 21 marzo 1991 le parti hanno risposto ai quesiti che erano stati rivolti loro dal Tribunale con lettera del cancelliere in data 14 febbraio 1991.

    24 Preso atto delle risposte fornite ai detti quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    25 Le parti ed il Regno del Belgio, in qualità di interveniente, sono stati sentiti nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all' udienza del 2 ottobre 1991.

    Conclusioni delle parti

    26 La DPF, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

    1) in via principale:

    annullare la decisione della Commissione 28 ottobre 1988, relativa alla pratica IV/B-2/31.424;

    in subordine:

    annullare o ridurre l' ammenda inflitta dalla Commissione nella suddetta decisione;

    2) condannare la convenuta alle spese.

    27 La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

    1) respingere il ricorso;

    2) condannare la ricorrente alle spese.

    28 Il Regno del Belgio, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

    accogliere le conclusioni della ricorrente.

    29 Il Regno di Danimarca, interveniente, appoggia integralmente le conclusioni della ricorrente.

    Sulle conclusioni, presentate in via principale, tendenti all' annullamento della decisione

    30 A sostegno delle proprie conclusioni presentate in via principale, la DPF ha dedotto un unico mezzo relativo all' insussistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Questo mezzo è articolato in quattro parti. In primo luogo, la DPF assume che la Commissione non ha tenuto conto dell' incidenza del regolamento n. 26 né di quella dei principi della politica agricola comune. In secondo luogo, essa sostiene che occorre tener conto del suo statuto di cooperativa e del suo scopo sociale. In terzo luogo, essa confuta l' analisi del funzionamento del mercato di riferimento compiuta dalla Commissione. Infine, in quarto ed ultimo luogo, la ricorrente fa valere che il suo statuto e le condizioni generali di vendita da lei praticate non sono in contrasto con l' art. 85 del Trattato.

    1. Per quanto riguarda l' applicazione del regolamento n. 26 e l' incidenza dei principi della politica agricola comune

    Argomenti delle parti

    31 La ricorrente e gli intervenienti sostengono che si deve tener conto dell' incidenza, in ordine alla liceità degli accordi controversi, del regolamento n. 26 nonché degli obiettivi e delle regole della politica agricola comune.

    32 Pur ammettendo che le pelli degli animali da pelliccia non sono menzionate nell' allegato II del Trattato, richiamato dall' art. 38 del medesimo, e che esse pertanto non rientrano nelle previsioni del regolamento n. 26, la ricorrente ritiene tuttavia impossibile valutare le sue attività senza tener conto dei principi posti a fondamento della politica agricola comune e degli obiettivi che essa persegue. La ricorrente fa rilevare, al riguardo, che tutte le sue attività presentano un collegamento con l' allevamento di animali vivi finalizzato alla vendita di pelli. L' allevamento degli animali da pelliccia andrebbe considerato alla stregua dell' esercizio di un' azienda agricola. Infatti, l' animale da pelliccia, essendo "animale vivo", figura tra i prodotti agricoli elencati nell' allegato II del Trattato. Nel 1957, argomenta la ricorrente, l' allevamento di animali da pelliccia costituiva una parte insignificante della produzione agricola degli Stati membri. Tale circostanza, a suo parere, rende ragione della mancata menzione di questi animali nell' allegato II del Trattato.

    33 La ricorrente asserisce inoltre di essere in piena aderenza agli obiettivi attribuiti alla politica agricola comune dall' art. 39 del Trattato. Grazie agli sforzi profusi dalla ricorrente, l' allevamento degli animali da pelliccia avrebbe conseguito un notevole sviluppo in Danimarca ed avrebbe contribuito, in un' ampia misura, a garantire un equo tenore di vita ad una parte della popolazione agricola.

    34 La Commissione obbietta che il regolamento n. 26 è applicabile limitatamente ai prodotti elencati nell' allegato II. Pur trattandosi di prodotto accessorio rispetto alla fabbricazione di un prodotto rientrante nel suddetto allegato, il regolamento n. 26 non sarebbe applicabile (sentenza della Corte 25 marzo 1981, causa 61/80, Cooeperatieve Stremsel-en Kleurselfabriek/Commissione, cosiddetta "sentenza del presame", Racc. pag. 851). La Commissione sottolinea inoltre che il regolamento n. 26 non autorizza in via generale a praticare restrizioni di concorrenza nel settore agricolo.

    35 Secondo il governo belga, la decisione della Commissione lede i principi fondamentali della cooperazione nell' agricoltura. La cooperativa agricola svolgerebbe, attraverso la creazione di associazioni di imprenditori agricoli, una funzione regolamentatrice nell' interesse dei propri membri e, quindi, favorirebbe la concorrenza sia per i membri sia per i terzi. Il governo belga riconosce che il regolamento n. 26 ha un ambito di applicazione circoscritto, tuttavia sottolinea la circostanza che prodotti diversi da quelli menzionati nell' allegato II del Trattato CEE vengano ricondotti alla produzione agricola e che i loro produttori facciano parte delle organizzazioni agricole. Il governo belga rileva inoltre che la produzione agricola evolve e che, per tale motivo, il regolamento n. 26 trova sempre meno applicazione alle attività connesse all' agricoltura. Orbene, poiché l' agricoltura nella Comunità europea è caratterizzata dalla sua struttura familiare, la cooperazione costituirebbe, per queste aziende familiari, una garanzia d' accesso al mercato.

    Valutazione del Tribunale

    36 Il Tribunale ricorda, concordemente con quanto ha già rilevato la Corte nella citata sentenza 25 marzo 1981 (causa 61/80), che a norma dell' art. 42 del Trattato le disposizioni del capo relativo alle norme di concorrenza si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Consiglio. L' art. 38, n. 3, del Trattato stabilisce che i prodotti ai quali si applicano gli artt. 39-46 del Trattato sono enumerati nell' elenco di cui all' allegato II del Trattato ed al quale il Consiglio , nel termine di due anni a decorrere dall' entrata in vigore del Trattato, poteva aggiungere altri prodotti. E' per l' appunto in conformità a queste disposizioni del Trattato che il campo d' applicazione del regolamento n. 26 è stato limitato, nell' art. 1 del medesimo, alla produzione ed al commercio dei prodotti enumerati nell' allegato II del Trattato.

    37 Come la Corte ha affermato nella suddetta sentenza 25 marzo 1981, cosiddetta "sentenza del presame", in mancanza di disposizioni comunitarie che chiariscano le nozioni di cui all' allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riproduce esattamente determinate voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è opportuno rifarsi, per l' interpretazione di detto allegato, alle note esplicative di tale nomenclatura, cosiddetta di Bruxelles. Dalla nota esplicativa e dallo stesso tenore del capitolo 43 di questa nomenclatura, recante il titolo "Pelli da pellicceria e loro lavori ° Pellicce artificiali" risulta che le pelli e le pellicce rientrano in questo capitolo 43, in particolare le pelli di volpe (voce 4301.60) e quelle di visone (voce 4302.11). Orbene, il capitolo 43 non rientra nell' allegato II del Trattato. Non si può quindi applicare il regolamento n. 26 alla fabbricazione di un prodotto che non rientra nell' allegato II del Trattato, nemmeno se si tratta di un prodotto ausiliario per la fabbricazione di un altro prodotto il quale, dal canto suo, rientra nel detto allegato (sentenza della Corte 25 marzo 1981, citata, cosiddetta "sentenza del presame"). Conseguentemente, il Tribunale ritiene che le pelli e le pellicce di animali, non essendo menzionate nell' allegato II che stabilisce l' elenco tassativo dei prodotti agricoli, non possono ricomprendersi nell' ambito di applicazione del regolamento n. 26.

    38 La conclusione suddetta non viene infirmata dalla circostanza, seppure fosse dimostrata, che, da un lato, l' allevamento degli animali da pelliccia sia considerato in Danimarca come esercizio di un' azienda agricola e, d' altro lato, gli allevatori di animali di pelliccia di questo paese siano riuniti in un' associazione cooperativa le cui attività contribuiscano alla realizzazione di scopi identici a quelli perseguiti dalla politica agricola comune e menzionati dall' art. 39 del Trattato.

    39 Ne consegue che la prima parte dell' unico motivo d' annullamento, relativa all' applicabilità del regolamento n. 26, non può essere accolta.

    2. Per quanto riguarda l' incidenza della struttura cooperativa e dello scopo sociale della ricorrente

    Argomenti delle parti

    40 La ricorrente e gli intervenienti sostengono che la struttura cooperativa della ricorrente e il suo scopo sociale influiscono sull' applicabilità ai fatti di causa dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    41 Secondo la ricorrente, le attività di una cooperativa tipica consistono nella cooperazione tra agricoltori autonomi ° i soci ° grazie alla quale i loro prodotti sono trasformati in un' impresa comune e/o messi in commercio da questa (consorzi per la produzione e la vendita) oppure i prodotti utilizzati nella produzione primaria sono acquistati in comune (consorzi per gli acquisti). La forma cooperativa permette quindi di preservare la natura individuale o familiare delle aziende agricole primarie, laddove essa è giustificata, e di utilizzare l' impresa comune per servizi (acquisto, vendita, assistenza tecnica, ecc.) che un membro non può prestare individualmente e che consentono così di incrementare la produzione migliorandone la qualità, di conseguire maggiore forza concorrenziale e, conseguentemente, di ribassare i prezzi contribuendo nel contempo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione agricola. La ricorrente sottolinea come, nella maggior parte delle società cooperative, la posizione di socio imponga l' adempimento di determinati obblighi nei confronti della cooperativa, i principali dei quali sono in particolare l' obbligo per i membri di vendere i loro prodotti attraverso l' associazione, di ritirarli da quest' ultima solo decorso un certo periodo di tempo e di restare assoggettati ad eventuali sanzioni. Questi obblighi sono indispensabili, prosegue la ricorrente, per rendere possibile il finanziamento della società (che dispone solo di un ridottissimo capitale sociale) e per proteggere gli interessi di tutti i membri alla continuazione delle attività comuni. Peraltro, la comunione di interessi che si instaura tra i soci e l' associazione nonché il vincolo di solidarietà e di lealtà sul quale questa si fonda impongono ai membri di astenersi dall' agire in contrasto con gli interessi dell' associazione, ad esempio partecipando attivamente ad un' associazione concorrente. La ricorrente ricorda inoltre come i diritti economici dei soci di una cooperativa siano determinati in funzione delle vendite che essi realizzano avvalendosi dell' opera mediatrice di questa, non anche in funzione dei loro conferimenti di capitale, e che il principio "una persona ° un voto" è fondamentale nell' ambito di una struttura cooperativa.

    42 Quanto al rapporto tra i principi cooperativistici e le norme di concorrenza sancite dal Trattato, la ricorrente ritiene che non sia in contraddizione con queste norme un organismo che operi in conformità con siffatti principi. In particolare, discenderebbe dalla citata sentenza della Corte 25 marzo 1981, cosiddetta "sentenza del presame", ed in ispecie dalle osservazioni presentate dal governo francese nella detta causa, che "la cooperazione agricola richiede l' instaurazione di vincoli particolarissimi, da un lato fra gli operatori e dall' altro fra questi e la cooperativa", (punto 22 della motivazione), senza che tali regole siano in linea di massima incompatibili con l' art. 85, n. 1. Per valutare ciò occorre, secondo la ricorrente, accertare concretamente caso per caso gli obblighi che una cooperativa impone ai suoi membri.

    43 La ricorrente si considera come una cooperativa tipica nel senso tradizionale, che consocia numerosi piccoli allevamenti di animali da pelliccia, di dimensioni familiari, allo scopo di risolvere problemi comuni concernenti gli acquisti, i controlli qualitativi, la lotta contro le malattie, lo smercio dei prodotti finiti, la ricerca e lo sviluppo.

    La ricorrente precisa di aver prescelto la struttura organizzativa cooperativa sia per motivi storici, posto che in Danimarca le attività connesse all' agricoltura sono tradizionalmente organizzate in forma cooperativa e l' allevamento di animali da pelliccia costituisce uno sviluppo dell' attività agricola, sia per motivi economici, giacché la forma societaria cooperativa ha consentito di preservare, nel settore dell' allevamento degli animali da pelliccia, forme di impresa a conduzione familiare. La circostanza che lo smercio delle pelli avviene mediante vendite all' asta non vale, secondo la ricorrente, a differenziare la sua attività da quella delle altre cooperative tipiche, avuto riguardo al fatto che molti altri prodotti agricoli vengono venduti all' asta.

    Nel caso delle pelli, il cui mercato rilevante sarebbe il mercato mondiale, tutte le vendite all' ingrosso verrebbero effettuate col sistema delle vendite all' asta, il quale sarebbe decisivo per la formazione dei prezzi. Solo mediante questo sistema gli allevatori di animali da pelliccia avrebbero la possibilità di predisporre pelli della migliore qualità possibile e verrebbe a crearsi un mercato nel quale l' offerta, una volta selezionata, sarebbe presentata a numerosi acquirenti in condizioni che consentono una fissazione razionale dei prezzi.

    Stando ai chiarimenti della ricorrente, il mercato delle pelli è interamente trasparente, dal momento che le vendite all' asta che essa organizza sono aperte tanto ai membri della DPF quanto ai terzi. Del pari, i suoi membri hanno facoltà di scegliere se vendere l' intera loro produzione o parte di essa avvalendosi di altri canali di distribuzione. Osserva infatti la ricorrente che, contrariamente a quanto si verifica in altre cooperative in diversi Stati membri, essa non ha mai inteso introdurre l' obbligo di messa in commercio come correlato alla posizione di socio; soltanto in situazioni nelle quali un socio fruisce di specifiche prestazioni da parte della ricorrente (assistenza in caso di emergenza, anticipo per capi giovani, ecc.) il socio dovrebbe sottostare ad un obbligo limitato di consegnare le sue pelli alla cooperativa.

