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Document 61989TJ0028
Judgment of the Court of FIrst Instance (Fifth Chamber) of 8 March 1990. # Claude Maindiaux and others v Economic and Social Committee. # Officials - Staff committee - Elections. # Case T-28/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 marzo 1990.
Claude Maindiaux e altri contro Comitato economico e sociale.
Dipendenti - Comitato del personale - Elezioni.
Causa T-28/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 marzo 1990.
Claude Maindiaux e altri contro Comitato economico e sociale.
Dipendenti - Comitato del personale - Elezioni.
Causa T-28/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00059
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:18
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 8 MARZO 1990. - CLAUDE MAINDIAUX, RAYMOND MUELLER E FRANCIS PATTERSON CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - COMITATO DEL PERSONALE - ELEZIONI. - CAUSA T-28/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00059
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Identità d' oggetto di due ricorsi - Presupposti
( Statuto del personale, art . 91 )
2 . Dipendenti - Rappresentanza - Comitato del personale - Elezioni - Regolarità - Obblighi delle istituzioni - Portata
( Statuto del personale, art.9, n . 2; allegato II )
3 . Dipendenti - Rappresentanza - Comitato del personale - Elezioni - Scelta del sistema elettorale da parte dell' assemblea generale dei dipendenti - Durata di validità - Modifica - Presupposti
( Statuto del personale, art . 9; allegato II, art . 1 )
4 . Dipendenti - Rappresentanza - Comitato del personale - Elezioni - Scelta del sistema elettorale da parte dell' assemblea generale dei dipendenti - Termine anteriore alla scadenza del mandato del comitato in carica, entro il quale dev' essere scelto il sistema elettorale - Ragion d' essere del termine - Giustificazione della data di riferimento
( Statuto del personale, art . 9; allegato II, art . 1 )
1 . Due ricorsi hanno lo stesso oggetto quando riguardano le stesse parti, tendono agli stessi fini e si basano sugli stessi mezzi . L' atto di cui si chiede l' annullamento costituisce un elemento essenziale che permette di caratterizzare l' oggetto di un ricorso .
Anche se gli argomenti dedotti in un ricorso sono in parte identici a quelli fatti valere nell' ambito di precedenti procedimenti, il ricorso, quando è proposto per risolvere un problema che non è ancora stato deciso, non si presenta come reiterazione dei precedenti procedimenti, bensì come nuova lite .
2 . Il dovere delle istituzioni di garantire ai propri dipendenti la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti non consiste soltanto nel sanzionare le irregolarità commesse e nel prevenire quelle che stanno per verificarsi . Le istituzioni possono intervenire d' ufficio qualora nutrano dubbi sulla regolarità delle elezioni . Tale diritto si estende del pari ai casi in cui - nell' ambito dell' istituzione - siffatti dubbi debbano escludersi, per creare condizioni di certezza del diritto .
3 . Il sistema elettorale adottato da una determinata assemblea generale del personale di un' istituzione resta in vigore fintantoché non sia stato validamente sostituito o modificato, al più tardi un mese prima che scada il mandato del comitato del personale uscente, conformemente alla procedura prevista dalle disposizioni di attuazione adottate dall' istituzione .
4 . Una norma la quale disponga che l' assemblea generale del personale in cui vanno stabilite le regole elettorali deve svolgersi al più tardi un mese prima che scada il mandato del comitato del personale uscente mira soprattutto a permettere che il sistema elettorale sia fissato con calma e ponderatezza, in condizioni che consentano di effettuarne la scelta con la massima obiettività .
Orbene, il principio della certezza del diritto impone di considerare come data di riferimento per il computo del termine non già la data delle elezioni, bensì quella in cui scade il mandato del comitato del personale uscente . A differenza della data delle elezioni, quella della scadenza del mandato è conosciuta in anticipo, di guisa che non può sorgere alcun dubbio quanto al termine ultimo per le modifiche del sistema elettorale .
Nella causa T-28/89,
Claude Maindiaux, Raymond Muller e Francis Patterson, dipendenti del Comitato economico e sociale, residenti a Bruxelles, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Yvette Hamilius, 7-11, route d' Esch,
ricorrenti,
contro
Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig . Detlef Brueggemann, in qualità di agente, assistito dall' avv . Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso avv . Bonn, 22, Côte d' Eich,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento degli atti recanti organizzazione dell' elezione dei membri del Comitato del personale del comitato economico e sociale, indetta per il 17 marzo 1988, secondo il sistema elettorale cosiddetto "SUPAR",
IL TRIBUNALE ( quinta sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : H . Jung
viste le memorie scritte delle parti e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Gli antefatti del ricorso
1 Con decisione 28 luglio 1975, n . 1896/75 A, l' ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale ( in prosieguo : il "CES ") adottava le disposizioni relative alla composizione e alle modalità di funzionamento del comitato del personale di questa istituzione . L' art . 5 della suddetta decisione è del seguente tenore :
"Art . 5 - Mandato
I membri del comitato del personale sono eletti secondo le modalità stabilite dall' assemblea generale dei dipendenti del Comitato economico e sociale . Detta assemblea deve aver luogo al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato uscente . Essa è convocata dal presidente uscente .
