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Document 61989TJ0042

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 gennaio 1990.
Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contro Parlamento europeo.
Dipendente - Indennità di prima sistemazione.
Causa T-42/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00031

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:9

61989A0042

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 30 GENNAIO 1990. - WOLFDIETER GRAF YORCK VON WARTENBURG CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - INDENNITA DI INSTALLAZIONE. - CAUSA T-42/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00031


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Cessazione volontaria dal servizio prima che scada un termine di due anni - Rimborso da parte del dipendente - Decorrenza del termine - Data di entrata in servizio presso le Comunità

( Statuto del personale, allegato VII, art . 5, n . 5 )

2 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Cessazione volontaria dal servizio prima che scada un termine di due anni - Rimborso da parte del dipendente - Oggetto

( Statuto del personale, allegato VII, art . 5, n . 5 )

3 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Presupposti - Dipendente che si sistema con la propria famiglia

( Statuto del personale, allegato VII, art . 5, n . 3 )

Massima


1 . Il termine di due anni, di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello statuto del personale, dev' essere calcolato a decorrere dall' entrata in servizio del dipendente presso le Comunità e non a decorrere dal momento dell' assunzione, da parte sua, delle mansioni che danno luogo alla concessione dell' indennità di prima sistemazione .

2 . Il rimborso da parte del dipendente di una parte dell' indennità di prima sistemazione calcolata in proporzione del tempo che ancora manca al compimento dei due anni quando l' interessato lascia di propria volontà il servizio delle Comunità, non ha come finalità quella di tener conto della durata della sistemazione, in quanto il costo di una sistemazione per un periodo di breve durata non è diverso da quello di una sistemazione per un periodo più lungo .

La sua finalità è quella di porre a carico delle Comunità l' importo globale dell' indennità di prima sistemazione versata al momento dell' assegnazione del dipendente ad una sede di servizio solo qualora il rapporto di servizio fra le Comunità ed il dipendente si sia sufficientemente consolidato, grazie ai due anni trascorsi dall' interessato al servizio delle Comunità . Per contro la presa a carico solamente parziale dell' indennità di prima sistemazione da parte delle Comunità è prevista qualora il dipendente lasci il servizio delle Comunità prima che siano passati due anni dal momento della sua entrata in servizio . Infatti, una sana gestione dei fondi pubblici non permette che le Comunità assumano interamente a loro carico l' indennità di prima sistemazione a favore di un dipendente con il quale il rapporto di servizio non ha potuto consolidarsi per fatto imputabile a quest' ultimo .

3 . Qualora la sistemazione del dipendente e della sua famiglia sia provata, il dipendente non deve dimostrare né l' esistenza di spese effettive né la durata della sistemazione della propria famiglia per poter fruire di un' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base .

Parti


Nella causa T-42/89,

Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, agente temporaneo presso il gruppo del partito popolare europeo del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, con l' avvocato domiciliatario Victor Elvinger, del foro di Lussemburgo, 11/A, boulevard Joseph II, Monterey Palace, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Parlamento 29 febbraio 1988, con cui si rifiuta di concedere al ricorrente l' indennità di prima sistemazione di cui all' art . 5 dell' allegato VII dello statuto del personale, pari a due mesi di stipendio base,

IL TRIBUNALE ( terza sezione ),

composto dai signori : A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris et K . Lenaerts ( relatore ), giudici,

cancelliere : H . Jung

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 16 gennaio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte di giustizia l' 11 agosto 1988, il sig . Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, agente temporaneo presso il gruppo del partito popolare europeo del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso volto all' annullamento della decisione del Parlamento 29 febbraio 1988, con cui si rifiuta di concedergli l' indennità di prima sistemazione e, in quanto necessario, delle decisioni del Parlamento 11 maggio e 18 luglio 1988, con le quali sono stati respinti i reclami presentati contro tale rifiuto . Il ricorrente domanda inoltre che il Tribunale condanni il Parlamento a pagargli l' indennità di prima sistemazione, pari a due mesi di stipendio base, e a sopportare le spese .

2 La fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte .

3 Il Parlamento non ha depositato il controricorso nel termine prescritto . Dopo avere ottenuto una prima proroga, fino al 17 novembre 1988, del termine per il deposito del controricorso che scadeva inizialmente il 17 ottobre 1988, fino al 17 novembre 1988, ed una seconda proroga fino al 17 dicembre 1988, il Parlamento ha richiesto una terza proroga del termine fino al 17 febbraio 1989, con lettera registrata nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1988 . Quest' ultima domanda è stata respinta a causa del suo carattere tardivo .

