This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61989TJ0041
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 8 March 1990. # Georg Schwedler v European Parliament. # Official - Tax abatement - Dependent child. # Case T-41/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 marzo 1990.
Georg Schwedler contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Riduzione fiscale - Figli a carico.
Causa T-41/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 marzo 1990.
Georg Schwedler contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Riduzione fiscale - Figli a carico.
Causa T-41/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00079
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:19
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 8 MARZO 1990. - GEORG SCHWEDLER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - RIDUZIONE D'IMPOSTA - FIGLIO A CARICO. - CAUSA T-41/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00079
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Retribuzione - Imposta - Riduzione per figlio a carico - Presupposti - Figlio effettivamente a carico del dipendente - Nozione - Figli che compiono il servizio militare - Esclusione
( Statuto del personale, allegato VII, art . 2, n . 2; regolamento del Consiglio n . 26O/68, art . 3, n . 4, secondo comma )
2 . Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figli a carico - Presupposti - Figli che compiono il servizio militare - Esclusione
( Statuto del personale, allegato VII, art . 2 )
3 . Diritto comunitario - Interpretazione - Principi - Interpretazione autonoma e uniforme
4 . Dipendenti - Retribuzione - Imposta - Riduzione per figlio a carico - Regime autonomo
( Statuto del personale, allegato VII, art . 2, n . 2; regolamento del Consiglio n . 26O/68, art . 3, n . 4, secondo comma )
5 . Procedura - Atto introduttivo del ricorso - Fissazione dell' oggetto del ricorso - Nuova domanda formulata nella replica - Irricevibilità
( Regolamento di procedura, artt . 38, n . 1, e 42, n . 2 )
1 . Il sistema di riduzione fiscale per figlio a carico che si applica ai dipendenti delle Comunità ha senso solo se tale riduzione è concessa per motivi sociali connessi all' esistenza del figlio e alle spese per il suo effettivo mantenimento, ossia se è concessa a chi si prende carico materialmente di tutte le esigenze essenziali del figlio .
Ne consegue che un figlio non può essere considerato come effettivamente mantenuto, ai sensi dell' art . 2, n.2, dell' allegato VII dello statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi, e quindi non può essere considerato simultaneamente a carico di tutti .
Pertanto, essendo accertato che i giovani chiamati a prestare servizio militare sono mantenuti dall' esercito, il quale provvede a tutti i loro bisogni essenziali, un dipendente non può, per il periodo durante il quale suo figlio ha prestato detto servizio, sostenere di aver simultaneamente provveduto al suo effettivo mantenimento, e non è necessario al riguardo esaminare, caso per caso, le particolari condizioni nelle quali ciascun giovane deve prestare servizio militare .
2 . Sebbene le disposizioni dello statuto che fissano i requisiti per l' ottenimento della riduzione per figlio a carico e, in particolare gli artt . 2, nn . 3, lett . b ) e 4, dell' allegato VII, contemplino i casi particolari dei figli di età dai 18 ai 26 anni che ricevono una formazione scolastica o professionale, da un lato, o ipotesi eccezionali di equiparazione ad un figlio a carico di persone nei confronti delle quali il dipendente abbia obblighi alimentari ex lege e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi, dall' altro, esse non prevedono alcun regime speciale che si applichi al caso dei figli che prestano servizio militare e che attribuisca, per loro, il diritto all' assegno per figlio a carico . Ora, le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo .
3 . Una disposizione comunitaria la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo ad un' interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in causa .
4 . Il regime della riduzione fiscale per figlio a carico è un regime autonomo che si applica indipendentemente dai regimi nazionali .
A buon diritto, quindi, un' istituzione comunitaria può non tener conto della normativa nazionale nell' interpretare la nozione di figlio a carico ai sensi dell' art . 3, n . 4, secondo comma, del regolamento n . 26O/68 e dell' art . 2 dell' allegato VII dello statuto .
5 . L' oggetto del ricorso deve essere determinato nell' atto introduttivo; una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l' oggetto del ricorso e deve esser considerata come una domanda nuova e, quindi, irricevibile .
