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Document 62022TJ0364
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023.
Aleksandr Aleksandrovich Shulgin contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità.
Causa T-364/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023.
Aleksandr Aleksandrovich Shulgin contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità.
Causa T-364/22.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:503
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 –
Shulgin/Consiglio
(causa T-364/22) ( 1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»
1. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 34, 35, 45, 46) |
2. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 51-53) |
3. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione – Partecipazione a una riunione di rappresentati di grandi società organizzata dal presidente Putin – Sostegno – Insussistenza – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 58, 63, 64, 68, 105, 106) |
4. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581] (v. punto 66) |
5. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Nozione – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581] (v. punti 71, 77-80, 90-97, 101) |
6. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 74-76) |
7. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 94, 95) |
8. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/581, 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 99) |
9. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/581] (v. punti 111, 112, 114-122) |
10. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 127-133, 137, 140, 143-147) |
11. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 152-154) |
12. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui diviene efficace l’annullamento del secondo (Art. 263 TFUE) (v. punti 158-162) |
13. |
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64) (v. punti 163-166) |
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. Aleksandr Aleksandrovich Shulgin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applicano tali misure restrittive. |
2) |
Gli effetti della decisione 2023/572 sono mantenuti nei confronti del sig. Shulgin fino alla data di scadenza del termine d’impugnazione o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 303 dell’8.8.2022.