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Document 61989TJ0004

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 17 dicembre 1991.
    BASF AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva.
    Causa T-4/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-01523

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:73

    61989A0004

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 1991. - BASF AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-4/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01523


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al Comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 99/63)

    3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla - Insussistenza

    4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    5. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato

    (Trattato CEE, art. 85)

    6. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    7. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    Massima


    1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.

    2. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al Comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.

    3. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.

    4. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

    5. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.

    6. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

    Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

    7. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

    Parti


    Nella causa T-4/89,

    BASF AG, società di diritto tedesco, con sede in Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti F. Hermanns e U.F. Kleier, del foro di Meerbusch, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. McClellan, consigliere giuridico principale, e B. Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1),

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto dai sigg. J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

    avvocato generale: B. Vesterdorf

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti

    1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

    2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries plc e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania e la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, l' ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8), nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries plc, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, l' ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

    3 La BASF AG faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un produttore di medie dimensioni che disponeva di una quota di mercato del 4,1%-4,7%.

    4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

    - ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: l' "ATO"),

    - BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),

    - DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),

    - Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),

    - Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),

    - Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),

    - Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI"),

    - Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),

    - Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),

    - Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),

    - BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

    Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.

    5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

    - Amoco,

    - Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),

    - Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),

    - Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),

    - Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").

    La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

    6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

    7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto loro pervenire in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.

    8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

    9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

    10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

    11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

    12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

    13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione 29 marzo 1985.

    14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "Comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il Comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

    15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

    "Articolo 1

    Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

    - nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

    - nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

    - nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;

    - nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;

    ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

    a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

    b) stabilivano periodicamente prezzi "obiettivo" (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

    c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile", volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

    d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

    e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

    Articolo 2

    Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

    Articolo 3

    Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

    i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;

    ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

    iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

    iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;

    v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;

    vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;

    vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

    viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UKL;

    ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 LIT;

    x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 LIT;

    xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;

    xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

    xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UKL;

    xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;

    xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UKL.

    Articoli 4 e 5

    (omissis)"

    16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

    Il procedimento

    17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-3/89 e da T-6/89 a T-15/89).

    18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

    19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").

    20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

    21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

    22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

    23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

    24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

    25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.

    26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

    28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

    Conclusioni delle parti

    29 La società BASF conclude che il Tribunale voglia:

    1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986, notificata il 28 maggio 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene);

    2) in subordine, annullare o ridurre l' ammenda inflitta alla ricorrente dall' art. 3 della già citata decisione;

    3) condannare la convenuta alle spese.

    La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Nel merito

    30 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione avrebbe omesso di trasmetterle i documenti sui quali ha basato la sua decisione, 2) il verbale definitivo delle audizioni non sarebbe stato comunicato né ai membri della Commissione né ai membri del Comitato consultivo e 3) la ricorrente non avrebbe ricevuto comunicazione del parere del consigliere-uditore; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo: 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e B) avrebbe imputato alla ricorrente una responsabilità collettiva; in terzo luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale non sarebbe adeguata né 1) alla durata né 2) alla gravità dell' asserita infrazione.

    Sui diritti della difesa

    1. Omessa comunicazione dei documenti all' atto della comunicazione degli addebiti

    31 La ricorrente sostiene che, all' atto della comunicazione degli addebiti, la Commissione non le ha trasmesso quattordici documenti sui quali essa avrebbe basato la decisione e che, in tal modo, essa l' ha posta nell' impossibilità di esporre le proprie giustificazioni in merito al loro contenuto. Si tratterebbe dei resoconti della riunione del 10 marzo 1982 e di quella del 13 maggio 1982 elaborati da un dipendente della Hercules ((decisione, punto 15, lett. b) )), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, quinto capoverso), della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti (decisione, punto 17), di due resoconti di riunioni interne della Shell svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di un documento interno della Solvay (decisione, punto 32), di un promemoria della Solvay per i suoi uffici vendite del 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di un documento della Shell intitolato "PP. W. Europe-Pricing" e "Market quality report" (decisione, punto 49), di una nota sul sistema di ripartizione del mercato reperita presso l' ATO (decisione, punto 54), del resoconto della riunione del 10 marzo 1982 elaborato da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 58), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 (decisione, punto 63, secondo capoverso) e, infine, di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63, terzo capoverso).

    32 La ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151, punti 21-30 della motivazione), la Commissione non potrebbe, senza violare i diritti della difesa, fondarsi su documenti del genere persino nel caso in cui essi siano presenti da qualche parte nella documentazione amministrativa messa a disposizione delle imprese di cui trattasi. Ci sarebbe motivo di ritenere che, in assenza delle censure che si reputano dimostrate da tali documenti, la decisione non sarebbe stata adottata nella sua forma attuale.

    33 All' assunto della Commissione secondo cui la decisione impugnata non si fonderebbe sui pochi documenti non comunicati alla BASF, la ricorrente replica che, non potendo disporre appunto di tali documenti, essa non è in grado di porre in discussione tale affermazione e che spetta pertanto alla Commissione provarne la fondatezza in modo puntuale.

    34 La Commissione replica, da un lato, che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il primo e il nono documento da essa citati le sono stati trasmessi all' atto della comunicazione degli addebiti e che il secondo, il decimo e il tredicesimo documento sono stati posti a sua disposizione nel momento in cui è stato dato accesso al fascicolo e, dall' altro, che gli altri documenti non le erano stati messi a disposizione o perché privi di interesse nell' ambito del procedimento avviato nei suo confronti, o perché si limitavano a confermare altri documenti già a conoscenza della BASF. La decisione, per la parte che fa riferimento alla ricorrente, non si fonderebbe su detti documenti.

    35 La Commissione riconosce tuttavia che, per errore, una nota dell' ICI riguardante una riunione di "esperti" del 10 marzo 1982, menzionata nella decisione (punto 58), non è stata trasmessa, ma essa aggiunge che detta nota si limitava a confermare un resoconto della Hercules in merito alla stessa riunione, questo sì allegato alla comunicazione generale degli addebiti (comunicazione generale degli addebiti, allegato 23, in prosieguo: la "com. gen., all."). Lo stesso varrebbe per una nota dell' ICI, menzionata nel punto 63 della decisione, destinata ad una riunione con la Shell. Detto documento sarebbe stato citato solo per provare la partecipazione della Shell al sistema di quote. Tali documenti non apporterebbero pertanto nessun elemento nuovo rispetto alle censure comunicate alla BASF.

    36 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, già citata, punto 27 della motivazione, e v. in ultimo la sentenza 3 luglio 1991, AKZO Chemie/Commissione, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).

    37 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nelle lettere del 29 marzo 1985, o quelli a queste ultime allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.

    38 Dalle precedenti considerazioni discende che, tra i documenti citati dalla ricorrente, solo il resoconto della riunione del 10 marzo 1982, elaborato da un dipendente della Hercules ((decisione, punto 15, lett. b) )), e la nota interna dell' ICI sul "clima favorevole" (decisione, punto 46) possono essere presi in considerazione come elementi di prova a carico della ricorrente, poiché essi sono stati menzionati, rispettivamente, nei punti 60 e 71 della comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente, comunicazione della quale essi inoltre costituiscono gli allegati 23 e 35. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento.

    39 La questione se questi ultimi documenti costituiscano il sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente nella decisione rientra nell' esame da parte del Tribunale della fondatezza di detta ricostruzione.

    2. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni

    40 La ricorrente sostiene che ai sensi dell' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), "Le principali dichiarazioni rilasciate di ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite". Orbene, secondo la BASF, né i membri della Commissione né quelli del Comitato consultivo hanno potuto disporre del verbale definitivo delle audizioni. Essi non avrebbero pertanto potuto farsi un' idea precisa delle argomentazioni dibattute, non avendo assistito tutti alle audizioni e non potendo esaminare tutte le memorie scritte delle imprese interessate. La decisione non sarebbe stata così adottata con piena conoscenza della questione.

    41 La ricorrente aggiunge di non essere in grado di giudicare se la decisione sarebbe stata differente se i membri della Commissione avessero avuto a disposizione il verbale definitivo. Essa tuttavia ritiene che, anche se ciò non fosse, la cosa non dovrebbe risultare determinante, poiché se la violazione delle garanzie procedurali potesse venire giustificata dal fatto che, anche in caso di osservanza di queste ultime, la decisione non sarebbe stata diversa, si ignorerebbe il senso di tali garanzie, che consisterebbe nel fatto che gli interessati hanno diritto a vedere rispettate dette garanzie, pena la nullità della decisione. Al massimo si potrebbe ammettere che è onere della Commissione dimostrare che il vizio procedurale non abbia esercitato nessuna influenza sulla decisione. Ma la Commissione non potrebbe limitarsi a una mera dichiarazione al riguardo.

    42 La Commissione fa rilevare che l' art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63 non fornisce nessuna indicazione circa le istituzioni cui la Commissione deve trasmettere il verbale provvisorio o definitivo delle audizioni. Vero è che i membri del Comitato consultivo avevano a disposizione solo il verbale provvisorio, ma le autorità competenti di tutti gli Stati membri erano rappresentate alle audizioni, salvo la Grecia e il Lussemburgo per la seconda serie di audizioni. Sarebbe di scarso rilievo, al riguardo, il fatto che i funzionari presenti alle audizioni non fossero necessariamente i rappresentanti degli Stati in seno al Comitato consultivo. Per di più, la Commissione nota che la BASF non ha sollevato obiezioni sul fatto che la versione provvisoria del verbale riportasse fedelmente le dichiarazioni essenziali delle parti.

    43 Essa rileva che, al fine di adottare la loro decisione, i membri del Comitato consultivo potevano per parte loro disporre del verbale provvisorio nonché di tutte le osservazioni formulate dalle parti in merito a detto verbale.

    44 La Commissione ipotizza inoltre che la decisione non sarebbe stata differente nel caso in cui il verbale definitivo delle audizioni fosse stato disponibile (sentenza della Corte 10 luglio 1980, Distillers Company/Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione).

    45 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al Comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, Buchler/Commissione, causa 44/69, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).

    46 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati pertinenti prima di adottare la decisione.

    47 Quanto al verbale provvisorio trasmesso al Comitato consultivo, va rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale punto esso non costituisca un resoconto obiettivo ed esatto delle audizioni e quindi non ha provato che esso fosse redatto in modo tale da indurre in errore su un punto essenziale i membri del Comitato consultivo.

    48 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

    3. Omessa comunicazione della relazione del consigliere-uditore

    49 La ricorrente aveva sostenuto nel suo ricorso che la relazione del consigliere-uditore doveva essere comunicata ai rappresentanti delle imprese, ma in sede di replica essa dichiara di prendere atto dell' ordinanza 11 dicembre 1986 (ICI/Commissione, procedimento 212/86 R, non pubblicato nella Raccolta, punti 5-8 della motivazione), in cui la Corte ha negato alle parti il diritto alla comunicazione della relazione del consigliere-uditore, ed afferma che non è necessario riesaminare tale questione.

    50 Secondo la Commissione, non esiste nessuna disposizione la quale preveda che il parere del consigliere-uditore debba essere comunicato ai destinatari della decisione della Commissione. Essa ritiene che il consigliere-uditore svolga un ruolo importante nel processo interno di formazione della volontà della Commissione e che le imprese non possano pretendere di venire associate a tale processo, senza che vengano compromesse la trasparenza e l' indipendenza del consigliere-uditore.

    51 Il Tribunale rileva che i diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possano commentare la relazione del consigliere-uditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, già citata, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti loro comunicati dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).

    52 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere-uditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese, ma di esprimere il parere di un funzionario della Commissione in vista dell' adozione di una decisione da parte di quest' ultima. Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere-uditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione).

    53 Pertanto la censura dev' essere respinta.

    Sull' accertamento dell' infrazione

    54 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e misure decisi nell' ambito di un sistema di riunioni periodiche e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.