Il mandato dei membri del comitato del personale scade alla fine del secondo anno successivo alla data della loro elezione . Tuttavia, l' istituzione può decidere che il mandato abbia una durata più breve, ma questa durata non può essere inferiore a un anno . Il mandato di membro del comitato cessa altresì in caso di dimissioni volontarie o di cessazione del servizio . In tal caso si provvede al rimpasto mediante nuova elezione . Il membro neoeletto rimane in carica per il periodo restante .
Dopo la scadenza del mandato il comitato uscente resta in carica per provvedere al disbrigo degli affari correnti fino all' insediamento del nuovo comitato del personale ".
2 In data 4 marzo 1983 l' assemblea generale del personale del CES adottava il "regolamento per l' elezione del comitato del personale", n . CP 153/83, che istituiva un sistema elettorale a scrutinio proporzionale, il cosiddetto "SUPAR ".
3 Il 20 aprile 1985 giungeva a termine il mandato del comitato del personale . Alla vigilia di tale scadenza, l' assemblea generale del personale adottava un sistema elettorale diverso, a scrutinio maggioritario .
4 In conseguenza di ciò, vari dipendenti del CES proponevano ricorsi contro la loro istituzione per ottenere l' annullamento di detta decisione . I ricorrenti nella presente causa e altri due dipendenti del CES venivano ammessi ad intervenire nelle suddette cause a sostegno del CES . L' elezione del comitato del personale in base alla decisione impugnata, prevista per il 14 giugno 1985, è stata rinviata con ordinanza della Corte 11 giugno 1985 nel procedimento sommario 146/85 R ( Diezler e altri / Comitato economico e sociale, Racc . 1985, pag . 1805 ).
5 Con sentenza 27 ottobre 1987 ( cause riunite 146 e 431/85, Diezler e altri / Comitato economico e sociale, Racc . 1987, pag . 4283 ), la Corte annullava la decisione dell' assemblea generale del personale relativa all' adozione del nuovo sistema elettorale, per il motivo che il termine di un mese prescritto dall' art . 5, primo comma, della citata decisione n . 1896/75 A non era stato rispettato .
6 In seguito alla sentenza della Corte, il segretario generale del CES inviava il 5 novembre 1987 al presidente dell' ufficio elettorale, designato dall' assemblea generale del 19 aprile 1985, una nota in cui comunicava quanto segue :
"Oggetto : Elezione del comitato del personale
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite 146 e 431/85, Diezler e altri / Comitato economico e sociale, pronunciata il 27 ottobre 1987, e in applicazione dell' art . 176 del trattato CEE, è necessario procedere senza indugio al rinnovo del comitato del personale .
L' elezione del suddetto comitato dovrà tenersi secondo il sistema elettorale in vigore il 20 marzo 1985, cioè il cosiddetto sistema 'SUPAR' .
Poiché la sentenza della Corte di giustizia non ha invalidato la designazione, da parte dell' assemblea generale del personale del 19 aprile 1985, dell' ufficio elettorale, incombe a quest' ultimo assumere, di propria iniziativa e in esecuzione della suddetta sentenza della Corte di giustizia, le responsabilità domandategli dai regolamenti interni ed organizzare senza ulteriore indugio l' elezione di cui trattasi ".
7 Il 9 novembre 1987 i membri dell' ufficio elettorale presentavano le loro dimissioni, adducendo la loro "mancanza di cognizioni e di esperienza sufficienti ".
8 I ricorrenti nella presente causa, ritenendo che la nota del segretario generale 5 novembre 1987 fosse incompatibile con la sentenza della Corte 27 ottobre 1987, proponevano, il 20 novembre 1987, una domanda d' interpretazione di questa sentenza, mirante a far stabilire se, in conseguenza dell' annullamento della decisione 19 aprile 1985 dell' assemblea generale del personale del Comitato economico e sociale, la convocazione di una nuova assemblea generale per l' eventuale adozione di un nuovo sistema elettorale, sulla base del quale tenere le successive elezioni, costituisse una facoltà o un obbligo . La domanda veniva dichiarata irricevibile con ordinanza 20 aprile 1988 ( cause riunite 146 e 431/85, Maindiaux e altri / Comitato economico e sociale e altri - interpretazione, Racc . 1988, pag . 2003 ), in quanto mirava non a chiarire un punto deciso dalla sentenza anzidetta, ma piuttosto ad ottenere dalla Corte un parere sull' esecuzione e sulle conseguenze della stessa sentenza .
