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Document 32013R1073
Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (recast) (ECB/2013/38)
Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38)
Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38)
GU L 297 del 07/11/2013, p. 73–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013
7.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/73 |
REGOLAMENTO UE N. 1073/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 ottobre 2013
relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione)
(BCE/2013/38)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché il Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea del 27 luglio 2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione e per ciò che risulta necessario per l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, i fondi d’investimento (FI) rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro nell’ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di specificare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. |
(3) |
Al fine di adempiere i propri compiti e di controllare le attività finanziarie diverse da quelle svolte dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), il SEBC richiede informazioni statistiche di elevata qualità sull’attività dei FI. L’obiettivo principale di tali informazioni è di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo del settore dei FI negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico. |
(4) |
Al fine di limitare gli oneri di segnalazione, si consente alle BCN di raccogliere le informazioni necessarie sui FI dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche rispondenti anche ad altri fini statistici, purché ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. |
(5) |
La disponibilità di dati sulle operazioni finanziarie facilita una più approfondita analisi di politica monetaria e per altre finalità. I dati sulle operazioni finanziarie, così come quelli sulle consistenze, sono altresì utilizzati per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro. |
(6) |
Sebbene i regolamenti adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto né impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica a tutti gli Stati membri, appartenenti o meno all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro. |
(7) |
Sebbene il presente regolamento si rivolga essenzialmente ai FI, informazioni complete sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI potrebbero non essere ottenibili direttamente dai FI e risulta necessario, pertanto, includere altri soggetti tra gli operatori effettivamente sottoposti agli obblighi di segnalazione. |
(8) |
È opportuno che trovino applicazione le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(9) |
L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) |
per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che:
La definizione comprende:
La definizione non comprende:
Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende gli investitori professionali e istituzionali e i piccoli investitori; |
2) |
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; |
3) |
per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; |
4) |
per «istituzione finanziaria monetaria (IFM)» si intende una istituzione finanziaria monetaria come definita dall’articolo 10711 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33); |
5) |
per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensioni, come definiti dal SEC 2010 (sottosettore S.125); |
6) |
per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare; |
7) |
per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, o che contengono una registrazione che, tuttavia, non reca informazioni sulla residenza e sul settore del titolare; |
8) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il FI risiede; |
9) |
per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli. |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. I FI stessi o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica per il proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI ai sensi del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I, gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF segnalanti, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.
Articolo 3
Elenco dei FI a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere, a fini statistici, un elenco dei FI assoggettabili agli obblighi di segnalazione, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’articolo 1.
2. Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e i relativi aggiornamenti disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.
3. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell’elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Articolo 4
Segnalazione disaggregata per fondo
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono i dati sulle proprie attività e passività su base disaggregata per fondo.
2. Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, se un FI separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sotto-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti, ciascun sotto-fondo viene considerato come un FI distinto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, previa approvazione e in conformità con le istruzioni della BCN competente, i FI possono segnalare le proprie attività e passività come gruppo, a condizione che ciò conduca a risultati analoghi alla segnalazione disaggregata per fondo.
Articolo 5
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili
1. I soggetti segnalanti, in conformità agli allegati I e II, forniscono:
a) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione; |
b) |
su base mensile, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione, con la segnalazione separata di nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni di FI durante il mese di riferimento. |
2. Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.
Articolo 6
Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione
1. I soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni fornite su base aggregata come precisato all’allegato I.
2. Come precisato nell’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli in base ai dati raccolti titolo per titolo oppure raccogliere direttamente informazioni sulle operazioni titolo per titolo.
3. Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.
Articolo 7
Norme contabili
1. I principi contabili seguiti dai FI ai fini della segnalazione statistica di cui al presente regolamento sono quelli definiti nella pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) o, se la precedente disposizione non è applicabile, in tutte le altre norme nazionali o internazionali in materia applicabili ai FI.
2. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, a fini statistici tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi.
Articolo 8
Deroghe
1. Possono essere concesse deroghe ai FI riguardo a obblighi di segnalazione statistica imposti dall’articolo 5, come segue:
a) |
le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro; |
b) |
Negli Stati membri dell’area dell’euro nei quali il complessivo ammontare dei totali attivi dei FI nazionali non supera l’1 % dei totali attivi dei FI nell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di consistenze, purché i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno l’80 % del totale degli attivi dei FI nazionali in termini di consistenze; |
c) |
i FI ai quali si applicano le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono tenuti esclusivamente a segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre relativi alle quote/partecipazioni emesse e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione; |
d) |
le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e b) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno. |
2. Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 5 con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività.