    55 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente: I) al periodo compreso tra il 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e II) al periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il novembre 1983, per quanto riguarda A) il sistema delle riunioni periodiche, B) le iniziative in materia di prezzi, C) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e D) la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, riproducendo: a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.

    1. La ricostruzione dei fatti

    I - Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979

    A - Atto impugnato

    56 Nella decisione (punti 78, quarto capoverso, e 104, terzo capoverso) si afferma che il sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene s' iniziò verso la fine del 1977, ma che è impossibile determinare la data in cui ciascun produttore cominciò a partecipare a dette riunioni. Vi si rileva inoltre che la BASF, che è uno dei produttori che non risultano aver "appoggiato" l' iniziativa del dicembre 1977, sostiene di avervi partecipato solo "saltuariamente" prima del 1980.

    57 Pur facendo presente (punto 105, primo e secondo capoverso) che la data precisa in cui ciascun produttore iniziò a partecipare regolarmente alle riunioni plenarie non può determinarsi con certezza, la decisione afferma che la data in cui l' Anic, l' ATO, la BASF, la DSM e la Huels cominciarono a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, poiché tutte e cinque risultano aver partecipato alla ripartizione del mercato o al sistema di quote istituito per la prima volta in quell' anno.

    B - Argomenti delle parti

    58 La ricorrente sostiene che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione non permettono di dimostrare la sua partecipazione alle riunioni a partire dal dicembre 1977. Essa ritiene che la sua partecipazione alle riunioni possa esserle imputata nell' ambito del presente procedimento solo dal momento in cui detta partecipazione è diventata regolare. Infatti, secondo il punto 81 della decisione, una questione di violazione del diritto in materia di intese può porsi solo a partire dal momento in cui un' impresa abbia partecipato regolarmente a un "sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate".

    59 A tal riguardo, la ricorrente fa notare che la sua presenza alle riunioni è diventata regolare solo a partire dal giugno 1982, pur riconoscendo, da un lato, di avervi partecipato saltuariamente prima del 1º dicembre 1980, periodo in merito al quale essa non ricorda più luoghi e date delle riunioni, e pur ammettendo, dall' altro, di aver partecipato di preciso a quattro delle diciannove riunioni che la Commissione sostiene si siano svolte nel periodo compreso tra l' inizio del 1981 e il giugno 1982.

    60 La ricorrente si sofferma in seguito a dimostrare che la Commissione fa riferimento in modo improprio alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8). Essa sostiene che, per quanto riguarda le riunioni svoltesi nel 1978, l' ICI ha precisato in modo assolutamente chiaro che si trattava di riunioni ad hoc e non di riunioni "regolari" o "istituzionalizzate"; che inoltre l' ICI non ha fatto cenno della presenza della ricorrente a dette riunioni e, infine, che ha dichiarato di essere in grado di fornire le date e i luoghi delle riunioni di "esperti" e di "dirigenti" solo a partire dal 1º gennaio 1980. E' opinione della ricorrente che il passo della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni in cui quest' ultima la definisce "partecipante regolare" alle riunioni sia "essenziale" in quanto può sensatamente parlarsi di partecipazione regolare solo quando un' impresa abbia assistito alla maggioranza delle riunioni. Orbene, dalla risposta della BASF alla richiesta di informazioni (comunicazione specifica degli addebiti inviata alla BASF, allegato 1; in prosieguo: la "com. spec. BASF") discenderebbe che non era questa la situazione prima del giugno 1982.

    61 In sede di replica, la ricorrente rileva che la Commissione non adduce nessun elemento in grado di dimostrare la sua partecipazione alle riunioni durante il periodo di cui trattasi e pertanto si sorprende nel constatare che la Commissione conferma gli addebiti relativi a detto periodo.

    62 La Commissione, dal canto suo, sostiene che, pur non potendo indicare con precisione la data d' inizio della partecipazione della BASF alle riunioni, essa ritiene tuttavia di poterla situare con certezza in un momento non meglio precisato, compreso tra il 1977 e il 1979.

    63 A riprova di ciò, essa adduce le risposte della ricorrente e dell' ICI alle richieste di informazioni che essa aveva loro indirizzato. Nell' un caso, la ricorrente avrebbe dichiarato che, "prima del 1º dicembre 1980, alcuni rappresentanti della nostra società hanno partecipato a intervalli irregolari a riunioni di produttori europei di polipropilene. Ci è impossibile ricordare luoghi e date di detti incontri". Nell' altro, l' ICI avrebbe ricompreso la BASF tra coloro che hanno sempre partecipato alle riunioni regolari (contrariamente, per esempio, all' Anic e alla Rhône-Poulenc che, secondo l' ICI, avrebbero partecipato solo per un periodo determinato e a differenza dell' Hercules che avrebbe partecipato solo irregolarmente alle riunioni) e farebbe risalire l' inizio di dette riunioni al dicembre 1977.

    C - Giudizio del Tribunale

    64 Il Tribunale rileva che gli unici elementi di prova addotti dalla Commissione a dimostrazione della partecipazione della BASF alle riunioni durante il periodo di cui trattasi sono, da un lato, la risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni (all. 1, com.spec. BASF) e, dall' altro, la risposta dell' ICI alla medesima richiesta (com. gen., all. 8).

    65 Per quanto riguarda questa prima risposta, occorre rilevare che il riferimento al periodo venuto "prima del 1º dicembre 1980" non consente, di per sé, di far ritenere dimostrata la partecipazione della BASF alle riunioni per il periodo ora in esame. Di conseguenza, bisogna valutare se la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni permetta di corroborare le conclusioni che la Commissione ricava dalla risposta della ricorrente su tale punto.

    66 A tal riguardo, il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni ricomprende la ricorrente tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni di "esperti" e di "dirigenti", senza precisare il momento iniziale. Infatti, in tale risposta può leggersi che:

    "The regular participants at meetings of 'Experts' and 'Bosses' were as follows: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. The following producers participated regularly during those periods between 1979 and 1983 while they were engaged in the West European polypropylene industry: Anic - polypropylene business taken over by Montepolimeri; SIR - believed to be no longer in business; Rhône-Poulenc - polypropylene business sold to BP. In addition, Alcudia and Hercules attended meetings on an irregular basis".

    (Coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni di 'esperti' e di 'dirigenti' erano i seguenti: l' ATO, la BASF, la Chemie Linz, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Montepolimeri, la Petrofina, la Saga, la Solvay. I seguenti produttori hanno partecipato regolarmente durante i periodi compresi tra il 1979 e il 1983, essendo ancora impegnati nell' industria del polipropilene in Europa occidentale: l' Anic - il cui settore del polipropilene è stato acquisito dalla Montepolimeri; la SIR - ritenuta uscita dal settore; la Rhône-Poulenc - il cui settore polipropilene è stato venduto alla BP. Per di più, l' Alcudia e l' Hercules hanno assistito alle riunioni in modo irregolare).

    67 Non disponendo di dati precisi in merito all' inizio della partecipazione della ricorrente a dette riunioni, la Commissione fa richiamo a un secondo passo della risposta dell' ICI, dove può leggersi:

    "Because of the problems facing the polypropylene industry (...), a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them ... It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an ad hoc basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems".

    ((A causa dei problemi cui doveva far fronte l' industria del polipropilene (...), un gruppo di produttori si riunì intorno al dicembre 1977 per discutere se e quali misure si sarebbe potuto adottare per ridurre il peso delle inevitabili pesanti perdite che essi avrebbero dovuto sopportare (...). Si propose di fissare in futuro delle riunioni per quei produttori che avessero desiderato prendervi parte, con ordini del giorno ad hoc, al fine di scambiarsi e di sviluppare idee utili ad affrontare questi problemi)).

    Essa deduce da questo passo che l' inizio della partecipazione della ricorrente alle riunioni risalga al dicembre 1977. Peraltro, la Commissione ritiene che tale interpretazione della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni sia corroborata dal fatto che l' ICI abbia precisato il periodo durante il quale le imprese parteciparono alle riunioni (dal 1979 al 1983) solo per quelle il cui nome compare nella seconda frase del primo passo citato, proprio per evidenziare che le imprese il cui nome compare nella prima frase del passo parteciparono alle riunioni sin dal momento iniziale.

    68 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, laddove pone la ricorrente tra i partecipanti regolari alle riunioni, parla espressamente della sua partecipazione alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Orbene, il passo citato dalla Commissione per far risalire la partecipazione della ricorrente alle riunioni al dicembre 1977 parla di riunioni "ad hoc" e non di riunioni di "dirigenti" e di "esperti", circa le quali un altro passo della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, dove può leggersi che:

    "By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge. This two-tier level of representation became identified as (a) 'Bosses' ... and (b) 'Experts' ",

    ((Alla fine del 1978/inizio 1979 si decise che le riunioni ad hoc di dirigenti 'Senior' fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, dotati di competenze più ampie nel campo della commercializzazione. Questa rappresentanza articolata su due livelli venne indicata come quella (a) dei 'dirigenti' (...) e (b) degli 'esperti' )),

    mostra che esse sono iniziate alla fine del 1978 o all' inizio del 1979, ponendo a lato delle riunioni "ad hoc" di "dirigenti" talune riunioni di "esperti".

    69 Occorre rilevare che detta interpretazione della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni è confermata da un' analisi comparata delle due prime frasi del primo passo citato. Tale analisi è giustificata dal fatto che ciò che autorizza la distinzione tra le imprese menzionate nella prima frase e quelle menzionate nella seconda non è l' inizio della loro partecipazione alle riunioni, bensì la fine di quest' ultima, poiché tutte le imprese menzionate nella seconda frase hanno abbandonato il mercato prima che l' infrazione avesse termine. Occorre pertanto interpretare queste due frasi l' una alla luce dell' altra, tenendo conto del fatto che le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" non sono iniziate prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979.

    70 Il Tribunale rileva inoltre che, in udienza, la Commissione ha ammesso innanzitutto che essa aveva dubbi circa il momento in cui la BASF ha cominciato a partecipare alle riunioni, nonostante la lettura da essa fornita della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni; che non è poi certo che la BASF abbia partecipato alle riunioni durante il periodo di cui trattasi; e, infine, che è proprio per questo che la Commissione non ha potuto indicare il momento preciso a partire dal quale la BASF ha partecipato all' infrazione.

    71 A tal riguardo, i dubbi della Commissione si ritrovano nel punto 105, secondo capoverso, della decisione, in cui può leggersi che la data in cui la ricorrente ha cominciato a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979.

    72 Da quanto precede discende che la Commissione non può offrire nessun elemento tale da provare la partecipazione della BASF all' infrazione prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979 e che essa non ha pertanto sufficientemente dimostrato tale partecipazione.

    II - Per quanto riguarda il periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il novembre 1983

    A - Il sistema delle riunioni regolari

    a) Atto impugnato

    73 La decisione (punto 78, quarto capoverso) rileva che la BASF sostiene di aver partecipato solo "saltuariamente" prima del 1980. Essa conclude (punto 105, secondo capoverso) che la data in cui la BASF ha cominciato a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, perché risulta che essa ha partecipato ai sistemi di ripartizione del mercato e ai sistemi di quote, entrati in vigore per la prima volta precisamente in quell' anno.

    74 La decisione (punti 104, terzo capoverso, e 105, secondo e quarto capoverso) afferma, da un lato, che l' ICI ha dichiarato che la BASF era tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni e, dall' altro, che il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene ha continuato a operare almeno sino alla fine del settembre 1983. Essa imputa alla BASF il fatto di aver partecipato a tale sistema (punto 18, primo e terzo capoverso).

    75 Secondo la decisione (punto 21) lo scopo delle riunioni regolari di produttori di polipropilene era, segnatamente, la definizione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita e il controllo del loro rispetto da parte dei produttori.

    b) Argomenti delle parti

    76 La ricorrente ribadisce che solo una partecipazione regolare alle riunioni può essere oggetto di incriminazione e che la sua presenza alle riunioni è diventata regolare solo a partire dal giugno 1982, nonostante essa riconosca di aver assistito saltuariamente alle riunioni anteriori al 1º dicembre 1980, nonché a quattro delle diciannove riunioni che, secondo la Commissione, si sarebbero svolte tra il 1981 e il giugno 1982.

