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Document 61989TJ0056

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 novembre 1990.
    Brigitte Bataille e altri contro Parlamento europeo.
    Dipendenti di ruolo - Sdoppiamento del procedimento precontenzioso - Non ammissione di agenti temporanei ad un concorso interno.
    Causa T-56/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00597

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:64

    61989A0056

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DELL'8 NOVEMBRE 1990. - BRIGITTE BATAILLE E ALTRI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - SDOPPIAMENTO DEL PROCEDIMENTO PRECONTENZIOSO - NON AMMISSIONE DI AGENTI TEMPORANEI AD UN CONCORSO INTERNO. - CAUSA T-56/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00597


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti di ruolo - Assunzione - Concorsi - Concorsi interni - Diritto di partecipazione degli agenti temporanei

    (( Statuto del personale, art . 29, n . 1, lett . b ) ))

    2 . Dipendenti di ruolo - Ricorso - Eccezione d' illegittimità - Atti la cui illegittimità può essere eccepita - Direttive interne di una istituzione

    ( Statuto del personale, art . 91 )

    3 . Dipendenti di ruolo - Diritti ed obblighi - Limitazioni poste da un' istituzione all' esercizio di diritti statutari - Inammissibilità - Possibilità di deroghe individuali - Ininfluenza

    4 . Dipendenti di ruolo - Assunzione - Concorsi - Concorsi interni - Esclusione degli agenti temporanei assunti al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali - Inammissibilità - Parità di trattamento - Trasgressione

    (( Statuto del personale, artt . 27, primo comma, e 29, n . 1; allegato III, art . 1, n . 1, lett . d ) ))

    Massima


    1 . Nessuna norma dello Statuto o degli allegati impedisce la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni . Detti agenti hanno, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni della loro istituzione . Questo diritto statutario non costituisce un illegittimo privilegio a loro favore, foriero di discriminazione a danno di persone estranee al personale delle istituzioni .

    2 . Dei ricorrenti possono impugnare le decisioni individuali che respingono la loro candidatura ad un concorso interno sostenendo l' illegittimità, tenuto conto delle norme imperative dello Statuto, delle direttive interne dell' istituzione su cui si fondano le decisioni impugnate .

    3 . Una norma di condotta adottata da un' istituzione che limiti, trasgredendo lo Statuto, l' esercizio di un diritto statutario dei suoi agenti non può ritenersi conforme allo Statuto, per il solo fatto che l' autorità che ha il potere di nomina si riserva la facoltà di adottare decisioni discrezionali in casi particolari . Una simile facoltà non basta a garantire il completo esercizio del diritto statutario di cui trattasi, poiché quest' esercizio dipende da una valutazione discrezionale di detta autorità non contemplata dallo Statuto .

    4 . Non consentendo agli agenti temporanei assunti al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali di partecipare ai concorsi interni, una istituzione assume come criterio preventivo di ammissione al concorso la semplice circostanza di fatto che l' assunzione dell' agente temporaneo venga effettuata a partire da siffatto elenco, senza che detta circostanza sia necessariamente collegata al possesso di taluni titoli o qualifiche .

    Un siffatto criterio, che si fonda su una circostanza di fatto relativa all' assunzione degli agenti temporanei, non corrisponde all' obiettivo dei concorsi interni, in quanto lo Statuto, in linea di principio, consente di nominare in ruolo gli agenti temporanei di un' istituzione mediante concorso interno . Questo criterio è inoltre palesemente in contrasto con l' obiettivo delle procedure di assunzione contemplate dalle norme imperative di cui agli artt . 27, primo comma, e 29, n . 1, dello Statuto, che mirano all' assunzione di dipendenti di ruolo dotati delle più alte qualità . Infine, fa sorgere all' interno della stessa categoria di personale una disparità di trattamento non giustificabile tra gli agenti temporanei assunti "al di fuori" di un elenco di riserva e gli altri agenti temporanei .

    Parti


    Nella causa T-56/89,

    Brigitte Bataille, Rosalia Bellomo-Gullo, Eirwen Butland-Deboeck, Elisabeth Couzon, Elke Eggerder, Nadine Germeaux-Timmermans, Ursula Gresch-Bothe, Wiebke Kaeselau, Enrica Malcotti-Tucci, Isabelle Mertz, Mireille Meskens, Christiane Muller, Freddy Naegels, Marie-Jeanne Olejniczak, Anna Pettinicchio, Marie-Claude Schiltz, Christa Schwan, Ludivine Weech, agenti temporanei presso i gruppi socialista e comunista e apparentati del Parlamento europeo, rappresentati dall' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Schmitt, 62, Avenue Guillaume,

    ricorrenti,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni con cui si respinge la candidatura dei ricorrenti al concorso interno n . B/164 bandito dal Parlamento europeo e, in subordine, delle decisioni con cui se ne respingono i reclami,

    IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione ),

    composto dai signori H . Kirschner, presidente, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,

    cancelliere : H . Jung

    a conclusione della fase scritta ed in esito alla fase orale del 3 luglio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 Emerge dalla tabella allegata al bilancio generale delle Comunità europee per l' esercizio 1988 che gli effettivi del Parlamento europeo ( in prosieguo : il "Parlamento ") comprendevano, in quel periodo, 2 975 posti permanenti e 430 posti temporanei, di cui 392 per il personale dei gruppi politici . Cifre e ripartizione sono rimaste pressappoco immutate negli esercizi successivi .

