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Document 61989TJ0034

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 marzo 1990.
Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Soppressione dell'assegno per figli a carico e dell'assegno scolastico.
Cause riunite T-34/89 e T-67/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00093

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:20

61989A0034

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 13 MARZO 1990. - MARIO COSTACURTA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNO PER FIGLI A CARICO E DELL'INDENNITA SCOLASTICA. - CAUSE RIUNITE T-34/89 E T-67/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00093


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno scolastico - Presupposti per la concessione

( Statuto del personale, allegato VII, art . 3 )

2 . Dipendenti - Ripetizione dell' indebito - Presupposti - Irregolarità evidente del versamento - Nozione

( Statuto del personale, art . 85 )

3 . Dipendenti - Ripetizione dell' indebito - Tutela del legittimo affidamento - Presupposti

( Statuto del personale, art . 85 )

Massima


1 . L' art . 3 dell' allegato VII dello statuto, il quale prescrive che il figlio per cui è richiesta l' indennità scolastica frequenti "regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento", deve interpretarsi nel senso che lo studente interessato è tenuto a seguire effettivamente il programma di insegnamento previsto dallo statuto interno dell' istituto di insegnamento frequentato .

Un periodo di tirocinio lavorativo compiuto dall' interessato può essere equiparato alla regolare frequenza ai corsi ed i requisiti per ottenere l' indennità scolastica possono di conseguenza ritenersi soddisfatti soltanto se l' università considera tale tirocinio parte integrante del programma da svolgere per ottenere il diploma finale del corso di studi . Per contro, la semplice approvazione o l' eventuale sostegno fornito dall' istituto di insegnamento non sono sufficienti a giustificare la concessione dell' indennità .

2 . L' espressione "così evidente", riferita all' irregolarità del pagamento che è tale da giustificarne la ripetizione in base all' art . 85 dello statuto, non implica che il dipendente sia dispensato dal compiere qualsiasi sforzo di riflessione e di controllo .

La condizione relativa all' evidente irregolarità del versamento dell' indennità scolastica, la cui attribuzione può subire modifiche in funzione di elementi che solo il dipendente è in grado di segnalare all' amministrazione, è soddisfatta quando l' interessato, invece di procedere ad una verifica presso le autorità competenti, si limita a fondarsi su una dubbia interpretazione personale dello statuto ed omette di segnalare all' ufficio competente una modifica incontestabilmente rilevante della sua situazione familiare già dal momento stesso in cui essa sopravviene, violando così l' impegno espressamente assunto di comunicare all' amministrazione ogni modifica comportante la soppressione o la riduzione dell' indennità scolastica, sotto pena di trattenuta degli importi indebitamente percepiti a questo titolo .

3 . I mezzi che un dipendente trae dalla violazione dell' art . 85, come pure dal principio della tutela del legittimo affidamento, di cui lo stesso art . 85 costituisce un' enunciazione, non possono essere accolti con riferimento ad una decisione che ha disposto, fissando all' uopo un termine ragionevole, la ripetizione di indennità scolastiche indebitamente versate, quando tali indennità erano state corrisposte dall' amministrazione proprio perché il ricorrente non aveva rispettato l' obbligo di segnalare, nelle debite forme e fin dal momento della sua sopravvenienza, il mutamento verificatosi nella propria situazione familiare .

Parti


Nelle cause riunite T-34/89 e T-67/89,

Mario Costacurta, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l' avv . Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . J . Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto i ricorsi diretti all' annullamento delle decisioni della Commissione 30 ottobre 1987 e 26 aprile 1988, con le quali sono stati soppressi l' assegno per figlio a carico e l' indennità scolastica versati al ricorrente per sua figlia,

IL TRIBUNALE ( terza sezione ),

composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici,

cancelliere : H . Jung

viste le memorie scritte delle parti e in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Gli antefatti e il procedimento

1 Nell' autunno del 1986 il ricorrente, Mario Costacurta, dipendente della Commissione delle Comunità europee in servizio a Lussemburgo, presentava, per l' anno accademico 1986/87, una domanda di indennità scolastica per la figlia Nadia Costacurta . Sulla base dei documenti prodotti, la convenuta gli riconosceva per la suddetta figlia, che seguiva corsi universitari a Parigi, un assegno per figlio a carico e un' indennità scolastica .

