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Document 61989TJ0058

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 febbraio 1991.
Calvin Williams contro Corte dei conti delle Comunità europee.
Dipendente di ruolo - Reinquadramento - Ricevibilità - Fatti nuovi - Procedura di promozione e procedura di concorso.
Causa T-58/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00077

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:9

61989A0058

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1991. - CALVIN WILLIAMS CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - NUOVO INQUADRAMENTO - RICEVIBILITA - FATTI NUOVI - PROCEDURA DI PROMOZIONE E PROCEDURA DI CONCORSO. - CAUSA T-58/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00077


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Decadenza - Riapertura - Presupposti - Fatto nuovo

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima


Sebbene, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, qualsiasi dipendente possa chiedere all' autorità che ha il potere di nomina di prendere nei suoi confronti una decisione, detta facoltà non consente al dipendente di eludere i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto per presentare reclamo e ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione non impugnata nei termini. Solo l' esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di siffatta decisione.

Data la distinzione tra le norme d' inquadramento che si applicano ai vincitori di concorso e quelle che si applicano in materia di promozione, un dipendente non può, per rimettere in discussione l' inquadramento attribuitogli dopo aver vinto un concorso, pretendere di avvalersi di un fatto nuovo derivante dall' inquadramento ottenuto da taluni colleghi che sono stati promossi.

Parti


Nella causa T-58/89,

Calvin Williams, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentato all' inizio dall' avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, ed in seguito dall' avvocato Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, 38, avenue Victor Hugo,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Becker e Marc Ekelmans, membri del servizio giuridico, e, durante la fase orale, dai sigg. Michael Becker e Jean-Marie Stenier, membri del servizio giuridico, tutti in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide De Gasperi, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Corte dei conti di non riesaminare l' inquadramento del ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale del 3 ottobre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Il sig. Williams veniva assunto nell' ottobre 1974 dalla commissione di controllo, organismo di controllo finanziario dipendente dal Consiglio delle Comunità europee, come agente temporaneo di grado A7, indi, con decisione del Consiglio 16 dicembre 1976, veniva nominato funzionario di detta commissione a decorrere dal 1 ottobre 1976 ed inquadrato al grado A7. Dal 1 maggio 1978 il ricorrente veniva trasferito con questo grado alla Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte dei conti"), in seguito all' istituzione di quest' ultima. Il ricorrente veniva in seguito promosso al grado A6 dal 1 maggio 1979.

2 Nel periodo 1979-1983, il ricorrente presentava la sua candidatura, senza alcun successo, a 29 concorsi interni o interistituzionali banditi dalla Corte dei conti per posti di grado A5, A4 o A3.

3 Il 1 ottobre 1982 la Corte dei conti decideva di bandire il concorso interno CC/A/17/82, per un posto di amministratore principale, incaricato di svolgere lavori di concetto e di analisi relativi al servizio amministrativo interno e ai problemi di bilancio. Stando al bando di concorso, la nomina doveva essere effettuata, in linea di principio, al grado di base della carriera A5. Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice del concorso redigeva un elenco di riserva, col sig. Schwiering al primo posto ed il ricorrente al secondo posto. Con decisione 24 marzo 1983 la Corte dei conti nominava il sig. Schwiering al posto di amministratore principale con inquadramento al grado A5. Il 18 novembre 1983 il sig. Williams proponeva dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") un ricorso contro la decisione di nomina del sig. Schwiering, sostenendo, essenzialmente, che quest' ultimo non soddisfaceva alle condizioni richieste per l' ammissione al concorso di cui trattasi. Con sentenza 16 ottobre 1984 (Williams / Corte dei conti, causa 257/83, Racc. pag. 3547), la Corte accoglieva il ricorso del ricorrente e annullava le decisioni della Corte dei conti 24 marzo 1983, relativa alla nomina del sig. Schwiering, e 5 settembre 1983, che respingeva il reclamo del sig. Williams.

4 In esecuzione di detta sentenza, considerato l' elenco degli idonei stabilito a seguito del concorso CC/A/17/82 e in applicazione della decisione della Corte dei conti 3 dicembre 1981, n. 81-5, concernente i criteri per la nomina nel grado e l' inquadramento nello scatto (in prosieguo: la "decisione n. 81-5"), il presidente della Corte dei conti, in quanto autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), il 18 ottobre 1984 nominava il ricorrente amministratore principale con inquadramento al grado A5, terzo scatto, e decorrenza 16 ottobre 1984. Quest' ultimo non contestava detto inquadramento.