    77 Essa peraltro rileva che la Commissione non adduce nessun elemento in grado di dimostrare la sua partecipazione alle riunioni durante la prima metà del 1979. Essa si meraviglia pertanto che la Commissione riconfermi i suoi addebiti riguardanti tale periodo e nega valore probatorio agli elementi addotti dalla Commissione per sostenere il contrario, e cioè il resoconto di una riunione svoltasi il 26 e il 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), una tabella contenente dati espressi in cifre, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55) nonché le istruzioni in materia di prezzi anteriori a detta riunione (all. BASF, lettera del 29 marzo 1985). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0004.1

    78 Riguardo a detti elementi la ricorrente innanzitutto sostiene che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 non fa menzione del suo nome e non consente pertanto di dimostrare la sua partecipazione a detta riunione. Essa poi rileva che la già citata tabella è priva di valore, poiché si ignora a che fine sia stata redatta e se essa fosse accessibile a produttori diversi dall' ICI. Per di più, nulla indicherebbe che essa sia il risultato di una concertazione tra i produttori né che sia stata portata a conoscenza della BASF. Essa sostiene infine che la concordanza tra le sue istruzioni in materia di prezzi e quelle degli altri produttori si spiega con l' aumento del prezzo delle materie prime. Essa rileva che il loro carattere autonomo è corroborato dal fatto che tra le istruzioni impartite dai diversi produttori intercorra un periodo di un mese e mezzo.

    79 La ricorrente ammette di aver partecipato regolarmente alle riunioni a partire dal 9 giugno 1982.

    80 La Commissione, dal canto suo, rileva che la partecipazione della ricorrente alle riunioni sin dall' inizio del periodo di cui trattasi si ricava da numerosi elementi di prova.

    81 Si tratterebbe innanzitutto delle risposte dell' ICI e della BASF alla richiesta di informazioni (rispettivamente com. gen., all. 8 e com. spec. BASF, all. 1). Nella prima, l' ICI affermerebbe che la ricorrente è stata tra coloro che hanno partecipato regolarmente alle riunioni durante il periodo di cui trattasi e, nella seconda, la BASF avrebbe ammesso che, "prima del 1º dicembre 1980, alcuni rappresentanti della nostra società hanno partecipato a intervalli irregolari a riunioni di produttori europei di polipropilene. Ci è impossibile ricordare luoghi e date di detti incontri". Ciò permetterebbe di ritenere che la BASF abbia partecipato alle riunioni sin dall' inizio del periodo in esame, benché essa neghi la regolarità della sua partecipazione alle riunioni prima del dicembre 1980.

    82 Si tratterebbe poi dell' identità delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente il 24 e il 27 luglio 1979 e di quelle impartite dalla Monte, dalla Shell, dall' ICI, dalla Hoechst, dalla Linz e dalla ATO per il 1º settembre 1979 (all. A, lettera del 29 marzo 1985). Secondo la Commissione, una simile convergenza non può spiegarsi con l' aumento delle materie prime e proverebbe pertanto la partecipazione della ricorrente alle riunioni durante le quali tali prezzi sarebbero stati determinati.

    83 Si tratterebbe infine di una tabella non datata, intitolata Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55), reperita presso l' ICI, contenente i dati sulle vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt), per il 1976, il 1977 e il 1978, di tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, nonché altri dati riportati sotto le rubriche "1979 actual" ("dati effettivi per il 1979") e "revised target" (obiettivi modificati). Poiché detta tabella contiene informazioni da tutelare rigorosamente in quanto segreti industriali, non sarebbe stato possibile elaborarla senza la partecipazione della BASF.

    84 Essa rileva infine che il fatto che la ricorrente sia in grado di ricordarsi solo di quattro riunioni cui avrebbe partecipato nel 1981 non costituisce assolutamente una confutazione delle indicazioni fornite dall' ICI in merito al carattere regolare della partecipazione della BASF alle riunioni.

    c) Giudizio del Tribunale

    85 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ricomprende la ricorrente tra coloro che, a differenza di due altri produttori, hanno sempre partecipato regolarmente alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Tale risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente alle riunioni all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", instaurato alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.

    86 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni viene corroborata, in primo luogo, dalla risposta della stessa ricorrente alla richiesta di informazioni (com. spec. BASF, all. 1), in cui può leggersi che "prima del 1º dicembre 1980, alcuni rappresentanti della nostra società hanno partecipato a intervalli irregolari a riunioni di produttori europei di polipropilene"; in secondo luogo, dall' indicazione, accanto al nome della ricorrente nelle varie tabelle ritrovate presso l' ICI, l' ATO e l' Hercules (com. gen., all. 55-62), dei suoi dati relativi alle vendite riguardanti diversi mesi e diversi anni, mentre, come è stato ammesso dalla maggior parte dei ricorrenti nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale, non sarebbe stato possibile elaborare le tabelle scoperte presso l' ICI, l' ATO e l' Hercules sulla base delle statistiche del sistema Fides di scambio di informazioni. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori"); in terzo luogo, la risposta dell' ICI è corroborata dalla concordanza delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente il 24 e il 27 luglio 1979 con quelle impartite da altri produttori (all. A, lettera del 29 marzo 1985), in merito alle quali si può ritenere che siano il risultato di una concertazione tra i produttori, risalente pressappoco al giugno 1979.

    87 Per quanto riguarda in particolare i primi undici mesi del 1980, la decisione (punto 32, nonché tabella 3) afferma che durante tale periodo si sono svolte sette riunioni di produttori, ma non precisa chi vi abbia preso parte. A tal riguardo, il Tribunale rileva che l' obiezione della ricorrente riguardante la sua partecipazione a dette riunioni è poco credibile dal momento che nella sua risposta alla richiesta di informazioni essa ha dichiarato di aver partecipato saltuariamente alle riunioni durante tale periodo, senza poter precisare luoghi e date di dette riunioni. Tanto più che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha precisato di aver utilizzato il termine "saltuariamente" nella sua risposta alla richiesta di informazioni poiché, per il periodo precedente il 1º dicembre 1980, non era in grado di indicare luoghi e date delle riunioni, e di sapere soltanto che, prima di tale data, alcuni suoi rappresentanti avevano partecipato solo a qualche rara riunione.

    88 Per la restante parte del periodo di cui trattasi (compresa tra il 1º dicembre 1980 e il giugno 1982) l' affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe partecipato solo a quattro riunioni non è credibile, a causa della vaghezza delle sue dichiarazioni in merito alla sua partecipazione alle riunioni nonché della loro erroneità circa taluni punti, come nel caso della riunione del 13 maggio 1982, il cui resoconto (com. gen., all. 24) attesta la presenza della BASF, benché tale riunione non compaia tra quelle alle quali quest' ultima, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, ha ammesso di aver partecipato.

    89 La Commissione ha sempre giustamente ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che queste ultime avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si legge infatti che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...", e che: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ((I 'prezzi-obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1º gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )); e che: (Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).

    90 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi-obiettivo.

    91 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.

    92 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato con regolarità alle riunione periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il settembre 1983, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.

    B - Le iniziative in materia di prezzi

    a) Atto impugnato

    93 Secondo la decisione (punti 28-51) è stato attuato un sistema di prezzi-obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.

    94 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e il 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 marchi tedeschi (DM)/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione disporrebbe delle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori, fra i quali la BASF, da cui risulterebbe che essi avevano ordinato ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzi o il suo equivalente in moneta nazionale a partire dal 1 settembre. Quasi tutte le istruzioni sarebbero state impartite prima che la stampa specializzata avesse annunciato l' aumento progettato (decisione, punto 30).

    95 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo-obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

    96 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte e la Saga, oltre all' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980/gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.

    97 Nella decisione (punto 33) si rileva la partecipazione della BASF a una delle due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per il 1 febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. I documenti reperiti presso la BASF dimostrerebbero segnatamente che essa ha adottato misure volte all' introduzione dei prezzi-obiettivo fissati per febbraio e marzo.

    98 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.

    99 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avevano previsto una nuova iniziativa per settembre/ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI sia la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' esatta entità dell' aumento doveva essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato (probabilmente in tale riunione) ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules probabilmente non avrebbe partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.

    100 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre/ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 pfennig al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".

    101 La quarta iniziativa in materia di prezzi, da giugno a luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio tra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione dei produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la BASF e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, nelle diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia) (decisione, punti 37-39, primo capoverso).

    102 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, corrispondevano ai prezzi-obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.

    103 Secondo la decisione (punto 40) la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre/novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto fu presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).

    104 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo-obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).

    105 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, vennero esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, espressero il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre/dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.

    106 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).

    107 Al pari delle imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).

    108 La riunione del dicembre 1982 sfociò, secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso) in un accordo diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre/dicembre.

    109 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente ha infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio/novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato convenuto di applicare il prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983 i produttori presenti, fra cui la BASF, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa in una rivista specializzata, la European Chemical News (in prosieguo: l' "ECN").

    110 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.

    111 Si rileva inoltre nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indica che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.

    112 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).

    113 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna dell' ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)", che indicava per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso l' ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

    114 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.

    115 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in conclusione che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).

    b) Argomenti delle parti

    116 Circa l' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979, la ricorrente sostiene che la concordanza delle sue istruzioni in materia di prezzi con quelle degli altri produttori si spiega con aumenti comprovati dei prezzi delle materie prime (in particolare del propilene), cui tutti i produttori erano soggetti allo stesso modo. Essa aggiunge che il fatto che tra le istruzioni dei diversi produttori intercorra un lungo periodo (che va dal 20 giugno 1979 all' 8 agosto 1979) (all. A, lettera del 29 marzo 1985) corrobora il loro carattere autonomo, e sottolinea peraltro che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione alla riunione del 26 e 27 settembre 1979. Infine, la ricorrente sostiene che le sue istruzioni in materia di prezzi erano puramente interne e che la Commissione non poteva pertanto inferirne l' attuazione di un prezzo-obiettivo fissato durante una riunione.

    117 La ricorrente suddivide l' iniziativa del gennaio-maggio 1981 in tre distinte iniziative. Per quanto riguarda quella del gennaio-febbraio 1981, essa per prima cosa rileva di non essere menzionata nella tabella 7B della decisione, relativa a detta iniziativa in materia di prezzi, e che nel periodo in cui questa iniziativa sarebbe stata decisa essa non ha partecipato a nessuna riunione di produttori. Le sue istruzioni in materia di prezzi del 22 dicembre 1980 e del 20 e 25 febbraio 1981 (all. BASF C, lettera del 29 marzo 1985) sarebbero state impartite a seguito di notizie, apparse il 18 dicembre 1980, che annunciavano un aumento del prezzo delle materie prime. La ricorrente sostiene inoltre che la menzione dei termini "target list prices" (Prezzi-obiettivo di listino) in un' istruzione in materia di prezzi dell' ICI (com. gen., all. 16) non permette di dimostrare che si sia svolta una riunione durante la quale sarebbe stato fissato tale obiettivo perché, da un lato, tali termini rappresenterebbero un frasario proprio dell' ICI, che segnalava sul piano interno ai suoi uffici vendite il livello di prezzi cui essi dovevano mirare e, dall' altro, tale istruzione non farebbe riferimento a nessuna riunione.

