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Document 61989TJ0027

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 giugno 1990.
Vassilis Sklias contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - Concorso - Conoscenze linguistiche - Produzione di documenti giustificativi.
Causa T-27/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00269

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:38

61989A0027

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 22 GIUGNO 1990. - VASSILIS SKLIAS CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - CONCORSO - CONOSCENZE LINGUISTICHE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI. - CAUSA T-27/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00269


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Mezzo relativo alla mancanza di qualificazione dei membri della commissione giudicatrice - Ricorrente che non possiede i requisiti per l' ammissione alle prove - Mezzo inoperante

( Statuto del personale, art . 91 )

2 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Sviamento di potere - Nozione

Massima


1 . Va respinto in quanto privo di qualsiasi pertinenza per la soluzione della controversia il mezzo con cui si contesta la competenza della commissione giudicatrice a valutare il risultato delle prove di un concorso, poiché il ricorrente non possedeva i requisiti stabiliti dal bando di concorso per essere ammesso alle prove e avrebbe dovuto quindi essere escluso da qualsiasi commissione giudicatrice, indipendentemente dalla composizione della stessa .

2 . Lo sviamento di potere presuppone che sia sufficientemente provato che adottando l' atto controverso l' autorità che ha il potere di nomina ha perseguito uno scopo diverso da quello contemplato dalla legge .

Parti


Nella causa T-27/89,

Vassilis Sklias, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l' avvocato domiciliatario Patrick Weinacht, del foro di Lussemburgo, 6, rue Heine,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ufficio del suo agente, Palais de la Cour, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione con cui la commisione giudicatrice del concorso generale CJ n . 75/87 ha negato al ricorrente l' ammissione alle prove di detto concorso, nonché all' annullamento del procedimento dello stesso concorso,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

composto dai signori D.A.O . Edward, presidente di sezione, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : H . Jung

vista la fase scritta e a seguito della trattazione orale del 27 marzo 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1 Il sig . Vassilis Sklias, ricorrente, è dipendente della Corte di giustizia dal 1° luglio 1984 in qualità di giurista linguista ( traduttore ) di lingua greca con il grado LA6 . Il 28 settembre 1987 si candidava al concorso generale CJ n . 75/87, per titoli ed esami, bandito dalla Corte allo scopo di costituire un elenco di riserva per l' assunzione di interpreti di lingua greca .

2 Nel bando di concorso, la cui versione ufficiale in lingua greca è stata pubblicata il 19 agosto 1987 ( GU di lingua greca C 222, pag . 3 ), e la cui versione non ufficiale in lingua francese è stata versata agli atti dal ricorrente, figuravano dieci titoli, dei quali tre rilevano nella fattispecie, vale a dire il titolo III "Requisiti per l' ammissione", il titolo IV "Selezione per titoli" e il titolo IX "Presentazione delle candidature ". Nel titolo III figuravano due rubriche, A ) "Requisiti generali" e B ) "Requisiti specifici", quest' ultima a sua volta suddivisa in tre sottorubriche : 1 . "Titoli, diplomi, esperienza professionale", 2 . "Conoscenze linguistiche" e 3 . "Limiti di età ".

3 Nel punto III B ) 2 "Conoscenze linguistiche" erano menzionati i seguenti requisiti :

"a)perfetta padronanza della lingua greca, lingua attiva, classificazione AIIC, A .;

b)conoscenza approfondita di tre lingue ufficiali delle Comunità europee, lingue passive, almeno a livello C, classificazione AIIC;

c)capacità di studiare i documenti processuali in lingua francese;

d)si terrà conto della conoscenza di altre lingue passive o di una seconda lingua attiva fra le lingue ufficiali delle Comunità europee;

e)si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali delle Comunità europee, anche se non sia ancora raggiunto il livello C ( lingue passive ) della classificazione AICC ".

4 Il titolo IV "Selezione per titoli" era redatto come segue :

"Dopo aver stabilito l' elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III B ) 1 a ) e III B ) 2 a ) b ) e c ), la commissione giudicatrice, fissati i criteri in base ai quali valutare i titoli dei candidati, procede all' esame dei loro titoli e designa in detto elenco i candidati ammessi alle prove ".

5 Il titolo IX "Presentazione delle candidature" richiamava l' attenzione dei candidati sul fatto che essi dovevano produrre entro la data limite i documenti giustificativi attinenti : "ai diplomi, all' esperienza professionale di interprete di conferenza (...), alle loro conoscenze linguistiche con la precisazione della o delle lingue attive e delle lingue passive, alla capacità di studiare i documenti processuali redatti in francese (...) e al grado di conoscenza di altre lingue ufficiali delle Comunità europee che non sono ancora lingue passive di lavoro ".

