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Document 61989TJ0014

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 marzo 1992.
Montedipe SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva.
Causa T-14/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01155

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:36

61989A0014

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - MONTEDIPE SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-14/89.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01155


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Obbligo di comunicare la relazione del consigliere-uditore al comitato consultivo e alla Commissione - Insussistenza

2. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato

(Trattato CEE, art. 85)

4. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

8. Concorrenza - Ammende - Importo - Fissazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione - Inasprimento generale delle ammende - Ammissibilità - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

9. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Impugnazione - Condizioni

Massima


1. Un' impresa che impugni una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza non può avvalersi del fatto che la relazione del consigliere-uditore non sia stata trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti o ai membri della Commissione. Infatti, la comunicazione di detta relazione a questi due organi non è prevista da nessuna norma. Peraltro, tale relazione costituisce un mero parere per la Commissione, che non è affatto tenuta ad attenervisi. Infine, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti.

2. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

3. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.

4. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

5. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

6. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.

7. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

8. Nel valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressione particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità.

Il fatto che la Commissione abbia inflitto in passato ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza. In particolare, è lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo quando infrazioni di un determinato tipo, per quanto la loro illegalità sia stata assodata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune imprese interessate possono trarne.

9. Posto che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido, tocca a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al giudice ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità.

Parti


Nella causa T-14/89,

Montedipe SpA, società di diritto italiano, con sede in Milano (Italia), con gli avv.ti G. Celona, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, P.M. Ferrari, del foro di Roma, e G. Aghina e F. Capelli, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. G. Margue, 20, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. McClellan, consigliere giuridico principale, e G. Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: B. Vesterdorf

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire Montedison (diventata Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, Enichem Anic SpA in Italia, Rhône-Poulenc SA in Francia, Alcudia in Spagna, Chemische Werke Huels e BASF AG in Germania nonché Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: Amoco e Hercules Chemicals NV in Belgio, ATO Chimie SA e Solvay & Cie SA in Francia, SIR in Italia, DSM NV nei Paesi Bassi e Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Cie, produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983), il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il polipropilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva, dopo aver assorbito le attività dell' Enichem Anic SpA, il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries PLC, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Cie dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

3 La Montedipe SpA faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977 e possedeva dei brevetti di controllo che sono scaduti nella maggior parte dei paesi europei tra il 1976 e il 1978. Essa era il principale produttore di polipropilene e la sua quota di mercato si situava all' incirca tra il 14,2% e il 15%.

4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");

- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");

- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");

- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");

- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");

- Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI");

- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");

- SA Solvay & Cie (in prosieguo: la "Solvay");

- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc") né presso l' Enichem Anic SpA.

5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Cie, che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");

- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").

La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei quantitativi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984, la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.

8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc. A questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere sia per iscritto sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste per quanto riguarda la comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione datate 29 marzo 1985.

14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983,

- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983,

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costo o di investimento di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;

ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;

vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;

vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

viii) ICI plc ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;

x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;

xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;

xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;

xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;

xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi) ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL.

Articoli 4 e 5

(omissis)"

16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

Procedimento

17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-13/89 e T-15/89).

18 Con atto separato presentato lo stesso giorno la Monte ha chiesto al presidente della Corte, in base all' art. 83 del regolamento di procedura di quest' ultima, di disporre la sospensione dell' esecuzione della decisione a norma dell' art. 185 del Trattato CEE. Con ordinanza 24 settembre 1986, il presidente della Corte ha accolto la domanda, a condizione che la ricorrente, nel termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla data della notificazione dell' ordinanza stessa, costituisse una garanzia bancaria accettata dalla Commissione a garanzia del pagamento dell' ammenda inflitta dall' art. 3 della decisione, più gli eventuali interessi moratori, ed ha riservato le spese (Montedipe/Commissione, causa 213/86 R, Racc. pag. 2623).

19 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

20 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").

21 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

22 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

23 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

24 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

25 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

26 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale tra il 9 ottobre e il 29 novembre 1990 le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettera 19 luglio 1990 del cancelliere.

27 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

28 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

29 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

Conclusioni delle parti

30 La società Montedipe conclude che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 - Polipropilene) nella parte riguardante la ricorrente;

2) in via subordinata, annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 nella parte in cui viene irrogata l' ammenda alla ricorrente;

3) in via di ulteriore subordine, annullare la decisione 23 aprile 1986 nella parte in cui viene irrogata un' ammenda di 11 000 000 di ECU alla ricorrente, riducendo l' ammenda stessa ad un ammontare simbolico o comunque equo o quantomeno che tenga conto della prescrizione;

4) in ogni caso:

- condannare la Commissione alla totale rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente;

- condannare la Commissione alla totale rifusione delle spese sostenute per la procedura amministrativa;

- condannare la Commissione al risarcimento di tutti i danni conseguenti all' esecuzione della decisione impugnata o alla prestazione di garanzie sostitutive dell' esecuzione, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione sulle somme versate a titolo di esecuzione o in corrispettivo delle garanzie.

Il tutto previa, in via istruttoria, ammissione di prova testimoniale sulla circostanza della veridicità dei dati contabili esposti dalla ricorrente nei prospetti prodotti quali documenti, in relazione alla gestione in perdita della produzione del polipropilene.

Testimoni:

- il responsabile del controllo di gestione della società Montepolimeri nel periodo in causa;

- il responsabile della contabilità industriale della società Montepolimeri nel periodo in causa;

- i membri del collegio sindacale della società Montepolimeri nel periodo in causa.

La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Nel merito

31 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione non si è mostrata imparziale nell' elaborazione della decisione, 2) ha modificato gli addebiti iniziali e 3) ha basato la decisione su documenti estranei al procedimento; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione: A) non ha correttamente qualificato l' infrazione, B) non ha correttamente valutato l' effetto restrittivo sulla concorrenza, C) non ha correttamente valutato il pregiudizio per il commercio fra Stati membri e D) ha omesso di prendere in considerazione una serie di esimenti; in terzo luogo, le censure relative alla violazione della libertà di riunione; in quarto luogo, le censure relative alla motivazione della decisione; in quinto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale sarebbe 1) in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.

Sui diritti della difesa

1. Mancanza d' imparzialità nell' elaborazione della decisione

32 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato il dovere di obiettività e ha dato prova di un atteggiamento preconcetto nell' ambito della presente controversia. Infatti, la Commissione si sarebbe rifiutata sin dall' inizio di considerare che gli incontri di produttori di polipropilene potessero avere altro oggetto che la messa in atto di un' intesa. Pertanto, essa avrebbe tenuto conto unicamente degli elementi che potevano corroborare questa tesi e trascurato quelli contrastanti o non suffraganti il suo punto di vista. Questo sarebbe comprovato dal fatto che la Commissione aveva già fornito alla stampa informazioni circa la decisione, prima che questa venisse formalmente adottata.

33 Essa aggiunge che il raffronto dei verbali delle audizioni con la decisione mette chiaramente in luce che talune significative dichiarazioni del consigliere-uditore e dei rappresentanti della Commissione non hanno avuto riscontro nella decisione. Tali dichiarazioni riguarderebbero ad esempio la chiarezza con la quale la Commissione ha formulato i suoi addebiti, l' eventualità che la Commissione potesse rinunciare ad alcuni di essi, la funzione dei prezzi obiettivo e l' esistenza di una vivace concorrenza durante il periodo considerato. Per questo motivo la ricorrente chiede, nella replica, che il Tribunale prenda conoscenza della relazione del consigliere-uditore, onde verificare in particolare se la Commissione abbia volutamente trascurato fattori che contrastavano con il suo punto di vista.

34 La ricorrente conclude rilevando che la mancanza di obiettività della Commissione è ulteriormente comprovata dal fatto che solo in seconda lettura è stato possibile alla Commissione adottare il progetto di decisione presentato dal membro della Commissione responsabile per le questioni di concorrenza, secondo quanto rivelato dalla stampa.

35 Da parte sua, la Commissione nega di aver assunto un atteggiamento preconcetto e di aver selezionato in modo fazioso gli elementi di prova che tornavano utili al suo punto di vista. Essa sottolinea che è inesatto che essa abbia divulgato prematuramente il contenuto della decisione e rileva che le informazioni comparse sui giornali potevano essere state comunicate anche dalle stesse imprese. Comunque questa non sarebbe una causa d' annullamento della decisione (sentenze della Corte 14 febbraio 1978, United Brands/Commissione, causa 27/76, Racc. pag. 207, punto 286 della motivazione, e 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punti 91 e 103 della motivazione).

36 Per quanto riguarda le dichiarazioni del consigliere-uditore, la Commissione sostiene che la decisione non deve rispecchiare il punto di vista espresso nel corso del procedimento amministrativo da ciascun funzionario della Commissione. Essa aggiunge che la domanda diretta alla produzione della relazione del consigliere-uditore è stata respinta dalla Corte nell' ordinanza emessa l' 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, ICI/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). Comunque, questo mezzo sarebbe irricevibile in quanto dedotto per la prima volta in fase di replica della ricorrente.

37 Infine, a suo avviso, il fatto che la decisione non sia stata adottata dalla Commissione in prima lettura non può costituire in nessun caso un indizio di mancanza di obiettività della Commissione o di infondatezza della decisione.

38 Il Tribunale rileva innanzitutto che la domanda, che la ricorrente ha rivolto, in sede di replica, al Tribunale, invitandolo a prendere visione della relazione del consigliere-uditore, costituisce una domanda nuova che dev' essere dichiarata irricevibile ai sensi dell' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e dell' art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.

39 Il Tribunale osserva, per quanto riguarda il consigliere-uditore, che le pertinenti disposizioni del mandato di quest' ultimo, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:

"Articolo 2

Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affiché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.

Articolo 5

Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.

Articolo 6

Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.

Articolo 7

Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".

40 Dai termini stessi del mandato del consigliere-uditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al comitato consultivo. Anche se il consigliere-uditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere-uditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere-uditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere-uditore.

41 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi del fatto che la relazione del consigliere-uditore non sia stata trasmessa ai membri del comitato consultivo o ai membri della Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, citata, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).

42 Poiché la relazione del consigliere-uditore non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato, a fortiori la Commissione non è assolutamente obbligata ad aderire alle considerazioni che il consigliere-uditore o altri rappresentanti della Commissione possono avere espresso durante le audizioni e delle quali i suoi membri siano stati informati tramite i verbali delle audizioni.

43 D' altronde, occorre osservare che, anche ammettendo che le informazioni concernenti la decisione, divulgate prima della sua adozione, siano state fornite alla stampa dalla Commissione, nessun elemento del fascicolo consente di presumere che la decisione avrebbe avuto un contenuto diverso se tali informazioni non fossero state rese pubbliche.

44 Inoltre, il fatto che la decisione non sia stata adottata in prima lettura non può in nessun caso essere considerato l' indizio di un' eventuale mancanza di obiettività della Commissione.

45 Infine, il Tribunale ritiene che la questione se la Commissione abbia formulato un giudizio prematuro in base a idee preconcette si confonde con quella se la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nella decisione sia suffragata dagli elementi probatori da essa forniti. Trattandosi di una questione di merito legata all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla successivamente insieme alle altre questioni relative all' accertamento dell' infrazione.

2. Modifica degli addebiti iniziali

46 La ricorrente sostiene che la Commissione le ha mosso nella decisione addebiti che non erano stati formulati nelle comunicazioni degli addebiti indirizzatele. In tali comunicazioni, infatti, la posizione espressa dalla Commissione sarebbe che i destinatari avevano fissato e praticato prezzi concordati e/o avevano posto in essere una pratica concordata. In seguito, nella lettera inviata il 29 marzo 1985 ai destinatari della comunicazione degli addebiti la Commissione avrebbe dichiarato che non era necessario qualificare giuridicamente gli addebiti come accordi o pratiche concordate, richiamandosi alle sentenze della Corte 15 luglio 1970 (ACF Chemifarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punti 111-114 della motivazione) e 29 ottobre 1980 (van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Infine, nella decisione la Commissione affermerebbe che i comportamenti delle imprese interessate integravano gli estremi di un vero e proprio "accordo" ai sensi dell' art. 85, salvo che per alcuni marginali profili che costituirebbero una "pratica concordata".

47 La Commissione ribatte che dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, citata, punti 91-93 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, citata, punto 68 della motivazione) emerge come la decisione non debba ricalcare fedelmente la comunicazione degli addebiti e come la Commissione abbia il diritto di adattare e integrare i suoi argomenti. La Commissione tuttavia sostiene di non aver modificato nella decisione la sua valutazione della natura dell' intesa.

48 Il Tribunale rileva che la qualificazione giuridica formulata dalla Commissione nella decisione, secondo l' interpretazione datane dalla ricorrente, non è per nulla nuova poiché figurava già nella comunicazione generale degli addebiti, indirizzata alla ricorrente e alle altre imprese destinatarie della decisione, in particolare, nei punti 1 e 128. Così, il punto 1 è redatto come segue:

"Gli addebiti comunicati con la presente riguardano l' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE ad un complesso di accordi e/o di pratiche concordate in forza dei quali i produttori che forniscono il polipropilene termoplastico sfuso nel Mercato Comune hanno - con continuità e regolarità - coordinato - all' incirca dal 1977 fino all' ottobre 1983 - le loro vendite e le loro politiche dei prezzi fissando ed osservando 'prezzi obiettivo' e/o prezzi minimi, controllando i quantitativi venduti sul mercato attraverso un meccanismo di quote concordate e/o di 'quantitativi-obiettivo' , ed organizzando incontri a scadenze regolari al fine di seguire gli sviluppi degli accordi anzidetti",

e il punto 128 precisa:

"Anche se la collaborazione continua esistente fra le parti nell' ambito delle riunioni può non aver raggiunto - relativamente a taluni problemi ed a determinati periodi - contenuti così precisi da concretare un 'accordo' nel senso vero e proprio del termine, essa costituiva pur sempre una pratica concordata".

49 Questa tesi è stata ripresa nella lettera indirizzata dalla Commissione ai destinatari della comunicazione degli addebiti il 29 marzo 1985, nella quale si legge che:

"Il livello di consenso raggiunto in materia di prezzi e di volumi (...) induce a concludere che l' illecita concertazione fra i partecipanti alle riunioni può a buon diritto essere qualificata come uno o più accordi ai sensi dell' art. 85, n. 1, aventi per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza. (...) le nozioni di 'accordi' e di 'pratiche concertate' sono senz' altro diverse, ma in certi casi (... negli) accordi risultanti dalla concertazione (...) possono riscontrarsi elementi di entrambe le forme di attività vietata (...). Nella fattispecie, alcuni dei comportamenti adottati dai produttori che assistevano alle riunioni non presentano tutti gli elementi di 'accordo' dettagliato, ma questi produttori hanno nondimeno adottato misure nell' intento comune di coordinare le loro politiche commerciali (...) questa forma particolare di concertazione sarebbe qualificabile come pratica concordata. La Commissione ritiene che in definitiva la forma esatta in cui la concertazione contestata si è esplicata ha un' importanza soltanto secondaria, e che i produttori hanno partecipato ad un' intesa illecita che presenta le caratteristiche sia di un 'accordo' sia di una 'pratica concordata' ".