    118 Per quanto riguarda l' iniziativa del marzo-aprile 1981, la ricorrente nega valore probatorio alle istruzioni in materia di prezzi prodotte dalla Commissione (all. BASF C, lettera del 29 marzo 1985), ritenendo che il termine "agreed" (convenuto) ivi inserito non permetta di sapere se la BASF abbia accettato un aumento di prezzo in seguito a scambi di informazioni o se il tentativo della BASF di aumentare i suoi prezzi sia stato deciso autonomamente a causa di altri fattori anteriormente alla sua prima partecipazione alle riunioni. Inoltre, nemmeno il listino dei prezzi allegato al resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) avrebbe valore probatorio, poiché non c' è niente che provi che sia mai stato oggetto di discussione.

    119 Per quanto riguarda l' iniziativa del maggio 1981, essa rileva che la Commissione ha ammesso di non disporre di resoconti delle riunioni e di aver proceduto unicamente a partire dalle istruzioni in materia di prezzi impartite il 30 aprile e il 6 maggio 1981 dalla BASF (all. BASF D, lettera del 29 marzo 1985). Orbene, queste ultime si spiegherebbero con l' aumento del costo delle materie prime, il cui probabile ammontare era apparso sull' ECN il 20 aprile 1981 (com. gen., all. 20). La ricorrente nega valore probatorio anche alle istruzioni in materia di prezzi di diversi produttori per i mesi di maggio e giugno (com. gen., all. 19), sostenendo che non se ne può dedurre l' esistenza di una concertazione tra produttori - e ancor meno la partecipazione della BASF a tale concertazione - poiché alcune informazioni riguardanti i prezzi erano state pubblicate prima che venissero impartite dette istruzioni.

    120 La ricorrente non nega di aver partecipato alle iniziative in materia di prezzi del 1982 e del 1983. Essa tuttavia ribadisce che le sue istruzioni in materia di prezzi erano meramente interne, il che sarebbe confermato da una relazione su una revisione contabile compiuta da uno studio professionale e riguardante i prezzi netti (detratti eventuali sconti) praticati dai produttori durante il periodo di riferimento (in prosieguo: la "relazione Coopers & Lybrand"). Secondo le conclusioni di questa relazione, queste istruzioni non hanno avuto nessuna influenza sui prezzi effettivamente praticati sul mercato.

    121 La Commissione da parte sua sostiene che l' identità delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente il 24 e il 27 luglio 1979 e di quelle impartite dalla Monte, dalla Shell, dall' ICI, dalla Hoechst, dalla Linz e dalla ATO per il 1º settembre 1979, non potendo essere giustificata da un rincaro delle materie prime, prova l' esistenza di un' intesa sui prezzi. Tale conclusione discenderebbe in particolare dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), che farebbe riferimento all' iniziativa in materia di prezzi del 1979 poiché vi si leggerebbe che "2.05 remains the target" (2,05 resta l' obiettivo).

    122 La Commissione ritiene poi che la BASF abbia partecipato all' iniziativa in materia di prezzi della fine 1980/inizio 1981. Essa fonda la sua opinione su un telex del 22 dicembre 1980, in cui la BASF indicherebbe un prezzo di 1,77 DM/kg applicabile il 20 gennaio 1981, che sarebbe il risultato di un accordo concluso con gli altri produttori. Ciò sarebbe confermato dal resoconto di due riunioni del gennaio 1981, alla seconda delle quali la BASF ha partecipato. Infatti a tale resoconto è allegata una tabella contenente prezzi, che concorderebbe con le istruzioni della BASF in materia e con quelle di taluni altri produttori (all. C, lettera del 29 marzo 1985).

    123 Per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile 1981, la Commissione riconosce di non disporre di nessuna prova diretta della partecipazione della BASF alle riunioni, ma essa afferma che la concordanza delle istruzioni in materia di prezzi della BASF con quelle degli altri produttori per il medesimo periodo (all. D, lettera del 29 marzo 1985) dimostra che i contatti tra i produttori non erano stati improvvisamente interrotti. La Commissione ritiene che la sua dimostrazione non venga indebolita dal fatto che gli aumenti di prezzo previsti da taluni produttori fossero stati pubblicati nel numero dell' ECN del 20 aprile 1981 (com. gen., all. 20), poiché l' istruzione in materia di prezzi della BASF del 6 maggio 1981 si limitava a confermarne un' altra identica, già impartita dalla BASF il 27 marzo 1981.

    124 La Commissione sostiene che la situazione si presenta esattamente allo stesso modo per i mesi di settembre e ottobre 1981 (all. E, lettera del 29 marzo 1985).

    125 Essa ritiene inoltre che la BASF abbia partecipato a tutte le iniziative in materia di prezzi del 1982 e del 1983. Per sostenere tale affermazione essa si fonda sui resoconti delle riunioni che vanno dal maggio 1982 alla fine del settembre 1983 (com. gen., all. 24-40), nonché sulle concordanti istruzioni in materia di prezzi impartite dalla BASF e dagli altri produttori in seguito a tali riunioni (all. F-I, lettera del 29 marzo 1985).

    c) Giudizio del Tribunale

    126 Il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerga che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):

    "everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".

    ((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) in 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).

    127 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, programmate e controllate in quella sede senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.

    128 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente non nega specificamente di aver partecipato alle iniziative in materia di prezzi svoltesi nella seconda metà del 1981 e durante il 1982 e il 1983 e che la concordanza delle sue istruzioni in materia di prezzi con quelle impartite da diversi produttori permette inoltre di dimostrare che essa ha partecipato all' attuazione da parte dei produttori di detti prezzi-obiettivo.

    129 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che essa non avrebbe aderito alle iniziative convenute in materia di prezzi, il Tribunale ritiene che essi non possano essere accolti per i seguenti motivi.

    130 L' argomento della ricorrente dedotto dall' identità delle costrizioni gravanti sui vari produttori non permette di spiegare l' identità delle loro istruzioni in materia di prezzi, espresse in varie valute nazionali, in quanto l' identità delle costrizioni era limitata a taluni fattori produttivi, come il prezzo delle materie prime, ma non riguardava le spese generali, gli oneri salariali o gli oneri tributari, il che comportava notevoli differenze nei margini di redditività dei vari produttori. Ciò è attestato, ad esempio, dal resoconto della riunione della "European Association for Textile Polyolefins" del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6), alla quale non ha partecipato la ricorrente, secondo il quale la Hoechst, per raggiungere il margine di redditività, auspicava un prezzo di 1,85 DM/kg, l' ICI di 1,60 DM/kg, la Rhône-Poulenc di 3,50 FF/kg e la Shell di 1,50 DM/kg.

    131 Per quanto riguarda il carattere puramente interno delle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e dei prezzi-obiettivo che essa avrebbe determinato, il Tribunale rileva che, benché dette istruzioni siano interne nel senso che esse sono indirizzate dalla sede centrale agli uffici vendite, esse sono state inviate al fine di esser poste in esecuzione e, pertanto, di produrre effetti esterni, come confermato espressamente dall' istruzione in materia di prezzi impartita dalla BASF il 26 settembre 1983 (com. gen., all. 42), in cui può leggersi:

    "Wir muessen Sie also bitten, unsere Kunden dahingehend zu informieren, dass ein weiterer Preisschritt fuer Lieferungen ab 1. November von 0,15 DM/kg unvermeidbar ist".

    (La preghiamo inoltre di informare i nostri clienti che è inevitabile un ulteriore aumento di prezzo nella misura di 0,15 DM/kg per le forniture a partire dal 1º novembre).

    Allo stesso modo, prezzi-obiettivo puramente interni perdono tale carattere non appena diventano oggetto di discussione con altri produttori. Di conseguenza, l' argomento della ricorrente non è tale da inficiare la sua partecipazione alle successive iniziative in materia di prezzi.

    132 Peraltro, l' uscita sull' ECN di informazioni relative ai prezzi non è tale da far perdere valore probatorio alla concordanza delle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente con quelle di altri produttori, essendo dimostrato che istruzioni del genere sono state impartite da numerosi produttori prima di tale uscita, che riunioni di produttori si sono svolte nel periodo di cui trattasi e che inoltre dal resoconto della riunione del 1º giugno 1983 (com. gen., all. 40) si ricava con chiarezza che, quando veniva decisa un' iniziativa in materia di prezzi, essa veniva annunciata sulla stampa specializzata. Infatti, in tale resoconto può leggersi che: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (Si riferì che la Shell si era impegnata a favore del piano e che avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN).

    133 Per quanto riguarda l' argomento della ricorrente ricavato dal fatto che la relazione Coopers & Lybrand avrebbe dimostrato che le sue istruzioni in materia di prezzi non avrebbero avuto nessun effetto sui prezzi praticati, occorre rilevare che la mancanza di effetti non sarebbe tale da inficiare gli elementi di prova addotti dalla Commissione per dimostrare che le iniziative in materia di prezzi erano il risultato della determinazione di prezzi-obiettivo ad opera di diversi produttori.

    134 Infine, il Tribunale ritiene che la Commissione potesse pensare a ragione che il listino dei prezzi allegato al resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) fosse stato oggetto di discussione nel corso di detta riunione e che ne costituisse il risultato.

    135 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, in cui si legge: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule..." ((I 'prezzi-obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1º gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.

    136 Il Tribunale infine rileva che, benché la riunione di produttori del 29 settembre 1983 sia stata l' ultima di cui la Commissione abbia fornito la prova, ciononostante, tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983, diversi produttori (la BASF, l' Hercules, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Linz, la Monte, la Solvay e la Saga) hanno inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (all. I, lettera del 29 marzo 1985), destinate a entrare in vigore il 1º novembre successivo e che pertanto la Commissione ha potuto ritenere a ragione che le riunioni di produttori abbiano continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.

    137 Inoltre, occorre far osservare che, per sostenere la ricostruzione dei fatti di cui sopra, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non comunicati alla ricorrente.

    138 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.

    C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi

    a) Atto impugnato

    139 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; vedasi anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dal settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.

    140 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente era tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema fallì dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostra come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.

    141 Secondo la decisione (punto 42, primo capoverso), in occasione della riunione del 2 settembre 1982 il rappresentante della BASF avrebbe messo in guardia contro il pericolo che tutti i produttori fissassero il medesimo prezzo (2,00 DM) e si sarebbe convenuto che eventualmente i produttori che non fossero stati i principali fornitori di un particolare cliente, se contattati da quest' ultimo, avrebbero dovuto praticare prezzi superiori a 2,00 DM, per contribuire in tal modo al conseguimento dell' obiettivo.

    142 La decisione (punto 20), pur riconoscendo che in Germania non si sono svolti incontri locali, imputa alla BASF di essere rimasta in stretto contatto con la Hoechst e la Huels e di avere con loro adottato una posizione comune su alcune questioni, quali la fissazione di quote.

    b) Argomenti delle parti

    143 Per quanto riguarda le limitazioni della produzione, la ricorrente rileva che i resoconti delle riunioni del 13 maggio e del 21 settembre 1982 (com.gen. all 24 e 30) permettono al massimo di dimostrare che sono state formulate proposte in tal senso, ma di certo non che esse abbiano avuto un esito, anche solo in parte, favorevole. In merito al secondo di detti resoconti, la ricorrente sostiene di aver dovuto ridurre la produzione nell' ottobre del 1982 per ragioni esclusivamente tecniche. Detta riduzione non avrebbe avuto peraltro effetti sul mercato, in quanto sarebbe stata compensata da una diminuzione delle giacenze. Tale spiegazione sarebbe in accordo con il testo del resoconto, secondo cui il rappresentante della BASF avrebbe detto non che l' impianto produttivo dovesse essere bloccato, bensì che esso lo sarebbe stato.

    144 Per quanto riguarda la "leadership contabile", la ricorrente dichiara che, benché il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) faccia pensare che ci siano stati tentativi volti all' attuazione di un tale sistema, i produttori non sarebbero mai stati capaci di accordarsi in merito. Comunque, la BASF per parte sua avrebbe rifiutato tale sistema sin dal principio e non vi avrebbe preso assolutamente parte, come rivelerebbe in particolare il fatto che il suo nome non venga menzionato in tale resoconto. In udienza la ricorrente ha sostenuto che il suo rappresentante, durante tale riunione, aveva solo a titolo personale comunicato alcune idee riguardanti l' "account leadership". Peraltro, la tabella 3 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), in cui il nome della BASF compare come "leader contabile" di tre clienti, non avrebbe nessun valore probatorio poiché si tratterebbe palesemente di proposte formulate dall' autore di tale tabella, le quali non sarebbero mai state approvate dalla ricorrente. Del resto, i clienti ivi citati sarebbero stati privi di rilievo.

