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Document 61989TJ0054

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 novembre 1990.
    Sig.ra V. contro Parlamento europeo.
    Dipendente - Agente temporaneo - Presupposti per il riconoscimento d'invalidità - Commissione di invalidità.
    Causa T-54/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00659

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:71

    61989A0054

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 22 NOVEMBRE 1990. - V. CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - AGENTE TEMPORANEO - PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA - COMMISSIONE D'INVALIDITA. - CAUSA T-54/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00659


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti - Invalidità - Commissione di invalidità - Collegialità dei lavori - Portata - Redazione di un verbale - Condizione non essenziale

    ( Statuto del personale, all . II, art . 7 )

    2 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Lettera di notifica delle conclusioni cui è giunta la commissione di invalidità - Esclusione

    ( Statuto del personale, artt . 90 e 91; all . II, art . 9, n . 2 )

    3 . Dipendenti - Invalidità - Organo competente a riconoscere lo stato di invalidità di un agente temporaneo - Commissione di invalidità - Incompetenza dell' autorità che ha il potere di nomina

    ( Regime applicabile agli altri agenti, art . 33, n . 2 )

    4 . Dipendenti - Congedo di malattia - Prova della malattia - Produzione di un certificato medico non motivato - Insufficienza - Produzione di un certificato recante una diagnosi contraddetta dalle conclusioni della commissione di invalidità e da una visita di controllo - Rigetto del certificato

    ( Statuto del personale, art . 59 )

    5 . Dipendenti - Agente temporaneo - Licenziamento - Risoluzione di un contratto a durata indeterminata prima che siano notificate all' interessato le conclusioni della commissione d' invalidità - Regolarità

    ( Regime applicabile agli altri agenti, artt . 47 e 48 )

    Massima


    1 . La collegialità dei lavori della commissione d' invalidità non esclude che lo scambio di opinioni tra i suoi membri si possa effettuare in parte per iscritto . D' altra parte, l' esistenza di un processo verbale non è condizione essenziale per la validità delle deliberazioni della commissione d' invalidità .

    2 . La lettera con cui, conformemente all' art . 9, n . 2, dell' allegato II dello Statuto, sono notificate all' interessato le conclusioni della commissione di invalidità non costituisce una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina impugnabile mediante ricorso per annullamento .

    3 . Risulta dall' art . 33, n . 2, del regime applicabile agli altri agenti che, nell' ipotesi in cui la commissione di invalidità sia giunta alla conclusione che un agente temporaneo non è colpito da invalidità, l' autorità che ha il potere di nomina non può prendere una decisione di contenuto diverso .

    4 . Un' interruzione dell' attività lavorativa di un dipendente non può essere clinicamente giustificata con la produzione di un certificato medico non motivato, né può esserlo con la produzione di un certificato che rechi una diagnosi contraddetta tanto dalle conclusioni della commissione di invalidità quanto da una visita di controllo del medico di fiducia dell' istituzione .

    5 . Le disposizioni degli artt . 47 e 48 del regime applicabile agli altri agenti non ostano alla denuncia unilaterale, senza motivazione, del contratto di lavoro a durata indeterminata di un agente temporaneo . Questo principio vale anche durante un congedo di malattia, alla sola condizione che, se il contratto contiene la clausola del preavviso, il termine di preavviso non può cominciare a decorrere durante la durata del congedo, purché questo non superi il periodo di tre mesi . Nessuna norma stabilisce che l' instaurazione di un procedimento di accertamento dell' invalidità ha l' effetto di sospendere il diritto dell' APN di risolvere il contratto di un agente finché le conclusioni della commissione d' invalidità non le sono state trasmesse . Il solo fatto che la decisione di licenziamento è stata adottata prima che l' interessato abbia avuto conoscenza delle conclusioni della commissione d' invalidità non consente al Tribunale di concludere che sia stato commesso uno sviamento di potere .

    Parti


    Nella causa T-54/89,

    Sig.ra V . ( 1 ), ex agente temporaneo del Parlamento europeo, con gli avv.ti Cristina Pagni, del foro di Milano, e Andrea Guarino, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Alain Lorang, 51, rue Albert Ier,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, e, nella fase orale, dall' avv . Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della relazione della commissione d' invalidità incaricata di esaminare la pratica della ricorrente, nonché di diverse decisioni del Parlamento europeo con le quali questa istituzione, a seconda del provvedimento, nega che la ricorrente possa fruire del regime d' invalidità, rifiuta il riconoscimento del certificato medico d' interruzione d' attività prodotto dalla ricorrente, pone fine al contratto di lavoro come agente temporaneo e respinge i vari reclami presentati dalla ricorrente,

    IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

    composto dai signori D.A.O . Edward, presidente, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere : H . Jung

    visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale del 4 luglio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 La ricorrente è stata assunta il 10 luglio 1981 come agente temporaneo di grado C1 presso il gruppo del partito popolare europeo ( in prosieguo : il "gruppo PPE ") del Parlamento europeo ( in prosieguo : il "Parlamento "). Durante gli anni successivi le sue assenze per malattia hanno superato complessivamente i dodici mesi nell' arco di tre anni . Secondo la ricorrente tali assenze sono state provocate, in un primo tempo, da una ptosi renale che si manifestava con improvvisi dolori lancinanti e da uno stato di prostrazione fisica alla quale ha fatto seguito una depressione nervosa . Per alcune di queste assenze la ricorrente ha prodotto un certificato medico .