9 L' 11 dicembre 1987, un' assemblea generale del personale, convocata dal comitato del personale rimasto in carica ai sensi dell' art . 5, terzo comma, della citata decisione n . 1896/75 A, designava un nuovo ufficio elettorale . Su richiesta del presidente di quest' ultimo di "indicazioni precise sulla disciplina elettorale da applicare", il segretario generale del CES gli inviava, il 25 gennaio 1988, la seguente nota :
"Oggetto : Elezioni del comitato del personale
In risposta alla Sua nota dell' 8 gennaio 1988, Le confermo che, a parere dell' istituzione, l' elezione in oggetto dovrà tenersi secondo il cosiddetto sistema 'SUPAR' , essendo questo il sistema elettorale in vigore il 20 marzo 1985 . Questa posizione è stata peraltro espressa nella mia nota informativa 5 novembre 1987 ed è stata sviluppata dall' agente del Comitato nel procedimento di interpretazione attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia .
Aggiungo, per Sua informazione, che la domanda d' interpretazione non ha effetto sospensivo ".
10 Il 4 febbraio 1988 i ricorrenti nella presente causa proponevano un reclamo contro :
"1 ) La decisione 25 gennaio 1988 del signor segretario generale di fare applicare il sistema elettorale cosiddetto 'SUPAR' per l' elezione - indetta a quanto pare per il 15 marzo 1988 - dei membri del comitato del personale .
2 ) Per quanto necessario, la decisione del signor segretario generale, comunicata con nota 5 novembre 1987 al presidente dell' ufficio elettorale, di far procedere immediatamente al rinnovo del comitato del personale secondo il sistema elettorale 'SUPAR' .
3 ) Per quanto necessario, la decisione del signor segretario generale di non intervenire d' ufficio per far convocare un' assemblea generale di fine mandato onde permettere ai dipendenti del CES di scegliere il sistema elettorale d' applicare per l' elezione dei membri del comitato del personale ".
11 Nel reclamo si chiedeva l' annullamento delle suddette decisioni e la loro sostituzione "con un atto di convocazione di un' assemblea generale del personale del CES avente all' ordine del giorno l' adozione di un sistema elettorale per l' elezione dei membri del comitato del personale da eleggere ". A sostegno di detto reclamo, i ricorrenti facevano valere che, non essendo espressamente prevista dalla summenzionata decisione n . 1896/75 A la proroga tacita del sistema elettorale, spettava all' assemblea generale del personale scegliere il sistema elettorale per l' elezione dei membri del comitato del personale . A parer loro era perciò illegittima qualsiasi decisione che imponesse un sistema elettorale che non fosse stato espressamente adottato dall' assemblea generale di fine mandato del precedente comitato .
12 L' 8 febbraio 1988 l' ufficio elettorale fissava il calendario dell' elezione del comitato del personale, indicendola per il 17 marzo 1988 . Contestualmente alla comunicazione di tale calendario, esso informava il personale che in conformità alle "istruzioni" del segretario generale in data 25 gennaio 1988 l' elezione si sarebbe tenuta in base al cosiddetto sistema 'SUPAR' . Il 12 febbraio 1988, i ricorrenti proponevano un reclamo avverso la decisione 8 febbraio 1988 dell' ufficio elettorale di organizzare, il 17 marzo successivo, l' elezione del comitato del personale in base al sistema elettorale cosiddetto 'SUPAR' e, per quanto necessario, avverso la decisione implicita del segretario generale di non intervenire d' ufficio per annullare la decisione anzidetta, per far convocare un' assemblea generale che permettesse ai dipendenti del CES di scegliere il sistema elettorale da applicare e, infine, per impartire allo stesso ufficio elettorale la direttiva di organizzare l' elezione in conformità alle disposizioni del sistema elettorale adottando .
Il procedimento
13 Stando così le cose, il sig . Claude Maindiaux ed altri due dipendenti del CES hanno proposto dinanzi alla Corte, con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 febbraio 1988, un ricorso diretto all' annullamento delle due decisioni del segretario generale dell' istituzione convenuta, secondo le quali l' elezione del comitato del personale del CES, indetta per il 17 marzo 1988, doveva svolgersi in base al sistema elettorale proporzionale, cosiddetto "SUPAR", come pure della decisione dell' ufficio elettorale di organizzare tale elezione in base al sistema anzidetto e delle decisioni implicite del segretario generale di non intervenire d' ufficio per disporre la convocazione di un' assemblea generale del personale avente all' ordine del giorno l' adozione del sistema elettorale da applicare nella suddetta elezione .
14 Essendo stata respinta, il 15 marzo 1988, dal presidente della quarta sezione della Corte, un' istanza di provvedimento urgente proposta dai ricorrenti contemporaneamente al ricorso e mirante alla sospensione dell' esecuzione della decisione dell' ufficio elettorale del CES dell' 8 febbraio 1988 di organizzare l' elezione dei membri del comitato del personale mediante il sistema elettorale cosiddetto "SUPAR" nonché al differimento di tale elezione, questa ha avuto luogo il 17 marzo 1988 .
