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Document 62022TO0125
Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 marzo 2022.
RT France contro Consiglio dell'Unione europea.
Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T-125/22 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 marzo 2022.
RT France contro Consiglio dell'Unione europea.
Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T-125/22 R.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:199
Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 marzo 2022 –
RT France/Consiglio
(causa T‑125/22 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»
1. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 19‑22) |
2. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria (Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 25, 26, 33‑38) |
3. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno alla reputazione del ricorrente – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Assenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 48) |
4. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Nesso causale tra il danno lamentato e l’atto impugnato (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 49) |
5. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 52) |
6. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 54) |
7. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione di sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Prevalenza degli interessi perseguiti dal Consiglio sugli interessi finanziari del ricorrente (Art. 3, §§ 1 e 5, TUE; art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 151, § 2, e 156, § 4) (v. punti 59‑66) |
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Commissione europea, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica di Polonia. |
3) |
Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica di Polonia. Questi ultimi si faranno carico delle spese relative alla loro istanza di intervento. |