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Document 31980L1200
Commission Directive 80/1200/EEC of 4 December 1980 setting a time limit for the processing of certain agricultural products under inward processing arrangements
Direttiva 80/1200/CEE della Commissione, del 4 dicembre 1980, relativa alla fissazione del termine di trasformazione di taluni prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo
Direttiva 80/1200/CEE della Commissione, del 4 dicembre 1980, relativa alla fissazione del termine di trasformazione di taluni prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo
GU L 369 del 31/12/1980, p. 19–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogato da 31985R1999
Direttiva 80/1200/CEE della Commissione, del 4 dicembre 1980, relativa alla fissazione del termine di trasformazione di taluni prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 31/12/1980 pag. 0019 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 7 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 7 pag. 0205
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1980 relativa alla fissazione del termine di trasformazione di taluni prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo (80/1200/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE (2), in particolare l'articolo 28, considerando che la direttiva 69/354/CEE della Commissione, del 30 settembre 1969, relativa alla fissazione del termine di trasformazione di taluni prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo (3) ha limitato, per le merci importate in regime di perfezionamento attivo, il termine previsto all'articolo 9, lettera b), della direttiva 69/73/CEE, qualora dette merci siano della stessa specie dei prodotti di base comunitari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici ed esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/78 (5); considerando che la limitazione del suddetto termine si impone per coerenza con l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, relativo alle modalità complementari di applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (6); considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7); che quest'ultimo regolamento ha ampliato il campo di applicazione del primo regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 1957/69 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (8); che in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo durante il quale i prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della loro trasformazione è, in linea di massima, di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione; considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno indotto ad adottare la direttiva 69/354/CEE e che mirano a garantire un equilibrio fra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi, da un canto, e l'utilizzazione dei prodotti di base di detti paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo dall'altro; che è però opportuno sostituirla per tener conto dei regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CEE) n. 798/80; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Per l'applicazione dell'articolo 9, lettera b), della direttiva 69/73/CEE, il termine entro il quale le merci importate devono aver ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 13 della detta direttiva è fissato a sei mesi al massimo per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80, qualora tali prodotti siano destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci di cui all'articolo 2, lettera b) o c) del regolamento suddetto. 2. Le autorità competenti degli Stati membri hanno però facoltà di prorogare tale termine per ragioni inerenti allo svolgimento delle operazioni di perfezionamento attivo. Articolo 2 La direttiva 69/354/CEE è abrogata a decorrere dal 1o febbraio 1981. Essa resta però applicabile alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo prima di questo termine. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o febbraio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1980. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione (1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.(3) GU n. L 264 del 22. 10. 1969, pag. 7.(4) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.(5) GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 7.(6) GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1.(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.(8) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.