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Asiakirja 62022CJ0760
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2024.
Procedimento penale a carico di FP e a.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza.
Causa C-760/22.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2024.
Procedimento penale a carico di FP e a.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza.
Causa C-760/22.
Oikeustapauskokoelma – yleinen
ECLI-tunnus: ECLI:EU:C:2024:574
Causa C‑760/22
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(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Partecipazione dell’imputato, su sua espressa richiesta, alle udienze del proprio processo in videoconferenza – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del diritto a un equo processo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, artt. 1 e 8, § 1)
(v. punti 26‑30, 32 e dispositivo)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), la Corte si pronuncia sulla possibilità, per un ’imputato, di partecipare alle udienze del proprio processo penale mediante videoconferenza.
FP è accusato, dalla Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria), di aver fatto parte di un’organizzazione criminale creata a fini di arricchimento e al fine di perpetrare reati tributari. Il 12 ottobre 2021 FP egli partecipato alla prima udienza pubblica del suo processo mediante videoconferenza. Egli ha dichiarato che desiderava partecipare al processo online poiché viveva e lavorava nel Regno Unito. Il suo avvocato, che era fisicamente presente in aula di udienza, ha indicato che il suo cliente era a conoscenza di tutti i documenti della causa. Peraltro, in udienza, qualsiasi nuovo documento poteva essere trasmesso a FP per via elettronica per la tempestiva consultazione, e che le consultazioni tra quest’ultimo e il suo avvocato avrebbero potuto essere organizzate in modo riservato mediante una connessione separata.
Il tribunale penale investito della causa ha autorizzato FP ha partecipare al processo in videoconferenza, sulla base di una disposizione di diritto nazionale che prevedeva la possibilità di svolgere le udienze pubbliche a distanza durante lo stato di emergenza, o rispettivamente la situazione epidemica straordinaria e sino a due mesi successivi alla sua revoca Orbene, tale disposizione era applicabile solo fino al 31 maggio 2022. Infatti, sebbene, prima di tale data, FP avesse effettivamente partecipato in videoconferenza alla maggioranza delle udienze del proprio processo, durante quella del 13 giugno 2022, tale tribunale ha espresso dubbi sulla questione se tale possibilità esistesse ancora nel diritto bulgaro.
In assenza di un fondamento giuridico nel diritto nazionale che consenta espressamente il ricorso alla videoconferenza, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità offerta a un imputato di partecipare alle udienze del suo processo mediante il ricorso a tale tecnica sia compatibile con la direttiva 2016/343 ( 1 ), in particolare con l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima ( 2 ).
Giudizio della Corte
In limine, la Corte rammenta che dalla sua giurisprudenza risulta che, in forza del diritto sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, un imputato deve essere in grado di comparire personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo cui è sottoposto, senza che tale direttiva imponga agli Stati membri di istituire un obbligo per ogni indagato o imputato di presenziare al proprio processo ( 3 ). La Corte sottolinea anche che dall’articolo 1 di tale direttiva discende che l’obiettivo di quest’ultima è quello di stabilire norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali nonché il diritto degli indagati e imputati di presenziare al proprio processo in tali procedimenti, e non di realizzare un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale.
Da quanto precede risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non disciplina la questione se gli Stati membri possono prevedere che l’imputato possa, per sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del suo processo penale mediante videoconferenza, poiché una siffatta questione rientra nel diritto nazionale. Di conseguenza, tale disposizione non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo.
( 1 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
( 2 ) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dispone quanto segue: «Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo».
( 3 ) V., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 40), e dell’8 dicembre 2022, HYA (Impossibilità di esaminare testimoni a carico), (C‑348/21, EU:C:2022:965, punti 34 e 36).