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Document 62022TJ0549

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 settembre 2023.
    Prolactal GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
    Marchio dell’Unione europea - Procedimenti di opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo PROLACTAL - Marchio nazionale figurativo anteriore Prolàctea - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001 e articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.
    Causa T-549/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:538

     Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 settembre 2023 –
    Prolactal/ EUIPO – Prolàctea (PROLACTAL)

    (causa T‑549/22) ( 1 )

    «Marchio dell’Unione europea - Procedimenti di opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo PROLACTAL - Marchio nazionale figurativo anteriore Prolàctea - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001 e articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali»

    1. 

    Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione n. 2018/625, art. 27, § 4)

    (v. punti 24-28, 31)

    2. 

    Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, b) e 2, a), ii)]

    (v. punti 51, 55, 61)

    3. 

    Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

    [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1a frase]

    (v. punti 66, 67)

    4. 

    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 177, § 1, d)]

    (v. punti 73, 74)

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    La Prolactal GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Prolàctea, SA.

    3) 

    L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.


    ( 1 ) GU C 408 del 24.10.2022.

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