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Document 61989TJ0035

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 12 luglio 1990.
Alessandro Albani e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Assunzione - Concorso per esami - Irregolarità nella correzione - Annullamento.
Causa T-35/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00395

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:44

61989A0035

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1990. - ALESSANDRO ALBANI E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO PER ESAMI - IRREGOLARITA NELLA CORREZIONE - ANNULLAMENTO. - CAUSA T-35/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00395


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Prova scritta - Numero massimo di parole imposto - Aumento nella fase della correzione - Irregolarità sostanziale - Annullamento della correzione delle prove e dei successivi atti della procedura - Condizione - Esito del concorso falsato - Onere della prova

2 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Mezzo fondato sulla modifica sostanziale delle condizioni di una prova di concorso - Candidati respinti - Ricevibilità

( Statuto del personale, art . 91 )

Massima


1 . Il numero massimo di parole imposto da una commissione giudicatrice per la redazione della prova scritta di un concorso generale di assunzione per titoli ed esami, a pena di non correzione dei manoscritti, ha lo scopo di garantire ai candidati le stesse condizioni nel trattamento del tema della prova e di consentire ai correttori di applicare in maniera uniforme criteri obiettivi a lavori equiparabili .

Stando così le cose, le istruzioni date ai correttori dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove, nel senso di aumentare fino al 50% il massimo di parole imposto costituisce un' irregolarità sostanziale in grado di viziare sia la decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova, sia i successivi atti della procedura, il cui annullamento è tuttavia giustificato solo se l' irregolarità altera l' esito finale del concorso .

Grava sull' isitituzione convenuta l' onere di provare che ciò non si è verificato . In assenza di tale prova, il Tribunale, che non è in grado di verificare né se il principio di parità di trattamento dei candidati sia stato rispettato nella correzione della prova scritta né se l' irregolarità abbia potuto alterare l' esito finale del concorso, deve annullare sia la decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova sia i successivi atti della procedura .

2 . I candidati che non hanno superato la prova scritta di un concorso hanno un interesse legittimo a far valere che le condizioni della prova stessa sono state sostanzialmente modificate dalle istruzioni date ai correttori dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento della prova, nel senso di aumentare il numero massimo di parole imposto per la redazione della prova, al fine di ottenere che siano corretti solo lavori comparabili .

Parti


Nella causa T-35/89,

Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso e Bruno Buffaria, residenti in Bruxelles, con l' avv . Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

ricorrenti,

sostenuti da

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, con gli avv.ti Michel Deruyver e Françoise Decoster, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

interveniente,

e

Union syndicale, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/482,

IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),

composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris e B . Vesterdorf, giudici,

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale dei giorni 3 maggio, 6 giugno e 20 giugno 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Con bando di concorso COM/A/482, pubblicato il 12 febbraio 1987 ( GU C 34, pag . 15 ), la Commissione indiceva un concorso generale, per titoli ed esami, al fine di costituire una riserva per l' assunzione di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A nei settori dell' agricoltura, della pesca e della cooperazione con i paesi in via di sviluppo .

2 Secondo il bando di concorso, le prove dovevano svolgersi in due fasi : una scritta e l' altra orale .

3 Anche la fase scritta si articolava su due tappe successive : una prima prova scritta, costituita da una serie di domande a scelta plurima, era diretta a valutare le conoscenze generali dei candidati nelle materie del concorso; una seconda prova scritta, di natura pratica, doveva permettere di valutare le capacità di giudizio dei candidati e la loro esperienza nel trattamento di una pratica . Solo il superamento della prima prova scritta permetteva di partecipare alla seconda .

4 Alla prova orale del concorso venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto, su un totale di 100 punti, un minimo di 60 punti per le due prove scritte e che avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto per ciascuna prova .

5 I quattro ricorrenti facevano parte degli 877 candidati ammessi alle prove scritte . La prima prova scritta si svolgeva il 20 novembre 1987 in 19 sedi differenti, in Europa, in America del Sud e in Australia . I ricorrenti ottenevano il punteggio minimo necessario per il superamento della prova eliminatoria e si presentavano alla seconda prova scritta .

6 In quest' ultima prova scritta, la cui durata era fissata in tre ore e trenta minuti, la commissione giudicatrice chiedeva ai candidati di redigere, sulla base di un fascicolo, una nota di non più di 800 parole per l' intero elaborato . La nota, sottoposta all' attenzione del presidente della Commissione, doveva contenere un riassunto della relazione speciale della Corte dei conti sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole alle esportazioni e le opinioni personali del candidato sul problema affrontato .

7 Delle 800 parole dell' elaborato, 300 dovevano essere dedicate all' esposizione delle opinioni personali dei candidati . I candidati dovevano contare essi stessi il numero delle parole utilizzate e scrivere queste cifre in caselle ad hoc . L' inosservanza delle condizioni citate, così come l' illeggibilità dei manoscritti, avrebbero comportato la mancata correzione delle copie non conformi alle istruzioni .

8 Dopo lo svolgimento della seconda prova scritta e prima della sua correzione, la commissione giudicatrice dava istruzione ai correttori di non correggere i manoscritti manifestamente troppo lunghi, cioè quelli che superavano le 1 200 parole .

9 I ricorrenti non superavano la seconda prova scritta, in quanto non ottenevano nelle due prove il punteggio minimo richiesto di 60 punti . Di conseguenza, essi non erano ammessi alla prova orale, come comunicava loro il capo della divisione "assunzioni" con lettera 21 marzo 1988 .

10 Venivano ammessi alla prova orale solo 172 candidati, di cui 167 si presentavano alla stessa .

11 Infine, un elenco degli idonei, comprendente 67 vincitori, veniva redatto il 26 maggio 1988 .

Procedura

12 E' alla luce di tali circostanze che, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1988, i ricorrenti hanno presentato ricorso avverso le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 .

13 Lo stesso giorno della presentazione del ricorso i ricorrenti hanno depositato, con atto distinto, una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura, al fine di ottenere la sospensione della compilazione o della pubblicazione dell' elenco degli idonei di detto concorso .

14 Il 12 giugno 1988, ai sensi dell' art . 93 del regolamento di procedura, hanno proposto istanza d' intervento, a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti :

- il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE );

- l' Union syndicale, il sig . Giovanni di Muro e la sig.ra Arlette Grynberg;

- il comitato centrale del personale .

Tali istanze sono state presentate sia ai fini del procedimento sommario che ai fini della causa principale .

15 Con ordinanza 13 giugno 1988, il presidente della Seconda Sezione della Corte ha dichiarato ammissibile l' intervento nel procedimento sommario dell' Union syndicale e del Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ed ha respinto l' istanza del sig . Giovanni di Muro e della sig.ra Arlette Grynberg .

16 Durante l' udienza del procedimento sommario, la Commissione ha fatto presente che solo 5 dei 172 candidati che avevano superato la prova scritta erano andati oltre i limiti delle 800 parole e che nessuno di questi risultava iscritto sull' elenco degli idonei . Nella stessa udienza, il comitato centrale del personale ha dichiarato di rinunciare alla propria istanza di intervento .

17 Con ordinanza 21 giugno 1988, il presidente della Seconda Sezione della Corte ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti . La Corte, pur sottolineando il comportamento increscioso della Commissione, che aveva presentato queste informazioni a carattere anonimo unicamente al momento dell' udienza, ha ritenuto che, in tale fase del procedimento, essa dovesse prenderle a base della propria decisione . Essa ha ritenuto che, secondo queste informazioni, l' irregolarità asserita non fosse tale da falsare il risultato finale del concorso .

18 Con ordinanza 13 dicembre 1988, la Corte ( Seconda Sezione ) ha ammesso l' Union syndicale e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ad intervenire nella causa principale a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti .

19 Con ordinanze 13 dicembre 1988 la Corte ha preso atto, rispettivamente, del ritiro delle domande di intervento del sig . Giovanni di Muro e della sig.ra Arlette Grynberg, nonché del ritiro della domanda del comitato centrale del personale .

20 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado, in applicazione della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .

21 Con ordinanza 13 febbraio 1990, il Tribunale ( Terza Sezione ) ha chiesto alla Commissione la presentazione dei documenti seguenti :

a ) l' elenco degli idonei del concorso COM/A/482;

b ) i rapporti intermedio e finale della commissione giudicatrice che si riferiscono rispettivamente alla seconda prova scritta e alla prova orale del concorso;

c ) gli estratti dei fascicoli relativi alla seconda prova scritta dei 67 vincitori o qualsiasi altro elemento utile che possa dimostrare il numero delle parole utilizzate da questi vincitori nel loro elaborato relativo alla la seconda prova scritta .

22 Con ordinanza 14 marzo 1990, il Tribunale ha concesso una proroga del termine fissato per la presentazione di questi documenti .

23 A seguito dell' ordinanza del Tribunale, l' istituzione convenuta ha presentato, il 22 marzo 1990, una parte dei documenti richiesti, precisamente quelli che figurano alle lettere a ) e b ). Per quanto riguarda la lett . c ), la Commissione non ha presentato alcun documento, precisando che essa "non è in grado di dare esecuzione a questo punto ".

24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla trattazione orale . Esso ha invitato la Commissione a fornire talune precisazioni ritenute necessarie ai fini del giudizio . In particolare, la Commissione è stata invitata a fornire, all' udienza, le seguenti precisazioni :

a ) indicare se la lista degli idonei sia sempre in vigore e, ove la sua validità sia venuta meno, se siano state effettuate assunzioni sulla base di questo elenco;

b ) fornire la prova che solo cinque persone hanno superato il limite di 800 parole ( di cui una con 810, due tra 820 e 830 e altre due tra 840 e 850 parole );

c ) dimostrare che i cinque candidati di cui sopra non rientrano nell' elenco dei vincitori .

25 Nel corso dell' udienza del 3 marzo 1990, l' agente della Commissione ha dichiarato che la validità dell' elenco degli idonei era stata prorogata fino al 31 dicembre 1990 e che sono state effettuate assunzioni sulla base di questo elenco . Queste informazioni sono state corredate da un documento da esso depositato all' udienza nel quale figurano i nomi dei vincitori assunti fino a quel giorno . Inoltre, l' agente della Commissione ha precisato che gli era materialmente impossibile produrre le prove scritte di cui alla lett . c ) dell' ordinanza sopra citata, nonché alle lettere b ) e c ) dei quesiti rivolti dal Tribunale alla Commissione, in quanto le prove scritte del concorso erano state distrutte, nonostante le contrarie istruzioni date dal sig . Kalbe, capo della divisione "assunzioni", al momento del suo trasferimento . Tenuto conto di questo fatto, la Commissione ha chiesto che il sig . Kalbe venisse sentito come testimone dinanzi al Tribunale, per rispondere ai quesiti di cui sopra .

26 Con ordinanza 15 maggio 1990, il Tribunale, pur riservandosi di decidere sulla domanda di audizione del sig . Kalbe, ha deciso che fosse opportuno raccogliere la testimonianza dei sigg . Benda e Bouratsis, membri della commissione giudicatrice . I testimoni sono stati invitati a deporre sui fatti relativi alla correzione delle prove scritte di detto concorso e a descrivere, in base alla loro esperienza, la prassi dell' amministrazione per quanto riguarda la conservazione delle prove dopo lo svolgimento di un concorso . Il Tribunale non ha potuto sentire come teste il sig . Ries, nella sua qualità di presidente della commissione giudicatrice in quanto, secondo le informazioni fornite alla cancelleria, quest' ultimo, collocato nel frattempo a riposo, era partito per un lungo viaggio di durata indeterminata .