3. I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’articolo 5. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di apportare qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.
Articolo 9
Tempestività
1. Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti a norma dell’articolo 5 al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2.
2. Le BCN trasmettono alla BCE:
a) |
le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati trimestrali raccolti dai soggetti segnalanti; |
b) |
le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti dai soggetti segnalanti o sui dati effettivi a norma dell’articolo 5, paragrafo 2; |
c) |
le nuove emissioni e i rimborsi mensili di quote/partecipazioni di FI aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati mensili raccolti dai soggetti segnalanti. |
Articolo 10
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti in conformità ai criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità a concetti e revisioni definiti all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato IV.
Articolo 11
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano influenzare l’assolvimento dei loro obblighi statistici, i soggetti segnalanti interessati, una volta divenuta di pubblico dominio l’intenzione di attuare tale operazione e con conveniente anticipo rispetto alla data in cui l’operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 12
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni, come specificati nell’allegato IV.
Articolo 13
Prima segnalazione
La prima segnalazione ha inizio con i dati mensili e trimestrali relativi a dicembre 2014.
Articolo 14
Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato V.
Articolo 15
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.98, pag. 8.
(2) GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.
(3) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
(4) Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
PARTE 1
Obblighi generali di segnalazione statistica
1. |
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
Oltre ai dati relativi ai campi che devono essere segnalati nell’ambito della segnalazione titolo per titolo al fine di ricavare le informazioni aggregate sui titoli, come indicato nella tabella 2, la BCN competente può decidere di raccogliere anche i dati sulle operazioni titolo per titolo. I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, conformemente alle istruzioni della BCN competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; o b) operazioni. Previa approvazione della BCN competente, i soggetti segnalanti che forniscono i dati trimestrali richiesti titolo per titolo hanno la facoltà di segnalare i dati mensili richiesti su base aggregata, anziché fornire informazioni titolo per titolo. |
2. |
Le informazioni che devono essere fornite alla BCN competente titolo per titolo sono specificate nella tabella 2. Gli obblighi di segnalazione statistica trimestrale aggregata per le consistenze sono specificati nella tabella 1 e quelli per le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio sono specificati nella tabella 3. Gli obblighi di segnalazione statistica mensile aggregata per consistenze, rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o operazioni e nuove emissioni e rimborsi mensili di quote/partecipazioni in FI sono specificati nella tabella 4. |
3. |
Nella misura in cui soddisfa le condizioni per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare del paragrafo 5, una BCN può ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza della direttiva 2012/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (1), in quanto i dati raccolti dall’autorità nazionale di vigilanza competente ai sensi di tale direttiva siano stati trasmessi alla BCN in conformità alle condizioni concordate tra i due enti. |
PARTE 2
Residenza e settore economico dei titolari di quote/partecipazioni di FI
1. |
I soggetti segnalanti forniscono, su base trimestrale, i dati sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni di FI emesse da FI degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») disaggregati per residenti nazionali, residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali e residenti nel resto del mondo. Le controparti nazionali e le controparti nell’area dell’euro diverse da quelle nazionali sono ulteriormente disaggregate per settore. |
2. |
Con riguardo alle quote/partecipazioni nominative, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI. Se la residenza e il settore del titolare non possono essere identificati direttamente, i dati pertinenti sono segnalati sulla base delle informazioni disponibili. |
3. |
Con riguardo alle quote/partecipazioni al portatore, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni di FI secondo il metodo stabilito dalla BCN competente. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.
|
4. |
La BCN possono ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2), nella misura in cui i dati raccolti soddisfano i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 9 del presente regolamento e in genere i requisiti minimi indicati nell’allegato IV. |
5. |
Se le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l’evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe di un anno rispetto agli obblighi stabiliti nei paragrafi 2 e 3. |
PARTE 3
Tabelle di segnalazione
Tabella 2
Informazioni richieste titolo per titolo
I dati per i campi nella tabella qui di seguito devono essere segnalati per ogni titolo classificato nelle categorie «titoli di debito», «partecipazioni» e «quote/partecipazioni di fondi di investimento» secondo le seguenti norme:
1) |
i dati per il campo 1 devono essere segnalati; |
2) |
ove la BCN competente non raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati i dati per almeno due dei tre campi 2, 3 e 4 (ossia campi 2 e 3; campi 2 e 4; oppure campi 3 e 4); |
3) |
ove la BCN competente raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati anche i dati per i seguenti campi.
|
4) |
la BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati per il campo 8; |
5) |
la BCN competente può decidere di raccogliere dati soltanto per il campo 2 nei casi 2) e 3 b). In tal caso, la BCN deve controllare, almeno una volta l’anno, che non sia pregiudicata la qualità dei dati aggregati segnalati dalla BCN, inclusa la frequenza e la portata delle revisioni ed informarne la BCE.
|
ALLEGATO II
DEFINIZIONI
PARTE 1
Definizioni delle categorie di strumenti
1. |
Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013. |
2. |
Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi. |
3. |
Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. Tabella A Definizioni delle categorie di strumenti delle attività e passività dei FI CATEGORIE DELL’ATTIVO
CATEGORIE DEL PASSIVO
|
PARTE 2
Definizioni degli attributi titolo per titolo
Tabella B
Definizioni degli attributi titolo per titolo
Campo |
Descrizione |
Codice di identificazione dei titoli |
Un codice che identifica univocamente un titolo. Può trattarsi del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN code) o di un altro codice di identificazione dei titoli, secondo le istruzioni della BCN. |
Numero delle quote o importo nominale aggregato |
Numero di unità di un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. |
Prezzo |
Prezzo unitario di un titolo, o percentuale dell’importo nominale aggregato se il titolo è negoziato in importi e non in unità. Il prezzo è, di regola, il prezzo di mercato o è o quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione. |
Importo complessivo |
L’importo complessivo per un titolo. Nel caso di titoli negoziati in unità, tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il prezzo unitario. In caso di titoli negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all’importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso in percentuale. L’importo complessivo è, in linea di principio, pari al valore di mercato o a quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione. |
Operazioni finanziarie |
La differenza tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o tra le emissioni e i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione. |
Titoli acquistati (attività) o emessi (passività) |
Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell’attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione. |
Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività) |
Il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione. |
Valuta di registrazione del titolo |
Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo. |
PARTE 3
Definizioni dei settori
Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri dell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario. Guida alla classificazione statistica della clientela».
Tabella C
Definizioni dei settori
Settore |
Definizione |
||
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Le IFM, come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica. |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). |
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FI come definiti all’articolo 1 del presente regolamento. |
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Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti) o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard. Le SV come definite dal Regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, 1075del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (1) sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97) Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99) |
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Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104). Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110). |
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Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Il settore delle società non finanziarie comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50) |
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Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per il proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128) Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130) |
(1) Cfr. pag. della 107presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO III
AGGIUSTAMENTI O OPERAZIONI DA RIVALUTAZIONE
1. |
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. Ove gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino aggiustamenti da rivalutazione, questi comprenderanno le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o solo le variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento, previa approvazione della BCN competente. Ove l’aggiustamento da rivalutazione includa solo le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi, la BCN competente raccoglie le informazioni necessarie che devono comprendere come minimo una disaggregazione per valuta in sterline britanniche, franchi svizzeri, yen e dollari statunitensi, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio. |
2. |
Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La Banca centrale europea richiede informazioni statistiche al fine di raccogliere le operazioni in forma di aggiustamenti comprendenti «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». Le operazioni finanziarie devono, in linea generale, essere conformi al SEC 2010, ma possono discostarsene in ragione delle prassi nazionali. |
3. |
Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività derivanti da variazioni dei prezzi delle attività e passività e/o dei tassi di cambio che influenzano i valori espressi in euro delle attività e passività denominate in una valuta estera. L’aggiustamento relativo a rivalutazioni dei prezzi delle attività/passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività/passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni/perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e tassi di cambio» comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere. |
ALLEGATO IV
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
ALLEGATO V
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) |
Il presente regolamento |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articoli da 9 a 13 |
Articoli da 9 a 13 |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Allegato I, parte 1, punto 1 |
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Allegato I, parte 1, punto 2, lettera a) |
Allegato I, parte 1, punto 1 |
Allegato I, parte 1, punto 2, lettera b) |
— |
Allegato I, parte 1, punto 3 |
Allegato I, parte 1, punto 2 |
— |
Allegato I, parte 1, punto 3 |
Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3 |
Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3 |
— |
Allegato I, parte 2, punto 4 |
Allegato I, parte 2, punto 4 |
Allegato I, parte 2, punto 5 |
Allegato I, parte 3 |
Allegato I, parte 3 |
Allegato II, parte 1 |
Allegato II, parte 1, punto 1 |
— |
Allegato II, parte 1, punti 2 e 3 |
Allegato II, parti 2 e 3 |
Allegato II, parti 2 e 3 |
Allegati III e IV |
Allegati III e IV |
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Allegato V |