    145 La Commissione dal canto suo fa osservare di non aver mai nella decisione, accusato nella decisione la ricorrente di aver ridotto la sua produzione, come quest' ultima vorrebbe farle dire. Essa tuttavia rileva che dal resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30) discende che la BASF si è mostrata disposta a sostenere l' iniziativa in materia di prezzi, convenuta durante tale riunione, riducendo la sua produzione. La Commissione aggiunge che, a prescindere dalla realizzazione effettiva di tali riduzioni, il semplice fatto che un produttore annunci la sua intenzione di ridurre la produzione per un motivo qualunque rappresenterebbe una divulgazione vietata di segreti industriali.

    146 La Commissione afferma che la partecipazione della BASF al sistema di "leadership contabile" si desume dai resoconti delle riunioni del 2 settembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 29 e 33) e di due riunioni svoltesi nella primavera del 1983 (com. gen., all. 37 e 38). In occasione della prima riunione, la BASF avrebbe messo in guardia le altre imprese contro il pericolo di annunciare a tutti i clienti un identico prezzo. In seguito a tale annotazione, sarebbe stato proposto e convenuto che i produttori diversi dal fornitore principale di un particolare cliente avrebbero dovuto domandare a quest' ultimo qualche pfennig in più. La tabella 3 del resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 indicherebbe che la BASF è stata designata "leader contabile" di tre suoi clienti, in Francia, nella Repubblica federale di Germania e in Danimarca. Il resoconto di una riunione della primavera del 1983 confermerebbe tali affermazioni (com. gen., all. 37).

    147 Inoltre, la Commissione contesta alla BASF di aver svolto il ruolo non solo di "leader contabile", ma anche di "concorrente". Queste diverse accuse sarebbero corroborate dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui l' ICI descrive il funzionamento del sistema per il cliente danese della BASF (Jacob Holm, nei confronti del quale l' ICI e la Huels svolgevano il ruolo di "concorrenti"), descrizione confermata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38). La Commissione sostiene inoltre che la tesi della ricorrente, secondo cui Jacob Holm fosse un cliente privo di importanza, per il quale la BASF non aveva bisogno di protezione, appare dubbia poiché nei resoconti delle riunioni, come quello della riunione del 1º giugno 1983 (com. gen., all. 40), il nome di Jacob Holm è sempre posto in evidenza quando si tratta della ricorrente, il che dimostrerebbe che per lei si trattava di un cliente chiave.

    c) Giudizio del Tribunale

    148 Il Tribunale in primo luogo rileva che, se è vero che i produttori tedeschi non organizzavano incontri locali in Germania, essi si tenevano nondimeno in stretto contatto tra loro, e a seguito di tali contatti la ricorrente è arrivata persino a formulare una proposta riguardante le quote a nome dei produttori tedeschi, come indica il resoconto di una conversazione telefonica tra un dipendente dell' ICI e il rappresentante della ricorrente (com. gen., all. 83), in cui si legge: "A. ((il rappresentante della ricorrente)) phoned to give me his company' s figure for September sales and to pass on the German producers' view of how the market might be shared in 1983" (A. mi ha telefonato per darmi i dati delle vendite della sua società per il mese di settembre e per informarmi delle opinioni dei produttori tedeschi sul modo di ripartire il mercato nel 1983) (segue una tabella particolareggiata) (com. gen., all. 83).

    149 In secondo luogo, il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), cui partecipava la ricorrente, indica che l' impegno delle imprese per l' applicazione dei prezzi-obiettivo doveva spingersi sino all' accettazione di perdite in termini di quantitativi di vendita, il che è confermato dal resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30), alla quale ugualmente partecipava la ricorrente, in cui si legge che: "In support of the move BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" ("A sostegno dell' iniziativa, la BASF, l' Hercules e la Hoechst hanno detto che avrebbero momentaneamente sospeso la produzione in taluni impianti"), affermazione sulla quale poggia l' addebito formulato nella decisione e riguardante "lo scambio di informazioni su previste chiusure temporanee di impianti, quale utile misura per ridurre l' offerta globale" (punto 27, quarto trattino).

    150 In terzo luogo, il Tribunale rileva che, in occasione della riunione del 2 settembre 1982, è stato il rappresentante della ricorrente (sig. A.) a mettere in guardia contro i pericoli che sarebbero sorti se tutti i produttori avessero domandato il medesimo prezzo ai clienti e che è lui che ha proposto una soluzione a tale problema. Infatti, nel resoconto di detta riunione si legge (com. gen., all. 29):

    "about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October". PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0004.2

    (il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2.00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2.00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente dovrebbero praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre era chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cercassero di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).

    151 Inoltre, il nome della ricorrente compare, da un lato, nella tabella 3 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) come "leader contabile" di tre clienti (uno in Germania, Boussac in Francia e Holm in Danimarca) e, dall' altro, nel resoconto di una riunione svoltasi nella primavera del 1983 (com. gen., all. 37), dedicata segnatamente all' esame del sistema di "leadership contabile". Occorre inoltre far osservare che nel resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38) si legge che: "To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote Dkr 6.75 from now to end June (DM 1,85)" ((Per proteggere la BASF, si è convenuto che la CWH(uels) + l' ICI vendano a 6,75 corone danesi (DKR) da adesso sino alla fine di giugno (DM 1,85) )).

    152 Da questi diversi elementi di prova discende che la BASF ha partecipato attivamente al sistema di "leadership contabile" e che essa non può discolparsi asserendo che alla riunione del 2 settembre 1982 il suo rappresentante si era espresso a titolo personale.

    153 L' argomento della ricorrente secondo il quale i clienti dei quali la si accusa d' essere stata "leader contabile" erano clienti di scarso rilievo - il che le avrebbe precluso la possibilità di essere loro "leader contabile" - non può essere accolto. Infatti, la questione rilevante non è se i tre clienti della ricorrente fossero o no importanti, bensì se essa fosse o no uno dei loro fornitori principali. Orbene, la ricorrente non ha né asserito, né provato di non essere uno dei fornitori principali di questi clienti.

    154 Più in generale, per quanto riguarda le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente, riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene -, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.

    155 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che, partecipando alle riunioni durante le quali queste misure sono state decise, la ricorrente ha preso parte a queste ultime al pari degli altri partecipanti, poiché la stessa non adduce nessun indizio in grado di sostenere la sua affermazione secondo la quale essa non vi avrebbe preso parte.

    156 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente compare tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

    D - Obiettivi in termini di quantitativi e di quote

    a) Atto impugnato

    157 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.

    158 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

    159 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).

    160 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso l' ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale di un mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.

    161 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio/marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un dodicesimo dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Nonostante varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).

    162 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 t. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982 le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni, come la BASF, avrebbero raggiunto un certo equilibrio e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.

    163 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che l' ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.

    164 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Il detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 poiché, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell ricevettero l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).

    165 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, avrebbe costituito uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.

    b) Argomenti delle parti

    166 La ricorrente ritiene che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) non consenta di dimostrare la sua partecipazione a un accordo in materia di quote per il 1979 in quanto, da un lato, non c' è nulla in questo resoconto che proverebbe la sua partecipazione a detta riunione e, dall' altro, tale resoconto rivelerebbe la mancanza in tale momento di un accordo sulle quote.

    167 Inoltre, in merito alla tabella di dati intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55), essa sostiene che quest' ultima è priva di valore probatorio, in quanto si ignora chi ne sia l' autore, a chi sia stata trasmessa e a che fine sia stata redatta, e che pertanto nulla indicherebbe che essa sia il risultato di una preventiva concertazione tra i produttori, né che sia stata comunicata alla BASF. Tale tabella consentirebbe al massimo di concludere che qualcuno ha fatto delle considerazioni sulle vendite di polipropilene in Europa occidentale.

    168 Per quanto riguarda il 1980, la ricorrente fa notare che, secondo la Commissione, è alla fine del febbraio 1980 che i produttori avrebbero convenuto alcune "quote-obiettivo" per tale anno. Orbene, la Commissione non avrebbe assolutamente sostenuto che la BASF ha partecipato a una riunione di produttori in tale mese.

    169 Peraltro, la ricorrente compie un' analisi particolareggiata delle tabelle prodotte dalla Commissione (com. gen., all. 56-61) per dedurne che i dati citati nei vari documenti come quote per tutti i produttori nonché i dati relativi alla BASF non concorderebbero tra loro. Nulla proverebbe che certi documenti siano stati oggetto di una qualsivoglia decisione, mentre altri sembrerebbero proposte in materia di quote, il che non consentirebbe di farne discendere l' esistenza di un accordo. Per quanto riguarda i dati citati nella tabella allegata al resoconto della riunione del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), la ricorrente sottolinea che questi ultimi vertono sul passato e non sull' avvenire e che pertanto ciò farebbe loro perdere il carattere di quote. Essa aggiunge che per di più esistono divergenze per nulla trascurabili tra le asserite "quote-obiettivo" che le sarebbero state assegnate e le sue vendite effettive, contrariamente a quanto affermato al punto 55, quarto capoverso, della decisione. Ciò costituirebbe un indizio ulteriore dell' assenza di accordi.

    170 Essa poi rileva che la Commissione ha ammesso l' assenza di accordi in materia di quote per il 1981. Il sistema dei dodicesimi provvisori, cui si sostiene si sia fatto ricorso, sarebbe stato una mera proposta che la BASF non avrebbe appoggiato e che non sarebbe del resto sfociata in un accordo. Di ciò essa vede la riprova nel fatto che il 27 maggio 1981 non ci fosse accordo circa la limitazione dei quantitativi di vendita; la mancanza di un accordo è confermata dal resoconto della riunione svoltasi in quella data tra i rappresentanti dell' ICI e della Shell (com. gen., all. 64), nonché da una proposta dell' ICI (com. gen., all. 63). Questi documenti rivelano infatti che in quel momento c' erano ancora discussioni in corso. Questa conclusione non sarebbe inficiata dal fatto che le imprese abbiano potuto scambiarsi informazioni per farsi un' idea degli sviluppi del mercato.

    171 Per quanto riguarda il 1982, la ricorrente sostiene che, nonostante siano state avviate discussioni tra i produttori, esse non sono sboccate in un accordo a causa delle posizioni assai divergenti mantenute dai differenti produttori. Questo si ricaverebbe con chiarezza dai resoconti delle riunioni del 20 agosto, 6 ottobre e 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 28, 31 e 33) e dalle proposte provenienti da diversi produttori (com. gen., all. 69-71), fortemente divergenti.

    172 Per quanto riguarda il 1983, essa rileva che la documentazione fornita dalla Commissione prova che i produttori di polipropilene hanno discusso proposte riguardanti le quote, ma non dimostra assolutamente che tali proposte siano sfociate in un accordo o che la BASF abbia aderito a un accordo del genere nel primo trimestre del 1983. Infatti, la documentazione prodotta dalla Commissione non parlerebbero in nessun caso di accordi (com. gen., all. 82 e 83), ma soltanto di "proposte" (com. gen., all. 33, tabella 2) o di dati "accettabili" (il che non vuol dire "accettati") per produttori diversi dalla BASF.