4 Con lettera registrata nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1989, il Parlamento ha chiesto alla Corte di riaprire il termine per il deposito del controricorso, ai sensi dell' art . 42 del protocollo sullo statuto della Corte . A sostegno della propria domanda esso ha addotto sia i tentativi esperiti per comporre amichevolmente la lite con il ricorrente, sia l' esistenza di un malinteso, relativo alla scadenza del termine controverso, sorto nella segreteria del capo divisione responsabile della causa presso il servizio giuridico del Parlamento . Con lettera 18 gennaio 1989, la Corte ha fatto sapere al Parlamento che, poiché le circostanze da esso invocate nella lettera summenzionata non erano tali da configurare una fattispecie come quella di cui all' art . 42 del protocollo sullo statuto della Corte, la sua domanda era respinta .

5 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1989 e registrata il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto alla Corte, ai sensi dell' art . 94, n . 1, del suo regolamento di procedura, di accogliere le proprie conclusioni .

6 Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha rinviato tale causa dinanzi al Tribunale, in applicazione della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

Antefatti

7 I fatti, così come emergono dagli atti, sono i seguenti :

- con contratto 12 giugno 1974 il ricorrente veniva assunto in qualità di agente temporaneo del Parlamento europeo dal gruppo del partito popolare europeo . Su tale base egli lavorava a Lussemburgo fino al 31 ottobre 1987;

- con clausola aggiuntiva del 27 ottobre 1987, al contratto del 12 giugno 1974, le parti convenivano che, con decorrenza 1° novembre 1987, il ricorrente fosse assegnato a Bruxelles ( posto n . 5051 );

- il 4 gennaio 1988, il ricorrente e sua moglie traslocavano con la loro vettura privata da Mamer ( Granducato di Lussemburgo ) a Bruxelles;

- il 4 marzo 1988 la moglie del ricorrente riprendeva la precedente residenza a Mamer;

- il 31 dicembre 1988 il ricorrente cessava la propria attività di agente temporaneo al Parlamento, a seguito della propria accettazione di una proposta in tal senso proveniente dal Parlamento, in occasione dell' allargamento delle Comunità alla Spagna e al Portogallo; egli continua a vivere a Bruxelles .

8 Ai sensi dell' art . 94, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, sulla base della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, è compito del Tribunale, prima di pronunciare una sentenza contumaciale, accertare se l' istanza è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate .

Sulla ricevibilità

9 La ricevibilità del ricorso dev' essere esaminata alla luce dell' art . 91, nn . 2 e 3, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "). Dal fascicolo risulta il compimento dei seguenti atti :

- il 3 dicembre 1987 il ricorrente presentava una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto, volta ad ottenere il pagamento di un' indennità di prima sistemazione ai sensi dell' art . 5 dell' allegato VII dello statuto . Il 29 febbraio 1988 il direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento respingeva tale domanda;

- il 5 aprile 1988 il ricorrente, sulla base dell' art . 90, n . 2, dello Statuto, presentava un reclamo contro tale decisione di rigetto . L' 11 maggio 1988, il direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento respingeva tale reclamo;

- il 24 maggio 1988 il ricorrente presentava un nuovo reclamo che veniva anch' esso respinto il 18 luglio 1988;

- l' 11 agosto 1988 il ricorrente proponeva il presente ricorso .

10 Poiché all' autorità che ha il potere di nomina era stato presentato, anteriormente al presente ricorso, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, nel termine ivi stabilito, poichè tale reclamo ha formato oggetto di una decisione di rigetto ed il presente ricorso è stato proposto entro il termine di tre mesi a partire dalla decisione di rigetto, il ricorso è ricevibile .

Sull' adempimento delle formalità

11 Risulta dal fascicolo che l' atto introduttivo è stato regolarmente notificato al Parlamento . Quest' ultimo è stato dunque regolarmente convenuto ai sensi dell' art . 94, n . 1, del regolamento di procedura .

Nel merito

12 Nell' atto introduttivo il ricorrente contesta le due motivazioni addotte dal Parlamento nella sua lettera 29 febbraio 1988 per giustificare il rigetto della richiesta dell' indennità di prima sistemazione . La parte in questione di tale lettera è formulata come segue :

"Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia 'il fine specifico e caratteristico di un' indennità di prima sistemazione è quello di permettere al dipendente di sopportare, a prescindere dalle spese di trasloco, gli oneri inevitabili affrontati per il suo inserimento in un ambiente nuovo per una durata indeterminata ma rilevante' .