27 Durante l' udienza del 6 giugno 1990, il Tribunale ha sentito il sig . Benda e, su richiesta della Commissione, anche il sig . Heine, vicepresidente della commissione giudicatrice .

28 Il sig . Benda ha dichiarato, tra l' altro, di non essere in grado di precisare né il numero esatto dei candidati che avevano superato il limite di 800 parole né il numero delle parole utilizzate . Ad ogni modo questi candidati non dovevano essere stati più di 10 e il numero delle parole eccedenti il limite non doveva essere stato superiore a 200 . Inoltre, egli non ha potuto affermare se uno di questi candidati fosse stato inserito nell' elenco degli idonei . Le istruzioni date ai correttori, con le quali si autorizzava la correzione del manoscritti non eccedenti le 1 200 parole, avevano lo scopo di facilitare il loro compito attribuendo una certa flessibilità . Infine il testimone ha dichiarato di ignorare la prassi dell' amministrazione per quanto concerne la conservazione dei documenti di un concorso .

29 Il secondo testimone, il sig . Heine, ha dichiarato, tra l' altro, di ignorare se vi siano stati candidati ammessi alla prova orale che avevano superato il limite di 800 parole . A partire dal momento in cui si era deciso di consentire il superamento delle 800 parole, tale questione non era stata più esaminata . La commissione giudicatrice si era limitata a prendere atto del fatto che i correttori non avevano constatato un superamento considerevole del limite di 800 parole . Egli non ricorda neppure se, tra i 67 vincitori, fosse compreso un candidato che aveva superato il limite di 800 parole . Egli non conosce neppure la prassi relativa alla conservazione dei documenti dopo lo svolgimento di un concorso . Per quanto riguarda il concorso di cui è causa, due segretarie della direzione generale ( DG ) IX erano incaricate di conservare le prove . A suo parere, queste segretarie non potevano, di loro iniziativa, procedere alla loro distruzione .

30 Con ordinanza 6 giugno 1990, il Tribunale ha deciso che era opportuno accogliere la domanda della Commissione di sentire il sig . Kalbe come testimone sui fatti relativi alla correzione della seconda prova scritta e sulla sorte delle prove dopo lo svolgimento del concorso di cui trattasi .

31 All' udienza del 20 giugno 1990, il Tribunale ha sentito come testi i sigg . Bouratsis e Kalbe .

32 Il sig . Bouratsis ha dichiarato, tra l' altro, che i candidati dovevano contare essi stessi il numero delle parole utilizzate e che i correttori erano, evidentemente, obbligati ad effettuare un controllo . A suo parere, l' istruzione di correggere le prove contenenti più di 800 parole è stata un' iniziativa del presidente della commissione giudicatrice, comunicata in un momento successivo agli altri membri . D' altra parte, egli non è in grado di precisare con sicurezza il numero dei candidati ammessi alle prove orali che avevano superato il limite di 800 parole . Egli ha anche dichiarato di ignorare la prassi amministrativa relativa alla conservazione delle prove dopo lo svolgimento di un concorso . Per quanto riguarda le prove di cui è causa, egli ricorda che dopo lo svolgimento del concorso le segretarie avevano depositato i fascicoli in una cassa della DG IX, ma egli stesso ignora cosa ne sia avvenuto in seguito .