Orbene, la lettera del 29 marzo aveva lo scopo di integrare la comunicazione generale degli addebiti riguardo alla qualificazione giuridica dell' infrazione, poiché vi si legge:

"Con lettera datata 28 novembre 1984, i rappresentanti legali di alcuni produttori di polipropilene coinvolti nella presente procedura hanno sostenuto che negli addebiti formulati la Commissione non aveva esposto chiaramente la posizione giuridica contro la quale i produttori dovevano difendersi e che aveva inasprito la situazione modificando la sua posizione durante l' udienza. Sono spiacente di non poter ammettere questo argomento. Negli addebiti, i fatti sono stati analizzati 'in extenso' , mentre le questioni di ordine giuridico sono state esposte succintamente ma con chiarezza. (...) Tuttavia, per dissipare ogni dubbio ed a rischio di ripetermi, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni" (seguono otto pagine di spiegazioni, due delle quali sono dedicate alla qualificazione giuridica).

E questa lettera si conclude nei seguenti termini:

"Le parti potranno presentare le loro osservazioni scritte sulle questioni sollevate dalla presente lettera nel termine di sei settimane dalla data del suo ricevimento. Un' ulteriore udienza orale è prevista nei prossimi mesi per le tre imprese che si sono trovate nell' impossibilità di esporre le loro osservazioni nel mese di novembre (...). i Sigg. avvocati (...) potranno in tale occasione sviluppare le proprie osservazioni scritte non soltanto sulle predette questioni, ma anche in merito alla lettera che vi trasmettiamo separatamente in data odierna e che tratta determinate altre questioni".

50 Di conseguenza, la Commissione ha tutt' al più adattato e integrato i suoi argomenti nella decisione, ma non ha modificato i suoi addebiti iniziali.

51 Pertanto, la censura dev' essere respinta.

3. Adozione della decisione in base ad elementi estranei al procedimento

52 La ricorrente fa osservare nella replica che dei rappresentanti della Commissione, nel corso di una conferenza stampa, hanno giustificato la decisione e l' ammontare dell' ammenda argomentando che, nel corso del periodo considerato, le imprese avevano ottenuto aumenti di prezzo compresi tra il 15% e il 40%. La ricorrente ne deduce che la decisione è stata adottata su tale base, in funzione di elementi che non figurano né nella comunicazione degli addebiti né nel fascicolo del procedimento né nella decisione stessa. Orbene, essa sostiene che in assenza di questi elementi l' ammontare delle ammende sarebbe stato almeno sostanzialmente inferiore.

53 La Commissione ritiene che si tratti di un mezzo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di replica ed aggiunge che, comunque, questo argomento è stato disatteso dalla Corte nell' ordinanza 11 dicembre 1986 (ICI/Commissione, citata), con la quale essa si è rifiutata di ordinare la produzione del fascicolo della Commissione.

54 Il Tribunale rileva che le dichiarazioni fatte durante la conferenza stampa successiva all' adozione della decisione, secondo le quali gli effetti dell' infrazione sarebbero consistiti in un aumento del livello generale dei prezzi compreso tra il 15% e il 40%, sono in contraddizione con la motivazione della decisione stessa. Pertanto, esse potrebbero essere utilizzate solo al fine di dimostrare che la decisione è in realtà basata su motivazioni diverse da quelle in essa indicate, il che costituirebbe un caso di sviamento di potere (v. ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, ICI/Commissione, citata, punti 11-16). Orbene, il solo modo in cui il Tribunale può verificare la sussistenza di uno sviamento di potere è accertare se la motivazione della decisione giustifichi il suo dispositivo, in particolare per quanto riguarda l' ammontare dell' ammenda. Occorre quindi esaminare questo mezzo successivamente assieme alle altre questioni legate all' accertamento dell' infrazione ed alla fissazione dell' ammenda.

Sull' accertamento dell' infrazione

55 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e misure decisi nell' ambito di un sistema di riunioni periodiche e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.

56 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente: A) all' accordo sui prezzi base, B) al sistema delle riunioni periodiche, C) alle iniziative in materia di prezzi, D) alle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.

1. Ricostruzione dei fatti

A - Accordo sui prezzi base

a) Atto impugnato

57 La decisione (punto 16, primo, secondo e terzo capoverso; v. anche il punto 67, primo capoverso) indica che nel corso del 1977, dopo la comparsa nell' Europa occidentale di sette nuovi produttori di polipropilene, i produttori già presenti sul mercato avviarono discussioni intese ad evitare una caduta sostanziale dei prezzi e conseguenti perdite. I maggiori produttori partecipanti a tali discussioni - la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell - sarebbero pervenuti ad un "accordo sui prezzi base" destinato ad entrare in vigore il 1 agosto 1977. L' accordo originario non avrebbe comportato controlli quantitativi ma, qualora i risultati fossero stati positivi, nel 1978 si sarebbero dovuti introdurre provvedimenti intesi a limitare i quantitativi. Questo accordo avrebbe dovuto avere una durata iniziale di applicazione di quattro mesi e i suoi elementi sarebbero stati comunicati agli altri produttori, e segnatamente alla Hercules, il cui direttore commerciale avrebbe rilevato come prezzi base per le principali qualità, per ciascuno Stato membro, un prezzo di mercato della rafia di 1,25 DM/kg.

58 Secondo la decisione (punto 16, quinto capoverso), l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Secondo l' ICI, sarebbe stato proposto un livello al di sotto del quale i prezzi non sarebbero dovuti scendere. L' ICI e la Shell avrebbero confermato che le discussioni non furono limitate alle "quattro grandi". Non sarebbe stato possibile conoscere con precisione i particolari sul funzionamento dell' accordo sui prezzi base. Nel novembre 1977, comunque, allorché venne riferito che il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg, la Monte avrebbe annunciato un aumento a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre e, il 25 novembre, la stampa specializzata avrebbe riferito che gli altri tre principali produttori avevano espresso il loro appoggio all' iniziativa, annunciando analoghi incrementi di prezzo a partire dalla stessa data o dal mese di dicembre.

59 Nella decisione (punto 17, primo e secondo capoverso) si rileva che le riunioni regolari dei produttori di polipropilene cominciarono all' incirca in quel periodo e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977, pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono e quando lo si reputò necessario. La Shell avrebbe affermato che i suoi dirigenti "potrebbero aver discusso i prezzi con Montedison nel novembre 1977 o all' incirca a quell' epoca e che non è escluso che Montepolimeri abbia prospettato la possibilità di aumentare i prezzi e chiesto (a Shell) quale sarebbe stata la sua reazione ad eventuali aumenti". Secondo la decisione (punto 17, terzo capoverso), anche se non esistono prove dirette del fatto che prima del dicembre 1977 si siano svolte riunioni di gruppo per la fissazione dei prezzi, i produttori avevano già espresso, in occasione di alcune riunioni di un' associazione commerciale di clienti, la "European Association for Textile Polyolefins" (in prosieguo: la "EATP"), svoltesi nel maggio e nel novembre 1977, la necessità di un' azione comune intesa ad aumentare i livelli dei prezzi. Nel maggio 1977 la Hercules avrebbe ribadito che le "tradizionali imprese guida del settore" avrebbero dovuto assumere l' iniziativa, mentre la Hoechst avrebbe espresso il convincimento che i prezzi dovessero essere aumentati del 30%-40%.

60 E' in questo contesto che la decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta all' ICI, alla Hercules, alla Hoechst, alla Linz, alla Rhône-Poulenc, alla Saga e alla Solvay di aver dichiarato di sostenere il progetto annunciato dalla Monte con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: la "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.

b) Argomenti delle parti

61 La ricorrente sostiene che la Commissione porta un unico elemento di prova a sostegno della tesi che nel 1977 sia stato concluso un accordo sui prezzi base, vale a dire una nota manoscritta redatta dal direttore commerciale della Hercules (comunicazione generale degli addebiti; in prosieguo: la "com. gen.", all. 2). Orbene, questo documento consentirebbe al limite di provare che vi sono stati dei contatti tra sei o sette produttori circa la determinazione del livello dei prezzi che permettesse di coprire i costi di produzione e di vendita e di attenuare così le gravi difficoltà economiche cui tali imprese dovevano far fronte in quell' epoca.

62 Secondo la ricorrente non può ravvisarsi in questi contatti la dimostrazione dell' esistenza di un accordo articolato e dettagliato e, tanto meno, di un progetto che definisse particolareggiatamente i compiti affidati a ciascuno degli aderenti ad esso.

63 La ricorrente aggiunge che tali contatti non possono nemmeno essere ricollegati agli incontri svoltisi successivamente, in quanto la nozione di "prezzo base", oggetto di discussione nell' ambito degli stessi contatti, non è stata richiamata durante le riunioni successive.

64 La ricorrente si richiama infine al fatto che i prezzi sui quali si discusse durante i contatti del 1977 non sono stati spuntati sul mercato.

65 La Commissione replica che la ricorrente non adduce nessun argomento che consenta di porre in discussione il contenuto della nota della Hercules che, descrivendo l' accordo sui prezzi base (com. gen., all. 2), afferma che "major producers made agreement" (i maggiori produttori hanno concluso un accordo).

66 Essa aggiunge che detta nota si colloca nel contesto dei contatti che i produttori intrattenevano in quel periodo e la cui esistenza è stata ammessa dalla Shell e dall' ICI.

67 La Commissione rileva poi che i produttori potevano determinare, ciascuno per proprio conto, il rispettivo margine di redditività e che, di conseguenza, non c' era motivo di accordarsi su questo punto.

c) Giudizio del Tribunale

68 Il Tribunale rileva che il testo della nota del dipendente della Hercules (com. gen., all. 2), cui fa riferimento la Commissione, è chiaro e privo di ambiguità. Infatti, vi si legge:

"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20% for 1000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.[panies] to meet Oct. to review progress; 7. Subject [of the] scheme working - Tonnage restrictions would operate next year".

((I maggiori produttori (Mont., Hoechst, Shell, ICI) hanno concluso il seguente accordo: 1. Nessun controllo in termini di volume; 2. Sistema di prezzi base per i DOM (produttori nazionali), esclusi gli importatori; 3. Prezzi base a partire dal 1 luglio o al più tardi dal 1 agosto, quando scadranno gli attuali contratti; 4. Gli importatori limitano al 20% per 1 000 tonnellate; 5. Prezzi base soltanto per un periodo di quattro mesi: l' alternativa è la situazione esistente; 6. Le società si riuniranno in ottobre per esaminare gli sviluppi; 7. Oggetto del regime vigente: le restrizioni in termini di volume diverrebbero operative l' anno prossimo")).

(segue un elenco di prezzi per tre tipi di polipropilene, espressi in quattro valute nazionali, tra cui, 1,25 DM/kg per la rafia).

69 Si deve rilevare che, a fronte di questo elemento di prova, la ricorrente non produce nessun dato idoneo ad infirmare il valore probatorio attribuito alla citata nota dalla Commissione. Infatti, anche se il termine "agreement" (accordo) può eventualmente significare identità di vedute, va osservato che nella nota esso fa parte dell' espressione "made agreement", che in inglese può significare solo "concludere un accordo" e che, di conseguenza, più che di un' identità di vedute, esprime l' idea di un concorso di volontà realizzatosi tra la ricorrente e altri tre produttori in materia di prezzi base.

70 Nemmeno il fatto che non sia stato possibile spuntare i prezzi base convenuti può far dubitare dell' adesione della ricorrente all' accordo sui prezzi base poiché, anche dandolo per provato, questo fatto tenderebbe tutt' al più a dimostrare che i prezzi base non sono stati applicati e non che essi non sono stati concordati. Orbene, la decisione (punto 16, ultimo capoverso), lungi dall' affermare che i prezzi base sono stati spuntati, rileva che nel novembre 1977 il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0014.1

71 Peraltro, il Tribunale ritiene che i prezzi base non differiscano per natura dai prezzi obiettivo che, secondo la decisione, sono stati successivamente fissati dai produttori di polipropilene.

72 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che verso la metà del 1977 si è prodotto un concorso di volontà tra vari produttori di polipropilene, tra cui la ricorrente, riguardante la fissazione di prezzi base.

B - Il sistema delle riunioni periodiche

a) Atto impugnato

73 Nella decisione (punto 17) si rileva che le riunioni regolari dei produttori di polipropilene sono cominciate all' incirca alla fine del novembre 1977. L' ICI avrebbe sostenuto che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977 (cioè dopo l' annuncio della Monte), pur ammettendo che vi furono contatti tra i vari produttori prima di questa data.

74 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti", si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen. all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di avere assistito regolarmente a queste riunioni almeno sino alla fine del settembre 1983 (punto 105, quarto capoverso) e di averle presiedute fino all' agosto 1982 (punto 19, secondo capoverso).

75 Secondo la decisione (punto 21), le dette riunioni periodiche avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.

76 Sempre secondo la decisione (punto 68, secondo e terzo capoverso), alla fine del 1982 le "quattro grandi" incominciarono a riunirsi in sessione ristretta il giorno precedente ciascuna riunione dei "dirigenti". Queste cosiddette "riunioni preliminari" sarebbero state il quadro in cui i quattro maggiori produttori avrebbero concordato una posizione comune prima della riunione vera e propria, allo scopo di favorire una stabilizzazione dei prezzi adottando un approccio comune. L' ICI avrebbe ammesso che gli argomenti discussi nelle riunioni preliminari erano gli stessi trattati nelle riunioni successive dei "dirigenti"; per contro, la Shell avrebbe negato che le riunioni delle "quattro grandi" fossero servite in qualche modo a preparare le riunioni plenarie o a definire una posizione comune prima della successiva riunione. Secondo la decisione, però, la documentazione riguardante alcune riunioni (nell' ottobre 1982 e nel maggio 1983) contraddice tale affermazione della Shell.

b) Argomenti delle parti

77 La ricorrente non nega la sua partecipazione alle riunioni periodiche tra produttori di polipropilene. Sostiene tuttavia che la Commissione ha travisato la portata di tali riunioni, scorgendovi l' indizio di un' intesa, mentre esse avevano l' unico scopo di discutere della situazione catastrofica del mercato.

78 Secondo la ricorrente, la Commissione si è basata ciecamente su talune note dell' ICI relative alle riunioni di produttori per suffragare la sua tesi secondo cui queste ultime sarebbero servite a concludere accordi su prezzi e quote. Orbene, si tratterebbe di note interne contenenti considerazioni e valutazioni personali dell' autore e che non erano né conosciute né approvate dagli altri partecipanti.