15 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte ed ha avuto un corso rituale, ad eccezione del fatto che, conformemente all' art . 91, n . 4, dello statuto del personale, essa è stata sospesa fino a che, scaduto il termine prescritto dall' art . 90, n . 2, dello statuto, è intervenuto il tacito rigetto dei reclami proposti .
16 Con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata al Tribunale, in base alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . I ricorrenti ed il CES hanno svolto difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti loro dal Tribunale ( quinta sezione ) all' udienza del 24 gennaio 1990 . Poiché nella presente causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale al termine dell' udienza .
18 I ricorrenti concludono che la Corte voglia :
1 ) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2 ) conseguentemente, annullare :
a ) la decisione 25 gennaio 1988 del segretario generale di far applicare il sistema elettorale cosiddetto "SUPAR" per l' elezione, in data 17 marzo 1988, dei membri del comitato del personale;
b ) per quanto necessario, la decisione del segretario generale, comunicata con nota 5 novembre 1987 al presidente dell' ufficio elettorale, di far procedere immediatamente al rinnovo del comitato del personale secondo il sistema elettorale "SUPAR";
c ) per quanto necessario, la decisione del segretario generale di non intervenire d' ufficio per far convocare un' assemblea generale di fine mandato onde permettere ai dipendenti del CES di scegliere il sistema elettorale da applicare per l' elezione dei membri del comitato del personale;
d ) la decisione 8 febbraio 1988 dell' ufficio elettorale di organizzare, per il 17 marzo 1988, l' elezione del comitato del personale in base al sistema elettorale cosiddetto "SUPAR";
e ) per quanto necessario, la decisione implicita del segretario generale di non intervenire d' ufficio per annullare la suddetta decisione illegittima adottata dall' ufficio elettorale, per far convocare un' assemblea generale onde permettere ai dipendenti di scegliere il sistema elettorale da applicare per l' elezione dei membri del comitato del personale e, infine, per impartire allo stesso ufficio elettorale direttive sull' organizzazione dell' elezione conformemente alle disposizioni del sistema elettorale da adottare;
3 ) condannare il convenuto alle spese di causa ai sensi dell' art . 69, n . 2, o ai sensi dell' art . 69, n . 3, secondo comma, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per il procedimento e in particolare le spese di elezione di domicilio, di viaggio, di soggiorno e l' onorario dell' avvocato, ai sensi dell' art . 73, lett . b ), dello stesso regolamento .
19 Il Comitato economico e sociale conclude che il Tribunale voglia :
- dichiarare il ricorso irricevibile o altrimenti respingerlo;
- condannare i ricorrenti alle spese di causa .
Sui capi primo e secondo del ricorso
Sulla ricevibilità
20 Il CES deduce tre mezzi di irricevibilità relativi alla mancanza di interesse ad agire, alla mancanza di un atto lesivo e alla violazione dell' art . 90, n . 1, dello statuto .
21 In primo luogo, il CES contesta l' interesse ad agire dei ricorrenti facendo valere che il loro ricorso non costituisce altro che la reiterazione della tesi da essi sostenuta, senza successo, dapprima come intervenienti nelle cause riunite 146 e 431/85 e, successivamente, nella loro domanda d' interpretazione della sentenza pronunciata in dette cause il 27 ottobre 1987 .
22 I ricorrenti obiettano che nulla impedisce loro di far valere, a sostegno dei mezzi dedotti nella presente causa, argomenti che hanno precedentemente presentato in un' altra causa . Durante la fase orale essi hanno inoltre sottolineato che le parti della causa non sono le stesse parti delle cause riunite 146 e 431/85, dato che essi, in quel procedimento, erano intervenuti a sostegno delle conclusioni del CES .
23 E opportuno ricordare che la Corte ha accolto come criterio per dichiarare un ricorso irricevibile a motivo dell' identità del suo oggetto con quello di una precedente lite il fatto che i due ricorsi riguardino le stesse parti, tendano agli stessi fini e si basino sugli stessi mezzi ( ordinanza 1° aprile 1987, cause riunite 159 e 267/84, 12 e 264/85, Ainsworth e altri, Racc . 1987, pag . 1579 ). Come la Corte ha precisato nella citata sentenza 27 ottobre 1987 ( cause riunite 146 e 431/85 ), l' atto di cui si chiede l' annullamento costituisce un elemento essenziale che permette di caratterizzare l' oggetto di un ricorso . Ora, essendo il presente ricorso diretto contro atti diversi da quelli che costituivano oggetto delle cause riunite 146 e 431/85, non può ritenersi che i due ricorsi abbiano identico oggetto .
