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Document 32013R1073

Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38)

GU L 297 del 07/11/2013, p. 73–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/73


REGOLAMENTO UE N. 1073/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 ottobre 2013

relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione)

(BCE/2013/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea del 27 luglio 2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione e per ciò che risulta necessario per l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, i fondi d’investimento (FI) rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro nell’ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di specificare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti.

(3)

Al fine di adempiere i propri compiti e di controllare le attività finanziarie diverse da quelle svolte dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), il SEBC richiede informazioni statistiche di elevata qualità sull’attività dei FI. L’obiettivo principale di tali informazioni è di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo del settore dei FI negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico.

(4)

Al fine di limitare gli oneri di segnalazione, si consente alle BCN di raccogliere le informazioni necessarie sui FI dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche rispondenti anche ad altri fini statistici, purché ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici.

(5)

La disponibilità di dati sulle operazioni finanziarie facilita una più approfondita analisi di politica monetaria e per altre finalità. I dati sulle operazioni finanziarie, così come quelli sulle consistenze, sono altresì utilizzati per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro.

(6)

Sebbene i regolamenti adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto né impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica a tutti gli Stati membri, appartenenti o meno all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(7)

Sebbene il presente regolamento si rivolga essenzialmente ai FI, informazioni complete sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI potrebbero non essere ottenibili direttamente dai FI e risulta necessario, pertanto, includere altri soggetti tra gli operatori effettivamente sottoposti agli obblighi di segnalazione.

(8)

È opportuno che trovino applicazione le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che:

a)

investe in attività finanziarie e/o non finanziarie, ai sensi dell’allegato II, nella misura in cui abbia per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico; e

b)

è costituito conformemente al diritto dell’Unione o a quello nazionale assumendo:

i)

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

ii)

forma di «trust», come «unit trust»;

iii)

forma societaria, come società di investimento; oppure

iv)

ogni altra analoga tipologia o forma giuridica.

La definizione comprende:

a)

gli organismi le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo;

b)

gli organismi che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo.

La definizione non comprende:

a)

fondi pensione come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2103 (sottosettore S.129);

b)

fondi comuni monetari (di seguito «FCM»), come definiti nell’allegato I del regolamento 1071(UE) n. /2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4).

Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende gli investitori professionali e istituzionali e i piccoli investitori;

2)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

3)

per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;

4)

per «istituzione finanziaria monetaria (IFM)» si intende una istituzione finanziaria monetaria come definita dall’articolo 10711 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33);

5)

per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensioni, come definiti dal SEC 2010 (sottosettore S.125);

6)

per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare;

7)

per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, o che contengono una registrazione che, tuttavia, non reca informazioni sulla residenza e sul settore del titolare;

8)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il FI risiede;

9)

per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. I FI stessi o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica per il proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento.

2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI ai sensi del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I, gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF segnalanti, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.

Articolo 3

Elenco dei FI a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere, a fini statistici, un elenco dei FI assoggettabili agli obblighi di segnalazione, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’articolo 1.

2.   Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e i relativi aggiornamenti disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.

3.   Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell’elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 4

Segnalazione disaggregata per fondo

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono i dati sulle proprie attività e passività su base disaggregata per fondo.

2.   Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, se un FI separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sotto-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti, ciascun sotto-fondo viene considerato come un FI distinto.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, previa approvazione e in conformità con le istruzioni della BCN competente, i FI possono segnalare le proprie attività e passività come gruppo, a condizione che ciò conduca a risultati analoghi alla segnalazione disaggregata per fondo.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili

1.   I soggetti segnalanti, in conformità agli allegati I e II, forniscono:

a)

su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;

b)

su base mensile, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione, con la segnalazione separata di nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni di FI durante il mese di riferimento.

2.   Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.

Articolo 6

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

1.   I soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni fornite su base aggregata come precisato all’allegato I.

2.   Come precisato nell’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli in base ai dati raccolti titolo per titolo oppure raccogliere direttamente informazioni sulle operazioni titolo per titolo.