    173 Parimenti, nemmeno i documenti prodotti dalla Commissione per provare l' esistenza di un accordo nel secondo trimestre del 1983, segnatamente il resoconto della riunione del 1º giugno 1983 (com. gen., all. 40) e una tabella di dati (com. gen., all. 84), avrebbero valore probatorio. Il primo conterrebbe soltanto raffronti tra dati e, per quanto riguarda il secondo, la BASF sottolinea che la Commissione non potrebbe fondatamente dedurre da uno scambio di informazioni sulle vendite realizzate, del quale la BASF ammette l' esistenza, il fatto che sia stato concluso un accordo in materia di quote. Nella comunicazione degli addebiti, del resto, la stessa Commissione sarebbe del parere che gli accordi in materia di quote e gli scambi di informazioni sui quantitativi di vendita non fossero necessariamente connessi gli uni agli altri.

    174 Per quanto riguarda infine le pressioni che si asserisce siano state esercitate su taluni produttori durante le riunioni, la ricorrente sostiene che non è possibile assimilare le critiche alle pressioni e che, comunque, la Commissione avrebbe dovuto almeno dimostrare che le critiche formulate nei confronti di taluni produttori abbiano effettivamente influenzato questi ultimi.

    175 La Commissione, per parte sua, ritiene che la partecipazione della ricorrente ad accordi in materia di quote relativi al 1979 sia dimostrata da una tabella non datata, reperita presso l' ICI, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55), che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati sulle vendite, espressi in migliaia di tonnellate, per il 1976, il 1977 e il 1978, nonché altri dati menzionati sotto le rubriche "1979 actual" (dati effettivi per il 1979) e "revised target" (obiettivi riveduti). Alla BASF risulterebbe ivi assegnato un "revised target" (obiettivo riveduto) di 55 kt. Poiché tale tabella contiene informazioni da tutelare rigorosamente, trattandosi di segreti industriali, sarebbe stato impossibile elaborarla senza la partecipazione della BASF. Il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) confermerebbe che in tale periodo la questione riguardante le quote costituiva l' oggetto delle riunioni, il che farebbe crollare la tesi della BASF secondo la quale tale tabella sarebbe stata redatta a sua insaputa, al di fuori delle riunioni.

    176 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso l' ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" ((Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt) )) (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (proposte iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano su queste ultime, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento: infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite, secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa.

    177 Per quanto riguarda il 1981, la Commissione riconosce che non ci sono stati accordi per l' intero anno. Tuttavia i produttori si sarebbero accordati, come misura temporanea per limitare le loro vendite mensili nel periodo febbraio-marzo, ad 1/12 dell' 85% degli obiettivi concordati per l' anno precedente, secondo quanto attesterebbe il resoconto delle due riunioni del gennaio 1981. Durante gli altri mesi dell' anno, avrebbe operato un sistema di controllo permanente dei volumi messi in commercio dai vari produttori. In considerazione dello stretto rapporto esistente tra gli accordi in materia di prezzi e i vantaggi derivanti da tale sistema, la partecipazione della BASF a quest' ultimo sarebbe, a parere della Commissione, sufficientemente dimostrata.

    178 Per quanto riguarda il 1982, essa afferma che non fu possibile concludere nessun accordo definitivo, nonostante i tentativi in tal senso, comprovati dai diversi progetti in materia di quote che sono stati scoperti (com. gen., all. 69 e 71). Tuttavia, sarebbe stata escogitata una soluzione provvisoria sotto forma di un controllo delle vendite, determinato in funzione dei dati dell' anno precedente. In questo modo, le quote di mercato sarebbero rimaste praticamente immutate e la situazione sarebbe stata definita dalla ATO un "quasi consenso" (com. gen., all. 72).

    179 Per quanto riguarda il 1983, la Commissione sottolinea che la BASF ammette di aver formulato proposte in materia di quote, di cui essa avrebbe discusso con gli altri produttori, ma che al tempo stesso afferma che non fu possibile concludere nessun accordo, senza spiegarne il perché. Essa aggiunge che in tale occasione la BASF è apparsa persino come la portavoce del gruppo dei produttori tedeschi, di cui essa ha comunicato all' ICI le aspirazioni (com. gen., all. 83).

    180 La Commissione prosegue affermando di disporre di dati numerici riguardanti le vendite che i diversi produttori auspicavano di poter realizzare e delle proposte che essi hanno formulato in tal senso, per sé stessi e per gli altri produttori, su domanda dell' ICI e comunicate a quest' ultima ai fini della conclusione di un accordo sulle quote per il 1983 (com. gen., all. 74-76 e 78-84). Secondo la Commissione, le proposte sono state immesse in un computer per ottenere una media, che è stata poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore (com. gen., all. 85). A questi documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework 1983" (Programma quadro per il polipropilene 1983) (com. gen., all. 86), nella quale l' ICI descrive, a grandi linee, un futuro accordo sulle quote, nonché un' altra nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework" (Programma quadro per il polipropilene) (com. gen., all. 87), che mostra come quest' ultima considerasse indispensabile un accordo sulle quote.

    181 La Commissione afferma che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) mostra che gli esperti hanno esaminato una proposta in materia di quote per il primo trimestre del 1983.

    182 La Commissione sostiene che le proposte hanno portato ad un accordo basando tale assunto, per il primo trimestre, su un documento interno della Shell (com. gen., all. 90), che proverebbe che quest' ultima ha aderito ad un accordo sulle quote per il 1983 poiché ha imposto alle sue società controllate di ridurre le vendite per rispettare la propria quota ("This compares with W.E. Sales in 1Q of 43 kt: and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed SHELL target of 11%") (Questa cifra va raffrontata con 43 kt di vendite per l' Europa occidentale durante il primo trimestre; e porterebbe a una quota di mercato vicina al 12%, molto superiore all' obiettivo dell' 11%, convenuto per la Shell). Orbene, per poter diventare operativo e ottenere l' adesione di tutte le imprese interessate, un accordo del genere in materia di quote dovrebbe applicarsi, secondo la Commissione, a tutte le imprese di un certo settore. Di conseguenza, la BASF dovrebbe necessariamente aver preso parte a tale accordo, anche se la Commissione non è riuscita ad accertare la sua quota specifica.

    183 Per quanto riguarda il secondo trimestre 1983 si applicherebbe lo stesso ragionamento, che sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1º giugno 1983 (com. gen., all. 40) e da una tabella che definisce "1983 aspirations", in base a dati numerici sulle vendite del primo semestre 1982 (com. gen., all. 84), che a parere della Commissione dimostrano che gli scambi di informazioni relative ai quantitativi venduti servivano al controllo delle quote.

    184 La Commissione afferma peraltro che venivano esercitate pressioni sui produttori che non rispettavano gli accordi conclusi. L' esistenza di simili pressioni discenderebbe da diversi resoconti di riunioni, svoltesi il 9 giugno, il 21 settembre, il 2 dicembre e il 21 dicembre 1982 (com. gen., all. 25, 30, 33 e 34), nei quali si legge che detti produttori erano oggetto di critiche molto severe. La Commissione rileva, in particolare, che il 15 giugno 1981, durante una riunione in cui erano presenti la Shell, l' ICI e la Monte, i perturbatori furono definiti "hooligans" (com. gen., all. 64, a) e che durante la riunione del 21 settembre 1982 si disse che: "Pressure was needed on Shell Italy to restrain themselves to the agreed levels for October" (E' stato necessario esercitare pressioni sulla Shell Italia affinché essa stessa si contenesse nell' ambito dei livelli concordati per ottobre) (com. gen., all. 30). La Commissione conclude che, partecipando a queste riunioni, la BASF forniva il suo sostegno a dette iniziative.

    c) Giudizio del Tribunale

    185 Occorre ricordare che dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.

    186 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della BASF alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle (com. gen., all. 55-61) che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, l' ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides. L' ICI ha del resto dichiarato nella sua risposta alla richiesta d' informazioni (com. gen., all. 8) a proposito di una delle dette tabelle che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle fosse stato fornito dalla BASF nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.

    187 La terminologia usata nelle varie tabelle relative al 1979 e al 1980 (come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )), consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra i produttori.

    188 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79", - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.

    189 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso l' ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti (Actual kt) con gli obiettivi fissati (Target kt). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale 1980) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.

    190 Per quanto riguarda le divergenze esistenti tra i dati richiamati come "quote" nelle tabelle, è importante far rilevare, da un lato, che esse sono trascurabili e, dall' altro, che sono il risultato dell' adeguamento dei quantitativi, espressi in tonnellate, corrispondenti alle quote di mercato assegnate ai diversi produttori. Tale adeguamento, reso necessario dagli sviluppi dell' intero mercato, dev' essere ritenuto un' operazione normale nell' ambito di un sistema di quote quando i partecipanti a detto sistema commettono un errore nella loro valutazione della domanda totale, come avvenne nella fattispecie per il 1980.

    191 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno e d' avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.

    192 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle "aspirazioni" dei produttori durante le dette trattative sono attestate da vari elementi di prova come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le sue "aspirations" per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61), come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62), in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" per il 1981, e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:

    "Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".

    (Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superi quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, i quattro maggiori produttori potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come la Solvay, la Saga, la DSM, la Chemie Linz, l' Anic/SIR moderino anch' essi le loro esigenze. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).

    Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati del compromesso per ciascun produttore rispetto al 1980 ("% of 1980 target").

    193 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:

    "In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".

    ((Nel frattempo (febbraio-marzo) il quantitativo mensile sarebbe ridotto a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti) )).

    194 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, se queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinazione di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne, relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo, sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.

    195 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Essendo combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente tratta con rigorosa riservatezza come segreti d' affari, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.

    196 La partecipazione della ricorrente a queste varie attività risulta sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si sono svolte le azioni di cui trattasi, e segnatamente alle riunioni del gennaio 1981, sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti sopra citati. In questi ultimi figurano del resto dei dati che, secondo quanto l' ICI ha dichiarato, come si è detto, nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale - alla quale altre ricorrenti fanno riferimento nelle loro risposte -, non potevano essere determinati in base alle statistiche del sistema Fides.

    197 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre del 1982.

    198 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate in primo luogo da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982) (com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che a loro avviso doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici) (com. gen., all. 70, a), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen., all. 70, b), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto in un' altra tabella, manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un impiegato della Monte) (com. gen., all. 70, c); in ultimo luogo da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).

    199 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:

    "To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".

    ((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).

    L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av((erage)) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio/maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio/luglio 1982.

    200 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt), e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est((imated)) at 120 Kt)" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio/giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).

    201 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.

    202 Quanto al 1983, il Tribunale rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente partecipò alle riunioni in cui il sistema fu discusso e fornì in quella sede dati relativi alla sue vendite.

    203 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative intese all' istituzione di un sistema di quote per il 1983.

    204 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio, al pari di altre nove imprese. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:

    "(...) and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".

    (( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).

    Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:

    "this would be 11.2% of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".

    (ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).

    205 Secondo il Tribunale, giustamente la Commissione ha desunto dalla combinazione di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% la quota globale di mercato del gruppo. Tale limitazione espressa in termini di quota di mercato può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di detto sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.

    206 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale fu richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).

    207 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

    208 Il Tribunale rileva, peraltro, che, partecipando alle riunioni durante le quali diversi produttori erano fatti oggetto di critiche quando non rispettavano quanto convenuto, la ricorrente ha aderito a tali critiche e, così facendo, ha esercitato pressioni su detti produttori.

    209 Inoltre, occorre far osservare che, per sostenere la ricostruzione dei fatti di cui sopra, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non comunicati alla ricorrente.

    210 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà in merito agli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e alla limitazione delle loro vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore per il 1981 e il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.

    2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

    A - Qualificazione giuridica

    a) Atto impugnato

    211 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.

    212 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo-quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).

    213 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, perfino non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.

    214 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).

    215 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

    216 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.

    217 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).

    218 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato CEE, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).

    219 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata" anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).

    220 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un cartello complesso può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0004.3

    221 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.

    222 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (vedi decisione, punto 82), e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi-obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.

    B - Argomenti delle parti

    223 La ricorrente ritiene che, alla luce degli sviluppi della posizione della Commissione in merito alla qualificazione giuridica dell' infrazione, sia necessario definire con precisione le nozioni di "accordo" e di "pratica concordata". Affinché ci sia un accordo, sarebbe sufficiente che le imprese partecipanti realizzino un accordo di volontà circa una pratica restrittiva della concorrenza, senza che sia necessario che detto accordo di volontà venga posto effettivamente in esecuzione. Di contro, perché si abbia pratica concordata sarebbe necessario che ci sia una qualsivoglia pratica, cioè un' azione o un' omissione riconducibile a una concertazione che eserciti taluni effetti sul mercato o che abbia come scopo quello di produrre effetti del genere.

    224 Secondo la ricorrente, tale differenza concettuale tra queste due nozioni darebbe anche luogo a una differenza sul piano della prova. Per provare un accordo sarebbe necessario dimostrare l' accordo di volontà dei partecipanti. Di contro, per la pratica concordata basterebbe dimostrare l' esistenza concreta di azioni concordanti che sia possibile ricondurre a una concertazione, in merito alla quale sarebbe sempre la Commissione ad avere l' onere di fornire la prova.

    225 E' opinione della ricorrente che l' esatta determinazione delle nozioni di "accordo" e di "pratica concordata" rivesta nella fattispecie un' importanza particolare. Da un lato, per quanto riguarda l' esistenza di accordi, la Commissione non avrebbe dimostrato la volontà concreta o giuridica della stessa BASF di impegnarsi in tal senso. In particolare, poiché la Commissione parla dell' esistenza di un "accordo-quadro", realizzato nel 1977, sarebbe suo onere dimostrare con sufficienti elementi di prova se, a quali condizioni e in che data la BASF avrebbe assunto impegni nell' ambito di un tale accordo. Dall' altro, per quanto riguarda la pratica concordata, non essendo sufficiente l' esistenza della mera concertazione, sarebbe necessario che la Commissione fornisca la prova di un comportamento uniforme delle imprese sul mercato. Orbene, detta prova mancherebbe poiché, come dimostrato dalla relazione Coopers & Lybrand, sul mercato sarebbe stata rilevata una divergenza per nulla trascurabile tra i prezzi effettivamente praticati e i presunti prezzi-obiettivo convenuti.

    226 La ricorrente sostiene peraltro che non è possibile dedurre dalla decisione se la Commissione contesti alle imprese il fatto di aver commesso un' unica infrazione ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, cioè se contesti loro il fatto di aver determinato in comune taluni "prezzi-obiettivo" e di aver tentato di imporli - per cui gli altri comportamenti (gestione della clientela, ripartizione del mercato, ecc.) sarebbero unicamente funzionali all' imposizione di detti "prezzi-obiettivo" sul mercato - o se consideri ogni comportamento come una distinta infrazione. Alla luce del dispositivo della decisione, la ricorrente ritiene che occorra aderire alla seconda interpretazione. Tuttavia essa sottolinea che, a prescindere dall' interpretazione accolta, la constatazione del fatto che l' impresa non abbia tenuto questo o quel comportamento dovrebbe tradursi in una riduzione dell' ammenda, poiché una simile constatazione comporta o una diminuzione della gravità dell' infrazione generale o la scomparsa di una delle infrazioni prese in considerazione.

    227 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro, limitazioni della loro libertà d' azione sul mercato.

    228 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).

    229 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.

    230 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene la BASF, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.

    231 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria, come fa la BASF, la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.

    232 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.

    233 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.

    234 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.

    235 A tal riguardo, la Commissione sottolinea ancora che l' infrazione non si è concretata in una serie di atti gli uni indipendenti dagli altri. Le diverse misure adottate nell' ambito dell' infrazione (in materia di prezzi, di quote, di "leadership contabile", ecc.) sarebbero solo le diverse sfaccettature di un solo e medesimo insieme.

    c) Giudizio del Tribunale

    236 Si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.

    237 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento del loro comportamento commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.

    238 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. le sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, Heintz van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983, nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.

    239 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si è protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).

    240 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).

    241 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.

    242 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.

    243 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il settembre 1983.

    244 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.

    245 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.

    246 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.

    247 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

    B - Responsabilità collettiva

    a) Atto impugnato

    248 Nella decisione (punto 83, primo capoverso) si afferma che la conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione ed il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo. Comunque, sarebbe stata prassi normale che gli assenti venissero informati di quanto era stato deciso nelle riunioni. Tutte le imprese destinatarie della presente decisione avrebbero partecipato all' ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati: ai fini della loro responsabilità non sarebbe rilevante che siano state assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso della Shell, abbiano disertato tutte le sessioni plenarie).

    249 Nella decisione (punto 83, secondo capoverso) si aggiunge che, nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sarebbero concertati in vista di uno scopo comune: ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l' esecuzione dell' accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore andrebbe quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all' intero periodo durante il quale egli avrebbe partecipato all' impresa comune.

    250 Tale considerazione si applicherebbe anche all' Anic e alla Rhône-Poulenc, che hanno lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla Commissione. Non sarebbe stato possibile reperire, per nessuna di queste due imprese, istruzioni in materia di prezzi agli uffici vendite, ma vi sarebbero documenti che ne attesterebbero la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L' accordo andrebbe considerato nel suo complesso e risulterebbe provata la loro partecipazione anche se non sarebbero state reperite le loro istruzioni sui prezzi (decisione, punto 83, terzo capoverso).

    b) Argomenti delle parti

    251 La ricorrente contesta alla Commissione il fatto di essersi basata su criteri probatori fondati su presunzioni e non su fatti. Invece di dimostrare che il comportamento della stessa BASF ha integrato gli estremi di un' infrazione al diritto in materia di intese, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che altre imprese hanno tenuto un comportamento vietato e a dedurne che la stessa BASF debba essersi comportata allo stesso modo. In tal modo, la Commissione imputerebbe alla ricorrente una responsabilità collettiva.

    252 La Commissione replica che l' esistenza di un accordo-quadro può dedursi dal fatto che tutti i produttori si siano accordati su un sistema di riunioni istituzionalizzate al fine di discutere delle loro strategie commerciali. Detto accordo-quadro sarebbe stato integrato da sub-accordi, vertenti su misure concrete. La violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE consisterebbe nel combinato sistema dell' accordo-quadro e dei diversi sub-accordi. Stando così le cose, non occorrerebbe, secondo la Commissione, provare specificamente la partecipazione della ricorrente a ogni singola iniziativa, trattandosi di un' unica intesa nell' ambito della quale a tutti i partecipanti possono essere imputate le attività poste in essere da alcuni di essi, come se si trattasse di loro comportamenti.

    253 La Commissione aggiunge che le infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE rientrano fra quelle realizzabili solo da una pluralità di parti, che agiscano di concerto. Ne deriverebbe l' opportunità di imputare a ciascuna parte il fatto di aver contribuito all' infrazione degli altri partecipanti.

    c) Giudizio del Tribunale

    254 Dai giudizi espressi dal Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica operate dalla Commissione discende che quest' ultima ha sufficientemente fornito la prova della presenza in capo alla ricorrente di tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione contestatale nella decisione e che pertanto essa non le ha imputato la responsabilità del comportamento di altri produttori.

    255 A tal riguardo, occorre precisare che il punto 83, secondo e terzo capoverso, della decisione non è in contraddizione con tale constatazione, poiché esso mira principalmente a giustificare l' accertamento dell' infrazione in capo a imprese per le quali la Commissione non ha reperito istruzioni in materia di prezzi per l' intera durata della loro partecipazione al sistema delle riunioni periodiche.

    256 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    3. Conclusione

    257 Da tutto quello che precede discende che, poiché la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente per il periodo antecedente la fine del 1978 o l' inizio del 1979 non è stata sufficientemente dimostrata, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui rileva che la partecipazione della ricorrente all' infrazione risale a un momento indeterminato, ricompreso in detto periodo. Per il resto, le censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE operate dalla Commissione nell' atto impugnato devono essere respinte.

    Sull' ammenda

    258 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.

    1. La durata dell' infrazione

    259 La ricorrente sostiene che, per determinare l' importo dell' ammenda, la Commissione non ha tenuto correttamente in considerazione la durata della sua partecipazione all' infrazione, che sarebbe stata molto più corta rispetto a quanto asserito dalla Commissione.

    260 La Commissione rileva di aver correttamente tenuto in considerazione la durata dell' infrazione nel determinare l' importo dell' ammenda.

    261 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione da parte della Commissione discende che la durata dell' infrazione accertata nei confronti della ricorrente è stata più corta di quella di cui si è dato atto nella decisione, essendo essa iniziata alla fine del 1978 o all' inizio del 1979 e non in un momento non meglio precisato, compreso tra il 1977 e il 1979. Tuttavia, da questi stessi giudizi discende che la Commissione ha giustamente ritenuto che l' infrazione sia continuata sino al novembre 1983.

    262 Ne consegue che per questo motivo l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotto.

    2. La gravità dell' infrazione

    A - Il ruolo limitato della ricorrente

    263 La ricorrente sottolinea che la Commissione le ha contestato e ha abusivamente considerato dimostrate talune pratiche che non costituiscono infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, ma che secondo la Commissione - se esistite - avrebbero favorito o agevolato infrazioni di tal genere. La Commissione ne avrebbe tratto talune conclusioni circa il grado di partecipazione della BASF alle asserite infrazioni. Orbene, dette pratiche contestate alla BASF sarebbero state manifestamente determinanti nel calcolo dell' ammenda. La prova che essa non ha partecipato a dette pratiche dovrebbe comportare, di conseguenza, una revisione dell' ammenda.

    264 Essa precisa che la Commissione ha torto nel contestarle il fatto di aver scientemente tentato di occultare lo scopo delle riunioni, indicando nel conteggio delle spese di trasferta dei suoi dipendenti uno scopo diverso da quello reale del viaggio. Infatti, secondo la ricorrente lo scopo indicato nel conteggio delle spese di trasferta di cui trattasi era esatto, pur non essendo il solo. Essa non avrebbe mai avuto intenzione di indurre in errore la Commissione riguardo allo scopo delle trasferte dei suoi dipendenti.

    265 La ricorrente sostiene che la Commissione ha torto anche nel rilevare che le imprese, in caso di superamento delle quote, andavano incontro alle pressioni eventuali di altri produttori, sotto forma di critiche. Nessun resoconto evidenzierebbe l' esistenza di critiche nei confronti delle imprese che avrebbero superato le asserite quote, così come nulla indicherebbe che la BASF si sia servita della critica come strumento di pressione sugli altri produttori. Infine, la Commissione non avrebbe comunque fornito la prova che tali supposte critiche abbiano effettivamente influenzato il comportamento delle imprese che ne sarebbero state oggetto.

    266 La ricorrente nega anche di aver svolto il ruolo di portavoce dei produttori tedeschi e contesta le prove addotte dalla Commissione in merito.

    267 Infine, essa ricorda che è possibile infliggerle un' ammenda solo dimostrando che il suo comportamento abbia dato luogo a un' infrazione al diritto delle intese. Essa aggiunge che la tesi della responsabilità collettiva non può essere accolta, segnatamente perché essa avrebbe il risultato di privare di qualunque significato il criterio della "gravità dell' infrazione" al fine di determinare l' ammontare dell' ammenda. Di conseguenza, il solo elemento restante sarebbe la partecipazione della BASF a riunioni per un periodo più breve rispetto a quanto asserito dalla Commissione.

    268 La Commissione, per parte sua, si richiama alle sue tesi riguardanti l' accertamento dell' infrazione per sostenere che l' ammenda inflitta dev' essere riconfermata.

    269 Essa inoltre rileva che l' occultamento del fine delle riunioni può certamente essere spiegato con altre ragioni, ma che esso prova che la ricorrente era consapevole dell' illiceità dei suoi comportamenti.

    270 Per quanto riguarda l' esercizio di pressioni sugli altri produttori, essa ritiene che i resoconti delle riunioni di cui essa dispone, come quello della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), nonché la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) dimostrano in modo evidente che i prezzi e i quantitativi realmente raggiunti erano costantemente raffrontati ai prezzi e quantitativi "obiettivo" e che il mancato rispetto degli accordi conclusi comportava critiche, segnatamente da parte dei produttori tedeschi, la qual cosa si sarebbe tradotta in pressioni. La BASF, in qualità di partecipante all' intesa, avrebbe dato il suo sostegno a dette iniziative e, di conseguenza, dovrebbe esserne riconosciuta responsabile come se si trattasse di un suo personale comportamento.

    271 Infine, la Commissione si fonda sul resoconto di un colloquio telefonico con un dipendente della BASF, redatto da un dipendente dell' ICI, datato 14 ottobre 1982 (com. gen., all. 83), per affermare che la BASF sarebbe stata la portavoce dei produttori tedeschi.

    272 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha individuato correttamente il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 e che la Commissione si è pertanto basata giustamente su detto ruolo per calcolare l' ammenda da infliggere alla ricorrente.

    273 Inoltre, occorre respingere come infondate in fatto le tesi specifiche addotte dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione, secondo cui essa avrebbe svolto un ruolo più ridotto di quello contestatole nella decisione. In primo luogo, l' occultamento del fine dei viaggi compiuti dai rappresentanti della ricorrente che partecipavano alle riunioni regolari di produttori di polipropilene ha oggettivamente contribuito a tutelare il carattere rigorosamente segreto di dette riunioni. In secondo luogo, il Tribunale ricorda di aver rilevato che, nell' ambito dei controlli, svolti durante le riunioni, in merito all' attuazione degli obiettivi in materia di quantitativi di vendita, sono state formulate critiche nei confronti di chi non rispettava gli impegni assunti. Era pertanto perfettamente legittimo, da parte della Commissione, ritenere che tutti i partecipanti alle riunioni durante le quali sono state formulate dette critiche debbano ritenersene responsabili. In terzo luogo, il Tribunale rileva che la Commissione ha ritenuto giustamente che il rappresentante della ricorrente abbia agito da portavoce dei produttori tedeschi, poiché in una nota riguardante una conversazione telefonica tra detto rappresentante e un rappresentante dell' ICI, datata 14 ottobre 1982 (com. gen., all. 83), si legge che:

    "A. phoned to give me his company' s figure for September sales + to pass on the German producers' view of how the market might be shared in 1983".

    (A. mi ha telefonato per darmi i dati delle vendite della sua società per il mese di settembre e per informarmi delle opinioni dei produttori tedeschi sul modo di ripartire il mercato nel 1983).

    274 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

    B - La presa in considerazione della situazione di crisi del mercato

    275 La ricorrente invoca, a titolo di circostanza attenuante, il fatto che durante un lunghissimo periodo i produttori abbiano subito perdite significative operando nel settore del polipropilene. Benché una situazione di crisi non giustifichi la conclusione di un accordo contrario al diritto della concorrenza, essa dovrebbe nondimeno influenzare in modo decisivo la determinazione di eventuali ammende, tanto più che sarebbe dimostrato che gli acquirenti hanno tratto profitto dai prezzi assolutamente vantaggiosi e che i produttori presi in considerazione dalla decisione hanno semplicemente tentato, senza successo, di ridurre le loro perdite. La ricorrente riconosce che la Commissione fa comprendere nella decisione (punto 108, ultimo capoverso) di aver considerato le perdite sofferte dai produttori come elementi tali da contenere l' importo delle ammende. Ma né la motivazione della decisione né il suo dispositivo consentirebbero di valutare in che misura abbia operato tale contenimento, mentre la Commissione ha d' altro canto disposto le ammende più elevate mai inflitte in forza dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

    276 La Commissione afferma di aver già tenuto in considerazione come circostanza attenuante le perdite sofferte dai produttori (decisione, punto 108). Essa ritiene di conseguenza che le ammende siano giustificate, tanto più che sarebbe esagerato parlare di perdite rovinose poiché, dal 1982, lo squilibrio esistente tra offerta e domanda sarebbe stato riassorbito, il che avrebbe indotto la Solvay a proporre, durante la riunione del 13 maggio 1982, la fine delle riunioni di produttori (com. gen., all. 24).

    277 Il Tribunale considera che per valutare la fondatezza di questa censura occorre prima analizzare il modo in cui la Commissione ha determinato l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente.

    278 Il Tribunale rileva che la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).

    279 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e segnatamente delle lett. a), b) e c), carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.

    280 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.

    281 In questo contesto si deve rilevare che la Commissione non era tenuta né ad individualizzare né a precisare il modo in cui aveva tenuto conto delle notevoli perdite che avrebbero subito i vari produttori nel settore del polipropilene, poiché si tratta di uno degli elementi, menzionati nel punto 108 della decisione, che hanno concorso alla determinazione del livello generale delle ammende, ritenuto giustificato dal Tribunale.

    282 Ne consegue che la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta.

    C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione

    283 La ricorrente sostiene che, confondendo l' opinione che i partecipanti possono aver avuto circa l' utilità delle loro riunioni con le conseguenze effettive di queste ultime, la Commissione non ha valutato correttamente gli effetti dell' infrazione. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto senza la benché minima prova dalla Commissione, le industrie che utilizzano il polipropilene non avrebbero subito nessun danno a seguito della presunta intesa denunciata dalla Commissione. Infatti, da una perizia del professor Albach, dell' università di Bonn, si ricaverebbe che i prezzi cui si arrivò effettivamente sul mercato corrispondevano a quelli che si sarebbero potuti prevedere in base ai dati di mercato esistenti e che pertanto essi sono stati il risultato di un meccanismo concorrenziale e non di un accordo. Dallo stesso studio si ricaverebbe che non erano i prezzi-obiettivo l' elemento determinante nella formazione dei prezzi di mercato ma, al contrario, che erano i prezzi di mercato l' elemento determinante nella formazione dei prezzi-obiettivo. Detto studio proverebbe inoltre che sono rilevabili divergenze considerevoli tra i prezzi praticati nei confronti di un medesimo acquirente durante uno stesso mese. La ricorrente aggiunge che le critiche rivolte dalla Commissione allo studio del professor Albach sono o del tutto prive di rilevanza o contraddette da una nuova perizia compiuta dallo stesso professore. Infine, la ricorrente sottolinea che l' analisi di quest' ultimo trova conferma nella relazione Coopers & Lybrand, vertente sui prezzi praticati dai diversi produttori. Essa conclude che, per quanto riguarda le forti perdite sofferte per anni dai produttori, le affermazioni della Commissione appaiono totalmente fantasiose.

    284 La Commissione ricorda di aver esposto in maniera molto sfumata gli effetti dell' intesa e ha riconosciuto che quest' ultima aveva solo in parte conseguito i suoi scopi (decisione, punti 91 e 92). Tuttavia, l' intesa non sarebbe stata del tutto priva di effetti. In merito al rapporto del professor Albach, la Commissione nota che allo stato attuale delle conoscenze acquisite dalla scienza economica non sarebbe possibile calcolare o simulare prezzi concorrenziali. Inoltre, detto studio sarebbe limitato al mercato tedesco. Infine, il calcolo del prezzo di costo del polipropilene cui si è fatto ricorso nella perizia a fini comparativi non avrebbe nessun valore, segnatamente in quanto sarebbe impossibile suddividere con precisione le spese generali dei diversi settori di una stessa impresa quale la BASF. Il nuovo studio prodotto dallo stesso esperto andrebbe incontro, secondo il parere della Commissione, alle stesse obiezioni, in particolare per quanto riguarda le questioni metodologiche.

    285 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo tipo di effetti dell' infrazione consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).

    286 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con gli obiettivi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.

    287 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato e, dall' altro, che anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione dichiara di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non sono state adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.

    288 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti ed ha tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per la mitigazione delle ammende sia stata insufficiente.

    289 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

    D - La presa in considerazione delle forniture della ricorrente all' interno della Comunità

    290 La ricorrente ha sostenuto in udienza che i dati relativi ai quantitativi delle sue vendite all' interno della Comunità - dei quali la Commissione, in risposta a un quesito formulato dal Tribunale, afferma di aver tenuto conto al fine di determinare l' importo delle ammende - sarebbero inesatti, poiché la Commissione le avrebbe imputato il 100% del volume d' affari dell' impresa ROW, mentre la ricorrente parteciperebbe ai ricavi delle vendite di detta impresa solo nella misura del 50%.

    291 Il Tribunale rileva che la ricorrente, in una lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 1991, in replica a una documentazione depositata presso la cancelleria del Tribunale dalla Commissione il 27 dicembre 1990, afferma che il fatto che la Commissione abbia imputato alla ricorrente il 100% del volume d' affari dell' impresa ROW e che essa abbia calcolato di conseguenza l' ammontare dell' ammenda è comparso per la prima volta nella risposta fornita dalla Commissione a un quesito formulato dal Tribunale, senza che la decisione contenga la benché minima indicazione in merito alla presa in considerazione dei ricavi della ricorrente al momento di determinare le ammende.

    292 Basti rilevare che i dati prodotti dalla Commissione nella sua documentazione depositata il 27 dicembre 1990 vertono sulle forniture della ricorrente nella Comunità per quanto riguarda il 1982 e che di conseguenza esse includono tutte le forniture effettuate dall' impresa ROW, la cui produzione era interamente messa in commercio dalla ricorrente. In tale occasione, la Commissione ha fatto presente in una nota che nelle tabelle relative alle quote era inclusa la totalità di dette forniture.

    293 Occorre sottolineare che nella sua lettera, depositata il 9 gennaio 1991, la ricorrente non ha contestato il contenuto di detta nota e che dal complesso delle tabelle relative agli obiettivi in materia di quantitativi di vendita, allegate alla comunicazione generale degli addebiti, si ricava che le forniture dell' impresa ROW sono state sistematicamente e indistintamente tenute in considerazione nell' ambito delle aspirazioni della BASF, delle quote ad essa assegnate e nei dati riguardanti i quantitativi delle sue vendite, da essa forniti durante le riunioni.

    294 Peraltro, è importante sottolineare che la ricorrente non ha evidenziato il motivo per cui al fatto che essa fosse azionista dell' impresa ROW nella misura del 50%, mentre curava la commercializzazione della sua intera produzione, dovrebbe conseguire che, per determinare le ammende, si debba tener conto delle forniture dell' impresa ROW all' interno della Comunità solo nella misura del 50%.

    295 Ne discende che la Commissione ha avuto ragione nel tener conto della totalità delle vendite dell' impresa ROW per determinare le forniture della ricorrente all' interno della Comunità al fine di fissare l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente.

    296 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla gravità dell' infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza accertata a suo carico, ma dev' essere ridotta in ragione della minore durata della detta infrazione. Detta riduzione dev' essere contenuta nella misura del 15% poiché, da un lato, la Commissione ha già tenuto conto, per determinare le ammende, del fatto che il meccanismo che ha reso operante l' infrazione è stato definitivamente messo a punto solo all' inizio del 1979 (decisione, punto 105, ultimo capoverso) e, dall' altro, nutrendo dubbi in merito alla data precisa dell' inizio della partecipazione della ricorrente all' infrazione, essa non ha potuto tenere molto in considerazione il periodo di cui trattasi al fine di fissare l' ammenda inflitta alla ricorrente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    297 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto in parte e poiché le parti hanno concluso ciascuna per la condanna dell' altra alle spese, la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, la metà delle spese sostenute dalla Commissione, che a sua volta ne sopporterà l' altra metà.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L' art. 1, settimo trattino, della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1) è annullata nella parte in cui dichiara che la BASF ha partecipato all' infrazione da un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, e non dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979.

    2) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissata in 2 125 000 ECU, ossia 4 557 891,25 DM.

    3) Per il resto, il ricorso è respinto.

    4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà l' altra metà delle proprie spese.

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