24 I ricorrenti, inoltre, si richiamano correttamente all' ordinanza 20 aprile 1988 ( cause riunite 146 e 431/85 - interpretazione, sopraccitata ), che ha dichiarato irricevibile la domanda d' interpretazione della sentenza 27 ottobre 1987 da essi proposta . Da questa ordinanza risulta infatti che il problema di stabilire quale fosse il sistema elettorale da applicarsi in seguito a detta sentenza è rimasto irrisolto . Ne consegue che, pur essendo gli argomenti addotti dai ricorrenti nella presente causa in parte identici a quelli che essi avevano formulato nell' ambito dei precedenti procedimenti, il loro ricorso non si presenta come reiterazione di tali procedimenti, bensì come lite nuova .
25 Si deve quindi rilevare che dai precedenti procedimenti, non sono scaturiti né un difetto di interesse ad agire né una decisione passata in giudicato che possano ostare alla ricevibilità del presente ricorso .
26 Né l' interesse ad agire dei ricorrenti è venuto meno per il fatto che essi si sono astenuti dal contestare l' esito delle elezioni del 17 marzo 1988 nell' ambito del contenzioso elettorale, ossia, come la Corte ha precisato nella sentenza 29 settembre 1976 ( causa 54/75, De Dapper e altri / Parlamento, Racc . 1976, pag . 1381 ), secondo la procedura fissata dagli artt . 90 e 91 dello statuto .
27 A tal proposito, i ricorrenti hanno sostenuto in udienza che la questione di interpretazione dell' art . 5 della decisione n . 1896/75 A sollevata dal presente ricorso continua attualmente a porsi nella prospettiva del rinnovo del comitato del personale eletto nel 1988, il cui mandato è prossimo alla scadenza .
28 Se è pur vero che in linea generale l' interesse a contestare irregolarità che inficiano il procedimento elettorale si confonde con quello di assicurare che l' esito dell' elezione non ne sia stato alterato, nella presente causa le cose stanno diversamente . Infatti, il giudizio del Tribunale sulla validità degli atti di organizzazione dell' elezione del 17 marzo 1988 dirimerà la disputa esistente tra le parti circa il sistema elettorale da applicare in mancanza di una decisione dell' assemblea generale del personale adottata in conformità dell' art . 5 della decisione n . 1896/75 A . Esso porrà così termine all' incertezza giuridica che attualmente esiste sul punto e che potrebbe pregiudicare l' organizzazione delle future elezioni tenute in applicazione della disposizione controversa . Ne consegue che la questione della validità dell' elezione svoltasi il 17 marzo 1988 è ancora rilevante, a prescindere dall' esito della stessa .
29 Col secondo mezzo di irricevibilità il CES fa valere che, poiché la questione del sistema elettorale da applicare alle elezioni future è stata definitivamente risolta dalla sentenza 27 ottobre 1987, gli atti del suo segretario generale impugnati dai ricorrenti non costituiscono decisioni suscettibili di ricorso, ma semplici pareri emessi, conformemente all' art . 176 del trattato CEE, per l' esecuzione della sentenza della Corte .
30 I ricorrenti assumono che gli atti del segretario generale del CES erano decisioni a carattere vincolante, adottate in forza del diritto-dovere dell' istituzione di intervenire per garantire la regolarità dell' elezione del comitato del personale, come la Corte ha riconosciuto nella sentenza 29 settembre 1976 ( causa 54/75, soprammenzionata ). Tali atti hanno, a parere dei ricorrenti, natura di istruzioni formali rivolte all' ufficio elettorale e da quest' ultimo eseguite .
31 In risposta a un quesito posto in udienza, il CES, pur riconoscendo il proprio dovere di vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni, ha precisato che a suo parere l' amministrazione è tenuta ad adottare decisioni a carattere vincolante solo per pervenire a palesi irregolarità, mentre deve, al contrario, evitare tali ingerenze nei diritti del personale se gli organi elettorali si attengono ad una procedura corretta, conformemente ai pareri loro forniti dall' amministrazione .
32 E opportuno esaminare la natura giuridica degli atti adottati dal segretario generale del CES per l' esecuzione della sentenza della Corte alla luce del dovere che incombe all' istituzione di garantire la regolarità delle elezioni degli organi rappresentativi del personale . Contrariamente a quanto assume il convenuto, il controllo dell' amministrazione in tale materia non è limitato al diritto di intervenire in situazioni nelle quali gli organi elettorali abbiano già violato le norme elettorali o minaccino concretamente di non rispettarle . Il dovere dell' istituzione di garantire ai propri dipendenti la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti, quale accertato nella citata sentenza 29 settembre 1976 ( causa 54/75 ), non si limita alla sanzione delle irregolarità commesse né alla prevenzione di quelle imminenti . La Corte ha riconosciuto alle istituzioni il diritto di intervenire d' ufficio qualora nutrano dubbi sulla regolarità delle elezioni . Tale diritto si estende del pari ai casi in cui - nell' ambito dell' istituzione - siffatti dubbi debbano escludersi . Per il corretto svolgimento delle elezioni è indispensabile che la responsabilità dell' istituzione comprenda altresì il dovere di creare condizioni di certezza del diritto e di risolvere con effetto vincolante le questioni dubbie, senza che l' istituzione debba attendere il sorgere, su tali questioni, di un conflitto più grave che potrebbe ritardare lo svolgimento delle elezioni . Tra i poteri spettanti alle istituzioni in virtù del loro dovere di garantire la regolarità delle elezioni rientra perciò quello di adottare misure preventive .