2 Durante l' anno accademico 1986/1987 Nadia Costacurta frequentava dei corsi presso l' università di Parigi-I ( Panthéon-Sorbonne ), al fine di ottenere un DEA (" diplôme d' études approfondies ") di diritto internazionale privato, corsi che, secondo le informazioni fornite dall' amministrazione dell' università, si sarebbero conclusi il 16 maggio 1987 . Il 30 giugno 1987 Nadia Costacurta presentava una domanda di ammissione, per l' anno accademico 1986/87, ai corsi di preparazione di un altro diploma nella stessa università . Il 13 novembre 1987 l' università accoglieva la sua domanda e la ammetteva a iscriversi ai suddetti corsi .

3 Al termine di un tirocinio retribuito ( nella misura di 22 000 BFR al mese ) presso gli uffici della Commissione a Bruxelles, dal 16 marzo 1987 al 31 luglio 1987, a Nadia Costacurta veniva offerto un posto di agente ausiliario per la durata di sei mesi . Il 30 luglio l' interessata comunicava alla divisione carriere la sua disponibilità ad entrare in servizio il 1° settembre 1987 e, in seguito a tale comunicazione, veniva stipulato e sottoscritto da entrambe le parti il suo contratto di assunzione come agente ausiliaria . Successivamente Nadia Costacurta, avendo superato un concorso generale, veniva nominata dipendente di ruolo della Commissione ed entrava in servizio presso gli uffici di quest' ultima a Bruxelles .

4 Con lettera 10 settembre 1987 il ricorrente informava la divisione personale della Commissione a Lussemburgo che dal 1° settembre 1987 la figlia Nadia non era più a suo carico, in quanto era stata appena assunta dalla Commissione come agente ausiliaria per un periodo di sei mesi .

5 Con lettera 30 ottobre 1987, il capo della divisione personale a Lussemburgo informava il ricorrente che l' assegno per figlio a carico e l' indennità scolastica relativi alla figlia Nadia erano soppressi con decorrenza 1° luglio 1987 . In questa lettera, come pure in una successiva lettera 16 novembre 1987, si precisava che la decisione era conseguente al fatto che Nadia Costacurta aveva iniziato ad esercitare un' attività lavorativa retribuita dal 1° settembre 1987 e aveva perciò interrotto i suoi studi il 16 maggio 1987, data di chiusura dell' anno accademico 1986/1987 . Le indennità versate al ricorrente, per la figlia Nadia, per il periodo successivo al 1° luglio 1987 venivano ricuperate mediante trattenuta .

6 Con lettera 24 novembre 1987, registrata nella segreteria generale della Commissione il 3 dicembre 1987, il ricorrente presentava alla convenuta un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "), contestando la soppressione delle indennità per il periodo anteriore al 1° settembre 1987 e facendo rilevare che la figlia Nadia risultava iscritta, per l' anno 1987/1988, presso un istituto di insegnamento superiore ed era, conseguentemente, studentessa in periodo di ferie e figlia a carico del ricorrente fino alla sua entrata in servizio presso la Commissione . Il ricorrente precisava inoltre che l' art . 85 dello statuto ostava a che le indennità versate per il periodo successivo al 1° luglio 1987 dessero luogo a ripetizione, in quanto, al momento in cui si era fatto luogo a tali versamenti, egli ignorava l' esistenza di irregolarità e la figlia Nadia era, in quanto studentessa, ancora a suo carico .

7 Poiché detto reclamo rimaneva senza risposta entro il termine fissato dall' art . 90, n . 2, dello statuto, il ricorrente proponeva, il 20 maggio 1988, un primo ricorso per l' annullamento della decisione della Commissione emessa nella forma delle note 30 ottobre e 16 novembre 1987 ( causa T-34/89 ).