79 Secondo la Commissione, le riunioni cui ha partecipato la ricorrente facevano parte di un sistema che si è consolidato con il passare del tempo.

80 Essa sostiene che scopo di tali riunioni era quello di decidere iniziative in materia di prezzi, di accordarsi su obiettivi relativi ai volumi delle vendite, di raffrontare le quote di mercato e di stabilire misure concomitanti, come il sistema di "leadership contabile". Si sarebbe pertanto trattato di concordare un' armonizzazione delle strategie commerciali dei partecipanti alle riunioni.

81 La Commissione aggiunge che la ricorrente non fornisce valide ragioni per dubitare dell' attendibilità dei documenti prodotti dalla Commissione e, in particolare, dei resoconti delle riunioni redatti dai dipendenti dell' ICI.

c) Giudizio del Tribunale

82 Il Tribunale rileva che la ricorrente non nega la sua partecipazione alle riunioni regolari tra produttori di polipropilene e che pertanto si deve ritenere che essa abbia partecipato a tutte le riunioni che, secondo la decisione, hanno avuto luogo.

83 Il Tribunale considera che giustamente la Commissione ha ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), confermati dai resoconti di varie riunioni, che queste ultime avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si legge infatti che:

"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; 'Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ...",

e che:

"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings."

(In generale, comunque, l' idea di raccomandare "prezzi obiettivo" fu elaborata durante le prime riunioni, svoltesi nel 1978; I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...);

e che:

Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).

84 Il Tribunale rileva che il contenuto dei resoconti delle riunioni provenienti dall' ICI è confermato da vari documenti, come un certo numero di tabelle contenenti dati numerici, relative ai volumi delle vendite di vari produttori e come alcune istruzioni in materia di prezzi che, per ciò che riguarda l' importo e la data di entrata in vigore di questi, corrispondono ai prezzi obiettivo menzionati nei suddetti resoconti. Parimenti, le risposte dei vari produttori alle richieste di informazioni loro rivolte dalla Commissione confermano, globalmente, il contenuto dei suddetti resoconti.

85 Di conseguenza, ben poteva la Commissione ritenere che i resoconti delle riunioni rinvenuti presso l' ICI rispecchiassero abbastanza obiettivamente il contenuto delle riunioni, la presidenza delle quali venne ricoperta, a partire dall' agosto 1982, da vari funzionari dell' ICI, il che rendeva maggiormente necessario per loro informare i membri del personale dell' ICI che non partecipavano a questa o quella delle riunioni del contenuto delle stesse, redigendone resoconti.

86 Tocca pertanto alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni alle quali ha partecipato, producendo elementi precisi quali, ad esempio, le note redatte dai suoi funzionari durante le riunioni alle quali essi hanno partecipato oppure la testimonianza degli stessi. Orbene, si deve constatare che la ricorrente non ha prodotto, né si è offerta di produrre, dinanzi al Tribunale elementi del genere.

87 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.

88 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.

89 Per quanto riguarda il ruolo particolare svolto dalle "quattro grandi" nel sistema delle riunioni, occorre rilevare come la Monte non contesti che il 15 giugno 1981 - in assenza della Hoechst -, il 13 ottobre e il 20 dicembre 1982, il 12 gennaio, il 15 febbraio, il 13 aprile, il 19 maggio e il 22 agosto 1983 (decisione, tabella 5, nonché com. gen., all. 64) si siano svolte riunioni fra le "quattro grandi".

90 Orbene, a partire dal dicembre 1982, tali riunioni delle "quattro grandi" si tenevano alla vigilia delle riunioni dei "dirigenti" e avevano lo scopo di determinare le azioni che esse avrebbero potuto promuovere insieme in tale occasione per giungere a un aumento dei prezzi, come dimostra la nota sintetica redatta da un dipendente dell' ICI al fine di informare un suo collega del contenuto di una riunione preliminare del 19 maggio 1983 alla quale avevano partecipato le "quattro grandi" (com. gen., all. 101). Nella detta nota si fa menzione di una proposta che sarebbe stata presentata durante la riunione dei "dirigenti" del 20 maggio.

91 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato con regolarità alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1977 e il settembre 1983, che tali riunioni, sino all' agosto 1982, erano presiedute da funzionari della ricorrente, che esse avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.

C - Le iniziative in materia di prezzi

a) Atto impugnato

92 Secondo la decisione (punti 28-51), sarebbe stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.

93 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni svoltesi o ad iniziative previste per la prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione disporrebbe delle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori, fra i quali la Monte, da cui risulterebbe che essi avevano ordinato ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzi o il suo equivalente in moneta nazionale a partire dal 1 settembre. Quasi tutte le istruzioni sarebbero state impartite prima che la stampa specializzata avesse annunciato l' aumento progettato (decisione, punto 30).

94 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

95 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Cionondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.

96 Nella decisione (punto 33) si rileva poi la partecipazione della Monte a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per il 1 febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo in sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.

97 Secondo la decisione (punto 34), non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussiste alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi convenuti. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso, essendosi verificata durante l' estate una flessione della domanda.

98 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avevano previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.

99 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg sarebbe stato modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg per la rafia, circa 20 pfennig al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".

100 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione dei produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Hoechst e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia; decisione, punti 37-39, primo capoverso).

101 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, avrebbero corrisposto ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.

102 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente avrebbe partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982 e mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto sarebbe stata presente alla maggior parte delle riunioni, se non a tutte quelle svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).

103 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).

104 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, vennero esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.

105 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni sui prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).

106 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni sui prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).

107 Le riunioni del dicembre 1982 sarebbero sfociate, secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), in un accordo diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.

108 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio -novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983 i produttori presenti, fra cui la Monte, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.

109 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che le dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Tuttavia si rileva che la Monte, a partire dal 17 maggio, aveva impartito istruzioni ai suoi uffici vendite per l' applicazione di un aumento, con inizio a giugno e proseguimento in luglio. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.

110 Si rileva inoltre nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni, alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Solvay e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre e basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. La decisione precisa che, con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni hanno coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.

111 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).

112 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna recuperata presso la ATO, datata 28 settembre 1983, contiene una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)", indicante per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

113 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983, poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni sui prezzi.

114 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva infine che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati consolidati, così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).

b) Argomenti delle parti

115 La ricorrente nega nel complesso di aver partecipato all' insieme delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

116 Essa sostiene innanzitutto che le note dell' ICI relative alle riunioni non sono sufficienti a provare l' esistenza di accordi ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e comunque contengono numerosi accenni al mancato raggiungimento di un consenso tra i produttori presenti: sarebbe questo il caso dei resoconti delle riunioni del 2 settembre, del 21 settembre e del 2 novembre 1982 o delle riunioni del 27 maggio e 15 del giugno 1981, o ancora dei resoconti di colloqui bilaterali tra taluni produttori (com. gen., rispettivamente all. 29, 30, 32, 64, 95 e 99).

117 La ricorrente, inoltre, fa presente che l' insussistenza di accordi in materia di prezzi è confermata dal fatto, provato da una relazione su una revisione contabile compiuta dallo studio Coopers & Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers & Lybrand"), che la quasi totalità delle vendite dei vari produttori, e in particolare della ricorrente, è stata realizzata a prezzi sensibilmente inferiori, da un lato, ai prezzi obiettivo assertivamente concordati tra i produttori e, dall' altro, alle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente, che costituivano indicazioni interne di traguardi teorici rivolte ai suoi uffici vendite.

118 Essa sostiene di aver evidenziato una serie imponente di dati di fatto, che dimostrano come essa non si sia mai ritenuta vincolata dai risultati o dalle proposte in cui sono culminate le riunioni, ma abbia determinato il suo comportamento sul mercato con piena autonomia.

119 Secondo la ricorrente, la Commissione, deducendo dal fatto che i nuovi obiettivi di prezzo erano comunicati dopo le riunioni che essi erano stati concordati nelle stesse riunioni, ha applicato il criterio del "post hoc, ergo propter hoc" e così ha posto in non cale la giurisprudenza della Corte (sentenza 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, cause riunite 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679). Così facendo, essa avrebbe anche ignorato elementari nozioni di economia, come il fatto che le ipotesi di prezzo formulate dai produttori non potevano che essere poco differenziate, dato l' aumento costante e pressoché identico per tutti dei costi di produzione, o il fatto che le imprese minori seguono i prezzi dell' impresa "leader".

120 Essa sostiene che le iniziative in materia di prezzi sono state il risultato non già delle riunioni, bensì della situazione di fatto nella quale si trovavano i produttori. Il pareggio tra costi e ricavi sarebbe stato l' unico obiettivo ed esso sarebbe stato raggiungibile solo tentando di aumentare i prezzi. Questi tentativi si protrassero a lungo perché ogni volta sarebbero stati respinti dalle onde del mercato. Nessuna impresa avrebbe avuto interesse ad accrescere la propria quota di mercato poiché ciò avrebbe comportato soltanto un aggravamento delle perdite. Così stando le cose, non vi era più concorrenza sul mercato e non era più possibile attenersi alle norme miranti a tutelare la concorrenza in circostanze normali.

121 La ricorrente aggiunge che è vero che ciascuna impresa deve determinare autonomamente la propria condotta, ma ciò non significa che l' autonomia debba inevitabilmente portare alla diversità. E' per questo che essa nega, nella fattispecie, qualunque valore probante al parallelismo delle istruzioni interne in materia di prezzi impartite dai produttori.

122 Essa infine sostiene che i produttori erano consapevoli di essere totalmente incapaci di controllare le forze del mercato, il che li avrebbe portati a valutare in maniera identica le possibilità offerte dal mercato.

123 Da parte sua, la Commissione ricorda che è sulla base di prove documentali che essa ha dimostrato l' esistenza di un impegno dei produttori nelle iniziative in materia di prezzi e l' adesione della Monte a tale impegno. Gli accenni alla mancanza di consenso, poiché si riferiscono a produttori diversi dalla Monte e poiché comportano rimproveri nei loro confronti, metterebbero in evidenza l' esistenza di un impegno e proverebbero in particolare l' impegno della Monte.

124 Secondo la Commissione, il fatto che i prezzi praticati differissero dai prezzi obiettivo non è determinante; infatti, una strategia comune di negoziato con la clientela è già limitativa della concorrenza poiché, anche se non garantisce l' identità dei prezzi effettivamente fatturati, condiziona il punto di partenza del negoziato e quindi, indirettamente, il risultato di questo.

125 La Commissione osserva che non è vero che la decisione si fondi sulla similarità di tempi e contenuti fra le istruzioni in materia di prezzi e fra queste ed i prezzi obiettivo. In realtà, tale similarità non farebbe che confermare le prove documentali. L' argomento della "price leadership", dedotto dalla ricorrente, sarebbe del pari privo di valore per lo stesso motivo.

126 Essa contesta le deduzioni con le quali la Monte cerca di provare che il comportamento delle imprese era dovuto alla situazione del mercato e non era il risultato delle riunioni di produttori tra loro concorrenti. Infatti, se un' impresa è sola ad aumentare i prezzi in situazione di sovrapproduzione, essa non venderà e dovrà revocare la sua decisione. Per questo motivo potrebbe sperare di aumentare i suoi prezzi solo assicurandosi che anche i concorrenti tenteranno di fare altrettanto.

127 La Commissione non nega che il "prezzo obiettivo" sia stato diverso dal prezzo effettivamente concordato con i clienti né che la situazione del mercato abbia condizionato le trattative con questi ultimi. Ciò non toglierebbe che l' impegno reciproco di assumere un determinato prezzo come punto di partenza per le trattative condizioni le trattative stesse e conduca a prezzi effettivi diversi da quelli che sarebbero risultati da negoziati liberi da questo vincolo.

c) Giudizio del Tribunale

128 Il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerga che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):

"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".

((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).

129 Poiché la sua partecipazione alle dette riunioni è sufficientemente comprovata, la ricorrente non può sostenere, senza addurre indizi atti a corroborare questo assunto, di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che sono state decise, organizzate e controllate in quella sede. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è motivo alcuno di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle riunioni, non abbia aderito alle predette iniziative.

130 A questo proposito va rilevato che la ricorrente ha presentato due argomenti diretti a dimostrare che, nell' ambito delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, essa non ha aderito alle iniziative concordate in materia di prezzi. Essa ha fatto presente, in primo luogo, di non aver tenuto affatto conto dei risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi - il cui carattere assolutamente concorrenziale si ricaverebbe dalla relazione Coopers & Lybrand - e, in secondo luogo, che il contesto economico nel quale sono state impartite le sue istruzioni in materia di prezzi ne spiega la loro concordanza con quelle degli altri produttori.

131 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato indizio atto a corroborare l' assunto dell' estraneità della ricorrente alle iniziative concordate in materia di prezzi. Infatti, occorre osservare che il primo argomento, quand' anche trovasse riscontro nei fatti, non varrebbe ad escludere la partecipazione della ricorrente alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi nell' ambito delle riunioni, ma tenderebbe tutt' al più a dimostrare che la ricorrente non ha attuato quanto deciso in quella sede. Peraltro, nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti obiettivi in materia di prezzi.

132 In ogni caso, la ricorrente non può avvalersi della natura meramente interna delle sue istruzioni in materia di prezzi, poiché, anche se sono meramente interne in quanto rivolte agli uffici vendite dalla sede centrale, tali istruzioni sono state nondimeno inviate al fine di essere eseguite e, quindi, di produrre direttamente o indirettamente effetti esterni, il che le priva della loro natura interna.

133 Per quel che riguarda il secondo argomento presentato dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che il contesto economico nel quale si sono inserite le iniziative in materia di prezzi non consente di spiegare la concordanza reciproca delle relative istruzioni impartite dai diversi produttori e la loro concordanza con i prezzi obiettivo fissati nel corso delle riunioni dei produttori. Infatti, l' identità delle costrizioni gravanti sui vari produttori e la situazione di crisi nella quale versava il mercato non permettono di spiegare l' identità delle loro istruzioni in materia di prezzi, espresse in varie valute nazionali, in quanto l' identità delle costrizioni era limitata a taluni fattori produttivi, come il prezzo delle materie prime, ma non riguardava le spese generali, gli oneri salariali o gli oneri tributari, il che comportava notevoli differenze nei margini di redditività dei vari produttori. Ciò è attestato, ad esempio, dal resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6), da cui risulta che, per raggiungere il margine di redditività, la Hoechst auspicava un prezzo di 1,85 DM/kg, l' ICI di 1,60 DM/kg, la Rhône-Poulenc di 3,50 FF e la Shell di 1,50 DM/kg.