    2 Allorché si tratta dell' assunzione di agenti assegnati ai gruppi politici, il presidente del gruppo politico interessato agisce come autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN "). I requisiti per l' ammissione degli agenti temporanei del Parlamento, assegnati o meno ad un gruppo politico, alla funzione pubblica europea grazie a concorso interno sono stati stabiliti dalle istruzioni interne di servizio che riguardano l' assunzione di dipendenti di ruolo, di agenti temporanei, di agenti ausiliari e di agenti locali ( in prosieguo : le "istruzioni "), emanate nel 1979 dall' ufficio di presidenza allargato del Parlamento .

    3 L' art . 1 di dette istruzioni stabilisce :

    "Nessuno può essere nominato dipendente di ruolo, ai sensi dell' art . 1 dello Statuto - salve le disposizioni dell' art . 29, n . 2 -, se non è iscritto in un elenco di riserva in vigore, istituito in esito a concorso generale esterno per titoli, per esami o per titoli ed esami ".

    4 L' art . 3, secondo capoverso, specifica :

    "Gli agenti temporanei, assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti in seguito a concorsi generali esterni, non sono ammessi a partecipare ai concorsi interni, salva decisione speciale dell' APN, sentita la commissione paritetica ".

    5 Infine, ai sensi dell' art . 11,

    "le disposizioni degli artt . 1, 3, 6 e 8 non si applicano agli agenti locali, temporanei e ausiliari ( ad eccezione degli ausiliari 'di sostituzione' ) in servizio al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni interne di servizio ".

    6 I ricorrenti venivano assunti dal Parlamento, rappresentato nel caso dal presidente del gruppo politico a cui dovevano essere assegnati, nell' ambito di contratti per agenti temporanei . Conformemente alla prassi seguita dall' istituzione in proposito, questi contratti erano muniti dalla seguente clausola :

    "- nome dell' interessato/a - attesta di essere edotto del regime applicabile agli altri agenti della Comunità ( in modo speciale del titolo II ) e delle relative disposizioni di esecuzione e s' impegna a non partecipare a concorsi interni, in conformità alla decisione 25-26 giugno 1979 dell' ufficio di presidenza allargato del Parlamento ".

    7 Il 22 febbraio 1988, il Parlamento pubblicava il bando di concorso interno n . B/164 per l' assunzione di assistenti aggiunti ( f/m ) della carriera B5/B4 . Il bando enunciava le qualificazioni e conoscenze necessarie per essere ammessi al concorso, senza subordinare l' ammissione ad alcuna altra condizione . I ricorrenti presentavano la loro candidatura .

    8 Alla fine del mese di aprile e agli inizi del maggio 1988, ciascun ricorrente riceveva una lettera firmata, a nome del segretario generale del Parlamento, dal sig . Katgerman, capo del servizio "Assunzioni", con cui lo si informava che la sua candidatura non poteva essere accolta, in quanto le summenzionate istruzioni stabilivano che "gli agenti temporanei assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni non sono ammessi a partecipare ai concorsi interni ".

    9 Agli inizi di luglio, tutti i ricorrenti presentavano reclamo,in termini identici, contro il rigetto della candidatura . I reclami si fondavano su due motivi . In primo luogo, i ricorrenti sostenevano che il Parlamento aveva trasgredito "il principio della priorità che va attribuita a qualsiasi procedimento interno di assunzione rispetto al concorso esterno ". In secondo luogo, i ricorrenti sostenevano che il Parlamento aveva trasgredito sotto diversi profili il principio della parità di trattamento . Essi sostenevano segnatamente che la clausola del contratto di assunzione che vietava loro, in conformità alla decisione dell' ufficio di presidenza allargato che adottava le citate istruzioni, di partecipare ai concorsi interni contrasta sia con le disposizioni dello Statuto e del regime applicabile agli altri agenti che si fondano sul principio della parità di trattamento, sia con la giurisprudenza della Corte .

    10 Il 12 settembre 1988, il segretario generale del Parlamento respingeva i reclami con la motivazione che, se l' APN poteva ammettere ai concorsi interni tutti gli agenti dell' istituzione, non vi era tuttavia obbligata . Il principio di parità di trattamento non era stato trasgredito, poiché la situazione dell' agente che aveva superato un concorso generale differiva da quello dell' agente che non aveva superato questa prova . D' altra parte, tutti gli agenti assunti, come i ricorrenti, al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni erano stati esclusi dalla partecipazione al concorso .

    11 Due ricorrenti, cioè la sig.na Meskens e la sig.ra Schiltz, si trovano in una particolare situazione . Esse sono state iscritte, dopo la loro entrata in servizio al Parlamento, in elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali . A prescindere dai loro reclami, che non accennavano a questa particolare situazione, ambedue inviavano, il 4 luglio 1988, una lettera al segretario generale del Parlamento europeo sostenendo che la decisione di non ammetterle al concorso interno era manifestamente errata e sollecitando il riesame della decisione .

    12 Il 30 agosto 1988, il segretario generale respingeva le domande con la motivazione che l' assunzione delle interessate era anteriore ai concorsi generali e non era quindi dovuta al fatto che avessero superato tali concorsi .

    13 Il 27 febbraio 1989, il Parlamento modificava la propria disciplina interna relativa all' assunzione dei dipendenti di ruolo ed altri agenti . Emerge dal testo depositato agli atti che, ai sensi di questa nuova disciplina, gli agenti temporanei non sono più impediti dal partecipare ai concorsi interni ma debbono avere, di norma, un' anzianità di sette anni all' interno dell' istituzione per esservi ammessi alle stesse condizioni dei dipendenti di ruolo . Queste nuove istruzioni entravano in vigore il 1º marzo 1989, senza effetto retroattivo . Le prove del concorso interno n . B/164 si svolgevano pertanto il 6 marzo 1989, senza che i ricorrenti potessero parteciparvi .