3.   Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.

Articolo 7

Norme contabili

1.   I principi contabili seguiti dai FI ai fini della segnalazione statistica di cui al presente regolamento sono quelli definiti nella pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) o, se la precedente disposizione non è applicabile, in tutte le altre norme nazionali o internazionali in materia applicabili ai FI.

2.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, a fini statistici tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi.

Articolo 8

Deroghe

1.   Possono essere concesse deroghe ai FI riguardo a obblighi di segnalazione statistica imposti dall’articolo 5, come segue:

a)

le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro;

b)

Negli Stati membri dell’area dell’euro nei quali il complessivo ammontare dei totali attivi dei FI nazionali non supera l’1 % dei totali attivi dei FI nell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di consistenze, purché i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno l’80 % del totale degli attivi dei FI nazionali in termini di consistenze;

c)

i FI ai quali si applicano le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono tenuti esclusivamente a segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre relativi alle quote/partecipazioni emesse e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;

d)

le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e b) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno.

2.   Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 5 con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività.

3.   I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’articolo 5. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di apportare qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.

Articolo 9

Tempestività

1.   Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti a norma dell’articolo 5 al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE:

a)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati trimestrali raccolti dai soggetti segnalanti;

b)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti dai soggetti segnalanti o sui dati effettivi a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

c)

le nuove emissioni e i rimborsi mensili di quote/partecipazioni di FI aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati mensili raccolti dai soggetti segnalanti.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti in conformità ai criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità a concetti e revisioni definiti all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano influenzare l’assolvimento dei loro obblighi statistici, i soggetti segnalanti interessati, una volta divenuta di pubblico dominio l’intenzione di attuare tale operazione e con conveniente anticipo rispetto alla data in cui l’operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 12

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni, come specificati nell’allegato IV.

Articolo 13

Prima segnalazione

La prima segnalazione ha inizio con i dati mensili e trimestrali relativi a dicembre 2014.

Articolo 14

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato V.

Articolo 15

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.98, pag. 8.

(2)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Obblighi generali di segnalazione statistica

1.

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

a)

su base trimestrale: i) informazioni titolo per titolo relative ai titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico detenuti dai FI; ii) informazioni aggregate disaggregate per categorie di strumenti/scadenza, valute e controparti, per le attività e passività diverse dai titoli e per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico; iii) informazioni titolo per titolo o aggregate sui titolari di quote/partecipazioni emesse dai FI, come ulteriormente specificato nella parte 2. La BCN competente può richiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni titolo per titolo per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico o disaggregate per voce per le attività e passività diverse dai titoli;

b)

su base mensile, informazioni titolo per titolo che indichino separatamente tutte le quote/partecipazioni emesse dai FI.

Oltre ai dati relativi ai campi che devono essere segnalati nell’ambito della segnalazione titolo per titolo al fine di ricavare le informazioni aggregate sui titoli, come indicato nella tabella 2, la BCN competente può decidere di raccogliere anche i dati sulle operazioni titolo per titolo.

I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, conformemente alle istruzioni della BCN competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; o b) operazioni.

Previa approvazione della BCN competente, i soggetti segnalanti che forniscono i dati trimestrali richiesti titolo per titolo hanno la facoltà di segnalare i dati mensili richiesti su base aggregata, anziché fornire informazioni titolo per titolo.

2.

Le informazioni che devono essere fornite alla BCN competente titolo per titolo sono specificate nella tabella 2. Gli obblighi di segnalazione statistica trimestrale aggregata per le consistenze sono specificati nella tabella 1 e quelli per le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio sono specificati nella tabella 3. Gli obblighi di segnalazione statistica mensile aggregata per consistenze, rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o operazioni e nuove emissioni e rimborsi mensili di quote/partecipazioni in FI sono specificati nella tabella 4.

3.

Nella misura in cui soddisfa le condizioni per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare del paragrafo 5, una BCN può ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza della direttiva 2012/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (1), in quanto i dati raccolti dall’autorità nazionale di vigilanza competente ai sensi di tale direttiva siano stati trasmessi alla BCN in conformità alle condizioni concordate tra i due enti.

PARTE 2

Residenza e settore economico dei titolari di quote/partecipazioni di FI

1.

I soggetti segnalanti forniscono, su base trimestrale, i dati sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni di FI emesse da FI degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») disaggregati per residenti nazionali, residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali e residenti nel resto del mondo. Le controparti nazionali e le controparti nell’area dell’euro diverse da quelle nazionali sono ulteriormente disaggregate per settore.

2.

Con riguardo alle quote/partecipazioni nominative, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI. Se la residenza e il settore del titolare non possono essere identificati direttamente, i dati pertinenti sono segnalati sulla base delle informazioni disponibili.

3.

Con riguardo alle quote/partecipazioni al portatore, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni di FI secondo il metodo stabilito dalla BCN competente. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

a)

FI emittenti:

i FI emittenti, o i loro legali rappresentanti, o gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

b)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FI:

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di depositari di quote/partecipazioni di FI forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI residenti e custodite per conto del titolare o di un altro intermediario che agisce ugualmente come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FI custodite per conto dei titolari da quelle custodite per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FI sono depositate presso istituzioni residenti nazionali classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

c)

IFM e AIF segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FI residente:

in quanto soggetti dichiaranti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FI residente, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse da FI residenti e trattate per conto del titolare o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti segnalanti; ii) sono forniti dati accurati su acquisti e vendite conclusi con soggetti non residenti negli Stati membri dell’area dell’euro; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni sono trascurabili; e iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri dell’area dell’euro emesse dai FI residenti è ridotto.

d)

Se i punti da a) a c) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

4.

La BCN possono ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2), nella misura in cui i dati raccolti soddisfano i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 9 del presente regolamento e in genere i requisiti minimi indicati nell’allegato IV.

5.

Se le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l’evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe di un anno rispetto agli obblighi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

PARTE 3

Tabelle di segnalazione

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Tabella 2

Informazioni richieste titolo per titolo

I dati per i campi nella tabella qui di seguito devono essere segnalati per ogni titolo classificato nelle categorie «titoli di debito», «partecipazioni» e «quote/partecipazioni di fondi di investimento» secondo le seguenti norme:

1)

i dati per il campo 1 devono essere segnalati;

2)

ove la BCN competente non raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati i dati per almeno due dei tre campi 2, 3 e 4 (ossia campi 2 e 3; campi 2 e 4; oppure campi 3 e 4);

3)

ove la BCN competente raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati anche i dati per i seguenti campi.

a)

campo 5; oppure campi 6 e 7; e

b)

campo 4; oppure campi 2 e 3;

4)

la BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati per il campo 8;

5)

la BCN competente può decidere di raccogliere dati soltanto per il campo 2 nei casi 2) e 3 b). In tal caso, la BCN deve controllare, almeno una volta l’anno, che non sia pregiudicata la qualità dei dati aggregati segnalati dalla BCN, inclusa la frequenza e la portata delle revisioni ed informarne la BCE.

Campo

Titolo

1

Codice di identificazione dei titoli

2

Numero delle unità o importo nominale aggregato

3

Prezzo

4

Importo complessivo

5

Operazioni finanziarie

6

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

7

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

8

Valuta di registrazione del titolo

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(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2.

Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi.

3.

Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Tabella A

Definizioni delle categorie di strumenti delle attività e passività dei FI

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Depositi e crediti da prestiti

Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da FI ai prestatari o prestiti rilevati da FI che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato.

Comprende le seguenti voci:

depositi collocati dal FI come depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso,

disponibilità in titoli non negoziabili,

disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiati su mercati secondari,

crediti negoziati,

prestiti che de facto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell’attivo «depositi e crediti da prestiti», a condizione che non sussista prova del loro scambio sul mercato secondario; in caso contrario sono classificati come titoli di debito,

debiti subordinati in forma di depositi o prestiti: gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «partecipazioni». A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «prestiti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità dei FI in tutte le forme di debiti subordinati siano attualmente identificate con un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere collocato sotto la voce «titoli di debito», atteso che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti,

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a fronte di contante a garanzia:

contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli da parte dei FI ad un determinato prezzo con il fermo impegno di rivendere quei titoli (o altri analoghi) ad un prezzo prestabilito a una certa data futura,

crediti derivanti da operazioni di prestito di titoli a fronte di contante a garanzia:

contropartita del contante pagato in cambio dei titoli presi in prestito da parte dei FI.

Ai fini del presente regolamento questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.

2.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente.

La presente voce include:

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente in forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione,

prestiti negoziati che siano divenuti negoziabili su un mercato organizzato, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. In caso contrario, questi sono collocati sotto la voce «Depositi e crediti da prestiti»,

debito subordinato in forma di titoli di debito.

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritte nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove sia stato assunto un fermo impegno a invertire l’operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

3.

Partecipazioni e partecipazioni/quote di fondi d’investimento

Attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono normalmente ai loro possessori il diritto a una quota degli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione.

Tale voce include azioni quotate e non quotate, altre partecipazioni, quote/partecipazioni di FCM e quote/partecipazioni di FI che non siano FCM.

Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «titoli di debito».

3a.

Partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento di cui azioni quotate

Le azioni quotate sono titoli azionari quotati in una borsa valori. Tale borsa può essere una borsa valori riconosciuta o qualsiasi altra forma di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.

3b.

Partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento di cui partecipazioni/quote di fondi di investimento

La presente voce include le disponibilità di quote/partecipazioni emesse da FCM e FI non FCM, ossia FI diversi dai FCM, compresi nell’elenco di FCM e FI a scopi statistici.

I FCM sono definiti dal regolamento (UE) n. /2013 1071(BCE/2013/33).

I FI diversi dai FCM sono definiti dall’articolo 1 del presente regolamento.

(2 + 3)a

di cui partecipazioni (titoli di debito, partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento) dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine

La presente voce include i titoli, segnalati sotto la categoria 2 (titoli di debito) e 3 (partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento) dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine o qualunque altra operazione analoga come quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego.

4.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari collegati a uno specifico strumento finanziario, una materia prima o un indicatore, per mezzo dei quali è possibile negoziare direttamente specifici rischi sui mercati finanziari.

La presente voce include:

opzioni

warrant

future

forward

swap

derivati creditizi

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore di mercato positivo devono essere iscritti nell’attivo di bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel passivo di bilancio.

Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

Tale voce non comprende derivati finanziari che non sono soggetti a registrazione sul bilancio in conformità alle norme nazionali

5.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

Beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie Le immobilizzazioni sono attività non finanziarie utilizzate dal FI in modo ripetuto o continuativo per oltre un anno.

Questa voce comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, macchinari e attrezzature, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software per computer e database.

6.

Altre attività

Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali di:

interessi esigibili maturati su depositi e prestiti,

interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito,

canoni maturati esigibili,

somme esigibili non connesse con l’attività principale del FI.


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

7.

Prestiti e depositi ricevuti

Importi dovuti a creditori dai FI, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:

prestiti: prestiti concessi ai FI che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato,

operazioni di pronti contro termine o operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai FI a un prezzo prestabilito con il fermo impegno a riacquistare quei titoli (o altri analoghi) a un prezzo prestabilito a una certa data futura. Gli importi ricevuti dai FI in cambio di titoli trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati qui nel caso in cui ci sia un fermo impegno, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò implica che il FI assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti nel corso dell’operazione,

contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di prestito in titoli contro garanzia in contante;

contante ricevuto a garanzia in operazioni che prevedono il temporaneo trasferimento di oro a fronte della garanzia prestata.

8.

Quote/partecipazioni di FI

Quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale proprio, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici. Questa voce rappresenta il totale delle passività verso gli azionisti dei FI. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dai FI in previsione di probabili futuri pagamenti o obbligazioni sono altresì compresi in questa categoria.