134 Peraltro, la detta identità di costrizioni non consente nemmeno di spiegare la quasi simultaneità delle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e degli altri produttori.

135 Inoltre, non può parlarsi di una qualsiasi forma di "price leadership" di un produttore una volta che la Commissione abbia sufficientemente provato che questo produttore ha partecipato insieme ad altri a un accordo riguardante i prezzi.

136 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), - in cui si legge che:

"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..."

((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...)" )),

che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.

137 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.

D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi

a) Atto impugnato

138 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dal settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.

139 Per quanto riguarda il sistema di "direzione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader contabile" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente era tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema fallì dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostra come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.

140 La decisione (punto 20) contesta alla Monte anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.

b) Argomenti delle parti

141 La ricorrente sostiene di non aver partecipato al sistema di "leadership contabile" e che tale sistema non è stato applicato, pur essendo stato oggetto di discussioni. Richiamandosi ad uno studio basato sui resoconti delle riunioni del 2 settembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 29 e 33), essa fa presente di aver venduto ai clienti menzionati nei detti resoconti, per i quali essa avrebbe dovuto operare come "leader contabile", quantitativi compresi tra lo 0 e il 18% dei loro fabbisogni. Pertanto, le sarebbe stato impossibile svolgere il ruolo di "leader contabile" nei confronti dei detti clienti.

142 La Commissione si riferisce agli elementi di prova menzionati nella decisione per sostenere che i partecipanti alle riunioni si sono accordati per istituire il sistema di "leadership contabile" e che, anche se fosse vero che l' accordo ha ricevuto un' esecuzione imperfetta, resterebbe comunque il fatto che esso è stato adottato durante le riunioni.

c) Giudizio del Tribunale

143 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene -, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.

144 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato (in particolare quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982; com. gen., all. 24, 29, 30), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:

"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".

(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente dovrebbero praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre era chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo, qualora, come è probabile, i clienti cercassero di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).

Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (La BASF, la Hercules e la Hoechst hanno detto che esse avrebbero temporaneamente sospeso l' attività del loro stabilimento, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).

145 Per quanto riguarda la "leadership contabile", il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera 1983 (com. gen., all. 37), alle quali partecipava la ricorrente, si ricava che in quelle sedi i produttori presenti aderirono a tale sistema.

146 Occorre aggiungere che lo studio prodotto dalla ricorrente riguarda solo sette dei clienti per i quali, secondo la Commissione, la Monte fu designata come "leader contabile", cioè la Eurofil, la Seal, la Sisal, la T. Radici, la Polymekon, la Its Artea e la Seeber, mentre il suo nome figura accanto a quelli di altri nove clienti, vale a dire, nella tabella allegata al resoconto della riunione del 2 settembre 1982, la Baumhueter, la De Magistris, la Uco, la Bexer, l' Alfa e la Bellotex, e, nella tabella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982, la Sekisni, la Campanini, la De Magistris e la Sergal. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il carattere eccessivamente limitato del suddetto studio non consenta di corroborare le conclusioni che ne trae la ricorrente.

147 L' attuazione, quanto meno parziale, del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38), nella quale si legge, in particolare, quanto segue:

"Belgium. A long discussion took place on the 5 Belgian A/Cs. ... Generally speaking raffia prices appeared to be from ((BFR)) 32.50 to 34.50 and fibre prices from 37 to 37.50. The point was made that some other accounts were lower than the target customers. It was agreed that contenders would quote BFr 36 in May with non-contenders offering 38".

((Belgio. Si è svolta una lunga discussione riguardo ai 5 A/Cs. belgi (...). In generale, i prezzi della rafia sono risultati oscillare da 32,50 ((BFR)) a 34,50 e quelli delle fibre da 37 a 37,50. Si è constatato che per certi altri clienti i livelli erano inferiori a quelli praticati per i clienti obiettivo. Si è concordato che i concorrenti avrebbero proposto 36 BFR in maggio, mentre i non concorrenti avrebbero offerto 38)).

"Denmark. A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June, April/May levels were at 6.30 DKR (1.72 DM). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote 6.75 DKR from now to end June (1.85 DM) ...".

((Danimarca. Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le proposte di prezzo alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 DKR (1,72 DM). Manifestamente la Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere la BASF, si è concordato che la CWH(uels) + la ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM) (...)" )).

Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui, a proposito dell' ultimo punto citato, si osserva:

"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme (...) Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial ineffective operation.

The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of 6.75 DKR for the suply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".

((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...). Poiché la Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che manifestamente "la Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di questo comportamento della Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.

Il metodo grazie al quale la Huels e l' ICI avrebbero dovuto proteggere la BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).

148 L' attuazione del sistema è ulteriormente confermata dal resoconto di una riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), nel quale, sotto il titolo "Key Accounts" ("Clienti chiave"), sono elencati i dati numerici delle forniture della ricorrente a varie imprese, per le quali essa era stata designata come "leader contabile" sia durante la riunione del 2 settembre 1982 sia durante quella del 2 dicembre 1982, come la Baumhueter, la Campanini, la Polymekon, la Eurofil e la Bellotex.

149 Peraltro, il Tribunale rileva che la ricorrente non contesta specificamente di aver partecipato alla decisione di adottare altre misure volte a facilitare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi.

150 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

E - Gli obiettivi in termini di quantitativi e quote

a) Atto impugnato

151 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0014.2

152 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

153 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).

154 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.

155 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo, ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).

156 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Tuttavia, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un certo equilibrio, definito "quasi consenso" dalla ATO e, tra le grandi, l' ICI e la Shell si sarebbero mantenute intorno all' 11% e la Hoechst a un livello leggermente inferiore (10,5%). La Monte, che sarebbe rimasta il produttore più importante, avrebbe fatto un leggero progresso, arrivando ad occupare il 15% del mercato, contro il 14,2% dell' anno precedente.

157 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un computer per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Secondo l' ICI, sarebbe apparso essenziale per il successo del nuovissimo progetto che le "quattro grandi" si presentassero come un fronte compatto di fronte agli altri produttori. A parere della Shell - parere comunicato all' ICI - la Shell, l' ICI e la Hoechst avrebbero dovuto avere una quota dell' 11% ciascuna. La proposta dell' ICI per il 1983 avrebbe assegnato il 19,8% ai produttori italiani, il 10,9% alla Hoechst e alla Shell e l' 11,1% alla stessa ICI (decisione, punto 62). Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.

158 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell conferma la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Il detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 poiché, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società nazionali di vendita del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).

159 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, costituiva uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.

b) Argomenti delle parti

160 La ricorrente ammette che si è ripetutamente discusso sulle varie ipotesi di instaurazione di quote obiettivo. Tuttavia, non ci sarebbe stato accordo, bensì semplicemente uno scambio di informazioni, peraltro non controllate e sovente menzognere, come sarebbe dimostrato dalle discrepanze tra i dati disponibili tramite il sistema di scambio di dati Fides e le statistiche elaborate ex post. I produttori avrebbero sempre fatto prevalere i propri interessi individuali e non si sarebbero mai ritenuti impegnati. La Commissione stessa formulerebbe nella decisione varie riserve, in quanto riconosce che l' attribuzione di quote-obiettivo non era accompagnata da alcun sistema sanzionatorio per il caso d' inosservanza di tali asserite quote; malgrado ciò concluderebbe, a torto, per l' esistenza di un sistema di quote.

161 Essa sostiene che la Commissione non ha dimostrato che la presunta concertazione abbia avuto un effetto sul mercato. Vi sarebbero, in realtà, differenze notevoli tra le quote obiettivo assertivamente attribuite alla Monte e la sua quota di mercato rilevata ex post. Differenze analoghe, e talvolta maggiori, si riscontrerebbero anche per gli altri produttori (com. gen., all. 17).

162 La Monte deduce poi che le quote di mercato di ciascun produttore sono variate significativamente nel corso del periodo considerato, il che dimostra l' indipendenza delle politiche seguite da ciascun produttore.

163 Infine, essa sottolinea come la Commissione dimentichi che, di fronte ad una domanda stagnante e ad un' offerta eccedentaria, qualsiasi produttore sa che, se intende aumentare i prezzi, dovrà rinunciare ad una parte delle vendite.

164 Per contro, la Commissione sostiene che gli accordi sulle quote sono stati conclusi per gli anni 1979, 1980 e 1983. Per il 1981 e il 1982, non sarebbe stato possibile concludere accordi definitivi, ma sarebbero state adottate alcune soluzioni provvisorie.

165 Per quanto riguarda il 1979, la Commissione ritiene che dalla tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale"; com. gen., all. 55) si ricavi senza ombra di dubbio che la Monte ha partecipato a un sistema di quote. Infatti, questa tabella contiene, per i diversi produttori, le vendite degli anni 1976, 1977 e 1978 che sarebbero state assunte come base per la ripartizione delle quote di mercato per il 1979. La tabella conterrebbe anche una colonna sugli "obiettivi riveduti" per lo stesso anno. La Commissione ritiene che le quote obiettivo per il 1979 siano state elaborate nel 1979 e non nel 1980. Inoltre, il detto documento sarebbe confermato anche dal resoconto di una riunione tra produttori svoltasi il 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), dal quale emergerebbe che la questione degli obiettivi in termini di volume è stata discussa e che i partecipanti hanno riconosciuto la necessità di un rigoroso sistema di quote.

166 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt)" )), rinvenuta presso la ATO (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento; infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa. Secondo la Commissione, è stata così prodotta la prova di un accordo sulle quote per il 1980.

167 Per quanto riguarda il 1981, la Commissione riconosce che non ci sono stati accordi per l' intero anno. Tuttavia i produttori si sarebbero accordati, come misura temporanea per limitare le loro vendite mensili nel periodo febbraio-marzo ad 1/12 dell' 85% degli obiettivi concordati per l' anno precedente, secondo quanto attesterebbe il resoconto delle due riunioni del gennaio 1981. Durante gli altri mesi dell' anno, avrebbe operato un sistema di controllo permanente dei volumi messi in commercio dai vari produttori.

168 Per quanto riguarda il 1982, la situazione si sarebbe presentata identica a quella del 1981. Sebbene non venisse concluso alcun accordo sulle quote, il controllo delle quote di mercato dei diversi produttori avrebbe continuato ad essere effettuato nelle riunioni del 9 giugno e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) nonché nelle riunioni dell' ottobre, novembre e dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33). La Commissione sostiene che in tale periodo le quote di mercato sono rimaste relativamente stabili. Ciò sarebbe messo in risalto in un documento della ATO (com. gen., all. 72), che definisce "quasi consenso" la situazione. La Commissione fa anche rinvio ai rilievi esposti nei punti 58 e 59 della decisione.

169 La Commissione prosegue affermando di disporre di dati numerici riguardanti le vendite che i diversi produttori auspicavano di poter realizzare e delle proposte che essi hanno formulato in tal senso, per loro stessi e per gli altri produttori, su domanda dell' ICI, e che hanno comunicato a quest' ultima ai fini della conclusione di un accordo sulle quote per il 1983 (com. gen., all. 74-76 e 78-84). Secondo la Commissione, le proposte sono state immesse in un computer per ottenere una media, che è stata poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore (com. gen., all. 85). A questi documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework 1983" ("Programma quadro per il polipropilene 1983"; com. gen., all. 86), nella quale l' ICI descrive, a grandi linee, un futuro accordo sulle quote, nonché un' altra nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework" ("Programma quadro per il polipropilene"; com. gen., all. 87), che mostra come quest' ultima considerasse indispensabile un accordo sulle quote.

170 La Commissione rileva che numerosi indizi convergenti mettono in luce l' esistenza di un accordo sulle quote per il primo trimestre; a tal riguardo essa si basa innanzitutto sulla tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Questa tabella riporta per ciascun produttore una quota che, per la maggior parte dei produttori, sarebbe contrassegnata da un asterisco rinviante alla menzione "accettabile", in calce al documento. Se ne potrebbe dedurre che in quell' occasione è stato compiuto un passo importante verso un accordo sulle quote, poiché tutti i produttori avrebbe approvato il principio di un accordo del genere e la maggior parte di essi avrebbero accettato la quota individuale loro assegnata. Inoltre, da una nota interna dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35) risulterebbe che già all' inizio del 1983 la realizzazione di un accordo sulle quote sarebbe stata considerata dall' ICI indispensabile al buon funzionamento dell' intesa. Questi documenti dimostrerebbero che i produttori si adoperarono notevolmente per raggiungere un accordo sulle quote per il primo trimestre 1983.

171 La Commissione sostiene che le proposte hanno portato ad un accordo e basa tale assunto, per il primo trimestre, su un documento interno della Shell (com. gen., all. 90), che proverebbe che quest' ultima ha aderito ad un accordo sulle quote per il 1983, poiché ha imposto alle sue società controllate di ridurre le vendite per rispettare la propria quota ("This compares with W.E. Sales in 1Q of 43 kt: and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed SHELL target of 11%"; "questa cifra va raffrontata con 43 kt di vendite per l' Europa occidentale durante il primo trimestre; e porterebbe a una quota di mercato vicina al 12%, molto superiore all' obiettivo dell' 11%, convenuto per la Shell"). Orbene, per poter diventare operativo e ottenere l' adesione di tutte le imprese interessate, tale accordo in materia di quote dovrebbe applicarsi, secondo la Commissione, a tutte le imprese di un certo settore. Di conseguenza, la Monte dovrebbe necessariamente aver preso parte a tale accordo.

172 Per quanto riguarda il secondo trimestre 1983, si applicherebbe lo stesso ragionamento, che sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) e da una tabella che definisce alcune "aspirazioni per il 1983" in base a dati numerici sulle vendite del primo semestre 1982 (com. gen., all. 84), che a parere della Commissione dimostrano come gli scambi di informazioni relative ai quantitativi venduti servissero al controllo delle quote.

173 La Commissione sostiene che il mancato rispetto delle quote previste non fa venir meno l' infrazione e che dette quote hanno quantomeno avuto un effetto frenante sulle vendite. La Commissione avrebbe costatato l' esistenza di accordi in materia di quote non già mediante deduzioni economiche astratte, ma soprattutto in base alle numerose prove documentali, da essa prodotte. La Commissione aggiunge che la fissazione di quote era uno strumento che consentiva di aumentare l' efficacia dell' intesa sui prezzi, in quanto stimolava i vari aderenti a rispettare il prezzo convenuto e a limitare l' offerta.

174 Essa aggiunge che la falsità dei dati scambiati conferma, più che smentire, che essi dovevano servire a fissare delle quote poiché, altrimenti, la manipolazione dei dati non avrebbe avuto senso.

c) Giudizio del tribunale

175 Il Tribunale ricorda che la ricorrente ha partecipato sin dall' inizio alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni relative ai quantitativi di vendita dei vari produttori e sono state scambiate informazioni a questo proposito.