33 L' esame delle due note impugnate mostra poi che la tesi del CES non può essere condivisa . Infatti, il testo delle note è chiaro e non lascia intendere che nel momento in cui sono state redatte mancasse l' intenzione di adottare atti produttivi di effetti giuridici vincolanti . Nella prima nota il segretario generale ha dichiarato che l' elezione "dovrà tenersi secondo il sistema (...) 'SUPAR' ". Nella seconda ha confermato che "a parere dell' istituzione l' elezione in oggetto dovrà tenersi secondo il cosiddetto sistema "SUPAR ". Il segretario generale ha dunque impartito istruzioni vincolanti, intese a garantire che le elezioni si svolgessero in base al sistema "SUPAR", senza lasciare alcun margine discrezionale all' ufficio elettorale . La circostanza che nella seconda nota compaia il termine "parere" non contraddice a tale rilievo, dal momento che questo termine non è stato impiegato per qualificare il nomen iuris della comunicazione, la cui natura cogente trova conferma nel fatto che essa costituisce la risposta dell' amministrazione a una richiesta dell' ufficio elettorale di "indicazioni precise sulla disciplina elettorale da applicare ".
34 Conseguentemente, i destinatari delle due note, vale a dire i successivi uffici elettorali, avevano motivo di ritenere, come del resto hanno fatto, di essere vincolati da tali note nell' adempimento del loro mandato .
35 Deve constatarsi, quindi, che il segretario generale del CES ha emanato due decisioni aventi carattere vincolante .
36 In terzo luogo, il CES fa valere, contro la ricevibilità del ricorso, che i ricorsi rientranti nel contenzioso elettorale riguardanti la designazione del comitato del personale sono ricevibili soltanto allorché siano diretti contro una decisione con cui l' APN si rifiuta di intervenire sulla domanda di un interessato, quale prevista dall' art . 90, n . 1, dello statuto . Secondo l' istituzione, ciò è conseguenza del fatto che il contenzioso in parola è disciplinato dalle norme relative ai ricorsi dei dipendenti, in particolare dagli artt . 90 e 91 dello statuto . Il CES sostiene che la necessità di una domanda previa è stata confermata dalla citata sentenza della Corte 27 ottobre 1987 ( cause riunite 146 e 431/85 ). Orbene, i ricorrenti non avrebbero proposto una siffatta domanda .
37 A tale eccezione i ricorrenti obiettano che dall' anzidetta pronuncia della Corte non discende una simile condizione di ricevibilità e che il contenzioso elettorale non soggiace a norme procedurali particolari . I ricorrenti sostengono di aver soddisfatto i requisiti di ricevibilità prescritti dallo statuto del personale, poiché hanno esperito reclami avverso i due atti del segretario generale con cui è stata imposta l' applicazione del sistema detto "SUPAR", da loro considerati decisioni adottate d' ufficio e, rispettivamente, su richiesta dell' ufficio elettorale .
38 Si deve sottolineare che i capi primo e secondo del ricorso sono diretti contro atti positivi del segretario generale del CES . Pertanto, l' istituzione ha torto nel sostenere che era necessario l' espletamento della procedura di cui all' art . 90, n . 1, dello statuto .
39 Poiché i ricorrenti hanno presentato, il 4 febbraio 1988, un reclamo avverso le due decisioni controverse, essi hanno soddisfatto i requisiti posti dall' art . 91, n . 2, dello statuto, per quel che riguarda i primi due capi del ricorso .
40 Questi capi, conseguentemente, vanno dichiarati ricevibili .
Nel merito
41 Il primo mezzo dei ricorrenti attiene alla violazione dell' art . 5 della summenzionata decisione n . 1896/75 A .
42 Secondo i ricorrenti, questa disposizione, che non prevede espressamente il rinnovo di un determinato sistema elettorale adottato dall' assemblea generale, deve essere interpretata nel senso che essa impone che il sistema elettorale per le elezioni del comitato del personale venga stabilito, ad ogni rinnovo, dall' assemblea generale di fine mandato del comitato uscente . Poiché la decisione dell' assemblea generale 19 aprile 1985 era stata annullata dalla Corte, soltanto una nuova assemblea generale poteva, secondo i ricorrenti, stabilire validamente il sistema elettorale per l' elezione del 17 marzo 1988 .
