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Document 62022TJ0364

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023.
    Aleksandr Aleksandrovich Shulgin contro Consiglio dell'Unione europea.
    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità.
    Causa T-364/22.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:503

     Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 –
    Shulgin/Consiglio

    (causa T-364/22) ( 1 )

    «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»

    1. 

    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

    [Art. 296 TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 34, 35, 45, 46)

    2. 

    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate

    [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 51-53)

    3. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione – Partecipazione a una riunione di rappresentati di grandi società organizzata dal presidente Putin – Sostegno – Insussistenza – Errore di valutazione

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 58, 63, 64, 68, 105, 106)

    4. 

    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

    [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581]

    (v. punto 66)

    5. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Nozione – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581]

    (v. punti 71, 77-80, 90-97, 101)

    6. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 74-76)

    7. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 94, 95)

    8. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punto 99)

    9. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581]

    (v. punti 111, 112, 114-122)

    10. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

    [Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]

    (v. punti 127-133, 137, 140, 143-147)

    11. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

    [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]

    (v. punti 152-154)

    12. 

    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui diviene efficace l’annullamento del secondo

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punti 158-162)

    13. 

    Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)

    (v. punti 163-166)

    Dispositivo

    1) 

    La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. Aleksandr Aleksandrovich Shulgin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applicano tali misure restrittive.

    2) 

    Gli effetti della decisione 2023/572 sono mantenuti nei confronti del sig. Shulgin fino alla data di scadenza del termine d’impugnazione o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa.

    3) 

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4) 

    Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


    ( 1 ) GU C 303 dell’8.8.2022.

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