8 Tuttavia il reclamo proposto dal ricorrente induceva gli uffici della Commissione a procedere a un riesame delle sue spettanze, in esito al quale il direttore generale del personale e dell' amministrazione comunicava al sig . Costacurta, con lettera 26 aprile 1988 modificante la decisione oggetto di reclamo, le seguenti decisioni :

- l' assegno per figlio a carico per la figlia Nadia veniva riconosciuto fino al 31 agosto 1987

- la soppressione dell' indennità scolastica veniva fissata al 31 marzo 1987 anziché al 1° luglio 1987, come indicato nella decisione oggetto di reclamo .

9 Quanto all' assegno per figlio a carico, la modifica della decisione 30 ottobre 1987 veniva giustificata con la circostanza che la nozione di "formazione professionale", di cui all' art . 2, n . 3, lett . b ), dell' allegato VII dello statuto deve interpretarsi, dal 1° marzo 1981, come riguardante una formazione professionale che dia luogo al versamento dell' assegno per figlio a carico se la retribuzione ricevuta dall' interessato è inferiore al "minimo vitale ". Poiché il tirocinio svolto da Nadia Costacurta poteva considerarsi formazione professionale, ed essendo la retribuzione ricevuta dall' interessata inferiore al "minimo vitale", il diritto del ricorrente all' assegno per la figlia a carico restava salvo fino al 31 agosto 1987 .

10 Quanto all' indennità scolastica, il direttore del personale e dell' amministrazione osservava quanto segue : "(...) Nadia Costacurta era figlia a Suo carico ai sensi dell' art . 2, n . 2, dell' allegato VII dello statuto . In base ai documenti del suo fascicolo personale ( libretto universitario per l' anno accademico 1986/1987 ), si può ritenere che Sua figlia abbia frequentato regolarmente e a tempo pieno l' università di Parigi fino al 16 marzo 1987, data in cui ha iniziato un tirocinio presso la Commissione a Bruxelles . Poiché tale tirocinio si è concluso il 31 luglio 1987 e poiché la sua entrata in servizio presso la Commissione come agente ausiliaria è avvenuta il 1° settembre 1987, la sig.na Costacurta non ha quindi più frequentato un istituto di insegnamento dopo il 16 marzo 1987 . In base all' art . 2, n . 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione relative all' erogazione dell' indennità scolastica ( applicate dal 1° marzo 1975 ), Lei aveva perciò diritto al versamento dell' indennità scolastica fino al 31 marzo 1987 ".

11 Nella stessa lettera il direttore generale comunicava la sua decisione di procedere alla ripetizione delle indennità scolastiche versate per i mesi di aprile, maggio e giugno, soggiungendo quanto segue :

"Pertanto, essendo stata adottata una nuova decisione circa la ripetizione di somme indebitamente versate come indennità scolastica, non vi è motivo di sottoporre alla Commissione il reclamo da Lei proposto ".

12 Dal fascicolo risulta che il 13 aprile 1988 il capo della divisione personale di Lussemburgo aveva segnalato al capo della divisione statuto della Commissione che al momento dell' adozione della sua decisione 30 ottobre 1987 egli ignorava che Nadia Costacurta aveva effettuato un tirocinio presso la Commissione a Bruxelles .

13 Avverso la decisione 26 aprile 1988 il ricorrente proponeva, il 31 maggio 1988, un nuovo reclamo al quale la convenuta opponeva, il 18 novembre 1988, una decisione di rigetto . Nel reclamo il ricorrente faceva rilevare in particolare che, poiché il tirocinio presso la Commissione a Bruxelles era attinente agli studi della figlia Nadia, quest' ultima, anche durante il periodo di tirocinio, era rimasta studentessa a tempo pieno .

14 Nella sua decisione di rigetto la convenuta obiettava a quanto esposto dal ricorrente, tra l' altro, che "nel 1987 la sig.na Costacurta aveva già terminato i propri studi superiori specialistici in diritto comunitario ( diploma ottenuto nel novembre 1986 ). Soltanto nell' ambito di quegli studi essa era tenuta ad effettuare un tirocinio al fine di completare l' insegnamento teorico, tirocinio che aveva compiuto nell' estate 1986 presso lo studio Lefebvre ".