176 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della Monte alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle, che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita (com. gen., all. 55-61). Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides. L' ICI ha peraltro dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle, per quanto riguarda la Monte, era stato fornito dalla stessa nell' ambito delle riunioni cui partecipava.

177 Per quanto riguarda la falsità di tali dati, che sarebbe provata segnatamente dalle divergenze tra i dati riportati nelle tabelle e quelli contenuti nel sistema Fides, si deve osservare, in primo luogo, che essa è parzialmente smentita dalla menzione, nella tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale"; com. gen., all. 55), di un raffronto tra i dati forniti da taluni e le cifre del sistema Fides. In secondo luogo, va rilevato che la loro eventuale falsità tende a confermare che essi dovevano servire all' adozione di una decisione a seguito di trattative aventi lo scopo di conciliare interessi individualmente contrari, ma globalmente convergenti.

178 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra i produttori.

179 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale") - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita, espressi in migliaia di tonnellate, degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("Cifre effettive del 1979"), "revised target" ("Obiettivo modificato") e "79" - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target" (obiettivo modificato), cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.

180 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali dei produttori, fra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). A questo proposito va osservato che il fatto che le cifre indicate, per la ricorrente, come "obiettivo" per il 1980 siano diverse nella tabella del 26 febbraio 1980, in cui tale obiettivo è di 205 kt, e nel resoconto delle riunioni del gennaio 1981, dove è di 177,6 kt, non può inficiare la suddetta constatazione in quanto, durante il 1980, le previsioni dei produttori sui volumi del mercato per quell' anno dovettero subire una riduzione il che comportò - nella stessa proporzione - una riduzione delle quote assegnate alla ricorrente e agli altri produttori. Infatti, nel febbraio 1980 le quote definite erano basate su un mercato di 1 390 kt nella colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati per il 1980), mentre nel gennaio 1981 risultò che il mercato era limitato a 1 200 kt.

181 Occorre aggiungere che dallo stesso resoconto delle riunioni del gennaio 1981 emerge che la Monte fornì i dati relativi alle sue vendite del 1980 allo scopo di raffrontarli con gli obiettivi in materia di volumi di vendite definiti e accettati per il 1980.

182 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche rispettivamente assegnate.

183 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle "aspirazioni" dei produttori durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980 nonché le sue "aspirations" per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61), una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figurano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "aspirazioni" per il 1981 nonché una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:

"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about O.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".

(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il volume da dividere non superi quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, i quattro maggiori produttori potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come le imprese Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR, moderino anch' essi le loro esigenze. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).

Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati del compromesso per ciascun produttore rispetto al 1980 ("% of 1980 target").

184 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:

"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".

((Nel frattempo (febbraio-marzo) il volume mensile sarebbe ridotto a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).

185 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, se queste ultime rispettassero la detta quota è provato dal testo combinato di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre di vendita "actual" con le cifre "theoretic(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre di vendita e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.

186 Infatti, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Essendo combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle riguardanti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente tratta con rigorosa riservatezza come segreti d' ufficio, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.

187 La partecipazione della ricorrente a queste varie attività risulta sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si sono svolte le azioni di cui trattasi, e segnatamente alle riunioni del gennaio 1981, sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti sopra citati. In questi ultimi figurano peraltro dei dati che, secondo quanto l' ICI ha dichiarato nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale - alla quale altre ricorrenti fanno riferimento nelle loro risposte -, non potevano essere determinati in base alle statistiche del sistema Fides.

188 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre del 1982.

189 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento, intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982"; (com. gen., all. 69), nel quale sono indicati per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e, inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay) il tonnellaggio che a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo da una nota dell' ICI, intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (("Polipropilene 1982, linee direttrici"; com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte, in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" ((si tratta del nome di un impiegato della Monte; com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, in fine, della decisione).

190 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:

"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".

((Per sostenere l' azione sono necessarie talune ulteriori misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).

Inoltre, la stessa ricorrente durante tale riunione ha dichiarato:

"Now taking 10% of Feluy output but no problems as strikes in Italy have restricted output & they have increased overseas sales. Stocks low with particular problems on copolymer. Could be further industrial trouble in July when government announces decisions on Enoxy/MP".

(Adesso stiamo assumendo il 10% della produzione della Feluy, ma non ci sono problemi, giacché gli scioperi in Italia hanno fatto diminuire la produzione ed hanno aumentato le vendite oltremare. Le scorte sono scarse, con particolari problemi per il copolimero. Potrebbero sorgere problemi ulteriori nell' industria in luglio, quando il governo annuncerà i provvedimenti riguardanti l' Enoxy/MP).

191 L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.

192 Le misure prese per il secondo trimestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" ("Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt)" )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).

193 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri del 1982, la Commissione ha giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.

194 Quanto al 1983, il Tribunale rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente partecipò alle riunioni in cui il sistema fu discusso e fornì in quella sede dati relativi alla sue vendite e che nella tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) figura, a fianco della quota indicata in corrispondenza del nome della ricorrente, la menzione "accettabile".

195 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative intese all' istituzione di un sistema di quote per il 1983.

196 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio, al pari di altre nove imprese. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:

"... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".

(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).

Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:

"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".

(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).

197 Secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dal testo combinato di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% la quota globale di mercato del gruppo. Tale limitazione espressa in termini di quota di mercato può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di detto sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.

198 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell proponeva la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale veniva richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).

199 Inoltre, il fatto che le vendite della ricorrente non siano sempre state corrispondenti alle quote assegnatele non è pertinente, poiché l' atto impugnato non si basa sull' applicazione effettiva sul mercato, da parte della ricorrente, del sistema di quote per dimostrare la sua partecipazione a tale sistema.

200 Va aggiunto che, data l' identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - vale a dire la riduzione della pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, la Commissione ha giustamente concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

201 In base alle considerazioni che precedono, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.

F - Conclusione

202 Da tutto quel che precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato l' intera ricostruzione dei fatti da essa compiuta nell' atto impugnato nei confronti della ricorrente e che, di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non ha formulato un giudizio prematuro sulla base di idee preconcette.

2. Applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

A - Qualificazione giuridica

a) Atto impugnato

203 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.

204 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).

205 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.

206 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" avrebbe richiesto vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).

207 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione del cartello, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

208 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.

209 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).

210 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).

211 Nella sentenza 16 dicembre 1975 (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata) la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte stessa non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).

212 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un cartello complesso può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, dunque, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).

213 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.

214 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite "iniziative in materia di prezzi" non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.

b) Argomenti delle parti

215 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato l' esistenza di un "accordo" tra i produttori ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Infatti, pur ammettendo che, affinché vi sia un accordo, non è necessario un contratto formale giuridicamente vincolante, essa rileva che è comunque indispensabile che le parti manifestino in modo non equivoco la loro volontà di impegnarsi e che gli eventuali atti posti in essere dalle parti siano espressione fedele di questa volontà (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punti 111-114 della motivazione). Secondo la più autorevole dottrina e il senso letterale dei termini usati nel Trattato CEE, sia l' "intesa" sia la "pratica concordata" presupporrebbero un incontro e quindi una manifestazione di volontà. Così, tutte le intese stipulate per iscritto dovrebbero ritenersi comprese nella prima categoria, mentre l' espressione "pratica concordata" si adatterebbe maggiormente a quelle azioni tacitamente compiute in base ad un accordo di massima. Una volta provata l' esistenza dell' accordo, scritto o verbale, dettagliato o di massima, basterebbe che l' oggetto di esso sia vietato dall' art. 85 per renderlo perseguibile.

216 Per contro, l' esistenza di una pratica il cui effetto sia fra quelli che l' art. 85 vuole impedire, non sarebbe sufficiente a punire gli autori se non è provato che essa è il frutto di una precedente convenzione.

217 La ricorrente fa notare come la Commissione sostenga, invece, che vi è "intesa" ogniqualvolta l' impresa sia in posizione tale da poter provare esitazione a comportarsi secondo i dettami del proprio momentaneo interesse a causa di un impegno da essa precedentemente assunto, a prescindere dal fatto che l' impegno si collochi sul terreno giuridico ovvero sul terreno sociale o morale, e vi è "pratica concordata" quando sussista una cooperazione pratica puramente di fatto, che non deve quindi necessariamente risultare da un piano o da una concertazione propriamente detta.

218 Essa deduce infine che, se la Commissione si rifiuta di operare una distinzione tra queste nozioni, lo fa per nascondere la propria carenza di prove, sostenendo alternativamente che quando non c' è prova di una pratica, "non importa, c' è l' accordo" e che quando non c' è la prova dell' accordo, "non importa, c' è il comportamento di fatto".

219 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro, limitazioni della loro libertà d' azione sul mercato. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0014.3

220 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire la gamma della condotta vietata nella sua interezza sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).

221 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori aventi lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti, che precede il loro comportamento sul mercato.

222 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Essa confuta la tesi secondo cui tale parola ha il significato ristretto di "comportamento sul mercato". Infatti "pratica" potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.

223 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi - concertazione e comportamento sul mercato - per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, questa tesi non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza, non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.

224 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verificano comportamenti sul mercato che possano essere accertati.

225 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.

226 La Commissione afferma che dalla motivazione della decisione risulta con chiarezza che essa ha accertato l' esistenza di un accordo quadro, al quale si aggiungono elementi caratteristici di accordi isolati e di pratiche concordate; il tutto costituirebbe una situazione complessa, indicata con i termini "accordo" e "pratica concordata" nell' art. 1 della decisione.

227 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.

c) Giudizio del Tribunale

228 Si deve osservare che la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.

229 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avessero previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento del loro comportamento commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avessero espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.

230 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene, che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su prezzi base nel 1977, su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983 nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.

231 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si è protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non siano più in vigore, ma che continuino a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).

232 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, da 50/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).

233 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.

234 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.

235 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1977 e il settembre 1983.

236 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.

237 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.

238 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.

239 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

B - Effetto restrittivo sulla concorrenza

a) Atto impugnato

240 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.

b) Argomenti delle parti

241 Sostiene la ricorrente che i vari studi da essa prodotti dimostrano che i presunti accordi e pratiche concordate non hanno avuto effetti sulla concorrenza, la quale si è mantenuta vivace per l' intera durata degli stessi, e che essa stessa ha tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.

242 La Commissione contesta l' assunto secondo cui i produttori di polipropilene che hanno partecipato al cartello non hanno adeguato il loro comportamento sul mercato a seguito degli accordi e dei contatti stabiliti tra loro e che questi ultimi non abbiano avuto effetti sulla concorrenza. Così, tutte le istruzioni in materia di prezzi disponibili nel caso della ricorrente concorderebbero perfettamente con gli accordi conclusi nelle riunioni e nulla indicherebbe che le cose siano andate diversamente nei periodi per i quali non si dispone di tali istruzioni. Questo comportamento può non aver sempre raggiunto i risultati auspicati ma, persino in tali ipotesi, i produttori avrebbero basato le loro trattative con i clienti tenendo presenti i prezzi concordati.

243 Essa conclude che l' elemento essenziale non consiste tanto nel successo delle iniziative concordate quanto piuttosto nell' obiettivo di una limitazione della concorrenza, da realizzare per mezzo di tali iniziative. Lo stesso varrebbe per gli accordi in materia di quote, come sarebbe illustrato dalla tabella 8 della decisione. La Commissione riconosce che il cartello non ha sempre prodotto una restrizione della concorrenza; tuttavia ricorda che ciò ha scarsa importanza ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, poiché è sufficiente che il cartello miri a tale restrizione.

c) Giudizio del Tribunale

244 Il Tribunale rileva che la ricorrente cerca, in sostanza, di dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene non ricadeva sotto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, giacché tanto il suo comportamento sul mercato quanto quello degli altri produttori attesterebbero che tale partecipazione era priva di effetto anticoncorrenziale.

245 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

246 Il Tribunale ricorda che dai giudizi da esso espressi sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che le riunioni periodiche alle quali la ricorrente ha partecipato assieme a dei concorrenti avevano lo scopo di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era priva di scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

247 Pertanto, la censura dev' essere respinta.

C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri

a) Atto impugnato

248 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.

249 Nel caso in oggetto, il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, avrebbe sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese sarebbero state esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.

250 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi obiettivo per ciascuno Stato membro, discussi nei particolari nelle riunioni nazionali per quanto fosse necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" ("account leadership"), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, avrebbe ulteriormente aggravato l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione; senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo sarebbe tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.

b) Argomenti delle parti

251 La ricorrente sottolinea che gli scambi tra gli Stati membri non hanno sofferto il minimo pregiudizio e che la Commissione ha trascurato del tutto l' esame di questo punto, nonostante la sua importanza con riguardo alla giurisprudenza della Corte (v. segnatamente sentenza 7 giugno 1983, Pioneer/Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 86 e segg. della motivazione).

252 La Commissione afferma di aver esaminato il presupposto del pregiudizio per gli scambi tra Stati membri nei punti 93 e 94 della decisione e di aver verificato che tale presupposto sussisteva effettivamente nella fattispecie.

c) Giudizio del Tribunale

253 Si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la sua partecipazione a un accordo e pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito, si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).

254 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri e che non era necessario che essa dimostrasse che la partecipazione individuale della ricorrente abbia pregiudicato gli scambi fra Stati membri.

255 Pertanto, la censura della ricorrente non può essere accolta.

D - Le esimenti

256 La ricorrente sostiene che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE non può essere applicato alla fattispecie, date le circostanze nelle quali hanno dovuto agire le imprese destinatarie della decisione.

1) Il contesto di crisi economica

257 La ricorrente sostiene che la Commissione doveva esaminare il contenuto degli accordi con riguardo alla situazione economica nella quale essi si inscrivevano, cioè il fatto che tutti i fabbricanti di polipropilene producevano in perdita. La Commissione avrebbe fatto mostra di una concezione meramente formalista del diritto della concorrenza, come se l' art. 85 del Trattato CEE fosse una norma autosufficiente, da applicarsi e interpretarsi "per se", piuttosto che considerarla una norma strumentale, volta all' attuazione delle finalità indicate nel preambolo del Trattato CEE e alla realizzazione dei principi sanciti nella prima parte dello stesso.

258 Essa deduce nella replica che, anche se l' interpretazione di talune norme del Trattato CEE a fini repressivi non fosse incompatibile con gli scopi e i principi generali esposti nel preambolo e nella prima parte del Trattato, sarebbe in ogni caso da applicarsi la "rule of reason", secondo la quale il criterio per la valutazione della legittimità di una pratica restrittiva consiste nell' accertare se essa si limiti a disciplinare o addirittura ad incentivare la concorrenza, oppure sia idonea a sopprimerla. Per risolvere questo problema il giudice dovrebbe di regola considerare i fatti specifici del settore di attività al quale si applica la restrizione, la sua situazione prima e dopo l' imposizione della restrizione, la natura della restrizione e i suoi effetti, reali o probabili.

