This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0147
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
/* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */
RELAZIONE La presente relazione presenta la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a
ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità. 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Obiettivi
della proposta Gli obiettivi della proposta di regolamento
consistono nel ridurre i costi e accrescere l’efficienza dell’installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso la
diffusione di buone pratiche in tutta l’UE, in modo da migliorare le condizioni
per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in un comparto che
sostiene la crescita di praticamente tutti i settori dell’economia. È infatti riconosciuto che, indipendentemente
dalle tecnologie utilizzate, la parte preponderante dei costi complessivi[1] dell’installazione delle reti è
imputabile alle opere di ingegneria civile, che rappresenta ben l’80% dei costi
per determinate tecnologie. Stabilendo determinati obblighi e diritti
minimi direttamente applicabili nelle varie fasi della realizzazione
dell’infrastruttura è possibile generare risparmi considerevoli. Attraverso un
uso più intenso delle infrastrutture fisiche esistenti, una cooperazione
rafforzata nella realizzazione di opere civili programmate, procedure
semplificate per il rilascio delle autorizzazioni e la rimozione degli ostacoli
a un’infrastruttura interna agli edifici predisposta per l’alta velocità è
possibile ridurre le barriere agli investimenti e all’accesso al mercato. La presente iniziativa affronta pertanto
quattro principali aspetti problematici: 1) inefficienze o strozzature relative
all’uso delle esistenti infrastrutture fisiche (quali, ad esempio, cavidotti,
tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, antenne, tralicci e altre
strutture di supporto), 2) rallentamenti legati alla co-realizzazione
delle reti, 3) inefficienze a livello amministrativo per il rilascio delle
autorizzazioni, e infine 4) strozzature per l’installazione delle reti
all’interno degli edifici. Poiché ognuno di questi aspetti problematici è
legato ad una determinata fase del processo di installazione delle reti,
affrontarli nel loro insieme produrrà una serie di azioni coerenti e
sinergiche. Secondo un recente studio, se si adottassero misure per affrontare
le problematiche individuate, il risparmio potenziale per gli operatori in
termini di Capex sarebbe compreso tra il 20 e il 30% dei costi di investimento
complessivi[2],
ovvero fino a 63 milioni di euro entro il 2020[3]. Al fine di massimizzare le sinergie fra le
reti, il regolamento si rivolge non soltanto ai fornitori di reti di
comunicazione elettronica, ma anche a qualsiasi proprietario di infrastrutture
fisiche, come quelle per l’energia elettrica, il gas, l’acqua e le fognature,
il riscaldamento e i trasporti, adatte ad ospitare elementi della rete di
comunicazione elettronica. 1.2. Contesto
generale Secondo la relazione sul mercato unico del
2010[4], i servizi e le infrastrutture
di telecomunicazione nell’UE sono ancora estremamente frammentati lungo i
confini nazionali. Un recente studio sul costo della “non-Europa” nel settore
delle comunicazioni elettroniche[5]
ha dimostrato che le potenzialità inutilizzate del mercato unico corrispondono
a un importo annuo dello 0,9% del PIL, pari a 110 miliardi di euro. L’infrastruttura per la banda larga ad alta
velocità è la spina dorsale del mercato unico digitale e rappresenta una
condizione essenziale per la competitività a livello mondiale, in particolare
nel settore del commercio elettronico. Come ricordato nella comunicazione
sull’Atto per il mercato unico II[6],
un aumento del 10% della diffusione della banda larga può generare una crescita
del PIL pari all’1-1,5% all’anno e guadagni di produttività del lavoro pari
all’1,5%[7],
mentre l’innovazione indotta dall’introduzione della banda larga nelle imprese
crea occupazione e ha la potenzialità di generare 2 milioni di nuovi posti di
lavoro entro il 2020[8]. Una parte significativa di questo potenziale
non ancora sfruttato è rappresentata dalle infrastrutture di rete: approcci
regolamentari differenti nei confronti della posa della rete portano ad un
aumento dei costi di accesso ai mercati nazionali, impediscono lo sfruttamento
di economie di scala a livello di servizi e di apparecchiature e ostacolano lo
sviluppo di servizi innovativi che potrebbero nascere grazie a reti ultraveloci
che si estendano senza soluzione di continuità travalicando le frontiere
nazionali. Anche se il processo di installazione di reti di accesso spesso
implica disposizioni e procedure gestite a livello locale, tali misure,
compresa la legislazione secondaria locale, possono incidere indirettamente
sulla libera prestazione di servizi e giustificare quindi l’intervento
dell’Unione[9].
Inoltre l’Unione ha già legiferato, in virtù dell’articolo 114 del TFUE, al
fine di promuovere la diffusione dell’infrastruttura di rete locale tramite
l’accesso disaggregato alla rete locale[10].
L’Unione non può permettersi di lasciare i
cittadini e le imprese tagliati fuori da queste infrastrutture e ha approvato
gli ambiziosi obiettivi in materia di banda larga dell’Agenda digitale per
l’Europa: entro il 2013, accesso alla banda larga di base per tutti gli europei
e, entro il 2020, i) accesso a velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s
per tutti gli europei, e ii) sottoscrizione di abbonamenti a internet con
connessioni al di sopra di 100 Mbit/s per almeno il 50% delle famiglie europee.
Questi obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di
realizzazione dell’infrastruttura saranno ridotti in tutta l’UE. 1.3. Contesto
politico L’Agenda digitale per l’Europa è un’iniziativa
faro della strategia Europa 2020 volta a generare benefici socioeconomici
sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e
ultraveloce e su applicazioni interoperabili. Tale iniziativa ha evidenziato in particolare
la necessità di assicurare un abbassamento dei costi legati alla diffusione
della banda larga su tutto il territorio dell’Unione, anche attraverso una
programmazione e un coordinamento adeguati e la riduzione del carico
amministrativo[11]. Il Consiglio europeo dell’1 e 2 marzo 2012 ha
sollecitato l’adozione di misure a livello dell’UE intese a fornire una
migliore copertura della banda larga, anche riducendo i costi
dell’infrastruttura a banda larga ad alta velocità[12]. La Comunicazione “L’Atto per il mercato unico
II: insieme per una nuova crescita” ha individuato in tale iniziativa una delle
12 azioni chiave per rilanciare la crescita, l’occupazione e la fiducia nel
mercato unico e generare effetti concreti sul terreno[13]. Nell’Atto per il mercato
unico II, l’adozione della proposta della Commissione è prevista per il primo
trimestre del 2013. Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha chiesto
alla Commissione di presentare tutte le principali proposte entro la primavera
del 2013[14]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1. Consultazione
pubblica delle parti interessate I servizi della Commissione hanno svolto una
consultazione pubblica dal 27 aprile al 20 luglio 2012, invitando le parti
interessate a esprimersi su cinque serie di questioni riguardanti l’intero
processo di installazione delle reti, dalla fase di pianificazione fino alla
connessione degli utenti finali[15].
Sono pervenute oltre un centinaio di risposte
scritte delle varie parti interessate di 26 paesi dell’Unione europea e
dell’EFTA. Le categorie principali dei partecipanti alla consultazione sono i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica (27) e le loro associazioni
di categoria (14) e gli enti pubblici, comprese le amministrazioni centrali
(22, tra cui 6 autorità nazionali di regolamentazione (ANR)) e locali (9).
Altri settori (7) hanno fornito i rispettivi contributi principalmente
attraverso le associazioni di categoria. Alla consultazione hanno partecipato
anche i fabbricanti di apparecchiature (5) e le associazioni professionali nel
campo dell’ingegneria e delle TIC (6). In generale, i partecipanti hanno accolto
favorevolmente l’intenzione della Commissione di varare un’iniziativa che
affronta i costi delle opere di genio civile legati alla diffusione della banda
larga nel mercato unico. La maggioranza dei partecipanti ha confermato
l’esistenza di inefficienze e strozzature e il potenziale di riduzione dei
costi. Le parti interessate hanno chiaramente ammesso l’esistenza di problemi e
la necessità di agire. Sono state proposte varie soluzioni, alcune molto
ambiziose, altre più moderate. Oltre alla consultazione pubblica, i servizi
della Commissione hanno istituito una piattaforma di discussione in rete per il
crowdsourcing di idee dalle parti interessate[16]. I servizi della Commissione hanno intrattenuto
contatti regolari con le principali parti interessate, sia pubbliche che
private, in tutti i settori in esame. 2.2 Studi
e altre fonti di informazione I servizi della Commissione hanno
commissionato due studi, rispettivamente a Deloitte, sulle pratiche per la
riduzione dei costi in materia di posa di infrastrutture passive per la banda
larga[17],
e a Analysys Mason, per corroborare la valutazione d’impatto che accompagna la
presente proposta[18]. I servizi della Commissione hanno inoltre
esaminato altre fonti d’informazione, altri studi e le buone pratiche nazionali
(tra cui in Germania, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Slovenia, Svezia e Regno Unito[19]).