    2 A norma dell' art . 59, n . 1, quarto comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), che si applica ai dipendenti temporanei in forza dell' art . 16 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ( in prosieguo : il "RAA "), nei confronti della ricorrente è stato instaurato un primo procedimento per accertare se fosse eventualmente invalida . La commissione d' invalidità, riunita il 20 novembre 1986, concludeva che la ricorrente non era colpita da invalidità totale che le impedisse di svolgere mansioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che, per questo motivo, doveva riprendere il lavoro . Il membro della commissione d' invalidità designato dalla ricorrente, il dott . Boccardo, si dissociava però da queste conclusioni . La ricorrente veniva informata del parere della commissione con lettera 5 dicembre 1986 a firma del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze ( in prosieguo : il "direttore generale ") che le ingiungeva di riprendere il lavoro . La ricorrente riprendeva il lavoro il 6 gennaio 1987 .

    3 Dopo altre numerose assenze, su richiesta del medico di fiducia del Parlamento, la ricorrente veniva esaminata dal dott . Van Roost, nefrologo di Bruxelles, il quale constatava che :

    "i dati dell' esame clinico e l' accurato studio di tutti i documenti prodotti dalla sig.ra V . non consentono di accertare l' esistenza di un' invalidità permanente totale, che le impedisca assolutamente di svolgere il proprio lavoro di segretaria ".

    4 Dopo ulteriori ripetute assenze della ricorrente, l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ") il 14 luglio 1987 decideva di sottoporre la pratica ad una nuova commissione d' invalidità . La ricorrente designava il dott . Boccardo e il Parlamento il dott . Di Paolantonio, come rispettivi medici di parte . I due medici nominati dalle parti non si accordavano però sulla designazione del terzo membro della commissione, nonché sull' obbligo dell' amministrazione di trasmettere copia dell' intero fascicolo sanitario della ricorrente al dott . Boccardo .

    5 Con lettera 6 ottobre 1987 il dott . Di Paolantonio scriveva al dott . Boccardo quanto segue :

    "Le esigenze avanzate dalla sig.ra V . circa la scelta del terzo medico ( cultura e mentalità italiana, distanza dal luogo di lavoro dell' interessata ) sono riunite nel medico da essa scelto per rappresentarla, però il terzo medico, secondo lo Statuto, dev' essere scelto di comune accordo tra gli altri due medici della commissione d' invalidità .

    Le confermo che non mi è possibile accettare i nominativi dei medici che lei mi propone nelle lettere del 26 agosto e del 19 settembre 1987 e mi dispiace che lei non abbia potuto accettare le candidature proposte nella mia lettera dell' 11 settembre 1987 . Di conseguenza, Le propongo come terzo medico il prof . Alexandre, specialista in nefrologia di fama mondiale, che lavora presso la clinica universitaria Saint-Luc a Bruxelles .

    Per quanto riguarda il fascicolo della sig.ra V . (...). Nel marzo 1984 la signora si è fatta visitare da lei nel quadro della visita annua . Tutti gli elementi medici posteriori a tale data ci sono stati trasmessi dall' interessata e da lei stesso e non ritengo che sia necessario farLe pervenire 'una copia di queste copie' ".

    6 Con lettera 17 ottobre 1987 il dott . Boccardo rispondeva al dott . Di Paolantonio :

    "Posso confermarle quanto già espresso a lei telefonicamente il 12 ottobre 1987 : che non abbiamo nulla in contrario ad accettare come terzo medico in seno alla commissione d' invalidità il prof . Alexandre dell' università di Bruxelles .

    Devo comunque evidenziare alcune condizioni che vorrei fossero accettate in via pregiudiziale al definitivo accordo sul nominativo da lei proposto :

    1 ) essendo questa la seconda volta che la nostra parte accetta i nominativi da lei proposti, qualora il prof . Alexandre non dovesse accettare l' incarico, l' eventuale prossima scelta avverrà fra più nominativi di nostra proposta; al limite con l' esclusione di quelli da lei in precedenza già ricusati, pur senza precisa motivazione;

    2 ) non ritenendo sufficiente la sua relazione riassuntiva del fascicolo medico della sig.ra V ., la commissione d' invalidità sarà convocata solo dopo che il sottoscritto avrà avuto in copia tutto il carteggio riguardante la mia assistita ( visite fiscali, interventi di assistenza durante il lavoro, terapie, ecc .), nonché ogni altro documento che non sia già in mie mani, in quanto presentato da noi al servizio medico del Parlamento ".