    44 La Commissione sottolinea, da parte sua, che lo scopo sociale della ricorrente non si limita solo alla tutela degli interessi dei suoi membri nei confronti dell' amministrazione e degli altri settori di attività, ma comprende altresì la vendita delle pelli prodotte o preparate dai medesimi. Le vendite all' asta rappresenterebbero un aspetto assai rilevante delle attività della ricorrente e non sarebbero al riguardo paragonabili a quelle di una cooperativa agricola. Inoltre, la Commissione ricorda che la citata sentenza 25 marzo 1981, cosiddetta "del presame", non verteva sulla posizione delle cooperative agricole alle quali si riferivano le osservazioni del governo francese (punto 25 della motivazione). La Commissione ritiene che il governo francese avesse in quella sede inteso richiamare l' attenzione sull' esistenza, nel settore agricolo, di numerose piccole cooperative locali, le quali avrebbero dovuto essere considerate come rientranti nelle previsioni dell' art. 2 del regolamento n. 26. Non sarebbe questo il caso della fattispecie in esame. Infatti, il prodotto di cui trattasi non sarebbe incluso nell' allegato II del Trattato. Inoltre, la ricorrente non sarebbe una piccola cooperativa locale, bensì una società cooperativa che occupa una posizione assai rilevante sul mercato considerato. La Commissione osserva inoltre che la nozione di impresa ai sensi dell' art. 85 del Trattato non è legata né a forme giuridiche determinate né ai criteri di spettanza della proprietà dell' impresa (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie/Commissione, Racc. pag. 1663, e 25 marzo 1981, citata, cosiddetta "sentenza del presame)".

    45 Secondo il governo belga, la cooperativa costituisca, in un' economia di mercato, una specifica forma di impresa in posizione intermedia tra un' impresa nella quale tutte le unità economiche sono autonome ed un' impresa nella quale tutte le unità economiche sono state integrate. Caratteristica essenziale della cooperativa sarebbe il duplice rapporto esistente tra la società e i suoi soci. Il socio della cooperativa sarebbe in pari tempo utilizzatore di servizi o fornitore di prodotti e conferente capitale. Associandosi alla cooperativa, un socio fruirebbe dei suoi vantaggi. Sarebbe pertanto logico che un socio si impegni a non esercitare la propria attività con la cooperativa e parallelamente in contrasto con essa, effettuando vendite concorrenziali. I principi fondamentali della cooperazione non dovrebbero essere considerati contrari all' art. 85, n. 1, del Trattato. Attraverso l' aggregazione di piccole unità economiche, la cooperazione costituirebbe una forma di concentrazione atta a favorire una concorrenza reale. Gli accordi sui quali verte la decisione sarebbero riconducibili ai principi fondamentali della cooperazione. Il governo belga reputa che le norme relative alla concorrenza vadano applicate tenendo conto della realtà del mercato. Nella sentenza 25 ottobre 1977 (causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875), la Corte avrebbe riconosciuto che la natura e l' intensità della concorrenza possono variare. Richiamandosi alle conclusioni dell' avvocato generale Reischl, presentate nelle cause sulle quali sono intervenute le sentenze 29 ottobre 1980 (cause 138/79, Roquette Frères/Consiglio, pag. 3333); 139/79, Maizena/Consiglio, Racc. pag. 3393), nelle quali egli ha rilevato che nel settore agricolo le norme sulla concorrenza hanno portata relativa, il governo belga osserva che nel valutare l' osservanza delle norme sulla concorrenza da parte di una cooperativa agricola vanno altresì presi in considerazione gli obiettivi enunciati nell' art. 39 del Trattato.

    46 Il governo danese fa rilevare che la presente causa prospetta questioni di principio inerenti ai rapporti tra le norme comunitarie di concorrenza e il movimento cooperativo. Esso sottolinea che, diversamente da quello delle società a responsabilità limitata, il capitale sociale della cooperativa è variabile in funzione del numero dei suoi membri e dal giro d' affari realizzato da ciascun membro con la cooperativa. La cooperativa sarebbe fondata sul principio della libertà di adesione e di recesso dalla cooperativa medesima. Gli utili della cooperativa verrebbero ripartiti fra i soci in proporzione al giro d' affari da essi realizzato con la cooperativa, non anche in proporzione al loro eventuale conferimento di capitale. I soci disporrebbero tutti del medesimo diritto di voto, indipendentemente dal loro apporto. Scopo della cooperativa sarebbe quindi quello di creare le condizioni di una cooperazione volontaria, a fine lucrativo, nell' interesse dei soci. La struttura della cooperativa influirebbe direttamente sulla definizione dei diritti e dei doveri dei soci. Sicché, ciascun socio dovrebbe tenere un comportamento leale nei confronti della cooperativa, vale a dire verso gli altri soci, e i soci sarebbero tenuti a non operare direttamente in contrasto con gli interessi della cooperativa.

    47 A giudizio del governo danese, la cooperazione contribuisce alla realizzazione degli scopi della politica agricola comune, quali sono enunciati nell' art. 39 del Trattato. Pur ammettendo che il regolamento n. 26 non menziona l' attività della ricorrente, non essendo questa un' attività agricola ai sensi del Trattato CEE in quanto le pelli degli animali da pelliccia non figurano nell' allegato II del Trattato medesimo, il governo danese sottolinea nondimeno come questo regolamento costituisca l' espressione del tipo di rapporti che devono prevalere tra le norme della politica agricola comune e le norme comunitarie di concorrenza e che occorre conseguentemente aver riguardo alle specifiche condizioni della produzione agricola ed ai vantaggi connessi all' utilizzazione della forma organizzativa cooperativistica. Di conseguenza, un accordo stipulato tra un determinato numero di persone allo scopo di creare una cooperativa non sarebbe contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    48 Secondo il governo danese, la DPF è una cooperativa tipica. Pur essendo una società con un giro d' affari senza dubbio rilevante, ciò non toglierebbe che essa sia composta di un certo numero di produttori di piccole o medie dimensioni. La situazione sarebbe quindi diversa da quella che si prospettava nella citata causa cosiddetta "del presame". Lo statuto della DPF sarebbe solo l' espressione della costituzione dei vincoli necessari tra i soci e la cooperativa, dai quali dipenderebbe l' efficacia di quest' ultima e, di conseguenza, la sua capacità di sostenere la concorrenza mondiale, che sarebbe di importanza fondamentale rispetto alla situazione di concorrenza nella Comunità.

    Valutazione del Tribunale

    49 Il Tribunale ricorda, in limine, che l' art. 85 del Trattato si applica a tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra Stati membri.

    50 Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che la DPF va considerata impresa ai sensi dell' art. 85 del Trattato, come del resto è dato implicitamente desumere da quanto si è in precedenza affermato con riferimento alla prima parte dell' unico mezzo d' annullamento, relativa all' applicabilità del regolamento n. 26. Invero, dal punto di vista del diritto comunitario della concorrenza, da un lato, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un' attività economica (sentenza della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, Racc. pag. I-1979), a prescindere dallo statuto giuridico di questa entità, e, d' altro lato, l' organizzazione delle vendite di pelli alle aste pubbliche costituisce un' attività economica. La circostanza che la DPF sia una cooperativa organizzata conformemente alle leggi danesi non vale ad infirmare la natura economica dell' attività esercitata dalla detta cooperativa. In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la DPF può del pari considerarsi associazione di imprese, posto che, secondo lo stesso tenore dell' art. 4, punto 1, del suo statuto, essa può consociare non soltanto persone fisiche, ma altresì società per azioni, società in nome collettivo o società aventi qualsiasi altra forma il cui scopo intrinseco sia parimenti quello di esercitare un' attività economica.

    51 Il Tribunale deve quindi prendere in esame la pertinenza dell' argomentazione della ricorrente e degli intervenienti in ordine alla compatibilità dei principi che governano il settore cooperativo e quelli delle norme comunitarie sulla concorrenza. Al riguardo si deve rilevare che, benché l' organizzazione di un' impresa nella forma giuridica specifica di una società cooperativa non rappresenti di per sé stessa un comportamento restrittivo della concorrenza, una tale struttura organizzativa può, avuto riguardo al contesto nel quale la cooperativa opera, costituire nondimeno un mezzo atto ad influire sul comportamento commerciale delle imprese che ne fanno parte, in guisa da restringere o falsare il giuoco della concorrenza sul mercato nel quale queste imprese svolgono le loro attività commerciali.

    52 Il Tribunale ritiene infatti che qualsiasi cooperativa, a seconda del contesto nel quale opera, può avere ripercussioni sulla concorrenza, almeno sotto un duplice profilo. Per un verso, una società cooperativa come quella di cui trattasi nel caso di specie, per gli stessi principi che la disciplinano, si presta ad influire sul libero gioco della concorrenza nell' ambito di attività corrispondente al suo scopo sociale, mentre soprattutto in forza dei principi cooperativi questa società sfugge, in misura che varia a seconda degli Stati membri, all' applicazione delle norme nazionali imposte alle altre forme di organizzazione societaria. Per l' altro verso, gli obblighi imposti ai soci della cooperativa, e in ispecie quelli relativi all' applicazione del principio cosiddetto della "fedeltà cooperativa ", in forza del quale la cooperativa impone ai suoi soci come regola generale obblighi di consegna o di fornitura quale contropartita dei particolari vantaggi che essa attribuisce loro, si prestano ad influire tanto sull' attività economica della cooperativa quanto sul libero svolgimento della concorrenza tra i suoi soci e nei confronti dei terzi. Ne consegue che, pur potendosi tener conto, nella valutazione degli effetti prodotti su un determinato mercato dalla presenza di una cooperativa, dei caratteri particolari di questa forma di associazione tra imprese, ciò deve farsi in particolare alla luce delle disposizioni dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Ne consegue che la ricorrente e gli intervenienti non possono fondatamente sostenere che l' esercizio di un' attività economica da parte di una società cooperativa sia di massima sottratto all' applicazione delle disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato, né che i presupposti di applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza nel settore cooperativo siano, come tali, intrinsecamente differenti da quelli relativi alle altre forme di organizzazione dell' attività economica (v., al riguardo, sentenza 25 marzo 1981, citata, cosiddetta "del presame"). Accogliere la tesi contraria significherebbe consentire ad ogni Stato membro di privilegiare un determinato tipo di impresa nella sua organizzazione economica, al solo fine di permettere alle imprese in questione di eludere le norme comunitarie sulla concorrenza applicabili alle imprese. Ne deriverebbe una rottura della parità di trattamento tra operatori economici incompatibile con gli stessi capisaldi dell' ordinamento giuridico comunitario.

    53 Nella fattispecie questa conclusione è avvalorata dalla circostanza, dianzi ricordata, che lo statuto della ricorrente consenta alla medesima di annoverare tra i propri membri attivi non soltanto allevatori persone fisiche, ma altresì società per azioni, società in nome collettivo ed ogni altra forma di organizzazione societaria.

    54 Occorre inoltre ricordare, come la Corte ha già fatto nelle sentenze 30 aprile 1986, (cause riunite 209-213/84, Asjes, Racc. pag. 1425) e 27 gennaio 1987 (causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405), che il Trattato, allorché ha inteso sottrarre talune attività all' applicazione delle norme di concorrenza, ha formulato una deroga espressa a tal fine. Ciò vale in particolare per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli, a norma dell' art. 42 del Trattato. Il Tribunale ritiene che questi principi, enunciati nell' ambito della disamina di determinati settori di attività, vanno trasposti per analogia a determinate forme e modalità di organizzazione delle imprese o dell' attività economica. Orbene, è assodato che nessuna norma del Trattato ha escluso o modificato i presupposti di applicazione delle norme comunitarie di concorrenza alle imprese organizzate in forma cooperativa. Siffatte imprese possono eventualmente fruire, al pari di qualsiasi altra impresa, delle deroghe previste dal Trattato. Tale ipotesi ricorrerebbe, in particolare, ove l' attività della ricorrente fosse menzionata nell' allegato II del Trattato e rientrasse così nell' ambito di applicazione del regolamento n. 26, ipotesi che, come il Tribunale ha già acclarato, non ricorre nel caso di specie.

    55 Discende dal complesso dei suddetti rilievi che l' assunto della ricorrente e degli intervenienti, secondo il quale la natura di società cooperativa della ricorrente come pure il suo scopo sociale si presterebbero ad avere una qualsiasi rilevanza sui presupposti di applicazione al caso di specie delle norme comunitarie sulla concorrenza, è infondato.

    56 Ciò posto, la seconda parte dell' unico mezzo di annullamento, relativa alla rilevanza della struttura cooperativa e dello scopo sociale della ricorrente, deve essere disattesa.

    3. Per quanto riguarda l' analisi del mercato rilevante

    Argomenti della ricorrente

    57 La ricorrente condivide, per l' essenziale, la delimitazione del mercato di riferimento accolta dalla Commissione. Tuttavia, essa rimprovera alla Commissione di aver proceduto ad un' analisi erronea del funzionamento del mercato. Essa fa rilevare come il mercato delle pelli, i cui principali prodotti sono le pelli di visone e di volpe, sia un mercato globale. Le spese di trasporto delle pelli sarebbero modeste rispetto al loro valore. La produzione verrebbe garantita da un gran numero di piccole unità produttive. Le pelli gregge verrebbero richieste da circa mille acquirenti di professione, i quali opererebbero per conto dei principali grossisti e fabbricanti di pelli, provenienti da 30 diversi paesi. Gli acquirenti richiederebbero pelli in partite, ciascuna delle quali conterrebbe un gran numero di pelli analoghe per quanto riguarda il tipo, la misura, la qualità ed il colore. Un allevatore non potrebbe da solo soddisfare tali richieste. Solo le case d' asta sarebbero in grado, dopo la raccolta delle pelli, la loro selezione e classificazione, di soddisfare le esigenze degli acquirenti, ottenendo nel contempo prezzi più elevati per le pelli. Nella scelta di un canale di distribuzione sarebbe decisiva per l' allevatore la prospettiva di vendere i propri prodotti al maggior prezzo possibile. Per gli acquirenti, la concorrenza tra le case d' asta sarebbe relativa all' assortimento che tali case sono in grado di offrire, all' affidamento che essi ripongono nella selezione effettuata nonché nella qualità dei servizi proposti dalla clientela, soprattutto per quanto riguarda l' invio sollecito e regolare delle pelli. La ricorrente assume che da questa analisi della struttura del mercato emerge che non vi sono praticamente possibilità di vendere efficacemente delle pelli per mezzo di un numero elevato di canali di distribuzione di piccole dimensioni oppure ricorrendo alla vendita diretta a privati. D' altra parte, la vendita a rivenditori privati riguarderebbe una ridottissima quota della produzione mondiale di pelli, riferibile esclusivamente ai paesi nei quali la produzione di pelli è così limitata in termini quantitativi che il relativo commercio non riveste reale importanza per l' economia del paese.

    58 Sulla scorta di questa analisi del mercato e dei canali di distribuzione delle pelli, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia effettuato, al punto 4, sub i), della decisione, un' analisi corretta del funzionamento del mercato, dal momento che la vendita ai commercianti di pelli al di fuori del sistema delle vendite all' asta avrebbe luogo solo in misura del tutto insignificante e priva di incidenza sulle strutture del mercato mondiale. Per giunta, l' assunto dal quale muove la Commissione al punto 11 della decisione, secondo il quale"la possibilità degli allevatori danesi di vendere privatamente ad acquirenti di altri Stati membri è quasi completamente esclusa" e quello espresso al punto 12, secondo cui "ai membri viene negata la possibilità di effettuare vendite private", farebbero leva su una concezione del mercato della pelliccia non rispondente a realtà.

    Valutazione del Tribunale

    59 Il Tribunale rileva che questa parte del mezzo dedotto dalla ricorrente muove da un' erronea interpretazione della decisione controversa. Infatti, al punto 4, sub i), della decisione la Commissione si limita ad affermare che "le vendite di pelli da pelliccia si configurano o come vendite private a pellicciai o, più frequentemente, come vendite mediante aste pubbliche". I dati menzionati nello stesso punto della decisione costituiscono solo una conferma di questa constatazione e le quote percentuali che i suddetti dati rappresentano trovano del resto pienamente riscontro nei dati riportati nel ricorso introduttivo. La ricorrente non ha, oltretutto, mai negato che gli allevatori possono utilizzare per le loro vendite il canale di distribuzione delle vendite private. Sicché è erroneo l' assunto della ricorrente secondo il quale la Commissione, per descrivere il mercato, si sarebbe fondata su un' asserita eccessiva rilevanza delle vendite private rispetto alle vendite all' asta, che non risponderebbe a realtà. Ne consegue che la Commissione non è incorsa in errore di fatto nella valutazione dei modi di funzionamento del mercato.

    60 Pertanto, la terza parte dell' unico mezzo di annullamento, relativa ad una inesatta descrizione del mercato rilevante, va disattesa.

    4. Per quanto riguarda la conformità dello statuto e delle condizioni generali della ricorrente all' art. 85 del Trattato

    61 A sostegno di questa parte del mezzo d' annullamento la ricorrente formula quattro censure: in primo luogo, il suo statuto e le sue condizioni generali non sarebbero in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. In secondo luogo, essa si duole che la Commissione non abbia valutato queste clausole nel contesto nelle quali esse dovrebbero trovare applicazione. In terzo luogo, essa asserisce che le condizioni a cui si allude nella decisione hanno in ogni caso un' incidenza talmente ridotta che è lecito non tenerne conto, conformemente alla massima "de minimis non curat praetor". Infine, nella memoria di replica, essa sostiene che, ad ogni buon conto, ricorrono i presupposti dell' art. 85, n. 3, del Trattato e che la Commissione avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.

    62 Il Tribunale ricorda che, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, il pregiudizio alla concorrenza può derivare sia dagli scopi della pratica restrittiva di cui trattasi, nella fattispecie la decisione di associazione di imprese, sia dai suoi effetti sul mercato. Il gioco della libera concorrenza deve essere esaminato nel contesto reale nel quale esso si produrrebbe in mancanza delle clausole controverse (v., tra l' altro, sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière, Racc. pag. 337, e 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/Commissione, Racc. pag. 2545).

    63 Occorre pertanto esaminare, in ordine successivo, se le controverse clausole possano rientrare nella sfera del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato e, in caso affermativo, stabilire se, da un lato, l' alterazione del gioco della concorrenza che ne costituisce lo scopo o l' effetto sia apprezzabile e, d' altro lato, ove occorra, se le suddette clausole possano beneficiare di un' esenzione alle condizioni previste dal n. 3 del medesimo articolo. Questa disamina presuppone un' analisi della portata di ciascuna delle clausole in questione, alla luce dell' art. 85, n. 1. Il Tribunale ricorda, al riguardo, che quattro clausole sono oggetto di censura nella decisione. Si tratta, in primo luogo, della clausola di non concorrenza che sarebbe contenuta nell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della ricorrente; in secondo luogo, dell' art. 5 delle norme relative al sistema di assistenza in caso di emergenza; in terzo luogo, degli obblighi di consegna esclusiva ai quali è subordinata la possibilità, per i membri dell' associazione, di fruire dell' anticipo capi giovani e di essere ammessi all' "hit list" e, in quarto ed ultimo luogo, dell' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia, secondo il quale un centro di concia può presentare le pelli in deposito solo ai rappresentanti della ricorrente.

    4.1. Sul carattere anticoncorrenziale delle clausole controverse

    4.1.1. Quanto alla clausola di non concorrenza che sarebbe contenuta nell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della ricorrente ed alle pratiche concordate connesse all' applicazione di tale clausola

    64 Nella decisione si dichiara che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF costituisce una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, segnatamente per il fatto che questa clausola imporrebbe un obbligo di non concorrenza ai membri di questa associazione e chiuderebbe in tal modo il mercato danese alla concorrenza. Al punto 10, sub i), della decisione la Commissione conclude che "l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF (impone) un obbligo di non concorrenza ai suoi membri. Tale obbligo, tra l' altro, vieta ai membri di agire come agenti di raccolta per i concorrenti, isolando in tal modo il mercato danese nei confronti della concorrenza. L' effetto restrittivo del divieto era accresciuto dalle pratiche concordate consistenti per i membri nel non cedere assolutamente pelli ai concorrenti".

    65 In forza dell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF:

    "I membri dell' associazione Dansk Pelsdyravlerforening si suddividono in tre gruppi:

    ° membri attivi (sezione I);

    ° (omissis)

    E' considerato membro attivo qualsiasi persona o ente (società per azioni, società in nome collettivo o altra) che allevi animali da pelliccia e sia membro di un' associazione provinciale facente capo alla Dansk Pelsdyravlerforening,

    (omissis)

    f) (che) si impegni a non organizzare vendite di pelli idonee ad entrare in concorrenza con quelle dell' associazione degli allevatori danesi di animali da pelliccia e a non sostenere in qualsiasi modo la vendita delle pelli in concorrenza con le attività di vendita della Dansk Pelsdyravlerforening".

    Argomenti delle parti

    66 Secondo la ricorrente, l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto, inserito nel 1946 allorquando essa ha rilevato una casa d' asta e ne ha intrapreso la gestione con la denominazione DPA, fa obbligo ai soci unicamente di non svolgere attività direttamente in concorrenza con l' attività di vendita dell' associazione. Tale ipotesi ricorrerebbe in particolare qualora un socio assumesse l' incarico da un concorrente di svolgere un' attività di centro di deposito, agente o collettore di pelli per conto di un terzo concorrente. La ricorrente contesta che la clausola contenga un qualsiasi obbligo di consegna, in quanto i soci sarebbero perfettamente liberi di scegliere la casa d' asta nella quale intendono vendere le pelli, senza che ciò comporti una qualsiasi conseguenza in ordine alla loro posizione di socio. Essa aggiunge peraltro che il contenuto di una simile clausola è tipico dello statuto di una cooperativa.

    67 Quanto agli effetti sulla situazione della concorrenza, la ricorrente argomenta che la clausola de qua non significa affatto che il mercato danese sia chiuso alla concorrenza. Ogni concorrente della ricorrente può infatti liberamente rivolgersi a qualsiasi persona, diversa dai soci della ricorrente, per acquistare, raccogliere o prendere in consegna pelli. La ricorrente confuta l' affermazione secondo la quale l' effetto restrittivo verrebbe aggravato da pratiche concordate intese a precludere ai soci la possibilità di consegnare pelli ai concorrenti della ricorrente.

    68 Infine, la ricorrente fa rilevare che, nella sua lettera 10 ottobre 1985, la Commissione sembrerebbe aver escluso l' appartenenza di questa disposizione alla sfera dell' art. 85, n. 1. La circostanza che la ricorrente non abbia dato seguito alla richiesta, rivoltale nella suddetta lettera, di inserire una clausola espressa in forza della quale i soci possono vendere le loro pelli avvalendosi di altri canali di distribuzione, sarebbe riconducibile al fatto che una simile clausola sarebbe superflua e contraria alla tradizione giuridica danese, la quale, nel settore cooperativo, sarebbe imperniata sul principio secondo cui ciò che non è espressamente vietato ai soci di una cooperativa è lecito.

    69 La Commissione ricorda anzitutto come la controversa clausola sia formulata in termini assai ampi, dai quali può desumersi che essa implica un obbligo di consegna. Essa aggiunge che la ricorrente ha rifiutato di mettere in chiaro il contenuto di questa clausola. La Commissione rileva inoltre come l' art. 7 dello statuto conferisca agli amministratori della ricorrente la facoltà di escludere un socio e come la ricorrente abbia fatto uso di tale prerogativa per escludere due soci che avevano raccolto pelli per conto della HBA. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0061.1

    70 La Commissione ritiene inoltre che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto, anche se interpretato nel senso che esso fa obbligo ai soci della cooperativa unicamente di non svolgere attività direttamente in concorrenza con l' attività di vendita all' asta della ricorrente, sia restrittivo della concorrenza. La Commissione assume che questo effetto restrittivo del divieto è aggravato da pratiche concordate che precludono ai soci la possibilità di fornire pelli ai concorrenti. La Commissione aggiunge poi che la controversa clausola esula dai settori per i quali la Commissione e la Corte hanno ritenuto che una clausola di non concorrenza non era riferibile all' art. 85, n. 1, del Trattato, per via delle particolari circostanze nelle quali essa ha trovato applicazione (v. citata sentenza della Corte 11 luglio 1985, Remia/Commissione).

    71 Infine, riferendosi all' argomento relativo alla sua lettera del 10 ottobre 1985, la Commissione ribatte che non si trattava, manifestamente, di una presa di posizione definitiva né di un impegno da parte sua (sentenza della Corte 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione, Racc. pag. 563, punto 19 e 20 della motivazione) e ricorda come, nella comunicazione degli addebiti e nella lettera da lei inviata il 15 maggio 1985, essa abbia chiaramente precisato che la clausola controversa era restrittiva della concorrenza.

    Valutazione del Tribunale

    72 Il Tribunale è dell' avviso che dalla discussione tra le parti emerga la necessità di esaminare, per un verso, se la controversa clausola, come è sostenuto nella decisione, contenga un obbligo di non concorrenza contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato, e, per l' altro, se all' applicazione della detta clausola di non concorrenza siano connesse pratiche concordate contrarie al medesimo articolo.

    73 Per quanto attiene, in primo luogo, al punto se la clausola controversa implichi un obbligo di non concorrenza incompatibile con l' art. 85, n. 1 del Trattato, il Tribunale rileva che dallo stesso tenore letterale della clausola in questione discende che essa fa obbligo ai soci della DPF di non operare in concorrenza diretta con le attività di vendita della ricorrente, pur se questa clausola non detta direttamente alcun obbligo di consegna esclusiva. Del resto, nel corso della fase orale la ricorrente ha confermato che la suddetta clausola, come si afferma nella decisione, vieta ad ogni socio della cooperativa di raccogliere pelli destinate alle vendite all' asta diverse da quelle della ricorrente. Ne consegue che la Commissione, ravvisando nella suddetta disposizione gli estremi di una clausola di non concorrenza, non si è basata su una inesatta interpretazione dell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto.

    74 Dalla citata sentenza della Corte 11 luglio 1985, Remia/Commissione, risulta che una clausola di non concorrenza può rientrare nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Per accertare se una simile clausola rientri nella sfera del divieto sancito da questo articolo, occorre stabilire quale sarebbe lo svolgimento della concorrenza in sua assenza. Per spiegare un effetto benefico sulla concorrenza, l' obiettivo perseguito dall' inserzione di una tale clausola deve esso stesso contribuire al libero gioco della concorrenza. Inoltre, la stessa clausola di non concorrenza deve essere necessaria e proporzionata alla realizzazione di questo obiettivo.

    75 Nella fattispecie, il Tribunale deve valutare se l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto debba considerarsi vietato per via delle alterazioni della concorrenza che ne costituiscono lo scopo o l' effetto e deve a tal fine esaminare la dinamica della concorrenza nel contesto reale nel quale essa si svolgerebbe in assenza di una clausola di questo tipo. Al riguardo, risulta dalla decisione che è soprattutto nei confronti dei terzi concorrenti, e non anche nei rapporti tra cooperativa e suoi aderenti, che lo statuto e le condizioni generali della ricorrente hanno lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    76 Il Tribunale ha già accertato che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto vieta ai soci di raccogliere pelli per imprese di vendite all' asta diverse da quella della ricorrente. Orbene, nel caso di specie trattasi di una semplice attività di raccolta, spedizione o rispedizione verso le case d' asta, che non richiede alcuna particolare perizia, posto che nessuna selezione o nessun assortimento delle pelli vengono effettuati in questo stadio. Di conseguenza, la controversa clausola non è inerente ad un' attività che gli allevatori non potrebbero esercitare se non con l' ausilio della cooperativa o grazie all' esperienza acquisita in seno a quest' ultima. La clausola de qua vieta pertanto ai soci della ricorrente di esercitare un' attività che essi potrebbero svolgere pur in mancanza di questa clausola.

    77 Orbene, il Tribunale rileva che la raccolta delle pelli ad opera dei soci per conto di terzi non è un' ipotesi teorica, come evincesi dai tentativi effettuati dalla HBA di assegnare ad allevatori danesi l' incarico di raccogliere pelli destinate alle vendite nelle aste da essa organizzate.

    78 E' pur vero che la ricorrente e gli intervenienti hanno asserito che la posizione di socio di una cooperativa implica, come regola generale, l' adempimento di determinati obblighi nei confronti di quest' ultima e che è normale che ai soci incomba un obbligo di vendere i propri prodotti attraverso il canale predisposto dall' associazione, dal momento che quest' obbligo troverebbe la propria giustificazione nella limitatezza del capitale delle cooperative e nella necessità di ottenere una garanzia di vendita attraverso il canale dell' associazione, di rendere possibile il finanziamento dell' attività di quest' ultima e di garantire gli interessi degli altri membri in ordine al mantenimento delle attività comuni necessarie. Tuttavia ciò non toglie che, dato il suo carattere generale ed illimitato, e dunque sproporzionato rispetto all' obiettivo perseguito nella fattispecie dalla ricorrente, la summenzionata clausola di non concorrenza, che vieta a tutti i soci dell' associazione di raccogliere pelli destinate alle vendite all' asta effettuate da terzi in concorrenza con la ricorrente e che di conseguenza rende assai difficile per questi ultimi un effettivo accesso al mercato, tenuto conto della posizione molto forte della ricorrente sul mercato, ricada nella sfera del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato. Gli argomenti sopra ricordati della ricorrente e degli intervenienti, a prescindere dalla loro fondatezza e dalla rilevanza che occorre loro annettere, non sono atti ad infirmare questa conclusione, poiché essi possono essere eventualmente esaminati solo sotto il profilo dell' art. 85, n. 3, del Trattato, per valutare l' eventuale possibilità della concessione di un' esenzione.

    79 Con riferimento all' argomento relativo alla lettera della Commissione 10 ottobre 1985, dalla quale risulterebbe, secondo la ricorrente, che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto non sarebbe in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato, il Tribunale prende atto che questa lettera si limita ad affermare: "attualmente, sono propenso a ritenere che la prima restrizione (...) vale a dire quella in virtù della quale i soci si impegnano a non organizzare vendite di pelli suscettibili di entrare in concorrenza con quelle degli allevatori danesi di animali da pelliccia e a non sostenere in qualsiasi modo la vendita delle pelli in concorrenza con la Dansk Pelsdyravlerforening, probabilmente non sollevi problemi particolari se essa comporta una esplicita disposizione in forza della quale i soci possono vendere le loro pelli avvalendosi di canali di vendita diversi". Questa lettera reca dunque un parere provvisorio, che non sottende alcun esame approfondito; per giunta, tale parere viene subordinato all' intervento di una modifica delle clausole in questione. Espressa in questi termini, l' opinione sopra riportata non autorizzava la ricorrente né a ritenere che la Commissione non potesse pervenire ad una diversa conclusione in un momento successivo né a nutrire una qualsiasi aspettativa legittima. Pertanto, l' argomento relativo al contenuto della lettera 10 ottobre 1985 deve essere respinto.

    80 Il Tribunale ritiene, di conseguenza, che la Commissione ha adeguatamente dimostrato che la clausola di non concorrenza figurante nell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della ricorrente, così come quest' ultima l' ha interpretata ed applicata, è idonea a restringere la concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    81 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla fondatezza del rilievo contenuto nel punto 10, sub i), della decisione, secondo cui "l' effetto restrittivo del divieto era accresciuto dalle pratiche concordate consistenti per i membri nel non cedere assolutamente pelli ai concorrenti", il Tribunale è del parere che, per definire la nozione di pratica concordata, si debba far riferimento alla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v. da ultimo sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757), dalla quale discende che i criteri di coordinamento e cooperazione, come definiti da questa giurisprudenza, vanno compresi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE relative alla concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende attuare sul mercato comune.

    82 Orbene, il Tribunale prende atto, concordemente con quanto sostiene la ricorrente, che la summenzionata asserzione della Commissione non è suffragata da alcun elemento e neppure da un qualsiasi principio di prova atto a dimostrare l' effettività di tali pratiche concordate. Invero, nella decisione la Commissione si limita, da un lato, a menzionare determinate pratiche, senza tuttavia qualificare o individuare gli elementi di coordinamento e cooperazione che le caratterizzano e che potrebbero, conformemente alla giurisprudenza testé richiamata, ricondurle all' ambito del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato, e, d' altro lato, a rilevare che la ricorrente ha rifiutato di mettere in chiaro tale questione. Quanto agli argomenti addotti dalla Commissione successivamente, nelle memorie presentate al Tribunale, supponendo pure che essi possano attenuare l' insufficienza di motivazione della decisione su tale punto, va rilevato che essi si limitano a mere deduzioni, effettuate in modo indiretto ed astratto argomentando da alcune constatazioni di carattere generale, e, inoltre, alla deduzione di dichiarazioni rese da allevatori all' avvocato della HBA, in riferimento all' esclusione di due soci che avrebbero raccolto pelli per conto di quest' ultima, e relative ad interpretazioni divergenti della controversa clausola che potevano essere state effettuate da alcuni allevatori.

    83 Ciò premesso, il Tribunale deve prendere atto che il riferimento, fatto al punto 10, sub i), della decisione, ad asserite pratiche concordate connesse all' applicazione della controversa clausola deve ritenersi fondato su fatti materialmente inesatti e viziato da errore di diritto. Pertanto, l' art. 1, n. 1, della decisione, nella parte in cui ricollega alla clausola di cui alla lettera a) delle pratiche concordate costitutive di una trasgressione all' art. 85, n. 1, del Trattato, deve essere annullato.

    4.1.2. Quanto all' art. 5 delle norme relative al sistema d' assistenza in caso di emergenza

    84 La decisione ravvisa nell' art. 5 delle norme relative all' assistenza in caso di emergenza una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato segnatamente in quanto questa clausola impedisce ai concorrenti l' accesso al mercato precludendo loro la principale fonte di approvvigionamento delle pelli in Danimarca. Al punto 10, sub ii), della decisione, la Commissione conclude che l' obbligo di consegnare l' intera produzione di pelli, al quale è subordinata la possibilità di essere affiliati al sistema di assistenza in caso d' emergenza, limita la scelta dei soci della DPF, impedendo loro di decidere in piena autonomia la propria politica di vendita. Nel punto 10 della decisione, in limine, si afferma che la clausola controversa ha per scopo o per effetto quello di restringere la concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    85 L' art. 5 delle norme relative al sistema di assistenza in caso di emergenza, concernente l' indennizzo ai soci della DPF per le perdite finanziarie subite in conseguenza del perimento dei loro capi a causa di epidemie epizootiche, è del seguente tenore:

    "L' assicurato perde il proprio diritto di fruire del sistema di assistenza in caso di emergenza qualora egli stesso o un suo preposto

    (omissis)

    d) abbia venduto pelli avvalendosi di canali di vendita diversi da quello della Danske Pels Auktioner durante l' anno nel corso del quale il sinistro si è verificato (15 agosto - 14 agosto) ovvero nel corso dell' esercizio precedente, fatta eccezione tuttavia per le pelli che l' allevatore abbia conservato per uso personale;

    (omissis)".

    86 Le modalità di funzionamento del sistema di assistenza in caso di emergenza, quali sono state esposte dalla ricorrente, senza essere contestate dalla Commissione, e quali risultano dall' analisi dello statuto della DPF, si fondano su un meccanismo di tipo mutualistico e possono essere compendiate nel seguente modo. Un socio della ricorrente non è ipso facto affiliato al regime dell' assistenza in caso di emergenza, essendo all' uopo necessaria un' iscrizione a parte. Un socio ha facoltà in ogni momento di recedere da questo sistema. In via di principio, un nuovo aderente può fruire dell' assistenza in caso di emergenza solo dopo il decorso di un anno dall' adesione. La concessione dell' assistenza in caso di emergenza ha carattere sussidiario rispetto ad un' assicurazione stipulata dall' assicurato per il medesimo rischio. Il finanziamento del sistema di assistenza in caso di emergenza è garantito da una trattenuta operata dalla DPF sulle somme che vanno annualmente versate nel conto patrimoniale dei soci aderenti al sistema. Poiché l' importo che confluisce nei conti patrimoniali dei soci viene ripartito tra questi ultimi proporzionalmente al valore delle pelli da essi consegnate e destinate alle vendite all' asta organizzate dalla ricorrente durante l' anno in corso, ogni socio affiliato prende parte al sistema di assistenza in caso di emergenza proporzionalmente al valore del numero di pelli da lui consegnate. Dato che le norme statutarie della DPF contemplano la regola dell' immobilizzo tanto del capitale sociale quanto del conto patrimoniale e poiché gli aderenti al sistema di assistenza in caso di emergenza versano un "contributo" sotto forma di storno di una passività dal loro conto patrimoniale, essi dispongono in tal modo, all' atto pratico, di somme che, in caso contrario, avrebbero dovuto essere immobilizzate. Sicché, per mantenere la parità tra i soci, coloro che hanno scelto di non affiliarsi al sistema di assistenza in caso di emergenza hanno diritto ad un versamento di importo equivalente a quello iscritto al passivo del conto patrimoniale dei soci aderenti.

    Argomenti delle parti

    87 La ricorrente contesta il carattere anticoncorrenziale della controversa clausola argomentando che il sistema dell' assistenza in caso di emergenza, al quale i soci sono liberi di aderire o non aderire e dal quale possono liberamente recedere, è stato istituito nel 1959, in un' epoca in cui non era possibile assicurare il rischio di epidemie epizootiche presso società assicurative in cambio di un premio di importo ragionevole. Il meccanismo dell' assistenza in caso di emergenza sarebbe fondato su un' esigenza di garanzia mutualistica tra i soci dell' associazione per far fronte alle epidemie epizootiche, conformemente ai principi della cooperazione. La ricorrente puntualizza che l' obbligo di consegna esclusiva delle pelli, gravante sui soci che scelgono di affiliarsi al sistema di assistenza in caso di emergenza, è stato introdotto con una delibera del 23 ottobre 1967 e trae origine dall' impossibilità tecnica per gli allevatori di aderire al sistema di assistenza in caso di emergenza solo per una parte del proprio gregge. Infatti, in un determinato gregge, sarebbe materialmente impossibile circoscrivere, mediante marcatura o qualsiasi altro procedimento, il beneficio dell' assistenza in caso di emergenza ad alcuni animali determinati del gregge, onde il sistema dovrebbe obbligatoriamente riguardare tutti i capi che ne fanno parte.

    88 Precisa inoltre la ricorrente che la limitazione del beneficio dell' assistenza in caso di emergenza a determinati animali di un gregge, oltre ad essere tecnicamente impossibile, si presterebbe a consentire abusi. Tenuto conto delle modalità di finanziamento del sistema, affinché un socio dell' associazione ricorrente contribuisca al finanziamento di questo sistema in una proporzione effettivamente corrispondente alla rilevanza della sua attività, sarebbe necessario che egli perda il diritto a fruire dell' indennizzo che può esigere qualora abbia venduto una parte delle pelli degli animali del suo gregge servendosi di canali di distribuzione diversi da quello delle vendite all' asta pubbliche organizzate dalla ricorrente. Consentire ad un socio dell' associazione di fruire dell' assistenza in caso di emergenza senza imporgli, parallelamente, l' obbligo di consegnare la totalità delle sue pelli alla cooperativa avrebbe come conseguenza che il socio in questione potrebbe essere garantito da questo regime senza contribuire al suo finanziamento, il che sarebbe in contrasto con i principi di mutualità e solidarietà dei quali il fondo di assistenza in caso di emergenza costituisce per l' appunto espressione. Talché, prosegue la ricorrente, l' obbligo di fornitura esclusiva consente di garantire la coerente applicazione del principio secondo il quale tutti gli aderenti al sistema debbono contribuire in pari misura al suo finanziamento.

    89 La ricorrente aggiunge che, benché in conseguenza dell' intervento della Commissione l' obbligo di fornitura esclusiva sia stato abolito per effetto delle modifiche statutarie deliberate dall' assemblea generale del 28 ottobre 1988, la copertura dei rischi di epidemie epizootiche, prima integrale, non lo è più nel sistema ormai in vigore, salvo nell' ipotesi in cui l' allevatore affiliato al sistema di assistenza in caso di emergenza abbia consegnato tutte le sue pelli alla cooperativa. In caso contrario, l' indennizzo che gli viene ormai versato in caso di malattia epizootica sarebbe solo proporzionale alla quota delle vendite effettuate dall' affiliato attraverso il canale della cooperativa. Sarebbe quindi privo di pertinenza il raffronto tra il regime anteriore e quello successivo alla modifica statutaria intervenuta nel 1988, e la circostanza che per dar soddisfazione alle richieste della Commissione essa abbia, a fini puramente pratici, istituito questo nuovo sistema non importerebbe affatto che il sistema anteriore era contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    90 La ricorrente prosegue rilevando che se il sistema dell' assistenza in caso d' emergenza è organizzato secondo le modalità testé descritte e non in base ad un regime nel quale l' allevatore che desidera assicurare il proprio gregge contro il rischio di malattie epizootiche versa un premio per ogni capo che egli intende assicurare, ciò deriva dal fatto che un tale regime viene imposto dalla disciplina danese delle assicurazioni. Alla ricorrente sarebbe infatti precluso l' esercizio di attività assicurative.

    91 La ricorrente aggiunge che l' applicazione sistematica del principio di uguaglianza tra i soci non solo non è di per sé stessa anticoncorrenziale, ma ha inoltre per effetto quello di collocarla in posizione deteriore rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, la ricorrente non avrebbe potuto accordare agli allevatori di maggiori dimensioni condizioni più favorevoli, quali riduzioni o sconti, alla stessa stregua di quanto farebbe un' impresa che svolge attività assicurative. Pertanto, l' assunto dal quale muove la Commissione, secondo cui il controverso obbligo di fornitura esclusiva avrebbe per effetto quello di precludere l' accesso al mercato danese ai concorrenti, sarebbe inesatto, posto che, al contrario, questa clausola avrebbe collocato la DPF in una posizione più sfavorevole di quella dei suoi concorrenti, in particolare la HBA. Infatti, quest' ultima proporrebbe un meccanismo assicurativo il cui scopo sarebbe identico al sistema istituito dalla ricorrente nel 1988 e che sarebbe gratuito per gli allevatori che acconsentono di consegnarle il 40% della produzione di pelli. Orbene, prosegue la ricorrente, i suoi aderenti sono liberi di affiliarsi al sistema assicurativo della HBA. Conseguentemente, l' esistenza di un sistema che garantisce una copertura di rischi migliore di quella risultante dal sistema di assistenza in caso di emergenza dimostra che quest' ultimo non costituisce per i concorrenti una barriera frapposta loro all' ingresso sul mercato danese. Pertanto, la tesi della Commissione non renderebbe ragione dell' elemento essenziale, ossia che l' offerta della DPF ai suoi aderenti costituisce solo una delle numerose offerte fatte ad operatori economici, spettando invece a questi ultimi decidere se e come intendono assicurare il rischio del perimento dei capi a causa di malattie epizootiche.

    92 Infine, secondo la ricorrente, non è esatto l' assunto della Commissione secondo cui la giustificazione della necessità dell' obbligo di consegna esclusiva è rilevante solo ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato. La ricorrente ritiene tuttavia che nel caso in cui il Tribunale pervenga alla conclusione che la clausola controversa rientra nella sfera del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, dovrebbe riconoscersi la sua necessità ai fini dell' attuazione del sistema di assistenza in caso d' emergenza e, pertanto, il diritto di fruire di una declaratoria individuale di inapplicabilità, prevista all' art. 85, n. 3 del Trattato.

    93 La Commissione ribatte che la circostanza che un aderente possa liberamente decidere se affiliarsi o meno al sistema di assistenza in caso di emergenza non è decisiva. Infatti, non sarebbe per il fatto che l' allevatore è libero di stipulare o no un accordo con la ricorrente, per poter fruire dell' assistenza in caso d' emergenza da essa istituita, che quest' accordo sarebbe da considerare non restrittivo della concorrenza. Fatta eccezione per alcuni casi eventualmente riferibili all' art. 86 del Trattato, la decisione di una parte di aderire ad un accordo sarebbe sempre libera. Ciò che è controverso, secondo la Commissione, è il tenore stesso di questo accordo, vale a dire, nel caso di specie, la portata dell' obbligo di consegna esclusiva imposto ai soci affiliati al sistema di assistenza in caso di emergenza.

    94 Al riguardo la Commissione sostiene, in primo luogo, che per valutare la portata di questa libertà di scelta occorre in ogni caso tener conto delle pratiche concordate connesse all' applicazione dell' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto, che importano per un membro che desideri giovarsi dei suoi diritti di socio l' obbligo di vendere la totalità delle sue pelli attraverso le vendite all' asta organizzate dalla ricorrente. In secondo luogo, la Commissione ritiene che il motivo determinante per il quale il sistema di assistenza in caso di emergenza trasgredisce l' art. 85, n. 1, del Trattato, debba rinvenirsi nella circostanza che un tale sistema è fondato su una clausola d' esclusiva. Infatti, come sarebbe dimostrato dai regolamenti (CEE 22 giugno 1983, nn. 1983/83 e 1984/83, relativi l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato rispettivamente a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pagg. 1 e 5, in prosieguo: i "regolamenti nn. 1983/83 e 1984/83"), sarebbe fatto "notorio" che l' esclusiva e la distribuzione esclusiva sono incompatibili con l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    95 La Commissione aggiunge che l' obbligo di consegna esclusiva controverso limita la libertà d' azione degli aderenti, ai quali viene negata la possibilità di vendere le loro pelli avvalendosi di canali di distribuzione diversi da quello della cooperativa. Questa clausola d' esclusiva produce altresì effetti nei confronti dei terzi, ai quali verrebbe a precludersi la possibilità di vendere, nelle aste che essi organizzano, le pelli degli animali dei soci aderenti al sistema di assistenza in caso di emergenza della DPF. Si tratterebbe in questo caso di una conseguenza diretta della suddetta clausola d' esclusiva; la Commissione si richiama al riguardo alla citata sentenza della Corte 15 maggio 1975, Frubo/Commissione. Pertanto, poco importerebbero le condizioni di assicurazione che altre imprese concorrenti della ricorrente sarebbero in grado di offrire agli aderenti di quest' ultima.

    96 La Commissione reputa infondato l' argomento secondo il quale le clausole di cui trattasi sarebbero indispensabili al funzionamento del sistema di assistenza in caso di emergenza. A suo giudizio, infatti, questo argomento non si riferirebbe all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, bensì a quella del n. 3 del medesimo articolo. Sarebbe estremamente difficile applicare simultaneamente due canoni di valutazione della necessità di una restrizione della concorrenza, l' uno riferibile alle previsioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato e l' altro a quelle dell' art. 85, n. 3. Avuto riguardo alla struttura dell' art. 85, sarebbe logico procedere a questa valutazione nell' ambito della disamina dell' applicazione dell' art. 85, n. 3. In ogni caso, la Commissione rileva che il sistema di assistenza in caso di emergenza, affiancato da un obbligo di consegna esclusiva, non inerisce ad alcuno dei settori economici specifici per i quali la prassi della Commissione o la giurisprudenza della Corte hanno ammesso, nel ricorso di determinate circostanze, che un obbligo di fornitura esclusiva non ricadesse nella previsioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 161/84, Pronuptia, Racc. pag. 353).

    97 Infine, la Commissione contesta che un sistema assicurativo come quello istituito dalla ricorrente implichi necessariamente un obbligo, posto a carico dei suoi beneficiari, di consegna esclusiva delle pelli alla cooperativa. D' altra parte, il nuovo sistema istituito dalla ricorrente dall' ottobre 1988 non imporrebbe un simile obbligo. Inoltre, la circostanza che i soci che non partecipano al sistema di assistenza in caso di emergenza, vale a dire circa un quarto degli aderenti alla cooperativa, ottengano importi equivalenti a quelli imputati ai conti patrimoniali dei soci affiliati a questo sistema dimostrerebbe, secondo la Commissione, che il regime in parola è finanziato dalle vendite all' asta delle pelli prodotte dai soci e che non sarebbe affatto utile che la totalità delle pelli venga venduta in tali aste affinché il sistema possa funzionare.

    Valutazione del Tribunale

    98 Il Tribunale ricorda, preliminarmente, che la decisione, pur affermando effettivamente che la ricorrente detiene una posizione dominante sul mercato considerato, considera d' altro canto la clausola di cui trattasi non già come contraria all' art. 86 del Trattato, bensì all' art. 85 del medesimo. Orbene, benché nel contesto dell' applicazione dell' art. 86, la Corte abbia ritenuto in contrasto con le norme comunitarie relative alla concorrenza la circostanza che un operatore economico vincoli degli acquirenti, sia pure su richiesta di questi ultimi, ad un impegno esclusivo (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, e 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359), tale giurisprudenza, che si riferisce al solo art. 86 del Trattato CEE, non si presta ad essere trasposta a qualsiasi ipotesi di applicazione dell' art. 85. Invero, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i vincoli di esclusiva, alcuni dei quali possono del resto giovarsi dei regolamenti d' esenzione nn. 1983/83 e 1984/83, non sono come tali in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, è pur vero che la Commissione argomenta da quest' ultimo regolamento d' esenzione che un obbligo di consegna esclusivo impinge per sua natura nel divieto sancito dall' art. 85, n. 1, tuttavia occorre ribadire al riguardo che, come la Corte ha già avuto modo di affermare, sebbene la concessione del beneficio di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato ad un determinato accordo presupponga il previo riconoscimento che quest' accordo ricade nella sfera del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, ciò non significa tuttavia che la possibilità prevista dall' art. 85, n. 3, del Trattato di concedere un' esenzione per categoria autorizzi a concludere che qualsiasi accordo facente parte di questa categoria soddisfi necessariamente, per ciò stesso, i presupposti dell' art. 85, n. 1 (sentenza della Corte 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 563).

    99 Secondo una giurisprudenza costante (v. da ultimo, con riferimento ad un contratto di fornitura esclusiva di birra, sentenza della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935; v. altresì sentenze della Corte 30 giugno 1966, Société Technique Minière, citata, e 11 dicembre 1980, causa 31/80, L' Oréal, Racc. pag. 3775), la valutazione da compiersi su un vincolo di esclusiva alla luce dell' art. 85, n. 1, del Trattato, deve tener conto del contesto economico effettivo nel quale esso può spiegare i suoi effetti. Invero, a seconda delle circostanze e delle condizioni reali di funzionamento del mercato in questione, un obbligo di fornitura esclusiva, col garantire al produttore la vendita dei propri prodotti ed al distributore la sicurezza dei propri approvvigionamenti, può risultare idoneo ad intensificare la concorrenza mediante i prezzi ed i servizi offerti dal consumatore sul mercato considerato, la cui fluidezza esso concorre in tal modo a migliorare.

    100 Il principio secondo il quale la portata dell' obbligo de quo deve essere valutata nell' effettivo contesto nel quale esso spiega i suoi effetti non tollera alcuna deroga, posto che l' obbligo imposto si giustificherebbe con l' esigenza di ottemperare al principio cosiddetto della "fedeltà cooperativa". Invero, quest' ultimo principio non può avere né per scopo né per effetto quello di fornire una giustificazione alla trasgressione, ad opera delle imprese cooperative beneficiarie della clausola d' esclusiva imposta ai loro aderenti, delle disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    101 Il Tribunale rileva che, fino alla sua abrogazione intervenuta nell' ottobre 1988, la clausola figurante nell' art. 5, lett. d), delle norme relative al sistema di assistenza in caso di emergenza imponeva ai soci che intendevano giovarsi dell' assistenza in caso di emergenza predisposta dalla ricorrente l' obbligo di fornire a quest' ultima la totalità delle pelli degli animali del loro allevamento, destinate alla vendita alle aste pubbliche organizzate dalla ricorrente, sotto pena di decadenza dal loro diritto all' assistenza in parola. Quest' obbligo concerneva sia le vendite effettuate durante l' esercizio nel corso del quale si verificava un sinistro sia le vendite effettuate nel corso dell' esercizio precedente.

    102 E' alla luce di queste considerazioni che il Tribunale deve valutare se l' obbligo di consegna esclusiva, gravante sui soci che intendano giovarsi dell' assistenza in caso di emergenza predisposta dalla ricorrente, sia preordinato ad influire sul gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e, ad abundantiam, se dalla clausola controversa discendano effetti di restrizione della concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Per contro, nell' ambito del mezzo in esame, che si appunta esclusivamente sulla valutazione della clausola controversa sotto il profilo dell' art. 85, n. 1, del Trattato, esula dalla competenza del Tribunale l' esame se questa clausola faccia riscontro ai presupposti enunciati nell' art. 85, n. 3, del Trattato.

    103 Con riguardo, in primo luogo, alla valutazione dello scopo della controversa clausola, il Tribunale ritiene, coerentemente con la giurisprudenza della Corte, che per stabilire se un accordo abbia per obiettivo quello di restringere la concorrenza vanno esaminati gli scopi perseguiti dall' accordo come tale, alla luce del contesto economico in cui esso deve essere applicato (sentenza 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 26 della motivazione). Nelle circostanze del caso di specie, l' analisi del contesto economico alla quale occorre procedere consiste, a giudizio del Tribunale, nell' esaminare entro quali limiti la controversa clausola, col prescrivere un obbligo di consegna esclusiva, inerisca all' economia del sistema di assistenza in caso di emergenza ed alle modalità di funzionamento della cooperativa e si presti ad influire sulle condizioni di funzionamento del mercato danese delle pelli.

    104 Sul punto, per quanto riguarda il contenuto della clausola di cui trattasi e le sue implicazioni sull' autonomia decisionale degli aderenti, il Tribunale prende atto che dalla detta clausola risulta che qualsiasi forma di vendita diversa da quella costituita dalle aste organizzate dalla ricorrente è preclusa agli aderenti al sistema di assistenza in caso di emergenza, per un periodo di due esercizi, mentre il periodo per il quale la copertura del sinistro è garantita è limitato, esercizio per esercizio, alla durata di un anno. La ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione per un simile obbligo, imposto ai soci che intendano essere mantenuti indenni dal danno derivante da un' epidemia epizootica verificatasi nel corso di un determinato esercizio, di consegnare, ai fini della vendita alle aste pubbliche organizzate dalla ricorrente, non soltanto la totalità delle pelli degli animali venduti nel corso dell' esercizio durante il quale il sinistro si è verificato, ma anche la totalità delle pelli vendute nel corso dell' esercizio precedente. Orbene, per apprezzare l' esatta portata di quest' obbligo in relazione alle condizioni reali di funzionamento del mercato, occorre tener conto dell' effetto dissuasivo che esso necessariamente esercita sui soci, dal momento che questi ultimi non ignorano che, in caso di "dissociazione", essi corrono il rischio di non essere assicurati in caso di malattia epizootica sopravvenuta nel corso dell' esercizio in relazione al quale interviene una nuova affiliazione al sistema. Atteso quanto sopra, la portata della tesi secondo la quale i soci sarebbero liberi di aderire al sistema e di recedere dal medesimo va in ogni caso relativizzata. Pertanto la controversa clausola, che non presenta alcuna utilità per il buon funzionamento del meccanismo di assistenza in caso di emergenza, contribuisce all' inerzia del sistema e si presta quindi a favorire l' irrigidimento dei comportamenti degli operatori economici, la cui autonomia decisionale viene manifestamente ridotta.

    105 Per di più, il Tribunale rileva che, da un lato, le modifiche statutarie adottate dalla ricorrente il 28 ottobre 1988, che hanno avuto l' effetto di porre fine all' obbligo di consegna esclusiva controverso, senza che la ricorrente abbia fatto valere dinanzi al Tribunale che da ciò sia conseguita una qualsiasi disfunzione del sistema dell' assistenza in caso di emergenza e, d' altro lato, la circostanza che la HBA, che ha anch' essa attuato un sistema di assistenza in caso di emergenza, impone ai suoi assicurati, secondo quanto sostiene la stessa ricorrente, un obbligo di consegna non esclusivo, ma limitato al solo 40% del totale delle vendite, sono di per sé stesse sufficienti a dimostrare che l' istituzione di un obbligo di fornitura esclusiva come quello del quale trattasi nella fattispecie non presenta alcun rapporto con l' organizzazione e con il buon funzionamento di un sistema del genere.

    106 La ricorrente sostiene che, se ha fatto valere che l' obbligo di fornitura esclusiva imposto agli aderenti si giustifica con l' impossibilità tecnica di assicurare solo alcuni animali del gregge di un allevatore e se ha aggiunto che è giuridicamente impossibile istituire un sistema assicurativo "per capita", ciò è dovuto al fatto che la normativa nazionale danese le vieta di esercitare un' attività assicurativa. Al riguardo va precisato, in primo luogo, che la ricorrente ammette che, contrariamente alla situazione esistente sul mercato all' epoca dell' istituzione del sistema di assistenza in caso di emergenza nel 1959, i soci possono attualmente assicurarsi a titolo personale contro il rischio di epizootia, come del resto è confermato dalla disposizione statutaria in forza della quale l' indennizzo versato dalla ricorrente ha sempre carattere sussidiario rispetto a quello percepito in forza di un' assicurazione individuale. Ne consegue che la decisione della ricorrente di mantenere, almeno fino alla modifica dello statuto del 28 ottobre 1988, un sistema di assistenza in caso di emergenza implicante un obbligo di consegna esclusiva delle pelli deriva da una scelta che non è affatto in connessione con il buon funzionamento della cooperativa, in quanto, da un lato, altri sistemi di assicurazione sono ormai offerti agli allevatori e, dall' altro, l' istituzione di un sistema assicurativo di tipo mutualistico contro i rischi di epizootia è del tutto indipendente da un obbligo di consegna esclusiva ad esso collegato. In secondo luogo, il Tribunale ritiene che, in forza del principio della prevalenza del diritto comunitario, la ricorrente non può in ogni caso invocare le norme nazionali che le sono applicabili per giustificare l' inosservanza di obblighi che le sono imposti in forza dell' art. 85, n. 1, del Trattato (v., da ultimo sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439).

    107 Discende dai rilievi suddetti che la controversa clausola, che impone ai soci affiliati al sistema di assistenza in caso di emergenza un obbligo di consegna esclusiva della totalità delle pelli dei loro allevamenti, obbligo testé preso in esame alla luce del suo contesto economico, menoma in modo sensibile l' autonomia di comportamento dei soci sul mercato ed è in pari tempo estranea al buon funzionamento del sistema di assistenza in caso di emergenza. Ne consegue che, avuto riguardo al suo contenuto ed alla sua portata, una clausola del genere va considerata come avente per scopo quello di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune, e pertanto, rientrante nella sfera di applicazione del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato.

    108 Per quanto attiene, in secondo luogo, all' effetto restrittivo della concorrenza inerente alla controversa clausola, il Tribunale premette che benché la presa in considerazione degli effetti di un accordo non sia necessaria, qualora questo accordo, come si è appena accertato, persegua sicuramente uno scopo restrittivo della concorrenza (v. sentenze della Corte 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391, e 27 gennaio 1987, Verband der Sachversicherer/Commissione, citata), il Tribunale reputa opportuno esaminare del pari se la clausola in parola abbia per effetto quello di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Come ha rilevato la Commissione la questione pertinente, con riguardo agli effetti della clausola in questione sotto il profilo dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non è quella se i soci possano liberamente aderire o non aderire al sistema di assistenza in caso di emergenza. La questione che si prospetta è quella se, come si afferma nella decisione, l' obbligo di consegna esclusiva così imposto sia restrittivo della concorrenza nei confronti dei soci della cooperativa, in quanto menomi la loro autonomia decisionale, e nei confronti dei terzi, in quanto renda loro più difficile l' accesso al mercato danese.

    109 Al riguardo il Tribunale constata che, nel caso di specie, risulta dai documenti versati agli atti che l' obbligo di consegna esclusiva di cui trattasi esercita, nel suo contesto economico, un effetto anticoncorrenziale sul mercato. Invero, per un verso, come si è già dianzi rilevato, la ricorrente detiene una forte posizione sul mercato delle pelli di animali e, per l' altro, il 75% dei soci della ricorrente sono aderenti al suo sistema di assistenza in caso di emergenza, il quale, come si è già sopra accertato, ha esso stesso per effetto quello di irrigidire i comportamenti degli operatori economici. Ne deriva che la clausola controversa spiega sicuramente un effetto restrittivo sulla concorrenza, rendendo più difficile per i concorrenti l' accesso al mercato danese considerato. Pertanto, essa può essere ricondotta alla sfera di applicazione del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato.

    110 Il Tribunale deve concludere da quanto sopra che la decisione, in quanto ha ritenuto che l' art. 5, lett. d), delle norme relative all' assistenza in caso di emergenza ha per scopo o per effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non ha preso a fondamento fatti materialmente inesatti né è inficiata da errori di diritto o da errore manifesto di valutazione.

    4.1.3. Quanto agli obblighi di consegna esclusiva ai quali sono subordinati il beneficio di un anticipo capi giovani e l' ammissione all' hit list.

    111 Nella decisione si afferma che l' obbligo imposto al socio di consegnare alla DPA l' intera sua produzione affidando a questo organismo il compito di venderla, da un lato, quando il socio abbia fruito di un anticipo capi giovani e, dall' altro, quando egli desideri figurare nell' hit list, integra una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, segnatamente in quanto tale obbligo impedisce ai concorrenti di accedere al mercato, precludendo loro la principale fonte di approvvigionamento di pelli in Danimarca.

    112 Il meccanismo dell' anticipo capi giovani consente ai soci della DPF di ottenere un anticipo calcolato in modo tale da coprire le spese relative all' alimentazione durante il periodo intercorrente tra la nascita degli animali da pelliccia e il raggiungimento dell' età alla quale possono essere abbattuti e l' allevatore può vendere le loro pelli. Il modulo della domanda di anticipo capi giovani, quale risulta dai documenti prodotti in giudizio dalla DPF, è così formulato:

    "Il sottoscritto socio della Dansk Pelsdyravlerforening chiede con la presente di poter beneficiare di un anticipo capi giovani.

    (omissis)

    Dichiara il proprio accordo affinché il suddetto anticipo sia versato alle seguenti condizioni:

    1. Essere affiliato al sistema di assistenza in caso di emergenza della DANSK PELSDYRAVLERFORENING;

    2. Impegnarsi ad inviare l' intera produzione di pelli affinché sia venduta dalla DANSKE PELS AUKTIONER.

    (omissis)".

    113 Il sistema dell' hit list si prefigge di incentivare gli allevatori di animali da pelliccia a migliorare ulteriormente la propria produzione di pelli, ponendoli in concorrenza reciproca ed offrendo loro la possibilità di giovarsi delle esperienze conseguite dai migliori allevamenti. Il socio della DPF che desidera essere ammesso all' hit list deve emettere una dichiarazione nella quale conferma di aver consegnato l' intera produzione di pelli, destinata ad essere venduta alle aste organizzate dalla ricorrente.

    Argomenti delle parti

    114 La ricorrente puntualizza che il sistema dell' anticipo capi giovani è stato istituito allo scopo di risolvere i problemi di liquidità che affliggono gli allevatori durante il periodo intercorrente tra la nascita degli animali e la vendita delle loro pelli. L' obbligo di consegna dell' intera produzione realizzata nel corso dell' anno durante il quale il socio intende fruire dell' anticipo capi giovani, affinché sia venduta nelle aste della ricorrente, costituirebbe per quest' ultima l' unico sistema per assicurarsi che l' affiliato rimborserà l' anticipo del quale si è giovato. La normativa danese non consentirebbe alla ricorrente di ottenere un "diritto di prelazione" sulle pelli degli animali. L' obbligo sarebbe circoscritto a un anno, periodo determinato da un ciclo naturale di allevamento. Questa situazione sarebbe analoga a quella della maggior parte dei contratti dello stesso tipo abitualmente praticati nel settore agricolo. La ricorrente sottolinea come gli inadempimenti all' obbligo di consegna non incontrino la sanzione dell' esclusione della DPF. Per questi inadempimenti mancherebbe del resto una sanzione, fatta eccezione per la circostanza che non verrebbero più soddisfatti i presupposti per ottenere il beneficio dell' assistenza in caso di emergenza. Inoltre, la ricorrente assume che un allevatore che si avvalga di un anticipo capi giovani può svincolarsi dall' obbligo di consegna rimborsando il detto anticipo. In conclusione, la ricorrente ritiene che le norme in materia di anticipo capi giovani non siano in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    115 Infine, con riferimento all' obbligo di consegna esclusiva al quale è subordinata l' ammissione al sistema dell' hit list, la ricorrente osserva che una delle condizioni per essere ammessi a fruire del sistema è quella di consegnare una quantità minima di pelli. L' obbligo di consegna dell' intera produzione sarebbe indispensabile per dare un' indicazione corretta sugli allevatori che hanno la produzione migliore, onde evitare che un allevatore si limiti a presentare le proprie pelli migliori, senza che sia presa in considerazione la parte della sua produzione avente qualità inferiore. La ricorrente reputa che, contrariamente a quanto ha proposto la Commissione, sarebbe per motivi tecnici impossibile limitare l' obbligo di consegna delle pelli ai soli esemplari di ogni specie e colore.

    116 La Commissione ribatte che la clausola d' esclusiva figurante nel sistema dell' anticipo capi giovani è incompatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto l' allevatore si impegni a consegnare l' intera produzione di pelli alla ricorrente. Poco importerebbe la circostanza che, in caso di inadempimento dell' obbligo di consegna, non sia comminata la sanzione dell' esclusione dall' associazione o che l' allevatore di animali da pelliccia che ha conseguito un anticipo capi giovani possa svincolarsi da questo obbligo rimborsando l' anticipo in questione. L' allevatore resterebbe obbligato a vendere l' intera produzione attraverso le aste della ricorrente, dal momento che l' anticipo capi giovani sarebbe subordinato alla condizione dell' affiliazione al sistema di assistenza in caso di emergenza. La Commissione rileva inoltre che, contrariamente ai comuni contratti generali di acquisto o di vendita, l' obbligo de quo non riguarda un numero o una quantità determinati anticipatamente, per un prezzo di vendita pattuito.

    117 Con riguardo al sistema dell' hit list, la Commissione ravvisa nell' obbligo imposto ai partecipanti di consegnare l' intera produzione di pelli una restrizione della concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato. A suo parere, l' incidenza sulla concorrenza è apprezzabile, posto che la metà degli allevatori, di norma i più importanti, aspira a partecipare a questo sistema.

    Valutazione del Tribunale

    118 Il Tribunale prende atto che è pacifico tra le parti che la possibilità per un socio di fruire dell' anticipo capi giovani è subordinata alla condizione che l' interessato consegni l' intera produzione realizzata nel corso dell' anno in relazione al quale fruisce dell' anticipo, affinché sia venduta nelle aste della ricorrente. Quest' ultima ha certo fatto valere che l' obbligo in parola è a suo giudizio, l' unico modo per assicurarsi che l' affiliato rimborserà l' anticipo, dal momento che la normativa danese non le consente di avvalersi di un "diritto di prelazione" sulle pelli degli animali. Si deve constatare, in effetti, che, di massima, la pratica degli affari corrente è quella di esigere delle garanzie intese ad assicurare il rimborso di anticipi. Tuttavia il Tribunale rileva che la Commissione ha giustamente obiettato, nel corso dell' udienza, che il prezzo delle pelli è sette volte più elevato rispetto all' importo dell' anticipo capi giovani e che la DPF dispone di una garanzia sui conti individuali dei suoi soci. Infatti, l' art. 8 delle norme relative al "fondo patrimoniale degli allevatori" precisa al terzultimo comma, che se un socio è debitore di un importo qualsiasi alla DPF o al DPA e non è possibile recuperare questa somma con altri mezzi, l' importo può essere imputato al passivo del suo conto patrimoniale previa liquidazione del suo conto gestione. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 7 e 25 dello statuto della DPF risulta che se un socio debitore della cooperativa rifiuta di onorare il suo debito e se non è stato possibile recuperare quest' ultimo attraverso le normali procedure, l' associazione ha il potere di escludere il socio in questione e, al momento del rimborso delle somme depositate sul conto di gestione e sul conto patrimoniale del socio, di prelevare in via compensativa l' importo del suo credito nei confronti di questi ultimi. Ne consegue che la ricorrente, contrariamente a quanto essa stessa ha sostenuto, non ha affatto bisogno di una garanzia finanziaria supplementare come il controverso obbligo di consegna esclusiva, al fine di cautelarsi in ordine all' effettività dei rimborsi degli anticipi accordati per capi giovani. Quest' obbligo si risolve, per un verso, nel precludere ai soci che fruiscono dell' anticipo capi giovani la possibilità di decidere in piena autonomia la propria politica di vendita e, per l' altro, nel rendere più difficile ai concorrenti della ricorrente l' accesso al mercato danese. Conseguentemente il Tribunale ritiene che la clausola d' esclusiva connessa alla concessione di un anticipo capi giovani è idonea a produrre effetti restrittivi sulla concorrenza, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    119 Con riguardo agli argomenti secondo i quali, da un lato, non sarebbe comminata per l' inadempimento dell' obbligo di consegna la sanzione dell' esclusione dalla DPF e, d' altro lato, un allevatore che fruisce di un anticipo capi giovani potrebbe svincolarsi dall' obbligo di consegna rimborsando l' anticipo di cui trattasi, il Tribunale rileva che queste prassi non attenuano affatto il carattere vincolante dell' obbligo di consegna esclusiva risultante dalla clausola controversa. Quanto all' assunto secondo il quale sarebbe lecito il raffronto della durata dell' obbligo con quella della maggior parte dei contratti posti correntemente in essere nel settore agricolo, il Tribunale sottolinea che l' eventuale esistenza di contratti analoghi in altri mercati non rileva ai fini della valutazione del carattere restrittivo della concorrenza inerente all' obbligo de quo, nel contesto che gli è proprio, posto che questo preteso raffronto riguarda mercati totalmente distinti da quello rilevante. Per contro, per quanto concerne quest' ultimo mercato, deve ancora ricordarsi la posizione molto forte della ricorrente, che avvalora la tesi della natura anticoncorrenziale della controversa clausola.

    120 Per quanto attiene alle norme relative all' ammissione all' hit list, e in particolare all' obbligo dei partecipanti di consegnare l' intera produzione affinché questa sia venduta nelle aste organizzate dalla ricorrente, il Tribunale ravvisa in tale obbligo di consegna una preclusione fatta ai partecipanti all' hit list di avvalersi di un canale di vendita diverso da quello delle aste organizzate dalla ricorrente. Pertanto, alla stessa stregua delle clausole testé prese in esame, la clausola in parola è idonea a spiegare un effetto restrittivo sulla concorrenza.

    121 Il Tribunale reputa del pari infondato l' assunto della ricorrente che trae argomento dal rilievo che la consegna dell' intera produzione di un partecipante sarebbe indispensabile per consentire una corretta valutazione della qualità dell' intera produzione degli allevatori, visto che, per attuare questo scopo, non è necessario che le pelli interessate dal sistema dell' hit list vengano vendute per il tramite della ricorrente. Questa attività non è infatti in alcun rapporto con il controllo della qualità delle pelli di cui trattasi.

    122 Come si è già avuto modo di rilevare, la valutazione degli effetti dell' obbligo di consegna esclusiva involge la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico al quale il detto obbligo è riferibile. In particolare esso può concorrere, con altri, a produrre un effetto restrittivo globale sul gioco della concorrenza (v. segnatamente sentenza della Corte 28 febbraio 1991, Delimitis, citata, punto 14 della motivazione). Al riguardo, il Tribunale ritiene che, alla luce delle circostanze del caso di specie, l' obbligo di consegna esclusiva ricollegato al sistema dell' hit list, al quale si aggiungono gli obblighi di consegna esclusiva inerenti ai sistemi di assistenza in caso di emergenza e dell' anticipo capi giovani, hanno, sia individualmente sia cumulativamente, un effetto restrittivo della concorrenza, in quanto rendono più difficile l' accesso al mercato per i concorrenti della ricorrente, essendo loro largamente preclusa la principale fonte di approvvigionamento di pelli in Danimarca.

    123 Conseguentemente, il Tribunale ritiene che la Commissione ha fornito sufficienti prove del fatto che l' obbligo imposto ai soci di consegnare alla DPA l' intera produzione affidando a questo organismo il compito di venderla, da un lato, quando i soci facciano richiesta di un anticipo capi giovani e, dall' altro, quando desiderino figurare nell' hit list, è idoneo a restringere la concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    4.1.4. Quanto all' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia

    124 La decisione, al punto 10, sub ii), recita:

    "Gli obblighi (di consegnare) il (...) 100% (della produzione di pelli) (...), di cui all' accordo di controllo della concia, vincolano le possibilità dei membri che non hanno così il diritto di determinare indipendentemente la loro politica di vendita. Essi ostacolano l' accesso al mercato dei concorrenti in quanto accaparrano la fonte principale di offerta di pelli in Danimarca".

    Al punto 14 della decisione si puntualizza che:

    "Le violazioni sono iniziate almeno dalle seguenti date:

    (omissis)

    iv) l' obbligo del 100% previsto nell' accordo tipo di controllo della concia, il 1 gennaio 1973".

    125 Evincesi dai documenti versati agli atti che il sistema di controllo della concia è fondato, da un lato, su un accordo tipo sul controllo della concia predisposto dalla DPA e, d' altro lato, su una serie di contratti individuali stipulati tra la DPA e gli allevatori che desiderano ottenere il riconoscimento della qualità di centro di concia. Questi accordi individuali devono essere conformi alle clausole dell' accordo tipo. Un centro di concia, che è concretamente gestito da un allevatore socio della DPF, è un centro specializzato che effettua non soltanto la preparazione delle pelli degli animali propri, ma altresì quella delle pelli appartenenti ad altri allevatori, i quali non intendano effettuare direttamente la preparazione delle loro pelli o ritengano di non essere in grado di farlo. La DPA si impegna ad esercitare un controllo costante sui centri di concia.

    126 L' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia così dispone:

    "Il centro di concia si impegna a servire soltanto gli interessi della DPA e in particolare a non mostrare le proprie pelli o le pelli che le sono state consegnate a persone che non siano rappresentanti della DPA. Il centro di concia si impegna inoltre a non organizzare vendite o qualsiasi altra forma di spedizione di pelli ad acquirenti o ad organizzazioni di vendita che non siano la DPA".

    Argomenti delle parti

    127 La ricorrente assume che la convenuta incorre in errore allorché afferma, al punto 10, sub ii), della decisione, che esistono "obblighi del 100% (...) di cui all' accordo di controllo della concia". Essa asserisce che il suo obiettivo era quello di indurre il maggior numero possibile di soci a preparare in proprio le loro pelli, sia in quanto si tratta di un' importante elemento della produzione, sia perché relativo ad un fattore di razionalizzazione e, inoltre, perché gli allevatori possono in questo modo ridurre i costi al minimo. Per incentivare gli allevatori a preparare in proprio le pelli è loro assegnato un aiuto costante, tra l' altro attraverso l' organizzazione di corsi specializzati. In forza dell' accordo sul controllo della concia la ricorrente procede ad un controllo della qualità della preparazione delle pelli effettuata dagli allevamenti in questione, i quali gestiscono il centro di concia per conto proprio. Questa collaborazione consente al centro di concia di ottenere lo statuto di "centro di concia professionale". Secondo la ricorrente, in contropartita di questo statuto i centri di concia si impegnano ad astenersi dal praticare direttamente attività in concorrenza con le vendite all' asta della ricorrente, fungendo da intermediari o funzionando come centri di immagazzinamento per terzi concorrenti della DPF. Un centro di concia aderente all' accordo sul controllo della concia potrebbe effettuare la preparazione delle pelli per chiunque. Ogni allevatore potrebbe consegnare i propri capi dopo averli abbattuti e riprenderne le pelli presso il centro di concia dopo la preparazione, per venderle dovunque.

    128 Secondo la Commissione, l' art. 5 dell' accordo sul controllo della concia limita la scelta dei soci della DPF impedendo loro di determinare autonomamente la politica di vendita da seguire. Questa clausola si risolverebbe nel precludere all' allevatore che ha consegnato i propri animali per lo scuoiamento al centro di concia la possibilità di richiedere al centro, in ipotesi, di mostrare le sue pelli ad un concorrente della ricorrente. Al riguardo andrebbe rilevato che non è l' allevatore stesso a richiedere al centro di concia di non mostrare la sua produzione e che, se un allevatore richiedesse al centro di concia di mostrare le proprie pelli a potenziali acquirenti, incontrerebbe un rifiuto basato sulla controversa clausola dell' accordo. Secondo la Commissione, questa clausola, restrittiva della concorrenza, impedisce agli allevatori di consegnare le loro pelli a case d' asta diverse da quelle della ricorrente, in quanto il centro di concia non ha la possibilità di mostrare la loro produzione ad altri acquirenti o case d' asta interessati. Una simile preclusione complicherebbe individualmente la consegna delle pelli alle aste diverse da quelle della ricorrente e rafforzerebbe i vincoli di consegna altrove previsti. Poiché esisteva già un divieto di concorrenza nello statuto, prosegue la Commissione, era superfluo reiterarlo nell' accordo sul controllo della concia, nondimeno la ricorrente lo ha fatto, rifiutandosi nel contempo di sopprimere questa disposizione su invito della Commissione. Inoltre, la circostanza che la controversa clausola contenga un obbligo che rende difficile le consegne di pelli a case d' asta diverse da quelle della ricorrente costituirebbe la conferma che gli effetti restrittivi del divieto di concorrenza sono stati rafforzati per mezzo di una pratica concordata consistente nel non effettuare consegne ai concorrenti della ricorrente. Orbene, questa restrizione della concorrenza riguarderebbe tutti gli allevatori che fanno effettuare lo scuoiamento in un centro di concia, aderente all' accordo sul controllo della concia, ossia rispettivamente il 30% circa degli allevatori nel 1984/1985 ed il 20% circa degli allevatori nel 1987/1988.

    Valutazione del Tribunale

    129 Il Tribunale richiama, in limine, la sentenza della Corte 21 novembre 1991 (causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punti 13 e 14 della motivazione), ove si legge che:

    "(...) nel caso di un procedimento amministrativo che verte su valutazioni tecniche complesse, la Commissione, per poter assolvere i propri compiti, deve disporre di un potere discrezionale.

    Tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Tra queste garanzie si annoverano in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato di far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale".

    Il principio di una motivazione sufficientemente precisa, sancito dall' art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario del quale spetta al giudice garantire l' osservanza, all' occorrenza rilevando d' ufficio la violazione di quest' obbligo (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 89, e sentenza del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33).

    Occorre pertanto accertare se la decisione, intervenuta in un contesto di valutazioni economiche complesse, sia stata adottata nel rispetto dei principi testé richiamati, nella parte in cui essa riguarda l' accordo tipo sul controllo della concia.

    130 Il Tribunale rileva che dall' esame dell' art. 1, n. 1, lett. d), della decisione risulta che la Commissione ha ravvisato una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato in due tipi di divieti sanciti dall' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia: da un lato, il divieto imposto al centro di concia di mostrare pelli ad acquirenti che non fossero la DPA e, d' altro lato, il divieto imposto al centro di concia di organizzare vendite, o qualsiasi altra forma di invio, in favore di acquirenti che non fossero la DPA.

    131 In ordine al divieto imposto al centro di concia di mostrare pelli ad acquirenti che non fossero la DPA il Tribunale può solo prendere atto che a questa parte del dispositivo non fa riscontro alcuna motivazione nella decisione e che i soli rilievi mossi dalla Commissione al riguardo si rinvengono nel controricorso e nella controreplica. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione. La decisione non può essere espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice comunitario, fatte salve circostanze eccezionali che nel caso di specie non ricorrono (v. sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, e 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71-73/86 e 78/86, Sergio/Commissione, Racc. pag. 1399; v. sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143). Si deve pertanto constatare che questa parte del dispositivo è priva di una qualsiasi motivazione atta a costituirne il necessario fondamento e che, di conseguenza, deve essere annullata.

    132 Con riguardo al divieto imposto ai centri di concia di organizzare vendite o qualsiasi altra forma di invio in favore di acquirenti che non fossero la DPA, il Tribunale può solo rilevare che l' unica motivazione della decisione che potrebbe fungere da fondamento per questa parte del dispositivo è quella relativa al preteso obbligo di consegnare l' intera produzione di pelli, che sarebbe contenuto nell' accordo tipo sul controllo della concia, motivazione che si rinviene nei citati punti 10, sub ii), e 14, sub iv), della decisione. Orbene, il Tribunale ritiene che né il testo della controversa clausola né le concrete modalità di funzionamento dell' associazione ricorrente comportano un tale obbligo di consegna esclusiva, come del resto la Commissione ha necessariamente, pur se implicitamente, riconosciuto nella propria argomentazione difensiva, dianzi ricordata.

    133 Quanto al testo del summenzionato art. 5 dell' accordo sulla concia, il Tribunale non ravvisa in questo articolo, in sé considerato, alcun obbligo di consegna esclusiva, sia esso un obbligo imposto agli allevatori di consegnare tutte le loro pelli ai centri di concia oppure un obbligo imposto a questi ultimi di consegnare all' associazione ricorrente tutte le pelli da loro trattate, affinché siano vendute soltanto alle aste organizzate dalla ricorrente.

    134 Questa analisi testuale trova riscontro nella disamina delle modalità concrete di funzionamento dell' associazione ricorrente. Invero, la ricorrente ha fatto valere, senza essere smentita dalla Commissione, che un centro di concia aderente all' accordo sul controllo della concia può effettuare la preparazione delle pelli per chiunque e che ogni allevatore può consegnare i propri animali dopo averli abbattuti, per riprenderne poi le pelli presso il centro di concia, dopo la preparazione, e venderle vuoi attraverso contrattazioni private a commercianti di pelli vuoi a concorrenti della ricorrente, affinché siano vendute nelle aste organizzate da costoro (v. supra, al punto 127). Inoltre, va ricordato che il Tribunale ha accertato che l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della ricorrente, pur facendo obbligo ai soci della DPF di non operare in maniera tale da entrare in concorrenza diretta con l' attività di vendita della ricorrente, non comporta tuttavia di per sé stesso alcun obbligo di consegna esclusiva, avendo questa clausola essenzialmente per effetto quello di vietare ad ogni socio della cooperativa di raccogliere pelli destinate ad essere vendute in aste diverse da quelle organizzate dalla ricorrente (v. supra, al punto 73).

    135 La suddetta constatazione trova infine conferma nelle allegazioni della stessa Commissione, figuranti nel controricorso e nella controreplica, dal momento che l' istituzione convenuta si è limitata a sostenere che la clausola controversa è restrittiva della concorrenza e rafforza gli obblighi di consegna già prescritti altrove, senza asserire affatto che l' art. 5 dell' accordo sul controllo della concia detti esso stesso un qualsivoglia obbligo di consegna esclusiva.

    136 Ciò premesso, l' unica parte della motivazione della decisione che potrebbe costituire utile fondamento ai fini dell' accertamento dell' infrazione di cui all' art. 1, n. 1, lett. d), del dispositivo, con riguardo al divieto imposto al centro di concia di organizzare vendite o qualsiasi altra forma di invio in favore di acquirenti diversi dalla DPA, è errata.

    137 Discende dal complesso dei suddetti rilievi, senza necessità per il Tribunale di accertare se la controversa clausola sia restrittiva della concorrenza o si risolva nel rafforzare gli effetti di altri obblighi di consegna esclusiva prescritti "aliunde" nello statuto della ricorrente, non figurando questa censura nel testo della decisione ma essendo stata formulata dalla Commissione, per la prima volta, nelle memorie dalla stessa depositate dinanzi al Tribunale, che l' art. 1, n. 1, lett. d), della decisione deve essere annullato. Per altro verso, da quanto si è sopra rilevato emerge pure che, nella decisione, la Commissione non ha ascritto alla ricorrente alcuna pratica concordata diversa da quella collegata all' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF, sulla quale il Tribunale si è pronunciato dianzi al precedente punto 83. Conseguentemente il Tribunale deve, in accoglimento della domanda della ricorrente, annullare l' art. 1, n. 1, nella parte in cui esso riguarda pratiche concordate costitutive di violazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    4.2. Sul pregiudizio arrecato agli scambi intracomunitari e sull' incidenza apprezzabile sulla concorrenza

    138 Nella decisione la Commissione accerta un pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri, in quanto l' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto della DPF e l' obbligo di consegnare l' intera produzione di pelli, al quale sono condizionate la possibilità di fruire dell' avanzo capi giovani, la possibilità di essere affiliati al sistema di assistenza in caso di emergenza e quella di essere ammessi all' hit list, hanno per scopo o per effetto quello di limitare l' accesso dei concorrenti al mercato, istituendo un monopolio di fatto per quanto riguarda la fornitura e la vendita delle pelli di visone e di volpe in Danimarca. Secondo la decisione, questa limitazione o eliminazione di una concorrenza effettiva si risolve in una compartimentazione del mercato comune, in quanto i concorrenti della DPF non hanno praticamente accesso al mercato danese, e produce sensibili effetti sul commercio tra gli Stati membri, avuto riguardo all' importanza del settore della pellicceria in Danimarca, che rappresenta oltre il 27% della produzione mondiale di visoni.

    Argomenti delle parti

    139 La ricorrente assume che le clausole controverse hanno un' incidenza talmente ridotta sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari che sarebbe lecito non tenerne conto, conformemente alla massima "de minimis non curat praetor". Nessun allevatore avrebbe la possibilità di influire sull' offerta e, di conseguenza, sui prezzi.

    140 La Commissione, richiamandosi alla sentenza della Corte 25 febbraio 1986 (causa 193/83, Windsurfing International/Commissione, Racc. pag. 661), obbietta che le clausole de quibus impediscono ai soci dell' associazione di destinare una parte della loro produzione ad altri Stati membri a fini di vendita. Richiamandosi alla sentenza 25 marzo 1981, cosiddetta "del presame", citata, punto 13 della motivazione, essa reputa che la restrizione della concorrenza conseguente alle controverse clausole sia idonea ad ostacolare la concorrenza tra le imprese di vendita all' asta. Sarebbe priva di rilievo la circostanza che le clausole in questione perseguano del pari altri obiettivi. La Commissione osserva che la HBA ha ottenuto negli altri paesi nordici quote di pelli prodotte ben superiori a quelle che ha potuto ottenere in Danimarca. Essa ricorda pure come la produzione danese di pelli di visone rappresenti il 72% della produzione degli Stati membri e il giro d' affari della ricorrente superi ampiamente i 200 milioni di ECU.

    Valutazione del Tribunale

    141 Per apprezzare, alla luce del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato, l' effetto restrittivo della concorrenza eventualmente connesso alle controverse clausole, ritenute dal Tribunale idonee a produrre un tale effetto, occorre stabilire se esse importino un' alterazione apprezzabile della concorrenza intracomunitaria, ossia, in particolare, si deve verificare se appaia "ragionevolmente probabile, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che (le suddette clausole) esercitino un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri" (v. sentenza della Corte 30 giugno 1966, Société Technique Minière, citata). Talché occorre stabilire se le controverse clausole siano, in particolare, idonee a compartimentare il mercato comune in quanto i concorrenti della DPF non abbiano praticamente accesso al mercato danese, ed a rendere in tal modo più difficile l' integrazione economica perseguita dal Trattato.

    142 Il Tribunale reputa che, per valutare questo aspetto del mezzo dedotto, sia opportuno richiamare i seguenti dati, forniti dalla stessa ricorrente o da quest' ultima non contestati:

    ° in primo luogo, la produzione danese di pelli di visone rappresenta il 72% circa della produzione totale degli Stati membri;

    ° in secondo luogo, su una produzione media annua in Danimarca di 9 milioni di visoni e 240 000 volpi, nel 1985/1986 la DPA ha rispettivamente venduto 8 milioni e 185 000 unità e, nel 1986/1987, rispettivamente 8,3 milioni e 190 000;

    ° in terzo luogo, per quanto riguarda le pelli di visone, il 98% di esse vengono esportate.

    Tali esportazioni vengono effettuate verso altri Stati membri in misura variabile, a seconda degli anni, tra il 33 ed il 46%; infine, stando alle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, essa consocia 5 000 allevatori, mentre solo 50-100 allevatori danesi non figurano tra i suoi associati.

    143 A parere del Tribunale, dai suddetti dati può desumersi che una quota parte assai rilevante della produzione comunitaria delle pelli di cui trattasi è messa in commercio in forza del regime risultante dalle clausole controverse. Ne consegue che queste ultime, già riconosciute dal Tribunale come idonee a contravvenire all' art. 85, n. 1, del Trattato, sono pertanto atte a sviare le correnti degli scambi dal loro naturale orientamento e a pregiudicare quindi il commercio tra gli Stati membri. Ciò posto, risulta corretta la conclusione della Commissione secondo la quale lo statuto e le clausole che disciplinano il funzionamento della ricorrente, riconosciuti dal Tribunale idonei a trasgredire l' art. 85, n. 1, esplicano un effetto apprezzabile sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

    144 Conseguentemente, la parte del mezzo relativa alla carenza di un sufficiente pregiudizio alla concorrenza ed agli scambi intracomunitari deve essere respinta.

    4.3. Sull' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato

    145 Nella decisione la Commissione esclude che lo statuto e le norme notificate possano giovarsi di un' esenzione ex art. 85, n. 3, in quanto non ricorrono i presupposti per l' esenzione. Per quanto attiene all' anticipo capi giovani, alle condizioni relative all' ammissione all' hit list ed all' accordo tipo sul controllo della concia, nella decisione si dichiara che queste disposizioni, che non sono state formalmente notificate, non rientrano nelle previsioni dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 e non possono pertanto fruire di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3. Una tale esenzione non potrebbe accordarsi in ogni caso, secondo la decisione, in quanto le suddette disposizioni sono restrittive della concorrenza al pari delle disposizioni notificate.

    Argomenti delle parti

    146 Nella memoria di replica la ricorrente osserva che ricorrono i presupposti dell' art. 85, n. 3, del Trattato e che la Commissione avrebbe dovuto, ad ogni buon conto, accogliere la domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, da lei presentata.

    147 La Commissione obietta di aver esposto, nella propria decisione, che i presupposti per l' esenzione non erano soddisfatti e che la ricorrente non ha censurato tale punto nell' ambito della domanda introduttiva. Essa considera conseguentemente irricevibile questo mezzo, dedotto per la prima volta in sede di replica.

    Valutazione del Tribunale

    148 Il Tribunale constata che questo mezzo è stato formulato per la prima volta nella memoria di replica. Ai sensi dell' art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, allora in vigore ed applicabile al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il cui tenore letterale è stato ampiamente richiamato dall' art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, "è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta". Ciò premesso, questa parte del mezzo è irricevibile.

    149 Emerge dal complesso dei suddetti rilievi che la decisione deve essere annullata nelle parti seguenti:

    ° l' art. 1, n. 1, in quanto ricollega alla clausola di cui alla lett. a) le pratiche concordate contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato;

    ° l' art. 1, n. 1, in quanto si riferisce a pratiche concordate contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato;

    ° l' art. 1, n. 1, lett. d), che accerta una trasgressione dell' art. 85, n. 1, del Trattato commessa con l' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia;

    ° l' art. 1, n. 2, nella parte in cui ordina alla ricorrente, da un lato, di porre fine ad asserite pratiche concordate e, d' altro lato, di sopprimere l' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia.

    Sulle conclusioni, presentate in subordine, tendenti all' annullamento dell' ammenda o alla riduzione del suo ammontare

    Argomenti delle parti

    150 La ricorrente fa valere che, se un errore di diritto è stato commesso, era un errore scusabile. Essa non supponeva che le associazioni e le loro attività nel settore disciplinato dalle norme del Trattato in materia di concorrenza fossero valutate su parametri differenti da quelli delle norme del diritto danese. Con lettera del Monopoltilsynet in data 24 settembre 1986 le autorità danesi competenti in materia di concorrenza avrebbero segnalato alla Commissione che esse non avevano riscontrato alcun fondamento giuridico né per intervenire presso la ricorrente per quanto riguarda il suo statuto né per imporle l' iscrizione al registro del Monopoltilsynet. La ricorrente sottolinea inoltre di aver modificato tutte le norme statutarie sulle quali aveva fatto leva la decisione della Commissione, al fine di dar prova della sua buona volontà.

    151 Nella memoria di replica la ricorrente osserva che, in quanto società cooperativa, essa ha informato le proprie attività commerciali ai principi cooperativistici, i quali hanno per corollario, nella maggior parte dei paesi, un obbligo generale di consegna correlato alla posizione di socio. Le regole della ricorrente sarebbero meno restrittive ed essa avrebbe legittimamente potuto ritenere che non ricorresse alcuna violazione delle norme di concorrenza. Essa si sarebbe ispirata ad una tradizione cooperativistica riscontrabile in tutti gli Stati membri.

    152 Richiamando le pratiche Frubo (decisione della Commissione 25 luglio 1974, 74/433/CEE, GU L 237, pag. 16), cavolfiori (decisione della Commissione 2 dicembre 1977, 78/66/CEE, GU 1978, L 21, pag. 23), del presame (decisione della Commissione 5 dicembre 1979, 80/234/CEE, GU 1980, L 51, pag. 19) e della floricoltura (decisione della Commissione 26 luglio 1988, 88/491/CEE, GU L 262, pag. 27), la ricorrente fa rivelare come la Commissione non abbia inflitto ammende alle cooperative interessate da tali pratiche, benché le loro attività configurassero restrizioni di concorrenza più gravi di quelle del caso di specie.

    153 La Commissione contesta l' assunto secondo cui la ricorrente sarebbe incorsa in errore di diritto scusabile. La valutazione delle autorità danesi è riferita esclusivamente al diritto danese. La ricorrente avrebbe dovuto sapere che il complesso delle clausole controverse, in ispecie l' obbligo di consegna esclusiva alle sue aste, erano incompatibili con l' art. 85, n. 1, del Trattato. La Commissione asserisce di aver tenuto conto del fatto che la ricorrente ha presentato, sin dalla ricezione della comunicazione degli addebiti, proposte complete di modifica del suo statuto intese a porre fine alle restrizioni censurate. Richiamandosi alle sentenze cosiddette "Pioneer" (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100-103/80, Musique Diffusion française/Commissione, Racc. pag. 1825) e "Anseau-Navewa" (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Anseau-Navewa/Commissione, Racc. pag. 3369), la Commissione ricorda come essa sia tenuta a fare in modo che la propria azione abbia carattere dissuasivo ed a tener conto di un gran numero di elementi, il cui carattere e la cui rilevanza variano a seconda del tipo di trasgressione di cui si tratta e delle specifiche circostanze della trasgressione considerata. Nel caso di specie la Commissione, nel fissare il quantum dell' ammenda, si sarebbe uniformata a questi orientamenti.

    154 Nelle pratiche citate dalla ricorrente la Commissione aveva riscontrato la violazione dell' art. 85, n. 1, e l' insussistenza dei presupposti per la concessione di un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Inoltre, le suddette pratiche, fatta eccezione per quella del presame, riguardavano tutte prodotti menzionati nell' allegato II, di cui all' art. 38 del Trattato. La Commissione ricorda che, oltretutto, nella pratica Meldoc (decisione della Commissione 26 novembre 1986, 86/596/CEE, GU L 348, pag. 50), nella quale erano interessate cinque imprese tra cui quattro cooperative del settore lattiero caseario, essa ha irrogato ammende superiori a quella inflitta alla ricorrente.

    155 Il governo danese è del parere che non si debba irrogare alcuna ammenda alla ricorrente, posto che i soci di quest' ultima considerano lo statuto di cui trattasi alla stregua di un elemento normale della particolare struttura della cooperativa e non già come elemento preordinato alla limitazione della concorrenza. Esso sostiene che, nel caso di specie, non sussiste un' infrazione grave o dolosa dell' art. 85 del Trattato e che di ciò si deve tener conto come circostanza attenuante.

    Valutazione del Tribunale

    156 Il Tribunale ritiene opportuno rilevare, in primo luogo, con riguardo all' argomento della ricorrente fondato sul rilievo che il suo errore scusabile sarebbe stato avvalorato dalle reazioni delle autorità danesi competenti in materia di monopoli, che la lettera del Monopoltilsynet del 24 settembre 1986 fa riferimento alla sola iscrizione della ricorrente nel registro di tale autorità e, inoltre, quanto alle clausole considerate dalla decisione, che essa riguarda soltanto lo statuto della ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale ricorda che da una giurisprudenza costante della Corte discende che gli artt. 85 e 86 del Trattato, letti congiuntamente all' art. 5 del medesimo, impongono agli Stati membri di non adottare decisioni atte a far venir meno l' efficacia pratica delle norme di concorrenza applicabili alle imprese. Di conseguenza, e in ogni caso, una lettera promanante dalle autorità nazionali, nella specie danesi, concernente le condizioni di applicabilità delle norme relative alla concorrenza non potrebbe in alcun modo vincolare la Commissione per quanto riguarda l' applicazione dell' art. 15 del regolamento n. 17/62 (sentenze della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, punto 27 della motivazione).

    157 Il Tribunale ritiene opportuno ricordare, in terzo luogo, che conformemente alla giurisprudenza costante della Corte (v. da ultimo sentenza 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261), affinché una violazione possa considerarsi dolosamente commessa non è necessario che l' impresa abbia avuto consapevolezza di contravvenire al divieto sancito dall' art. 85 del Trattato; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva per scopo o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

    158 Tale ipotesi, secondo il Tribunale, ricorre nel caso di specie, alla luce, da un lato, delle varie clausole che obbligano gli allevatori a consegnare l' intera produzione di pelli affinché venga venduta alle aste organizzate dalla ricorrente e, d' altro lato, della natura dell' obbligo di non concorrenza prescritto dall' art. 4, punto 1, lett. f), dello statuto, come pure dell' effetto congiunto delle suddette prescrizioni.

    159 Il Tribunale ritiene del pari che le decisioni della Commissione, come quelle richiamate dalla ricorrente, non potevano far sorgere una legittima aspettativa in capo alla ricorrente, autorizzando in particolare quest' ultima a supporre che una società cooperativa fosse in via di principio estranea all' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato. Per contro, emerge dalle suddette decisioni che la Commissione considera da tempo talune clausole statutarie delle società cooperative in possibile contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. L' argomento addotto dalla ricorrente in relazione alla circostanza che la Commissione non avrebbe mai inflitto ammende ad un' impresa cooperativa va, esso pure, disatteso. La Commissione ha correttamente fatto richiamo alla propria decisione nella pratica Meldoc, dianzi citata. Per giunta, il Tribunale ricorda che la Commissione ha tenuto conto, come circostanza attenuante, del fatto che la proprietà della ricorrente fa capo ai produttori che ne sono soci, così che ultimi vengono direttamente a dipendere, per i loro redditi, dai risultati della cooperativa.

    160 In ordine all' argomento che fa leva sulla buona volontà dimostrata dalla ricorrente, la cui prova sarebbe costituita dal fatto che essa ha modificato le controverse clausole, il Tribunale constata che dall' esame del punto 14 della decisione risulta che la Commissione ha già preso in considerazione come circostanza attenuante il fatto che la ricorrente ha presentato concrete proposte intese a porre fine alle pratiche restrittive censurate. Deve aggiungersi che, sebbene l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 disponga che, ai fini della determinazione del quantum dell' ammenda, occorre prendere in considerazione oltre alla gravità dell' infrazione la durata di quest' ultima, la Commissione può irrogare un' ammenda anche quando, come nel caso di specie, l' impresa interessata modifichi le disposizioni in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato, posto che tale modifica produce effetti solo per l' avvenire.

    161 Tuttavia, come si è in precedenza rilevato, il Tribunale ha deciso di annullare parzialmente il dispositivo della decisione, nei limiti precisati nel precedente punto 149 della motivazione. Alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene doversi effettuare una corretta valutazione degli effetti di tale annullamento riducendo l' ammenda irrogata del 40% e che, in conseguenza, un' ammenda pari a 300 000 ECU è adeguata alla gravità dell' accertata violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza nonché alla durata della medesima.

    162 Discende da quanto sopra che la decisione deve essere annullata entro i limiti precisati nel precedente punto 149 della motivazione, che l' ammenda inflitta alla ricorrente deve essere ridotta da 500 000 a 300 000 ECU e che i restanti capi della domanda vanno respinti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    163 Ai sensi dell' art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché nel caso di specie ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, il Tribunale considera come corretta valutazione delle circostanze del caso statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Per altro, le spese sostenute dalle parti intervenute a sostegno delle conclusioni della ricorrente resteranno, conformemente all' art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L' art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 28 ottobre 1988 (IV/B-2/31.424 ° Hudson' s Bay ° Dansk Pelsdyravlerforening, GU L 316, pag. 43), è annullato in quanto riguarda pratiche concordate contrarie all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    2) L' art. 1, n. 1, lett. d) della suddetta decisione è annullato.

    3) L' art. 1, n. 2, della medesima decisione è annullato nella parte in cui ordina alla ricorrente, da un lato, di porre fine ad asserite pratiche concordate e, d' altro lato, di sopprimere l' art. 5 dell' accordo tipo sul controllo della concia.

    4) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell' art. 2 della decisione è fissato a 300 000 ECU.

    5) Il ricorso è respinto per il resto.

    6) Ciascuna delle parti, ivi comprese le parti intervenienti, sopporterà le proprie spese.

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