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Document 62021TJ0515
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 novembre 2022.
Zeta Farmaceutici SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Causa T-515/21.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 novembre 2022.
Zeta Farmaceutici SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Causa T-515/21.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:722
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 novembre 2022 –
Zeta Farmaceutici / EUIPO – Specchiasol (EUPHYTOS)
(causa T‑515/21) ( 1 )
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625»
1. |
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri – Direttive dell’Ufficio concernenti l’esame – Rilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 43) |
2. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, §§ 2 e 3) (v. punti 52, 57) |
3. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Fatti e prove non dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 56, § 2; regolamento della Commissione n. 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 79, 80, 91-93, 95-97) |
4. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 116) |
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zeta Farmaceutici SpA. |
( 1 ) GU C 422 del 18.10.2021.