    7 Il 26 ottobre 1987 il Parlamento, ritenendo che fossero inaccettabili le condizioni proposte dal dott . Boccardo, chiedeva al presidente della Corte di giustizia, conformemente all' art . 7, terzo comma, dell' allegato II dello Statuto, di designare d' ufficio il terzo membro della commissione d' invalidità . Veniva designato il dott . Pouthier, del servizio di nefrologia del centro ospedaliero di Lussemburgo, e il dott . Boccardo ne veniva informato con lettera 12 novembre 1987 a firma del direttore generale .

    8 Il 26 gennaio 1988 la commissione d' invalidità si riuniva per cinque ore e quaranta minuti . Durante detta riunione sono stati discussi tutti i problemi medici, fisici e psicologici della ricorrente . Il dott . Di Paolantonio e il dott . Pouthier rifiutavano di firmare un progetto di 98 pagine redatto dal dott . Boccardo con il quale si proponeva di dichiarare invalida la ricorrente .

    9 Il dott . Pouthier inoltre rifiutava di firmare qualsiasi documento nel corso della riunione, in quanto desiderava un complemento d' informazioni . Dichiarava che avrebbe presentato le sue conclusioni entro breve termine . Non si è redatto il processo verbale della riunione della commissione .

    10 Il 27 gennaio 1988 il dott . Di Paolantonio redigeva una relazione medica di quattro pagine e un progetto di conclusioni che presentava ai due colleghi . Il 1° febbraio 1988, rispettando il termine che si era autoimposto, il dott . Pouthier concludeva associandosi al parere del dott . Di Paolantonio e firmava la proposta di conclusioni presentata da quest' ultimo . L' 8 febbraio 1988 il dott . Boccardo informava i due colleghi che rifiutava di firmare dette conclusioni e richiedeva una nuova riunione della commissione d' invalidità .

    11 Il 19 febbraio 1988 il dott . Di Paolantonio riferiva al direttore generale sullo svolgimento della riunione e gli trasmetteva copia delle conclusioni alle quali era giunta la commissione d' invalidità .

    12 Il 24 febbraio 1988, mediante lettera contrassegnata col numero 05170, il direttore generale informava il dott . Boccardo che, dal momento che due medici erano giunti a conclusioni concordanti, queste costituivano, a suo giudizio, il parere della maggioranza della commissione d' invalidità, i cui lavori dovevano pertanto considerarsi conclusi . Con lettera di pari data e recante il numero 05169, il direttore generale inviava alla ricorrente, senza commenti, le conclusioni della commissione d' invalidità .

    13 Con lettera di pari data, il presidente del gruppo PPE, in veste di APN, comunicava alla ricorrente la risoluzione del contratto di lavoro conformemente alle disposizioni dell' art . 47, n . 2, lett . a ), del RAA . Precisava che il termine di preavviso sarebbe decorso dal 1° marzo 1988 e sarebbe scaduto il 31 maggio 1988 .

    14 Nel frattempo la ricorrente aveva trasmesso all' amministrazione un certificato d' interruzione di lavoro per un periodo di due mesi, datato 23 febbraio 1988 e firmato dal dott . Verreydt . Con lettera 26 febbraio 1988, contrassegnata col numero 05531, il direttore generale informava la ricorrente che "detto certificato era stato rifiutato dall' istituzione, date le conclusioni della commissione d' invalidità incaricata di esaminare la sua pratica (...) e su proposta del nostro medico di fiducia" e le ingiungeva di riprendere immediatamente il lavoro . Il certificato in questione non menzionava le cause di natura clinica che giustificavano l' interruzione del lavoro . La ricorrente ha dichiarato di essere stata ricoverata per una lavanda gastrica .

    15 La ricorrente presentava allora un secondo certificato, datato 1° marzo 1988, pure firmato dal dott . Verreydt, che pronosticava un' incapacità lavorativa dal 1° marzo al 1° giugno 1988 .

    16 Il 7 marzo 1988 il dott . Vandenitte, medico di fiducia del Parlamento, dopo un colloquio telefonico con il medico curante della ricorrente, effettuava una visita di controllo al domicilio della ricorrente . Egli riteneva che l' interessata in quel momento fosse in grado di prestare servizio .

    17 Con nota 3 maggio 1988, registrata nella segreteria del Parlamento il 24 maggio 1988, la ricorrente presentava reclamo avverso la decisione del presidente del gruppo PPE in data 24 febbraio 1988 e avverso la decisione n . 05531 del direttore generale del 26 febbraio 1988, che rifiutava il certificato medico del 23 febbraio 1988 .

    18 Con una successiva nota del 16 maggio 1988, registrata il 24 maggio 1988, la ricorrente chiedeva, da un lato, l' annullamento della decisione n . 05169 del 24 febbraio 1988 del direttore generale, che si conformava alla conclusioni della commissione d' invalidità e, dall' altro, il proseguimento della procedura per la dichiarazione d' invalidità .

    19 Il 22 agosto 1988 l' APN respingeva espressamente i due reclami .

    Procedimento

    20 Così stando le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1988, la ricorrente proponeva il presente ricorso avverso il Parlamento, ricorso registrato col numero 336/88 .

    21 La fase scritta si è svolta interamente dinanzi alla Corte che, con ordinanza 15 novembre 1989, applicando l' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha trasmesso la causa al Tribunale, presso il quale è stata registrata col numero T-54/89 .

    22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quarta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

    23 Dopo due rinvii, la trattazione orale della causa si è infine svolta il 4 luglio 1990 . I patroni di parte hanno presentato le loro difese e hanno risposto alle domande loro rivolte dal Tribunale .

    24 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

    1 ) annullare i seguenti atti del Parlamento :

    a ) il rapporto della commissione medica così come inviato alla ricorrente in data 24 febbraio 1988 concernente l' esistenza di uno stato d' invalidità a carico della ricorrente;

    b ) la decisione n . 05169 del direttore del personale del Parlamento, nella misura in cui implicitamente accetta e fa proprio il rapporto della commissione medica e nega l' accesso al trattamento d' invalidità alla ricorrente;

    c ) la decisione n . 5531 del direttore del personale del Parlamento in data 26 febbraio 1988 di rifiutare il certificato medico d' interruzione d' attività a causa di malattia presentato dalla ricorrente e di intimare la ripresa dell' attività lavorativa;

    d ) la decisione del presidente del gruppo del partito popolare europeo - nella qualità di autorità investita del potere di nomina - di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente come agente temporaneo del Parlamento di grado C1/5 in servizio presso il gruppo del partito popolare europeo;

    e ) la decisione adottata dal presidente del gruppo del partito popolare europeo - nella qualità di autorità investita del potere di nomina - in quanto costituisce rigetto del reclamo formulato in data 16 maggio 1988 dalla ricorrente, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale, avverso la decisione n . 05169 del direttore del personale;

    f ) la decisione adottata dal presidente del gruppo del partito popolare europeo - nella qualità di autorità investita del potere di nomina - in quanto costituisce rigetto del reclamo formulato in data 3 maggio 1988 dalla ricorrente, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale, avverso la decisione dell' APN di porre fine al rapporto di lavoro;

    2 ) l' accertamento del diritto della ricorrente ad essere sottoposta a nuovo esame medico per accertare la sussistenza delle condizioni d' invalidità;

    3 ) la condanna della resistente :

    a ) al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di remunerazione, ivi comprese le indennità speciali o ordinarie, nella qualità di agente temporaneo di grado C1/5, addizionato degli interessi di mora al tasso corrente a partire dal 31 maggio 1988;

    b ) al pagamento delle spese di giudizio .

    25 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia :

    1 ) respingere il ricorso;

    2 ) pronunciarsi sulle spese secondo le vigenti norme dello Statuto .

    Nel merito

    26 A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente ha dedotto nelle memorie scritte vari mezzi che, durante l' udienza, sono stati riassunti dal patrono della ricorrente come segue :

    - la commissione d' invalidità è stata costituita in modo irregolare, giacché il terzo membro di detta commissione è stato designato dal presidente della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento, mentre le parti si erano già accordate sul nome del prof . Alexandre;

    -i lavori di detta commissione non si sono svolti in modo collegiale conformemente ai criteri definiti dalla Corte nella sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch / Commissione ( causa 277/84, Racc . pag . 4923 );

    - i lavori di detta commissione sono stati viziati da un difetto sostanziale di procedura, non essendo stato redatto processo verbale;

    - la decisione di non riconoscere l' invalidità della ricorrente è irregolare, giacché è stata adottata da una persona incompetente, che non aveva la qualifica di APN, ed è priva di qualsiasi motivazione;

    - la decisione di licenziare la ricorrente è illegittima, in quanto è stata presa prima della notifica della decisione relativa alla sua richiesta di dichiarazione d' invalidità, vale a dire prima che fosse terminata la procedura d' invalidità e prima che le fosse ritualmente notificata la decisione dell' APN;

    - la decisione di licenziare la ricorrente è del pari illegittima, in quanto è stata adottata in un momento in cui l' interessata era regolarmente in congedo di malattia, poiché a sua volta era illegittima la decisione di rifiutare i certificati redatti il 23 febbraio e il 1° marzo 1988 dal dott . Verreydt .

    27 E' d' uopo esaminare detti mezzi sotto due aspetti, vale a dire, da un lato, quello della regolarità della costituzione e dei lavori della commissione d' invalidità e, dall' altro, quello delle decisioni adottate alla fine del mese di febbraio e all' inizio del mese di marzo 1988 .

    Sulla costituzione e sui lavori della commissione d' invalidità

    28 In primo luogo, la ricorrente osserva che il dott . Boccardo e il dott . Di Paolantonio erano giunti ad un accordo sulla designazione del prof . Alexandre come terzo membro della commissione d' invalidità . In tali circostanze, il Parlamento non aveva motivo per chiedere al presidente della Corte di giustizia di completare la composizione della commissione, giacché questo procedimento è eccezionale e va seguito solo nei casi di disaccordo assoluto e costante tra i due medici designati dalle parti . Così stando le cose, il dott . Pouthier non sarebbe stato designato conformemente alle norme dello Statuto e tutti i lavori successivi della commissione sarebbero quindi inevitabilmente viziati da nullità .

    29 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i lavori della commissione si sono svolti in spregio del principio della collegialità, come è stato sancito dalla Corte nella sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch ( causa 277/84, citata ). A suo parere, il rapporto sanitario e le conclusioni redatte dal dott . Di Paolantonio, dopo la prima riunione, avrebbero dovuto costituire oggetto, insieme al rapporto del dott . Boccardo, di un esame in contraddittorio effettuato dai membri della commissione nel corso di una seconda riunione . La ricorrente sostiene che è solo in esito a detto esame che la commissione avrebbe potuto trarre conclusioni valide .

    30 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l' inesistenza di processo verbale rappresenta un vizio procedurale sostanziale che implica la nullità dei lavori della commissione d' invalidità . Nonostante la Corte, nella sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch ( causa 277/84, citata ), abbia ritenuto che l' esistenza di un processo verbale non è condizione essenziale per la validità delle deliberazioni di una commissione d' invalidità, il Tribunale non dovrebbe condividere ora questo orientamento .

    31 Il Parlamento obietta che il presunto accordo dato dal dott . Boccardo circa la designazione del prof . Alexandre non era definitivo, in quanto era subordinato a condizioni inaccettabili . Il ricorso al procedimento eccezionale di cui all' art . 7, terzo comma, dell' allegato II dello Statuto, non può considerarsi prematuro, poiché è stato effettuato solo tre mesi dopo la decisione di investire della pratica una nuova commissione .

    32 Quanto alla presunta violazione del principio della collegialità, secondo il Parlamento tale principio non implica che i medici debbano redigere collegialmente le loro conclusioni . Nella fattispecie essi avrebbero tenuto una lunga riunione durante la quale ciascuno dei membri avrebbe potuto prendere note in base alle quali poteva proporre un progetto di conclusioni . Il fatto che il dott . Di Paolantonio abbia presentato un progetto di conclusioni ai propri colleghi non ha affatto inficiato la collegialità dei lavori della commissione . Le conclusioni della maggioranza sarebbero valide, anche se non sono firmate dal medico rimasto in minoranza . Il Parlamento si richiama a questo proposito alle sentenza della Corte 12 marzo 1975, Gigante / Commissione ( causa 31/71, Racc . pag . 337 ) e 9 luglio 1975, Vellozzi / Commissione ( cause riunite 42/74 e 62/74, Racc . pag . 871 ). Quanto all' insussistenza del processo verbale, esso rinvia alla sentenza della Corte 10 dicembre 1987, Jaensch ( causa 277/84, citata ).

    33 Il Tribunale ritiene che il tenore della lettera del 17 ottobre 1987 del dott . Boccardo interpretato alla luce della lettera del 6 ottobre 1987 del dott . Di Paolantonio ( v . i punti 5 e 6 supra ) non lascia dubbi sulla natura delle condizioni alle quali era subordinato l' accordo dato dal dott . Boccardo alla designazione del prof . Alexandre come terzo membro della commissione d' invalidità . Queste condizioni, che non erano puramente formali, erano espressamente definite presupposti per "un accordo definitivo", sul quale esercitavano quindi un effetto sospensivo . La ricorrente non può perciò sostenere che il dott . Boccardo e il dott . Di Paolantonio fossero giunti ad un accordo . Ne consegue che il mezzo tratto da un presunto vizio di procedura nella costituzione della commissione d' invalidità va respinto .

    34 Sulla collegialità dei lavori della commissione, il Tribunale ritiene che, allorché come nella fattispecie si è svolta una riunione di cinque ore e quaranta minuti durante la quale è stato discusso un progetto di 98 pagine, non si può criticare il susseguente scambio di opinioni effettuato per iscritto . Nessun elemento consente di concludere che la procedura seguita dal dott . Di Paolantonio abbia impedito agli altri membri della commissione di esprimere liberamente la loro opinione . Nemmeno vi sono elementi che facciano pensare che i due altri medici non fossero sufficientemente informati circa l' orientamento del dott . Boccardo . Infine, il Tribunale non dispone di alcun indizio per ritenere che il dott . Pouthier sia stato indotto a firmare i documenti preparati dal dott . Di Paolantonio in condizioni che escludessero la piena libertà e l' assoluta obiettività di giudizio . Così stando le cose, il Tribunale ritiene che i criteri sanciti dalla Corte nella sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch ( causa 277/84, citata ) siano pienamente rispettati .

    35 Quanto alla mancanza di un processo verbale, il Tribunale ritiene che, come ha già dichiarato la Corte nella sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch ( causa 277/84, citata ), l' esistenza di un processo verbale non è condizione essenziale per la validità delle deliberazioni di una commissione . Nella fattispecie, l' assenza di processo verbale non ha avuto incidenza né sulla prosecuzione dei lavori della commissione d' invalidità né sull' esercizio del sindacato giurisdizionale al quale detti lavori sono attualmente soggetti .

    36 Da dette considerazioni consegue che lo svolgimento dei lavori della commissione d' invalidità non è stato inficiato da alcun vizio sostanziale tale da pregiudicarne la regolarità . Detto mezzo va perciò respinto .

    Sulla regolarità delle decisioni adottate alla fine del mese di febbraio e all' inizio del mese di marzo 1988

    37 La ricorrente deduce diversi mezzi ed argomenti miranti a comprovare l' illegittimità di tutte le decisioni adottate nei suoi confronti dall' APN alla fine del mese di febbraio e all' inizio del mese di marzo 1988 . In particolare essa sostiene, in primo luogo, che la decisione recante rifiuto di riconoscere la sua invalidità è illegittima per incompetenza e difetto di motivazione . In secondo luogo, essa sostiene che la decisione con la quale è stato risolto il suo contratto di lavoro temporaneo è del pari illegittima, poiché è stata adottata in un momento in cui non solo il procedimento di accertamento dell' invalidità era ancora pendente, ma per di più in un momento in cui essa stessa era assente per una malattia debitamente certificata . Onde ottenere la dichiarazione d' illegittimità di queste due decisioni, la ricorrente ritiene necessario impugnare prima la "decisione" n . 05169 del 24 febbraio 1988 del direttore generale nei punti in cui accetta e si conforma alla relazione della commissione d' invalidità e rifiuta di riconoscere la sua invalidità, poi la "decisione" n . 05531 del 26 febbraio 1988 del direttore generale che rifiuta il certificato medico redatto dal dott . Verreydt il 23 febbraio 1988 . Essa ne deduce che la decisione del presidente del gruppo PPE, in veste di APN, di risolvere il suo contratto di lavoro era del pari illegittima e ciò tanto più che al momento in cui il preavviso doveva cominciare a decorrere il dott . Verreydt aveva nuovamente confermato la sua incapacità lavorativa . Infine, per le stesse ragioni, essa sostiene che le decisioni che respingono i suoi reclami sono anche esse inficiate di illegittimità .

    38 Quanto alla lettera del 24 febbraio 1988, n . 05169, la ricorrente sostiene che l' APN avrebbe dovuto adottare una decisione motivata sull' esito del procedimento d' accertamento dell' invalidità, indipendentemente dalla relazione della commissione d' invalidità . La lettera n . 05169 sarebbe stata solo una semplice lettera di trasmissione delle conclusioni della commissione d' invalidità, firmata da una persona - vale a dire il direttore generale - che non aveva la qualità di APN e che per questo motivo non aveva competenza ad adottare la decisione che rifiutava alla ricorrente il riconoscimento dello stato d' invalidità . Secondo la ricorrente, detta lettera non ha quindi posto fine al procedimento di accertamento dell' invalidità, che è continuato .

    39 Il Parlamento ammette che, per semplificare l' iter amministrativo, le conclusioni della commissione d' invalidità sono state trasmesse alla ricorrente dal direttore generale competente per il personale . Tuttavia, esso sostiene che siffatta trasmissione, in forma di lettera raccomandata inviata al dipendente, è innegabilmente una notifica e costituisce atto arrecante pregiudizio ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto . In ogni caso il Parlamento sostiene che l' APN, dopo aver respinto il reclamo della ricorrente fondato su detta presunta irregolarità di procedura, ha confermato la notifica contenuta nella lettera n . 05169 .

    40 Quanto ai certificati medici redatti dal dott . Verreydt, la ricorrente sottolinea che la decisione di reiezione del certificato del 23 febbraio 1988 è stata adottata, secondo lo stesso tenore della lettera n . 05531 del direttore generale, del 26 febbraio 1988, con la quale ne è stata informata, ispirandosi alle conclusioni della commissione d' invalidità . Invocando la sentenza della Corte 27 aprile 1989, Fedeli / Parlamento ( causa 271/87, Racc . pag . 993 ), la ricorrente sostiene che dette conclusioni non avevano nulla a che vedere con la valutazione dell' irregolarità di un' assenza temporanea per indisposizione giacché si trattava di due cose diverse . Per di più, detto certificato sarebbe stato respinto senza visita di controllo . Il successivo certificato, datato 1° marzo 1988, ha dato origine ad una visita di controllo, effettuata però solo il 7 marzo 1988, vale a dire allorché il termine di preavviso già aveva preso a decorrere .