    Il procedimento

    14 Stando così le cose, con atto registrato nella cancelleria della Corte il 23 novembre 1988, i ricorrenti proponevano il presente ricorso, volto all' annullamento della decisione con cui se ne respinge la candidatura al concorso interno di cui trattasi .

    15 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia :

    - dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

    - di conseguenza, annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo con cui si respinge la candidatura dei ricorrenti al concorso interno n . B/164 ed autorizzarli a partecipare a detto concorso e, in subordine, annullare le decisioni del segretario generale con cui si respingono i reclami dei ricorrenti;

    - condannare il convenuto alle spese .

    Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia :

    - accogliere le conclusioni di cui al controricorso;

    - statuire sulle spese, in conformità alle norme applicabili .

    16 La fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte . La Corte ha rinviato la causa al Tribunale, con ordinanza 15 novembre 1989, a norma della decisione del Consiglio 24 novembre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .

    17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quinta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Al termine dell' udienza, svoltasi il 3 luglio 1990, il presidente ha dichiarato conclusa la fase orale .

    Sulla ricevibilità del ricorso

    18 Il Parlamento, senza contestare esplicitamente la ricevibilità del ricorso, ha tuttavia sostenuto che la non ammissione dei ricorrenti al concorso è dovuta all' art . 3, secondo comma, delle istruzioni . A parere del Parlamento ne consegue che non vi sono state decisioni individuali di diniego dell' ammissione al concorso .

    19 Ora, occorre constatare che l' APN, applicando l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni, ha dovuto per forza esaminare le candidature dei ricorrenti . Come emerge dalle lettere del capo servizio "Assunzioni" del Parlamento, l' APN non ha ammesso le candidature dei ricorrenti in quanto costoro erano stati assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti in seguito a concorsi generali esterni, criterio enunciato dall' art . 3, secondo comma, delle istruzioni . Ne consegue che i dubbi sollevati dal Parlamento sono infondati .

    20 Bisogna inoltre a questo punto prendere in esame d' ufficio un aspetto particolare del procedimento precontenzioso . In concomitanza con i reclami presentati con gli altri ricorrenti, le ricorrenti Meskens e Schiltz hanno sollecitato, mediante lettera inviata al segretario generale del Parlamento il 4 luglio 1988, il riesame delle decisioni controverse che le riguardavano adducendo un motivo loro proprio, cioè di esser state inserite in elenchi di riserva in seguito a concorsi generali . Si deve rilevare che queste lettere deducono, di conseguenza, un motivo ulteriore a sostegno del reclamo delle ricorrenti Meskens e Schiltz .

    21 Con lettera 30 agosto 1988, il segretario generale non accettava di prendere in considerazione, su questo punto particolare, i due reclami prima di respingere, il 12 settembre 1988, tutti i reclami .

    22 Occorre notare che un siffatto svolgersi del procedimento precontenzioso, benché non previsto dagli artt . 46 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ( in prosieguo : il "RAA ") e 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), non contrasta con le citate disposizioni . Nell' ambito di un procedimento precontenzioso collettivo, può essere utile che talune censure, che riguardano unicamente taluni dei futuri ricorrenti, vengano trattate con lettere separate . Di conseguenza, il procedimento precontenzioso si è svolto in modo regolare e si è concluso il 12 settembre 1988 con le decisioni dell' APN .

    23 Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile .

    Nel merito

    24 I ricorrenti fondano i loro ricorsi sostanzialmente sui due motivi già dedotti nei reclami, cioè da un lato, la trasgressione del principio della priorità dei procedimenti di assunzione interna rispetto ai concorsi esterni e, dall' altro, la trasgressione del principio della parità di trattamento .

    Sul primo motivo di ricorso

    25 I ricorrenti sostengono in primo luogo che il Parlamento, riservando la nomina a dipendente di ruolo alle persone incluse negli elenchi di riserva istituiti a seguito di concorso generale esterno, fa prevalere il procedimento del concorso esterno sull' assunzione attraverso concorsi interni . A loro parere, una prassi siffatta contrasta con l' art . 4, terzo comma, dello Statuto . A questo proposito, ricordano la sentenza 3 febbraio 1971, Rittweger / Commissione ( causa 21/70, Racc . pag . 7, in particolare pag . 15 ), in cui la Corte ha, secondo loro, dichiarato la priorità dei procedimenti di assunzione interna, di qualunque genere, sul concorso esterno .

    26 A parere dei ricorrenti, la priorità del concorso interno sul concorso esterno non è semplicemente una possibilità che l' APN può vagliare, ma una norma che le istituzioni debbono osservare . Se è vero che detta norma non obbliga l' APN a bandire sistematicamente un concorso interno prima di bandire un concorso esterno, ma unicamente a prendere in esame questa possibilità, questo potere discrezionale non incide per nulla sul fatto che gli agenti temporanei debbono essere ammessi al concorso alle stesse condizioni dei dipendenti di ruolo, qualora l' APN abbia ritenuto opportuno bandire un concorso interno . Ne deriva che le citate istruzioni non possono valere a sfavore dei ricorrenti, nella parte in cui contrastano con le disposizioni dello Statuto . Inoltre, i ricorrenti deducono dal fatto che il Parlamento abbia modificato le istruzioni interne in corso di causa, che esso non si oppone più in linea di principio alla loro tesi .

    27 I ricorrenti ritengono parimenti illegittimo il diniego del Parlamento di ammettere agenti temporanei ad un concorso interno e citano, al riguardo, la sentenza 31 marzo 1965, Rauch / Commissione ( causa 16/64, Racc . pag . 179 ), in cui la Corte ha statuito che gli "altri agenti" possono essere ammessi a concorsi interni, aggiungendo che la Corte ha riconosciuto nella sentenza 28 ottobre 1982, Giannini / Commissione ( causa 265/81, Racc . pag . 3865, in particolare pag . 3875 ), il diritto di un agente temporaneo di partecipare ad un concorso interno e l' esistenza di un' azione a tutela di questo diritto .

