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Document 32008R1165

    Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 321 del 01/12/2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1165/oj

    1.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 321/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 novembre 2008

    relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2), la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (3), e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (4), sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni, tali atti dovrebbero, per motivi di chiarezza, essere sostituiti da un atto unico.

    (2)

    Al fine di garantire un’appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni bovine, di vitello, suine, ovine, caprine e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame ed alla produzione di carne.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (5), contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.

    (4)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (6), tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

    (5)

    Per limitare l’onere che incombe agli Stati membri le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa (salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali) e i dati regionali dovrebbero essere facoltativi qualora le cifre del patrimonio zootecnico regionale siano inferiori a determinate soglie.

    (6)

    Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (7).

    (7)

    Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile in virtù delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a un anno e, nel caso degli ovini e dei caprini, non superiore a due anni, agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

    (8)

    Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulle carni negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (9)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8), che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme ai principi d’imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.

    (10)

    Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

    (11)

    In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I, II, IV e V. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (12)

    Le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate.

    (13)

    Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Scopo del presente regolamento è l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne negli Stati membri, in particolare:

    a)

    statistiche sui bovini, sui suini, sugli ovini e sui caprini;

    b)

    statistiche sulla macellazione di bovini, suini, ovini, caprini e pollame; e

    c)

    previsioni sulla produzione di carni bovine, suine, ovine e caprine.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «azienda agricola» indica un’azienda agricola come definita all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (10);

    2)

    «indagini a campione» indica un’indagine a campione come definita all’articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1166/2008;

    3)

    «bovini» indica gli animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalis, compresi gli ibridi come il Beefalo;

    4)

    «suini» indica gli animali domestici della specie Sus scrofa domestica;

    5)

    «ovini» indica gli animali domestici della specie Ovis aries;

    6)

    «caprini» indica gli animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus;

    7)

    «pollame» indica gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris spp. (tacchini), Anas spp. e Cairina moschata (anatre) e Anser anser dom. (oche). Sono inclusi gli uccelli domestici delle specie Coturnix spp. (quaglie), Phasianus spp. (fagiani), Numida meleagris dom. (galline faraone), Columbinae spp. (piccioni) e Struthio camelus (struzzi). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;

    8)

    «macello» indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

    Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell’allegato I.

    SEZIONE I

    STATISTICHE SUL BESTIAME

    Articolo 3

    Copertura

    1.   Ogni Stato membro compila statistiche sul numero di capi bovini, suini, ovini e caprini delle aziende agricole all’interno del proprio territorio.

    2.   Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95 % dell’intera popolazione come determinato dall’ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

    Articolo 4

    Frequenza e periodo di riferimento

    1.   Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1 500 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

    2.   Le statistiche sui suini sono compilate due volte l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di maggio o giugno e ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 000 000 di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre.

    3.   Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

    4.   Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l’anno, con riferimento ad un giorno specifico nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

    Articolo 5

    Categorie

    Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell’allegato II.

    Articolo 6

    Precisione

    1.   Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano tutte le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all’allegato III.

    2.   Uno Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

    3.   Uno Stato membro che decida di utilizzare fonti diverse dalle indagini garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

    Articolo 7

    Termini di trasmissione

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici provvisori sul bestiame entro:

    a)

    il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

    b)

    il 15 febbraio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici definitivi sul bestiame entro:

    a)

    il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;

    b)

    il 15 maggio dell’anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

    Articolo 8

    Statistiche regionali

    Le statistiche relative al mese di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. Sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di 75 000 bovini, 150 000 suini, 100 000 ovini e 25 000 caprini se complessivamente tali unità territoriali rappresentano il 5 % o meno della popolazione nazionale degli animali interessati.

    SEZIONE II

    STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI

    Articolo 9

    Copertura

    Ogni Stato membro compila statistiche in merito al peso morto e al numero di capi bovini, suini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all’interno del proprio territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Esso fornisce anche stime in merito all’entità delle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini macellati sul proprio territorio.

    Articolo 10

    Frequenza e periodo di riferimento

    1.   Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile.

    2.   Le statistiche sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l’anno civile.

    Articolo 11

    Categorie

    Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie di cui all’allegato IV.

    Articolo 12

    Termini di trasmissione

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici:

    a)

    sulle macellazioni nei macelli entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;

    b)

    sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli entro il 30 giugno dell’anno successivo.

    SEZIONE III

    PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE

    Articolo 13

    Copertura

    Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di bovini, suini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi bovini, suini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di tali animali vivi.

    Articolo 14

    Frequenza e periodo di riferimento

    1.   Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la popolazione bovina è inferiore a 1 500 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno.

    2.   Le previsioni per i suini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la cui popolazione suina è inferiore a 3 000 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno.

    3.   Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

    4.   Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

    5.   Le previsioni si riferiscono:

    a)

    a tre semestri per i bovini e a quattro trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

    b)

    a quattro semestri per i bovini e a sei trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

    c)

    a due semestri per gli ovini e i caprini.

    Articolo 15

    Categorie

    Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell’allegato V.

    Articolo 16

    Termini di trasmissione

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni sulla produzione di carne:

    a)

    entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del primo semestre dell’anno successivo ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del secondo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

    b)

    entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

    c)

    entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre alla fine del quarto trimestre dell’anno in corso ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del terzo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno;

    d)

    entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno;

    e)

    entro il 15 febbraio per le previsioni per gli ovini e i caprini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno in corso.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 17

    Valutazione della qualità e relazioni

    1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

    a)

    «pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

    b)

    «accuratezza»: la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;

    c)

    «tempestività»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l’evento o il fenomeno che esse descrivono;

    d)

    «puntualità»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;

    e)

    «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

    f)

    «comparabilità»: la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo; e

    g)

    «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

    2.   Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o luglio 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

    3.   Le relazioni sulla qualità descrivono:

    a)

    l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;

    b)

    i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;

    c)

    la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate e

    d)

    la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.

    4.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell’entrata in vigore di tale modifica.

    5.   Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

    Articolo 18

    Misure di esecuzione

    1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e che riguardano modifiche degli allegati I, II, IV e V, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

    2.   Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i benefici derivanti dalle modifiche devono essere superiori ai costi delle stesse, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

    Articolo 19

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Articolo 20

    Deroga

    1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici la Commissione può concedere una deroga alla sua applicazione fino al 1o gennaio 2010 o, nel caso delle statistiche sugli ovini e sui caprini, fino al 1o gennaio 2011.

    2.   Tali Stati membri ne informano la Commissione entro il 21 marzo 2009.

    Articolo 21

    Abrogazione

    1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE sono abrogate.

    2.   I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.

    3.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 20 continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo di deroga.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-P. JOUYET


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.

    (2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

    (3)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5.

    (4)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.

    (5)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

    (6)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

    (7)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

    (8)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

    (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (10)  Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    DEFINIZIONI

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1.   categorie di bovini

     

    Allegato II

    Allegati IV e V

    Vitelli

     

    Bovini di età non superiore a otto mesi

    Giovani bovini

     

    Bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi

    Vitelli e giovani bovini da macello

    Vitelli e giovani bovini da macello di età non superiore a dodici mesi

     

    Tori

     

    Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini

    Buoi

     

    Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli e i giovani bovini

    Giovenche

    Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini

    Bovini femmine che non hanno ancora partorito e che non sono comprese tra i vitelli e i giovani bovini

    Giovenche da macello

    Giovenche allevate per la produzione di carne

     

    Altre giovenche

    Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche

     

    Vacche

    Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni)

    Bovini femmine che hanno già partorito

    Vacche da latte

    Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da riforma destinate alla macellazione (che siano o meno ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)

     

    Altre vacche

    Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro

     

    2.   categorie di ovini

    Pecore e agnelle montate: femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

    Pecore da latte: pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, comprese le pecore da latte riformate (che siano o meno ingrassate tra l’ultima lattazione e la macellazione).

    Altre pecore: pecore diverse dalle pecore da latte.

    Agnelli: ovini maschi o femmine giovani, fino all’età di dodici mesi.

    3.   «carcassa»

    a)

    per i bovini, il corpo intero dell’animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide); senza le zampe (sezionate all’altezza dell’articolazione carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso del rognone e grasso di bacino e senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

    b)

    per i suini, il corpo di un suino macellato, dissanguato ed eviscerato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi sessuali, la sugna, i rognoni e il diaframma;

    c)

    per gli ovini e i caprini, il corpo intero dell’animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide), senza le zampe (sezionate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (esclusi i rognoni e il grasso di rognone), senza mammelle e organi sessuali; i rognoni e il grasso di rognone sono inclusi nella carcassa;

    d)

    per il pollame, gli animali spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati.

    4.

    «peso morto», il peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 45 minuti dopo l’operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 60 minuti dopo l’operazione di dissanguamento.


    ALLEGATO II

    CATEGORIE DI STATISTICHE SUL BESTIAME

    Bovini:

    bovini di età non superiore ad un anno:

    vitelli e giovani bovini destinati alla macellazione

    altri:

    maschi

    femmine

    bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni (escluse le giovenche che hanno partorito):

    maschi

    femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito):

    animali destinati alla macellazione

    altre

    bovini di due anni e oltre:

    maschi

    femmine:

    giovenche:

    giovenche destinate alla macellazione

    altre

    vacche (bovine che hanno partorito, comprese quelle di età inferiore a due anni):

    vacche da latte

    altre

    bufali:

    bufale da riproduzione

    altri

    Suini:

    suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg

    suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg

    suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo:

    pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg

    pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg

    pari o superiori a 110 kg

    suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg:

    verri

    scrofe montate, di cui:

    scrofe montate per la prima volta

    altre scrofe, di cui:

    giovani scrofe non ancora montate

    Ovini:

    pecore e agnelle montate:

    pecore da latte e agnelle da latte montate

    altre pecore e agnelle montate

    altri ovini

    Caprini:

    capre aventi già figliato e capre montate:

    capre aventi già figliato

    capre montate per la prima volta

    altri caprini.


    ALLEGATO III

    PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PRECISIONE

    Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68 %):

    a)

    l’1 % del numero totale di capi bovini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi);

    b)

    l’1,5 % del numero totale di vacche (il 5 % nel caso in cui il numero di vacche è inferiore a 500 000 capi);

    c)

    il 2 % del numero totale di capi suini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi); e

    d)

    il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini (il 5 % nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi).


    ALLEGATO IV

    CATEGORIE DI STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI

    Bovini:

    vitelli

    giovani bovini

    giovenche

    vacche

    tori

    buoi

    Suini:

    nessuna disaggregazione

    Ovini:

    agnelli

    altri

    Caprini:

    nessuna disaggregazione

    Pollame:

    galline

    tacchini

    anatre

    altri.


    ALLEGATO V

    CATEGORIE DI PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE

    Bovini:

    vitelli e giovani bovini

    giovenche

    vacche

    tori e buoi

    Suini:

    nessuna disaggregazione

    Ovini:

    nessuna disaggregazione

    Caprini:

    nessuna disaggregazione.


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