    41 Il Parlamento ribatte che il primo certificato, quello del 23 febbraio 1988, non menzionava i motivi clinici che giustificavano l' interruzione dell' attività, mentre il secondo era fondato sulla stessa diagnosi che già era stata sottoposta alle due commissioni d' invalidità, successivamente costituite . Il lungo periodo d' assenza contemplato dai due certificati avrebbe costituito un elemento di valutazione rilevante al momento dell' adozione di detta decisione . Il fatto che il medico di fiducia dell' istituzione abbia constatato che la ricorrente era idonea al lavoro, rispettivamente quindici giorni dopo la prescrizione di una sospensione dell' attività lavorativa di due mesi e sei giorni dopo quella di una sospensione dell' attività lavorativa di tre mesi, confermerebbe che l' APN a ragion veduta ha respinto il primo certificato medico e non ha preso in considerazione il secondo .

    42 Quanto alla decisione di licenziamento comunicata mediante lettera del presidente del gruppo PPE in data 24 febbraio 1988, la ricorrente non contesta che detta decisione sia stata adottata dall' APN . Ma essa sostiene che l' APN non poteva adottare questa decisione allorché la procedura di accertamento d' invalidità era ancora in corso e prima che fosse respinto il certificato medico del 23 febbraio 1988 . La ricorrente sostiene che, scegliendo la data del 1° marzo 1988 come termine a quo per il preavviso, la convenuta ha commesso uno sviamento di potere onde assicurarsi che la reiezione del certificato medico fosse stata debitamente comunicata alla ricorrente .

    43 Il Parlamento ribatte fondandosi sugli artt . 47 e 48 del RAA nonché sulla sentenza della Corte 18 ottobre 1977, Schertzer / Parlamento ( causa 25/68, Racc . pag . 1729 ), che mettono in evidenza la precarietà della posizione di un agente temporaneo, come era la ricorrente, il cui contratto di lavoro può venire risolto senza fornirne la motivazione . Il Parlamento contesta che la decisione di licenziamento sia stata adottata dopo la produzione del certificato medico del 23 febbraio 1988 . Ritiene che gli elementi di fatto, emersi nella fattispecie, consentono di concludere che la ricorrente non era colpita da incapacità lavorativa e quindi non si trovava in congedo di malattia né al momento in cui la decisione di licenziamento è stata adottata né al momento in cui ha cominciato a decorrere il termine di preavviso .

    44 Per quanto riguarda anzitutto la lettera del 24 febbraio 1988, n . 05169, del direttore generale, il Tribunale constata che non si tratta di una decisione dell' APN impugnabile mediante ricorso per annullamento . Questa lettera costituisce infatti l' atto di notifica delle conclusioni della commissione d' invalidità, contemplato dall' art . 9, n . 2, dell' allegato II, dello Statuto ai termini del quale :

    "Le conclusioni della commissione sono trasmesse all' autorità che ha il potere di nomina e all' interessato ".

    Di conseguenza, il capo di domanda della ricorrente relativo all' annullamento di questa lettera non può venire accolto .

    45 In quanto l' argomento della ricorrente presuppone che il procedimento di accertamento dell' invalidità doveva necessariamente concludersi con una decisione adottata dall' APN, si deve osservare che, per gli agenti temporanei, l' art . 33, n . 2, del RAA dispone espressamente che :

    "Lo stato d' invalidità è determinato dalla commissione d' invalidità prevista all' art . 9 dello Statuto ".

    Ne consegue che, nell' ipotesi in cui la commissione d' invalidità sia giunta alla conclusione che un agente non è colpito da invalidità, l' APN non può prendere una decisione di contenuto diverso . Non spetta quindi all' APN adottare una decisione che ponga termine alla procedura . Ci si deve però chiedere se la legittimità della decisione di licenziare la ricorrente abbia potuto venir inficiata dal fatto che detta decisione è stata adottata prima che la ricorrente avesse ricevuto la notifica delle conclusioni della commissione . Il Tribunale affronterà questo punto nell' ambito dell' esame della legittimità della decisione di licenziamento .

    46 Quanto ai certificati medici redatti dal dott . Verreydt, sta di fatto che la Corte nella sentenza 27 aprile 1989, Fedeli ( causa 271/87, citata ), ha dichiarato che la finalità della relazione elaborata da una commissione d' invalidità nell' ambito di una procedura di accertamento dell' invalidità è quella di "stabilire se un dipendente sia idoneo o meno a svolgere permanentemente le funzioni inerenti ad un impiego della sua carriera e non già quella di valutare se l' assenza temporanea di detta dipendente può considerarsi clinicamente giustificata ". La Corte ne ha dedotto che "le conclusioni della commissione d' invalidità che ha ritenuto, nell' ambito del procedimento di accertamento d' invalidità della ricorrente, che le condizioni di detta dichiarazione d' invalidità non fossero soddisfatte, non potevano costituire una prova dell' idoneità fisica di detta dipendente a svolgere le proprie mansioni in un determinato momento, tenuto conto della diversa natura delle valutazioni da esprimere nell' uno e nell' altro caso ". La Corte ha pure precisato in quest' occasione che se l' istituzione convenuta "continuava a nutrire dubbi sull' attendibilità dei certificati medici prodotti dalla ricorrente e quindi sulla regolarità delle sue assenze, avrebbe dovuto seguire la procedura contemplata ad hoc dallo Statuto, facendo effettuare i controlli di cui all' art . 59 dello stesso Statuto ". Emerge tuttavia alla lettura della versione integrale della sentenza, della relazione d' udienza e delle conclusioni dell' avvocato generale che le circostanze da cui è scaturita la causa Fedeli erano molto particolari, giacché il Parlamento aveva preteso, dopo aver preso atto delle conclusioni di una commissione d' invalidità, di respingere alcuni certificati medici debitamente motivati, pur se era già stato indotto a modificare la sua posizione per quanto riguarda taluni certificati precedenti e a riconoscerne l' attendibilità in esito per l' appunto alle constatazioni effettuate in occasione di una visita di controllo . Il Tribunale ritiene quindi che la citata sentenza non può considerarsi come elemento a suffragio dell' orientamento della ricorrente nella presente causa, vale a dire che la sola produzione di un certificato medico, per di più privo di motivazione, farebbe sorgere in ogni caso, ex nunc, il diritto ad un congedo di malattia che potrebbe venir meno solo in esito ad una visita di controllo che constati l' idoneità a lavorare .

    47 Nella fattispecie, il primo certificato del dott . Verreydt del 23 febbraio 1988 non citava i motivi clinici che giustificavano un' interruzione del lavoro, ma prevedeva comunque un' interruzione dell' attività lavorativa per ben due mesi . Il Tribunale ritiene che, tenuto conto delle circostanze specifiche della fattispecie e considerate in particolare la lunga cronistoria della pratica, le conclusioni della commissione d' invalidità e la proposta del medico di fiducia, il Parlamento aveva buoni motivi per respingere detto certificato . La ricorrente non aveva dunque fornito la prova che la sua assenza in quel momento fosse clinicamente giustificata e che quindi le spettasse un congedo di malattia . Essa poteva però ancora porre rimedio al difetto di motivazione del primo certificato producendo un certificato più esplicito, come ha fatto producendo il secondo certificato del dott . Verreydt datato 1° marzo 1988 . Tuttavia, secondo le affermazioni del Parlamento, non contestate dalla ricorrente, questo secondo certificato ribadiva soltanto la diagnosi che per l' appunto era stata disattesa dalla commissione d' invalidità . Inoltre, il 7 marzo 1988, una visita di controllo ha consentito al medico di fiducia dell' istituzione di constatare l' idoneità della ricorrente a lavorare a quella data, il che smentiva recisamente il tenore dei due certificati redatti dal dott . Verreydt, che prevedevano un' assenza di due o tre mesi . Così stando le cose, il certificato del 1° marzo 1988 non può ritenersi abbia sanato ex post la carenza di motivazione che viziava il certificato precedente del 23 febbraio 1988 . Ne consegue che la ricorrente non ha, in alcun momento durante il periodo in esame, dimostrato che le spettasse un congedo di malattia .

    48 Quanto alla decisione di licenziamento è d' uopo rilevare che le disposizioni degli artt . 47 e 48 del RAA non ostano alla denuncia unilaterale senza motivazione del contratto di lavoro a durata indeterminata di un agente temporaneo ( sentenza 18 ottobre 1977, Schertzer, causa 25/68, citata ). Questo principio vale anche durante un congedo di malattia, alla sola condizione che, se il contratto contiene la clausola del preavviso, il termine di preavviso non può cominciare a decorrere durante la durata del congedo, purché questo non superi il periodo di tre mesi . Nessuna norma stabilisce che l' instaurazione di un procedimento di accertamento dell' invalidità ha l' effetto di sospendere il diritto dell' APN di risolvere il contratto di un agente finché le conclusioni della commissione d' invalidità non le sono state trasmesse . Il solo fatto che la decisione di licenziamento è stata adottata prima che la ricorrente abbia avuto conoscenza delle conclusioni della commissione d' invalidità non consente al Tribunale di concludere che sia stato commesso uno sviamento di potere . Ne consegue che tutti i mezzi tratti dalla presunta illegittimità della decisione adottata nei confronti della ricorrente durante i mesi di febbraio e di marzo 1988 vanno disattesi .

    49 Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorso va respinto nel suo complesso .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    50 A norma dell' art . 69, n . 3, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, già ricordata, le spese sono poste a carico della parte rimasta soccombente se ne è fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 di detto regolamento le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti della Comunità restano a carico delle stesse .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le rispettive

    spese .

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