    28 L' interpretazione secondo cui i dipendenti di un' istituzione possono partecipare ai concorsi interni è ribadita, a parere dei ricorrenti, dall' art . 27 dello Statuto, ai cui sensi il procedimento di assunzione deve mirare ad "assicurare all' istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità", il che comporta la necessità di assumere i dipendenti secondo una base quanto più ampia possibile . I ricorrenti si fondano sulla sentenza della Corte 25 novembre 1976, Kuester / Parlamento ( causa 123/75, Racc . pag . 1701, in particolare pag . 1710 ), per sostenere che l' avvio del procedimento di concorso interno ha l' obiettivo di ampliare per quanto possibile la cerchia dei candidati, onde consentire all' APN di effettuare la scelta più ragionevole e più appropriata tra questi ultimi .

    29 I ricorrenti sostengono poi che l' art . 4, secondo comma, dello Statuto, in forza del quale ogni posto vacante in ciascuna istituzione è portato a conoscenza del personale dell' istituzione stessa, concerne il personale nel suo insieme, non solo le persone che siano inserite in elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni, e ne deducono che tale disposizione conferma e rafforza la loro tesi sull' ammissibilità degli "altri agenti" a concorsi interni .

    30 I ricorrenti ritengono infine che il loro contratto di assunzione sia illegittimo in quanto vieta loro di partecipare a concorsi interni ed asseriscono che la firma da loro apposta al contratto non può implicare la rinuncia al diritto di contestare la validità delle citate istruzioni . Adducono di non aver potuto fare a meno di firmare il contratto, in quanto altrimenti non sarebbero stati nominati agenti temporanei; osservano che in quel momento non potevano essere a conoscenza dei loro diritti e che il consenso dato in buona fede e ignorando l' illegittimità di detta clausola non può impedir loro di censurare la legittimità della controversa decisione del Parlamento .

    31 Tenuto conto della loro particolare situazione, la sig.na Meskens e la sig.ra Schiltz sostengono inoltre che le loro candidature al concorso interno n . B/164 non dovevano essere respinte per il motivo che le interessate avevano superato un concorso esterno soltanto dopo essere state assunte come agenti temporanei del Parlamento . Da un lato, sottolineano che, anche se il Parlamento avesse potuto limitare l' ammissione al concorso interno, quod non, nulla consentirebbe di ricavare dalle istruzioni interne di servizio che il superamento di un concorso generale esterno dovesse necessariamente precedere l' assunzione come agente temporaneo e rilevano come quest' ulteriore requisito contrasti persino con l' affermazione del Parlamento secondo cui occorre equiparare ai dipendenti di ruolo gli agenti che hanno superato un concorso esterno, in quanto essi offrono le medesime garanzie d' indipendenza e di qualità . D' altro lato, le ricorrenti sono del parere che la tesi del Parlamento finisca in qualche modo col far dipendere l' assunzione come agente temporaneo dal previo superamento di un concorso generale, cosa che è in contrasto con gli artt . 12-15 del RAA, i quali non subordinano ad un previo concorso l' assunzione degli agenti temporanei .

    32 Il Parlamento sostiene che l' obbligo di ammettere tutti i suoi agenti ad un concorso interno non deriva né dalla sentenza 31 marzo 1965, Rauch ( causa 16/64, citata ), né dall' art . 27 dello Statuto, che si riferisce alle finalità dell' assunzione . Non spetta ai ricorrenti stabilire quali siano i mezzi più idonei per raggiungere tali finalità . Nella fattispecie, l' istituzione ha ritenuto che la partecipazione di agenti temporanei assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti in seguito a concorsi generali esterni non fosse il mezzo migliore per questo scopo . La sentenza Rauch, valutata nel suo contesto, conferma il potere discrezionale di cui l' amministrazione dispone in materia .

    33 Il Parlamento afferma che la sentenza 25 novembre 1976, Kuester ( causa 123/75 ), richiamata dai ricorrenti per provare che la procedura di concorso interno mira ad allargare per quanto possibile la cerchia dei candidati affinché l' APN possa disporre di una "scelta sufficientemente ampia", riguardava la decisione di bandire un concorso interno rinunciando alla promozione cui un solo candidato aveva diritto . A parere dell' istituzione convenuta, questa sentenza è stata pronunciata in una situazione del tutto diversa dall' attuale, in cui 702 candidati sono stati ammessi al concorso, mentre l' elenco di riserva poteva essere formato al massimo da 44 candidati .

    34 A parere del Parlamento, l' obbligo di pubblicare i posti vacanti non implica che tutto il personale dell' istituzione possa presentare la propria candidatura, bensì lascia all' APN la libertà di stabilire quali siano i requisiti all' uopo necessari, tenuto conto ad esempio dei titoli, delle qualificazioni professionali o della situazione amministrativa dei candidati . L' art . 4, secondo comma, dello Statuto enuncia il principio della pubblicità dei posti vacanti unicamente affinché tutti coloro che possiedono questi requisiti possano presentare la loro candidatura . Ora, i ricorrenti non possedevano questi requisiti, segnatamente per quanto concerne la loro situazione amministrativa .

    35 Il Parlamento riconosce la priorità del reclutamento interno rispetto ai concorsi esterni, ma nega che ne derivi l' obbligo, per l' istituzione interessata, di ammettere ai concorsi interni tutti i suoi agenti . La sentenza 31 marzo 1965, Rauch ( causa 16/64, citata ), non sancisce in alcun modo un siffatto obbligo delle istituzioni, ma si limita a riconoscer loro la possibilità di ammettere ai concorsi interni anche agenti che non siano dipendenti di ruolo .