43 I ricorrenti sostengono che la loro interpretazione, che si discosta dalle soluzioni adottate nelle altre istituzioni, si giustifica, nel caso particolare del CES, per le dimensioni ridotte dell' istituzione e per la mobilità cui il suo personale è soggetto . Conseguentemente, il rinnovo tacito del sistema elettorale osterebbe a che i dipendenti in servizio possano effettivamente scegliere, prescindendo dalle decisioni dei loro predecessori non più in servizio presso l' istituzione, le condizioni e le modalità della loro rappresentanza .
44 Secondo l' istituzione convenuta, la sentenza della Corte 27 ottobre 1987 ( cause riunite 146 e 431/85, sopra citata ) ha chiarito che le elezioni ritardate dei membri del comitato del personale dovevano necessariamente svolgersi in base al sistema elettorale precedentemente in vigore e non ancora validamente sostituito da un altro .
45 E opportuno ricordare che l' art . 5, primo comma, della decisione n . 1896/75 A costituisce l' attuazione, per quel che riguarda il CES, dell' art . 1, secondo comma, dell' allegato II dello statuto . Quest' ultima disposizione attribuisce all' assemblea generale del personale la competenza a determinare le modalità di elezione del comitato del personale e a integrare così, all' interno di ogni istituzione, la disciplina fissata dallo statuto per la rappresentanza del personale . Lo statuto ha dunque riconosciuto all' assemblea generale del personale il potere di adottare le norme relative al sistema elettorale, che devono essere rispettate tanto dall' istituzione quanto dai dipendenti . Esso ha cioè investito l' assemblea generale del personale di un potere normativo in materia . La natura normativa di tale potere non viene contraddetta dal fatto che, come si evince dalla citata sentenza della Corte 27 ottobre 1987 ( cause riunite 146 e 431/85 ), nella fattispecie il suo esercizio è subordinato all' osservanza delle disposizioni della decisione n . 1896/75 A, adottata dall' istituzione ai sensi dell' art . 9, n . 2, dello statuto .
46 Le norme giuridiche validamente adottate da un organo cui è devoluto un potere legislativo o regolamentare restano in vigore, salvo contraria disposizione, fino a che non siano state validamente modificate o abrogate . Orbene, né l' allegato II dello statuto né la decisione n . 1896/75 A limitano nel tempo la validità delle norme adottate in materia di elezioni dall' assemblea generale del personale del CES . Ne consegue che il sistema elettorale adottato da una determinata assemblea generale del personale resta in vigore fintantochè non sia stato validamente sostituito o modificato da una nuova assemblea generale, secondo la procedura prevista dall' art . 5, n . 1, della decisione n . 1896/75 A .
47 Inoltre, l' interpretazione proposta dai ricorrenti, secondo cui l' assemblea generale del personale può adottare un sistema elettorale soltanto per un mandato, è incompatibile col sistema dell' art . 5, primo comma, della decisione n . 1896/75 A, ai cui sensi l' adozione del sistema elettorale da parte dell' assemblea generale deve effettuarsi al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato del personale uscente . Questa interpretazione avrebbe infatti la conseguenza di provocare un vuoto di disciplina in ordine al sistema elettorale e quindi l' impossibilità di eleggere un nuovo comitato del personale nell' ipotesi in cui l' assemblea generale non abbia adottato le disposizioni necessarie nel termine all' uopo prescritto dalla disposizione de qua .
48 Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale lacuna non può essere colmata, dopo la scadenza del termine fissato dall' art . 5 della decisione n . 1896/75 A, con una nuova decisione dell' assemblea generale recante adozione di un sistema elettorale . Come la Corte ha rilevato nella citata sentenza 27 ottobre 1987, la perentorietà del suddetto termine osta a che, dopo la sua scadenza, l' assemblea generale del personale possa validamente adottare un sistema elettorale .
49 Tale conseguenza non è in contrasto con il principio dell' autonomia dell' assemblea generale del personale circa i modi di elezione del comitato del personale, la cui importanza viene sottolineata da ambo le parti . L' art . 5 della decisione n . 1896/75 A, che sancisce quest' autonomia, conformemente all' art . 1, secondo comma, dell' allegato II dello statuto, detta del pari le norme procedurali che l' assemblea generale deve rispettare nel far uso di tale autonomia .
50 E privo di fondamento l' assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte ha ritenuto sufficiente, per conformarsi a questa disposizione, l' osservanza del termine di un mese tra l' adozione del sistema elettorale e le elezioni . Anche se la Corte si è richiamata, per dimostrarne il carattere perentorio, alla finalità del termine anzidetto, consistente nel garantire che la scelta del sistema elettorale venga effettuata ad una certa distanza dalle elezioni, essa ha al tempo stesso ammesso la necessità di attenersi alla lettera della disposizione controversa, giusta la quale detto termine scade un mese prima della cessazione del mandato del comitato del personale uscente . Per tale motivo, come si evince dal ragionamento che la Corte ha svolto sulla portata dell' art . 5 della decisione n . 1896/75 A, annullando la decisione dell' assemblea generale 19 aprile 1985, la scadenza del termine non dipende dalla data prevista per le elezioni del nuovo comitato del personale, talché né la fissazione iniziale delle elezioni a una data distante più di un mese dall' adozione del sistema elettorale né il loro differimento a una tale data potrebbero sanare l' irregolarità derivante dall' inosservanza di tale disposizione .