Ora, io constato :

1 ) che dal 1981 Lei è proprietario della Sua casa d' abitazione a Ixelles e che non ha intenzione di procedere ad un trasloco, cosa che fa supporre che la Sua assegnazione a Bruxelles non comporti per Lei spese di prima sistemazione, salvo prova contraria a Suo carico;

2 ) che alla fine del 1988 Lei aveva domandato di poter beneficiare dello sfollamento, e che dunque non aveva forse l' intenzione di 'inserirsi in tale ambiente nuovo per una durata indeterminata ma rilevante' , fatta salva, anche in tal caso, la prova contraria ".

13 Nella sua memoria depositata il 30 gennaio 1989, il ricorrente menziona un carteggio tra lui stesso e il Parlamento, che allega agli atti, comprendente una lettera del Parlamento al ricorrente del 17 novembre 1988 e la risposta a quest' ultima da parte dell' avvocato del ricorrente, del 12 gennaio 1989 .

14 Nella sua lettera del 17 novembre 1988, il Parlamento riconosce che da un riesame della pratica del ricorrente è emerso che la prima sistemazione, di cui all' art . 5 dell' allegato VII dello statuto, effettivamente ha avuto luogo . La sua lettera prosegue nei termini seguenti :

"Il n . 5 di questa stessa norma stabilisce però che :

' Il funzionario di ruolo, che abbia percepito l' indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio delle Comunità prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare, al momento della cessazione dal servizio, una parte dell' indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo' .

Essendo attualmente certo che Lei lascerà il Parlamento europeo alla fine di quest' anno e che Sua moglie si è sistemata nuovamente a Lussemburgo all' inizio di marzo 1988 ( come essa ci ha comunicato con lettera 17 marzo 1988 ), risulta che, in applicazione della sopra citata disposizione, l' importo a cui Lei avrebbe diritto corrisponde a 14/24 ( quattordici mesi su un minimo di ventiquattro ) per la parte che direttamente La riguarda, più 4/24 per la parte dell' indennità relativa a Sua moglie, quindi, complessivamente, 3/4 di uno stipendio ".

Il Parlamento aggiunge ancora che prenderà a carico le spese del presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia .

15 Con lettera 12 gennaio 1989 indirizzata al Parlamento, il ricorrente respinge la soluzione proposta dal Parlamento sia per quanto lo riguarda, sia per quanto riguarda la moglie . Secondo il parere del ricorrente non bisogna applicare l' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello statuto, in quanto la "sua 'entrata in servizio' è avvenuta molto prima dei due anni stabiliti dal summenzionato n . 5 ". Il ricorrente si oppone così all' interpretazione, implicitamente data dal Parlamento nella lettera 17 novembre 1988, del n . 5, secondo la quale il termine di due anni di cui al predetto numero comincia a decorrere solamente dall' assunzione delle mansioni che danno origine alla concessione dell' indennità di prima sistemazione, cioè, nella fattispecie, dal 1° novembre 1987, quattordici mesi prima della cessazione dal servizio del ricorrente .

16 L' art . 5 dell' allegato VII dello statuto si applica nella fattispecie in forza dell' art . 22 del Regime applicabile agli altri agenti . Da un' esame del testo dell' art . 5, n . 5, nelle nove lingue comunitarie emerge che le versioni danese, inglese, italiano, olandese, spagnola, e tedesca fanno riferimento unicamente alla nozione di servizio delle Comunità per designare sia il momento da cui decorre il termine dei due anni, considerato in questa disposizione ( entrata in servizio ), sia il momento in relazione al quale tale termine dev' essere valutato ( momento della cessazione dal servizio ). Per contro, le versioni francese, greca e portoghese, pur riferendosi anch' esse alla nozione di servizio delle Comunità per indicare il momento in relazione al quale il termine di due anni, considerato in questa disposizione, dev' essere valutato ( momento in cui il funzionario lascia il servizio delle Comunità ), utilizzano tuttavia la nozione di assunzione delle funzioni (" entrée en fonctions" nella versione francese ) per designare il momento da cui tale termine decorre . Tali ultime versioni potrebbero dare spazio all' interpretazione proposta dal Parlamento .

17 Questa interpretazione è tuttavia contraddetta dalle altre versioni linguistiche della disposizione controversa, dalle quali risulta chiaramente che il termine di due anni dev' essere calcolato a decorrere dall' entrata in servizio del dipendente presso le Comunità e non a decorrere dal momento dell' assunzione, da parte sua, delle mansioni che danno luogo alla concessione dell' indennità di prima sistemazione .

18 Tale soluzione è suffragata dall' economia della norma controversa . Il rimborso da parte del dipendente di una parte dell' indennità di prima sistemazione calcolata in proporzione del tempo non ancora trascorso per il compimento dei due anni, non ha come finalità quella di tener conto della durata della sistemazione, in quanto il costo di una sistemazione per un periodo di breve durata non è diverso da quello di una sistemazione per un periodo più lungo . La sua finalità è quella di porre a carico delle Comunità l' importo globale dell' indennità di prima sistemazione versata al momento dell' assegnazione del dipendente ad una sede di servizio solo in quanto il rapporto di servizio tra le Comunità ed il dipendente si sia sufficientemente consolidato, grazie ai due anni trascorsi dal dipendente al servizio delle Comunità . Per contro, la presa a carico solamente parziale dell' indennità di prima sistemazione da parte delle Comunità è prevista qualora il dipendente lasci il servizio presso le Comunità prima che siano passati due anni dal momento della sua entrata in servizio . Infatti, una sana gestione dei fondi pubblici non permette che le Comunità assumano interamente a carico l' indennità di prima sistemazione a favore di un dipendente con il quale il rapporto di servizio non ha potuto consolidarsi per fatto imputabile a quest' ultimo .

19 E sufficiente, per convincersi dell' esattezza di tale soluzione, fare riferimento all' ipotesi di un dipendente con un' anzianità di servizio di trent' anni che, sei mesi prima della cessazione volontaria dal servizio, si veda assegnato ad una nuova sede di servizio . Secondo la tesi del Parlamento, questi avrebbe diritto, a causa della breve durata della propria sistemazione, solamente ad un quarto dell' indennità di prima sistemazione, cosa che sarebbe non solo iniqua, ma ugualmente contraria alla lettera e allo spirito dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello statuto .

20 A tale proposito è necessario inoltre sottolineare che, secondo l' art . 7 dello statuto, l' assegnazione ad un impiego avviene nel solo interesse del servizio, indipendentemente dal problema di sapere se tale assegnazione corrisponda o meno ai desideri dell' interessato . Ne discende che l' assegnazione del ricorrente ad una nuova sede di servizio è avvenuta solamente perché l' interesse del servizio lo esigeva .

21 D' altra parte la riduzione a 4/24 "per la parte" che riguarda la moglie del ricorrente, proposta dal Parlamento nella lettera 17 novembre 1988, non può trovare fondamento in alcuna norma ed è incompatibile con il ragionamento testè svolto . Essa tiene ugualmente in non cale il carattere indivisibile dell' indennità di prima sistemazione, di cui beneficia il dipendente che si sistema con la propria famiglia, così come risulta dall' art . 5 dell' allegato VII dello statuto .

22 E opportuno sottolineare, in tale contesto, la natura forfettaria dell' indennità di prima sistemazione così come risulta dall' art . 5, nn . da 1 a 3 . Sulla base dell' art . 5, nn . 1 e 2, un' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base è dovuta al dipendente che ha diritto all' assegno di famiglia e che a seguito dell' assegnazione ad una nuova sede di servizio è costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi di cui all' art . 20 dello statuto . Secondo l' art . 5, n . 3, tale indennità è calcolata in base allo stato civile ed allo stipendio del dipendente alla data dell' assegnazione ad una nuova sede di servizio ed è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l' avvenuta sistemazione del dipendente e della sua famiglia nella sede di servizio .

23 Ne consegue che, qualora la sistemazione del dipendente e della sua famiglia sia provata, il dipendente non deve dimostrare né l' esistenza di spese effettive né la durata della sistemazione della propria famiglia per poter fruire di un' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base .

24 Di conseguenza, il ricorrente ha diritto ad un' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base in quanto egli si è sistemato, con la moglie, nella nuova sede di servizio e in quanto egli era al servizio delle Comunità da più di due anni nel momento in cui ha lasciato il servizio .

25 Ne discende che il ricorso dev' essere accolto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda . Poiché il convenuto è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( terza sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione del Parlamento con cui si rifiuta di concedere al ricorrente l' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base è annullata .

2 ) Il Parlamento è condannato a pagare al ricorrente l' indennità di prima sistemazione di cui all' art . 5 dell' allegato VII dello statuto, pari a due mesi di stipendio base .

3 ) Il Parlamento è condannato alle spese .

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