Nella causa T-41/89,
Georg Schwedler, dipendente del Parlamento europeo, residente in Steinsel ( Lussemburgo ), con l' avv . Vic Elvinger, del foro di Lussemburgo, durante la fase scritta, assistito dall' avv . James Junker durante la fase orale, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Vic Elvinger, 11 A, boulevard Joseph II,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Manfred Peter, capodivisione, assistito dall' avv . Francis Herbert, del foro di Bruxelles, entrambi con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento di due decisioni con cui il Parlamento ha negato al ricorrente la riduzione fiscale per figlio a carico,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : H . Jung
viste le memorie scritte delle parti ed in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Gli antefatti del ricorso
1 Il sig . Georg Schwedler, in servizio presso il Parlamento europeo, fruiva fino al 1° settembre 1987 della riduzione fiscale, dell' assegno per figlio a carico e del rimborso spese viaggio per il figlio Christoph, in quanto figlio a suo carico . A decorrere dalla suddetta data, e per la durata del servizio militare prestato dal figlio, il Parlamento cessava l' erogazione delle prestazioni per il figlio a carico Christoph, motivando che questi prestava servizio di leva nell' esercito tedesco .
2 Il 6 novembre 1987 il sig . Schwedler inoltrava al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento europeo una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto, diretta alla concessione della riduzione dell' imposta comunitaria per figlio a carico . Egli faceva presente di non fruire più, dal 1° settembre 1987, della riduzione fiscale per figlio a carico e chiedeva che detta riduzione venisse applicata nei suoi confronti per il mese di settembre 1987 nonché per la durata del servizio militare prestato dal figlio Christoph .
3 Con lettera 22 dicembre 1987 il direttore generale respingeva la suddetta domanda motivando che l' art . 3, n . 4, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 260, relativo alle condizioni e alla procedura d' applicazione dell' imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56, pag . 8 ), che prevede la riduzione fiscale per figlio a carico, non si applica quando il figlio presta servizio militare, poiché questi è in tal caso a carico dell' esercito .
4 Con lettera 12 gennaio 1988 il sig . Schwedler presentava al presidente del Parlamento europeo un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, avverso la predetta decisione 22 dicembre 1987 chiedendo, in primo luogo, la concessione della riduzione fiscale per il mese di settembre 1987, in quanto suo figlio aveva iniziato il servizio militare solo il 1° ottobre 1987, e in secondo luogo, che suo figlio tornasse ad essere considerato a suo carico per il periodo del servizio militare . Al riguardo, egli faceva presente quanto segue : primo, suo figlio aveva trascorso i fine settimana e i periodi di licenza nel suo domicilio e, durante questo tempo, il ricorrente aveva provveduto a tutti i suoi bisogni; secondo, suo figlio aveva ricevuto un soldo mensile insufficiente per far fronte ai suoi bisogni personali, in particolare alle spese di viaggio; terzo, la riduzione fiscale per il figlio in servizio di leva è prevista nella RF di Germania e dovrebbe perciò essere parimenti riconosciuta dal regime comunitario .
5 Con lettera 2 maggio 1988 il segretario generale del Parlamento europeo respingeva il reclamo del sig . Schwedler . Egli ricordava innanzitutto che, per beneficiare dell' art . 3, n . 4, del regolamento n . 260/68, il figlio deve effettivamente essere mantenuto dal dipendente, ipotesi che non ricorreva nel suo caso; rilevava inoltre che il raffronto con il regime tedesco non era pertinente, poiché la Corte di giustizia ha sancito il principio che il regime fiscale comunitario è autonomo ed indipendente dai regimi nazionali; dichiarava, infine, che il reclamo era accolto nella parte riguardante la riduzione fiscale relativa al mese di settembre 1987 .
6 Stando così le cose, il sig . Schwedler ha proposto, con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 1° agosto 1988, il presente ricorso contro il Parlamento .
Il procedimento
7 Il sig . Schwedler conclude che il Tribunale voglia :
- annullare le decisioni, adottate il 22 dicembre 1987, dal direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze e, il 2 maggio 1988, dal segretario generale del Parlamento europeo;
- condannare il convenuto alle spese di causa .
8 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia :
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese del giudizio, in conformità agli artt . 69, n . 2, e 70 del regolamento di procedura .
9 La fase scritta si è interamente svolta dinanzi alla Corte . Quest' ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale conformemente alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Tuttavia, esso ha invitato il Parlamento europeo a produrre in giudizio, prima della fase orale, la circolare 31 ottobre 1963 del segretario generale del Parlamento europeo, sig . Nord, e la conclusione n . 49/80 della riunione del luglio 1980 dei capi d' amministrazione . Detti documenti sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 1990 .