6 La nozione di "lingue passive", di cui alle rubriche "Requisiti per l' ammissione" e "Presentazione delle candidature", era definita in una nota a piè di pagina . Nella versione greca questa definizione era redatta nei seguenti termini : "******** ***** *******: C : ***** * ***** *** ******* *** ****** * ********** ******** ****** *** *** *** ****** ***********". Nella versione francese detta nota era formulata come segue : "Langues passives : C : Langues dont l' interprète a une compréhension totale et à partir desquelles il travaille ".

7 A sostegno della candidatura il ricorrente presentava un documento con cui attestava di aver seguito un corso intensivo di formazione di interprete nel quale le lingue di lavoro erano l' inglese e il francese . Egli dichiarava di poter leggere l' inglese, il francese e l' italiano "molto bene", di poter scrivere e parlare l' inglese e il francese "bene" e l' italiano "discretamente ". Faceva presente inoltre di aver lavorato durante quasi un anno come interprete indipendente e per sei mesi come interprete di grado LA7 presso il Parlamento europeo, fornendo in entrambi i casi l' interpretazione dal francese e dall' inglese verso il greco . Per quanto riguarda le sue conoscenze d' italiano produceva un certificato della Corte dei conti in cui si attestava che aveva frequentato con assiduità un corso di livello IV di 90 ore, nonché il suo ultimo rapporto informativo compilato presso la Corte di giustizia in cui si attestava che aveva effettuato traduzioni dall' italiano ( come dall' inglese e dal francese ) verso il greco . Durante tutto il procedimento il ricorrente non ha mai sostenuto di aver seguito un corso di formazione d' interprete a partire dall' italiano verso il greco, né di aver lavorato come tale a partire da questa lingua .

8 La commissione giudicatrice era composta da due persone designate dall' autorità che ha il potere di nomina ( il capo della divisione d' interpretazione della Corte e il suo vice ) e da una persona designata dal Comitato del personale, l' unica con una certa conoscenza della lingua greca . La composizione della commissione giudicatrice ha costituito oggetto di talune riserve, rese note al presidente della Corte dal Comitato del personale . Anche il ricorrente inviava al presidente della Corte una lettera datata 19 ottobre 1987 con cui chiedeva di riesaminare la suddetta composizione .

9 Con lettera 16 dicembre 1987 il capo della divisione del personale della Corte comunicava al ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non ammetterlo alle prove . Detta lettera stereotipa doveva essere inviata a tutti i candidati esclusi dalla commissione giudicatrice in quanto privi dei requisiti per l' ammissione al concorso . In essa figuravano varie caselle sulle quali si doveva apporre una crocetta - due caselle principali, ciascuna delle quali seguita da più caselle secondarie - allo scopo di indicare il requisito non soddisfatto dall' interessato . Nella lettera inviata al ricorrente figurava una crocetta sulla casella principale relativa alla "produzione di documenti giustificativi insufficienti", nonché alla casella secondaria in cui si precisava che i documenti giudicati insufficienti riguardavano "la conoscenza di tre lingue passive a livello C della classificazione AIIC ". Non erano state apposte crocette né sull' altra casella principale, relativa ai "titoli, diplomi, esperienza professionale", né sulla casella secondaria in cui si precisava "conoscenza di tre lingue passive ".

10 Ricevuta la suddetta lettera, il ricorrente chiedeva telefonicamente ad un membro della commissione giudicatrice chiarimenti sui motivi del rigetto della sua candidatura . Questi gli rispondeva che questa decisione era dovuta alla conoscenza insufficiente dell' italiano .

Il procedimento

11 Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 febbraio 1988, il ricorrente ha proposto il presente ricorso .

12 La fase scritta si è interamente svolta dinanzi alla Corte . Quest' ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale a norma dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Tuttavia il Tribunale ha chiesto alla Corte di completare il fascicolo mediante la produzione della "classificazione AIIC ". Il documento prodotto dalla convenuta, estratto dall' annuario dell' Associazione internazionale degli interpreti di conferenza ( AIIC ) per l' anno 1990, contiene la definizione AIIC delle "lingue attive" e delle "lingue passive" nelle lingue francese e inglese . Il testo francese della definizione delle "lingue passive" è identico alla versione francese della citata nota figurante nel bando di concorso . Il testo inglese, riprodotto accanto al testo francese, è redatto come segue : "Passive languages : C : a language of which the interpreter has a complete understanding and from which he interprets ".

14 La fase orale si è svolta il 27 marzo 1990 . I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale .

Le conclusioni delle parti

15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

1 ) annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso CJ n . 75/87 ha negato al ricorrente l' ammissione alle prove di detto concorso;

2 ) annullare il procedimento del concorso CJ n . 75/87;

3 ) porre le spese a carico della Corte .