La Commissione ha raccolto ulteriori informazioni anche tramite le competenti
autorità nazionali di regolamentazione. 2.3 Valutazione
dell’impatto del regolamento proposto I servizi della Commissione hanno effettuato
una valutazione d’impatto[20]
dalla quale emergono le seguenti quattro opzioni strategiche da sottoporre a
ulteriore analisi: opzione 1: status quo, mantenere l’attuale
impostazione di monitoraggio, applicazione e orientamento; opzione 2: promuovere incrementi di efficienza
nel settore delle telecomunicazioni, attraverso l’adozione di misure che
raccomandano un’applicazione più coerente e armonizzata del quadro normativo
per le comunicazioni elettroniche da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione; opzione 3: permettere incrementi di efficienza
nei vari settori, tramite una proposta di regolamento che mira a valorizzare il
potenziale delle cooperazione intersettoriale (due sotto-opzioni, 3a e 3b,
prevedono, rispettivamente, un solo regolamento e una combinazione di un
regolamento e di una raccomandazione); opzione 4: rendere vincolati gli incrementi di
efficienza, con una proposta di norme a complemento del quadro normativo
vigente che stabilisca misure più stringenti rispetto all’opzione 3, ad esempio
gli atlanti delle infrastrutture, l’accesso all’infrastruttura in base a prezzi
orientati ai costi, obblighi di collaborazione nelle opere di ingegneria civile
anche quando non sono finanziate con risorse pubbliche e l’installazione di
infrastrutture predisposte per l’alta velocità anche nei vecchi edifici. Nell’analisi delle opzioni sono valutati in
particolare i costi e i benefici diretti per le parti interessate, gli effetti
previsti sugli investimenti nelle reti e sulla diffusione della banda larga, e
l’impatto macroeconomico più generale sul benessere dei consumatori, la
crescita, la competitività e il mercato unico. La relazione sulla valutazione d’impatto
conclude che l’opzione 3a rappresenta la migliore opzione disponibile, in
considerazione della sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi
identificati, dell’analisi del rapporto costi-benefici, dell’efficienza e della
coerenza nello sfruttare il potenziale di abbattimento dei costi rispetto agli
obiettivi generali delle politiche dell’Unione, conformemente ai principi di
proporzionalità e sussidiarietà. Per la scelta dello strumento proposto si veda
il punto 3.4. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base
giuridica La proposta si basa sull’articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò è giustificato dagli
obiettivi della proposta che mirano a migliorare le condizioni per
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza,
questo articolo attribuisce al legislatore dell’Unione, in funzione del
contesto generale e delle circostanze specifiche della materia, un margine di
discrezionalità in merito alla tecnica di armonizzazione più idonea per
ottenere il risultato auspicato, in particolare nei settori caratterizzati da
particolarità tecniche complesse[21]. 3.2. Sussidiarietà
L’intervento proposto a livello dell’Unione
per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità è giustificato dal principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà persegue due
obiettivi: da una parte, consente all’Unione di agire nel caso in cui un
problema non possa essere adeguatamente risolto dall’azione individuale degli
Stati membri; dall’altra, punta a difendere l’autorità degli Stati membri in
quei settori che non possono essere trattati in modo più efficace grazie ad
un’azione dell’Unione. Lo scopo è avvicinare il più possibile i cittadini al
processo decisionale dell’Unione. Il regolamento proposto è incentrato sulla
definizione di diritti e obblighi specifici direttamente applicabili, al fine
di facilitare la pianificazione e la realizzazione dell’infrastruttura fisica e
delle opere civili, e prevede disposizioni accessorie volte a garantire la
trasparenza delle informazioni pertinenti e il coordinamento delle procedure
amministrative. Oltre a ciò, stabilisce i requisiti per le infrastrutture
fisiche all’interno degli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti
a profonda ristrutturazione. Le misure previste si basano sulle migliori
pratiche attuate in diversi Stati membri, come quelle relative al riutilizzo
delle infrastrutture fisiche esistenti in Lituania e in Portogallo, la
trasparenza in merito alle infrastrutture esistenti in Belgio e in Germania, la
co-realizzazione delle reti in Finlandia e in Svezia, la semplificazione dei
diritti di passaggio e delle procedure amministrative nei Paesi Bassi e in
Polonia e l’infrastruttura a banda larga ad alta velocità negli edifici nuovi
in Spagna e in Francia[22].
Alcuni Stati membri hanno introdotto misure che in qualche maniera vanno anche
al di là di quelle proposte, come lo “sportello unico” in Grecia. Il
regolamento proposto non pregiudica le eventuali disposizioni più dettagliate
stabilite dalla normativa nazionale. Il regolamento proposto lascia altresì
impregiudicate misure di regolamentazione specifiche, tra cui l’imposizione di
rimedi alle imprese che detengono un significativo potere di mercato, adottate
dalle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito del quadro normativo
dell’UE per le comunicazioni elettroniche. Per migliorare le condizioni per
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno è necessario attuare le
misure proposte a livello dell’Unione, al fine di: –
rimuovere le barriere al funzionamento del mercato
interno causate da un mosaico di norme nazionali e locali che impedisce lo
sviluppo e la crescita delle imprese europee, si ripercuote negativamente sulla
competitività europea, ostacola gli investimenti e le attività al di là dei
confini nazionali e frena la libertà di fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica garantita dalla vigente legislazione unionale; a
titolo illustrativo, la mancanza di coerenza e trasparenza nei diversi approcci
normativi nei confronti della posa delle reti porta ad un incremento dei costi
di accesso a ciascun mercato nazionale. Questa frammentazione costituisce un
ostacolo per le società multinazionali, ma anche per quelle nazionali,
desiderose di raggiungere economie di scala a livello europeo a fronte della
crescente concorrenza mondiale. Tale situazione ostacola inoltre lo sviluppo di
servizi innovativi che potrebbero nascere grazie alle reti superveloci che si
estendono senza soluzione di continuità travalicando le frontiere nazionali; –
stimolare la copertura capillare della banda larga,
che rappresenta un presupposto per lo sviluppo del mercato unico digitale,
contribuendo pertanto alla rimozione di un grave ostacolo al completamento del
mercato unico e al contempo al rafforzamento della coesione territoriale; tali
obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di realizzazione
dell’infrastruttura saranno ridotti in tutta l’UE; –
realizzare l’enorme margine non sfruttato di
riduzione dei costi e facilitare la diffusione della banda larga, promuovendo
in tutta l’UE le migliori pratiche esistenti; –
razionalizzare i processi di pianificazione e
d’investimento efficienti su vasta scala, facilitando così lo sviluppo di
operatori paneuropei; –
garantire la parità di trattamento e la non
discriminazione delle imprese e degli investitori, in linea con quegli
“obiettivi e compiti strettamente connessi alle materie che costituiscono
oggetto”[23]
di vari strumenti già previsti dal diritto dell’UE, in particolare per quanto
riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche[24], ma anche per altri settori
(ad esempio, imprese di servizi di pubblica utilità che cercano di trarre un
profitto dalle loro infrastrutture fisiche, le sinergie nella realizzazione di
reti intelligenti). Sono state presi diversi accorgimenti per
rendere la proposta conforme al principio di sussidiarietà. –
In primo luogo, gli Stati membri possono mantenere
o adottare disposizioni più dettagliate per specificare ulteriormente o
integrare gli obblighi previsti nella proposta di regolamento, ad esempio per
quanto riguarda l’accesso alle infrastrutture esistenti, il coordinamento e la
co-realizzazione delle opere di ingegneria civile. –
Inoltre, se da una parte i compiti previsti dal
regolamento proposto sono assegnati automaticamente alle ANR le quali sono
indipendenti in virtù del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche,
proprio per la loro competenza e indipendenza, dall’altra, gli Stati membri
hanno la facoltà di designare organismi competenti diversi in conformità del
sistema costituzionale nazionale di attribuzione delle competenze e dei poteri[25], ad un livello di aggregazione
ottimale, ove possono essere assicurati importanti incrementi di efficienza in
considerazione dello specifico incarico loro affidato. Ciò vale per tutte le
attività previste dal regolamento: lo sportello unico sul rilascio delle
autorizzazioni, la trasparenza e la risoluzione delle controversie. –
In secondo luogo, per quanto riguarda la
trasparenza delle infrastrutture fisiche esistenti, anche se un certo numero di
Stati membri ha attivato diverse iniziative di mappatura sotto forma di
applicazioni SIG (sistema d’informazione geografica) che, per alcuni paesi,
riguardano non solo le infrastrutture di comunicazione elettronica, ma anche
quelle fisiche di altri servizi pubblici, la presente proposta non impone agli
Stati membri di svolgere tale esercizio di mappatura, né che i dati vengano
aggregati o conservati presso uno sportello unico. L’obbligo imposto agli Stati
membri è quello di “mettere a disposizione” tali dati presso un unico punto
informativo, che darebbe accesso ad altri siti grazie a collegamenti
ipertestuali. Analogamente, la proposta non impone alcun obbligo generale di
pre-notificazione della programmazione delle opere di ingegneria civile. Essa
consente piuttosto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
richiedere tali informazioni ai fornitori di rete, con la finalità di
installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. –
In terzo luogo, per quanto riguarda il rilascio
delle autorizzazioni, la presente proposta non pregiudica l’autonomia
procedurale degli Stati membri di attribuzione delle competenze a livello
interno. Sebbene il punto di contatto debba fornire le informazioni riguardanti
le varie procedure per il rilascio delle autorizzazioni e ad esso vadano
presentate le richieste, il suo ruolo si limita ad inoltrare le diverse
autorizzazioni e a coordinare il processo di rilascio delle autorizzazioni.