33 Il sig . Kalbe ha dichiarato, tra l' altro, che le istruzioni indirizzate ai correttori erano state date dal presidente della commissione giudicatrice prima della correzione della seconda prova scritta . La questione relativa al superamento del numero delle parole autorizzate si è presentata, per la commissione giudicatrice, allorché l' Union syndicale l' ha sollevata, con una comunicazione al personale, prima dello svolgimento delle prove orali . A quel punto la commissione giudicatrice ha chiesto alla segreteria di procedere ad un controllo . Un secondo controllo è stato effettuato al momento del procedimento sommario dinanzi alla Corte . Il controllo ha avuto come oggetto le prove delle 172 persone ammesse all' orale . Tra queste, la segreteria ha controllato le prove sulle quali era stato indicato un numero di circa 800 parole . Per le altre, essa ha effettuato dei controlli a campione . E' emerso, al termine di questo controllo, che solo 5 candidati avevano superato il limite di 800 parole . Egli stesso non è in grado di comunicare i nomi di queste 5 persone in quanto la verifica è avvenuta partendo dal numero di codice del vincitore raffrontandolo con il numero di queste 5 persone . Nessuna di tali 5 persone risulta nell' elenco dei vincitori . Secondo il testimone, i fascicoli che contengono le prove scritte sono normalmente conservati a lungo . Per quanto riguarda le prove di cui è causa, egli aveva dato le istruzioni necessarie affinché esse venissero conservate . Tuttavia, egli aveva dovuto abbandonare la divisione "assunzioni" alla fine del luglio 1989 . Cercando negli archivi, in occasione della fase scritta del procedimento, egli non ha trovato nulla . La sua conclusione è che le prove sono state probabilmente distrutte .

34 Dopo la deposizione dei testimoni, sono state sentite le osservazioni dei rappresentanti delle parti al termine delle quali il presidente ha dichiarato conclusa la fase orale del procedimento .

Conclusioni delle parti

35 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia :

- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

- di conseguenza, annullare la procedura di correzione delle prove scritte del concorso nel suo complesso o, quantomeno, annullare la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle prove orali del concorso;

- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese .

36 L' istituzione convenuta conclude chiedendo che il Tribunale voglia :

- respingere il ricorso;

- statuire sulle spese secondo giustizia .

Nel merito

37 I ricorrenti sostengono, in sostanza, che la commissione giudicatrice del concorso, dopo aver deciso di concedere ai candidati un tempo limitato, dopo aver loro imposto un numero massimo di parole ( 800 ) ed averli obbligati a contare essi stessi il numero delle parole, si è scostata dalle proprie istruzioni ed ha domandato ai correttori di non correggere le prove con più di 1 200 parole . Così facendo, la commissione giudicatrice del concorso ha imposto ai correttori di prendere in considerazione le prove dei candidati che non avevano, deliberatamente, tenuto conto di queste istruzioni, superando il numero di parole imposto e non dandosi la pena né prendendosi il tempo di contare le parole impiegate . In tal modo la commissione giudicatrice ha alterato le condizioni chiare da essa inizialmente imposte per lo svolgimento delle prove scritte, permettendo a taluni candidati di usufruire di un incontestabile vantaggio a scapito degli altri . Questo modo di agire costituisce, secondo i ricorrenti, un' inosservanza dei criteri imposti per lo svolgimento della seconda prova scritta nonché dei principi di parità di trattamento, di obiettività e di legittimo affidamento e deve, di conseguenza, comportare l' annullamento delle decisioni impugnate .

38 La Commissione sostiene che, tra i 172 candidati che avevano superato la seconda prova scritta, erano andati oltre il limite di 800 parole solo 5 candidati, dei quali uno aveva utilizzato fino a 810 parole, due tra 820 e 830 e altri due tra 840 e 850 parole . Nessuno di questi 5 candidati è stato inserito nell' elenco dei vincitori . Il cambiamento nelle condizioni imposte dalla commissione giudicatrice era giustificato tenuto conto delle condizioni particolari dell' esame, degli errori di conteggio che si sarebbero potuti verificare, come pure delle differenze di struttura tra le lingue utilizzate dai candidati, di cui bisognava tener conto . Inoltre, l' istituzione convenuta sostiene che le istruzioni indirizzate ai correttori non hanno causato pregiudizi ai ricorrenti, in quanto la loro eliminazione, alla seconda prova scritta, era da attribuire ad una decisione della commissione giudicatrice basata su una valutazione comparativa ed obiettiva della qualità delle loro prove .

39 I ricorrenti osservano che la differenza di struttura tra le lingue non può giusitificare una maggiorazione del 50% delle medie fissate . In particolare, la commissione giudicatrice doveva, prima della correzione della seconda prova scritta, eliminare preliminarmente tutti i candidati che non avevano contato le parole utilizzate e tutti quelli che non avevano rispettato il limite imposto . Infine, i ricorrenti ritengono che la convenuta non fornisca alcuna prova relativamente al numero dei candidati che hanno superato il limite imposto ed il numero delle parole utilizzate oltre tale limite . così facendo, la Commissione non consente né al Tribunale né ai ricorrenti di verificare se le decisioni impugnate abbiano avuto la conseguenza di alterare l' esame comparativo dei meriti dei candidati .

40 L' istituzione convenuta replica che è difficile immaginare che l' esame comparativo delle prove non sia corretto per il solo fatto che la commissione giudicatrice ha preso in considerazione le prove di altri 5 candidati che avevano di poco superato il limite di 800 parole . Essa si dichiara d' altra parte pronta e in grado di fornire al Tribunale la prova delle sue affermazioni . Infine, la Commissione invoca la giurisprudenza della Corte in base alla quale la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale e la fondatezza dei suoi giudizi di merito non può essere sindacata dal Tribunale .

41 Inoltre, gli intervenienti, condividendo gli argomenti esposti dai ricorrenti, sottolineano, da una parte, l' importanza della seconda prova scritta e, dall' altra, il fatto che la Commissione non ha materialmente comprovato le proprie affermazioni .

42 Bisogna osservare che il bando del concorso di cui è causa precisa, al titolo VII, la natura, la durata e le regole di valutazione delle prove scritte . La seconda prova scritta, più in particolare, doveva essere di natura pratica, a partire da un fascicolo, in modo da permettere ai correttori di valutare le capacità di giudizio dei candidati e la loro esperienza nel trattare una pratica . Conformemente a quanto stabilito nel bando di concorso, la commissione giudicatrice ha chiesto ai candidati, pena la non correzione dei manoscritti, di predisporre una nota di carattere pratico imponendo loro, parallelamente, un limite di tempo ( 3 ore e 30 minuti ) e di redazione ( 800 parole ).

43 I limiti imposti avevano lo scopo di garantire ai candidati le stesse condizioni di trattamento della prova scritta, nonché di permettere ai correttori di applicare uniformemente criteri obiettivi a lavori equiparabili . L' inosservanza del limite di 800 parole, se risultata sostanziale, costituisce un' irregolarità di natura tale da inficiare sia la contestata decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova, che i successivi atti della procedura .

44 Ciononostante, trattandosi di un concorso generale di assunzione per titoli ed esami, il cui svolgimento avviene in più fasi, l' irregolarità verificatasi in una fase intermedia giustifica l' annullamento della decisione impugnata solo qualora il vizio abbia alterato l' esito del concorso . In effetti, in una tale ipotesi, il concorso costituisce un procedimento amministrativo complesso nel senso che gli atti anteriori sono incorporati nell' atto finale .

45 In questo caso, i ricorrenti sostengono che le istruzioni indirizzate dalla commissione giudicatrice ai correttori costituiscono una modifica sostanziale delle condizioni della seconda prova scritta . Questa censura, la cui esattezza è provata in fatto, sembra fondata in diritto . Infatti, nell' ottica del ragionamento precedentemente esposto, il successivo aumento da parte della giuria del numero delle parole autorizzate nell' ambito della prova fino ad un massimo del 50% costituisce un' irregolarità sostanziale che non può essere giustificata né dalla differenza strutturale delle lingue utilizzate né da eventuali errori di conteggio da parte dei candidati, come sostiene a torto l' amministrazione .

46 L' argomento della convenuta secondo cui le istruzioni date ai correttori non hanno leso direttamente i ricorrenti, è infondato . I ricorrenti hanno infatti un interesse legittimo a far valere tale censura, che si riferisce al rispetto dei limiti imposti nell' ambito della prova comune, di modo che fossero corretti solo lavori equiparabili .

47 Invece, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte ( punti 43 e 44 ), l' argomento della convenuta, secondo il quale solo 5 candidati hanno di poco superato il limite di 800 parole e secondo il quale tale irregolarità non sostanziale non ha potuto alterare l' esito finale del concorso, sembra pertinente e va esaminato .

48 Dal momento che i ricorrenti hanno dimostrato che la commissione giudicatrice ha consentito il superamento dei limiti imposti, incombe all' istituzione convenuta l' onere di provare l' esattezza delle sue precedenti affermazioni, tanto più che nella fattispecie le prove oggetto di controversia sono in suo possesso .

49 La convenuta, invitata con ordinanza 13 febbraio 1990 a fornire tale prova con la produzione dei documenti utili, ha dichiarato di non essere in grado di dare esecuzione a tale punto dell' ordinanza . Durante l' udienza, il rappresentante della Commissione ha precisato che gli era materialmente impossibile produrre le prove scritte in quanto esse sono state distrutte dopo il trasferimento del sig . Kalbe, all' epoca capo della divisione "assunzioni ". Stando così le cose, il Tribunale ha deciso di sentire alcuni testimoni, come è stato dettagliatamente illustrato nella parte "procedura" della presente sentenza .

50 Dalle deposizioni dei testimoni risulta che la commissione giudicatrice non ha effettuato direttamente la verifica del superamento del limite di 800 parole . Il controllo è stato compiuto dalla segreteria della divisione "assunzioni", in particolare in occasione del procedimento d' urgenza . Secondo la deposizione del sig . Kalbe, tale controllo non ha avuto ad oggetto tutte le prove delle 172 persone ammesse all' orale, ma è stato circoscritto alle sole prove sulle quali i candidati avevano indicato, in caselle ad hoc, un numero di parole vicino ad 800, mentre il resto delle prove era stato controllato solo a campione . Non è pertanto escluso che, tra le prove non controllate, talune abbiano superato il limite imposto . Di conseguenza, il risultato di questo controllo non può essere considerato affidabile . Per di più, non esiste alcuna testimonianza sul nome dei cinque candidati che, secondo l' amministrazione, hanno superato il limite, ma che non sono stati inseriti nell' elenco dei vincitori . Solo l' identificazione di queste persone avrebbe permesso ai ricorrenti di fornire una prova contraria .

51 In presenza di tali elementi bisogna constatare che l' istituzione convenuta non ha fornito la prova relativa al proprio argomento principale secondo il quale solo cinque candidati hanno di poco superato il limite di 800 parole e secondo il quale queste cinque persone non sono ricomprese nell' elenco dei vincitori .

52 Stando così le cose, il Tribunale non è in grado di verificare se il principio della parità di trattamento dei candidati è stato rispettato nella correzione della seconda prova scritta né se tale vizio ha potuto alterare l' esito finale del concorso .

53 Di conseguenza, occorre accogliere le conclusioni dei ricorrenti ed annullare la correzione della seconda prova scritta del concorso COM/A/482, oltre che gli atti successivi della procedura . La nuova correzione dovrà essere effettuata procedendo ad un riesame comparativo delle prove conformi ai limiti imposti . Ciononostante, qualora le prove dei 172 candidati ammessi all' orale dovessero essere considerate definitivamente perdute o qualora il segreto dei lavori della commissione giudicatrice non possa essere assicurato in occasione di una nuova correzione, è evidente che l' amministrazione potrà sempre riattivare la procedura del concorso a partire dalla seconda prova scritta .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza del terzo comma dell' art . 11 del citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Poiché la Commissione è rimasta soccombente su tutti i capi della domanda, essa va condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Terza Sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 relativa alla correzione della seconda prova scritta, nonché i successivi atti della procedura del concorso sono annullati .

2 ) la Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti .

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