    36 Il Parlamento ritiene che la logica del concorso interno, di cui all' art . 29 dello Statuto, comporta che si tratti semplicemente di possibilità concessa all' istituzione e non di obbligo gravante su di essa . Ai sensi della sentenza della Corte 31 marzo 1965, Ley / Commissione ( cause 12/64 e 29/64, Racc . pag . 143, in particolare pag . 161 ), l' APN non ha alcun obbligo di bandire un concorso interno, ma è soltanto tenuta ad esaminarne la possibilità prima di bandire un concorso esterno . Il Parlamento ritiene di dovere, a fortiori, far uso del suo potere discrezionale per stabilire le condizioni di svolgimento del concorso interno e, segnatamente, le categorie di personale che possano parteciparvi . Sottolinea che la Corte ha riconosciuto il potere discrezionale delle istituzioni per l' organizzazione dei loro servizi ( ad esempio, nella sentenza 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc . pag . 2447, in particolare pag . 2463 ). Le disposizioni controverse delle istruzioni di servizio nonché la clausola corrispondente inserita nei contratti di assunzione manifestano unicamente questo potere discrezionale, che si fonda sulla considerazione che non è opportuno in linea di principio bandire concorsi interni per gli agenti temporanei assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni .

    37 Nel controricorso, l' istituzione convenuta aveva affermato che anche se agli agenti temporanei fosse riconosciuto il diritto di partecipare ai concorsi interni, si dovrebbe ritenere che i ricorrenti vi abbiano rinunciato firmando i contratti di assunzione . Nella controreplica, esso dichiara, invece, che la clausola di cui ai contratti è meramente informativa e si rimette alla saggezza del Tribunale per stabilire se essa abbia o meno valore di rinuncia ad un diritto, problema che, a suo parere sorgerebbe peraltro solo se agli agenti temporanei fosse riconosciuto il diritto di partecipare ai concorsi interni .

    38 Per quanto riguarda la situazione delle due ricorrenti vincitrici di concorsi generali esterni, la sig.na Meskens e la sig.ra Schiltz, il Parlamento aveva sostenuto, nel controricorso, di non aver ancora preso una decisione definitiva in quel momento . Nella controreplica, l' istituzione convenuta vuole giustificare il rigetto definitivo delle candidature, sopravvenuto nel frattempo, invocando un' interpretazione restrittiva dell' art . 3, secondo comma, delle istruzioni . Poiché l' assunzione delle due candidate era avvenuta prima del superamento del concorso esterno, per la loro ammissione al concorso interno sarebbe stata necessaria una decisione speciale dell' APN che quest' ultima, sentita la commissione paritetica, si è astenuta dall' adottare .

    39 Occorre in primo luogo esaminare se gli agenti temporanei abbiano, in forza dello Statuto, il diritto di partecipare ai concorsi interni della loro istituzione ed accertare, in caso di risposta affermativa, se il Parlamento abbia cionondimeno validamente respinto, con le decisioni controverse, le candidature dei ricorrenti .

    40 Nessuna norma dello Statuto o degli allegati impedisce la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni . Per contro, l' art . 4, secondo comma, dello Statuto dispone che ogni posto vacante è portato a conoscenza del "personale" dell' istituzione interessata . L' art . 29, n . 1, lett . b ), dello Statuto si riferisce ai concorsi "interni nell' ambito dell' istituzione ". Queste norme non prevedono dunque nessuna differenza tra le varie categorie di personale .

    41 Inoltre, la Corte, nella sentenza 31 marzo 1965, Rauch ( causa 16/64, citata ), ha statuito che l' espressione "concorsi interni nell' ambito dell' istituzione", interpretata letteralmente, riguarda tutte le persone che se ne trovino al servizio, sotto qualsiasi profilo . Ai sensi della sentenza della Corte 12 marzo 1975, "non sussiste ostacolo all' ammissione dei dipendenti temporanei ai concorsi interni" ( Kuester, causa 23/74 ). Infine, nella sentenza 28 ottobre 1982, la Corte ha riconosciuto l' interesse ad agire di un agente temporaneo contro la decisione di coprire un posto mediante la promozione di altro candidato in quanto il ricorrente "potrebbe partecipare ad un concorso interno qualora la decisione impugnata venisse annullata" ( Giannini, causa 265/81, citata ). In conseguenza, occorre affermare che gli agenti temporanei hanno, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni della loro istituzione . In contrasto con quanto sostenuto dal Parlamento, questo diritto statutario non costituisce un illegittimo privilegio degli agenti temporanei foriero di discriminazione a danno di persone estranee al personale delle istituzioni .

    42 Poiché i ricorrenti avevano, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni, occorre allora esaminare se il Parlamento, con le decisioni controverse, potesse validamente privarli di tale diritto . A questo proposito, l' istituzione convenuta ha sostenuto di avere il potere di limitare l' ammissione di agenti temporanei ai concorsi interni grazie al suo potere discrezionale in materia . Nel suddetto contesto, si deve rilevare che lo Statuto attribuisce effettivamente un ampio potere discrezionale alle istituzioni, per quanto riguarda l' organizzazione di concorsi . Così, gli artt . 4 e 29 dello Statuto riconoscono all' APN diverse possibilità di avvalersi di tale potere, quando sia necessario coprire posti vacanti in un' istituzione . Allo stesso modo, l' art . 1 dell' allegato III dello Statuto conferisce all' APN un vasto potere discrezionale allorché si tratta di bandire un concorso . Nella fattispecie, tuttavia, la decisione dell' APN di non ammettere gli agenti temporanei ai concorsi interni non è stata adottata nell' ambito di questi poteri esplicitamente previsti dallo Statuto, ma in modo generico, al di fuori dell' organizzazione di un concorso specifico, per mezzo di istruzioni emanate in materia dall' ufficio di presidenza allargato del Parlamento .