Inoltre, le varie scadenze sono armonizzate solo se non sono già altrimenti
stabilite e gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o introdurre le
proprie scadenze specifiche, fermi restando le altre scadenze o gli altri
obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura
applicabili a norma del diritto nazionale o dell’UE. –
Infine, per quanto concerne l’equipaggiamento di
cui debbono essere dotati gli edifici, il regolamento proposto consente agli
Stati membri di adattare gli obblighi stabiliti dal regolamento alle
specificità nazionali e locali e di esentare determinate categorie di edifici,
come le abitazioni singole o le ristrutturazioni, nel pieno rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 3.3. Proporzionalità
Le misure proposte sono anche giustificate in
termini di proporzionalità. Le misure proposte per abbattere i costi si
basano su un maggiore coordinamento e una maggiore trasparenza e
sull’armonizzazione minima degli strumenti, mettendo le parti interessate nelle
condizioni di sfruttare le sinergie e ridurre le inefficienze. Le misure
proposte mirano inoltre a ridurre gli ostacoli all’accesso alle infrastrutture
fisiche, senza indebite ripercussioni sui diritti di proprietà e salvaguardando
in primo luogo le trattative commerciali. Le misure proposte non impongono modelli
imprenditoriali specifici e, lasciando aperta la possibilità per gli Stati
membri di adottare disposizioni più dettagliate, andranno ad integrare
piuttosto che indebolire le eventuali iniziative nazionali in corso. Gli Stati
membri potranno così sviluppare ulteriormente le misure già avviate sul loro
territorio e scegliere di organizzare le misure esistenti, o nuove, più adatte
alle loro peculiarità, senza necessariamente imporre costi aggiuntivi. Benché la proposta di regolamento incida in
certa misura sui diritti di proprietà, ciò avviene nel rispetto del principio
di proporzionalità. La proposta consente di effettuare trattative
commerciali per l’accesso all’infrastruttura fisica, senza imporre l’obbligo di
accesso a condizioni predefinite o orientate ai costi. Essa prevede motivi
indicativi che permettono di ritenere ragionevole il rifiuto di accesso, quali
l’idoneità tecnica dell’infrastruttura fisica ad ospitare uno degli elementi
delle reti di comunicazione elettronica, la mancanza di spazio per ospitare
tali elementi, o motivi legati alla sicurezza e all’integrità della rete. Prevedendo un meccanismo per la risoluzione
delle controversie in caso di rifiuto irragionevole di accesso, la proposta
prende in considerazione vari parametri per la fissazione del prezzo di
accesso, quali l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa in base al
quale l’operatore di rete al quale è chiesto l’accesso ha realizzato
investimenti, in particolare in caso di infrastrutture fisiche di recente
costruzione utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione
elettronica ad alta velocità. Per quanto riguarda la trasparenza delle
infrastrutture fisiche esistenti, la proposta riguarda le infrastrutture idonee
all’installazione delle reti ad alta velocità e non le infrastrutture fisiche
in generale, consentendo agli Stati membri di accordare esenzioni generali per
le infrastrutture che non sono tecnicamente idonee. La proposta mira inoltre a
rendere disponibili le informazioni al minor costo possibile. Per questo
motivo, sono previsti obblighi graduali, che permettano di organizzare
l’accesso alle informazioni già disponibili e di ricorrere a indagini soltanto
se le informazioni non sono facilmente reperibili attraverso le autorità
pubbliche o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Per quanto riguarda il coordinamento delle
opere di ingegneria civile, la proposta non limita la libertà economica delle
imprese - in particolare, non rende obbligatoria la co-realizzazione per i
soggetti che non hanno scelto tale modello commerciale, a meno che le opere non
siano finanziate attraverso risorse pubbliche. La proposta intende invece
rendere possibili la conclusione di accordi commerciali per la
co-realizzazione, facilitando una migliore diffusione delle informazioni sulle
opere di ingegneria civile programmate. Per quanto riguarda le infrastrutture fisiche
all’interno degli edifici, l’obbligo di dotare gli edifici di infrastrutture
fisiche predisposte all’alta velocità è limitato agli immobili nuovi e
profondamente ristrutturati. In questi casi infatti, rispetto agli elevati
costi di una messa in conformità a posteriori degli edifici esistenti dotati di
infrastruttura passiva non predisposta all’alta velocità, il costo risulta
incrementale e suscettibile di essere compensato dal maggior valore che
acquisisce il bene immobile. Inoltre, la proposta riduce ulteriormente il campo
di applicazione di questo obbligo alle ristrutturazioni profonde, per le quali
è richiesta un’autorizzazione edilizia. Sono poi previste esenzioni generali da
parte degli Stati membri per motivi di proporzionalità. 3.4. Diritti fondamentali L’impatto delle misure proposte è stato
analizzato sotto il profilo dei diritti fondamentali. Anche se l’obbligo fatto agli operatori di
rete di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alle loro
infrastrutture fisiche potrebbe limitare la loro libertà d’impresa, nonché il
loro diritto di proprietà, i connessi effetti negativi sono tuttavia mitigati
dalla disposizione che prevede che un tale accesso avvenga a condizioni eque,
anche per quanto riguarda il prezzo. Tale limitazione è inoltre ritenuta
giustificata e proporzionata dall’esigenza di abbattere i costi
dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità,
poiché ridurrebbe la necessità di eseguire opere di ingegneria civile, a cui è
imputabile quasi l’80% dei costi della realizzazione delle reti. Per quanto
concerne l’obbligo per gli operatori di rete di fornire informazioni minime
sulle infrastrutture esistenti, sono previste garanzie relativamente al diritto
alla riservatezza e alla tutela del segreto aziendale mediante la concessione
di deroghe per i segreti tecnici e commerciali. L’obbligo per le imprese che eseguono le opere
civili, interamente o parzialmente finanziate con risorse pubbliche, di
soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all’infrastruttura
finalizzate all’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità, potrebbe limitare la loro libertà d’impresa, nonché il loro
diritto di proprietà. Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto se non
comporta alcun costo supplementare per le opere di ingegneria civile
inizialmente previste e se la richiesta di coordinamento è presentata il prima
possibile e, in ogni caso, almeno un mese prima della presentazione del
progetto finale alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
Tale limitazione è inoltre ritenuta giustificata e proporzionata al fine di
ridurre i costi dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità, poiché consentirebbe agli operatori di reti di comunicazione
elettronica di pagare soltanto una parte dei costi delle opere di ingegneria
civile. L’obbligo di dotare tutti gli edifici di nuova
costruzione di un’infrastruttura fisica predisposta all’alta velocità potrebbe
avere conseguenze sui diritti di proprietà dei proprietari dei beni immobili
interessati. Tale limitazione è ritenuta giustificata e proporzionata al fine
di ridurre i costi dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità, poiché escluderebbe l’eventuale necessità di ammodernamento
degli edifici a posteriori. Il diritto di un fornitore di reti pubbliche
di comunicazioni di far terminare la rete al punto di concentrazione per poter
accedere all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità può
incidere sui diritti di proprietà dei proprietari dei beni immobili
interessati. Tale restrizione è tuttavia limitata dall’obbligo dei fornitori di
reti pubbliche di comunicazione di minimizzare l’impatto sulla proprietà
privata e di coprire le eventuali spese sostenute. Tale restrizione è inoltre
ritenuta giustificata e proporzionata al fine di abbattere i costi della
diffusione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, poiché
consentirebbe agli operatori delle reti di comunicazione elettronica di creare
economie di scala nell’installazione delle loro reti. Il diritto dei fornitori di reti pubbliche di
comunicazione di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica esistente
all’interno degli edifici predisposti alla banda larga potrebbe avere un
impatto sui diritti di proprietà del titolare del diritto di utilizzazione di
tali infrastrutture fisiche. Tale restrizione è tuttavia limitata, poiché tale
accesso dovrebbe essere concesso a condizioni ragionevoli e si applicherebbe
soltanto nei casi in cui la duplicazione fosse tecnicamente impossibile o
economicamente inefficiente. Il diritto a un ricorso effettivo per le parti
interessate dalle restrizioni sopra descritte è garantito dalla possibilità di
rinvio a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle
controversie, fatto salvo il diritto delle parti di adire un organo
giurisdizionale. 3.5. Scelta
dello strumento La Commissione propone un regolamento in
quanto tale strumento offre la garanzia di una soluzione globale e direttamente
applicabile, anche per quanto riguarda tutte le autorizzazioni necessarie
all’installazione delle reti, assicurando la rapida disponibilità di strumenti
per la riduzione dei costi, nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi
dell’Agenda digitale europea entro il 2020. Diversamente da una direttiva, che
richiederebbe tempi più lunghi per il recepimento da parte degli Stati membri,
il regolamento stabilisce rapidamente i diritti e gli obblighi fondamentali per
la diffusione delle reti in tutto il mercato unico. Inoltre, per sua natura,
una direttiva ammette un notevole grado di differenziazione nell’applicazione
dei suddetti diritti e obblighi e pertanto contribuirebbe a perpetuare
l’attuale frammentazione. Per contro, uno strumento giuridico direttamente
applicabile ridurrà ed eviterà ulteriori divergenze, concentrandosi sulla
rimozione di un determinato numero di ostacoli allo sviluppo di un mercato
unico per le reti di comunicazione elettronica, basandosi sulle migliori
pratiche esistenti, pur lasciando gran parte degli aspetti organizzativi alla
discrezionalità degli Stati membri. Ai fornitori deve essere concessa una serie
di diritti direttamente applicabili in tutte le fasi della pianificazione e
realizzazione della rete che possano, che essi possano far valere dinanzi ai
tribunali nazionali, non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche nei
confronti di altri soggetti privati, quali i proprietari dell’infrastruttura. Tenendo conto del fatto che il nucleo centrale
della proposta riguarda la definizione di diritti e obblighi direttamente
applicabili in tutto il mercato unico, un regolamento anziché una direttiva
appare come lo strumento giuridico preferibile, in quanto presenta evidenti
vantaggi in termini di efficienza ed efficacia e crea condizioni di parità fra
i cittadini e le imprese, disponendo di un maggior potenziale sul piano
dell’applicazione delle norme da parte dei privati[26]. Di conseguenza, a differenza
di una direttiva che richiede il recepimento al livello nazionale, un
regolamento direttamente applicabile offre migliori garanzie di impatto
immediato verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale per la
diffusione della banda larga entro il 2020. I notevoli vantaggi delle misure di riduzione
dei costi, sia in termini economici che sociali, sono di gran lunga superiori
agli eventuali oneri amministrativi. 3.6. Struttura
della proposta e principali diritti e obblighi Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione –
L’articolo 1 definisce gli obiettivi e il campo
d’applicazione del regolamento. Articolo 2 –
Definizioni –
L’articolo 2 contiene definizioni supplementari
rispetto a quelle contenute nel quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche. Articolo 3 -
Accesso all’infrastruttura fisica esistente –
L’articolo 3 prevede il diritto generale degli
operatori di rete di offrire l’accesso alla loro infrastruttura fisica e
l’obbligo per gli stessi operatori di soddisfare le richieste ragionevoli di
accesso alla propria infrastruttura fisica, secondo condizioni eque, ai fini
dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità. –
È previsto che un organismo competente per la
risoluzione delle controversie verifichi eventuali rifiuti o controversie
relative alle condizioni; questa funzione è assegnata come regola generale alle
autorità nazionali di regolamentazione. Articolo 4 -
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche –
L’articolo 4 prevede il diritto di accesso a un
insieme di informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle
opere civili programmate. –
Questo diritto va di pari passo con l’obbligo, per
gli operatori di rete, di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in
loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica. –
La risoluzione di controversie relative alle
ispezioni in loco o all’accesso all’informazione è affidata all’organismo
competente per la risoluzione delle controversie, ossia come regola generale
alle ANR. Articolo 5 -
Coordinamento delle opere civili –
L’articolo 5 prevede il diritto di negoziare il
coordinamento delle opere di ingegneria civile. –
Inoltre, esso impone alle imprese che eseguono
opere civili finanziate con risorse pubbliche di soddisfare le richieste
ragionevoli di conclusione di accordi di coordinamento delle opere civili
secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Articolo 6 –
Rilascio di autorizzazioni –
L’articolo 6 prevede il diritto di accedere per via
elettronica attraverso uno sportello unico, a qualsiasi informazione relativa
alle condizioni e alle procedure applicabili a specifiche opere civili e il
diritto di presentare le domande di autorizzazione per via elettronica
attraverso tale sportello unico. Lo sportello unico facilita e coordina il
processo di rilascio delle autorizzazioni e verifica il rispetto dei termini
applicabili. –
L’articolo fissa inoltre un termine generale di
massima nei casi in cui la legislazione nazionale o unionale non preveda un
termine preciso, e il diritto di ricevere tempestivamente la decisione in
merito alla domanda di autorizzazione. Articoli 7 e 8 –
Equipaggiamento interno degli edifici –
L’articolo 7 stabilisce l’obbligo di dotare gli
edifici nuovi e gli edifici vecchi sottoposti a profonda ristrutturazione, di
un’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità e l’obbligo di
dotare i condomini nuovi, e i condomini vecchi sottoposti a ristrutturazione
profonda, di un punto di concentrazione situato all’interno o all’esterno
dell’edificio. –
L’articolo 8 prevede l’obbligo dei fornitori di
reti di comunicazione elettronica di far terminare la loro rete nel punto di
concentrazione dell’edificio, il diritto per gli operatori di reti di
comunicazione elettronica di negoziare l’accesso all’infrastruttura fisica
interna predisposta per l’alta velocità eventualmente esistente e, in assenza
di questa, il diritto di far terminare a loro spese i propri elementi di rete
nell’edificio privato di un abbonato, a condizione di ridurre al minimo
l’impatto sulla proprietà privata. Articoli 9-11 –
Questi articoli contengono le disposizioni finali,
come la designazione degli organismi competenti e l’obbligo di rivedere il
regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento proposto non ha alcuna incidenza
sul bilancio dell’Unione. 2013/0080 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[27], visto il parere del Comitato delle regioni[28], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L’economia digitale sta
cambiando profondamente il mercato unico. Con le innovazioni che ci offre, con
la sua rapidità e una portata che travalica le frontiere nazionali, essa può
dare all’integrazione del mercato unico una nuova dimensione. L’Unione crede in
un’economia digitale capace di generare benefici socioeconomici sostenibili
grazie a servizi online moderni e a collegamenti internet veloci.
Un’infrastruttura digitale di qualità elevata è determinante per praticamente
tutti i settori di un’economia moderna e innovativa ed è di importanza strategica
per la coesione sociale e territoriale. Per questo è necessario dare a tutti i
cittadini e a tutte le imprese l’opportunità di essere protagonisti
dell’economia digitale. (2) Riconoscendo l’importanza
della diffusione della banda larga ad alta velocità gli Stati membri hanno
approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga fissati nella
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Agenda
digitale per l’Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita
europea”[29]
(la “Agenda digitale”): tali obiettivi sono copertura in banda larga al 100%
entro il 2013, l’accesso di tutte le famiglie alla velocità di 30 Mbit/s e
l’abbonamento di almeno la metà delle famiglie a connessioni internet con
velocità pari o superiore a 100 Mbit/s entro il 2020. (3) L’Agenda digitale ha anche
evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di abbattere i
costi dell’installazione della banda larga sull’intero territorio dell’Unione,
anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la
riduzione degli adempimenti amministrativi. (4) In considerazione
dell’esigenza di un intervento a livello dell’UE per garantire una più ampia
copertura della banda larga e ridurre il costo dell’infrastruttura necessaria
per la banda larga ad alta velocità[30],
l’Atto per il mercato unico II[31]
sottolinea che occorre avviare iniziative supplementari per raggiungere
rapidamente gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale per l’Europa, tra
l’altro focalizzandosi sugli investimenti nelle reti ad alta velocità. (5) L’installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità fisse e senza fili in tutta l’Unione
richiede investimenti ingenti, di cui una porzione consistente è rappresentata
dal costo delle opere di ingegneria civile. (6) Una parte preponderante di
questi costi è imputabile a inefficienze nel processo di posa connesse all’uso
dell’infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline,
pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di
supporto), a rallentamenti legati al coordinamento delle opere civili, a
procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni e a
strozzature per la posa delle reti all’interno degli edifici. (7) Le misure intese ad
accrescere l’efficienza d’uso delle infrastrutture esistenti e ad abbattere i
costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere di ingegneria civile
dovrebbero dare un contributo decisivo al rapido dispiegamento di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, salvaguardando condizioni di
concorrenza effettiva. (8) Alcuni Stati membri hanno
adottato misure di riduzione dei costi della posa della banda larga. La
diffusione di queste buone pratiche in tutta l’Unione permetterebbe di
contribuire considerevolmente alla creazione di un mercato unico digitale.
Queste pratiche restano tuttavia limitate e isolate. Inoltre, le differenze tra
i requisiti regolamentari impediscono in certi casi la collaborazione tra i
servizi pubblici e possono erigere barriere all’ingresso di nuovi operatori di
rete e a nuove opportunità imprenditoriali, ostacolando lo sviluppo di un
mercato interno dell’uso e dell’installazione di infrastrutture fisiche per le
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Infine, le iniziative prese
a livello di singolo Stato membro non sempre risultano integrate, laddove è
invece fondamentale intervenire nell’intero processo di dispiegamento delle
reti e a livello intersettoriale se si vuole che l’impatto sia rilevante e
coerente. (9) Il presente regolamento
intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta
l’Unione per facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità e il coordinamento intersettoriale. Nel garantire parità di
condizioni minime, conformemente al principio di sussidiarietà il regolamento
deve lasciare impregiudicate le migliori pratiche esistenti e le misure
adottate livello nazionale e locale che comportino disposizioni e condizioni
più dettagliate e misure aggiuntive a complemento dei suddetti diritti ed
obblighi. (10) Alla luce del principio della lex
specialis, quando in conformità del diritto dell’Unione si applicano misure
regolamentari più specifiche, queste prevalgono sui diritti e sugli obblighi
minimi previsti dal presente regolamento. Il presente regolamento lascia
pertanto impregiudicato il diritto dell’Unione e in particolare tutte le misure
regolamentari specifiche, compresa l’imposizione di rimedi in capo alle imprese
che detengono un significativo potere di mercato applicati in virtù del quadro
normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)[32],
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni)[33],
direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle
risorse correlate nonché all’interconnessione delle stessa (direttiva accesso)[34], direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[35] e direttiva 2002/77/CE della
Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica)[36]. (11) Per gli operatori delle reti
di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi entranti, può
risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche
esistenti, come quelle di altri servizi pubblici, per installare le reti di
comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non è disponibile
una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe
economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre,
le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l’entità delle di opere
di ingegneria civile necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica
e dunque anche i costi sociali e ambientali ad esse collegati, come
l’inquinamento, i disagi per la popolazione e la congestione del traffico. Per
questi motivi il presente regolamento deve applicarsi non solo ai fornitori di
reti di comunicazione elettronica, ma anche ai proprietari o ai titolari dei
diritti d’uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare
elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di
distribuzione di elettricità, gas, acqua, riscaldamento, le fognature e il
trattamento delle acque reflue, e i servizi di trasporto. (12) Dato che presentano uno scarso
livello di differenziazione, le strutture fisiche di queste reti spesso possono
ospitare contemporaneamente tutta una serie di elementi delle reti di
comunicazione elettronica, compresi quelli in grado di garantire servizi di
accesso alla banda larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea con il
principio della neutralità tecnologica, senza ripercussioni sul servizio
principale prestato da tale infrastruttura e con costi di adattamento minimi.
Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un’infrastruttura fisica
esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che
diventi essa stessa un elemento attivo della rete, per far passare cavi,
apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni
elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l’utilizzatore effettivo o il
proprietario. Fermo restando il perseguimento dell’interesse generale
specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, è opportuno
incoraggiare le sinergie tra gli operatori di rete per contribuire nel contempo
a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda digitale. (13) Se da un lato è opportuno che
il presente regolamento lasci anche impregiudicate le salvaguardie specifiche
necessarie per garantire l’integrità e la sicurezza delle reti e per assicurare
che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall’operatore
di rete, d’altro lato le eventuali norme generali vigenti nella legislazione
nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l’accesso alle
infrastrutture fisiche con i fornitori di reti di comunicazione elettronica
devono essere abolite, perché potrebbero impedire la creazione di un mercato di
accesso alle infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le misure previste dal
presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità, per gli Stati
membri, di rendere più attraente la fornitura dell’accesso all’infrastruttura
da parte degli operatori di servizi pubblici escludendo le entrate originate da
tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali
per la loro/le loro attività principali, in conformità al vigente diritto
dell’Unione. (14) Un operatore di rete può
rifiutare l’accesso a determinate infrastrutture fisiche per motivi oggettivi.
In particolare, un’infrastruttura fisica può non essere tecnicamente adatta a
causa di particolari circostanze connesse all’infrastruttura alla quale è stato
richiesto l’accesso, ad esempio per mancanza di spazio disponibile.
Analogamente, in determinati casi la condivisione dell’infrastruttura può
compromettere l’integrità della rete e la sua sicurezza o mettere in pericolo
la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre,
quando l’operatore di rete già offre un accesso all’ingrosso all’infrastruttura
fisica di rete che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l’accesso,
l’accesso all’infrastruttura fisica sottostante può avere un impatto economico
negativo sul suo modello commerciale e sugli incentivi a investire e può
comportare un’inutile duplicazione di elementi di rete. Nello stesso tempo è
necessario che il presente regolamento lasci impregiudicati eventuali obblighi
di accesso all’infrastruttura fisica imposti dal quadro normativo dell’Unione
per le comunicazioni elettroniche, come quelli imposti alle imprese che
detengono un significativo potere di mercato. (15) Quando i fornitori di reti di
comunicazione elettronica richiedono l’accesso in una particolare zona, gli
operatori di rete dovrebbero presentare un’offerta per l’uso condiviso della
loro infrastruttura a condizioni eque, anche riguardo al prezzo, a meno che
l’accesso sia rifiutato per motivi oggettivi. In funzione delle circostanze, le
condizioni di concessione dell’accesso possono essere influenzate da vari
elementi come: eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento;
adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni
negative sulla sicurezza e l’integrità della rete; accordi specifici sulla
responsabilità in caso di danni; l’uso di eventuali sussidi pubblici concessi
per la costruzione dell’infrastruttura, incluse le specifiche condizioni a cui
è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità alla
legislazione dell’Unione; eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali
connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica
sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. (16) In caso di disaccordo nelle
trattative sulle condizioni tecniche e commerciali, è opportuno che ciascuna
delle parti possa ricorrere ad un organo di risoluzione delle controversie a
livello nazionale competente a imporre una soluzione alle parti per evitare
rifiuti ingiustificati di negoziare o l’imposizione di condizioni non
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi dell’accesso, l’organo di risoluzione
delle controversie deve tener conto degli investimenti effettuati
nell’infrastruttura fisica. Nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture
fisiche di operatori di una rete di comunicazione elettronica, gli investimenti
realizzati in tale infrastruttura possono contribuire direttamente al
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale e la concorrenza a valle
può essere influenzata da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che nel fissare
obblighi di accesso occorre tener conto della sostenibilità economica di questi
investimenti in base all’orizzonte temporale previsto per il ritorno
dell’investimento, all’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle, al
deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso,
agli argomenti economici alla base dell’investimento effettuato, in particolare
in infrastrutture fisiche di recente costruzione e utilizzate per la fornitura
di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità, e in base
all’eventuale possibilità offerta al richiedente di compartecipare
all’installazione. (17) Per poter pianificare
efficacemente l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità e garantire l’uso più efficace delle infrastrutture esistenti adatte
alla posa di reti di comunicazioni elettroniche, le imprese autorizzate a
fornire reti di comunicazione elettronica devono avere accesso a informazioni
minime relative alle infrastrutture fisiche disponibili nella zona
dell’installazione. Queste informazioni minime devono consentire di valutare il
potenziale d’uso delle infrastrutture esistenti in una data zona e di ridurre i
danni alle infrastrutture fisiche esistenti. Dato il numero elevato dei
soggetti interessati e per facilitare l’accesso a tali informazioni, anche a
livello intersettoriale e transnazionale, queste informazioni minime devono
essere rese disponibili tramite uno sportello unico. Lo sportello unico deve
permettere di accedere a informazioni minime già disponibili in formato
elettronico, fatte salve le limitazioni intese a garantire la sicurezza e
l’integrità della rete o a proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. (18) Pur non imponendo agli Stati
membri alcun nuovo obbligo di mappatura, il presente regolamento prevede la
messa a disposizione di informazioni minime, raccolte da organismi del settore
pubblico e disponibili in formato elettronico, in virtù di iniziative nazionali
e della legislazione dell’Unione (come la direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)[37]), ad esempio attraverso un collegamento
ipertestuale a un unico punto di informazione, allo scopo di garantire ai
fornitori di reti di comunicazione elettronica un accesso coordinato alle
informazioni sulle infrastrutture fisiche garantendo nel contempo la sicurezza
e l’integrità di tali informazioni. La messa a disposizione di tali
informazioni non pregiudica gli obblighi in materia di trasparenza già
applicabili per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico a norma
della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico[38]. Nel caso in cui le
informazioni a disposizione del settore pubblico non garantiscano una
conoscenza adeguata delle infrastrutture fisiche esistenti di un determinato
tipo o in una zona specifica, gli operatori di rete sono tenuti a rendere
disponibili tali informazioni presso lo sportello unico, su richiesta. (19) Qualora non siano disponibili
informazioni minime attraverso uno sportello unico, è opportuno garantire agli
operatori di reti di comunicazione elettronica la possibilità di richiedere
tali informazioni specifiche a qualsiasi operatore di rete della zona di cui si
tratta. Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario
ai fini di una possibile condivisione di infrastrutture fisiche esistenti o del
coordinamento di opere di genio civile, occorre dare agli operatori di reti di
comunicazione elettronica la possibilità di effettuare ispezioni sul posto e di
chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti,
proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per
garantire la sicurezza e l’integrità della rete e per proteggere i segreti
tecnici e commerciali. Occorre incoraggiare gli stessi operatori di rete, o gli
sportelli unici di informazione proattivi autorizzati a chiedere tali
informazioni, a garantire la massima trasparenza in merito alle opere
programmate soprattutto nelle zone dove l’utilità è particolarmente alta,
reindirizzando gli operatori autorizzati verso queste informazioni, se
disponibili. (20) In caso di controversie in
merito all’accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche allo scopo di
installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, lo sportello unico
dovrebbe essere in grado di risolvere la controversia con una decisione
vincolante, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo
giurisdizionale. (21) Il coordinamento delle opere
civili che riguardano infrastrutture fisiche può consentire di realizzare
considerevoli risparmi e di ridurre al minimo gli inconvenienti per la zona
interessata dall’installazione di nuove reti di comunicazione elettronica. Per
questo motivo è opportuno vietare le restrizioni regolamentari che impediscono,
come regola generale, le trattative tra le gli operatori di rete allo scopo di
coordinare tali opere per installare anche reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità. Tuttavia, se le opere civili non sono finanziate con fondi
pubblici, le parti interessate dovrebbero conservare la facoltà di concludere
accordi di coordinamento di opere civili in funzione dei propri progetti di
investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire. (22) Le opere civili finanziate
interamente o parzialmente con fondi pubblici dovrebbero essere destinate a
ottimizzare l’effetto positivo per la collettività sfruttando le esternalità
positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di
condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini
dell’installazione di reti di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le
imprese che eseguono le opere civili rispondano alle richieste tempestive e
ragionevoli di coordinamento della posa di elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità, ad esempio per garantire la copertura di
eventuali costi supplementari e ridurre al minimo le modifiche eventuali ai
piani originali, secondo condizioni non discriminatorie e trasparenti, ferme
restando le regole applicabili in materia di aiuti di Stato e senza che vi
siano ripercussioni negative a livello della finalità principale delle opere
civili finanziate con fondi pubblici. È opportuno prevedere procedure
specifiche per una composizione rapida delle eventuali controversie connesse
alla negoziazione di questi accordi di coordinamento, secondo condizioni
ragionevoli, proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Tali
disposizioni non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di riservare
capacità per reti di comunicazione elettronica, anche in assenza di richieste
specifiche, allo scopo di soddisfare la domanda futura di infrastrutture
fisiche e massimizzare il valore delle opere di genio civile, oppure di
adottare misure che prevedano diritti simili di coordinamento di opere civili
per gli operatori di altri tipi di reti, come ad esempio le reti del gas e
dell’elettricità. (23) Per l’installazione di reti di
comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta
una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie,
autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli
interessi generali nazionali e unionali. Il numero di autorizzazioni richiesto
per l’installazione di diversi tipi di reti di comunicazione elettronica e il
carattere locale di tale installazione può comportare l’applicazione di una
serie di procedure e condizioni diverse. Fermo restando il diritto di ogni
autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative
decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, la creazione di uno
sportello unico che fornisce informazioni su tutte le procedure e le condizioni
generali applicabili alle opere civili è suscettibile di ridurre la complessità
e rafforzare l’efficienza e la trasparenza, in particolare per i nuovi entranti
o i piccoli operatori non attivi nella zona interessata. È inoltre opportuno
che le imprese che installano reti di comunicazione elettronica abbiano il
diritto di presentare le domande di autorizzazione attraverso un punto di