51 Questa interpretazione dellla disposozione controversa si giustifica con la finalità riconosciutale dalla Corte . Come quest' ultima ha rilevato nella sentenza 27 ottobre 1987, detta disposizione mira soprattutto a permettere l' adozione del sistema elettorale del comitato del personale da parte di un' assemblea del personale tenuta a distanza di almeno un mese dalle elezioni, così da garantire le condizioni di una serena riflessione che renda possibile la scelta del sistema elettorale nella massima obiettività . Il termine di un mese costituisce il lasso minimo necessario per sottrarre l' importante e delicata decisione sul sistema elettorale alle eventuali tensioni provocate dall' organizzazione di nuove elezioni .
52 Ora, il principio della certezza del diritto impone di considerare come data di riferimento per il computo del termine non già la data delle elezioni, bensì quella della scadenza del mandato del comitato del personale uscente . A differenza della data delle elezioni, quella della scadenza del mandato è conosciuta in anticipo, di guisa che non può esservi alcun dubbio quanto al termine ultimo per le modifiche del sistema elettorale . Questa soluzione permette altresì ai candidati e agli elettori di essere chiaramente informati, entro detta data, del sistema elettorale che verrà applicato .
53 Il segretario generale del CES ha quindi correttamente applicato l' art . 5 della decisione n . 1896/75 A . Conseguentemente il primo mezzo dev' essere respinto .
54 Con il secondo mezzo i ricorrenti contestano all' istituzione convenuta di non avere correttamente eseguito la sentenza della Corte 27 ottobre 1987 . Essi sostengono che non competeva al segretario generale imporre al personale del CES l' applicazione del sistema elettorale del 1983 . Secondo i ricorrenti, la decisione sulle conseguenze da trarre, in relazione al sistema elettorale, dalla sentenza della Corte doveva essere adottata da un' assemblea generale del personale all' uopo convocata, fatto salvo l' intervento successivo del segretario generale nell' ipotesi in cui egli avesse ritenuto tale decisione illegittima .
55 Si deve ricordare che, come si è già avuto modo di rilevare a proposito del secondo mezzo di irricevibilità sollevato dal CES, il dovere incombente alle istituzioni di garantire la regolarità delle elezioni degli organi rappresentativi del personale implicava il potere delle stesse di adottare, se necessario, misure preventive .
56 Pertanto, il segretario generale ha correttamente interpretato la sentenza della Corte . Egli ha legittimamente adottato le decisioni che l' esecuzione della sentenza della Corte del 27 ottobre 1987 rendeva necessarie e sulla cui legittimità il Tribunale si è già pronunciato nell' esame del primo mezzo . Conseguentemente anche il secondo mezzo dev' essere respinto .
57 Da quanto sopra discende che il ricorso è infondato per quanto riguarda il primo e il secondo capo .
Sui capi terzo, quarto e quinto del ricorso
58 Gli altri capi del ricorso, essendo basati sugli stessi mezzi, non potrebbero essere accolti nemmeno se fossero ricevibili . Essi devono quindi essere respinti senza che sia necessario statuire sulla loro ricevibilità .
Sulle spese
59 Il CES chiede che, in deroga all' art . 70 del regolamento di procedura della Corte, il quale si applica mutatis mutandis al Tribunale, in forza della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, i ricorrenti siano condannati alle spese di causa conformemente all' art . 69, n . 2, dello stesso regolamento . A suo parere, il motivo per derogare alla regola secondo cui, nei ricorsi proposti dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime, è che il moltiplicarsi di ricorsi giurisdizionali intentati dai ricorrenti non può più considerarsi corretto esperimento dei mezzi d' impugnazione previsti dallo statuto .
60 E opportuno ricordare, in proposito, che l' art . 70 del regolamento di procedura ammette una simile eccezione unicamente nelle ipotesi di cui all' art . 69, n . 3, secondo comma, dello stesso regolamento, in caso di spese superflue o defatigatorie . Anche ammettendo che il CES abbia inteso avvalersi di questa disposizione, si deve rilevare che il presente ricorso non ha carattere superfluo o defatigatorio . Infatti, la questione delle conseguenze da trarre, in ordine al sistema elettorale applicabile, dalla sentenza della Corte 27 ottobre 1987, non era stata risolta da questa sentenza né poteva, come si evince dall' ordinanza della Corte 20 aprile 1988 ( cause riunite 146 e 431/85 - interpretazione ), essere risolta mediante una domanda di interpretazione .
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .