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Document 61989TJ0038
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 14 February 1990. # Ingfried Hochbaum v Commission of the European Communities. # Officials - Compliance with a judgment of the Court of Justice annulling an appointment - Cancellation by the institution of the vacancy notice and initiation of a fresh recruitment procedure. # Case T-38/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 febbraio 1990.
Ingfried Hochbaum contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Esecuzione di una sentenza della Corte che annulla una nomina - Revoca da parte dell'istituzione dell'avviso di posto vacante ed avvio di un nuovo procedimento d'assunzione.
Causa T-38/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 febbraio 1990.
Ingfried Hochbaum contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Esecuzione di una sentenza della Corte che annulla una nomina - Revoca da parte dell'istituzione dell'avviso di posto vacante ed avvio di un nuovo procedimento d'assunzione.
Causa T-38/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00043
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:14
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 14 FEBBRAIO 1990. - INGFRIED HOCHBAUM CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ESECUZIONE DELLA SENTENZA CON CUI LA CORTE HA ANNULLATO UNA NOMINA - REVOCA DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DELL'AVVISO DI POSTO VACANTE ED AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI ASSUNZIONE. - CAUSA T-38/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00043
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Nella causa T-38/89,
Ingfried Hochbaum, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, 53, avenue des Nerviens, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha revocato l' avviso di posto vacante COM/902/84 ed ha al tempo stesso adottato l' avviso di posto vacante COM/83/87,
IL TRIBUNALE ( terza sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione ( relatore ), B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici,
cancelliere : H . Jung
vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale del 23 gennaio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti, procedimento e conclusioni delle parti
1 In seguito alla pubblicazione, nel 1984, dell' avviso di posto vacante COM/902/84, il sig . Hochbaum, dipendente della direzione generale della concorrenza ( DG IV ) presso la Commissione, presentava, insieme ad altri quindici dipendenti, la propria candidatura al posto di capo della divisione "monopoli di stato ed imprese pubbliche ". Poiché la Commissione nominava un altro candidato, il sig . Waterschoot, al posto oggetto della controversia, il sig . Hochbaum presentava alla Corte un ricorso volto a far annullare tale atto di nomina .
2 Con sentenza 9 luglio 1987 la Corte annullava l' atto di nomina impugnato e, di conseguenza, la decisione della Commissione che respingeva la candidatura del ricorrente, in particolare in quanto il comitato consultivo per le nomine ai gradi A 2 e A 3 ( in prosieguo : "comitato Noël", dal nome del suo presidente di allora ), non era stato consultato sulla base dei fascicoli di candidatura completi ( cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes, Racc . pag . 3259 ).
3 Alla luce di tale sentenza la Commissione riapriva la procedura di assunzione avviata tre anni prima e raccoglieva nuovamente il parere del comitato Noël sull' insieme delle candidature presentate nel 1984 sulla base dell' avviso di posto vacante COM/902/84 . In seguito, aderendo al parere di tale comitato, che proponeva una nuova pubblicazione dell' avviso di posto vacante "in modo da rendere possibile il compimento della procedura di nomina nelle condizioni di massima trasparenza volute dalla Corte", la Commissione decideva di revocare l' avviso di posto vacante sopra citato e di avviare una nuova procedura per la copertura del posto controverso pubblicando, il 7 agosto 1987, l' avviso di posto vacante COM/83/87 . E importante sottolineare che in questo caso le qualifiche richieste per i due avvisi erano formulate in maniera identica . Il sig . Hochbaum e altri dieci dipendenti presentavano la loro candidatura nell' ambito del nuovo avviso di posto vacante e, il 15 ottobre 1987, dopo aver consultato il comitato Noël, la Commissione nominava il sig . Waterschoot capodivisione .
4 Nel frattempo il sig . Hochbaum aveva presentato, il 18 settembre 1987, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale ( in prosieguo : "Statuto ") contro le decisioni della Commissione - di cui al precedente punto - con le quali veniva revocato l' avviso di posto vacante COM/902/84 in seguito alla citata sentenza della Corte e veniva pubblicato l' avviso COM/83/87 per quanto riguarda il posto controverso . Sei mesi più tardi, con decisione 17 marzo 1988, notificata al ricorrente il 15 aprile, l' amministrazione respingeva tale reclamo .
5 In tale contesto il sig . Hochbaum ha presentato l' attuale ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1988, nei termini prescritti dall' art . 91, n . 3, secondo comma . La fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte . Al termine della fase scritta, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, con ordinanza 15 novembre 1989, in applicazione della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .
6 Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni :
Il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia :
- dichiarare nulla e priva di effetti :
a ) la decisione della Commissione di annullare l' avviso di posto vacante COM/902/84;
b ) per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo della divisione "imprese pubbliche e monopoli di stato" dichiarato vacante con il n . COM/902/84;
c ) l' adozione da parte della Commissione e la successiva pubblicazione, avvenuta il 31 luglio 1987, dell' avviso di posto vacante COM/83/87, relativo al posto di grado A 3 come capo della divisione "imprese pubbliche e monopoli di stato, applicazione degli artt . 101 e 102" presso la direzione generale della concorrenza ( DG IV ) nonché tutti gli atti successivi adottati dalla Commissione in base a tale procedimento illegittimo ivi compresa la "nuova" ( terza ) nomina del sig . Waterschoot;
d ) per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto opposta dalla Commissione al reclamo amministrativo presentato dal ricorrente il 16 novembre 1987 e registrato presso il segretariato generale con il n . 3194/87;
- condannare la convenuta al pagamento della provvisionale di un franco come risarcimento danni da valutarsi in un momento successivo;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio ed alle spese indispensabili sostenute per la causa .
La convenuta ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia :
- dichiarare il ricorso irricevibile, o quanto meno, non fondato;
- statuire sulle spese secondo giustizia .
Sulla ricevibilità
7 La convenuta eccepisce l' irricevibilità del ricorso per i seguenti motivi : l' atto impugnato non arrecherebbe pregiudizio e, d' altra parte, il ricorrente non comproverebbe alcun interesse ad agire . Per quanto riguarda il primo di tali mezzi, l' istituzione convenuta sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerati lesivi solo gli atti in grado di incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente ( sentenze 1° luglio 1964, causa 26/63, Pistoj, Racc . pag . 673, e 11 luglio 1974, cause riunite 177/73 e 5/74, Reinarz, punto 13 della motivazione, Racc . pag . 819 ). Essa ne deduce che gli atti impugnati non arrecherebbero, di conseguenza, pregiudizio in quanto, essendo identiche le qualifiche richieste per i due avvisi, il sig . Hochbaum ha potuto presentare validamente la propria candidatura ed alle stesse condizioni nell' ambito della nuova procedura di copertura di posto vacante avviata con l' avviso di posto vacante COM/83/87 . Essa invoca inoltre, a sostegno di tale tesi, la formulazione delle sentenze Kuester e De Roubaix, secondo le quali, "ove detti requisiti ( relativi all' accesso ad un determinato impiego ) abbiano l' effetto di escludere la candidatura di dipendenti tramutabili o promovibili, l' avviso di posto vacante costituisce un atto che reca pregiudizio ai dipendenti stessi" ( sentenze 19 giugno 1975, causa 79/74, Racc . pag . 725, punto 6 della motivazione, e 11 maggio 1978, causa 25/77, Racc . pag . 1081, punto 8 della motivazione ).
8 L' irricevibilità eccepita dalla convenuta non può essere accolta . Infatti, quando un candidato è stato ammesso a partecipare ad un concorso comprova con ciò stesso l' esistenza di un interesse in ordine alla sorte riservata a tale concorso dall' autorità che ha il potere di nomina . In questo caso, l' abbandono della procedura iniziale e l' avvio di una nuova procedura di copertura di posto vacante hanno modificato le condizioni oggettive per lo scrutinio comparativo delle diverse candidature, permettendo, da una parte, la partecipazione di nuovi concorrenti, e dall' altra, la presa in considerazione, all' occorrenza, dell' esperienza e dei titoli acquisiti dai candidati durante il triennio intercorrente tra i due bandi di concorso . Di conseguenza il ricorrente comprova nel presente caso l' esistenza di un interesse ad agire .
9 Inoltre la questione relativa alla ricevibilità del ricorso dev' essere considerata sotto il profilo della specificità dei provvedimenti controversi in quanto essi sono stati adottati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia . A tale proposito la Corte ha ritenuto che "è incontestabile che i destinatari di una sentenza (...) che annulla un provvedimento di un' istituzione sono direttamente toccati dal modo in cui l' istituzione dà esecuzione alla sentenza . Essi sono dunque legittimati ad adire la Corte per far rilevare le eventuali inadempienze dell' istituzione rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle disposizioni vigenti" ( sentenza 25 novembre 1976, causa 30/76, Kuester, Racc . pag . 1719, punti 8 e 9 della motivazione ). Ora, nella fattispecie, la revoca del primo avviso di posto vacante e l' organizzazione di una nuova procedura di copertura di posto vacante attraverso l' adozione delle decisioni controverse ben costituiscono appunto il modo in base al quale la convenuta ha voluto dare esecuzione alla sentenza della Corte e riguardano, di conseguenza, in modo diretto il ricorrente .
10 Ne consegue che il ricorso è ricevibile .
Nel merito
11 La domanda di annullamento presentata dal ricorrente si articola in tre mezzi, relativi rispettivamente all' inosservanza dell' art . 76 del trattato, all' inosservanza dell' art . 25 dello statuto ed allo sviamento di potere .
12 Per quanto riguarda il primo mezzo, il sig . Hochbaum ritiene che l' esecuzione della sentenza 9 luglio 1987, sopra citata, richiedesse che la Commissione riaprisse la procedura di copertura di posto vacante avviata con la pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/902/84, nello stato in cui si trovava prima dell' adozione delle decisioni illegittime, in quanto l' illegittimità dell' atto di nomina annullato non si rifletteva sull' insieme della procedura .
13 E opportuno precisare, a tale proposito, che la sentenza fatta valere dal ricorrente annulla l' atto di nomina del sig . Waterschoot a causa dell' irregolarità della procedura di esame dei rispettivi meriti dei vari candidati . Emerge, di conseguenza, chiaramente dalla sua motivazione che la citata sentenza Hochbaum ha l' effetto di annullare la nomina e la procedura di esame delle candidature . L' illegittimità da cui era viziata la procedura di selezione non si è tuttavia ripercossa sulla validità dell' avviso di posto vacante con la quale si è dato inizio alla procedura, che non è mai stato messo in causa .
14 Non si potrebbe, cionondimeno, desumere dalla validità dell' avviso di posto vacante - che non è stato annullato dalla Corte - che la Commissione fosse tenuta, in esecuzione della sentenza, a riaprire la procedura nello stato in cui si trovava prima dell' adozione dell' atto illegittimo . Infatti il solo obbligo che discende dalla sentenza consiste per la Commissione nell' eliminazione dei vizi che avevano inficiato la procedura di adozione dell' atto annullato . In particolare il fatto - invocato dal ricorrente - che la sentenza gli neghi la concessione di un franco a titolo di risarcimento del danno morale subito, in quanto l' annullamento costituisce una misura sufficiente per reintegrare il ricorrente nei propri diritti, non significa che la Commissione fosse obbligata a proseguire la procedura iniziata .
15 In effetti secondo la giurisprudenza costante, l' APN non è tenuta a dare seguito ad una procedura di assunzione iniziata ai sensi dell' art . 29 dello statuto ( vedi sentenze 24 giugno 1969, causa 26/68, Fux, Racc . pag . 145, punto 11 della motivazione, e 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler, Racc . pag . 641, punto 22 della motivazione ). Il principio così enunciato rimane applicabile anche nell' ipotesi in cui, come nel caso presente, la procedura di assunzione è stata parzialmente annullata con sentenza del giudice comunitario ( vedi sentenza 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou, Racc . pag . 2901, punti da 23 a 25 della motivazione ). Ne consegue che la sentenza 9 luglio 1987 non poteva in alcun caso avere un' incidenza sul potere discrezionale della Commissione di estendere le sue possibilità di scelta nell' interesse del servizio . In effetti, poiché la Commissione non è tenuta a dare seguito alla procedura iniziata, essa aveva, a maggior ragione, il diritto di iniziare una nuova procedura di assunzione .
16 Date tali premesse, bisogna constatare che la convenuta non ha trasgredito l' art . 176 del trattato revocando l' avviso di posto vacante COM/902/84 ed iniziando correlativamente una nuova procedura di copertura di posto vacante, in seguito all' annullamento da parte della Corte della nomina del sig . Waterschoot .
17 Pertanto il primo mezzo non può essere accolto .
18 Il secondo mezzo di annullamento invocato dal ricorrente è fondato sulla trasgressione dell' art . 25 dello statuto in quanto la revoca dell' avviso di posto vacante COM/902/84 costituirebbe, di fatto, una nuova decisione implicita di rigetto della propria candidatura : poiché tale decisione gli arrecherebbe pregiudizio e gli causerebbe un danno grave, essa avrebbe dovuto quindi essergli notificata con decisione motivata, tenuto conto della citata sentenza 9 luglio 1987 .
19 A tale proposito è sufficiente constatare che, poiché le decisioni impugnate rientrano nel potere discrezionale della Commissione di organizzare i propri servizi, l' obbligo di motivazione - sancito dall' art . 25 dello statuto - è soddisfatto con la pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/83/87, avvenuta in un contesto noto al ricorrente e che gli permetteva di comprendere la portata dei provvedimenti controversi ( vedi sentenza 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton, Racc . pag . 1789, punti 47 e 48 della motivazione ).
20 Di conseguenza anche il secondo mezzo dev' essere respinto .
21 Il terzo mezzo di annullamento si fonda sullo sviamento di potere di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile procedendo alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/83/87 per cercare di dare una parvenza di legittimità alla decisione di nomina del sig . Waterschoot . Tale decisione sarebbe stata presa, in realtà, prima della pubblicazione dell' avviso sopra citato, mentre la decisione formale di nomina è intervenuta solo in un momento successivo senza alcun effettivo scrutinio per merito comparativo dei candidati .
22 Ora, come già constatato dalla Corte ( vedi sentenza Vlachou, sopraccitata ), lo sviamento di potere è ritenuto esistente solo quando sia provato che l' APN, adottando l' atto controverso, ha perseguito una finalità diversa da quella perseguita dalla normativa di cui è causa . Spetta pertanto al Tribunale verificare se, nella fattispecie, il ricorrente abbia fornito la prova del fatto che l' APN ha perseguito una finalità diversa dall' interesse del servizio adottando le decisioni impugnate .
23 A tale proposito il ricorrente fa essenzialmente valere che la Commissione ha annullato la procedura avviata e pubblicato un nuovo avviso di posto vacante per poter arrogarsi il diritto di prendere in considerazione l' esperienza acquisita dal sig . Waterschoot dopo l' annullamento della sua nomina illegittima a capodivisione . A sostegno della propria tesi egli adduce più precisamente il fatto che, al momento della pubblicazione del primo avviso di posto vacante, il sig . Waterschoot non possedeva le qualifiche richieste per presentare una candidatura valida .
24 Bisogna ricordare che l' APN dispone di un potere di valutazione discrezionale in materia di promozione e che il giudice comunitario deve limitare il proprio controllo al problema di sapere se l' APN abbia esercitato il proprio potere in maniera manifestamente erronea ( vedi, in particolare, sentenza 22 giugno 1989, causa 104/88, Brus, Racc . pag.1873, punto 17 della motivazione ). Ora, nella fattispecie non risulta da alcun elemento obiettivo agli atti che il sig . Waterschoot, prima di esercitare le funzioni di capo della divisione "monopoli di stato e imprese pubbliche", non possedesse i requisiti per presentare la propria candidatura al posto controverso .
25 D' altra parte è opportuno far notare che, anche se la Commissione ha tenuto conto dell' esperienza acquisita dal sig . Waterschoot in seguito alla sua prima nomina, ciò non significa che tale istituzione abbia agito per un fine diverso da quello dell' interesse del servizio, incorrendo in tal modo in uno sviamento di potere .
26 Pertanto la prova richiesta per stabilire l' esistenza di un abuso di potere da parte della convenuta non è stata fornita . Di conseguenza il terzo mezzo dev' essere respinto .
27 Dall' insieme delle considerazioni precedenti risulta che il ricorso dev' essere respinto .
Sulle spese
28 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 1990 .