contatto unico incaricato di coordinare le varie procedure e di monitorare
l’adozione delle decisioni entro i termini di legge. Tale punto di contatto
deve fungere da sportello unico, senza necessariamente esercitare poteri
decisionali salvo se attribuitigli da leggi nazionali. (24) Per garantire che le procedure
di rilascio delle autorizzazioni non si trasformino in ostacoli agli
investimenti e non abbiano ripercussioni negative per il mercato unico, è
opportuno che una decisione positiva o negativa sulle richieste di
autorizzazione sia in ogni caso disponibile entro un termine massimo di sei
mesi, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del
regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni
in conformità al diritto nazionale o unionale. Tali decisioni possono essere
tacite o esplicite in conformità alle vigenti disposizioni. Inoltre, ogni
ritardo nelle decisioni di rilascio di autorizzazioni rispetto ai termini
applicabili dovrebbe comportare un diritto di risarcimento per le imprese
richiedenti, purché queste siano in grado di comprovare di aver subito un
pregiudizio a causa di tale ritardo. È opportuno che tale diritto sia
esercitato in conformità alle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla
legislazione nazionale. (25) Per fare in modo che le
procedure di rilascio delle autorizzazioni siano portate a termine entro
termini ragionevoli, gli Stati membri possono stabilire alcune salvaguardie,
come ad esempio l’approvazione tacita, o adottare misure di semplificazione
delle procedure di rilascio, per esempio riducendo il numero di autorizzazioni
necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica o esentando alcune
categorie di opere civili di piccola entità o standardizzate. È opportuno che
le autorità nazionali, regionali o locali siano tenute a giustificare il
rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e
condizioni trasparenti, non discriminatori, oggettivi e proporzionati. Resterebbero
comunque impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri al fine di
esentare dall’obbligo di autorizzazione alcuni elementi, passivi o attivi,
delle reti di comunicazione elettronica. (26) Ai fini del conseguimento
degli obiettivi dell’Agenda digitale è necessario che l’infrastruttura sia
installata nei pressi della sede degli utenti finali, nel pieno rispetto del
principio di proporzionalità in merito alle eventuali limitazioni del diritto
di proprietà in considerazione dell’interesse generale perseguito. È opportuno
agevolare la disponibilità di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità fino all’utente finale, garantendo la neutralità tecnologica, in
particolare attraverso le infrastrutture fisiche interne agli edifici
predisposte per l’alta velocità. Tenendo conto del fatto che la posa di
mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale
limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere
l’infrastruttura ad alta velocità possono costituire una porzione significativa
del costo dell’installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti
gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano
equipaggiati di un’infrastruttura fisica che permette la connessione degli
utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini dell’installazione della rete
di comunicazione elettronica ad alta velocità è inoltre opportuno equipaggiare
sia i condomini nuovi che quelli sottoposti ad una profonda ristrutturazione di
un punto di accesso o di concentrazione attraverso il quale il fornitore può
avere accesso alla rete interna dell’edificio. In pratica ciò implica che i
promotori immobiliari dovrebbero prevedere l’esistenza di condotti vuoti che
collegano ogni unità abitativa con un punto di concentrazione situato
all’interno o all’esterno dell’edificio. In certi casi, come per le abitazioni
singole nuove o certe categorie di edifici sottoposti a profonda
ristrutturazione in zone isolate, la prospettiva di una connessione a banda
larga può essere considerata, per motivi oggettivi, troppo remota per
giustificare i costi aggiuntivi dell’installazione di infrastrutture fisiche
interne all’edificio predisposte per l’alta velocità e/o di un punto di
concentrazione. (27) Quando i fornitori di reti
pubbliche di comunicazione installano reti ad alta velocità in una determinata
zona, le economie di scala possono essere considerevoli se è possibile far
terminare la rete nel punto di concentrazione dell’edificio, indipendentemente
dal fatto che i proprietari, i condomini o i residenti abbiano espresso un
interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso, ma a condizione
che l’impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo grazie all’uso
dell’infrastruttura fisica esistente e al completo ripristino delle zone
interessate dai lavori. Quando la rete termina al punto di concentrazione, la
connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente
inferiore, in particolare mediante l’accesso ad un segmento verticale predisposto
per l’alta velocità all’interno dell’edificio dove è già disponibile. (28) Tenendo conto dei vantaggi
sociali che derivano dall’inclusione digitale e delle argomentazioni economiche
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nei
casi in cui non esista un’infrastruttura né passiva né attiva adatta all’alta
velocità che serva i locali dell’utente finale, né esistano alternative per la
fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità agli utenti
finali, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere
il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato,
a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provveda a
ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata, ad esempio, laddove
possibile, riutilizzando l’infrastruttura fisica esistente disponibile
nell’edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai
lavori. (29) Fatti salvi i compiti affidati
alle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito del quadro
regolamentare dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, in assenza di
designazione specifica da parte degli Stati membri, per garantire la coerenza
delle decisioni relative alla risoluzione delle controversie è necessario che
le funzioni previste dal presente regolamento siano assegnate alle autorità che
assolvono i compiti previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE viste
le competenze disponibili e le garanzie di indipendenza e di imparzialità.
Tuttavia, in linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento
non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti
regolamentari da esso previsti ad autorità più idonee ad assolverli, in
conformità dei rispettivi sistemi costituzionali per l’attribuzione di
competenze e poteri e delle condizioni previste dal presente regolamento. (30) Quale che sia l’autorità
designata dagli Stati membri per la risoluzione delle controversie, è
necessario che essa sia imparziale e indipendente nei confronti delle parti in
causa. È altresì necessario che le autorità designate dispongano di risorse
adeguate e di poteri sanzionatori in caso di mancato rispetto delle decisioni
adottate. (31) Per garantire l’efficace
funzionamento dei punti di informazione previsti dal presente regolamento, gli
Stati membri che decidano di designare organismi diversi dalle autorità
nazionali di regolamentazione che assolvono i compiti previsti dall’articolo 20
della direttiva 2002/21/CE devono garantire che vi siano risorse adeguate e che
le informazioni pertinenti per una determinata zona siano messe a disposizione
di tali punti di informazione con un livello ottimale di aggregazione tale da
permettere reali incrementi di efficienza per l’esecuzione dei compiti loro
assegnati (ad es. il catasto). Al riguardo, lo Stato membro potrebbe valutare
le possibili sinergie - e le connesse economie - con gli “sportelli unici” ai
sensi dell’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
(direttiva servizi), al fine di sfruttare le strutture esistenti e ottimizzare
i vantaggi per gli utenti finali. (32) Poiché gli obiettivi
dell’azione proposta, destinata ad agevolare l’installazione di infrastrutture
fisiche adatte alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in tutta
l’Unione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri
e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere
realizzati meglio a livello unionale, l’Unione può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (33) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in
particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nello
specifico il diritto al rispetto della vita privata, la tutela dei segreti
commerciali, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e il diritto a un
ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento
osservando tali diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione 1. Scopo del presente regolamento è facilitare
e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e il
dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da
abbattere i costi dell’installazione di tali reti. 2. Il presente regolamento si applica a tutte
le opere civili e a tutte le infrastrutture fisiche quali definite all’articolo
2. 3. Il presente regolamento lascia
impregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure,
in conformità al diritto dell’Unione, contenenti disposizioni più dettagliate
di quelle stabilite dal presente regolamento. 4. Il presente regolamento si applica fatte
salve le disposizioni delle direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE,
2002/22/CE e 2002/77/CE. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni contenute nelle direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE,
2002/22/CE e 2002/77/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) “operatore di rete”, un fornitore di rete
di comunicazione elettronica e un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica
destinata alla prestazione di un servizio di produzione, trasporto o
distribuzione di gas, elettricità, compresa l’illuminazione pubblica,
riscaldamento, acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle
acque reflue, e alla prestazione di servizi di trasporto, come ferrovie, strade,
porti e aeroporti; 2) “infrastruttura fisica”, tutti gli elementi
di una rete che non sono attivi, ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi
di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni
di antenne, tralicci e pali e relative strutture di supporto; 3) “reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità”, una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di
accesso a banda larga a una velocità di almeno a 30 Mbit/s; 4) “opere di genio civile”, il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica; 5) “ente pubblico”, un’autorità statale,
regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata
da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico; 6) “organismo di diritto pubblico”, qualsiasi
organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata integralmente o
in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo
di questi ultimi; oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico; 7) “infrastruttura fisica interna
all’edificio”, l’infrastruttura fisica presente nella sede dell’utente finale,
che comprende elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di
accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di
comunicazione elettronica e di connettere il punto di concentrazione
dell’edificio con il punto di terminazione della rete; 8) “infrastruttura fisica interna all’edificio
predisposta per l’alta velocità”, l’infrastruttura fisica presente all’interno
dell’edificio e destinata ad ospitare elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità; 9) “opere di profonda ristrutturazione”,
lavori edilizi o di genio civile nei locali dell’utilizzatore finale che
comportano modifiche strutturali dell’infrastruttura fisica interna
all’edificio e richiedono un’autorizzazione edilizia; 10) “autorizzazione”, una decisione formale o
implicita di un’autorità competente rilasciata in esito ad una procedura in
virtù della quale una persona è tenuta a prendere iniziative per eseguire
legalmente opere edilizie o di genio civile. Articolo 3
Accesso all’infrastruttura fisica esistente 1. Ogni operatore di rete ha il diritto di
offrire l’accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 2. Su specifica richiesta scritta di
un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettroniche, ogni
operatore di rete ha l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di
accesso alla propria infrastruttura fisica secondo condizioni eque, anche
riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità. 3. L’eventuale rifiuto dell’accesso è
giustificato da criteri oggettivi che possono riguardare in particolare: a) l’idoneità tecnica dell’infrastruttura
fisica di cui è richiesto l’accesso a ospitare gli elementi di reti di
comunicazione elettronica di cui al paragrafo 2; b) la disponibilità di spazio per ospitare gli
elementi di cui alla lettera a); c) l’integrità e la sicurezza di eventuali
reti già installate; d) il rischio di gravi interferenze dei
servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati
mediante la stessa infrastruttura fisica; e) la disponibilità di mezzi alternativi di
accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica forniti dall’operatore di rete e
adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’operatore di rete indica i motivi del rifiuto
entro un mese dalla richiesta scritta di accesso. 4. In caso di rifiuto dell’accesso o di
mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche
riguardo al prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta di accesso, le parti
hanno il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale competente per la
risoluzione delle controversie. 5. L’organismo nazionale competente per la
risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 4 emette, nel pieno
rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per
risolvere la controversia di cui al paragrafo 4, anche in materia di
determinazione di termini, condizioni e prezzi equi, se del caso, nel termine
più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi, fatta salva la
possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale. Il prezzo
eventualmente fissato dall’organismo di risoluzione delle controversie tiene
conto dell’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa in base al quale
l’operatore di rete al quale è chiesto l’accesso ha realizzato investimenti, in
particolare in caso di infrastrutture fisiche di recente costruzione utilizzate
per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità. Articolo 4
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche
1. Per richiedere l’accesso ad
un’infrastruttura fisica a norma dell’articolo 3 le imprese autorizzate a
fornire reti di comunicazione elettronica hanno il diritto di accedere, su
richiesta, attraverso uno sportello unico, alla seguente serie di informazioni
minime relative all’esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore
di rete: a) ubicazione, tracciato e coordinate
geografiche; b) dimensioni, tipo e uso attuale
dell’infrastruttura; c) nome del proprietario o del titolare dei
diritti d’uso dell’infrastruttura fisica e punto di contatto. Le imprese che richiedono l’accesso
specificano la zona in cui intendono installare elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità. L’accesso alle informazioni minime relative
alla zona specificata è concesso immediatamente in formato elettronico secondo
condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Lo sportello unico
può limitare l’accesso alle informazioni minime soltanto se lo ritiene
necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’integrità della rete o a
segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico garantisce che l’accesso
alle informazioni minime a norma del presente paragrafo sia disponibile entro
il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente
all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 12 mesi]. 2. Gli enti pubblici che per competenza
detengono le informazioni minime di cui al paragrafo 1 relative
all’infrastruttura fisica di un operatore di rete in formato elettronico sono
tenuti a metterle a disposizione dello sportello unico con mezzi elettronici
entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente
all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 6 mesi]. Gli
enti pubblici mettono a disposizione dello sportello unico, entro un mese dal
loro ricevimento, gli aggiornamenti di tali informazioni e qualsiasi nuova
informazione minima di cui al paragrafo 1 ricevuta. 3. Se gli enti pubblici non detengono, in
conformità al paragrafo 2, le informazioni minime di cui al paragrafo 1, ogni
operatore di rete mette a disposizione, su richiesta dello sportello unico, le
informazioni minime di cui al paragrafo 1 relative alla propria infrastruttura
fisica, in formato elettronico, entro un mese dalla richiesta. Entro un mese
dall’esecuzione di una modifica della rete fisica che comporti modifiche delle
informazioni minime l’operatore di rete mette a disposizione dello sportello
unico gli aggiornamenti delle informazioni minime fornite in precedenza. 4. Se le informazioni minime di cui al
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso lo sportello unico, gli operatori
di rete forniscono l’accesso a tali informazioni su specifica richiesta scritta
di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica. La
richiesta specifica la zona prevista di installazione di elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità. L’accesso alle informazioni è
concesso entro un mese dalla richiesta scritta secondo condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di
cui al paragrafo 1. 5. Su specifica richiesta scritta di
un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, gli
operatori di rete soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di
specifici elementi della loro infrastruttura fisica. La richiesta specifica gli
elementi della rete da ispezionare ai fini dell’installazione degli elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco degli
specifici elementi della rete sono autorizzate entro un mese dalla richiesta
scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti,
fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. 6. Su specifica richiesta scritta di
un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, gli
operatori di rete mettono a disposizione la seguente serie di informazioni
minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative
alla propria infrastruttura fisica per le quali hanno già ottenuto
un’autorizzazione, oppure la procedura di concessione dell’autorizzazione è in
corso oppure per le quali prevedono di presentare per la prima volta una
domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:
a) l’ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete di cui si tratta; c) la data prevista di inizio dei lavori e la
loro durata; d) un punto di contatto. La richiesta di un’impresa autorizzata a
fornire reti di comunicazione elettroniche specifica la zona in cui intende
installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Gli
operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane
dalla richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e
trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. 7. L’operatore di rete può rifiutare la
richiesta di cui al paragrafo 6 nei seguenti casi: - se ha reso pubblicamente disponibili le
informazioni richieste in formato elettronico, oppure - se l’accesso a tali informazioni è fornito
da uno sportello unico. 8. Su specifica richiesta di uno sportello
unico gli operatori di rete mettono a sua disposizione l’insieme delle
informazioni minime di cui al paragrafo 6. 9. Qualora sorga una controversia relativa ai
diritti e agli obblighi previsti ai paragrafi da 4 a 7, le parti possono
rivolgersi a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle
controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di
proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia
nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la
possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale. 10. Gli Stati membri possono prevedere deroghe
agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche
esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all’installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le misure di deroga devono
essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di
esprimere osservazioni sui progetti di misure entro un periodo ragionevole.
Dette misure sono notificate alla Commissione. Articolo 5
Coordinamento delle opere di genio civile 1. Ogni operatore di rete ha il diritto di
negoziare accordi per il coordinamento di opere civili con imprese autorizzate
a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 2. Le imprese che eseguono opere civili
finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfano le domande
ragionevoli relative ad un accordo di coordinamento delle opere civili loro
presentate da imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica
ai fini dell’installazione di elementi di tali reti, secondo condizioni
trasparenti e non discriminatorie, a condizione che questo non implichi costi
supplementari per i lavori di genio civile previsti inizialmente e che la
domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un
mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti
per l’ottenimento della relativa autorizzazione. 3. Se entro un mese dalla richiesta formale di
trattativa l’accordo sul coordinamento delle opere di genio civile, a norma del
paragrafo 2, non viene raggiunto, le parti possono rivolgersi all’organismo
nazionale competente per la risoluzione delle controversie. 4. L’organismo nazionale competente per la
risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 3, nel pieno rispetto del
principio di proporzionalità emette una decisione vincolante per risolvere la
controversia avviata a norma del paragrafo 3, riguardante anche, se del caso,
la determinazione di condizioni e di prezzi equi e non discriminatori, nel
termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la
possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale. 5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe
agli obblighi previsti dal presente articolo per opere civili di valore
modesto. Le deroghe devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate
è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di misure entro
un periodo ragionevole. Dette misure sono notificate alla Commissione. Articolo 6
Rilascio di autorizzazioni 1. Le imprese autorizzate a fornire reti di
comunicazione elettronica hanno il diritto di accedere per via elettronica
attraverso uno sportello unico, su richiesta, a qualsiasi informazione relativa
alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per
opere civili da realizzare ai fini dell’installazione di elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le deroghe applicabili a
tali elementi eventualmente previste dalla legislazione nazionale per tutte o
alcune delle autorizzazioni. 2. Le imprese autorizzate a fornire reti di
comunicazione elettronica hanno il diritto di chiedere, per via elettronica
attraverso uno sportello unico, le autorizzazioni richieste per l’esecuzione di
opere civili necessarie per l’installazione di elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità. Lo sportello unico agevola e
coordinata la procedura di rilascio delle autorizzazioni. In particolare, esso
garantisce che le domande siano trasmesse alle autorità competenti del rilascio
delle autorizzazioni necessarie per le opere civili previste e verifica il
rispetto dei termini applicabili a norma del paragrafo 3. 3. Le autorità competenti rilasciano, o
rifiutano, le autorizzazioni entro sei mesi dal ricevimento della domanda,
fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare
svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in
conformità al diritto nazionale o unionale. Il rifiuto eventuale deve essere
debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati. 4. Le imprese autorizzate a fornire reti di
comunicazione elettronica che abbiano subito danni a causa del mancato rispetto
dei termini applicabili in virtù del paragrafo 3 hanno il diritto di ricevere
dall’autorità competente un risarcimento del danno subito, conformemente a
quanto previsto dalla legislazione nazionale. Articolo 7
Equipaggiamento interno degli edifici 1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle
pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del
presente regolamento] sono equipaggiati, nella sede dell’utente finale,
compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di un’infrastruttura
fisica interna predisposta per l’alta velocità fino ai punti terminali della
rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda
ristrutturazione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono
presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di
entrata di entrata in vigore del presente regolamento]. 2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle
pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del
presente regolamento] sono equipaggiati di un punto di concentrazione,
situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile ai fornitori di
reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con
l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità.
Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di
profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono
presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di
entrata di entrata in vigore del presente regolamento]. 3. Per determinate categorie di edifici, in
particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda
ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere deroghe agli obblighi di
cui ai paragrafi 1 e 2 qualora il costo del loro adempimento sia
sproporzionato. Tali misure di deroga sono debitamente motivate. Alle parti
interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di
misure entro un periodo ragionevole. Dette misure sono notificate alla
Commissione. Articolo
8 Accesso
all’equipaggiamento interno degli edifici 1. Per accedere all’infrastruttura fisica
interna predisposta per l’alta velocità, i fornitori di reti pubbliche di
comunicazione hanno il diritto di far terminare la rete al punto di
concentrazione a loro spese e purché riducano al minimo l’impatto sulla
proprietà privata. 2. Se la duplicazione è tecnicamente
impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti
pubbliche di comunicazione hanno il diritto di accedere, a condizioni
ragionevoli, all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità
eventualmente esistente. Il titolare del diritto di usare l’infrastruttura
fisica interna all’edificio concede l’accesso a condizioni non discriminatorie.
3. Se non viene raggiunto un accordo
sull’accesso di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 entro due mesi dalla
richiesta formale di accesso, le parti hanno il diritto di rivolgersi all’autorità
nazionale competente in materia di risoluzione delle controversie perché sia
valutato il rispetto delle condizioni previste nei citati paragrafi. Tale
organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una
decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve
possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la possibilità per le
parti di adire un organo giurisdizionale. 4. In assenza di un’infrastruttura fisica
interna predisposta per l’alta velocità, i fornitori di reti di comunicazioni
pubbliche hanno il diritto di far terminare a loro spese i propri elementi di
rete nell’edificio di un abbonato al servizio di comunicazione elettronica ad
alta velocità, a condizione di aver ottenuto il suo accordo e purché provvedano
a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata. Articolo 9
Organismi competenti 1. La funzione di organismo nazionale di
risoluzione delle controversie di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo
4, paragrafo 9, all’articolo 5, paragrafo 4 e all’articolo 8, paragrafo 3, è
svolta dall’autorità nazionale di regolamentazione che assolve i compiti
previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo Stato
membro designi un altro organismo competente. 2. Qualsiasi altro organismo competente per la
risoluzione delle controversie designato dagli Stati membri in virtù del
paragrafo 1 è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo da tutti gli
operatori di rete. Tale organismo ha il potere di imporre agli operatori di rete
sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di
violazione degli obblighi derivanti dalle decisioni adottate per risolvere la
controversia. 3. La funzione di sportello unico di cui
all’articolo 4 e all’articolo 6 è svolta dall’autorità nazionale di
regolamentazione che assolve i compiti previsti dall’articolo 20 della
direttiva 2002/21/CE, salvo se lo Stato membro designi un altro organismo
competente. 4. Qualsiasi altro sportello unico designato
dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 ha il potere di imporre agli
operatori di rete sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive in
caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 3 e 8. 5. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione i nomi degli organismi competenti designati in conformità al
presente articolo per l’esecuzione dei compiti previsti dal presente
regolamento entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta
di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] e qualsiasi
ulteriore modifica dei medesimi, prima che la designazione o la sua modifica
entri in vigore. 6. Le decisioni adottate dagli organismi
competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso
dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità alla legislazione nazionale.
Articolo 10
Riesame La Commissione presenta una relazione
sull’esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio
entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente
all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La
relazione comprende una sintesi dell’impatto delle misure previste dal presente
regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei
suoi obiettivi. Articolo 11
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, WIK, 2008 [2] Analysys Mason, 2012. La stima si basa sulle seguenti
ipotesi: il 25% delle installazioni avviene in cavidotti esistenti, con un
risparmio del 75% di Capex per questa parte, il 10% delle installazioni collega
alla rete nuove abitazioni, utilizzando la co-realizzazione con altri
operatori/imprese di servizi di pubblica utilità, con un risparmio del 15 - 60%,
e il 5% delle installazioni collega alla rete unità abitative multiple
precablate, con un risparmio del 20 - 60%. Oltre a ciò si prevedono vantaggi in
termini sociali, ambientali ed economici. [3] La stima si basa su uno scenario di investimento che rientra in un più
ampio studio condotto da Analysys Mason e Tech4i2 (“The socio-economic
impact of bandwidth”, 2013). Secondo tale studio, gli obiettivi per la
banda larga fissati dall’Agenda digitale verrebbero raggiunti solo in uno
scenario che prevede un intervento considerevole, ovvero un investimento di 211
miliardi di euro in reti NGA. Per ottenere i risparmi potenziali, le
percentuali indicate sono state applicate a questa cifra. [4] Una nuova strategia per il mercato unico, relazione di Mario
Monti al presidente della Commissione europea, 9 maggio 2010. [5] Steps towards a truly Internal Market for
e-communications in the run-up to 2020, Ecorys, TU Delft e TNO, pubblicato
il febbraio 2012. [6] COM(2012) 573. [7] Booz and Company, Maximising the impact of
Digitalisation, 2012. [8] Stima della Commissione basata su studi nazionali
(Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. e Ezell, S., 2009, The
UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al, 2009, The Impact of
Broadband on Jobs and the German Economy). [9] La Corte di giustizia ha ricordato nella causa De
Coster (C-17/00, Raccolta 2001, pag. I-9445, punto 37 della
motivazione) che le legislazioni secondarie locali che incidono sulla libera
prestazione di servizi devono rispettare il principio di proporzionalità.
Sempre a riguardo delle antenne paraboliche, la Commissione ha sottolineato
nella sua comunicazione concernente l’applicazione dei principi generali della
libera circolazione delle merci e dei servizi – Artt. 28 e 49 CE - in materia di
utilizzazione delle antenne paraboliche (COM (2001) 351 def.) che, anche se
spetta ad ogni singolo Stato membro, sulla base del proprio ordinamento
giuridico interno, stabilire le condizioni da rispettare per l’installazione e
l’utilizzazione delle antenne paraboliche, alcune regolamentazioni nazionali
possono influenzare le possibilità di ricezione e quindi, indirettamente, di
diffusione di tutta una serie di servizi transfrontalieri trasmessi via
satellite, rappresentati dalle emissioni televisive e radiofoniche nonché da
servizi interattivi (“servizi della società dell’informazione”). Tali misure
nazionali devono quindi essere conformi ai principi fondamentali del trattato,
tra cui figurano
la libera circolazione delle merci e la libera
circolazione dei servizi nell’ambito del mercato interno. [10] Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete
locale, GU del 30.12.2000, L336/4. [11] Un’agenda digitale europea, Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2010) 245, del 19.5.2010,
in particolare la sezione 2.4.1. [12] Conclusioni del Consiglio europeo dell’1 e 2 marzo 2012,
EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st00/st00004-re02.it12.pdf,
punto 15). [13] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
COM(2012) 573 del 3.10.2012, Azione chiave 9. [14] Conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,
EUCO 205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/134369.pdf, punto 17. [15] La relazione sui risultati della consultazione pubblica è
contenuta nella relazione della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta
(allegato I della relazione). [16] Cfr. http://daa.ec.europa.eu/content/special/crowdsourcing. [17] Una relazione basata sullo studio realizzato da Deloitte,
ulteriormente confrontata con altre fonti, è disponibile nella relazione della
valutazione d’impatto allegata alla presente proposta (allegato II alla
relazione). [18] Questa relazione è contenuta nella
relazione della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta (allegato III della relazione). [19] Un elenco completo di tali fonti è disponibile nella
bibliografia della relazione sulla valutazione d’impatto. [20] La valutazione d’impatto è allegata alla presente
proposta. [21] Cfr. causa C-66/04, punto 45 e causa c-217/04, punto 43. [22] Cfr. Analysys Mason, relazione finale per la DG Società
dell’informazione e media, European Commission Support for the preparation
of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of
high-speed broadband infrastructure deployment (SMART 2012/0013). [23] Causa C-217/04, punto 47. [24] Cfr. ad esempio il considerando 8 della direttiva 2009/140/CE
sul miglioramento della regolamentazione, il considerando 22 della direttiva
quadro e i considerando 1 e 4 del regolamento (CE) n. 2887/2000. [25] Cfr. causa 272/83, punti 25 e 27. [26] Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 su
un “Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita” (2012/2663(RSP))
punto 10. [27] GU C [….] del [….], pag. [….]. [28] GU C [….] del [….], pag. [….]. [29] COM (2010) 245; vedere anche la revisione dell’Agenda
digitale, COM (2012) 784 final. [30] Conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,
(EUCO 205/12, punto 17). [31] COM(2012) 573 final. [32] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. [33] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. [34] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. [35] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. [36] GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21. [37] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1. [38] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.