9.

Strumenti finanziari derivati

Cfr. la categoria 4

10.

Altre passività

Questa rappresenta la voce residuale del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove».

Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali per:

titoli di debito emessi

Titoli emessi dai FI, diversi dalle partecipazioni, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente,

interessi maturati dovuti su prestiti e depositi,

importi dovuti non connessi con l’attività principale del FI, ad esempio, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.,

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi come pensioni, dividendi ecc.,

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante,

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli.

PARTE 2

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Tabella B

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Campo

Descrizione

Codice di identificazione dei titoli

Un codice che identifica univocamente un titolo. Può trattarsi del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN code) o di un altro codice di identificazione dei titoli, secondo le istruzioni della BCN.

Numero delle quote o importo nominale aggregato

Numero di unità di un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità.

Prezzo

Prezzo unitario di un titolo, o percentuale dell’importo nominale aggregato se il titolo è negoziato in importi e non in unità. Il prezzo è, di regola, il prezzo di mercato o è o quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Importo complessivo

L’importo complessivo per un titolo. Nel caso di titoli negoziati in unità, tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il prezzo unitario. In caso di titoli negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all’importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso in percentuale.

L’importo complessivo è, in linea di principio, pari al valore di mercato o a quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Operazioni finanziarie

La differenza tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o tra le emissioni e i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell’attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

Il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Valuta di registrazione del titolo

Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo.

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri dell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario. Guida alla classificazione statistica della clientela».

Tabella C

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

1.

IFM

Le IFM, come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica.

2.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).

3.

FI non FCM

FI come definiti all’articolo 1 del presente regolamento.

4.

Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti) o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard. Le SV come definite dal Regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, 1075del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (1) sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97)

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

5.

Imprese di assicurazione + fondi pensione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).

6.

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Il settore delle società non finanziarie comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50)

7.

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per il proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130)


(1)  Cfr. pag. della 107presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO III

AGGIUSTAMENTI O OPERAZIONI DA RIVALUTAZIONE

1.

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. Ove gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino aggiustamenti da rivalutazione, questi comprenderanno le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o solo le variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento, previa approvazione della BCN competente. Ove l’aggiustamento da rivalutazione includa solo le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi, la BCN competente raccoglie le informazioni necessarie che devono comprendere come minimo una disaggregazione per valuta in sterline britanniche, franchi svizzeri, yen e dollari statunitensi, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio.

2.

Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La Banca centrale europea richiede informazioni statistiche al fine di raccogliere le operazioni in forma di aggiustamenti comprendenti «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». Le operazioni finanziarie devono, in linea generale, essere conformi al SEC 2010, ma possono discostarsene in ragione delle prassi nazionali.

3.

Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività derivanti da variazioni dei prezzi delle attività e passività e/o dei tassi di cambio che influenzano i valori espressi in euro delle attività e passività denominate in una valuta estera. L’aggiustamento relativo a rivalutazioni dei prezzi delle attività/passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività/passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni/perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e tassi di cambio» comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere.


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate;

e)

in caso di segnalazione titolo per titolo, il soggetto segnalante deve, se richiestone dalla BCN competente, fornire ulteriori informazioni (ad esempio, nome dell’emittente, data di emissione) necessarie per identificare i titoli i cui codici di identificazione siano erronei oppure non accessibili al pubblico.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette; tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio il totale di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali, e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8)

Il presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articoli da 9 a 13

Articoli da 9 a 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2, lettera a)

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2, lettera b)

Allegato I, parte 1, punto 3

Allegato I, parte 1, punto 2

Allegato I, parte 1, punto 3

Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3

Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3

Allegato I, parte 2, punto 4

Allegato I, parte 2, punto 4

Allegato I, parte 2, punto 5

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 3

Allegato II, parte 1

Allegato II, parte 1, punto 1

Allegato II, parte 1, punti 2 e 3

Allegato II, parti 2 e 3

Allegato II, parti 2 e 3

Allegati III e IV

Allegati III e IV

Allegato V


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