    43 Occorre ribadire che queste istruzioni non sono disposizioni generali di esecuzione ai sensi dell' art . 110 dello Statuto . Si tratta di direttive interne che non possono qualificarsi come norme giuridiche e che, comunque, non possono derogare alle disposizioni imperative dello Statuto . Esse valgono come semplice norma di condotta indicativa della prassi che l' istituzione deve seguire ( v . sentenze della Corte 5 febbraio 1987, Mouzourakis / Parlamento, causa 280/85, Racc . pag . 589, in particolare pag . 607, e 21 novembre 1989, Becker e Starquit / Parlamento, punto 7 della motivazione, cause riunite C-41/88 e C-178/88, Racc . pag . 3807 ). Riferendosi a detta norma di condotta, l' APN ha adottato le decisioni individuali di rigetto delle candidature dei ricorrenti, i quali potevano dunque impugnare queste decisioni invocando l' illegittimità delle istruzioni generali su cui si fondano ( v . sentenze della Corte 18 marzo 1975, Acton e a . / Commissione, cause riunite 44/74, 46/74 e 49/74, Racc . pag . 383, in particolare pagg . 393 e segg ., e 10 dicembre 1987, Del Plato e a . / Commissione, cause riunite 181/86-184/86, Racc . pag . 4991, in particolare pag . 5017 ). Si deve pertanto accertare se l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni, nella versione adottata dall' ufficio di presidenza allargato del Parlamento nel 1979, non contrasti con le norme imperative dello Statuto .

    44 Al riguardo, i ricorrenti hanno sostenuto che questa norma misconosce la priorità che gli artt . 4 e 29, n . 1, dello Statuto attribuiscono al concorso interno nei confronti del concorso esterno . Il Parlamento ha replicato che l' APN non ha l' obbligo di bandire un concorso interno prima di un concorso esterno . Tuttavia, occorre dichiarare che se l' APN sceglie la strada di assunzione prioritaria costituita dal concorso interno, deve ottemperare, al momento del bando, alle norme che disciplinano la procedura di questo concorso, specie a quelle di cui all' allegato III dello Statuto .

    45 Bisogna in primo luogo ricordare che l' APN, allorché bandisce un concorso interno, deve ai sensi dell' art . 1, n . 1, lett . d ), dell' allegato III dello Statuto, specificare i "diplomi e gli altri titoli" necessari per concorrere ai posti vacanti . Escludendo gli agenti temporanei "assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni", l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni non esigeva tuttavia, come unico criterio preventivo di selezione, la qualifica di vincitore di concorso generale esterno - requisito sulla cui legittimità il Tribunale non deve dunque pronunciarsi - ma vi aggiungeva la semplice circostanza di fatto che l' assunzione dell' agente temporaneo fosse avvenuta sulla base di siffatto elenco di riserva, sebbene l' assunzione "al di fuori dell' elenco" non fosse necessariamente legata al mancato possesso di taluni titoli o qualifiche . Così, se all' APN non constava che l' agente assunto fosse iscritto nell' elenco di riserva o se quest' agente vi era stato iscritto dopo l' assunzione, come nel caso delle ricorrenti Meskens e Schiltz, egli risultava "assunto al di fuori" degli elenchi di cui trattasi e non poteva prendere parte ai concorsi interni . Il criterio seguito prescindeva dunque dal possesso di un "diploma" o di "altri titoli", ai sensi dell' art . 1, n . 1, lett . d ), dell' allegato III dello Statuto .

    46 Poiché il criterio di cui trattasi non appare tra quelli espressamente ricordati nell' allegato III dello Statuto, occorre accertare se esso contrasti con altre norme dello Statuto .

    47 In linea di principio, lo Statuto offre la possibilità di far passare in ruolo gli agenti temporanei di un' istituzione mediante concorso interno . Nella fattispecie, il sistema di selezione seguito, facendo dipendere l' ammissione degli agenti temporanei al concorso interno da una circostanza di fatto concernente le modalità della loro assunzione, mirava ad escludere questa possibilità di passaggio in ruolo e non teneva conto dunque di detto obiettivo dei concorsi interni .

    48 E' poi necessario chiarire se questo criterio contrastasse con il sistema di cui all' art . 29, n . 1, dello Statuto, il quale si fonda sull' idea che il passaggio dalla prima fase - promozione o tramutamento - alla seconda fase - bando di concorso interno - deve consentire di allargare il numero delle candidature possibili per raggiungere l' obiettivo di cui all' art . 27 dello Statuto, cioè la nomina di dipendenti di ruolo dotati delle più alte qualità . Il criterio di cui all' art . 3, secondo comma, delle istruzioni non è idoneo tuttavia a raggiungere questo obiettivo . Per un agente temporaneo, il fatto di essere stato assunto "al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali esterni" non è di per sé collegato ai suoi meriti e qualificazioni : se all' APN non consta, al momento dell' assunzione dell' agente, della sua iscrizione in un elenco di riserva istituito a seguito di concorso generale esterno di un' altra istituzione o se l' agente è inserito in detto elenco solo dopo l' assunzione, questi non è, in linea di principio, ammesso a partecipare al concorso interno, anche se il concorso generale esterno da lui superato equivaleva, per il grado di difficoltà e per le conoscenze richieste, al concorso interno progettato dall' istituzione . Pertanto, l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni può portare all' esclusione di un candidato in possesso delle stesse o, anche, di migliori qualifiche di quelle di altri candidati ammessi al concorso . Un risultato siffatto contrasta palesemente con lo scopo degli artt . 27, primo comma, e 29, n . 1, dello Statuto, cioè l' assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità . A questo proposito, occorre dichiarare che l' art . 27, primo comma, definisce in modo imperativo l' obiettivo di qualsiasi assunzione e che l' art . 29, n . 1, determina l' ambito delle procedure da seguire per provvedere ai posti vacanti . Ne consegue che le disposizioni dell' art . 3, secondo comma, delle istruzioni violano le norme imperative degli artt . 27, primo comma, e 29, n . 1, dello Statuto . Tale norma di condotta, in contrasto con lo Statuto, non può comunque costituire il legittimo fondamento di decisioni individuali che negano agli agenti temporanei l' esercizio di un diritto statutario, cioè la partecipazione al concorso interno .