16 La convenuta conclude che il Tribunale voglia :

1 ) respingere il ricorso;

2 ) statuire sulle spese come di diritto .

Nel merito

17 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro mezzi . Il primo mezzo riguarda il tenore impreciso del bando di concorso o l' interpretazione restrittiva di quest' ultimo da parte della commissione giudicatrice, il secondo la motivazione insufficiente della decisione della commissione giudicatrice, il terzo l' irregolarità della composizione della commissione giudicatrice e il quarto lo sviamento di potere .

Sul primo mezzo

18 Nell' ambito del primo mezzo il ricorrente fa menzione di "due censure alternative" in relazione al bando di concorso : il bando di concorso pubblicato era impreciso, o è stato interpretato in modo restrittivo dalla commissione giudicatrice . Secondo il ricorrente il testo definitivo del bando di concorso prescrive solo la conoscenza di tre lingue ufficiali passive al livello C . Esso non richiede la produzione di documenti che provino un periodo di lavoro come interprete a partire dalle lingue di cui trattasi . La definizione dell' espressione "lingua passiva" figurante in una nota a piè di pagina non potrebbe costituire parte integrante dei requisiti per l' ammissione al concorso . L' interpretazione del requisito relativo alle conoscenze linguistiche in base a siffatta definizione costituirebbe un' interpretazione restrittiva e, quindi, illegittima . Anche se si dovesse tener conto di questa definizione, la stessa sarebbe ambigua e, per questo motivo, illegittima in quanto si riferisce a lingue a partire dalle quali l' interprete "lavora", senza precisare se il "lavoro" di cui trattasi debba essere attuale . La conseguenza pratica del criterio adottato dalla commissione giudicatrice sarebbe consistita nel limitare l' accesso al concorso alle sole persone che potessero, al momento della loro candidatura, provare mediante documenti di aver lavorato come interprete a partire da tre lingue comunitarie verso il greco . Orbene, dopo aver letto i requisiti, il ricorrente avrebbe ritenuto che, anche se fino allora non aveva lavorato come interprete a partire dall' italiano, gli sarebbe stata data la possibilità di provare la sua capacità di farlo .

19 La convenuta ribatte che la definizione data all' espressione "lingua passiva" mirava per l' appunto a definire il livello richiesto di conoscenza . Lungi dal procedere ad un' interpretazione restrittiva del bando di concorso la commissione giudicatrice sarebbe stata disposta ad ammettere non soltanto candidati che avessero lavorato, ma anche candidati che provassero la capacità di lavorare come interprete a partire dalle lingue di cui trattasi . In ogni caso le competenze effettive del ricorrente non rientrerebbero in nessuna delle interpretazioni possibili dei requisiti per l' accesso al concorso e la commissione giudicatrice non avrebbe potuto far altro che escluderlo dall' elenco dei candidati ammessi alle prove .

20 Il Tribunale rileva anzitutto che, contrariamente alla prima censura formulata dal ricorrente, i termini del bando controverso erano ben precisi . Infatti risulta chiaramente che uno dei requisiti specifici prescritti per ciascun candidato consisteva in una conoscenza approfondita di tre lingue ufficiali delle Comunità europee almeno al livello C della classificazione AIIC . Il lettore veniva quindi espressamente rinviato alla classificazione AIIC . L' estratto di questa classificazione prodotto dalla convenuta, che il ricorrente non ha contestato, consente di provare che la nota figurante a piè di pagina del bando di concorso era solo una riproduzione dei termini della classificazione AIIC . Infatti, il testo greco del bando usa il termine "***********" che corrisponde al verbo "interprets" usato nel testo inglese della definizione AIIC, eliminando così qualsiasi dubbio quanto al significato della parola francese "travaille ". Inoltre il bando di cui trattasi precisava chiaramente che i candidati erano tenuti a produrre i documenti giustificativi richiesti entro la data limite fissata a tale scopo .

21 Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha prodotto i documenti richiesti per provare le sue conoscenze dell' inglese e del francese . Per quanto riguarda le sue conoscenze d' italiano, invece, anche interpretando la classificazione AIIC nel modo più ampio possibile, dalle considerazioni che precedono emerge con evidenza che in ogni caso il ricorrente non possedeva il livello di conoscenza richiesto, secondo detta classificazione, per una lingua passiva, e, quindi, non sarebbe stato in grado di fornirne la prova producendo i documenti giustificativi richiesti .

22 Di conseguenza, il ricorrente non può addebitare alla commissione giudicatrice di aver interpretato restrittivamente il bando di concorso né sostenere che essa avrebbe dovuto dargli la possibilità di fornire successivamente la prova delle sue conoscenze consentendogli la partecipazione alle prove . Ne consegue che il primo mezzo non può essere accolto .