11 La fase orale si è svolta il 13 febbraio 1990 . Poiché nella presente causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente ha disposto la chiusura di detta fase al termine dell' udienza .
Nel merito
12 Il ricorrente ha presentato due gruppi di conclusioni, tendenti all' annullamento delle due predette decisioni del Parlamento europeo in quanto esse gli negano, da un lato, la riduzione fiscale e, dall' altro, anche l' assegno per figlio a carico .
Sulle conclusioni relative alla detrazione fiscale
13 A sostegno delle proprie pretese il ricorrente deduce due mezzi : in primo luogo, l' erronea interpretazione, da parte del Parlamento, dell' art . 3, n . 4, del citato regolamento del Consiglio n . 260/68; in secondo luogo, l' obbligo del Parlamento europeo di interpretare il diritto comunitario alla luce di talune normative nazionali .
Sul mezzo relativo all' erronea interpretazione dell' art . 3, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 260/68
14 Il sig . Schwedler assume che per interpretare le nozioni di figlio a carico e di mantenimento effettivo occorre procedere ad un esame caso per caso e tener conto delle particolari circostanze nelle quali ciascun giovane presta servizio militare . La nozione di effettività, enunciata nella definizione di figlio a carico di cui all' art . 2, n . 2, dell' allegato VII dello statuto, sarebbe intesa a correggere un' applicazione troppo rigida del regolamento n . 260/68 . Orbene, il Parlamento europeo non avrebbe proceduto ad un esame sufficientemente attento della situazione particolare di suo figlio, caratterizzata dai seguenti quattro elementi : in primo luogo, come risulterebbe da attestazioni rilasciate dalle autorità militari, suo figlio avrebbe trascorso quasi la metà del servizio militare al di fuori della caserma e nel domicilio di suo padre; in secondo luogo, il soldo mensile da lui percepito, pari a 294,50 DM, sarebbe stato insufficiente per soddisfare i suoi bisogni al di fuori della caserma, tenuto conto in particolare delle spese di viaggio che egli ha dovuto affrontare; in terzo luogo, essendosi il giovane sottoposto a cure mediche a Lussemburgo, il rimborso delle spese per esse sostenute è avvenuto solo per l' 85%; infine, rileva il ricorrente, "trattandosi di un adolescente quasi adulto, che matura in un determinato ambiente socioculturale e possiede un determinato bagaglio culturale, il contenuto della nozione ( di mantenimento ) si amplia e trascende il ristretto ambito dei bisogni di alloggio, vitto o vestiario ".
15 Il Parlamento europeo, richiamandosi alla disposizioni dell' art . 2, n . 2, dell' allegato VII dello statuto, come pure alla giurisprudenza della Corte, sostiene che non può contestarsi che lo stato tedesco si faceva carico dei bisogni del figlio del sig . Schwedler . Di conseguenza, essendo quest' ultimo a carico dello stato nel proprio paese d' origine, non può al contempo essere effettivamente mantenuto dal padre . Il convenuto sostiene inoltre che è, questo, un criterio di massima e che non occorre procedere ad un esame caso per caso della situazione di ciascun figlio in servizio di leva per stabilire se egli si trovi effettivamente a carico dei genitori . In ogni caso, il sig . Schwedler non avrebbe dimostrato che su di lui gravasse il peso finale della totalità, o quantomeno della maggior parte, delle spese di mantenimento del figlio durante il suo periodo di leva, essendo i frequenti soggiorni del figlio fuori della caserma dovuti ad una sua scelta personale . Infine, il Parlamento europeo si richiama, da un lato all' "istruzione relativa all' applicazione dell' art . 2 dell' allegato VII, del 31 ottobre 1963, del sig . Nord" e, dall' altro, alla conclusione n . 49/80 della riunione del luglio 1980 dei capi di amministrazione .
16 A norma dell' art . 3, n . 4, secondo comma, del citato regolamento del Consiglio n . 260/68, "per ciascun figlio a carico della persona soggetta all' imposta e per ciascuna persona assimilata ad un figlio a carico a norma dell' art . 2, paragrafo 4, dell' allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell' ammontare dell' assegno per figlio a carico ". Da tale disposizione risulta, pertanto, che il regolamento del Consiglio n . 260/68 rinvia, per la definizione della nozione di figlio a carico, all' art . 2 dell' allegato VII dello statuto, relativo alla concessione dell' assegno per figlio a carico .
17 In forza di detto art . 2 dell' allegato VII dello statuto, il dipendente che abbia uno o più figli a carico gode di un assegno mensile di un determinato importo per ciascun figlio a carico . Il n . 2 dello stesso articolo precisa che "è considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario ". Occorre dunque interpretare la nozione di mantenimento effettivo del figlio, per stabilire i presupposti dell' applicazione delle citate disposizioni del regolamento n . 260/68 .
18 Deve ricordarsi, in proposito, che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 27 novembre 1980 ( cause riunite 81, 82 e 146/79, Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande e Alain-Pierre Allo / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 3557 ), è opportuno anzitutto esaminare gli scopi e la struttura del sistema di riduzione fiscale per figlio a carico . Tale riduzione ha senso solo se è concessa per motivi sociali connessi all' esistenza del figlio e alle spese per il suo effettivo mantenimento, ossia se è concessa a chi si prende carico materialmente di tutte le esigenze essenziali del figlio .
19 Ne consegue che un figlio non può essere considerato come effettivamente mantenuto, ai sensi del citato art . 2, n . 2, dell' allegato VII dello statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi e quindi non puo' essere considerato simultaneamente a loro carico .
20 Ora, emerge dal fascicolo - e non è contestato - che l' esercito tedesco provvede ai bisogni dei giovani che prestano servizio militare, in particolare per ciò che riguarda l' alloggio, il vitto, le cure e le spese mediche, la fornitura di effetti personali ed uniformi e il servizio di lavanderia, e inoltre corrisponde loro un soldo mensile pari a quasi 300 DM per i bisogni personali .
21 Essendo dunque pacifico che l' esercito provvede a tutti i bisogni essenziali dei giovani che prestano servizio militare, il ricorrente non può, per il periodo durante il quale il figlio ha prestato detto servizio, sostenere di aver simultaneamente provveduto al suo mantenimento effettivo . Non è necessario esaminare, caso per caso, le particolari condizioni nelle quali ciascun giovane deve prestare il servizio militare .
22 Tale conclusione trova conferma nell' analisi dei presupposti per l' attribuzione dell' assegno per figlio a carico . L' art . 2, nn . 3, 4 e 6 dell' allegato VII dello statuto precisa, in particolare, tali presupposti come segue :
"(...)
3 ) l' assegno è concesso :
a ) d' ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l' età di 18 anni;
b ) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 a 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale .
4 ) In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti ed il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi .
(...)
6 ) Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto ad un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse istituzioni delle tre Comunità europee ".
23 Ne risulta che, le citate disposizioni dello statuto, e in particolare gli artt . 2, n . 3, lett . b ) e 4, dell' allegato VII, mentre contemplano i casi particolari dei figli di età dai 18 ai 26 anni che ricevono una formazione scolastica o professionale, da un lato, o ipotesi eccezionali di equiparazione a un figlio a carico di persone nei confronti delle quali il dipendente abbia obblighi alimentari ex lege e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi, dall' altro, non prevedono alcun regime particolare che si applichi al caso dei figli che prestano servizio militare e che attribuisca, relativamente ad essi, il diritto al versamento dell' assegno per figlio a carico . Ora, come la Corte ha rilevato nella sentenza 6 maggio 1982 ( cause riunite 145, 132 e 193/81, Baywa / Balm, Racc . 1982, pag . 1503 ), le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo .
24 Inoltre, e in ogni caso, non possono accogliersi gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno di questo mezzo, relativi, in primo luogo, al fatto che il figlio avrebbe trascorso circa la metà del proprio periodo di leva nel domicilio dei genitori, rientrando tale circostanza in una scelta personale dell' interessato; in secondo luogo, al fatto che il figlio avrebbe sostenuto spese mediche a Lussemburgo, trattandosi, anche stavolta, di scelta personale ed essendo oltretutto pacifico che tali spese sono state rimborsate secondo le normali condizioni del regime comunitario; e infine al fatto che il mantenimento effettivo di un giovane di 20 anni come suo figlio, tenuto conto del suo "ambiente socioculturale" e del suo bagaglio culturale, non potrebbe limitarsi agli stretti bisogni di alloggio, vitto e vestiario, ma comporterebbe consistenti spese aggiuntive; simili circostanze non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione, in linea generale, del regime fiscale da applicare ai dipendenti comunitari i cui figli prestino servizio militare .