    49 Di certo, va ricordato come l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni contemplava la possibilità di ammettere ad un concorso interno, mediante decisione speciale dell' APN, un agente temporaneo assunto al di fuori di un concorso generale esterno . Questa decisione doveva essere adottata dopo aver sentito la commissione paritetica, il che significa che si trattava di decisione discrezionale dell' APN . Ora, una norma di condotta che limita, trasgredendo lo Statuto, l' esercizio di un diritto statutario non può ritenersi conforme allo Statuto, per il solo fatto che l' APN si riserva la facoltà di adottare decisioni discrezionali in casi particolari . Una simile facoltà non basta a garantire il completo esercizio del diritto statutario di cui trattasi, poiché quest' esercizio dipende da una valutazione discrezionale dell' APN non contemplata dallo Statuto . La possibilità di una decisione discrezionale non influisce pertanto sulla constatazione che l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni è in contrasto con le disposizioni statutarie .

    50 Stando così le cose, occorre dichiarare che le decisioni impugnate, nel loro insieme, sono state adottate avvalendosi di una norma interna in contrasto con le disposizioni degli artt . 27, primo comma, e 29, n . 1, dello Statuto .

    51 Ne consegue che le clausole inserite nei contratti di assunzione dei ricorrenti, per cui questi ultimi si sono impegnati a non partecipare a concorsi interni, non possono ostare alle candidature dei ricorrenti . Infatti, un criterio di selezione stabilito trasgredendo norme statutarie non può essere legittimato da una clausola specifica inclusa nel contratto di assunzione . Di conseguenza, il primo motivo di ricorso è fondato nel merito e solo per esigenze di completezza occorre esaminare il secondo motivo .

    Sul secondo motivo di ricorso

    52 A sostegno del secondo motivo dedotto dalla trasgressione del principio di parità, i ricorrenti hanno ribadito in primo luogo che, in base alla giurisprudenza della Corte, tutto il personale alle dipendenze di un' istituzione deve poter partecipare ai concorsi interni . Hanno aggiunto essere errata la tesi del Parlamento per cui sussiste, tra i dipendenti di ruolo e gli agenti che hanno superato un concorso generale esterno, da un lato, e gli altri agenti dell' istituzione, dall' altro, una differenza che giustifica l' esclusione di questi ultimi dalla partecipazione ai concorsi interni . Ritengono che la preoccupazione - legittima - dell' istituzione di garantire la qualità e l' indipendenza della funzione pubblica comunitaria non impedisca la partecipazione di tutti gli agenti temporanei ad un concorso interno . Da un lato, sostengono che l' aumento del numero di candidati accresce la possibilità di individuare dipendenti di ruolo competenti . D' altro lato, affermano che, qualora le prestazioni di taluni agenti appaiano inferiori a quelle di dipendenti di ruolo ed agenti che hanno già superato un concorso esterno, gli esami del concorso interno metteranno in evidenza questo divario di qualità e condurranno all' eliminazione dei suddetti agenti . Per tale ragione, ove venga bandito un concorso interno, tutto il personale alle dipendenze dell' istituzione deve essere trattato nello stesso modo ed avere identiche possibilità di partecipare al concorso .

    53 Il Parlamento sostiene, in via preliminare, che il numero di agenti temporanei al suo interno è assai elevato in rapporto ad altre istituzioni e quasi tutti questi agenti dipendono dai gruppi politici . Così, al Parlamento i posti temporanei stanno in un rapporto di circa il 15% con i posti permanenti ( mentre alla Commissione questa percentuale è appena la metà ) e nella categoria A, gli agenti temporanei dei gruppi politici sono circa la metà dei dipendenti della stessa categoria ( 167 contro 339 per l' esercizio finanziario 1988 ).

    54 Il Parlamento sottolinea, ricordando due sentenze della Corte 11 luglio 1985, Appelbaum / Commissione ( causa 119/83, Racc . pag . 2423 ), e Hattet e a . / Commissione ( cause riunite 66/83-68/83 e 136/83-140/83, Racc . pag . 2459 ), che il principio della parità di trattamento deve concernere situazioni identiche o simili . A suo parere, questo principio non è stato disatteso in quanto tutti i candidati nella stessa situazione dei ricorrenti, cioè tutti gli agenti temporanei assunti al di fuori di elenchi di riserva, non sono stati ammessi al concorso litigioso .

    55 L' istituzione convenuta intende provare che sussiste una differenza fra gli agenti che hanno superato un concorso esterno e quelli che non hanno superato questa prova, differenza che escluderebbe la trasgressione del principio della parità di trattamento . A suo parere, la maggior parte degli agenti temporanei lavorano nei gruppi politici, i quali scelgono liberamente i loro collaboratori tenendo conto - cosa che per essi è del tutto lecita - di considerazioni d' ordine politico . Il segretariato generale del Parlamento non può minimamente influire su tale scelta e si limita agli adempimenti di carattere amministrativo e finanziario . Quando sceglie i propri dipendenti, il segretariato generale deve, invece, osservare una rigorosa neutralità sul piano politico . Secondo l' istituzione convenuta è quanto meno sorprendente costringere il segretariato generale ad ammettere a concorrere, quando si tratta di concorsi interni da esso banditi, persone la cui assunzione è stata del tutto sottratta al suo controllo . Il Parlamento sottolinea che questa situazione non sussiste nelle altre istituzioni comunitarie in cui tutti gli agenti dipendono dalla medesima autorità di assunzione ed ove i criteri politici non hanno rilievo .

    56 Il Parlamento invoca poi una differenza sostanziale tra concorso generale esterno e concorso interno . Infatti, al primo si presenterebbe un altissimo numero di candidati, la concorrenza vi sarebbe fortissima e la selezione severa, cosicché i dipendenti delle istituzioni, costretti a superare questa prova, dimostrerebbero, in tal modo, una competenza idonea a giustificare i privilegi della funzione pubblica . Per contro, essendo il concorso interno riservato, in linea di principio, a meno che l' istituzione decida in modo diverso, a persone che non hanno più bisogno di provare le loro capacità per divenire dipendenti di ruolo, la natura ed il livello delle prove sono diversi e la concorrenza minore . Per queste ragioni, l' istituzione convenuta ritiene che non si possono paragonare in modo serio i risultati cui può portare un concorso generale esterno con quelli di un concorso interno .

    57 Emerge dalla risposta data al primo motivo che il secondo motivo di ricorso è parimenti fondato . Infatti, l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni allora vigenti sanciva la disparità di trattamento tra gli agenti temporanei assunti "al di fuori" di un elenco di riserva, da un lato, e gli altri agenti temporanei, dall' altro . Non si trattava dunque di una distinzione tra le diverse categorie di persone dipendenti del Parlamento ( v ., in questo contesto, le sentenze della Corte 6 ottobre 1983, Celant e a . / Commissione, cause riunite 118/82-123/82, Racc . pag . 2995, in particolare pag . 3012, e 19 aprile 1988, Sperber / Corte di giustizia, causa 37/87, Racc . pag . 1943, in particolare pagg . 1956 e segg .), ma di una differenziazione all' interno della sola categoria degli agenti temporanei . In una siffatta situazione, la Corte ha dichiarato che vi è trasgressione del principio della parità di trattamento, allorché la situazione giuridica e di fatto delle persone interessate non giustifica la disparità di cui trattasi ( v . sentenze della Corte 11 luglio 1985, Appelbaum / Commissione, causa 119/83, Racc . pag . 2423, in particolare pag . 2454, e Hattet e a . / Commissione, cause riunite 66/83-68/83 e 136/83-140/83, Racc . pag . 2459, in particolare pag . 2469, e 13 dicembre 1989, Oyowe e a . / Commissione, causa C-100/88, Racc . pag . 4285 ).

    58 Ora, l' art . 3, secondo comma, delle istruzioni poteva avere conseguenze in contrasto con l' obiettivo di un concorso interno, quale è stabilito dall' art . 27, primo comma, dello Statuto ed è stato sopra ricordato ( punti 47-49 ). Il criterio enunciato in questa norma poteva, infatti, portare all' esclusione di un candidato, nonostante il suo inserimento in un elenco di riserva istituito a seguito di un concorso generale esterno corrispondente, per il livello di difficoltà e di conoscenze richieste, al concorso interno progettato dall' istituzione . Un criterio che rende possibile siffatte decisioni, incompatibili con l' obiettivo dei sistemi di assunzione previsti dallo Statuto, che è quello di far assumere i candidati migliori, non può giustificare una disparità all' interno della categoria degli agenti temporanei . Il secondo motivo di ricorso è allora parimenti fondato .

    59 L' istituzione convenuta ha sostenuto che l' annullamento delle decisioni controverse avrebbe gravi conseguenze per la politica di assunzione e per la gestione del personale del Parlamento . Essa ha precisato, in udienza, che i gruppi politici assumono i loro agenti temporanei in base a considerazioni d' ordine piuttosto politico . Inoltre, si starebbe manifestando una tendenza a trasformare in agenti temporanei gli assistenti dei deputati, che finora hanno semplicemente un contratto stipulato con il membro del Parlamento per il quale lavorano . Di conseguenza, il Parlamento ritiene di poter avere al proprio servizio, tra uno o due anni, 3 000 dipendenti di ruolo e 2 000 agenti temporanei . Tutti questi agenti temporanei desiderano diventare rapidamente dipendenti di ruolo . Diverrebbe allora assai difficile, da un lato, bandire concorsi interni, in quanto il principio dell' equilibrio politico è ritenuto importantissimo nel Parlamento, mentre, d' altro lato, i concorsi generali cesserebbero di essere il modo di normale ammissione alla funzione pubblica all' interno del Parlamento .

    60 Occorre dichiarare che queste considerazioni di politica amministrativa non sono, in via di principio, rilevanti per interpretare lo Statuto . Inoltre, i timori espressi dal Parlamento non sembrano fondati . Spetta alle istituzioni comunitarie bandire i concorsi interni in modo da eliminare ogni pericolo che essi possano consentire di raggirare le regole che disciplinano l' ammissione alla funzione pubblica europea .

    61 Emerge da tutto quanto precede che le 14 decisioni impugnate devono essere annullate .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    62 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché il Parlamento è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Le decisioni del Parlamento con cui si respingono le candidature dei ricorrenti al concorso interno n . B/164 sono annullate .

    2 ) Il Parlamento è condannato alle spese .

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