Sul secondo mezzo

23 Il ricorrente deduce che dalla decisione impugnata non emergeva chiaramente se la mancanza di requisiti che motivava il rigetto della sua candidatura riguardasse unicamente la produzione di documenti giustificativi o fosse relativa alla natura stessa delle sue conoscenze linguistiche . Nel primo caso la commissione giudicatrice avrebbe dovuto, a causa del dovere di sollecitudine cui è tenuta, chiedergli ulteriori informazioni . Per contro, la commissione giudicatrice, qualora si fosse convinta sulla base dei documenti prodotti dell' insufficienza delle sue conoscenze linguistiche, avrebbe dovuto apporre una crocetta sulla casella della rubrica "titoli, diplomi, esperienza professionale" riguardante la conoscenza di tre lingue, invece di apporla su quella della rubrica "produzione di documenti ". In ogni caso la commissione giudicatrice avrebbe dovuto precisare per quale lingua o per quale delle tre lingue i documenti prodotti erano insufficienti .

24 La convenuta ribatte che avrebbe dovuto essere evidente per il ricorrente che il rigetto della sua ammissione era dovuto alla sua insufficiente conoscenza dell' italiano . Il ricorrente, se avesse avuto ancora qualche incertezza al riguardo, avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti . Nella fattispecie queste informazioni gli sarebbero state fornite dal membro della commissione giudicatrice col quale ha avuto un colloquio telefonico .

25 A tale proposito è sufficiente rilevare che il bando di concorso stabiliva che i documenti giustificativi delle conoscenze linguistiche dei candidati avrebbero dovuto essere prodotti entro la data limite fissata dallo stesso bando . A questa data il ricorrente non possedeva le conoscenze d' italiano richieste per essere ammesso agli esami né poteva provarlo . Di conseguenza, ha poca importanza la casella sulla quale è stata apposta la crocetta poiché in ogni caso la convenuta era legittimata ad apporre la crocetta sulla casella relativa al difetto di produzione di documenti . Ne consegue che questo mezzo dev' essere respinto .

Sul terzo mezzo

26 Il ricorrente deduce che la composizione della commissione giudicatrice era illegittima poiché nessuno dei suoi membri aveva una perfetta padronanza della lingua greca e in quanto la maggior parte di loro non aveva neanche la minima conoscenza di questa lingua . Questa circostanza sarebbe stata tanto più grave in quanto si trattava di un concorso per esami . Per questo motivo la decisione controversa sarebbe del pari viziata da illegittimità poiché adottata da un organo illegittimamente costituito .

27 La convenuta replica in primo luogo che il ricorrente, essendo stato escluso nella prima fase del concorso a causa della sua insufficiente conoscenza della lingua italiana, non ha potuto subire alcun danno per la mancanza di membri di lingua materna greca nella commissione giudicatrice e non ha quindi nessun interesse a invocare questo mezzo . In secondo luogo essa nega che la composizione della commissione giudicatrice sia stata illegittima, poiché questa commissione era stata composta in conformità ad una prassi costante della Corte nei concorsi aventi lo stesso oggetto ed era stata coordinata da membri aggregati di madrelingua greca .

28 Va rilevato in proposito che il ricorrente, non soddisfacendo i requisiti stabiliti dal bando di concorso per essere ammesso alle prove, avrebbe dovuto essere escluso ad opera di qualsiasi commissione giudicatrice, indipendentemente dalla composizione della stessa . Ne consegue che il mezzo con cui si contesta la competenza della commissione giudicatrice a valutare il risultato delle suddette prove è del tutto irrilevante per la soluzione della causa e pertanto dev' essere respinto .

Sul quarto mezzo

29 Il ricorrente deduce che vi è stato sviamento di potere perché il concorso è stato bandito allo scopo di regolarizzare la situazione di due dipendenti temporanei che già lavoravano presso il servizio d' interpretazione .

30 La convenuta confuta questo argomento osservando che tre persone sono state ammesse alle prove, di cui due erano dipendenti temporanei che lavoravano presso il servizio d' interpretazione . Una sola avrebbe superato il concorso .

31 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo sviamento di potere presuppone che sia sufficientemente provato che l' autorità che ha il potere di nomina adottando l' atto controverso ha perseguito uno scopo diverso da quello contemplato dalla legge ( v . ad esempio la sentenza 25 novembre 1976, Kuester / Parlamento europeo, causa 123/75, Racc . pag . 1701, in particolare pag . 1709 ). Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato l' esattezza delle precisazioni fornite dall' amministrazione . Si deve quindi rilevare che egli non ha fornito una prova sufficiente a sostegno della sua asserzione . Stando così le cose, il mezzo invocato non ha neanche il fumus boni juris .

32 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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