259 La ricorrente sostiene che la Commissione, se avesse applicato nella fattispecie la "rule of reason", sarebbe giunta necessariamente a concludere che il fatto che i produttori cerchino di sopravvivere in una situazione di collasso del mercato significa salvaguardare la concorrenza e non restringerla. Sulla base di un' analisi della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d' America e della Corte di giustizia, la ricorrente rileva che i divieti enunciati dall' art. 85 del Trattato CEE non possono venir definiti in astratto, ma vanno valutati in funzione del contesto economico nel quale si inseriscono. Di conseguenza, toccherebbe alla Commissione raccogliere i dati miranti a dimostrare che, poiché la struttura del mercato era stata realmente modificata, i vantaggi offerti ai consumatori siano stati ridotti e che la concorrenza effettiva nel mercato comune e gli scambi intracomunitari siano stati alterati.

260 La Commissione replica che il richiamo alla "rule of reason" costituisce un mezzo nuovo, sulla cui ricevibilità essa dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale.

261 Nel merito, essa contesta l' analisi della giurisprudenza americana e comunitaria relativa alla "rule of reason" fatta dalla ricorrente. Essa riconosce che l' applicazione dell' art. 85, n. 1, comporta l' analisi del contesto economico nel quale si inserisce l' intesa nonché delle conseguenze probabili o effettive della stessa. Nella fattispecie, tale analisi figurerebbe nei punti 2-13 e 89-94 della decisione.

262 La Commissione aggiunge però che un' intesa la quale, come nella fattispecie, riguardi i prezzi che ciascuna impresa praticherà nella vendita dei propri prodotti costituisce una violazione "per se" del Trattato CEE, pur interpretando molto estensivamente la "rule of reason".

263 Il Tribunale considera che, data la natura economica e teleologica dell' argomentazione sviluppata nel ricorso, il richiamo alla "rule of reason" in sede di replica non costituisce un mezzo nuovo, ma soltanto un' integrazione dell' argomentazione esposta nel ricorso.

264 Occorre ricordare che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che gli accordi e le pratiche concordate accertate avevano uno scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Pertanto, la rilevanza giuridica della questione se essi abbiano prodotto effetti anticoncorrenziali si limita alla valutazione dell' ammontare dell' ammenda, unitamente alla quale dev' essere quindi esaminata.

265 Peraltro, va sottolineato che il carattere manifesto della violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e, in particolare, delle lett. a), b) e c) dello stesso osta comunque all' applicazione di una "rule of reason", ammesso che una regola del genere trovi applicazione nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, poiché essa dovrebbe, in tale ipotesi, essere considerata un' infrazione "per se" delle norme sulla concorrenza.

266 Di conseguenza, la censura della ricorrente non può essere accolta.

2) L' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE

267 La ricorrente osserva nella replica che, come dimostra la decisione 19 luglio 1984, 84/387/CEE, relativa ad un accordo sulla ristrutturazione tra l' ICI e la BP (decisione 19 luglio 1984, BPCL-ICI, GU L 212, pag. 1), la Commissione era perfettamente al corrente della situazione di crisi del settore petrolchimico che, caratterizzato da un eccesso di capacità e dovendo far fronte a una forte concorrenza extracomunitaria, subiva perdite considerevoli e doveva ridurre le capacità produttive.

268 Essa sostiene che il settore del polipropilene presentava le stesse caratteristiche e provava le stesse difficoltà, come indicato dalla Commissione nella decisione (punti 6-11). Essa rileva inoltre che dal 1973/1974 al 1983/1984 i suoi prezzi di vendita sono rimasti allo stesso livello, nonostante l' inflazione. Orbene, queste caratteristiche sarebbero state ritenute sufficienti per l' autorizzazione di accordi nel caso delle fibre sintetiche (decisione 4 luglio 1984, Fibre sintetiche, GU L 207, pag. 17) e nel caso BPCL-ICI. I rimedi che le imprese sono state autorizzate ad attuare dalla Commissione nei due casi suddetti sarebbero sostanzialmente simili a quelli che si riproponevano i produttori di polipropilene (limitazione della produzione controllata). La ricorrente conclude che l' identità tra gli elementi che hanno indotto la Commissione ad approvare gli accordi conclusi in quei due casi e gli elementi di cui alla presente fattispecie avrebbe dovuto indurre la Commissione ad adottare lo stesso atteggiamento.

269 La Commissione osserva che l' argomento relativo alla discriminazione rispetto ad altre intese stipulate in situazioni di crisi rappresenta un mezzo nuovo, sulla ricevibilità del quale essa si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale.

270 Per quanto riguarda il merito, essa osserva che la ricorrente non può rivendicare il beneficio dell' esenzione contemplata dall' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, poiché l' accordo di cui trattasi non è stato notificato alla Commissione. Se detta notifica non ha avuto luogo, la ragione sarebbe, peraltro, che l' intesa possedeva, manifestamente, caratteristiche che la distinguevano radicalmente dagli accordi citati dalla Monte ed escludevano qualsiasi possibilità di ottenere dalla Commissione una decisione di esenzione. Ciò varrebbe per la fissazione dei prezzi, che la Commisssione aveva dichiarato in precedenza di non poter ammettere in nessun caso.

271 Il Tribunale rileva che la ricorrente non può sostenere che gli accordi che essa ha concluso e le pratiche concordate alle quali essa ha partecipato avrebbero dovuto beneficiare dell' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Infatti, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 17 precisa che: "gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, di cui all' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, intervenuti dopo l' entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell' articolo 85, paragrafo 3, devono essere notificati alla Commissione. Fino a quando non siano stati notificati, la dichiarazione di cui all' articolo 85, paragrafo 3, non può essere rilasciata". Orbene, la ricorrente non ha notificato gli accordi e le pratiche concordate accertati.

272 Pertanto la ricorrente non può asserire di essere vittima di una discriminazione rispetto ad imprese i cui accordi siano stati esentati in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE.

273 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.

3) Gli effetti benefici delle misure adottate dai produttori

274 La ricorrente afferma che gli effetti straordinariamente benefici delle misure adottate dai produttori sono stati riconosciuti dalla stessa Commissione. Così, si sarebbero verificati un aumento delle vendite in Europa e fuori Europa, un aumento della produzione ed una diminuzione delle importazioni. Tali effetti sarebbero stati ottenuti a prezzo di gravissime perdite per i produttori, il che dimostrerebbe che il comportamento di questi ultimi non aveva né per oggetto né per effetto, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza. La ricorrente ne deduce che la funzione che la Corte ha attribuito alla concorrenza in materia di prezzi nella sentenza ICI (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata) è stata pienamente attuata, pur rilevando come la Corte abbia sottolineato che non bisogna fare un feticcio della concorrenza sui prezzi (sentenze 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, causa 26/76, Racc. pag. 1875, e 25 ottobre 1983, AEG/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151). Al punto in cui il prezzo diventa impossibile, poiché non è più in grado di coprire i costi, non sarebbe più il caso di parlare di tutela della concorrenza.

275 Essa sostiene che se l' intesa mirava veramente, come afferma la Commissione, a canalizzare l' ingresso di nuovi produttori, ciò non avrebbe costituito un comportamento anticoncorrenziale da parte delle imprese. Infatti, queste avrebbero potuto, al contrario, agevolmente sbarrare il passo ai nuovi produttori. Per questo motivo il comportamento delle imprese andrebbe considerato molto concorrenziale.

276 La Commissione osserva anzitutto che gli accordi non possono aver prodotto gli effetti benefici che la Monte attribuisce loro e che, se vi è stata evoluzione positiva del mercato, ciò è avvenuto malgrado gli accordi, e non grazie ad essi.

277 Sottolinea poi che la giurisprudenza della Corte stigmatizza qualsiasi limitazione consensuale della concorrenza tra marche sui prezzi (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata) e che le sentenze citate dalla Monte riguardano accordi verticali e una concorrenza nell' ambito di una stessa marca.

278 Infine, essa afferma che l' intesa aveva come scopo, segnatamente, di canalizzare l' ingresso massiccio di nuovi produttori e di minimizzare le conseguenze derivanti, per i prezzi, dalle sovraccapacità che ne erano risultate.

279 Il Tribunale rileva che, anche ammettendo che l' evoluzione positiva del mercato descritta dalla ricorrente debba considerarsi provata e che tale evoluzione abbia una qualsiasi rilevanza nella fattispecie, la ricorrente non ha, comunque, dimostrato che tale evoluzione fosse dovuta agli accordi che essa ha concluso e alle pratiche concordate alle quali ha partecipato.

280 A questo proposito va osservato che l' argomento della ricorrente secondo il quale i produttori già presenti sul mercato avrebbero potuto ostacolare l' ingresso dei nuovi arrivati sul mercato trascura il fatto che i nuovi arrivati erano imprese di grandi dimensioni, che potevano permettersi di subire perdite, anche ingenti, per vari anni per penetrare nel mercato del polipropilene, poiché disponevano di altri rami di attività che consentivano loro di compensare tali perdite.

281 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

4) Il principio della solidarietà e della ripartizione dei sacrifici

282 La ricorrente contesta alla Commissione il diritto di sostenere che lo stato di necessità non legittimi i comportamenti delle imprese. Nella fattispecie le imprese avrebbero applicato il principio della solidarietà e della ripartizione dei sacrifici. Detto principio, ammesso per le imprese siderurgiche nell' ambito del Trattato CECA (art. 58), dovrebbe essere accolto anche nell' ambito del Trattato CEE. Data l' insussistenza nel Trattato CEE di una disposizione corrispondente all' art. 58 del Trattato CECA, spetterebbe alle imprese adottare tali misure di autodisciplina.

283 Essa ritiene in contraddizione con la sentenza 28 marzo 1984 (cause riunite 29/83 e 30/83, già citata), l' assunto della Commissione secondo cui la concorrenza e la solidarietà sono antagoniste. Alla luce della detta sentenza la ricorrente considera che, anche se le imprese produttrici di polipropilene si fossero - quod non - sedute attorno a un tavolo e avessero stipulato un contratto in cui si impegnavano a fare il possibile per cercare di vendere a prezzi che consentissero di coprire i loro costi e, una volta raggiunto tale obiettivo, avessero proseguito ciascuna per la sua strada, il loro comportamento non sarebbe stato criticabile con riguardo all' art. 85 del Trattato CEE.

284 La Commissione ribatte che il fatto che il Trattato CEE non contenga disposizioni analoghe all' art. 58 del Trattato CECA non significa che il legislatore comunitario abbia delegato alle imprese il compito di dar corpo al principio della solidarietà e della ripartizione dei sacrifici.

285 La Commissione sostiene che la ricorrente fa dire alla sentenza della Corte 28 marzo 1984 (cause riunite 29 e 30/83, già citata) praticamente il contrario di quello che dice. Questa sentenza avrebbe confermato l' illegittimità di un contratto di assistenza tra imprese, anche se la Corte si è riservata di valutare diversamente accordi di assistenza limitati ai casi di forza maggiore. Orbene, questa riserva non sarebbe rilevante nella fattispecie. La Commissione ribadisce che concorrenza e solidarietà sono antagoniste e che solo i pubblici poteri possono talvolta intervenire per conciliarle.

286 Il Tribunale rileva che il principio della ripartizione dei sacrifici, di comune accordo, tra le imprese contrasta con la concorrenza che l' art. 85 del Trattato CEE ha lo scopo di tutelare. Pertanto, spetta non alle imprese, ma alle sole autorità comunitarie, eventualmente su richiesta delle imprese, conciliarli in circostanze eccezionali e secondo le procedure a tal fine previste nel Trattato CEE.

287 Di conseguenza, le imprese non possono applicare tale principio senza riferirne all' autorità competente e senza rispettare le procedure a tal fine previste. A questo proposito, va rilevato, in particolare, che nel luglio 1982 la ricorrente e altri otto produttori di polipropilene sono stati invitati dalla Commissione ad assistere ad una riunione dedicata ai problemi della ristrutturazione dell' industria della plastica, che è stato costituito un gruppo di lavoro, che è stata redatta una relazione e che, in seguito ad essa, le imprese hanno ritenuto che un' intesa di crisi non fosse giustificata.

288 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

5) La concorrenza sleale

289 La ricorrente sostiene che l' art. 85 del Trattato CEE mira a mantenere una concorrenza effettiva fra le imprese (sentenza della Corte 5 aprile 1984, Van de Haar e Kaveka de Meern, cause riunite 177/82 e 178/82, Racc. pag. 1797) e non può spingere le imprese ad instaurare o a mantenere tra di loro rapporti di concorrenza sleale.

290 Essa rileva che il comportamento di imprese che vendono sistematicamente sottocosto onde conservare la loro quota di mercato o comunque per sopravvivere è un comportamento di reciproca concorrenza sleale, secondo i principi accolti in tutti gli Stati membri, in quanto la concorrenza sleale tende ad eliminare i presupposti stessi della concorrenza. Siffatta situazione di vendita in perdita rientra, secondo la ricorrente, nella nozione di "predatory pricing". Non potrebbe quindi esservi restrizione della concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, allorché le limitazioni della concorrenza sono imposte dal principio della lealtà e, a fortiori, allorché la presunta infrazione mira a rendere possibile l' esistenza stessa dell' impresa o di uno dei suoi settori di attività (sentenza della Corte 30 giugno 1966, Maschinenbau Ulm, causa 56/65, Racc. pag. 261). Usando i propri poteri per opporsi al tentativo di risanamento di un settore industriale e rischiando così di provocarne la distruzione, la Commissione avrebbe manifestamente commesso uno sviamento di potere.

291 La ricorrente fa presente che, nella fattispecie, i motivi per i quali i produttori di polipropilene si sono riuniti tanto frequentemente sono gli stessi che li spingono a stipulare accordi di autodisciplina. Tali motivi, leciti, sotto il profilo dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, erano frutto della loro volontà di sostituire la razionalità economica e la lealtà commerciale alla legge della giungla. Nel caso di specie, delle imprese in cronica perdita, costrette a praticare prezzi autodistruttivi, si sono sforzate di ridurre gradualmente il loro passivo senza impegnarsi a tenere determinati comportamenti né per il presente né per il futuro. Orbene, l' art. 85 mirerebbe a garantire la conservazione delle condizioni normali del mercato e non quella di una concorrenza che sovverta tali condizioni (sentenza della Corte 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata).

292 La Commissione è disposta ad ammettere che l' accordo mediante il quale delle imprese si impegnino a non ricorrere a forme di concorrenza sleale non è vietato dall' art. 85, a condizione però che non si risolva nel restringere la concorrenza tout court. Il problema sarebbe quello di definire la concorrenza sleale. Orbene, non sarebbe vero che la vendita sottocosto costituisca, di per sé, una forma di concorrenza sleale.

293 La Commissione ricorda la distinzione che si deve fare tra la vendita sottocosto come strumento di monopolizzazione (la sola che possa definirsi "predatory pricing") e la vendita sottocosto provocata da una inaspettata modifica della situazione del mercato. Poiché questo secondo fenomeno non sarebbe una forma di concorrenza sleale, un' intesa che mirasse a porvi fine non sfuggirebbe al divieto di cui all' art. 85. Di conseguenza, l' asserzione della ricorrente secondo la quale l' intesa mirante ad escludere la vendita sottocosto sarebbe lecita risulterebbe priva di fondamento, così come il suo paragone con i codici di autodisciplina.

294 La Commissione aggiunge inoltre che è inesatto sostenere che l' art. 85 non tuteli la concorrenza allorché offerta e domanda non sono equilibrate. Quindi, il riferimento fatto nella sentenza 14 luglio 1981 (causa 172/80, già citata) alle "condizioni normali del mercato" non andrebbe inteso nel senso di mercato in "equilibrio", ma invece nel senso di mercato non falsato "artificialmente".

295 Il Tribunale rileva che la vendita sottocosto può costituire una forma di concorrenza sleale se mira a rafforzare la posizione concorrenziale di un' impresa a scapito dei suoi concorrenti. Non può trattarsi di concorrenza sleale qualora la vendita a un prezzo inferiore al prezzo di costo sia causata dal gioco della domanda e dell' offerta, come avveniva nella fattispecie, secondo quanto riconosce la ricorrente.

296 Di conseguenza, i partecipanti a un' intesa diretta a far passare i prezzi da un livello inferiore al prezzo di costo a un prezzo uguale o superiore a quest' ultimo non possono sostenere, per giustificare il loro comportamento, che tale intesa miri a far cessare una concorrenza sleale.

297 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

6) L' analogia con i cartelli legittimi relativi alle materie prime

298 La ricorrente si riferisce alle associazioni di produttori e/o di consumatori di materie prime che hanno svolto, salvo deteriori eccezioni come l' OPEC, una meritevole opera per la stabilizzazione dei mercati e che mai sono state perseguite per aver infranto le disposizioni in materia di concorrenza. Essa sottolinea che, peraltro, la Comunità partecipa ad alcuni di tali accordi.

299 Essa sostiene che la necessità di un costante scambio di informazioni e di frequenti consultazioni tra produttori di polipropilene era una caratteristica tipica di questo prodotto, che è una quasi materia prima. La disastrosa situazione del settore non era quindi il solo fattore che determinasse detta necessità.

300 La Commissione fa osservare che gli accordi internazionali ai quali si riferisce la Monte sono fenomeni di regolamentazione pubblica del mercato e non comportamenti imprenditoriali.

301 Il Tribunale considera che il paragone fatto dalla ricorrente è del tutto infondato, giacché gli accordi ai quali essa fa riferimento costituiscono discipline pubbliche di mercato, che non sono paragonabili agli accordi conclusi nella fattispecie dai produttori di polipropilene.

302 Ne discende che la censura dev' essere respinta.

7) Il contesto giuridico, politico e sociale italiano

303 La ricorrente sostiene che gli Stati possono condizionare il mercato in modo tale che la stessa concorrenza ne esca stravolta (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata) e che parlare di condotta normale dell' impresa non abbia più senso. Ad esempio, nella fattispecie, la Monte era vincolata da un accordo sindacale per la conservazione dell' occupazione e soggetta alla legge 12 agosto 1977, n. 675, recante "provvedimenti per il coordinamento della politica industriale", che avrebbe avuto l' effetto, in particolare, di impedirle di procedere ai licenziamenti che aveva programmato.

304 Essa aggiunge, nella replica, di essere stata oggetto di ricatto da parte delle "brigate rosse", che si vantavano di voler iniziare "un processo al progetto di ristrutturazione evidenziandone le conseguenze disastrose sulla classe operaia".

305 Secondo la ricorrente, la Monte si trovava quindi di fronte alla scelta seguente: tenere i comportamenti denunciati dalla Commissione oppure procedere a una ristrutturazione aziendale con i rischi che ciò comportava, tenuto conto degli attacchi delle "brigate rosse" (due dirigenti della Monte sarebbero stati assassinati da "brigatisti", in quanto responsabili dei progetti di ristrutturazione).

306 La Commissione non accetta la tesi secondo cui la ricorrente non poteva non accordarsi con gli altri produttori di polipropilene in quanto costrettavi dall' ordinamento giuridico italiano. Gli obblighi che le sono imposti dalle norme nazionali non potrebbero infatti prevalere su quelli derivanti dall' art. 85 (sentenze della Corte 16 novembre 1977, GB-Inno, causa 13/77, Racc. pag. 2115, punti 34 e 35 della motivazione, e 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 40 della motivazione).

307 La Commissione osserva, da un lato, che gli asseriti obblighi imposti alla Monte dal diritto italiano sono sorti solo nel 1981, mentre l' intesa risale al 1977, e, dall' altro, che tali impegni sono stati assunti volontariamente dalla Monte per quel che riguarda tanto l' accordo sindacale quanto la legge n. 675, che subordinava la concessione di sovvenzioni alla conservazione dell' occupazione.

308 A tal riguardo, essa fa notare che nelle sentenze 29 ottobre 1980, Van Landewyck, già citata, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione (cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831), la Corte ha ritenuto che le restrizioni della concorrenza siano più gravi quando la concorrenza sia già ridotta ad opera di normative pubbliche.

309 La Commissione sostiene che l' argomento delle "brigate rosse" costituisce un mezzo nuovo, sulla ricevibilità del quale essa dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale. Essa aggiunge che, se la decisione impugnata non tratta questo punto, è perché esso non è mai stato sollevato nel corso del procedimento amministrativo. Essa fa infine osservare che l' assassinio del direttore generale della Monte si colloca nel 1981, mentre l' intesa risale al 1977.

310 Il Tribunale rileva che gli obblighi ai quali la ricorrente sostiene di essere stata soggetta in forza del diritto italiano sono sorti tutti oltre tre anni dopo la conclusione dell' accordo sui prezzi base. Infatti, l' accordo sindacale che impediva alla ricorrente di procedere a licenziamenti è stato stipulato il 19 febbraio 1981 e la ricorrente è stata dichiarata in stato di crisi il 26 marzo 1981, il che le ha permesso di fruire degli aiuti connessi all' applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, che esigeva, come contropartita, la conservazione dei posti di lavoro.

311 Occorre inoltre sottolineare che tanto l' accordo sindacale quanto la dichiarazione dello stato di crisi della ricorrente da parte del governo italiano sono atti ai quali la ricorrente ha dato il suo assenso per godere dei vantaggi connessi agli impegni che essa assumeva.

312 Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che gli obblighi per essa derivanti dal diritto italiano l' abbiano posta in una situazione che rendeva inevitabile la sua partecipazione ad accordi e a pratiche concordate contrastanti con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

313 Il Tribunale considera infine che l' argomento relativo al ricatto che le "brigate rosse" avrebbero esercitato nei confronti della ricorrente costituisce un mezzo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e dell' art. 42, n. 2, di quello della Corte, che deve pertanto essere dichiarato irricevibile. Infatti, tale mezzo si fonda su un fatto verificatosi nel 1981, vale a dire molto prima dell' inizio del presente procedimento.

314 Le censure della ricorrente non possono pertanto essere accolte.

3. Conclusione

315 Da tutto quello che precede risulta che l' accertamento dell' infrazione si basa unicamente sulla motivazione della decisione e che tutte le censure della ricorrente relative alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, devono essere respinte.

Sulla libertà di riunione

316 La ricorrente fa osservare che la Commissione ritiene nocivi per la concorrenza le riunioni di produttori, lo scambio di informazioni e la creazione di un' associazione di fatto, indipendentemente dalle finalità di tali attività. Avendo accertato l' oggetto di una di dette riunioni o di uno di detti contatti, la Commissione ritiene che tutti gli altri debbano aver avuto lo stesso oggetto. A tal proposito, la Monte sostiene che la Commissione ha stabilito l' oggetto di queste riunioni basandosi sulla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), ma travisandola completamente. Inoltre, essa definirebbe "segrete" queste riunioni per il solo motivo che non sono state autorizzate previamente da una qualsiasi autorità competente.

317 Secondo la ricorrente, ciò configura una violazione del diritto di riunirsi e di scambiare opinioni e informazioni, riconosciuto alle imprese dalle Costituzioni di tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe valere a fortiori allorché da tali attività può dipendere la sopravvivenza di un settore industriale e la possibilità di assolvere gli impegni assunti in materia di occupazione nei confronti delle autorità governative.

318 La Commissione ribatte che il problema consiste nell' accertare non se vi sia stata lesione delle libertà invocate dalla ricorrente, bensì se vi sia stata violazione dell' art. 85. La ricorrente non potrebbe negare che le riunioni dei produttori di polipropilene avessero gli scopi indicati dalla Commissione. Questi ultimi emergerebbero chiaramente da numerose prove documentali e dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), risposta che la Commissione non avrebbe affatto travisato. Essa aggiunge che il carattere segreto delle riunioni è stato chiaramente provato.

319 Il Tribunale rileva che la libertà di riunione ha lo scopo di permettere alle persone di riunirsi liberamente. Essa non ha lo scopo di legittimare tutte le infrazioni che possono essere commesse nel corso di, o in seguito a, riunioni.

320 Nella fattispecie occorre ricordare che durante le riunioni censurate dalla decisione l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE è stato infranto da coloro che partecipavano alle stesse, poiché in quella sede essi hanno segnatamente concluso accordi in materia di prezzi e di quote.

321 Ne consegue che la censura non può essere accolta.

Sulla motivazione

322 La ricorrente sostiene che la Commissione ha respinto, senza motivazione sufficiente, tutte le prove prodotte dalle parti riguardanti la mancanza di effetti dell' asserita intesa sul mercato: si tratta della relazione Coopers & Lybrand, di uno studio econometrico riguardante il mercato tedesco, compiuto dal prof. Albach, dell' università di Bonn, nonché di documenti vari che illustrano i comportamenti divergenti delle imprese.

323 La Commissione osserva che la motivazione della decisione sui punti menzionati dalla Monte è chiara ed esplicita (decisione, punti 72-74 e 90-94) e che la ricorrente non spiega perché essa sarebbe insufficiente.

324 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.

325 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi relativamente alla ricostruzione dei fatti ed all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE compiute dalla Commissione nell' atto impugnato risulta che la Commissione ha pienamente preso in considerazione gli argomenti della ricorrente riguardanti gli effetti dell' intesa sul mercato ed ha esposto in maniera convincente nella decisione (punti 72-74 e 89-92) le ragioni che l' avevano indotta a ritenere infondate le conclusioni che la ricorrente traeva dalla relazione Coopers & Lybrand e dallo studio del prof. Albach.

326 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

Sull' ammenda

327 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17 non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.

1. Prescrizione

328 La ricorrente sostiene che, ammesso che nel 1977 sia stato concluso un accordo sui prezzi base, ad esso si applicherebbe la prescrizione quinquennale di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), in quanto, data la diversità di natura tra l' accordo sui prezzi base e le riunioni che - come riconosciuto dalla Commissione - si sarebbero tenute dopo il dicembre 1977, la Commissione non potrebbe valersi di un carattere permanente o continuato dell' infrazione ai sensi dell' art. 1, n. 2, del citato regolamento.

329 La Commissione sostiene che la prescrizione non era intervenuta per l' accordo stipulato nel 1977, poiché esiste un chiaro nesso fattuale e circostanziato tra tutti gli accordi conclusi durante l' intero periodo dell' intesa e quindi si tratta di un' infrazione unica e continuata. Infatti, la nozione di "prezzi base" non differirebbe dalle nozioni di "prezzi minimi" o di "prezzi obiettivo".

330 Il Tribunale rileva che, secondo la lettera dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74, la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di infliggere ammende comincia a decorrere, per le infrazioni permanenti o continuate, solo dal giorno in cui l' infrazione è cessata.

331 Nella fattispecie, dai giudizi espressi dal Tribunale relativamente all' accertamento dell' infrazione risulta che la ricorrente ha partecipato ininterrottamente a un' infrazione unica e continuata a partire dalla conclusione dell' accordo sui prezzi base, verso la metà del 1977, sino al novembre 1983.

332 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi della prescrizione delle ammende.

2. Durata dell' infrazione

333 La ricorrente sostiene che la Commissione, non essendo in grado di provare né la data dell' inizio dell' infrazione né quella della sua cessazione, non può sostenere che essa si sia protratta per un periodo di sette anni.

334 La Commissione fa osservare che la durata relativamente lunga dell' infrazione - che si è protratta dalla metà del 1977 fino almeno al novembre 1983 - giustifica gravi sanzioni.

335 Essa afferma di disporre di prove dell' esistenza di incontri anteriormente al 1979 e del permanere degli effetti dell' intesa fino al novembre 1983, poiché alcune istruzioni in materia di prezzi sono state emanate in settembre per i mesi di ottobre e novembre.

336 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato il periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

337 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

3. Gravità dell' infrazione

A - La nuova politica della Commissione in materia di ammende

338 La ricorrente riconosce che la Commissione dispone di un potere discrezionale per determinare l' ammontare delle ammende da infliggere, ma afferma che essa non può esercitarlo in modo arbitrario (sentenze della Corte 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, causa 188/82, Racc. pag. 3721, e 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, causa 15/83, Racc. pag. 2171). In virtù di tale potere discrezionale, la Commissione dovrebbe non soltanto valutare la sussistenza dell' infrazione, ma anche l' ambito nel quale essa sia stata commessa.

339 Secondo la ricorrente, a torto la Commissione sostiene di essere nella migliore posizione per valutare tutti i fattori rilevanti in materia. La Monte ne scorge la prova nel gran numero di sentenze nelle quali la Corte ha annullato o ridotto le ammende inflitte alle imprese (sentenze 15 marzo 1967, Cimenteries CBR/Commissione, cause riunite da 8/66 a 11/66, Racc. pag. 83; 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, causa 85/76, Racc. pag. 461; 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, gia citata; 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata).

340 La ricorrente sostiene che la funzione dissuasiva dell' ammenda non rientra tra gli elementi di cui si deve tener conto per fissare l' entità della stessa in forza dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Così, l' "obbligo primario" della Commissione non sarebbe quello di "sempre e in ogni caso infliggere sanzioni tali da consentire un' applicazione efficace delle regole di concorrenza", come quest' ultima afferma in base alla sua inaccettabile teoria del "per se", che prescinde dagli scopi e dal contesto del comportamento e che non tiene conto della gravità dei fatti.

341 Essa rileva inoltre che la decisione è chiaramente discriminatoria rispetto alle precedenti decisioni della Commissione e, in particolare, a quella emessa nel caso Meldoc, relativo all' industria lattiero-casearia dei Paesi Bassi (decisione 26 novembre 1986, Meldoc, GU L 348, pag. 50). Essa ritiene tale discriminazione tanto più grave in quanto nella fattispecie i motivi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad omettere un' ammenda erano molteplici, come le esimenti dello stato di necessità e della legittima difesa, gli impegni assunti verso lo Stato italiano di non ridurre la manodopera, la mancanza di qualunque effetto negativo, la presenza di cospicui vantaggi per il mercato e l' innegabile lacunosità delle prove.

342 La Commissione sostiene, dal canto suo, che nell' infliggere le sanzioni nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia di ammende. Essa sottolinea di aver adottato a partire dal 1979 una politica caratterizzata da ammende più severe, specie per le infrazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione delle norme di concorrenza e per le infrazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che, per stabilire la sanzione da applicare, occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e sentenza 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punto 52 della motivazione).

343 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore rilevante di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultino simili (sentenze 12 luglio 1979, BMW Belgium/Commissione, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, Racc. pag. 2435, punto 53 della motivazione, e 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e segg. della motivazione).

344 La Commissione afferma che l' elemento fondamentale della sua nuova politica in materia di ammende consisteva nell' adozione di una posizione più rigorosa nella valutazione della gravità delle violazioni commesse e nella determinazione del grado di dissuasione necessario a prevenire nuove violazioni da parte delle stesse o di altre imprese. Essa fa notare che nella Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza aveva sottolineato particolarmente la sua intenzione di potenziare l' effetto dissuasivo delle ammende, elevandone in generale l' importo in caso di infrazioni gravi, ed aveva dettagliatamente definito i tipi di trasgressioni che sarebbero stati considerati particolarmente gravi nonché i fattori che sarebbero stati tenuti presenti nel fissare l' importo delle ammende.

345 La Commissione sostiene infine che l' argomento della ricorrente relativo ad una discriminazione rispetto a casi precedenti tende a confrontare cose tra loro non comparabili. Così essa fa osservare, in particolare, che il caso Meldoc era del tutto diverso dal presente, poiché allora si trattava di un cartello regionale tra piccole imprese, relativo ad un prodotto agricolo.

346 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, costituisca uno dei mezzi di cui dispone la Commissione per poter svolgere il compito di sorveglianza, assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende, certo, quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato CEE e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Pertanto la Corte ha statuito che, per valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità. La Corte ha poi considerato che era lecito alla Commissione tener conto del fatto che, per quanto la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, infrazioni di un determinato tipo sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune delle imprese interessate possono trarne e, pertanto, che era lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo. La Corte ne ha concluso che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punti 105-109 della motivazione).

347 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale osserva che giustamente la Commissione ha qualificato infrazione particolarmente grave e manifesta la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendite e l' adozione di misure destinate ad agevolare l' attuazione degli obiettivi in materia di prezzi, miranti a falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.

348 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

B - La motivazione dell' ammenda

349 La ricorrente sostiene che la decisione non è sufficientemente motivata per quanto riguarda l' ammenda. Infatti, la Commissione avrebbe definito correttamente i principi da essa seguiti nella determinazione delle ammende, ma si sarebbe completamente astenuta dal motivare l' applicazione di questi principi nella fattispecie. Essa aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 26 novembre 1975, Papiers Peints, causa 73/74, Racc. pag. 1491; sentenza 15 marzo 1967, cause riunite da 8/66 a 11/66, già citata) si ricava che le decisioni della Commissione in materia di concorrenza vanno motivate ancor più accuratamente qualora non rientrino in una prassi costante in materia di decisioni. Orbene, come ammetterebbe la stessa Commissione, questo sarebbe il caso della decisione in oggetto.

350 Da parte sua, la Commissione sostiene che la decisione, nei punti 107 e seguenti, contiene una motivazione sufficiente per quanto riguarda l' entità delle ammende.

351 Il Tribunale rileva che, per determinare l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).

352 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito, si deve ricordare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, e segnatamente delle lett. a), b) e c), carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.

353 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.

354 Per quanto riguarda i primi due criteri, menzionati nel punto 109 della decisione, vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi e la durata della loro partecipazione all' infrazione, occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell' entità dell' ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente l' applicazione di tali criteri nel caso della ricorrente.

355 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri, vale a dire le forniture di ciascuno dei vari produttori di polipropilene all' interno della Comunità e la cifra globale di affari di ciascuna impresa, il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione e la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente, rileva che tali criteri non sono stati applicati in maniera iniqua nel determinare l' ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle irrogate ad altri produttori.

356 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

C - La gravità intrinseca dell' infrazione

357 La ricorrente sostiene che l' "intenzionalità" della violazione dell' art. 85, lungi dal costituire un' aggravante per la fissazione dell' ammenda, è in realtà il requisito primo per l' irrogazione di un' ammenda. Del resto, l' intenzionalità dovrebbe riguardare l' infrazione e non il comportamento, e dovrebbe cioè consistere in una violazione cosciente del diritto comunitario (sentenza della Corte 13 novembre 1975, General Motors/Commissione, causa 26/75, Racc. pag. 1367).

358 A tal riguardo, essa sostiene che la Commissione non può considerare la segretezza degli incontri come indizio dell' intenzionalità delle iniziative dei produttori, poiché i prezzi obiettivo sono stati pubblicati nella stampa specializzata, sono intercorsi contatti tra le imprese e la Commissione per discutere della situazione del mercato e le prime riunioni hanno avuto luogo all' assemblea generale dell' EATP. Per quanto riguarda l' asserita "flagranza" dell' infrazione, la ricorrente rileva che neanch' essa può costituire un motivo per aggravare l' ammenda.

359 La Commissione sostiene che la violazione dell' art. 85 era calcolata e intenzionale e che gli accordi orizzontali per la fissazione dei prezzi e per la ripartizione del mercato sono da tempo annoverati fra i più gravi tipi di violazione delle norme sulla concorrenza. Inoltre, l' infrazione sarebbe stata flagrante, in quanto era evidente e manifesta. Il comportamento delle imprese sarebbe stato intenzionale e, secondo la giurisprudenza della Corte, sarebbe irrilevante che l' infrazione sia stata commessa per negligenza e che la ricorrente fosse o no consapevole di trasgredire il divieto di cui all' art. 85 (sentenza 1 febbraio 1978, Miller/Commissione, causa 19/77, Racc. pag. 131; la Commissione sottolinea che le conclusioni presentate dall' avvocato generale Mayras nella già citata causa 26/75 depongono in questo senso, contrariamente a quanto afferma la ricorrente). Gli accordi sarebbero stati segreti e non sarebbero stati noti né alla stampa specializzata né alla Commissione, poiché erano stati pubblicati solo dei prezzi e durante i contatti con la Commissione le imprese non avrebbero fatto cenno ai loro accordi.

360 Peraltro, essa sostiene che l' infrazione era ulteriormente aggravata dal fatto che vi partecipavano praticamente tutti i produttori di polipropilene della Comunità con la conseguenza che le dimensioni, il potere economico e la quota complessiva di mercato dei partecipanti erano d' insolita ampiezza.

361 Il Tribunale rileva come dai giudizi da esso espressi relativamente all' accertamento dell' infrazione risulti che la Commissione ha correttamente accertato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione durante il periodo della sua partecipazione alla stessa. Giustamente, quindi, la Commissione si è basata su tale ruolo nel calcolare l' ammenda da infliggere alla ricorrente.

362 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita -, che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.

363 A questo proposito occorre rilevare che le imprese che hanno partecipato all' infrazione accertata nella decisione detengono la quasi totalità del mercato di cui trattasi, il che indica con piena evidenza che l' infrazione da esse congiuntamente commessa ha potuto restringere la concorrenza.

364 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

D - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione

365 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del comportamento effettivo della Monte sul mercato in relazione sia ai prezzi sia ai quantitativi, nonché della totale mancanza di effetti dell' intesa sul mercato e sugli scambi tra Stati membri.

366 Essa aggiunge che i comportamenti censurati non hanno provocato alcun danno ai clienti, che peraltro non hanno formulato proteste o reclami contro di essi. Inoltre, questi clienti avrebbero realizzato cospicui utili durante il periodo considerato, a differenza dei produttori di polipropilene, il cui settore sarebbe stato devastato e che sarebbero per la maggior parte scomparsi se non avessero adottate le iniziative censurate.

367 La Commissione controbatte che le obiezioni della Monte sulla mancanza di effetti dell' intesa sono irrilevanti poiché, da un lato, l' intesa ha avuto un effetto reale sui prezzi e, dall' altro, la Commissione ha tenuto conto, nello stabilire l' importo delle ammende, del fatto che le iniziative in materia di prezzi non hanno generalmente raggiunto appieno il loro scopo (decisione, punto 108). Peraltro, così facendo, essa sarebbe già andata oltre quanto era tenuta a fare, poiché le intese dovrebbero venir sanzionate, ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, non solo quando abbiano l' effetto di ostacolare la concorrenza, ma anche quando si limitino ad avere un oggetto anticoncorrenziale. Essa rinvia per il resto alla sua ricostruzione dei fatti e al suo argomento relativo all' effetto dell' infrazione sulla concorrenza e al pregiudizio per il commercio fra Stati membri.

368 La Commissione sottolinea che la ricorrente non può, senza contraddirsi, sostenere che l' intesa non ha avuto alcun effetto sui prezzi e al tempo stesso asserire che essa ha avuto conseguenze benefiche per l' intero settore del polipropilene, consentendone il salvataggio.

369 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sulle attuazioni delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).

370 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con gli obiettivi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.

371 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare che nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione dichiara di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non hanno conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non sono state adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.

372 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti ed ha tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per la mitigazione delle ammende sia stata insufficiente.

373 Dai rilievi sopra svolti risulta che la motivazione della decisione ne giustifica il dispositivo per quanto riguarda sia l' accertamento dell' infrazione nei confronti della ricorrente sia l' entità degli effetti dell' infrazione presi in considerazione per determinare l' ammontare dell' ammenda. Di conseguenza, non vi è nessun indizio che consenta di affermare che la Commissione abbia basato la sua decisione sulla presa in considerazione di effetti più estesi di quelli menzionati nella motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento ad apprezzamenti espressi da funzionari della Commissione durante una conferenza stampa riguardante la decisione. Ne consegue che la decisione non è stata adottata sulla base di motivi diversi da quelli in essa esposti e che, pertanto, non può parlarsi di sviamento di potere.

374 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.

E - L' insufficiente presa in considerazione del contesto economico di crisi

375 La ricorrente rileva che la Commissione non ha tenuto conto della situazione di crisi palese nella quale versava l' industria del polipropilene né delle perdite notevoli che tale crisi ha comportato. Per quanto riguarda l' entità delle sue perdite, la ricorrente chiede che la veridicità dei dati contabili da essa prodotti possa venir suffragata da prove testimoniali. Essa sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tali perdite, almeno come attenuante (sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, già citata).

376 La ricorrente aggiunge che la Commissione, sottolineando che l' ammenda non ha superato il limite del 10% del volume d' affari, fissato dall' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ha omesso di considerare che questo limite teorico non può applicarsi ad imprese che abbiano subito notevoli perdite.

377 La Commissione risponde di aver preso in considerazione, per moderare l' importo delle sanzioni, il fatto che le imprese interessate hanno subito sostanziali perdite nelle loro operazioni relative al polipropilene per un periodo molto lungo, pur non ritenendosi obbligata a tener conto di questo elemento.

378 La Commissione ritiene che le sanzioni possano essere proporzionate al volume d' affari non già nella sola ipotesi in cui le imprese abbiano realizzato dei profitti, ma anche quando esse abbiano subito perdite.

379 Il Tribunale rileva che la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che attesta non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, ciò facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e segg. della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende.

380 Peraltro, il limite del 10% del volume d' affari fissato dall' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non costituisce un criterio di fissazione dell' importo delle ammende, bensì un limite massimo che si applica, in quanto tale, in qualunque circostanza.

381 Infine, il Tribunale considera che la domanda della ricorrente volta a far ammettere la prova testimoniale della veridicità dei dati contabili da essa prodotti è priva d' oggetto, in quanto constata che la Commissione ha tenuto sufficientemente conto di tali dati, dei quali non ha contestato l' esattezza.

382 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

F - La presa in considerazione di circostanze attenuanti

383 La ricorrente sostiene che le diverse esimenti da essa invocate e che attengono segnatamente al contesto politico e sociale nazionale o agli effetti benefici dell' intesa avrebbero dovuto esser prese in considerazione come circostanze attenuanti.

384 Per quanto riguarda il contesto nazionale italiano, la Commissione ricorda che gli elementi invocati dalla ricorrente sono di molto posteriori all' inizio dell' intesa e sono giuridicamente privi di rilevanza.

385 Il Tribunale ricorda che i vari fatti invocati dalla ricorrente come esimenti non sono tali da far venir meno l' illegalità del suo comportamento, poiché non si può ammettere che la partecipazione a un' intesa illegale possa costituire un mezzo di legittima difesa. Di conseguenza, la Commissione avrebbe potuto eventualmente tener conto di tali fatti come circostanza attenuante tutt' al più nella fase della determinazione dell' ammenda senza tuttavia esservi obbligata.

386 A questo proposito, e se la ricorrente fa appello all' esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, il Tribunale ricorda che i criteri menzionati nel punto 108 della decisione giustificano ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione, considerato segnatamente il carattere particolarmente manifesto dell' infrazione commessa.

387 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

G - Conclusione

388 Da tutto quanto precede consegue che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità dell' accertata violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Siccome la decisione della Commissione non è inficiata da alcuna illegittimità o da alcun elemento di colpa, la responsabilità della Commissione non può sorgere.

Sulla riapertura della fase orale

389 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in ragione delle dichiarazioni fatte dalla Commissione nella conferenza stampa da essa tenuta il 28 febbraio 1992, dopo la pronuncia della sentenza nelle cause T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, 98/89, T-102/89 e T-104/89.

390 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale considera che non vi è motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di assumere i mezzi istruttori chiesti dalla ricorrente.

391 Si deve rilevare che la sentenza pronunciata nelle cause suddette (sentenza 27 febbraio 1992, cause T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità dell' atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l' atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, cause T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, già citata, punti 32 e segg. della motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell' intangibilità dell' atto adottato sia stato violato da una modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel corso della quale questa è stata adottata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

392 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese, comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte, ai sensi dell' art. 83 del regolamento di procedura della Corte.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte, ai sensi dell' art. 83 del regolamento di procedura della Corte.

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