15 Quanto alla natura degli studi effettuati da Nadia Costacurta a decorrere dal semestre invernale 1986/1987, la convenuta osservava che "dal semestre invernale 1986/1987 e fino all' inizio del suo tirocinio presso la CEE, la sig.na Costacurta ha seguito un corso di diritto internazionale privato preordinato alla preparazione del corrispondente DEA . A prescindere dall' utilità che un tirocinio presso la Commissione poteva presentare nell' ambito di simili studi, va sottolineato che gli studi in parola non prevedevano, per il rilascio del diploma, alcun tirocinio obbligatorio durante il periodo dei corsi ".

16 Per quanto riguarda l' interpretazione dell' art . 3 dell' allegato VII dello statuto, deve rilevarsi che il collegio dei capi di amministrazione, nella centosessantesima riunione del 15 gennaio 1987, ha adottato la seguente conclusione ( n . 166/87 ):

"a ) I capi di amministrazione sono del parere che il requisito della frequenza 'a tempo pieno' di un istituto di insegnamento, prescritto dall' art . 3, primo comma, dell' allegato VII dello statuto, ai fini dell' assegnazione dell' indennità scolastica, sia soddisfatto :

- automaticamente, qualora l' istituto frequentato dispensi settimanalmente allo scolaro o allo studente interessato sedici ore di corso e/o di esercitazioni pratiche;

- nel caso in cui tale numero di ore non venga raggiunto, soltanto se gli studi seguiti siano studi completi, ossia aventi una finalità riconosciuta dallo stato, e se l' interessato segua l' orario normale previsto per questo tipo di studi;

nei suddetti casi, il tempo di lavoro individuale si reputa integrativo della differenza fra il numero di ore di corso ricevute e le sedici ore minime di cui al primo trattino .

b ) I capi di amministrazione ritengono che il requisito della frequenza 'regolare' di un istituto di insegnamento, prescritto dall' art . 3, primo comma, dell' allegato VII, sia soddisfatto allorché un istituto venga frequentato dallo scolaro o dallo studente per un periodo minimo di tre mesi .

La presente conclusione sarà d' applicazione dal 1° febbraio 1987 ".

17 Il 6 marzo 1989 il ricorrente ha proposto un secondo ricorso, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 1988 e della decisione espressa di rigetto opposta dalla Commissione il 18 novembre 1988 al suo reclamo ( causa T-67/89 ).

18 In entrambe le cause la fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, in conformità alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha rinviato le suddette cause al Tribunale .

Con ordinanza 8 dicembre 1989, il Tribunale ha disposto la riunione delle due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

19 Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni .

Nella causa T-34/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

1 ) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

2 ) dichiarare che la convenuta ha violato gli artt . 2 e 3 dell' allegato VII dello statuto nonché l' art . 85 dello statuto, e di conseguenza :

3 ) annullare le decisioni 30 ottobre e 16 novembre 1987 del capo della divisione personale della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo;

4 ) condannare la convenuta a versare al ricorrente l' assegno per figlio a carico e l' indennità scolastica relativamente alla figlia Nadia per i mesi di luglio e agosto 1987, compresi gli interessi legali dalla data della loro trattenuta fino al versamento;

5 ) condannare la convenuta alle spese di causa .

La convenuta conclude che il Tribunale voglia :

1 ) respingere il ricorso;

2 ) per il caso in cui il Tribunale condanni la convenuta a versare al ricorrente l' indennità scolastica per i mesi di luglio e agosto 1987, dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente mirante alla corresponsione di interessi legali sull' importo di detta indennità;

3 ) statuire sulle spese secondo le norme vigenti .

20 Nella causa T-67/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

1 ) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

2 ) dichiarare che la convenuta ha disatteso il principio del legittimo affidamento e violato gli artt . 85 e 90 dello statuto nonché gli artt . 2 e 3 dell' allegato VII dello statuto, e di conseguenza :

3 ) a ) annullare la decisione 26 aprile 1988 del direttore generale del personale e dell' amministrazione,

b ) in subordine, annullare la decisione della Commissione 18 novembre 1988 recante rigetto del reclamo amministrativo del ricorrente;

4 ) condannare la convenuta a versare al ricorrente l' indennità scolastica relativamente alla figlia Nadia per i mesi di aprile, maggio e giugno 1987, compresi gli interessi legali dalla data della loro trattenuta fino al versamento;

5 ) condannare la convenuta alle spese di causa .

La convenuta conclude che il Tribunale voglia :

1 ) respingere il ricorso;

2 ) per il caso in cui il Tribunale condanni la convenuta a versare al ricorrente l' indennità scolastica per i mesi di aprile, maggio e giugno 1987, dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente mirante alla corresponsione d' interessi legali sull' importo di detta indennità;

3 ) statuire sulle spese secondo le norme vigenti .

Nel merito

21 Va constatato che il ricorrente ha rinunciato, durante l' udienza, alle conclusioni intese a sentir condannare la convenuta al versamento dell' assegno per figlio a carico per i mesi di luglio e agosto 1987 . Pertanto, non si deve statuire su questo capo della domanda .

22 Per il resto, il ricorrente ha ribadito la propria domanda di annullamento delle due decisioni con le quali la Commissione ha disposto la ripetizione delle indennità scolastiche versate per i mesi da aprile ad agosto 1987 .

23 A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa anzitutto valere che il suo diritto alle indennità di cui trattasi discende dal disposto dell' art . 3 dell' allegato VII dello statuto . Per quel che riguarda le indennità versate per i mesi da aprile a giugno 1987, il ricorrente assume che esse gli erano dovute in quanto Nadia Costacurta aveva effettuato il suo tirocinio presso la Commissione a Bruxelles con l' approvazione e il sostegno dell' università, e che detto tirocinio era perciò equiparabile alla frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento, prescritta dallo stesso articolo .

24 Inoltre - sostiene il ricorrente - la distinzione che la convenuta fa tra l' assegno per figlio a carico e l' indennità scolastica è nella fattispecie erronea . A suo parere, sua figlia Nadia non ha ricevuto una formazione professionale ai sensi dell' art . 2 dell' allegato VII, dato che il tirocinio presso la Commissione non è una "formazione professionale", ma rientra in una formazione "scolastica" ai sensi del medesimo articolo . Le disposizioni sui tirocini presso la Commissione confermerebbero tale punto di vista . Pertanto, la conclusione n . 166/1987 adottata dal collegio dei capi d' amministrazione si applicherebbe al caso di Nadia Costacurta . Quest' ultima, il 16 marzo 1987, ha interrotto la frequenza dei corsi con l' approvazione e il sostegno dell' università allo scopo di effettuare il tirocinio a Bruxelles, senza tuttavia interrompere definitivamente gli studi .

25 La convenuta fa rilevare, preliminarmente, che sia l' art . 3 dell' allegato VII sia le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell' indennità scolastica ( in prosieguo : le "disposizioni generali ") stabiliscono che detta indennità è dovuta solo se il figlio a carico frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento . La convenuta ribadisce che l' assegno per figlio a carico, da un lato, e l' indennità scolastica, dall' altro, sono dissociabili, potendo il primo essere concesso oltre l' età di 18 anni senza che la seconda, la cui attribuzione è subordinata a un requisito ulteriore, venga simultaneamente concessa . Nadia Costacurta ha seguito una formazione professionale durante il suo tirocinio a Bruxelles, ma non ha "frequentato un istituto d' insegnamento", requisito indispensabile ai fini dell' attribuzione dell' indennità scolastica .

26 A questo proposito si deve rilevare come l' art . 3 dell' allegato VII dello statuto prescriva che il figlio per il quale l' indennità è richiesta frequenti "regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento ". Il predetto articolo deve interpretarsi nel senso che lo studente interessato è tenuto a seguire effettivamente il programma d' insegnamento previsto dallo statuto interno dell' istituto d' insegnamento frequentato .

27 Ciò significa, nella fattispecie, che i requisiti per ottenere l' indennità scolastica sono soddisfatti solo se il tirocinio compiuto sia stato considerato dall' università come facente parte integrante del programma per ottenere il diploma finale di studi . Per contro, la semplice approvazione o l' eventuale sostegno dell' istituto d' insegnamento non è sufficiente a giustificare la concessione dell' indennità .

28 La convenuta ha contestato che il tirocinio in parola costituisse parte integrante degli studi di Nadia Costacurta e non risulta dagli atti, né dalle indicazioni fornite dal ricorrente all' udienza, che tale tirocinio sia stato effettivamente riconosciuto dall' università come parte integrante del programma di studi per l' ottenimento del DEA .

29 Se ne deve dunque concludere che il tirocinio de quo non può essere equiparato alla frequenza regolare dei corsi, frequenza che Nadia Costacurta ha interrotto il 16 marzo 1987, al momento della sua entrata in servizio presso la Commissione come tirocinante .

30 Conseguentemente, i requisiti prescritti per l' attribuzione dell' indennità controversa non erano più soddisfatti a partire da detta data, poiché Nadia Costacurta non ha ripreso gli studi dopo il tirocinio . E quindi chiaro che i requisiti prescritti per l' attribuzione della suddetta indennità durante il periodo delle ferie scolastiche dell' estate 1987 non sono stati, neanch' essi, soddisfatti .

31 Quanto all' argomento del ricorrente relativo al fatto che l' assegno per figlio a carico gli è stato attribuito senza la contemporanea concessione dell' indennità scolastica, è sufficiente rilevare che la convenuta ha effettivamente ritenuto che il tirocinio compiuto presso la Commissione costituisse formazione professionale ai sensi dell' art . 2 dell' allegato VII dello statuto e che i criteri enunciati, da un lato, da questo articolo e, dall' altro, dall' art . 3, fossero differenti .

32 Il mezzo del ricorrente relativo alla violazione dell' art . 3 dell' allegato VII non può dunque essere accolto .

33 In secondo luogo, il ricorrente asserisce che la ripetizione delle controverse indennità scolastiche operata dalla convenuta viola l' art . 85 dello statuto . Durante il periodo di tirocinio presso la Commissione a Bruxelles, Nadia Costacurta sarebbe stata per lui ancora una studentessa, poiché egli l' avrebbe considerata, nei mesi di luglio e agosto, come studentessa in ferie scolastiche .

34 Il ricorrente sostiene inoltre che la ripetizione delle indennità relative ai mesi da aprile a giugno 1987 è in contrasto con il principio del legittimo affidamento e che la relativa decisione, presa un anno dopo il versamento, era tardiva .

35 Occorre richiamare, preliminarmente, le norme che disciplinano il sistema amministrativo in materia .

36 La domanda di attribuzione dell' indennità scolastica viene presentata per ciascun anno scolastico mediante un modulo corredato, se del caso, di prove documentali . Apponendo la propria firma, il dipendente s' impegna a segnalare all' amministrazione "ogni modifica tale da comportare un mutamento nel diritto all' indennità, restando inteso che le somme indebitamente percepite a tale titolo verranno trattenute ".

37 Tale clausola si basa, in parte, sull' art . 7 delle citate disposizioni generali, ai sensi del quale il dipendente "è tenuto a dichiarare (...) ogni modifica comportante la soppressione o la riduzione dell' indennità scolastica ".

38 L' art . 85 dello statuto, relativo alla ripetizione di somme il cui versamento può subire modifiche in funzione di elementi che solo il dipendente è in grado di segnalare all' amministrazione, dev' essere interpretato in tale contesto .

39 Come la Corte ha più volte ribadito, da ultimo nella sentenza 17 gennaio 1989 ( causa 310/87, Stempels / Commissione, Racc . 1989, pag . 43 ), l' espressione "così evidente", riferita all' irregolarità del pagamento e contenuta nell' art . 85 dello statuto, non implica che il dipendente sia dispensato dal compiere qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo .

40 Nella specie il ricorrente, che non invoca l' ignoranza della normativa pertinente, non poteva, manifestamente, non rendersi conto che la sua interpretazione personale dell' art . 3 dell' allegato VII dello statuto e delle relative disposizioni di esecuzione era quanto meno dubbia e che occorreva procedere a una verifica presso le autorità competenti . Egli si è invece limitato ad affidarsi alla propria interpretazione erronea della normativa e non ha segnalato all' ufficio competente, già il 16 marzo 1987, la modifica, incontestabilmente rilevante, della sua situazione familiare .

41 Il ricorrente è così venuto meno all' obbligo che gli era imposto dalle disposizioni in materia e che egli aveva espressamente assunto sottoscrivendo il modulo suddetto .

42 Stando così le cose, ricorre nella fattispecie il presupposto della ripetizione di somme indebitamente versate contemplato dall' art . 85 dello statuto, ossia che l' irregolarità del versamento fosse così evidente che l' interessato non poteva non rendersene conto .

43 Deve oltretutto rilevarsi, quanto al mezzo del ricorrente relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che lo stesso art . 85 ne costituisce un' enunciazione e che questo articolo deve essere interpretato avendo presenti le particolari circostanze del caso di specie .

44 Il ricorrente sostiene che la decisione 26 aprile 1988 è stata adottata tenendo in non cale l' assegnamento che un dipendente deve poter riporre nelle decisioni della sua amministrazione . Da maggio del 1987 l' amministrazione era a conoscenza del tirocinio compiuto da Nadia Costacurta presso la Commissione a Bruxelles . Il ricorrente asserisce di avere egli stesso fornito agli uffici di questa a Lussemburgo il recapito di sua figlia, tirocinante a Bruxelles . Pertanto, l' APN avrebbe adottato la decisione dell' ottobre 1987 conoscendo tutti gli elementi relativi alla sua pratica . Secondo il ricorrente, il capo della divisione personale a Lussemburgo era anch' egli al corrente del tirocinio di Nadia Costacurta .

45 A questo proposito, si deve rilevare che un dipendente che usi la normale diligenza non può non rendersi conto che una comunicazione relativa a un mutamento della sua situazione familiare va direttamente trasmessa, in modo chiaro e non equivoco, all' ufficio competente dell' amministrazione . Peraltro, ciò è quanto il ricorrente ha fatto nel settembre 1987 .

46 Per contro, il dipendente non può avvalersi della circostanza che l' amministrazione abbia ottenuto casualmente tali informazioni .

47 Nella fattispecie, la decisione dell' amministrazione dell' ottobre 1987 è stata adottata senza tener conto del tirocinio compiuto da Nadia Costacurta, proprio perché il ricorrente era venuto meno al proprio obbligo di segnalare debitamente, già il 16 marzo 1987, il mutamento sopravvenuto nella sua situazione familiare .

48 E per lo stesso motivo che la decisione con cui si è disposta la ripetizione delle indennità indebitamente versate, adottata sulla base di elementi che l' amministrazione ha ottenuto in seguito a vari accertamenti, è stata adottata solo nell' aprile 1988 . Date le circostanze, la decisione è stata adottata entro un termine congruo e non può quindi considerarsi tardiva .

49 Da quanto sopra discende che il mezzo relativo alla violazione dell' art . 85 e quello relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento non possono essere accolti .

50 Infine, il ricorrente deduce, a sostegno della domanda di annullamento della decisione 26 aprile 1988, la violazione dell' art . 90 dello statuto . A suo parere, il direttore generale avrebbe dovuto sottoporre il reclamo del 3 dicembre 1987 alla Commissione, affinché questa adottasse una decisione formale in merito alla ripetizione delle indennità scolastiche versate per i mesi di luglio e agosto 1987 . Una siffatta decisione avrebbe fatto nuovamente decorrere il termine di reclamo . La mancata adozione di una decisione espressa avrebbe costretto il ricorrente a proporre un secondo ricorso .

51 La convenuta obietta che un' eventuale decisione espressa non avrebbe potuto riguardare punti che non erano oggetto di reclamo, ossia le spettanze dei mesi di aprile, maggio e giugno . La riapertura dei termini per l' impugnazione della decisione dell' ottobre 1987 non avrebbe consentito una dilazione sufficiente per la maturazione, entro i termini così prorogati, di una decisione di rigetto, in ogni caso implicita, del nuovo reclamo . Comunque sia, il mezzo non potrebbe in nessun modo considerarsi riferito a una violazione delle forme sostanziali prescritte a pena di nullità .

52 A questo proposito, deve constatarsi che il ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione sarebbe stata differente se la Commissione avesse direttamente adottato la prima delle decisioni impugnate . Ne consegue che questo mezzo dev' essere disatteso .

53 Risulta dalle considerazioni sopra svolte che i due ricorsi devono essere respinti .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 del medesimo regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( terza sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) I ricorsi sono respinti .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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