5 Il 3 gennaio 1985 il ricorrente inviava al presidente della Corte dei conti una domanda ai sensi dell' art. 25 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), mirante a che la data di decorrenza della nomina al grado A5 venisse fissata al giorno in cui la commissione giudicatrice del concorso CC/A/17/82 aveva presentato l' elenco definitivo degli idonei, cioè il 17 dicembre 1982. Detta domanda restava senza risposta da parte dell' APN e contro la decisione implicita di rigetto opposta in tal modo al ricorrente non veniva presentato reclamo.

6 Il ricorrente veniva collocato d' ufficio in congedo ai sensi dell' art. 59, n. 2, dello Statuto dal 12 giugno 1987 al 12 giugno 1988.

7 Il 2 settembre 1988 il ricorrente inviava all' APN della Corte dei conti "una denuncia ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto" (così definita dal ricorrente) con cui chiedeva di essere nominato al grado A4 ai sensi dell' art. 3 della decisione n. 81-5. Sosteneva che, tenuto conto dei differenti criteri adottati per l' inquadramento di altri funzionari della Corte dei conti, in particolare dei sigg. Ruppert e Beurotte, al momento della loro promozione, il suo inquadramento, così come era stato stabilito nella decisione di nomina 18 ottobre 1986, non era corretto.

8 Il sig. Ruppert era stato assunto e nominato in ruolo con decisione 1 agosto 1980 e il sig. Beurotte con decisione 1 agosto 1982. Il primo era stato promosso al grado A3 con decisione 23 ottobre 1986. Questa decisione di promozione veniva impugnata con ricorso proposto il 24 giugno 1987 da un altro dipendente della Corte dei conti, respinto dalla Corte con sentenza 4 luglio 1989 (Kerzmann / Corte dei conti, causa 198/87, Racc. pag. 2083). La comunicazione della presentazione di detto ricorso era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 luglio 1987 (GU C 200, pag. 7). Il sig. Beurotte, da parte sua, era stato promosso al grado A5 il 15 dicembre 1987.

9 Nel 1988 il ricorrente veniva eletto nel comitato del personale della Corte dei conti, e ne diveniva membro dal 30 marzo 1988.

10 Con risposta 13 settembre 1988, l' APN respingeva la domanda del ricorrente, riservandosi le conseguenze disciplinari derivanti a suo parere dalle accuse formulate dal ricorrente, nella nota 2 settembre 1988, contro il collegio della Corte dei conti ed i suoi agenti. Un procedimento disciplinare veniva effettivamente avviato contro il ricorrente.

Procedimento

11 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 novembre 1988, il sig. Williams ha proposto il presente ricorso volto all' annullamento della decisione con cui, il 13 settembre 1988, è stata respinta la sua denuncia. Il ricorso è stato registrato col numero 349/88.

12 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte ed in modo regolare.

13 A norma dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte (Prima Sezione), con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale, ove è stata registrata col numero T-58/89.

14 Nel controricorso, prima di illustrare i mezzi sul merito, la convenuta ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità del ricorso.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di limitare le discussioni, in questo stadio, alla questione della ricevibilità, ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale ai sensi dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

16 La fase orale si è svolta il 3 ottobre 1990. I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

17 Il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

- ordinare alla Corte dei conti di esibire i fascicoli personali dei sigg. Jean-Jack Beurotte e Edouard Ruppert,

- dichiarare il ricorso ricevibile,

- annullare la decisione di rigetto del reclamo,

- rinviare la pratica dinanzi all' APN della Corte dei conti per esecuzione dell' emananda sentenza,

- condannare la convenuta alle spese.

18 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile, ovvero respingerlo,

- condannare il ricorrente alle spese.

19 All' udienza il Tribunale ha chiesto ai rappresentanti della Corte dei conti di esibire i verbali delle riunioni del comitato del personale e dei diversi comitati di cui il ricorrente era membro svoltesi, a decorrere dall' aprile 1988, durante il periodo del suo congedo d' ufficio. La Corte dei conti ha ottemperato il 10 ottobre 1990. Esaminando i verbali fattigli pervenire, il Tribunale ha rilevato che durante il periodo di cui trattasi il ricorrente ha partecipato ad una sola riunione del comitato del personale, il 30 marzo 1988.

Sulla ricevibilità

20 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità, la convenuta deduce due mezzi, tratti, in primo luogo, dal non esaurimento del procedimento amministrativo ed, in secondo, dalla tardività della "denuncia" presentata il 2 settembre 1988.

Sul primo mezzo, relativo al mancato esperimento del ricorso amministrativo

21 La convenuta sostiene che la decisione dell' APN 18 ottobre 1984 con cui il ricorrente è stato nominato amministratore principale ed inquadrato nel grado A5 non è stata contestata, per quel che riguarda l' inquadramento nel grado, prima della nota 2 settembre 1988.

22 La convenuta ritiene che, sebbene il ricorrente abbia caratterizzato la nota 2 settembre 1988 come "denuncia ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto", si tratti in realtà di domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto. Siffatta qualificazione sarebbe determinata dal contenuto reale di detta nota, con la quale il ricorrente domanda un reinquadramento nel grado, dovuto al sopravvenire di un fatto ritenuto nuovo ed atto a giustificare un riesame dell' inquadramento stabilito nella decisione 18 ottobre 1984.

23 La convenuta sostiene che la preesistenza di un atto lesivo, nel caso di specie la decisione 18 ottobre 1984 che inquadra il ricorrente nel grado A5, non consente di per sé di qualificare la nota 2 settembre 1988 come reclamo anziché domanda.

24 La convenuta ricorda che, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, qualsiasi dipendente può presentare all' APN una domanda che l' inviti a prendere a suo riguardo una decisione. Sottolinea che, per costante giurisprudenza della Corte, questa facoltà non consente tuttavia al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini; solo l' esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di una siffatta decisione (sentenza 26 settembre 1985, Valentini / Commissione, punto 14 della motivazione, causa 231/84, Racc. pag. 3027).

25 Aggiunge che la Corte ha dichiarato nella sentenza 4 febbraio 1987, Pressler-Hoeft / Corte dei conti (causa 302/85, Racc. pag. 513), "che dopo la scadenza dei termini d' impugnazione dell' atto recante pregiudizio, una domanda fondata sull' art. 90, n. 1, dello Statuto è ammissibile soltanto qualora sia sopravvenuto un fatto nuovo tale da giustificare un riesame della situazione".

26 A parere della convenuta, il ricorrente ha dunque presentato il 2 settembre 1988, adducendo la sopravvenienza di fatti nuovi, una domanda volta ad ottenere dall' APN la decisione di reinquadramento al grado A4. Ora, osserva, ai sensi dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se all' APN è stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2. Ponendo in rilievo che il ricorrente non ha presentato reclamo contro il rigetto esplicito della sua domanda, la convenuta conclude per l' irricevibilità del ricorso giurisdizionale del ricorrente.

27 Il ricorrente ritiene che il ricorso non possa essere dichiarato irricevibile per semplici ragioni formali, in quanto una domanda formale ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, seguita da un reclamo distinto ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, non avrebbe avuto esito. Sostiene, in secondo luogo, di essere stato chiaro nella sua richiesta e che non spetta alla convenuta deformare i suoi intenti.

28 Onde risolvere la questione della qualificazione della nota del ricorrente 2 settembre 1988, occorre prendere in esame, d' acchito, il dettato del documento controverso, definito dal ricorrente stesso "denuncia ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto". E' pacifico che la nota non contiene né la parola reclamo né la parola domanda; non di meno occorre notare che essa rinvia esplicitamente all' art. 90, n. 2, dello Statuto. Il Tribunale ritiene quest' ultimo elemento sufficiente per consentirgli di qualificare la nota come reclamo e non come domanda. Il fatto che il ricorrente abbia usato la parola "denuncia" anziché reclamo è irrilevante e pertanto non può avere nessuna conseguenza.

29 Per quanto riguarda l' oggetto del reclamo, il Tribunale rileva che il ricorrente, riponendo in discussione l' inquadramento stabilito nella decisione 18 ottobre 1984, chiede di essere inquadrato nel grado A4 ai sensi dell' art. 3 della decisione n. 81-5. Il Tribunale ritiene che la convenuta sostenga erroneamente che un reclamo non può avere siffatto oggetto. Infatti, la giurisprudenza fatta valere dalla convenuta a questo proposito riguarda unicamente casi di reclamo presentati da dipendenti contro decisioni d' inquadramento, ma comprende anche casi in cui la Corte ha qualificato come reclami note con cui veniva chiesto un reinquadramento e definite dai ricorrenti come domande (sentenze 7 maggio 1986, Barcella / Commissione, causa 191/84, Racc. pag. 1541, e 4 febbraio 1987, Pressler-Hoeft, già citata).

30 Ne deriva che il ricorrente ha osservato il procedimento precontenzioso stabilito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

31 Ne consegue che il primo mezzo dedotto dalla convenuta a sostegno dell' eccezione d' irricevibilità va disatteso.

Sul secondo mezzo, relativo alla tardività della nota 2 settembre 1988

32 La convenuta ritiene che, anche qualora la nota 2 settembre 1988 fosse un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, sia necessario sottolineare che detto reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell' atto lesivo, cioè, nel caso di specie, della decisione 18 ottobre 1984 che ne stabiliva l' inquadramento nel grado A5.

33 La convenuta ricorda ancora una volta che sebbene un dipendente possa, dopo la scadenza del termine di tre mesi, presentare una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, quest' ultima è ammissibile soltanto in caso di sopravvenienza di un fatto nuovo di natura tale da rendere necessario il riesame della situazione. Soltanto se il ricorrente prova la sopravvenienza di un fatto di tal genere la norma statutaria può, nella fattispecie, essere disattesa.

34 La convenuta sostiene che il ricorrente qualifica erroneamente fatto nuovo la decisione dell' APN 23 ottobre 1986 concernente la promozione del sig. Ruppert al grado A3 e quella 15 dicembre 1987 concernente la promozione del sig. Beurotte al grado A5. Adottate ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, queste decisioni di promozione non possono ritenersi casi di applicazione della decisione n. 81-5, che riguarda l' inquadramento nel grado e nello scatto dei vincitori di concorso, e non possono consentire la tesi che detta decisione viene ormai applicata in modo diverso.

35 Inoltre, la convenuta contesta la tesi del ricorrente per cui soltanto nell' estate 1988 egli sarebbe stato reso edotto delle decisioni di promozione avvenute nell' ottobre 1986 e nel dicembre 1987. Per quanto riguarda più in particolare la decisione di promozione 23 ottobre 1986, la convenuta sottolinea che essa è stata esposta nei locali della Corte dei conti per un mese in un periodo durante il quale il ricorrente lavorava normalmente. Ricorda che quella decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte da un altro dipendente della Corte dei conti che faceva valere essenzialmente gli stessi argomenti cui si riferisce attualmente il ricorrente. Poiché la comunicazione concernente la presentazione di detto ricorso è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1987, la convenuta ne deduce che il ricorrente ha necessariamente saputo della decisione di cui trattasi al più tardi il 28 luglio 1987. Per quanto riguarda la decisione di promozione 15 dicembre 1987 la convenuta osserva che il ricorrente ha fatto parte del comitato del personale dall' aprile 1988, il che gli ha consentito di avere le informazioni sulle decisioni di promozione avvenute nel dicembre 1987.

36 La convenuta conclude che comunque il ricorso è irricevibile in quanto tardivo, tenuto conto del fatto che a suo parere il ricorrente non ha provato fatti nuovi di natura tale da rendere necessaria la riapertura dei termini d' impugnazione o quanto meno del fatto che non ha presentato reclamo entro i tre mesi dal momento in cui è venuto a sapere che si erano verificati fatti ritenuti nuovi.

37 Il ricorrente sostiene che la promozione del sig. Ruppert al grado A3 e quella del sig. Beurotte al grado A5, grazie all' applicazione assai "generosa" da parte dell' APN della decisione n. 81-5 o grazie all' adozione di nuovi criteri, costituiscono fatti nuovi che giustificano il riesame della sua situazione.

38 Per quanto concerne la data in cui è venuto a conoscenza di questi fatti nuovi, il ricorrente ricorda che il 28 luglio 1987 si trovava in congedo d' ufficio e che, stando così le cose, non aveva a disposizione la Gazzetta ufficiale; inoltre, anche qualora avesse letto la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale relativa al ricorso presentato da un collega, ciò non comporterebbe che egli fosse a conoscenza delle circostanze in cui si era decisa la promozione del sig. Ruppert. Adduce che soltanto il 2 settembre 1988 ha saputo che il sig. Beurotte non possedeva, al momento della sua promozione nel dicembre 1987, l' esperienza necessaria per essere promosso e che non era titolare del diploma universitario di laurea. Il reclamo 2 settembre 1988, aggiunge, è stato presentato nel termine di tre mesi a decorrere dalla ripresa dell' attività lavorativa, dopo un congedo d' ufficio di un anno, dal 12 giugno 1987 al 12 giugno 1988.

39 Occorre ricordare, come la Corte ha segnalato più volte, che sebbene, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, qualsiasi dipendente possa chiedere all' APN di prendere nei suoi riguardi una decisione, tale facoltà non consente al dipendente di eludere i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto per la proposizione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini. Solo l' esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di siffatta decisione (sentenze 14 giugno 1988, Muysers e a. / Corte dei conti, causa 161/87, Racc. pag. 3037, e 13 novembre 1986, Becker / Commissione, causa 232/85, Racc. pag. 3401).

40 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il modo in cui l' APN ha applicato la decisione n. 81-5 per le promozioni dei sigg. Ruppert e Beurotte costituisce un fatto nuovo e sostanziale che giustifica il riesame del suo inquadramento.

41 Per valutare la fondatezza di questa tesi occorre prendere in esame in primo luogo l' oggetto e la portata della decisione n. 81-5. Essa stabilisce "i criteri per la nomina nel grado e l' inquadramento nello scatto del personale della Corte dei conti". Si fonda sugli artt. 29, 30 e 32 dello Statuto concernenti l' assunzione. Il suo oggetto è "stabilire criteri uguali per l' inquadramento dei vincitori di concorso" e specifica che occorre "applicare gli stessi criteri all' inquadramento degli agenti temporanei". Si fonda sul motivo che "la politica d' inquadramento dei vincitori di concorso della Corte dei conti costituisce un elemento importante della sua politica del personale". Emerge pertanto chiaramente dal dettato della decisione che essa riguarda unicamente l' inquadramento nel grado e nello scatto dei vincitori di concorso, sia esso interno, interistituzionale o esterno, in quanto non fa distinzione alcuna tra le diverse specie di concorso, ma che per contro non è idonea ad essere applicata nel caso di promozioni.

42 A questo proposito occorre infatti ricordare la distinzione che esiste tra promozione e concorso, tra le disposizioni che riguardano le promozioni e quelle che riguardano i concorsi. L' art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto recita:

"La promozione è conferita con decisione dell' autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto".

43 Come la Corte ha dichiarato più volte, le disposizioni relative alle promozioni hanno lo scopo di disciplinare la progressione, nelle rispettive categorie o ruoli, di dipendenti delle Comunità i quali, al momento della promozione, sono già di ruolo (sentenza 12 luglio 1984, Angelidis / Commissione, causa 17/83, Racc. pag. 2907) e di garantire, durante lo svolgimento della carriera del dipendente, la massima continuità possibile nell' andamento dell' anzianità e dello stipendio (sentenze 29 gennaio 1985, Michel / Commissione, causa 273/83, Racc. pag. 347, e 14 giugno 1988, Lucas / Commissione, causa 47/87, Racc. pag. 3019).

44 Occorre mettere in evidenza le differenze che caratterizzano il procedimento di promozione e quello di concorso. Per la promozione di un dipendente si deve tener conto di altri fattori di valutazione: il livello generale dei servizi resi nell' espletamento delle sue mansioni (sentenze 17 marzo 1983, Hoffmann / Commissione, causa 280/81, Racc. pag. 889, e 14 luglio 1983, OEhrgaard e Delvaux / Commissione, causa 9/82, Racc. pag. 2379), la competenza, l' età, l' anzianità nel grado o di servizio (sentenza 24 marzo 1983, Colussi / Parlamento, causa 298/81, Racc. pag. 1131). Ne deriva l' importanza conferita al rapporto informativo, elemento indispensabile di valutazione ogni volta che l' autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente (sentenza 10 giugno 1987, Vincent / Parlamento, causa 7/86, Racc. pag. 2473).

45 Per quanto riguarda il concorso, il bando di concorso costituisce la norma che disciplina i criteri e le condizioni richieste ai candidati. Le norme dello Statuto sull' inquadramento nello scatto al momento della nomina hanno lo scopo, in particolare, di consentire all' APN di tener conto della preparazione e dell' esperienza lavorativa specifica acquisita dal candidato prima dell' entrata in servizio.

46 Ne consegue che il concorso e la promozione costituiscono procedimenti diversi, disciplinati da norme diverse dello Statuto e vincolati ciascuno a criteri ad esso propri.

47 Nel caso di specie, la decisione n. 81-5, che non riguarda l' inquadramento dei vincitori di un concorso interno, interistituzionale o esterno, non doveva essere applicata alle decisioni di promozione dei sigg. Ruppert e Beurotte. Quest' ultime non potevano pertanto essere ritenute fatti nuovi e sostanziali quanto all' attuazione della decisione n. 81-5, atti a legittimare la richiesta del ricorrente di un riesame del modo in cui era stata applicata detta decisione al momento della sua nomina al grado A5 in seguito a concorso interno.

48 Emerge da quanto detto che il ricorrente non ha provato il sussistere di fatti nuovi sostanziali che giustifichino la riapertura dei termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto per proporre ricorso contro l' atto arrecantegli pregiudizio, cioè la decisione 18 ottobre 1984 relativa alla sua nomina al grado A5. Pertanto, il ricorso è irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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