Sul mezzo relativo all' obbligo del Parlamento europeo di interpretare il diritto comunitario alla luce di talune normative nazionali
25 Il sig . Schwedler fa valere, in proposito, che, poiché le normative tedesca e lussemburghese contengono disposizioni che permettono una riduzione fiscale a vantaggio del contribuente che abbia un figlio sotto le armi, le norme comunitarie devono essere interpretate nel medesimo senso e che, in ogni caso, il raffronto con le normative nazionali non può escludersi a priori .
26 Il Parlamento sostiene, invece, che il rinvio fatto dal sig . Schwedler alle normative tedesca e lussemburghese non è pertinente e cita il principio dell' autonomia del regime fiscale delle Comunità . Esso aggiunge che, comunque, le suddette normative nazionali contengono una espressa disposizione che permette tale riduzione, disposizione che manca invece nello statuto .
27 E opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' ordinamento giuridico comunitario non intende, in via di principio, definire le sue nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali senza un' espressa precisazione in tal senso ( vedasi, tra l' altro, la sentenza della Corte 14 gennaio 1982, causa 64/81, Corman / Hauptzollamt Gronau, Racc . 1982, pag . 13 ). Una disposizione comunitaria la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo ad un' interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in causa ( vedasi, tra l' altro, la sentenza della Corte 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro / Produktschap voor Vee en Vlees, Racc . 1984, pag . 107 ).
28 Più precisamente, in materia di riduzione fiscale per figlio a carico, la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza 27 novembre 1980, Sorasio e altri, che il regime fiscale delle Comunità è un regime autonomo che si applica indipendentemente dai regimi nazionali .
29 A buon diritto, quindi, il Parlamento europeo non ha tenuto conto della normativa fiscale tedesca o lussemburghese nell' interpretare la nozione di figlio a carico, ai sensi del citato art . 3 del regolamento del Consiglio n . 260/68 e dell' art . 2 dell' allegato VII dello statuto .
30 Da quanto sopra discende che le summenzionate conclusioni del ricorrente devono essere disattese .
Sulle conclusioni relative all' assegno per figlio a carico
31 Nella replica e nel corso della fase orale del procedimento il sig . Schwedler ha sostenuto che oggetto del ricorso non è solo la concessione della riduzione fiscale, ma pure quella dell' assegno per figlio a carico .
32 Nella controreplica e durante la fase orale il Parlamento ha obiettato che non è lecito al sig . Schwedler, in tale fase del procedimento, ampliare l' oggetto del ricorso .
33 Si deve anzitutto rilevare che, come la Corte ha precisato nella sentenza 7 maggio 1986 ( causa 52/85, Rihoux, Racc . 1986, pag . 1555 ), l' oggetto del reclamo e quello del ricorso devono essere sufficientemente simili per consentire e favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione . Ora, dai documenti versati agli atti, e in particolare dalla domanda presentata dal ricorrente il 6 novembre 1987 al direttore generale competente, nonché dal reclamo da lui proposto il 12 gennaio 1988 al presidente del Parlamento europeo, risulta chiaramente che in quella domanda e in quel reclamo il ricorrente ha contestato solo il rifiuto del Parlamento europeo di accordargli la riduzione fiscale per figlio a carico, senza chiedere l' assegno per figlio a carico .
34 In secondo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, tra l' altro, la sentenza 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella e altri / Commissione delle Comunità Europee, Racc . 1986, pag . 1541 ), dal combinato disposto dell' art . 38, n . 1, e dell' art . 42, n 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale, risulta che l' oggetto del ricorso dev' essere determinato nell' atto introduttivo e che una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l' oggetto iniziale del ricorso e deve essere considerata come una domanda nuova e, quindi, irricevibile . Ora, dall' esame dell' atto introduttivo del ricorso proposto dal sig . Schwedler risulta che esso si riferiva unicamente al rifiuto del Parlamento europeo di accordargli la riduzione fiscale per un figlio che egli considerava essere a carico . Soltanto nella replica il ricorrente ha ampliato, e quindi modificato, la materia del contendere, asserendo che il ricorso verteva altresì sulla concessione dell' assegno per figlio a carico .
35 Dall' insieme di queste considerazioni, discende che le conclusioni in esame devono essere dichiarate irricevibili . Conseguentemente, il ricorso del sig . Schwedler deve essere respinto .
Sulle spese
36 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime .
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .